28.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 102/21


PROCESSO VERBALE

(2004/C 102 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

1.   Apertura della sessione annuale

Conformemente all'articolo 196, primo comma, del trattato CE e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, la sessione 2004-2005 del Parlamento europeo è aperta.

2.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

3.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 50 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

UCRAINA

Marie Anne Isler Béguin e Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Ucraina (B5-0129/2004);

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sull'Ucraina (B5-0132/2004);

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sull'Ucraina (B5-0135/2004);

Isabelle Caullery, a nome del gruppo UEN, sull'Ucraina (B5-0137/2004);

Jan Marinus Wiersma e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sull'Ucraina (B5-0139/2004);

Bernd Posselt, Gabriele Stauner e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sull'Ucraina (B5-0141/2004);

Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'Ucraina (B5-0143/2004);

II.

VENEZUELA

Fernando Fernández Martín e José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, sul Venezuela (B5-0123/2004);

Rolf Linkohr, Manuel Medina Ortega, Giovanni Pittella e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Venezuela (B5-0126/2004);

Alima Boumediene-Thiery, Monica Frassoni, Alain Lipietz, Miquel Mayol i Raynal, Camilo Nogueira Román e Josu Ortuondo Larrea, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Venezuela (B5-0128/2004);

Anne André-Léonard e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sul Venezuela (B5-0136/2004);

Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo, Pedro Marset Campos e Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Venezuela (B5-0144/2004);

Cristiana Muscardini e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sulla situazione in Venezuela (B5-0147/2004);

III.

BIRMANIA

Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, sulla Birmania/Myanmar (rinnovo delle sanzioni) (B5-0127/2004);

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla Birmania (B5-0134/2004);

Glenys Kinnock e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla Birmania (B5-0138/2004);

Philip Bushill-Matthews, John Walls Cushnahan, Nirj Deva, Thomas Mann, Bernd Posselt e Geoffrey Van Orden, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Birmania (B5-0140/2004);

Yasmine Boudjenah, Marianne Eriksson e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Birmania (B5-0145/2004);

Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Birmania (rinnovo delle sanzioni) (B5-0146/2004).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento.

4.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dalla commissione ITRE:

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Imelda Mary Read

(A5-0124/2004)

2)

dai deputati:

dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento):

Anne E.M. Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui e Nelly Maes, sull'inquinamento acustico provocato dagli aeroporti (18/2004).

5.   Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti [COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Marit Paulsen

(A5-0449/2003)

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Interviene Christa Klaß, a nome del gruppo PPE-DE, la quale chiede l'aggiornamento della votazione (il Presidente ricorda che, conformemente all'articolo 146, paragrafo 4, del regolamento, una richiesta di questo tipo deve essere presentata al momento della votazione).

Marit Paulsen illustra la sua relazione.

Intervengono Neil Parish (relatore per parere della commissione AGRI), Christa Klaß, a nome del gruppo PPE-DE, Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Liam Hyland, a nome del gruppo UEN, Jean-Louis Bernié, a nome del gruppo EDD, Robert Goodwill, Phillip Whitehead, Hiltrud Breyer, Patricia McKenna e David Byrne.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.23

6.   Proprietà intellettuale ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Janelly Fourtou

(A5-0468/2003)

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Janelly Fourtou illustra la sua relazione.

Intervengono Luis Berenguer Fuster (relatore per parere della commissione ITRE), Angelika Niebler, a nome del gruppo PPE-DE, e Arlene McCarthy, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Toine Manders, a nome del gruppo ELDR, Geneviève Fraisse, a nome del gruppo GUE/NGL, Raina A. Mercedes Echerer, a nome del gruppo Verts/ALE, Marco Cappato, non iscritto, Francesco Fiori, Manuel Medina Ortega, Willy C.E.H. De Clercq, Neil MacCormick, Malcolm Harbour, Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, Claude Turmes, Paolo Bartolozzi e Marcelino Oreja Arburúa.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.24

7.   Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (discussione)

Terza relazione sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Manuel Medina Ortega

(A5-0118/2004)

Interviene David Byrne (membro della Commissione)

Manuel Medina Ortega illustra la sua relazione.

Intervengono Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Ioannis Koukiadis, a nome del gruppo PSE, e Giuseppe Gargani.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.32

8.   Corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (Interrogazioni orali con discussione)

Interrogazione orale presentata da Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione UE/Israele (B5-0067/2004).

Interrogazione orale presentata da Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0068/2004).

Interrogazione orale presentata da Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0069/2004).

Interrogazione orale presentata da Jannis Sakellariou e Emilio Menéndez del Valle, a nome del gruppo PSE, alla Commissione, sulla corretta attuazione dell'accordo di associazione CE-Israele (B5-0070/2004).

Intervengono Jannis Sakellariou, il quale chiede la sospensione della seduta in attesa dell'arrivo di Erkki Liikanen (membro della Commissione), e Ulla Margrethe Sandbæk, la quale appoggia la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

(La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.15)

Joost Lagendijk, Yasmine Boudjenah, Johanna L.A. Boogerd-Quaak e Jannis Sakellariou svolgono le interrogazioni orali.

Erkki Liikanen risponde alle interrogazioni orali.

Intervengono Armin Laschet, a nome del gruppo PPE-DE, Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, Jean-Thomas Nordmann, a nome del gruppo ELDR, Franz Turchi, a nome del gruppo UEN, Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Marco Pannella, non iscritto, Cees Bremmer, Emilio Menéndez del Valle, Caroline Lucas, Marco Pannella, sul proprio intervento precedente, Bastiaan Belder, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nelly Maes e Erkki Liikanen.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

9.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

Interviene Maurizio Turco, il quale segnala che la relazione Matikainen-Kallström (A5-0100/2004) non riprende il parere di minoranza espresso in commissione LIBE (il Presidente risponde che se il parere è stato espresso in commissione figurerà nella relazione).

9.1.   Elezione di un vicepresidente del Parlamento europeo

L'ordine del giorno reca l'elezione di un vicepresidente in sostituzione di Joan Colom i Naval, nominato alla Corte dei conti della Catalogna (punto 7 del PV del 25.02.2004).

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal gruppo PSE la candidatura di Raimon Obiols i Germà.

Poiché Raimon Obiols i Germà è l'unico candidato, il Presidente propone di procedere all'elezione per acclamazione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.

Il Parlamento elegge Raimon Obiols i Germà per acclamazione.

Il Presidente proclama Raimon Obiols i Germà eletto alla carica di vicepresidente del Parlamento europeo e si congratula per la sua elezione.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, Raimon Obiols i Germà prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.

9.2.   Rifiuti ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (versione codificata) [COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Giuseppe Gargani

(A5-0117/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0123)

9.3.   Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (versione codificata) [COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Giuseppe Gargani

(A5-0085/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0124)

9.4.   Navigazione mercantile ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile [COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Giuseppe Gargani

(A5-0086/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0125)

9.5.   Partecipazione ai programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 del Consiglio per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione [COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster

(A5-0089/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0126)

9.6.   Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità [COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Herbert Bösch

(A5-0087/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0127)

9.7.   Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 (Sezione III) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 Sezione III — Commissione [6696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Jan Mulder

(A5-0059/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0128)

Jan Mulder (relatore) ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

9.8.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 (Sezione VIII, B) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 Sezione VIII (B) — Garante europeo della protezione dei dati [6699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Neena Gill

(A5-0073/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0129)

9.9.   Modifica dell'importo di riferimento finanziario del sesto programma quadro Euratom per tenere conto dell'allargamento* (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di modifica dell'importo di riferimento finanziario — ai sensi dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, articolo 34, terzo comma — del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), per tenere conto dell'allargamento [COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Reimer Böge e Joan Colom i Naval

(A5-0069/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0130)

9.10.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di regolamenti) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 2236/95, (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n..../2004 allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento [COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Reimer Böge e Joan Colom i Naval

(A5-0066/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0131)

9.11.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2376/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e.../2004/CE allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento [COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Reimer Böge e Joan Colom i Naval

(A5-0067/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0132)

9.12.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE e 20/2004/CE allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea [COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD)] — Commissione per i bilanci.

Relatori: Reimer Böge e Joan Colom i Naval

(A5-0065/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0133)

9.13.   Convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali [5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Marjo Matikainen-Kallström

(A5-0100/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

INIZIATIVA DEL REGNO DI SPAGNA, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0134)

9.14.   Titolo di soggiorno di breve durata * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti [14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Patsy Sörensen

(A5-0099/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0135)

9.15.   Personale Europol: 1. Statuto, 2 e 3. Stipendi, assegni familiari e indennità * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione:

1.

dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol

[5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS)]

2.

della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol

[5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS)]

3.

della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol

[5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Maurizio Turco

(A5-0108/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice) (Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

INIZIATIVA DELL'IRLANDA

Respinta

Approvazione (P5_TA(2004)0136, P5_TA(2004)0137 e P5_TA(2004)0138)

PROGETTI DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Maurizio Turco (relatore) ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Egli ha chiesto che il Parlamento confermi la reiezione dell'iniziativa mediante l'approvazione del progetto di risoluzione legislativa.

9.16.   Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario [COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Neil MacCormick

(A5-0109/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0139)

Neil MacCormick (relatore) ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

9.17.   Attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla cooperazione nell'Unione europea in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) [2003/2187(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Gerhard Schmid

(A5-0097/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0140)

9.18.   Tutela dei dati (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla prima relazione della Commissione europea sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) [COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Marco Cappato

(A5-0104/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0141)

Marco Cappato (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

9.19.   Diritti dei detenuti nell'Unione europea (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea [2003/2188(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Maurizio Turco

(A5-0094/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Interviene Jorge Salvador Hernández Mollar, il quale segnala una modifica da apportare alla motivazione, sulla base dell'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0142)

9.20.   DAPHNE II ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) [13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Lissy Gröner

(A5-0083/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0143)

9.21.   Statuto e finanziamento dei partiti politici europei (votazione)

Relazione sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'adozione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [2003/2205(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Giorgos Dimitrakopoulos

(A5-0071/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati (vedi allegato 1)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0144)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata.

9.22.   Ristrutturazione del regolamento interno del Parlamento europeo (votazione)

Relazione sulla ristrutturazione del regolamento del Parlamento europeo a seguito della sua decisione del 12 giugno 2002 e delle modifiche puntuali divenute nel frattempo necessarie [2003/2233(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Richard Corbett

(A5-0068/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati (vedi allegato 1)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0145)

Interventi sulla votazione:

Sono intervenuti: Richard Corbett (relatore) prima della votazione e Monica Frassoni sull'emendamento 4.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno della prima tornata successiva alle elezioni al Parlamento europeo che si terranno nel giugno del 2004.

9.23.   Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti [COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Marit Paulsen

(A5-0449/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0146)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0146)

Interventi sulla votazione:

Horst Schnellhardt, a nome del gruppo PPE-DE, ha chiesto l'aggiornamento della votazione al turno di votazioni di domani.

Sono intervenuti su tale richiesta Dagmar Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, Marit Paulsen (relatore) e Caroline F. Jackson, presidente della commissione ENVI.

Con VE (225 favorevoli, 257 contrari, 10 astensioni), il Parlamento respinge la richiesta.

9.24.   Proprietà intellettuale ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Janelly Fourtou

(A5-0468/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

Intervengono: Neil MacCormick, che chiede un chiarimento sulla situazione del relatore, al quale numerosi giornali rimproverano di non aver dichiarato un interesse personale nella questione, e Astrid Thors, la quale si associa a tali osservazioni (il Presidente risponde che deferirà la questione all'Ufficio di presidenza).

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0147)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0147)

Interventi sulla votazione:

Marco Cappato sulla versione italiana dell'emendamento 83 (il Presidente risponde che fa fede la versione inglese).

Raina A. Mercedes Echerer sulla versione francese degli emendamenti 53 e 54, per i quali fa fede la versione inglese.

9.25.   Compatibilità elettromagnetica ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica [COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster

(A5-0113/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0148)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0148)

9.26.   Inquinamento provocato dai motori alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti da motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (versione rifusa) [COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Bernd Lange

(A5-0057/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 25)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0149)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0149)

9.27.   Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti * (votazione)

Relazione sul progetto di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Arie M. Oostlander

(A5-0095/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 26)

PROGETTO DEL CONSIGLIO

Approvazione (P5_TA(2004)0150)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0150)

9.28.   Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne [COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Christian Ulrik von Boetticher

(A5-0093/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 27)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0151)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0151)

Interventi sulla votazione:

Christian Ulrik von Boetticher (relatore), prima della votazione, sulla sua relazione.

9.29.   Conciliare vita professionale, familiare e privata (votazione)

Relazione sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata [2003/2129(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Regina Bastos

(A5-0092/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 28)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0152)

Interventi sulla votazione:

Regina Bastos (relatore) sull'emendamento 2.

9.30.   Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione (votazione)

Relazione sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea [2003/2109(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

(A5-0102/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 29)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0153)

9.31.   Popolazione e sviluppo (votazione)

Relazione su popolazione e sviluppo: 10 anni dopo la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Il Cairo, 1994) [2003/2133(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Karin Junker

(A5-0055/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 30)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0154)

9.32.   Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria (votazione)

Terza relazione sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Manuel Medina Ortega

(A5-0118/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 31)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0155)

10.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Dimitrakopoulos — A5-0071/2004

Daniela Raschhofer

Relazione Corbett — A5-0068/2004

Richard Corbett, Christopher J.P. Beazley, sull'intervento precedente, e Richard Corbett, il quale risponde a Christopher J.P. Beazley.

Relazione Paulsen — A5-0449/2003

Horst Schnellhardt sulla procedura seguita per questa votazione (il Presidente fa presente che la procedura era conforme al regolamento).

Relazione Fourtou — A5-0468/2003

Astrid Thors anche a nome di Johanna L.A. Boogerd-Quaak; Daniela Raschhofer e Claude Turmes.

11.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Sörensen — A5-0099/2004

votazione unica

a favore: Juan José Bayona de Perogordo, Christopher J.P. Beazley

Relazione Turco — A5-0108/2004

iniziativa

contro: Giuseppe Di Lello Finuoli, Fausto Bertinotti, Luigi Vinci

Relazione Cappato — A5-0104/2004

votazione unica

a favore: Marie-Hélène Descamps

Raccomandazione per la seconda lettura Gröner A5-0083/2004

emendamento 5

a favore: Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé, Véronique Mathieu

Relazione Corbett — A5-0068/2004

emendamento 4

a favore: Juan José Bayona de Perogordo

Relazione Paulsen — A5-0449/2003

emendamento 82

contro: Pervenche Berès, Eurig Wyn

astensioni: Bruno Gollnisch

Relazione Fourtou — A5-0468/2003

emendamenti 103 e 108 (identici)

a favore: Gilles Savary

astensioni: Hans-Peter Martin

emendamenti 104S e 109S (identici)

a favore: Marco Cappato, Gilles Savary

astensioni: Hans-Peter Martin

emendamento 111

a favore: Gilles Savary

emendamento 53

a favore: Ursula Stenzel, Gilles Savary

emendamento 54, prima parte

a favore: Ursula Stenzel, Gilles Savary

Relazione Oostlander — A5-0095/2004

emendamento 1

contro: Rijk van Dam

Relazione Bastos — A5-0092/2004

emendamento 8

contro: Anders Wijkman

astensioni: Roy Perry

emendamento 2S

contro: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Hans-Peter Martin, Giovanni Procacci

risoluzione (insieme del testo)

contro: Giovanni Procacci

Relazione Junker — A5-0055/2004

emendamenti 21, 20, 23S, 8, 10, 12, 14

a favore: Giovanni Procacci

emendamento 30

a favore: Peder Wachtmeister

emendamento 23S

contro: Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé

emendamento 14

contro: Marie-Hélène Gillig

risoluzione (insieme del testo)

contro: Giovanni Procacci

(La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA: Gerhard SCHMID

Vicepresidente

12.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Astrid Thors ha comunicato di essere stata presente ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

13.   Composizione del Parlamento

Le competenti autorità spagnole hanno comunicato la nomina di Maria del Carmen Ortiz Rivas in sostituzione di Joan Colom i Naval, come deputato al Parlamento, con decorrenza 8 marzo 2004.

14.   Diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo (discussione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un equo processo [2003/2229(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Ole Andreasen

(A5-0107/2004)

Ole Andreasen illustra la sua relazione.

Interviene Christopher Patten (membro della Commissione).

Intervengono Sarah Ludford (relatore per parere della commissione LIBE), Cees Bremmer, a nome del gruppo PPE-DE, Jacques F. Poos, a nome del gruppo PSE, Marianne Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Mogens N.J. Camre, a nome del gruppo UEN, Charles Tannock, Michael Cashman, Matti Wuori, Proinsias De Rossa, Jean Lambert e Martine Roure.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.13 del PV del 10.03.2004.

15.   Processo di stabilizzazione e di associazione (partenariati europei) * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione [COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Joost Lagendijk

(A5-0112/2004)

Interviene Günther Verheugen (membro della Commissione).

Joost Lagendijk illustra la sua relazione.

Intervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Günther Verheugen e Johannes (Hannes) Swoboda su quest'ultimo intervento.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.3. del PV del 10.03.2004

16.   Gioventù europea (promozione degli organismi attivi) ***II — Istruzione e formazione (promozione degli organismi attivi) ***II — Cultura (promozione degli organismi attivi) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù [15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Christa Prets

(A5-0075/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione [15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Doris Pack

(A5-0076/2004)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura [15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Ulpu Iivari

(A5-0077/2004)

Christa Prets presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0075/2004).

Doris Pack presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0076/2004).

Ulpu Iivari presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0077/2004).

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione).

PRESIDENZA: José PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

Intervengono Christopher J.P. Beazley, a nome del gruppo PPE-DE, Lissy Gröner, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Roy Perry, Eurig Wyn e Theresa Zabell.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.6, punto 5.7 e punto 5.8 del PV del 10.03.2004.

(La seduta, sospesa alle 16.50 in attesa dell'ora fissata per il punto successivo all'ordine del giorno, è ripresa alle 17.00)

17.   Istruzione e formazione — La cittadinanza in azione (comunicazioni della Commissione)

Comunicazione della Commissione: La nuova generazione di programmi comunitari in materia di istruzione e formazione dopo il 2006 (COM(2004) 156)

Comunicazione della Commissione: Far sì che la cittadinanza diventi effettiva: promuovere la cultura e la diversità europee mediante programmi nei settori della gioventù, della cultura, dell'audiovisivo e della partecipazione civica (COM(2004) 0154)

Viviane Reding (membro della Commissione) fa le comunicazioni.

Intervengono Doris Pack, Christa Prets, Michel Rocard e Lissy Gröner per porre domande alle quali risponde Viviane Reding.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

18.   Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0066/2004).

Prima parte

Interrogazione 27 di Neil MacCormick: Possibile abuso di posizione dominante.

Franz Fischler (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Neil MacCormick e John Purvis.

L'interrogazione 28 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 29 di Bill Newton Dunn: Situazione paritaria in tutta l'Unione per i sospetti accusati.

António Vitorino (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bill Newton Dunn e Neil MacCormick.

L'interrogazione 30 decade, poiché il suo autore è assente.

Seconda parte

Interrogazione 31 di Camilo Nogueira Román: Settore alieutico della Galizia e Agenzia europea per la gestione della pesca.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Camilo Nogueira Román e Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Interrogazione 32 di Paulo Casaca: Misure di emergenza per porre rimedio all'esaurimento delle risorse ittiche nelle acque delle Azzorre.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Paulo Casaca.

Interrogazione 33 di María Izquierdo Rojo: Riconoscimento della realtà produttiva spagnola nella prossima OCM dell'olio di oliva.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di María Izquierdo Rojo e Ioannis Patakis.

L'interrogazione 34 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 35 di Carlos Lage: Utilizzazione di determinate denominazioni enologiche tradizionali da parte di paesi terzi.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Carlos Lage.

Interrogazione 36 di Richard Howitt: Revisione di medio periodo del regime dello zucchero.

Franz Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Richard Howitt e Agnes Schierhuber.

Le interrogazioni 37 e 38 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 39 di Marie Anne Isler Béguin: Perdite umane e finanziarie causate dall'inquinamento nell'UE allargata.

Margot Wallström (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Marie Anne Isler Béguin e Piia-Noora Kauppi.

Interrogazione 40 di María Luisa Bergaz Conesa: Linea elettrica a Redes, Parco naturale e riserva della biosfera (Asturie, Spagna).

Margot Wallström risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di María Luisa Bergaz Conesa.

L'interrogazione 41 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 42 di Patricia McKenna: Lettere di messa in mora in materia di ambiente.

Margot Wallström risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Patricia McKenna e Caroline Lucas.

Interrogazione 43 di James (Jim) Fitzsimons: Conferenza ONU sul mutamento climatico.

Margot Wallström risponde all'interrogazione.

Interviene James (Jim) Fitzsimons.

Interrogazione 44 di Robert J.E. Evans: Trofei di caccia.

Margot Wallström risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Robert J.E. Evans, Patricia McKenna e Marie Anne Isler Béguin.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata alla Commissione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

19.   Qualità dell'aria ambiente ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente [COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Hans Kronberger

(A5-0047/2004)

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Hans Kronberger illustra la sua relazione.

Intervengono Caroline F. Jackson, a nome del gruppo PPE-DE, Bernd Lange, a nome del gruppo PSE, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Eija-Riitta Anneli Korhola, David Robert Bowe, Alexander de Roo, Riitta Myller e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.19 del PV del 20.04.2004

20.   Regimi di sostegno a favore degli agricoltori * — OCM nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Joseph Daul

(A5-0123/2004).

Correlatori: Sergio Berlato, Vincenzo Lavarra, Xaver Mayer e María Rodríguez Ramos

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Vincenzo Lavarra

(A5-0106/2004)

Interviene Franz Fischler (membro della Commissione).

Joseph Daul (relatore), Sergio Berlato (correlatore) e Alejandro Cercas (in sostituzione del correlatore María Rodríguez Ramos) illustrano la relazione (A5-0123/2004).

Vincenzo Lavarra illustra la sua relazione (A5-0106/2004).

Intervengono: Xaver Mayer (correlatore A5-0123/2004), Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE, Giovanni Procacci, a nome del gruppo ELDR, Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, Salvador Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Encarnación Redondo Jiménez, María Izquierdo Rojo, Joan Vallvé, Ilda Figueiredo, Juan Manuel Ferrández Lezaun, Roberta Angelilli, María del Pilar Ayuso González, Gordon J. Adam, Luciana Sbarbati, Ioannis Patakis, Giacomo Santini, Eryl Margaret McNally, Kyösti Tapio Virrankoski e Franz Fischler.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.9 e punto 5.10 del PV del 10.03.2004.

21.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 342.370/OJME).

22.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.15.

Julian Priestley

Segretario generale

Gérard Onesta

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Flesch, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortiz Rivas, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Mihael Brejc, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Filipek, Gadzinowski, Galażewski, Germič, Giertych, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Grzyb, Gurmai, Holáň, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kelemen, Klopotek, Klukowski, Konečná, Kósáné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Lyżwiński, Macierewicz, Maldeikis, Manninger, Maštálka, Matsakis, Őry, Ouzký, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Podobnik, Pospíšil, Protasiewicz, Rouček, Rutkowski, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szájer, Szczyglo, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Rifiuti ***I

Relazione: GARGANI (A5-0117/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ***I

Relazione: GARGANI (A5-0085/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Navigazione mercantile ***I

Relazione: GARGANI (A5-0086/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Participazione ai programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione *

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0089/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I

Relazione: BÖSCH (A5-0087/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

Varie

L'em. 5 della commissione competente è volto ad aggiungere un nuovo considerando 7 bis.

6.   Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 (Sezione III)

Relazione: MULDER (A5-0059/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 (Sezione VIII, B)

Relazione: GILL (A5-0073/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Modifica dell'importo di riferimento finanziario del sesto programma quadro Euratom per tenere conto dell'allargamento *

Relazione: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0069/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di regolamenti) ***I

Relazione: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0066/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I

Relazione: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0067/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

11.   Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) (II) ***I

Relazione: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0065/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

12.   Convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali *

Relazione: MATIKAINEN-KALLSTRÖM (A5-0100/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

13.   Titolo di soggiorno di breve durata *

Relazione: SØRENSEN (A5-0099/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

449,45,7

Richieste di votazione per appello nominale:

PPE-DE: votazione unica

14.   Personale Europol: 1. Statuto, 2 e 3. Stipendi, assegni familiari e indennità *

Relazione: TURCO (A5-0108/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: iniziativa

AN

54,411,43

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale:

Verts/ALE: iniziativa

15.   Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario

Relazione: MacCORMICK (A5-0109/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

16.   Attentati biologici e chimici (sicurezza della salute)

Relazione: SCHMID (A5-0097/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

17.   Tutela dei dati

Relazione: CAPPATO (A5-0104/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

439,39,28

Richieste di votazione per appello nominale:

Verts/ALE votazione unica

18.   Diritti dei detenuti nell'Unione europea

Relazione: TURCO (A5-0094/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

439,49,20

Richieste di votazione per appello nominale:

PSE, Verts/ALE votazione unica

19.   DAPHNE II ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: GRÖNER (A5-0083/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-4

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

5

commissione

AN

+

452,7,47

Richieste di votazione per appello nominale

PSE em. 5

20.   Statuto e finanziamento dei partiti politici europei

Relazione: DIMITRAKOPOULOS (A5-0071/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazioni in blocco

2-3

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

5

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 22

8

UEN

 

 

1

commissione

 

+

 

dopo l'art. 184

6

EDD + Dell'Alba

 

R

 

7

EDD + Dell'Alba

 

R

 

4

commissione

 

+

 

votazione: proposta di decisione (insieme)

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 5

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 5

seconda parte: tale paragrafo

21.   Ristrutturazione del regolamento interno del Parlamento europeo

Relazione: CORBETT (A5-0068/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazioni in blocco

1-3

5-8

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

4

commissione

AN

+

390,78,38

votazione: proposta di decisione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 4

22.   Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I

Relazione: PAULSEN (A5-0449/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

Blocco 1

139 emendamenti di 4 gruppi politici

VE

+

301,190,10

173

4 gruppi politici

vd

+

 

206

4 gruppi politici

vs

 

 

1

+

 

2

 

Blocco 2

54 emendamenti della commissione

 

 

2

commissione

vd

 

12

commissione

vd

 

13

commissione

vd

 

14

commissione

vd

 

15

commissione

vd

 

16

commissione

vd

 

17

commissione

vd

 

20

commissione

vd

 

21

commissione

 

 

28

commissione

vd

 

31

commissione

vd

 

33

commissione

vd

 

35

commissione

vd

 

37

commissione

vd

 

45

commissione

vd

 

53

commissione

vd

 

66

commissione

vd

 

67

commissione

vd

 

68

commissione

 

 

70

commissione

vd

 

71

commissione

vd

 

79

commissione

vd

 

5

commissione

 

+

 

60

commissione

vd

+

 

art. 5

147

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

82

PPE-DE

AN

204,299,9

art. 26, dopo il comma unico

83

PPE-DE

 

 

84

PPE-DE

 

 

85

PPE-DE

 

 

art. 28

175

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

51

commissione

 

 

86

PPE-DE

 

 

allegato 4

224

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

87

PPE-DE

 

 

cons. 32

81

PPE-DE

 

 

96

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

votazione: proposta modificata

VE

+

289,202,15

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

287,194,23


Blocco no 1 =

139 emendamenti di 4 gruppi politici (emendamenti da 88 a 95, da 97 a 146, da 148 a 174, da 176 a 223, da 225 a 227, 228/80 [identici] e 229)

Blocco no 2 =

76 emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti da 1 a 4, da 6 a 50, da 52 a 59 e da 61 a 79)

Blocco no 3 =

2 emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti 5 e 60)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE em. 82

ELDR votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE

em. 173 (blocco no 1)

 

emm. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 28, 31, 33, 35, 37, 45, 53, 66, 67, 70, 71, 79 (blocco no 2)

 

em. 60 (blocco no 3)

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

em. 206 (blocco no 1)

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e possono includere ... diritto penale nazionale»

seconda parte: tali termini

23.   Proprietà intellettuale ***I

Relazione: FOURTOU (A5-0468/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco 1

4 gruppi politici

 

+

 

blocco 2

commissione

 

 

art. 2

77

PPE + PSE + ELDR + UEN

VE

+

307,185,7

101=

106=

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

55

Verts/ALE

 

 

13

commissione

 

 

art. 5

80

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

19

commissione

 

 

102=

107=

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

art. 7

103=

108=

CAPPATO ea

GUE/NGL

AN

156,346,8

82

PPE + PSE + ELDR + UEN

VE

+

375,121,3

24-26

commissione

 

 

art. 8

104 S =

109 S =

CAPPATO ea

GUE/NGL

AN

137,352,22

83

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

27

commissione

 

 

113

EDD

AN

 

art. 9

84

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

29

commissione

 

 

105 =

110 =

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

art. 10, dopo il § 5

111

EDD

AN

165,343,10

cons. 13

53

Verts/ALE

AN

193,310,12

58

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

5

commissione

 

 

dopo il cons. 13

54

Verts/ALE

vs/AN

 

 

1

198,305,11

2

 

59

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

dopo il cons. 22

112

EDD

 

 

votazione: proposta modificata

AN

+

339,144,38

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

330,151,39


Blocco 1 =

38 emendamenti di 4 gruppi politici (emendamenti 56, 57, da 60 a 76, 78, 79, 81, da 85 a 100)

Blocco 2 =

44 emendamenti della commissione giuridica (emendamenti da1 a 4, da 6 a 12, da 14 a 18, da 20 a 23, 28, da 30 a 52)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 104, 53, 103, 111, 54

Verts/ALE em. 53, proposta modificata e voto finale

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 54

prima parte: insieme del testo ad eccezione dei termini «per atti commessi ... diretti o indiretti»

seconda parte: tali termini

24.   Compatibilità elettromagnetica ***I

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0113/004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-15

17-26

30

32-36

38

commissione

 

+

 

art. 7

39

PSE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 16, 27, 28, 29, 31 e 37 sono stati annullati.

25.   Inquinamento provocato dai motori alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto ***I

Relazione: LANGE (A5-0057/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

3

6-7

9

11

commissione

 

+

 

art. 2, dopo il § 9

13

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

4

commissione

 

 

art. 1, § 3, lettere a) e b)

14

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

5

commissione

 

 

dopo l'art. 4

15

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

8

commissione

 

 

art. 7, dopo il § 1

16

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

10

commissione

 

 

art. 8

17

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

dopo il cons. 15

12

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

2

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

26.   Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti *

Relazione: OOSTLANDER (A5-0095/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 1

1

Verts/ALE

AN

+

261,242,7

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 1

27.   Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne *

Relazione: VON BOETTICHER (A5-0093/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-52

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

28.   Conciliare vita professionale, familiare e privata

Relazione: BASTOS (A5-0092/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 3

8

PSE

AN

+

241,222,48

§ 7

 

testo originale

AN

+

470,20,14

§ 8

9

ELDR

 

 

§ 13

10S

ELDR

 

 

§ 15

11

ELDR

 

 

§ 16

12

ELDR

 

 

§ 17

13

ELDR

 

 

§ 18

14

ELDR

 

 

§ 20

15S

ELDR

 

 

§ 21

4

GUE/NGL

 

 

16

ELDR

 

 

§ 26

17

ELDR

 

 

dopo il § 29

5

GUE/NGL

AN

169,321,21

§ 30

6

GUE/NGL

 

 

§ 31

18

ELDR

 

 

dopo il visto 9

7

PPE-DE + PSE

 

+

 

dopo il visto 11

1

UEN

VE

+

305,199,7

cons. G

2S

UEN

AN

+

353,143,13

cons. K

3

UEN

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

424,51,37

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 8, 5, 2, votazione finale

PSE § 7, votazione finale

29.   Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione

Relazione: MARTÍNEZ OROZCO (A5-0102/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 13

 

testo originale

vd

+

 

§ 14, trattino 1

1

PPE-DE

 

 

§ 14, trattino 2

 

testo originale

vd

+

 

§ 14, trattino 4

 

testo originale

vd

+

 

§ 14, trattino 5

 

testo originale

vd

+

 

§ 14, trattino 8

2

PPE-DE

 

 

§ 16

3

PPE-DE

 

 

5

PSE

 

+

 

§ 20

4

PPE-DE

 

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

311,38,156

Richieste di votazione per appello nominale

PSE votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE §§ 13, 14 (trattino 2), 14 (trattino 4), 14 (trattino 5)

30.   Popolazione e sviluppo

Relazione: JUNKER (A5-0055/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 4

31

UEN

 

 

dopo il § 4

28

UEN

 

 

§ 6

15

PPE-DE

 

 

§ 7

16

PPE-DE

 

 

§ 8

17

PPE-DE

 

 

dopo il § 9

5

PSE

 

+

 

§ 10

 

testo originale

vd

+

 

dopo il § 10

26

GUE/NGL

 

+

 

§ 11

18

PPE-DE

 

 

§ 13

19

PPE-DE

 

+

 

§ 17

 

testo originale

vd

+

 

§ 20

21

PPE-DE

AN

186,305,16

30

UEN

AN

215,285,3

20

PPE-DE

AN

207,281,18

dopo il § 21

4

PSE

 

+

 

§ 23

 

testo originale

vd

+

 

§ 24

24

Verts/ALE + ea

 

+

 

§ 25

25

Verts/ALE + ea

 

+

 

dopo il § 25

22

PPE-DE

 

+

 

§ 26

23S

PPE-DE

AN

228,277,3

visto 12

6

PPE-DE

 

 

dopo il visto 15

27

UEN

 

 

dopo il visto 29

1

PSE

 

+

 

dopo il cons C

29

UEN

 

 

cons. D

 

testo originale

vd

+

 

cons. E

7

PPE-DE

 

 

cons. K

8

PPE-DE

AN

210,283,11

cons. L

9

PPE-DE

 

 

cons. Q

10

PPE-DE

AN

217,277,11

dopo il cons. R

11

PPE-DE

 

+

 

dopo il cons. Y

12

PPE-DE

AN

210,284,12

cons. Z

13

PPE-DE

VE

+

256,173,72

cons. AB

14

PPE-DE

AN

210,286,8

cons. AC

2

PSE

 

+

 

dopo il cons. AC

3

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

287,196,13

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 20, 21, votazione finale

PSE emm. 30, 20, 21, 23S, 8, 10, 12, 14, voto finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 10

UEN cons. D, §§ 10, 17, 23

31.   Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria

3a Relazione: MEDINA ORTEGA (A5-0118/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Sörensen A5-0099/2004

Risoluzione

Favorevoli: 449

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 45

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Twinn, Villiers

Astensioni: 7

NI: Beysen, Borghezio, Mennea, Speroni

UEN: Caullery, Segni, Thomas-Mauro

Relazione Turco A5-0108/2004

Testo

Favorevoli: 54

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere

PPE-DE: Ferri, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Salafranca Sánchez-Neyra, Vidal-Quadras Roca, Zabell

UEN: Andrews, Camre, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro

Contrari: 411

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Kaufmann, Patakis

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 43

EDD: Abitbol, Kuntz

GUE/NGL: Puerta

NI: Berthu, Kronberger, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Relazione Cappato A5-0104/2004

Risoluzione

Favorevoli: 439

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 39

EDD: Belder, Blokland, van Dam

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Descamps, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Astensioni: 28

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Beazley

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Relazione Turco A5-0094/2004

Risoluzione

Favorevoli: 439

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 49

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Borghezio, Speroni

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 20

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Beazley

UEN: Queiró

Raccomandazione Gröner A5-0083/2004

Emendamento 5

Favorevoli: 452

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 7

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse

Astensioni: 47

EDD: Bernié, Booth, Mathieu, Titford

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Relazione Corbett A5-0068/2004

Emendamento 4

Favorevoli: 390

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Naïr

NI: Beysen, Borghezio, Mennea, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Contrari: 78

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Krarup, Manisco, Markov, Patakis, Scarbonchi

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Deva, De Veyrac, Goodwill, Maat, Schleicher, Tannock

PSE: Dehousse, Miguélez Ramos

UEN: Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 38

EDD: Booth, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Davies

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Eriksson, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Modrow, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet

PSE: Berger, Dhaene, Mendiluce Pereiro, Scheele

Relazione Paulsen A5-0449/2003

Emendamento 82

Favorevoli: 204

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Berès, Görlach, Kindermann, Marinho

UEN: Andrews, Fitzsimons, Hyland, Queiró

Verts/ALE: Wyn

Contrari: 299

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 9

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Pannella, Turco

Relazione Paulsen A5-0449/2003

Risoluzione

Favorevoli: 287

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Ebner, Grönfeldt Bergman, Hortefeux, Maat, Oomen-Ruijten, Sacrédeus, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 194

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Goebbels

UEN: Caullery, Marchiani, Queiró

Astensioni: 23

EDD: Bonde, Kuntz, Sandbæk

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Flemming

PSE: Dehousse, Görlach, Kindermann

UEN: Camre, Pasqua, Ribeiro e Castro

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamenti 103 e 108

Favorevoli: 156

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen, Vlasto, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, van den Burg, Carrilho, Casaca, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fava, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miranda de Lage, Napoletano, Paciotti, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Sornosa Martínez, Swiebel, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 346

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Gollnisch

UEN: Camre, Ribeiro e Castro

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamenti 104 e 109

Favorevoli: 137

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carrilho, Casaca, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Fava, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Marinho, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Paciotti, Prets, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 352

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Astensioni: 22

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Raschhofer, Stirbois

PSE: Zimeray

UEN: Camre

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamento 111

Favorevoli: 165

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Korhola, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen

PSE: Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, van Hulten, Imbeni, Lalumière, Lavarra, Marinho, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Paciotti, Pittella, Poignant, Prets, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 343

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Boselli, Bowe, Cashman, Ceyhun, Corbett, Díez González, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 10

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog, Puerta

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Jarzembowski, Lisi

UEN: Camre

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamento 53

Favorevoli: 193

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Doorn, Ferri, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Rack, Rübig, Schierhuber, Suominen, Vatanen, Zappalà

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Mendiluce Pereiro, Müller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 310

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Boselli, Bowe, Cashman, Corbey, Díez González, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Glante, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poos, Read, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 12

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Nobilia, Turchi

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Emendamento 54, prima parte

Favorevoli: 198

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Doorn, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Pronk, Rack, Rübig, Schierhuber, Vatanen

PSE: Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Müller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 305

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Boselli, Bowe, Cashman, Corbey, Díez González, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Pérez Royo, Poos, Rapkay, Read, Rothley, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 11

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Martin Hans-Peter, Mennea

UEN: Bigliardo, Camre, Nobilia, Turchi

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Proposta Commissione

Favorevoli: 339

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Jové Peres, Puerta

NI: Beysen, Borghezio, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gill, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contrari: 144

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Malmström, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Korhola, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Vatanen

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Dehousse, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Gebhardt, Goebbels, Görlach, Haug, van Hulten, Imbeni, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Mendiluce Pereiro, Müller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 38

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Brie, Caudron, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Lisi, Suominen, Wijkman

PSE: Roth-Behrendt, dos Santos, Savary

UEN: Camre

Relazione Fourtou A5-0468/2003

Risoluzione

Favorevoli: 330

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Puerta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contrari: 151

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Malmström, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Deva, Florenz, Korhola, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Gebhardt, Goebbels, Görlach, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Mendiluce Pereiro, Moraes, Müller, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schulz, Soares, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 39

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, van den Bos, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Jové Peres, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Lisi, Marini, Suominen

PSE: Gröner, Roth-Behrendt, Sousa Pinto

Relazione Oostlander A5-0095/2004

Emendamento 1

Favorevoli: 261

EDD: Andersen, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Mantovani, Mauro, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 242

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Pérez Royo, Sandberg-Fries, Theorin

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

EDD: Booth, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Eriksson

PSE: Dehousse, Hänsch

Relazione Bastos A5-0092/2004

Emendamento 8

Favorevoli: 241

ELDR: Plooij-van Gorsel, Sanders-ten Holte

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Berend, von Boetticher, Gutiérrez-Cortines, Mombaur, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 222

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni, Turchi

Astensioni: 48

EDD: Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Van Lancker

Relazione Bastos A5-0092/2004

Paragrafo 7

Favorevoli: 470

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 20

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Garaud, Mennea

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Mantovani, Stenmarck, Wachtmeister

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Astensioni: 14

EDD: Saint-Josse

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Dehousse

Relazione Bastos A5-0092/2004

Emendamento 5

Favorevoli: 169

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: McMillan-Scott

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 321

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Bowe, Carraro, Carrilho, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fava, Fruteau, Gillig, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hume, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Morgan, Müller, Paciotti, Poignant, Poos, Read, Rocard, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Trentin, Tsatsos, Vattimo, Veltroni, Volcic, Zimeray, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 21

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PSE: Van Lancker

UEN: Camre

Relazione Bastos A5-0092/2004

Emendamento 2

Favorevoli: 353

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: André-Léonard, Rutelli

GUE/NGL: Herzog

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 143

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Bremmer, Maat, Martens, Oomen-Ruijten, Thyssen, Wijkman

PSE: Andersson, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Gillig, Gröner, Guy-Quint, Junker, Lund, Marinho, Miguélez Ramos, Roure, Swiebel, Theorin, Van Lancker, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 13

EDD: Bernié, Butel, Esclopé

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen

Relazione Bastos A5-0092/2004

Risoluzione

Favorevoli: 424

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Rutelli

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 51

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Fatuzzo, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Swiebel

Astensioni: 37

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Ainardi, Fiebiger, Krarup, Patakis, Sjöstedt

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Callanan, Fiori, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Lulling, Nicholson, Posselt, Radwan

PSE: Dehousse, Gillig, Guy-Quint, Lund, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Relazione Valenciano Martinez-Orozco A5-0102/2004

Risoluzione

Favorevoli: 311

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bodrato, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Cocilovo, Corrie, Deprez, Deva, Dover, Elles, Ferri, Gargani, Goodwill, Harbour, Inglewood, Jackson, Khanbhai, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, van Velzen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 38

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Busk, Davies, Riis-Jørgensen, Sørensen

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Berend, von Boetticher, Ferber, Florenz, Foster, Goepel, Gomolka, Helmer, Jarzembowski, Klamt, Koch, Langen, Lechner, Mayer Xaver, Menrad, Nassauer, Oostlander, Posselt, Radwan, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schleicher, Schwaiger, Sommer, Wieland, Zimmerling, Zissener

Astensioni: 156

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Patakis

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà

UEN: Andrews, Caullery, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 21

Favorevoli: 186

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Duin

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Turchi

Contrari: 305

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Balfe, Decourrière, Matikainen-Kallström, Posselt, Schaffner, Smet, Sudre, Thyssen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 16

EDD: Booth, Titford

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Descamps, Grönfeldt Bergman, Hermange, Lamassoure, Martin Hugues, Rack, Rübig, Scallon, Stenmarck, Suominen, Wachtmeister

UEN: Thomas-Mauro

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 30

Favorevoli: 215

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, van Dam, Kuntz, Titford

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Leinen, Soares

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 285

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Jarzembowski, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Schaffner, de Veyrinas, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

PPE-DE: Suominen

UEN: Caullery, Pasqua

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 20

Favorevoli: 207

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Calò

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 281

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Hyland, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 18

EDD: Booth, Titford

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Lamassoure, Posselt, Rack, Rübig, Scallon, Suominen

UEN: Camre

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 23

Favorevoli: 228

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 277

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

EDD: Titford

NI: Souchet

PSE: Dehousse

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 8

Favorevoli: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Miguélez Ramos

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 283

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Booth, Titford

ELDR: Calò

NI: Borghezio, de La Perriere, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Posselt, Rack, Rübig, Scallon

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 10

Favorevoli: 217

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 277

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Titford

ELDR: Calò

GUE/NGL: Patakis

PPE-DE: Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Scallon

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 12

Favorevoli: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 284

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

EDD: Abitbol, Booth, Titford

ELDR: Calò

GUE/NGL: Patakis

NI: de La Perriere

PPE-DE: Martin Hugues, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Scallon

Relazione Junker A5-0055/2004

Emendamento 14

Favorevoli: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Gillig

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 286

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

EDD: Abitbol, Booth, Titford

ELDR: Calò

PPE-DE: Posselt, Rack, Rübig, Scallon

Relazione Junker A5-0055/2004

Risoluzione

Favorevoli: 287

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Gargani, Grönfeldt Bergman, Jackson, Matikainen-Kallström, Nisticò, Schaffner, Stenmarck, Sumberg, Tannock, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 196

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 13

EDD: Abitbol, Booth, Titford

PPE-DE: Cornillet, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Grosch, Maat, Oomen-Ruijten, Trakatellis, de Veyrinas, Vlasto


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0123

Rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (versione codificata) (COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD))

(Procedura di codecisione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 731) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0577/2003),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0117/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0124

Solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (Versione codificata) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

(Procedura di codecisione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 467) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0364/2003),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0085/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0125

Attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (Versione codificata) (COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD))

(Procedura di codecisione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 732) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0578/2003),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0086/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0126

Gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 del Consiglio per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 793) (1),

visto l'articolo 181 bis, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0049/2004),

visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0089/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0127

Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 278) (1),

visto il parere n. 8/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee (2),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0312/2003),

visto l'articolo 112 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3),

vista la dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2003 sui programmi che sono adottati con la procedura di codecisione (4),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A5-0087/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale delle rubriche 3 e 5 delle prospettive finanziarie 2000-2006;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

chiede inoltre che in caso di eventuali rinnovi del programma d'azione dopo il 2006 gli obiettivi dello stesso, in conformità del parere della Corte dei conti delle Comunità europee, debbano essere definiti più chiaramente e quantificabili meglio allo scopo di facilitarne la valutazione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 318 del 30.12.2003, pag. 5.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  P5_TA(2003)0588.

P5_TC1-COD(2003)0152

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. . . ./2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma «HERCULE»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità. Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare quest'obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale ed il livello comunitario.

(2)

Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica o scientifica nel settore della lotta antifrode contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3)

È opportuno pertanto promuovere azioni in questo settore nonché sostenere gli organismi attivi in quest'ultimo mediante l'erogazione di sovvenzioni di funzionamento. Le esperienze già acquisite dimostrano l'utilità, riguardo alle attività di promozione intraprese a livello nazionale, di prevedere un sostegno a livello comunitario.

(4)

Il sostegno ad organismi ed azioni è stato dato fino al 2003 a carico di crediti iscritti nelle linee di bilancio A03600 e A03010 «Conferenze, congressi e riunioni connessi alle attività delle associazioni di giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari della Comunità», e nella linea B5-910 «Azioni generali di lotta contro la frode» del bilancio generale dell'Unione europea.

(5)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), prescrive, all'articolo 112, condizioni rigorose per la concessione di un aiuto finanziario alle azioni già avviate, che sono specificate nell'atto giuridico di base.

(6)

È opportuno pertanto adottare tale atto di base affinché siano razionalizzate e completate tutte le misure di sostegno esistenti mediante l'adozione della presente decisione, che istituisce un programma d'azione comunitaria strutturato, specifico e pluridisciplinare protratto nel tempo.

(7)

Occorre che il presente programma sia aperto all'insieme degli Stati membri e dei paesi vicini, considerando l'importanza di garantire una tutela effettiva ed equivalente degli interessi finanziari della Comunità al di là dei soli Stati membri.

(8)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, a provvedere a un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

(9)

Occorre anche tenere conto della specificità precipua particolare degli organismi attivi nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità nello stabilire le modalità di concessione del sostegno.

(10)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4).

(11)

È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione intermedia dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'esecuzione del presente programma e una relazione finale di detto ufficio sul conseguimento degli obiettivi del suddetto programma.

(12)

La presente decisione rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(13)

La presente decisione non pregiudica le sovvenzioni assegnate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità sulla base di programmi riguardanti l'azione repressiva giudiziaria,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato programma HERCULE.

2.   Il programma mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la promozione di azioni ed il sostegno di organismi secondo i criteri generali che figurano nell'allegato e precisati in ciascun programma annuale di sovvenzione. Esso tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Si preoccupa, in modo prioritario, di assicurare la convergenza del contenuto delle azioni per provvedere, sulla base di una riflessione sulle migliori pratiche, ad una tutela effettiva ed equivalente, pur rispettando le particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro.

Articolo 2

Accesso al programma

1.   Per beneficiare di una sovvenzione comunitaria a favore di un'azione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, il beneficiario di tale sovvenzione deve rispettare le disposizioni che figurano nell'allegato. L'azione deve essere conforme ai principi che sottendono l'attività comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tenere conto dei criteri specifici fissati negli inviti a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma annuale di sovvenzioni, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato.

2.   Per potere beneficiare di una sovvenzione comunitaria al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'organismo in questione deve rispettare i criteri generali contenuti nell'allegato.

3.   Le richieste di sovvenzioni comunitarie di funzionamento devono contenere tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa selezionare i beneficiari alla luce di aspetti come:

il tipo di organismo,

le misure di protezione degli interessi finanziari della Comunità,

i costi previsti per l'attuazione delle misure,

tutti i criteri di cui al punto 4 dell'allegato.

Articolo 3

Partecipazione di paesi non membri della Comunità

Oltre a quelli aventi sede negli Stati membri, la partecipazione al programma d'azione comunitaria è aperta ai beneficiari ed agli organismi che hanno sede:

a)

nei paesi in via d'adesione che il 16 aprile 2003 hanno firmato il trattato di adesione;

b)

nei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c)

in Bulgaria e in Romania, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei consigli di associazione rispettivi;

d)

in Turchia, attenendosi al criterio che le condizioni di partecipazione sono stabilite a norma della decisione 2002/179/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (5):

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1.   Il programma copre un tipo di procedura di assegnazione mediante un invito a presentare proposte per tutti i beneficiari.

2.   Gli organismi beneficiari delle sovvenzioni destinate ad azioni sono selezionati mediante un invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma di sovvenzioni annuale, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato. Per la concessione di una sovvenzione per un'azione che entra nel quadro del presente programma si applicano i criteri generali precisati nell'allegato.

3.   La selezione degli organismi beneficiari di sovvenzioni al funzionamento deve essere svolta mediante un invito a presentare proposte. Per la concessione di una sovvenzione al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente di un organismo beneficiario si applicano i criteri generali che figurano nell'allegato. Sulla base dell'invito a presentare proposte la Commissione decide ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 l'elenco degli organismi beneficiari e l'ammontare assegnato.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1.   La sovvenzione destinata ad azioni non può finanziare la totalità dei costi. L'importo di una sovvenzione per un'azione concessa ai sensi del presente programma non può superare i seguenti tassi:

a)

il 50% dei costi ammissibili per il sostegno tecnico;

b)

l'80% dei costi ammissibili per la formazione, la promozione dello scambio di personale specializzato e l'organizzazione di seminari e conferenze, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui al punto 2, primo trattino dell'allegato;

c)

il 90% dei costi ammissibili per l'organizzazione di seminari, conferenze o altre manifestazioni, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui al punto 2, secondo e terzo trattino dell'allegato.

2.   L'importo di una sovvenzione al funzionamento assegnata ai sensi del presente programma non può superare il 70% dei costi ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata.

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002, la sovvenzione al funzionamento così assegnata, in caso di rinnovo, ha carattere degressivo. In caso di concessione di una sovvenzione ad un organismo che ha già beneficiato l'anno precedente di una sovvenzione al funzionamento, la nuova sovvenzione corrisponde ad una percentuale di cofinanziamento comunitario inferiore di almeno 10 punti alla percentuale di cofinanziamento comunitario cui corrispondeva la sovvenzione dell'anno precedente.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   Il presente programma inizia il 1o gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2006.

2.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è di 11 775 000 EUR.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Controllo e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

entro il 30 giugno 2006 una relazione dell'OLAF sull'attuazione del presente programma e sull'opportunità del suo proseguimento;

b)

entro il 31 dicembre 2007 una relazione dell'OLAF sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma. In detta relazione, che si basa sui risultati conseguiti dai beneficiari delle sovvenzioni, si procede in particolare a una valutazione dell'efficienza con cui essi operano alla luce del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 318 del 30.12.2003, pag. 5.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, con rettifica nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(5)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 27.

ALLEGATO

1.   ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 consiste nel rafforzare l'azione comunitaria nel settore della prevenzione e della lotta alla frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, promuovendo le azioni in questo settore e il funzionamento degli enti che operano in quest'ultimo.

Le azioni suscettibili di contribuire al rafforzamento ed all'efficacia dell'attività comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, sono in particolare le seguenti:

organizzazione di seminari e conferenze;

promozione di studi scientifici e di dibattiti sulle politiche comunitarie nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità;

coordinamento delle attività che riguardano la tutela degli interessi finanziari della Comunità;

formazione e sensibilizzazione;

promozione dello scambio di personale specializzato;

divulgazione di conoscenze scientifiche che riguardano l'azione comunitaria;

sviluppo e messa a disposizione di strumenti informatici specifici;

assistenza tecnica;

promozione e rafforzamento dello scambio di dati.

2.   REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

Le attività realizzate dai soggetti che possono ricevere una sovvenzione comunitaria ai sensi del programma sono rappresentate in particolare da azioni orientate al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari e che perseguono obiettivi d'interesse generale europeo in questo settore o obiettivi che si iscrivono nel quadro della politica dell'Unione europea in materia.

Ai sensi dell'articolo 2 gli enti che hanno accesso al programma sono:

ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari;

tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati ed attivi in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari;

ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuove il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.

Una sovvenzione annuale al funzionamento può essere accordata per sostenere la realizzazione delle attività permanenti di uno degli enti sopra indicati.

3.   SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione per un'azione o di una sovvenzione di funzionamento di cui al punto 2 sono scelti mediante inviti a presentare proposte.

4.   CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzione per azioni o, se del caso, di sovvenzioni al funzionamento, sono valutate secondo i seguenti criteri:

la concordanza dell'azione proposta con gli obiettivi del presente programma;

la complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate;

la fattibilità dell'azione proposta, cioè le possibilità concrete di realizzazione con i mezzi proposti;

la proporzionalità tra costi e benefici dell'azione proposta;

il valore aggiunto dell'attività proposta;

l'ambito dei destinatari dell'azione proposta;

gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta;

la dimensione geografica dell'attività proposta.

5.   COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi del punto 2, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la corretta realizzazione dell'azione considerata.

Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione di rappresentanti dei paesi dei Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale (1) e determinati paesi della Comunità di Stati indipendenti (2).

6.   CONTROLLI E AUDIT

6.1.   Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale questa è stata accordata, in particolare i conti sottoposti a revisione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.

6.2.   La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.

6.3.   Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit.

6.4.   La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti dei soggetti di cui al punto 6.3, in particolare del diritto d'accesso.

6.5.   Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e audit in loco nel quadro del programma, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3). Se necessario, l'OLAF effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

7.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

In base ad un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può ricorrere ad esperti e attuare qualsiasi altra forma d'assistenza tecnica ed amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, può finanziare studi ed organizzare riunioni di esperti, suscettibili di facilitare l'attuazione del programma, ed intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo del programma.


(1)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Croazia.

(2)  Bielorussia, Repubblica moldava, Federazione russa, Ucraina.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P5_TA(2004)0128

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 (Sezione III — Commissione) per l'esercizio finanziario 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e in particolare gli articoli 37 e 38 (1),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, quale adottato in via definitiva il 18 dicembre 2003 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto l'articolo 28 dell'Atto concernente le condizioni di accesso della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nonché gli adeguamenti ai trattati su cui si basa l'Unione europea (4),

viste le dichiarazioni sulla procedura di bilancio 2004 (5) e sul bilancio UE-25 (6) adottate alle riunioni di conciliazione per il bilancio del 16 luglio 2003 e del 24 novembre 2003 tra il Parlamento europeo e il Consiglio,

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 presentato dalla Commissione il 3 febbraio 2004 (SEC(2004) 105),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 stabilito dal Consiglio il 26 febbraio 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0059/2004),

A.

considerando che secondo l'articolo 28 del trattato di adesione, il bilancio 2004 è adeguato per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri mediante un bilancio rettificativo che entrerà il vigore il 1o maggio 2004,

B.

considerando che nella riunione di conciliazione per il bilancio del 16 luglio 2003 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sul fatto che gli importi iscritti nei documenti di bilancio per gli attuali 15 Stati membri (UE-15) e quelli per l'Unione ampliata (UE-25) costituiscono entrambi parte della procedura di bilancio,

C.

considerando che la Commissione ha proposto importi per l'UE-25 nel progetto preliminare di bilancio 2004, pur includendo per ciascuna linea di bilancio l'importo proposto per l'UE-15,

D.

considerando che il Consiglio ha ufficialmente iscritto nel progetto di bilancio 2004 importi per l'UE-15, pur convenendo politicamente sulla sua posizione in prima lettura relativamente alle cifre per l'UE-25,

E.

considerando che il Parlamento europeo nella sua prima lettura ha emendato il progetto di bilancio 2004 il che ha comportato cifre esplicite sia per l'UE-25 sia per l'UE-15,

F.

considerando che nella riunione di conciliazione del 24 novembre 2003 i due rami dell'autorità di bilancio hanno raggiunto un accordo sugli importi per l'UE-15 e l'UE-25,

G.

considerando che il Parlamento europeo ha successivamente approvato il bilancio 2004 con cifre per l'UE-15, indicando nel contempo cifre per l'UE-10,

H.

considerando che, in linea con l'accordo politico, la Commissione ha elaborato un progetto preliminare di bilancio rettificativo all'inizio del 2004 per l'iscrizione in bilancio degli importi per l'UE-25,

1.

accoglie con favore il fatto che la Commissione ha seguito l'invito del Parlamento europeo e del Consiglio a presentare, all'inizio del 2004, un progetto preliminare di bilancio rettificativo per l'iscrizione in bilancio degli importi per l'UE-25;

2.

conferma che le cifre presentate nel bilancio rettificativo n. 1/2004 corrispondono a quelle approvate dal Parlamento europeo nella procedura di bilancio 2004;

3.

esprime la sua soddisfazione per il fatto che sono in tal modo rispettate le cifre per i 25 Stati membri quali concordate dai due rami dell'autorità di bilancio;

4.

rileva che con l'approvazione del bilancio rettificativo n. 1/2004 sarà ripristinato il principio dell'unità del bilancio, quale sancito nell'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e che di conseguenza vi sarà solamente un unico bilancio per la futura Unione europea a 25;

5.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2004 senza modifiche e chiede alla Commissione di pubblicare il bilancio per l'UE-25 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 53 del 23.2.2004.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(4)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(5)  Allegato alla risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2003 sul bilancio 2004 — Sezione III: Commissione, P5_TA(2003)0499.

(6)  Allegato alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 sul progetto di bilancio 2004 — come emendato dal Consiglio, P5_TA(2003)0558.

P5_TA(2004)0129

Bilancio rettificativo n. 2/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 per l'esercizio finanziario 2004 (Sezione VIII B — Garante europeo della protezione dei dati) (06699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

Il Parlamento europeo

visti gli articoli 272 del trattato CE e 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

vista la decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 1o luglio 2002 relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (3),

vista la decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'organo di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE (Garante europeo della protezione dei dati) (4),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, approvato definitivamente il 18 dicembre 2003 (5),

visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (6),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, presentato dalla Commissione il 3 febbraio 2004 (SEC(2004) 104),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, stabilito dal Consiglio il 26 febbraio 2004 (06699/2004 — C5-0109/2004),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0073/2004),

A.

considerando che, in circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, la Commissione può presentare dei progetti preliminari di bilancio rettificativo,

B.

considerando che la nomina del Garante europeo della protezione dei dati e del suo assistente è già avvenuta,

C.

considerando che il bilancio rettificativo n. 2/2004 fornirà gli stanziamenti di bilancio necessari per avviare le operazioni del Garante europeo della protezione dei dati,

D.

considerando che la proposta della Commissione è identica al bilancio approvato nel 2002 per la Sezione VIII (B) in termini di spesa e di tabella dell'organico e che le modifiche riguardanti le entrate sono di carattere tecnico,

1.

ritiene che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 stabilito dal Consiglio fornisca al Garante europeo della protezione dei dati stanziamenti sufficienti per l'esercizio 2004 per iniziare a svolgere il suo incarico;

2.

chiede che, in vista della prima lettura del bilancio per l'esercizio 2005 da parte del Parlamento, il Garante europeo della protezione dei dati presenti, entro il 30 settembre 2004, una relazione all'Autorità di bilancio valutando la situazione per quanto riguarda il fabbisogno operativo, i progressi compiuti nella creazione delle strutture amministrative e delle procedure di assunzione, l'accordo di cooperazione con il Parlamento europeo nonché la gestione finanziaria e di bilancio;

3.

ritiene che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 sia compatibile con il massimale della rubrica 5 delle prospettive finanziarie senza limitare altre attività;

4.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2004 senza modifiche;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1.

(4)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

(5)  GU L 53 del 23.2.2004.

(6)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

P5_TA(2004)0130

Modifica dell'importo di riferimento finanziario del sesto programma quadro Euratom per tenere conto dell'allargamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione n. 2002/668/Euratom allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 778) (1),

visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0031/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0069/2004),

1.

considera gli importi di cui alla proposta legislativa compatibili con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie quale adeguato e rivisto per tenere conto dell'allargamento;

2.

chiede che l'autorità di bilancio sia maggiormente associata alla definizione dell'incidenza finanziaria dei programmi legislativi in conformità della dichiarazione sulla programmazione finanziaria allegata alla sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (2);

3.

si compiace delle proposte della Commissione per quanto riguarda l'accordo sugli importi indicativi raggiunto in sede di conciliazione il 24 novembre 2003;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 354.

P5_TA(2004)0131

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di regolamenti) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 2236/95, (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. . . ./2004 allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 777) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 156, primo comma, e 175, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0652/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci (A5-0066/2004),

1.

ritiene che gli importi di cui alle proposte legislative siano compatibili con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie quali adattate e rivedute, al fine di tener conto dell'allargamento;

2.

chiede che l'autorità di bilancio sia maggiormente associata alla definizione dell'incidenza finanziaria dei programmi legislativi in conformità della dichiarazione sulla programmazione finanziaria allegata alla sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (2);

3.

si compiace delle proposte della Commissione per quanto riguarda l'accordo sulle cifre indicative raggiunto alla conciliazione del 24 novembre 2003;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 354.

P5_TA(2004)0132

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e . . ./2004/CE allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 777) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95, 153, paragrafo 2, 156, primo comma, 157, paragrafo 3, 175, paragrafo 1 e 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0651/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0067/2004),

1.

ritiene che gli importi menzionati nelle proposte legislative siano compatibili con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, adattato e riveduto per tener conto dell'allargamento;

2.

chiede all'autorità di bilancio di partecipare maggiormente alla definizione dell'impatto finanziario dei programmi legislativi in conformità della dichiarazione sulla programmazione finanziaria allegata alla sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (2);

3.

si compiace delle proposte della Commissione riguardo all'accordo sugli importi indicativi raggiunto in sede di conciliazione il 24 novembre 2003;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 354.

P5_TA(2004)0133

Adattamento degli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento (modifica di decisioni) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE e 20/2004/CE allo scopo di adottare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea (COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 777) (1),

visti gli articoli 129, 137, paragrafo 2, 149, 150 e 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0650/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0065/2004),

1.

ritiene che gli importi menzionati nelle proposte legislative siano compatibili con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, adattato e riveduto per tener conto dell'allargamento;

2.

chiede che l'autorità di bilancio sia maggiormente associata alla definizione dell'incidenza finanziaria dei programmi legislativi in conformità della dichiarazione sulla programmazione finanziaria allegata alla sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sull'accordo interistituzionale sulle schede finanziarie (2);

3.

si compiace delle proposte della Commissione per quanto riguarda l'accordo sugli importi indicativi raggiunto in sede di conciliazione il 24 novembre 2003;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 354.

P5_TA(2004)0134

Convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa del Regno di Spagna (5382/2002) (1),

visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera d) del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0249/2003),

visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 106, 67 e 63 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0100/2004),

1.

approva l'iniziativa del Regno di Spagna quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno di Spagna;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno di Spagna.

TESTO DEL REGNO DI SPAGNA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo (Atto del Consiglio)

Atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali

Atto del Consiglio che stabilisce, in base all'ar ticolo 30, paragrafo 1, lettera a), all'ar ticolo 32 e all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri relativa alla prevenzione, localizzazione, investigazione e perseguimento dei reati commessi in alto mare

Emendamento 2

Visto 1 (Atto del Consiglio)

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera d),

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'ar ticolo 30, paragrafo 1, lettera a), l'ar ticolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera d),

Emendamento 3

Considerando 1 (Atto del Consiglio)

considerando che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea, gli Stati membri ritengono che la cooperazione doganale costituisca una questione d'interesse comune che rientra nell'ambito della cooperazione prevista dal titolo VI del trattato ,

considerando che, per realizzare l'obie ttivo dell'Unione europea di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è urgente e indispensabile rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per prevenire, localizzare, investigare e combattere i reati commessi in alto mare e sottoporre a giudizio le persone fisiche o giuridiche responsabili degli stessi,

Emendamento 4

Considerando 1 (Convenzione)

RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967 e nella convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997.

RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967 e nella convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 , nonché la necessità di stabilire una cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri aventi funzioni coercitive, inclusi i servizi di polizia, doganali e altri servizi specializzati, al fine di lottare contro i reati commessi in alto mare in navi battenti bandiera degli Stati membri o prive di nazionalità .

Emendamento 5

Considerando 2 (Convenzione)

TENENDO PRESENTE la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, in cui è tra l'altro contemplato il diritto di inseguimento, e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

TENENDO PRESENTE la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, in cui è contemplato , all'ar ticolo 111, il diritto di inseguimento, e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 , in particolare il suo articolo 17 .

Emendamento 6

Considerando 3 (Convenzione)

CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, all'inter no del territorio doganale della Comunità, compreso il mare territoriale e lo spazio aereo, e specialmente nei valichi di ingresso e uscita, della prevenzione, accertamento e repressione di violazioni doganali non solamente alla normativa comunitaria, ma anche alle legislazioni nazionali, e in particolare della lotta contro il contrabbando, compreso quello di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Soppresso

Emendamento 7

Considerando 4 (Convenzione)

CONSIDERANDO che a volte, nella lotta contro il traffico di droga, è necessario e efficace che l'azione delle dogane si svolga fuori del territorio doganale comunitario, particolarmente in alto mare.

CONSIDERANDO che a volte, nella lotta contro la criminalità , risulta imprescindibile, necessario e efficace che le autorità competenti degli Stati membri intervengano in alto mare.

Emendamento 8

Considerando 5 (Convenzione)

CONSIDERANDO che l'aumento del traffico marittimo di sostanze stupefacenti e psicotrope costituisce una realtà che minaccia seriamente la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea.

CONSIDERANDO che l'aumento dei reati commessi in alto mare in navi che battono bandiera degli Stati membri dell'Unione europea, o prive di nazionalità, costituisce una realtà che minaccia seriamente la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea.

Emendamento 9

Considerando 6 (Convenzione)

CONSIDERANDO che, in base alle forme speciali di cooperazione istituite tra gli Stati membri dell'Unione europea sia all'inter no degli stessi Stati membri sia nelle rispettive acque territoriali , i funzionari di uno Stato membro sono legittimati ad agire nel territorio di un altro Stato membro, a volte senza autorizzazione preventiva.

CONSIDERANDO che, in base alle forme speciali di cooperazione istituite tra gli Stati membri dell'Unione europea , in particolare dalla convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (2) riferita alle frontiere terrestri, nonché dalla convenzione redatta sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (3), riferita a qualunque tipo di frontiera, i funzionari di uno Stato membro sono legittimati ad agire nel territorio di un altro Stato membro, a volte senza autorizzazione preventiva.

Emendamento 10

Considerando 7 (Convenzione)

CONVINTE che sia necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali nella lotta contro il traffico di droga estendendo le possibilità di azione immediata e senza autorizzazione preventiva delle navi delle autorità competenti di uno Stato membro contro navi di un altro Stato membro, per motivi di urgenza, mentre attualmente non è possibile agire senza autorizzazione preventiva al di fuori delle acque territoriali,

CONVINTE che sia necessario rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti nella lotta contro reati commessi in alto mare estendendo le possibilità di azione immediata e senza autorizzazione preventiva delle navi delle autorità competenti di uno Stato membro contro navi di un altro Stato membro, per motivi di urgenza, mentre attualmente non è possibile agire senza autorizzazione preventiva al di fuori delle acque territoriali,

Emendamento 11

Articolo 1, lettera a) (Convenzione)

a)

Nave: qualsiasi natante che opera in alto mare, idoneo al trasporto di cose e/o persone, compresi i veicoli a cuscino d'aria, le imbarcazioni senza dislocamento e i sommergibili.

a)

Nave: qualsiasi tipo di imbarcazione che opera in alto mare, idoneo al trasporto di cose e/o persone, compresi i veicoli a cuscino d'aria, le imbarcazioni senza dislocamento e i sommergibili.

Emendamento 12

Articolo 1, lettera d) (Convenzione)

d)

Violazione pertinente : le violazioni di cui all'articolo 3.

d)

Violazioni : i comportamenti o atti intenzionali qualificati come reati nel diritto interno degli Stati membri o nel diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 3.

Emendamento 13

Articolo 1, lettera e), prima frase (Convenzione)

e)

Autorità doganali : le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione doganale nonché le altre autorità designate come competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

e)

Autorità competenti : le autorità degli Stati membri designate come competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione , inclusi i servizi di polizia, doganali e altri servizi specializzati aventi funzioni coercitive .

Emendamento 14

Articolo 2 (Convenzione)

Le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea si prestano la massima cooperazione reciproca al fine di eliminare il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope via mare, conformemente al diritto internazionale del mare.

Il fine della presente convenzione è promuovere, facilitare e definire la cooperazione operativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri in connessione con la prevenzione, la localizzazione, l'investigazione e il perseguimento dei reati di cui all'articolo 3 commessi in alto mare in navi che battono bandiera di uno Stato membro o prive di nazionalità, in conformità con il diritto marittimo internazionale e nei limiti delle competenze ad esse attribuite in virtù di disposizioni nazionali o internazionali.

Emendamento 15

Articolo 3 (Convenzione)

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché nel diritto nazionale siano classificati e sanzionati come violazioni i fatti perpetrati a bordo di navi o mediante qualsivoglia altra imbarcazione o natante che non siano esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione a norma dell'articolo 4, e che consistono nel possesso a fini di distribuzione, nel trasporto, trasbordo, deposito, vendita, fabbricazione o trasformazione di stupefacenti o sostanze psicotrope, conformemente alle definizioni contenute negli strumenti internazionali in materia ..

Ciascuno Stato membro adotta le misure , legislative e di altro tipo, necessarie affinché nel diritto nazionale siano classificati e sanzionati come violazioni penali i fatti intenzionali commessi in alto mare a bordo di navi o mediante qualsivoglia altra imbarcazione o natante che non siano esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione a norma dell'articolo 4, e che navighino battendo bandiera di uno degli Stati membri o prive di nazionalità, quali definiti dalla legge di ciascuno Stato membro, se nello Stato membro che chiede di procedere per tali reati il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per essi previsto è pari o superiore a tre anni, per atti analoghi commessi nel territorio soggetto alla sua sovranità e riferiti ai seguenti reati:

a)

traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope;

b)

traffico illecito di sostanze iscritte nelle tabelle I e II della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, destinate alla produzione illegale di droga (precursori);

c)

traffico illecito di armi, loro componenti, munizioni ed esplosivi;

d)

traffico di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

e)

traffico illecito di rifiuti tossici e nocivi;

f)

traffico illecito di materiali nucleari o materiali e attrezzature destinati alla produzione di armamenti nucleari, batteriologici e chimici;

g)

commercio transfrontaliero illegale di mercanzie soggette a imposte;

h)

tratta di esseri umani;

i)

traffico clandestino di immigranti;

j)

traffico di veicoli rubati;

k)

traffico illecito di organi e tessuti umani o di sostanze ormonali;

l)

violazione di diritti di proprietà industriale e contraffazione di merci;

m)

sequestro, detenzione illegale di persone e navi e presa di ostaggi.

Emendamento 16

Articolo 3 bis (nuovo) (Convenzione)

 

Articolo 3 bis

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati di cui all'articolo 3 quando tali reati siano commessi in alto mare por conto di esse da parte di qualunque persona che agisca a titolo personale o quale membro di un organo della persona giuridica basato su:

a)

un potere di rappresentanza di tale persona giuridica;

b)

un'autorità di prendere decisioni a nome di tale persona giuridica;

c)

un'autorità di esercitare un controllo nell'ambito di tale persona giuridica.

2. Senza pregiudizio dei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando l'assenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile che una persona soggetta alla sua autorità commetta uno dei reati di cui all'articolo 3 per conto di una persona giuridica.

3. La responsabilità delle persone giuridiche in virtù dei paragrafi 1 e 2 si intende senza pregiudizio dell'avvio di azioni penali contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di reati elencati nell'articolo 3.

Emendamento 17

Articolo 4 (Convenzione)

Sono escluse dal campo di applicazione della presente convenzione le navi da guerra e quelle utilizzate per un servizio pubblico ufficiale di tipo non commerciale.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente convenzione le navi da guerra , le navi ausiliari dell'esercito e altre navi di proprietà di uno Stato o da esso utilizzate e quelle utilizzate in quel momento unicamente per un servizio pubblico ufficiale di tipo non commerciale quando si trovino in alto mare .

Emendamento 18

Articolo 4 bis (nuovo) (Convenzione)

 

Articolo 4 bis

Competenza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a dichiararsi competente per quanto concerne i reati di cui all'articolo 3 commessi in alto mare:

a)

quando il reato è commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera;

b)

quando il reato è commesso a bordo di una nave da un suo cittadino o da una persona avente la residenza abituale sul suo territorio, o da una persona giuridica stabilita sul suo territorio;

c)

quando il reato è commesso a bordo di una nave priva di nazionalità o assimilata;

d)

quando il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro.

Tale competenza viene esercitata solo quando lo Stato che effettua l'intervento abbia ricevuto un'autorizzazione preventiva da parte dello Stato di bandiera o, eccezionalmente, senza autorizzazione preventiva quando l'urgenza della situazione lo renda impossibile, rendendo immediatamente conto alle autorità competenti.

2. Nulla di quanto disposto nella presente convenzione autorizza uno Stato membro ad esercitare nel territorio di un altro Stato giurisdizioni o funzioni che il diritto nazionale di tale Stato riserva esclusivamente alla proprie autorità.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 1 (Convenzione)

1. Fatte salve le disposizioni della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, ciascuno Stato membro esercita la giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le violazioni commesse nelle sue acque territoriali, marittime o interne, anche se abbiano avuto inizio o debbano essere portate a compimento in un altro Stato membro.

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legislazione nazionale o internazionale in vigore, ciascuno Stato membro esercita la giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le violazioni commesse nelle sue acque territoriali, marittime o interne, anche se abbiano avuto inizio o debbano essere portate a compimento in un altro Stato membro.

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 1 (Convenzione)

1. In caso vi sia il fondato sospetto che sia stata commessa una delle violazioni di cui all'articolo 3, ciascuno Stato membro riconosce agli altri Stati membri un diritto di rappresentanza, che autorizza l'intervento di imbarcazioni o aerei appartenenti alle rispettive autorità doganali nei confronti delle navi dell'altro Stato membro.

1. In caso vi sia il fondato sospetto che sia stata commessa una delle violazioni di cui all'articolo 3, ciascuno Stato membro riconosce agli altri Stati membri un diritto di rappresentanza, che autorizza l'intervento in alto mare di imbarcazioni o aerei appartenenti alle rispettive autorità competenti nei confronti delle navi dell'altro Stato membro.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2 (Convenzione)

2. Nell'esercizio del diritto di rappresentanza di cui al paragrafo 1, le imbarcazioni o gli aerei ufficiali possono inseguire, fermare e abbordare la nave, esaminare i documenti, identificare e interpellare le persone che si trovano a bordo e ispezionare la nave e, se i sospetti sono confermati, procedere al sequestro della droga , alla detenzione delle persone presunte responsabili e all'accompagnamento della nave fino al porto più vicino o più idoneo in cui essa è immobilizzata prima della sua restituzione, informando, se possibile prima oppure immediatamente dopo, lo Stato di cui la nave batte bandiera.

2. Nell'esercizio del diritto di rappresentanza di cui al paragrafo 1, le imbarcazioni o gli aerei ufficiali di uno Stato membro debitamente autorizzati allo svolgimento di tali compiti possono inseguire, fermare e abbordare la nave, esaminare i documenti, identificare e interpellare le persone che si trovano a bordo e ispezionare la nave e il suo carico e, se i sospetti sono confermati, procedere al sequestro del corpo del reato, prendere e ottenere elementi probatori, procedere alla detenzione delle persone presunte responsabili e all'accompagnamento della nave fino al porto più vicino o più idoneo in cui essa è immobilizzata prima della sua restituzione, informando, se possibile prima oppure immediatamente dopo, lo Stato di cui la nave batte bandiera , cui trasmettono immediatamente una sintesi delle prove di tutte le violazioni constatate . Lo Stato membro di bandiera accusa immediatamente ricevuta di tale documentazione.

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 3 (Convenzione)

3. Questo diritto si esercita conformemente alle norme generali del diritto internazionale.

3. Questo diritto si esercita conformemente alle norme generali del diritto internazionale , delle norme dell'Unione europea in proposito e in conformità con quanto previsto nella presente convenzione.

Emendamento 23

Articolo 7, paragrafo 1 (Convenzione)

1. Quando è stata adottata una misura in applicazione dell'articolo 6, si tiene nel debito conto la necessità di non mettere a repentaglio la vita in mare, né la sicurezza della nave e del carico, e di non ledere gli interessi commerciali e legali dello Stato di bandiera o gli interessi commerciali di terzi.

1. Quando è stata adottata una misura in applicazione dell'articolo 6, lo Stato membro che effettua l'inter vento, se del caso, tiene nel debito conto la necessità di non mettere a repentaglio la vita in mare, né la sicurezza della nave e del carico, e di non ledere gli interessi commerciali e legali dello Stato di bandiera o gli interessi commerciali di terzi.

Emendamento 24

Articolo 7, paragrafo 2 (Convenzione)

2. In ogni caso, se la misura è stata adottata senza che emergessero elementi sospetti sufficienti per lo svolgimento dell'operazione , lo Stato membro che l'ha svolta è considerato responsabile dei danni e perdite occasionate, a meno che abbia agito su richiesta dello Stato di bandiera .

2. Quando la misura è stata adottata in un modo non giustificabile in conformità con la presente convenzione , lo Stato membro che l'ha svolta è considerato responsabile dei danni e perdite occasionate.

Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo) (Convenzione)

 

2 bis. Lo Stato che interviene è tenuto a riparare ogni perdita, danno o pregiudizio subito dalle persone fisiche o giuridiche a seguito di negligenza o errori commessi nel corso dell'inter vento che gli siano imputabili.

Emendamento 26

Articolo 7, paragrafo 3 (Convenzione)

3. Il periodo di immobilizzazione della nave è ridotto al minimo indispensabile, e la nave è restituita allo Stato di bandiera o le deve essere consentito di navigare liberamente il più presto possibile.

3. Il periodo di immobilizzazione della nave è ridotto al minimo indispensabile al fine di permettere di portare a buon fine l'indagine relativa alle violazioni in questione , e la nave è restituita allo Stato di bandiera o le deve essere consentito di navigare liberamente il più presto possibile.

Emendamento 27

Articolo 7, paragrafo 4 (Convenzione)

4. Le persone detenute godono degli stessi diritti di cui gode il cittadino e in specie il diritto a un interprete e all'assistenza legale.

4. Le persone detenute godono degli stessi diritti di cui gode il cittadino dello Stato che esercita la sua giurisdizione competente e, in particolare, il diritto ad un giudizio imparziale in conformità con l'ar ticolo 6 della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 28

Articolo 7, paragrafo 5 (Convenzione)

5. Il periodo di detenzione è soggetto al controllo giudiziario e ai termini previsti dalla legislazione dello Stato membro che effettua l'intervento.

5. Il periodo di detenzione è soggetto al controllo giudiziario e ai termini previsti dalla legislazione dello Stato membro che effettua l'intervento. Le persone non sospettate di aver commesso una violazione sono immediatamente liberate e gli oggetti che non possono servire quali prove sono restituiti.

Emendamento 29

Articolo 8, titolo (Convenzione)

RINUNCIA ALLA GIURISDIZIONE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA

Emendamento 30

Articolo 8, paragrafo 1 (Convenzione)

1. Ciascuno Stato membro ha giurisdizione prioritaria sulle proprie navi, con facoltà di rinunciarvi a favore dello Stato che effettua l'intervento.

1. Ciascuno Stato membro ha giurisdizione prioritaria sulle navi che battono la sua bandiera , con facoltà di rinunciarvi a favore dello Stato che effettua l'intervento.

Emendamento 31

Articolo 8, paragrafo 2 (Convenzione)

2. Prima di porre in essere le fasi iniziali lo Stato che effettua l'intervento, trasmette allo Stato di bandiera una sintesi del materiale probatorio raccolto riguardo a tutte le violazioni pertinenti riscontrate, se possibile inviandolo per fax o altro mezzo; lo Stato di bandiera comunica entro un mese se intende esercitare la propria giurisdizione o se vi rinuncia e, se lo ritiene necessario, può anche chiedere informazioni supplementari.

2. Prima di porre in essere le fasi iniziali lo Stato che effettua l'intervento, trasmette allo Stato di bandiera una sintesi del materiale probatorio raccolto riguardo a tutte le violazioni pertinenti riscontrate, se possibile inviandolo per fax o altro mezzo; lo Stato di bandiera comunica entro un mese se intende esercitare la propria giurisdizione prioritaria o se vi rinuncia e, se lo ritiene necessario, può anche chiedere informazioni supplementari.

Emendamento 32

Articolo 8, paragrafo 3 (Convenzione)

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2 senza che sia stata comunicata alcuna decisione, si presume che lo Stato membro di bandiera rinunci all'esercizio della propria giurisdizione.

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2 senza che sia stata comunicata alcuna decisione, si presume che lo Stato membro di bandiera rinunci all'esercizio della propria giurisdizione prioritaria .

Emendamento 33

Articolo 8, paragrafo 4 (Convenzione)

4. Lo Stato di bandiera della nave che rinuncia alla giurisdizione prioritaria, invia all'altro Stato membro le informazioni e i documenti in suo possesso. Nel caso in cui decida di esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato trasmette allo Stato che ha giurisdizione prioritaria la documentazione e gli elementi di prova raccolti, il corpo del reato e le persone detenute.

4. Lo Stato di bandiera della nave che rinuncia alla giurisdizione prioritaria invia allo Stato membro che ha effettuato l'inter vento le informazioni e i documenti in suo possesso. Nel caso in cui lo Stato di bandiera decida di esercitare la propria giurisdizione prioritaria, lo Stato che ha effettuato l'inter vento gli trasmette la documentazione e gli elementi di prova raccolti, il corpo del reato e le persone detenute.

Emendamento 34

Articolo 8, paragrafo 6 (Convenzione)

6. La consegna delle persone detenute non comporta un procedimento formale di estradizione, essendo sufficiente un ordine di detenzione relativo alla persona interessata o un documento equivalente, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di ciascuna parte. Lo Stato che effettua l'intervento certifica il periodo di detenzione trascorso.

6. La consegna delle persone detenute non comporta un procedimento formale di estradizione, essendo sufficiente l'originale o una copia certificata di un ordine di detenzione relativo alla persona interessata o un documento equivalente, emesso da un'autor ità giudiziaria dello Stato di bandiera e, ove del caso, in conformità con la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'ar resto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4) nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di ciascuna parte. Lo Stato che effettua l'intervento certifica il periodo di detenzione trascorso.

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 8 (Convenzione)

8. Fatte salve le competenze generali dei Ministeri degli Affari esteri degli Stati membri, le comunicazioni previste nella presente convenzione avvengono di norma tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia. .

8. Ciascuno Stato membro designa un'autor ità centrale dipendente dal Ministero della giustizia incaricata di inviare, ricevere o notificare tutte le comunicazioni previste dalla presente convenzione e che funzionerà ventiquattr'or e al giorno, tutti i giorni dell'anno.

Emendamento 36

Articolo 9, paragrafo 1 (Convenzione)

1. Gli Stati membri convengono di risolvere le controversie sull'inter pretazione o applicazione della presente convenzione, incluse quelle relative ai danni, mediante trattative dirette tra i rispettivi Ministeri della Giustizia e degli Affari esteri.

soppresso

Emendamento 37

Articolo 9, paragrafo 2 (Convenzione)

2. Se non è possibile raggiungere un accordo nel senso previsto nel paragrafo 1, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data alla quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data alla quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.

Emendamento 38

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo) (Convenzione)

 

2 bis. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'inter pretazione o applicazione della presente convenzione.

Emendamento 39

Articolo 9, paragrafo 3 (Convenzione)

3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 7, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.

3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 7, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione nonché sulla validità e l'inter pretazione delle sue misure di applicazione .

Emendamento 40

Articolo 10, paragrafo 1 (Convenzione)

1. La presente convenzione è soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

1. La presente convenzione è aperta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Emendamento 41

Articolo 10, paragrafo 2 (Convenzione)

2. Gli Stati membri notificano al depositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

Emendamento 42

Articolo 10, paragrafo 3 (Convenzione)

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

3. La presente convenzione entra in vigore , per gli Stati membri che l'hanno adottata, novanta giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea la cui notifica faccia sì che la convenzione sia stata adottata da almeno la metà degli Stati membri .


(1)  GU C 45 del 19.02.2002, pag. 8.

(2)   GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)   GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

(4)   GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

P5_TA(2004)0135

Titolo di soggiorno di breve durata *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (14432/2003) (1),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 71) (2),

vista la sua posizione del 5 dicembre 2002 (3),

nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0557/2003),

visti l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0099/2004),

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1 (nuovo)

 

(1) Alla luce dell'ampliamento e degli stretti vincoli culturali con i nuovi vicini, l'Unione europea ha un'impor tante responsabilità nella lotta contro la tratta di esseri umani e nella prestazione di aiuto alle vittime del favoreggiamento dell'immig razione illegale.

Emendamento 2

Considerando 2 (nuovo)

 

(2) La tratta di esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti dell'uomo, che deve essere attivamente combattuta.

Emendamento 3

Considerando 3 (nuovo)

 

(3) Al fine di proteggere i cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di persone, gli Stati membri effettuano una valutazione dei rischi per tale persone, a prescindere dal fatto che queste decidano o meno di tornare al proprio paese di origine.

Emendamento 4

Considerando 4 (nuovo)

 

(4) Onde garantire che la vittima superi la condizione di dipendenza e impedire che riprenda nuovamente contatti con la rete criminale, gli Stati membri possono vincolare il rilascio di un tale titolo di soggiorno alla partecipazione della vittima a programmi intesi a promuovere la sua integrazione o a prepararla al rimpatrio.

Emendamento 5

Considerando 5 (nuovo)

 

(5) Il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo considerano la dichiarazione di Bruxelles sulla lotta contro la tratta di esseri umani il principale testo di riferimento per l'ulteriore sviluppo della politica di lotta contro tale tratta a livello europeo; la presente direttiva rientra nel campo d'applicazione e riflette gli obiettivi di tale documento.

Emendamento 6

Articolo 4

 

La presente direttiva non incide sulla protezione prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del diritto internazionale dei rifugiati, né sugli altri strumenti in materia di diritti dell'uomo, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento 7

Articolo 6

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per i beneficiari della presente direttiva.

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per i beneficiari della presente direttiva , compresi i minori vittime della tratta di esseri umani o del favoreggiamento dell'immigrazione illegale .

Emendamento 8

Articolo 7

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona , in una lingua che possa comprendere, delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.

Emendamento 9

Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale .

La durata del periodo in questione è di 30 giorni a decorrere dalla data alla quale il cittadino di un paese terzo rompe ogni rapporto con i presunti autori dei reati di cui all'ar ticolo 2, lettere b) e c).

Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il periodo di riflessione viene esteso in casi eccezionali, quali lo stato di sofferenza fisica o psicologica, o per motivi connessi alla sicurezza di terzi.

Emendamento 11

Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano al cittadino di un paese terzo interessato che non disponga di risorse sufficienti l'accesso a condizioni di sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.

1. Gli Stati membri assicurano al cittadino di un paese terzo interessato che non disponga di risorse sufficienti l'accesso a condizioni di sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, come donne incinte, portatori di handicap, vittime di violenze sessuali o di altre forme di violenza e, purché gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista all'ar ticolo 3, paragrafo 3, minorenni, compresa, se del caso, un'assistenza psicologica.

Emendamento 12

Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

Gli Stati membri possono fornire al cittadino di un paese terzo interessato un'assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

Gli Stati membri forniscono al cittadino di un paese terzo interessato un'assistenza legale gratuita alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

Emendamento 13

Articolo 9, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri assicurano l'effettiva disponibilità del cittadino del paese terzo a cooperare con le autorità competenti per la durata del titolo di soggiorno.

Emendamento 14

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. All'atto del rilascio di un titolo di soggiorno gli Stati membri prendono in considerazione l'e ventualità di rilasciarne uno anche ai familiari che accompagnano la vittima, per lo stesso intervallo di tempo limitato.

Emendamento 15

Articolo 10, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. L'assenza di documenti d'identità o il possesso di documenti falsi non ostano al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno.

Emendamento 16

Articolo 12, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il cittadino di un paese terzo beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione.

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il cittadino di un paese terzo beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e linguistica e all'istruzione.

Emendamento 17

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Articolo 13 bis

Procedimento giudiziario

Gli Stati membri tutelano la privacy e l'identità delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario e assicurano in particolare il carattere riservato di tale procedimento.

Emendamento 18

Articolo 14, lettera c bis) (nuova)

 

c bis)

Gli Stati membri provvedono altresì affinché i minorenni non accompagnati siano alloggiati in base al seguente ordine di preferenza:

presso parenti adulti;

presso una famiglia in affidamento;

presso un istituto specializzato nell'accoglienza di minorenni;

presso altre strutture adatte a i minorenni.

Emendamento 19

Articolo 16, paragrafo 1

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o se una decisione adottata dalle autorità competenti ha posto fine al relativo procedimento .

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato nei casi seguenti:

a)

quando non è più necessario prolungare il soggiorno del cittadino di paese terzo interessato ai fini dell'indagine o del procedimento giudiziario,

b)

quando una decisione delle autorità competenti abbia posto fine al procedimento.

Emendamento 20

Articolo 16, paragrafo 2

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri .

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri. Se il cittadino di un paese terzo interessato richiede un titolo di soggiorno di altro tipo, e fatte salve le norme pertinenti della normativa generale riguardante gli stranieri, gli Stati membri tengono in considerazione la sua cooperazione nell'esaminare la richiesta.

Emendamento 21

Articolo 17, lettere da a) a e)

a)

se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati, oppure

a)

per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica, oppure

b)

se l'autor ità competente ritiene fraudolenta o abusiva la cooperazione o la denuncia della vittima, oppure

b)

se la vittima cessa di cooperare,

c)

per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla tutela della sicurezza pubblica, oppure

c)

se il beneficiario ha ristabilito un legame con i presunti autori dei fatti di reato di cui trattasi, oppure

d)

se la vittima cessa di cooperare,

d)

se l'autor ità competente ritiene fraudolenta o abusiva la cooperazione o la denuncia della vittima.

e)

se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.

 

Emendamento 22

Articolo 17, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Qualora decidano di non rinnovare o di ritirare il titolo di soggiorno di un cittadino di un paese terzo, le autorità competenti procedono a una valutazione dei rischi per la sicurezza della vittima, a prescindere dal fatto che questa intenda o meno tornare volontariamente nel proprio paese di origine.

Emendamento 23

Articolo 17, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

La decisione delle autorità competenti di non rinnovare o di ritirare un titolo di soggiorno può essere impugnata dinanzi ad un giudice.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 393.

(3)  GU C 27 E del 30.1.2004, pag. 140.

P5_TA(2004)0136

Personale Europol: Statuto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa d'Irlanda (5435/2004) (1),

vista la Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») (2) e in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0057/2004),

visti gli articoli 67 e 61, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0108/2004),

1.

respinge l'iniziativa d'Irlanda;

2.

invita l'Irlanda a ritirare l'iniziativa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonchè al governo dell'Irlanda.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

P5_TA(2004)0137

Personale Europol: Stipendi e indennità *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità al personale dell'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa dell'Irlanda (5436/2004) (1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (2) e in particolare l'articolo 44,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0058/2004),

visti gli articoli 67 e 61, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0108/2004),

1.

respinge l'iniziativa dell'Irlanda;

2.

invita l'Irlanda a ritirare l'iniziativa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo dell'Irlanda.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

P5_TA(2004)0138

Personale Europol: Stipendi e indennità *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa dell'Irlanda (5438/2004) (1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (2) e in particolare l'articolo 44,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0059/2004),

visti gli articolo 67 e 61, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0108/2004),

1.

respinge l'iniziativa dell'Irlanda;

2.

invita l'Irlanda a ritirare l'iniziativa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo dell'Irlanda.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

P5_TA(2004)0139

Miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2002) 725 — C5-0008/2003),

vista la XX relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2003) 669),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2003) 804),

visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0109/2004),

A.

considerando che la prassi della Commissione di riferire annualmente al Parlamento in merito all'applicazione del diritto comunitario ha ormai compiuto vent'anni,

B.

considerando che questa serie di relazioni consente a lungo termine di giudicare in che misura la Comunità si sia autenticamente impegnata a sostenere lo stato di diritto, sia tramite l'azione della Commissione in quanto custode dei trattati che attraverso l'azione degli Stati membri in quanto supremi sovrani degli stessi,

C.

considerando in particolare che queste relazioni illustrano sia la qualità dei risultati degli Stati membri nel trasporre le direttive che il livello del loro impegno per un leale adempimento degli obblighi comunitari che loro incombono,

D.

considerando che per un controllo adeguato sono necessari:

giudizi qualitativi sulle pratiche adottate nell'applicare effettivamente il diritto, e

un'indicazione quantitativa del numero di direttive la cui trasposizione o effettiva applicazione è ritardata in riferimento alla scadenze stabilite o altrimenti carente,

E.

considerando che gran parte dell'attività della Commissione volta a garantire l'applicazione del diritto comunitario ha origine da denunce che i cittadini presentano alla Commissione su quanto considerano violazioni,

F.

considerando che il numero medio annuale di denunce presentate dai cittadini è aumentato da 536 nel periodo 1983-1989 a 1346 nel periodo 1999-2002,

G.

considerando che in questo intero arco di tempo i principali settori cui si riferiscono le denunce dei cittadini sono stati il mercato unico (36% nel periodo 1990-1998, 27% nel 1999-2002), l'ambiente (31% nel 1990-1998, 40% nel 1999- 2002) e l'agricoltura (14% nel 1990-1998, 4% nel 1999-2002); che quindi le preoccupazioni ambientali stanno diventando predominanti fra i cittadini che intervengono attivamente,

H.

considerando che l'aumento del numero di denunce illustra il ruolo indispensabile che questi cittadini «attivisti» svolgono nell'applicazione del diritto comunitario,

I.

considerando che nella sua risoluzione del 3 giugno 2003 sulla XVIII e XIX relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario (1) il Parlamento ha invitato la Commissione a tenere gli autori delle denunce pienamente informati in merito all'andamento di queste ultime e a trasmettere loro copia di tutta la corrispondenza scambiata tra la Commissione e gli Stati membri in seguito alla loro denuncia,

J.

considerando che, a quanto pare, la Commissione mantiene in generale un livello soddisfacente di vigilanza nel sostenere lo stato di diritto per quanto riguarda le questioni contemplate dalla XX relazione e da quelle precedenti, e che tali relazioni costituiscono a loro volta uno strumento essenziale affinché il Parlamento possa svolgere il suo ruolo di controllo dei risultati dell'esecutivo,

K.

considerando che il numero di procedimenti pregiudiziali è il risultato della qualità della legislazione comunitaria,

L.

considerando che l'incapacità del legislatore comunitario di raggiungere una buona qualità nell'attività legislativa può essere a sua volta dannosa alla corretta comprensione e applicazione del diritto comunitario; che quindi il rigoroso rispetto dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003, «Legiferare meglio» (2) rivestirà la massima importanza e dovrebbe essere oggetto delle future relazioni di questo tipo,

M.

considerando che gli Stati membri, con frequenza abituale, non soddisfano o perlomeno non soddisfano tempestivamente alcuni degli obblighi che i loro governi assumono liberamente in quanto partecipanti al processo legislativo della Comunità, e talvolta mostrano un cinico disinteresse nei confronti dei loro obblighi palesi, rinviandone l'adempimento fino alla fase più tardiva possibile del processo di applicazione o sfruttando l'inosservanza degli obblighi giuridici (ad esempio quelli previsti dal patto di stabilità e crescita) come strumento per ottenere de facto un mutamento giuridico,

N.

considerando che le istituzioni comunitarie hanno il dovere di garantire che i cittadini europei possano esercitare pienamente i propri diritti nell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e l'attuazione di diritti che sono stati giudizialmente dichiarati e riconosciuti in seguito a una procedura regolare e conforme alla legge,

O.

considerando che la Commissione deve assumere una certa responsabilità nell'assistere le autorità degli Stati membri a conseguire un recepimento tempestivo e un'efficace applicazione a livello regionale e locale nonché a livello nazionale,

P.

considerando che la Commissione ha messo a punto il sistema SOLVIT per risolvere alcuni problemi politicamente non controversi di applicazione del diritto comunitario nel singolo caso attraverso una rete di agenzie amministrative degli Stati membri, e che tale sistema è a disposizione dei deputati e dei loro assistenti,

1.

si compiace dei miglioramenti nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario che la Commissione prefigura nella sua comunicazione;

2.

si compiace degli impegni che la Commissione ha assunto, in risposta alle raccomandazioni del Mediatore europeo, in merito ai suoi rapporti con gli autori delle denunce (COM(2002) 141 def.), ma si rammarica che malgrado questi impegni non si riesca a tenere gli autori delle denunce pienamente informati dell'andamento di queste ultime e a trasmettere loro copia di tutta la corrispondenza scambiata tra la Commissione e gli Stati membri in seguito alla loro denuncia;

3.

si compiace della determinazione della Commissione, illustrata nel citato documento di lavoro SEC(2003) 804, di garantire, soprattutto nel caso del diritto ambientale, che le norme della Comunità siano di facile applicazione, che gli orientamenti e i testi interpretativi siano elaborati consultando tutti i soggetti interessati, che vi sia un contatto proattivo con gli Stati membri (comprese, si spera, le loro autorità regionali interessate) e che si utilizzi la rete informale UE sull'applicazione del diritto ambientale;

4.

sostiene in generale gli sforzi della Commissione per risolvere i problemi di recepimento in modo proattivo anziché reattivo;

5.

ribadisce il suo auspicio di una maggiore cooperazione tra i deputati del Parlamento europeo e dei parlamenti degli Stati membri, compresi, ove opportuno, quelli regionali o ad altro livello interno, per favorire e rafforzare un efficace controllo a livello nazionale degli affari europei; ritiene che i parlamenti di ogni livello debbano svolgere un prezioso ruolo nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario, contribuendo quindi a rafforzare le legittimità democratica dell'Unione e ad avvicinarla ai cittadini;

6.

ribadisce pertanto la propria raccomandazione alla Commissione di trasmettere le sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario ai parlamenti nazionali, anche per l'ulteriore inoltro, se del caso, ai parlamenti interni interessati;

7.

deplora il fatto che, nonostante l'assidua attività della Commissione volta a garantire la corretta applicazione del diritto comunitario, rimangono vistosi esempi di una protratta e pertinace inadempienza da parte degli Stati membri degli obblighi dichiarati, pregiudicando in tal modo l'ideale dell'Unione quale comunità di diritto;

8.

si compiace dell'intenzione della Commissione di dare la priorità alle procedure d'infrazione ex articolo 228 CE e di rafforzare i meccanismi di cui dispone per espletare la sua mansione di controllo dell'attuazione del diritto comunitario;

9.

invita ancora una volta la Commissione a fissare scadenze brevi per la fase precontenziosa della procedura per inadempimento, che dovrebbe concludersi entro un termine predefinito che va fissato sin dall'inizio;

10.

ricorda che le petizioni trasmesse da singoli alla Commissione, al Mediatore e alle commissioni competenti del Parlamento consentono all'Unione europea di valutare il modo in cui il diritto comunitario viene applicato a livello nazionale ed europeo;

11.

esorta ancora una volta la Commissione a compiere ogni sforzo per ridurre il periodo relativamente lungo necessario per esaminare denunce o petizioni e a trovare soluzioni pratiche ai problemi sottoposti, decidendo al momento del ricevimento se siano più appropriati metodi alternativi, come le riunioni pacchetto o la rete SOLVIT, oppure le procedure formali;

12.

ribadisce la sua convinzione che una stretta cooperazione e accordi di monitoraggio tra la Commissione, il Consiglio, il Mediatore e le commissioni competenti del Parlamento sono indispensabili per garantire un efficace intervento in tutti i casi in cui l'autore di una petizione abbia legittimamente denunciato una violazione del diritto comunitario;

13.

deplora vivamente la condotta della Commissione nei confronti del Parlamento e in particolare della sua commissione competente nella vicenda relativa ai Lloyd's di Londra, in relazione alla quale è stato opposto un ostinato rifiuto a comunicare pienamente con il Parlamento in merito a tutte le questioni da esso sollevate;

14.

ribadisce ancora una volta la richiesta alla Commissione di includere in futuro nelle sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario un capitolo dedicato alle petizioni a lei trasmesse dalle commissioni competenti del Parlamento;

15.

ribadisce la richiesta alla Commissione di elaborare un elenco di tutte le relazioni aventi attinenza con l'applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali degli Stati membri dello Spazio economico europeo, siano esse di natura generale o settoriale;

16.

accoglie con favore i passi compiuti dalla Commissione a fini di vigilanza sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in linea con i principi del diritto comunitario, e prende atto del tenore della sezione 2.15 della XX relazione della Commissione; rinnova però in tale contesto il suo invito alla Commissione ad elaborare in futuro una relazione sull'applicazione del diritto dell'Unione europea che comprenda le questioni rientranti nel secondo e nel terzo pilastro;

17.

rileva che i tribunali di alcuni Stati membri non sollecitano quasi mai pronunce in via pregiudiziale a norma dell'articolo 234 del trattato CE e ripete il suo invito alla Commissione ad indagarne i motivi e a riferirne al Parlamento;

18.

rileva con preoccupazione che la scarsa familiarità con il diritto comunitario da parte della magistratura e degli avvocati a livello nazionale ostacola seriamente la piena applicazione del diritto comunitario;

19.

accoglie con favore le iniziative volte a facilitare la soluzione extragiudiziale delle controversie, come la rete extragiudiziale europea e la rete per le denunce relative ai servizi finanziari; invita la Commissione a dedicare un'attenta vigilanza all'evoluzione di questi organismi e a riferirne i risultati al Parlamento europeo, poiché questo processo costituirà un altro prezioso indicatore dell'applicazione delle norme comunitarie e dell'accesso alla giustizia;

20.

accoglie con grande favore, in relazione a ciò, il recente ulteriore sviluppo della rete SOLVIT; nota che l'accesso generalizzato per i membri del Parlamento europeo è ormai possibile e dovrebbe essere reso disponibile su base sistematica a tutti i deputati e i loro assistenti; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere largamente l'uso di tale rete presso i potenziali utilizzatori e a devolvere risorse adeguate ad assicurarne la capacità di far fronte all'aumentato flusso di casi da risolvere;

21.

invita a riflettere sui modi per sviluppare il ruolo dei mediatori o difensori civici nazionali e regionali nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario;

22.

rileva con preoccupazione che le recente giurisprudenza in materia di diritto dei singoli richiedenti di avviare procedure dinanzi alla Corte di giustizia non fornisce una interpretazione e applicazione uniformi del diritto comunitario, e si rammarica che anche il progetto di costituzione compia solo timidi passi verso un miglioramento della situazione al riguardo;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  PS_TA(2003)0231.

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0140

Cooperazione in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla cooperazione nell'Unione europea in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici (sicurezza della salute) (2003/2187(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Anna Terrón i Cusí e Gerhard Schmid a nome del gruppo PSE, sulle misure da prendere di fronte alla possibile minaccia di attentati con agenti biologici e chimici (B5-0407/2003),

visto l'articolo 49, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0097/2004),

A.

considerando che si sta discutendo la minaccia cui sono soggetti gli Stati membri per attentati terroristici con agenti biologici e chimici,

B.

considerando che, oltre ai meccanismi per un rapido allarme degli Stati membri, uno scambio di informazioni e lo sfruttamento comune delle capacità di laboratorio, è stato proposto anche lo stoccaggio europeo di vaccini, antibiotici, ecc.,

C.

considerando che i meccanismi per un rapido allarme degli Stati membri, lo scambio di informazioni e lo sfruttamento comune delle capacità di laboratorio, nonché lo stoccaggio di vaccini, antibiotici, ecc. potrebbero avere serie conseguenze sui bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri e richiedere misure legislative mirate,

D.

considerando che gli interventi di bilancio e giuridici potrebbero essere giustificati solo sulla base di una chiara analisi del rischio che attribuisca probabilità certe all'impiego di armi biologiche e chimiche nell'UE da parte di terroristi,

E.

considerando che le analisi a tal fine necessarie vanno chiaramente oltre le possibilità della Commissione,

1.

raccomanda al Consiglio:

a)

di effettuare, nel quadro della cooperazione europea tra polizie nazionali e coinvolgendo Europol, nonché tenendo conto dei risultati della cooperazione dei servizi di intelligence nel settore della lotta al terrorismo, una analisi realistica della minaccia che funga da base per un serio intervento dell'Unione europea;

b)

di trasmettere in idonea forma al Parlamento le nozioni generali e quindi pubblicabili di questa analisi, affinché possa disporre di una base razionale per le sue eventuali prossime deliberazioni di bilancio;

c)

di avviare, alla luce dei risultati dell'analisi, i necessari interventi legislativi per far fronte alla minaccia di attentati biologici e chimici;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

P5_TA(2004)0141

Tutela dei dati

Risoluzione del Parlamento europeo sulla prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003),

visti i testi di diritto internazionale a tutela del diritto alla vita privata e, in particolare, l'articolo 12 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, l'articolo 17 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, l'articolo 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (1), la convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatico dei personali del 28 gennaio 1981 (2) e le raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa,

visti l'articolo 6 del trattato UE sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nell'Unione, l'articolo 286 del trattato CE, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione dedicati rispettivamente al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale,

viste le disposizioni del diritto comunitario a tutela del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE, 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4),

visti gli altri strumenti UE relativi alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, in particolare il progetto di documento di lavoro della Presidenza greca su norme comuni per la protezione dei dati personali nel quadro del terzo pilastro e l'annuncio del Commissario Vitorino relativo alla presentazione, nel 2004, di uno strumento giuridico in proposito (5),

visti i pareri del gruppo di lavoro sulla privacy istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (gruppo «Articolo 29»),

visti i documenti relativi al trasferimento di dati personali dei passeggeri transatlantici agli USA, ed in particolare: i pareri del Gruppo di lavoro articolo 29, le Comunicazioni della Commissione, gli Undertakings degli USA, l'opinione della Commissione belga per la protezione della vita privata sulle denunce di alcuni passeggeri, la denuncia depositata presso la Commissione per violazione del regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (6),

vista la sentenza della Corte di Giustizia nella causa Österreichscher Rundfunk e altri del 20 maggio 2003 (7),

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0104/2004),

A.

considerando che il diritto alla vita privata è un diritto fondamentale dell'uomo, sancito da tutti i principali strumenti giuridici che garantiscono le libertà e i diritti dei cittadini a livello internazionale, europeo e nazionale,

B.

considerando che l'UE ha elaborato un regime giuridico volto a garantire la vita privata dei cittadini mediante un alto livello di protezione dei dati nei settori del primo pilastro,

C.

considerando che, a causa dell'attuale struttura in pilastri dell'UE, attività che rientrano nel campo del secondo e del terzo pilastro sono escluse da questo regime giuridico e sono parzialmente coperte da frammentarie disposizioni specifiche, che il Parlamento europeo è solo parzialmente consultato o informato e che la Corte di Giustizia ha poteri limitati al riguardo,

D.

considerando che la direttiva 95/46/EC incarica la Commissione di riferire periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva stessa, presentando, se del caso, opportune proposte di modifica,

E.

considerando che, dopo gli attacchi terroristici del settembre 2001, a livello nazionale, europeo e internazionale sono state adottate o sono previste misure volte a rafforzare la sicurezza intervenendo sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati,

F.

considerando che il trasferimento di dati a paesi e organizzazioni terzi costituisce motivo di preoccupazione, non solo per le disparità tra le normative degli Stati membri, talune eccessivamente permissive e altre eccessivamente rigide, ma soprattutto perché la valutazione vincolante dell'adeguatezza della protezione fornita dai destinatari a un diritto fondamentale dei cittadini europei è riservata alla Commissione, organo esecutivo, e non al Parlamento europeo,

G.

considerando che sono tuttora in corso negoziati fra l'UE e gli USA con riferimento al trasferimento illegale agli USA dei dati dei passeggeri transatlantici, e che questo Parlamento ha sollecitato la Commissione ad agire ai sensi dell'articolo 232 del trattato CE,

H.

considerando che la Commissione belga per la protezione della privacy ha appurato che i dati personali di alcuni passeggeri transatlantici europei — tra cui quelli di un deputato europeo — sono stati trasferiti agli USA illegalmente, in violazione della legge belga, e delle direttive europee,

I.

considerando che il Gruppo di lavoro «articolo 29» ha affermato nel suo parere sul trasferimento di dati relativi ai passeggeri transatlantici agli USA che i progressi realizzati non consentono di pervenire a una soluzione favorevole («the progress made does not allow a favourable adequacy finding to be achieved») e che numerosi ulteriori questioni sono da risolvere prima che la Commissione possa giungere ad una decisione di adeguatezza,

J.

considerando che l'UE, le sue istituzioni e gli Stati membri devono rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'UE — in particolare, l'articolo 8 -, la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i principi generali del diritto internazionale, e che le politiche attualmente condotte di «data retention» (retenzione delle informazioni) e di trasferimento di dati a Stati terzi rischiano di violarli gravemente,

K.

considerando che la Commissione e gli Stati membri, nonché le Autorità garanti per la privacy nazionali, sono i responsabili per l'applicazione effettiva delle leggi nazionali ed europee sulla privacy e per sanzionare le violazioni di queste,

L.

considerando che le leggi nazionali ed europee, in tema di trasferimento dei dati personali a paesi terzi, sono state violate in modo flagrante nel caso del trasferimento dei dati personali dei passeggeri transatlantici alle autorità responsabili per l'applicazione della legge negli USA, e che il comportamento della Commissione, degli Stati membri, nonché di alcune Autorità garanti per la Privacy — in particolare di quelle alle quali le leggi nazionali attribuiscono poteri di blocco del trasferimento dei dati — é stato di sostanziale connivenza con la violazione della legge e del principio di legalità;

M.

considerando che nel contesto globale della società dell'informazione via Internet non possono essere trovate soluzioni soltanto nell'ambito dell'UE,

Necessità di un regime europeo generale interpilastri di protezione della vita privata e dei dati

1.

criticando i gravissimi ritardi accumulati dalla Commissione al riguardo, la esorta a proporre entro la prima metà del 2004, come annunciato, uno «strumento giuridico» sulla protezione della vita privata nell'ambito del terzo pilastro; ritiene che tale strumento debba avere carattere vincolante e mirare a garantire, nell'ambito del terzo pilastro, lo stesso livello di protezione dei diritti alla vita privata e dei dati esistente per il primo pilastro; ritiene che tale strumento debba armonizzare a questi alti livelli le attuali norme in materia di vita privata e protezione dei dati relative a Europol, Eurojust e tutti gli altri organismi e azioni del terzo pilastro, nonché lo scambio di dati tra essi e con paesi e organizzazioni di paesi terzi;

2.

ritiene che, a lungo termine, la direttiva 95/46/EC dovrà essere applicata, con i dovuti adeguamenti, a tutti i settori d'attività dell'UE, al fine di garantire un alto livello di norme armonizzate e comuni in materia di protezione della vita privata e dei dati;

3.

reputa che il rispetto delle norme in materia di protezione della vita privata e dei dati debba essere garantito da autorità di controllo nazionali, da un'autorità comune dell'UE, alla quale i cittadini avranno il diritto di fare appello, nonché dalla Corte di giustizia delle Comunità europee; ritiene inoltre che il Parlamento europeo debba essere consultato con poteri decisionali su ogni proposta relativa a, o che abbia un impatto su, la protezione della vita privata nell'UE, come accordi internazionali di suoi organismi, adequacy findings, e altro;

4.

ritiene che sia necessario fin da subito agevolare per i cittadini il godimento dei loro diritti rispetto alla privacy e la protezione dei dati personali (accesso ai dati, correzione, modifica, cancellazione, etc) attraverso la previsione di una procedura unica presso le Autorità per la privacy nazionali relativamente ai dati stoccati nelle banche dati nazionali ed europee, di primo e terzo pilastro;

5.

si rallegra del fatto che la Commissione abbia condotto una consultazione e un dibattito franchi e approfonditi con tutte le parti interessate (governi e autorità di vigilanza degli Stati membri, organizzazioni, società, cittadini), anche in forma elettronica, sull'attuazione della direttiva, e prende atto dei risultati di tale consultazione;

L'applicazione della direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati

6.

deplora che alcuni Stati membri non abbiano attuato la direttiva prima della scadenza prevista del 24 ottobre 1998, obbligando la Commissione ad avviare, l'11 gennaio 2000, procedure d'infrazione nei confronti di Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania e Irlanda; prende atto del fatto che tutti gli Stati membri hanno ora recepito la direttiva e invita l'Irlanda a notificare immediatamente alla Commissione la sua recente legge di applicazione; deplora il fatto che l'applicazione tardiva della direttiva da parte degli Stati membri e le persistenti differenze nelle modalità della sua applicazione a livello nazionale abbiano impedito agli operatori economici di trarne pienamente vantaggio ed abbiano ostacolato alcune attività transfrontaliere in seno all'Unione europea;

7.

invita tutte le parti interessate, istituzioni europee, Stati membri e autorità di tutela dei dati, nonché i settori economici e della società civile, a fornire il proprio contributo e cooperare per consentire una corretta applicazione dei principi di protezione dei dati disciplinati dalla direttiva;

8.

condivide l'opinione della Commissione secondo la quale, visto che l'applicazione della direttiva è stata lenta e l'esperienza acquisita in proposito è ancora molto limitata, è preferibile non modificare la direttiva per il momento — ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 16 — e che le attuali lacune di applicazione della direttiva potranno essere colmate mediante azioni avviate a livello europeo e nazionale dagli Stati membri e dalle autorità di tutela dei dati sulla base del programma annunciato nella comunicazione della Commissione;

9.

ricorda che è la garanzia della tutela dei dati a condizionare il completamento del mercato interno; in tale ottica chiede alla Commissione di individuare i settori in cui le divergenze d'interpretazione della direttiva ostacolano il buon funzionamento del Mercato interno e di riferire al riguardo a questo Parlamento;

10.

condivide l'opinione della Commissione rispetto al fatto che, se tale cooperazione non avrà dato i risultati sperati entro un termine di 6 mesi, essa avvierà un procedimento giudiziario nei confronti degli Stati membri che omettano o rifiutino di rispettare la direttiva; a tal riguardo, ritiene che la Commissione debba riservare una particolare attenzione e determinazione quanto al rispetto effettivo delle eccezioni legali alla privacy, vegliando al rispetto della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza;

Trasferimenti di dati a Stati o organizzazioni terzi

11.

si compiace del fatto che la Commissione intenda semplificare il quadro regolamentare per le imprese nel campo delle disposizioni sui trasferimenti internazionali di dati;

12.

ricorda che non devono essere consentite eccezioni al principio secondo il quale i dati connessi al primo pilastro possono essere trasferiti a paesi e organizzazioni terzi solo se il livello di protezione dei dati è analogo a quello applicato dall'UE;

13.

ricorda, soprattutto ad Europol, Eurojust e agli altri organismi del terzo pilastro, che i dati raccolti a fini di ordine pubblico possono essere trasferiti solo caso per caso verso paesi o organismi che rispettino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e le norme europee in materia di protezione dei dati, quali i principi relativi alla protezione dei dati indicati nella raccomandazione del Consiglio d'Europa R(87) 15 sull'uso dei dati personali nel settore della polizia; chiede inoltre di essere consultato prima di tali trasferimenti di dati, e di ricevere relazioni in proposito dopo tali trasferimenti; chiede urgentemente a Europol ed Eurojust di chiarire e mettere a disposizione dei cittadini e del Parlamento europeo le informazioni necessarie relative allo scambio di dati, personali e non, con Stati e organismi terzi;

14.

ribadisce che le norme UE in materia di protezione dei dati sono gravemente violate — come peraltro confermato dal parere della Commissione belga per la protezione della vita privata, dalle opinioni del Gruppo di lavoro «articolo 29» e dal rapporto della rete di esperti sui diritti umani dell'UE- quando i dati personali vengono trasferiti o consultati direttamente e sistematicamente da organismi o autorità di polizia di uno Stato terzo, senza informare e senza ottenere il consenso della persona oggetto dei dati, in particolare quando i dati sono raccolti per uno scopo diverso e senza autorizzazione di un giudice, com'è il caso delle autorità statunitensi che consultano i dati relativi ai passeggeri transatlantici raccolti nell'UE dalle compagnie aeree e attraverso sistemi di prenotazione elettronici;

15.

concorda con l'opinione del Gruppo di lavoro «articolo 29» rispetto all'inadeguatezza del regime sulla privacy negli Stati Uniti allo stato attuale e anche rispetto all'ultima versione degli Undertakings, e sugli elementi problematici che persistono e rispetto ai quali i progressi ottenuti nel corso di un anno di negoziati della Commissione con le autorità USA sono assolutamente insufficienti;

16.

Propone che la direttiva sia modificata nel senso che la valutazione circa l'adeguatezza della protezione dei dati personali dei cittadini europei da parte di un paese terzo, nel quale tali dati siano destinati ad essere trasferiti, possa essere adottata solo previa approvazione del Parlamento europeo;

17.

Chiede che gli accordi che si stanno negoziando o sono stati negoziati in materia di trasmissione di dati personali fra la UE e parti terze o paesi terzi garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati e che, comunque, mantengano il livello garantito dalla direttiva 95/46/CE;

Eccezioni alle leggi in materia di vita privata

18.

ritiene che le leggi degli Stati membri che consentono la conservazione su grande scala di dati relativi alle comunicazioni dei cittadini a fini di ordine pubblico non siano pienamente conformi alla convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla relativa giurisprudenza, in quanto rappresentano un'ingerenza nel diritto alla vita privata e vengono meno all'obbligo di autorizzazione da parte della magistratura, caso per caso e per periodi limitati, alla distinzione tra categorie di persone che possono essere oggetto di sorveglianza, al rispetto della confidenzialità di comunicazioni protette (ad esempio le comunicazioni avvocato-cliente), alla specificazione della natura dei reati o delle circostanze che autorizzano tale interferenza; inoltre, vi sono gravi dubbi sulla loro necessità nell'ambito di una società democratica, oltre che, come specificato dall'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, sulla loro opportunità e proporzionalità;

19.

invita la Commissione a elaborare un documento sul diritto alla vita privata e le condizioni in base alle quali le eccezioni possono essere legali, sulla base della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della giurisprudenza connessa e delle direttive UE in materia di protezione dei dati, ed esorta le istituzioni europee ad avviare una discussione aperta e trasparente sulla base di tale documento;

Altre considerazioni

20.

chiede agli Stati membri di rispettare i criteri della chiarezza giuridica e della certezza del diritto ai fini di una migliore regolamentazione nell'applicazione della direttiva onde evitare oneri inutili alle imprese e in particolare alle PMI;

21.

insiste sul fatto che la libera circolazione dei dati personali è essenziale ai fini dell'efficace svolgimento di quasi tutte le attività economiche a livello di Unione; ritiene che si tratti quindi di eliminare al più presto tali differenze d'interpretazione per consentire alle organizzazioni multinazionali di definire politiche paneuropee in materia di tutela dei dati;

22.

sottolinea la necessità che, nell'applicazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati relativo alla protezione dei dati (8), gli Stati membri e le istituzioni europee attuino un livello equivalente di tutela dei diritti fondamentali e di protezione dei cittadini;

23.

chiede alla Commissione di adottare un approccio di armonizzazione della direttiva in esame con gli altri testi legislativi, quali la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, onde evitare incoerenze fra tali proposte;

24.

invita gli Stati membri e le rispettive autorità di controllo a creare un contesto meno complesso e gravoso per i responsabili del trattamento dei dati e concorda con la Commissione sull'esigenza di evitare l'imposizione di prescrizioni che potrebbero essere abolite senza effetti deleteri per l'elevato livello di tutela garantito dalla direttiva;

25.

sottolinea che la gestione e la tutela dei dati sono attualmente un fattore decisivo di successo per le imprese;

26.

concorda con la Commissione sul fatto che sono necessari miglioramenti affinché gli operatori economici abbiano una scelta più vasta di clausole contrattuali tipo nel campo della tutela dei dati, per quanto possibile basate sulle clausole presentate dai rappresentanti delle imprese;

27.

invita gli Stati membri ad assicurare che le autorità di tutela dei dati dispongano dei mezzi necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 95/46/EC e siano indipendenti ed autonome dai governi nazionali; ritiene che le autorità di tutela dei dati debbano rafforzare continuamente la propria efficienza ed efficacia e svolgere un ruolo più attivo a livello nazionale o europeo nel quadro del gruppo di lavoro «articolo 29», ad esempio per contribuire ad attuare il programma proposto dalla Commissione e per assicurare l'applicazione della legge;

28.

deplora che sette Stati membri — Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo — non abbiano rispettato la scadenza per l'applicazione della direttiva 2002/58/CE entro il 31 ottobre 2003, e li invita a compiere i passi necessari;

29.

chiede che la Commissione, gli Stati membri e le Autorità nazionali per la privacy compiano valutazioni annuali, del rispetto delle norme nazionali ed europee sulla privacy, a prescindere dal pilastro di riferimento, proponendo se necessario modifiche alla legislazione, le trasmettano agli organi — in particolare parlamentari — competenti e le rendano pubbliche, specialmente su Internet;

30.

si inquieta per gli sviluppi del SIS e per i piani del Consiglio per i quali il SIS II dovrebbe consentire l'aggiunta di nuove categorie di segnalazione (persone e oggetti), di nuovi settori, la messa in relazione delle segnalazioni, la modifica della durata di conservazione delle segnalazioni, nonché la registrazione e il trasferimento di dati biometrici, segnatamente fotografie e impronte digitali, così come l'accesso a nuove autorità, vale a dire Europol, Eurojust e autorità giudiziarie nazionali, se necessario, per ragioni differenti da quelle inizialmente definite, come ad esempio per la segnalazione di mandati di cattura europei, nonché stigmatizza la confusione giuridica creata dal fatto che il SIS riguarda sia il primo che il terzo pilastro, con livelli di protezione della privacy differenti;

31.

si inquieta per l'orientamento generale adottato dal Consiglio sulle proposte volte a integrare dati biometrici (foto digitali e impronte digitali) su visti e i titoli di soggiorno mediante un chip elettronico, in particolare perché i dati potrebbero essere facilmente copiati in banche dati centralizzate in caso di controllo; teme che nuovi sviluppi nel settore della protezione dei dati, quale il possibile impiego della biometrica, rendano maggiormente gravosa l'opera delle autorità di vigilanza le quali attualmente esplicano «uno sforzo di applicazione senza le necessarie risorse» per svolgere «una vasta serie di compiti» (COM (2003) 265); chiede agli Stati membri di mettere risorse supplementari a disposizione delle autorità di vigilanza sulla protezione dei dati per garantire un funzionamento efficace del sistema;

32.

invita gli Stati membri e le autorità nazionali ed europee a vigilare affinché la legislazione sulla privacy non venga utilizzata abusivamente al fine o con il risultato di ostacolare il diritto all'accesso ai documenti, la trasparenza amministrativa e la pubblicità istituzionale, o anche di rendere eccessivamente complesso l'esercizio individuale della «libertà di essere conosciuti»: invita la Commissione a presentare un rapporto, sulla base di un parere del Gruppo di lavoro articolo 29, su questo tipo di pratiche abusive, proponendo linee guida ed eventuali accorgimenti legislativi per prevenire tali pratiche;

33.

invita la Commissione a continuare a monitorare la questione della videosorveglianza, anche in virtù delle giurisprudenze nazionali, e rimane in attesa di potere esaminare la proposta annunciata in materia di protezione della vita privata nell'ambito del lavoro;

34.

chiede urgentemente ad Eurojust di chiarire quali norme nazionali ed europee ha fino ad oggi applicato e sta applicando, dato che al riguardo permangono una grande confusione e gravi dubbi;

35.

ritiene che l'autoregolamentazione sia un buon dispositivo per evitare una legislazione eccessivamente dettagliata e invita il mondo imprenditoriale a creare un codice di condotta sulla tutela dei dati personali;

36.

chiede alle istanze nazionali, europee e internazionali di compiere uno sforzo supplementare in direzione dei principi internazionalmente concordati, al fine di migliorare l'applicazione delle linee guida dell'OCSE e della Convenzione del Consiglio d'Europa;

37.

sottolinea che la protezione dei dati personali e della vita privata dovrebbe far parte dei programmi d'insegnamento con riferimento all'informatica e ad Internet; invita gli Stati membri e la Commissione a sensibilizzare i cittadini per quanto concerne il diritto alla protezione dei dati.

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri, alle Autorità per la privacy nazionali, ad Europol ed Eurojust, nonché al governo degli Stati Uniti.


(1)  (STE n. 005).

(2)  (STE n. 108).

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)  Cfr. resoconto integrale delle sedute, seduta di mercoledì, 19 novembre 2003.

(6)  GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

(7)  Cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Raccolta della giurisprudenza 2003, pag. I-4989.

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

P5_TA(2004)0142

I diritti dei detenuti nell'Unione europea

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2003/2188(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Marco Cappato e Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (B5-0362/2003/riv),

visti i testi dell'Unione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il progetto di Costituzione europea che renderà obbligatoria questa Carta,

visti gli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, in particolare: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 5), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 7), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il Protocollo facoltativo relativo alla creazione di un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali indipendenti,

visti i testi che a livello del Consiglio d'Europa riguardano i diritti dell'uomo e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, in particolare: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 3), i suoi protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; la Convenzione europea del 1987 sulla prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, che ha creato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti (Comitato Prevenzione Tortura (CPT)) del Consiglio d'Europa, nonché i rapporti di detto Comitato,

visti i testi concernenti specificatamente i diritti delle persone private della libertà, in particolare: a livello delle Nazioni Unite, l'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti e le dichiarazioni e principi adottati dall'Assemblea generale; a livello del Consiglio d'Europa, la risoluzione (73)5 sull'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti, la raccomandazione R(87)3 sulle regole penitenziarie europee, le altre raccomandazioni adottate dal Comitato dei ministri (1) e le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare,

viste le regole delle Nazioni Unite in merito alla tutela dei minori privati della libertà, adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990 e l'insieme di regole minime delle Nazioni Unite concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori (Regole di Beijing), adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985,

visti le sue risoluzioni annuali sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea, la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea (2) e la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie dell'Unione europea: ristrutturazioni e pene sostitutive (3),

viste le sue ripetute richieste alla Commissione e al Consiglio perché propongano una decisione quadro relativa ai diritti dei detenuti (4),

vista la risoluzione adottata dal Consiglio sul trattamento dei tossicodipendenti nelle carceri e la raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione dei rischi provocati dalla tossicodipendenza (5),

vista la relazione del Gruppo di esperti indipendenti sui diritti dell'uomo riguardante la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri nel 2002,

visto l'articolo 49, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0094/2004),

A.

considerando che l'Unione europea si è prefissa di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e che, secondo l'articolo 6 del TUE, essa rispetta i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, il che implica obblighi positivi al fine di assicurare effettivamente il rispetto di tale impegno,

B.

considerando che l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale e l'entrata in vigore del mandato d'arresto europeo richiedono misure complementari urgenti nei settori della tutela effettiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specialmente in considerazione del fatto che il numero dei cittadini di uno Stato membro detenuti in un altro Stato membro potrebbe aumentare di conseguenza,

C.

considerando che secondo i dati raccolti dal Consiglio d'Europa, 539.436 persone erano detenute al 1o settembre 2002 nell'Unione europea allargata e che questi dati denotano un quadro allarmante:

sovrappopolazione;

inflazione della popolazione carceraria;

aumento dei detenuti stranieri;

detenuti in attesa di condanna definitiva;

numero di morti e suicidi;

D.

considerando che i rapporti del CPT segnalano la persistenza drammatica di alcuni problemi, come i maltrattamenti, l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie, delle attività previste e delle cure disponibili,

E.

considerando che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti,

F.

considerando che il Consiglio d'Europa sta rivedendo le regole penitenziarie europee e che un'iniziativa sull'elaborazione di una Carta penitenziaria europea è stata lanciata in seno all'Assemblea parlamentare dal deputato Michel Hunault, relatore sulla situazione delle carceri e case di reclusione in Europa,

G.

considerando che il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura a altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è stato firmato soltanto da 8 Stati membri o aderenti all'Unione europea (Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Malta, Svezia, Regno Unito) e che soltanto 3 l'hanno ratificata (Malta, Spagna e Regno Unito),

H.

considerando che alcuni Stati membri prevedono la prerogativa per i parlamentari nazionali e europei di visitare e ispezionare i luoghi di detenzione e che il Parlamento europeo aveva chiesto di riconoscere questa prerogativa ai deputati europei sul territorio dell'Unione europea (6),

I.

considerando che uno dei problemi che gli Stati spesso sollevano è la mancanza di fondi per il miglioramento dei luoghi di detenzione e che potrebbe risultare necessario creare una linea di bilancio per incoraggiarli a rispettare standard più elevati e le raccomandazioni del CPT,

J.

considerando che il fatto di garantire condizioni di detenzione decenti e l'accesso a strutture di preparazione al reinserimento favoriscono la diminuzione del numero di recidivi,

K.

considerando l'esistenza di regimi di detenzione speciali, legali o di fatto, e ricordando che nei confronti del regime italiano detto del 41 bis, il Comitato per la prevenzione della tortura ha manifestato inquietudini, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per il ritardo con cui il Tribunale di sorveglianza ha esaminato il ricorso di un detenuto, e che il Gruppo di esperti indipendenti dell'Unione europea sui diritti dell'uomo ha affermato nella sua relazione sull'anno 2002 che «nella misura in cui questo regime eccezionale comprende (. . .) misure che non presentano alcun nesso con l'obiettivo di sicurezza, è lecito di interrogarsi sulla compatibilità con l'approccio preconizzato dal Comitato per la prevenzione della tortura»;

L.

considerando che la situazione nei cosiddetti «centri di permanenza per stranieri» è estremamente allarmante, come denunciato dal recente rapporto di Medici senza frontiere, ad esempio per l'Italia, e che i diritti all'assistenza legale e sanitaria per i richiedenti asilo sono violati,

M.

considerando che gli Stati membri si sono impegnati in seno al Consiglio d'Europa ad estendere l'applicazione delle sanzioni alternative al carcere e all'arresto;

N.

considerando che il Consiglio ha approvato risoluzioni e raccomandazioni riguardo al problema specifico della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi, in particolare sul trattamento in ambito carcerario o fuori dal carcere, che non sempre sono rispettate dagli Stati membri,

O.

considerando che il Consiglio ha avviato sotto la presidenza italiana un'iniziativa in materia di carceri;

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

proseguire le sue attività in merito alle persone detenute, in special modo coordinando una posizione comune agli Stati membri e aderenti all'Unione europea, assicurando in seno al Consiglio d'Europa una revisione delle regole penitenziarie europee basata su un grado di protezione più elevato, sulla scorta dei principi elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

b)

promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell'Unione europea, l'elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai paesi membri del Consiglio d'Europa;

c)

operare affinché tale Carta includa norme precise e obbligatorie per gli Stati membri concernenti:

il diritto di disporre di un avvocato e di un'assistenza sanitaria e di informare una terza persona della propria detenzione;

il diritto alla sicurezza mentale e fisica, in particolare la protezione contro la violenza dei codetenuti e la prevenzione dei suicidi;

norme sulle condizioni di detenzione: aspetti sanitari, abitativi, pulizia, ventilazione, luce, alimentazione;

il diritto di disporre dei servizi medici interni e, se necessario, esterni;

le attività di rieducazione, istruzione, riabilitazione e reinserimento sociale e professionale, soprattutto informando i detenuti circa i mezzi esistenti per preparare il loro reinserimento;

la separazione dei detenuti: minori, persone in detenzione provvisoria, condannati;

misure specifiche per le categorie vulnerabili: minori, donne, persone con problemi psichiatrici o fisici o di malattia, persone anziane o con tendenze suicide, tossicodipendenti, stranieri, richiedenti asilo, ecc.;

la tutela particolare dei minori attraverso:

la garanzia che il carcere rappresenta una misura eccezionale adottata laddove non esiste altra alternativa,

un personale inquadrato pronto a raccogliere le sfide rappresentate dal lavorare con tale gruppo di età e a comprendere i bisogni specifici,

un programma di attività appropriato e multidisciplinare che abbini lo sport, l'istruzione e la formazione tecnica e professionale, valorizzando talune competenze che favoriranno il reinserimento sociale dopo la scarcerazione,

un trattamento equo tra uomini e donne quanto al loro accesso alle attività al momento della incarcerazione ai sensi della norma 26.4 delle Regole di Beijing;

la tutela delle donne attraverso:

la separazione materiale dagli uomini,

un personale femminile o, laddove risulti materialmente impossibile, come minimo la presenza di un personale misto,

un'appropriata risposta ai bisogni specifici di igiene e di salute delle donne, compresa la prevenzione del tumore al seno e del tumore al collo dell'utero;

la tutela particolare delle donne incinte e madri di bambini piccoli attraverso:

un regime alimentare adeguato per la gravidanza,

esami ginecologici e parti svolti senza la presenza di manette o impedimenti simili,

la nascita dei bambini al di fuori delle carceri,

locali all'interno delle carceri a disposizione delle madri con i loro bambini che non riflettano l'universo carcerario e incentrati sui bisogni del bambino;

il diritto di visita per le famiglie, gli amici e terze persone;

il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi;

l'esistenza di parlatori che consentano il ravvicinamento familiare, in particolare di spazi attrezzati affinché i genitori detenuti e i loro bambini possano svolgere talune attività;

il diritto di ricorso effettivo dei detenuti per la difesa dei loro diritti contro le sanzioni o i trattamenti arbitrari;

i regimi di sicurezza speciali;

il ricorso, nella misura del possibile, a carceri aperte o semi-aperte, la promozione di misure alternative all'incarcerazione quali, in particolare, il lavoro di interesse generale;

l'informazione del detenuto sui propri diritti, da fornire anche su carta in una lingua a lui comprensibile;

la formazione del personale penitenziario e delle forze dell'ordine;

d)

dichiarare che se tale iniziativa non trova attuazione a breve termine o se i risultati non sono soddisfacenti, l'Unione europea elaborerà una Carta dei diritti delle persone private della libertà vincolante per gli Stati membri e suscettibile di essere invocata davanti alla Corte di giustizia;

e)

esortare gli Stati membri e quelli aderenti a ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che stabilisce un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali indipendenti, affidando a questi ultimi anche compiti di controllo e ricorso per i detenuti, nonché a elaborare un rapporto annuale pubblico per i rispettivi parlamenti ed invitare l'Unione europea a integrare la richiesta di firmarlo e ratificarlo nella sua politica di relazioni con i paesi terzi;

f)

prendere iniziative a livello dell'Unione affinché sia garantita ai deputati nazionali la prerogativa di visitare e ispezionare i luoghi di detenzione e affinché questo diritto sia ugualmente riconosciuto ai parlamentari europei sul territorio dell'Unione europea;

g)

esortare gli Stati membri a lottare contro il suicidio nelle carceri e a svolgere sistematicamente inchieste imparziali allorché un detenuto muore in carcere;

h)

varare un'iniziativa di valutazione delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurarsi che siano conformi alle norme elaborate dal Consiglio d'Europa, dal Comitato per la prevenzione della tortura e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché alla giurisprudenza pertinente, alle osservazioni del Comitato dei diritti dell'uomo, del Comitato contro la tortura e del Relatore speciale sulla tortura delle Nazioni Unite e garantendo che siano effettivamente applicate;

i)

invitare gli Stati membri a allocare fondi adeguati a favore della ristrutturazione e modernizzazione dei luoghi di detenzione, nonché a fornire alla polizia e al personale penitenziario una formazione sui diritti dei detenuti e sul trattamento dei detenuti che soffrono di disturbi psichici, e invitare a creare una specifica linea di bilancio a livello di UE per incoraggiare tali progetti;

j)

invitare il Comitato per la prevenzione della tortura e il Commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa a promuovere una serie di visite ad hoc negli Stati membri che si sono dotati di regimi speciali, legali o di fatto, compresi i centri di permanenza per stranieri, e chiedere al Gruppo europeo di esperti dei diritti dell'uomo di condurre un'analisi sulla compatibilità di questi regimi con i diritti e le libertà fondamentali;

k)

ricordare agli Stati membri gli impegni assunti in seno al Consiglio d'Europa per allargare l'applicazione delle sanzioni alternative al carcere e invitarli ad incrementare gli sforzi a livello tanto legislativo quanto giudiziario;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Comitato ONU dei diritti dell'uomo, al Comitato ONU contro la tortura, al Relatore speciale ONU sulla tortura, all'Alto Commissario ONU per i diritti umani.


(1)  Per una lista completa delle raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio d'Europa nel campo penale: http://www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coopéation_juridique/Emprisonnement_et_alternatives/Instruments_juridiques/Liste_instruments.asp#TopOfPage

(2)  GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.

(3)  GU C 98 del 9.4.1999, pag. 299.

(4)  Cfr. la sua raccomandazione al Consiglio del 6 novembre 2003 su norme minime in materia di garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali dell'Unione europea, paragrafo 23: «incoraggia il Consiglio e la Commissione a accelerare l'indagine sulle condizioni dei detenuti e delle carceri nell'Unione europea, allo scopo di adottare una decisione quadro sui diritti dei detenuti e su norme minime comuni per garantire tali diritti sulla base dell'articolo 6 del trattato UE» (P5_TA(2003)0484), come anche la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002), paragrafo 22: «considera in generale che in uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia sia opportuno anche mobilitare le capacità europee per migliorare il funzionamento delle strutture delle carceri, ad esempio ... elaborando una decisione quadro sugli standard minimi a tutela dei diritti dei detenuti nell'Unione europea» (P5_TA(2003)0376).

(5)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.

(6)  Cfr. per esempio il paragrafo 41 della sua precitata risoluzione del 17 dicembre 1998«chiede che i deputati europei dispongano del diritto di visita e di ispezione negli istituti penitenziari e nei centri di ritenzione per i rifugiati situati sul territorio dell'Unione europea».

P5_TA(2004)0143

DAPHNE II ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) (13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (13816/1/2003 — C5-0599/2003),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 54) (2),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 616) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0083/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 3.09.2003, P5_TA(2003)0366.

(2)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2003)0025

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della decisione n. . . ./2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

(2)

È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

(3)

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Una risoluzione dell'Assemblea mondiale per la sanità, adottata nel corso della 49a Assemblea mondiale per la sanità, svoltasi a Ginevra nel 1996, dichiara che la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La relazione mondiale sulla violenza e la salute presentata dall'Organizzazione Mondiale per la sanità il 3 ottobre 2002 a Bruxelles raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.

(4)

Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali organizzazioni e istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Tali importanti attività svolte dalle organizzazioni internazionali dovrebbero essere integrate dalle attività della Comunità. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 1), lettera p) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(5)

La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (4) ribadisce, tra l'altro, il diritto alla dignità, eguaglianza e solidarietà. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché per proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile.

(6)

La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, in particolare nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne» (5) e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (6).

(7)

Il programma di azione fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) (7), ha contribuito ad aumentare la consapevolezza nell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.

(8)

Il programma Daphne ha ottenuto una risposta superiore alle aspettative dimostrando di andare incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal settore del volontariato. I progetti finanziati hanno già incominciato ad avere effetti moltiplicatori sulle attività delle organizzazioni non governative e delle istituzioni in Europa. Tale programma ha già contribuito in maniera decisiva all'elaborazione di una politica dell'Unione europea in materia di lotta contro la violenza, la tratta, l'abuso sessuale e la pornografia, con implicazioni che vanno ben al di là dei confini dell'Unione europea, come risulta dalla relazione intermedia del programma Daphne.

(9)

Nella risoluzione del 4 settembre 2002 sulla revisione intermedia del programma Daphne (8), il Parlamento europeo sottolinea che il programma Daphne risponde all'esigenza fondamentale di disporre di strategie efficaci per combattere la violenza e che esso deve essere continuato dopo il 2003, e chiede alla Commissione di presentare una proposta per un nuovo programma d'azione che comprenda tutte le esperienze acquisite dal 1997 a cui sia destinato un finanziamento adeguato.

(10)

È auspicabile garantire la continuità dei progetti finanziati dal programma Daphne, basandosi sulle esperienze acquisite e creare le opportunità per promuovere il valore aggiunto europeo derivante da tali esperienze e, a tal fine, è necessario istituire una seconda fase del programma, in prosieguo denominato «programma Daphne II».

(11)

La Comunità può recare un valore aggiunto alle azioni che devono essere prevalentemente intraprese dagli Stati membri per prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e dei gruppi a rischio attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione congiunta di priorità, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Tali azioni dovrebbero altresì essere rivolte ai bambini e alle donne introdotti negli Stati membri attraverso la tratta di esseri umani. La Comunità può inoltre individuare e incoraggiare buone pratiche.

(12)

Il programma Daphne II può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle esperienze in materia maturate nel corso delle azioni intraprese negli Stati membri, compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative, sulle sanzioni e sui risultati conseguiti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente programma e di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, occorre scegliere con cura i settori in cui portare avanti le attività mediante una selezione di progetti che apportino un maggiore valore aggiunto a livello comunitario e mostrino il cammino da fare mediante la sperimentazione e la divulgazione di nuove idee per prevenire e combattere la violenza, nel contesto di un approccio multidisciplinare.

(13)

Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficienti dagli Stati membri e possono essere meglio raggiunti a livello comunitario, considerata l'esigenza di un approccio coordinato e multidisciplinare che favorisca la costituzione di reti transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e lo scambio di migliori pratiche, e la selezione di progetti a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Il programma Daphne II dovrebbe avere la durata di cinque anni al fine di permettere che le azioni da attuare dispongano del tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati e per trarre insegnamenti e raccogliere esperienze da integrare nelle buone pratiche in tutta l'Unione europea.

(15)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(16)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (10),

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

È istituita la seconda fase del programma Daphne per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (in prosieguo «il programma Daphne II») per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Tale programma può essere prorogato.

Ai fini del programma Daphne II, per «bambini's»intendono i bambini e gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del fanciullo.

Tuttavia, i progetti le cui azioni siano destinate specificamente a gruppi di beneficiari come, ad esempio, i «teenager» (di età dai 13 ai 19 anni) oppure a persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, sono considerati destinati alla categoria cosiddetta dei «giovani».

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   Il programma Daphne II contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la tutela della salute fisica e psichica.

Obiettivo del presente programma è prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne mediante misure preventive e sostegno alle vittime e ai gruppi a rischio, ed in particolare la prevenzione dell'esposizione futura alla violenza. Il programma è inteso inoltre ad assistere ed incoraggiare le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive nel settore.

2.   Le azioni da realizzare nel quadro del programma Daphne II, quali fissate nell'allegato, intendono:

a)

promuovere azioni transnazionali:

i)

per costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;

ii)

per assicurare l'espansione della base di conoscenze, dello scambio di informazioni e dell'individuazione e divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;

iii)

per promuovere la sensibilizzazione nei confronti della violenza tra destinatari specifici, come gli operatori del settore, le autorità competenti e settori particolari del grande pubblico, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, di promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della stessa e di incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;

iv)

studiare i fenomeni collegati alla violenza nonché i possibili metodi di prevenzione della stessa e indagare ed affrontare le cause della violenza a tutti i livelli della società;

b)

attuare, su iniziativa della Commissione, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, realizzazione di statistiche ripartite per sesso e per età, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni ottenute dal presente programma.

Articolo 3

Accesso al programma

1.   Il programma Daphne II è aperto alla partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operino al fine di prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne o di proteggere contro tali atti di violenza o di fornire sostegno alle vittime o di attuare azioni mirate intese a promuovere il rifiuto di tali violenze o a incoraggiare un'evoluzione delle attitudini e dei comportamenti verso i gruppi vulnerabili e le vittime della violenza.

2.   Il presente programma è inoltre aperto alla partecipazione:

a)

dei paesi aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;

b)

dei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

c)

della Romania e della Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente al rispettivo accordo europeo, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei consigli d'associazione;

d)

della Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica turca sui principi generali per la partecipazione della Repubblica turca ai programmi comunitari (11).

3.   I progetti, per poter fruire di un finanziamento nell'ambito di tale programma, coinvolgono almeno due Stati membri, hanno una durata massima di due anni e mirano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma Daphne II comprende le seguenti categorie di azioni:

a)

individuazione e scambio di migliori pratiche ed esperienze operative, in particolare in vista dell'attuazione di misure preventive e di assistenza alle vittime;

b)

indagini analitiche per categoria, studi e ricerche;

c)

attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari, soprattutto i bambini e i giovani, in tutte le fasi dell'ideazione, dell'esecuzione e della valutazione del progetto;

d)

costituzione di reti multidisciplinari durature;

e)

formazione ed ideazione di strumenti didattici;

f)

elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento e di sostegno destinati alle vittime e alle persone a rischio, da un lato, e agli autori di atti di violenza, dall'altro, assicurando nel contempo la sicurezza delle vittime;

g)

elaborazione ed attuazione di azioni di sensibilizzazione rivolte a un pubblico specifico, ideazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;

h)

divulgazione dei risultati ottenuti dai due programmi Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche;

i)

identificazione e valorizzazione di azioni volte a contribuire a un trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia ad un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione.

Articolo 5

Finanziamento

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Daphne II per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 è pari a 50 milioni EUR, di cui 29 milioni EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3.   Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e i beneficiari della sovvenzione.

4.   L'intervento a carico del bilancio generale della Comunità non supera l'80% del costo complessivo del progetto.

Tuttavia, le azioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere finanziate fino al 100%, a condizione che non superino un massimale del 15 % dello stanziamento totale annuo per il presente programma.

Articolo 6

Attuazione del programma

1.   La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma Daphne II e provvede a che tutti i risultati o prodotti finanziati dal presente programma siano accessibili gratuitamente e in forma elettronica.

2.   La Commissione garantisce un approccio equilibrato, che rispetti i tre gruppi destinatari, bambini, giovani e donne, nell'attuazione del presente programma.

3.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti il programma di lavoro annuale sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Controllo e valutazione

1.   La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare un controllo e una valutazione permanente del programma Daphne II che tengano conto degli obiettivi generali e specifici stabiliti dall'articolo 2 e degli obiettivi specifici stabiliti dall'allegato.

2.   Al più tardi entro il 1o giugno 2006, la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la pertinenza, l'utilità, la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza del programma Daphne II fino a quel momento. Tale relazione comprende una valutazione ex ante al fine di sostenere eventuali azioni future. Inoltre, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio per il 2007, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio l'esito della valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti rispetto a quanto previsto nel piano annuale di attuazione.

Al più tardi entro il 1o giugno 2006, la Commissione riferisce, nell'ambito della procedura di bilancio per il 2007, in merito alla conformità dell'importo previsto per il 2007/2008 con le nuove prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007/2008 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.

3.   Al termine del programma Daphne II, la Commissione presenta una relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene, tra l'altro, informazioni sui lavori svolti nell'ambito delle azioni di cui al punto II, lettera c) dell'allegato, che serviranno da base per valutare la necessità di un'ulteriore azione politica.

4.   La Commissione trasmette la relazione di cui ai paragrafi 2 e 3 anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 208 del 3.9.2003, pag. 52.

(2)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 85.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 1o dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004.

(4)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(5)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.

(6)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(7)  GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

(8)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 390.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione n. 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(11)  GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

ALLEGATO

OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICI

I.   AZIONI TRANSNAZIONALI:

1.   INDIVIDUAZIONE E SCAMBIO DI MIGLIORI PRATICHE ED ESPERIENZE OPERATIVE

Obiettivo:

sostenere ed incoraggiare lo scambio, l'adattamento e l'utilizzazione di migliori pratiche per applicarle ad altri contesti o aree geografiche

Incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori pratiche al livello comunitario in materia di protezione e assistenza di bambini, giovani e donne - vittime o gruppi a rischio — con particolare attenzione ai seguenti settori:

a)

prevenzione (generale o destinata a categorie specifiche);

b)

protezione e assistenza alle vittime (assistenza psicologica, medica, sociale, scolastica e giuridica, messa a disposizione di alloggi, allontanamento e protezione delle vittime, azioni di formazione e di reintegrazione nella vita sociale e lavorativa);

c)

procedure per la tutela degli interessi superiori dei bambini, in particolare quelli che sono vittime della prostituzione, dei giovani e delle donne vittime di atti di violenza;

d)

valutazione dell'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata.

2.   INDAGINI ANALITICHE PER CATEGORIA, STUDI E RICERCHE

Obiettivo: studiare i fenomeni connessi alla violenza

Finanziare attività di ricerca, studi basati sul sesso e sull'età e indagini analitiche per categoria nel settore della violenza al fine di:

a)

indagare e valutare le diverse cause, circostanze e meccanismi che fanno insorgere e aumentare gli atti di violenza, tra cui le azioni che obbligano all'accattonaggio o al furto;

b)

analizzare e comparare i modelli esistenti in materia di prevenzione e di protezione;

c)

elaborare pratiche di prevenzione e di protezione;

d)

valutare l'impatto della violenza, anche in termini di salute, sia sulle vittime che sulla società nel suo complesso, compresi i costi economici;

e)

studiare la possibilità di creare filtri che vietino la diffusione di informazioni di tipo pedopornografico su Internet;

f)

realizzare studi sui bambini che sono vittime della prostituzione al fine di contribuire a prevenire questo fenomeno attraverso una migliore conoscenza dei fattori di rischio.

3.   ATTIVITÀ SETTORIALI CON LA PARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI

Obiettivo: attuazione di metodi sperimentati per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza

Finanziare l'attuazione di metodi, di moduli di formazione e di assistenza (psicologica, medica, sociale, scolastica, giuridica e finalizzata alla reintegrazione) che coinvolgano direttamente i beneficiari.

4.   COSTITUZIONE DI RETI MULTIDISCIPLINARI DURATURE

Obiettivo:

sostenere ed incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, come le autorità locali (a livello competente), attive nella lotta contro la violenza

Sostenere la costituzione e il potenziamento di reti multidisciplinari e incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le ONG e le diverse organizzazioni ed enti pubblici al fine di migliorare il livello di conoscenza e di comprensione dei rispettivi ruoli e di fornire un sostegno globale e multidisciplinare alle vittime degli atti di violenza e alle categorie a rischio.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, al fine di:

a)

realizzare un quadro comune per l'analisi del fenomeno della violenza, che comprenda la definizione dei diversi tipi di violenza, delle cause della violenza e di tutte le sue conseguenze, e per la preparazione di adeguate risposte multisettoriali;

b)

valutare i diversi tipi e l'efficacia delle misure e delle pratiche finalizzate alla prevenzione e all'individuazione degli atti di violenza nonché alla prestazione di assistenza alle vittime della violenza, segnatamente al fine di garantire che esse non siano mai più esposte ad atti di violenza;

c)

promuovere attività che affrontino il problema a livello internazionale e nazionale.

5.   FORMAZIONE ED IDEAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI

Obiettivo: elaborare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza e sul trattamento positivo

Ideare e sperimentare strumenti didattici e azioni sulla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sul trattamento positivo, nonché sulla gestione dei conflitti, destinati alle scuole e agli istituti di istruzione per gli adulti, alle associazioni, alle imprese, alle istituzioni pubbliche e alle ONG.

6.   ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI TRATTAMENTO

Obiettivo:

elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento destinati alle vittime e alle persone a rischio, quali i bambini e i giovani testimoni di episodi di violenza domestica, da un lato, e agli autori di atti di violenza, dall'altro, al fine di prevenire la violenza

Individuare le possibili cause, circostanze e meccanismi che portano all'insorgere e all'aumento degli atti di violenza, come la natura della motivazione degli autori di atti di violenza e dei responsabili dello sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale.

Elaborare, sperimentare ed attuare programmi di trattamento basati sui risultati degli studi di cui sopra.

7.   AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE A UN PUBBLICO SPECIFICO

Obiettivo:

sensibilizzare e migliorare il livello di comprensione del fenomeno della violenza e della prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne al fine di promuovere una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza, di assistere le vittime e i gruppi a rischio e di denunciare gli episodi di violenza

Sono ammissibili alla sovvenzione, tra gli altri, i seguenti tipi di azione:

a)

l'elaborazione e l'attuazione di azioni di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ai bambini, ai giovani e alle donne, segnatamente sui rischi potenziali della violenza e sui mezzi per evitarla; rientrano tra i destinatari anche professionisti come insegnanti, educatori, medici, animatori giovanili o assistenti sociali, avvocati, autorità di polizia, mezzi di informazione, ecc.;

b)

lo sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario per assistere ed informare le ONG e gli enti pubblici sulle informazioni pubblicamente disponibili in materia di violenza, i metodi per prevenirla e la riabilitazione delle vittime, realizzate da fonti governative, non governative, accademiche e altre ancora; ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti;

c)

l'incoraggiamento all'introduzione di misure e servizi specifici che aumentino il numero di denunce alle autorità di episodi di violenza e di diverse forme di sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale contro i bambini, i giovani e le donne;

d)

la promozione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di campagne pubblicitarie di condanna delle azioni di violenza e di sostegno alle vittime, sotto forma di aiuto psicologico, morale e pratico.

Incoraggiamento alla preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari.

II.   AZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di garantire che tutti i settori del programma siano pienamente coperti, anche in assenza di proposte — o di proposte adeguate — per un determinato settore, la Commissione svolge ulteriori attività per colmare tali lacune.

Pertanto, il programma finanza azioni complementari, su iniziativa della Commissione, tra l'altro, nei seguenti settori:

a)

aiuto all'elaborazione di indicatori sulla violenza che permettano di valutare quantitativamente l'impatto delle politiche e dei progetti. Tale azione deve poggiare sull'esperienza acquisita riguardo a tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne;

b)

istituzione di una procedura per una raccolta regolare e sostenibile di dati, preferibilmente con l'assistenza di EUROSTAT, al fine di poter effettuare una valutazione quantitativa più accurata sugli episodi di violenza nell'Unione;

c)

individuazione, ove possibile, degli aspetti politici alla luce delle attività svolte dai progetti finanziati al fine di proporre politiche comuni sulla violenza a livello comunitario e di rafforzare la pratica giudiziaria;

d)

analisi e valutazione dei progetti finanziati al fine di preparare un Anno europeo contro la violenza;

e)

divulgazione su scala europea delle buone pratiche derivanti dai progetti finanziati; ciò può essere realizzato in diversi modi:

i)

realizzazione e distribuzione di materiale scritto, di CD-ROM, di filmati video, la creazione di siti Internet, la promozione di campagne pubblicitarie e la realizzazione di spot pubblicitari;

ii)

distaccamento e organizzazione di scambi di personale con esperienza in materia da un'organizzazione all'altra per la reciproca assistenza nell'attuazione di nuove soluzioni o di pratiche che si sono rivelate efficaci altrove;

iii)

autorizzazione a una singola ONG ad utilizzare, adattare o trasferire i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne in un'altra zona dell'Unione o ad un'altra categoria di beneficiari;

iv)

l'istituzione di un servizio di assistenza incaricato di aiutare le ONG, in particolare quelle che partecipano per la prima volta, ad elaborare i loro progetti, a stabilire contatti con altri partner nonché ad utilizzare l'acquis Daphne e trarne profitto;

v)

cooperazione più stretta possibile con i mass media;

f)

organizzazione di seminari per tutti gli interessati coinvolti nei progetti finanziati al fine di migliorare la gestione e la capacità di costituire reti nonché di contribuire allo scambio di informazioni;

g)

svolgimento di studi e organizzazione di riunioni di esperti e seminari direttamente collegati alla realizzazione dell'azione di cui formano parte integrante.

Inoltre, la Commissione può ricorrere, nell'esecuzione del programma, ad organizzazioni di assistenza tecnica, che saranno finanziate nell'ambito del quadro globale di bilancio e, alle stesse condizioni, ad esperti.

P5_TA(2004)0144

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo

Decisione del Parlamento europeo sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'adozione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2003/2205(REG))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 191,

visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (1),

vista la lettera del suo Presidente in data 6 novembre 2003,

visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0071/2004),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTI

Emendamento 1

Articolo 22, paragrafo 9 bis (nuovo)

 

9 bis. L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e svolge, nel quadro dell'attuazione di detto regolamento, i compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.

Emendamento 2

Capitolo XXVI bis (Titolo) (nuovo)

 

CAPITOLO XXVI bis

COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO

Emendamento 3

Articolo 184 bis (nuovo)

 

Articolo 184a

Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta il Parlamento nelle sue relazioni con i partiti politici a livello europeo, conformemente all'ar ticolo 19, paragrafo 4.

Emendamento 4

Articolo 184 ter (nuovo)

 

Articolo 184 ter

Competenze dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati.

2. L'Ufficio di presidenza decide l'e ventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'e ventuale recupero delle somme indebitamente riscosse.

3. L'Ufficio di presidenza approva, una volta concluso l'esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario.

4. L'Ufficio di presidenza, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, può concedere l'assistenza tecnica ai partiti politici a livello europeo sulla base delle loro proposte. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale determinati tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

5. In tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti l'Ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del Segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l'Ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato. L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.

 

6. Allorché il Parlamento constata, previa verifica, che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l'Ufficio di presidenza decide l'esclusione di tale partito politico dal finanziamento.

Emendamento 5

Articolo 184 quater (nuovo)

 

Articolo 184 quater

Competenze della commissione competente e del Parlamento riunito in seduta plenaria

1. Su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Presidente, previo scambio di opinioni in sede di Conferenza dei presidenti, chiede alla commissione competente di verificare se un partito politico a livello europeo continua a rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

2. La commissione competente, prima di sottoporre una proposta di decisione al Parlamento, sente i rappresentanti del partito politico interessato e sollecita ed esamina il parere del comitato composto di personalità indipendenti previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il Parlamento vota a maggioranza dei suffragi espressi la proposta di decisione che constata che il partito politico interessato rispetta i principi enunciati nel paragrafo 1 o che non li rispetta. Non è possibile presentare emendamenti. In entrambi i casi, se la proposta di decisione non ottiene la maggioranza, si considera approvata la decisione contraria.

4. La decisione del Parlamento prende effetto il giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1.

5. Il Presidente rappresenta il Parlamento al comitato di personalità indipendenti.

6. La commissione competente elabora la relazione prevista dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione di detto regolamento e sulle attività finanziate, e la presenta in seduta plenaria.


(1)  U L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0145

Ristrutturazione del regolamento interno del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo sulla ristrutturazione del regolamento del Parlamento europeo a seguito della sua decisione del 12 giugno 2002 e delle modifiche puntuali divenute nel frattempo necessarie (2003/2233(REG))

Il Parlamento europeo,

viste le lettere del suo Presidente in data 21 ottobre 2003 e 11 dicembre 2003,

visto l'articolo 43 dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea e agli adeguamenti dei trattati sui quali si basa l'Unione europea, firmato il 16 aprile 2003 ad Atene,

visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0068/2004),

1.

decide di ristrutturare il suo regolamento conformemente al nuovo indice in appresso;

2.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

3.

decide che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prima tornata dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 2004;

4.

incarica il suo Presidente di adeguare il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del suo regolamento all'ampliamento dell'Unione aggiungendo, nelle rispettive lingue ufficiali, le denominazioni dei rappresentanti eletti al Parlamento europeo negli Stati membri aderenti il 1o maggio 2004;

5.

decide di adeguare anche la data del 1o luglio 2004 prevista per l'entrata in vigore della nuova versione dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento per tener conto della data, adesso nota, dell'ampliamento, e di fissare al 30 aprile 2004 la data per l'entrata in vigore di detta disposizione; ciò, tuttavia, fatto salvo il mantenimento degli attuali gruppi politici fino al termine della legislatura;

6.

incarica il suo Segretario generale di fare il necessario affinché il regolamento, nella sua versione ristrutturata e adattata all'aumento del numero di deputati, conformemente all'articolo 180, paragrafo 8, sia disponibile immediatamente dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 2004;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

(Proposta di ristrutturazione del regolamento)

(La numerazione attuale dei capitoli e degli articoli è indicata in corsivo tra parentesi)

TITOLO I

DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI

CAPITOLO 1

DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO (capitolo I)

 

Articolo 1:

Il Parlamento europeo (articolo 1)

 

Articolo 2:

Indipendenza del mandato (articolo 2)

 

Articolo 3:

Verifica dei poteri (articolo 7)

 

Articolo 4:

Durata del mandato (articolo 8)

 

Articolo 5:

Privilegi e immunità (articolo 3)

 

Articolo 6:

Revoca dell'immunità (articolo 6)

 

Articolo 7:

Procedure in materia di immunità (articolo 6bis)

 

Articolo 8:

Rimborso delle spese e pagamento delle indennità (articolo 5)

 

Articolo 9:

Norme di comportamento (articolo 9)

 

Articolo 10:

Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (articolo 9bis)

CAPITOLO 2

CARICHE (capitolo III)

 

Articolo 11:

Presidente decano (articolo 12)

 

Articolo 12:

Candidature e disposizioni generali (articolo 13)

 

Articolo 13:

Elezione del Presidente — Allocuzione inaugurale (articolo 14)

 

Articolo 14:

Elezione dei vicepresidenti (articolo 15)

 

Articolo 15:

Elezione dei questori (articolo 16)

 

Articolo 16:

Durata delle cariche (articolo 17)

 

Articolo 17:

Vacanza (articolo 18)

 

Articolo 18:

Cessazione anticipata delle cariche (articolo 185bis)

CAPITOLO 3

ORGANI E ATTRIBUZIONI (capitolo IV)

 

Articolo 19:

Attribuzioni del Presidente (articolo 19)

 

Articolo 20:

Attribuzioni dei vicepresidenti (articolo 20)

 

Articolo 21:

Composizione dell'Ufficio di presidenza (articolo 21)

 

Articolo 22:

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza (articolo 22)

 

Articolo 23:

Composizione della Conferenza dei presidenti (articolo 23)

 

Articolo 24:

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti (articolo 24)

 

Articolo 25:

Attribuzioni dei questori (articolo 25)

 

Articolo 26:

Conferenza dei presidenti di commissione (articolo 26)

 

Articolo 27:

Conferenza dei presidenti di delegazione (articolo 27)

 

Articolo 28:

Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti (articolo 28)

CAPITOLO 4

GRUPPI POLITICI (capitolo V)

 

Articolo 29:

Costituzione di gruppi politici (articolo 29)

 

Articolo 30:

Attività e status giuridico dei gruppi politici (articolo 29bis)

 

Articolo 31:

Deputati non iscritti (articolo 30)

 

Articolo 32:

Ripartizione dei posti in Aula (articolo 31)

TITOLO II

LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE

CAPITOLO 1

PROCEDURE LEGISLATIVE — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (capitolo VIII)

 

Articolo 33:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione (articolo 57)

 

Articolo 34:

Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello Stato di diritto e delle incidenze finanziarie (articolo 58)

 

Articolo 35:

Verifica della base giuridica (articolo 63)

 

Articolo 36:

Verifica della compatibilità finanziaria (articolo 63bis)

 

Articolo 37:

Informazione e accesso del Parlamento ai documenti (articolo 64)

 

Articolo 38:

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio (articolo 62 bis)

 

Articolo 39:

Iniziativa a norma dell'articolo 192 del trattato CE (articolo 59)

 

Articolo 40:

Esame di documenti legislativi (articolo 60)

 

Articolo 41:

Consultazione sulle iniziative presentate da uno Stato membro (articolo 61)

CAPITOLO 2

PROCEDURE IN COMMISSIONE

 

Articolo 42:

Relazioni di carattere legislativo (articolo 159)

 

Articolo 43:

Procedura semplificata (articolo 158)

 

Articolo 44:

Relazioni di carattere non legislativo (articolo 160)

 

Articolo 45:

Relazioni di iniziativa (articolo 163)

 

Articolo 46:

Pareri delle commissioni (articolo 162)

 

Articolo 47:

Cooperazione rafforzata tra le commissioni (articolo 162bis)

 

Articolo 48:

Modalità di elaborazione delle relazioni (articolo 161)

CAPITOLO 3

PRIMA LETTURA

 

Fase dell'esame in commissione

 

Articolo 49:

Modifica di una proposta della Commissione (articolo 65)

 

Articolo 50:

Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti (articolo 66)

 

Fase dell'esame in Aula

 

Articolo 51:

Conclusione della prima lettura (articolo 67)

 

Articolo 52:

Reiezione della proposta della Commissione (articolo 68)

 

Articolo 53:

Adozione di emendamenti a una proposta della Commissione (articolo 69)

 

Seguito da dare

 

Articolo 54:

Seguito da dare al parere del Parlamento (articolo 70)

 

Articolo 55:

Nuova consultazione del Parlamento (articolo 71)

Procedura di codecisione

Altre procedure

 

Articolo 56:

Procedura di concertazione prevista nella dichiarazione comune del 1975 (articolo 72)

CAPITOLO 4

SECONDA LETTURA

 

Fase dell'esame in commissione

 

Articolo 57:

Comunicazione della posizione comune del Consiglio (articolo 74)

 

Articolo 58:

Proroga dei termini (articolo 75)

 

Articolo 59:

Deferimento alla commissione competente e successiva procedura (articolo 76)

 

Fase dell'esame in Aula

 

Articolo 60:

Conclusione della seconda lettura (articolo 77)

 

Articolo 61:

Reiezione della posizione comune del Consiglio (articolo 79)

 

Articolo 62:

Emendamenti alla posizione comune del Consiglio (articolo 80)

CAPITOLO 5

TERZA LETTURA

 

Conciliazione

 

Articolo 63:

Convocazione del Comitato di conciliazione (articolo 81)

 

Articolo 64:

Delegazione al Comitato di conciliazione (articolo 82)

 

Fase dell'esame in Aula

 

Articolo 65:

Progetto comune (articolo 83)

CAPITOLO 6

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA

 

Articolo 66:

Accordo in prima lettura (articolo 73)

 

Articolo 67:

Accordo in seconda lettura (articolo 78)

 

Articolo 68:

Firma degli atti approvati (articolo 84)

CAPITOLO 7

PROCEDURA DI BILANCIO (capitolo IX)

 

Articolo 69:

Bilancio generale (articolo 92)

 

Articolo 70:

Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio (articolo 93)

 

Articolo 71:

Altre procedure in materia di discarico (articolo 93bis)

 

Articolo 72:

Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio (articolo 94)

CAPITOLO 8

PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO

 

Articolo 73:

Stato di previsione del Parlamento (articolo 183)

 

Articolo 74:

Competenze in materia di assunzione e di liquidazione delle spese (articolo 184)

CAPITOLO 9

PROCEDURA DEL PARERE CONFORME

 

Articolo 75:

Procedura del parere conforme (articolo 86)

CAPITOLO 10

COOPERAZIONE RAFFORZATA (capitolo XIV)

 

Articolo 76:

Procedure in seno al Parlamento (articolo 109)

CAPITOLO 11

ALTRE PROCEDURE

 

Articolo 77:

Procedura di parere ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE (articolo 85)

 

Articolo 78:

Procedure relative al dialogo sociale (articolo 87)

 

Articolo 79:

Procedure relative alla verifica di accordi volontari (articolo 87bis)

 

Articolo 80:

Codificazione (articolo 89)

 

Articolo 81:

Disposizioni di attuazione (articolo 88)

CAPITOLO 12

TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI (capitolo X e capitolo XI)

 

Articolo 82:

Trattati di adesione (articolo 96)

 

Articolo 83:

Accordi internazionali (articolo 97)

 

Articolo 84:

Procedure basate sull'articolo 300 del trattato CE in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale (articolo 98)

CAPITOLO 13

RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (capitolo XI)

 

Articolo 85:

Nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (articolo 99)

 

Articolo 86:

Nomina di rappresentanti speciali ai fini della politica estera e di sicurezza comune (articolo 100)

 

Articolo 87:

Dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali (articolo 101)

 

Articolo 88:

Rappresentanza internazionale (articolo 102)

 

Articolo 89:

Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (articolo 103)

 

Articolo 90:

Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (articolo 104)

 

Articolo 91:

Violazione dei diritti umani (articolo 104bis)

CAPITOLO 14

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (capitolo XII)

 

Articolo 92:

Informazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (articolo 105)

 

Articolo 93:

Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (articolo 106)

 

Articolo 94:

Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (articolo 107)

CAPITOLO 15

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO (capitolo XIII)

 

Articolo 95:

Constatazione di una violazione (articolo 108)

TITOLO III

TITOLO III TRASPARENZA DEI LAVORI (capitolo XXII)

 

Articolo 96:

Trasparenza delle attività del Parlamento (articolo 171)

 

Articolo 97:

Diritto di accesso del pubblico ai documenti (articolo 172)

TITOLO IV

TITOLO IV RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI (capitolo VI)

CAPITOLO 1

NOMINE

 

Articolo 98:

Elezione del Presidente della Commissione (articolo 32)

 

Articolo 99:

Elezione della Commissione (articolo 33)

 

Articolo 100:

Mozione di censura contro la Commissione (articolo 34)

 

Articolo 101:

Nomina dei membri della Corte dei conti (articolo 35)

 

Articolo 102:

Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 36)

CAPITOLO 2

DICHIARAZIONI

 

Articolo 103:

Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo (articolo 37)

 

Articolo 104:

Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione (articolo 38)

 

Articolo 105:

Dichiarazioni della Corte dei conti (articolo 39)

 

Articolo 106:

Dichiarazioni della Banca centrale europea (articolo 40)

 

Articolo 107:

Raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo 41)

CAPITOLO 3

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Articolo 108:

Interrogazioni orali con discussione (articolo 42)

 

Articolo 109:

Tempo delle interrogazioni (articolo 43)

 

Articolo 110:

Interrogazioni scritte (articolo 44)

 

Articolo 111:

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea (articolo 40bis)

CAPITOLO 4

RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI

 

Articolo 112:

Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni (articolo 47)

CAPITOLO 5

RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI

 

Articolo 113:

Proposte di risoluzione (articolo 48)

 

Articolo 114:

Raccomandazioni destinate al Consiglio (articolo 49)

 

Articolo 115:

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 50)

 

Articolo 116:

Dichiarazioni scritte (articolo 51)

 

Articolo 117:

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo (articolo 52)

 

Articolo 118:

Consultazione del Comitato delle Regioni (articolo 53)

CAPITOLO 6

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

Articolo 119:

Accordi interistituzionali (articolo 54)

CAPITOLO 7

DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

 

Articolo 120:

Ricorsi davanti alla Corte di giustizia (articolo 91)

 

Articolo 121:

Conseguenze dell'inazione del Consiglio dopo l'approvazione della sua posizione comune nel quadro della procedura di cooperazione (articolo 90)

TITOLO V

RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI (capitolo VII)

 

Articolo 122:

Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche (articolo 55)

 

Articolo 123:

Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC) (articolo 56)

 

Articolo 124:

Conferenza di parlamenti (articolo 56bis)

TITOLO VI

SESSIONI

CAPITOLO 1

SESSIONI DEL PARLAMENTO (capitolo II)

 

Articolo 125:

Legislature, sessioni, tornate, sedute (articolo 10, paragrafo 1)

 

Articolo 126:

Convocazione del Parlamento (articolo 10, altri paragrafi)

 

Articolo 127:

Luogo di riunione (articolo 11)

 

Articolo 128:

Partecipazione dei deputati alle sedute (articolo 4)

CAPITOLO 2

ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO (capitolo XV)

 

Articolo 129:

Progetto di ordine del giorno (articolo 110)

 

Articolo 130:

Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione (articolo 110bis)

 

Articolo 131:

Approvazione e modifica dell'ordine del giorno (articolo 111)

 

Articolo 132:

Discussione straordinaria (articolo 111bis)

 

Articolo 133:

Urgenza (articolo 112)

 

Articolo 134:

Discussione congiunta (articolo 113)

 

Articolo 135:

Termini (articolo 115)

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE (capitolo XVI)

 

Articolo 136:

Accesso all'Aula (articolo 116)

 

Articolo 137:

Lingue (articolo 117)

 

Articolo 138:

Distribuzione dei documenti (articolo 118)

 

Articolo 139:

Facoltà di parlare e contenuto degli interventi (articolo 119)

 

Articolo 140:

Ripartizione del tempo di parola (articolo 120)

 

Articolo 141:

Elenco degli oratori (articolo 121)

 

Articolo 142:

Interventi di un minuto (articolo 121bis)

 

Articolo 143:

Fatto personale (articolo 122)

 

Articolo 144:

Richiamo all'ordine (articolo 123)

 

Articolo 145:

Esclusione dall'Aula (articolo 124)

 

Articolo 146:

Tumulto in Aula (articolo 125)

CAPITOLO 4

NUMERO LEGALE E VOTAZIONI (capitolo XVII)

 

Articolo 147:

Numero legale (articolo 126)

 

Articolo 148:

Presentazione e svolgimento degli emendamenti (articolo 139 salvo primo comma del paragrafo 1)

 

Articolo 149:

Ricevibilità degli emendamenti (articolo 140)

 

Articolo 150:

Procedura di votazione (articolo 127)

 

Articolo 151:

Parità di voti (articolo 128)

 

Articolo 152:

Basi della votazione (articolo 129)

 

Articolo 153:

Ordine di votazione degli emendamenti (articolo 130)

 

Articolo 154:

Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula (articolo 130bis)

 

Articolo 155:

Votazione per parti separate (articolo 131)

 

Articolo 156:

Diritto di voto (articolo 132)

 

Articolo 157:

Votazione (articolo 133)

 

Articolo 158:

Votazione per appello nominale (articolo 134)

 

Articolo 159:

Votazione elettronica (articolo 135)

 

Articolo 160:

Votazione a scrutinio segreto (articolo 136)

 

Articolo 161:

Dichiarazioni di voto (articolo 137)

 

Articolo 162:

Contestazione della votazione (articolo 138)

CAPITOLO 5

INTERVENTI SULLA PROCEDURA (capitolo XVIII)

 

Articolo 163:

Mozioni di procedura (articolo 141)

 

Articolo 164:

Richiamo al regolamento (articolo 142)

 

Articolo 165:

Questione pregiudiziale (articolo 143)

 

Articolo 166:

Rinvio in commissione (articolo 144)

 

Articolo 167:

Chiusura della discussione (articolo 145)

 

Articolo 168:

Aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 146)

 

Articolo 169:

Sospensione o chiusura della seduta (articolo 147)

CAPITOLO 6

PUBBLICITÁ DEI LAVORI

 

Articolo 170:

Processo verbale (articolo 148)  (1)

 

Articolo 171:

Resoconto integrale (articolo 149)

TITOLO VII

COMMISSIONI E DELEGAZIONI

CAPITOLO 1

COMMISSIONI — COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI (capitolo XX)

 

Articolo 172:

Costituzione delle commissioni permanenti (articolo 150, paragrafo 1)

 

Articolo 173:

Costituzione delle commissioni temporanee (articolo 150, paragrafo 2)

 

Articolo 174:

Commissioni d'inchiesta (articolo 151)

 

Articolo 175:

Composizione delle commissioni (articolo 152)

 

Articolo 176:

Membri supplenti (articolo 153)

 

Articolo 177:

Attribuzioni delle commissioni (articolo 154)

 

Articolo 178:

Commissione incaricata della verifica dei poteri (articolo 155)

 

Articolo 179:

Sottocommissioni (articolo 156)

 

Articolo 180:

Uffici di presidenza delle commissioni (articolo 157)

CAPITOLO 2

COMMISSIONI — FUNZIONAMENTO (capitolo XX)

 

Articolo 181:

Riunioni delle commissioni (articolo 166)

 

Articolo 182:

Processo verbale delle riunioni delle commissioni (articolo 167)

 

Articolo 183:

Votazione in commissione (articolo 139, paragrafo 1, primo comma e articolo 165, paragrafi 1, 2, 3 e 5)

 

Articolo 184:

Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione (articolo 165, paragrafo 4)

 

Articolo 185:

Tempo delle interrogazioni in commissione (articolo 164)

CAPITOLO 3

DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI (capitolo XXI)

 

Articolo 186:

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari (articolo 168)

 

Articolo 187:

Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (articolo 169)

 

Articolo 188:

Commissioni parlamentari miste (articolo 170)

TITOLO VIII

PETIZIONI (capitolo XXIII)

 

Articolo 189:

Diritto di petizione (articolo 174)

 

Articolo 190:

Esame delle petizioni (articolo 175)

 

Articolo 191:

Pubblicità delle petizioni (articolo 176)

TITOLO IX

MEDIATORE (capitolo XXIV)

 

Articolo 192:

Nomina del Mediatore (articolo 177)

 

Articolo 193:

Azione del Mediatore (articolo 179)

 

Articolo 194:

Destituzione del Mediatore (articolo 178)

TITOLO X

SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO

 

Articolo 195:

Segretariato generale (articolo 182)

TITOLO XI

APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO (capitolo XXV)

 

Articolo 196:

Applicazione del regolamento (articolo 180)

 

Articolo 197:

Modifica del regolamento (articolo 181)

TITOLO XII

DISPOSIZIONI VARIE (capitolo XXVII)

 

Articolo 198:

Questioni pendenti (articolo 185)

 

Articolo 199:

Struttura degli allegati (articolo 186)

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTI

Emendamento 2

Articolo 91, paragrafi 1 e 2

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria per assicurarsi che i suoi diritti siano stati pienamente rispettati.

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria e le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati.

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione dei diritti del Parlamento .

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto comunitario .

Emendamento 3

Articolo 94, paragrafo 1

1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alla sua commissione competente in materia di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle sue commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

Emendamento 4

Articolo 150, paragrafo 2

2. Il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

2. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

Emendamento 5

Articolo 158, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Il paragrafo 1, prima e seconda frase, il paragrafo 2, prima, seconda e terza frase, e il paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 162.

Emendamento 6

Articolo 183, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Le disposizioni attuative da seguire per la procedura che stabilisce lo stato di previsione del Parlamento sono adottate alla maggioranza dei voti espressi e allegate al presente regolamento.

Emendamento 7

Allegato IV, articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento

1. Per quanto riguarda le questioni relative al bilancio del Parlamento, l'Ufficio di presidenza e la commissione competente in materia di bilancio decidono in fasi successive:

a)

l'organigramma,

b)

il progetto preliminare e il progetto di stato di previsione.

 

2. Le decisioni sull'organigramma sono prese secondo la seguente procedura:

a)

l'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma di ciascun esercizio,

b)

viene avviata una concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione competente in materia di bilancio qualora il parere di quest'ultima diverga delle decisioni dell'Ufficio di presidenza,

c)

al termine della procedura, la decisione finale sullo stato di previsione dell'organigramma spetta all'Ufficio di presidenza, conformemente all'ar ticolo 182, paragrafo 3, del regolamento, fatte salve le decisioni prese conformemente all'ar ticolo 272 del trattato CE.

3. Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l'Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull'organigramma. Le tappe di questa procedura sono quelle delineate all'ar ticolo 183 del regolamento e cioè:

a)

l'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione delle entrate e delle spese (paragrafo 1);

b)

la commissione competente in materia di bilancio stabilisce il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese (paragrafo 2);

c)

si avvia una fase di concertazione se la commissione competente in materia di bilancio e l'Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti.

Emendamento 8

Allegato V, articolo 2, interpretazione

Gli emendamenti alla proposta di risoluzione sui quali si voterà in Aula sono trasmessi, per esame, alla commissione competente per il merito.

Soppresso


(1)  Per le riunioni di commissione cfr. l'articolo 182 (articolo 167).

P5_TA(2004)0146

Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti (COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 52) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0032/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0449/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0030

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n... ./2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

I mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani. La normativa comunitaria comprende una serie di norme per garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Queste regole interessano anche la produzione e la commercializzazione dei mangimi e degli alimenti.

(2)

Le norme fondamentali per quanto concerne la normativa sui mangimi e sugli alimenti sono contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4).

(3)

Oltre alle suddette norme fondamentali, una normativa più specifica in materia di alimenti e mangimi disciplina diversi settori quali l'alimentazione degli animali compresi i mangimi medicati, l'igiene dei mangimi e degli alimenti, le zoonosi, i sottoprodotti animali, i residui e i contaminanti, il controllo e l'eradicazione di malattie degli animali aventi un impatto sulla salute pubblica, l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti, i pesticidi, gli additivi dei mangimi e degli alimenti, le vitamine, i sali minerali, gli oligoelementi ed altri additivi, i materiali che sono a contatto con gli alimenti, i requisiti di qualità e composizione, l'acqua potabile, la ionizzazione, i nuovi alimenti e gli organismi geneticamente modificati (OGM).

(4)

La normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti si basa sul principio che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nell'ambito delle aziende sotto il loro controllo sono responsabili di assicurare che i mangimi e gli alimenti soddisfino i requisiti della normativa sui mangimi e sugli alimenti aventi rilevanza per le loro attività.

(5)

La salute e il benessere degli animali sono fattori importanti che contribuiscono alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della diffusione delle malattie degli animali e a un trattamento umano degli animali. Le norme che disciplinano tali materie sono stabilite in vari atti. Detti atti specificano gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche riguardo alla salute e al benessere degli animali nonché i doveri delle autorità competenti.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e il benessere degli animali nonché controllare e verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni delle medesime da parte degli operatori del settore in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine si dovrebbero organizzare i controlli ufficiali.

(7)

È pertanto opportuno definire a livello comunitario un quadro armonizzato di norme generali per l'organizzazione dei succitati controlli. È altresì opportuno valutare, alla luce dell'esperienza, se tale quadro generale funzioni correttamente, in particolare nel settore della salute e del benessere degli animali. È quindi opportuno che la Commissione presenti una relazione corredata, se del caso, delle proposte necessarie.

(8)

Di norma tale quadro comunitario non dovrebbe comprendere i controlli ufficiali concernenti gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali poiché tali controlli sono già adeguatamente assicurati dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (5). Certi aspetti del presente regolamento dovrebbero tuttavia applicarsi anche al settore della fitosanità e in particolare quelli riguardanti la messa a punto di piani di controllo nazionali pluriennali e di ispezioni comunitarie negli Stati membri e nei paesi terzi. È quindi appropriato modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (6), il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (7), e il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (8) contengono misure specifiche per la verifica della conformità ai requisiti in essi contenuti. I requisiti del presente regolamento dovrebbero essere sufficientemente flessibili per tener conto della specificità di tali ambiti.

(10)

Per la verifica della conformità alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutticoli, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste già un sistema collaudato e specifico di controllo. Il presente regolamento non dovrebbe quindi applicarsi a tali ambiti, tanto più che i suoi obiettivi sono diversi da quelli perseguiti dai meccanismi di controllo relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

(11)

Le autorità competenti per l'esecuzione di controlli ufficiali dovrebbero soddisfare un certo numero di criteri operativi in modo da assicurare la loro imparzialità ed efficacia. Esse dovrebbero disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto e disporre di adeguate strutture e attrezzature per ben espletare i loro compiti.

(12)

Controlli ufficiali andrebbero effettuati utilizzando tecniche appropriate sviluppate a tal fine, compresi controlli rutinari di sorveglianza e controlli più intensivi quali ispezioni, verifiche, audit, campionamenti e l'esame di campioni. La corretta attuazione di queste tecniche esige un'adeguata formazione del personale addetto ai controlli ufficiali. Occorre anche una formazione per assicurare che le autorità competenti prendano decisioni in modo uniforme, in particolare per quanto concerne l'attuazione dei principi HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo).

(13)

La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere regolare e proporzionata al rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli eseguiti dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti in virtù di programmi di controllo basati su HACCP o di programmi di garanzia della qualità, laddove tali programmi sono concepiti per soddisfare i requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti e delle norme sulla salute e benessere degli animali. Si dovrebbero effettuare controlli ad hoc laddove emerga il sospetto di non conformità. Potrebbero inoltre essere effettuati in ogni momento controlli ad hoc anche quando non vi sia il sospetto di non conformità.

(14)

I controlli ufficiali dovrebbero svolgersi sulla base di procedure documentate in modo da assicurare che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alto livello.

(15)

Le autorità competenti dovrebbero assicurare che ove diverse unità di controllo siano coinvolte nell'esecuzione dei controlli ufficiali vi siano appropriate procedure di coordinamento e vengano efficacemente applicate.

(16)

Le autorità competenti dovrebbero anche assicurare che, qualora la competenza ad eseguire controlli ufficiali sia stata delegata dal livello centrale al livello regionale o locale, vi sia un coordinamento efficace ed efficiente tra il livello centrale e il livello regionale o locale.

(17)

I laboratori che partecipano all'analisi di campioni ufficiali dovrebbero operare secondo procedure approvate internazionalmente o a norme di efficienza basate su criteri e usare metodi di analisi che siano stati convalidati nei limiti del possibile. Detti laboratori dovrebbero in particolare disporre di attrezzature che consentano la corretta determinazione di standard quali i livelli massimi di residui fissati dalla normativa comunitaria.

(18)

La designazione di laboratori di riferimento comunitari e nazionali deve contribuire ad assicurare un'elevata qualità e uniformità dei risultati analitici. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante attività quali l'applicazione di metodi analitici convalidati, l'assicurazione che siano disponibili materiali di riferimento, l'organizzazione di test comparativi e la formazione del personale di laboratorio.

(19)

Le attività dei laboratori di riferimento dovrebbero coprire tutti gli ambiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti e di salute degli animali, in particolare quelli in cui vi è la necessità di risultati analitici e diagnostici precisi.

(20)

Per diverse attività legate ai controlli ufficiali, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha sviluppato norme europee (norme EN) appropriate ai fini del presente regolamento. Questi norme EN concernono in particolare il funzionamento e la valutazione dei laboratori che eseguono i test e il funzionamento e l'accreditamento degli organismi di controllo. Norme internazionali sono state anche elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC). Queste norme possono in certi casi ben definiti essere appropriate ai fini del presente regolamento, tenendo conto che criteri di efficienza sono fissati nella normativa sui mangimi e sugli alimenti per assicurare la flessibilità e l'efficienza rispetto ai costi.

(21)

Per la delega di competenza a eseguire compiti specifici di controllo da parte dell'autorità competente a un organismo di controllo si dovrebbero prendere disposizioni specificando anche le condizioni a cui tale delega può avvenire.

(22)

Dovrebbero essere disponibili procedure appropriate per la cooperazione delle autorità competenti negli e tra gli Stati membri, in particolari allorché i controlli ufficiali rivelano che problemi legati ai mangimi e agli alimenti interessano più di uno Stato membro. Per agevolare tale cooperazione gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organi di collegamento aventi il ruolo di coordinare la trasmissione e la ricezione delle richieste di assistenza.

(23)

A norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri informano la Commissione qualora dispongano di informazioni relative all'esistenza di un rischio serio, diretto o indiretto, per la salute umana derivante da mangimi o alimenti.

(24)

È importante creare procedure uniformi per il controllo dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi e introdotti nel territorio della Comunità, tenendo conto del fatto che procedure armonizzate di importazione sono già state stabilite per gli alimenti di origine animale ai sensi della direttiva 97/78/CE del Consiglio (9) e per gli animali vivi ai sensi della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (10). Tali procedure esistenti sono valide e andrebbero mantenute.

(25)

I controlli dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi di cui alla direttiva 97/78/CE si limitano agli aspetti veterinari. Occorre integrare tali controlli con controlli ufficiali su aspetti non coperti dai controlli veterinari come ad esempio quelli relativi agli additivi, all'etichettatura, alla tracciabilità, all'irradiazione di prodotti alimentari e ai materiali a contatto con gli alimenti.

(26)

La normativa comunitaria stabilisce anche procedure per il controllo dei mangimi importati ai sensi della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (11). Tale direttiva contiene i principi e le procedure da applicarsi a cura degli Stati membri allorché autorizzano alla libera circolazione i mangimi importati.

(27)

È opportuno stabilire regole comunitarie al fine di assicurare che i mangimi e gli alimenti provenienti da paesi terzi siano sottoposti a controlli ufficiali prima di essere immessi in libera pratica nella Comunità. Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai controlli all'importazione di mangimi e alimenti per i quali può esservi un rischio accresciuto di contaminazione.

(28)

Si dovrebbe inoltre predisporre l'organizzazione di controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti introdotti nel territorio della Comunità in regimi doganali diversi da quello della libera circolazione e in particolare le merci introdotte nei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (12), come anche la loro immissione in una zona franca o in un magazzino franco. Ciò comprende l'introduzione di mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi ad opera di passeggeri di mezzi di trasporto internazionali e mediante pacchi inviati per via postale.

(29)

Ai fini dei controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti è necessario definire il territorio della Comunità in cui si applicano le regole per assicurare che i mangimi e gli alimenti introdotti in detto territorio siano sottoposti ai controlli stabiliti dal presente regolamento. Tale territorio non è necessariamente identico a quello di cui all'articolo 229 del trattato né a quello definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(30)

Per assicurare un'organizzazione più efficiente dei controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da pesi terzi e per agevolare i flussi commerciali può essere necessario designare specifici punti di entrata nel territorio della Comunità per i mangimi e gli alimenti provenienti da paesi terzi. Analogamente, può essere necessario richiedere una notifica previa dell'arrivo dei beni sul territorio della Comunità. Occorre far si che ciascun punto di entrata designato abbia accesso alle strutture necessarie per effettuare i controlli in tempi ragionevoli.

(31)

All'atto di definire le regole per i controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi si dovrebbe assicurare che le autorità competenti e i servizi doganali operino di concerto tenendo conto del fatto che regole a tal fine sono già contenute nel regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (13).

(32)

Per organizzare i controlli ufficiali dovrebbero essere disponibili adeguate risorse finanziarie. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di riscuotere tasse o diritti per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali. In questo contesto, le autorità competenti degli Stati membri avranno la facoltà di stabilire le tasse e i diritti come importi forfettari basati sui costi sostenuti e tenendo conto della situazione specifica degli stabilimenti. Se si impongono tasse agli operatori, dovrebbero essere applicati principi comuni. È quindi opportuno stabilire i criteri per la fissazione dei livelli delle tasse di ispezione. Per quanto concerne le tasse applicabili ai controlli alle importazioni, è opportuno stabilire direttamente gli importi per i principali beni d'importazione, al fine di assicurare la loro applicazione uniforme e evitare distorsioni agli scambi.

(33)

La normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti prevede la registrazione o il riconoscimento di certe aziende del settore dei mangimi e degli alimenti da parte dell'autorità competente. Ciò vale in particolare per il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'igiene dei prodotti alimentari (14), il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (14), la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (15), e il futuro regolamento sull'igiene dei mangimi. Si dovrebbero porre in atto procedure per assicurare che la registrazione e il riconoscimento delle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti vengano effettuati in modo efficace e trasparente.

(34)

Per realizzare un approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero stabilire e applicare piani di controllo nazionali pluriennali conformemente a orientamenti generali elaborati a livello comunitario. Questi orientamenti dovrebbero promuovere strategie nazionali coerenti, identificare le priorità in base ai rischi nonché le procedure di controllo più efficaci. Una strategia comunitaria dovrebbe applicare un approccio completo e integrato ai sistemi di controllo. Considerato il carattere non vincolante di taluni orientamenti tecnici da adottare, è opportuno stabilirli mediante una procedura di comitato consultivo.

(35)

I piani di controllo nazionali pluriennali dovrebbero coprire la normativa in materia di di mangimi e di alimenti nonché le norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(36)

I piani di controllo nazionali pluriennali dovrebbero costituire una salda base per i servizi ispettivi della Commissione al fine di effettuare i controlli negli Stati membri. I piani di controllo dovrebbero consentire ai servizi ispettivi della Commissione di verificare se i controlli ufficiali negli Stati membri sono organizzati conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Ove necessario e, in particolare, nel caso in cui l'audit cui sono sottoposti gli Stati membri rispetto ai piani di controllo nazionali pluriennali riveli lacune o carenze, si dovrebbero effettuare ispezioni e audit dettagliati.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni sull'attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali. Tale relazione dovrebbe contenere i risultati dei controlli ufficiali e degli audit effettuati durante il precedente anno e, ove necessario, un aggiornamento del piano di controllo iniziale in funzione di questi risultati.

(38)

I controlli comunitari negli Stati membri dovrebbero consentire ai servizi di controllo della Commissione di verificare se la normativa in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali sono attuate in modo uniforme e corretto in tutta la Comunità.

(39)

Controlli comunitari nei paesi terzi sono necessari per verificare la conformità o l'equivalenza alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti, nonché alle norme sulla salute e, ove opportuno, sul benessere degli animali. I paesi terzi possono essere anche sollecitati a fornire informazioni sui loro sistemi di controllo. Tali informazioni, che dovrebbero essere strutturate sulla base di orientamenti comunitari, dovrebbero costituire la base per successivi controlli della Commissione da effettuarsi in un quadro multidisciplinare che copra i principali settori che esportano verso la Comunità. Ciò dovrebbe consentire una semplificazione dell'attuale regime, accrescere un'efficace cooperazione sul piano dei controlli e quindi facilitare i flussi commerciali.

(40)

Per assicurare che le merci importate siano conformi o siano equivalenti alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti è necessario stabilire procedure che consentano la definizione delle condizioni di importazione e dei requisiti di certificazione a seconda dei casi.

(41)

Violazioni alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali possono costituire una minaccia per la salute umana, la salute degli animali e il benessere degli animali. Tali violazioni dovrebbero essere quindi oggetto di misure efficaci, dissuasive e proporzionate a livello nazionale in tutta la Comunità.

(42)

Tali misure dovrebbero comprendere un'azione amministrativa ad opera delle autorità competenti negli Stati membri che dovrebbero disporre di procedure a tal fine. Il vantaggio di tali procedure è che consentono di intervenire rapidamente al fine di correggere la situazione.

(43)

Gli operatori dovrebbero avere diritto di impugnazione avverso le decisioni prese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali ed essere informati di tale diritto.

(44)

È opportuno tener conto delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo e in particolare di quelli meno sviluppati, e introdurre misure a tale fine. La Commissione dovrebbe impegnarsi a fornire un sostegno ai paesi in via di sviluppo per quanto attiene alla sicurezza dei mangimi e degli alimenti, che assume un'importanza essenziale per la salute umana e lo sviluppo degli scambi. Tale sostegno dovrebbe trovare il suo spazio nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo.

(45)

Le regole contenute nel presente regolamento corroborano l'approccio integrato e orizzontale necessario per attuare una coerente politica di controllo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti nonché della salute e del benessere degli animali. Tuttavia vi deve essere libertà di manovra per sviluppare regole specifiche in materia di controlli ove necessario, ad esempio per quanto concerne la fissazione di livelli massimi di residui per taluni contaminanti a livello comunitario. Analogamente, si devono mantenere le regole più specifiche già esistenti nel campo dei controlli dei mangimi e degli alimenti e in materia di salute e benessere degli animali. Queste comprendono in particolare i seguenti atti: Direttiva 96/22/CE (16), direttiva 96/23/CE (17), regolamento (CE) n. .../... (18), regolamento (CE) n. 999/2001 (19), regolamento (CE) n. 2160/2003 (20), direttiva 86/362/CEE (21), direttiva 90/642/CEE (22) e le regole di attuazione da essa risultanti, direttiva 92/1/CEE (23), direttiva 92/2/CEE (24), e atti relativi al controllo delle malattie degli animali quali l'afta epizootica, la peste suina ecc., nonché prescrizioni relative ai controlli ufficiali sul benessere degli animali.

(46)

Il presente regolamento copre ambiti già coperti in certi atti attualmente in vigore. È quindi opportuno abrogare in particolare i seguenti atti in materia di controlli dei mangimi e degli alimenti e rimpiazzarli con le norme del presente regolamento: direttiva 70/373/ (25) del Consiglio, direttiva 85/591/CEE (26) del Consiglio, direttiva 89/397/CEE (27) del Consiglio, direttiva 93/99/CEE (28) del Consiglio, decisione 93/383/CEE (29) del Consiglio, direttiva 95/53/CE del Consiglio, direttiva 96/43/CE (30) del Consiglio, decisione 98/728/CE (31) del Consiglio, Decisione 1999/313/CE (32) del Consiglio.

(47)

Alla luce del presente regolamento, la direttiva 96/23/CE, la direttiva 97/78/CE e la direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate.

(48)

Poiché lo scopo del presente regolamento, cioé di assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero, e, con riferimento alle importazioni di mangimi e di alimenti, del suo carattere internazionale, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (33),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

(1)   Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a

a)

prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e

b)

garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

2.   Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.

3.   Il presente regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali.

4.   L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Inoltre si applicano le definizioni seguenti:

1)

«controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

2)

«verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.

3)

«normativa in materia di mangimi»: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello comunitario o nazionale; essa copre qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso dei mangimi;

4)

«autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;

5)

«organismo di controllo»: un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo;

6)

«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;

7)

«ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali.

8)

«monitoraggio»: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali;

9)

«sorveglianza»: l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività;

10)

«non conformità»: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali;

11)

«campionamento per l'analisi»: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali;

12)

«certificazione ufficiale»: la procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità;

13)

«blocco ufficiale»: la procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente;

14)

«equivalenza»: la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi; «equivalente» indica sistemi o misure diversi atti a raggiungere gli stessi obiettivi;

15)

«importazione»: l'immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l'intenzione di immettere in libera pratica mangimi o alimenti, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori di cui all'allegato I;

16)

«introduzione»: l'importazione definita al punto 15 e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco;

17)

«controllo documentale»l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita;

18)

«controllo di identità»: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa;

19)

«controllo materiale»: un controllo del mangime o dell'alimento stesso che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;

20)

«piano di controllo»: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.

TITOLO II

CONTROLLI UFFICIALI AD OPERA DEGLI STATI MEMBRI

CAPO I:

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 3

Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali

(1)   Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:

a)

dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;

b)

dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

c)

l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e

d)

qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

2.   I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit.

I controlli ufficiali possono inoltre essere eseguiti su base ad hoc.

3.   I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.

4.   I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza, sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi nei territori di cui all'allegato I.

5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere inviati in un altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio.

6.   L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare la conformità dei mangimi e degli alimenti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti mediante controlli di natura non discriminatoria. Nella misura strettamente necessaria per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono chiedere agli operatori cui sono recapitate merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di dette merci.

7.   Uno Stato membro che, nel corso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il magazzinaggio o il trasporto, accerti una non conformità adotta le misure appropriate, che possono includere il rinvio allo Stato membro di origine.

CAPO II:

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 4

Designazione delle autorità competenti e criteri operativi

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento.

(2)   Le autorità competenti assicurano quanto segue:

a)

l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;

b)

il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse;

c)

esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente;

d)

esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;

e)

esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente regolamento;

f)

esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi di emergenza;

g)

gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità competente nell'assolvimento dei suoi compiti.

3.   Se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in materia di protezione dell'ambiente e della salute.

4.   Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri elencati al paragrafo 2 devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.

5.   Se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.

6.   Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.

7.   Norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 62 paragrafo 3.

Articolo 5

Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali

1.   L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati può essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

Tuttavia, le attività di cui all'articolo 54 non sono oggetto di tale delega.

2.   Le autorità competenti possono delegare compiti specifici ad un dato organismo di controllo soltanto nei seguenti casi:

a)

vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni a cui può svolgerli;

b)

è comprovato che l'organismo di controllo:

i)

possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

ii)

dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;

iii)

è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

c)

l'organismo di controllo opera ed è accreditato conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» e/o a un'altra norma se più pertinente, dati i compiti che gli sono stati delegati;

d)

i laboratori operano conformemente alle norme di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

e)

l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente su base regolare e in qualsiasi momento quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;

f)

vi è un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che dà la delega e l'organismo di controllo.

3.   Le autorità competenti che delegano compiti specifici agli organismi di controllo organizzano audit o ispezioni di questi ultimi a seconda delle necessità. Se, a seguito di audit o ispezioni, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento dei compiti loro delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

4.   Lo Stato membro che desideri delegare un compito specifico di controllo a un organismo di controllo ne informa la Commissione. Tale notifica contiene una descrizione dettagliata:

a)

dell'autorità competente che vorrebbe conferire la delega;

b)

del compito da delegarsi;

c)

dell'organismo di controllo cui il compito sarebbe delegato.

Articolo 6

Personale che esegue controlli ufficiali

L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali:

a)

riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. Tale formazione copre, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all'allegato II, capo I;

b)

si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base regolare;

c)

abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.

Articolo 7

Trasparenza e riservatezza

1.   Le autorità competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. A tal fine le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a disposizione del pubblico al più presto.

In generale il pubblico ha accesso:

a)

alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia,

b)

alle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   L'autorità competente prende iniziative per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati. La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione da parte delle autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le norme della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (34) rimangono impregiudicate

3.   Le informazioni coperte dal segreto professionale includono in particolare:

la riservatezza delle indagini preliminari o dei procedimenti giudiziari in corso;

dei dati personali;

i documenti oggetto di un'eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, elativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (35);

le informazioni tutelate dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria concernenti segnatamente il segreto professionale, la riservatezza delle deliberazioni, le relazioni internazionali e la difesa nazionale.

Articolo 8

Procedure di controllo e verifica

1.   I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l'altro, agli ambiti di cui all'allegato II, capo II.

2.   Gli Stati membri assicurano che esse dispongono di procedure giuridiche intese a garantire al personale delle autorità competenti l'accesso alle infrastrutture ed alla documentazione mantenuta dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, così da essere in grado di svolgere adeguatamente i loro compiti.

3.   Le autorità competenti devono prevedere procedure per:

a)

verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti;

b)

assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione di cui al paragrafo 1 sia opportunamente aggiornata.

4.   La Commissione può elaborare orientamenti per i controlli ufficiali secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Questi orientamenti possono comprendere, in particolare, raccomandazioni per i controlli ufficiali in materia di:

a)

applicazione dei principi HACCP;

b)

sistemi di gestione attuati dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti al fine di ottemperare ai requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.

c)

sicurezza microbiologica, fisica e chimica dei mangimi e degli alimenti.

Articolo 9

Relazioni

1.   L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.

2.   Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato.

3.   L'autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 2 all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità.

Articolo 10

Attività, metodi e tecniche di controllo

1.   I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi.

2.   I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:

a)

l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti;

b)

l'ispezione di:

i)

impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti;

ii)

materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti;

iii)

prodotti semilavorati;

iv)

materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;

v)

prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e antiparassitari;

vi)

etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

c)

controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti;

d)

valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria.

e)

esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti;

f)

interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale;

g)

lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;

h)

controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;

i)

qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

CAPO III:

CAMPIONAMENTO E ANALISI

Articolo 11

Metodi di campionamento e di analisi

1.   I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure

a)

se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale; oppure

b)

in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati conformemente a protocolli scientifici.

2.   Allorquando il paragrafo 1 non è d'applicazione, i metodi di analisi possono essere convalidati in un unico laboratorio conformemente ad un protocollo riconosciuto internazionalmente.

3.   I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni elencati nell'allegato III.

4.   Le seguenti misure di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3:

a)

metodi di campionamento e di analisi, compresi i metodi di conferma o di riferimento da usarsi in caso di controversia;

b)

criteri di efficienza, parametri di analisi, incertezza della misura e procedure di convalida dei metodi di cui alla lettera a); e

c)

norme sull'interpretazione dei risultati.

5.   Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

6.   In particolare, esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.

7.   I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne la validità dal punto sia giuridico che analitico.

Articolo 12

Laboratori ufficiali

1.   L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali.

2.   2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee:

a)

EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»;

b)

EN 45002 su «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova»;

c)

EN 45003 su «Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova — requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento»;

tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti.

3.   L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al paragrafo 2 possono riguardare singole prove o gruppi di prove.

4.   L'autorità competente può annullare la designazione di cui al paragrafo 1 se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più rispettate.

CAPO IV:

GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 13

Piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti

1.   Per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi di emergenza in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente.

2.   I piani di emergenza specificano:

a)

le autorità amministrative da coinvolgere;

b)

i loro poteri e responsabilità;

c)

i canali e le procedure per trasmettere informazioni tra gli attori pertinenti.

3.   Gli Stati membri rivedono tali piani di emergenza a seconda delle necessità, in particolare alla luce dei cambiamenti nell'organizzazione dell'autorità competente e dell'esperienza, compresa l'esperienza acquisita a seguito di esercizi di simulazione.

4.   Se del caso, possono essere adottate misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. Tali misure possono fissare norme armonizzate per i piani di emergenza nella misura necessaria a far sì che questi ultimi siano compatibili con il piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002. In esse è indicato anche il ruolo dei soggetti interessati all'elaborazione e gestione dei piani di emergenza.

CAPITOLO V

CONTROLLI UFFICIALI SULL'INTRODUZIONE DI MANGIMI E ALIMENTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Articolo 14

Controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti di origine animale

1.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai controlli veterinari sui mangimi e gli alimenti di origine animale previsti dalla direttiva 97/78/CE. Tuttavia, l'autorità competente designata a norma della direttiva 97/78/CE svolge, se del caso, controlli ufficiali integrativi per la verifica della conformità agli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti non coperti da tale direttiva, compresi gli aspetti di cui al Titolo VI, Capo II del presente regolamento.

2.   Le norme generali di cui agli articoli da 18 a 25 del presente regolamento si applicano anche ai controlli ufficiali su tutti i mangimi e gli alimenti, compresi quelli di origine animale.

3.   I risultati soddisfacenti dei controlli sulle merci:

a)

poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92; oppure

b)

destinate ad essere manipolate in zone franche o in magazzini franchi, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 15, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92,

non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né osta a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.

Articolo 15

Controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale

1.   L'autorità competente esegue controlli ufficiali regolari sui mangimi e gli alimenti di origine non animale non inclusi nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, importati nei territori di cui all'allegato I. Essa organizza detti controlli sulla base del piano di controllo nazionale pluriennale elaborato a norma degli articoli da 41 a 43 e sulla base dei rischi potenziali. I controlli coprono tutti gli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.

2.   I controlli si svolgono in un luogo appropriato, compreso il punto di entrata delle merci in uno dei territori di cui all'allegato I, il punto di immissione in libera pratica, i magazzini, gli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che li importa o in altri punti della catena alimentare animale e umana.

(3)   Tali controlli possono essere effettuati anche su merci:

a)

poste in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92; o

b)

destinate ad entrare in zone franche o in magazzini franchi, quali definiti all'articolo 14, paragrafo 15, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92.

4.   I risultati soddisfacenti dei controlli di cui al paragrafo 3 non esentano gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti dall'obbligo di conformità di tali prodotti alla normativa in materia di mangimi e di alimenti dal momento dell'immissione in libera pratica, né ostano a che successivamente vengano eseguiti controlli ufficiali sui mangimi o gli alimenti interessati.

5.   Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, è predisposto e aggiornato un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I. La frequenza e la natura di tali controlli sono stabilite secondo la stessa procedura. Nel contempo le tasse relative a tali controlli possono essere fissate secondo la stessa procedura.

Articolo 16

Tipi di controlli sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale

1.   I controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 comprendono almeno un controllo documentale sistematico, un controllo di identità per campionamento e, se del caso, un controllo fisico.

2.   I controlli fisici sono effettuati con una frequenza che dipende da:

a)

i rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi;

b)

la cronistoria della conformità alle norme per il prodotto in questione del paese terzo e dello stabilimento d'origine, nonché degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che importano ed esportano il prodotto;

c)

i controlli effettuati dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che importa il prodotto;

d)

le garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo d'origine.

3.   Gli Stati membri assicurano che i controlli fisici sono effettuati in condizioni appropriate e in un luogo che abbia accesso alle appropriate infrastrutture di controllo, che consenta di svolgere adeguatamente le indagini, di prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e di manipolare in modo igienico i mangimi e gli alimenti. I campioni devono essere manipolati in modo tale da garantirne la validità dal punto di vista sia giuridico che analitico. Gli Stati membri garantiscono che le attrezzature e le metodologie siano idonee a misurare i valori limite previsti dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale

Articolo 17

Punti di entrata e notifica previa

1.   Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15, paragrafo 5, gli Stati membri devono:

designare particolari punti di entrata nel loro territorio che abbiano accesso alle appropriate infrastrutture di controllo per i vari tipi di mangimi e alimenti e

richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l'arrivo e la natura di una partita.

Gli Stati membri possono applicare le stesse norme ad altri mangimi di origine non animale.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi misura da essi adottata a norma del paragrafo 1.

Tali misure sono concepite in modo da evitare inutili turbative degli scambi.

Articolo 18

Azione in casi sospetti

In caso di sospetta non conformità oppure se sussistono dubbi quanto all'identità o all'effettiva destinazione della partita, o alla corrispondenza tra la partita e le sue garanzie certificate, l'autorità competente effettua controlli ufficiali per confermare il sospetto o il dubbio ovvero dimostrarlo infondato. L'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita interessata fino all'ottenimento dei risultati dei controlli ufficiali.

Articolo 19

Azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi

1.   L'autorità competente dispone il blocco ufficiale dei mangimi o degli alimenti provenienti da paesi terzi che non sono conformi alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e, consultati gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, prende le seguenti misure per quanto riguarda siffatti mangimi o alimenti:

a)

ordina che detti mangimi o alimenti siano distrutti, sottoposti a trattamento speciale a norma dell'articolo 20 o rinviati al di fuori della Comunità a norma dell'articolo 21; può anche prendere altre misure appropriate quali l'uso di mangimi o alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;

b)

se i mangimi o gli alimenti sono già stati immessi sul mercato, procede al loro monitoraggio o, se del caso, ne ordina il richiamo o il ritiro prima di prendere una delle misure di cui sopra;

c)

si accerta che i mangimi o gli alimenti non causino nessun effetto nocivo per la salute degli esseri umani e degli animali, né direttamente né tramite l'ambiente, nel corso dell'attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) oppure in attesa della medesima.

2.   Tuttavia, se:

a)

i controlli ufficiali di cui agli articoli 14 e 15 indicano che una partita è nociva per la salute degli esseri umani o degli animali o non sicura, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale della partita in questione in attesa della sua distruzione o qualsiasi altra misura appropriata necessaria a tutelare la salute degli esseri umani e degli animali;

b)

i mangimi o gli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli a norma dell'articolo 15, paragrafo 5 non sono presentati per i controlli ufficiali, o non sono presentati conformemente ai requisiti specifici stabiliti a norma dell'articolo 17, l'autorità competente ordina che siano richiamati e ne dispone il blocco ufficiale senza indugio, decidendone in seguito la distruzione oppure il rinvio, a norma dell'articolo 21.

3.   Allorché non permette l'introduzione di mangimi o alimenti, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri delle sue constatazioni e dell'identità dei prodotti in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, e notifica le sue decisioni ai servizi doganali, unitamente alle informazioni relative alla destinazione finale della partita.

4.   Le decisioni sulle partite sono soggette al diritto di ricorso di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

Articolo 20

Trattamenti speciali

1.   I trattamenti speciali di cui all'articolo 19 possono comprendere:

a)

il trattamento o la lavorazione, per mettere i mangimi o gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti di un paese terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione.

b)

il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a fini diversi dal consumo animale o umano.

2.   L'autorità competente assicura che i trattamenti speciali siano eseguiti in stabilimenti sotto il suo controllo o sotto il controllo di un altro Stato membro e conformemente alle condizioni previste secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 o, in mancanza di tali condizioni, alle norme nazionali.

Articolo 21

Rinvio di partite

1.   L'autorità competente autorizza il rinvio di partite solo nei casi in cui:

a)

la destinazione sia stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita;

b)

l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti abbia informato prima l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese di destinazione se diverso dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi o gli alimenti in questione non hanno potuto essere immessi sul mercato della Comunità; e

c)

quando il paese terzo di destinazione non è il paese terzo d'origine, l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare la partita.

2.   Fatte salve le regole nazionali applicabili rispetto ai termini previsti per chiedere un ulteriore parere di esperti e qualora i risultati dei controlli ufficiali non lo precludano, il rinvio avviene, in linea generale, entro un massimo di 60 giorni dal giorno in cui l'autorità competente ha deciso sulla destinazione della partita a meno che non sia stata avviata un'azione legale,. Se, allo scadere del periodo di 60 giorni il rinvio non avviene, la partita è distrutta, a meno che il ritardo sia giustificato.

3.   In attesa del rinvio delle partite o della conferma dei motivi del rifiuto, l'autorità competente dispone il blocco ufficiale delle partite in questione.

4.   Secondo la la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri e notifica le sue decisioni ai servizi doganali. Le autorità competenti cooperano conformemente al titolo IV per adottare le ulteriori misure necessarie a garantire che non sia possibile reintrodurre nella Comunità le partite respinte.

Articolo 22

Costi

L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile delle partite o il suo rappresentante sono responsabili dei costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21.

Articolo 23

Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi

1.   I controlli specifici pre-esportazione che un paese terzo effettua su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso la Comunità al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti della Comunità possono essere approvati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. L'approvazione si applica soltanto ai mangimi e agli alimenti provenienti dal paese terzo in questione e può essere concessa per uno o più prodotti.

2.   Qualora sia stata concessa una simile approvazione, la frequenza dei controlli alle importazioni di mangimi o alimenti può essere ridotta di conseguenza. Tuttavia, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti importati conformemente all'approvazione di cui al paragrafo 1 per assicurare che i controlli pre-esportazione effettuati nel paese terzo rimangano efficaci.

3.   L'approvazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa ai paesi terzi soltanto se:

a)

un audit comunitario ha dimostrato che i mangimi o gli alimenti esportati verso la Comunità soddisfano i requisiti comunitari ovvero requisiti equivalenti;

b)

i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa comunitaria.

4.   L'approvazione di cui al paragrafo 1 specifica quale è l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità vengono effettuati i controlli pre-esportazione e, ove necessario l'organismo di controllo cui tale autorità competente può delegare alcuni compiti. Tale delega può essere approvata soltanto se sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 5 o condizioni equivalenti.

5.   L'autorità competente e qualsiasi organismo di controllo specificati nell'approvazione sono responsabili dei contatti con la Comunità.

6.   L'autorità competente o l'organismo di controllo del paese terzo assicura la certificazione ufficiale di ciascuna partita controllata prima della sua entrata in uno dei territori di cui all'allegato I. L'approvazione di cui al paragrafo 1 specifica un modello per tali certificati.

7.   Fatto salvo l'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, quando i controlli ufficiali delle importazioni soggette alla procedura di cui al paragrafo 2 mettono in luce non conformità significative, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri nonché gli operatori interessati , secondo la procedura di cui al titolo IV del presente regolamento; gli Stati membri aumentano il numero di partite controllate e, ove necessario per consentire un adeguato esame analitico della situazione, conservano un numero appropriato di campioni in condizioni di magazzinaggio appropriate.

8.   Qualora risulti che, in un numero significativo di partite, le merci non corrispondono alle informazioni contenute nei certificati rilasciati dall'autorità competente o dall'organismo di controllo del paese terzo, la ridotta frequenza di cui al paragrafo 2 non si applica più.

Articolo 24

Autorità competenti e servizi doganali

1.   Per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui al presente capo, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano strettamente.

2.   Per quanto concerne le partite di mangimi e alimenti di origine animale e di mangimi e alimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, i servizi doganali non ne consentono l'introduzione né la manipolazione in zone franche o in magazzini franchi senza l'accordo dell'autorità competente.

3.   Quando sono prelevati campioni, l'autorità competente informa i servizi doganali e gli operatori interessati e indica se le merci possono o meno essere messe in uscita prima che siano disponibili i risultati delle analisi dei campioni, purché sia garantita la tracciabilità della partita.

4.   In caso di immissione in libera pratica, le autorità competenti e i servizi doganali collaborano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 339/93.

Articolo 25

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie per assicurare l'attuazione uniforme dei controlli ufficiali sull'introduzione di mangimi e alimenti sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

2.   In particolare possono essere stabilite norme dettagliate per:

a)

i mangimi e gli alimenti importati o posti in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f) del regolamento (CEE) n. 2913/92 o destinati a essere manipolati in zone franche o in magazzini franchi, quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 15, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92;

b)

gli alimenti destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi internazionali di trasporto;

c)

mangimi e alimenti ordinati a distanza (per esempio per lettera, telefono o internet) e recapitati al consumatore;

d)

mangimi destinati agli animali domestici o ai cavalli e alimenti trasportati dai passeggeri e dall'equipaggio di mezzi di trasporto internazionali;

e)

condizioni specifiche o esenzioni concernenti certi territori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 in modo da tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori;

f)

il fine di assicurare la coerenza delle decisioni prese dalle autorità competenti in materia di mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi nel quadro dell'articolo 19;

g)

le partite aventi origine comunitaria rispedite da un paese terzo;

h)

i documenti che devono accompagnare le partite quando sono stati prelevati i campioni.

CAPO VI:

FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

Articolo 26

Principi generali

Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse.

Articolo 27

Tasse o diritti

1.   Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

2.   Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.

3.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell'allegato IV, sezione B e nell'allegato V, sezione B. Tuttavia, per un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2008, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato IV, sezione A, gli Stati membri possono continuare a utilizzare gli importi attualmente applicati ai sensi della direttiva 85/73/CEE.

Gli importi di cui all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, sono aggiornati almeno ogni due ann secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, in particolare per tenere conto dell'inflazione.

4.   Le tasse riscosse ai fini di controlli ufficiali a norma dei paragrafi 1 o 2:

a)

non sono superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati all'allegato VI, e

b)

possono essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo o, ove applicabili, agli importi stabiliti all'allegato IV, sezione B o all'allegato V, sezione B.

5.   Nel fissare le tasse gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a)

il tipo di azienda del settore interessata e i relativi fattori di rischio;

b)

gli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva;

c)

i metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti;

d)

le esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico.

6.   Qualora, in considerazione dei sistemi dei controlli effettuati in proprio, e di rintracciamento attuati dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, nonché del livello di conformità rilevato durante lo svolgimento dei controlli ufficiali, per quanto riguarda un determinato tipo di mangime o alimento o di attività, i controlli ufficiali si effettuino con frequenza ridotta, oppure al fine di tenere conto dei criteri di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), gli Stati membri possono fissare la tassa per i controlli ufficiali ad un livello inferiore all'importo minimo di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che lo Stato membro interessato trasmetta alla Commissione una relazione in cui si specifica:

a)

il tipo di mangime, alimento o attività interessato,

b)

i controlli effettuati nell'azienda del settore degli alimenti e dei mangimi interessata e

c)

il metodo di calcolo della riduzione della tassa.

7.   L'autorità competente che effettui contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento, li considera quale attività unica e riscuote un'unica tassa.

8.   Le tasse per il controllo sulle importazioni sono pagate dall'operatore o dal suo rappresentante all'autorità competente incaricata dei controlli sulle importazioni.

9.   Le tasse non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non sono state indebitamente riscosse.

10.   Fatti salvi i costi derivanti dalle spese di cui all'articolo 28, gli Stati membri non percepiscono nessun'altra tassa oltre a quelle previste nel presente articolo in attuazione del presente regolamento.

11.   Gli operatori o altre pertinenti aziende o i loro rappresentanti ricevono prova del loro pagamento delle tasse.

12.   Gli Stati membri pubblicano il metodo di calcolo delle tasse e lo comunicano alla Commissione. La Commissione esamina se le tasse sono conformi ai requisiti fissati nel presente regolamento.

Articolo 28

Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari

Se la rilevazione dei casi di non conformità porta a effettuare controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività di controllo dell'autorità competente, quest'ultima addebita le spese determinate da tali controlli ufficiali supplementari agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della non conformità o, eventualmente al titolare o al depositario dei prodotti al momento in cui i controlli ufficiali supplementari sono eseguiti. Le attività normali di controllo consistono nella consueta attività di controllo richiesta dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale e in particolare quella descritta nel piano di cui all'articolo 41. Le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e l'analisi di campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare se sia stato effettuato un intervento correttivo, o per individuare e/o provare casi di non conformità.

Articolo 29

Livello delle spese

All'atto di fissare il livello delle spese di cui all'articolo 28 si tiene conto dei principi di cui all'articolo 27.

CAPO VII:

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 30

Certificazione ufficiale

1.   Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il benessere degli animali, possono essere adottati requisiti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, in materia di:

a)

circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale;

b)

modelli dei certificati;

c)

qualificazioni dei funzionari certificanti;

d)

principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica;

e)

procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati e di certificati di sostituzione;

f)

partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite.

g)

documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli ufficiali.

2.   Quando è richiesta questa certificazione ufficiale si assicura che:

a)

sussista una correlazione tra il certificato e la partita;

b)

l'informazione riportata sul certificato sia accurata e autentica.

3.   Un modello unico di certificato unisce, se del caso, i requisiti riguardanti la certificazione ufficiale dei mangimi e degli alimenti ad altri requisiti di certificazione ufficiale.

Articolo 31

Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti

1.

a)

Le autorità competenti stabiliscono le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n... ./... (36), o della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi;

b)

esse elaborano e tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati. Se simile elenco esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

2.

a)

Le autorità competenti stabiliscono le procedure che gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti devono seguire per il riconoscimento del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n... ./... (37), del regolamento (CE) n... ./... (38), o della direttiva 95/69/CE e del futuro regolamento sull'igiene dei mangimi.

b)

Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti l'autorità competente effettua una visita in loco.

c)

L'autorità competente procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti.

d)

L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.

e)

L'autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei controlli ufficiali. Qualora l'autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione di uno stabilimento ripetutamente e l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento. Tuttavia, l'autorità competente può sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti può garantire che esso ovvierà alle mancanze entro un ragionevole lasso di tempo.

f)

Le autorità competenti tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, e li rendono accessibili agli altri Stati membri e al pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

TITOLO III

LABORATORI DI RIFERIMENTO

Articolo 32

Laboratori comunitari di riferimento

1.   I laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti di cui all'allegato VII sono responsabili di:

a)

fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli sui metodi di analisi, compresi i metodi di riferimento;

b)

coordinare l'applicazione, ad opera dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando test comparativi e assicurando un appropriato follow-up di questi ultimi conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili;

c)

coordinare, nel loro ambito di competenza, le disposizioni pratiche necessarie per applicare nuovi metodi di analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in tale ambito;

d)

condurre corsi di formazione iniziale e avanzata a beneficio del personale dei laboratori nazionali di riferimento e di esperti dei paesi in via di sviluppo;

e)

fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione, particolarmente nei casi in cui gli Stati membri contestano i risultati delle analisi;

f)

collaborare con i laboratori responsabili delle analisi dei mangimi e degli alimenti nei paesi terzi.

2.   I laboratori comunitari di riferimento nel settore della salute degli animali sono responsabili di:

a)

coordinare i metodi di diagnosi delle malattie negli Stati membri;

b)

apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai delle malattie negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologici;

c)

facilitare la formazione iniziale o ulteriore degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

d)

collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie degli animali che rientrano nel loro ambito di competenza, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse;

e)

condurre corsi di formazione iniziale e avanzata a beneficio del personale dei laboratori nazionali di riferimento e di esperti dei paesi in via di sviluppo.

3.   L'articolo 12, paragrafi 2 e 3 si applica ai laboratori comunitari di riferimento.

4.   I laboratori comunitari di riferimento devono soddisfare i requisiti seguenti. Essi devono:

a)

disporre di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche diagnostiche e di analisi applicate nel loro ambito di competenze;

b)

possedere le attrezzature e i prodotti necessari per espletare i compiti loro assegnati;

c)

disporre di un'appropriata infrastruttura amministrativa;

d)

assicurare che il personale rispetti la natura riservata di certe tematiche, risultati o comunicazioni;

e)

avere sufficiente conoscenza delle norme e delle prassi internazionali;

f)

disporre, se del caso, di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento e dei reagenti disponibili e di un elenco aggiornato dei fabbricanti e dei fornitori di tali sostanze e reagenti;

g)

tenere conto delle attività di ricerca a livello nazionale e comunitario,

h)

disporre di personale qualificato a cui far ricorso in situazioni di emergenza nell'ambito della Comunità.

5.   Altri laboratori di riferimento comunitari pertinenti per i campi di cui all'articolo 1 possono essere inseriti nell'allegato VII secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3. L'allegato VII può essere aggiornato secondo la stessa procedura.

6.   Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori comunitari di riferimento possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

7.   I laboratori comunitari di riferimento possono ottenere un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (39).

8.   I laboratori comunitari di riferimento possono essere oggetto di controlli comunitari per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Se da tali controlli risulta che un laboratorio non è conforme a tali requisiti o non espleta i compiti per i quali i laboratori sono stati designati, possono essere adottate le necessarie misure secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

9.   I paragrafi da 1 a 7 si applicano lasciando impregiudicate norme più specifiche, e in particolare il capo VI del regolamento (CE) n. 999/2001 e l'articolo 14 della direttiva 96/23/CE.

Articolo 33

Laboratori nazionali di riferimento

1.   Gli Stati membri predispongono che per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 32 siano designati uno o più laboratori nazionali di riferimento. Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e un singolo laboratorio può essere il laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.

2.   Questi laboratori nazionali di riferimento:

a)

collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza;

b)

coordinano, nella loro sfera di competenza, le attività dei laboratori ufficiali responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 11;

c)

se del caso, organizzano test comparativi tra i laboratori nazionali ufficiali e assicurano un adeguato follow-up dei test comparativi effettuati;

d)

assicurano la trasmissione all'autorità competente e ai laboratori nazionali ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;

e)

offrono assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 53;

f)

hanno la responsabilità di effettuare altri compiti specifici previsti secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, fatti salvi ulteriori compiti nazionali previsti.

3.   L'articolo 12, paragrafi 2 e 3 si applica ai laboratori nazionali di riferimento.

4.   Gli Stati membri comunicano la denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio comunitario di riferimento e agli altri Stati membri.

5.   Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per un laboratorio comunitario di riferimento, devono far sì che questi laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio comunitario di riferimento.

6.   Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

7.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano lasciando impregiudicate norme più specifiche, in particolare il capo VI del regolamento (CE) n. 999/2001 e l'articolo 14 della direttiva 96/23/CE.

TITOLO IV

ASSISTENZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SETTORI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI

Articolo 34

Principi generali

1.   Se i risultati dei controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti richiedono l'intervento in più di uno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa.

2.   Le autorità competenti forniscono assistenza amministrativa a richiesta o spontaneamente se necessario per l'andamento delle indagini. L'assistenza amministrativa può comprendere, se del caso, la partecipazione a controlli in loco effettuati dall'autorità competente di un altro Stato membro.

3.   Gli articoli da 35 a 40 non pregiudicano le norme nazionali applicabili per il rilascio di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o vi hanno attinenza, né volte e a tutelare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.

Articolo 35

Organo di collegamento

1.   Ciascuno Stato membro designa uno o più organi di collegamento per assicurare gli eventuali contatti con gli organi di collegamento degli altri Stati membri. Gli organi di collegamento hanno il compito di curare e coordinare la comunicazione tra autorità competenti, in particolare la trasmissione e il ricevimento delle domande di assistenza.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i dati utili relativi agli organi di collegamento da essi designati e le eventuali modifiche apportate a tali dati.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, la designazione di organismi di collegamento non preclude contatti diretti, scambi di informazioni o cooperazione tra il personale delle autorità competenti nei vari Stati membri.

4.   Le autorità competenti cui si applica la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (40) assicurano, se del caso, i contatti con le autorità che operano ai sensi del presente titolo.

Articolo 36

Assistenza a richiesta

1.   Alla ricezione di una richiesta motivata, l'autorità competente che riceve la richiesta assicura che l'autorità competente che l'ha inoltrata riceva tutte le informazioni e tutti i documenti necessari a consentirle di verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti nell'ambito della sua giurisdizione. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro che riceve la richiesta predispone lo svolgimento delle eventuali indagini amministrative necessarie per ottenere tali informazioni e documenti.

2.   Le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono inviati senza indebito ritardo. I documenti possono essere trasmessi in originale o in copia.

3.   Previo accordo tra l'autorità che ha inoltrato la richiesta e l'autorità che riceve la richiesta, il personale designato dalla prima può presenziare alle indagini amministrative.

Tali indagini sono sempre effettuate dal personale dell'autorità che ha ricevuto la richiesta.

Il personale dell'autorità che ha inoltrato la richiesta non può, di propria iniziativa, esercitare i poteridi indagine conferiti ai funzionari dell'autorità che ha ricevuto la richiesta. Detto personale ha tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti di questi ultimi, per il loro tramite e ai soli fini dell'indagine amministrativa in corso.

4.   Il personale dell'autorità che ha inoltrato la richiesta presente in un altro Stato membro a norma del paragrafo 3 deve essere sempre in grado di esibire un mandato scritto contenente le indicazioni della propria identità e del proprio ruolo ufficiale.

Articolo 37

Assistenza spontanea

1.   Un'autorità competente che venga a conoscenza di una non conformità che potrebbe avere implicazioni per un altro Stato membro o per altri Stati membri trasmette tale informazione all'altro Stato membro o agli altri Stati membri senza che ne abbia ricevuto richiesta e senza indugio.

2.   Gli Stati membri che ricevono tali informazioni indagano sulla materia e informano lo Stato membro che ha fornito le informazioni sui risultati delle indagini e, se del caso, sulle misure adottate.

Articolo 38

Assistenza in caso di non conformità

1.   L'autorità competente dello Stato membro di destinazione che, nel corso di un controllo ufficiale effettuato nel luogo di destinazione delle merci o durante il loro trasporto, accerti che le merci non soddisfano i requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti in modo da creare un rischio per la salute umana o degli animali o da costituire una seria violazione della normativa stessa, si mette immediatamente in contatto con l'autorità competente dello Stato membro d'invio.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'invio indaga in merito, prende tutte le misure necessarie e notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

3.   Qualora l'autorità competente dello Stato membro di destinazione nutra il timore che tali misure non siano adeguate, le autorità competenti dei due Stati membri esaminano insieme i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con un'ispezione congiunta in loco effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 4. Esse informano la Commissione se non sono in grado di concordare misure appropriate.

Articolo 39

Relazioni con i paesi terzi

1.   Quando un paese terzo comunica all'autorità competente di uno Stato membro informazioni da cui risulta una non conformità e/o un rischio per la salute umana o degli animali, questa è tenuta a trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri se ritiene che possano esservi interessate oppure su loro richiesta. Tali informazioni sono anche comunicate alla Commissione ove rivestano interesse a livello comunitario.

2.   Se il paese terzo ha assunto l'impegno giuridico di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sono o appaiono contrarie alla pertinente normativa in materia di mangimi e di alimenti, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle norme relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

Articolo 40

Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

1.   La Commissione coordina senza ritardo l'azione intrapresa dagli Stati membri allorché, in seguito a informazioni ricevute dagli Stati membri o da altre fonti, viene a conoscenza di attività che sono o appaiono contrarie alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e che sono di particolare interesse a livello comunitario, in particolare se:

a)

tali attività hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri;

b)

si presume che siano state condotte attività analoghe in diversi Stati membri;

c)

gli Stati membri non sono in grado di concordare un'azione appropriata in caso di non conformità.

2.   Se i controlli ufficiali a destinazione evidenziano casi ripetuti di non conformità o altri rischi per la salute umana, delle piante o degli animali, derivanti dai mangimi o dagli alimenti direttamente o tramite l'ambiente, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   La Commissione ha facoltà di:

a)

in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco;

b)

chiedere all'autorità competente dello Stato membro di invio di intensificare i suoi controlli ufficiali in merito e di riferire sull'azione e sulle misure intraprese.

4.   Allorché le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sono prese per affrontare casi di ripetuta non conformità da parte di un'azienda del settore dei mangimi e degli alimenti, l'autorità competente addebita tutte le spese derivanti da tali misure all'azienda in questione.

TITOLO V

PIANI DI CONTROLLO

Articolo 41

Piani di controllo nazionali pluriennali

Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell'articolo 45 del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.

Articolo 42

Principi per l'elaborazione dei piani di controllo nazionali pluriennali

1.   Gli Stati membri:

a)

attuano il piano di cui all'articolo 41 per la prima volta entro il 1o gennaio 2007;

b)

lo aggiornano regolarmente alla luce dei pertinenti sviluppi;

c)

forniscono, a richiesta, alla Commissione la versione più recente del piano.

2.   Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, in particolare:

a)

sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi;

b)

sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate;

c)

sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono;

d)

sull'organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;

e)

sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;

f)

se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo;

g)

sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

h)

sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6;

i)

sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9;

j)

sull'organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana;

k)

sull'organizzazione della cooperazione e dell'assistenza reciproca.

3.   I piani di controllo nazionali pluriennali possono essere adattati durante la loro applicazione. Modifiche possono essere apportate in considerazione dei seguenti fattori o per tenerne conto:

a)

nuova normativa;

b)

il manifestarsi di nuove malattie o di altri rischi per la salute;

c)

cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità nazionali competenti;

d)

i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;

e)

i risultati dei controlli comunitari a norma dell'articolo 45;

f)

qualsiasi modifica degli orientamenti di cui all'articolo 43;

g)

i risultati scientifici;

h)

il risultato di audit effettuati da un paese terzo in uno Stato membro.

Articolo 43

Orientamenti per i piani di controllo nazionali pluriennali

1.   I piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 tengono conto degli orientamenti fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Essi devono in particolare:

a)

promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e abbracciare tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare animale e umana, comprese l'importazione e l'introduzione;

b)

individuare le priorità in funzione dei rischi e i criteri per la categorizzazione del rischio delle attività interessate e le procedure di controllo più efficaci;

c)

individuare altre priorità e le procedure di controllo più efficaci;

d)

individuare le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi, compreso l'impiego dei mangimi, che possono fornire le informazioni più affidabili e indicative sulla conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;

e)

incoraggiare l'adozione delle migliori pratiche a tutti i livelli del sistema di controllo;

f)

incoraggiare lo sviluppo di controlli efficaci sui sistemi di rintracciabilità;

g)

fornire consulenza sullo sviluppo di sistemi per registrare l'efficacia e i risultati delle azioni di controllo;

h)

rispecchiare le norme e le raccomandazioni emanate dai pertinenti organismi internazionali per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi ufficiali;

i)

fissare criteri per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4, paragrafo 6;

j)

stabilire la struttura delle relazioni annuali prescritte all'articolo 44 e le informazioni che devono contenere;

k)

segnalare i principali indicatori di efficienza da applicarsi all'atto della valutazione dei piani di controllo nazionali pluriennali.

2.   Laddove necessario, gli orientamenti sono adattati alla luce dell'analisi delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 44, o dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45.

Articolo 44

Relazioni annuali

1.   Un anno dopo l'avvio dei piani di controllo nazionali pluriennali, e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente:

a)

qualsiasi modifica dei piani di controllo nazionali pluriennali per tener conto dei fattori di cui all'articolo 42, paragrafo 3;

b)

i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente secondo le disposizioni del piano di controllo nazionale pluriennale;

c)

il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati;

d)

le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprese le azioni per farli rispettare e i loro risultati.

2.   Per favorire una presentazione coerente della relazione e in particolare dei risultati dei controlli ufficiali, le informazioni di cui al paragrafo 1 tengono conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri mettono a punto le loro relazioni e le trasmettono alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno cui esse si riferiscono.

4.   Alla luce delle relazioni di cui al paragrafo 1, del risultato dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione elabora una relazione annuale sul funzionamento generale dei controlli ufficiali negli Stati membri che può, se del caso, comprendere raccomandazioni su:

a)

eventuali miglioramenti ai sistemi di controllo ufficiali e di audit negli Stati membri, compreso il loro campo di applicazione, la loro gestione e attuazione;

b)

azioni specifiche di controllo concernenti settori o attività, a prescindere dal fatto se questi siano coperti o meno dai piani di controllo nazionali pluriennali,

c)

piani coordinati volti ad affrontare questioni d'interesse particolare.

5.   I piani di controllo nazionali pluriennali e i relativi orientamenti vengono adattati, ove opportuno, sulla base delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione.

6.   La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende disponibile al pubblico.

TITOLO VI

ATTIVITÀ COMUNITARIE

CAPO I:

CONTROLLI COMUNITARI

Articolo 45

Controlli comunitari negli Stati membri

1.   Esperti della Commissione effettuano audit generali e specifici negli Stati membri. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Gli audit generali e specifici sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. Gli audit sono effettuati su base regolare. L'obiettivo principale è di verificare che globalmente i controlli ufficiali negli Stati membri si svolgano conformemente ai piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 e alla normativa comunitaria. A tal fine e per promuovere l'efficienza e l'efficacia degli audit, la Commissione, prima di effettuarli, può chiedere agli Stati membri di fornire, non appena possibile, copie aggiornate dei piani di controllo nazionali.

2.   Gli audit specifici e le ispezioni in uno o più campi specifici possono completare gli audit generali. Gli audit specifici e le ispezioni servono in particolare a:

a)

verificare l'attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale, della normativa in materia di mangimi e di alimenti e di quella sulla salute e sul benessere degli animali e possono comprendere, a seconda dei casi, ispezioni in loco di servizi ufficiali e di strutture attinenti al settore sottoposto a audit;

b)

verificare il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti;

c)

indagare su problemi importanti o ricorrenti negli Stati membri;

d)

indagare su situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri.

3.   La Commissione stila, per ciascun controllo effettuato, una relazione sui risultati. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. La Commissione rende le relazioni disponibili al pubblico. Per le relazioni sui controlli effettuati in uno Stato membro, la Commissione fornisce alla pertinente autorità competente un progetto di relazione per eventuali osservazioni, delle quali tiene conto nella stesura della relazione definitiva e che pubblica insieme a quest'ultima.

4.   La Commissione stabilisce un programma di controllo annuale, lo comunica anticipatamente agli Stati membri e riferisce sui suoi risultati. La Commissione può modificare il programma per tener conto degli sviluppi della situazione nel campo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti, della salute e del benessere degli animali e della fitosanità.

5    li Stati membri:

a)

assicurano un appropriato follow-up delle raccomandazioni risultanti dai controlli comunitari;

b)

forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;

c)

assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.

6.   Norme dettagliate sui controlli comunitari negli Stati membri possono essere stabilite o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

Articolo 46

Controlli comunitari nei paesi terzi

1.   Esperti della Commissione possono effettuare controlli ufficiali in paesi terzi al fine di verificare, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e a quella sulla salute degli animali. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Tali controlli ufficiali prendono in considerazione, in particolare:

a)

la legislazione del paese terzo;

b)

l'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, i poteri di cui loro dispongono e il loro livello di indipendenza, la supervisione cui sono sottoposte nonché l'autorità di cui esse godono per far rispettare effettivamente la legislazione pertinente;

c)

la formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali;

d)

le risorse di cui dispongono le autorità competenti, comprese le strutture diagnostiche;

e)

l'esistenza e il funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati su priorità;

f)

se del caso, la situazione riguardante la salute degli animali, le zoonosi e la fitosanità, nonché le procedure di notifica ai servizi della Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali e delle piante;

g)

l'entità e il funzionamento dei controlli ufficiali sulle importazioni di animali, piante e di prodotti da essi derivati;

h)

le assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti comunitari.

2.   Per promuovere l'efficienza e l'efficacia dei controlli in un paese terzo la Commissione, prima di effettuare tali controlli, può richiedere che il paese terzo presenti le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1 nonché, se del caso, le registrazioni scritte dell'attuazione di siffatti controlli.

3.   La frequenza dei controlli comunitari nei paesi terzi è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a)

una valutazione del rischio presentato dai prodotti esportati verso la Comunità;

b)

le disposizioni della normativa comunitaria;

c)

il volume e la natura delle importazioni dal paese in questione;

d)

i risultati dei controlli già effettuati dai servizi della Commissione o da altri organi ispettivi;

e)

i risultati dei controlli all'importazione e degli altri eventuali controlli eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri;

f)

le informazioni ricevute dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare o da organismi analoghi;

g)

le informazioni ricevute da organismi internazionalmente riconosciuti come ad esempio l'OMS, il Codex Alimentarius della Commissione e l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), o da altre fonti;

h)

prove di emergenti situazioni di malattia o altre circostanze che possono dar luogo all'importazione di animali vivi, piante vive, mangimi o alimenti da un paese terzo che presenta rischi per la salute;

i)

la necessità di indagare o reagire riguardo a situazioni di emergenza in singoli paesi terzi.

I criteri per determinare i rischi ai fini della valutazione del rischio di cui alla lettera a) vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

4.   Le modalità e le norme dettagliate per i controlli nei paesi terzi possono essere determinate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

Vi rientrano in particolare modalità e norme dettagliate per:

a)

controlli nei paesi terzi nel contesto di un accordo bilaterale;

b)

controlli in altri paesi terzi.

Le tasse relative ai suddetti controlli possono essere stabilite su base reciproca, secondo la medesima procedura.

5.   Se durante un controllo comunitario si individua un rischio serio per la salute umana o degli animali, la Commissione prende immediatamente tutte le misure di emergenza necessarie a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 o alle disposizioni in materia di salvaguardia previste da altri strumenti pertinenti del diritto comunitario.

6.   La Commissione riferisce sui risultati di ciascun controllo comunitario effettuato. Se del caso la relazione contiene raccomandazioni. La Commissione mette le relazioni a disposizione del pubblico.

7.   La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma di controlli nei paesi terzi e riferisce sui suoi risultati. Può modificare il programma per tener conto degli sviluppi della situazione nel campo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti, della salute degli animali e della fitosanità.

CAPO II:

CONDIZIONI DI IMPORTAZIONE

Articolo 47

Condizioni generali di importazione

1.   Spetta alla Commissione chiedere ai paesi terzi che intendono esportare merci nella Comunità di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull'organizzazione generale e sulla gestione dei sistemi di controllo sanitario:

a)

i regolamenti di ordine sanitario o fitosanitario adottati o proposti sul suo territorio;

b)

le procedure di controllo e d'ispezione, di produzione e di quarantena, le procedure di approvazione della tolleranza ai pesticidi e degli additivi alimentari in vigore sul suo territorio;

c)

le procedure di valutazione del rischio, i fattori di cui si tiene conto nonché la determinazione dell'adeguato livello di protezione sanitaria o fitosanitaria;

d)

se del caso il follow-up dato alle raccomandazioni fatte in seguito ai controlli di cui all'articolo 46.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere proporzionate alla natura delle merci e possono tenere conto della situazione specifica e della struttura del paese terzo e della natura dei prodotti esportati verso la Comunità. Esse si riferiscono almeno alle merci destinate ad essere esportate verso la Comunità.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 e 2 possono anche riguardare:

a)

i risultati dei controlli nazionali effettuati sulle merci destinate all'esportazione nella Comunità;

b)

importanti cambiamenti che sono stati apportati alla struttura e al funzionamento dei pertinenti sistemi di controllo, in particolare per soddisfare i requisiti o le raccomandazioni comunitari.

4.   Allorché un paese terzo non fornisce le suddette informazioni oppure queste risultino inadeguate, possono essere fissate specifiche condizioni di importazione in conformità della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, su base strettamente temporanea e caso per caso, in seguito a consultazioni con il paese terzo interessato.

5.   Gli orientamenti che specificano come le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 debbono essere elaborate e presentate alla Commissione, nonché le misure transitorie che consentono ai paesi terzi di avere il tempo necessario per preparare queste informazioni, sono stabiliti in conformità delle procedure di cui all'articolo 62, paragrafo 2.

Articolo 48

Condizioni specifiche di importazione

1.   Nella misura in cui le condizioni e le procedure dettagliate da rispettare all'atto di importare merci da paesi terzi o da regioni degli stessi non siano previste dalla normativa comunitaria, e in particolare dal regolamento (CE) n... ./2004 (41) esse sono stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

2.   Le condizioni e le procedure dettagliate di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a)

l'elaborazione di un elenco di paesi terzi da cui possono essere importati prodotti specifici in uno dei territori di cui all'allegato I;

b)

la definizione di modelli di certificati di accompagnamento delle partite;

c)

condizioni speciali di importazione a seconda del tipo di prodotto o di animale e degli eventuali rischi ad esso associati.

3.   I paesi terzi figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, lettera a) soltanto se le loro autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.

4.   All'atto di elaborare o aggiornare gli elenchi, si prendono in considerazione in particolare i seguenti criteri:

a)

la legislazione del paese terzo nel settore in questione;

b)

la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi di controllo, nonché i poteri di cui dispongono e le garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l'attuazione della legislazione in materia;

c)

l'esistenza di adeguati controlli ufficiali;

d)

la regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sulla presenza di rischi potenziali nei mangimi e negli alimenti e negli animali vivi;

e)

le garanzie fornite da un paese terzo che:

i)

le condizioni applicate agli stabilimenti da cui i mangimi e gli alimenti possono essere importati verso la Comunità sono conformi o equivalenti ai requisiti fissati nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti;

ii)

esiste ed è tenuto aggiornato un elenco di tali stabilimenti;

iii)

l'elenco degli stabilimenti e le sue versioni aggiornate sono comunicati alla Commissione senza indugio;

iv)

gli stabilimenti sono oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo.

5.   Nell'adottare le condizioni speciali di importazione di cui al paragrafo 2, lettera c), si tiene conto delle informazioni presentate dai paesi terzi interessati e, se del caso, dei risultati dei controlli comunitari effettuati in tali paesi terzi. Condizioni speciali di importazione possono essere definite per un singolo prodotto o per un gruppo di prodotti e possono applicarsi a un singolo paese terzo, a regioni dello stesso o a un gruppo di paesi terzi.

Articolo 49

Equivalenza

1.   In seguito all'attuazione di un accordo di equivalenza o ad un audit soddisfacente, può essere presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, che riconosca che le misure applicate in settori specifici da un paese terzo o da una regione dello stesso offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità se il paese terzo fornisce prove oggettive in proposito.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni che disciplinano le importazioni da tale paese terzo o regione di paese terzo.

Queste condizioni possono comprendere:

a)

la natura e il contenuto dei certificati che devono accompagnare il prodotto;

b)

requisiti specifici applicabili alle importazioni verso la Comunità;

c)

se del caso, procedure per l'elaborazione e la modifica di elenchi di regioni o di stabilimenti da cui le importazioni sono consentite.

3.   La decisione di cui al paragrafo 1 è revocata secondo la stessa procedura e senza indugio se una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza stabilita al tempo della sua adozione cessa di essere soddisfatta.

Articolo 50

Sostegno ai paesi in via di sviluppo

   Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 possono essere adottate e mantenute, fintantoché abbiano effetti comprovati, le seguenti misure atte ad assicurare che i paesi in via di sviluppo siano in grado di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento:

a)

introduzione progressiva dei requisiti di cui agli articoli 47 e 48 per i prodotti esportati verso la Comunità. I progressi compiuti nel soddisfacimento di tali requisiti sono valutati e presi in considerazione all'atto di stabilire se per un periodo di tempo limitato si rendano necessarie deroghe specifiche, parziali o totali a detti requisiti. L'introduzione progressiva tiene altresì conto dei progressi realizzati nella creazione della capacità istituzionale di cui al paragrafo 2;

b)

assistenza per la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 47, se del caso ad opera di esperti comunitari;

c)

promozione di progetti comuni tra paesi in via di sviluppo e Stati membri;

d)

elaborazione di orientamenti per aiutare i paesi in via di sviluppo ad organizzare controlli ufficiali sui prodotti esportati verso la Comunità;

e)

invio di esperti comunitari nei paesi in via di sviluppo per fornire assistenza nell'organizzazione dei controlli ufficiali;

f)

partecipazione del personale dei paesi in via di sviluppo preposto ai controlli ai corsi di formazione di cui all'articolo 51.

2.   Nel contesto della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, la Commissione promuove il sostegno ai paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi e degli alimenti in generale e il rispetto delle norme relative ai mangimi e agli alimenti in particolare, allo scopo di rafforzare la capacità istituzionale richiesta per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5, 12, 47 e 48.

CAPO III:

FORMAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI

Articolo 51

Formazione del personale preposto ai controlli

1.   La Commissione può organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri responsabile dei controlli ufficiali di cui al presente regolamento. Tali corsi di formazione servono a sviluppare un approccio armonizzato ai controlli ufficiali negli Stati membri e possono comprendere in particolare una formazione:

a)

sulla normativa comunitaria in materia di mangimi e alimenti e sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

b)

sui metodi e sulle tecniche di controllo, come l'audit dei sistemi concepiti dagli operatori per conformarsi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

c)

sui controlli da effettuarsi sulle merci importate nella Comunità;

d)

sui metodi e sulle tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione dei mangimi e degli alimenti.

2.   I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperti a partecipanti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo.

3.   Norme dettagliate per l'organizzazione di corsi di formazione possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

CAPO IV:

ALTRE ATTIVITÀ COMUNITARIE

Articolo 52

Controlli dei paesi terzi negli Stati membri

1.   Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri e in cooperazione con esse, esperti della Commissione possono assistere gli Stati membri nel corso di controlli effettuati da paesi terzi.

2.   In tal caso, gli Stati membri sul cui territorio un paese terzo deve effettuare un controllo informano la Commissione sulla relativa programmazione, portata e documentazione e comunicano qualsiasi altra informazione pertinente che consenta alla Commissione di partecipare efficacemente al controllo.

3.   L'assistenza della Commissione serve in particolare a:

a)

chiarire la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali;

b)

fornire informazioni e dati disponibili a livello comunitario che possano essere utili per il controllo effettuato dal paese terzo;

c)

assicurare l'uniformità per quanto concerne i controlli effettuati dai paesi terzi.

Articolo 53

Piani coordinati di controllo

La Commissione può raccomandare piani coordinati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Tali piani sono:

a)

organizzati annualmente conformemente a un programma;

b)

se ritenuto necessario, organizzati ad hoc in particolare al fine di stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti o animali.

TITOLO VII

MISURE DI ATTUAZIONE

CAPO I:

MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE

Articolo 54

Azioni in caso di non conformità alla normativa

1.   L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.

2.   Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:

a)

l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

b)

la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;

c)

il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;

d)

l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;

e)

la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;

f)

la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;

g)

le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;

h)

qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

3.   L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

a)

notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;

b)

informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

4.   Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.

5.   Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.

Articolo 55

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica.

CAPO II:

MISURE COMUNITARIE DI ATTUAZIONE

Articolo 56

Misure di salvaguardia

1.   Sono adottate misure secondo le procedure stabilite all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002:

a)

se la Commissione ha la prova di una grave carenza nei sistemi di controllo di uno Stato membro;

b)

se tale carenza può costituire un rischio eventuale e diffuso per la salute umana, la salute o il benessere degli animali, direttamente o tramite l'ambiente.

2.   Tali misure sono adottate soltanto dopo che:

a)

i controlli comunitari hanno indicato e segnalato la non conformità alla normativa comunitaria;

b)

lo Stato membro interessato non ha corretto la situazione a richiesta della Commissione e entro i termini da essa fissati.

TITOLO VIII

ADATTAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

Articolo 57

Modifica della direttiva 96/23/CE

La direttiva 96/23/CE è così modificata:

1)

all'articolo 14 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I laboratori comunitari di riferimento sono quelli di cui al pertinente punto dell'allegato VII del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (42).

(42)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»"

2)

all'articolo 30, la frase del paragrafo 1 che inizia con le parole «Qualora da questi nuovi controlli risulti ...» e che termina con le parole «... o l'utilizzazione per altri scopi autorizzati dalla normativa comunitaria, senza però avere diritto a indennizzi o compensazioni», è sostituita dalla seguente:

«Qualora i controlli dimostrino la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o siano stati superati i limiti massimi, si applicano le disposizioni degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. .../2004 (43) del Parlamento europeo e del Consiglio del ... .»

3)

l'allegato V è abrogato;

Articolo 58

Modifica della direttiva 97/78/CE

La direttiva 97/78/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Controlli veterinari sui prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I sono effettuati dagli Stati membri a norma della presente direttiva e del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (44).

(44)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»"

2)

all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“prodotti”: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (45), alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (46) e al regolamento (CE) n.../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (47); sono inclusi anche i prodotti vegetali di cui all'articolo 19;

(45)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1)."

(46)  GU L 18 del 23.01.2003, pag. 11."

(47)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»"

3)

all'articolo 7, paragrafo 3, le parole «le spese d'ispezione previste dalla direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (modificata e codificata)» sono sostituite da:

«le spese d'ispezione di cui al regolamento (CE) n. .../2004 (48)

4)

all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole:

«o, nel caso di stabilimenti autorizzati ai sensi della decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, degli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, da stabilimenti che siano stati oggetto di una ispezione comunitaria o nazionale»gestrichen.

5)

all'articolo 12, il paragrafo 9 è abrogato;

6)

all'articolo 15, il paragrafo 5 è abrogato;

7)

all'articolo 16 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Norme dettagliate per l'introduzione di prodotti di origine animale destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi internazionali di trasporto, nonché di prodotti di origine animale ordinati a distanza (per esempio per lettera, telefono o Internet) e recapitati al consumatore sono stabilite a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. .../... (48)

8)

l'articolo 21 è abrogato;

9)

l'articolo 23 è abrogato;

10)

all'articolo 24, paragrafo 1, secondo trattino, le parole «conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle parole «conformemente all'articolo 17».

Articolo 59

Modifica della direttiva 2000/29/CE

Nella direttiva 2000/29/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 21 si applicano, secondo il caso, gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (49).

Articolo 60

Modifica del regolamento (CE) .../... (50)

Il regolamento (CE) .../... (50) è modificato come segue:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il presente regolamento si applica ad integrazione del regolamento (CE) n... ./... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (51).

(51)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.»"

2.

all'articolo 2:

a)

al paragrafo 1, le lettere a), b), d) ed e) sono abrogate e

b)

al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b bis) Regolamento (CE) n... ./... (50)»

3.

all'articolo 3:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti riconoscono gli stabilimenti nel momento e alle condizioni specificate all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n... ./... (50)

b)

il paragrafo 4, lettere a) e b) e il paragrafo 6 sono abrogati;

4)

l'articolo 9 è abrogato;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Per garantire l'applicazione uniforme dei principi e delle condizioni stabiliti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del titolo VI, capo II, del regolamento (CE) n... ./... si applicano le procedure descritte nel presente capitolo.»

6)

all'articolo 11:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un paese terzo figura in tale elenco solo se vi è stato effettuato un controllo comunitario il quale dimostri che la sua autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto all'articolo 48, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. .../... (52). Tuttavia, un paese terzo può figurare in siffatto elenco senza che sia stato effettuato alcun controllo comunitario se:

a)

il rischio determinato in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. .../... (52) non è tale da giustificarlo;

b)

al momento di decidere di aggiungere un particolare paese terzo ad un elenco, a norma del paragrafo 1, si determina che altre informazioni indicano che l'autorità competente fornisce le necessarie garanzie.»

b)

al paragrafo 4 la parte iniziale è sostituita dalla seguente:

«4.   Nel compilare o aggiornare gli elenchi si tiene conto in particolare dei criteri elencati nell'articolo 46 e nell'articolo 48, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.../... (52). Si tiene inoltre conto di quanto segue:»

c)

le lettere da b) a h) del paragrafo 4 sono abrogate;

7)

l'articolo 14, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le eventuali condizioni specifiche di importazione fissate a norma dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. .../... (52)

8)

all'articolo 18, i punti da 17 a 20 sono abrogati.

Articolo 61

Abrogazione di atti comunitari

1.   Le direttive 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE e 95/53/CE e le decisioni 93/383/CEE, 98/728/CE e 1999/313/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2006. La direttiva 85/73/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008.

2.   Tuttavia, le norme di attuazione adottate sulla base di tali atti, in particolare quelle riportate nell'elenco dell'allegato VIII, rimangono in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione col presente regolamento, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie sulla base del presente regolamento.

3.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 oppure, per le questioni che riguardano principalmente aspetti fitosanitari, dal comitato fitosanitario permanente istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio (53).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 63

Misure di attuazione e misure transitorie

1.   Le misure di attuazione e le misure transitorie necessarie per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.

Ciò si applica in particolare:

a)

alla delega di compiti di controllo agli organismi di controllo di cui all'articolo 5, se tali organismi di controllo erano già funzionanti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

b)

a qualsiasi deviazione riguardante le norme menzionate all'articolo 12, paragrafo 2;

c)

alla non conformità di cui all'articolo 28 che ha generato spese determinate da controlli ufficiali supplementari;

d)

alle spese sostenute in applicazione dell'articolo 54;

e)

alle norme relative alle analisi microbiologiche, fisiche e/o chimiche nell'ambito dei controlli ufficiali, in particolare in caso di sospetto rischio e anche alla sorveglianza della sicurezza dei prodotti importati da paesi terzi;

f)

alla definizione dei mangimi che, ai fini del presente regolamento, devono essere considerati mangimi di origine animale.

2.   Per tener conto della specificità dei regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, misure specifiche da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 possono prevedere le necessarie deroghe e modifiche alle norme stabilite nel presente regolamento.

Articolo 64

Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee

Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3:

1.

gli allegati del presente regolamento possono essere aggiornati, a eccezione dell'allegato I, dell'allegato IV e dell'allegato V, senza pregiudizio dell'articolo 27, paragrafo 3, in particolare per tener conto delle modifiche di carattere amministrativo e del progresso scientifico e/o tecnologico;

2.

i riferimenti alle norme europee di cui al presente regolamento possono essere aggiornati nel caso in cui il CEN modifichi tali riferimenti.

Articolo 65

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   Entro ... (54), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La relazione riesamina in particolare l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e prende segnatamente in considerazione i seguenti elementi:

a)

nuova valutazione del campo di applicazione, con riferimento alla salute e al benessere degli animali;

b)

garanzia del contributo dato al finanziamento dei controlli ufficiali da altri settori attraverso l'ampliamento dell'elenco di attività di cui all'allegato IV, sezione A e all'allegato V, sezione A;, e attraverso la presa in considerazione, in particolare, dell'impatto della legislazione comunitaria in materia di igiene dei mangimi e degli alimenti dopo la sua adozione;

c)

fissazione di importi minimi aggiornati per le tasse di cui all'allegato IV, sezione B e all'allegato V, sezione B, tenendo conto in particolare i fattori di rischio.

3.   La Commissione, se del caso, correda la relazione di pertinenti proposte.

Articolo 66

Sostegno finanziario della Comunità

1.   Gli stanziamenti necessari per:

a)

le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri designati dalla Commissione per assistere i propri esperti a norma dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 46, paragrafo 1;

b)

la formazione del personale di controllo di cui all'articolo 51;

c)

il finanziamento di altre misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente regolamento,

sono autorizzati annualmente nell'ambito della procedura di bilancio.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1, lettera c) comprendono in particolare l'organizzazione di conferenze, la creazione di basi di dati, la pubblicazione di informazioni, l'organizzazione di studi e l'organizzazione di riunioni per preparare le sessioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

3.   Un sostegno tecnico e un contributo finanziario della Comunità per l'organizzazione delle attività di cui all'articolo 50 possono essere concessi entro i limiti delle risorse umane e finanziarie di cui dispone la Commissione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Tuttavia, gli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 25.

(2)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 14.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(5)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

(6)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 1).

(7)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(8)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(9)  Direttiva del Consiglio 97/78/CE del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(10)  Direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 del 1o.7.1996, pag. 1).

(11)  GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

(12)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(13)  GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(14)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(15)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 .

(16)  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).

(17)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(18)  Regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU: inserire riferimento al regolamento).

(19)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2245/2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

(20)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici contenuti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

(21)  Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/2/CE (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10).

(22)  Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione.

(23)  Direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 34 del 11.2.1992, pag. 28).

(24)  Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 30).

(25)  Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(26)  Direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50).Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(27)  Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23).

(28)  Direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(29)  Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31). Decisione modificata dalla decisione 1999/312/CE (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 37).

(30)  Direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale (GU L 162 del 1o.7.1996, pag. 1).

(31)  Decisione 98/728/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 51).

(32)  Decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40).

(33)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(34)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(35)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(36)  Regolamento (CE) n... ./... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L ..., pag... .).

(37)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(38)  Regolamento (CE) n... ./... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme specifiche di igiene per i prodotti alimentari di origine animale e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE (GU L ...).

(39)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(40)  GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(41)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(43)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(48)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(50)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(52)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(53)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.

(54)  Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15

1.

Il territorio del Regno del Belgio.

2.

Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia.

3.

Il territorio della Repubblica federale di Germania.

4.

Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.

5.

Il territorio della Repubblica ellenica.

6.

Il territorio della Repubblica francese.

7.

Il territorio dell'Irlanda.

8.

Il territorio della Repubblica italiana.

9.

Il territorio del Granducato di Lussemburgo.

10.

Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.

11.

Il territorio della Repubblica portoghese.

12.

Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

13.

Il territorio della Repubblica d'Austria.

14.

Il territorio della Repubblica di Finlandia.

15.

Il territorio del Regno di Svezia.

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

Capo I: Tematiche per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali

1.

Varie tecniche di controllo, come realizzazione di audit, campionamento e ispezione.

2.

Procedure di controllo.

3.

Normativa in materia di mangimi e di alimenti.

4.

Le diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e i possibili rischi per la salute umana nonché, se del caso, per la salute degli animali, delle piante e per l'ambiente.

5.

Valutazione della non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.

6.

Pericoli inerenti alla zootecnia e alla produzione di mangimi e di alimenti.

7.

La valutazione dell'applicazione delle procedure relative ad analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

8.

Sistemi di gestione, ad esempio programmi di garanzia della qualità gestiti dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti e valutazione degli stessi nella misura pertinente ai requisiti fissati nella normativa in materia di mangimi e di alimenti.

9.

Sistemi ufficiali di certificazione.

10.

Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione.

11.

Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali.

12.

Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a test di efficienza, accreditamento e valutazione del rischio che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali.

13.

Qualsiasi altro settore, compreso quello della salute e del benessere degli animali, si ritenga necessario per assicurare che i controlli siano condotti conformemente al presente regolamento.

CAPO II: SETTORI PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO

1.

L'organizzazione dell'autorità competente e la relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali.

2.

La relazione tra le autorità competenti e gli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti connessi ai controlli ufficiali.

3.

La dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere.

4.

I compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale.

5.

La procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, l'interpretazione dei risultati e le successive decisioni.

6.

I programmi di monitoraggio e sorveglianza.

7.

L'assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro.

8.

Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali.

9.

La collaborazione con altri servizi o dipartimenti che possano avere responsabilità in materia.

10.

La verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi e dei test di rilevamento.

11.

Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali.

ALLEGATO III

CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI

1.

I metodi di analisi devono essere caratterizzati dai seguenti criteri:

a)

esattezza;

b)

applicabilità (matrice e gamma di concentrazione);

c)

limite di rilevazione;

d)

limite di determinazione;

e)

precisione;

f)

ripetibilità;

g)

riproducibilità;

h)

recupero;

i)

selettività;

j)

sensibilità;

k)

linearità;

l)

incertezza delle misurazioni;

m)

altri criteri a scelta.

2.

I valori di precisione di cui al punto 1, lettera e) sono ottenuti in seguito a una prova interlaboratorio condotta conformemente a un protocollo internazionalmente riconosciuto sulle prove interlaboratorio (ad esempio ISO 5725:1994 o Protocollo internazionale armonizzato dell'IUPAC) oppure, qualora si siano stabiliti criteri di efficienza per i metodi analitici, sono basati su prove di conformità ai criteri. I valori di ripetibilità e riproducibilità sono espressi in forma internazionalmente riconosciuta (ad esempio con intervalli di confidenza del 95% secondo quanto definito dalla norma ISO 5725/1994 oppure dall'IUPAC). I risultati della prova interlaboratorio sono pubblicati o disponibili senza restrizioni.

3.

Occorre dare la preferenza a metodi di analisi uniformemente applicabili a più categorie di prodotti, rispetto a quelli che si applicano soltanto a singoli prodotti.

4.

Nel caso in cui i metodi di analisi possono essere convalidati soltanto nell'ambito di un singolo laboratorio, essi devono essere convalidati, per esempio, conformemente agli orientamenti armonizzati dell'IUPAC oppure, qualora si siano stabiliti criteri di efficienza per i metodi analitici, sulla base di prove di conformità ai criteri.

5.

I metodi di analisi adottati ai sensi del presente regolamento vanno enunciati secondo la presentazione standard dei metodi di analisi raccomandata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

ALLEGATO IV

ATTIVITÀ E IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTROLLI UFFICIALI CONCERNENTI GLI STABILIMENTI COMUNITARI

SEZIONE A: ATTIVITÀ

1.

Le attività contemplate dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 93/119/CE e 96/23/CE per le quali gli Stati membri riscuotono attualmente tasse ai sensi della direttiva 85/73/CEE.

2.

L'approvazione degli stabilimenti di mangimi.

SEZIONE B: IMPORTI MINIMI

Per i controlli relativi al seguente elenco di prodotti, gli Stati membri riscuotono almeno gli importi minimi di tasse od oneri corrispondenti.

CAPO I:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI ALLE ISPEZIONI DEI MATTATOI

a)

carni bovine

 

 

— bovini adulti:

5 EUR/capo

 

— bovini giovani:

2 EUR/capo

b)

solipedi/equidi:

3 EUR/capo

c)

carni suine: animali con carcassa di peso

 

 

— inferiore a 25 kg:

0,5 EUR/capo

 

— pari o superiore a 25 kg:

1 EUR/capo

d)

carni ovine e caprine: animali con carcassa di peso

 

 

— inferiore a 12 kg:

0,15 EUR/capo

 

— pari o superiore a 12 kg:

0,25 EUR/capo

e)

pollame

 

 

— pollame del genere Gallus e faraone:

0,005 EUR/capo

 

— anatre e oche:

0,01 EUR/capo

 

— tacchini:

0,025 EUR/capo

 

— carni di conigli di allevamento:

0,005 EUR/capo

CAPO II:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI AI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI DI SEZIONAMENTO

Per tonnellata di carne:

carni bovine, suine, equine, ovine e caprine:

2 EUR

— carni di pollame e di conigli di allevamento:

1,5 EUR

— carni di selvaggina di allevamento e selvatica:

— piccola selvaggina di penna e di pelo:

1,5 EUR

— carni di ratiti (struzzo, emù, nandù):

3 EUR

— cinghiali e ruminanti:

2 EUR

CAPO III:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI AI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA

a)

piccola selvaggina di penna:

0,005 EUR/capo

b)

piccola selvaggina di pelo:

0,01 EUR/capo

c)

ratiti:

0,5 EUR/capo

d)

mammiferi terrestri::

 

 

— cinghiali:

1,5 EUR/capo

 

— ruminanti:

0,5 EUR/capo

CAPO IV:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI ALLA PRODUZIONE DI LATTE

— 1 EUR per 30 tonnellate e

— 0,5 EUR per tonnellata supplementare.

CAPO V:

IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA

a)

Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura:

1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

0,5 EUR per tonnellata supplementare.

b)

prima vendita nel mercato del pesce

0,5 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

0,25 EUR per tonnellata supplementare.

c)

prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 103/76 e n. 104/76:

1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese;

0,5 EUR per tonnellata supplementare.

Le tasse riscosse sulle specie di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione non devono superare i 50 EUR per partita.

Gli Stati membri riscuoteranno 0,5 EUR/tonnellata per la lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

ALLEGATO V

ATTIVITÀ E IMPORTI MINIMI DELLE TASSE O DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTROLLI UFFICIALI CONCERNENTI LE MERCI E GLI ANIMALI VIVI INTRODOTTI NELLA COMUNITÀ

SEZIONE A: ATTIVITÀ O CONTROLLI

Le attività contemplate dalle direttive 97/78/CE e 91/496/CEE per le quali gli Stati membri riscuotono attualmente tasse ai sensi della direttiva 85/73/CEE.

SEZIONE B: TASSE O ONERI

CAPO I:

TASSE APPLICABILI ALLE CARNI IMPORTATE

L'importo minimo della tassa per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di carni è fissato a:

55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 EUR per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

CAPO II:

TASSE APPLICABILI AI PRODOTTI DELLA PESCA IMPORTATI

1.

L'importo minimo della tassa per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca è stabilito a:

55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 EUR per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

2.

Il suddetto importo per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

1200 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1000 tonnellate,

2400 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2000 tonnellate,

3600 EUR per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2000 tonnellate.

3.

Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a).

CAPO III

TASSE O ONERI APPLICABILI AI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ALLE CARNI DI POLLAME, DI SELVAGGINA SELVATICA, DI CONIGLIO, DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO, AI SOTTOPRODOTTI E AI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE

1.

La tassa minima per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi è fissata a:

55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 EUR per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

2.

L'importo suddetto per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

600 EUR per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

1200 EUR per nave, con un carico di prodotti fino a 1000 tonnellate,

2400 EUR per nave, con un carico di prodotti fino a 2000 tonnellate,

3600 EUR per nave, con un carico di prodotti superiore a 2000 tonnellate.

CAPO IV

TASSE APPLICABILI AL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ DI MERCI E DI ANIMALI VIVI

L'importo delle tasse o degli oneri per il controllo ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità è fissato a un livello minimo di 30 EUR, maggiorato di 20 EUR per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

CAPO V

TASSE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

1.

La tassa per il controllo ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi è fissata:

a)

per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:

55 EUR per partita, fino a 6 tonnellate, e

9 EUR per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate;

b)

per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:

55 EUR per partita, fino a 46 tonnellate, oppure

420 EUR per partita, oltre le 46 tonnellate.

Resta inteso che questo importo minimo non si applica alle importazioni di specie di cui alla decisione 92/432/CEE della Commissione.

2.

Su richiesta di uno Stato membro, corredata di adeguati documenti giustificativi e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE, alle importazioni da taluni paesi terzi si possono applicare tasse di importo inferiore.

ALLEGATO VI

CRITERI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELLE TASSE

1.

Stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali;

2.

Costi per il personale addetto ai controlli ufficiali, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzatura, formazione, costi di viaggio e costi correlati;

3.

costi di analisi di laboratorio e di campionamento.

ALLEGATO VII

LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO

I.

Laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti

1.

Laboratorio comunitario di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte

AFSSA-LERHQA

94700 Maison Alfort

Francia

2.

Laboratori comunitari di riferimento per l'analisi e il test delle zoonosi (salmonella)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Paesi Bassi

3.

Laboratorio comunitario di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine

Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spanien

4.

Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi

Laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Regno Unito

5.

Laboratori comunitari di riferimento per i residui

a)

Per i residui elencati nell'allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4, categoria B 2 d) e categoria B 3 d) della direttiva 96/23/CE del Consiglio

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

NL-3720 BA Bithoven, Paesi Bassi

b)

Per i residui elencati nell'allegato I, categoria B 1 e categoria B 3 e) della direttiva 96/23/CE del Consiglio e per i residui di carbadox e olaquidox

Laboratoires d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA —Site de Fougères

BP 90203, Francia

c)

Per i residui elencati nell'allegato I, categoria A 5 e categoria B 2 a), b), e) della direttiva 96/23/CE del Consiglio

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Postfach 140162

53056 Bonn, Germania

d)

Per i residui elencati nell'allegato I, categoria B 2 c) e categoria B 3 a), b), c) della direttiva 96/23/CE del Consiglio

Istituto Superiore di Sanità

I-00161-Roma, Italia

6.

Laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Il laboratorio di cui all'allegato X, capo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

7.

Laboratorio comunitario di riferimento per gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali

Il laboratorio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1).

8.

Laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati (OGM)

Il laboratorio di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2).

9.

Laboratorio comunitario di riferimento per i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti

Centro comune di ricerca della Commissione

II.

Laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO VIII

NORME DI ATTUAZIONE CHE RESTANO IN VIGORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 61

1.

Norme di attuazione basate sulla direttiva 70/373/CEE relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

a)

Prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. (1).

b)

Seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18 novembre 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (2).

c)

Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (3).

d)

Quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (4),

e)

Prima direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1o marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali. (5).

f)

Settima direttiva 76/372/CEE della Commissione, del 1o marzo 1976, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (6).

g)

Ottava direttiva 78/633/CEE della Commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (7),

h)

Nona direttiva 81/715/CEE della Commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (8).

i)

Decima direttiva 84/425/CEE della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (9).

j)

Undicesima direttiva 93/70/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo degli alimenti per animali (10).

k)

Dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (11).

l)

Direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquindox negli alimenti per animali (12).

m)

Direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (13).

n)

Direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali (14),

o)

Direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali (15),

p)

Direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali (16).

q)

Direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (17).

2.

Norme di attuazione basate sulla direttiva 95/53/CE, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Direttiva 98/68/CE della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi (18).


(1)  GU L 155 del 12.7.1971, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36).

(2)  GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/64/CE della Commissione (GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14).

(3)  GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/79/CE della Commissione (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 23).

(4)  GU L 83 del 30.3.1973, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione.

(5)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

(6)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/14/CE della Commissione (GU L 94 del 13.4.1994, pag. 30).

(7)  GU L 206 del 29.7.1978, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(8)  GU L 257 del 10.9.1981, pag. 38.

(9)  GU L 238 del 6.9.1984, pag. 34.

(10)  GU L 234 del 17.9.1993, pag. 17.

(11)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 54.

(12)  GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.

(13)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

(14)  GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36.

(15)  GU L 207 del 6.8.1999, pag. 13.

(16)  GU L 174 del 13.7.2000, pag. 32.

(17)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 15.

(18)  GU L 261 del 24.9.1998, pag. 32.

P5_TA(2004)0147

Proprietà intellettuale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 46) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0055/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0468/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0024

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La realizzazione del mercato interno comporta l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, creando un contesto favorevole all'innovazione e agli investimenti. In tale quadro, la tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Essa è importante non solo per la promozione dell'innovazione e dell'attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell'occupazione e la crescita della concorrenzialità.

(2)

La tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d'espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet.

(3)

Tuttavia, in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno.

(4)

A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità, per le questioni di sua competenza, sono legati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (« l'accordo sugli ADPIC»), approvato, in quanto parte dei negoziati multilaterali dell'"Uruguay Round», con decisione 94/800/CE del Consiglio (3), e concluso nell'ambito dell'OMC.

(5)

L'accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. È necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l'accordo sugli ADPIC.

(6)

Talune convenzioni internazionali, cui hanno aderito tutti gli Stati membri, contengono ugualmente disposizioni sugli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta in particolare della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e della Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

(7)

Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione risulta che, malgrado l'accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d'urgenza variano notevolmente da uno Stato all'altro. In alcuni Stati membri, non sono previste misure, procedure e mezzi di ricorso come il diritto d'informazione o il ritiro, a spese dell'autore della violazione, delle merci controverse immesse sul mercato.

(8)

Le disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. Questa situazione non favorisce la libera circolazione nel mercato interno, né crea un contesto favorevole ad una sana concorrenza tra le imprese.

(9)

Le attuali disparità portano anche ad un indebolimento del diritto sostanziale della proprietà intellettuale e ad una frammentazione del mercato interno in questo settore. Ciò comporta una perdita di fiducia degli operatori economici nei riguardi del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell'innovazione e nella creazione. Le violazioni del diritto di proprietà intellettuale appaiono sempre più legate alla criminalità organizzata. La diffusione dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. L'effettivo rispetto del diritto sostanziale della proprietà intellettuale dovrebbe essere garantito da un'azione specifica a livello comunitario. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia rappresenta dunque una condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno.

(10)

L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(11)

La presente direttiva non si propone di stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle pronunce in materia civile e commerciale, né di occuparsi della legge applicabile. Alcuni strumenti comunitari disciplinano queste materie in generale e, in linea di principio, si applicano anche alla proprietà intellettuale.

(12)

La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato. Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono al trattato.

(13)

È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato. Tuttavia, questo requisito non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere per finalità interne le disposizioni della presente direttiva ad atti di concorrenza sleale, comprese le copie pirata o attività simili.

(14)

È necessario che le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1 e dall'articolo 9, paragrafo 2 siano applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare tali misure anche nei confronti di altri atti. Per atti commessi su scala commerciale si intendono gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede.

(15)

La presente direttiva dovrebbe far salvi il diritto sostanziale della proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (5) e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (6).

(16)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni particolari per il rispetto dei diritti e in materia di eccezioni nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi stabilite negli strumenti comunitari, segnatamente quelle previste nella direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (7) e nella direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (8).

(17)

Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(18)

Il diritto di chiedere l'applicazione di tali misure, procedure e mezzi di ricorso dovrebbe essere riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa, comprese eventualmente le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi e individuali di cui sono responsabili.

(19)

Poiché il diritto d'autore esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale, è opportuno riprendere la regola di cui all'articolo 15 della convenzione di Berna secondo la quale si presume autore di un'opera letteraria e artistica la persona il cui nome è indicato sull'opera. Analoga presunzione dovrebbe essere valida per il titolare dei diritti connessi poiché spesso è il titolare di un diritto connesso, ad esempio il produttore di fonogrammi, che si adopera per difendere i diritti e contrastare gli atti di pirateria.

(20)

Posto che la prova è un elemento determinante per l'accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno garantire che siano effettivamente a disposizione i mezzi per presentare, ottenere e proteggere le prove. Le procedure dovrebbero avere riguardo ai diritti della difesa e fornire le garanzie necessarie, anche riguardo alla tutela delle informazioni riservate. Per le violazioni commesse su scala commerciale è importante che gli organi giurisdizionali possano ordinare l'accesso, se del caso, a documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso del presunto autore della violazione.

(21)

Altre misure finalizzate a garantire un elevato livello di protezione esistono in alcuni Stati membri e dovrebbero poter essere applicate in tutti gli Stati membri. È il caso del diritto d'informazione, che consente di ottenere informazioni preziose sull'origine delle merci o servizi controversi, sui circuiti di distribuzione e sull'identità di terzi coinvolti nella violazione.

(22)

È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto.

(23)

Fatti salvi eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, la direttiva 2001/29/CE prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto l'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva.

(24)

A seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte ad impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Dovrebbero altresì essere contemplate misure correttive, ove appropriato a spese dell'autore della violazione, tra cui il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, o la distruzione dei prodotti controversi e, nei casi appropriati dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati nella creazione o fabbricazione di tali prodotti. Queste misure correttive dovrebbero tenere conto degli interessi dei terzi inclusi, segnatamente, i consumatori ed i privati che agiscono in buona fede.

(25)

Occorre consentire agli Stati membri di prevedere, nei casi in cui una violazione è stata commessa in modo non intenzionale e senza negligenza, e laddove le misure correttive o inibitorie previste dalla presente direttiva sarebbero sproporzionate, la possibilità, in casi appropriati, di erogare compensazioni pecuniarie alla parte lesa come misura alternativa. Tuttavia, allorché l'utilizzazione commerciale di prodotti oggetto di contraffazione o la prestazione dei servizi costituirebbero una violazione della legge diversa da quella in materia di proprietà intellettuale o sarebbero tali da poter pregiudicare i consumatori, tale utilizzazione dovrebbe rimanere vietata.

(26)

Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità dal risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale. (Il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche).

(27)

Quale ulteriore deterrente per i futuri autori di violazioni e contributo alla consapevolezza del pubblico in generale è opportuno divulgare le decisioni sui casi di violazione della proprietà intellettuale.

(28)

In aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della presente direttiva anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

(29)

I settori economico-industriali dovrebbero partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione. Lo sviluppo di codici di condotta nei settori direttamente interessati rappresenta un mezzo complementare agli strumenti normativi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta. Il controllo della fabbricazione dei dischi ottici, segnatamente mediante l'apposizione di un codice identificativo sui dischi fabbricati nella Comunità, contribuisce a limitare le violazioni dei diritti della proprietà intellettuale in questo settore particolarmente esposto agli attacchi della pirateria. Queste misure tecniche di protezione non dovrebbero però essere utilizzate abusivamente allo scopo di proteggere i mercati e controllare le importazioni parallele.

(30)

Allo scopo di agevolare l'applicazione uniforme della presente direttiva, è opportuno prevedere una cooperazione e scambi di informazioni tra gli Stati membri, da una parte, e tra questi e la Commissione, dall'altra, in particolare mediante la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri e mediante relazioni periodiche di valutazione dell'applicazione della presente direttiva e dell'efficacia delle misure adottate dai vari organi nazionali.

(31)

Poiché, per i motivi già menzionati, gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini «diritti di proprietà intellettuale» includono i diritti di proprietà industriale.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.   Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2.   La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull'attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d'autore e diritti connessi al diritto d'autore, segnatamente nella direttiva 91/250/CEE, in particolare l'articolo 7 della medesima, o nella direttiva 2001/29/CE, e in particolare gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 8 di quest'ultima.

3.   La presente direttiva fa salve:

a)

le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE, o la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare;

b)

gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli ADPIC, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali;

c)

le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

CAPO II

Misure, procedure e mezzi di ricorso

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 3

Obbligo generale

1.   Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.   Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 4

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso

Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile,

b)

a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime,

c)

agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime,

d)

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.

Articolo 5

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previst dalla presente direttiva,

a)

affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso;

b)

la disposizione di cui alla lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Sezione 2

Elementi di prova

Articolo 6

Elementi di prova

1.   Gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri possono disporre che l'autorità giudiziaria competente consideri come elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione.

2.   Alle stesse condizioni, in caso di violazione commessa su scala commerciale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su richiesta di una parte, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 7

Misure di protezione delle prove

1.   Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

2.   Gli Stati membri assicurano che le misure di protezione degli elementi di prova possono essere subordinate alla costituzione di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente da parte dell'attore al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri assicurano che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che verrà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure ove la legislazione di uno Stato membro lo consenta o, in mancanza di tale determinazione, entro un periodo che non superi i venti giorni lavorativi o i trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

4.   Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

5.   Gli Stati membri possono adottare misure per tutelare l'identità dei testimoni.

Sezione 3

Diritto d'informazione

Articolo 8

Diritto d'informazione

1.   Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a)

sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b)

sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c)

sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure

d)

sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b)

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a)

accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;

b)

disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c)

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d)

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, oppure

e)

disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali

Sezione 4

Misure provvisorie e cautelari

Articolo 9

Misure provvisorie e cautelari

1.   Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore,

a)

emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE;

b)

disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

2.   Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine la competente autorità può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

3.   L'autorità giudiziaria ha facoltà, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

4.   Gli Stati membri assicurano che le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto.In tal caso le parti ne vengono informate, senza indugio, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure.

Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

5.   Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

6.   Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, quale previsto al paragrafo 7.

7.   Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

Sezione 5

Misure adottate a seguito di decisione sul merito

Articolo 10

Misure correttive

1.   Salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore, le misure adeguate da adottarsi per le merci riguardo alle quali esse ha accertato che violino un diritto di proprietà intellettuale e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. Siffatte misure comprendono:

a)

il ritiro dai circuiti commerciali,

b)

l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, oppure

c)

la distruzione.

2.   L'autorità giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongono motivi particolari.

3.   Nel considerare la richiesta di misure correttive si tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso ordinati, nonché degli interessi dei terzi.

Articolo 11

Ingiunzioni

Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE.

Articolo 12

Misure alternative

Gli Stati membri possono stabilire che nei casi adeguati e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui alla presente sezione, l'autorità giudiziaria competente può ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui alla presente sezione, se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

Sezione 6

Risarcimento del danno e spese connesse all'azione

Articolo 13

Risarcimento del danno

1.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a)

tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

o

b)

oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.   Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati

Articolo 14

Spese giudiziarie

Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Sezione 7

Misure di pubblicazione

Articolo 15

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa l'affissione della decisione, e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Gli Stati membri possono prevedere misure di pubblicità addizionali, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.

CAPO III

Sanzioni degli Stati membri

Articolo 16

Sanzioni degli Stati membri

Fatte salve le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa e previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono applicare altre appropriate sanzioni nei casi in cui il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato.

CAPO IV

Codici di condotta e cooperazione amministrativa

Articolo 17

Codici di condotta

Gli Stati membri incoraggiano:

a)

l'elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di imprese o professionali, di codici di condotta a livello comunitario con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare mediante l'apposizione sui dischi ottici di un codice che consenta di individuare l'origine della loro fabbricazione;

b)

la trasmissione alla Commissione di progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario e di eventuali valutazioni in merito all'applicazione di tali codici.

Articolo 18

Valutazione

1.   Trascorsi tre anni dalla data di cui all'articolo 20, paragrafo 1 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Sulla base di tali relazioni la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure adottate, nonché della sua incidenza sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione. Tale relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Essa è accompagnata, se del caso e alla luce degli sviluppi nell'ordinamento giuridico comunitario, da proposte di modifica della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutto l'aiuto e tutta l'assistenza necessari per permetterle di redigere la relazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 19

Scambio di informazioni e corrispondenti

Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per tutte le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i nominativi e i dati concernenti i corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (9). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 15.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004.

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(6)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(7)  GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.

(8)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(9)  24 mesi dalla data di adozione della presente direttiva.

P5_TA(2004)0148

Compatibilità elettromagnetica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica (COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 759) (1),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0634/2002),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0113/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2002)0306

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (4) è stata oggetto di un riesame nel quadro dell'iniziativa per la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, nota come iniziativa SLIM. Il processo SLIM e la successiva consultazione approfondita hanno messo in luce la necessità di completare, rafforzare e chiarire il quadro istituito dalla direttiva 89/336/CEE.

(2)

Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le reti delle radiocomunicazioni, inclusi la ricezione di emissioni di radiodiffusione e il servizio radioamatoriale operante conformemente ai regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dell'erogazione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni nonché le apparecchiature connesse siano protette dalle perturbazioni elettromagnetiche.

(3)

È necessario armonizzare le disposizioni di diritto nazionale che assicurano la protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche per garantire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici senza ridurre i livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

(4)

La protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche esige l'imposizione di obblighi ai vari operatori economici, obblighi che devono essere applicati in modo equo ed efficace affinché sia assicurata tale protezione.

(5)

È necessario regolamentare la compatibilità elettromagnetica al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, ossia di una zona senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi e i capitali possano circolare liberamente.

(6)

Le apparecchiature oggetto della presente direttiva devono comprendere sia gli apparecchi, sia gli impianti fissi. Per gli uni e per gli altri devono però essere adottate disposizioni distinte, perché mentre gli apparecchi in quanto tali possono circolare liberamente all'interno della Comunità, gli impianti fissi sono installati in un luogo prestabilito e constano di apparecchi di vari tipi e, se necessario, di altri dispositivi. La composizione e la funzione di tali impianti corrispondono nella maggior parte dei casi ad esigenze particolari degli operatori.

(7)

La presente direttiva non concerne le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, già oggetto della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (5). I requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica delle due direttive assicurano lo stesso livello di protezione.

(8)

La presente direttiva non concerne gli aeromobili e le apparecchiature destinate a essere installate a bordo di aeromobili, che sono già oggetto di speciali norme comunitarie o internazionali in materia di compatibilità elettromagnetica.

(9)

La presente direttiva non concerne le apparecchiature che, per loro natura, non presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica.

(10)

La presente direttiva non concerne la sicurezza delle apparecchiature, che è oggetto di disposizioni legislative comunitarie o nazionali distinte.

(11)

Gli apparecchi oggetto della presente direttiva sono apparecchi finiti messi in commercio per la prima volta sul mercato della Comunità. Alcuni componenti o sottoinsiemi vanno in certi casi considerati apparecchi se sono messi a disposizione dell'utente finale .

(12)

I principi sui quali la presente direttiva si basa sono quelli enunciati nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (6). Secondo questo approccio, la progettazione e la fabbricazione delle apparecchiature devono essere conformi a requisiti essenziali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Tali requisiti trovano espressione tecnica nelle norme europee armonizzate adottate dagli enti di normazione europei CEN (Comitato europeo di normazione), CENELEC (Comitato europeo di normazione elettronica) ed ETSI (Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni). Il CEN, il CENELEC e l'ETSI sono riconosciuti come organismi competenti ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra tali organismi e la Commissione, e alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7).

(13)

Norme armonizzate riflettono lo stato dell'ar te generalmente riconosciuto in materia di compatibilità elettromagnetica nell'Unione europea. L'esistenza di norme armonizzate a livello comunitario relative alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature è dunque nell'interesse del funzionamento del mercato interno. La conformità ad una norma armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti, conformità che può tuttavia essere dimostrata in altri modi. L'osservanza di una norma armonizzata significa la conformità alle sue disposizioni e la dimostrazione di tale conformità secondo i metodi che la norma armonizzata descrive o ai quali essa fa riferimento.

(14)

I fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti devono costruire tali apparecchiature in modo tale che le reti non subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio quando sono utilizzate in condizioni d'esercizio normali. Gli operatori delle reti devono costruire le loro reti in modo tale che i fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti non debbano sopportare un onere sproporzionato per evitare che le reti subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio. Gli enti di normazione europei devono tenere nel dovuto conto quest'obiettivo (compresi gli effetti cumulativi dei tipi pertinenti di fenomeni elettromagnetici) nell'elaborare le norme armonizzate.

(15)

L'immissione sul mercato o la messa in servizio di un apparecchio deve essere possibile soltanto se i fabbricanti interessati hanno stabilito che tale apparecchio è stato progettato e fabbricato conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. Gli apparecchi immessi sul mercato devono essere provvisti della marcatura CE che attesta la conformità alla direttiva. La valutazione della conformità è responsabilità del fabbricante, che non è tenuto a ricorrere ad un organismo indipendente di valutazione della conformità, ma ha la facoltà di avvalersi dei servizi di un tale organismo.

(16)

L'obbligo di valutazione della conformità impone al fabbricante di procedere a una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio in relazione ai fenomeni pertinenti, per determinare se l'apparecchio sia conforme ai requisiti in materia di protezione previsti dalla presente direttiva.

(17)

Se un apparecchio può assumere diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica deve stabilire che l'apparecchio è conforme ai requisiti in materia di protezione nelle configurazioni che il fabbricante prevede siano rappresentative di un uso normale nelle applicazioni cui è destinato. In tali casi è sufficiente effettuare una valutazione sulla base della configurazione che ha la massima probabilità di produrre la massima perturbazione e della configurazione soggetta alla massima perturbazione.

(18)

Gli impianti fissi, comprese le macchine di grandi dimensioni e le reti, possono generare perturbazioni elettromagnetiche o essere da esse interessati. Può esistere un'interfaccia tra impianti fissi e apparecchi, e le perturbazioni elettromagnetiche prodotte da impianti fissi possono influire su apparecchi, e inversamente. Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, è irrilevante se le perturbazioni elettromagnetiche provengono da apparecchi o da impianti fissi. Di conseguenza, gli impianti fissi e gli apparecchi devono essere sottoposti ad un regime coerente e completo di requisiti essenziali. Occorre poter utilizzare per gli impianti fissi norme armonizzate onde dimostrare la conformità ai requisiti essenziali corrispondenti a tali norme.

(19)

Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non devono essere soggetti all'obbligo della marcatura CE o della dichiarazione di conformità.

(20)

Non è giustificato effettuare la valutazione della conformità di un apparecchio immesso sul mercato per essere integrato in un dato impianto fisso, e non altrimenti commercializzato, separatamente dall'impianto fisso nel quale deve essere incorporato. Un tale apparecchio deve quindi essere esonerato dalle procedure di valutazione della conformità abitualmente applicabili agli apparecchi, ma non deve compromettere la conformità dell'impianto fisso in cui è integrato. Qualora un apparecchio sia integrato in più impianti fissi identici, l'identificazione delle caratteristiche di compatibilità elettromagnetica degli impianti in questione dovrebbe essere sufficiente a garantire l'esenzione dalla procedura di valutazione della conformità.

(21)

Un periodo transitorio è necessario per far sì che i fabbricanti e le altre parti interessate possano adattarsi alla nuova regolamentazione.

(22)

La direttiva 89/336/CEE deve pertanto essere abrogata.

(23)

Poiché gli scopi dell'azione proposta, ossia assicurare il funzionamento del mercato interno introducendo l'obbligo di conformità delle apparecchiature ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1.   La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. La presente direttiva si applica alle apparecchiature quali definite all'ar ticolo 2.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE;

b)

ai prodotti aeronautici, alle parti e alle pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (8);

c)

alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (9), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio. I kit di componenti per radioamatori e le apparecchiature commerciali modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature disponibili in commercio .

3.   La presente direttiva non si applica alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:

a)

sono incapaci di generare , o di contribuire a generare, emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;

b)

funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

4.    Qualora per le apparecchiature di cui al paragrafo 1 i requisiti di cui all'allegato I siano interamente o parzialmente stabiliti in modo più specifico da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica , ovvero cessa di applicarsi, a tali apparecchiature in relazione ai suddetti requisiti a decorrere dalla data di attuazione di tali direttive .

5.   La presente direttiva non ha rilievo ai fini dell'applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

Articolo 2

Definizioni

1.   A fini della presente direttiva, s'intende per:

a)

«apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;

b)

«apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;

c)

«impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo predeterminato;

d)

«compatibilità elettromagnetica»: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in questo campo;

e)

«perturbazione elettromagnetica»: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione ;

f)

«immunità»: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;

g)

«scopi di sicurezza»: scopi di preservazione della vita umana o dei beni;

h)

«ambiente elettromagnetico»: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo.

2.   Ai fini della presente direttiva, sono considerati apparecchi ai sensi del paragrafo 1, lettera b):

a)

i «componenti» o «sottoinsiemi» destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni;

b)

gli «impianti mobili», definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente di altri dispositivi, che sono destinati ad essere spostati e utilizzati in luoghi diversi.

Articolo 3

Immissione sul mercato, messa in servizio

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva quando sono installati, mantenuti ed utilizzati correttamente ai fini previsti.

Articolo 4

Libera circolazione delle apparecchiature

1.   Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio di apparecchiature conformi alla presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura:

a)

misure intese a rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in un sito determinato,

b)

misure prese per scopi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti , laddove utilizzate per motivi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.

Fatta salva la direttiva 98/34/CE gli Stati membri notificano queste misure alla Commissione e agli altri Stati membri .

Le misure speciali che sono state accettate sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Gli Stati membri non ostacolano la presentazione e/o la dimostrazione , in occasione di fiere commerciali, esposizioni o manifestazioni simili, di apparecchiature non conformi alla presente direttiva, a condizione che sia chiaramente segnalato che tali apparecchiature non possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio fintantoché non sono state rese conformi alla presente direttiva. La dimostrazione può aver luogo solo a condizione che siano prese adeguate misure per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

Articolo 5

Requisiti essenziali

Le apparecchiature di cui all'articolo 1 sono conformi ai requisiti essenziali specificati nell'allegato I.

Articolo 6

Norme armonizzate

1.    Per «norma armonizzata» si intende una specificazione tecnica adottata da un organismo di normazione europeo riconosciuto, su mandato della Commissione, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE per stabilire un requisito europeo. L'osser vanza della «norma armonizzata» non è obbligatoria.

2.    La conformità delle apparecchiature alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conferisce una presunzione, da parte degli Stati membri, di conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, a cui tali norme si riferiscono. Tale presunzione di conformità si limita all'ambito di applicazione della(e) norma(e) armonizzata(e) applicata(e) e ai pertinenti requisiti essenziali coperti dalla(e) norma(e) armonizzata(e) .

3.   Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE (qui di seguito «il comitato»), esponendo i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.

4.   Sentito il parere del comitato, la Commissione adotta una delle decisioni seguenti per quanto riguarda i riferimenti alla norma armonizzata in questione:

a)

non pubblicare;

b)

pubblicare con restrizioni;

c)

mantenere il riferimento nella pubblicazione di cui al paragrafo 2 ;

d)

ritirare il riferimento dalla pubblicazione di cui al paragrafo 2 .

La Commissione informa al più presto gli Stati membri della propria decisione.

CAPITOLO II

APPARECCHI

Articolo 7

Procedura di valutazione della conformità per gli apparecchi

La conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'ar ticolo 5 è dimostrata utilizzando la procedura descritta all'allegato II (controllo di produzione interna). A discrezione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità , può essere tuttavia seguita anche la procedura descritta all'allegato III .

Articolo 8

Marcatura CE

1.   Gli apparecchi la cui conformità alla presente direttiva è stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 7 recano la marcatura CE attestante tale conformità. L'apposizione della marcatura CE è compito del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

La marcatura CE è apposta conformemente alle disposizioni dell'allegato V.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proibire l'apposizione sugli apparecchi, sul loro imballaggio e sulle loro istruzioni per l'uso di segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.

3.   Altri segni possono essere apposti sugli apparecchi, sul loro imballaggi e sulle loro istruzioni per l'uso, purché non compromettano né la visibilità né la leggibilità della marcatura CE.

4.   Fatto salvo l'articolo 10, se un'autorità competente accerta che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità rendono gli apparecchi in questione conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dallo Stato membro interessato.

Articolo 9

Altri marchi e informazioni

1.     Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permetta l'identificazione.

2.     Su ogni apparecchio figura il nome e l'indir izzo del fabbricante e, se questi non è stabilito nella Comunità, il nome e l'indir izzo del suo mandatario o della persona stabilita nella Comunità responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato della Comunità.

3.     Il fabbricante fornisce informazioni sulle precauzioni specifiche da adottare per l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione e l'uso dell'apparecchio, affinché, quando è messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.

4.     Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio.

5.     Le informazioni necessarie per consentire un uso dell'apparecchio conforme ai fini cui è destinato sono contenute nelle istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro accerta che un apparecchio recante la marcatura CE non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, adotta tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tale apparecchio, vietarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.

2.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicandone le ragioni e specificando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a)

all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non è conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 6;

b)

ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 6;

c)

a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 6.

3.   La Commissione consulta quanto prima le parti interessate, quindi comunica agli Stati membri se ritiene la misura giustificata o no.

4.   Qualora la misura di cui al paragrafo 1 sia giustificata da una lacuna delle norme armonizzate, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone la questione al comitato e avvia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 , se lo Stato membro interessato intende mantenere la misura.

5.   Se l'apparecchio non conforme è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III , lo Stato membro interessato adotta le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 11

Decisioni riguardanti il ritiro, il divieto e la limitazione della libertà di circolazione di apparecchi

1.   Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva di ritirare un apparecchio dal mercato, vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o limitarne la libertà di circolazione indica le ragioni precise su cui si basa. Tali decisioni sono immediatamente comunicate alla parte interessata, che è al tempo stesso informata dei mezzi di ricorso che la legislazione nazionale vigente nello Stato membro in questione mette a sua disposizione e dei termini entro cui è possibile avvalersene.

2.   Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 1, il fabbricante, il suo mandatario o un'altra parte interessata hanno la possibilità di presentare anticipatamente il loro punto di vista, a meno che tale consultazione sia impossibile in ragione del carattere urgente della misura da adottare, in particolare quando esso sia giustificato dall'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.

Articolo 12

Organismi notificati

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per svolgere i compiti di cui all'allegato III. Per determinare gli organismi da designare, gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI.

La notifica precisa se questi organismi sono designati a svolgere i compiti di cui all'allegato III per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva e/o per i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se la loro designazione si limita a determinati aspetti specifici e/o a determinate categorie di apparecchi .

2.    Gli organismi conformi ai criteri di valutazione fissati dalle pertinenti norme armonizzate sono considerati conformi ai criteri specificati nell'allegato VI a cui tali norme armonizzate si riferiscono. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti di queste norme.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco di organismi notificati e provvede a tenere aggiornato tale elenco.

4.   Se uno Stato membro ritiene che un organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VI, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione ritira dall'elenco di cui al paragrafo 4 il riferimento a quest'organismo.

CAPITOLO III

IMPIANTI FISSI

Articolo 13

Impianti fissi

1.   Gli apparecchi che sono stati immessi sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi della presente direttiva.

Le disposizioni degli articoli 5, 7 , 8 e 9 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi, la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto specificato. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 .

2.   Quando vi è motivo di supporre la non conformità dell'impianto fisso, in particolare quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere la prova della conformità dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviare una valutazione.

Quando una è constatata non conformità, le autorità competenti possono imporre le misure necessarie per rendere gli impianti conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I.

3.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per identificare la persona o le persone responsabili della messa in conformità di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 89/336/CEE è abrogata con efficacia al . ... (10) .

I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE sono considerati riferimenti alla presente direttiva e sono modificati come risulta dalla tavola di corrispondenza figurante nell'allegato VII.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di apparecchiature conformi alla direttiva 89/336/CEE e immesse sul mercato prima del . . . (11).

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al . . . (12) . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal . . . (13).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C . . .

(2)   GU C 220 del 16.9.2003, pag. 13.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004.

(4)  GU L 139 del 23.5.1989, p.19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, p.1).

(5)  GU L 91 del 7.4.1999, p.10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU C 136 del 4.6.1985, p.1.

(7)  GU L 204 del 21.7.1998, p.37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217, 5.8.1998, p. 18).

(8)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(9)  Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni istituita dalla Conferenza dei plenipotenziari svoltasi a Ginevra nel 1992 e modificata dalla Conferenza dei plenipotenziari svoltasi a Kyoto nel 1994.

(10)  30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  54 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(12)  24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(13)  30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

Requisiti essenziali

1.   Requisiti in materia di protezione

Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che:

a)

le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;

b)

presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile .

2.     Requisiti specifici per gli impianti fissi

Installazione e utilizzo previsto di componenti:

Gli impianti fissi sono installati secondo le buone pratiche dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette buone pratiche dell'ingegneria industriale sono documentate e la/le persona/e responsabile/i mantiene/mantengono la pertinente documentazione a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini di ispezione, fintanto che l'impianto fisso rimane in funzione.

ALLEGATO II

Procedura di valutazione della conformità di cui all'ar ticolo 7 (controllo di produzione interno)

1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, equivale all'esecuzione della valutazione della compatibilità elettromagnetica.

2. La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfanno i requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati.

3. Secondo le disposizioni dell'allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali della presente direttiva.

4. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

5. La conformità dell'apparecchio a tutti i pertinenti requisiti essenziali è attestata da una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

6. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la dichiarazione di conformità CE a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno di dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe alla persona che immette gli apparecchi in questione sul mercato della Comunità.

8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo produttivo garantisca che i prodotti siano conformi alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e alle disposizioni della direttiva ad essi applicabili.

9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE sono redatte secondo le disposizioni dell'allegato IV.

ALLEGATO III

Procedura di valutazione della conformità di cui all'ar ticolo 7

1. Tale procedura consiste nell'applicazione dell'allegato II, integrato dai punti seguenti:

2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità presentano la documentazione tecnica all'organismo notificato di cui all'ar ticolo 12 e sollecitano una valutazione da parte di quest'ultimo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità indicano all'organismo notificato gli aspetti dei requisiti essenziali che esso deve valutare.

3. L'organismo notificato verifica la documentazione tecnica e valuta se essa dimostri in modo adeguato il rispetto dei requisiti della direttiva che esso è chiamato a valutare. Se la conformità dell'apparecchio è confermata, l'organismo notificato rilascia al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità una dichiarazione attestante la conformità dell'apparecchio. La dichiarazione dell'organismo notificato riguarda unicamente gli aspetti dei requisiti essenziali che esso ha sottoposto a valutazione.

4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo notificato alla documentazione tecnica.

ALLEGATO IV

Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità CE

1.   Documentazione tecnica

La documentazione tecnica relativa alla progettazione e alla fabbricazione dell'apparecchio deve permettere di valutarne la conformità ai requisiti essenziali. Deve comprendere in particolare:

una descrizione generale dell'apparecchio;

la prova della conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte;

quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, con una descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'allegato II, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.;

la dichiarazione dell'organismo notificato , qualora sia stata seguita la procedura di cui all'allegato III .

2.   Dichiarazione di conformità CE

La dichiarazione di conformità CE deve contenere almeno gli elementi seguenti:

un riferimento alla presente direttiva;

l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell'ar ticolo 9, paragrafo 1 ;

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo mandatario nella Comunità;

un riferimento datato alle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della presente direttiva;

la data della dichiarazione;

le generalità e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario.

ALLEGATO V

Marcatura CE

La marcatura CE è costituita dalla sigla «CE» nella seguente forma:

Image

La marcatura CE deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se è ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.

La marcatura CE deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura CE deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.

Se l'apparecchio è disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura CE, quest'ultima indica che l'apparecchio è conforme anche a tali altre direttive.

Tuttavia, quando una o più di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio.

ALLEGATO VI

Criteri per la valutazione degli organismi da notificare

1.

Gli organismi notificati dagli Stati soddisfano le condizioni minime seguenti:

a)

disponibilità di personale e dei mezzi e attrezzature necessari;

b)

competenza tecnica e integrità professionale del personale;

c)

indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dalla presente direttiva;

d)

indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;

e)

rispetto del segreto professionale da parte del personale;

f)

sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.

2.

Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri .

ALLEGATO VII

Tavola di corrispondenza

Direttiva 89/336/CEE

La presente direttiva

Articolo 1, punto 1)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c)

Articolo 1, punto 2)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 1, punto 3)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 1, punto 4)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, punti 5 e 6)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5 e allegato I

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7 e allegato II

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 7 e allegato II

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 7 e allegato II

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 18

Allegato I, punto 1

Allegato IV, punto 2

Allegato I, punto 2

Allegato V

Allegato II

Allegato VI

Allegato III

P5_TA(2004)0149A

Inquinamento provocato dai motori alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 522) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0456/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0057/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0205

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (versione rifusa)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (5), è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (6). La direttiva 88/77/CEE ha subito diverse e sostanziali modificazioni al fine di introdurre limiti d'emissione di inquinanti più severi. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

La direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1o ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (7), la direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (8) e la direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (9), hanno introdotto disposizioni che, sebbene autonome, sono strettamente collegate con il regime stabilito dalla direttiva 88/77/CEE. Tali disposizioni autonome vanno interamente integrate nella direttiva oggetto di rifusione per ragioni di chiarezza e certezza del diritto.

(3)

È necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni in particolare per consentire l'attuazione, per ogni tipo di veicolo, del sistema d'omologazione CE oggetto della direttiva 70/156/CEE.

(4)

Il programma della Commissione sulla qualità dell'aria, sulle emissioni provocate dal traffico stradale e sulle tecnologie dei combustibili e della riduzione delle emissioni (10) (nel prosieguo: «il primo programma Auto-Oil») ha dimostrato la necessità di ridurre ulteriormente le emissioni di inquinanti dei veicoli pesanti al fine di rispettare le future norme sulla qualità dell'aria.

(5)

La riduzione dei limiti di emissione in vigore a decorrere dall'anno 2000, corrispondente ad una diminuzione del 30% delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi totali, ossidi di azoto e particolato, è stata ritenuta indispensabile dal primo programma Auto-Oil per raggiungere un livello sufficiente di qualità dell'aria a medio termine. Una riduzione del 30% dell'opacità del fumo di scarico deve contribuire ulteriormente alla diminuzione del particolato. L'ulteriore riduzione dei limiti di emissione in vigore a decorrere dall'anno 2005, corrispondente ad una diminuzione del 30% delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi totali, ossidi di azoto e dell'80% del particolato dovrebbe contribuire notevolmente a migliorare la qualità dell'aria a medio e a lungo termine. Il limite per gli ossidi di azoto a decorrere dal 2008 dovrebbe implicare una riduzione ulteriore del 43% del limite d'emissione di questo inquinante.

(6)

Le prove di omologazione relative alle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e all'opacità del fumo sono effettuate per consentire una valutazione più rappresentativa delle prestazioni in termini di emissioni dei motori in condizioni di prova che si avvicinano maggiormente a quelle reali di un veicolo in circolazione. Dal 2000 i motori convenzionali ad accensione spontanea ed i motori ad accensione spontanea attrezzati con taluni tipi di dispositivi di controllo delle emissioni vengono provati mediante un ciclo di prova allo stato stazionario e una nuova prova di risposta al carico per misurare l'opacità del fumo. I motori ad accensione spontanea attrezzati di sistemi avanzati di controllo delle emissioni vengono inoltre provati mediante un nuovo ciclo di prova transiente. Dal 2005 tutti i motori ad accensione spontanea devono essere sottoposti ai suddetti cicli di prova. I motori a gas sono soggetti solo al nuovo ciclo di prova transiente.

(7)

In tutte le situazioni di carico scelte casualmente, che si verificano in condizioni di funzionamento definite, i valori limite non devono essere superati oltre una percentuale appropriata.

(8)

Quando si fissano le nuove norme e procedure di prova occorre tenere conto dell'impatto della futura evoluzione dei trasporti nella Comunità sulla qualità dell'aria. I lavori intrapresi dalla Commissione in questo settore dimostrano che l'industria dei motori nella Comunità ha compiuto grandi passi nel perfezionamento della tecnologia che consente di ridurre considerevolmente le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato. Sono tuttavia ancora necessari ulteriori miglioramenti dei limiti d'emissione ed altre prescrizioni tecniche nell'interesse della tutela dell'ambiente e della sanità pubblica. Per le disposizioni future vanno presi in particolare considerazione i risultati delle ricerche in corso sulle caratteristiche del particolato fine.

(9)

È necessario apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dei carburanti per consentire prestazioni efficienti e durevoli dei sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli in circolazione.

(10)

Nuove disposizioni relative ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) vanno introdotte a decorrere dal 2005 per facilitare l'individuazione immediata del deterioramento o del guasto dei dispositivi di controllo delle emissioni del motore. Ciò dovrebbe aumentare la capacità diagnostica e di riparazione, migliorando significativamente le prestazioni in termini di emissioni sostenibili dei veicoli pesanti in circolazione. Poiché a livello internazionale lo sviluppo dei sistemi OBD per i motori diesel destinati ai veicoli pesanti è ancora nella fase embrionale, questi sistemi vanno introdotti nella Comunità in due fasi per consentire lo sviluppo di un sistema OBD affidabile. Affinché gli Stati membri possano meglio garantire che i proprietari e gli operatori di veicoli pesanti ottemperino all'obbligo di riparare i guasti indicati dal sistema OBD, è opportuno registrare la distanza percorsa oppure il tempo trascorso dopo l'indicazione del guasto al conducente.

(11)

I motori ad accensione spontanea sono di per sé motori con un ciclo di vita molto lungo che, con una manutenzione corretta ed efficace, hanno dimostrato di poter mantenere livelli elevati di prestazioni in termini di emissioni per le lunghissime distanze percorse nell'ambito dell'uso commerciale. Le future norme in materia di emissioni promuoveranno tuttavia l'introduzione di sistemi di controllo delle emissioni a valle del motore (ad esempio i sistemi de NOx, filtri del particolato diesel e sistemi che utilizzano entrambe queste tecniche, nonché eventuali nuovi sistemi non ancora sviluppati). È pertanto necessario stabilire una prescrizione relativa alla durabilità di tali sistemi, che sarà alla base delle procedure atte a garantire la conformità dei sistemi di controllo delle emissioni dei motori nel periodo di riferimento. A tal fine occorre tenere conto delle notevoli distanze percorse dai veicoli pesanti, dell'esigenza di includere nelle prescrizioni una manutenzione appropriata e tempestiva e della possibilità di omologare i veicoli della categoria N1 a norma della presente direttiva oppure della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (11).

(12)

Si deve consentire agli Stati membri di accelerare l'immissione sul mercato di veicoli conformi ai requisiti comunitari mediante incentivi fiscali che rispettino le disposizioni del trattato e altre condizioni volte ad evitare distorsioni nel mercato interno. Le disposizioni della presente direttiva devono far salvo il diritto degli Stati membri di includere le emissioni di inquinanti e di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore.

(13)

Poiché alcuni degli incentivi fiscali sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, essi vanno notificati alla Commissione in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato al fine di valutarne la compatibilità. La notifica di tali misure a norma della presente direttiva fa salvo l'obbligo di notifica a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(14)

Al fine di semplificare ed accelerare la procedura va conferita alla Commissione la competenza ad adottare le misure d'attuazione delle disposizioni essenziali della presente direttiva, nonché le misure necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico.

(15)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva e per il suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(16)

La Commissione deve monitorare l'esigenza di introdurre limiti d'emissione per gli inquinanti non ancora regolamentati che deriva da un uso più diffuso di nuovi carburanti alternativi e di nuovi sistemi di controllo delle emissioni.

(17)

La Commissione dovrebbe presentare quanto prima le proposte che ritiene appropriate per un'ulteriore serie di valori limite per le emissioni di NOx e di particolato.

(18)

Poiché gli scopi della presente direttiva, ossia la realizzazione del mercato interno mediante l'introduzione di prescrizioni tecniche comuni relative alle emissioni gassose e di particolato per tutti i tipi di veicoli, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(20)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato IX, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

a)

«veicolo», qualsiasi veicolo, come definito nell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE ed azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;

b)

«motore ad accensione spontanea o a gas», la fonte di propulsione motrice di un veicolo che può essere omologata in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

c)

«veicolo ecologico migliorato (EEV)», il veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

Articolo 2

Obblighi degli Stati membri

1.   Per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri

a)

rifiutano di rilasciare l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutano l'omologazione nazionale.

2.   Ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 1o ottobre 2003 ed eccettuati i veicoli e i motori destinati ad essere esportati in paesi terzi nonché i motori di sostituzione per veicoli in circolazione, per i tipi di motori a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore a gas, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII, gli Stati membri:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi.

4.   Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore siano conformi ai valori limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero ai valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi ed al particolato emessi da un motore e all'opacità del fumo prodotto dal motore:

a)

rifiutare di concedere l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CE, o di concedere l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas;

b)

vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas;

c)

rifiutare di concedere l'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas;

d)

vietare la vendita o l'uso di motori ad accensione spontanea o a gas nuovi.

(5)   A decorrere dal 1o ottobre 2005, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

rifiutano di rilasciare un'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutano l'omologazione nazionale

6.   A decorrere dal 1o ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

7.   A decorrere dal 1o ottobre 2008, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

rifiutano di rilasciare un'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutano l'omologazione nazionale.

8.   A decorrere dal 1o ottobre 2009, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I, gli Stati membri:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi conformemente alla medesima;

b)

vietano l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita e l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.

9.   A norma del paragrafo 4, il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e rispetta, in particolare, i valori limite fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I è considerato conforme ai requisiti dei paragrafi 1, 2 e 3.

A norma del paragrafo 4, il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII e agli articoli 3 e 4 e rispetta, in particolare, i valori limite fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I d è considerato conforme ai requisiti dei paragrafi 1, 2 e 3 e da 5 a 8.

10.     Per i motori ad accensione spontanea e i motori a gas che, ai fini dell'omologazione, devono rispettare i valori limite di cui all'allegato I, punto 6.2.1. vale quanto segue: in tutte le situazioni di carico scelte casualmente all'inter no di una determinata area di controllo, e con l'eccezione di condizioni specifiche di funzionamento del motore non soggette a tale disposizione, i valori delle emissioni, rilevati durante un intervallo di soli 30 secondi, non devono superare di più del 100% i valori limite di cui alle righe B2 e C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1. dell'allegato I. L'area di controllo alla quale si applica la percentuale non superabile, le condizioni di funzionamento del motore che ne sono escluse e le altre condizioni del caso sono definite secondo la procedura di cui all'ar ticolo 7.

Articolo 3

Durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni

1.   A decorrere dal 1o ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal 1o ottobre 2006 per tutte le omologazioni, il costruttore deve dimostrare che il motore ad accensione spontanea o a gas, omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B1, B2 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1. dell'allegato I, è conforme ai limiti d'emissione per la vita utile seguente:

a)

di 100.000 km. oppure di cinque anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli della categoria N1 e M2 ;

b)

di  200 000 km oppure di sei anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli delle categorie N2 , N3 con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 16 tonnellate e M3 categoria I, categoria II e categoria A, e categoria B con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate ;

c)

di  500 000 km oppure di sette anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli delle categorie N3 con massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate e M3 , categoria III e categoria B con massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate .

A decorrere dal 1o ottobre 2005 per i nuovi tipi e a decorrere dal 1o ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi di controllo delle emissioni per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni di esercizio normali (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

2.   Le misure di attuazione del paragrafo 1 sono adottate entro il [30 giugno 2004].

Articolo 4

Sistemi diagnostici di bordo

1.   A decorrere dal 1o ottobre 2005 per le nuove omologazioni di veicoli e dal 1o ottobre 2006 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione spontanea, omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B1 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1. dell'allegato I, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve essere dotato di un sistema diagnostico di bordo (OBD) che segnali la presenza di un guasto al conducente qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga B1 o C della tabella che figura al paragrafo 3.

Nel caso di sistemi di post-trattamento degli scarichi il sistema OBD può effettuare il monitoraggio al fine di individuare i seguenti guasti importanti:

a)

di un catalizzatore, montato come unità separata, che può essere o meno parte di un sistema deNOx o di un filtro del particolato diesel;

b)

di un sistema deNOx, se in dotazione;

c)

di un filtro del particolato diesel, se in dotazione;

d)

di un sistema combinato deNOx-filtro del particolato diesel.

2.   A decorrere dal 1o ottobre 2008 per le nuove omologazioni e dal 1o ottobre 2009 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione spontanea o a gas omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B2 o C delle tabelle di cui al punto 6.2.1. dell'allegato I, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve essere dotato di un sistema OBD che segnali la presenza di un guasto al conducente qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga B2 o C della tabella che figura al paragrafo 3.

Il sistema OBD deve inoltre includere un'interfaccia tra l'unità elettronica di controllo del motore (EECU) e qualsiasi altro sistema elettrico od elettronico del motore o del veicolo che fornisce un input o riceve un output dall'EECU e che influisce sul corretto funzionamento del sistema di controllo delle emissioni (ad es. l'interfaccia tra l'EECU e un'unità elettronica di controllo della trasmissione).

3.   I limiti massimi OBD sono i seguenti:

Riga

Motori ad accensione spontanea

Massa degli ossidi di azoto

Massa di particolato

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

B1 (2005)

7.0

0.1

B2 (2008)

7.0

0.1

C (EEV)

7.0

0.1

4.     È garantito un accesso illimitato e normalizzato al sistema OBD per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione e la riparazione, coerentemente con le relative disposizioni della direttiva 70/220/CEE e le disposizioni intese a garantire la compatibilità dei pezzi di ricambio con i veicoli equipaggiati con sistemi OBD.

5.   Le misure di attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate entro il [30 giugno 2004].

Articolo 5

Sistemi di controllo delle emissioni che utilizzano reagenti consumabili

Nel definire le misure necessarie all'applicazione dell'ar ticolo 4, come indicato all'ar ticolo 7, paragrafo 1, la Commissione prevede, se del caso, misure tecniche volte a ridurre al minimo il rischio che i sistemi di controllo delle emissioni che utilizzano reagenti consumabili siano mantenuti in attività in modo inadeguato. Inoltre, se del caso, si prevedono misure volte a garantire che le emissioni di ammoniaca derivanti dall'uso di reagenti consumabili siano ridotte al minimo.

Articolo 6

Incentivi fiscali

1.   Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali soltanto per i veicoli conformi alla presente direttiva. Tali incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato nonché al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Gli incentivi riguardano tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che siano conformi in anticipo ai valori limite fissati nella riga B1 o B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

Essi cessano al momento dell'applicazione cogente dei valori limite di emissione di cui alla riga B1, stabiliti all'articolo 2, paragrafo 6, o a decorrere dall'applicazione cogente dei valori limite di emissione di cui alla riga B2 stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 8.

3.   Gli incentivi riguardano tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che siano conformi ai valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.

4.   Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, per ciascun tipo di veicolo gli incentivi non devono superare il costo supplementare delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero dei valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I e della loro installazione sul veicolo.

5.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al presente articolo in modo da poter presentare le proprie osservazioni.

Articolo 7

Misure d'applicazione e modificazioni

1.   Le misure necessarie per l'applicazione dell'ar ticolo 2, paragrafo 10, e degli articoli 3 e 4 della presente direttiva sono adottate dalla Commissione assistita dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della medesima.

2.   Le modificazioni della presente direttiva, necessarie per adeguarla al progresso scientifico e tecnico, sono adottate dalla Commissione assistita dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della medesima.

Articolo 8

Revisione e relazioni

1.   La Commissione esamina l'esigenza di introdurre nuovi limiti d'emissione riguardanti gli inquinanti non ancora regolamentati da applicare ai veicoli pesanti e ai motori per veicoli pesanti. Tale esame si basa sull'introduzione più diffusa sul mercato di nuovi carburanti alternativi e sull'introduzione di nuovi sistemi di controllo delle emissioni di scarico compatibili con gli additivi per ottemperare alle norme future disposte dalla presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative concernenti un'ulter iore limitazione delle emissioni di NOx e di particolato per i veicoli pesanti.

Se del caso, essa esamina la necessità di stabilire un valore limite supplementare per il numero e la dimensione delle particelle, che inserisce eventualmente nelle proposte.

3.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'andamento dei negoziati relativi ad un ciclo di servizio armonizzato su scala mondiale (WHDC).

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui requisiti di funzionamento di un sistema di misurazione di bordo (OBM). Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, una proposta di misure che includano specifiche tecniche e relativi allegati al fine di prevedere l'omologazione di sistemi OBM che garantiscano almeno livelli di controllo equivalenti a quelli dei sistemi OBD e che siano con essi compatibili .

Articolo 9

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro ... (13) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Qualora l'adozione delle misure di attuazione di cui all'articolo 7 sia differita oltre ... (14) , gli Stati membri adempiono a tale obbligo entro la data di attuazione prevista dalla direttiva che contiene dette musure di attuazione . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ...* oppure, qualora l'adozione delle misure d'attuazione di cui all'articolo 7 sia differita oltre ... (14), dalla data di attuazione prevista dalla direttiva che contiene tali misure d'attuazione ..

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Essi recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri decidono le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10 Abrogazione

Le direttive elencate nell'allegato IX, parte A sono abrogate con effetto a decorrere dal ... (15), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato IX, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato X.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 9.3.2004.

(5)  GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

(7)  GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1.

(8)  GU L 44 del 16. 2.2000, pag. 1.

(9)  GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10.

(10)  COM(96) 248 definitivo.

(11)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/76/CE della Commissione (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29 ).

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  3 mesi dalla data di adozione della presente direttiva.

(15)  Giorno successivo alla data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

ALLEGATO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, SPECIFICHE E PROVE E CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva riguarda gli inquinanti gassosi e il particolato emessi da tutti i veicoli azionati da motori ad accensione spontanea e gli inquinanti gassosi emessi da tutti i veicoli azionati da motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale o GPL, e i motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata specificati nell'articolo 1, esclusi i veicoli di categoria N1, N2 e M2 omologati in base alla direttiva 70/220/CEE.

2.   DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

2.1.   «ciclo di prova» una sequenza di punti di prova aventi ciascuno una velocità e una coppia definite che il motore deve percorrere in condizioni operative stazionarie (prova ESC) o transienti (prove ETC, ELR);

2.2.   «omologazione di un motore (di una famiglia di motori)» l'omologazione di un tipo di motore (famiglia di motori) relativamente al livello di emissione di inquinanti gassosi e di particolato;

2.3.   «motore diesel» un motore che funziona secondo il principio di accensione spontanea;

«motore a gas» un motore alimentato con gas naturale (GN) o gas di petrolio liquefatto (GPL);

2.4.   «tipo di motore »una categoria di motori che non differiscono per quanto riguarda gli aspetti essenziali delle caratteristiche del motore definiti nell'allegato II della presente direttiva;

2.5.   «famiglia di motori »Un raggruppamento di motori eseguito dal costruttore che, in base alle loro caratteristiche di progetto definite nell'allegato II, appendice 2 della presente direttiva, hanno caratteristiche di emissione allo scarico simili; tutti i membri della famiglia devono essere conformi ai valori limite di emissione applicabili;

2.6.   «motore capostipite» Un motore scelto all'interno della famiglia di motori in modo che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tali famiglie di motori;

2.7.   «inquinanti gassosi» monossido di carbonio, idrocarburi [supponendo un rapporto CH1,85 per il carburante diesel, CH2,525 per il GPL e CH2,93 per il GN (NMHC), e una molecola CH300,5 per i motori ad accensione spontanea a etanolo], metano (supponendo un rapporto CH4 per il GN) e ossidi di azoto, questi ultimi espressi in biossido di azoto (NO2) equivalente;

«particolato» qualsiasi materiale raccolto su un materiale filtrante specificato dopo diluizione dello scarico con aria filtrata e pulita in modo che la temperatura non superi i 325 K (52 °C);

2.8.   «fumo» particelle sospese nella corrente di scarico di un motore diesel che assorbono, riflettono o rifrangono la luce;

2.9.   «potenza netta» la potenza in kW CE ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero a gomiti, o suo equivalente, misurata secondo il metodo CE di misurazione della potenza definito nella direttiva 80/1269/CEE del Consiglio  (1) modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE della Commissione (2) ;

2.10.   «potenza massima (Pmax) dichiarata» la potenza massima in kW CE (potenza netta) dichiarata dal costruttore nella domanda di omologazione;

2.11.   «carico percentuale» la frazione della coppia massima disponibile ad una data velocità del motore;

2.12.   «prova ESC» un ciclo di prova costituito da 13 modi a regime dinamico stazionario da applicarsi secondo il punto 6.2 del presente allegato;

2.13.   «prova ELR» un ciclo di prova costituito da una sequenza di aumenti di carico a gradino a velocità costanti del motore da applicarsi secondo il punto 6.2 del presente allegato;

2.14.   «prova ETC» un ciclo di prova costituito da 1 800 modi in regime transitorio, normalizzati secondo per secondo da applicarsi secondo il punto 6.2 del presente allegato;

2.15.   «intervallo dei regimi di funzionamento del motore» l'intervallo di velocità del motore più frequentemente utilizzato durante il funzionamento del motore nell'impiego reale, che è compreso tra il basso e l'alto regime, come definito nell'allegato III della presente direttiva;

2.16.   «basso regime (nloo)» la più bassa velocità del motore alla quale si ottiene il 50% della potenza massima dichiarata;

2.17.   «alto regime (nhi)» la più alta velocità del motore alla quale si ottiene il 70% della potenza massima dichiarata;

2.18.   «regime A, B e C del motore» le velocità di prova all'interno dell'intervallo di regimi di funzionamento del motore da usarsi per la prova ESC e per la prova ELR, come definito nell'allegato III, appendice 1 della presente direttiva;

2.19.   «area di controllo» l'area compresa tra i regimi A e C del motore e tra il 25 e il 100% di carico;

2.20.   «regime di riferimento (nref)» la velocità del motore da impiegare come valore 100% per denormalizzare i valori della velocità istantanea prescritti in termini percentuali della prova ETC, come definito nell'allegato III, appendice 2 della presente direttiva;

2.21.   «opacimetro» uno strumento progettato per misurare l'opacità di particelle di fumo mediante il principio di estinzione della luce;

2.22.   «gruppo di gas GN» uno dei gruppi H o L definiti nella norma europea EN 437 del novembre 1993;

2.23.   «autoadattabilità» qualsiasi dispositivo del motore che permette di mantenere costante il rapporto aria/carburante;

2.24.   «ritaratura» una regolazione fine di un motore a GN allo scopo di fornire le stesse prestazioni (potenza, consumo di carburante) con gas naturale di un gruppo differente;

2.25.   «indice di Wobbe (inferiore Wl; o superiore Wu)» il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento:

Formula

2.26.   «fattore di spostamento λ (Sλ)» un'espressione che descrive la flessibilita richiesta ad un sistema di gestione del motore relativamente ad un cambiamento del rapporto di eccesso d'aria λ se il motore e alimentato con una composizione di gas diversa dal metano puro (per il calcolo di Sλ vedi allegato VII).

2.27.   «impianto di manipolazione (defeat device)» un dispositivo che misura, rileva o reagisce a variabili di funzionamento (per es. la velocità del veicolo, il regime del motore, la marcia innestata, la temperatura, la pressione di aspirazione od ogni altro parametro) al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di qualsiasi componente o funzione del sistema di controllo delle emissioni, in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si verificano durante la normale utilizzazione del veicolo, a meno che l'utilizzazione di tale dispositivo sia parte integrante delle procedure di prova applicate per la certificazione delle emissioni;

Detto elemento non è considerato un impianto di manipolazione se:

la necessità di un simile impianto è giustificata ai fini della protezione temporanea del motore da condizioni di funzionamento discontinue che possono causare danni o guasti e non è applicabile alcun altro dispositivo avente lo stesso scopo che non diminuisca l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni.

l'impianto funziona esclusivamente ove necessario per l'avviamento e/o il preriscaldamento del motore e non è applicabile alcun altro dispositivo avente lo stesso scopo che non diminuisca l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni.

Figura 1

Definizioni specifiche dei parametri di prova

Image

2.28.   «dispositivo ausiliario di controllo» un sistema, una funzione o una strategia di controllo installato in un motore o in un veicolo, che è utilizzato per proteggere il motore e/o i suoi accessori da condizioni di funzionamento che potrebbero danneggiarlo o per facilitare l'avviamento del motore. Un dispositivo ausiliario di controllo può anche essere una strategia o un dispositivo di cui sia stato dimostrato che non costituisce un impianto di manipolazione;

2.29.   «strategia contraddittoria di controllo delle emissioni» qualsiasi strategia o mezzo che, quando il veicolo è in funzione in condizioni d'utilizzazione normali, riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni a un livello inferiore a quello prevedibile secondo le procedure applicabili di prova delle emissioni.

2.30.   Simboli e abbreviazioni

2.30.1.   Simboli dei parametri di prova

Simbolo

Unità

Definizione

AP

m2

Area della sezione trasversale della sonda di campionamento isocinetico

AT

m2

Area della sezione trasversale del tubo di scappamento

CEE

Efficienza etano

CEM

Efficienza metano

C1

Idrocarburo carbonio 1 equivalente

conc

ppm/vol.%

Pedice indicante la concentrazione

D0

m3/s

Intercetta della funzione di taratura della PDP

DF

Fattore di diluizione

D

Costante della funzione di Bessel

E

Costante della funzione di Bessel

EZ

g/kWh

Emissione di NOx interpolata del punto di controllo

fa

Fattore atmosferico del laboratorio

fc

s-1

Frequenza di intercettazione del filtro di Bessel

FFH

Fattore specifico per il carburante per il calcolo della concentrazione su umido della concentrazione su secco

FS

Fattore stechiometrico

GAIRW

kg/h

Portata massica di aria di ammissione su umido

GAIRD

kg/h

Portata massica di aria di ammissione su secco

GDILW

kg/h

Portata massica di aria di diluizione su umido

GEDFW

kg/h

Portata massica di gas di scarico diluito equivalente su umido

GEXHW

kg/h

Portata massica di gas di scarico su umido

GFUEL

kg/h

Portata massica di carburante

GTOTW

kg/h

Portata massica di gas di scarico diluito su umido

H

MJ/m3

Potere calorifico

HREF

g/kg

Valore di riferimento dell'umidità assoluta (10,71 g/kg)

Ha

g/kg

Umidità assoluta dell'aria di ammissione

Hd

g/kg

Umidità assoluta dell'aria di diluizione

HTCRAT

mol/mol

Rapporto idrogeno su carbonio

i

Pedice indicante una singola modalità

K

Costante di Bessel

k

m-1

Coefficiente di assorbimento della luce

KH,D

Fattore di correzione dell'umidità per NOx per motori diesel

KH,G

Fattore di correzione dell'umidità per NOx per motori a gas

KV

 

Funzione di taratura del CFV

KW,a

Fattore di correzione da secco a umido per l'aria di ammissione

KW,d

Fattore di correzione da secco a umido per l'aria di diluizione

KW,e

Fattore di correzione da secco a umido per il gas di scarico diluito

KW,r

Fattore di correzione da secco a umido per il gas di scarico non diluito

L

%

Coppia percentuale riferita alla coppia massima per il regime di prova del motore

La

m

Lunghezza efficace del cammino ottico

m

 

Coefficiente angolare della funzione di taratura della PDP

mass

g/h or g

Pedice indicante la portata massica o il flusso massico delle emissioni

MDIL

kg

Massa del campione di aria di diluizione passata attraverso i filtri di campionamento del particolato

Md

mg

Massa del campione di particolato raccolto dall'aria di diluizione

Mf

mg

Massa del campione di particolato raccolto

Mf,p

mg

Massa del campione di particolato raccolto sul filtro principale

Mf,b

mg

Massa del campione di particolato raccolto sul filtro di sicurezza

MSAM

 

Massa del campione di scarico diluito passato attraverso i filtri di campionamento del particolato

MSEC

kg

Massa dell'aria di diluizione secondaria

MTOTW

kg

Massa CVS totale su tutto il ciclo, su umido

MTOTW,i

kg

Massa CVS istantanea su umido

N

%

Opacità

NP

Giri totali di PDP su tutto il ciclo

NP,i

Giri totali di PDP nel corso di un intervallo di tempo

n

min-1

Velocità del motore

np

s-1

Velocità PDP

nhi

min-1

elocità alta del motore

nlo

min-1

Velocità bassa del motore

nref

min-1

Velocità di riferimento nel motore per la prova ETC

pa

kPa

Tensione di vapore di saturazione dell'aria di ammissione del motore

pA

kPa

Pressione assoluta

pB

kPa

Pressione atmosferica totale

pd

kPa

Tensione di vapore di saturazione dell'aria di diluizione

ps

kPa

Pressione atmosferica a secco

p1

kPa

Depressione all'aspirazione della pompa

P(a)

kW

Potenza assorbita dai dispositivi applicati per la prova

P(b)

kW

Potenza assorbita dai dispositivi rimossi per la prova

P(n)

kW

Potenza netta non corretta

P(m)

kW

Potenza misurata al banco prova

Ω

Costante di Bessel

Qs

m3/s

Portata volumica CVS

q

Rapporto di diluizione

r

Rapporto tra l'area della sezione trasversale della sonda isocinetica e quella del tubo di scarico

Ra

%

Umidità relativa dell'aria di ammissione

Rd

%

Umidità relativa dell'aria di diluizione

Rf

Fattore di risposta del FID

ρ

kg/m3

Densità

S

kW

Regolazione del banco dinamometrico

Si

m-1

Indice di fumo istantaneo

Sλ

 

Fattore di spostamento λ

T

K

Temperatura assoluta

Ta

K

Temperatura assoluta dell'aria di ammissione

t

s

Tempo di misurazione

te

s

Tempo di risposta elettrica

tf

s

Tempo di risposta del filtro per la funzione di Bessel

tp

s

Tempo di risposta fisica

Δt

s

Intervallo di tempo tra successivi dati di fumo (= 1/frequenza di campionamento)

Δti

s

Intervallo di tempo per il flusso istantaneo nel CFV

τ

%

Trasmittanza del fumo

V0

m3/rev

Portata volumica della PDP nelle condizioni effettive

W

Indice di Wobbe

Wact

kWh

Lavoro nel ciclo effettivo di ETC

Wref

kWh

Lavoro nel ciclo di riferimento di ETC

WF

Fattore di ponderazione

WFE

Fattore di ponderazione effettivo

X0

m3/rev

Funzione di taratura della portata volumica della PDP

Yi

m-1

Indice di fumo medio di Bessel misurato su 1 s.

2.30.2.   Simboli dei componenti chimici

CH4

Metano

C2H6

Etano

C2H5OH

Etanolo

C3H8

Propano

CO

Monossido di carbonio

DOP

Diottiftalato

CO2

Biossido di carbonio

HC

Idrocarburi

NMHC

Idrocarburi diversi dal metano

NOx

Ossidi d'azoto

NO

Ossido nitrico

NO2

Biossido d'azoto

PT

Particolato

2.30.3.   Abbreviazioni

CFV

Venturi a portata critica

CLD

Rivelatore a chemiluminescenza

ELR

Prova europea di risposta al carico

ESC

Ciclo europeo a stato stazionario

ETC

Ciclo transiente europeo

FID

Rivelatore a ionizzazione di fiamma

GC

Gascromatografo

HCLD

Rivelatore a chemiluminescenza riscaldato

HFID

Rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato

GPL

Gas di petrolio liquefatto

NDIR

Analizzatore a infrarossi non dispersivo

GN

Gas naturale

NMC

Cutter idrocarburi diversi dal metano

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1.   Domanda di omologazione CE per un tipo di motore o una famiglia di motori come entità tecnica

3.1.1.   La domanda di omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori relativamente al livello dell'emissione di inquinanti gassosi e di particolato per motori diesel e relativamente al livello di emissione di inquinanti gassosi per motori a gas deve essere presentata dal costruttore del motore o da un suo mandatario.

3.1.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti, in triplice copia, indicati nel seguito e dai seguenti dettagli:

3.1.2.1.   Una descrizione del tipo di motore o della famiglia di motori, se applicabile, comprendente i dati di cui all'allegato II della presente direttiva conformi alle prescrizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.1.3.   Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione definite nel punto 6 deve essere presentato un motore conforme alle caratteristiche del «tipo di motore» o del «motore capostipite» descritto nell'allegato II.

3.2.   Domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo relativamente al suo motore

3.2.1.   La domanda di omologazione di un veicolo per quanto concerne l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dal suo motore o famiglia di motori diesel e per quanto concerne il livello dell'emissione di inquinanti gassosi prodotti dal suo motore o famiglia di motori a gas deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.2.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti, in triplice copia, indicati nel seguito e dai seguenti dettagli:

3.2.2.1.   Una descrizione del tipo di veicolo, delle parti del veicolo correlate al motore e del tipo di motore o della famiglia di motori, se applicabile, comprendente i dati di cui all'allegato II, insieme con la documentazione richiesta in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE.

3.3.   Domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo con un motore omologato

3.3.1.   La domanda di omologazione di un veicolo per quanto concerne l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dal suo motore o famiglia di motori diesel omologato e per quanto concerne il livello dell'emissione di inquinanti gassosi prodotti dal suo motore o famiglia di motori a gas omologato deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.3.2.   La domanda deve essere accompagnata dai documenti, in triplice copia, indicati nel seguito e dai seguenti dettagli:

3.3.2.1.   Una descrizione del tipo di veicolo e delle parti del veicolo correlate al motore compresi i dati di cui all'allegato II, se applicabile, e una copia della scheda di omologazione CE (allegato VI) per il motore o la famiglia di motori, se applicabile, come entità tecnica installata nel tipo di veicolo, insieme con la documentazione richiesta in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE.

4.   OMOLOGAZIONE CE

4.1.   Concessione dell'omologazione CE per carburante universale

Per la concessione dell'omologazione CE a combustibili universali devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.1.1.   Nel caso del carburante diesel, il motore capostipite è conforme ai requisiti della presente direttiva relativi al carburante di riferimento specificato nell'allegato IV.

4.1.2.   Nel caso del gas naturale si deve dimostrare che il motore capostipite è in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di carburante che si possa trovare sul mercato. Come gas naturale vi sono in generale due tipi di carburante, carburante ad elevato potere calorifico (gas H) e carburante a basso potere calorifico (gas L), ma con una significativa dispersione in tutti e due gli intervalli; essi differiscono in modo significativo per quanto riguarda il contenuto energetico espresso dall'indice di Wobbe e per quanto riguarda il loro fattore di spostamento λ (Sλ). Le formule per il calcolo dell'indice di Wobbe e di Sλ sono fornite ai punti 2.25 e 2.26. I gas naturali con fattore di spostamento λ compreso tra 0,89 e 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) sono considerati come appartenenti al gruppo H, mentre i gas naturali con fattore di spostamento λ compreso tra 1,08 e 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) sono considerati come appartenenti al gruppo L. La composizione dei combustibili di riferimento riflette le variazioni di tali parametri.

Il motore capostipite deve rispettare i requisiti della presente direttiva con i combustibili di riferimento GR (carburante 1) e G25 (carburante 2), quali specificati nell'allegato IV, senza alcuna regolazione di adeguamento al carburante tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.2.1.   A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo carburante (carburante 3) se il fattore di spostamento (Sλ) e compreso tra 0,89 (ossia il gruppo inferiore del GR) e 1,19 (ossia il gruppo superiore del G25), per esempio quando il carburante 3 sia un carburante disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.1.3.   Nel caso di un motore alimentato a gas naturale autoadattabile al gruppo dei gas H da una parte e al gruppo dei gas L dall'altra, e che commuta tra il gruppo H e il gruppo L mediante un commutatore, il motore capostipite deve essere provato con il carburante di riferimento pertinente specificato nell'allegato IV per ciascun gruppo, in ciascuna posizione del commutatore. I combustibili sono GR (carburante 1) e G23 (carburante 3) per il gruppo di gas H e G25 (carburante 2) e G23 (carburante 3) per il gruppo di gas L. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti della presente direttiva in entrambe le posizioni del commutatore senza alcuna regolazione di adeguamento al carburante tre le due prove in ciascuna posizione del commutatore. Tuttavia, dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.3.1.   A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo carburante invece del G23 (carburante 3) se il fattore di spostamento λ (Sλ) e compreso tra 0,89 (ovvero il gruppo inferiore del GR) e 1,19 (ovvero il gruppo superiore del G25), per esempio quando il carburante 3 sia un carburante disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.1.4.   Nel caso dei motori a gas naturale, il rapporto dei risultati delle emissioni «r» viene determinato come segue per ciascun inquinante:

Formula

o

Formula

e

Formula

4.1.5.   Nel caso del GPL, si deve dimostrare che il motore capostipite è in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di carburante che si possa trovare sul mercato. Nel GPL vi sono variazioni della composizione C3/C4. I combustibili di riferimento riflettono queste variazioni. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti di emissione con i combustibili di riferimento A e B specificati nell'allegato IV senza alcuna regolazione di adeguamento al carburante tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.1.5.1.   Il rapporto dei risultati delle emissioni «r» viene determinato come segue per ciascun inquinante:

Formula

4.2.   Concessione dell'omologazione CE per un gruppo di combustibili limitato

Per la concessione dell'omologazione CE per un gruppo di combustibili limitato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.2.1.   Omologazione per quanto riguarda le emissioni allo scarico di un motore funzionante con gas naturale e predisposto per funzionare o con i gas del gruppo H o con i gas del gruppo L.

Il motore capostipite viene provato con il carburante di riferimento pertinente come specificato nell'allegato IV per il gruppo corrispondente. I combustibili sono GR (carburante 1) e G23 (carburante 3) per i gas del gruppo H e G25 (carburante 2) e G23 (carburante 3) per i gas del gruppo L. Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti della presente direttiva senza alcuna regolazione di adeguamento al carburante tra le due prove. Tuttavia, dopo il cambio del carburante è ammesso un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure. Prima della prova, il motore capostipite verrà rodato con la procedura indicata al punto 3, appendice 2, dell'allegato III.

4.2.1.1.   A richiesta del costruttore, il motore può essere provato con un terzo carburante invece del G23 (carburante 3) se il fattore di spostamento λ (Sλ) è compreso tra 0,89 (ovvero il gruppo inferiore del GR) e 1,19 (ovvero il gruppo superiore del G25), per esempio quando il carburante 3 sia un carburante disponibile sul mercato. I risultati di questa prova possono essere utilizzati come base per la valutazione della conformità della produzione.

4.2.1.2.   Il rapporto dei risultati delle emissioni «r» viene determinato come segue per ciascun inquinante:

Formula

o

Formula

e

Formula

4.2.1.3.   Alla consegna al cliente, il motore deve recare una targhetta (vedi punto 5.1.5) indicante per quale gruppo di gas il motore è omologato.

4.2.2.   Omologazione per quanto riguarda le emissioni allo scarico di un motore funzionante a gas naturale o GPL e predisposto per funzionare con una composizione specifica di carburante.

4.2.2.1.   Il motore capostipite deve essere conforme ai requisiti di emissione con i combustibili di riferimento GR e G25 nel caso del gas naturale, o con i combustibili di riferimento A e B nel caso del GPL, come specificato nell'allegato IV. Tra una prova e l'altra è ammessa la registrazione del sistema di alimentazione. Questa registrazione consiste in una ritaratura della base di dati del sistema di alimentazione, senza alcuna modifica nella strategia di controllo o nella struttura fondamentale della base di dati. Se necessario, è permessa la sostituzione di parti direttamente correlate con la portata di carburante (come gli ugelli dell'iniettore).

4.2.2.2.   Se il costruttore lo desidera, il motore può essere provato con i combustibili di riferimento GR e G23 o con i combustibili di riferimento G25 e G23, nel qual caso l'omologazione è valida solo per i gas del gruppo H o del gruppo L, rispettivamente.

4.2.2.3.   Alla consegna al cliente, il motore deve recare una targhetta (vedi punto 5.1.5) indicante la composizione del carburante per la quale il motore è stato tarato.

4.3.   Omologazione di un membro di una famiglia di motori per quanto riguarda le emissioni allo scarico

4.3.1.   Con l'eccezione del caso citato al punto 4.3.2, l'omologazione di un motore capostipite viene estesa a tutti i membri della famiglia, senza prove ulteriori, per qualsiasi composizione di carburante che rientri nel gruppo per il quale il motore capostipite è stato omologato (nel caso dei motori descritti al punto 4.2.2) o lo stesso gruppo di combustibili (nel caso dei motori descritti ai punti 4.1 o 4.2) per cui è stato omologato il motore capostipite.

4.3.2.   Secondo motore di prova

Nel caso di una domanda di omologazione di un motore, o di un veicolo per quanto concerne il suo motore, dove tale motore fa parte di una famiglia di motori, se il servizio tecnico determina che, per quanto concerne il motore capostipite scelto, la domanda presentata non rappresenta totalmente la famiglia di motori definita nell'allegato I, appendice 1, il servizio tecnico stesso può selezionare e provare un motore di riferimento alternativo e, se necessario, uno addizionale.

4.4.   Certificato di omologazione

Per l'omologazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, viene emesso un certificato conforme al modello che figura nell'allegato VI.

5.   MARCATURE DEL MOTORE

5.1.   Il motore omologato come entità tecnica deve recare:

5.1.1.   il marchio o la denominazione commerciale del costruttore del motore;

5.1.2.   la descrizione commerciale del costruttore;

5.1.3.   il numero di omologazione CE preceduto dalle lettere indicanti il paese che concede l'omologazione CE (3);

5.1.4.   Nel caso di un motore a GN, una delle seguenti marcature, disposta dopo il numero di omologazione CE:

H nel caso che il motore sia omologato e tarato per gas del gruppo H;

L nel caso che il motore sia omologato e tarato per gas del gruppo L;

HL nel caso che il motore sia omologato e tarato sia per il gruppo H che per il gruppo L di gas;

Ht nel caso che il motore sia omologato e tarato per una specifica composizione di gas del gruppo H e possa venire trasformato per un altro specifico gas del gruppo H mediante registrazione dell'alimentazione del motore;

Lt nel caso che il motore sia omologato e tarato per una specifica composizione di gas del gruppo L e possa venire trasformato per un altro specifico gas del gruppo L mediante registrazione dell'alimentazione del motore;

HLt nel caso che il motore sia omologato e tarato per una specifica composizione di gas nell'intervallo H o nell'intervallo L e possa venire trasformato per un altro specifico gas del gruppo H o del gruppo L mediante registrazione dell'alimentazione del motore.

5.1.5.   Targhette

Nel caso di motori alimentati a GN o GPL con omologazione limitata ad un gruppo di combustibili, si possono applicare le seguenti targhette:

5.1.5.1.   Contenuto

Le targhette devono fornire le seguenti informazioni:

Nel caso del punto 4.2.1.3, la targhetta deve riportare la dicitura «USARE SOLO GAS NATURALE GRUPPO H». Se del caso, sostituire «H» con «L».

Nel caso del punto 4.2.2.3, la targhetta deve riportare la dicitura «USARE SOLO GAS NATURALE DI COMPOSIZIONE . . .» o «USARE SOLO GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO DI COMPOSIZIONE . . .» secondo il caso. La targhetta deve riportare tutte le informazioni indicate nelle appropriate tabelle dell'allegato IV, con i singoli costituenti e i limiti specificati dal costruttore del motore.

Le lettere e le cifre devono avere un'altezza di almeno 4 mm.

Nota:

Se per mancanza di spazio non è possibile applicare tale targhetta, si può utilizzare un codice semplificato. In tal caso note esplicative contenenti tutte le suddette informazioni devono essere facilmente accessibili per la persona che riempie il serbatoio o esegue la manutenzione o riparazione del motore e dei suoi accessori, nonché per le autorità interessate. L'ubicazione e il contenuto di dette note esplicative saranno stabiliti di concerto dal costruttore e dall'autorità che rilascia l'omologazione.

5.1.5.2.   Proprietà

Le targhette devono essere in grado di durare per tutta la vita utile del motore e devono essere chiaramente leggibili, e indelebili. In aggiunta le targhette devono essere apposte in modo tale che il loro fissaggio abbia una durata pari alla vita utile del motore e che non possano venire rimosse senza distruggerle o cancellarle.

5.1.5.3.   Posizionamento

Le targhette devono esser fissate ad una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che in linea di massima non deve essere sostituita per tutta la vita del motore. In aggiunta queste targhette devono essere posizionate in modo da essere facilmente visibili per una persona di altezza media dopo che il motore è stato completato con tutti i dispositivi occorrenti per il suo funzionamento.

5.2.   In caso di domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo relativamente al suo motore, la marcatura specificata al punto 5.1.5 va apposta anche in prossimità del bocchettone del carburante.

5.3.   In caso di domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo con un motore omologato, la marcatura specificata al punto 5.1.5 va apposta anche in prossimità del bocchettone del carburante.

6.   SPECIFICHE E PROVE

6.1.   Introduzione

6.1.1.   Dispositivo di controllo delle emissioni

6.1.1.1.   I componenti che possono influire sull'emissione di inquinanti gassosi e di particolato da motori diesel e sull'emissione di inquinanti gassosi da motori a gas devono essere progettati, costruiti, montati e installati in modo che, in condizioni d'uso normali, il motore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

6.1.2.   Funzioni del dispositivo di controllo delle emissioni

6.1.2.1.   L'utilizzo di un impianto di manipolazione e/o di una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni è vietato.

6.1.2.2.   Un dispositivo di controllo ausiliario può essere installato su un motore o un veicolo purché esso

funzioni soltanto al di fuori delle condizioni di cui al punto 6.1.2.4, o

sia attivato soltanto temporaneamente nelle condizioni di cui al punto 6.1.2.4. per scopi quali la protezione contro i danni del motore, la protezione del dispositivo di trattamento dell'aria (4), la gestione dei fumi (4), l'avviamento a freddo o il riscaldamento, o

sia attivato soltanto da segnali a bordo per scopi quali la sicurezza di funzionamento e strategie «limp-home».

6.1.2.3.   L'uso di un dispositivo, una funzione, un sistema o un mezzo di controllo del motore operante nelle condizioni specificate al punto 6.1.2.4 e che abbia per effetto l'uso di una strategia di controllo del motore diversa o modificata rispetto a quella abitualmente impiegata durante i cicli applicabili di prova delle emissioni è consentito se, conformemente ai requisiti di cui ai punti 6.1.3 e/o 6.1.4, è pienamente dimostrato che non ne consegue una riduzione dell'efficacia del sistema di controllo delle emissioni. In ogni altro caso, tali dispositivi sono considerati impianti di manipolazione.

6.1.2.4.   6.1.2.4. Le condizioni d'uso di cui al punto 6.1.2.2, in regime stazionario e in regime transitorio (4) sind:

altitudine non superiore a 1 000 metri (o equivalente pressione atmosferica di 90 kPa),

temperatura ambiente compresa entro 283 e 303 K (10-30 °C),

temperatura del liquido di raffreddamento del motore compresa tra 343 e 368 K (70-95 °C).

6.1.3.   Requisiti speciali per i sistemi elettronici di controllo delle emissioni

6.1.3.1.   Documentazione richiesta

Il costruttore fornisce una documentazione che illustra le caratteristiche principali del sistema e i mezzi con i quali esso controlla, direttamente o indirettamente, le sue variabili d'uscita.

La documentazione consta di due parti:

a)

la documentazione ufficiale, fornita al servizio tecnico al momento della presentazione della domanda di omologazione, comprende una descrizione completa del sistema. Tale documentazione può essere sommaria, purché dimostri che sono stati identificati tutti gli «output» permessi da una matrice ottenuta dalla gamma di controllo dei singoli «input» unitari. Tali informazioni sono accluse alla documentazione richiesta nell'allegato I, punto 3;

b)

materiale supplementare indicante i parametri che sono modificati da ogni dispositivo ausiliario di controllo e le condizioni limite in cui funziona il dispositivo. Il materiale supplementare comprende una descrizione della logica del sistema di controllo del carburante, delle strategie di regolazione dei tempi e dei punti di commutazione in tutti i modi di funzionamento.

Il materiale supplementare contiene inoltre una giustificazione dell'uso di ogni dispositivo di controllo ausiliario e dati su prove che dimostrino l'effetto sulle emissioni di gas di scarico di ogni dispositivo di controllo ausiliario installato sul motore o sul veicolo.

Questo materiale supplementare è strettamente riservato e resta in possesso del costruttore, ma può essere oggetto di verifica al momento dell'omologazione o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'omologazione.

6.1.4.   Nel verificare se una strategia o un dispositivo sia da considerarsi un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, secondo le definizioni date ai punti 2.28 e 2.30, l'autorità di omologazione e/o il servizio tecnico può richiedere una prova aggiuntiva per l'individuazione di NOx mediante la prova ETC, che può essere eseguita congiuntamente alla prova di omologazione o alle procedure di controllo della conformità della produzione.

6.1.4.1.   In alternativa a quanto disposto nell'appendice 4 dell'allegato III della direttiva 88/77/CEE, per la prova di individuazione ETC delle emissioni di NOx può essere utilizzato un campione di gas di scarico greggio, seguendo le prescrizioni tecniche ISO DIS 16183 del 15 ottobre 2000.

6.1.4.2.   Nel verificare se una strategia o un dispositivo sia da considerarsi un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, secondo le definizioni date ai punti 2.28 e 2.30, è ammesso un margine addizionale del 10% per il valore limite di NOx appropriato.

6.1.5.   Disposizioni transitorie per l'estensione dell'omologazione

6.1.5.1.   Questo punto si applica soltanto ai motori ad accensione spontanea nuovi e ai veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea che sono stati omologati in base ai requisiti di cui alla riga A delle tabelle figuranti al punto 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

6.1.5.2.   In alternativa a quanto disposto ai punti 6.1.3 e 6.1.4, il costruttore può presentare al servizio tecnico i risultati di una prova di individuazione di NOx mediante la prova ETC sul motore conforme alle caratteristiche del motore capostipite descritte nell'allegato II e tenendo conto delle disposizioni di cui ai punti 6.1.4.1 e 6.1.4.2. Il costruttore deve inoltre dichiarare per iscritto che il motore non utilizza un impianto di manipolazione o una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, come definiti al punto 2 del presente allegato.

6.1.5.3.   Il costruttore deve dichiarare per iscritto che i risultati della prova di individuazione dei NOx e la dichiarazione per il motore capostipite di cui al punto 6.1.4 si applicano anche a tutti i tipi di motore della famiglia di motori descritta nell'allegato II.

6.2.   Specifiche relative all'emissione di inquinanti gassosi e particolato e di fumo

Per l'omologazione in base alla riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 le emissioni devono essere determinate mediante le prove ESC e ELR sui motori diesel convenzionali, inclusi quelli provvisti di apparecchiatura elettronica di iniezione del carburante, riciclo del gas di scarico (EGR), e/o catalizzatori di ossidazione. I motori diesel provvisti di sistemi avanzati di post-trattamento dello scarico, come catalizzatori di deNOx e/o trappole del particolato, devono inoltre venire sottoposti alla prova ETC.

Per le prove di omologazione in base alle righe B1 o B2 o alla riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 le emissioni devono essere determinate mediante le prove ESC, ELR ed ETC.

Per i motori a gas le emissioni gassose devono essere determinate con la prova ETC.

I procedimenti di prova ESC ed ELR sono descritti nell'allegato III, appendice 1; il procedimento di prova ETC nell'allegato III, appendici 2 e 3.

Le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato, se del caso, e di fumo, se del caso, prodotte dal motore sottoposto a prova vengono misurate mediante i metodi descritti nell'allegato III, appendice 4. L'allegato V descrive i sistemi analitici raccomandati per gli inquinanti gassosi, i sistemi raccomandati di campionamento del particolato e il sistema raccomandato di misurazione del fumo.

Il servizio tecnico può approvare altri sistemi o altri analizzatori se questi risultano fornire risultati equivalenti nel rispettivo ciclo di prova. La determinazione dell'equivalenza dei sistemi sarà basata su uno studio di correlazione su 7 coppie di campioni (o più) tra il sistema in considerazione e uno dei sistemi di riferimento della presente direttiva. Per le emissioni di particolato, è riconosciuto come sistema di riferimento solo il sistema di diluizione a flusso pieno. «Risultati» è riferito al valore di emissione per lo specifico ciclo. Le prove di verifica della correlazione devono essere eseguite presso lo stesso laboratorio, con la stessa cella di prova e sullo stesso motore, e di preferenza in parallelo. Il criterio di equivalenza è definito come concordanza entro il ± 5% delle medie sulle coppie di campioni. Per l'introduzione di un nuovo sistema nella direttiva, la determinazione di equivalenza deve essere basata sul calcolo di ripetibilità e riproducibilità descritto nella norma ISO 5725.

6.2.1.   Valori limite

Le masse specifiche del monossido di carbonio, degli idrocarburi totali, degli ossidi di azoto e del particolato, determinate secondo la prova ESC e del fumo, determinato secondo la prova ELR, non devono superare i valori indicati nella tabella 1.

Tabella 1

Valori limite — prove ESC e ELR

Riga

Massa di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Massa di idrocarburi (HC) g/kWh

Massa di ossidi d'azoto (NOx) g/kWh

Massa di particolato (PT) g/kWh

Fumo m-1

A (2000)

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (5)

0,8

B 1 (2005)

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

B 2 (2008)

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

C (EEV)

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15

Per i motori diesel sottoposti aggiuntivamente alla prova ETC, e specificamente per i motori a gas, le masse specifiche del monossido di carbonio, degli idrocarburi diversi dal metano, del metano (se del caso), degli ossidi d'azoto e del particolato (se del caso) non devono superare i valori indicati nella tabella 2.

Tabella 2

Valori limite — prove ETC

Riga

Massa di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Massa di idrocarburi diversi dal metano (NMHC) g/kWh

Massa di metano (CH4) (6) g/kWh

Massa di ossidi d'azoto (NOx) g/kWh

Massa di particolato (PT) (7) g/kWh

A (2000)

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (8)

B 1 (2005)

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

B 2 (2008)

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03

C (EEV)

3,0

0,40

0,65

2,0

0,02

6.2.2.   Misura degli idrocarburi per i motori diesel e a gas

6.2.2.1.   Il costruttore può scegliere di misurare la massa degli idrocarburi totali (THC) nella prova ETC invece di misurare la massa degli idrocarburi totali diversi dal metano. In tal caso, il limite per la massa degli idrocarburi totali è uguale a quello mostrato nella tabella 2 per la massa degli idrocarburi diversi dal metano.

6.2.3.   Prescrizioni specifiche per i motori diesel

6.2.3.1.   La massa specifica degli ossidi d'azoto misurata nei punti di controllo casuali entro l'area di controllo della prova ESC non deve superare di oltre il 10 per cento i valori interpolati dalle modalità di prova adiacenti. (Rif. allegato III, appendice 1, punti 4.6.2 e 4.6.3).

6.2.3.2.   L'indice di fumo al regime di prova casuale dell'ELR non deve superare il più alto degli indici di fumo dei due regimi di prova adiacenti di oltre il 20%, o il valore limite di oltre il 5%; si considera il valore più alto.

7.   INSTALLAZIONE SUL VEICOLO

7.1.   Il motore deve essere installato sul veicolo in modo da rispettare le seguenti caratteristiche concernenti l'omologazione del motore:

7.1.1.   la depressione di aspirazione non deve superare quella specificata nell'allegato VI per il motore omologato;

7.1.2.   la contropressione allo scarico non deve superare quella specificata nell'allegato VI per il motore omologato;

7.1.3.   il volume del sistema di scarico non deve differire di oltre il 40% da quello specificato nell'allegato VI per il motore omologato;

8.   FAMIGLIA DI MOTORI

8.1.   Parametri che definiscono la famiglia di motori

La famiglia di motori, determinata dal costruttore del motore, può essere definita in base a caratteristiche fondamentali che devono essere comuni a tutti i motori della famiglia. In alcuni casi si possono avere interazioni fra i parametri. Tenere conto anche di questi effetti per garantire che all'interno di una famiglia di motori siano inclusi solo motori con caratteristiche di emissione allo scarico simili.

Perché motori differenti siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, essi devono avere in comune i parametri fondamentali del seguente elenco:

8.1.1.   Ciclo di combustione:

2 tempi

4 tempi

8.1.2.   Fluido di raffreddamento:

aria

acqua

olio

8.1.3.   Per motori a gas e per motori con post-trattamento:

numero di cilindri

(altri motori diesel con un numero di cilindri minore rispetto al motore capostipite possono essere considerati come appartenenti alla stessa famiglia di motori se il sistema di alimentazione dosa il carburante per ogni singolo cilindro).

8.1.4.   Cilindrata unitaria:

i motori devono rientrare in una fascia totale di variazione del 15%

8.1.5.   Metodo di aspirazione dell'aria:

aspirazione naturale

con sovralimentazione

con sovralimentazione e dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione

8.1.6.   Tipo/disegno della camera di combustione:

pre-camera

camera di turbolenza

camera aperta

8.1.7.   Valvole e luci — configurazione, dimensione e numero:

testata cilindri

parete cilindri

basamento motore

8.1.8.   Sistema di iniezione del carburante (motori diesel):

iniettore a pompa

pompa in linea

pompa distributore

elemento singolo

iniettore unitario

8.1.9.   Sistema di alimentazione (motori a gas):

unità di miscelazione

induzione/iniezione di gas (punto singolo, punti multipli)

iniezione di liquido (punto singolo, punti multipli)

8.1.10.   Sistema di accensione (motori a gas)

8.1.11.   Varie:

riciclo dei gas di scarico

iniezione/emulsione di acqua

iniezione d'aria secondaria

sistema di raffreddamento della sovralimentazione

8.1.12.   Post-trattamento dello scarico:

catalizzatore a 3 vie

catalizzatore di ossidazione

catalizzatore di riduzione

reattore termico

trappola del particolato

8.2.   Scelta del motore capostipite

8.2.1.   Motori diesel

Il motore capostipite della famiglia deve essere selezionato in base al criterio principale della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime dichiarato di coppia massima. Nel caso in cui due o più motori condividano questo criterio principale, il motore capostipite sarà scelto in base al criterio secondario della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime nominale. In certi casi, l'autorità omologante può ritenere che il caso peggiore per quanto riguarda il livello delle emissioni di una famiglia venga caratterizzato meglio provando un secondo motore. Pertanto l'autorità omologante può selezionare un secondo motore da sottoporre a prova, sulla base di caratteristiche che indicano che esso può presentare i livelli massimi di emissioni all'interno di quella famiglia di motori.

Se la famiglia comprende motori che presentano altre caratteristiche variabili che probabilmente incidono sulle emissioni allo scarico, anche queste caratteristiche devono essere identificate e considerate nella scelta del motore capostipite.

8.2.2.   Motori a gas

Il motore capostipite della famiglia deve essere scelto in base al criterio principale della massima cilindrata. Nel caso in cui due o più motori condividano questo criterio principale, il motore capostipite viene scelto utilizzando i criteri secondari nel seguente ordine:

quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime di potenza nominale dichiarato;

fasatura di accensione più avanzata;

minimo tasso di EGR;

mancanza di pompa dell'aria o pompa con il minimo flusso effettivo d'aria.

In certi casi, l'autorità omologante può ritenere che il caso peggiore per quanto riguarda il livello delle emissioni di una famiglia venga caratterizzato meglio provando un secondo motore. Pertanto l'autorità omologante può selezionare un secondo motore da sottoporre a prova, sulla base di caratteristiche che indicano che esso può presentare i livelli massimi di emissioni all'interno di quella famiglia di motori.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. La conformità della produzione è verificata in base alla descrizione contenuta nel certificato di omologazione che figura nell'allegato VI della presente direttiva.

Qualora l'autorità competente non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 nell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

9.1.1.   Se si deve eseguire la misurazione delle emissioni inquinanti e se un tipo di motore dispone di una o più estensioni dell'omologazione, le prove sono eseguite sul motore o sui motori descritti nel fascicolo informativo sulla relativa estensione.

9.1.1.1.   Conformità del motore per la prova delle emissioni inquinanti

Dopo la presentazione all'autorità, il costruttore non può eseguire alcuna regolazione sui motori selezionati.

9.1.1.1.1.   Si scelgono a caso tre motori della serie. I motori sottoposti soltanto alle prove ESC ed ELR o soltanto alla prova ETC per l'omologazione in base alla riga A delle tabelle del punto 6.2.1 devono essere sottoposti alle prove specificamente previste per il controllo della conformità della produzione. Con l'assenso dell'autorità competente tutti gli altri motori omologati in base alle righe A, B1 o B2 o C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 sono sottoposti ai cicli di prova ESC ed ELR o al ciclo ETC per il controllo della conformità della produzione. I valori limite figurano al punto 6.2.1 del presente allegato.

9.1.1.1.2.   Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, che si applica ai veicoli a motore ed ai relativi rimorchi, le prove sono eseguite secondo l'appendice 1 del presente allegato.

Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE che si applica ai veicoli a motore ed ai relativi rimorchi, le prove sono eseguite secondo l'appendice 2 del presente allegato.

Su richiesta del costruttore, la prova può essere effettuata secondo l'appendice 3 del presente allegato.

9.1.1.1.3.   La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei motori mediante campionamento, quando siano stati ottenuti un'accettazione per tutti gli inquinanti o un rifiuto per un inquinante, secondo i criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

Quando sia stata raggiunta una decisione di accettazione per un inquinante, questa non è modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti.

Quando non sia stata adottata una decisione di accettazione per tutti gli inquinanti ma non sia stato registrato alcun rifiuto per un inquinante, la prova è eseguita su un altro motore (vedi figura 2).

Il costruttore può decidere in qualunque momento di interrompere le prove se non viene presa alcuna decisione, nel qual caso viene registrato un rifiuto.

9.1.1.2.   Le prove sono eseguite solo su motori nuovi. I motori alimentati a gas verranno rodati utilizzando la procedura definita nel punto 3 dell'appendice 2 dell'allegato III.

9.1.1.2.1.   Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove possono essere eseguite su motori diesel o a gas che sono stati rodati per un periodo di tempo superiore a quello di cui al punto 9.1.1.2, fino ad un massimo di 100 ore di rodaggio. In questo caso il rodaggio è effettuato dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti motori.

9.1.1.2.2.   Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio in conformità del punto 9.1.1.2.1, questo può venire effettuato su:

tutti i motori sottoposti a prova,

oppure

il primo motore sottoposto a prova, determinando un coefficiente di evoluzione calcolato come segue:

le emissioni di inquinante sono misurate a zero e a «x» ore sul primo motore sottoposto alla prova,

il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e «x» ore è calcolato per ciascun inquinante:

emissioni «x» ore/emissioni zero ore.

Il coefficiente può essere inferiore a 1.

Gli altri motori non sono sottoposti al rodaggio, ma alle loro emissioni a zero ore è applicato il coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

i valori ad «x» ore per il primo motore,

i valori a zero ore moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i motori successivi.

9.1.1.2.3.   Per motori diesel e motori a GPL, tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i combustibili di riferimento descritti nell'allegato IV. Come descritto al punto 4 del presente allegato, questo implica prove con almeno due combustibili di riferimento per ogni motore a gas.

9.1.1.2.4.   Per i motori a GN, tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio nel modo seguente:

per motori marcati H, con un carburante normalmente in commercio del gruppo H (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00),

per motori marcati L, con un carburante normalmente in commercio del gruppo L (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19),

per motori marcati HL, con un carburante normalmente in commercio del gruppo estremo del fattore di spostamento λ(0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i combustibili di riferimento descritti nell'allegato IV. Questo implica le prove conformemente al punto 4 del presente allegato.

9.1.1.2.5.   In caso di controversia per la non conformità di motori a gas quando si usa un carburante commerciale, le prove devono essere eseguite con il carburante di riferimento con il quale è stato provato il motore capostipite, o con l'eventuale carburante aggiuntivo 3 di cui ai punti 4.1.3.1 e 4.2.1.1 con i quali potrebbe essere stato provato il motore capostipite. I risultati devono poi essere convertiti mediante un calcolo che applica gli appropriati fattori «r», «ra» o «rb» come descritto nei punti 4.1.4, 4.1.5.1 e 4.2.1.2. Se r, ra o rb sono inferiori ad 1, non si effettua alcuna correzione. I risultati misurati e i risultati calcolati devono dimostrare che il motore rispetta i valori limite con tutti i combustibili pertinenti (combustibili 1, 2 e, se applicabile, carburante 3 nel caso dei motori a gas naturale e combustibili A e B nel caso dei motori a GPL).

9.1.1.2.6.   Le prove di conformità della produzione di un motore a gas stabilite per il funzionamento con una composizione specifica del carburante devono essere eseguite sul carburante per il quale il motore è stato tarato.

Figura 2

Schema della prova di conformità della produzione

Image


(1)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(2)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(3)  1 = Germania, 2 = Francia, 3 = Italia, 4 = Paesi Bassi, 5 = Svezia, 6 = Belgio, 9 = Spagna, 11 = Regno Unito, 12 = Austria, 13 = Lussemburgo, 16 = Norvegia, 17 = Finlandia, 18 = Danimarca, 21 = Portogallo, 23 = Grecia, FL = Liechtenstein, IS = Islanda IRL = Irlanda.

(4)  Oggetto di un'ulteriore valutazione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2001.

(5)  Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm3 per cilindro e un regime nominale superiore a 3 000 min-1.

(6)  Solo per motori a GN.

(7)  Non si applica ai motori a gas nella fase A e nelle fasi B1 e B2.

(8)  Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm3 per cilindro e un regime nominale superiore a 3 000 min-1.

Appendice 1

PROCEDIMENTO PER LA PROVA DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE QUANDO LA DEVIAZIONE STANDARD È SODDISFACENTE

1.

La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità della produzione per le emissioni inquinanti nel caso la deviazione standard della produzione indicata dal costruttore sia soddisfacente.

2.

Con una dimensione minima del campione di tre motori, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto sia accettato con il 40% di produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore = 5%), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10%).

3.

Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I si applica il seguente procedimento (vedi figura 2):

sia

L

= il logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante,

χi

= il logaritmo naturale del valore misurato per il motore «i» del campione,

s

= una stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni),

n

= la dimensione del campione preso in considerazione.

4.

Per ciascun campione si calcola la somma delle deviazioni standard rispetto al limite con la seguente formula:

Formula

5.

Successivamente:

se il risultato statistico della prova è superiore al limite di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella 3, si giunge all'accettazione per l'inquinante;

se il risultato statistico della prova è inferiore al limite di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella 3, si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 9.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

Tabella 3

Limiti di accettazione e di rifiuto del piano di campionamento dell'appendice 1

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione del campione)

Limite di accettazione An

Limite di rifiuto Bn

3

3,327

- 4,724

4

3,261

- 4,790

5

3,195

- 4,856

6

3,129

- 4,922

7

3,063

- 4,988

8

2,997

- 5,054

9

2,931

- 5,120

10

2,865

- 5,185

11

2,799

- 5,251

12

2,733

- 5,317

13

2,667

- 5,383

14

2,601

- 5,449

15

2,535

- 5,515

16

2,469

- 5,581

17

2,403

- 5,647

18

2,337

- 5,713

19

2,271

- 5,779

20

2,205

- 5,845

21

2,139

- 5,911

22

2,073

- 5,977

23

2,007

- 6,043

24

1,941

- 6,109

25

1,875

- 6,175

26

1,809

- 6,241

27

1,743

- 6,307

28

1,677

- 6,373

29

1,611

- 6,439

30

1,545

- 6,505

31

1,479

- 6,571

32

- 2,112

- 2,112

Appendice 2

PROCEDIMENTO PER LA PROVA DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE QUANDO LA DEVIAZIONE STANDARD È INSODDISFACENTE O NON DISPONIBILE

1.

La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità della produzione per le emissioni inquinanti nel caso la deviazione standard della produzione indicata dal costruttore sia insoddisfacente o non disponibile.

2.

Con una dimensione minima del campione di tre motori, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto sia accettato con il 40% di produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore = 5%), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10%).

3.

I valori degli inquinanti di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I sono considerati logaritmi a distribuzione normale e devono essere trasformati nei loro logaritmi naturali. Siano «m0» e «m» rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione (m0 = 3 e m = 32) e sia «n» la dimensione del campione in esame.

4.

Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulla serie sono χ1, χ2 · χi ed «L» è il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si definiscano

di = χi - L

e

Formula Formula

5.

La Tabella 4 mostra i valori dei numeri di accettazione (An) e di rifiuto (Bn) in funzione del numero di campioni considerati. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto

Formula

/vn e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se la serie è stata accettata o rifiutata.

Per m0 ≤ n < m:

serie accettata se Formula/vn ≤ An

serie rifiutata se Formula/vn ≥ Bn

eseguire un'altra misurazione se An < Formula/vn < Bn.

6.

Osservazioni

Per calcolare i valori successivi della statistica della prova, sono utili le seguente formule ricorsive:

Formula Formula

(n = 2, 3,...; Formula; v1 = 0)

Tabella 4

Limiti di accettazione e di rifiuto del piano di campionamento dell'appendice 2

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione del campione)

Limite di accettazione An

Limite di rifiuto Bn

3

- 0,80381

16,64743

4

- 0,76339

7,68627

5

- 0,72982

4,67136

6

- 0,69962

3,25573

7

- 0,67129

2,45431

8

- 0,64406

1,94369

9

- 0,61750

1,59105

10

- 0,59135

1,33295

11

- 0,56542

1,13566

12

- 0,53960

0,97970

13

- 0,51379

0,85307

14

- 0,48791

0,74801

15

- 0,46191

0,65928

16

- 0,43573

0,58321

17

- 0,40933

0,51718

18

- 0,38266

0,45922

19

- 0,35570

0,40788

20

- 0,32840

0,36203

21

- 0,30072

0,32078

22

- 0,27263

0,28343

23

- 0,24410

0,24943

24

- 0,21509

0,21831

25

- 0,18557

0,18970

26

- 0,15550

0,16328

27

- 0,12483

0,13880

28

- 0,09354

0,11603

29

- 0,06159

0,09480

30

- 0,02892

0,07493

31

- 0,00449

0,05629

32

- 0,03876

0,03876

Appendice 3

PROCEDIMENTO PER LA PROVA DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE SU RICHIESTA DEL COSTRUTTORE

1.

La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare, su richiesta del costruttore, la conformità della produzione riguardo le emissioni inquinanti.

2.

Con una dimensione minima del campione di tre motori, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto sia accettato con il 30% di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10%), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65% di produzione difettosa è 0,10 (rischio del consumatore = 10%).

3.

Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I si applica il seguente procedimento (vedi figura 2):

sia

L

=

il valore limite dell'inquinante,

xi

=

il valore della misurazione per il motore «I» del campione,

n

=

la dimensione del campione preso in considerazione.

4.

Calcolare per il campione il risultato statistico della prova quantificando il numero dei motori non conformi, cioè xi = L

5.

Successivamente:

se il risultato statistico della prova è inferiore o uguale al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella 5, si giunge all'accettazione per l'inquinante;

se il risultato statistico della prova è superiore o uguale al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella 5, si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 9.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento di calcolo al campione maggiorato di un'unità.

I valori di accettazione e di rifiuto indicati nella tabella 5 sono calcolati conformemente alla norma internazionale ISO 8422/1991.

Tabella 5

Limiti di accettazione e di rifiuto del piano di campionamento dell'appendice 3

Dimensione minima del campione: 3

Numero totale dei motori sottoposti a prova (dimensione del campione)

Limite di accettazione

Limite di rifiuto

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

5

7

1

5

8

2

6

9

2

6

10

3

7

11

3

7

12

4

8

13

4

8

14

5

9

15

5

9

16

6

10

17

6

10

18

7

11

19

8

9

ALLEGATO II

SCHEDA INFORMATIVA N.

CONFORME ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 70/156/CEE CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE

e relativa ai provvedimenti contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti da motori diesel destinati all'installazione su veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti da motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con GPL destinati all'installazione su veicoli

(DIRETTIVA 88/77/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE)

Tipo di veicolo/motore capostipite/tipo di motore (1): ...

DATI

GENERALI

0.l.

Marca (nome dell'azienda): ...

0.2.

Tipo e descrizione commerciale (citare eventuali varianti): ...

0.3.

Mezzo di identificazione del tipo e sua posizione, se marcato sul veicolo: ...

0.4.

Categoria del veicolo (se applicabile): ...

0.5

Categoria del motore: diesel/a GN/a GPL/ad etanolo (1): ...

0.6.

Nome e indirizzo del costruttore: ...

0.7.

Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: ...

0.8.

Nel caso di componenti e di entità tecniche separate, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE: ...

0.9.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ...

ALLEGATI

1.

Caratteristiche fondamentali del motore (capostipite) e informazioni relative alla conduzione della prova.

2.

Caratteristiche fondamentali della famiglia di motori

3.

Caratteristiche fondamentali dei tipi di motore della famiglia

4.

Caratteristiche delle parti del veicolo correlate al motore (se applicabile).

5.

Fotografie e/o disegni del motore capostipite /tipo di motore e, se applicabile, del vano motore.

6.

Elenco degli altri eventuali allegati.

Data e numero di pratica


(1)  Cancellare le diciture inutili.

Appendice 1

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE (CAPOSTIPITE) E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE DELLA PROVA (1)

1.   Descrizione del motore

1.1.

Costruttore: ...

1.2.

Codice assegnato al motore dal costruttore: ...

1.3.

Ciclo: quattro tempi/due tempi (2):

1.4.

Numero e disposizione dei cilindri: ...

1.4.1.

Alesaggio: ... mm

1.4.2.

Corsa: ... mm

1.4.3.

Ordine di accensione: ...

1.5.

Cilindrata: ... cm3

1.6.

Rapporto volumetrico di compressione (3) ...

1.7.

Disegno/i della camera di combustione del cielo del pistone: ...

1.8.

Sezione minima delle luci di ammissione e di scarico: ... cm2

1.9.

Regime al minimo: ... min-1

1.10.

Potenza massima netta: ... kW a min ... min-1

1.11.

Regime massimo ammesso: ... min-1

1.12.

Coppia massima netta: ... Nm a min ... min-1

1.13.

Sistema di combustione: accensione per compressione/accensione comandata (2)

1.14.

Carburante: diesel/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanolo (2)

1.15.

Sistema di raffreddamento

1.15.1.

A liquido

1.15.1.1.

Natura del liquido: ...

1.15.1.2.

Pompa/e di circolazione: si/no (2)

1.15.1.3.

Caratteristiche o marca (marche) e tipo/i (se applicabile): ...

1.15.1.4.

Rapporto/i di trasmissione (se applicabile): ...

1.15.2.

Ad aria

1.15.2.1.

Ventola: si/no (2)

1.15.2.2.

Caratteristiche o marca (marche) e tipo/i (se applicabile): ...

1.15.2.3.

Rapporto/i di trasmissione (se applicabile): ...

1.16.

Temperatura consentita dal costruttore

1.16.1.

Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita: ... K

1.16.2.

Raffreddamento ad aria: ... Punto di riferimento: ...

Temperatura massima in corrispondenza del punto di riferimento: ... K

1.16.3.

Temperatura massima dell'aria all'uscita del refrigeratore intermedio di aspirazione (se applicabile): ...

1.16.4.

Temperatura massima del gas di scarico nel punto del tubo o dei tubi di scarico adiacente alla flangia o alle flange esterne del collettore o dei collettori di scarico del turbocompressore o dei turbocompressori: ... K

1.16.5.

Temperatura del carburante: ... min. K, ... max. K

per motori diesel all'ingresso della pompa di iniezione, per motori a gas in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione

1.16.6.

Pressione del carburante: min. ... kPa, max. ... kPa

in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione, solo per motori a GN

1.16.7.

Temperatura del lubrificante: min. ... K, max. ... K

1.17.

Compressore: si/no (4)

1.17.1.

Marca: ...

1.17.2.

Tipo: ...

1.17.3.

Descrizione del sistema (per esempio pressione massima di sovralimentazione, valvola limitatrice della pressione di sovralimentazione, se applicabile): ...

1.17.4.

Refrigeratore intermedio: si/no (4)

1.18.

Sistema di aspirazione

Depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100% come specificato nella direttiva 80/1269/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (6) e nelle condizioni operative indicate in queste: ... kPa

1.19.

Sistema di scarico

Contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore e sotto carico del 100% come specificato nella direttiva 80/1269/CEE(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/21/CE(5) e nelle condizioni operative indicate in queste:

Volume nel sistema di scarico: ... cm3

2.   Misure contro l'inquinamento atmosferico

2.1.

Dispositivi per il riciclo dei gas del basamento (descrizione e disegni): ...

2.2.

Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono compresi in altre voci): ...

2.2.1.

Convertitore catalitico: si/no (7)

2.2.1.1.

Marca/marche: ...

2.2.1.2.

Tipo/i: ...

2.2.1.3.

Numero di convertitori catalitici e di elementi: ...

2.2.1.4.

Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: ...

2.2.1.5.

Tipo di azione catalitica: ...

2.2.1.6.

Contenuto totale di metalli preziosi: ...

2.2.1.7.

Concentrazione relativa: ...

2.2.1.8.

Substrato (struttura e materiale): ...

2.2.1.9.

Densità delle celle: ...

2.2.1.10.

Tipo di alloggiamento del o dei convertitori catalitici: ...

2.2.1.11.

Posizione del o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento nel condotto di scarico): ...

2.2.2.

Sensore di ossigeno: si/no (7)

2.2.2.1.

Marca/marche: ...

2.2.2.2.

Tipo: ...

2.2.2.3.

Posizione: ...

2.2.3.

Iniezione di aria: si/no (7)

2.2.3.1.

Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): ...

2.2.4.

EGR: si/no (7)

2.2.4.1.

Caratteristiche (portata, ecc.): ...

2.2.5.

Trappola del particolato: si/no (7):

2.2.5.1.

Dimensioni, forma e capacità della trappola del particolato: ...

2.2.5.2.

Tipo e disegno della trappola del particolato: ...

2.2.5.3.

Ubicazione (distanza di riferimento nel condotto di scarico): ...

2.2.5.4.

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: ...

2.2.6.

Altri sistemi: si/no (7)

2.2.6.1.

Descrizione e funzionamento: ...

3.   Alimentazione del carburante

3.1.

Motori diesel

3.1.1.

Pompa di alimentazione

Pressione (8): ... kPa o diagramma caratteristico (9): ...

3.1.2.

Sistema di iniezione

3.1.2.1.

Pompa

3.1.2.1.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.1.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.1.3.

Mandata: ... mm3  (8) per corsa al regime di ... giri al min a iniezione massima, o diagramma caratteristico (8)  (9) ...

Indicare il metodo utilizzato: su motore /su banco prova pompe (9)

Se dotato di controllo della sovralimentazione, specificare la mandata di carburante e la pressione di sovralimentazione caratteristiche in funzione del regime.

3.1.2.1.4.

Anticipo dell'iniezione

3.1.2.1.4.1.

Curva dell'anticipo dell'iniezione (8) ...

3.1.2.1.4.2.

Fasatura statica di iniezione (8): ...

3.1.2.2.

Condotti di iniezione

3.1.2.2.1.

Lunghezza: ... mm

3.1.2.2.2.

Diametro interno: ... mm

3.1.2.3.

Iniettore/i

3.1.2.3.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.3.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.3.3.

«Pressione di apertura»: ... kPa (8)

o diagramma caratteristico (8)  (9): ...

3.1.2.4.

Regolatore

3.1.2.4.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.4.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.4.3.

Regime di inizio dell'interruzione a pieno carico: ... giri/min-1

3.1.2.4.4.

Regime massimo a vuoto: ... giri/min-1

3.1.2.4.5.

Regime al minimo: ... giri/min-1

3.1.3.

Sistema di avviamento a freddo

3.1.3.1.

Marca/marche: ...

3.1.3.2.

Tipo/i: ...

3.1.3.3.

Descrizione: ...

3.1.3.4.

Dispositivo ausiliario di avviamento: ...

3.1.3.4.1.

Marca/marche: ...

3.1.3.4.2.

Tipo: ...

3.2.

Motori a gas (10)

3.2.1.

Carburante: gas naturale/GPL (11)

3.2.2.

Regolatore/i di pressione o regolatore/i del vaporizzatore/della pressione (12)

3.2.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.2.3.

Numero degli stadi di riduzione della pressione: ...

3.2.2.4.

Pressione nello stadio finale: min ... kPa, max ... kPa

3.2.2.5.

Numero dei punti di regolazione principali:

3.2.2.6.

Numero di punti di regolazione del minimo: ...

3.2.2.7.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.3.

Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/ iniezione diretta (11)

3.2.3.1.

Regolazione del titolo della miscela: ...

3.2.3.2.

Descrizione del sistema e/o diagramma e disegni: ...

3.2.3.3.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.4.

Unità di miscelazione

3.2.4.1.

Numero: ...

3.2.4.2.

Marca/marche: ...

3.2.4.3.

Tipo/i: ...

3.2.4.4.

Ubicazione: ...

3.2.4.5.

Possibilità di regolazione: ...

3.2.4.6.

Numero della certificazione 1999/96/CE:+ ...

3.2.5.

Iniezione nel collettore di ammissione

3.2.5.1.

Iniezione: punto singolo/punti multipli (13)

3.2.5.2.

Iniezione: continua/fasatura simultanea/fasatura sequenziale (13)

3.2.5.3.

Apparecchiatura di iniezione

3.2.5.3.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.3.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.3.3.

Possibilità di registrazione: ...

3.2.5.3.4.

Numero della certificazione 1999/96/CE:

3.2.5.4.

Pompa di alimentazione (se applicabile):

3.2.5.4.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.4.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.4.3.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.5.5.

Iniettore/i:

3.2.5.5.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.5.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.5.3.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.6.

Iniezione diretta

3.2.6.1.

Pompa di iniezione/regolatore della pressione (13)

3.2.6.1.1.

Marca/marche: ...

3.2.6.1.2.

Tipo/i: ...

3.2.6.1.3

Fasatura dell'iniezione: ...

3.2.6.1.4.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.6.2.

Iniettore/i

3.2.6.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.6.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.6.2.3.

Pressione di apertura o diagramma caratteristico (14): ...

3.2.6.2.4.

Numero della certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.7.

Centralina elettronica (ECU)

3.2.7.1.

Marca/marche: ...

3.2.7.2.

Tipo/i: ...

3.2.7.3.

Possibilità di regolazione: ...

3.2.8.

Apparecchiature specifiche per il carburante GN

3.2.8.1.

Variante 1 (solo nel caso dell'omologazione di motori per diverse composizioni specifiche di carburante)

3.2.8.1.1.

Composizione del carburante:

metano (CH4):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

etano (C2H6):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

propano (C3H8):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

butano (C4H10):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

C5/C5+:

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

ossigeno (O2):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

inerti (N2, He ecc.):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

3.2.8.1.2.

Iniettore/i

3.2.8.1.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.8.1.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.8.1.3.

Altre (se del caso)

3.2.8.2.

Variante 2

(solo nel caso di omologazione per varie composizioni specifiche di carburante)

4.   Distribuzione

4.1.

Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti:

4.2.

Intervalli di riferimento e/o di regolazione (15): ...

5.   Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)

5.1.

Tipo di sistema di accensione: bobina comune e candele/bobina singola e candele/bobina sulla candela/altro (specificare) (15)

5.2.

Unità di comando dell'accensione

5.2.1.

Marca/marche: ...

5.2.2.

Tipo/i: ...

5.3.

Curva/mappa dell'anticipo di accensione (15)  (16): ...

5.4.

Fasatura dell'accensione (17): gradi prima del punto morto superiore ad un regime di giri al minuto e una MAP di ... Pa

5.5.

Candele

5.5.1.

Marca/marche: ...

5.5.2.

Tipo/i: ...

5.5.3.

Distanza tra gli elettrodi: ... mm

5.6.

Bobina/e di accensione

5.6.1.

Marca/marche: ...

5.6.2.

Tipo/i: ...

6.   Dispositivi azionati dal motore

Il motore deve essere presentato alla prova con i dispositivi ausiliari occorrenti per il funzionamento del motore (per esempio ventola, pompa dell'acqua, ecc.) come specificato nella, e nelle condizioni operative della, direttiva 80/1269/CEE (18), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (19) , allegato I , punto 5.1.1.

6.1.

Dispositivi ausiliari da installare per la prova

Se è impossibile o inappropriato installare i dispositivi ausiliari sul banco prova, determinare la potenza da essi assorbita e sottrarla dalla potenza del motore misurata su tutta l'area di funzionamento del ciclo o dei cicli di prova.

6.2.

Dispositivi ausiliari da rimuovere per la prova

I dispositivi ausiliari occorrenti solo per il funzionamento del veicolo (per esempio compressore dell'aria, sistema di condizionamento dell'aria ecc.) devono essere rimossi per la prova. Laddove i dispositivi ausiliari non possano venire rimossi, si può determinare la potenza da essi assorbita e aggiungerla alla potenza del motore misurata su tutta l'area di funzionamento del ciclo o dei cicli di prova.

7.   Informazioni addizionali sulle condizioni di prova

7.1.

Lubrificante usato

7.1.1.

Marca: ...

7.1.2.

Tipo: ...

(Se lubrificante e carburante sono miscelati dichiarare la percentuale d'olio nella miscela):

7.2.

Apparecchiature azionate dal motore (se applicabile)

La potenza assorbita dai dispositivi ausiliari deve essere determinata solo,

se non sono applicati sul motore dispositivi ausiliari occorrenti per il suo funzionamento e/o

se sono applicati al motore dispositivi ausiliari non occorrenti per il suo funzionamento.

7.2.1.

Elenco e dettagli di identificazione: ...

7.2.2.

Potenza assorbita a vari regimi del motore indicati:

Apparecchiature

Potenza assorbita (kW) a vari regimi

minimo

basso regime

alto regime

regime A (20)

regime B (20)

regime C (20)

regime di riferimento (21)

P(a)

Ausiliari non occorrenti per il funzionamento del motore (da aggiungere alla potenza del motore misurata) vedi punto 6.1

 

 

 

 

 

 

 

P(b)

Ausiliari non occorrenti per il funzionamento del motore (da aggiungere alla potenza del motore misurata) vedi punto 6.2.

 

 

 

 

 

 

 

8.   Prestazioni del motore

8.1.

Regimi  (22)

Basso regime (nlo): ... giri/min

Alto regime (nhi): ... giri/min

per i cicli ESC e ELR

Minimo: ... giri/min

Regime A: ... giri/min

Regime B: ... giri/min

Regime C: ... giri/min

per il ciclo ETC

Regime di riferimento: ... giri/min

8.2.

Potenza del motore, misurata secondo le disposizioni della direttiva 80/1269/CEE (23), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (24) in kW

 

Regime

minimo

regime A (25)

regime B (25)

regime C (25)

regime-drehzahl (26)

P(m)

Potenza misurata al banco prova

 

 

 

 

 

P(a)

 

 

 

 

 

Potenza assorbita dai dispositivi ausiliari da applicare per la prova (punto 6.1))

 

 

 

 

 

— se applicati

 

 

 

 

 

— se non applicati

0

0

0

0

0

P(b)

Potenza assorbita dai dispositivi ausiliari da rimuovere per la prova (punto 6.2))

— se applicati

— se non applicati

 

 

 

 

 

P(n)

 

 

 

 

 

Potenza netta del motore

 

 

 

 

 

= P(m) — P(a) + P(b)

0

0

0

0

0

8.3.

Regolazioni del dinamometro (kW)

Le regolazioni del dinamometro per le prove ESC e ELR e per il ciclo di riferimento della prova ETC devono essere basate sulla potenza netta P(n) del motore del punto 8.2. Si raccomanda di installare il motore sul banco prova nella condizione netta. In tal caso, P(m) e P(n) sono uguali. Se è impossibile o inappropriato far funzionare il motore in condizioni nette, le regolazioni del dinamometro devono essere corrette per riportarle alle condizioni nette utilizzando la formula di cui sopra.

8.3.1.

Prove ESC e ELR

Calcolare le regolazioni del dinamometro secondo la formula dell'allegato III, appendice 1, punto 1.2.

Carico percentuale

Regime

minimo

regime A

regime B

regime C

10

- - -

 

 

 

25

- - -

 

 

 

50

- - -

 

 

 

75

- - -

 

 

 

100

- - -

 

 

 

8.3.2.

Prova ETC

Se il motore non viene provato in condizioni nette, il costruttore del motore deve fornire la formula di correzione per la conversione della potenza misurata o del ciclo di lavoro misurato, determinati secondo l'allegato III, appendice 2, punto 2, nella potenza netta o nel ciclo di lavoro netto per tutta l'area di funzionamento del ciclo, che deve essere approvata dal Servizio tecnico.


(1)  Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il fabbricante deve fornire dettagli equivalenti a quelli specificati.

(2)  Cancellare le diciture inutili.

(3)  Specificare la tolleranza.

(4)  Cancellare le diciture inutili.

(5)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(6)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(7)  Cancellare le diciture inutili.

(8)  Specificare la tolleranza.

(9)  Cancellare le diciture inutili.

(10)  Nel caso di sistemi conformi ad uno schema differente, fornire informazioni equivalenti (per il punto 3.2).

(11)  Cancellare le diciture inutili.

(12)  Specificare la tolleranza.

(13)  Cancellare le diciture inutili.

(14)  Specificare la tolleranza.

(15)  Cancellare le diciture inutili.

(16)  Specificare la tolleranza.

(17)  Cancellare le diciture inutili.

(18)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(19)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(20)  Prova ESC.

(21)  Solo prova ETC.

(22)  Specificare la tolleranza; deve essere entro ± 3% del valore dichiarato dal costruttore.

(23)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46

(24)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(25)  Prova ESC.

(26)  Solo prova ETC.

Appendice 2

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA FAMIGLIA DEI MOTORI

1.   Parametri comuni

1.1

Ciclo di combustione: ...

1.2

Fluido di raffreddamento: ...

1.3

Numero di cilindri (1) ...

1.4

Cilindrata unitaria: ...

1.5

Metodo di alimentazione dell'aria: ...

1.6

Tipo e progetto della camera di combustione: ...

1.7

Valvole e luci: configurazione, dimensioni e numero: ...

1.8

Sistema di alimentazione combustibile: ...

1.9

Sistema di accensione (motori a gas): ...

1.10

Varie:

sistema di raffreddamento sovralimentazione (1) ...

riciclo dei gas scarico (1): ...

iniezione/emulsione d'acqua (1): ...

iniezione d'aria (1): ...

1.11

Dispositivo di post-trattamento dello scarico (1): ...

Dimostrazione di identicità del rapporto (o di valore minimo per il motore capostipite): capacità del sistema/ combustibile erogato per ogni corsa in base al o ai numeri di diagramma

2.   Elenco della famiglia di motori

2.1

Nome della famiglia di motori diesel: ...

2.1.1

Specifiche dei motori della famiglia: ...

 

Motore capostipite

Tipo di motore

 

 

 

 

 

N. cilindri

 

 

 

 

 

Regime nominale (giri/min)

 

 

 

 

 

Combustibile erogato

per corsa (mm3)

 

 

 

 

 

Potenza netta nominale (kW)

 

 

 

 

 

Regime di coppia massima (giri/min)

 

 

 

 

 

Combustibile erogato

per corsa (mm3)

 

 

 

 

 

Coppia massima (Nm)

 

 

 

 

 

Regime di minimo (giri/min)

 

 

 

 

 

Cilindrata del motore (in % del motore capostipite)

 

 

 

 

100

2.2

Nome della famiglia di motori a gas:

2.2.1

Specifiche dei motori della famiglia: ...

 

Motore capostipite

Tipo di motore

 

 

 

 

 

N. cilindri

 

 

 

 

 

Regime nominale (giri/min)

 

 

 

 

 

Combustibile erogato per corsa (mg)

 

 

 

 

 

Potenza netta nominale (kW)

 

 

 

 

 

Regime de coppia massima (giri/min)

 

 

 

 

 

Combustibile erogato

per corsa (mm3)

 

 

 

 

 

Coppia massima (Nm)

 

 

 

 

 

Regime di minimo (giri/min)

 

 

 

 

 

Cilindrata del motore (in % del motore capostipite)

 

 

 

 

100

Fasatura dell'accensione

 

 

 

 

 

Flusso EGR

 

 

 

 

 

Pompa dell'aria: sì/no

 

 

 

 

 

Portata effettiva della pompa dell'aria

 

 

 

 

 


(1)  Se non applicabile, indicare n.a.

Appendice 3

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA (1)

1.   Descrizione del motore

1.1.

Costruttore: ...

1.2.

Codice motore del costruttore: ...

1.3.

Ciclo: quattro tempi/due tempi (2)

1.4.

Numero e disposizione dei cilindri: ...

1.4.1.

Alesaggio: ... mm

1.4.2.

Corsa: ... mm

1.4.3.

Ordine di accensione: ...

1.5.

Cilindrata: ... cm3

1.6.

Rapporto volumetrico di compressione (3) ...

1.7.

Disegno/i della camera di combustione della testa del pistone: ...

1.8.

Sezione minima delle luci di entrata e di uscita: ... cm2

1.9.

Regime al minimo: ... min-1

1.10.

Potenza massima netta: ... kWa ... min-1

1.11

Regime massimo ammesso: ... min-1

1.12.

Coppia massima netta: ... Nm a ... min-1

1.13.

Sistema di combustione: accensione per compressione/accensione comandata (4)

1.14.

Carburante: diesel/ LPG / NG — H / NG — L / NG — HL / Ethanol (4)

1.15.

Sistema di raffreddamento

1.15.1.

A liquido

1.15.1.1.

Natura del liquido: ...

1.15.1.2.

Pompa/e di circolazione: sì/no (4)

1.15.1.3.

Caratteristiche o marca (marche) e tipo/i (se applicabile): ...

1.15.1.4.

Rapporto/i di trasmissione (se applicabile): ...

1.15.2.

Ad aria

1.15.2.1.

Ventola: sì/no (4)

1.15.2.2.

Caratteristiche o marca (marche) e tipo/i (se applicabile): ...

1.15.2.3.

Rapporto/i di trasmissione (se applicabile): ...

1.16.

Temperatura consentita dal costruttore

1.16.1.

Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita: ... K

1.16.2.

Raffreddamento ad aria: punto di riferimento:

... Temperatura massima in corrispondenza del punto di riferimento: ... K

1.16.3.

Temperatura massima dell'aria all'uscita del refrigeratore intermedio di aspirazione (se applicabile): ... K

1.16.4.

Temperatura massima del gas di scarico nel punto del tubo o dei tubi di scarico adiacenti alla flangia o alle flange esterne del collettore o dei collettori di scarico del turbocompressore o dei turbocompressori: ... K

1.16.5.

Temperatura del carburante: min ... K, max ... K

per motori diesel all'ingresso della pompa di iniezione, per motori a gas in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione

1.16.6.

Pressione del carburante: min ... kPa, max ... kPa

in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione, solo per motori a GN

1.16.7.

Temperatura del lubrificante: min ... K, max ... K

1.17.

Compressore: sì/no (5)

1.17.1.

Marca: ...

1.17.2.

Tipo: ...

1.17.3.

Descrizione del sistema (per esempio pressione massima di sovralimentazione, valvola di sfiato, se applicabile): ...

1.17.4.

Refrigeratore intermedio: sì/no (5)

1.18.

Sistema di aspirazione

Depressione massima ammissibile all'aspirazione al regime nominale del motore e sotto carico del 100% come specificato e alle condizioni di funzionamento precisate nella direttiva 80/1269/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (7) ... kPa

1.19.

Sistema di scarico

Contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale del motore e sotto carico del 100% come specificato e alle condizioni di funzionamento precisate nella direttiva 80/1269/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (7) : ... kPa

Volume nel sistema di scarico: ... cm3

2.   Misure contro l'inquinamento atmosferico

2.1.

Dispositivi per il riciclo dei gas del basamento (descrizione e disegni):

2.2.

Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono compresi in altre voci: ...

2.2.1.

Convertitore catalitico: sì/no (5)

2.2.1.1.

Marca/marche:

2.2.1.2.

Tipo/i: ...

2.2.1.3.

Numero di convertitori catalitici e di elementi: ...

2.2.1.4.

Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: ...

2.2.1.5.

Tipo di reazione catalitica: ...

2.2.1.6.

Contenuto totale di metalli preziosi: ...

2.2.1.7.

Concentrazione relativa: ...

2.2.1.8.

Substrato (struttura e materiale): ...

2.2.1.9.

Densità delle celle: ...

2.2.1.10.

Tipo di alloggiamento del o dei convertitori catalitici: ...

2.2.1.11.

Posizione del o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento nel condotto di scarico): ...

2.2.2.

Sensore di ossigeno: sì/no (8)

2.2.2.1.

Marca/marche: ...

2.2.2.2.

Tipo: ...

2.2.2.3.

Posizione: ...

2.2.3.

Iniezione di aria: sì/no (8)

2.2.3.1.

Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): ...

2.2.4.

EGR: sì/no (8)

2.2.4.1.

Caratteristiche (portata ecc.): ...

2.2.5.

Trappola del particolato: sì/no (8): ...

2.2.5.1.

Dimensioni, forma e capacità della trappola del particolato: ...

2.2.5.2.

Tipo e progetto della trappola del particolato: ...

2.2.5.3.

Ubicazione (distanza di riferimento nel condotto di scarico): ...

2.2.5.4.

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: ...

2.2.6.

Altri sistemi: sì/no (8)

2.2.6.1.

Descrizione e funzionamento: ...

3.   Alimentazione del carburante

3.1.

Motori diesel

3.1.1.

Pompa di alimentazione

Pressione (9) ... kPa o diagramma caratteristico (8): ...

3.1.2.

Sistema di iniezione

3.1.2.1.

Pompa

3.1.2.1.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.1.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.1.3.

Mandata: ... mm3  (9) per corsa al regime di ... giri/m+in a iniezione massima, o diagramma caratteristico (8)  (9): ...

Indicare il metodo utilizzato: su motore/su banco prova pompe (8)

Se dotato di controllo della sovralimentazione, specificare la mandata di carburante e la pressione di sovralimentazione caratteristiche in funzione del regime.

3.1.2.1.4.

Anticipo dell'iniezione

3.1.2.1.4.1.

Curva dell'anticipo dell'iniezione (9): ...

3.1.2.1.4.2.

Fasatura statica di iniezione (9): ...

3.1.2.2.

Condotti di iniezione

3.1.2.2.1.

Lunghezza: ... mm

3.1.2.2.2.

Diametro interno: ... mm

3.1.2.3.

Iniettore/i

3.1.2.3.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.3.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.3.3.

«Pressione di apertura»: ... kPA (10) o diagramma caratteristico (10)  (11):

3.1.2.4.

Regolatore

3.1.2.4.1.

Marca/marche: ...

3.1.2.4.2.

Tipo/i: ...

3.1.2.4.3.

Regime di inizio dell'interruzione a pieno carico: ... giri/min

3.1.2.4.4.

Regime massimo a vuoto: ... giri/min

3.1.2.4.5.

Regime al minimo: ... giri/min

3.1.3.

Sistema di avviamento a freddo

3.1.3.1.

Marca/marche: ...

3.1.3.2.

Tipo/i: ...

3.1.3.3.

Descrizione:

3.1.3.4.

Dispositivo ausiliario di avviamento: ...

3.1.3.4.1.

Marca: ...

3.1.3.4.2.

Tipo: ...

3.2.

Motori a gas  (12)

3.2.1.

Carburante: gas naturale/GPL (11)

3.2.2.

Regolatore/i di pressione o vaporizzatore/regolatore/i di pressione (10)

3.2.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.2.3.

Numero degli stadi di riduzione della pressione: ...

3.2.2.4.

Pressione nello stadio finale: min... kPa, max... kPa

3.2.2.5.

Numero di punti di regolazione principale: ...

3.2.2.6.

Numero di punti di regolazione al minimo: ...

3.2.2.7.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.3.

Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta (13)

3.2.3.1.

Regolazione del titolo della miscela: ...

3.2.3.2.

Descrizione del sistema e/o diagramma e disegni: ...

3.2.3.3.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.4.

Unità di miscelazione

3.2.4.1.

Numero: ...

3.2.4.2.

Marca/marche: ...

3.2.4.3.

Tipo/i: ...

3.2.4.4.

Ubicazione: ...

3.2.4.5.

Possibilità di regolazione: ...

3.2.4.6.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.5.

Iniezione del collettore di ammissione

3.2.5.1.

Iniezione: punto singolo/punti multipli (13)

3.2.5.2.

Iniezione: continua/fasatura simultanea/fasatura sequenziale (13)

3.2.5.3.

Apparecchiatura di iniezione

3.2.5.3.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.3.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.3.3.

Possibilità di regolazione ...

3.2.5.3.4.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.5.4.

Pompa di alimentazione (se applicabile): ...

3.2.5.4.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.4.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.4.3.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.5.5.

Iniettore/i: ...

3.2.5.5.1.

Marca/marche: ...

3.2.5.5.2.

Tipo/i: ...

3.2.5.5.3.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.6

Direkteinspritzung

3.2.6.1.

Pompa di iniezione / regolatore della pressione (13)

3.2.6.1.1.

Marca/marche: ...

3.2.6.1.2.

Tipo/i: ...

3.2.6.1.3.

Fasatura dell'iniezione: ...

3.2.6.1.4.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.6.2.

Iniettore/i

3.2.6.2.1.

Marca/marche: ...

3.2.6.2.2.

Tipo/i: ...

3.2.6.2.3.

Pressione di apertura o diagramma caratteristico (14): ...

3.2.6.2.4.

Numero di certificazione 1999/96/CE: ...

3.2.7.

Centralina elettronica (ECU)

3.2.7.1.

Marca/marche: ...

3.2.7.2.

Tipo/i: ...

3.2.7.3.

Possibilità di regolazione: ...

3.2.8.

Apparecchiature specifiche per il carburante GN

3.2.8.1.

Variante 1

(solo nel caso dell'omologazione di motori per diverse composizioni specifiche di carburante)

3.2.8.1.1.

Composizione del carburante:

metano (CH4):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

etano (C2H6):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

propano (C3H8):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

Bbutano (C4H10):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

C5/C5+:

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

ossigeno (O2):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

gas inerti (N2, He ecc.):

base: ... % moli

min. ... % moli

max. ... % moli

3.2.8.1.2

Iniettore/i

3.2.8.1.2.1.

Marca/marche:

3.2.8.1.2.2.

Tipo/i:

3.2.8.1.3.

Altre (se applicabile)

3.2.8.2.

Variante 2

(solo nel caso di omologazione per varie composizioni specifiche di carburante)

4.   Distribuzione

4.1.

Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti ai punti morti o dati equivalenti: ..

4.2.

Intervalli di riferimento e/o di regolazione (15): ...

5.   Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)

5.1.

Tipo di sistema di accensione: bobina comune e candele /bobina sulla candela/altro (specificare) (15)

5.2.

Unità di comando dell'accensione

5.2.1.

Marca/marche: ...

5.2.2.

Tipo/i: ...

5.3.

Curva/mappa dell'anticipo di accensione (15)  (16): ...

5.4.

Fasatura dell'accensione (15) ... gradi prima del punto morto superiore ad un regime di ... giri/min una MAP di ... kPa

5.5.

Candele

5.5.1.

Marca/marche: ...

5.5.2.

Tipo/i: ...

5.5.3.

Distanza tra gli elettrodi: ... mm

5.6.

Bobina/e di accensione

5.6.1.

Marca/marche: ...

5.6.2.

Tipo/i: ...


(1)  Da presentare per ogni motore della famiglia.

(2)  Cancellare le diciture inutili.

(3)  Specificare la tolleranza

(4)  Cancellare le diciture inutili.

(5)  Cancellare le diciture inutili.

(6)  GU 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(7)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(8)  Cancellare le diciture inutili.

(9)  Specificare la tolleranza.

(10)  Specificare la tolleranza.

(11)  Cancellare le diciture inutili.

(12)  Nel caso di sistemi conformi ad uno schema differente, fornire informazioni equivalenti (per il punto 3.2).

(13)  Cancellare le diciture inutili.

(14)  Specificare la tolleranza.

(15)  Cancellare le diciture inutili.

(16)  Specificare la tolleranza.

Appendice 4

CARATTERISTICHE DELLE PARTI DEL VEICOLO CORRELATE AL MOTORE

1.

Depressione del sistema di aspirazione al regime nominale e al 100% di carico: ... kPa

2.

Contropressione del sistema di scarico al regime nominale e al 100% di carico: ... kPa

3.

Volume del sistema di scarico: ... dm3

4.

Potenza assorbita dai dispositivi ausiliari occorenti per il funzionamento del motore come specificato e alle condizioni operative previste nella direttiva 80/1269/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/99/CE (2) , allegato I, punto 5.1.1.

Apparecchiature

Potenza assorbita (kW) a vari regimi

minimo

basso regime

alto regime

regime lA (3)

regime B (3)

regime C (3)

regime di riferimento (4)

P(a)

Ausiliari occorrenti per il funzionamento del motore (da sottrarre alla potenza del motore misurata) (vedi punto 6.1 dell'appendice 1)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(2)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 32.

(3)  Prova ESC.

(4)  Solo prova ETC.

ALLEGATO III

PROCEDIMENTO DI PROVA

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Il presente allegato descrive i metodi per la determinazione delle emissioni di componenti gassosi, particolato e fumo prodotti dai motori sottoposti a prova. Sono descritti tre cicli di prova da applicarsi secondo le disposizioni dell'allegato I, punto 6.2:

ESC, che è costituito da un ciclo in 13 modi a regime dinamico stazionario,

ELR che è costituito da una sequenza di aumenti di carico a gradino a differenti velocità costanti del motore che sono parte integrante di un procedimento di prova e vengono eseguiti in successione immediata;

ETC che è costituito da una sequenza di modi in regime transitorio normalizzati secondo per secondo.

1.2.   La prova viene eseguita con il motore montato su banco di prova e collegato a un banco dinamometrico.

1.3.   Principio di misura

Le emissioni da misurare prodotte dallo scarico del motore includono i componenti gassosi (monossido di carbonio, idrocarburi totali per i motori diesel nella sola prova ESC; idrocarburi diversi dal metano per i motori diesel e a gas nella sola prova ETC; metano per i motori a gas nella sola prova ETC e ossidi di azoto), il particolato (solo motori diesel) e il fumo (motori diesel nella sola prova ELR). Inoltre, si usa spesso il biossido di carbonio come gas tracciante per determinare il rapporto di diluizione dei sistemi a diluizione del flusso parziale del flusso totale. La buona pratica ingegneristica raccomanda la misurazione generale del biossido di carbonio come eccellente strumento per individuare problemi di misurazione durante l'esecuzione della prova.

1.3.1.   Prova ESC

Durante una sequenza prescritta di condizioni di funzionamento del motore a caldo, si esaminano in continuo le emissioni allo scarico di cui sopra prelevando un campione dal gas di scarico grezzo. Il ciclo di prova è costituito da un certo numero di modalità di regime e di potenza che coprono l'intervallo tipico di funzionamento dei motori diesel. Durante ciascuna modalità, determinare la concentrazione di ciascun inquinante gassoso, il flusso di scarico e la potenza al freno, ponderando i valori misurati. Diluire il campione di particolato con aria ambiente condizionata. Prelevare un unico campione durante l'intero procedimento di prova raccogliendolo su filtri adatti. Calcolare i grammi di ciascun inquinante emesso per kilowattora come descritto nell'appendice 1 del presente allegato. Misurare inoltre gli NOx in tre punti all'interno dell'area di controllo scelta dal servizio tecnico (1) e confrontare i valori misurati con i valori calcolati dalle modalità del ciclo di prova che inviluppano i punti di prova scelti. La verifica del controllo degli NOx garantisce l'efficacia del controllo delle emissioni del motore nell'intervallo tipico di funzionamento del motore.

1.3.2.   Prova ELR

Si misura mediante un opacimetro il fumo emesso a caldo da un motore durante una prova di risposta a carichi prescritti. La prova consiste nel sottoporre il motore, a velocità costante, a un carico dal 10% al 100% a tre differenti regimi. La prova deve inoltre venire eseguita a un quarto gradino di carico scelto dal servizio tecnico (1), confrontando il valore con i valori dei gradini di carico precedenti. Determinare il picco del fumo usando un algoritmo di calcolo della media come descritto nell'appendice 1 del presente allegato.

1.3.3.   Prova ETC

Durante un ciclo transiente prescritto di condizioni di funzionamento a caldo del motore, basato strettamente su condizioni di guida stradale specifiche di motori per veicoli pesanti installati su autocarri e autobus, si determinano gli inquinanti di cui sopra dopo avere diluito il gas di scarico totale con aria ambiente condizionata. Integrando la potenza rispetto al tempo del ciclo, utilizzando i segnali di retroazione di coppia motrice e velocità del banco dinamometrico collegato al motore, si ottiene il lavoro prodotto dal motore durante il ciclo. Determinare la concentrazione di NOx e HC sulla durata del ciclo mediante integrazione del segnale dell'analizzatore. La concentrazione di CO, CO2, e NMHC può venire determinata mediante integrazione del segnale dell'analizzatore o mediante campionamento con sacchetto. Per il particolato, raccogliere su filtri adatti un campione proporzionale. Determinare la portata del gas di scarico diluito sulla durata del ciclo per calcolare i valori massici di emissione degli inquinanti. Dalla relazione tra i valori massici delle emissioni e il lavoro del motore si ottengono i grammi di ciascun inquinante emessi per kilowattora, come descritto nell'appendice 2 del presente allegato.

2.   CONDIZIONI DI PROVA

2.1.   Condizioni di prova del motore

2.1.1.   Misurare la temperatura assoluta (Ta) dell'aria di alimentazione del motore espressa in Kelvin, e la pressione atmosferica riferita al secco (ps), espressa in kPa, e determinare il parametro F come segue:

a)

per i motori diesel:

motori ad aspirazione naturale e con sovralimentatore meccanico:

Formula

motori turbocompressi, con o senza raffreddamento dell'aria aspirata:

Formula

b)

per i motori a gas:

Formula

2.1.2.   Validità della prova

Perché una prova sia riconosciuta valida, il parametro F deve soddisfare la relazione:

0,96 ≤ F ≤ 1,06

2.2.   Motori con raffreddamento dell'aria di alimentazione

Registrare la temperatura dell'aria di alimentazione che, al regime della potenza massima dichiarata e a pieno carico, deve coincidere entro ± 5 K con la temperatura massima dell'aria di alimentazione specificata nell'allegato II, appendice 1, punto 1.16.3. La temperatura del fluido di raffreddamento non deve essere minore di 293 K (20 °C).

Se si usa un impianto di condizionamento dell'aria di alimentazione proprio della sala prova o un ventilatore estraneo al motore in prova, la temperatura dell'aria di alimentazione, al regime della potenza massima dichiarata e a pieno carico, deve coincidere entro ± 5 K con la temperatura massima dell'aria di alimentazione specificata nell'allegato II, appendice 1, punto 1.16.3. Usare per tutto il ciclo di prova la regolazione del dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione necessaria per rispettare le condizioni di cui sopra, senza modificarle.

2.3.   Sistema di aspirazione aria del motore

Usare un sistema di aspirazione aria del motore che presenti una limitazione dell'aspirazione d'aria coincidente entro ± 100 Pa con il limite superiore del motore funzionante al regime di potenza massima dichiarata e a pieno carico.

2.4.   Sistema di scarico del motore

Usare un sistema di scarico che presenti una contropressione allo scarico coincidente entro ± 1 000 Pa con il limite superiore del motore funzionante al regime di potenza massima dichiarata e a pieno carico e un volume coincidente entro ± 40% con quello specificato dal costruttore. Si può usare un impianto di estrazione dei gas di scarico proprio della sala prova purché rappresenti le condizioni effettive di funzionamento del motore. Il sistema di scarico deve essere conforme ai requisiti di campionamento dei gas di scarico presentati nell'allegato III, appendice 4, punto 3.4 e nell'allegato V, punto 2.2.1, EP e punto 2.3.1, EP.

Se il motore è equipaggiato di un dispositivo di post-trattamento dello scarico, il condotto di scappamento deve avere lo stesso diametro di quello utilizzato per almeno 4 diametri del condotto a monte dell'ingresso dell'inizio della sezione di espansione che contiene il dispositivo di post-trattamento. La distanza dalla flangia del collettore di scarico o dall'uscita del turbocompressore al dispositivo di post-trattamento dello scarico deve essere uguale a quella utilizzata nella configurazione del veicolo o compresa entro le specifiche di distanza del costruttore. La contropressione o la limitazione allo scarico deve seguire gli stessi criteri di cui sopra e può venire regolata con una valvola. Il contenitore di post-trattamento può venire rimosso durante prove preparatorie e durante la mappatura del motore e sostituito con un contenitore equivalente avente un supporto del catalizzatore inattivo.

2.5.   Sistema di raffreddamento

Usare un sistema di raffreddamento del motore avente una capacità sufficiente per mantenere il motore alle temperature di funzionamento normali prescritte dal costruttore.

2.6.   Olio lubrificante

Le specifiche dell'olio lubrificante usato per la prova devono essere registrate e presentate con i risultati della prova come specificato nell'allegato II, appendice 1, punto 7.1.

2.7.   Carburante

Il carburante è quello di riferimento specificato nell'allegato IV.

La temperatura del carburante e il punto di misurazione devono essere specificati dal costruttore entro i limiti indicati nell'allegato II, appendice 1, punto 1.16.5. La temperatura del carburante non deve essere inferiore a 306 K (33 °C). Se non è specificata, deve essere di 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C) all'ingresso dell'alimentazione del carburante.

Per i motori a GN e GPL, la temperatura del carburante e il punto di misurazione devono rispettare i limiti indicati nell'allegato II, appendice 1, punto 1.16.5 o nell'allegato II, appendice 3, punto 1.16.5 se il motore non è capostipite.

2.8.   Controllo dei sistemi di post-trattamento dello scarico

Se il motore è provvisto di un sistema di post-trattamento dello scarico, le emissioni misurate sul ciclo o sui cicli di prova devono essere rappresentative delle emissioni sul campo. Se questo non può essere ottenuto con un singolo ciclo di prova (p. es. per filtri del particolato con rigenerazione periodica), condurre più cicli di prova e fare una media e/o ponderazione dei risultati delle prove. La procedura esatta deve essere concordata tra il costruttore del motore e il servizio tecnico sulla base di criteri di buona ingegneristica.


(1)  I punti di prova devono essere scelti utilizzando metodi statistici di randomizzazione approvati.

Appendice 1

CICLI DI PROVA ESC E ELR

1.   REGOLAZIONI DEL MOTORE E DEL BANCO DINAMOMETRICO

1.1   Determinazione dei regimi A, B e C del motore

I regimi A, B e C devono essere dichiarati dal costruttore in conformità delle seguenti disposizioni:

Il regime elevato nhi viene determinato calcolando il 70% della potenza netta P(n) massima dichiarata come viene determinata nell'allegato II, appendice 1, punto 8.2. Il regime più elevato al quale si ottiene questo valore di potenza sulla curva della potenza è definito nhi.

Il regime basso nlo viene determinato calcolando il 50% della potenza netta P(n) massima dichiarata, come determinata nell'allegato II, appendice 1, punto 8.2. Il regime minimo al quale si ottiene questo valore di potenza sulla curva della potenza è definito nlo.

I regimi A, B e C vengono calcolati come segue:

Regime A = nlo + 25% (nhi - nlo)

Regime B = nlo + 50% (nhi - nlo)

Regime C = nlo + 75% (nhi - nlo)

I regimi A, B e C possono venire verificati mediante uno dei seguenti metodi:

a)

Per una determinazione accurata di nhi e nlo, effettuare la misura su punti di prova addizionali durante l'omologazione della potenza del motore secondo la direttiva 80/1269/CEE. La potenza massima, nhi e nlo determinati dalla curva di potenza e i regimi A, B e C del motore vengono calcolati secondo le disposizioni di cui sopra.

b)

Mappare il motore lungo la curva di pieno carico, dal regime massimo a vuoto al regime minimo, utilizzando almeno 5 punti di misurazione per ogni intervallo di 1000 giri al minuto e punti di misurazione entro ± 50 giri/min del regime alla potenza massima dichiarata. La potenza massima, nhi e nlo vengono determinati da questa curva di mappatura e i regimi A, B e C del motore vengono calcolati secondo le disposizioni di cui sopra.

Se i regimi A, B e C misurati coincidono entro ± 3% con i regimi dichiarati dal costruttore, per la prova delle emissioni usare i regimi dichiarati. Se per qualsiasi regime del motore viene superata la tolleranza, per la prova delle emissioni usare i regimi misurati.

1.2.   Determinazione delle regolazioni del banco dinamometrico

Determinare sperimentalmente la curva di coppia a pieno carico per calcolare i valori della coppia per le modalità di prova specificate in condizioni nette, come specificato nell'allegato II, appendice 1, punto 8.2. Tener conto, se applicabile, della potenza assorbita dalle apparecchiature azionate dal motore. Calcolare la regolazione del banco dinamometrico per ciascuna modalità di prova usando la formula:

s = P(n) * (L/100) se la prova viene eseguita sul motore allestito in condizioni che richiedano l'erogazione effettiva della potenza netta

s = P(n) * (L/100) + (P(a) — P(b)) se la prova non viene eseguita sul motore allestito in condizioni che richiedano l'erogazione effettiva di una potenza diversa dalla potenza netta

dove:

s

= regolazione del banco dinamometrico, kW

P(n)

= potenza netta del motore secondo quanto indicato nell'allegato II, appendice 1, punto 8.2, kW

L

= carico percentuale indicato al punto 2.7.1,%

P(a)

= potenza assorbita dai dispositivi ausiliari da installare come indicato nell'allegato II, appendice 1, punto 6.1

P(b)

= potenza assorbita dai dispositivi ausiliari da rimuovere come indicato nell'allegato II, appendice 1, punto 6.2

2.   ESECUZIONE DELLA PROVA ESC

Su richiesta dei costruttori, si può eseguire una prova senza valore per condizionare il motore e il sistema di scarico prima del ciclo di misurazione.

2.1.   Preparazione dei filtri di campionamento

Almeno un'ora prima della prova ciascun/a filtro/coppia di filtri viene introdotto/a in una scatola di Petri chiusa ma non sigillata e posto in una camera di pesata per la stabilizzazione. Al termine del periodo di stabilizzazione, ciascun/a filtro/coppia di filtri viene pesato/a e se ne registra la tara. Il filtro o la coppia di filtri viene poi conservato/a in una scatola di Petri chiusa o in un portafiltri fino al momento della prova. Se il filtro/ coppia di filtri non viene utilizzato/a entro otto ore dalla rimozione della camera di pesata, deve essere condizionato/a e pesato/a nuovamente prima dell'uso.

2.2.   Installazione dell'apparecchiatura di misurazione

Installare la strumentazione e le sonde del campione come prescritto. Quando si utilizza un sistema di diluizione a flusso pieno per la diluizione dei gas di scarico, il condotto di scarico deve essere collegato al sistema.

2.3.   Avviamento del sistema di diluizione e del motore

Il sistema di diluizione e il motore vengono avviati e riscaldati fino alla stabilizzazione delle temperature e delle pressioni al regime di potenza massima secondo le raccomandazioni del costruttore e la buona pratica ingegneristica.

2.4.   Avviamento del sistema di campionamento del particolato

Il sistema di campionamento del particolato viene avviato e fatto funzionare in derivazione (bypass). Il livello di fondo del particolato dell'aria di diluizione può essere determinato facendo passare aria di diluizione attraverso i filtri del particolato. Se si usa aria di diluizione filtrata, si può effettuare una misurazione unica prima o dopo la prova. Se l'aria di diluizione non è filtrata, si possono eseguire misure all'inizio e al termine del ciclo e calcolare la media dei valori.

2.5.   Regolazione del rapporto di diluizione

L'aria di diluizione deve avere caratteristiche tali che la temperatura del gas di scarico diluito immediatamente a monte del filtro principale non superi i 325 K (52 °C) in alcuna modalità. Il rapporto di diluizione (q) non deve essere minore di 4.

Sui sistemi in cui si usa la misurazione della concentrazione di CO2 o NOx per il controllo del rapporto di diluizione, misurare il contenuto di CO2 o NOx dell'aria di diluizione all'inizio e al termine di ciascuna prova. Le concentrazioni di fondo di CO2 o NOx misurate nell'aria di diluizione prima e dopo la prova devono corrispondere con una differenza massima di 100 ppm o 5 ppm, rispettivamente, una dall'altra.

2.6.   Controllo degli analizzatori

Gli analizzatori delle emissioni devono essere azzerati e calibrati.

2.7.   Ciclo di prova

2.7.1. Nel funzionamento al banco dinamometrico del motore di prova, utilizzare il seguente ciclo di 13 modalità:

Modalità numero

Regime motore

Carico percentuale

Fattore di ponderazione

Durata della modalità

1

minimo

0,15

4 minuti

2

A

100

0,08

2 minuti

3

B

50

0,10

2 minuti

4

B

75

0,10

2 minuti

5

A

50

0,05

2 minuti

6

A

75

0,05

2 minuti

7

A

25

0,05

2 minuti

8

B

100

0,09

2 minuti

9

B

25

0,10

2 minuti

10

C

100

0,08

2 minuti

11

C

25

0,05

2 minuti

12

C

75

0,05

2 minuti

13

C

50

0,05

2 minuti

2.7.2.   Sequenza di prova

Avviare la sequenza di prova. La prova viene eseguita in ordine di numero delle modalità secondo quanto specificato al punto 2.7.1.

Il motore deve essere fatto funzionare per il tempo prescritto in ciascuna modalità, completando le variazioni di regime e di carico nei primi 20 secondi. Il regime specificato deve venire mantenuto con un'approssimazione di ± 50 giri/minuto e la coppia specificata deve essere mantenuta con un'approssimazione di ± 2% della coppia massima al regime di prova.

Su richiesta del costruttore, la sequenza di prova può venire ripetuta un numero di volte sufficiente per campionare una maggior massa di particolato sul filtro. Il costruttore deve fornire una descrizione dettagliata delle procedure di valutazione e di calcolo dei dati. Le emissioni gassose vengono determinate solo nel primo ciclo.

2.7.3.   Risposta degli analizzatori

I dati forniti dagli analizzatori vengono registrati su un registratore scrivente o misurati con un sistema equivalente di acquisizione dei dati mentre il gas di scarico fluisce attraverso gli analizzatori per tutta la durata del ciclo di prova.

2.7.4.   Campionamento del particolato

Per la procedura di prova completa usare una coppia di filtri (filtri primario e di sicurezza, vedi allegato III, appendice 4). Tenere conto dei fattori modali ponderali specificati nella procedura del ciclo di prova prelevando un campione proporzionale alla portata massica dello scarico durante ciascuna singola modalità del ciclo. A questo scopo si può regolare la portata del campione, il tempo di campionamento e/o il rapporto di diluizione in modo opportuno per rispettare i limiti posti al valore numerico dei fattori di ponderazione effettivi indicato al punto 5.6.

Il tempo di campionamento per ogni modalità deve essere di almeno 4 secondi per 0,01 fattore di ponderazione. Eseguire il campionamento il più tardi possibile all'interno di ciascuna modalità. Il campionamento del particolato deve venire completato non più di 5 secondi prima del termine di ciascuna modalità.

2.7.5.   Condizioni del motore

Durante ciascuna modalità, registrare il regime e il carico del motore, la temperatura e la depressione dell'aria di aspirazione, la temperatura e la contropressione allo scarico, la portata di carburante e la portata d'aria o di scarico, la temperatura dell'aria di sovralimentazione, la temperatura del carburante e la sua umidità rispettando, durante il tempo di campionamento del particolato, le prescrizioni di regime e di carico (vedi punto 2.7.2), ma in ogni caso durante l'ultimo minuto di ciascuna modalità.

Registrare qualsiasi dato ulteriore occorrente per il calcolo (vedi punti 4 e 5).

2.7.6.   Controllo di NOx entro l'area di controllo

La verifica dei NOx all'interno dell'area di controllo deve essere eseguita immediatamente dopo il completamento della modalità 13.

Condizionare il motore nella modalità 13 per un periodo di 3 minuti prima di iniziare le misurazioni. Effettuare tre misurazioni in differenti punti entro l'area di controllo scelti dal servizio tecnico (1). La durata di ciascuna misurazione è di 2 minuti.

La procedura di misurazione è uguale alla misurazione di NOx nel ciclo a 13 modalità e viene condotta in conformità dei punti 2.7.3, 2.7.5, e 4.1 della presente appendice, e dell'allegato III, appendice 4, punto 3.

Il calcolo viene eseguito secondo il punto 4.

2.7.7.   Controllo degli analizzatori al termine della prova

Dopo il controllo delle emissioni, l'analizzatore viene ricontrollato con un gas di azzeramento e con lo stesso gas di calibrazione. La prova sarà considerata accettabile se la differenza dei risultati prima e dopo la prova è minore del 2% del valore relativo al gas di calibrazione.

3.   ESECUZIONE DELLA PROVA ELR

3.1.   Installazione dell'apparecchiatura di misurazione

L'opacimetro e le sonde del campione, se applicabile, devono essere installati a valle della marmitta o di eventuali dispositivi di post-trattamento, se presenti, secondo le procedure generali di installazione specificate dal costruttore dello strumento. Rispettare inoltre, se del caso, le prescrizioni del punto 10 della norma ISO IDS 11614.

Prima dei controlli di zero e fondo scala, riscaldare e stabilizzare l'opacimetro secondo le raccomandazioni del fabbricante dello strumento. Se l'opacimetro è dotato di un sistema di aria di spurgo per evitare che il gruppo ottico di misurazione si sporchi di fuliggine, attivare anche questo sistema e regolarlo secondo le raccomandazioni del costruttore.

3.2.   Controllo dell'opacimetro

I controlli di zero e fondo scala devono essere eseguiti nella modalità di lettura dell'opacità perché la scala dell'opacità offre due punti di taratura definibili con precisione, cioè 0% di opacità e 100% di opacità. Il coefficiente di assorbimento della luce viene poi calcolato in modo corretto sulla base dell'opacità misurata e del valore di LA, fornito dal costruttore dell'opacimetro, quando lo strumento viene riportato nella modalità di lettura k per l'esecuzione della prova.

Senza intercettazione del raggio di luce dell'opacimetro, regolare il valore letto su 0,0% ± 1,0% di opacità. Impedendo che la luce raggiunga il ricevitore, regolare la lettura su 100,0% ± 1,0% di opacità.

3.3.   Ciclo di prova

3.3.1.   Condizionamento del motore

Il riscaldamento del motore e del sistema deve essere eseguito alla potenza massima per stabilizzare i parametri del motore secondo le raccomandazioni del costruttore. La fase di precondizionamento dovrebbe inoltre proteggere la vera e propria misurazione dall'influenza di depositi rimasti nel sistema di scarico da una prova precedente.

Quando il motore è stabilizzato, avviare il ciclo entro 20 ± 2 s dopo la fase di precondizionamento. Su richiesta del costruttore si può eseguire una prova senza valore per un condizionamento ulteriore prima del ciclo di misurazione.

3.3.2.   Sequenza di prova

La prova è costituita da una sequenza di tre gradini di carico a ciascuno dei tre regimi A (ciclo 1), B (ciclo 2) e C (ciclo 3) determinati secondo l'allegato III, punto 1.1, a cui segue il ciclo 4 ad un regime compreso nell'area di controllo e ad un carico tra il 10% e il 100%, scelto dal servizio tecnico (2). Nel funzionamento del motore di prova al banco dinamometrico procedere secondo la sequenza mostrata in figura 3.

Figura 3

Sequenza della prova ELR

Image

a)

Far funzionare il motore al regime A e al 10% di carico per 20 ± 2 s. Rispettare il regime specificato entro ± 20 giri/min e la coppia specificata entro ± 2% della coppia massima al regime di prova.

b)

Al termine di un segmento spostare rapidamente la leva di comando nella posizione di apertura totale e mantenerla in tale posizione per 10 ± 1 s. Applicare il carico dinamometrico necessario per mantenere il regime del motore entro ± 150 giri/min per i primi 3 secondi ed entro ± 20 giri/min per il resto del segmento.

c)

Ripetere due volte la sequenza descritta alle lettere a) e b).

d)

Al completamento del terzo gradino di carico, regolare il motore sul regime B e sul 10% di carico entro 20 ± 2 s.

e)

Eseguire la sequenza da a) a c) con il motore funzionante al regime B.

f)

Al completamento del terzo gradino di carico, regolare il motore sul regime C e il 10% di carico entro 20 ± 2 s.

g)

Eseguire la sequenza da a) a c) con il motore funzionante al regime C.

h)

Al completamento del terzo gradino di carico, regolare il motore sul regime e su qualunque carico superiore al 10% entro 20 ± 2 s.

i)

Eseguire la sequenza da a) a c) con il motore funzionante al regime scelto.

3.4.   Convalida del ciclo

Le deviazioni standard relative dei valori medi di fumo a ciascun regime di prova (A, B, C) devono essere minori della cifra più alta tra il 15% del valore medio corrispondente (SVA, SVB, SVC, calcolati secondo il punto 6.3.3 della presente appendice da tre gradini successivi di carico a ciascun regime di prova) e il 10% del valore limite mostrato in tabella 1 dell'allegato I. Se la differenza è maggiore ripetere la sequenza fino a quando tre gradini di carico successivi sono conformi ai criteri di convalida.

3.5.   Controllo dell'opacimetro al termine della prova

La deriva dello zero dell'opacimetro dopo la prova non deve essere superiore al ± 5,0% del valore limite mostrato in l'allegato I, tabella 1.

4.   CALCOLO DELLE EMISSIONI GASSOSE

4.1.   Valutazione dei dati

Per la valutazione delle emissioni gassose, calcolare la media dei valori relativi agli ultimi 30 secondi di ciascuna modalità letti sul registratore e determinare le concentrazioni (conc) medie di HC, CO e NOx durante ciascuna modalità in base alla media dei valori registrati e ai corrispondenti dati di taratura. Si può usare un differente tipo di registrazione purché assicuri un'acquisizione equivalente dei dati.

Per la verifica di NOx all'interno dell'area di controllo, le prescrizioni di cui sopra valgono solo per NOx.

Il flusso del gas di scarico GEXHW o il flusso del gas di scarico diluito GTOTW, se usato in alternativa, viene determinato secondo l'allegato III, appendice 4, punto 2.3.

4.2.   Correzione secco/umido

Convertire la concentrazione misurata nel valore su umido secondo le formule seguenti, salvo che sia già stata misurata su umido.

conc (umido) = Kw × conc (secco)

Per il gas di scarico secco:

Formula

e

Formula

Per il gas di scarico diluito:

Formula

o

Formula

Per l'aria di diluizione

Per l'aria di aspirazione (se differente dall'aria di diluizione)

KW,d = 1 - KW1

KW,a = 1 - KW2

Formula

Formula

Formula

Formula

dove:

Ha, Hd

=

g d'acqua per kg di aria secca

Rd, Ra

=

umidità relativa dell'aria di diluizione/aspirazione,%

pd, pa

=

pressione di vapore di saturazione dell'aria di diluizione/aspirazione, kPa

pB

=

pressione barometrica totale, kPa

4.3.   Correzione del valore di NOx in funzione dell'umidità e della temperatura

Poiché l'emissione di NOx dipende dalle condizioni dell'aria ambiente, la concentrazione di NOx deve essere corretta per tenere conto della temperatura e dell'umidità dell'aria ambiente mediante i fattori forniti dalle formule seguenti.

Formula

in cui:

A

=

0,309 GFUEL/GAIRD - 0,0266

B

=

- 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta

=

temperatura dell'aria, K

Ha

=

umidità dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca

Ha

=

Feuchtigkeit der Ansaugluft, g Wasser je kg trockener Luft

Formula

dove:

Ra

=

umidità relativa dell'aria di aspirazione,%

pa

=

pressione di vapore di saturazione dell'aria di aspirazione, kPa

pB

=

pressione barometrica totale, kPa

4.4.   Calcolo delle portate massiche di emissione

Le portate massiche di emissione (g/h) per ciascuna modalità si calcolano come segue prendendo per la densità del gas di scarico 1,293 kg/m3 a 273 K (0 °C) e 101,3 kPa:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GEXHW

(2) COx mass = 0,000966 x COconc x GEXHW

(3) HCmass = 0,000479 × HCconc × GEXHW

dove NOx conc, COconc, HCconc  (3) sono le concentrazioni medie (ppm) nel gas di scarico grezzo, come determinato al punto 4.1.

Se, in alternativa, le emissioni gassose vengono determinate con un sistema di diluizione a flusso pieno, si applicano le formule seguenti:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOTW

(2) COx mass = 0,000966 × COconc × GTOTW

(3) HCmass = 0,000479 × HCconc × GTOTW

dove NOx conc, COconc, HCconc  (4) sono le concentrazioni (ppm) di fondo corrette medie di ciascuna modalità nel gas di scarico diluito determinate secondo l'allegato III, appendice 2, punto 4.3.1.1.

4.5.   Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare le emissioni (g/kWh) per tutti i singoli componenti nel modo seguente:

Formula

Formula

Formula

I fattori di ponderazione (WF) utilizzati nel calcolo di cui sopra sono descritti al punto 2.7.1.

4.6.   Calcolo dei valori di controllo dell'area

Per i tre punti di controllo scelti secondo il punto 2.7.6, l'emissione di NOx deve essere misurata e calcolata secondo il punto 4.6.1 e determinata anche mediante interpolazione dalle modalità del ciclo di prova più prossima al rispettivo punto di controllo secondo il punto 4.6.2. Confrontare poi i valori misurati con i valori interpolati secondo il punto 4.6.3.

4.6.1.   Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare l'emissione di NOx per ciascuno dei punti di controllo (Z) nel modo seguente:

NOx masse,Z = 0,001587 × NOx conc,Z × KH,D × GEXHW

Formula

4.6.2.   Determinazione del valore delle emissioni prodotte nel ciclo di prova

L'emissione di NOx- per ciascuno dei punti di controllo deve essere interpolata dalle quattro modalità più prossime del ciclo di prova che inviluppano il punto di controllo Z scelto come mostrato in Figura 4. Per queste modalità (R, S, T, U), valgono le seguenti definizioni:

Regime (R)

= Regime (T) = nRT

Regime (S)

= Regime (U) = nSU

Carico percentuale (R)

= Carico percentuale (S)

Carico percentuale (T)

= Carico percentuale (U)

L'emissione di NOx del punto di controllo Z scelto può venire calcolata come segue:

Formula

e:

Formula

Formula

Formula

Formula

dove:

ER, ES, ET, EU

= emissione specifica di NOx delle modalità di inviluppo calcolate secondo il punto 4.6.1

MR, MS, MT, MU

= coppia del motore nelle modalità di inviluppo

Figura 4

Interpolazione del punto di controllo NOx

Image

4.6.3.   Confronto dei valori di emissione di NOx

Confrontare l'emissione specifica di NOx misurata del punto di controllo Z (NOx,Z) con il valore interpolato (EZ) nel modo seguente:

Formula

5.   CALCOLO DELL'EMISSIONE DI PARTICOLATO

5.1.   Valutazione dei dati

Per la valutazione del particolato, registrare per ciascuna modalità le masse totali di campione (MSAM,i) che passano attraverso i filtri.

Riportare i filtri nella camera di pesata e condizionarli per almeno un'ora e non più di 80 ore, poi pesarli. Registrare il peso lordo dei filtri e sottrarre la tara (vedi punto 2.1 di questa appendice). La massa Mf del particolato è la somma delle masse di particolato raccolte sui filtri primario e di sicurezza.

Se occorre applicare una correzione del fondo, registrare la massa dell'aria di diluizione (MDIL) che passa attraverso i filtri e la massa del particolato (Md). Se è stata effettuata più di una misura, si deve calcolare il quoziente Md/MDIL per ciascuna singola misurazione e determinare poi la media dei valori.

5.2.   Sistema di diluizione a flusso parziale

I risultati finali della prova relativa all'emissione di particolato vengono determinati come segue. Poiché si possono usare vari tipi di controllo del grado di diluizione, si seguono differenti metodi di calcolo di GEDFW. Tutti i calcoli devono essere basati sui valori medi delle singole modalità ottenuti durante il periodo di campionamento.

5.2.1.   Sistemi isocinetici

GEDFW,i = GEXHW,i x qI

Formula

dove r è il rapporto delle aree delle sezioni trasversali della sonda isocinetica e del condotto di scarico:

Formula

5.2.2.   Sistemi con misura della concentrazioni di CO2 o NOx

GEDF W,i = GEXH W,i × qi

Formula

dove:

concE

=

concentrazione su umido del gas tracciante nello scarico grezzo

concD

=

concentrazione su umido del gas tracciante nello scarico diluito

concA

=

concentrazione su umido del gas tracciante nell'aria di diluizione

Le concentrazioni misurate su secco devono essere convertite nel valore su umido conformemente al punto 4.2 della presente appendice.

5.2.3.   Sistemi con misura di CO2 e metodo del bilancio del carbonio (5)

Formula

dove:

CO2D

=

CO2-concentrazione di CO2 nello scarico diluito

CO2A

=

CO2-concentrazione di CO2 nell'aria di diluizione

(concentrazioni in% in volume su umido) Questa equazione è basata sull'assunzione del bilancio del carbonio (gli atomi di carbonio forniti al motore vengono emessi come CO2) e si deriva come segue:

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

e

Formula

5.2.4.   Sistemi con misura del flusso

GEDF W,i = GEXH W,i × qi

Formula

5.3.   Sistema di diluizione a flusso pieno

I risultati finali della prova relativa all'emissione di particolato risultano dai seguenti calcoli. Tutti i calcoli devono essere basati sui valori medi delle singole modalità ottenuti durante il periodo di campionamento.

GEDFW,i = GTOTW,i

5.4.   Calcolo della portata massica del particolato

Calcolare la portata massica del particolato come segue:

Formula

dove:

Formula

=

Formula

MSAM

=

Formula

i

=

1, ... n

determinati lungo tutto il ciclo di prova per sommatoria dei valori medi delle singole modalità durante il periodo di campionamento.

La portata massica del particolato può essere corretta per tener conto del fondo come segue:

Formula

Se si effettua più di una misura, sostituire Formula con Formula

Formula per le singole modalità

o

Formula per le singole modalità.

5.5.   Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni di particolato si calcolano nel modo seguente:

Formula

5.6.   Fattore di ponderazione efficace

Il fattore di ponderazione efficace WFE,i per ciascuna modalità si calcola nel modo seguente:

Formula

Il valore dei fattori di ponderazione efficaci devono coincidere, con un'approssimazione di ± 0,003 (± 0,005 per la modalità di minimo) con i fattori di ponderazione elencati al punto 2.7.1.

6.   CALCOLO DEI VALORI DI FUMO

6.1.   Algoritmo di Bessel

Usare l'algoritmo di Bessel per calcolare i valori medi su 1 s dai valori istantanei del fumo, convertiti secondo il punto 6.3.1. L'algoritmo emula un filtro di secondo ordine a basso passaggio e il suo uso richiede calcoli iterativi per determinare i coefficienti. Questi coefficienti sono una funzione del tempo di risposta del sistema opacimetrico e della frequenza di campionamento. Pertanto, ripetere il punto 6.1.1 tutte le volte che il tempo di risposta del sistema e/o la frequenza di campionamento cambiano.

6.1.1.   Calcolo del tempo di risposta del filtro e delle costanti di Bessel

Il tempo di risposta di Bessel (tF) occorrente è una funzione dei tempi di risposta fisica ed elettrica del sistema opacimetrico specificati nell'allegato III, appendice 4, punto 5.2.4, e si calcola mediante la seguente equazione:

Formula

dove:

tp

=

tempo fisico di risposta, s

te

=

tempo elettrico di risposta, s

I calcoli per la stima della frequenza di intercettazione del filtro fc sono basati su un segnale di ingresso a gradino da 0 a 1 in = 0,01 s (vedi allegato VII). Il tempo di risposta è definito come il tempo trascorso tra il momento in cui il segnale in uscita di Bessel raggiunge il 10% (t10) e quello in cui raggiunge il 90% (t90) di questa funzione a gradino. Questo valore deve essere ottenuto mediante iterazione su fc fino a quando si ottiene t90-t10tF. La prima iterazione per fc è data dalla formula seguente:

Formula

Le costanti di Bessel E e K si calcolano mediante le equazioni seguenti:

Formula

K = 2 × E × (D × Ω2 - 1) - 1

dove:

D

=

0,618034

Δt

=

1/frequenza di campionamento

Ω

=

Formula

6.1.2.   Calcolo dell'algoritmo di Bessel

Utilizzando i valori di E e K, calcolare la risposta media di Bessel su 1 s ad un segnale di ingresso a gradino Si nel modo seguente:

Yi = Yi - 1 + E × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + K × (Yi - 1 - Yi - 2)

dove:

Si-2

=

Si-1 = 0

Si

=

1

Yi-2

=

Yi-1 = 0

I tempi t10 e t90 devono essere interpolati. La differenza di tempo tra t90 e t10 definisce il tempo di risposta tF per quel valore di fc. Se il tempo di risposta non è sufficientemente prossimo al tempo di risposta richiesto, continuare l'iterazione fino a quando il tempo effettivo di risposta coincide con un'approssimazione dell'1% con la risposta prescritta come segue:

((t90 - t10) - tF) ≤ 0,01 × tF

6.2.   Valutazione dei dati

I valori di misura del fumo devono essere campionati con una frequenza minima di 20 Hz.

6.3.   Determinazione del fumo

6.3.1.   Conversione dei dati

Poiché l'unità di misura fondamentale di tutti gli opacimetri è la trasmittanza, per ottenere gli indici di fumo la trasmittanza (t) deve essere convertita nel coefficiente di assorbimento della luce (k) come segue:

Formula

e

N = 100 — τ

dove:

k

=

coefficiente di assorbimento della luce, m-1

LA

=

lunghezza efficace del cammino ottico indicata dal costruttore dello strumento, m

N

=

opacità,%

τ

=

trasmittanza, %

Applicare la conversione prima di qualsiasi altra elaborazione dei dati.

6.3.2.   Calcolo del fumo medio di Bessel

La frequenza di intercettazione fc corretta è quella che dà luogo al tempo di risposta del filtro tF prescritto. Una volta determinata questa frequenza mediante il processo iterativo del punto 6.1.1, calcolare le costanti E e K dell'algoritmo di Bessel appropriate. Applicare poi l'algoritmo di Bessel alla registrazione del fumo (valori di K) come descritto al punto 6.1.2:

Yi = Yi - 1 + E x (Si + 2 x Si - 1 + Si - 2 - 4 x Yi - 2) + K x (Yi - 1 - Yi - 2)

L'algoritmo di Bessel è di tipo ricorsivo. Pertanto esso richiede dei valori iniziali di ingresso Si-1 e Si-2 e dei valori iniziali di uscita Yi-1 e Yi-2 per avviare l'algoritmo. Questi possono essere assunti pari a 0.

Per ciascun gradino di carico dei tre regimi A, B e C, scegliere il valore massimo su 1 s Ymax tra i singoli valori Yi di ciascuna traccia del fumo.

6.3.3.   Risultato finale

Gli indici di fumo (SV) medi di ciascun ciclo (regime di prova) si calcolano come segue:

Per il regime di prova A:

SVA = (Ymax1,A + Ymax2,A + Ymax3,A) / 3

Per il regime di prova B:

SVB = (Ymax1,B + Ymax2,B + Ymax3,B) / 3

Per il regime di prova C:

SVC = (Ymax1,C + Ymax2,C + Ymax3,C) / 3

dove:

Ymax1, Ymax2, Ymax3

=

indice di fumo medio di Bessel su 1 s più elevato in ciascuno dei tre gradini di carico a gradino.

Il valore finale si calcola come segue:

SV = (0,43 x SVA) + (0,56 x SVB) + (0,01 x SVC)


(1)  I punti di prova devono essere scelti utilizzando metodi statistici di randomizzazione approvati.

(2)  I punti di prova devono essere scelti utilizzando metodi statistici di randomizzazione approvati.

(3)  Su base C1 equivalente.

(4)  Su base C1 equivalente.

(5)  Il valore è valido solo per il carburante di riferimento specificato nell'allegato I.

Appendice 2

CICLO DI PROVA ETC

1.   PROCEDIMENTO DI MAPPATURA DEL MOTORE

1.1.   Determinazione dell'intervallo dei regimi di mappatura

Per la generazione dell'ETC sulla cella di prova, il motore deve essere mappato prima di ogni ciclo di prova per determinare la curva della coppia in funzione della velocità. I regimi minimo e massimo di mappatura sono definiti come segue:

regime minimo di mappatura

= regime di minimo

regime massimo di mappatura

= nhi × 1,02o, regime al quale la coppia a pieno carico cade a zero; si adotta il valore minore

1.2.   Realizzazione della mappa della potenza del motore

Riscaldare il motore alla potenza massima per stabilizzare i parametri del motore secondo le raccomandazioni del costruttore e la buona pratica ingegneristica. Quando il motore è stabilizzato, determinare la mappa del motore come segue:

a)

togliere il carico al motore e farlo funzionare al minimo;

b)

far funzionare il motore alla minima velocità di mappatura in condizioni di pieno carico/piena ammissione;

c)

aumentare la velocità del motore ad una media di 8 ± 1 min-1/s dal minimo al massimo regime di mappatura. Registrare la velocità e la coppia ad una frequenza di campionamento di almeno un punto al secondo.

1.3.   Generazione della curva di mappatura

Collegare tutti i punti dato registrati al punto 1.2 mediante interpolazione lineare tra i punti. La curva di coppia risultante è la curva di mappatura da usarsi per convertire i valori di coppia normalizzati del ciclo del motore nei valori di coppia effettivi per il ciclo di prova, come descritto al punto 2.

1.4.   Mappatura alternativa

Se un costruttore ritiene che le tecniche di mappatura di cui sopra non siano sicure o non siano rappresentative di un dato motore, se ne possono usare di alternative. Queste tecniche di mappatura devono soddisfare lo scopo delle procedure di mappatura specificate, cioè determinare la coppia massima disponibile a tutti i regimi del motore raggiunti durante i cicli di prova. Deviazioni dalle tecniche di mappatura specificate nel presente capitolo per motivi di sicurezza o rappresentatività devono essere approvate dal servizio tecnico insieme con la motivazione del loro uso. In nessun caso, tuttavia, si devono usare curve continue discendenti del regime per motori regolati o turbocompressi.

1.5.   Prove ripetitive

Non è necessario mappare un motore prima di ciascun ciclo di prova. Rimappare un motore prima del ciclo di prova se:

è trascorso un tempo irragionevole da quando è stata determinata l'ultima mappa, secondo una valutazione ingegneristica,

o,

il motore è stato sottoposto a modifiche fisiche o ritarature che potrebbero influire sulle sue prestazioni.

2.   GENERAZIONE DEL CICLO DI PROVA DI RIFERIMENTO

Il ciclo di prova transiente è descritto nell'appendice 3 del presente allegato. Il ciclo di riferimento si ottiene convertendo nel modo seguente i valori normalizzati di coppia e regime nei valori effettivi.

2.1.   Regime effettivo

Denormalizzare il regime usando la seguente equazione:

Formula

Il regime di riferimento (nref) corrisponde ai valori di regime al 100% specificati nella tabella della macchina dinamometrica dell'appendice 3. Questo regime è definito come segue (vedi figura 1 dell'allegato I):

nref = nlo + 95 % × (nhi - nlo)

dove nhi e nlo sono specificati secondo l'allegato I, punto 2 o determinati secondo l'allegato III, appendice 1, punto 1.1.

2.2.   Coppia effettiva

La coppia è normalizzata sulla coppia massima al rispettivo regime. I valori di coppia del ciclo di riferimento devono essere denormalizzati nel modo seguente utilizzando la curva di mappatura determinata secondo il punto 1.3:

Coppia effettiva = (% coppia × coppia massima/100)

per il rispettivo regime effettivo determinato al punto 2.1.

Per i valori di coppia negativi dei punti di trascinamento («m»), ai fini della generazione del ciclo di riferimento si devono adottare valori denormalizzati determinati in uno dei modi seguenti:

40% negativo della coppia positiva disponibile al regime associato;

mappatura della coppia negativa richiesta per il trascinamento del motore dal regime di mappatura minimo al regime di mappatura massimo;

determinazione della coppia negativa richiesta per trascinare il motore al minimo e al regime di riferimento e interpolazione lineare tra questi.

2.3.   Esempio della procedura di denormalizzazione

Come esempio, verranno denormalizzati i seguenti punti sperimentali:

% regime

= 43

% coppia

= 82

Dati i seguenti valori:

regime di riferimento

= 2 200 min- 1

regime di minimo

= 600 min- 1

si ottengono

regime effettivo = (43 × (2 200 - 600)/100) + 600 = 1 288 min-1

coppia effettiva = (82 × 700/100) = 574 Nm

dove la coppia massima osservata dalla curva di mappatura a 1 288 min- 1 700 Nm beträgt.

3.   ESECUZIONE DELLA PROVA DELLE EMISSIONI

Su richiesta dei costruttori, si può eseguire una prova senza valore per condizionare il motore e il sistema di scarico prima del ciclo di misurazione.

I motori alimentati a GN e GPL devono venire rodati con la prova ETC. Il motore viene rodato per almeno due cicli ETC e fino a quando le emissioni di CO misurate su un ciclo ETC non superano di oltre il 10% le emissioni di CO misurate nel precedente ciclo ETC.

3.1.   Preparazione di filtri di campionamento (solo per motori diesel)

Almeno un'ora prima della prova ciascun/a filtro/coppia di filtri viene introdotto/a in una scatola di Petri chiusa ma non sigillata e posto in una camera di pesata per la stabilizzazione. Al termine del periodo di stabilizzazione, ciascun/a filtro/coppia di filtri viene pesato/a e se ne registra la tara. Il filtro o la coppia di filtri viene poi conservato/a in una scatola di Petri chiusa o in un portafiltri fino al momento della prova. Se il filtro/ coppia di filtri non viene utilizzato/a entro otto ore dalla rimozione della camera di pesata, deve essere condizionato/a e pesato/a nuovamente prima dell'uso.

3.2.   Installazione dell'apparecchiatura di misurazione

Installare la strumentazione e le sonde del campione come prescritto. Il condotto di scarico deve essere collegato al sistema di diluizione a flusso pieno.

3.3.   Avviamento del sistema di diluizione e del motore

Il sistema di diluizione e il motore vengono avviati e riscaldati fino alla stabilizzazione delle temperature e delle pressioni al regime di potenza massima secondo le raccomandazioni del costruttore e la buona pratica ingegneristica.

3.4.   Avviamento del sistema di campionamento del particolato (solo per motori diesel)

Il sistema di campionamento del particolato viene avviato e fatto funzionare in derivazione (bypass). Il livello di fondo del particolato dell'aria di diluizione può essere determinato facendo passare aria di diluizione attraverso i filtri del particolato. Se si usa aria di diluizione filtrata, si può effettuare una misurazione unica prima o dopo la prova. Se l'aria di diluizione non è filtrata, si possono eseguire misure all'inizio e al termine del ciclo e calcolare la media dei valori.

3.5.   Regolazione del sistema di diluizione a flusso pieno

Il flusso di gas di scarico diluito totale deve essere regolato in modo da escludere la condensazione d'acqua nel sistema e da ottenere una temperatura superficiale massima del filtro di 325 K (52 °C) o minore (vedi allegato V, punto 2.3.1, DT).

3.6.   Controllo degli analizzatori

Gli analizzatori delle emissioni devono essere azzerati e calibrati. Se si usano sacchetti di campionamento, devono essere vuotati.

3.7.   Procedura di avviamento del motore

Avviare il motore stabilizzato secondo la procedura di avviamento raccomandata dal costruttore nel manuale d'uso utilizzando un motorino di avviamento di serie o la macchina dinamometrica. In alternativa, la prova può partire direttamente dalla fase di precondizionamento del motore senza spegnere il motore quando questo ha raggiunto il regime di minimo.

3.8.   Ciclo di prova

3.8.1.   Sequenza di prova

Se il motore ha raggiunto il regime di minimo, avviare la sequenza di prova. La prova deve essere eseguita secondo il ciclo di riferimento specificato al punto 2 della presente appendice. Le regolazioni di comando del regime e della coppia devono essere emesse ad una frequenza di 5 Hz o maggiore (valore raccomandato 10 Hz). Registrare almeno una volta al secondo durante il ciclo di prova il regime e la coppia di feedback; i segnali possono venire filtrati elettronicamente.

3.8.2.   Risposta degli analizzatori

All'avviamento del motore o della sequenza di prova, se il ciclo viene avviato direttamente dal precondizionamento, avviare simultaneamente le apparecchiature di misurazione:

avviare la raccolta o l'analisi dell'aria di diluizione;

avviare la raccolta o l'analisi del gas di scarico diluito;

avviare la misurazione della quantità di gas di scarico diluito (CVS) e delle temperature e pressioni prescritte;

avviare la registrazione dei dati di retroazione (feedback) di regime e coppia del banco dinamometrico.

HC e NOx devono essere misurati in continuo nella galleria di diluizione con una frequenza di 2 Hz. Le concentrazioni medie vengono determinate mediante integrazione dei segnali dell'analizzatore su tutto il ciclo di prova. Il tempo di risposta del sistema non deve essere maggiore di 20 s e deve essere coordinato con le fluttuazioni di flusso nel CVS e con gli scarti tra tempo di campionamento e ciclo di prova, se necessario determinare CO, CO2, NMHC e CH4 mediante integrazione o mediante analisi delle concentrazioni nel sacchetto di campionamento raccolte su tutto il ciclo. Le concentrazioni degli inquinanti gassosi presenti nell'aria di diluizione vengono determinate mediante integrazione o mediante raccolta nel sacchetto del fondo. Tutti gli altri valori devono essere registrati con almeno una misura al secondo (1 Hz).

3.8.3.   Campionamento del particolato (solo motori diesel)

All'avviamento del motore o della sequenza di prova, se il ciclo viene avviato direttamente dal precondizionamento, commutare il sistema di campionamento del particolato dal bypass alla raccolta del particolato.

Se non si usa compensazione del flusso, regolare la o le pompe del campione in modo che la portata attraverso la sonda di campionamento del particolato o il tubo di trasferimento venga mantenuta con un'approssimazione del ± 5% sulla portata impostata. Se si usa la compensazione di flusso (cioè il controllo proporzionale del flusso del campione), si deve dimostrare che il rapporto tra il flusso nella galleria principale e il flusso del campione di particolato non devia di oltre il ± 5% dal valore stabilito (salvo per i primi 10 secondi di campionamento).

Note: per operazioni a doppia diluizione, il flusso del campione è la differenza netta tra la portata attraverso i filtri del campione e la portata dell'aria di diluizione secondaria.

Registrare la temperatura e la pressione medie all'ingresso dei misuratori del gas o della strumentazione di controllo del flusso. Se la portata impostata non può venire mantenuta per tutto il ciclo (con un'approssimazione di ± 5%) a causa di un elevato carico di particolato sul filtro, la prova deve essere annullata. Eseguire di nuovo la prova utilizzando una portata minore e/o un filtro di diametro maggiore.

3.8.4.   Arresto del motore

Se il motore si arresta in qualunque momento durante il ciclo di prova, precondizionare e riavviare il motore e ripetere la prova. In caso di mal funzionamento di qualsiasi apparecchiatura di prova prescritta durante il ciclo di prova, annullare la prova.

3.8.5.   Operazioni da eseguire dopo la prova

Al completamento della prova, arrestare la misurazione del volume di gas di scarico diluito, il flusso di gas nei sacchetti di raccolta e la pompa di campionamento del particolato. Se si usa un analizzatore integratore, continuare il campionamento fino a quando sono trascorsi i tempi di risposta del sistema.

Se si usano i sacchetti di raccolta, analizzare le concentrazioni al più presto, in ogni caso non oltre 20 minuti dopo il termine del ciclo di prova.

Dopo l'analisi delle emissioni, usare un gas di azzeramento e lo stesso gas di calibrazione per ricontrollare gli analizzatori. La prova sarà considerata accettabile se la differenza dei risultati prima e dopo la prova è minore del 2% del valore relativo al gas di calibrazione.

Solo per i motori diesel, riportare i filtri del particolato nella camera di pesata non più di un'ora dopo il completamento della prova e condizionarli in una scatola di Petri chiusa ma non sigillata per almeno un'ora e non più di 80 ore prima dell'esecuzione della pesata.

3.9.   Verifica della conduzione della prova

3.9.1.   Spostamento dei dati

Per minimizzare l'effetto distorsivo del ritardo temporale tra i valori di retroazione e i valori del ciclo di riferimento, l'intera sequenza dei segnali di retroazione della velocità e della coppia può venire anticipata o ritardata nel tempo rispetto alla sequenza della velocità e della coppia di riferimento. Se i segnali di retroazione sono spostati, spostare la velocità e la coppia nella stessa misura e nella stessa direzione.

3.9.2.   Calcolo del lavoro prodotto nel ciclo

Il lavoro prodotto nel ciclo effettivo Wact (kWh) si calcola utilizzando ciascuna coppia di valori di retroazione della velocità del regime e della coppia del motore. Questo calcolo deve essere eseguito dopo l'eventuale spostamento dei dati di retroazione, se si sceglie questa opzione. Il lavoro prodotto nel ciclo effettivo Wact viene utilizzato per confronto con il lavoro prodotto nel ciclo di riferimento Wref e per il calcolo delle emissioni specifiche al freno (vedi punti 4.4 e 5.2). Usare la stessa metodologia per integrare sia la potenza di riferimento che la potenza effettiva del motore. Se si devono determinare valori compresi tra valori di riferimento adiacenti ovvero fra valori misurati contigui, si deve impiegare l'interpolazione lineare.

Nell'integrazione del lavoro prodotto nel ciclo di riferimento e in quello effettivo, tutti i valori di coppia negativi vengono posti uguali a zero ed inclusi. Se l'integrazione viene eseguita ad una frequenza minore di 5 Hertz, e se, durante un dato segmento di tempo, il valore di coppia si modifica da positivo a negativo o da negativo a positivo, calcolare la porzione negativa e porla uguale a zero. La porzione positiva deve essere inclusa nel valore integrato.

Wact deve essere compreso tra il - 15% e il + 5% di Wref.

3.9.3.   Analisi statistica di convalida del ciclo di prova

Eseguire regressioni lineari sui valori di feedback e sui valori di riferimento per il regime, la coppia e la potenza. Questo calcolo deve essere eseguito dopo l'eventuale spostamento dei dati di retroazione, se si sceglie questa opzione. Usare il metodo dei minimi quadrati con un'equazione di interpolazione ottimale avente la forma:

y = mx + b

dove:

y

=

valore di retroazione (effettivo) della velocità (min-1), della coppia (Nm) o della potenza (kW)

m

=

coefficiente angolare della linea di regressione

x

=

valore di riferimento della velocità (min- 1), della coppia (Nm) o della potenza (kW)

b

=

intercetta su y della linea di regressione

Calcolare l'errore standard della stima (SE) di y su x e il coefficiente di determinazione (r2) per ciascuna linea di regressione.

Si raccomanda di eseguire questa analisi a 1 Hertz. Tutti i valori negativi della coppia di riferimento e i valori di feedback associati devono essere cancellati dal calcolo statistico di convalida della coppia e della potenza del ciclo. Una prova può essere considerata valida, se rispetta i criteri indicati in tabella 6.

Tabella 6

Tolleranze della linea di regressione

NO VALID HPOS

NO VALID HPOSRegime

NO VALID HPOSCoppia

NO VALID HPOSPotenza

Errore standard della stima (SE) di Y su X

Massimo 100 min-1

Massimo 13% (15%) (1) della coppia massima del motore che risulta dalla mappa di potenza

Massimo 8% (15%) (1) della potenza massima del motore che risulta dalla mappa di potenza

Coefficiente angolare della linea di regressione, m

0,95 — 1,03

0,83-1,03

0,89-1,03

(0,83-1,03) (1)

Coefficiente di determinazione, r2

Min. 0,9700 (min.0,9500) (1)

Min. 0,8800 (min. 0,7500) (1)

Min. 0,9100 (min. 0,7500) (1)

Intercetta su Y della linea di regressione, b

± 50 min-1

Valore più elevato tra ± 20 Nm o ± 2% (± 20 Nm o ± 3%) (1) della coppia massima

Valore più elevato tra ± 4 kW o ± 2% (± 4 kW o ± 3%) (1) della potenza massima

È ammessa la cancellazione di punti dalle analisi di regressione secondo quanto indicato in tabella 7.

Tabella 7

Cancellazioni di punti dall'analisi di regressione ammesse

Condizione

Punti da cancellare

Pieno carico/piena ammissione e coppia di retroazione < coppia di riferimento

coppia e/o potenza

A vuoto, non al minimo, e coppia di retroazione > coppia di riferimento

coppia e/o potenza

A vuoto/ammissione chiusa, al minimo e velocità > velocità di riferimento al minimo

regime e/o potenza

4.   CALCOLO DELLE EMISSIONI GASSOSE

4.1.   Determinazione del flusso di gas di scarico diluito

La massa totale di gas di scarico diluito fluita durante tutto il ciclo (kg/prova) viene determinata mediante valori delle misure effettuate durante il ciclo e dai corrispondenti dati di taratura del dispositivo di misurazione della portata (V0 per PDP o KV per CFV, come determinato nell'allegato III, appendice 5, punto 2). Se la temperatura dello scarico diluito viene mantenuta costante durante tutto il ciclo mediante l'uso di uno scambiatore di calore (± 6 K per PDP-CVS, ± 11 K per CFV-CVS, vedi allegato V, punto 2.3), si applicano le formule seguenti.

Per il sistema PDP-CVS:

MTOTW = 1,293 × V0 × Np × (pB - p1) × 273 / (101,3 × T)

dove:

MTOTW

= massa di gas di scarico diluito, su umido, su tutto il ciclo, kg

V0

= volume di gas pompato per giro nelle condizioni di prova, m3/giro

NP

= giri totali della pompa per prova

pB

= pressione atmosferica nell'ambiente di prova, kPa

p1

= depressione al di sotto della pressione atmosferica all'ingresso della pompa kPa

T

= temperatura media del gas di scarico diluito all'ingresso della pompa sull'arco del ciclo, K

Per il sistema CFV-CVS:

MTOTW = 1,293 × t × Kv × pA / T0,5

dove:

MTOTW

= massa di gas di carico diluito, su umido, su tutto il ciclo, kg

t

= durata del ciclo, s

Kv

= coefficiente di taratura del tubo di Venturi a portata critica per le condizioni standard,

pA

= pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi, kPa

T

= temperatura assoluta all'ingresso del tubo di Venturi, K

Se si usa un sistema con compensazione del flusso (cioè senza scambiatori di calore), calcolare le emissioni massiche istantanee e integrarle sul ciclo. In questo caso, la massa istantanea del gas di scarico diluito si calcola come segue.

Per il sistema PDP-CVS:

MTOTW,i = 1,293 × V0 × Np,i × (pB - p1) × 273 / (101,3 × T)

dove:

MTOTW,i

=

massa istantanea del gas di scarico diluito su umido, kg

Np,i

=

giri totali della pompa per ogni intervallo di tempo

Per il sistema CFV-CVS:

MTOTW,i = 1,293 × Δti × Kv × pA / T0,5

dove:

MTOTW,i

=

massa istantanea del gas di scarico diluito su umido, kg

Δti

=

intervallo di tempo, s

Se la massa totale del campione di particolato (MSAM) e di inquinanti gassosi supera lo 0,5% del flusso totale nel CVS (MTOTW), tale flusso deve essere corretto tenendo conto di MSAM oppure il flusso del campione di particolato deve essere rinviato nel CVS prima che nel dispositivo di misurazione del flusso (PDP o CFV).

4.2.   Correzione di NOx in funzione dell'umidità

Poiché l'emissione di NOx dipende dalle condizioni dell'aria ambiente, la concentrazione di NOx deve essere corretta per tenere conto dell'umidità dell'aria ambiente con fattori forniti dalle formule seguenti:

(a)

per i motori diesel:

Formula

(b)

per i motori a gas:

Formula

dove:

Ha

=

umidità dell'aria di aspirazione, g di acqua per kg di aria secca

in cui:

Formula

Ra

=

umidità relativa dell'aria di aspirazione,%

pa

=

pressione di vapore di saturazione dell'aria di aspirazione, kPa

pB

=

pressione barometrica totale, kPa

4.3.   Calcolo del flusso massico delle emissioni

4.3.1.   Sistemi a flusso massico costante

Per sistemi con scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) viene determinata dalle equazioni seguenti:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOTW (motori diesel)

(2) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,G × MTOTW (motori a gas)

(3) COmass = 0,000966 × COconc × MTOTW

(4) HCmass = 0,000479 × HCconc × MTOTW (motori diesel)

(5) HCmass = 0,000502 × HCconc × MTOTW (motori a GPL)

(6) NMHCmass = 0,000516 × NMHCconc × MTOTW (motori a GN)

(7) CH4 mass = 0,000552 × CH4 conc × MTOTW (motori a GN)

dove:

NOx conc, COconc, HCconc  (2), NMHCconc

= concentrazioni corrette di fondo, medie sul ciclo ricavate per integrazione (metodo obbligatorio per NOx e HC) o misura in sacchetto, ppm

MTOTW

= massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo come determinata al punto 4.1, kg

KH,D

= fattore di correzione dell'umidità per motori diesel determinato al punto 4.2

KH,G

= fattore di correzione dell'umidità per motori a gas determinato al punto 4.2

Convertire nel valore su umido le concentrazioni misurate su secco secondo l'allegato III, appendice 1, punto 4.2.

La determinazione di NMHCconc dipende del metodo usato (vedi allegato III, appendice 4, punto 3.3.4). In ambedue i casi si deve determinare la concentrazione di CH4 e sottrarla dalla concentrazione di HC come segue:

(a)

metodo GC

NMHCconc = HCconc - CH4 conc

(b)

metodo NMC

Formula

dove:

HC (wCutter)

= concentrazione di HC quando campione di gas fluisce attraverso l'NMC

HC (oCutter)

= concentrazione di HC quando campione di gas bypassa l'NMC

CEM

= efficienza del metano determinata secondo l'allegato III; appendice 5, punto 1.8.4.1.

CEE

= efficienza del metano determinata secondo l'allegato III, appendice 5, punto 1.8.4.2.

4.3.1.1.   Determinazione delle concentrazioni corrette di fondo

La concentrazione di fondo media degli inquinanti gassosi nell'aria di diluizione deve essere sottratta dalle concentrazioni misurate per ottenere le concentrazioni nette degli inquinanti. I valori medi delle concentrazioni di fondo possono essere determinati mediante il metodo del sacchetto di campionamento oppure mediante misurazione continua e integrazione. Usare la formula seguente:

Formula

dove:

conc

= concentrazione del rispettivo inquinante nel gas di scarico diluito, corretta della quantità del rispettivo inquinante contenuta nell'aria di diluizione, ppm

conce

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

concd

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

DF

= fattore di diluizione

Il fattore di diluizione si calcola come segue:

(a)

per motori diesel e motori a GPL:

Formula

(b)

per motori a GN:

Formula

dove:

CO2, conce

=

concentrazione di CO2 nel gas di scarico diluito, vol%

HCconce

=

concentrazione di HC nel gas di scarico diluito, ppm C1

NMHCconce

=

concentrazione di NMHC nel gas di scarico diluito, ppm C1

COconce

=

concentrazione di CO nel gas di scarico diluito, ppm

FS

=

fattore stechiometrico

Le concentrazioni misurate su secco devono essere convertite nel valore su umido conformemente all'allegato III, appendice 1, punto 4.2.

Il fattore stechiometrico si calcola come segue:

FS = 100 × (x/x + (y/2) + 3,76 × (x + (y/4)))

dove:

x, y

=

composizione del carburante CxHy

In alternativa, se la composizione del carburante non è nota, si può usare il seguente fattore stechiometrico:

FS (diesel)

= 13,4

FS (LPG)

= 11,6

FS (NG)

= 9,5

4.3.2.   Sistemi con compensazione del flusso

Per sistemi senza scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) deve essere determinata calcolando le emissioni massiche istantanee e integrando i valori istantanei sul ciclo. Inoltre, la correzione del fondo viene applicata direttamente al valore di concentrazione istantaneo. Si applicano le formule seguenti:

(1)

Formula

(motori diesel)

(2)

Formula

(motori a gas)

(3)

Formula

(4)

Formula

(motori diesel)

(5)

Formula

(motori a GPL)

(6)

Formula

(motori a GN)

(7)

Formula

(motori a GN)

dove:

conce

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

concd

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

MTOTW,i

= massa istantanea del gas di scarico diluito (vedi punto 4.1), kg

MTOTW

= massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo (vedi punto 4.1), kg

KH,D

= fattore di correzione dell'umidità per i motori diesel determinato al punto 4.2

KH,G

= fattore di correzione dell'umidità per i motori a gas determinato al punto 4.2

DF

= fattore di diluizione determinato al punto 4.3.1.1.

4.4.   Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare le emissioni (g/kWh) per tutti i singoli componenti nel modo seguente:

Formula (motori diesel e a gas)

Formula (motori diesel e a gas)

Formula (motori diesel e a GPL)

Formula (motori a GN)

Formula (motori a GN)

dove:

Wact

=

lavoro prodotto nel ciclo effettivo determinato al punto 3.9.2, kWh

5.   CALCOLO DELLE EMISSIONI DI PARTICOLATO (SOLO MOTORI DIESEL)

5.1.   Calcolo della massa emessa

La massa di particolato (g/prova) si calcola come segue:

PTmass = (Mf/MSAM) × (MTOTW/1 000)

dove:

Mf

= massa di particolato campionata nel ciclo, mg

MTOTW

= massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo determinata al punto 4.1, kg

MSAM

= Masse des aus dem Verdünnungstunnel zum Abscheiden von Partikeln entnommenen verdünnten Abgases, kg

e

Mf

=

Mf,p + Mf,b, se pesati separatamente, mg

Mf,p

=

massa di particolato raccolta sul filtro principale, mg

Mf,b

=

massa di particolato raccolta sul filtro di sicurezza, mg

Se si usa un sistema a doppia diluizione, sottrarre la massa dell'aria di diluizione secondaria dalla massa totale del gas di scarico doppiamente diluito campionato attraverso i filtri del particolato.

MSAM = MTOT - MSEC

dove:

MTOT

=

massa del gas di scarico doppiamente diluito che passa attraverso il filtro del particolato, kg

MSEC

=

massa dell'aria di diluizione secondaria, kg

Se il valore di fondo del particolato nell'aria di diluizione viene determinato secondo il punto 3.4, si può correggere la massa del particolato per tenere conto del fondo. In questo caso, la massa di particolato (g/prova) si calcola come segue:

Formula

dove:

Mf, MSAM, MTOTW

= vedi sopra

MDIL

= massa dell'aria di diluizione primaria campionata mediante il campionatore del particolato di fondo, kg

Md

= massa del particolato di fondo raccolto dall'aria di diluizione primaria, mg

DF

= fattore di diluizione determinato al punto 4.3.1.1.

5.2.   Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni di particolato (g/kWh) si calcolano nel modo seguente:

Formula

dove:

Wact

=

lavoro prodotto nel ciclo effettivo, determinato al punto 3.9.2, kWh.


(1)  Fino al 1o ottobre 2005 i valori indicati tra parentesi possono essere utilizzati nella prova di omologazione dei motori a gas (1). (Entro il 1o ottobre 2004 la Commissione riferirà sullo sviluppo della tecnologia dei motori a gas per confermare o modificare le tolleranze della linea di regressione applicabili ai motori a gas indicate in questa tabella.)

(2)  Su base C1 equivalente.

Appendice 3

TABELLA MACCHINA DINAMOMETRICA ETC

Tempo

s

Velocità normalizzata

%

Coppia normalizzata

%

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0,1

1,5

17

23,1

21,5

18

12,6

28,5

19

21,8

71

20

19,7

76,8

21

54,6

80,9

22

71,3

4,9

23

55,9

18,1

24

72

85,4

25

86,7

61,8

26

51,7

0

27

53,4

48,9

28

34,2

87,6

29

45,5

92,7

30

54,6

99,5

31

64,5

96,8

32

71,7

85,4

33

79,4

54,8

34

89,7

99,4

35

57,4

0

36

59,7

30,6

37

90,1

«m»

38

82,9

«m»

39

51,3

«m»

40

28,5

«m»

41

29,3

«m»

42

26,7

«m»

43

20,4

«m»

44

14,1

0

45

6,5

0

46

0

0

47

0

0

48

0

0

49

0

0

50

0

0

51

0

0

52

0

0

53

0

0

54

0

0

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

0

0

62

25,5

11,1

63

28,5

20,9

64

32

73,9

65

4

82,3

66

34,5

80,4

67

64,1

86

68

58

0

69

50,3

83,4

70

66,4

99,1

71

81,4

99,6

72

88,7

73,4

73

52,5

0

74

46,4

58,5

75

48,6

90,9

76

55,2

99,4

77

62,3

99

78

68,4

91,5

79

74,5

73,7

80

38

0

81

41,8

89,6

82

47,1

99,2

83

52,5

99,8

84

56,9

80,8

85

58,3

11,8

86

56,2

«m»

87

52

«m»

88

43,3

«m»

89

36,1

«m»

90

27,6

«m»

91

21,1

«m»

92

8

0

93

0

0

94

0

0

95

0

0

96

0

0

97

0

0

98

0

0

99

0

0

100

0

0

101

0

0

102

0

0

103

0

0

104

0

0

105

0

0

106

0

0

107

0

0

108

11,6

14,8

109

0

0

110

27,2

74,8

111

17

76,9

112

36

78

113

59,7

86

114

80,8

17,9

115

49,7

0

116

65,6

86

117

78,6

72,2

118

64,9

«m»

119

44,3

«m»

120

51,4

83,4

121

58,1

97

122

69,3

99,3

123

72

20,8

124

72,1

«m»

125

65,3

«m»

126

64

«m»

127

59,7

«m»

128

52,8

«m»

129

45,9

«m»

130

38,7

«m»

131

32,4

«m»

132

27

«m»

133

21,7

«m»

134

19,1

0,4

135

34,7

14

136

16,4

48,6

137

0

11,2

138

1,2

2,1

139

30,1

19,3

140

30

73,9

141

54,4

74,4

142

77,2

55,6

143

58,1

0

144

45

82,1

145

68,7

98,1

146

85,7

67,2

147

60,2

0

148

59,4

98

149

72,7

99,6

150

79,9

45

151

44,3

0

152

41,5

84,4

153

56,2

98,2

154

65,7

99,1

155

74,4

84,7

156

54,4

0

157

47,9

89,7

158

54,5

99,5

159

62,7

96,8

160

62,3

0

161

46,2

54,2

162

44,3

83,2

163

48,2

13,3

164

51

«m»

165

50

«m»

166

49,2

«m»

167

49,3

«m»

168

49,9

«m»

169

51,6

«m»

170

49,7

«m»

171

48,5

«m»

172

50,3

72,5

173

51,1

84,5

174

54,6

64,8

175

56,6

76,5

176

58

«m»

177

53,6

«m»

178

40,8

«m»

179

32,9

«m»

180

26,3

«m»

181

20,9

«m»

182

10

0

183

0

0

184

0

0

185

0

0

186

0

0

187

0

0

188

0

0

189

0

0

190

0

0

191

0

0

192

0

0

193

0

0

194

0

0

195

0

0

196

0

0

197

0

0

198

0

0

199

0

0

200

0

0

201

0

0

202

0

0

203

0

0

204

0

0

205

0

0

206

0

0

207

0

0

208

0

0

209

0

0

210

0

0

211

0

0

212

0

0

213

0

0

214

0

0

215

0

0

216

0

0

217

0

0

218

0

0

219

0

0

220

0

0

221

0

0

222

0

0

223

0

0

224

0

0

225

21,2

62,7

226

30,8

75,1

227

5,9

82,7

228

34,6

80,3

229

59,9

87

230

84,3

86,2

231

68,7

«m»

232

43,6

«m»

233

41,5

85,4

234

49,9

94,3

235

60,8

99

236

70,2

99,4

237

81,1

92,4

238

49,2

0

239

56

86,2

240

56,2

99,3

241

61,7

99

242

69,2

99,3

243

74,1

99,8

244

72,4

8,4

245

71,3

0

246

71,2

9,1

247

67,1

«m»

248

65,5

«m»

249

64,4

«m»

250

62,9

25,6

251

62,2

35,6

252

62,9

24,4

253

58,8

«m»

254

56,9

«m»

255

54,5

«m»

256

51,7

17

257

56,2

78,7

258

59,5

94,7

259

65,5

99,1

260

71,2

99,5

261

76,6

99,9

262

79

0

263

52,9

97,5

264

53,1

99,7

265

59

99,1

266

62,2

99

267

65

99,1

268

69

83,1

269

69,9

28,4

270

70,6

12,5

271

68,9

8,4

272

69,8

9,1

273

69,6

7

274

65,7

«m»

275

67,1

«m»

276

66,7

«m»

277

65,6

«m»

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«m»

1541

59,5

«m»

1542

59,6

0,5

1543

59,3

9,2

1544

59,4

11,2

1545

59,1

26,8

1546

59

11,7

1547

58,8

6,4

1548

58,7

5

1549

57,5

«m»

1550

57,4

«m»

1551

57,1

1,1

1552

57,1

0

1553

57

4,5

1554

57,1

3,7

1555

57,3

3,3

1556

57,3

16,8

1557

58,2

29,3

1558

58,7

12,5

1559

58,3

12,2

1560

58,6

12,7

1561

59

13,6

1562

59,8

21,9

1563

59,3

20,9

1564

59,7

19,2

1565

60,1

15,9

1566

60,7

16,7

1567

60,7

18,1

1568

60,7

40,6

1569

60,7

59,7

1570

61,1

66,8

1571

61,1

58,8

1572

60,8

64,7

1573

60,1

63,6

1574

60,7

83,2

1575

60,4

82,2

1576

60

80,5

1577

59,9

78,7

1578

60,8

67,9

1579

60,4

57,7

1580

60,2

60,6

1581

59,6

72,7

1582

59,9

73,6

1583

59,8

74,1

1584

59,6

84,6

1585

59,4

76,1

1586

60,1

76,9

1587

59,5

84,6

1588

59,8

77,5

1589

60,6

67,9

1590

59,3

47,3

1591

59,3

43,1

1592

59,4

38,3

1593

58,7

38,2

1594

58,8

39,2

1595

59,1

67,9

1596

59,7

60,5

1597

59,5

32,9

1598

59,6

20

1599

59,6

34,4

1600

59,4

23,9

1601

59,6

15,7

1602

59,9

41

1603

60,5

26,3

1604

59,6

14

1605

59,7

21,2

1606

60,9

19,6

1607

60,1

34,3

1608

59,9

27

1609

60,8

25,6

1610

60,6

26,3

1611

60,9

26,1

1612

61,1

38

1613

61,2

31,6

1614

61,4

30,6

1615

61,7

29,6

1616

61,5

28,8

1617

61,7

27,8

1618

62,2

20,3

1619

61,4

19,6

1620

61,8

19,7

1621

61,8

18,7

1622

61,6

17,7

1623

61,7

8,7

1624

61,7

1,4

1625

61,7

5,9

1626

61,2

8,1

1627

61,9

45,8

1628

61,4

31,5

1629

61,7

22,3

1630

62,4

21,7

1631

62,8

21,9

1632

62,2

22,2

1633

62,5

31

1634

62,3

31,3

1635

62,6

31,7

1636

62,3

22,8

1637

62,7

12,6

1638

62,2

15,2

1639

61,9

32,6

1640

62,5

23,1

1641

61,7

19,4

1642

61,7

10,8

1643

61,6

10,2

1644

61,4

«m»

1645

60,8

«m»

1646

60,7

«m»

1647

61

12,4

1648

60,4

5,3

1649

61

13,1

1650

60,7

29,6

1651

60,5

28,9

1652

60,8

27,1

1653

61,2

27,3

1654

60,9

20,6

1655

61,1

13,9

1656

60,7

13,4

1657

61,3

26,1

1658

60,9

23,7

1659

61,4

32,1

1660

61,7

33,5

1661

61,8

34,1

1662

61,7

17

1663

61,7

2,5

1664

61,5

5,9

1665

61,3

14,9

1666

61,5

17,2

1667

61,1

«m»

1668

61,4

«m»

1669

61,4

8,8

1670

61,3

8,8

1671

61

18

1672

61,5

13

1673

61

3,7

1674

60,9

3,1

1675

60,9

4,7

1676

60,6

4,1

1677

60,6

6,7

1678

60,6

12,8

1679

60,7

11,9

1680

60,6

12,4

1681

60,1

12,4

1682

60,5

12

1683

60,4

11,8

1684

59,9

12,4

1685

59,6

12,4

1686

59,6

9,1

1687

59,9

0

1688

59,9

20,4

1689

59,8

4,4

1690

59,4

3,1

1691

59,5

26,3

1692

59,6

20,1

1693

59,4

35

1694

60,9

22,1

1695

60,5

12,2

1696

60,1

11

1697

60,1

8,2

1698

60,5

6,7

1699

60

5,1

1700

60

5,1

1701

60

9

1702

60,1

5,7

1703

59,9

8,5

1704

59,4

6

1705

59,5

5,5

1706

59,5

14,2

1707

59,5

6,2

1708

59,4

10,3

1709

59,6

13,8

1710

59,5

13,9

1711

60,1

18,9

1712

59,4

13,1

1713

59,8

5,4

1714

59,9

2,9

1715

60,1

7,1

1716

59,6

12

1717

59,6

4,9

1718

59,4

22,7

1719

59,6

22

1720

60,1

17,4

1721

60,2

16,6

1722

59,4

28,6

1723

60,3

22,4

1724

59,9

20

1725

60,2

18,6

1726

60,3

11,9

1727

60,4

11,6

1728

60,6

10,6

1729

60,8

16

1730

60,9

17

1731

60,9

16,1

1732

60,7

11,4

1733

60,9

11,3

1734

61,1

11,2

1735

61,1

25,6

1736

61

14,6

1737

61

10,4

1738

60,6

«m»

1739

60,9

«m»

1740

60,8

4,8

1741

59,9

«m»

1742

59,8

«m»

1743

59,1

«m»

1744

58,8

«m»

1745

58,8

«m»

1746

58,2

«m»

1747

58,5

14,3

1748

57,5

4,4

1749

57,9

0

1750

57,8

20,9

1751

58,3

9,2

1752

57,8

8,2

1753

57,5

15,3

1754

58,4

38

1755

58,1

15,4

1756

58,8

11,8

1757

58,3

8,1

1758

58,3

5,5

1759

59

4,1

1760

58,2

4,9

1761

57,9

10,1

1762

58,5

7,5

1763

57,4

7

1764

58,2

6,7

1765

58,2

6,6

1766

57,3

17,3

1767

58

11,4

1768

57,5

47,4

1769

57,4

28,8

1770

58,8

24,3

1771

57,7

25,5

1772

58,4

35,5

1773

58,4

29,3

1774

59

33,8

1775

59

18,7

1776

58,8

9,8

1777

58,8

23,9

1778

59,1

48,2

1779

59,4

37,2

1780

59,6

29,1

1781

50

25

1782

40

20

1783

30

15

1784

20

10

1785

10

5

1786

0

0

1787

0

0

1788

0

0

1789

0

0

1790

0

0

1791

0

0

1792

0

0

1793

0

0

1794

0

0

1795

0

0

1796

0

0

1797

0

0

1798

0

0

1799

0

0

1800

0

0

«m» = trascinamento.

La figura 5 mostra una rappresentazione grafica della tabella dinamometrica ETC.

Figura 5

Tabella dinamometrica ETC

Image

Appendice 4

PROCEDURE DI MISURAZIONE E CAMPIONAMENTO

1.   INTRODUZIONE

I componenti gassosi, il particolato, e il fumo emessi dal motore sottoposto alla prova vengono misurati con i metodi definiti nell'allegato V. Questi descrivono i sistemi analitici raccomandati per le emissioni gassose (punto 1), i sistemi raccomandati di diluizione e campionamento del particolato (punto 2), e gli opacimetri raccomandati per la misurazione del fumo (punto 3).

Per il metodo ESC, i componenti gassosi vengono determinati nel gas di scarico grezzo. Facoltativamente possono venire determinati nel gas di scarico diluito se per la determinazione del particolato si usa un sistema di diluizione a flusso totale. Il particolato viene determinato con un sistema di diluizione a flusso parziale o a flusso totale.

Per l'ETC, per la determinazione delle emissioni gassose e di particolato si usa solo un sistema di diluizione a flusso totale, considerato sistema di riferimento. Tuttavia il servizio tecnico può approvare sistemi di diluizione a flusso parziale se ne viene dimostrata l'equivalenza secondo il punto 6.2 dell'allegato I e a condizione che gli venga fornita una descrizione dettagliata delle procedure di calcolo e di valutazione dei dati.

2.   BANCO DINAMOMETRICO E APPARECCHIATURE DELLA SALA PROVA

Per le prove di emissione dei motori al banco dinamometrico si usano le seguenti apparecchiature.

2.1.   Macchina dinamometrica

Usare una macchina dinamometrica con caratteristiche adeguate per eseguire i cicli di prova descritti nelle appendici 1 e 2 di questo allegato. Il sistema di misurazione della velocità deve avere una precisione del ± 2% del valore indicato. Il sistema di misurazione della coppia deve avere una precisione del ± 3% del valore indicato nel campo > 20% del fondo scala e una precisione dello ± 0,6% del fondo scala nel campo = 20% del fondo scala.

2.2.   Altri strumenti

Usare gli strumenti di misura occorrenti per il consumo del carburante, il consumo d'aria, la temperatura del refrigerante e del lubrificante, la pressione del gas di scarico e la depressione al collettore di aspirazione, la temperatura del gas di scarico, la temperatura di aspirazione dell'aria, la pressione atmosferica, l'umidità e la temperatura del carburante. Questi strumenti devono essere conformi ai requisiti presentati in tabella 8:

Tabella 8

Precisione degli strumenti di misura

Strumento di misura

Precisione

Consumo di carburante

± 2% del valore massimo del motore

Consumo d'aria

± 2% del valore massimo del motore

Temperature = 600 K (327 °C)

± 2 K assoluti

Temperature = 600 K (327 °C)

± 1% del valore indicato

Pressione atmosferica

± 0,1 kPa assoluti

Pressione del gas di scarico

± 0,2 kPa assoluti

Depressione all'aspirazione

± 0,05 kPa assoluti

Altre pressioni

± 0,1 kPa assoluti

Umidità relativa

± 3% assoluto

Umidità assoluta

± 5% del valore indicato

2.3.   Flusso dei gas di scarico

Per il calcolo delle emissioni contenute nello scarico grezzo, è necessario conoscere il flusso di gas di scarico (vedi punto 4.4 dell'appendice 1). Per la determinazione del flusso allo scarico si può usare uno dei metodi seguenti:

a)

misura diretta del flusso di gas di scarico mediante boccaglio di misurazione del flusso o sistema di misurazione equivalente;

b)

misura del flusso d'aria e del flusso di carburante mediante adatti metodi di misurazione e calcolo del flusso dello scarico mediante l'equazione seguente:

GEXH W = GAIR W + GFUEL (per la massa dello scarico umido)

La precisione della determinazione del flusso allo scarico deve essere ± 2,5% del valore indicato o migliore.

2.4.   Flusso di gas di scarico diluito

Per il calcolo delle emissioni contenute nel gas di scarico diluito con l'uso del sistema di diluizione a flusso totale (obbligatorio per ETC), è necessario conoscere la portata del gas di scarico diluito (vedi punto 4.3 dell'appendice 2). Misurare la portata massica totale del gas di scarico diluito (GTOTW) o la massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo (MTOTW) con una PDP o un CFV (allegato V, punto 2.3.1). La precisione deve essere di ± 2% del valore indicato o migliore, e si determina come prescritto nell'allegato III, appendice 5, punto 2.4.

3.   DETERMINAZIONE DEI COMPONENTI GASSOSI

3.1.   Specifiche generali degli analizzatori

Gli analizzatori devono avere un intervallo di misurazione appropriato alla precisione richiesta per misurare le concentrazioni dei componenti del gas di scarico (punto 3.1.1). Si raccomanda di utilizzare gli analizzatori in modo tale che la concentrazione misurata sia compresa tra il 15% e il 100% del fondo scala.

Se sistemi di estrazione dati (computer, registratori di dati) sono in grado di fornire una sufficiente precisione e risoluzione al di sotto del 15% del fondo scala, sono accettabili anche misure al di sotto del 15% del fondo scala. In tal caso, si devono eseguire tarature addizionali su almeno quattro punti diversi dallo zero nominalmente equidistanti per garantire la precisione delle curve di taratura secondo l'allegato III, appendice 5, punto 1.5.5.2.

La compatibilità elettromagnetica (CEM) dell'apparecchiatura deve essere tale da minimizzare errori addizionali.

3.1.1.   Errore di misura

L'errore totale di misura, inclusa la sensibilità incrociata con altri gas (vedi allegato III, appendice 5, punto 1.9), non deve superare il valore minore tra il ± 5% del valore letto e il ± 3,5% del fondo scala. Per concentrazioni minori di 100 ppm, l'errore di misura non deve essere superiore a ± 4 ppm.

3.1.2.   Ripetibilità

La ripetibilità, definita come 2,5 volte la deviazione standard di dieci risposte ripetitive ad un dato gas di taratura o calibrazione, non deve essere maggiore del ± 1% della concentrazione di fondo scala per ciascun intervallo utilizzato al di sopra di 155 ppm (o ppm di C) o del 2% di ciascun intervallo utilizzato al di sotto di 155 ppm (o ppm di C).

3.1.3.   Rumore

La risposta dell'analizzatore da picco a picco ai gas di azzeramento e di taratura o calibrazione su qualsiasi periodo di 10 secondi non deve superare il 2% del fondo scala su tutti gli intervalli utilizzati.

3.1.4   Deriva dello zero

La deriva dello zero per un periodo di un'ora deve essere inferiore al 2% del fondo scala sull'intervallo più basso utilizzato. La risposta di zero è definita come la risposta media, incluso il rumore, ad un gas di azzeramento su un intervallo di tempo di 30 secondi.

3.1.5.   Deriva del valore di calibrazione

La deriva del valore di calibrazione per un periodo di un'ora deve essere inferiore al 2% del fondo scala sull'intervallo più basso utilizzato. Il valore di calibrazione è definito come la differenza tra la risposta al gas di calibrazione e la risposta di zero. La risposta al gas di calibrazione è definita come la risposta media, incluso il rumore, ad un gas di calibrazione per un intervallo di tempo di 30 secondi.

3.2.   Essiccazione del gas

Il dispositivo facoltativo di essiccazione del gas deve avere effetti trascurabili sulla concentrazione dei gas misurati. Non sono ammessi gli essiccatori chimici per rimuovere l'acqua dal campione.

3.3.   Analizzatori

I punti da 3.3.1. a 3.3.4 della presente appendice descrivono i principi di misura da applicare. Una descrizione dettagliata dei sistemi di misurazione figura nell'allegato V. I gas da misurare devono essere analizzati con gli strumenti seguenti. Per analizzatori non lineari, è ammesso l'uso di circuiti di linearizzazione.

3.3.1.   Analisi del monossido di carbonio (CO)

L'analizzatore del monossido di carbonio deve essere del tipo ad assorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).

3.3.2.   Analisi del biossido di carbonio (CO2)

L'analizzatore del biossido di carbonio deve essere del tipo ad assorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).

3.3.3.   Analisi degli idrocarburi (HC)

Per i motori diesel l'analizzatore degli idrocarburi deve essere del tipo con rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) in cui il rivelatore, le valvole, le tubature, ecc. sono riscaldati in modo da mantenere il gas ad una temperatura di 463K ± 10K (190 ± 10 °C). Per i motori a GN e GPL, l'analizzatore degli idrocarburi può essere del tipo con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) non riscaldato, secondo il metodo usato (vedi allegato V, punto 1.3).

3.3.4.   Analisi degli idrocarburi diversi dal metano (NMHC) (solo per motori a GN)

Determinare gli idrocarburi diversi dal metano mediante uno dei metodi seguenti:

3.3.4.1.   Metodo gascromatografico (GC)

Gli idrocarburi diversi dal metano vengono determinati per sottrazione del metano analizzato con un gascromatografo (GC) condizionato a 423 K (150 °C) dagli idrocarburi misurati secondo il punto 3.3.3.

3.3.4.2.   Metodo del separatore della frazione diversa dal metano (NMC)

La determinazione della frazione non costituita da metano viene eseguita con un NMC riscaldato disposto in linea con un FID secondo il punto 3.3.3 mediante sottrazione del metano dagli idrocarburi.

3.3.5.   Analisi degli ossidi di azoto (NOx)

L'analizzatore degli ossidi di azoto deve essere del tipo con rivelatore a chemiluminescenza (CLD) o con rivelatore a chemiluminescenza riscaldato (HCLD) con un convertitore NO2/NO se la misura viene effettuata sul secco. Se la misura viene effettuata su umido, si deve usare un HCLD con convertitore mantenuto al di sopra di 328 K (55 °C), a condizione che il controllo dell'estinzione causata dall'acqua rientri nella norma (allegato III, appendice 5, punto 1.9.2.2).

3.4.   Campionamento delle emissioni gassose

3.4.1.   Gas di scarico grezzo (solo ESC)

Le sonde di campionamento delle emissioni gassose devono essere disposte ad una distanza non inferiore al valore più elevato tra 0,5 m e il triplo del diametro del condotto di scarico a monte dell'uscita del sistema dei gas di scarico, se applicabile, e sufficientemente vicino al motore da assicurare una temperatura del gas di scarico di almeno 343 K (70 °C) in corrispondenza della sonda.

Nel caso di un motore multicilindrico con collettore di scarico ramificato, l'ingresso della sonda deve essere sufficientemente spostato verso valle da assicurare che il campione sia rappresentativo delle emissioni medie allo scarico di tutti i cilindri. In motori multicilindrici con gruppi di collettori distinti, come nel caso di un motore a «V», è consentito acquisire un campione da ciascun gruppo e calcolare un'emissione media degli scarichi. Si possono utilizzare anche altri metodi che si sono dimostrati corrispondenti ai metodi suddetti. Per il calcolo delle emissioni allo scarico usare la portata totale della massa allo scarico del motore.

Se il motore è dotato di un dispositivo di post-trattamento degli scarichi, il campione di gas di scarico deve essere prelevato a valle del sistema di post-trattamento dello scarico.

3.4.2.   Gas di scarico diluito (obbligatorio per ETC, facoltativo per ESC)

Il condotto di scarico tra il motore e il sistema di diluizione a flusso totale deve essere conforme ai requisiti dell'allegato V, punto 2.3.1, EP.

La/e sonda/e per il campionamento delle emissioni gassose devono essere installate nella galleria di diluizione in un punto in cui l'aria di diluizione e il gas di scarico sono ben miscelati, e in stretta vicinanza della sonda di campionamento del particolato.

Per l'ETC, il campionamento può in generale venire effettuato in due modi:

gli inquinanti vengono campionati in un sacchetto di campionamento su tutto il ciclo e misurati dopo il completamento della prova;

gli inquinanti vengono campionati in continuo e integrati durante tutto il ciclo; questo metodo è obbligatorio per HC e NOx.

4.   DETERMINAZIONE DEL PARTICOLATO

La determinazione del particolato richiede un sistema di diluizione. Per la diluizione si può utilizzare un sistema di diluizione a flusso parziale (solo ESC) o un sistema di diluizione a flusso totale (obbligatorio per ETC). La portata del sistema di diluizione deve essere sufficiente per eliminare completamente la condensazione d'acqua nei sistemi di diluizione e campionamento e per mantenere la temperatura del gas di scarico diluito su un valore non superiore a 325K (52 °C) immediatamente a monte dei portafiltri. È ammessa la deumidificazione dell'aria di diluizione prima dell'ingresso nel sistema di diluizione, ed è particolarmente utile se l'umidità dell'aria di diluizione è elevata. La temperatura dell'aria di diluizione deve essere di 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C). Se la temperatura ambiente è inferiore a 293K (20 °C), si raccomanda di preriscaldare l'aria di diluizione al di sopra del limite superiore di temperatura di 303K (30 °C). Tuttavia, la temperatura dell'aria di diluizione non deve superare i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione.

Il sistema di diluizione a flusso parziale deve essere progettato in modo da suddividere la corrente di gas di scarico in due frazioni, la più piccola delle quali viene diluita con aria e successivamente utilizzata per la misura del particolato. Ne consegue che il rapporto di diluizione deve essere determinato con estrema precisione. Si possono applicare vari metodi di divisione e il tipo di divisione usato determina in misura significativa i materiali e le procedure di campionamento da impiegare (allegato V, punto 2.2). La sonda di campionamento del particolato va installata in stretta vicinanza della sonda di campionamento delle emissioni gassose e conformemente al disposto del punto 3.4.1.

Per determinare la massa del particolato occorrono un sistema di campionamento del particolato, filtri di campionamento del particolato, una bilancia precisa al microgrammo, e una camera di pesata a temperatura e umidità controllate.

Per il campionamento del particolato, si applica il metodo a filtro unico che utilizza una coppia di filtri (vedi punto 4.1.3) per l'intero ciclo di prova. Per l'ESC dedicare una considerevole attenzione ai tempi e ai flussi durante la fase di campionamento della prova.

4.1.   Filtri di campionamento del particolato

4.1.1.   Specifiche dei filtri

Usare filtri di fibra di vetro ricoperta di fluorocarburi o filtri a membrana a base di fluorocarburi. I filtri di tutti i tipi devono avere un'efficienza di raccolta del DOP (di-ottilftalato) da 0,3 μm almeno del 95% ad una velocitΰ del gas ortogonale alla superficie del filtro compresa tra 35 e 80 cm/s.

4.1.2.   Dimensioni dei filtri

I filtri del particolato devono avere un diametro minimo di 47 mm (37 mm di diametro della macchia). Sono accettabili anche filtri di diametro maggiore (punto 4.1.5).

4.1.3.   Filtro principale e filtro di sicurezza

Il gas di scarico diluito deve essere raccolto mediante una coppia di filtri disposti in serie (un filtro principale e un filtro di sicurezza) durante la sequenza di prova. Il filtro di sicurezza deve essere disposto non più di 100 mm a valle del filtro principale e non deve essere in contatto con esso. I filtri possono essere pesati separatamente o in coppia, con i filtri disposti lato macchiato contro lato macchiato.

4.1.4.   Velocità ortogonale alla superficie del filtro

Si deve ottenere una velocità ortogonale alla superficie del filtro del gas attraverso il filtro stesso da 35 a 80 cm/s. Fra l'inizio e la fine della prova la caduta di pressione non deve registrare un aumento superiore a 25 kPa.

4.1.5.   Carico depositato sui filtri

Il carico minimo raccomandato depositato sui filtri deve essere di 0,5 mg/1 075 mm2di area della macchia. Per i filtri delle dimensioni più comuni, i valori sono mostrati in Tabella 9.

Tabella 9

Carichi sul filtro raccomandati

Diametro del filtro

(mm)

Diametro raccomandato della macchia

(mm)

Carico minimo raccomandato

(mg)

47

37

0,5

70

60

1,3

90

80

2,3

110

100

3,6

4.2.   Specifiche della camera di pesata e della bilancia analitica

4.2.1.   Condizioni della camera di pesata

La temperatura della camera (o locale) in cui vengono condizionati e pesati i filtri del particolato deve essere mantenuta entro 295K ± 3 K (22 °C ± 3 °C) durante tutto il condizionamento e la pesata dei filtri. L'umidità deve essere mantenuta su un punto di rugiada di 282,5K ± 3 K (9,5 °C ± 3 °C) e un'umidità relativa del 45% ± 8%.

4.2.2.   Pesata del filtro di riferimento

L'ambiente della camera (o locale) deve essere esente da qualsiasi contaminante ambientale (come la polvere) che possa depositarsi sui filtri del particolato durante la loro stabilizzazione. Sono ammessi disturbi delle specifiche relative alla camera di pesata indicata al punto 4.2.1 se la durata del disturbo non supera i 30 minuti. La camera di pesata deve essere conforme alle specifiche richieste prima che il personale entri nella camera di pesata. Entro 4 ore dalla pesata del filtro/coppia di filtri campione, ma preferibilmente allo stesso momento, devono essere pesati almeno due filtri di riferimento o due coppie di filtri di riferimento non utilizzati. Questi devono essere delle stesse dimensioni e dello stesso materiale dei filtri campione.

Se il peso medio dei filtri di riferimento o della coppia di filtri di riferimento varia di oltre il ± 5% (± 7,5% per la coppia di filtri) rispetto al carico minimo raccomandato sul filtro (punto 4.1.5.), tra le pesate del filtro campione, tutti i filtri campione devono essere scartati e le prove di emissione ripetute.

Se non sono soddisfatti i criteri di stabilità della camera di pesata indicati al punto 4.2.1., ma la pesata del filtro o della coppia di filtri di riferimento è conforme ai criteri sopraindicati, il costruttore del motore può accettare i pesi dei filtri campione o annullare le prove, riparare il sistema di controllo della camera di pesata e rieseguire la prova.

4.2.3.   Bilancia analitica

La bilancia analitica utilizzata per determinare i pesi di tutti i filtri deve avere una precisione (deviazione standard) di 20μg e una risoluzione di 10μg (1 divisione della scala = 10μg). Per filtri di diametro inferiore ai 70 mm, la precisione e la risoluzione devono essere rispettivamente di 2μg e 1μg.

4.3.   Specifiche supplementari per la misura del particolato

Tutte le parti del sistema di diluizione e del sistema di campionamento comprese tra il condotto di scarico e il supporto dei filtri, che vengono a contatto con gas di scarico grezzi e diluiti, devono essere progettate in modo da minimizzare la deposizione o l'alterazione del particolato. Le parti devono essere fabbricate con materiali elettroconduttori che non reagiscano con i componenti dei gas di scarico e devono essere a massa per impedire effetti elettrostatici.

5.   DETERMINAZIONE DEL FUMO

Questo capitolo fornisce le specifiche per le apparecchiature prescritte e facoltative da usarsi per la prova ELR. Il fumo viene misurato con un opacimetro avente una scala di lettura della opacità e una scala di lettura del coefficiente di assorbimento della luce. La modalità di indicazione di opacità viene usata solo per la taratura e il controllo dell'opacimetro. Gli indici di fumo del ciclo di prova vengono misurati nella modalità di indicazione coefficiente di assorbimento della luce.

5.1.   Prescrizioni generali

L'ELR richiede l'uso di un sistema di misurazione del fumo e di elaborazione dati comprendente tre unità funzionali, che possono essere integrate in un unico componente o costituire un sistema di componenti collegati fra loro. Le tre unità funzionali sono:

un opacimetro conforme alle specifiche dell'allegato V, punto 3;

un'unità di elaborazione dati in grado di eseguire le funzioni descritte nell'allegato III, appendice 1, punto 6;

una stampante e/o un supporto di memorizzazione elettronica per registrare e fornire gli indici di fumo specificati nell'allegato III, appendice 1, punto 6.3.

5.2.   Prescrizioni specifiche

5.2.1   Linearità

La linearità deve essere compresa entro il ± 2% dell'opacità.

5.2.2.   Deriva dello zero

La deriva dello zero su un periodo di un un'ora non deve superare il ± 1% dell'opacità.

5.2.3.   Quadrante dell'opacimetro e intervallo

Per l'indicazione in opacità, la scala deve essere dello 0 — 100% di opacità e la risoluzione dello 0,1% di opacità. Per l'indicazione in coefficiente di assorbimento della luce, la scala deve essere di 0 — 30 m-1 di coefficiente di assorbimento della luce, e la risoluzione di 0,01 m-1 di coefficiente di assorbimento della luce.

5.2.4.   Tempo di risposta dello strumento

Il tempo di risposta fisica dell'opacimetro non deve superare 0,2 secondi. Il tempo di risposta fisica è il tempo che trascorre tra gli istanti in cui l'uscita di un ricevitore a risposta rapida raggiunge il 10 e il 90% della deviazione piena quando l'opacità del gas misurato viene modificata in meno di 0,1 s.

Il tempo di risposta elettrica dell'opacimetro non deve superare 0,05 s. Il tempo di risposta elettrica è il tempo che trascorre tra gli istanti in cui l'uscita dell'opacimetro raggiunge il 10 e il 90% del fondo scala quando la sorgente di luce viene interrotta o spenta completamente in meno di 0,01 s.

5.2.5.   Filtri di densità neutri

L'indice di eventuali filtri di densità neutri usati in combinazione con la taratura dell'opacimetro, le misure di linearità o la regolazione della calibrazione deve essere noto con una precisione dello 1,0% di opacità. La precisione del valore nominale del filtro deve essere controllata almeno annualmente utilizzando un sistema di riferimento riconducibile ad una norma nazionale o internazionale.

I filtri di densità neutri sono dispositivi di precisione e possono facilmente venire danneggiati durante l'uso. La manipolazione deve essere minima e, quando necessaria, eseguita con cura per evitare di graffiare o sporcare il filtro.

Appendice 5

PROCEDIMENTO DI TARATURA

1.   TARATURA DEGLI STRUMENTI ANALITICI

1.1.   Introduzione

Ciascun analizzatore deve essere tarato con la frequenza necessaria per soddisfare i requisiti di precisione della presente direttiva. In questo punto è descritto il metodo di taratura da utilizzare per gli analizzatori indicati nell'allegato III, appendice 4, punto 3 e nell'allegato V, punto 1.

1.2.   Gas di taratura

Rispettare la durata di conservazione di tutti i gas di taratura.

Registrare la data di scadenza dei gas di taratura dichiarata dal produttore.

1.2.1.   Gas puri

La purezza dei gas richiesta è definita dai limiti di contaminazione sottoindicati. Devono essere disponibili i seguenti gas:

Azoto purificato

(Contaminazione = 1 ppm C1, = 1 ppm CO, = 400 ppm CO2, = 0,1 ppm NO)

Ossigeno purificato

(Purezza > 99,5 vol% O2)

Miscela idrogeno-elio

(40 ± 2% idrogeno, rimanente elio)

(Contaminazione = 1 ppm C1, = 400 ppm CO2)

Aria sintetica purificata

(Contaminazione = 1 ppm C1, = 1 ppm CO, = 400 ppm CO2, = 0,1 ppm NO)

(Contenuto di ossigeno 18-21% vol)

Propano purificato o CO per la verifica del CVS

1.2.2.   Gas di taratura e di calibrazione

Devono essere disponibili miscele di gas aventi le seguenti composizioni chimiche:

C3H8 e aria sintetica purificata (vedi punto 1.2.1)

CO e azoto purificato

NOx e azoto purificato (la quantità di NO2 contenuta in questo gas di taratura non deve essere superiore al 5% del contenuto di NO);

CO2 e azoto purificato

CH4 e aria sintetica purificata

C2H6 e aria sintetica purificata

Nota: sono ammesse combinazioni di altri gas, purché i gas non reagiscano uno con l'altro.

La concentrazione effettiva dei gas di taratura e di calibrazione deve essere compresa entro il ± 2% del valore nominale. Tutte le concentrazioni dei gas di taratura devono essere indicate su base volume (% in volume o ppm in volume).

I gas utilizzati per la taratura e per la calibrazione possono essere ottenuti anche mediante un divisore di gas effettuando la diluizione con N2 purificato o con aria sintetica purificata. La precisione del dispositivo di miscelazione deve essere tale che la concentrazione dei gas di taratura diluiti possa venire determinata con un errore non superiore al ± 2%.

1.3.   Procedura operativa per gli analizzatori e per il sistema di campionamento

La procedura operativa per gli analizzatori deve seguire le istruzioni di avviamento e esecuzione dell'analisi del costruttore dello strumento. Devono essere rispettati i requisiti minimi presentati nei punti da 1.4 a 1.9.

1.4.   Prova di tenuta

Eseguire una prova di trafilamento del sistema. La sonda deve essere disinserita dal sistema di scarico e l'estremità chiusa. Mettere in funzione la pompa dell'analizzatore. Dopo un periodo iniziale di stabilizzazione, tutti i flussimetri devono indicare zero; in caso contrario, controllare le linee di campionamento e rimediare ai difetti.

Il trafilamento massimo ammissibile sul lato in depressione è lo 0,5% della portata di utilizzo per la porzione di sistema controllata. Si possono usare le portate attraverso l'analizzatore e attraverso il bypass per stimare le portate di utilizzo.

Un altro metodo è l'introduzione di un cambiamento di concentrazione a gradino all'inizio della linea di campionamento passando dal gas di azzeramento a quello di calibrazione. Se, dopo un adeguato periodo di tempo, il valore letto indica una concentrazione inferiore a quella introdotta, esistono problemi di taratura o di trafilamento.

1.5.   Procedimento di taratura

1.5.1.   Strumentazione

Gli strumenti montati devono essere tarati e le curve di taratura devono essere controllate rispetto a gas campione, impiegando le portate di gas utilizzate per il campionamento degli scarichi.

1.5.2.   Tempo di riscaldamento

Seguire i tempi di riscaldamento raccomandati dal costruttore. Se non è specificato, si raccomanda un tempo di riscaldamento degli analizzatori di almeno due ore.

1.5.3.   Analizzatori NDIR e HFID

Regolare opportunamente l'analizzatore NDIR e ottimizzare la fiamma di combustione dell'analizzatore HFID (punto 1.8.1).

1.5.4.   Taratura

Tarare ciascun intervallo operativo normalmente usato.

Azzerare gli analizzatori di CO, CO2, NOx e HC con aria sintetica (o azoto) purificati.

Introdurre negli analizzatori gli appropriati gas di taratura, registrare i valori e tracciare le curve di taratura conformemente al punto 1.5.5.

Se necessario, ricontrollare la regolazione dello zero e ripetere la procedura di taratura.

1.5.5.   Determinazione della curva di taratura

1.5.5.1.   Orientamento generale

La curva di taratura dell'analizzatore viene determinata mediante almeno cinque punti di taratura oltre lo zero distribuiti nel modo più uniforme possibile. La concentrazione nominale massima deve essere uguale o superiore al 90% del fondo scala.

La curva di taratura viene calcolata mediante il metodo dei minimi quadrati. Se il grado della polinomiale risultante è maggiore di 3, il numero dei punti di taratura (incluso lo zero) non deve essere inferiore al grado di questa polinomiale aumentato di 2.

La curva di taratura non deve differire di oltre il ± 2% dal valore nominale di ciascun punto di taratura né di oltre il ± 1% del fondo scala a zero.

Dalla curva di taratura e dai punti di taratura è possibile verificare se la taratura è stata eseguita correttamente. Devono essere indicati i differenti parametri caratteristici dell'analizzatore e in particolare:

l'intervallo di misurazione;

la sensibilità;

la data di esecuzione della taratura.

1.5.5.2.   Taratura al di sotto del 15% del fondo scala

La curva di taratura dell'analizzatore viene determinata mediante almeno 4 punti di taratura addizionali, escluso lo zero, nominalmente equidistanti al di sotto del 15% del fondo scala.

La curva di taratura viene calcolata con il metodo dei minimi quadrati.

La curva di taratura non deve differire di oltre il ± 4% dal valore nominale di ciascun punto di taratura né di oltre il ± 1% del fondo scala a zero.

1.5.5.3.   Metodi alternativi

Se è possibile dimostrare che una tecnica alternativa (per esempio elaboratore, commutatore di intervallo a comando elettronico, ecc.) può fornire una precisione equivalente, si possono utilizzare tali tecniche.

1.6.   Verifica della taratura

Ciascun intervallo operativo normalmente utilizzato deve essere controllato prima di ogni analisi secondo la procedura seguente.

La taratura viene controllata utilizzando un gas di azzeramento e un gas di calibrazione il cui valore nominale sia superiore all'80% del fondo scala dell'intervallo di misurazione.

Se, per i due punti considerati, il valore trovato non differisce di oltre il ± 4% del fondo scala dal valore di riferimento dichiarato, si possono modificare i parametri di aggiustamento. In caso contrario, determinare una nuova curva di taratura secondo il punto 1.5.5.

1.7.   Prova di efficienza del convertitore NOx

L'efficienza del convertitore utilizzato per la conversione di NO2 in NO viene controllata come indicato nei punti 1.7.1 — 1.7.8 (figura 6).

1.7.1.   Impianto di prova

L'efficienza dei convertitori può essere controllata con un ozonizzatore in base all'impianto di prova presentato in figura 6 (vedi inoltre allegato III, appendice 4, punto 3.3.5) e al procedimento descritto qui di seguito

1.7.2.   Taratura

CLD e HCLD devono essere tarati nell'intervallo di funzionamento più comune, secondo le specifiche del costruttore, utilizzando un gas di azzeramento e un gas di calibrazione (il cui contenuto di NO deve essere circa l'80% dell'intervallo operativo con una concentrazione di NO2 della miscela di gas inferiore al 5% della concentrazione di NO). L'analizzatore di NOx deve essere regolato nella posizione NO, in modo che il gas di calibrazione non passi attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata.

1.7.3.   Calcolo

L'efficienza del convertitore di NOx viene calcolata come segue:

Efficienza (%) = (1 + (a - b/c - d)) × 100

dove:

a

è la concentrazione di NOx conformemente al punto 1.7.6

b

è la concentrazione di NOx conformemente al punto 1.7.7

c

è la concentrazione di NO conformemente al punto 1.7.4

d

è la concentrazione di NO conformemente al punto 1.7.5

1.7.4.   Aggiunta di ossigeno

Attraverso un raccordo a T, aggiungere di continuo ossigeno o aria di azzeramento al flusso di gas fino a quando la concentrazione indicata risulti inferiore di circa il 20% alla concentrazione di taratura indicata al punto 1.7.2 (analizzatore in posizione NO). Registrare la concentrazione indicata c. Mantenere disattivato l'ozonizzatore durante tutto il processo.

1.7.5.   Attivazione dell'ozonizzatore

Attivare quindi l'ozonizzatore per generare una quantità di ozono sufficiente a ridurre la concentrazione di NO a circa il 20% (minimo 10%) della concentrazione di taratura di cui al punto 1.7.2. Registrare la concentrazione indicata d. (analizzatore in posizione NO).

1.7.6.   Posizione NOx

Commutare quindi l'analizzatore sulla posizione NOx in modo che la miscela gassosa (costituita da NO, NO2, O2 e N2) passi attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata a. (analizzatore in posizione NOx ).

1.7.7.   Disattivazione dell'ozonizzatore

Disattivare quindi l'ozonizzatore. La miscela di gas descritta al punto 1.7.6 entra nel rivelatore passando attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata b. (analizzatore in posizione NOx ).

1.7.8.   Posizione NO

Dopo commutazione sulla posizione NO con l'ozonizzatore disattivato, chiudere anche il flusso di ossigeno o aria sintetica. Il valore di NOx letto sull'analizzatore non deve deviare di oltre il ± 5% dal valore misurato conformemente al punto 1.7.2. (Analizzatore in posizione NO).

1.7.9.   Intervallo di prova

Verificare l'efficienza del convertitore prima di ciascuna taratura dell'analizzatore di NOx.

1.7.10.   Efficienza

L'efficienza del convertitore non deve essere inferiore al 90%, ma è vivamente raccomandata un'efficienza maggiore del 95%.

Nota: se, con l'analizzatore nell'intervallo più comune, l'ozonizzatore non può fornire una riduzione dall'80% al 20% conformemente al punto 1.7.5, utilizzare l'intervallo massimo che consente tale riduzione.

Figura 6

Schema del dispositivo di determinazione dell'efficienza del convertitore di NOx

Image

1.8.   Regolazione del FID

1.8.1.   Ottimizzazione della risposta del rivelatore

Il rivelatore FID deve essere messo a punto come specificato dal costruttore dello strumento. Come gas di calibrazione, utilizzare propano in aria per ottimizzare la risposta sull'intervallo operativo più comune.

Con le portate di carburante e di aria raccomandate dal costruttore, introdurre nell'analizzatore un gas di calibrazione contenente 350 ± 75 ppm C. Determinare la risposta ad una data portata di carburante in base alla differenza tra la risposta al gas di calibrazione e la risposta al gas di azzeramento. Il flusso del carburante deve essere regolato per incrementi al di sopra e al di sotto del valore specificato dal costruttore. Registrare le risposte di calibrazione e azzeramento a questi flussi di carburante. Riportare in grafico la differenza tra la risposta di calibrazione e la risposta di azzeramento e regolare il flusso di carburante sul lato ricco della curva.

1.8.2.   Fattori di risposta degli idrocarburi

Tarare l'analizzatore utilizzando propano in aria e aria sintetica purificata conformemente al punto 1.5.

Quando un analizzatore viene messo in servizio e dopo interruzioni di funzionamento piuttosto lunghe, determinare i fattori di risposta. Il fattore di risposta (Rf)) per una particolare specie idrocarburica è il rapporto tra il valore C1 letto sul FID e la concentrazione del gas nella bombola espressa in ppm di C1.

La concentrazione del gas di prova deve essere ad un livello tale da ottenere una risposta approssimativamente dell'80% del fondo scala. La concentrazione deve essere nota con una precisione del ± 2% riferita ad uno standard gravimetrico espressa in volume. Inoltre, la bombola del gas deve essere precondizionata per 24 ore ad una temperatura di 298 K ± 5 K (25 C ± 5 C).

I gas di prova e gli intervalli raccomandati per i fattori di risposta relativi sono i seguenti:

Metano e aria sintetica purificata: 1,00 = Rf = 1,15

Propilene e aria sintetica purificata: 0,90 = Rf = 1,10

Toluene e aria sintetica purificata: 0,90 = Rf = 1,10

Questi valori sono relativi al fattore di risposta (Rf) di 1,00 per propano e aria sintetica purificata.

1.8.3.   Controllo dell'interferenza dell'ossigeno

Quando si mette in servizio un analizzatore e dopo interruzioni di funzionamento piuttosto lunghe, controllare l'interferenza dell'ossigeno.

Il fattore di risposta è definito e deve essere determinato come descritto nel punto 1.8.2. Il gas di prova e l'intervallo raccomandato del fattore di risposta relativo sono i seguenti:

Propano o azoto 0,95 = Rf = 1,05

Questo valore è relativo al fattore di risposta (Rf) di 1,00 per propano e aria sintetica purificata.

La concentrazione dell'ossigeno nell'aria del bruciatore FID deve essere uguale, entro un errore non superiore a ± 1 mole%, alla concentrazione dell'ossigeno nell'aria del bruciatore utilizzata nell'ultimo controllo dell'interferenza dell'ossigeno. Se la differenza è maggiore, controllare l'interferenza dell'ossigeno e regolare se necessario l'analizzatore.

1.8.4.   Efficienza del dispositivo di eliminazione («cutter») degli idrocarburi diversi dal metano (NMC, solo per motori a GN)

L'NMC viene usato per la rimozione degli idrocarburi diversi dal metano dal gas campione mediante ossidazione di tutti gli idrocarburi escluso il metano. L'ideale sarebbe che la conversione del metano fosse dello 0% e quella degli altri idrocarburi rappresentati dall'etano del 100%. Per una misura accurata degli NMHC, si devono determinare le due efficienze e usarle per il calcolo della portata massima dell'emissione NMHC (vedi allegato III, appendice 2, punto 4.3)

1.8.4.1.   Efficienza riferita al metano

Far fluire il gas di taratura del metano attraverso il FID, con e senza bypass dell'NMC, e registrare le due concentrazioni. L'efficienza si determina come segue:

CEM = 1 - (concw/concw/o)

dove:

concw

=

concentrazione di HC quando il CH4 attraversa lo NMC

concw/o

=

concentrazione di HC quando il CH4 bypassa lo NMC.

1.8.4.2.   Efficienza riferita all'etano

Far fluire il gas di taratura dell'etano attraverso il FID, con e senza bypass dell'NMC, e registrare le due concentrazioni. L'efficienza si determina come segue:

Formula

dove:

concw

=

concentrazione di HC quando il C2H6 attraverso lo NMC

concw/o

=

concentrazione di HC quando il C2H6 bypassa lo NMC.

1.9.   Effetti di interferenza con gli analizzatori di CO, CO2 e NOx

Gas diversi da quello analizzato presenti nello scarico possono interferire in vari modi col valore letto. Si verifica un'interferenza positiva in strumenti NDIR quando il gas interferente fornisce, in minor misura, lo stesso effetto del gas misurato. Si verifica una interferenza negativa, negli strumenti NDIR, a causa di gas interferenti che ampliano la banda di assorbimento del gas misurato e, negli strumenti CLD, a causa di gas interferenti che estinguono la radiazione. Eseguire i controlli di interferenza descritti nei punti 1.9.1 e 1.9.2 prima dell'utilizzo dell'analizzatore e dopo periodi di inutilizzo importanti.

1.9.1.   Controllo dell'interferenza sull'analizzatore di CO

Acqua e CO2 possono interferire con le prestazioni dell'analizzatore di CO. Pertanto, gorgogliare attraverso acqua a temperatura ambiente un gas di calibrazione della CO2 avente una concentrazione dell'80 al 100% del fondo scala dell'intervallo operativo massimo durante la prova e registrare la risposta dell'analizzatore. La risposta dell'analizzatore non deve essere superiore all'1% del fondo scala per intervalli uguali o superiori a 300 ppm, e non deve essere superiore a 3 ppm per intervalli al di sotto delle 300 ppm.

1.9.2.   Controlli dell'attenuazione sull'analizzatore di NOx

I due gas che possono dare problemi sugli analizzatori CLD (e HCLD), sono CO2 e vapore acqueo. Le risposte di estinzione di questi gas sono proporzionali alle loro concentrazioni e richiedono pertanto tecniche d'analisi per determinare l'estinzione alle più elevate concentrazioni prevedibili durante la prova.

1.9.2.1.   Controllo dell'attenuazione da CO2

Far passare attraverso l'analizzatore NDIR un gas di calibrazione della CO2 avente una concentrazione dall'80 al 100% del fondo scala dell'intervallo operativo massimo e registrare come A il valore della CO2. Diluire poi approssimativamente al 50% con gas di calibrazione di NO e farlo passare attraverso gli analizzatori NDIR e (H)CLD, registrando come B e C rispettivamente i valori di CO2 e NO. Chiudere poi la CO2 e far passare solo i gas di calibrazione di NO attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO.

L'attenuazione viene calcolata come segue e non deve essere maggiore del 3% del fondo scala:

% attenuazione di CO2 = [1 - ((C x A)/(D x A) - (D x B))] x 100

dove:

A

è la concentrazione di CO2 non diluita misurata con NDIR in%

B

è la concentrazione di CO2 diluita misurata con NDIR in%

C

è la concentrazione di NO diluita misurata con (H)CLD in ppm

D

è la concentrazione di NO non diluita misurata con (H)CLD in ppm

Si possono usare metodi alternativi di diluizione e quantificazione dei valori dei gas di calibrazione di CO2 e NO, come la miscelazione dinamica.

1.9.2.2.   Controllo dell'attenuazione causata dall'acqua

Il controllo si applica solo alle misure della concentrazione dei gas umidi. Il calcolo dell'attenuazione provocata dall'acqua deve considerare la diluizione del gas di taratura per l'NO con vapore acqueo e scalare la concentrazione di vapore acqueo nella miscela in proporzione a quella prevista durante l'esecuzione delle prove.

Far passare un gas di calibrazione di NO avente una concentrazione dall'80 al 100% del fondo scala del normale intervallo operativo attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO. Gorgogliare poi il gas di calibrazione di NO attraverso acqua a temperatura ambiente e farlo passare attraverso l'analizzatore (H)CLD registrando come C il valore di NO. La pressione assoluta di funzionamento dell'analizzatore e la temperatura dell'acqua devono essere determinate e registrate rispettivamente come E e F. Determinare e registrare come G la pressione di vapore di saturazione della miscela che corrisponde alla temperatura dell'acqua nel gorgogliatore F. Calcolare la concentrazione di vapore acqueo (H, in%) della miscela come segue:

H = 100 × (G/E)

Calcolare la concentrazione attesa (De) del gas di calibrazione di NO diluito (in vapore acqueo) come segue:

De = D × (1 - H/100)

Per lo scarico di motori diesel, stimare la concentrazione massima del vapore acqueo nello scarico (Hm, in%) attesa durante le prove, assumendo un rapporto degli atomi H/C del carburante di 1,8:1, dalla concentrazione del gas di calibrazione di CO2 non diluito (A, come misurato nel punto 1.9.2.1) come segue:

Hm = 0,9 × A

L'estinzione provocata dall'acqua deve essere calcolata come segue e non deve essere superiore al 3% del fondo scala:

% estinzione = 100 × ((De - C)/De) × (Hm/H)

dove:

De

=

è la concentrazione attesa di NO diluito in ppm

C

=

è la concentrazione di NO diluito in ppm

Hm

=

è la concentrazione massima vapore acqueo in%

H

=

è la concentrazione effettiva vapore acqueo in%

Nota: è importante che il gas di calibrazione di NO contenga una concentrazione minima di NO2 per questa prova perché nei calcoli dell'estinzione non si è tenuto conto dell'assorbimento di NO2 in acqua.

1.10.   Frequenza di taratura

Tarare gli analizzatori conformemente al punto 1.5 almeno una volta ogni tre mesi o tutte le volte che vengono effettuate riparazioni o modifiche al sistema che possano influire sulla taratura.

2.   TARATURA DEL SISTEMA CVS

2.1.   Introduzione

Il sistema CVS viene tarato usando un flussimetro accurato riconducibile a norme nazionali e/o internazionali e un dispositivo di limitazione. Il flusso attraverso il sistema viene misurato a differenti regolazioni del limitatore, misurando i parametri di controllo del sistema e mettendoli in relazione al flusso.

Si possono usare vari tipi di flussimetro, per esempio tubo di Venturi tarato, flussimetro laminare tarato, flussimetro a turbina tarato.

2.2.   Taratura della pompa volumetrica (PDP)

Misurare tutti i parametri relativi alla pompa contemporaneamente ai parametri relativi al flussimetro collegato in serie con la pompa. Tracciare il grafico della portata calcolata (in m3/min all'ingresso della pompa, a pressione e temperature assolute) contro una funzione di correlazione che è il valore di una combinazione specifica di parametri della pompa. Determinare poi l'equazione lineare che indica la relazione tra la mandata della pompa e la funzione di correlazione. Se un CVS è dotato di comando a velocità multiple, eseguire la taratura per ogni intervallo usato. Durante la taratura la temperatura dev'essere mantenuta stabile.

2.2.1.   Analisi dei dati

La portata dell'aria (Qs) a ciascuna regolazione del limitatore (minimo 6 punti) viene calcolata in m3 standard al minuto in base ai dati di flussimetro usando il metodo prescritto dal costruttore. La portata d'aria viene poi convertita in mandata della pompa (V0) in m3/giro alla temperatura e pressione assolute all'ingresso della pompa nel modo seguente:

Formula

dove:

Qs

=

portata d'aria in condizioni normali (101,3 kPa, 273 K), m3/s

T

=

temperatura all'ingresso della pompa, K

pA

=

pressione assoluta all'ingresso della pompa (pa-p1), kPa

n

=

velocità della pompa, giri/secondo

Per tener conto dell'interazione tra le variazioni di pressione sulla pompa e il grado di scorrimento della pompa, calcolare la funzione di correlazione (X0) tra la velocità della pompa, il differenziale di pressione dall'ingresso della pompa all'uscita della pompa e la pressione assoluta all'uscita della pompa come segue:

Formula

dove:

Δpp

=

differenziale di pressione dall'ingresso della pompa all'uscita della pompa, kPa

pA

=

pressione di mandata assoluta all'uscita della pompa, kPa

Ricavare l'equazione di taratura mediante interpolazione lineare secondo il metodo dei minimi quadrati come segue:

V0 = D0 - m × (X0)

D0 e m sono le costanti intercetta e coefficiente angolare, rispettivamente, che descrivono le linee di regressione.

Per un sistema CVS con velocità multiple, le curve di taratura generate nei vari intervalli di mandata della pompa devono essere approssimativamente parallele e i valori dell'intercetta (D0) devono crescere al ridursi dell'intervallo di mandata della pompa.

I valori calcolati dell'equazione devono corrispondere con un'approssimazione di ± 0,5% al valore misurato di V0. I valori di m variano da pompa a pompa. L'ingresso di particolato provoca nel tempo una riduzione dello scorrimento della pompa che si riflette in valori più bassi per m. Pertanto, la taratura deve venire eseguita all'avviamento della pompa, dopo importanti lavori di manutenzione e se la verifica del sistema totale (punto 2.4) indica una variazione del grado di scorrimento.

2.3.   Taratura del tubo di Venturi a portata critica (CFV)

La taratura del CFV è basata sull'equazione di flusso per un tubo di Venturi a portata critica. Il flusso di gas è una funzione della pressione e temperatura di ingresso, come mostrato qui sotto:

Formula

dove:

Kv

coefficiente di taratura

pA

pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi, kPa

T

temperatura all'ingresso del tubo di Venturi, K

2.3.1.   Analisi dei dati

La portata dell'aria (Qs) a ciascuna regolazione del limitatore (minimo 8 punti) viene calcolata in m3 normali al minuto in base ai dati di flussimetro usando il metodo prescritto dal costruttore. Il coefficiente di taratura si calcola come segue dai dati di taratura per ciascuna regolazione:

Formula

dove:

Qs

=

portata d'aria in condizioni normali (101,3 kPa, 273 K), m3/s

T

=

temperatura all'ingresso del tubo di Venturi, K

pA

=

pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi, kPa

Per determinare il campo di portata critica, tracciare Kv in funzione della pressione di ingresso del tubo di Venturi. Alla portata critica (strozzata), Kv avrà un valore relativamente costante. Al diminuire della pressione (aumento del vuoto), cessa lo strozzamento del tubo di Venturi e Kv diminuisce, indicando che il CFV funziona al di fuori dell'intervallo ammesso.

Calcolare il Kv medio e la deviazione standard per almeno 8 punti nella regione di portata critica. La deviazione standard non deve superare ± 0,3% del KV medio.

2.4.   Verifica complessiva del sistema

La precisione totale del sistema di campionamento CVS e del sistema analitico viene determinata introducendo una massa nota di un gas inquinante nel sistema funzionante nella maniera normale. Analizzare l'inquinante e calcolare la massa secondo l'allegato III, appendice 2, punto 4.3, salvo nel caso del propano per il quale si usa un fattore di 0,000472 anziché 0,000479 per HC. Utilizzare una delle due tecniche seguenti.

2.4.1.   Misurazione con un orificio a portata critica

Alimentare nel sistema CVS una quantità nota di gas puro (monossido di carbonio o propano) attraverso un orificio tarato critico. Se la pressione di immissione è sufficientemente elevata, la portata, che viene regolata mediante l'orificio a portata critica, è indipendente dalla pressione di uscita dall'orificio (= portata critica). Il sistema CVS viene fatto funzionare come nella normale analisi delle emissioni di scarico per circa da 5 a 10 minuti. Analizzare un campione di gas con l'apparecchiatura usuale (sacchetto di campionamento o metodo di integrazione) e calcolare la massa del gas. La massa così determinata deve corrispondere con un'approssimazione del ± 3% alla massa nota del gas iniettato.

2.4.2.   Misurazione mediante una tecnica gravimetrica

Determinare il peso di una piccola bombola riempita di monossido di carbonio o di propano con una precisione di ± 0,01 grammi. Far funzionare per circa da 5 a 10 minuti il sistema CVS come nella normale analisi delle emissioni allo scarico iniettando monossido di carbonio o propano nel sistema. Determinare la quantità di gas puro scaricato mediante pesata differenziale. Analizzare un campione di gas con l'apparecchiatura usuale (sacchetto di campionamento o metodo di integrazione) e calcolare la massa del gas. La massa così determinata deve corrispondere con un'approssimazione del ± 3% alla massa nota del gas iniettato.

3.   TARATURA DEL SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DEL PARTICOLATO

3.1.   Introduzione

Tarare ciascun componente con la frequenza necessaria per rispettare i requisiti di precisione della presente direttiva. Il metodo di taratura da usare è descritto in questo punto per i componenti indicati nell'allegato III, appendice 4, punto 4 e allegato V, punto 2.

3.2.   Misura della portata

La taratura dei flussimetri per gas o della strumentazione per la misura dei flussi deve essere riconducibile a norme nazionali e/o internazionali. L'errore massimo del valore misurato non deve eccedere il ± 2% del valore letto.

Se il flusso di gas viene determinato mediante misura differenziale di flusso, l'errore massimo della differenza deve essere tale che la precisione di GEDF sia compresa entro il ± 4% (vedi anche allegato V, punto 2.2.1, EGA). Questo valore può essere calcolato dalla radice quadrata dell'errore quadratico medio di ciascuno strumento.

3.3.   Controllo delle condizioni di flusso parziale

Controllare il campo di velocità e le oscillazioni della pressione dei gas di scarico e regolarli secondo i requisiti dell'allegato V, punto 2.2.1, EP, se applicabile.

3.4.   Frequenza di taratura

La strumentazione di misura del flusso deve essere tarata almeno ogni 3 mesi o tutte le volte che si effettua un cambiamento o una riparazione del sistema che possa influenzare la taratura.

4.   TARATURA DELL'APPARECCHIATURA DI MISURAZIONE DEL FUMO

4.1.   Introduzione

Tarare l'opacimetro con la frequenza necessaria per rispettare i requisiti di precisione della presente direttiva. Il metodo di taratura da usare è descritto in questo punto per i componenti indicati nell'allegato III, appendice 4, punto 5 e allegato V, punto 3.

4.2.   Procedimento di taratura

4.2.1.   Tempo di riscaldamento

Riscaldare e stabilizzare l'opacimetro secondo le raccomandazioni del costruttore. Se l'opacimetro è provvisto di un sistema aria di spurgo per evitare depositi di fuliggine sulle parti ottiche dello strumento, attivare anche questo sistema e regolarlo secondo le raccomandazioni del costruttore.

4.2.2.   Determinazione della risposta di linearità

Controllare la linearità dell'opacimetro nella modalità di opacità secondo le raccomandazioni del costruttore. Introdurre nell'opacimetro tre filtri di densità neutri di trasmittanza nota conformi ai requisiti dell'allegato III, appendice 4, punto 5.2.5, e registrare i valori. I filtri di densità neutri devono avere opacità nominali approssimativamente del 10%, 20% e 40%.

La linearità non deve differire di oltre il ± 2% di opacità dal valore nominale del filtro di densità neutro. Eventuali deviazioni dalla linearità superiori al valore di cui sopra devono essere corrette prima di eseguire la prova.

4.3.   Frequenza di taratura

Tarare l'opacimetro secondo il punto 4.2.2 almeno ogni 3 mesi o tutte le volte che si effettua una riparazione o un cambiamento del sistema che possa influenzare la taratura.

ALLEGATO IV

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO PRESCRITTO PER PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

CARBURANTE DIESEL (1)

Parametro

Unità

LimitI (2)

Metodo di prova

Pubblicazione

Minimo

Massimo

Numero di cetano (3)

 

52,0

54,0

EN-ISO 5165

1998 (4)

Densità a 15 °C

kg/m3

833

837

EN-ISO 3675

1995

Distillazione:

 

 

 

 

 

— punto 50%

°C

245

EN-ISO 3405

1998

— punto 95%

°C

345

350

EN-ISO 3405

1998

— punto di ebollizione finale

°C

370

EN-ISO 3405

1998

Punto di infiammabilità

°C

55

EN 27719

1993

CFPP

°C

-5

EN 116

1981

Viscosità a 40 °C

mm2/s

2,5

3,5

EN-ISO 3104

1996

Idrocarburi aromatici policiclici

% m/m

3,0

6,0

IP 391 (7)

1995

Tenore di zolfo (5)

mg/kg

300

pr. EN-ISO/DIS 14596

1998 (4)

Corrosione del rame

 

1

EN-ISO 2160

1995

Conradson (10% DR)

% m/m

0,2

EN-ISO 10370

 

Tenore in ceneri

% m/m

0,01

EN-ISO 6245

1995

Tenore in acqua

% m/m

0,05

EN-ISO 12937

1995

Indice di neutralizzazione (acido forte)

mg KOH/g

0,02

ASTM D 974-95

1998 (4)

Stabilità all'ossidazione (6)

mg/ml

0,025

EN-ISO 12205

1996

% m/m

EN 12916

[1997] (4)

ETANOLO PER MOTORI DIESEL (8)

Parametro

Unità

Limiti (9)

Metodo di prova (10)

Minimo

Massimo

Alcole, massa

% m/m

92,4

ASTM D 5501

Alcole diverso dall'etanolo contenuto nell'alcole totale, massa

% m/m

2

ADTM D 5501

Densità a 15 °C

kg/m3

795

815

ASTM D 4052

Tenore in ceneri

% m/m

 

0,001

ISO 6245

Punto di infiammabilità

°C

10

 

ISO 2719

Acidità, calcolata come acido acetico

% m/m

0,0025

ISO 1388-2

Indice di neutralizzazione (acido forte)

KOH mg/l

1

 

Colore

In base alla scala

10

ASTM D 1209

Residuo di coloranti a 100 °C

mg/kg

 

15

ISO 759

Tenore in acqua

% m/m

 

6,5

ISO 760

Aldeidi, calcolati come acido acetico

% m/m

 

0,0025

ISO 1388-4

Tenore di zolfo

mg/kg

10

ASTM D 5453

Esteri, calcolati come etilacetato

% m/m

0,1

ASSTM D 1617

2.   GAS NATURALE (GN)

Sul mercato europeo i carburanti sono disponibili in due gruppi:

il gruppo H, i cui carburanti di riferimento sono GR e G23;

il gruppo L, i cui carburanti di riferimento sono G23 e G25.

Le caratteristiche dei carburanti di riferimento GR, G23 e G25 sono riassunte qui di seguito:

Carburante di riferimento GR

Caratteristiche

Unità

Base

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

 

87

84

89

 

Etano

 

13

11

15

 

Resto (11)

%-moli

1

ISO 6974

Tenore di zolfo

mg/m3  (12)

10

ISO 6326-5


Carburante di riferimento G23

Caratteristiche

Unità

Base

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

 

92,5

91,5

93,5

 

Resto (13)

%-moli

1

ISO 6974

N2

 

7,5

6,5

8,5

 

Tenore di zolfo

mg/m3  (14)

10

ISO 6326-5


Carburante di riferimento G25

Caratteristiche

Unità

Base

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

 

86

84

88

 

Resto (15)

%-moli

1

ISO 6974

N2

 

14

12

16

 

Tenore di zolfo

mg/m3  (16)

10

ISO 6326-5

3.   GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

Parametro

Unità

Limiti carburante A

Limiti carburante B

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Numero di ottano motore

 

92,5 (**)

 

92,5

 

EN 589 Allegato B

Composizione

 

 

 

 

 

 

Tenore C3

% vol

48

52

83

87

 

Tenore C4

% vol

48

52

13

17

ISO 7941

Olefine

% vol

 

12

 

14

 

Residuo all'evaporatore

mg/kg

 

50

 

50

NFM 41-015

Tenore totale di zolfo

ppm (in peso) (17)

 

50

 

50

EN 24260

Solfuro di idrogeno

 

assente

 

assente

ISO 8819

Corrosione striscia di rame

valutazione

 

classe 1

 

classe 1

ISO 6251 (18)

Acqua a 0°C

 

 

assente

 

assente

ispezione visiva


(1)  Se è richiesto calcolo dell'efficienza termica di un motore o veicolo, il potere calorifico di un carburante può essere calcolato da: Energia specifica (potere calorifico)(netto) in MJ/kg = (46,423 - 8,792d2 + 3,170d)(1 - (x + y + s)) + 9,420s - 2,499x

dove:

d

=

è la densità a 15 °C

x

=

è la frazione in massa dell'acqua (%/100)

y

=

è la frazione in massa delle ceneri (%/100)

s

=

è la frazione in massa dello zolfo (%/100)

(2)  I valori indicati nella specifica sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite sono state applicate le condizioni ISO 4259 Petroleums products — Determination and application of precision data in relation to methods of test, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura sia necessaria per ragioni statistiche, il produttore di un carburante deve comunque mirare ad un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e al valore medio quando siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le condizioni della norma ISO 4259.

(3)  La forcella del numero di cetano non è conforme al requisito di una forcella minima di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e il consumatore del carburante, si possono applicare le condizioni ISO 4259 per risolvere tali controversie, eseguendo misurazioni ripetute fino ad acquisire la necessaria precisione anziché ricorrere a determinazioni singole.

(4)  Il mese di pubblicazione sarà inserito a tempo debito.

(5)  È registrato il valore effettivo del tenore di zolfo del carburante di prova. Inoltre il carburante di riferimento utilizzato per l'omologazione dei veicoli o dei motori in base ai valori limite di cui alla riga B della tabella, punto 6.2.1 dell'allegato I della presente direttiva, avrà un valore massimo di tenore di zolfo pari a 50 ppm. La Commissione provvederà a modificare, al più presto ed entro il 31 dicembre 1999, questo allegato in modo che la media di tenore di zolfo dei combustibili sul mercato sia coerente con il carburante di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE

(6)  Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. Per le condizioni e la durata di immagazzinaggio chiedere istruzioni al fornitore.

(7)  Metodi nuovi e migliori per gli aromatici policiclici in corso di sviluppo

(8)  Può essere utilizzato un additivo per migliorare l'indice di cetano dell'etanolo, conformemente a quanto specificato dal costruttore del motore. La quantità massima ammessa è 10% m/m.

(9)  I valori indicati nella specifica sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test, e, per fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura sia necessaria per ragioni statistiche, il produttore di un carburante deve comunque mirare ad un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e al valore medio quando siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le condizioni della norma ISO 4259.

(10)  Quando saranno pubblicati metodi ISO equivalenti, questi verranno adottati per tutte le proprietà sopra elencate

(11)  IInerti +C2+

(12)  Valore da determinare in condizioni standard (293,2 K (20°C) e 101,3 kPa).

(13)  Inerti (diversi da N2) +C2+ +C2+

(14)  Valore da determinare in condizioni standard (293,2 K (20°C) e 101,3 kPa).

(15)  Inerti (diversi da N2) +C2+ +C2+

(16)  Valore da determinare in condizioni standard (293,2 K (20°C) e 101,3 kPa).

(17)  Valore da determinare in condizioni standard 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa

(18)  La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

ALLEGATO V

SISTEMI ANALITICI E DI CAMPIONAMENTO

1.   DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE

1.1.   Introduzione

Il punto 1.2 e le figure 7 e 8 contengono la descrizione dettagliata dei sistemi di campionamento e analisi raccomandati. Poiché varie configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta una stretta conformità a queste figure. Si possono utilizzare componenti addizionali, come strumenti, valvole, solenoidi, pompe e interruttori, per ottenere informazioni supplementari e coordinare le funzioni dei sistemi componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere la precisione di alcuni sistemi possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su un giudizio di buona ingegneristica.

Figura 7

Schema di flusso del sistema di analisi dei gas grezzi di scarico per CO, CO2, NOx, HC

(solo ESC)

Image

1.2.   Descrizione del sistema analitico

Viene descritto un sistema d'analisi per la determinazione delle emissioni gassose nel gas di scarico grezzo (figura 7, solo ESC) o diluito (figura 8, ETC e ESC) basato sull'uso di:

analizzatore HFID per la misura degli idrocarburi;

analizzatore NDIR per la misura del monossido di carbonio e del biossido di carbonio;

analizzatore HCLD o equivalente per la misura degli ossidi d'azoto.

Il campione per tutti i componenti può venire prelevato con una sonda di campionamento o con due sonde di campionamento disposte in stretta vicinanza e suddivise internamente verso i differenti analizzatori. Porre cura nell'evitare che si verifichino condensazioni dei componenti dello scarico (comprendenti acqua e acido solforico) in alcun punto del sistema d'analisi.

Figura 8

Schema di flusso del sistema di analisi dei gas di scarico diluiti per CO, CO2, NOx, HC

(ETC, facoltativo per ESC)

Image

1.2.1.   Componenti delle figure 7 e 8

EP Condotto di scarico

Sonda di campionamento del gas di scarico (solo figura 7)

Si raccomanda una sonda diritta di acciaio inossidabile con l'estremità chiusa e a fori multipli. Il diametro interno non deve essere maggiore del diametro interno della linea di campionamento. Lo spessore della parete della sonda deve essere non superiore a 1 mm. Prevedere almeno 3 fori in 3 differenti piani radiali, dimensionati in modo da campionare flussi approssimativamente uguali. La sonda deve coprire almeno l'80% del diametro del tubo di scarico. Si possono usare una o due sonde di campionamento.

SP2 Sonda di campionamento di HC del gas di scarico diluito (solo figura 8)

La sonda deve:

essere definita come primo tratto, lungo da 254 mm a 762 mm della linea di campionamento riscaldata HSL1;

avere un diametro interno di 5 mm;

essere installata nella galleria di diluizione DT (vedi punto 2.3, figura 20) in un punto in cui l'aria di diluizione e il gas di scarico sono ben miscelati (cioè circa 10 diametri della galleria a valle del punto in cui lo scarico entra nella galleria di diluizione);

essere sufficientemente distante (radialmente) da altre sonde e dalla parete della galleria per non subire influenze di scie o elementi vorticosi;

essere riscaldata in modo da innalzare la temperatura della corrente gassosa a 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) all'uscita della sonda.

SP3 Sonda di campionamento di CO, CO2, NOx del gas di scarico diluito (solo figura 8)

La sonda deve:

essere nello stesso piano di SP2;

essere sufficientemente distante (radialmente) da altre sonde e dalla parete della galleria per non subire influenze di scie o elementi vorticosi;

essere isolata e riscaldata sulla sua intera lunghezza ad una temperatura non inferiore a 328 K (55 °C) per impedire la condensazione dell'acqua.

HSL1 Linea di campionamento riscaldata

La linea di campionamento fornisce il campione di gas prelevato da una singola sonda al punto/i di divisione e all'analizzatore HC.

La linea di campionamento deve:

avere un diametro interno non inferiore a 5 mm e non superiore a 13,5 mm;

essere di acciaio inossidabile o PTFE.

mantenere una temperatura di parete di 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) misurata su ciascuna sezione riscaldata separatamente controllata, se la temperatura del gas di scarico all'ingresso della sonda di campionamento è uguale o minore di 463 K (190 °C);

mantenere una temperatura di parete maggiore di 453 K (180 °C), se la temperatura del gas di scarico sulla sonda di campionamento è superiore a 463 K (190 °C);

mantenere una temperatura del gas di 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) immediatamente a monte del filtro riscaldato F2 e dell'analizzatore HFID;

HSL2 Linea di campionamento dei NOx riscaldata

La linea di campionamento deve:

mantenere una temperatura di parete da 328 K a 473 K (da 55 °C a 200 °C), fino al convertitore C, se si usa un bagno di raffreddamento B, o fino all'analizzatore, se non si usa il bagno di raffreddamento B.

essere di acciaio inossidabile o PTFE.

SL Linea di campionamento per CO e CO2

La linea deve essere fatta di PTFE o acciaio inossidabile e può essere riscaldata o non riscaldata.

BK Sacco campionamento del fondo (facoltativo; solo figura 8)

Per la misura delle concentrazioni di fondo.

BG Sacco del campione (facoltativo; figura 8 solo CO e CO2)

Per la misura delle concentrazioni del campione.

F1 Prefiltro riscaldato (facoltativo)

La temperatura deve essere uguale a quella di HSL1.

F2 Filtro riscaldato

Il filtro deve estrarre eventuali particelle solide dal campione di gas prima dell'analizzatore. La temperatura deve essere uguale a quella di HSL1. Cambiare il filtro quando necessario.

P Pompa di campionamento riscaldata

La pompa deve essere riscaldata alla temperatura di HSL1.

HC

Rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) per la determinazione degli idrocarburi. La temperatura deve venire mantenuta su 453 K-473 K (180 °C-200 °C).

CO, CO2

Analizzatori NDIR per la determinazione del monossido di carbonio e del biossido di carbonio. (facoltativi per la determinazione del rapporto di diluizione per la misura del PT).

NO

Analizzatore CLD o HCLD per la determinazione degli ossidi d'azoto. Se si utilizza un HCLD, mantenerlo ad una temperatura da 328 K a 473 K (55 °C-200 °C).

C Convertitore

Usare un convertitore per la riduzione catalitica di NO2 a NO prima dell'analisi nel CLD o HCLD.

B Bagno di raffreddamento (facoltativo)

Per raffreddare e condensare l'acqua del campione di gas di scarico. Il bagno deve essere mantenuto ad una temperatura da 273 K a 277 K (0°C — 4°C) mediante ghiaccio o mediante refrigerazione. Questo bagno è facoltativo se l'analizzatore non subisce interferenza dal vapore acqueo, come determinato nell'allegato III, appendice 5, punti 1.9.1 e 1.9.2. Se l'acqua viene rimossa mediante condensazione, sorvegliare la temperatura del gas campione o il punto di rugiada all'interno della trappola dell'acqua o a valle di essa. La temperatura del gas campione o il suo punto di rugiada non deve essere superiore a 280 K (7°C). Non sono ammessi essiccatori chimici per rimuovere l'acqua dal campione.

T1, T2, T3 Sensore di temperatura

Per il controllo della temperatura della corrente gassosa.

T4 Sensore di temperatura

Per il controllo della temperatura del convertitore NO2-NO.

T5 Sensore di temperatura

Per il controllo della temperatura del bagno di raffreddamento.

G1, G2, G3 Manometro

Per la misura della pressione nelle linee di campionamento.

R1, R2 Regolatore di pressione

Per il controllo della pressione dell'aria e del carburante, rispettivamente, per l'HFID.

R3, R4, R5 Regolatore di pressione

Per il controllo della pressione nelle linee di campionamento e nella corrente che fluisce verso gli analizzatori.

FL1, FL2, FL3 Flussimetro

Per il controllo del flusso nel bypass del campione.

FL4-FL6 Flussimetro (facoltativo)

Per il controllo della portata attraverso gli analizzatori.

V1-V5 Valvola di selezione

Valvolame adatto per selezionare il flusso di gas campione, gas di calibrazione o gas di azzeramento agli analizzatori.

V6, V7 Valvola a solenoide

Per bypassare il convertitore NO2-NO.

V8 Valvola ad ago

Per bilanciare il flusso attraverso il convertitore NO2-NO C e il bypass.

V9, V10 Valvola ad ago

Per regolare i flussi agli analizzatori.

V11, V12 Valvola a scatto (facoltativa)

Per il drenaggio della condensa dal bagno B.

1.3.   Analisi degli NMHC (solo motori a GN)

1.3.1.   Metodo gascromatografico (GC, figura 9)

Quando si usa il metodo GC, un piccolo volume misurato del campione viene iniettato in una colonna analitica attraverso la quale viene trascinato da un gas di trasporto inerte. La colonna separa i vari componenti in base ai loro punti di ebollizione in modo che essi eluiscano dalla colonna in momenti differenti. Poi essi passano attraverso un rivelatore che fornisce un segnale elettrico che dipende dalla loro concentrazione. Poiché non si tratta di una tecnica di analisi in continuo, può venire utilizzata solo in combinazione con il metodo di campionamento a sacchetto descritto nell'allegato III, appendice 4, punto 3.4.2.

Per gli NMHC si usa un GC automatico con FID. Il gas di scarico deve essere campionato in un sacchetto di campionamento dal quale ne viene prelevata una parte che viene iniettata nel GC. Il campione viene separato in due parti (CH4/aria/CO e NMHC/CO2/H2O) sulla colonna Porapak. La colonna a setacci molecolari separa il CH4 dall'aria e dal CO prima di inviarli al FID dove viene misurata la concentrazione. Un ciclo completo dall'iniezione di un campione a quella di un secondo campione può venire realizzato in 30 s. Per determinare gli NMHC, sottrarre la concentrazione di CH4 dalla concentrazione di HC totali (vedi allegato III, appendice 2, punto 4.3.1).

La figura 9 mostra un GC tipico assemblato per la determinazione di routine del CH4. Si possono usare anche altri metodi GC sulla base di una buona valutazione ingegneristica.

Figura 9

Schema di flusso per l'analisi del metano (metodo GC)

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Componenti della figura 9

PC Colonna Porapak

Usare una Porapak N, 180/300 μm (50/80 maglia), lunghezza 610 mm × 2,16 mm DI e condizionarla per almeno 12 ore a 423 K (150 °C) con gas di trasporto prima dell'uso iniziale.

MSC Colonna a setaccio molecolare

Usare il tipo 13X, 250/350 μm (45/60 maglia), 1 220 mm lunghezza Χ 2,16 mm DI e condizionarla per almeno 12 ore a 423 K (150 °C) con gas di trasporto prima dell'uso iniziale.

OV Forno

Per mantenere le colonne e le valvole ad una temperatura stabile per il funzionamento dell'analizzatore e per il condizionamento delle colonne a 423 K (150 °C).

SLP Ansa di iniezione del campione

Tubazione d'acciaio inossidabile di lunghezza sufficiente ad ottenere un volume di circa 1 cm3.

P Pompa

Per trasferire il campione al gascromatografo.

D Essiccatore

Usare un essiccatore contenente setaccio molecolare per rimuovere l'acqua ed altri contaminanti che potrebbero essere presenti nel gas di trasporto.

HC

Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) per la misura della concentrazione del metano.

V1 Valvola di iniezione del campione

Per iniettare il campione prelevato dal sacchetto di campionamento attraverso SL di figura 8. Deve essere di piccolo volume morto, a tenuta di gas e riscaldabile a 423 K (150 °C).

V3 Valvola di selezione

Per selezionare gas di calibrazione, campione o flusso nullo.

V2, V4, V5, V6, V7, V8 Valvola ad ago

Per regolare i flussi nel sistema.

R1, R2, R3 Regolatore di pressione

Per il controllo dei flussi di carburante (= gas di trasporto), campione, e aria rispettivamente.

FC Capillare di flusso

Per il controllo della portata d'aria al FID.

G1, G2, G3 Manometro

Per il controllo dei flussi di carburante (= gas di trasporto), campione, e aria rispettivamente.

F1, F2, F3, F4, F5 Filtro

Filtri di metallo sinterizzato per impedire l'ingresso di polveri grossolane nella pompa o nello strumento

FL1

Per la misura della portata del bypass del campione.

1.3.2.   Metodo del dispositivo di eliminazione degli idrocarburi diversi dal metano (NMC, Figura 10)

Il dispositivo di eliminazione (cutter) ossida tutti gli idrocarburi escluso il CH4 a CO2 e H2O, in modo che facendo passare il campione attraverso l'NMC il FID rivela solo il CH4. Se si usa il campionamento a sacchetto, installare un sistema deviatore di flusso su SL (vedi punto 1.2, figura 8) con cui il flusso possa venire fatto passare alternatamente attraverso il cutter o in parallelo ad esso secondo la parte superiore della figura 10. Per le misure di NMHC, osservare ambedue i valori (HC e CH4) sul FID e registrarli. Se si usa il metodo di integrazione, installare un NMC in linea con un secondo FID in parallelo al FID normale in HSL1 (vedi punto 1.2, figura 8) secondo la parte inferiore della figura 10. Per la misurazione di NMHC, osservare i valori dei due FID (HC e CH4) e registrarli.

Caratterizzare il cutter a 600 K (327 °C) o temperatura superiore prima di controllare il suo effetto catalitico su CH4 e C2H6 a valori di H2O rappresentativi delle condizioni della corrente di scarico. Il punto di rugiada e il livello di O2 della corrente di scarico campionata devono essere noti. Registrare la risposta relativa del FID al CH4 (vedi allegato III, appendice 5, punto 1.8.2).

Figura 10

Schema di flusso per l'analisi del metano con il dispositivo di eliminazione degli idrocarburi diversi dal metano (NMC)

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Componenti della figura 10

NMC Cutter idrocarburi diversi dal metano

Per ossidare tutti gli idrocarburi tranne il metano.

HC

Rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) per la misura delle concentrazioni di HC e CH4. La temperatura deve venire mantenuta su 453 K-473 K (180 °C-200 °C).

V1 Valvola di selezione

Per selezionare campione, gas di azzeramento e gas di calibrazione. V1 è identica a V2 della figura 8.

V2, V3 Valvola a solenoide

Per il bypass dell'NMC.

V4 Valvola ad ago

Per bilanciare il flusso attraverso l'NMC e il bypass.

R1 Regolatore di pressione

Per il controllo della pressione nella linea di campionamento e del flusso verso HFID. R1 è identico a R3 della figura.

FL1 Flussimetro

Per la misura della portata del bypass del campione. FL1 è identico a FL1 della figura 8.

2.   DILUIZIONE DEL GAS DI SCARICO E DETERMINAZIONE DEL PARTICOLATO

2.1.   Introduzione

I punti 2.2, 2.3 e 2.4 e le figure da 11 a 22 contengono la descrizione dettagliata dei sistemi di diluizione e campionamento raccomandati. Poiché varie configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta una stretta conformità a queste figure. Componenti addizionali come strumenti, valvole, solenoidi, pompe ed interruttori possono essere usati per fornire informazioni addizionali e coordinare le funzioni dei sistemi componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere la precisione su alcuni sistemi possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su buona valutazione ingegneristica.

2.2.   Sistema di diluizione a flusso parziale

Nelle figure da 11 a 19 è descritto un sistema di diluizione basato sulla diluizione di una parte della corrente di gas di scarico. La divisione della corrente di gas di scarico e il successivo processo di diluizione possono essere effettuati mediante sistemi di diluizione di differente tipo. Per la successiva raccolta del particolato, si può trasferire al sistema di campionamento del particolato l'intero gas di scarico diluito o solo una frazione dello stesso (punto 2.4, figura 21). Il primo metodo è detto metodo di campionamento totale, il secondo metodo di campionamento frazionario.

Il calcolo del rapporto di diluizione dipende dal tipo di sistema usato. Sono raccomandati i tipi seguenti:

Sistemi isocinetici (figure 11, 12)

Con questi sistemi, il flusso che entra nel condotto di trasferimento deve concordare con il flusso principale di gas di scarico per quanto riguarda la velocità e/o la pressione del gas e pertanto richiede un flusso uniforme e regolare del gas di scarico in corrispondenza della sonda di campionamento. Normalmente ciò viene ottenuto utilizzando un risonatore e un condotto di avvicinamento rettilineo a monte del punto di campionamento. Il rapporto di divisione viene poi calcolato in base a valori facilmente misurabili, come i diametri dei tubi. Si noti che le condizioni isocinetiche vengono usate solo per far concordare le condizioni di flusso, ma non la distribuzione delle dimensioni. Tipicamente questa ultima condizione non è necessaria perché il particolato è sufficientemente piccolo da seguire i filetti fluidi.

Sistemi a controllo di flusso con misura della concentrazione (figure da 13 a 17)

Con questi sistemi, si preleva un campione dalla massa della corrente di gas di scarico regolando il flusso dell'aria di diluizione e il flusso totale del gas di scarico diluito. Il rapporto di diluizione viene determinato dalle concentrazioni di gas traccianti, come CO2 o NOx, presenti naturalmente nello scarico del motore. Le concentrazioni nel gas di scarico di diluizione e nell'aria di diluizione sono misurate, mentre la concentrazione nel gas di scarico grezzo può essere misurata direttamente o determinata in base al flusso di carburante e all'equazione del bilancio del carbonio, se è nota la composizione del carburante. I sistemi possono essere controllati in base al rapporto di diluizione calcolato (figure 13, 14) oppure in base al flusso entrante nel condotto di trasferimento (figure 12, 13, 14).

Sistemi a controllo di flusso con misura di portata (figure 18,19)

Con questi sistemi, si preleva un campione dalla massa della corrente di gas di scarico fissando la portata dell'aria di diluizione e la portata totale del gas di scarico diluito. Il rapporto di diluizione viene determinato in base alla differenza delle due portate. Occorre un'accurata taratura dei flussimetri uno rispetto all'altro perché la grandezza relativa delle due portate può essere causa di errori significativi a rapporti di diluizione superiori (15 o più). Il controllo della portata è immediato se si mantiene costante la portata dello scarico diluito e si varia se necessario la portata dell'aria di diluizione.

Quando si usano sistemi di diluizione a flusso parziale, occorre porre attenzione ad evitare potenziali problemi di perdita di particolato nel tubo di trasferimento assicurando che venga prelevato un campione rappresentativo dallo scarico del motore, e di determinazione del rapporto di divisione. Nei sistemi descritti questi punti critici sono attentamente considerati.

Figura 11

Sistema di diluizione a flusso parziale con sonda isocinetica e campionamento frazionario (controllo tramite SB)

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso il condotto di trasferimento TT mediante la sonda di campionamento isocinetico ISP. La pressione differenziale del gas di scarico tra il condotto di scarico e l'ingresso della sonda viene misurata con il trasduttore di pressione DPT. Questo segnale viene trasmesso al controllore di portata FC1 che controlla l'aspiratore dinamico SB in modo da mantenere una pressione differenziale di zero sull'estremità della sonda. In queste condizioni, le velocità dei gas di scarico in EP e ISP sono uguali e la portata attraverso ISP e TT è una frazione costante della portata di gas di scarico. Il rapporto di divisione è determinato dalle aree delle sezioni ortogonali di EP e ISP. La portata dell'aria di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione della portata FM1. Il rapporto di diluizione è calcolato in base alla portata dell'aria di diluizione e al rapporto di divisione.

Figura 12

Sistema di diluizione a flusso parziale con sonda isocinetica e campionamento frazionario (controllo tramite PB)

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso il condotto di trasferimento TT mediante la sonda di campionamento isocinetico ISP. La pressione differenziale del gas di scarico tra il condotto di scarico e l'ingresso della sonda viene misurata con il trasduttore di pressione DPT. Questo segnale viene trasmesso al controllore di portata FC1 che controlla il compressore dinamico PB per mantenere una pressione differenziale di zero sull'estremità della sonda. Questo si effettua prelevando una piccola frazione dell'aria di diluizione, la cui portata è già stata misurata con il dispositivo di misurazione la portata FM1, e alimentandola a TT mediante un orificio pneumatico. In queste condizioni, le velocità del gas di scarico in EP e ISP sono uguali e la portata attraverso ISP e TT è una frazione costante della portata di gas di scarico. Il rapporto di divisione è determinato dalla aree delle sezioni ortogonali di EP e ISP. L'aria di diluizione viene aspirata attraverso DT mediante l'aspiratore dinamico SB, e la portata viene misurata con FM1 all'ingresso di DT. Il rapporto di diluizione viene calcolato in base alla portata dell'aria di diluizione e al rapporto di divisione.

Figura 13

Sistema di diluizione a flusso parziale con misura della concentrazione di CO2 o NOx e campionamento frazionario

Image

Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT. Le concentrazioni di un gas tracciante (CO2 o NOx) vengono misurate nel gas di scarico grezzo e in quello diluito e inoltre nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i dei gas di scarico EGA. Questi segnali vengono trasmessi al controllore di portata FC2 che controlla il compressore dinamico PB o l'aspiratore dinamico SB per mantenere la desiderata divisione dello scarico e il rapporto di diluizione in DT. Il rapporto di diluizione viene calcolato dalle concentrazioni del gas tracciante nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione.

Figura 14

Sistema di diluizione a flusso parziale con misura della concentrazione di CO2, bilancio del carbonio e campionamento totale

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT. Le concentrazioni di CO2 vengono misurate nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i dei gas di scarico EGA. I segnali di CO2 e di portata di carburante GFUEL vengono trasmessi al controllore di portata FC2, o al controllore di portata FC3 del sistema di campionamento del particolato (vedi figura 21). FC2 controlla il compressore dinamico PB, mentre FC3 controlla il sistema di campionamento del particolato (vedi figura 21), aggiustando in questo modo i flussi in ingresso e in uscita del sistema in modo da mantenere la desiderata divisione dello scarico e il rapporto di diluizione in DT. Il rapporto di diluizione viene calcolato in base alle concentrazioni di CO2 e da GFUEL assumendo valido il bilancio del carbonio.

Figura 15

Sistema di diluizione a flusso parziale con Venturi singolo, misura della concentrazione e campionamento frazionario

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT grazie alla pressione negativa creata dal tubo di Venturi VN in DT. La portata del gas attraverso TT dipende dallo scambio di quantità di moto nella zona del tubo di Venturi ed è pertanto influenzata dalla temperatura assoluta del gas all'uscita di TT. Di conseguenza, la divisione dello scarico per una data portata nella galleria non è costante e il rapporto di diluizione a basso carico è leggermente inferiore a quello a carico elevato. Le concentrazioni del gas tracciante (CO2 o NOx) vengono misurate nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i del gas di scarico EGA, e il rapporto di diluizione viene calcolato in base ai valori così misurati.

Figura 16

Sistema di diluizione a flusso parziale con Venturi gemelli od orifici gemelli, misura della concentrazione e campionamento frazionario

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT mediante un divisore di flusso che contiene una serie di orifici o tubi di Venturi. Il primo (FD1) è disposto in EP, il secondo (FD2) in TT. In aggiunta, occorrono due valvole di controllo della pressione (PCV1 e PCV2) per mantenere una divisione costante dello scarico mediante il controllo della contropressione in EP e della pressione in DT. PCV1 è disposta a valle di SP in EP, PCV2 è disposta tra il compressore dinamico PB e DT. Le concentrazioni dei gas traccianti (CO2 o NOx) vengono misurate nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i dei gas di scarico EGA. Queste concentrazioni sono necessarie per controllare la divisione dello scarico e possono essere utilizzate per regolare PCV1 e PCV2 ai fini di un controllo preciso della divisione. Il rapporto di diluizione è calcolato in base alle concentrazioni del gas tracciante.

Figura 17

Sistema di diluizione a flusso parziale con divisione a tubi multipli, misura della concentrazione e campionamento frazionario

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso il condotto di trasferimento TT mediante il divisore di flusso FD3 che è costituito da un certo numero di tubi delle stesse dimensioni (diametro, lunghezza e raggio della curva uguali) installati in EP. Il gas di scarico che passa attraverso uno di questi tubi viene inviato a DT, e il gas di scarico che passa attraverso il resto dei tubi viene fatto passare attraverso la camera di attenuazione DC. Quindi la divisione dello scarico è determinata dal numero totale di tubi. Un controllo costante della divisione richiede una pressione differenziale pari a zero tra DC e l'uscita di TT, che viene misurata con il trasduttore di pressione differenziale DPT. Si ottiene una pressione differenziale di zero iniettando aria fresca in DT all'uscita di TT. Le concentrazioni del gas tracciante (CO2 o NOx) vengono misurate nel gas di scarico grezzo, nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione con l'analizzatore/i dei gas di scarico EGA. Queste concentrazioni sono necessarie per controllare la divisione dello scarico e possono essere utilizzate per controllare la portata dell'aria di iniezione ai fini di un preciso controllo della divisione. Il rapporto di diluizione è calcolato dalle concentrazioni del gas tracciante.

Figura 18

Sistema di diluizione a flusso parziale con controllo di flusso e campionamento totale

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT. La portata totale attraverso la galleria viene regolato con il controllore di portata FC3 e la pompa di campionamento P del sistema di campionamento del particolato (vedi figura 18). La portata dell'aria di diluizione viene controllata mediante il controllore di portata FC2, che può utilizzare GEXHW, GAIRW, o GFUEL come segnale di comando, per ottenere la desiderata divisione dello scarico. La portata del campione in DT è la differenza tra la portata totale e la portata dell'aria di diluizione. La portata dell'aria di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione del flusso FM1, la portata totale con il dispositivo di misurazione della portata FM3 del sistema di campionamento del particolato (vedi figura 21). Il rapporto di diluizione viene calcolato in base a queste due portate.

Figura 19

Sistema di diluizione a flusso parziale con controllo del flusso e campionamento frazionario

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Il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico EP alla galleria di diluizione DT attraverso la sonda di campionamento SP e il condotto di trasferimento TT. La divisione dello scarico e la portata entrante in DT vengono controllati mediante il controllore di portata FC2 che regola di conseguenza le portate (o velocità) del compressore dinamico PB e dell'aspiratore dinamico SB. Ciò è possibile perché il campione prelevato con il sistema di campionamento del particolato viene rinviato in DT. Come segnali di comando per FC2 si possono utilizzare GEXHW, GAIRW, o GFUEL. La portata dell'aria di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione della portata FM1, la portata totale con il dispositivo di misurazione della portata FM2. Il rapporto di diluizione viene calcolato in base a queste due portate.

2.2.1.   Componenti delle figure da 11 a 19

EP Condotto di scarico

Il condotto di scarico può essere isolato. Allo scopo di ridurre l'inerzia termica del condotto di scarico, si raccomanda un rapporto dello spessore al diametro inferiore o uguale a 0,015. L'uso di sezioni flessibili deve essere limitato ad un rapporto lunghezza su diametro uguale o inferiore a 12. Minimizzare le curve per ridurre la deposizione per inerzia. Se il sistema include un silenziatore del banco di prova, anche il silenziatore può essere isolato.

Per un sistema isocinetico, il condotto di scarico non deve avere gomiti, curve né cambiamenti bruschi di diametro per almeno sei diametri del condotto a monte e tre diametri del condotto a valle dell'estremità della sonda. La velocità del gas nella zona di campionamento deve essere maggiore di 10 m/s, salvo al minimo. Le oscillazioni di pressione del gas di scarico non devono superare in media i ± 500 Pa. Qualsiasi misura attuata per ridurre le oscillazioni di pressione a parte l'utilizzo di un sistema di scarico del tipo a telaio (includente il silenziatore e il dispositivo di post-trattamento) non deve modificare le prestazioni del motore né provocare la deposizione di particolato.

Per sistemi senza sonde isocinetiche, si raccomanda un condotto rettilineo di 6 diametri del condotto a monte e 3 diametri del condotto a valle dell'estremità della sonda.

SP Sonda di campionamento (figure 10, 14, 15, 16, 18, 19)

Il diametro interno minimo è di 4 mm. Il rapporto minimo tra i diametri del condotto di scarico e della sonda è 4. La sonda deve essere un condotto aperto rivolto verso monte sull'asse del condotto di scarico, oppure una sonda a fori multipli come descritto sotto SP1 nel punto 1.2.1, figura 5.

ISP Sonda di campionamento isocinetico (figure 11, 12)

La sonda di campionamento isocinetico deve essere installata rivolta verso monte sull'asse del condotto di scarico dove sono rispettate le condizioni di flusso indicate nella sezione EP e progettata in modo da assicurare un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Il diametro interno minimo è di 12 mm.

È necessario un sistema di controllo per la divisione isocinetica dello scarico mantenendo una pressione differenziale di zero tra EP e ISP. In queste condizioni, le velocità dei gas di scarico in EP e ISP sono identiche e il flusso di massa attraverso ISP è una frazione costante del flusso del gas di scarico. L'ISP deve essere collegata ad un trasduttore di pressione differenziale DPT. Allo scopo di fornire una pressione differenziale pari a zero tra EP e ISP, si agisce sul controllore di flusso FC1.

FD1, FD2 Divisore di flusso (Figure 16)

Nel condotto di scarico EP e nel condotto di trasferimento TT, rispettivamente, è installata una serie di tubi di Venturi o di orifizi allo scopo di ottenere un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Per la divisione proporzionale mediante il controllo delle pressioni in EP e DT è necessario un sistema di controllo costituito da due valvole di controllo della pressione PCV1 e PCV2.

FD3 Divisore di flusso (Figure 17)

Nel condotto di scarico EP è installata una serie di tubi (unità a tubi multipli) che forniscono un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Uno dei tubi alimenta il gas di scarico alla galleria di diluizione DT, mentre gli altri tubi trasferiscono il gas di scarico in una camera di attenuazione DC. I tubi devono avere le stesse dimensioni (diametro, lunghezza e raggio di curvatura uguali) in modo che la divisione dello scarico dipenda dal numero totale di tubi. Un sistema di controllo provvede alla divisione proporzionale mantenendo una pressione differenziale pari a zero tra l'uscita dell'unità a tubi multipli in DC e l'uscita di TT. In queste condizioni, le velocità dei gas di scarico in EP e FD3 sono proporzionali e il flusso in TT è una frazione costante del flusso di gas di scarico. I due punti devono essere collegati ad un trasduttore di pressione differenziale DPT. Il controllo per assicurare una pressione differenziale pari a zero è assicurato dal controllore di flusso FC1.

EGA Analizzatore dei gas di scarico (figure 13, 14, 15, 16, 17)

Si possono utilizzare analizzatori di CO2 o NOx (con il metodo del bilancio del carbonio solo CO2). Gli analizzatori devono essere calibrati come gli analizzatori per la misura delle emissioni gassose. Si possono usare uno o più analizzatori per determinare le differenze di concentrazione. La precisione dei sistemi di misurazione deve essere tale che la precisione di GEDFW,i rientri nel ± 4%.

TT Condotto di trasferimento (figure da 11 a 19)

Il condotto di trasferimento deve:

essere il più breve possibile e comunque non più lungo di 5 m;

avere un diametro uguale o maggiore della sonda, ma non superiore a 25 mm;

uscire sulla linea mediana della galleria di diluizione e rivolto verso valle.

Se la lunghezza del tubo è di 1 metro o inferiore, il condotto deve essere isolato con materiale avente una conducibilità termica non superiore a 0,05 W/m*K con uno spessore radiale dell'isolamento pari al diametro della sonda. Se il condotto è più lungo di 1 metro, deve essere isolato e riscaldato ad una temperatura minima della parete di 523 K (250 °C).

DPT Trasduttore di pressione differenziale (figure 11, 12, 17)

Il trasduttore di pressione differenziale deve coprire un intervallo di ± 500 Pa o minore.

FC1 Controllore di portata (figure 11, 12, 17)

Per i sistemi isocinetici (figure 11, 12), è necessario un controllore di portata per mantenere una pressione differenziale pari a zero tra EP e ISP. La regolazione può essere effettuata mediante:

a)

controllo della velocità o della portata sull'aspiratore dinamico SB e mantenimento costante della velocità del compressore dinamico PB durante ciascuna modalità (figura 11);

o

b)

regolazione dell'aspiratore dinamico SB su una portata di massa costante dello scarico diluito e controllo della portata sul compressore dinamico PB, e quindi del flusso del campione di gas di scarico in una regione all'estremità del condotto di trasferimento TT (figura 12).

Nel caso di un sistema a controllo di pressione, l'errore residuo nell'anello di regolazione non deve superare i ± 3 Pa. Le oscillazioni di pressione nella galleria di diluizione non devono essere in media superiori a ± 250 Pa.

Per un sistema a tubi multipli (figura 17), è necessario un controllore di flusso per la divisione proporzionale dello scarico allo scopo di mantenere una pressione differenziale di zero tra l'uscita dell'unità a tubi multipli e l'uscita di TT. L'aggiustamento viene effettuato controllando la portata nell'aria di iniezione in DT all'uscita di TT.

PCV1, PCV2 Valvola di controllo pressione (figura 16)

Occorrono due valvole di controllo della pressione per il sistema a Venturi gemelli od orifizi gemelli per la divisione proporzionale del flusso mediante controllo della contropressione di EP e della pressione in DT. Le valvole devono essere disposte a valle di SP in EP e tra PB e DT.

DC Camera di attenuazione (figura 17)

Installare una camera di attenuazione all'uscita dell'unità a tubi multipli per minimizzare le oscillazioni di pressione nel condotto di scarico EP.

VN Venturi (figura 15)

Nella galleria di diluizione DT è installato un tubo di Venturi per creare una pressione negativa nella regione all'uscita del condotto di trasferimento TT. La portata di gas attraverso TT è determinata dallo scambio di quantità di moto nella zona del tubo di Venturi ed è fondamentalmente proporzionale alla portata della ventola di pressione PB che determina un rapporto di diluizione costante. Poiché lo scambio di quantità di moto è influenzato dalla temperatura all'uscita di TT e dalla differenza di pressione tra EP e DT, l'effettivo rapporto di diluizione è leggermente inferiore a basso carico che a carico elevato.

FC2 Controllore di portata (figure 13, 14, 18, 19, facoltativo)

Si può usare un controllore di portata per controllare la portata del compressore dinamico PB e/o dell'aspiratore dinamico SB. Il controllore può essere collegato al segnale della portata di scarico o al segnale della portata di carburante e/o al segnale differenziale di CO2 o NOx.

Quando si alimenta con aria pressurizzata (figura 18), FC2 controlla direttamente il flusso d'aria.

FM1 Dispositivo di misura della portata (figure 11, 12, 18, 19)

Contatore di gas o altra strumentazione di portata per misurare la portata dell'aria di diluizione. FM1 è facoltativo se PB è tarato per misurare la portata.

FM2 Dispositivo di misura della portata (figura 19)

Contatore di gas o altra strumentazione di misura della portata per misurare la portata di gas di scarico diluito. FM2 è facoltativo se l'aspiratore dinamico SB è tarato per misurare la portata.

PB Compressore dinamico (figure 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19)

Per il controllo della portata d'aria di diluizione, PB può essere collegata ai controllori di portata FC1 o FC2. PB non è richiesta se si usa una valvola a farfalla. PB può essere usato per misurare la portata dell'aria di diluizione, se tarato.

SB Aspiratore dinamico (figure 11, 12, 13, 16, 17, 19)

Solo per sistemi di campionamento frazionario. SB può essere usata per misurare la portata di gas di scarico diluito, se tarato.

DAF Filtro dell'aria di diluizione (figure da 11 a 19)

Si raccomanda di filtrare l'aria di diluizione e di depurarla su carbone vegetale per eliminare gli idrocarburi di fondo. Su richiesta dei fabbricanti, l'aria di diluizione deve essere prelevata secondo buona pratica ingegneristica per determinare i livelli di fondo del particolato, che possono poi essere sottratti dai valori misurati nello scarico diluito.

DT Galleria di diluizione (figure da 11 a 19)

La galleria di diluizione:

deve essere di lunghezza sufficiente a provocare un miscelamento completo dello scarico e dell'aria di diluizione in condizioni di flusso turbolento;

deve essere costruita in acciaio inossidabile con:

un rapporto dello spessore al diametro non superiore a 0,025 per gallerie con diametro interno maggiore di 75 mm;

uno spessore nominale non inferiore a 1,5 mm per gallerie di diluizione di diametro interno uguale o minore di 75 mm;

deve avere un diametro di almeno 75 mm per il tipo a campionamento frazionario;

dovrebbe avere un diametro di almeno 25 mm per il tipo a campionamento totale;

può essere riscaldata ad una temperatura di parete non superiore a 325 K (52 °C) mediante riscaldamento diretto o mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

può essere isolata.

Lo scarico del motore deve essere accuratamente miscelato con l'aria di diluizione. Per sistemi a campionamento frazionario, la qualità della miscelazione deve essere controllata dopo l'immissione in circolazione mediante un profilo di CO2 della galleria con il motore in funzione (almeno quattro punti di misura equidistanti). Se necessario, si può usare un orifizio di miscelazione.

Nota: se la temperatura ambiente in prossimità della galleria di diluizione (DT) è inferiore a 293K (20°C), occorrono precauzioni per evitare perdite di particolato sulle pareti fredde della galleria di diluizione. Pertanto, si raccomanda di riscaldare e/o isolare la galleria entro i limiti indicati.

Ad elevati carichi del motore, la galleria può essere raffreddata mediante mezzi non aggressivi, come una ventola di circolazione, purché la temperatura del fluido di raffreddamento non sia inferiore a 293K (20 °C).

HE Scambiatore di calore (figure 16, 17)

Lo scambiatore di calore deve avere una capacità sufficiente per mantenere la temperatura all'ingresso del ventilatore di aspirazione SB entro un intervallo di ± 11K dalla temperatura di funzionamento media osservata durante la prova.

2.3   Sistema di diluizione a portata totale

In figura 20 è descritto un sistema di diluizione basato sulla diluizione dello scarico totale secondo il concetto di CVS (campionamento a volume costante). Si deve misurare il volume totale della miscela di gas di scarico e aria di diluizione. Si può utilizzare un sistema PDP o un sistema CFV.

Per la successiva raccolta del particolato, trasferire un campione del gas di scarico diluito al sistema di campionamento del particolato (punto 2.4, figure 21 e 22). Se l'operazione viene effettuata direttamente, si parla di diluizione singola. Se il campione viene diluito ancora una volta nella galleria di diluizione secondaria, si parla di doppia diluizione, utile quando non è possibile rispettare il requisito di temperatura sulla faccia del filtro con la diluizione singola. Benché si tratti in parte di un sistema di diluizione, il sistema di doppia diluizione è descritto come modifica di un sistema di campionamento del particolato nel punto 2.4, figura 22, perché la maggioranza dei suoi elementi sono comuni a quelli di un tipico sistema di campionamento del particolato.

Figura 20

Sistema di diluizione a flusso pieno

Image

Tutto il gas di scarico grezzo viene miscelato nella galleria di diluizione DT con l'aria di diluizione. La portata del gas di scarico diluito viene misurata con una pompa volumetrica PDP o con un Venturi a portata critica CFV. Si può usare uno scambiatore di calore HE o la compensazione elettronica del flusso EFC per il campionamento proporzionale del particolato e per la determinazione del flusso. Poiché la determinazione della massa di particolato è basata sul flusso di gas di scarico diluito totale, non è necessario il calcolo del rapporto di diluizione.

2.3.1.   Componenti della figura 20

EP Condotto di scarico

La lunghezza del condotto di scarico dall'uscita del collettore di scarico del motore, dello scarico di un turbo-compressore o del dispositivo di post-trattamento alla galleria di diluizione non deve essere superiore a 10 m. Se il condotto di scarico a valle del collettore di scarico del motore, dello scarico del turbocompressore o del dispositivo di post-trattamento supera i 4 m di lunghezza, tutta la tubatura oltre i 4 metri deve essere isolata, salvo per un misuratore dei fumi in linea, se usato. Lo spessore radiale dell'isolamento non deve essere inferiore a 25 mm. La conducibilità termica del materiale isolante deve avere un valore non superiore a 0,1 W/mK misurato a 673 K. Per ridurre l'inerzia termica del condotto di scarico, si raccomanda un rapporto dello spessore sul diametro uguale o inferiore a 0,015. L'uso di sezioni flessibili deve essere limitato ad un rapporto lunghezza su diametro uguale o inferiore a 12.

PDP Pompa volumetrica

La PDP misura il flusso totale di gas di scarico diluito in base al numero di giri della pompa e alla sua cilindrata. La contropressione del sistema di scarico non deve essere abbassata artificialmente dalla PDP o dal sistema di immissione dell'aria di diluizione. La contropressione statica allo scarico misurata con il sistema PDP in funzione deve rimanere in un intervallo di ± 1,5 kPa della pressione statica misurata senza collegamento al PDP a pari regime e carico del motore. La temperatura della miscela gassosa immediatamente a monte del PDP deve essere pari alla temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, senza compensazione di flusso (± 6 K). La compensazione di flusso può essere usata solo se la temperatura all'entrata della PDP non supera i 323K (50 °C)

CFV Venturi a portata critica

Il CFV misura il flusso totale di scarico diluito mantenendo il flusso nelle condizioni strozzate (portata critica). La contropressione statica allo scarico misurata con il sistema CFV in funzione deve rimanere in un intervallo di ± 1,5 kPa della pressione statica misurata senza collegamento al CFV a pari regime e carico del motore. La temperatura della miscela gassosa immediatamente a monte del CFV deve essere pari alla temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, senza compensazione di flusso (± 11 K).

HE Scambiatore di calore (facoltativo se si usa EFC)

Lo scambiatore di calore deve avere una capacità sufficiente a mantenere la temperatura entro i limiti sopraindicati.

EFC Scambiatore di calore (facoltativo se si usa EFC)

Se la temperatura all'ingresso della PDP o del CFV non viene mantenuta entro i limiti sopraindicati, occorre un sistema di compensazione della portata per la misura continua della portata e per il controllo del campionamento proporzionale nel sistema per la determinazione del particolato. A questo scopo, si usano i segnali di portata misurati in continuo per correggere la portata del campione attraverso i filtri del particolato del sistema di campionamento dello stesso (vedi punto 2.4, figure 21, 22).

DT Galleria di diluizione

La galleria di diluizione:

deve essere di diametro sufficientemente piccolo da provocare un flusso turbolento (numero di Reynolds maggiore di 4 000) e di lunghezza sufficiente a provocare una miscelazione completa del gas di scarico con l'aria di diluizione; si può usare un orifizio di miscelazione;

deve avere un diametro non inferiore a 460 mm con un sistema a diluizione singola;

deve avere un diametro non inferiore a 210 mm con un sistema a diluizione doppia;

può essere isolata.

I gas di scarico del motore devono essere diretti a valle del punto in cui vengono introdotti nella galleria di diluizione e accuratamente miscelati.

Quando si utilizza la diluizione singola, un campione prelevato dalla galleria di diluizione viene trasferito al sistema di campionamento del particolato (punto 2.4, figura 21). La portata della PDP o del CFV deve essere sufficiente a mantenere lo scarico diluito ad una temperatura minore o uguale a 325 K (52 °C) immediatamente prima del filtro principale del particolato.

Quando si usa la doppia diluizione, un campione prelevato dalla galleria di diluizione viene trasferito alla galleria di diluizione secondaria dove viene ulteriormente diluito e poi fatto passare attraverso i filtri di campionamento (punto 2.4, figura 22). La portata della PDP o del CFV deve essere sufficiente a mantenere la corrente di gas di scarico diluiti nella DT ad una temperatura minore o uguale a 464 K (191 °C) in corrispondenza della zona di campionamento. Il sistema di diluizione secondaria deve assicurare un'aria di diluizione secondaria sufficiente per mantenere la corrente di gas di scarico diluita due volte ad una temperatura minore o uguale a 325 K (52 °C) immediatamente prima del filtro principale del particolato.

DAF Filtro dell'aria di diluizione

Si raccomanda di filtrare l'aria di diluizione e di depurarla su carbone vegetale per eliminare gli idrocarburi di fondo. Su richiesta dei fabbricanti, l'aria di diluizione deve essere prelevata secondo buona pratica ingegneristica per determinare i livelli di fondo del particolato, che possono poi essere sottratti dai valori misurati nello scarico diluito.

PSP Sonda di campionamento del particolato

La sonda è la sezione iniziale di PTT e:

deve essere installata rivolta verso monte in un punto in cui l'aria di diluizione e i gas di scarico sono ben miscelati, cioè sull'asse della galleria di diluizione (DT) dei sistemi di diluizione, approssimativamente a 10 diametri della galleria a valle del punto in cui lo scarico entra nella galleria di diluizione;

deve avere un diametro interno non inferiore a 12 mm;

può essere riscaldata ad una temperatura di parete non superiore a 325 K (52°C) mediante riscaldamento diretto o mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

può essere isolata.

2.4.   Sistema di campionamento del particolato

Il sistema di campionamento del particolato è necessario per raccogliere il particolato sul filtro del particolato. Nel caso di diluizione a flusso parziale e campionamento totale, che consiste nel far passare l'intero campione di gas di scarico diluito attraverso i filtri, il sistema di diluizione (punto 2.2, figure 14,18) e di campionamento formano usualmente un'unità integrata. Nel caso della diluizione a flusso parziale con campionamento frazionario o della diluizione a flusso totale, che consiste nel far passare attraverso i filtri solo una frazione del gas di scarico diluito, i sistemi di diluizione (punto 2.2, figure 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19; punto 2.3, figura 20) e di campionamento costituiscono usualmente unità differenti.

Nella presente direttiva, il sistema di doppia diluizione (figura 22) di un sistema di diluizione a flusso totale è considerato una modifica specifica di un sistema di campionamento del particolato tipico come illustrato nella figura 21. Il sistema di doppia diluizione include tutte le parti importanti del sistema di campionamento del particolato, come portafiltri e pompa di campionamento, e in aggiunta alcuni dispositivi di diluizione, come una fornitura dell'aria di diluizione e una galleria di diluizione secondaria.

Allo scopo di evitare qualsiasi impatto sugli anelli di regolazione, si raccomanda di tenere in marcia la pompa di campionamento durante l'intera procedura di prova. Per il metodo a filtro singolo, usare un sistema di bypass per far passare il campione attraverso i filtri di campionamento nei momenti desiderati. Si deve minimizzare l'interferenza della procedura di commutazione sugli anelli di regolazione.

Figura 21

Sistema di campionamento del particolato

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Un campione del gas di scarico diluito viene prelevato dalla galleria di diluizione DT di un sistema di diluizione a flusso parziale o a flusso totale attraverso la sonda di campionamento del particolato PSP e il condotto di trasferimento del particolato PTT mediante la pompa di campionamento P. Il campione viene fatto passare attraverso il portafiltro o i portafiltri. FH che contengono i filtri di campionamento del particolato. La portata del campione viene controllata mediante il controllore di flusso FC3. Se si usa la compensazione elettronica di flusso EFC (vedi figura 20) il flusso di gas di scarico diluito viene utilizzato come segnale di comando per FC3.

Figura 22

Sistema di doppia diluizione (solo sistema a flusso totale)

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Un campione del gas di scarico diluito viene prelevato dalla galleria di diluizione DT di un sistema di diluizione a flusso parziale o a flusso totale attraverso la sonda di campionamento del particolato PSP e il condotto di trasferimento del particolato PTT mediante la pompa di campionamento P. Il campione viene fatto passare attraverso il portafiltro o i portafiltri FH che contengono i filtri di campionamento del particolato. La portata del campione viene controllata mediante il controllore di flusso FC3. Se si usa la compensazione elettronica di flusso EFC (vedi figura 20) il flusso totale di gas di scarico diluito viene utilizzato come segnale di comando per FC3.

2.4.1.   Componenti delle figure 21 e 22

PTT Condotto di trasferimento del particolato (figure 21, 22)

Il condotto di trasferimento del particolato deve avere una lunghezza non superiore a 1020 mm, la quale deve essere minimizzata ogni qualvolta possibile. Se applicabile (cioè per i sistemi di campionamento frazionario con diluizione a flusso parziale e per i sistemi di diluizione a flusso totale), deve essere inclusa la lunghezza delle sonde di campionamento (SP, ISP, PSP, rispettivamente, vedi punti 2.2 e 2.3).

Le dimensioni sono valide per:

il tipo a campionamento frazionario con diluizione del flusso parziale e il sistema di diluizione singola a flusso totale: dalla punta della sonda (SP, ISP, PSP, rispettivamente) ai portafiltri;

il tipo a campionamento totale con diluizione su flusso parziale: dalla fine della galleria di diluizione ai portafiltri;

il sistema di doppia diluizione a flusso totale: dalla punta della sonda (PSP) alla galleria di diluizione secondaria.

Il condotto di trasferimento:

può essere riscaldato ad una temperatura di parete non superiore a 325K (52 °C) mediante riscaldamento diretto oppure mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

può essere isolato.

SDT Galleria di diluizione secondaria (figura 22)

La galleria di diluizione secondaria deve avere un diametro non inferiore a 75 mm, ed essere di lunghezza sufficiente ad assicurare un tempo di residenza pari ad almeno 0,25 secondi per il campione diluito due volte. Il portafiltro principale, FH, deve essere disposto entro 300 mm dall'uscita di SDT.

La galleria di diluizione secondaria:

può essere riscaldata ad una temperatura di parete non superiore a 325 K (52 °C) mediante riscaldamento diretto o mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

può essere isolata.

FH Portafiltri (figure 21, 22)

Per i filtri principale e di sicurezza si può usare un alloggiamento unico o alloggiamenti separati. Devono essere soddisfatti i requisiti dell'allegato III, appendice 4, punto 4.1.3.

I portafiltri:

possono essere riscaldati ad una temperatura di parete non superiore a 325 K (52 °C) mediante riscaldamento diretto o mediante preriscaldamento dell'aria di diluizione, purché la temperatura dell'aria non superi i 325 K (52 °C) prima dell'introduzione degli scarichi nella galleria di diluizione;

possono essere isolati.

P Pompa di campionamento (figure 21, 22)

La pompa di campionamento del particolato deve essere disposta ad una distanza sufficiente dalla galleria perché la temperatura del gas all'ingresso sia mantenuta costante (± 3 K), salvo si applichi la correzione di flusso mediante FC3.

DP Pompa dell'aria di diluizione (figura 22)

La pompa dell'aria di diluizione deve essere disposta in modo tale che l'aria di diluizione secondaria venga fornita ad una temperatura di 298 K ± 5 K (25°C ± 5°C), se l'aria di diluizione non è preriscaldata.

FC3 Controllore di flusso (figure 21, 22)

Usare un controllore di flusso per compensare le variazioni di portata del campione di particolato in conseguenza delle variazioni di temperatura e di contropressione nel percorso del campione, salvo siano disponibili altri mezzi. Il controllore di flusso è necessario se si applica la compensazione elettronica di flusso EFC (vedi figura 20).

FM3 Dispositivo di misura del flusso (figure 21, 22)

Il contatore di gas o la strumentazione di misura del flusso del campione di particolato deve essere disposto/a a distanza sufficiente dalla pompa P del campione perché la temperatura del gas all'ingresso rimanga costante (± 3 K), salvo si applichi la correzione di flusso mediante FC3.

FM4 Dispositivo di misura del flusso (figura 22)

Il contatore di gas o la strumentazione di misura del flusso dell'aria di diluizione devono essere disposti in modo tale che la temperatura del gas all'ingresso rimanga su 298 K ± 5 K (25°C ± 5°C).

BV Valvola a sfera (facoltativa)

La valvola a sfera deve avere un diametro interno non minore del diametro interno del tubo di trasferimento del particolato PTT, e un tempo di commutazione inferiore a 0,5 secondi.

Nota: se la temperatura ambiente in prossimità di PSP, PTT, SDT, e FH è inferiore a 293K (20°C), prendere delle precauzioni per evitare perdite di particolato sulle pareti fredde di questi parti. Pertanto, si raccomanda di riscaldare e/o isolare queste parti nei limiti indicati nelle rispettive descrizioni. Si raccomanda anche che la temperatura della faccia del filtro durante il campionamento non sia inferiore a 293K (20°C).

Ad elevati carichi del motore, le parti sopraindicate possono essere raffreddate mediante un mezzo non aggressivo, come una ventola di circolazione, sempreché la temperatura del fluido di raffreddamento non sia inferiore a 293K (20°C).

3.   DETERMINAZIONE DEL FUMO

3.1.   Introduzione

I punti 3.2 e 3.3 e le figure 23 e 24 contengono descrizioni dettagliate dei sistemi opacimetrici raccomandati. Poiché diverse configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta un'esatta conformità con le figure 23 e 24. Componenti addizionali come strumenti, valvole, solenoidi, pompe ed interruttori possono essere usati per fornire informazioni addizionali e coordinare le funzioni dei sistemi componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere la precisione su alcuni sistemi possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su buona valutazione ingegneristica.

Principio di misura: la luce viene trasmessa attraverso un tratto di lunghezza specifica del fumo da misurare e si usa la proporzione della luce incidente che raggiunge un ricevitore per valutare le proprietà di oscuramento della luce del materiale. La misurazione del fumo dipende dalla struttura dell'apparecchio e può venire eseguita nel condotto di scarico (opacimetro in linea a flusso totale), al termine del condotto di scarico (opacimetro a flusso totale al termine della linea), oppure prelevando un campione dal condotto di scarico (opacimetro a flusso parziale). Per la determinazione del coefficiente di assorbimento della luce dal segnale di opacità, la lunghezza del cammino ottico dello strumento deve essere fornita dal costruttore dello strumento stesso.

3.2.   Opacimetro a flusso totale

Si possono usare due tipi generali di opacimetro generalmente definibili a flusso totale (figura 23). Con l'opacimetro in linea, si misura l'opacità del flusso di scarico totale nel condotto di scarico. Con questo tipo di opacimetro, la lunghezza efficace del cammino ottico è una funzione della configurazione dell'opacimetro.

Con l'opacimetro a fine linea, l'opacità del pennacchio di scarico pieno viene misurata all'uscita del condotto di scarico. Con questo tipo di opacimetro, la lunghezza efficace del cammino ottico è una funzione della configurazione del condotto di scarico e della distanza tra la sua estremità e l'opacimetro.

Figura 23

Opacimetro a flusso totale

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3.2.1.   Componenti della figura 23

EP Condotto di scarico

Con un opacimetro in linea non vi devono essere variazioni del diametro del condotto di scarico entro tre diametri del condotto di scarico prima o dopo la zona di misurazione. Se il diametro della zona di misurazione è maggiore del diametro del condotto di scarico, si raccomanda di usare un condotto convergente gradualmente prima della zona di misurazione.

Con un opacimetro a fine linea, gli 0,6 m terminali del condotto di scarico devono avere sezione trasversale circolare e non contenere gomiti o curve. L'estremità del condotto di scarico deve essere tagliata ortogonalmente. Montare l'opacimetro al centro del pennacchio ad una distanza di 25 ± 5 mm dal termine del condotto di scarico.

OPL Lunghezza del cammino ottico

La lunghezza del cammino ottico oscurato dal fumo, tra la fonte di luce dell'opacimetro e il ricevitore, deve essere tale da tener conto di disuniformità dovute a gradienti di densità e effetto frangia. La lunghezza del cammino ottico deve essere fornita dal costruttore dello strumento tenendo conto di eventuali precauzioni contro il deposito di fuliggine (per esempio aria di spurgo). Se non è disponibile la lunghezza del cammino ottico, questa deve essere determinata secondo la norma ISO IDS 11614, punto 11.6.5. Per la determinazione corretta della lunghezza del cammino ottico è necessaria una velocità minima del gas di scarico di 20 m/s.

LS Sorgente di luce

La sorgente di luce deve essere una lampada a incandescenza con una temperatura di colore nell'intervallo da 2 800 a 3 250 K o un diodo fotoemettitore (LED) verde con un picco spettrale compreso tra 550 e 570 nm. La sorgente di luce deve essere protetta contro il deposito di fuliggine mediante mezzi che non influiscano sulla lunghezza del cammino ottico in misura superiore alle specifiche del costruttore.

LD Rivelatore di luce

Il rivelatore è una fotocellula o un fotodiodo (con filtro se necessario). Nel caso di una sorgente di luce incandescente, il ricevitore deve avere una risposta spettrale di picco simile alla curva fototopica dell'occhio umano (risposta massima) nell'intervallo da 550 a 570 nm, con una deviazione minore del 4% di tale risposta massima al di sotto di 430 nm e al di sopra di 680 nm. Il rivelatore della luce deve essere protetto contro il deposito di fuliggine mediante mezzi che non influiscano sulla lunghezza del cammino ottico in misura superiore alle specifiche del costruttore.

CL Lente di collimazione

La luce emessa dalla sorgente LS deve essere collimata in un fascio di diametro massimo di 30 mm. I raggi del fascio luminoso devono essere paralleli all'asse ottico con una tolleranza di 3°.

T1 Sensore di temperatura (facoltativo)

Durante la prova può essere controllata la temperatura del gas di scarico.

3.3.   Opacimetro a flusso parziale

Con l'opacimetro a flusso parziale (figura 24), si preleva un campione di scarico rappresentativo dal condotto di scarico e attraverso una linea di trasferimento lo si invia nella camera di misurazione. Con questo tipo di opacimetro, la lunghezza efficace del cammino ottico è una funzione della configurazione dell'opacimetro. I tempi di risposta indicati nel punto seguente valgono per la portata minima dell'opacimetro specificata dal costruttore dello strumento.

Figura 24

Opacimetro a flusso parziale

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3.3.1.   Componenti della figura 24

EP Condotto di scarico

Il condotto di scarico deve essere un tubo rettilineo di almeno 6 diametri del tubo a monte e 3 diametri del tubo a valle della punta della sonda.

SP Sonda di campionamento

La sonda di campionamento è un tubo aperto rivolto verso monte sull'asse o approssimativamente sull'asse del condotto di scarico. La distanza dalla parete del condotto di scarico deve essere di almeno 5 mm. Il diametro della sonda deve essere tale da garantire un campionamento rappresentativo e un flusso sufficiente attraverso l'opacimetro.

TT Tubo di trasferimento

Il tubo di trasferimento:

deve essere il più breve possibile e garantire una temperatura del gas di scarico di 373 ± 30 K (100°C ± 30°C) all'ingresso della camera di misurazione;

deve avere una temperatura di parete sufficientemente al di sopra del punto di rugiada del gas di scarico da impedire la condensazione;

deve essere uguale al diametro della sonda di campionamento su tutta la lunghezza;

deve avere un tempo di risposta minore di 0,05 s al flusso minimo attraverso lo strumento determinato secondo l'allegato III, appendice 4, punto 5.2.4;

non deve avere effetti significativi sul picco di fumo.

FM Dispositivo di misurazione del flusso

Strumentazione di misura del flusso per rilevare quando il flusso entrante nella camera di misurazione è corretto. Le portate minima e massima devono essere specificate dal costruttore dello strumento ed essere tali da rispettare le prescrizioni di tempo di risposta di TT e le specifiche di lunghezza del cammino ottico. Il dispositivo di misurazione del flusso può essere adiacente alla pompa di campionamento P, se usata.

MC Camera di misurazione

La camera di misurazione deve avere una superficie interna non riflettente, o un ambiente ottico equivalente. L'incidenza della luce diffusa sul rivelatore dovuta a riflessioni interne o effetti di diffusione deve essere ridotta al minimo.

La pressione del gas nella camera di misurazione non deve differire più di 0,75 kPa dalla pressione atmosferica. Ove ciò non sia possibile per le caratteristiche di progetto, il valore indicato dall'opacimetro deve essere ricalcolato a pressione atmosferica.

La temperatura di parete della camera di misurazione deve essere regolata con una precisione di ± 5 K tra 343 K (70°C) e 373 K (100°C), e in ogni caso sufficientemente al di sopra del punto di rugiada del gas di scarico da impedire la condensazione. La camera di misurazione deve essere equipaggiata di appropriati dispositivi per la misura della temperatura.

OPL Lunghezza del cammino ottico

La lunghezza del cammino ottico oscurato dal fumo, tra la fonte di luce dell'opacimetro e il ricevitore, deve essere tale da tener conto di disuniformità dovute a gradienti di densità e effetto frangia. La lunghezza del cammino ottico deve essere fornita dal costruttore dello strumento tenendo conto di eventuali precauzioni contro il deposito di fuliggine (per esempio aria di spurgo). Se non è disponibile la lunghezza del cammino ottico, questa deve essere determinata secondo la norma ISO IDS 11614, punto 11.6.5.

LS Sorgente di luce

La sorgente di luce deve essere una lampada a incandescenza con una temperatura di colore nell'intervallo da 2 800 a 3 250 K o un diodo fotoemettitore (LED) verde con un picco spettrale compreso tra 550 e 570 nm. La sorgente di luce deve essere protetta contro il deposito di fuliggine mediante mezzi che non influiscano sulla lunghezza del cammino ottico in misura superiore alle specifiche del costruttore.

LD Rivelatore di luce

Il rivelatore è una fotocellula o un fotodiodo (con filtro se necessario). Nel caso di una sorgente di luce incandescente, il ricevitore deve avere una risposta spettrale di picco simile alla curva fototopica dell'occhio umano (risposta massima) nell'intervallo da 550 a 570 nm, con una deviazione minore del 4% di tale risposta massima al di sotto di 430 nm e al di sopra di 680 nm. Il rivelatore della luce deve essere protetto contro il deposito di fuliggine mediante mezzi che non influiscano sulla lunghezza del cammino ottico in misura superiore alle specifiche del costruttore.

CL Lente di collimazione

La luce emessa dalla sorgente LS deve essere collimata in un fascio di diametro massimo di 30 mm. I raggi del fascio luminoso devono essere paralleli all'asse ottico con una tolleranza di 3°.

T1 Sensore di temperatura

Per il controllo della temperatura del gas di scarico all'ingresso della camera di misurazione.

P Pompa di campionamento (facoltativa)

Si può usare una pompa di campionamento a valle della camera di misurazione per trasferire il gas campione attraverso la camera di misurazione.

ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione riguardante:

l'omologazione (1)

la proroga dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/un'entità tecnica (tipo di motore/famiglia di motori)/componente (1) ai sensi della direttiva 88/77/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE

Omologazione CE n.: ... Proroga n.: ...

PARTE I

0

Dati generali

0.1

Marca del veicolo/dell'entità tecnica separata/del componente (1) ...

0.2

Denominazione del tipo di veicolo/dell'entità tecnica separata (tipo di motore/famiglia di motori)/del componente (1) fornita dal costruttore: ...

0.3

Codice di identificazione del tipo apposto dal costruttore sul motore/sull'entità tecnica separata (tipo di motore/famiglia di motori)/sul componente (1): ...

0.4

Categoria di veicolo: ...

0.5

Categoria di motore: diesel/a GN/a GPL/a etanolo (1) ...

0.6

Nome e indirizzo del costruttore: ...

0.7

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ...

PARTE II

1

Breve descrizione (se del caso): vedi allegato I ...

2

Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: ...

3

Data del verbale di prova: ...

4

Numero del verbale di prova: ...

5

Ragioni dell'estensione dell'omologazione (se del caso): ...

6

Eventuali note: vedi allegato I. ...

7

Luogo: ...

8

Data: ...

9

Firma: ...

10

È allegato un elenco di documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato presso il servizio amministrativo che ha concesso l'omologazione e che può essere ottenuto su richiesta.


(1)  Cancellare le diciture inutili.

Appendice

della scheda di omologazione CE n. ... relativa all'omologazione di un veicolo/un'entità tecnica separata/un componente (1)

1

Breve descrizione

1.1

Particolari da compilare relativamente all'omologazione di un veicolo con un motore installato:

1.1.1

Marca del motore (denominazione dell'impresa): ...

1.1.2

Tipo e descrizione commerciale (citare eventuali varianti): ...

1.1.3

Codice apposto dal costruttore sul motore: ...

1.1.4

Categoria di veicolo (se del caso): ...

1.1.5

Categoria di motore: diesel/a GN/a GPL/a etanolo (1) ...

1.1.6

Nome e indirizzo del costruttore: ...

1.1.7

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore (se del caso): ...

1.2

Se il motore di cui al punto 1.1 è stato omologato come entità tecnica separata: ...

1.2.1

Numero di omologazione del motore/della famiglia di motori (1): ...

1.3

Particolari da compilare relativamente all'omologazione di un motore/di una famiglia di motori (1) come entità tecnica separata (condizioni da rispettare nell'installazione di un motore su un veicolo):

1.3.1

Depressione massima e/o minima all'aspirazione: ... kPa

1.3.2

Contropressione massima ammessa: ... kPa

1.3.3

Volume del sistema di scarico: ... cm3

1.3.4

Potenza assorbita da dispositivi ausiliari occorrenti per il funzionamento del motore:

1.3.4.1

Minimo: ... kW; Basso regime: ... kW; Alto regime: ... kW

Regime A: ... kW; Regime B: ... kW; Regime C: ... kW;

Regime di riferimento: ... kW

1.3.5

Eventuali limitazioni d'uso: ...

1.4

Livelli di emissione del motore /motore capostipite (1):

1.4.1

Prova ESC (se applicabile):

CO: ... g/kWh

THC: ... g/kWh

NOx: ... g/kWh

PT: ... g/kWh

1.4.2

Prova ELR (se applicabile):

Indice di fumo: ... m-1

1.4.3

Prova ETC (se applicabile):

CO:

g/kWh

THC:

g/kWh (2)

NMHC:

g/kWh (2)

CH4:

g/kWh (2)

NOx:

g/kWh

PT:

g/kWh (2)


(1)  Cancellare le diciture inutili.

(2)  Cancellare le diciture inutili.

ALLEGATO VII

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO DI CALCOLO

1.   PROVA ESC

1.1.   Emissioni gassose

Qui sotto sono mostrati i dati di misura per il calcolo dei risultati nelle singole modalità. In questo esempio, CO e NOx sono misurati su secco, HC su umido. La concentrazione di HC è indicata in propano equivalente (C3) e deve venire moltiplicata per 3 per ottenere il C1 equivalente. Il procedimento di calcolo è identico per le altre modalità.

P

Ta

Ha

GEXH

GAIRW

GFUEL

HC

CO

NOx

(kW)

(K)

(g/kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

82,9

294,8

7,81

563,38

545,29

18,09

6,3

41,2

495

Calcolo del fattore di correzione da secco a umido KW,r (allegato III, appendice 1, punto 4.2):

Formula e Formula

Formula

Calcolo delle concentrazioni a umido:

CO = 41,2 × 0,9239 = 38,1 ppm

NOx = 495 × 0,9239 = 457 ppm

Calcolo del fattore di correzione dell'umidità di NOx KH,D (allegato III, appendice 1, punto 4.3):

A = 0,309 × 18,09/541,06 - 0,0266 = -0,0163

B = - 0,209 × 18,09/541,06 + 0,00954 = 0,0026

Formula

Calcolo delle portate massiche delle emissioni (allegato III, appendice 1, punto 4.4):

NOx = 0,001587 × 457 × 0,9625 × 563,38 = 393,27 g/h

CO = 0,000966 × 38,1 × 563,38 = 20,735 g/h

HC = 0,000479 × 6,3 × 3 × 563,38 = 5,100 g/h

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 1, punto 4,5):

Il seguente esempio è riferito al calcolo di CO; il procedimento di calcolo è identico per gli altri componenti.

Le portate massiche delle emissioni delle singole modalità vengono moltiplicate per i rispettivi fattori di ponderazione come indicato nell'allegato III, appendice 1, punto 2.7.1, e sommate per ottenere la portata massica media delle emissioni sul ciclo:

CO

= (6,7 × 0,15) + (24,6 × 0,08) + (20,5 × 0,10) + (20,7 × 0,10) + (20,6 × 0,05) + (15,0 × 0,05) + (19,7 × 0,05) + (74,5 × 0,09) + (31,5 × 0,10) + (81,9 × 0,08) + (34,8 × 0,05) + (30,8 × 0,05) + (27,3 × 0,05)

 

= 30,91 g/h

La potenza del motore delle singole modalità viene moltiplicata per i rispettivi fattori di ponderazione come indicato nell'allegato III, appendice 1, punto 2.7.1, e sommata per ottenere la potenza media sul ciclo:

P(n

= (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05)

 

= 60,006 kW

Formula

Calcolo delle emissioni specifiche di NOx del punto casuale (allegato III, appendice 1, punto 4.6.1):

Si supponga di aver determinato i seguenti valori sul punto casuale:

nZ

=

1 600 min-1

MZ

=

495 Nm

NOx mass.Z

=

487,9 g/h (calcolata secondo le formule precedenti)

P(n)Z

=

83 kW

NOx,Z

=

487,9/83 = 5,878 g/kWh

Determinazione del valore delle emissioni dal ciclo di prova (allegato III, appendice 1, punto 4.6.2):

Si supponga che i valori delle quattro modalità di inviluppo sull'ESC siano i seguenti:

nRT

nSU

ER

ES

ET

EU

MR

MS

MT

MU

1368

1785

5,943

5,565

5,889

4,973

515

460

681

610

ETU = 5,889 + (4,973 - 5,889) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 5,377 g/kWh

ERS = 5,943 + (5,565 - 5,943) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 5,732 g/kWh

MTU = 681 + (601 - 681) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 641,3 Nm

MRS = 515 + (460 - 515) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 484,3 Nm

EZ = 5,732 + (5,377 - 5,732) × (495 - 484,3) / (641,3 - 484,3) = 5,708 g/kWh

Confronto dei valori di emissione di NOx (allegato III, appendice 1, punto 4.6.3):

NOx diff = 100 × (5,878 - 5,708) / 5,708 = 2,98%

1.2.   Emissioni di particolato

La misura del particolato è basata sul principio del campionamento del particolato su tutto il ciclo, il campione e le portate (MSAM e GEDF) vengono però determinati durante le singole modalità. Il calcolo di GEDF dipende dal sistema usato. Negli esempi che seguono, vengono usati un sistema con misurazione della CO2 e metodo del bilancio del carbonio e un sistema con misurazione del flusso. Quando si utilizza un sistema di diluizione a flusso totale, GEDF viene misurata direttamente mediante l'apparecchiatura CVS.

Calcolo di GEDF (allegato III, appendice 1, punti 5.2.3 e 5.2.4):

Si suppongano i seguenti dati di misura della modalità 4. Il procedimento di calcolo è identico per le altre modalità.

GEXH

GFUEL

GDILW

GTOTW

CO2D

CO2A

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(%)

(%)

334,02

10,76

5,4435

6,0

0,657

0,040

(a)

metodo del bilancio del carbonio

Formula

(b)

metodo di misurazione del flusso

Formula

GEDF W = 334,02 × 10,78 = 3 600,7 kg/h

Calcolo della portata massica (allegato III, appendice 1, punto 5.4):

Le portate GEDFW delle singole modalità vengono moltiplicate per i rispettivi fattori di ponderazione, come indicato nell'allegato III, appendice 1, punto 2.7.1, e sommate per ottenere la GEDF media sul ciclo. La portata totale del campione MSAM viene ottenuta per sommatoria dalle portate del campione delle singole modalità.

Formula

= (3 567 × 0,15) + (3 592 × 0,08) + (3 611 × 0,10) + (3 600 × 0,10) + (3 618 × 0,05) + (3 600 × 0,05) + (3 640 × 0,05) + (3 614 × 0,09) + (3 620 × 0,10) + (3 601 × 0,08) + (3 639 × 0,05) + (3 582 × 0,05) + (3 635 × 0,05)

 

= 3 604,6 kg/h

MSAM

= 0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136 + 0,151 + 0,121 + 0,076 + 0,076 + 0,075

 

= 1,515 kg

Si supponga che la massa del particolato sui filtri sia pari a 2,5 mg, allora

Formula

Correzione del fondo (facoltativa)

Si supponga una misurazione del fondo con i valori seguenti. Il calcolo del fattore di diluizione DF è identico al punto 3.1 del presente allegato e non è riportato.

Md = 0,1 mg; MDIL = 1,5 kg

Sommatoria di DF

= [(1-1/119,15) × 0,15] + [(1-1/8,89) × 0,08] + [(1-1/14,75) × 0,10] + [(1-1/10,10) × 0,10] + [(1-1/18,02) × 0,05] + [(1-1/12,33) × 0,05] + [(1-1/32,18) × 0,05] + [(1-1/6,94) × 0,09] + [(1-1/25,19) × 0,10] + [(1-1/6,12) × 0,08] + [(1-1/20,87) × 0,05] + [(1-1/8,77) × 0,05] + [(1-1/12,59) × 0,05]

 

= 0,923

Formula

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 1, punto 5,5):

P(n)

= (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05 + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05)

 

= 60,006 kW

Formula

con correzione iniziale PT = (5,726/60,006) = 0,095 g/kWh,

Calcolo del fattore di ponderazione specifico (allegato III, appendice 1, punto 5.6):

Si assumono i valori calcolati per la modalità 4 di cui sopra, ne consegue

WFE,i = (0,152 × 360 4,6/1,515 × 360 0,7) = 0,1004

Questo valore è compreso nei valori prescritti di 0,10 ± 0,003.

2.   PROVA ELR

Poiché la filtrazione Bessel è un procedimento di calcolo della media completamente nuovo nella legislazione europea concernente gli scarichi, nel seguito vengono forniti una spiegazione del filtro di Bessel, un esempio della costruzione di un algoritmo di Bessel e un esempio del calcolo dell'indice finale di fumo. Le costanti dell'algoritmo di Bessel dipendono solo dalla configurazione dell'opacimetro e dalla frequenza di campionamento del sistema di acquisizione dei dati. Il costruttore dell'opacimetro dovrebbe fornire le costanti di filtrazione di Bessel finali per varie frequenze di campionamento e il cliente dovrebbe usare queste costanti per sviluppare l'algoritmo di Bessel e calcolare gli indici di fumo.

2.1.   Note generali sul filtro di Bessel

A motivo delle distorsioni ad alta frequenza, il segnale di opacità grezzo mostra di solito un tracciato molto disperso. Per rimuovere queste distorsioni ad alta frequenza, per la prova ELR è necessario un filtro di Bessel. Il filtro di Bessel è un filtro passa-basso di secondo ordine ricorsivo che garantisce la più rapida salita del segnale senza eccesso di correzione.

Supponendo un pennacchio di scarico grezzo in tempo reale nel condotto di scarico, ciascun opacimetro mostra una traccia di opacità ritardata e misurata in modo differente. Il ritardo e l'ampiezza della traccia di opacità misurata dipendono principalmente dalla geometria della camera di misurazione dell'opacimetro, incluse le linee di campionamento dello scarico, e dal tempo necessario per elaborare il segnale nei circuiti elettronici dell'opacimetro. I valori che caratterizzano questi due effetti sono detti tempo di risposta fisica ed elettrica e sono specifici di un singolo filtro per ciascun tipo di opacimetro.

L'obiettivo dell'applicazione di un filtro di Bessel è di garantire una caratteristica di filtrazione complessiva uniforme dell'intero sistema opacimetrico, comprendente:

tempo di risposta fisica dell'opacimetro (tp)

tempo di risposta elettrica dell'opacimetro (te)

tempo di risposta del filtro di Bessel applicato (tF)

Il tempo di risposta complessivo risultante del sistema tAver è dato dalla relazione:

Formula

e deve essere uguale per tutti i tipi di opacimetro allo scopo di ottenere lo stesso indice di fumo. Pertanto, un filtro di Bessel deve venire creato in modo tale che il tempo di risposta del filtro (tF) insieme con il tempo di risposta fisica (tp) ed elettrica (te) del singolo opacimetro forniscano il tempo di risposta complessivo (tAver) prescritto. Poiché tp e te sono valori dati per ogni singolo opacimetro e tAver nella presente direttiva è definito pari a 1,0 secondi, tF può venire calcolato come segue:

Formula

Per definizione, il tempo di risposta del filtro tF è il tempo di risalita dal 10% al 90% di un segnale in uscita filtrato a seguito di un segnale in ingresso a gradino. Pertanto, la frequenza di taglio del filtro di Bessel deve venire iterata in modo tale che il tempo di risposta del filtro di Bessel concordi con il tempo di risalita prescritto.

Figura a

Tracciati del segnale in ingresso a gradino e del segnale in uscita filtrato

Image

In figura a, sono mostrati i tracciati di un segnale in ingresso a gradino e del segnale in uscita filtrato secondo Bessel nonché il tempo di risposta del filtro di Bessel (tF).

La costruzione dell'algoritmo di filtrazione di Bessel finale è un processo in più fasi che richiede parecchi cicli di iterazione. Lo schema del procedimento di iterazione è presentato qui sotto.

Image

2.2.   Calcolo dell'algoritmo di Bessel

In questo esempio un algoritmo di Bessel viene sviluppato in più fasi secondo il procedimento interattivo di cui sopra basato sull'allegato III, appendice 1, punto 6.1.

Per l'opacimento e il sistema di acquisizione dei dati, si suppongano le seguenti caratteristiche:

tempo di risposta fisica tp 0,15 s

tempo di risposta elettrica te 0,05 s

tempo di risposta complessivo tAver 1,00 s (per definizione della presente direttiva)

frequenza di campionamento 150 Hz

Fase 1 Tempo di risposta del filtro di Bessel tF :

Formula

Fase 2 Stima della frequenza di taglio e calcolo delle costanti di Bessel E, K per la prima iterazione:

Formula

Δt = 1/150 = 0,006667 s

Formula

Formula

K = 2 × 7,07948×10-5 × (0,618034 × 150,0766442 - 1) — 1 = 0,970783

Questo fornisce l'algoritmo di Bessel:

Yi = Yi - 1 + 7,07948 E - 5 × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + 0,970783 × (Yi - 1 - Yi - 2)

dove Si rappresenta i valori del segnale in ingresso a gradino (« 0» o «1»), e Yi rappresenta i valori filtrati del segnale in uscita.

Fase 3 Applicazione del filtro di Bessel ad un ingresso a gradino:

Il tempo di risposta tF, del filtro di Bessel è definito come il tempo di risalita dal 10% al 90% del segnale in uscita filtrato a seguito di un segnale in ingresso a gradino. Per la determinazione di tempi di 10% (t10) e 90% (t90) del segnale di uscita, si deve applicare un filtro di Bessel ad un ingresso a gradino utilizzando i valori di fc, E og K visti sopra.

I numeri indice, il tempo e i valori di un segnale in ingresso a gradino e i valori conseguenti del segnale in uscita filtrato per la prima e la seconda iterazione sono mostrati in tabella B. I punti adiacenti a t10 e t90 sono indicati in grassetto.

In tabella B, prima iterazione, il valore del 10% lo si incontra tra i numeri 30 e 31, e il valore del 90% tra i numeri indice 191 e 192. Per il calcolo di tF,iter, si determinano i valori esatti di t10 e t90 mediante interpolazione lineare tra i punti di misurazione adiacenti, come segue:

t10 = tlower + Δt × (0,1 - outlower)/(outupper - outlower)

t90 = tlower + Δt × (0,9 - outlower)/(outupper - outlower)

dove outupper e outlower rispettivamente, sono i punti adiacenti dei segnali in uscita filtrati secondo Bessel, e tlower è il tempo del punto di tempo adiacente, come indicato in tabella B.

t10 = 0,200000 + 0,006667 × (0,1 - 0,099208)/(0,104794 - 0,099208) = 0,200945 s

t90 = 0,273333 + 0,006667 × (0,9 - 0,899147)/(0,901168 - 0,899147) = 1,276147 s

Fase 4 Tempo di risposta del filtro per il primo ciclo di iterazione:

tF,iter = 1,276147 - 0,200945 = 1,075202 s

Fase 5 Deviazione tra il tempo di risposta del filtro richiesto e quello ottenuto nel primo ciclo di iterazione:

Δ = (1,075202 - 0,987421)/0,987421 = 0,081641

Fase 6 Controllo del criterio di iterazione:

Si richiede |Δ| ≤ 0,01. Poiché 0,081641 > 0,01, il criterio di iterazione non è rispettato e bisogna avviare un ulteriore ciclo di iterazione. Per questo ciclo di iterazione, si calcola una nuova frequenza di taglio da fc e Δ come segue:

fc,new = 0,318152 × (1 + 0,081641) = 0,344126 Hz

Questa nuova frequenza di taglio viene utilizzata nel secondo ciclo di iterazione iniziando di nuovo dalla fase 2. L'iterazione deve venire ripetuta fino a quando si rientra nel criterio di iterazione. I valori ottenuti nella prima e nella seconda iterazione sono riassunti in tabella A.

Tabella A

Valori della prima e della seconda iterazione

Parametro

1. Iterazione

2. Iterazione

fc

(Hz)

0,318152

0,344126

E

(-)

7,07948 E-5

8,272777 E-5

K

(-)

0,970783

0,968410

t10

(s)

0,200945

0,185523

t90

(s)

1,276147

1,179562

tF,iter

(s)

1,075202

0,994039

Δ

(-)

0,081641

0,006657

fc,new

(Hz)

0,344126

0,346417

Fase 7 Algoritmo finale di Bessel:

Non appena si rientra nel criterio di iterazione, si calcolano le costanti finali del filtro di Bessel e l'algoritmo finale di Bessel secondo la fase 2. In questo esempio, il criterio di iterazione è stato rispettato dopo la seconda iterazione (Δ= 0,006657 ≤ 0,01). L'algoritmo finale viene poi usato per determinare gli indici di fumo medi (vedi il successivo punto 2.3).

Yi = Yi - 1 + 8,272777×10-5 × (Si+ 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + 0,968410 × (Yi - 1 - Yi - 2)

Tabella B

Valori del segnale in ingresso a gradino e del segnale in uscita filtrato secondo Bessel per il primo e il secondo ciclo di iterazione

Indice i

Tempo

Segnale in ingresso a gradino SI

Segnale in uscita filtrato YI

[-]

[s]

[-]

[-]

1. Iteration

2. Iteration

- 2

- 0,013333

0

0,000000

0,000000

- 1

- 0,006667

0

0,000000

0,000000

0

0,000000

1

0,000071

0,000083

1

0,006667

1

0,000352

0,000411

2

0,013333

1

0,000908

0,001060

3

0,020000

1

0,001731

0,002019

4

0,026667

1

0,002813

0,003278

5

0,033333

1

0,004145

0,004828

~

~

~

~

~

24

0,160000

1

0,067877

0,077876

25

0,166667

1

0,072816

0,083476

26

0,173333

1

0,077874

0,089205

27

0,180000

1

0,083047

0,095056

28

0,186667

1

0,088331

0,101024

29

0,193333

1

0,093719

0,107102

30

0,200000

1

0,099208

0,113286

31

0,206667

1

0,104794

0,119570

32

0,213333

1

0,110471

0,125949

33

0,220000

1

0,116236

0,132418

34

0,226667

1

0,122085

0,138972

35

0,233333

1

0,128013

0,145605

36

0,240000

1

0,134016

0,152314

37

0,246667

1

0,140091

0,159094

~

~

~

~

~

175

1,166667

1

0,862416

0,895701

176

1,173333

1

0,864968

0,897941

177

1,180000

1

0,867484

0,900145

178

1,186667

1

0,869964

0,902312

179

1,193333

1

0,872410

0,904445

180

1,200000

1

0,874821

0,906542

181

1,206667

1

0,877197

0,908605

182

1,213333

1

0,879540

0,910633

183

1,220000

1

0,881849

0,912628

184

1,226667

1

0,884125

0,914589

185

1,233333

1

0,886367

0,916517

186

1,240000

1

0,888577

0,918412

187

1,246667

1

0,890755

0,920276

188

1,253333

1

0,892900

0,922107

189

1,260000

1

0,895014

0,923907

190

1,266667

1

0,897096

0,925676

191

1,273333

1

0,899147

0,927414

192

1,280000

1

0,901168

0,929121

193

1,286667

1

0,903158

0,930799

194

1,293333

1

0,905117

0,932448

195

1,300000

1

0,907047

0,934067

~

~

~

~

~

2.3.   Calcolo degli indici di fumo

Nello schema seguente è presentato un procedimento generale per la determinazione dell'indice finale di fumo

Image

In figura b, sono mostrati i tracciati del segnale di opacità grezzo misurato e dei coefficienti di assorbimento della luce (k) non filtrato e filtrato del primo gradino di carico di una prova ELR ed è indicato il valore massimo Ymax1,A (picco) del tracciato di k filtrato. Corrispondentemente, la tabella C contiene i valori numerici dell'indice i, del tempo (frequenza di campionamento 150 Hz), dell'opacità grezzo, di k non filtrato e di k filtrato. La filtrazione è stata condotta utilizzando le costanti dell'algoritmo di Bessel sviluppato al punto 2.2 del presente allegato. Data la grande quantità di dati, sono riportate in tabella solo le parti del tracciato di fumo intorno all'inizio e al picco.

Figura b

Tracciati dell'opacità misurata N, del k del fumo non filtrato e del k del fumo filtrato

Image

Il valore del picco (i = 272) è calcolato supponendo i seguenti dati della tabella C. Tutti gli altri indici di fumo sono calcolati nello stesso modo. Per avviare l'algoritmo, S-1, S-2, Y-1 e Y-2 vengono posti pari a zero.

LA (m)

0,430

Indice i

272

N ( %)

16,783

S271 (m-1)

0,427392

S270 (m-1)

0,427532

Y271 (m-1)

0,542383

Y270 (m-1)

0,542337

Calcolo del valore di k (allegato III, appendice 1, punto 6.3.1):

k = - (1/0,430) × ln (1 - (16,783/100)) = 0,427252 m- 1

Questo valore corrisponde a S272 nell'equazione seguente.

Calcolo del valore medio di fumo secondo Bessel (allegato III, appendice 1, punto 6.3.2):

Nell'equazione che segue si usano le costanti di Bessel del precedente punto 2.2. Il valore effettivo di k non filtrato calcolato sopra corrisponde a S272 (Si). S271 (Si-1) e S270 (Si-2) sono i due precedenti valori non filtrati di k, Y271 (Yi-1) e Y270 (Yi-2) sono i due precedenti valori di k filtrati.

Y272

= 0,542383 + 8,272777 × 10-5 × (0,427252 + 2 × 0,427392 + 0,427532 - 4 × 0,542337) + 0,968410 × (0,542383 - 0,542337)

 

= 0,542389 m-1

Questo valore corrisponde a Ymax1,A nell'equazione seguente.

Calcolo dell'indice di fumo finale (allegato III, appendice 1, punto 6.3.3):

Da ciascun tracciato del fumo si ricava il valore massimo di k filtrato per il calcolo ulteriore. Si suppongano i valori seguenti

Regime

Ymax (m-1)

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

A

0,5424

0,5435

0,5587

B

0,5596

0,5400

0,5389

C

0,4912

0,5207

0,5177

SVA = (0,5424 + 0,5435 + 0,5587) / 3 = 0,5482 m- 1

SVB = (0,5596 + 0,5400 + 0,5389) / 3 = 0,5462 m- 1

SVC = (0,4912 + 0,5207 + 0,5177) / 3 = 0,5099 m- 1

SV = (0,43 × 0,5482) + (0,56 × 0,5462) + (0,01 × 0,5099) = 0,5467 m- 1

Convalida del ciclo (allegato III, appendice 1, punto 3.4)

Prima di calcolare SV, il ciclo deve venire convalidato mediante calcolo delle deviazioni standard relative del fumo dei tre cicli per ciascun regime.

Regime

SV medio

(m-1)

Deviazione standard assoluta

(m-1)

Deviazione standard relativa

( %)

A

0,5482

0,0091

1,7

B

0,5462

0,0116

2,1

C

0,5099

0,0162

3,2

In questo esempio, il criterio di convalida del 15% è rispettato per ciascun regime.

Tabella C

Valore dell'opacità N, k non filtrato e k filtrato all'inizio del gradino di carico

Indice i

Tempo

Opacità N

k non filtrato

k filtrato

[-]

[s]

[%]

[m-1]

[m-1]

- 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

- 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

1

0,006667

0,020000

0,000465

0,000000

2

0,013333

0,020000

0,000465

0,000000

3

0,020000

0,020000

0,000465

0,000000

4

0,026667

0,020000

0,000465

0,000001

5

0,033333

0,020000

0,000465

0,000002

6

0,040000

0,020000

0,000465

0,000002

7

0,046667

0,020000

0,000465

0,000003

8

0,053333

0,020000

0,000465

0,000004

9

0,060000

0,020000

0,000465

0,000005

10

0,066667

0,020000

0,000465

0,000006

11

0,073333

0,020000

0,000465

0,000008

12

0,080000

0,020000

0,000465

0,000009

13

0,086667

0,020000

0,000465

0,000011

14

0,093333

0,020000

0,000465

0,000012

15

0,100000

0,192000

0,004469

0,000014

16

0,106667

0,212000

0,004935

0,000018

17

0,113333

0,212000

0,004935

0,000022

18

0,120000

0,212000

0,004935

0,000028

19

0,126667

0,343000

0,007990

0,000036

20

0,133333

0,566000

0,013200

0,000047

21

0,140000

0,889000

0,020767

0,000061

22

0,146667

0,929000

0,021706

0,000082

23

0,153333

0,929000

0,021706

0,000109

24

0,160000

1,263000

0,029559

0,000143

25

0,166667

1,455000

0,034086

0,000185

26

0,173333

1,697000

0,039804

0,000237

27

0,180000

2,030000

0,047695

0,000301

28

0,186667

2,081000

0,048906

0,000378

29

0,193333

2,081000

0,048906

0,000469

30

0,200000

2,424000

0,057067

0,000573

31

0,206667

2,475000

0,058282

0,000693

32

0,213333

2,475000

0,058282

0,000827

33

0,220000

2,808000

0,066237

0,000977

34

0,226667

3,010000

0,071075

0,001144

35

0,233333

3,253000

0,076909

0,001328

36

0,240000

3,606000

0,085410

0,001533

37

0,246667

3,960000

0,093966

0,001758

38

0,253333

4,455000

0,105983

0,002007

39

0,260000

4,818000

0,114836

0,002283

40

0,266667

5,020000

0,119776

0,002587

~

~

~

~

~


Valori dell'opacità N, di k filtrato e non filtrato intorno a Ymax1,A (= picco, indicato in grassetto)

Indice i

Tempo

Opacità N

k non filtrato

k filtrato

[-]

[s]

[%]

[m-1]

[m-1]

~

~

~

~

~

259

1,726667

17,182000

0,438429

0,538856

260

1,733333

16,949000

0,431896

0,539423

261

1,740000

16,788000

0,427392

0,539936

262

1,746667

16,798000

0,427671

0,540396

263

1,753333

16,788000

0,427392

0,540805

264

1,760000

16,798000

0,427671

0,541163

265

1,766667

16,798000

0,427671

0,541473

266

1,773333

16,788000

0,427392

0,541735

267

1,780000

16,788000

0,427392

0,541951

268

1,786667

16,798000

0,427671

0,542123

269

1,793333

16,798000

0,427671

0,542251

270

1,800000

16,793000

0,427532

0,542337

271

1,806667

16,788000

0,427392

0,542383

272

1,813333

16,783000

0,427252

0,542389

273

1,820000

16,780000

0,427168

0,542357

274

1,826667

16,798000

0,427671

0,542288

275

1,833333

16,778000

0,427112

0,542183

276

1,840000

16,808000

0,427951

0,542043

277

1,846667

16,768000

0,426833

0,541870

278

1,853333

16,010000

0,405750

0,541662

279

1,860000

16,010000

0,405750

0,541418

280

1,866667

16,000000

0,405473

0,541136

281

1,873333

16,010000

0,405750

0,540819

282

1,880000

16,000000

0,405473

0,540466

283

1,886667

16,010000

0,405750

0,540080

284

1,893333

16,394000

0,416406

0,539663

285

1,900000

16,394000

0,416406

0,539216

286

1,906667

16,404000

0,416685

0,538744

287

1,913333

16,394000

0,416406

0,538245

288

1,920000

16,394000

0,416406

0,537722

289

1,926667

16,384000

0,416128

0,537175

290

1,933333

16,010000

0,405750

0,536604

291

1,940000

16,010000

0,405750

0,536009

292

1,946667

16,000000

0,405473

0,535389

293

1,953333

16,010000

0,405750

0,534745

294

1,960000

16,212000

0,411349

0,534079

295

1,966667

16,394000

0,416406

0,533394

296

1,973333

16,394000

0,416406

0,532691

297

1,980000

16,192000

0,410794

0,531971

298

1,986667

16,000000

0,405473

0,531233

299

1,993333

16,000000

0,405473

0,530477

300

2,000000

16,000000

0,405473

0,529704

~

~

~

~

~

3.   PROVA ETC

3.1.   Emissioni gassose (motore diesel)

Si suppongono i seguenti risultati di prova per un sistema PDP-CVS

V0 (m3/rev)

0,1776

Np (rev)

23073

pB (kPa)

98,0

p1 (kPa)

2,3

T (K)

322,5

Ha (g/kg)

12,8

NOx conce (ppm)

53,7

NOx concd (ppm)

0,4

COconce (ppm)

38,9

COconcd (ppm)

1,0

HCconce (ppm)

9,00

HCconcd (ppm)

3,02

CO2,conce ( %)

0,723

Wact (kWh)

62,72

Calcolo del flusso di gas di scarico diluito (allegato III, appendice 2, punto 4.1):

MTOTW

= 1,293 × 0,1776 × 23 073 × (98,0 - 2,3) × 273 / (101,3 × 322,5)

 

= 423 7,2 kg

Calcolo del fattore di correzione di NOx (allegato III, appendice 2, punto 4.2):

Formula

Calcolo delle concentrazioni con correzione del fondo (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1.1):

Supponendo un carburante diesel di composizione C1H1,8

Formula

Formula

NOx conc = 53,7 - 0,4 × (1 - (1/18,69)) = 53,3 ppm

COconc = 38,9 - 1,0 × (1 - (1/18,69)) = 37,9 ppm

HCconc = 9,00 - 3,02 × (1 - (1/18,69)) = 6,14 ppm

Calcolo del flusso massico delle emissioni (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1):

NOx mass = 0,001587 × 53,3 × 1,039 × 423 7,2 = 372,391 g

COmass = 0,000966 × 37,9 × 423 7,2 = 155,129 g

HCmass = 0,000479 × 6,14 × 423 7,2 = 12,462 g

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 2, punto 4.4):

Formula

Formula

Formula

3.2.   Emissioni di particolato (motore diesel)

Si suppongono i seguenti risultati di prova per un sistema DPD-CVS con doppia diluizione

MTOTW (kg)

4237,2

Mf,p (mg)

3,030

Mf,b (mg)

0,044

MTOT (kg)

2,159

MSEC (kg)

0,909

Md (mg)

0,341

MDIL (kg)

1,245

DF

18,69

Wact (kWh)

62,72

Calcolo delle emissioni massiche (allegato III, appendice 2, punto 5.1):

Mf = 3,030 + 0,044 = 3,074 mg

MSAM = 2,159 - 0,909 = 1,250 kg

Formula

Calcolo delle emissioni massiche con correzione del fondo (allegato III, appendice 2, punto 5.1):

Formula

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 2, punto 5.2):

Formula

Formula, con correzione del fondo

3.3.   Emissioni gassose (motore a GN)

Si suppongono i seguenti risultati di prova per un sistema DPD-CVS con doppia diluizione

MTOTW (kg)

4237,2

Ha (g/kg)

12,8

NOx conce (ppm)

17,2

NOx concd (ppm)

0,4

COconce (ppm)

44,3

COconcd (ppm)

1,0

HCconce (ppm)

27,0

HCconcd (ppm)

3,02

CH4 conce (ppm)

18,0

CH4 concd (ppm)

1,7

CO2,conce ( %)

0,723

Wact (kWh)

62,72

Calcolo del fattore di correzione di NOx (allegato III, appendice 2, punto 4.2):

Formula

Calcolo della concentrazione di NMHC (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1):

a)

metodo GC

NMHCconce = 27,0 - 18,0 = 9,0 ppm

b)

metodo NMC

Supponendo un'efficienza riferita al metano di 0,04 e un'efficienza riferita all'etano di 0,98 (vedi allegato III, appendice 5, punto 1.8.4)

Formula

Calcolo delle concentrazioni con correzione del fondo (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1.1):

Supponendo un carburante di riferimento G20 (100% metano) di composizione C1H4:

Formula

Formula

Per NMHC, la concentrazione di fondo è la differenza tra HCconcd e CH4concd

NOx conc = 17,2 - 0,4 × (1 - (1/13,01)) = 16,8 ppm

COconc = 44,3 - 1,0 × (1 - (1/13,01)) = 43,4 ppm

NMHCconc = 8,4 - 1,32 × (1 - (1/13,01)) = 7,2 ppm

CH4 conc = 18,0 - 1,7 × (1 - (1/13,01)) = 16,4 ppm

Calcolo del flusso massico delle emissioni (allegato III, appendice 2, punto 4.3.1):

NOx mass = 0,001587 × 16,8 × 1,074 × 423 7,2 = 121,330 g

COmass = 0,000966 × 43,4 × 423 7,2 = 177,642 g

NMHCmass = 0,000502 × 7,2 × 423 7,2 = 15,315 g

CH4 mass = 0,000554 × 16,4 × 423 7,2 = 38,498 g

Calcolo delle emissioni specifiche (allegato III, appendice 2, punto 4.4):

Formula

Formula

Formula

Formula

4.   FATTORE DI SPOSTAMENTO Λ (SΛ)

4.1.   Calcolo del fattore di spostamento (Sλ) (1)

Formula

dove:

Sλ

= fattore spostamento λ

inert %:

= % in volume di gas inerti nel carburante (cioè N2, CO2, He, ecc.);

O2 *:

= % in volume dell'ossigeno originale nel carburante;

n e m

= sono riferiti al CnHm medio rappresentativo degli idrocarburi del carburante, cioè:

Formula

Formula

dove:

CH4

= % in volume di metano nel carburante,

C2

= % in volume di tutti gli idrocarburi C2 (per es. C2H6, C2H4, ecc.) nel carburante,

C3

= % in volume di tutti gli idrocarburi C3 (per es. C3H8, C3H6, ecc.) nel carburante,

C4

= % in volume di tutti gli idrocarburi C4 (per es. C4H10, C4H8, ecc.) nel carburante,

C5

= % in volume di tutti gli idrocarburi C5 (per es. C5H12, C5H10, ecc.) nel carburante,

Diluenti

= % in volume del gas di diluizione nel carburante (cioè.O2 *, N2, CO2, He, ecc.).

4.2.   Esempio del calcolo del fattore di spostamento λ Sλ:

Esempio 1: G25: CH4 = 86%, N2 = 14 % (in volume)

Formula

Formula

Formula

Esempio 2: GR: CH4 = 87%, C2H6 = 13 % (in volume-%)

Formula

Formula

Formula

Esempio 3: USA: CH4 = 89%, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4%

Formula

Formula

Formula


(1)  Stoichiometric Air/Fuel ratios of automotive fuels, SAE J1829, Giugno 1987. John B. Heywood, Internal combustion engine fundamentals, McGraw-Hill, 1988, capitolo 3.4 «Combustion stoichiometry» (pagine 68 — 72)

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE RELATIVE AI MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA A ETANOLO

Nel caso dei motori diesel a etanolo, le seguenti modifiche specifiche dei paragrafi, delle equazioni e dei fattori si applicano ai procedimenti di prova di cui all'allegato III della presente direttiva.

Allegato III, appendice 1:

4.2.   Correzione secco/umido

Formula

4.3.   Correzione del valore di NOx in funzione dell'umidità e della temperatura

Formula

in cui:

A

=

0,181 GFUEL/GAIRD - 0,0266.

B

=

- 0,123 GFUEL/GAIRD + 0,00954.

Ta

=

temperatura dell'aria, K

Ha

=

umidità dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca

4.4.   Calcolo delle portate massiche di emissione

Le portate massiche di emissione (g/h) per ciascuna modalità si calcolano come segue, prendendo per la densità del gas di scarico 1,272 kg/m3 a 273 K (0 °C) e 101,3 kPa:

(1) NOx mass = 0,001613 × NOx conc × KH,D × GEXH W

(2) COx mass = 0,000982 × COconc × GEXH W

(3) HCmass = 0,000809 × HCconc × KH,D × GEXH W

dove:

NOx conc, COconc, HCconc  (1) sono le concentrazioni medie (ppm) nel gas di scarico grezzo, come determinate al punto 4.1.

Se, in alternativa, le emissioni gassose vengono determinate con un sistema di diluizione a flusso pieno, si applicano le formule seguenti:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOT W

(2) COx mass = 0,000982 × COconc × GEXH W

(3) HCmass = 0,000809 × HCconc × KH,D × GEXH W

dove:

NOx conc, COconc, HCconc  (1) sono le concentrazioni (ppm) di fondo corrette medie di ciascuna modalità nel gas di scarico diluito, determinate secondo il punto 4.3.1.1, appendice 2 dell'allegato III.

Allegato III, appendice 2:

I punti 3.1, 3.4, 3.8.3, e 5 dell'appendice 2 si applicano non solo ai motori diesel, ma anche ai motori diesel alimentati con etanolo.

4.2.   Le condizioni della prova devono essere predisposte in modo che la temperatura e l'umidità dell'aria misurate all'aspirazione del motore siano regolate per le condizioni standard durante lo svolgimento della prova. Il valore standard deve essere 6 ± 0,5 g di acqua per kg di ria secca ad un intervallo di temperatura di 298 ± 3 K. Entro questi limiti, la concentrazione di NOx non deve più essere corretta. La prova è nulla se queste condizioni non sono soddisfatte.

4.3.   Calcolo del flusso massico delle emissioni

4.3.1.   Sistemi a flusso massico costante

Per sistemi con scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) viene determinata dalle equazioni seguenti:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOT W (motori a etanolo)

(2) COx mass = 0,000966 × COconc × MTOT W (motori a etanolo)

(3) HCmass = 0,000794 × HCconc × MTOT W (motori a etanolo)

dove:

NOx conc, COconc, HCconc  (2), NMHCconc = concentrazioni di fondo corrette medie sul ciclo ricavate per integrazione (metodo obbligatorio per NOx e HC) o misura in sacchetto, ppm

MTOTW = massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo come determinata al punto 4.1, kg.

4.3.1.1.   Determinazione delle concentrazioni di fondo corrette

La concentrazione di fondo media degli inquinanti gassosi nell'aria di diluizione deve essere sottratta dalle concentrazioni misurate per ottenere le concentrazioni nette degli inquinanti. I valori medi delle concentrazioni di fondo possono essere determinati mediante il metodo del sacchetto di campionamento oppure mediante misurazione continua e integrazione. Usare la formula seguente:

Formula

dove:

conc

= concentrazione del rispettivo inquinante nel gas di scarico diluito, corretta della quantità del rispettivo inquinante contenuta nell'aria di diluizione, ppm

conce

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

concd

= concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

DF

= fattore di diluizione.

Il fattore di diluizione si calcola come segue:

Formula

dove:

CO2conce

=

concentrazione di CO2 nel gas di scarico diluito, vol %

HCconce

=

concentrazione di HC nel gas di scarico diluito, ppm C1

COconce

=

concentrazione di CO nel gas di scarico diluito, ppm

FS

=

= fattore stechiometrico

Le concentrazioni misurate su secco devono essere convertite nel valore su umido conformemente all'allegato III, appendice 1, punto 4.2.

Il fattore stechiometrico per la composizione del carburante generale CHαOβNγ, è calcolato come segue:

Formula

In alternativa, se la composizione del carburante non è nota, si può usare il seguente fattore stechiometrico:

FS (etanolo) = 12,3.

4.3.2.   Sistemi con compensazione del flusso

Per sistemi senza scambiatore di calore, la massa degli inquinanti (g/prova) deve essere determinata calcolando le emissioni massiche istantanee e integrando i valori istantanei sul ciclo. Inoltre, la correzione del fondo viene applicata direttamente al valore di concentrazione istantaneo. Si applicano le formule seguenti:

 

Formula

 

Formula

 

Formula

dove:

conce

=

concentrazione del rispettivo inquinante misurata nel gas di scarico diluito, ppm

concd

=

concentrazione del rispettivo inquinante misurata nell'aria di diluizione, ppm

MTOTW,i

=

massa istantanea del gas di scarico diluito (cfr. punto 4.1), kg

MTOTW

=

massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo (cfr. punto 4.1), kg

DF

=

fattore di diluizione, come determinato al punto 4.3.1.1.

4.4.   Calcolo delle emissioni specifiche

Calcolare le emissioni (g/kWh) per tutti i singoli componenti nel modo seguente:

Formula

Formula

Formula

dove:

Wact

=

lavoro prodotto nel ciclo effettivo, come determinato al punto 3.9.2, en kWh.


(1)  Su base C1 equivalente.

(2)  Su base C1 equivalente.

ALLEGATO IX

Termini d'attuazione in diritto nazionale delle direttive abrogate

(di cui all'articolo 10)

Parte A

Direttive abrogate

Direttive

Gazzetta ufficiale

Direttiva 88/77/CEE

GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33

Direttiva 91/542/CEE

GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1

Direttiva 96/1/CE

GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1

Direttiva 1999/96/CE

GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1

Direttiva 2001/27/CE

GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10

Parte B

Termini d'attuazione in diritto nazionale

Direttiva

Termini d'attuazione

Termini di applicazione

Direttiva 88/77/CEE

1o luglio1988

 

Direttiva 91/542/CEE

1o gennaio 1992

 

Direttiva 96/1/CE

1o luglio 1996

 

Direttiva 1999/96/CE

1o luglio 2000

 

Direttiva 2001/27/CE

1o ottobre 2001

1o ottobre 2001

ALLEGATO X

TABELLA DI CONCORDANZA

(di cui all'articolo 10, secondo comma)

Direttiva 88/77/CEE

Direttiva 91/542/CEE

Direttiva 1999/96/CE

Direttiva 2001/27/CE

La presente direttiva

Articolo 1

-

 

-

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 3

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 3

-

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

Articolo 2, paragrafo 6

-

-

Articolo 2, paragrafo 6

-

Articolo 2, paragrafo 7

-

-

Articolo 2, paragrafo 7

-

Articolo 2, paragrafo 8

-

-

Articolo 2, paragrafo 8

-

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 3

-

-

-

-

-

-

Articolo 5 e 6

-

Articolo 3

-

-

Articolo 4

-

Articolo 4

-

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 6, paragrafo 3

-

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

-

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 4

-

-

-

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 5 e 6

Articolo 7

-

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 3

Articolo 9

-

-

-

-

Articolo 10

-

-

Articolo 9

Articolo 4

Articolo 11

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 12

Allegati I-VII

-

-

-

Allegati I-VII

-

-

-

Allegato VIII

Allegato VIII

-

-

-

-

Allegato IX

-

-

-

-

Allegato X

P5_TA(2004)0150

Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (15102/2/2003) (1),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 259) (2),

vista la sua posizione del 25 aprile 2002 (3),

visti gli articoli 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE (C5-0618/2003),

visti l'articolo 106, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0095/2004),

1.

approva la proposta di decisione quadro del Consiglio quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza il testo;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede alla Commissione di proseguire il suo lavoro e di presentare nuove proposte per la creazione di uno spazio giudiziario comune in materia penale;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Ambito di applicazione

Lo scopo di questa decisione quadro è di affrontare casi gravi e/o internazionali di traffico illecito di stupefacenti.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 144.

(3)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 98.

P5_TA(2004)0151

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 -2003/0273(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2003) 687) (1),

visto l'articolo 66 del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0613/2003),

visto il Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0093/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie senza pregiudicare altri settori;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira ad una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne;

(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira ad una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza che costituisce una misura preventiva contro il traffico di esseri umani , il necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché una componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne;

Emendamento 2

Considerando 6

(6) L'Agenzia deve offrire formazione a livello europeo agli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché formazione supplementare e seminari in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri ai funzionari dei servizi nazionali competenti ;

(6) L'Agenzia deve offrire formazione a livello europeo agli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché formazione supplementare e seminari in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne;

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)Nello svolgimento delle attività summenzionate, l'Agenzia agisce conformemente agli obiettivi e alle priorità adottate dalla Commissione ai sensi dell'ar ticolo 12 della decisione 2002/463/CE del Consiglio (2) :

Emendamento 4

Considerando 9

(9) L'Agenzia deve inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

(9) L'Agenzia deve inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze eccezionali che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

Emendamento 5

Considerando 10

(10) Nella maggioranza degli Stati membri, gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne. Considerato l'e vidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, sottostando alla politica comunitaria in materia di rimpatrio, deve dunque coordinare e organizzare le operazioni di rimpatrio degli Stati membri e sviluppare migliori pratiche in relazione all'acquisiz ione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi dai territori degli Stati membri;

soppresso

Emendamento 6

Considerando 12

(12) Traendo spunto dalle esperienze dell'Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime poste in essere dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere;

soppresso

Emendamento 7

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), va applicato al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

Emendamento 8

Considerando 17

(17) La Commissione e gli Stati membri devono essere rappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Questo consiglio di amministrazione va dotato dei necessari poteri per allestire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria , stabilire procedure di lavoro trasparenti per il processo decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo ;

(17) La Commissione e gli Stati membri devono essere rappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Questo consiglio di amministrazione va dotato dei necessari poteri per allestire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria e stabilire procedure di lavoro trasparenti per il processo decisionale a capo dell'Agenzia;

Emendamento 9

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Il controllo delle frontiere nazionali rimane una competenza sovrana degli Stati membri;

Emendamento 10

Considerando 19

(19) Tenendo presente la natura costantemente in evoluzione delle sfide poste ad un'efficiente gestione delle frontiere esterne, è opportuno contemplare un possibile ampliamento graduale della portata delle azioni a capo dell'Agenzia, che potrebbe, ad esempio, comprendere l'assegnazione all'Agenzia del compito di effettuare ispezioni alle frontiere esterne e di semplificare la cooperazione operativa con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti, tenendo conto del quadro istituzionale della Comunità europea. Il presente regolamento va applicato a tutti i settori connessi alla gestione delle frontiere esterne sulla base di una proposta futura in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea;

soppresso

Emendamento 11

Considerando 20

(20) Dato che l'efficienza del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica, sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione;

(20) Dato che l'efficienza del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica, sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, rappresenta un significativo progresso in questa direzione;

Emendamento 12

Considerando 26

(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , in particolare nell'ar ticolo 19 .

Emendamento 13

Articolo 1, paragrafo 2

(2) L'Agenzia deve semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure, contribuendo in tal modo ad un livello efficiente, elevato e uniforme del controllo delle persone e della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea.

(2) L'Agenzia , entro la propria sfera di competenza, stabilita all'ar ticolo 2, deve semplificare l'applicazione delle misure comunitarie in materia di gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure, contribuendo in tal modo ad un livello efficiente, elevato e uniforme del controllo delle persone e della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea.

Emendamento 14

Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) effettua ispezioni alle frontiere esterne;

Emendamento 15

Articolo 2, lettera d bis) (nuova)

 

d bis)

studia misure volte a garantire la compatibilità dell'attrezzatura tecnica;

Emendamento 16

Articolo 2, lettera f)

f)

coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente negli Stati membri.

soppresso

Emendamento 17

Articolo 2, lettera f bis) (nuova)

 

f bis)

esamina l'oppor tunità e la fattibilità della costituzione di un corpo di Guardie di confine europeo.

Emendamento 18

Articolo 2, lettera f bis) (nuova)

 

f bis)

provvede alla creazione e al coordinamento di una rete di ufficiali di collegamento competenti per l'immig razione;

Emendamento 19

Articolo 3, paragrafo 2

(2) L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati, disposti all'ar ticolo 13, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

soppresso

Emendamento 20

Articolo 3, paragrafo 4

(4) L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

soppresso

Emendamento 21

Articolo 4, comma 2

L'Agenzia prepara una valutazione dei rischi sia generale che mirata da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia prepara una valutazione dei rischi sia generale che mirata da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 22

Articolo 5, comma 2

L'Agenzia offre inoltre corsi e seminari di formazione supplementare su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi a beneficio di agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre corsi e seminari di formazione supplementare su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne a beneficio di agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri.

Emendamento 23

Articolo 5, comma 2 bis (nuovo)

 

L'Agenzia può altresì tenere seminari di formazione su richiesta delle autorità degli Stati membri in ordine alle politiche dell'immig razione dell'Unione e alle procedure decise dalle istituzioni competenti.

Emendamento 24

Articolo 6

L'Agenzia prosegue gli sviluppi nel settore della ricerca relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

L'Agenzia prosegue gli sviluppi nel settore della ricerca relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Emendamento 25

Articolo 9

Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

(1) L'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, coordina o predispone le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari appositamente previsti per il rimpatrio.

(2) L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di trasferimento dei cittadini di paesi terzi residenti illegalmente dai territori degli Stati membri.

soppresso

Emendamento 26

Articolo 13

Articolo 13

Reparti specializzati

L'Agenzia valuta la necessità della presenza di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. La coerenza e l'uniformità di tali pratiche è garantita dall'Agenzia.

Ogni reparto specializzato presenta all'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

soppresso

Emendamento 27

Articolo 14, paragrafo 3

(3) Il personale dell'agenzia è composto in parte da un ristretto numero di funzionari ed esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne inviati dagli Stati membri per eseguire funzioni di natura gestionale. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia per un periodo di tempo strettamente limitato alle sue esigenze.

(3) Il personale dell'agenzia è composto in parte da un ristretto numero di funzionari designati dalla Commissione ed esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne inviati dagli Stati membri per eseguire funzioni di natura gestionale. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia per un periodo di tempo strettamente limitato alle sue esigenze.

Emendamento 28

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

a)

nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'ar ticolo 23;

soppresso

Emendamento 29

Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

c)

adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre-quarti, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato conformemente alla procedura annuale di bilancio della Comunità e al programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;

c)

adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre-quarti, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno in questione e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è completato alla luce del risultato della procedura annuale di bilancio della Comunità. Esso tiene debitamente conto del programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne

Emendamento 30

Articolo 17, paragrafo 2, lettera h bis) (nuova)

 

h bis)

firma memorandum d'intesa con il Collegio europeo di polizia, l'Agenzia europea per gli armamenti, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e altri organismi che operano nel settore di attività dell'Agenzia, sulla base di una chiara ripartizione delle responsabilità in modo tale da evitare duplicazioni di lavoro.

Emendamento 31

Articolo 18, paragrafo 1

(1) Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri e da due rappresentanti della Commissione . Il Consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione e i relativi supplenti per rappresentarli in caso di assenza. La Commissione nomina i propri rappresentanti e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

(1) Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Il Consiglio e la Commissione nominano ciascuno sei membri del consiglio di amministrazione e i relativi supplenti per rappresentarli in caso di assenza. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

Emendamento 32

Articolo 18, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

(1a)

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base della loro esperienza nel campo della protezione delle frontiere.

Emendamento 33

Articolo 19

(1) Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità ad esercitare le proprie funzioni.

Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione.

(2) Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

 

Emendamento 34

Articolo 22, paragrafo 1

(1) L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Nel rispetto delle rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

(1) L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

Emendamento 35

Articolo 22, paragrafo 2

(2) Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

(2) Il Parlamento europeo , a norma dell'articolo 23 bis, o il Consiglio invitano il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

Emendamento 36

Articolo 23, paragrafo 1

(1) La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale, o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

(1) La Commissione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale, o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

Emendamento 37

Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

(1a)

Il Parlamento europeo può tenere un'audizione dei candidati prima della loro nomina ed esprimere un parere.

Emendamento 38

Articolo 23, paragrafo 2

(2) Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due-terzi dei membri aventi diritto di voto.

(2) Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dalla Commissione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne.

Il potere di revoca del direttore esecutivo incombe al consiglio di amministrazione in base alla medesima procedura .

Il potere di revoca del direttore esecutivo incombe alla Commissione.

Emendamento 39

Articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5

(3) Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

 

(4) Il vicedirettore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di dueterzi dei membri aventi diritto di voto.

 

Il potere di revoca del vicedirettore esecutivo incombe al consiglio di amministrazione in base alla medesima procedura.

 

(5) Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere rinnovato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

(5) Il mandato del direttore esecutivo dura cinque anni e può essere rinnovato dalla Commissione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

Emendamento 40

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Articolo 23 bis

Audizione del direttore esecutivo dinanzi al Parlamento europeo

Ogni anno il direttore esecutivo trasmette e presenta al Parlamento europeo la relazione generale sulle attività dell'Agenzia. Il Parlamento europeo può altresì richiedere in ogni momento un'audizione del direttore esecutivo su qualsiasi tema legato alle attività dell'Agenzia.

Emendamento 41

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Articolo 24 bis

Lingue di lavoro

L'Agenzia determina le lingue di lavoro utilizzate al suo interno.

Emendamento 42

Articolo 25 bis (nuovo)

 

Articolo 25 bis

Protezione dei dati personali

(1) Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

 

(2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione del paragrafo 1.

Emendamento 43

Articolo 26, paragrafo 1, trattino 4 bis (nuovo)

 

— un contributo dello Stato membro ospite.

Emendamento 44

Articolo 26, paragrafo 3

(3) Il direttore esecutivo prepara una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

(3) Il direttore esecutivo prepara una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico provvisoria .

Emendamento 45

Articolo 26, paragrafo 6

(6) La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (definiti in appresso «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

(6) La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (definiti in appresso «autorità di bilancio») lo stato di previsione e la tabella dell'organico provvisoria unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Emendamento 46

Articolo 26, paragrafo 11, comma 2

Nel caso in cui un reparto dell' autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo deve trasmettere al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

L' autorità di bilancio comunica all'Agenzia la propria intenzione di esprimere un parere. Essa lo trasmettere al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto. Il consiglio di amministrazione rinvia l'attuazione del progetto in questione fino a quando non sia pervenuto il parere.

Emendamento 47

Articolo 29, paragrafo 1

(1) Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

(1) Entro due anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni due anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento , che ponga un'attenzione particolare al rispetto dei diritti fondamentali .

Emendamento 48

Articolo 29, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

La prima valutazione contiene anche i risultati degli studi realizzati dall'Agenzia sull'opportunità e la fattibilità della costituzione di un corpo di Guardie di confine europeo.

Emendamento 49

Articolo 29, paragrafo 2

(2) La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni; è altresì valutata l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

(2) La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni; sono altresì valutate l'incidenza dell'Agenzia , il suo valore aggiunto e le sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

Emendamento 50

Articolo 29, paragrafo 3

(3) Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula raccomandazioni riguardanti le modifiche al presente regolamento, l'Agenzia e i suoi metodi di lavoro alla Commissione, che da parte sua può trasmetterle , insieme al proprio parere in merito e ad alcune opportune proposte, al Consiglio. Se del caso, può essere allegato un piano d'azione con uno scadenzario. Sia i risultati della valutazione che le relative raccomandazioni devono essere rese pubbliche.

(3) Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula raccomandazioni riguardanti le modifiche al presente regolamento, l'Agenzia e i suoi metodi di lavoro alla Commissione, che da parte sua le trasmette , insieme al proprio parere in merito e ad alcune opportune proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, può essere allegato un piano d'azione con uno scadenzario. Sia i risultati della valutazione che le relative raccomandazioni devono essere rese pubbliche.

Emendamento 51

Articolo 30

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia va adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia va adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione. L'autor ità di bilancio viene debitamente informata di tali deroghe.

Emendamento 52

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento entra in vigore una volta fissata la sede definitiva dell'Agenzia.

L'Agenzia esercita le proprie funzioni a partire dal 1o gennaio 2005.

La decisione relativa alla sede viene adottata secondo una procedura in base alla quale gli Stati membri interessati all'assegnazione della sede presentano un'offerta concernente l'entità del contributo che sono disposti a versare all'Agenzia. Essi indicano inoltre la loro eventuale disponibilità a mettere a disposizione un edificio, il tipo di assistenza che può essere fornita e le competenze disponibili sul loro territorio nel settore di attività dell'Agenzia.

La decisione in merito alla sede dell'Agenzia viene presa dal Consiglio entro il 31 dicembre 2004. Lo Stato membro scelto per la sede dell'Agenzia contribuisce finanziariamente alla sua istituzione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)   Decisione 2002/463/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immig razione (programma ARGO) (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).

(3)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

P5_TA(2004)0152

Conciliare vita professionale, familiare e privata

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata (2003/2129(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 9 giugno 1983 sulla politica familiare nella Comunità (1),

viste le conclusioni del Consiglio e dei ministri incaricati della politica della famiglia, riuniti in sede di Consiglio del 29 settembre 1989 in merito alle politiche familiari (2),

vista la raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 sulla custodia dei bambini (3),

vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (4),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1994 sulla tutela delle famiglie e della cellula familiare al termine dell'anno internazionale della famiglia (5),

vista la direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa all'accordo quadro sul congedo parentale (6) concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES,

vista la sua risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla tutela della famiglia e del bambino (7),

vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in seno al Consiglio il 29 giugno 2000, relativa alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alla vita professionale e alla vita familiare (8),

visti gli indicatori sull'articolazione tra la vita familiare e professionale adottati dal Consiglio europeo nel 2000,

visto l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

vista la relazione congiunta del marzo 2003 della Commissione e del Consiglio «Sostenere le strategie nazionali per il futuro delle cure sanitarie e delle cure alle persone anziane»,

visto che il 2004 è stato proclamato Anno internazionale della famiglia,

visto che nel 2004 si celebrerà il 10o anniversario dell'istituzione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della «Giornata internazionale della famiglia» che si celebra il 15 maggio di ogni anno;

visti l'articolo 136, l'articolo 137, paragrafo 1 e l'articolo 141, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0092/2004),

A.

considerando che uno degli obiettivi della Comunità europea è quello di promuovere l'occupazione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro,

B.

considerando che la Comunità europea sostiene e completa l'azione degli Stati membri volta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 136 del trattato CE, segnatamente nel settore della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le rispettive opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento nel luogo di lavoro,

C.

considerando che sulla base dell'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE occorre proteggere i lavoratori e le lavoratrici salariati che esercitano i diritti inerenti alla paternità, alla maternità o all'articolazione della vita professionale e familiare,

D.

considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha riconosciuto che era importante migliorare la pari opportunità sotto tutti gli aspetti, segnatamente consentendo di conciliare più agevolmente la vita professionale e la vita familiare, e che tali misure dovrebbero contribuire a far sì che la proporzione delle donne attive superi il 60% nel 2010,

E.

considerando che il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 è arrivato alla conclusione che gli Stati membri dovrebbero eliminare i freni alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e istituire entro il 2010, in pari misura nelle zone urbane e in quelle rurali, strutture di accoglienza per il 90% almeno dei bambini tra i tre anni e l'età di scolarità obbligatoria e per almeno il 33% dei bambini al di sotto di tre anni,

F.

considerando l'impegno assunto dagli Stati membri di «consentire agli uomini e alle donne di conciliare responsabilità familiari e responsabilità professionali», come previsto dal programma di azione di Pechino,

G.

considerando che la considerazione dell'articolazione della vita professionale e personale contribuisce al benessere degli uomini e delle donne, favorisce l'aumento del tasso di attività delle donne, e di conseguenza del tasso di attività globale, e contribuisce a sostenere il tasso di natalità,

H.

considerando che il fatto di tener conto della conciliazione delle varie età della vita da parte delle imprese non costituisce un costo, bensì un investimento utile e pertinente suscettibile di favorire la crescita sul lungo periodo,

I.

considerando che le donne debbono avere la possibilità di scegliere tra lavorare pur avendo dei bambini o restare a casa,

J.

considerando che i diritti dei bambini devono costituire uno degli assi fondamentali delle politiche della famiglia,

K.

considerando che nell'Unione europea il 17% della popolazione ha meno di 15 anni, il 16% ha un'età superiore ai 65 anni e la percentuale delle persone disabili si colloca tra il 10 e il 12%, mentre almeno il 15% dei bambini soffrono in varia misura di disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, dispraxia, discalcolia, disturbi dell'attenzione),

1.

rileva che la strategia europea per l'occupazione, così come la strategia di Lisbona, mira ad aumentare i tassi di occupazione delle donne e degli uomini e altresì a sostenere i mutamenti sociali necessari a tal fine; chiede pertanto alla Commissione di concretizzare le linee direttrici per l'occupazione, migliorando la leggibilità dei programmi d'azione e cofinanziando misure attive per le pari opportunità adottate sui mercati nazionali del lavoro;

2.

ricorda che l'elaborazione di politiche e l'adozione di misure intese a consentire di conciliare la vita professionale e privata contribuiranno in maniera determinante anche a contrastare il problema demografico cui deve far fronte la maggior parte degli Stati membri;

3.

ritiene che la politica a favore delle famiglie debba creare i presupposti per consentire ai genitori di passare più tempo con i propri figli; una ripartizione più equilibrata tra attività retribuita e cura dei figli dovrebbe in molti casi comportare un miglioramento dei contatti tra genitori e figli ed avere anche ripercussioni positive sulla formazione e la stabilità della famiglia; ritiene che una riduzione generale dell'orario lavorativo quotidiano costituisca il metodo più efficace per conciliare lavoro e vita familiare;

4.

è convinto che le significative disparità di retribuzione esistenti tra uomini e donne costituiscano al contempo una delle cause principali dell'attuale iniqua divisione del lavoro tra uomini e donne e una delle conseguenze dell'ineguale valore dello stesso;

5.

esorta la Commissione ad elaborare, sulla base degli indicatori sull'articolazione tra la vita professionale e familiare adottati dal Consiglio europeo nel 2000, una relazione di monitoraggio della situazione esistente negli Stati membri e nei paesi aderenti, ed esorta gli Stati membri a istituire varie forme di cooperazione e reti di scambio di buone prassi per acquisire una precisa conoscenza della situazione reale;

6.

chiede agli Stati membri e ai paesi aderenti di riesaminare i rispettivi sistemi nazionali di raccolta di dati e di metterli progressivamente a punto affinché ogni anno possano essere fornite statistiche sui nove indicatori adottati dal Consiglio europeo nel 2000; chiede altresì agli Stati membri e ai paesi aderenti di creare siti Internet raggruppanti banche di dati sulle strutture di sostegno esistenti;

7.

incoraggia gli Stati membri e i paesi aderenti a realizzare un'analisi dell'impatto delle rispettive politiche familiari («family mainstreaming»); li invita nel contempo a operare una distinzione fra «gender mainstreaming» e «family mainstreaming»; invita altresì la Commissione europea, nell'ambito della sua comunicazione sull''analisi di impatto" 2002 (COM(2002) 276), a tener conto delle varie dimensioni e definizioni della famiglia per individuare l'impatto sociale delle misure proposte;

8.

esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie a elaborare una direttiva quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata al fine di attuare la risoluzione ad hoc del Consiglio del 29 giugno 2000 e le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona,

9.

esorta le istituzioni dell'Unione europea a migliorare la possibilità per i loro dipendenti di conciliare vita lavorativa, familiare e personale lungo tutto l'arco della vita introducendo modelli innovativi di orario lavorativo e di organizzazione del lavoro, tenendo presente che tanto gli uomini quanto le donne devono avere pari opportunità e responsabilità e che è necessario che le norme minime di cui all'acquis dell'Unione in materia di politiche sociali trovino pieno riscontro nelle condizioni di lavoro di tutto il personale;

10.

invita la Commissione ad organizzare una conferenza annuale sul tema «Conciliare vita lavorativa e vita familiare» con le parti sociali europee, agli Stati membri, alle ONG e a rappresentanti delle pertinenti commissioni del PE, al fine di valutare i progressi compiuti e analizzare e trovare soluzioni ai problemi irrisolti;

11.

raccomanda che la Commissione si adoperi ai fini della sensibilizzazione e attivi azioni pilota che consentano l'equilibrata partecipazione delle donne e degli uomini alla vita professionale e alla vita familiare;

12.

esorta gli Stati membri e i paesi aderenti a promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione al fine di far progredire la mentalità comune per una migliore condivisione delle responsabilità familiari all'interno della coppia, a livello tanto di popolazione nell'insieme quanto di gruppi obiettivo specifici;

13.

rileva che anche il nucleo familiare privato può fornire un posto di lavoro qualificato nell'ambito dell'economia domestica, dell'educazione dei figli e dell'assistenza e invita gli Stati membri a promuovere l'economia domestica in quanto figura professionale;

14.

propone l'elaborazione, in ciascuno Stato membro e in ciascun paese aderente, di una guida di informazione e sensibilizzazione destinata alle parti sociali, agli imprenditori, ai direttori delle risorse umane e ai lavoratori salariati contenente esempi di buone prassi per una migliore conciliazione della vita professionale e familiare;

15.

constata che, parallelamente al sostegno ai genitori per la custodia dei figli e delle persone bisognose di cure fornito sotto forma di assegni, esoneri o sgravi fiscali, occorre cercare una nuova via che consenta di offrire ai genitori una maggiore libertà di scelta soprattutto fornendo aiuti in denaro e in buoni (assegni per la custodia-istruzione, assegni per l'assunzione di un collaboratore domestico, buoni di servizio o tagliandi), essendo inteso che coloro che optano per l'attività familiare e l'educazione dei figli debbano poter usufruire, da anziani, delle stesse prestazioni sociali di cui avevano diritto da occupati;

16.

raccomanda l'adozione di politiche fiscali non discriminatorie nei confronti della famiglia e non penalizzanti per le famiglie in funzione delle loro dimensioni; plaude alle politiche già adottate con successo dagli Stati membri e dalle autorità regionali e locali, nel quadro delle rispettive competenze, in un'ottica sociale; ed infine, fatto salvo il principio di sussidiarietà, qualora tali politiche fiscali, parafiscali e tariffarie fossero discriminatorie, dovrebbero esserlo in senso positivo a favore della famiglia e della sua vocazione integrativa, ed in particolare delle famiglie numerose;

17.

sottolinea altresì la necessità di incrementare le indennità specifiche in tutti gli Stati membri e i paesi aderenti, soprattutto nel caso in cui vi siano figli disabili, famiglie numerose o nascite multiple, in modo da venire incontro alle famiglie a basso reddito che hanno almeno tre figli;

18.

prende atto delle specifiche necessità delle famiglie monoparentali, costituite essenzialmente da donne, e chiede pertanto agli Stati membri e ai paesi aderenti di accrescere il sostegno ad esse dato, garantire un più elevato computo dei periodi dedicati all'educazione dei figli e garantire l'individualizzazione dei diritti di sicurezza sociale;

19.

invita gli Stati membri e i paesi aderenti ad istituire un «audit per un mondo del lavoro orientato alla famiglia» al fine di incoraggiare le imprese ad attuare una politica del personale orientata alla famiglia;

20.

invita gli Stati membri a considerare che una parte delle spese sostenute dalle imprese destinate ai loro lavoratori salariati con famiglia a carico dovrebbe essere sostenuta dallo Stato, ad esempio laddove le azioni suscettibili di fruire di tale forma di rimborso fiscale potrebbero incoraggiare il lavoro a tempo parziale, la partecipazione delle imprese alle spese di custodia dei bambini, le assunzioni per sostituire persone in congedo di maternità, di paternità parentale, ecc.;

21.

esprime compiacimento per le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona, nelle quali si invitano vivamente gli Stati membri a eliminare i freni alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a istituire entro il 2010 strutture di accoglienza per almeno il 90% dei bambini tra i tre anni e l'età di scolarità obbligatoria e per almeno il 33% dei bambini al di sotto dei di tre anni; sottolinea tuttavia che per raggiungere tali obiettivi le autorità nazionali, regionali e locali devono incrementare il rispettivo contributo finanziario alla creazione e/o al funzionamento di servizi per la custodia dei bambini di elevata qualità e a costi sostenibili;

22.

è profondamente preoccupato in merito alla situazione lavoro/famiglia nei nuovi Stati membri, dove le vecchie infrastrutture di accoglienza dei bambini sono state in larga misura smantellate;

23.

invita gli Stati membri e i paesi aderenti a incoraggiare la flessibilità e la diversità dei servizi di custodia dei bambini, delle persone anziane e delle persone dipendenti per ampliare la scelta e rispondere alle preferenze, alle esigenze e alle situazioni specifiche dei bambini e dei loro genitori (soprattutto per i bambini che hanno esigenze particolari), compresa la disponibilità di detti servizi in tutte le zone e regioni degli Stati membri e dei paesi aderenti;

24.

incoraggia altresì le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali, le imprese e gli altri organismi competenti a favorire lo sviluppo di microasili d'impresa e interimpresa, nonché la flessibilità degli orari di lavoro al fine di conciliarli con i ritmi scolastici (oltre le attività extrascolastiche e i dopo-scuola) e i ritmi urbani (nella fattispecie gli orari di apertura dei servizi e dei negozi, i trasporti ecc.);

25.

raccomanda, fatto salvo il principio di sussidiarietà, che gli Stati membri e le autorità regionali e locali — nel quadro delle rispettive competenze — definiscano e applichino politiche di edilizia abitativa e urbanistica che tengano conto della problematica familiare e diano luogo a ambienti urbani integrati e umanizzati che consentano di soddisfare i bisogni fondamentali delle famiglie plurigenerazionali in condizioni propizie alla conciliazione tra vita scolastica o professionale, personale e familiare;

26.

esorta gli Stati membri e i paesi aderenti a facilitare l'accesso al congedo parentale retribuito che preveda una parte non trasferibile rispettando l'autonomia di scelta dei genitori e facilitando l'accesso ad altre forme di aspettativa di lunga durata (soprattutto le interruzioni di carriera) nonché quelle speciali di breve durata (congedo per allattamento, congedo per malattia di un membro della famiglia) e prevedendo una certa elasticità nell'organizzazione delle ferie, al fine di facilitare il ritorno all'occupazione delle persone che intendono reinserirsi;

27.

invita gli Stati membri e i paesi aderenti a dare piena esecuzione alla direttiva 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile (9) affinché le decisioni inerenti al congedo parentale e ad altri periodi di assenza siano prese, tra l'altro, sulla base della parità retributiva;

28.

invita ad incrementare le misure di accompagnamento e di formazione volte ad assicurare l'inclusione nel mercato del lavoro e il reinserimento delle persone che cercano lavoro dopo un periodo di aspettativa, con specifico riferimento alla necessità di consentire, durante il congedo parentale, la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;

29.

ricorda che la realizzazione dell'istruzione durante l'intero arco della vita professionale, così come l'accesso delle donne alla società dell'informazione, è possibile soltanto se i congedi di studio risultano finanziariamente realizzabili, cioè sono assicurati o da finanziamenti pubblici o da accordi definiti in ambito lavorativo;

30.

sottolinea altresì l'importanza della flessibilità degli orari di lavoro e del telelavoro, laddove sia possibile, in quanto consentono ai lavoratori dipendenti di far fronte alle proprie responsabilità professionali, familiari e di formazione, mantenendo un equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

31.

ritiene essenziale promuovere il lavoro a tempo parziale di qualità sia per gli uomini sia per le donne; sottolinea tuttavia che il lavoro a tempo parziale costituirà un mezzo efficace per conciliare famiglia e occupazione e promuovere la pari opportunità solo qualora esso venga proposto per ogni livello di qualifica, le prospettive di carriera non vengano intaccate nel lungo termine, il livello di protezione sociale fornito sia ragionevole e il carico di lavoro sostenibile;

32.

deplora che l'assistenza agli anziani non sia oggetto dell'attenzione dovuta, ed esorta gli Stati membri a fornire un'assistenza di alta qualità agli anziani, prevedendo l'aiuto a domicilio di personale qualificato;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione europea, ai governi degli Stati membri e dei paesi aderenti.


(1)  GU C 184 dell'11.7.1983, pag. 116.

(2)  GU C 277 del 31.10.1989, pag. 2.

(3)  GU L 123 dell'8.5.1992, pag. 16.

(4)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(5)  GU C 18 del 23.1.1995, pag. 96.

(6)  GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

(7)  GU C 128 del 7.5.1999, pag. 79.

(8)  GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.

(9)  GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.

P5_TA(2004)0153

Situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea (2003/2109(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato CE e in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli 6 e 13 e l'articolo 141, paragrafo 4,

vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, le Convenzioni delle Nazioni Unite relative ai diritti civili e politici nonché ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconoscono che il diritto di ogni persona all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro la discriminazione costituisce un diritto universale e sono firmate da tutti gli Stati membri,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite (1979) sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del 1995, che riconoscono la dimensione di genere della discriminazione etnica,

vista la convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro che vieta la discriminazione in materia di occupazione e lavoro,

visti gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1),

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro (3),

vista la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (4),

vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2000 agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (5),

vista la decisione n. 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (6),

vista la decisione n. 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (7),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 10 ottobre 2001, «Progetto di relazione congiunta sull'integrazione sociale» (COM(2001) 565),

vista la decisione n. 2001/903/CE del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa all'Anno europeo dei disabili 2003 (8),

vista la decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitario inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (9),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 gennaio 2003, «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità» (COM(2003) 16),

vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'inclusione sociale attraverso il dialogo sociale e il partenariato (10),

vista la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità (11),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 ottobre 2003, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo» (COM(2003) 650),

viste le conclusioni del Consiglio del 1o e 2 dicembre 2003 sulla promozione della parità di opportunità per le persone disabili,

viste le raccomandazioni del gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa sulla discriminazione delle donne disabili,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0102/2004),

A.

considerando che, conformemente all'articolo 6 del trattato UE, l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto; che tali principi dovrebbero comprendere il rispetto della diversità delle popolazioni che appartengono all'UE, secondo la cultura, la lingua e l'origine etnica nonché il rispetto e la considerazione degli interessi e delle preoccupazioni di tutti i gruppi e di tutte le minoranze;

B.

considerando la legislazione dell'UE che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica in settori quali l'occupazione, l'istruzione, la formazione professionale, la protezione sociale e la sicurezza sociale, le cure sanitarie, le prestazioni sociali, l'accesso ai beni e servizi e la fornitura di beni e servizi,

C.

considerando che i criteri di Copenaghen relativi all'adesione all'UE dei paesi candidati fanno anche riferimento alla protezione delle minoranze,

D.

considerando che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità fra uomini e donne, in particolare a motivo del fatto che le donne sono spesso vittime discriminazioni multiple,

E.

considerando che l'ONG delle donne e le reti delle medesime ONG contribuiscono in misura considerevole alla difesa dei diritti delle donne e alla lotta contro le discriminazioni nei confronti delle donne,

F.

considerando la legislazione UE che vieta qualsiasi discriminazione fondata su un handicap nei settori dell'occupazione e del lavoro,

G.

considerando che le donne disabili subiscono una doppia discriminazione: rispetto agli uomini disabili, analogamente a quella che subiscono le donne rispetto agli uomini in generale, e rispetto alle donne non disabili; che esse sopportano inoltre tutti gli svantaggi risultanti dall'handicap, che sono peraltro diversi a seconda del tipo e della gravità dell'handicap,

H.

considerando che è fondamentale attuare politiche miranti a permettere alle donne disabili di condurre una vita indipendente, a garantire, nella misura del possibile, la loro sussistenza mediante il lavoro, di scegliere la loro vita privata, professionale o familiare, di avere accesso all'istruzione, all'occupazione, ai luoghi pubblici e privati e di mettere a disposizione di tutta la società la loro esperienza, le loro capacità e i loro talenti; che le politiche a favore delle persone disabili devono essere concepite, adottate e valutate allo scopo di garantire la parità di trattamento delle donne disabili,

I.

considerando che settori cruciali per migliorare lo status delle donne disabili sono, in particolare, la promozione dell'istruzione e della formazione, l'occupazione, la politica sociale, la partecipazione al processo decisionale, la partecipazione e l'integrazione nella vita sociale e culturale, il diritto alla sessualità, alla sanità, alla maternità e il diritto di fondare una famiglia, la protezione contro la violenza e gli abusi sessuali, la promozione dell'autostima, la promozione di reti e di organizzazione di donne disabili e la loro partecipazione al processo decisionale, il miglioramento dell'immagine delle donne disabili nei mezzi d'informazione,

J.

considerando che le donne migranti rappresentano in media il 50% della popolazione immigrata nell'UE e che il loro contributo in termini economici è importante per la sopravvivenza delle loro famiglie e per la stabilità economica dei loro paesi d'origine; che queste donne sono il più delle volte soggette a forme di discriminazione duplice o molteplice, in quanto donne in seno alla loro comunità e a motivo della loro origine etnica;

K.

considerando che il razzismo, la xenofobia e la discriminazione cui sono soggette le donne migranti sono fenomeni comuni a tutta l'UE; che tali fenomeni favoriscono la povertà e l'emarginazione sociale e, di conseguenza, la difficoltà di accesso alle risorse e ai servizi di base della società quali le cure sanitarie, l'alloggio, le prestazioni di assistenza e di protezione sociale, l'accesso al mercato del lavoro, l'istruzione, la formazione e la promozione, i tassi salariali e di sicurezza sociale,

L.

considerando che le donne migranti sono particolarmente vulnerabili dalla povertà e dall'emarginazione sociale a causa del loro basso livello d'istruzione e delle loro differenze culturali e linguistiche; che esse sono spesso vittime della tratta e di altre forme di violenza quali violenza domestica, prostituzione, matrimoni obbligati, mutilazioni dei genitali,

M.

considerando che le donne che hanno raggiunto il loro coniuge in virtù della politica di riunificazione familiare sono private dei diritti individuali e dipendono dallo status legale del loro coniuge; che queste donne sono minacciate di espulsione in caso di divorzio o di decesso del coniuge e si trovano nell'impossibilità di denunciare la violenza allorché ne sono vittime,

N.

considerando che in occasione del futuro allargamento dell'UE con l'adesione, in particolare, di cinque paesi — Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania — che ospitano le più importanti comunità di Rom, questi ultimi diventeranno la più grande minoranza etnica dell'UE e dunque la povertà, l'emarginazione e la discriminazione economica, sociale e politica cui essi sono confrontati rappresenteranno una sfida ed un grave motivo di preoccupazione per l'UE,

O.

considerando che le donne Rom sono vittime di discriminazioni moltiplici, ossia che esse sono discriminate ed emarginate nella società a motivo del loro status di minoranza etnica e che sono oppresse all'interno della loro comunità a motivo del loro sesso; che tale situazione fa sì che queste donne siano confrontate contemporaneamente al razzismo, al sessismo, alla povertà, all'emarginazione e alla violazione dei loro diritti umani, cosa che si traduce in una speranza di vita limitata e in un tasso di mortalità elevato, nell'analfabetismo dovuto all'accesso ristretto all'istruzione, nella persistenza di pregiudizi sessuali, nell'accesso limitato alle cure di sanità riproduttiva e sessuale, nella maternità precocissima e/o nei matrimoni forzati, il ratto, la tratta, la prostituzione forzata, l'abuso sessuale e la violenza domestica, la non partecipazione al mercato del lavoro e al processo decisionale in seno alla loro comunità,

Donne disabili

1.

esorta gli Stati membri a promuovere i diritti fondamentali delle donne disabili e, in particolare, a garantire la trasposizione e l'attuazione in tempi brevi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;

2.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a tener conto degli interessi e dei bisogni delle donne disabili in tutte le politiche, i programmi, gli strumenti comunitari pertinenti, quali il Fondo sociale europeo, l'iniziativa Equal, la legislazione e il programma d'azione contro la discriminazione, il programma d'azione sulla parità tra uomini e donne, la lotta contro l'emarginazione sociale, i programmi in materia di sanità e cultura, il programma Daphné, le iniziative nei settori della società dell'informazione, della ricerca, ecc.;

3.

si compiace del piano d'azione (2004-2010) della Commissione a favore delle persone disabili; invita la Commissione a tener conto della prospettiva di genere al momento dell'elaborazione delle priorità di tale piano e della sua attuazione; sottolinea a tale riguardo la necessità di includere informazioni sulla situazione delle donne disabili nella futura relazione della Commissione sulla situazione delle persone disabili nell'Europa allargata;

4.

chiede che l'UE e gli Stati membri elaborino dati statistici sulla situazione delle persone disabili disaggregati per sesso e che avviino studi sulle donne disabili;

5.

invita gli Stati membri a favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione delle donne disabili nell'ambiente ordinario, al fine di permettere la loro reale integrazione nella società e lo sviluppo della loro autonomia, autostima e autodifesa per evitare gli effetti negativi di un eccesso di protezione;

6.

invita gli Stati membri a promuovere il reinserimento professionale delle donne disabili, sia a livello delle formazioni offerte che della possibilità di conciliare formazione e responsabilità familiari, ad esempio: luoghi di formazione, custodia delle persone a carico, flessibilità di orari, tempo parziale, infrastrutture degli impianti e dei trasporti, accompagnamento personale o contatto con la famiglia; incoraggia le parti sociali a promuovere la parità di opportunità e l'accesso all'occupazione e alla formazione delle donne disabili, comprese le donne migranti, mediante le loro azioni e convenzioni collettive;

7.

invita gli Stati membri ad incoraggiare, a livello nazionale, regionale e locale, la costituzione di reti di donne disabili e di gruppi di mutua assistenza, al fine, in particolare, di migliorare l'espressione e la partecipazione alla vita sociale e politica delle donne disabili nonché di mettere a loro disposizione locali e mezzi finanziari, di trasporto, di custodia dei bambini e di altre persone a carico;

8.

invita gli Stati membri a prendere misure per aumentare la partecipazione delle donne disabili alla vita politica e ai processi decisionali;

9.

invita tutte le parti interessate, compresi i mezzi d'informazione, a prendere iniziative per cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti nei confronti delle donne disabili, associando queste ultime all'elaborazione e all'attuazione di tali iniziative;

10.

invita gli Stati membri ad adottare misure energiche contro tutte le forme di violenza nei confronti delle ragazze e delle donne disabili, in particolare di quelle internate in istituti, come pure ad avviare studi specifici sulla violenza nei confronti delle donne disabili, al fine di determinare l'origine e l'ampiezza di tale violenza nonché di definire meglio le misure da adottare;

Donne migranti

11.

si compiace della legislazione e del programma d'azione adottati in materia di lotta contro la discriminazione, rileva tuttavia che in tali misure non è stata integrata la dimensione della parità tra donne e uomini; chiede che, tenendo conto delle discriminazioni fondate sul sesso, la dimensione della parità tra donne e uomini sia integrata nelle politiche, nei programmi e nelle azioni miranti a combattere il razzismo, la discriminazione e l'emarginazione sociale;

12.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di fare tutto il possibile per garantire l'applicazione effettiva della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo protocollo facoltativo, nonché della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

13.

ritiene che la tensione soggiacente alle società sempre più multietniche e multiculturali dell'UE sia imputabile alla divisione del mercato del lavoro e alla coesistenza delle culture; che tale situazione, generatrice di razzismo e di discriminazioni razziali, colpisce in particolare le donne a motivo del loro genere e della loro appartenenza etnica, favorendo la loro esclusione sociale, la precarietà del loro status legale, la violenza in tutte le sue forme, la difficoltà di accesso al mercato del lavoro, la sottovalutazione del loro contributo alla società ospite e la sopravvivenza di stereotipi secondo cui le donne migranti costituiscono una manodopera docile, flessibile ed economica;

14.

chiede agli Stati membri di elaborare, con il sostegno della Commissione, una strategia corredata di misure miranti a promuovere l'integrazione delle donne migranti nel paese ospite mediante:

l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura generale del paese ospite a basso prezzo,

la creazione di centri di consultazione sanitaria, di assistenza giuridica, di formazione professionale propedeutica alla ricerca di un posto di lavoro e di centri di accoglienza per le donne vittime della violenza domestica,

la creazione di centri di sostegno all'istruzione,

l'istituzione di servizi di buona qualità per la custodia dei bambini a basso prezzo,

la sensibilizzazione del personale dei servizi pubblici alla diversità culturale e alla dimensione della parità dei generi,

la promozione di azioni di sensibilizzazione contro il razzismo e del dialogo interculturale nel settore dell'istruzione,

la promozione di campagne di sensibilizzazione delle popolazioni migranti in merito all'importanza dell'istruzione delle donne e delle ragazze,

la partecipazione delle donne migranti alla vita politica e ai processi decisionali,

la promozione dell'elaborazione di studi, ricerche e statistiche disaggregate per sesso;

15.

raccomanda agli Stati membri e agli organi comunitari di tenere particolarmente conto della situazione delle donne musulmane nell'UE e di dare attuazione alle misure miranti a proteggere queste donne dalle violazioni dei loro diritti umani in seno alle comunità religiose e dalle pratiche che ostacolano l'istruzione, la formazione, l'occupazione, la promozione e soprattutto l'integrazione delle donne nei paesi ospiti; chiede che siano prese misure per combattere le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni forzati nonché misure che riconoscano tali persecuzioni quali motivi legittimi per una domanda d'asilo;

16.

ritiene che i migranti, fra cui le donne, titolari di un permesso di soggiorno di lungo termine in uno Stato membro debbano godervi di diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea, quanto unico mezzo appropriato per combattere tutte le forme di discriminazione e per realizzare una società inclusiva;

Donne Rom

17.

si compiace del sostegno attivo dell'UE agli sforzi dei pubblici poteri, delle ONG e quanti altri si adoperano per il miglioramento del livello d'integrazione delle popolazioni Rom e della situazione delle donne Rom negli Stati membri e nei paesi aderenti e candidati attraverso politiche, programmi e progetti destinati a combattere la discriminazione, la povertà e l'esclusione sociale;

18.

richiama nondimeno l'attenzione della Commissione e dei governi interessati sul bisogno di assicurare: a) l'applicazione effettiva delle politiche attuate a livello comunitario e nazionale destinate a migliorare la situazione economica, sociale e politica delle donne Rom, la loro partecipazione ai processi decisionali e la protezione dei loro diritti umani, b) l'integrazione della problematica relativa alle popolazioni Rom, in generale, e la parità di trattamento e di opportunità per le donne Rom, in particolare, in tutte le politiche e in tutti i programmi pertinenti connessi con le politiche dell'occupazione e dell'integrazione sociale, nel Fondo sociale europeo, nell'iniziativa Equal, nei programmi d'istruzione e di formazione, nel programma Daphné nonché nella legislazione e nel programma d'azione contro la discriminazione, c) la consultazione delle donne Rom in sede di elaborazione di tutti i programmi e progetti suscettibili di interessarle e l'adozione di misure positive nei loro confronti;

19.

considera che l'assenza di dati e statistiche adeguati negli Stati membri e nei paesi aderenti e candidati rende difficile la comprensione dell'ampiezza delle discriminazioni nei confronti dei Rom e in particolare delle donne Rom ed ostacola l'elaborazione di politiche efficaci e la valutazione dell'impatto delle politiche già attuate;

20.

chiede ai governi interessati di prendere misure intese a migliorare la protezione della sanità riproduttiva e sessuale delle donne Rom, a prevenire e abolire la sterilizzazione forzata nonché a promuovere la pianificazione familiare, le alternative ai matrimoni precoci e l'educazione sessuale;

*

* *

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e dei paesi aderenti e candidati all'adesione.


(1)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(2)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(3)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(4)  GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

(5)  GU C 127 del 5.5.2000, pag. 2.

(6)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

(7)  GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(8)  GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

(9)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

(10)  GU C 39 del 18.2.2003, pag. 1.

(11)  GU C 175 del 24.7.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0154

Popolazione e sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo su popolazione e sviluppo: 10 anni dopo la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Il Cairo 1994) (2003/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo svoltasi dal 5 al 13 settembre 1994 al Cairo, approvato da 179 Stati partecipanti,

viste le azioni chiave per l'ulteriore attuazione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, approvate dalla ventunesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi dal 30 giugno al 2 luglio 1999 a New York,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che all'articolo 25, paragrafo 1 annovera la salute tra i diritti dell'uomo,

visti gli obiettivi strategici in materia di sanità approvati nel 1995 nell'ambito della Conferenza mondiale sulle donne a Pechino e confermati in occasione della 23a Assemblea generale speciale dell'ONU «Donne 2000: parità, sviluppo e pace per il 21o secolo» (Pechino + 5), tenutasi dal 5 al 9 giugno 2000 a New York,

visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio, approvati nel Vertice del Millennio svoltosi dal 6 all'8 settembre 2000,

visto il Consenso di Monterrey, approvato durante la Conferenza sul finanziamento dello sviluppo il 22 marzo 2002,

vista la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 7 novembre 1967,

visti i risulti della Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti dell'uomo, che ha espressamente riconosciuto i diritti della donna come diritti umani e condannato le violazioni del diritto della donna all'autodeterminazione sessuale che vengono commesse in nome della cultura e della tradizione,

vista la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, approvata il 4 settembre 2002 dalla Conferenza sullo sviluppo sostenibile,

vista la risoluzione del Consiglio d'Europa sull'impatto della «Politica di Mexico City» sulla libera scelta della contraccezione in Europa (risoluzione 1347(2003) 1),

vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia che, con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 dell'Assemblea generale della Nazioni Unite, è stata adottata ed aperta a firma, notifica e adesione,

visto lo svolgimento del Forum europeo della popolazione che si è tenuto dal 12 al 14 gennaio 2004 presso la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa e che ha discusso le questioni di grande urgenza per l'Europa, l'America del Nord e gli Stati successori dell'Unione sovietica in materia di demografia, salute sessuale e riproduttiva e diritti connessi, ed ha inoltre affrontato in particolare il tema dell'attuazione del programma d'azione del Cairo nei paesi in via di sviluppo da parte dei paesi donatori,

visto il regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo (1),

visto il regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo (2),

visti l'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e d) e l'articolo 31 dell'Accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou nel giugno 2000 (3),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 1996 sul seguito della Conferenza internazionale del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo (4),

vista la risoluzione sull'importanza delle conferenze mondiali dell'ONU dal 1990 al 1996 sulla cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati ACP nel quadro della Convenzione di Lomé, approvata dall'Assemblea paritetica ACP-UE il 29 ottobre 1997 in Togo (5),

vista la risoluzione sul seguito della 4a Conferenza mondiale sulle donne (Pechino 1995) approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 23 marzo 2000 ad Abuja (Nigeria) (6),

vista la propria risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (7),

vista la risoluzione sui risultati della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, svoltasi dal 5 al 9 giugno 2000 e dedicata al tema «Donne 2000: parità, sviluppo e pace per il 21o secolo», approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 12 ottobre 2000 a Bruxelles (Belgio) (8),

vista la risoluzione sull'importazione e la produzione locale di medicinali generici, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 22 marzo 2001 a Libreville (Gabon) (9),

viste le risoluzioni sull'HIV/AIDS approvate dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 23 marzo 2000 ad Abuja (Nigeria) (10) e il 1o novembre 2001 a Bruxelles (Belgio) (11),

vista la risoluzione sui diritti dei disabili o degli anziani nei paesi ACP, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP il 1o novembre 2001 a Bruxelles (Belgio) (12),

vista la propria risoluzione del 7 febbraio 2002 sulla politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi mediterranei partner per quanto riguarda la promozione dei diritti della donna e delle pari opportunità in tali paesi (13),

vista la risoluzione sull'incidenza delle malattie contagiose sulla salute, sui giovani e gli anziani e i disabili, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 21 marzo 2002 a Città del Capo (Sudafrica) (14),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al Programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità (15),

viste la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (16) e la sua risoluzione del 3 luglio 2002 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (17),

vista la sua posizione del 13 febbraio 2003 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo (18),

vista la risoluzione sui diritti dell'infanzia e in particolare la situazione dei soldati bambini approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 15 ottobre 2003 a Roma (19),

vista la risoluzione della Conferenza sull'HIV/AIDS organizzata sotto la Presidenza irlandese e svoltasi a Dublino il 23-24 febbraio 2004,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0055/2004),

A.

considerando che cinque anni dopo, in sede di verifica dell'applicazione del programma d'azione, sono stati confermati ancora una volta il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo svoltasi nel 1994 al Cairo, approvato da 179 Stati, e il consenso raggiunto al riguardo,

B.

considerando che le persone che vivono sotto la soglia della povertà sono soprattutto donne e bambini, e che soprattutto alle donne e alle bambine viene negato l'accesso all'istruzione — il 57% dei bambini che non frequentano la scuola elementare sono femmine — cosicché le adolescenti e le donne sono nettamente svantaggiate anche per quanto riguarda l'accesso alla pianificazione familiare,

C.

considerando che la Conferenza del Cairo ha messo in evidenza diversi obiettivi riguardanti la popolazione e lo sviluppo, soprattutto la crescita economica sostenibile, lo sradicamento della povertà, l'istruzione, la parità fra i sessi, la riduzione dell'indice di mortalità neonatale, infantile e materna e ha posto per la prima volta l'accento sulle esigenze e i diritti delle donne e degli uomini in quanto singole persone, anziché proporre astratti obiettivi demografici,

D.

ribadendo che ogni persona ha il diritto di godere del livello più elevato possibile di salute fisica e mentale, che i programmi per la cura della salute riproduttiva devono fornire la più ampia gamma di servizi senza alcuna coercizione e che tutte le coppie e i singoli individui hanno il diritto fondamentale di decidere liberamente e responsabilmente il numero dei loro figli e il momento in cui procreare e avere accesso all'informazione sulla pianificazione familiare, all'istruzione sui metodi di contraccezione e agli strumenti da usare a tal fine (20),

E.

considerando che l'educazione sessuale e i servizi di pianificazione familiare devono prendere in considerazione in modo esplicito anche la responsabilità degli uomini per la salute riproduttiva delle loro partner e per una programmazione delle nascite che tenga conto delle esigenze familiari,

F.

considerando che, a norma del programma d'azione, a tutte le persone in età idonea deve essere consentito, al più presto e comunque entro il 2015, di vivere in condizioni di salute riproduttiva per il tramite del sistema di assistenza sanitaria di base (21),

G.

considerando che l'attuazione del programma d'azione sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio è indispensabile anche per garantire la salute riproduttiva in quanto tre degli obiettivi di sviluppo del Millennio sono direttamente collegati alla salute riproduttiva stessa (riduzione della mortalità infantile, miglioramento della salute delle madri, lotta contro lo HIV/AIDS, malaria e altre malattie); considerando inoltre che in tale ambito l'idea di interrelazione tra lotta alla povertà, accesso delle donne all'istruzione e alla formazione e salute sessuale e riproduttiva è ampiamente accettata e che, di conseguenza, risultano particolarmente proficui gli investimenti al riguardo,

H.

deplorando che nel 2000 le spese globali (compresi i crediti e i pagamenti delle Nazioni Unite) hanno però coperto solo il 45,6% dell'obiettivo fissato per tale anno dal programma d'azione e che i paesi donatori hanno fornito solo il 45% della quota di fondi promessi nell'ambito del programma d'azione del Cairo, mentre i paesi in via di sviluppo hanno raggiunto il 76%,

I.

considerando che in questo ambito non tutti i paesi donatori si sentono coinvolti allo stesso modo e che quindi esiste una massiccia carenza di finanziamenti nel settore della salute sessuale e riproduttiva sebbene l'Unione europea abbia svolto un ruolo fondamentale sia nella messa a disposizione a breve termine di fondi che nel sostegno al programma d'azione attraverso misure legislative,

J.

considerando che alcuni parlamentari si sono impegnati, nell'ambito della Conferenza parlamentare internazionale sull'attuazione del programma d'azione del Cairo svoltasi ad Ottawa nel 2002, ad intervenire affinché dal 5 al 10% dei bilanci nazionali venga destinato alla popolazione e alla salute sessuale e riproduttiva,

K.

considerando che il Forum europeo della popolazione, tenutosi per iniziativa della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa e con la partecipazione di numerosi parlamentari e organizzazioni non governative, ha espressamente confermato il programma d'azione del Cairo quale base comune d'azione nel campo della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti connessi,

L.

considerando che la Politica di Mexico City nega i fondi USAID a qualsiasi organizzazione estera che utilizzando risorse finanziarie non statunitensi pratica, cita, consiglia o propugna l'interruzione della gravidanza a prescindere dal fatto che essa sia legale o no nel paese in questione; considerando altresì che la Politica di Mexico City ha aggravato i problemi che intendeva di risolvere, visto che le cliniche chiudono, è molto più difficile accedere ai servizi sanitari della riproduzione e meno donne indigenti, a livello mondiale, possono permettersi la contraccezione, per cui c'è un aumento delle gravidanze indesiderate e sono molto le interruzioni della gravidanza eseguite in condizioni non sicure e quindi con un aumento dell'indice di mortalità materna,

M.

considerando che l'esigenza di garantire la parità fra i generi non è più considerata semplicemente come una questione di diritti e di buon governo, ma anche, e in misura crescente, come un aspetto dell'efficacia economica, visto che i progressi che si realizzano sul piano della parità tra i generi spesso ha un impatto positivo sul benessere della società nel suo complesso,

N.

preoccupato che in talune zone del mondo, la falsa credenza che gli uomini siano superiori alle donne spesso determina aborti coercitivi e rilevanti sotto il profilo del genere oppure dà luogo all'assassinio di neonate, per cui ad esempio stando al censimento demografico effettuato in Cina, nel 2000 sono nati 120 bambini a fronte di 100 bambine e ciò ha indotto l'UNICEF a stimare che entro pochi anni ci saranno 50 milioni di uomini che non potranno trovare una moglie,

O.

considerando che spesso il contesto culturale, religioso, sociale ed economico nonché la situazione relativa al rispetto dei diritti umani rappresentano fattori che non favoriscono l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne,

P.

considerando che molte ragazze e donne sono vittime a livello mondiale di diverse forme di violenza sociostrutturale, cioè di violenza domestica o militare maschile, subendo violenze sessuali in tempi di guerra e di crisi e dovendo sopportare gravidanze indesiderate, abusi sessuali e prostituzione forzata a prescindere dall'età, come pure mutilazioni dei genitali, matrimoni obbligati, l'abbandono o la vendita di bambine neonate, ecc., tutte cose che violano i diritti umani universali, il diritto di autodeterminazione sessuale e compromettono notevolmente la salute riproduttiva e psichica delle donne,

Q.

considerando che, secondo le indagini dell'ONU, una gravidanza su tre a livello mondiale è indesiderata o non pianificata e oltre 300 milioni di coppie non hanno accesso agli anticoncezionali il che comporta in molti casi che le donne devono abortire in condizioni non sicure, spesso con gravi conseguenze per la salute fino alla perdita della vita,

R.

considerando che ogni anno più di 500.000 donne muoiono durante la gravidanza e il parto e che l'obiettivo di sviluppo n. 5 del Millennio è di ridurre di tre quarti l'indice di mortalità materna; considerando altresì che il mancato accesso ai servizi sanitari di base e ai servizi e alla istruzione in materia di salute riproduttiva, ad esempio, ai consultori, contribuisce a far sì che la gravidanza sia una causa importante di decesso o di disabilità delle donne nei paesi in via di sviluppo,

S.

ribadendo, in conformità con il programma d'azione, che la famiglia è l'unità di base della società e deve pertanto ottenere protezione e sostegno globali,

T.

considerando che meno dell'1% delle donne nei paesi maggiormente colpiti dall'HIV hanno accesso ai servizi di prevenzione del contagio da madre a figlio e che 3 milioni e 200 mila bambini al di sotto dei quindici anni sono contagiati dall'HIV; considerando altresì che la metà di tutti i nuovi contagi da HIV colpiscono le fasce giovani della popolazione incluse le adolescenti e le giovani donne che costituiscono una categoria ad altissimo rischio, per cui per questa fascia si impongono programmi di prevenzione ad hoc,

U.

considerando che attualmente un miliardo di adolescenti sta entrando nella vita riproduttiva e che la metà di tutte le nuove infezioni HIV colpisce giovani, tra i quali il rischio è particolarmente elevato per ragazze e giovani donne,

V.

considerando che gran parte delle infezioni HIV/AIDS sono causate dall'uso di siringhe sporche in quanto nel mondo, anche secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, il 75% di tutte le iniezioni continua ad essere fatto con siringhe non sterili e considerando che in sette province cinesi circa 370.000 persone sono state contagiate dall'HIV per una carente igiene nelle donazioni di sangue,

W.

considerando l'allarmante diffusione delle malattie trasmesse sessualmente, tra cui l'HIV/AIDS, che fa sorgere la necessità di integrare pienamente i programmi di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale o dell'AIDS nei programmi in materia di salute sessuale e riproduttiva,

X.

considerando che attualmente l'80% di tutti i profughi a livello mondiale è costituito da donne e bambini, che, in condizioni di fuga la mortalità materna dovuta a malnutrizione e a gravidanze che si susseguono a breve distanza è spesso più elevata e che, a causa di rapporti sessuali non protetti e di situazioni di violenza sessuale, aumenta il numero di casi di malattie sessualmente trasmissibili,

Y.

considerando che il piano dell'OMS di formare decine di migliaia di «medici scalzi» che forniscano servizi sanitari in zone rurali e povere costituisce un passo nella giusta direzione,

Z.

deplorando che ambienti conservatori abbiano fatto in modo che i fondi per la pianificazione familiare e l'informazione vengano limitati o addirittura ridotti per cui, ad esempio, gli Stati Uniti, ripristinando la politica di Mexico City, hanno bloccato dal 2002 i contributi promessi al Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche (UNFPA) e alle ONG attive in questo campo; plaudendo a questo riguardo all'iniziativa della Commissione di compensare la perdita di finanziamenti,

AA.

apprezzando l'impegno, spesso molto difficile, delle organizzazioni competenti come l'UNFPA per le quali occorre garantire un sostegno più ampio, anche in cooperazione con i servizi dell'Unione europea e con i servizi per l'estero degli Stati membri, al fine di migliorare i servizi sanitari, offrire possibilità di scelta ed evitare la morte evitabile di donne negli anni migliori della loro vita,

AB.

considerando che misure come i servizi sanitari di base o i programmi di istruzione di base non possono venir inserite dai paesi industrializzati e in via di sviluppo nelle spese per la politica demografica nemmeno se sono in relazione con quest'ultima,

AC.

considerando che, se non si salvaguardano adeguatamente la salute riproduttiva e i diritti in materia di riproduzione della più grande generazione di tutti i tempi di giovani che si accingono ad entrare nell'età fertile (1,2 miliardi di ragazzi), i costi e le conseguenze sociali saranno pesantissimi, poiché in questa fascia di età è già estremamente elevata l'incidenza di infezioni HIV/AIDS e di gravidanze indesiderate,

AD.

considerando che, nell'attuazione del programma d'azione, alla società civile spetta un ruolo importante e complementare e che la Commissione, soprattutto per quanto concerne i documenti strategici nazionali, dovrebbe maggiormente collaborare con i gruppi della società civile, in particolare con gruppi di donne , associazioni femminili, organizzazioni per la pianificazione familiare, movimenti sociali e organizzazioni di beneficenza e per lo sviluppo, nonché con imprese private,

AE.

considerando che, nel quadro della creazione di una consapevolezza e dell'informazione, sono soprattutto i mezzi di comunicazione a svolgere un ruolo importante,

1.

si aspetta che nel 2004, in occasione del decimo anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), un'esaustiva rassegna del livello di applicazione del programma d'azione del Cairo venga effettuata da tutte le sedi responsabili delle Nazioni Unite, in particolare però dai governi degli Stati membri dell'UE, dalla Commissione e dalle istituzioni ACP nonché dalle organizzazioni non governative competenti;

2.

si compiace dell'organizzazione della tavola rotonda sull'ICPD+10 (la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo 10 anni dopo), avente lo scopo di passare in rassegna e valutare i progressi compiuti e le sfide tuttora aperte per l'attuazione del programma d'azione dell'ICPD, e plaude alla Commissione per il suo sostegno a tale iniziativa;

3.

invita l'Unione europea a pubblicare un bilancio delle iniziative finora avviate e chiede agli Stati membri di mettere a disposizione maggiori risorse per la tutela della salute riproduttiva, conformemente agli impegni da essi assunti in materia di aiuti pubblici allo sviluppo (ODA, Official Development Aid);

4.

invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e i nuovi paesi aderenti ad onorare pienamente gli obblighi assunti in relazione all'attuazione e al finanziamento del programma d'azione del Cairo anche per quanto concerne l'istruzione di base, secondaria e superiore e la formazione professionale, specialmente per le bambine e le donne, i servizi sanitari di base e un accesso agevole e poco costoso per tutti gli adolescenti, le donne e gli uomini in età riproduttiva a servizi sanitari di alta qualità, intesi a tutelare la salute sessuale e riproduttiva e il diritto ad assumere le decisioni in materia in modo libero e responsabile e su base egualitaria;

5.

invita la Commissione a trattare del programma d'azione in sede di cooperazione con i paesi terzi e in fori internazionali e a mettere a punto strategie per la sua applicazione a livello comune;

6.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a integrare la salute sessuale e riproduttiva e i diritti in materia di sessualità e riproduzione nelle loro politiche di sviluppo e, in tale ambito, ad adoperarsi per ridurre la mortalità neonatale, infantile e materna;

7.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad impegnare gli Stati Uniti in un dibattito informato sull'impatto del ripristino della politica di Mexico City a livello mondiale, incoraggiando il Presidente George W. Bush a revocare tale scelta;

8.

chiede che anche una maggiore quota dell'aiuto umanitario e d'emergenza vada a beneficio della salute riproduttiva delle persone che si trovano in situazioni di grave difficoltà;

9.

ritiene indispensabile definire come beneficiari principali i «più poveri tra i poveri» nei paesi interessati, ad esempio intervenendo in modo mirato in sede di messa a punto dei programmi («Programming»), poiché sono loro a subire più gravemente le conseguenze del mancato accesso alle misure per la salute riproduttiva;

10.

invita l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi ACP, a prestare particolare attenzione alle sofferenze di un numero elevato di donne, soprattutto giovani, nelle zone agricole dei paesi in via di sviluppo (si stima uno 0,3% delle gravidanze), che soffrono di fistole vaginali, e di compiere ogni sforzo per prevenire tale malattia e garantire cure adeguate;

11.

sottolinea che l'interruzione della gravidanza non può essere considerata un metodo di pianificazione delle nascite, ma sostiene che le donne che non vedono altra vie d'uscita dalla situazione di grave difficoltà in cui si trovano devono avere la possibilità, a tutela della loro salute riproduttiva e psichica, di ricorrere ad un intervento immune da sanzioni e sicuro dal punto di vista medico, il che, nei paesi in via di sviluppo, comporterebbe una riduzione della mortalità materna, poiché il 14% delle madri che non sopravvivono al puerperio sono vittime di interruzioni della gravidanza praticate da mani inesperte;

12.

invita gli Stati membri ad astenersi dal citare in giudizio le donne che avessero abortito illegalmente;

13.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a coordinarsi meglio nell'ambito della comunità dei donatori e a mettere a disposizione più fondi per programmi nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in materia di sessualità e riproduzione in modo da ottemperare agli obblighi internazionali assunti nel 1994 al Cairo;

14.

invita l'UE e la comunità internazionale nel suo insieme, in assenza di una cura per l'AIDS, ad accrescere le risorse e l'impegno a favore della ricerca e dello sviluppo a livello internazionale di un vaccino contro l'AIDS e di test clinici esaurienti, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

15.

ritiene opportuno che i paesi in via di sviluppo ricevano aiuti di bilancio per il settore sanitario, ma chiede di garantire che una parte considerevole di tali aiuti venga impiegata anche per la salvaguardia o il ristabilimento della salute riproduttiva;

16.

sottolinea la necessità di migliorare l'accesso delle donne alla formazione, all'indipendenza economica e ai processi decisionali quali diritti essenziali e quali presupposti per lo sviluppo, e di ridurre in tal modo, attraverso il conferimento di responsabilità alle donne, le disuguaglianze legate al sesso e la povertà;

17.

sottolinea l'importanza di un'utile e attiva partecipazione dei giovani ai progetti, programmi e azioni di ogni tipo che possono avere un effetto positivo sulla loro vita;

18.

invita la Commissione ad elaborare un accordo quadro che serva ad accelerare la realizzazione degli obiettivi del Cairo da conseguire entro il 2015 e a coordinare gli sforzi in materia di cooperazione finanziaria dell'Unione europea, degli Stati membri e degli altri donatori istituzionali, per rendere ancora possibile il raggiungimento degli obiettivi concordati in ordine alle risorse globali per i programmi nei settori della popolazione e della salute riproduttiva, compreso l'HIV/AIDS;

19.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere gli sforzi della ricerca volti a sviluppare mezzi di difesa contro le malattie trasmissibili sessualmente e l'HIV/AIDS nonché metodi di facile uso da parte delle donne per la prevenzione di gravidanze indesiderate;

20.

ritiene necessario sensibilizzare il personale delle delegazioni della Commissione agli obiettivi stabiliti al Cairo e provvedere alla loro specializzazione sulle questioni di genere, al fine di accelerare la realizzazione degli obiettivi fissati in materia di salute e popolazione;

21.

si aspetta che l'OMS e le altre istanze responsabili facciano il possibile per evitare le infezioni di HIV dovute a siringhe sporche adottando adeguate misure di igiene, al fine di circoscrivere i danni alla salute riproduttiva dovuti a circostanze che esulano dal comportamento individuale e che possono determinare un'infezione potenzialmente mortale anche in chi pratica il «sesso sicuro»;

22.

invita l'Unione e i suoi Stati membri, nonché i governi e le istituzioni dei paesi in via di sviluppo a intraprendere vaste campagne di informazione e consulenza e ad adottare altre misure appropriate nei paesi in via di sviluppo al fine di:

assicurare ai bambini e ai giovani un'informazione e un'educazione sessuale che siano adeguate alla loro età e al loro sesso, tenendo conto delle loro capacità e delle loro situazioni esistenziali,

combattere lo sfruttamento e la repressione sessuale e/o dare aiuto alle vittime di sfruttamento e repressione sessuale,

sottolineare il fatto che ogni persona è degna di rispetto, a prescindere dal suo orientamento sessuale,

sottolineare il diritto di autodeterminazione sessuale di ogni individuo,

mettere a disposizione quantitativi sufficienti e poco costosi di contraccettivi,

migliorare la salute riproduttiva globale, incluso l'accesso a servizi poco costosi di salute sessuale e riproduttiva,

mettere a disposizione a prezzi sostenibili quantitativi sufficienti di medicinali per il trattamento di malattie sessualmente trasmissibili in particolare HIV/AIDS coinvolgendo a tal fine anche l'industria farmaceutica, e garantire la fornitura di medicinali generici e la ricerca specifica su tecniche terapeutiche antivirali mirate ai bambini,

fornire un maggior numero di servizi di prevenzione del contagio da madre a figlio,

consentire interruzioni della gravidanza sicure sotto il profilo medico,

fornire le informazioni necessarie per garantire una gravidanza e una maternità sicure;

23.

invita la Commissione e il Consiglio dei Ministri ACP ad attribuire grande importanza alla tutela della salute riproduttiva nel quadro della cooperazione ACP e ad inserire le misure necessarie a tal fine nei documenti strategici nazionali;

24.

invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi candidati nonché i paesi ACP a coinvolgere nella realizzazione dei loro obiettivi le organizzazioni della società civile, comprese le imprese private, e in particolare i mezzi di comunicazione;

25.

invita i paesi in via di sviluppo a mettere a disposizione, per parte loro, i fondi promessi all'assistenza sanitaria;

26.

sottolinea che si deve migliorare nettamente l'accesso agli anticoncezionali, in particolare i preservativi, soprattutto nei paesi più poveri e per gli strati più indigenti della popolazione;

27.

invita tutti i governi a vietare tradizioni e pratiche dannose come la mutilazione dei genitali femminili e, attraverso campagne di informazione al riguardo, a chiarire che si tratta di una insostenibile violazione dell'incolumità fisica della donna con gravi conseguenze per la salute che possono avere addirittura esiti mortali; a tal fine, li invita a recepire nelle loro politiche gli obiettivi e gli strumenti indicati nella «Dichiarazione del Cairo», adottata dai governi e dalle ONG partecipanti alla Conferenza del Cairo 2003, organizzata nell'ambito della Campagna Internazionale «STOPFGM!»(Campagna internazionale contro le mutilazioni dei genitali femminili).

28.

si rallegra del fatto che 15 Stati africani hanno vietato per legge la mutilazione dei genitali delle bambine e delle donne, il che avrà come conseguenza un beneficio per la salute riproduttiva delle donne, evitando loro pericolose infezioni e complicazioni durante la gravidanza e il parto, e invita gli altri Stati africani in cui viene praticata la mutilazione dei genitali ad adottare anch'essi provvedimenti legislativi al riguardo; ed in particolare invita gli stati africani a ratificare quanto prima il «Protocollo addizionale alla Carta Africana dei diritti umani, delle persone e delle donne in Africa» (Protocollo di Maputo) adottato dall'Unione Africana nel luglio 2003 nella capitale del Mozambico, che prevede la proibizione e la condanna di tutte quelle pratiche nocive che violano il rispetto dei diritti delle donne, invitando i governi ad adottare tutte le misure legislative, informative ed educative necessarie alla cessazione della pratica; chiede in particolare he vengano incoraggiate e sostenute tutte le iniziative al riguardo;

29.

invita la Commissione a collaborare con i paesi in via di sviluppo per affrontare e prevenire fin dalla nascita i problemi di fistola vaginale fra le bambine e le giovani donne, in particolare in relazione con i matrimoni precoci,

30.

intende dedicare particolare attenzione all'uguaglianza dei sessi e ai diritti sessuali e riproduttivi nel quadro delle sue future relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo e nell'Unione europea;

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Consiglio ACP/UE, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche (UNFPA) e al Programma comune delle Nazioni Unite sull' HIV/AIDS (UNAIDS).


(1)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 7.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)  GU C 211 del 22.7.1996, pag. 31.

(5)  GU C 96 del 30.3.1998, pag. 19.

(6)  GU C 263 del 13.9.2000, pag. 41.

(7)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(8)  GU C 64 del 28.2.2001, pag. 49.

(9)  GU C 265 del 20.9.2001, pag. 24.

(10)  GU C 263 del 13.9.2000, pag. 44.

(11)  GU C 78 del 2.4.2002, pag. 66.

(12)  GU C 78 del 2.4.2002, pag. 64.

(13)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 337.

(14)  GU C 231 del 27.9.2002, pag. 57.

(15)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 153.

(16)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(17)  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 369.

(18)  GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 342.

(19)  GU C 26 del 29.1.2004, pag. 17.

(20)  Programma d'azione del Cairo, principio 8.

(21)  Programma d'azione del Cairo, paragrafo 7.6.

P5_TA(2004)0155

Semplificare e migliorare la regolamentazione comunitaria

Risoluzione del Parlamento europeo sulle comunicazioni della Commissione sulla semplificazione e il miglioramento della regolamentazione comunitaria (COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Semplificare e migliorare la regolamentazione» (COM(2001) 726 — C5-0108/2002),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Governance europea: Legiferare meglio» (COM(2002) 275),

vista la comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto (COM(2002) 276),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Documento di consultazione — Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo — Proposta di principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione» (COM(2002) 277),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione: semplificare e migliorare la regolamentazione' » (COM(2002) 278),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni dal titolo «Gli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione “Semplificare e migliorare la regolamentazione”» (COM(2002) 412),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario » (COM(2003) 71),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Prima relazione sull'attuazione del quadro d'azione: Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario» (COM(2003) 623),

vista la relazione intermedia della Commissione al Consiglio europeo di Stoccolma dal titolo «Migliorare e semplificare l'ambiente regolamentare» (COM(2001) 130),

visto il Libro bianco della Commissione dal titolo «La governance europea» (1),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 1996 (2) sul rapporto del gruppo di esperti indipendenti sulla semplificazione legislativa e amministrativa nella Comunità («Deregolamentazione»),

vista la sua risoluzione del 13 maggio 1997 (3) sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Legiferare meglio», relative all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, alla semplificazione e alla codificazione, per gli anni 1994-1996, e le sue risoluzioni del 18 dicembre 1998 (4) e del 26 ottobre 2000 (5) sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo elaborate con questo stesso titolo per gli anni 1997-1999,

visto l'accordo interistituzionale concluso tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione il 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (6),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2001 sul Libro bianco della Commissione «La governance europea» (7),

vista la relazione finale del gruppo consultivo di alto livello sulla qualità della regolamentazione, presieduto dal signor Mandelkern, del 13 novembre 2001,

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari (8),

vista la relazione elaborata dalla direzione generale degli studi del Parlamento europeo, su richiesta della commissione giuridica e per il mercato interno, sulla valutazione dell'impatto della legislazione comunitaria, gli sviluppi e le pratiche attuali negli Stati membri dell'Unione europea, a livello dell'Unione europea e in determinati paesi terzi selezionati (IV/JURI 106),

vista la sua decisione del 9 ottobre 2003 sulla stipula dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (9),

visti i pareri del Comitato economico e sociale (10),

visto il parere del Comitato delle regioni (CDR 0263/2002),

visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni ( A5-0443/2002),

vista la seconda relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0235/2003),

vista la terza relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0118/2004),

A.

considerando che la qualità e la comprensibilità della legislazione comunitaria incidono direttamente sul benessere e sulla prosperità dei cittadini e delle imprese comunitarie,

B.

considerando che è opportuno stabilire un quadro legislativo e regolamentare chiaro e preciso che faciliti e renda più trasparente il processo decisionale,

C.

considerando che il Parlamento ha sottoscritto con il Consiglio e la Commissione il citato accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria,

D.

considerando che il Parlamento ha altresì sottoscritto con il Consiglio e la Commissione un accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (11),

1.

si compiace vivamente dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»,

2.

ritiene auspicabile instaurare un dialogo interistituzionale permanente tra le istituzioni comunitarie sul miglioramento della qualità della legislazione,

3.

rammenta che tale dialogo interistituzionale riguarda non solo i settori coperti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», ma anche qualsiasi altro settore che comporti l'adozione di una legislazione comunitaria,

4.

sottolinea che qualsiasi futuro dialogo interistituzionale tra le istituzioni in materia di legislazione deve tenere debitamente conto del principio di legittimità democratica, di cui il Parlamento è garante,

5.

ritiene che la Commissione debba sempre consultare l'autorità legislativa quando ritiene che sia utile un'autoregolamentazione,

6.

pone l'accento sul diritto del Parlamento di chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo, nell'ambito dell'esame, da parte di quest'ultima, delle pratiche di autoregolamentazione,

7.

sottolinea il diritto del Parlamento di opporsi all'applicazione di qualsiasi pratica di autoregolamentazione,

8.

difende il diritto del Parlamento di opporsi all'entrata in vigore di qualsiasi progetto di accordo volontario nell'ambito della coregolamentazione,

9.

ritiene fondamentale che la Commissione non possa non tener conto dell'opposizione manifestata dal Parlamento o dal Consiglio per quanto riguarda qualsiasi pratica volontaria nell'ambito dell'autoregolamentazione o della coregolamentazione,

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1

(2)  GU C 211 del 22.7.1996, pag. 23.

(3)  GU C 167 del 2.6.1997, pag. 34.

(4)  GU C 98 del 9.4.1999, pag. 500.

(5)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 433.

(6)  GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

(7)  GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 314.

(8)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

(9)  P5_TA(2003)0426.

(10)  GU C 125 del 27.5.2002, pag. 105, GU C 61 del 14.3.2003, pag. 142 e GU C 133 del 6.6.2003, pag. 5.

(11)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


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