28.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/28 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
19 gennaio 2005
nella causa T-372/03, Yves Mahieu contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Termini di reclamo e di ricorso - Rigetto implicito del reclamo - Irricevibilità)
(2005/C 132/51)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-372/03, Yves Mahieu, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Auderghem (Belgio), rappresentato dall'avvocato L. Vogel, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e H. Krämer, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 29 ottobre 2002 contro la decisione della Commissione 6 agosto 2002 che aveva respinto la sua domanda fondata sugli artt. 24 e 90, n. 1, dello statuto, rispetto agli atti di molestia psicologica che egli ritiene di aver subito, e dall'altra, una domanda di risarcimento, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 19 gennaio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |