11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/9 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
13 luglio 2004
nel procedimento C-429/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Bacardi France SAS contro Télévision française 1 SA (TF1) e altri (1)
(Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) - Direttiva 89/552/CEE - Televisione senza frontiere - Trasmissione televisiva - Pubblicità - Provvedimento nazionale che vieta la pubblicità televisiva di bevande alcoliche commercializzate in tale Stato, nella parte in cui esso riguarda la pubblicità televisiva indiretta derivante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili durante la trasmissione di determinati eventi sportivi - Legge «Evin»)
(2004/C 228/16)
Lingua processuale: il francese
Nel procedimento C-429/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Bacardi France SAS, già Bacardi-Martini SAS, e Télévision française 1 SA (TF1), Groupe Jean-Claude Darmon SA, Girosport SARL, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), nonché dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen e S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1. |
L'art. 2, n. 2, primo comma, prima frase, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, non osta a che uno Stato membro vieti la pubblicità televisiva di bevande alcoliche commercializzate nel detto Stato, laddove ciò riguardi la pubblicità televisiva indiretta derivante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili durante la trasmissione di eventi sportivi binazionali che si svolgono sul territorio di altri Stati membri. Una simile pubblicità televisiva indiretta non dev'essere considerata «pubblicità televisiva» ai sensi degli artt. 1, lett. b), 10 e 11 di tale direttiva. |
2. |
L'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) non osta a che uno Stato membro vieti la pubblicità televisiva di bevande alcoliche commercializzate nel detto Stato, laddove ciò riguardi la pubblicità televisiva indiretta derivante dall'apparizione sullo schermo di pannelli visibili durante la trasmissione di eventi sportivi binazionali che si svolgono sul territorio di altri Stati membri. |