13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/57


Ricorso proposto il 24 gennaio 2023 — Noyan Abr Arvan/Consiglio

(Causa T-23/23)

(2023/C 94/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Noyan Abr Arvan Private JC (Tehran, Iran) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2231 del Consiglio, del 14 novembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), nella parte in cui riguarda l’inserimento della ricorrente nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio;

dichiarare inapplicabile il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (2) (in prosieguo: il «regolamento 359/2011»), nella parte in cui riguarda l’inserimento della ricorrente nell’allegato I del regolamento 359/2011; e

condannare il Consiglio dell’Unione europea a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, secondo il quale il Consiglio ha rappresentato i fatti in modo manifestamente erroneo e ha commesso un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 263 TFUE e degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, e 12, paragrafo 2, del regolamento 359/2011.

2.

Secondo motivo di ricorso, secondo il quale il Consiglio ha violato il suo obbligo di fornire una motivazione (adeguata) e di fornire una motivazione che soddisfi gli standard di qualità applicabili (in particolare, relativamente all’obiettività dei criteri applicati, alla considerazione degli interessi della ricorrente, alla proporzionalità del processo decisionale, alla considerazione degli interessi dei fornitori dell’Unione, alla parità di trattamento della ricorrente, al rispetto del principio di non discriminazione, all’esclusione dell’arbitrarietà nel processo decisionale e all’esclusione dello sviamento di potere nel processo decisionale), in contrasto con gli articoli 263 e 296 TFUE e con gli articoli 3, paragrafi 1 e 2, e 12, paragrafo 2, del regolamento 359/2011.

3.

Terzo motivo di ricorso, secondo il quale il Consiglio viola i diritti della difesa della ricorrente, in particolare il diritto di essere ascoltata e il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, in contrasto con l’articolo 296 TFUE e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 359/2011.


(1)  GU 2022, L 293I, pag. 16.

(2)  GU 2011, L 100, pag. 1.


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