3.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 marzo 2023 — X / Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-137/23, Alsen (1))
(2023/C 235/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: X
Resistente: Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 14, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/96/CE (2) debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dalla tassazione prevista in detta disposizione si applica a prodotti energetici di cui è accertato che sono utilizzati per la propulsione di navi per la navigazione nelle acque interne dell’Unione, anche quando i prodotti energetici in discussione (nel presente caso gasolio) durante l’utilizzo non contengono il livello minimo prescritto del marcatore Solvent Yellow 124, qualora le autorità competenti non dispongano di una o più indicazioni che il proprietario o il gestore della nave o il suo rappresentante a bordo della nave (il comandante) sia coinvolto in evasione relativa alla accise, in abuso o elusione di accise relativamente al gasolio detenuto di cui trattasi. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE (3) debba essere interpretato nel senso che, quando è accertato che il serbatoio di una nave per la navigazione interna contiene esclusivamente gasolio proveniente da un fornitore di carburante che può immettere in consumo detto gasolio in esenzione dall’accisa con l’autorizzazione delle autorità competenti, la mera circostanza che il gasolio in discussione non contenga il livello minimo richiesto del marcatore Solvent Yellow 124 significa che l’accisa è divenuta esigibile soltanto al momento di tale precedente immissione in consumo, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, parte inziale e lettera a) della direttiva in parola. |
3) |
In caso di risposta negativa alla questione 2, e dunque laddove anche in siffatta situazione trovi applicazione l’articolo 7, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2008/118/CE, se il principio di proporzionalità del diritto dell’Unione osti a che l’accisa divenuta esigibile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2008/118/CE venga imposta, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), di tale direttiva, al comandante che detiene i prodotti sottoposti ad accisa, anche se la persona di cui trattasi non aveva motivo di dubitare che il gasolio venisse fornito in esenzione dall’accisa, conformemente alle disposizioni nazionali e dell’Unione . |
4) |
Se ai fini della risposta alla questione 3 sia rilevante la circostanza che il comandante non esercita la sua funzione nell’ambito di un rapporto di lavoro ma è anche il proprietario della nave. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).
(3) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).