24.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 190/15 |
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
(Seconda sezione)
25 maggio 2004
nella causa T-154/01, Distilleria F. Palma SpA contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Regolamento (CEE) n. 822/87 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regolamento (CEE) n. 1780/89 - Regolamento (CEE) n. 2710/93 - Regolamento (CE) n. 416/96 - Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione - Regolamento (CEE) n. 3390/90 - Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti - Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara - Forza maggiore - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Ricevibilità»)
(2004/C 190/24)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-154/01, Distilleria F. Palma SpA, in liquidazione, con sede in Napoli, rappresentata dall'avv. F. Caruso, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. L. Visaggio e sig.ra C. Cattabriga, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), avente ad oggetto la domanda fondata sugli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamene subiti per effetto del preteso comportamento illegittimo della Commissione quale risulterebbe dalla lettera inviata da quest'ultima alle autorità italiane in data 11 novembre 1996, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio Gonzáles, amministratore principale, ha pronunciato, il 25 maggio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |