29.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-495/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Intermodal Transports BV contro Staatssecretaris van Financiën (1)

(«Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Classificazione nella nomenclatura combinata - Voce 8709 - Trattore “Magnum ET120 Terminal Tractor” - Art. 234 CE - Obbligo, per un giudice nazionale, di proporre una questione pregiudiziale - Condizioni - Informazione tariffaria vincolante rilasciata a favore di un terzo dalle autorità doganali di un altro Stato membro con riferimento ad un veicolo analogo»)

(2005/C 271/09)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-495/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con ordinanza 21 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2003, nella causa Intermodal Transports BV contro Staatssecretaris van Financiën, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, K. Schiemann (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 234 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia relativa alla classificazione tariffaria di una determinata merce pendente dinanzi ad un giudice nazionale, venga prodotta un'informazione tariffaria vincolante relativa ad una merce analoga e rilasciata ad un terzo rispetto alla detta controversia dalle autorità doganali di un altro Stato membro, e il detto giudice ritenga erronea la classificazione tariffaria operata con tale informazione, queste due circostanze:

non possono avere la conseguenza, qualora si tratti di un giudice le cui decisioni possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di obbligare quest'ultimo a sottoporre questioni d'interpretazione alla Corte;

non possono, di per sé, avere la conseguenza automatica, qualora si tratti di un giudice le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di obbligare quest'ultimo a sottoporre questioni d'interpretazione alla Corte.

Il giudice le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tuttavia tenuto, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità. A tal riguardo, l'esistenza dell'informazione tariffaria vincolante sopra menzionata, in particolare, deve indurre il detto giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un'eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della nomenclatura combinata, riportata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261, tenendo conto, segnatamente, dei tre elementi di valutazione sopra menzionati.

2)

La voce 8709 della nomenclatura combinata dev'essere interpretata nel senso che essa non comprende un veicolo equipaggiato di un motore diesel di potenza pari a kW 132, per 2 500 giri al minuto, e di un cambio automatico a quatto marce ed una retromarcia, munito di una cabina chiusa, nonché di una piattaforma di sollevamento, che può raggiungere un'altezza massima di cm 60, ed ha una capacità massima di kg 32 000, un raggio di sterzata molto limitato ed è concepito per garantire lo spostamento di semirimorchi su terreni ed edifici industriali. Un veicolo siffatto non costituisce infatti né un'autocarrello utilizzato per il trasporto di merci, né un carrello-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni, ai sensi della detta voce.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


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