28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/13 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2005 — Soffass/UAMI
(Causa T-396/04) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione di marchio figurativo comunitario contenente l'elemento verbale «NICKY» - Marchi figurativi nazionali anteriori contenenti l'elemento verbale «NOKY» - Rigetto dell'opposizione per assenza di rischio di confusione - Annullamento da parte della commissione di ricorso - Rinvio alla divisione di opposizione per l'esame della somiglianza tra i prodotti e delle prove d'uso - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2006/C 22/26)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente(i): Soffass SpA (Porcari, Italia) [Rappresentante(i): avv.ti V. Bilardo e C. Bacchini]
Convenuto(i): Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante(i): sig.ra M. Capostagno, agente]
Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente(i) dinanzi al Tribunale: Sodipan, SCA (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) [rappresentata dall'avv. N. Boespflug]
Oggetto della causa
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 luglio 2004 (pratica R 699/2003-1), riguardante il procedimento di opposizione tra la Soffass SpA e la Sodipan SCA
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |