12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 205/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam
(Causa C-107/22 (1), X BV e Inspecteur van de Belastingdienst Douane)
(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Nomenclatura combinata - Interpretazione - Regole generali - Regola generale 2, lettera a) - Oggetto presentato smontato o non montato - Componenti destinati a costituire, dopo l’assemblaggio, apparecchi di ricezione satellitare - Classificazione come apparecchio di ricezione completo)
(2023/C 205/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X BV
con l’intervento di: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam
Dispositivo
1) |
La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, deve essere interpretata nel senso che: si deve ritenere che componenti di un apparecchio di ricezione satellitare destinati, dopo la loro immissione in libera pratica, a essere assemblati per formare un apparecchio completo — componenti che sono trasportati in un unico container e dichiarati, ai fini della loro immissione in libera pratica, lo stesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso dichiarante, in nome proprio e per proprio conto, mediante due distinte dichiarazioni di immissione in libera pratica, e che, al momento della loro immissione in libera pratica, appartengono a due imprese collegate — costituiscano un tale apparecchio, presentato smontato o non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrino pertanto in un’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenuto conto di fattori oggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio. |
2) |
La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, deve essere interpretata nel senso che: essa è applicabile anche quando talune delle merci in questione sono dichiarate ai fini della loro immissione in libera pratica, mentre altre sono vincolate al regime del transito comunitario esterno. |