12.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, con ordinanza 22 luglio 2005 nel procedimento Maciej Brzeziński contro Dyrector Izby Celnej w Warszawie

(Causa C-313/05)

(2005/C 281/10)

Lingua processuale: il polacco

Con ordinanza 22 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 agosto 2005, nel procedimento Maciej Brzeziński contro Dyrector Izby Celnej w Warszawie, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il disposto dell'art. 25 del Trattato che istituisce la Comunità europea in cui viene stabilito il divieto di imposizione tra gli Stati membri di dazi doganali all'importazione o all'esportazione o di tasse di effetto equivalente proibisca allo Stato membro in questione l'applicazione dell'art. 80 della legge 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa [Dz. U. (Dziennik Ustaw — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia), n. 29, pos. 257, come modificato] da cui risulta che vengono assoggettate ad accisa le autovetture non immatricolate nel territorio nazionale, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale in una situazione nella quale i diritti di accisa vengono prelevati per ogni acquisto di autoveicolo indipendentemente dal luogo di provenienza di quest'ultimo, anteriormente alla prima immatricolazione nel territorio nazionale.

2)

Se il disposto dell'art. 90, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunità europea in conformità del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari permetta allo Stato membro in questione l'imposizione di un'accisa su autoveicoli usati importati da altri Stati membri allorché tale accisa non grava sulla vendita di autoveicoli usati già immatricolati in Polonia, in una situazione in cui la stessa accisa veniva imposta su tutti gli autoveicoli non immatricolati nel territorio del paese, conformemente all'art. 80, n. 1, della legge polacca sui diritti di accisa.

3)

Se il disposto dell'art. 90, seconda frase, del Trattato che istituisce la Comunità europea conformemente al quale nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni intese a proteggere indirettamente altre produzioni permetta allo Stato membro in questione l'imposizione di un'accisa ad un tasso variabile a seconda dell'età del veicolo e della cilindrata, pubblicato nel regolamento di esecuzione polacco (n. 7 del decreto del Ministro delle finanze 22 aprile 2004 in materia di riduzione delle aliquote delle accise — Dz. U n. 87, pos. 825 come modificato) sugli autoveicoli usati importati da altri Stati membri quando l'imposizione viene calcolata secondo un analogo modello per la vendita di autoveicoli usati nel paese, effettuata anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio dello stesso paese e l'imposizione medesima influisce in seguito sul prezzo di tale autoveicolo in occasione di una sua ulteriore rivendita.

4)

Se il disposto dell'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea a norma del quale sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, considerato in pari tempo anche il tenore dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa a norma della quale uno Stato membro può prelevare imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera proibisca allo Stato membro in questione di mantenere in vigore l'art. 81 della legge polacca sui diritti di accisa in conformità del quale i soggetti procedenti all'acquisto all'intorno della Comunità di autovetture non immatricolate sul territorio di codesto paese, hanno l'obbligo, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale, di presentare dopo l'importazione nel territorio del paese una dichiarazione semplificata al competente Direttore di ufficio doganale nel termine di cinque giorni a decorrere dall'acquisto all'interno della Comunità.


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