28.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 aprile 2005

nei procedimenti riuniti C-128/03 e C-129/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) contro Autorità per l'energia elettrica e per il gas e altri (1)

(«Mercato interno dell'energia elettrica - Maggiorazione sul corrispettivo per l'accesso alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e per l'uso della medesima - Aiuti concessi dagli Stati - Direttiva 96/92/CE - Accesso alla rete - Principio di non discriminazione»)

(2005/C 132/09)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-128/03 e C-129/03, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Consiglio di Stato, con decisioni 14 gennaio 2003, pervenute in cancelleria il 24 marzo 2003, nelle cause AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) ) contro Autorità per l'energia elettrica e per il gas e altri, con l'intervento di: ENEL Produzione SpA, la Corte (Terza Sezione) composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una misura come quella oggetto della causa principale, che impone a titolo transitorio una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e per l'uso della medesima esclusivamente alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici e geotermoelettrici al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica a seguito dell'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, costituisce una differenziazione tra imprese in materia di oneri risultante dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri di cui trattasi. Tale differenziazione, pertanto, non configura, di per sé, un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE.

Tuttavia, l'esame di un aiuto non può disgiungersi dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento. Se, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, sussiste un vincolo di destinazione tra la maggiorazione del corrispettivo per l'accesso alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e per l'uso della medesima e un regime nazionale di aiuti, nel senso che i proventi della maggiorazione vengono necessariamente destinati al finanziamento dell'aiuto medesimo, tale maggiorazione costituisce parte integrante del detto regime e deve pertanto essere esaminata congiuntamente a quest'ultimo.

2)

La norma sull'accesso senza discriminazioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, sancita dalla direttiva 96/92, non osta a che uno Stato membro adotti una misura a titolo transitorio, come quella oggetto della causa principale, che imponga esclusivamente a talune imprese produttrici-distributrici di energia elettrica una maggiorazione del corrispettivo dovuto per l'accesso alla detta rete e per l'uso della medesima al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dal mutato contesto normativo conseguente alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica per effetto dell'attuazione della direttiva medesima. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se la maggiorazione del corrispettivo non ecceda quanto necessario per compensare il detto vantaggio.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


  翻译: