28.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/36 |
Ricorso del sig. Pablo Muñiz contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 aprile 2005
(Causa T-144/05)
(2005/C 132/65)
Lingua processuale: l'inglese
Il 12 aprile 2005, il sig. Pablo Muñiz, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. B. Dehandschutter, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1. |
annullare la decisione della Commissione 3 febbraio 2005 nella parte in cui nega al ricorrente il pieno accesso ai documenti richiesti; |
2. |
annullare la decisione della Commissione 3 febbraio 2005 nella parte in cui nega parziale accesso ai documenti richiesti; |
3. |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il ricorrente è un avvocato specializzato in consulenze in materia doganale. Al fine di assistere i propri clienti in modo più accurato, il ricorrente rivolgeva alla Commissione, in data 13 ottobre 2004, domanda di accesso ai verbali della riunione, svoltasi nel precedente mese di settembre, del Comitato del codice doganale — sezione nomenclatura tariffaria e statistica nonché a taluni documenti TAXUD. Tale domanda veniva respinta in data 1o dicembre 2004, sulla base dell'art. 4, n. 3, del regolamento 1049/91. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva opposizione il 15 dicembre seguente, opposizione che veniva respinta da decisione confermativa del diniego di accesso, ora impugnata dal ricorrente.
Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violerebbe l'articolo 4, n. 3, del regolamento 1049/01. A suo parere, i motivi addotti a motivazione del diniego di accesso, segnatamente che l'esibizione dei documenti richiesti comprometterebbe seriamente l'iter decisionale della Commissione, non costituirebbero validi motivi ai sensi della detta disposizione. Il ricorrente sostiene inoltre, nello stesso contesto, che la decisione impugnata si baserebbe, erroneamente, sulla tipologia dei documenti, anziché valutare, caso per caso, il singolo contenuto di ogni documento richiesto.
Il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell'art. 4, n. 6, del regolamento medesimo, nella parte in cui la Commissione ha negato anche l'accesso parziale ai documenti richiesti. La decisione impugnata costituirebbe parimenti violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento de quo nella parte in cui verrebbe sistematicamente negata l'esibizione di documenti interni sulla base del mero rilievo che la pratica sarebbe ancora aperta.
Il ricorrente ritiene, infine, che un pubblico interesse preminente, consistente nell'esigenza per le parti interessate di avere migliore comprensione delle decisioni emanate in materia di classificazione tariffaria, giustificherebbe l'esibizione dei documenti richiesti.