5.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Granducato di Lussemburgo) con sentenza 7 dicembre 2004, nel procedimento Graham J. Wilson contro Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
(Causa C-506/04)
(2005/C 31/30)
Lingua processuale: il francese
Con sentenza 7 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 dicembre 2004, nel procedimento Graham J. Wilson contro Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, la Cour administrative (Granducato di Lussemburgo) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1. |
Se l'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE (1), volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, debba essere interpretato nel senso che esclude un procedimento di ricorso quale quello previsto dalla legge 10 agosto 1991, come modificata dalla legge 13 novembre 2002; |
2. |
Più in particolare, se organi di ricorso quali il Consiglio disciplinare e amministrativo e il Consiglio disciplinare ed amministrativo d'appello rappresentino mezzi di «ricorso giurisdizionale di diritto interno» ai sensi dell'art. 9 della direttiva 98/5/CE, e se l'art. 9 debba essere interpretato nel senso che esclude un mezzo di ricorso che impone di adire uno o più organi di tale natura prima di poter adire su una questione di diritto una corte o un tribunale ai sensi dell'art. 9. |
Con riserva di statuire successivamente sulla competenza del giudice amministrativo e sulla ricevibilità del ricorso, fatti salvi tutti i motivi formali e sostanziali sollevati dalle parti, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
3. |
Se le autorità competenti di uno Stato membro siano autorizzate a subordinare il diritto di un avvocato di uno Stato membro di esercitare in modo permanente la professione di avvocato con il proprio titolo professionale di origine, nei settori di attività previsti dall'art. 5 della direttiva 98/5/CE, al requisito della conoscenza delle lingue di tale Stato membro; |
4. |
In particolare, se le autorità competenti possano prevedere che tale diritto di esercizio della professione sia subordinato al superamento, da parte dell'avvocato, di un esame orale di lingua in tutte o in alcune delle tre lingue principali dello Stato membro ospitante, al fine di consentire alle autorità competenti di verificare se l'avvocato conosca le tre lingue e, in tal caso, quali debbano essere le garanzie procedurali eventualmente richieste. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).