23.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 262/52 |
Ricorso di Centro Europa 7 srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto l'11 agosto 2004
(Causa T-338/04)
(2004/C 262/96)
Lingua processuale: l'italiano
l'11 agosto 2004, Centro Europa 7 srl, con gli avvocati Vittorio Ripa di Meana e Roberto Mastroianni, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di archiviazione della denuncia presentata dalla ricorrente in data 18 ottobre 2001, comunicata al ricorrente con lettera del Direttore della D.G. Concorrenza, sig. Menshing, del 4 giugno 2004, inviata per fax il 9 giugno 2004, n. D (2004)/471 |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese di causa |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa ha partecipato, nel luglio 1999, alla gara indetta in Italia per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica, avendo ottenuto la concessione per l'attività «in chiaro» di durata sessennale, rinnovabile per altri sei anni. Tuttavia, la ricorrente non avrebbe potuto a tutt'oggi avviare la propria attività trasmissiva in chiaro, poiché ad essa non sarebbero state assegnate le frequenze che le sarebbero spettate in forza della concessione. Infatti, l'attuazione del Piano nazionale delle frequenze, che avrebbe permesso di rispettare le sue legittime spettative, non ha potuto essere compiuta perché, sulla base della regolamentazione italiana in vigore, le frequenze sono occupate da operatori televisivi che non hanno ottenuto la concessione ed hanno potuto continuare ad operare in forza del «regime transitorio»introdotto dalla legge n. 249 del 1997. In conseguenza, la prosecuzione dell'attività della terza rete del gruppo Mediaset (Retequattro) ha reso impossibile la liberazione delle frequenze indispensabili affinché la ricorrente potesse iniziare le sue trasmissioni, come dovuto dall'ottenimento della concessione radiotelevisiva.
Il ricorso si rivolge contro la decisione di archiviazione della denuncia delle distorsioni di concorrenza derivate dalla situazione sopraesposta, nonché dalla domanda d'intervento rivolta alla Commissione, in applicazione dell'articolo 86, n. 3, del Trattato CE, trattandosi di misure adottate in favore di impresa (RTI) cui l'ordinamento italiano ha attribuito un diritto speciale.
A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fà valere la violazione degli articoli 82 et 86 del Trattato, nonché dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la convenuta:
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avrebbe svolto un esame non diligente della denuncia in questione per non avere risposto alla principale doglianza relativa alla discriminazione subita nell'accesso al mercato delle trasmissioni televisive. |
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avrebbe adottato l'atto impugnato omettendo di prendere in considerazione che le misure adottate o omesse dalle autorità italiane, nell'escludere Europa 7 dal mercato delle trasmissioni televisive, hanno rafforzato la posizione dominante dell'operatore RTI. |
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avrebbe omesso di prendere in considerazione le conseguenze dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 sulla posizione della ricorrente. Su questo punto, si fà anche valere la violazione del principio generale di buona amministrazione, come codificato all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. |