25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2005 — Infront WM/Commissione
(Causa T-33/01) (1)
(«Trasmissione televisiva - Direttiva 89/552/CEE - Direttiva 97/36/CE - Art. 3 bis - Eventi di particolare rilevanza per la società - Ricevibilità - Violazione delle forme sostanziali»)
(2006/C 48/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Infront WM AG, già KirchMedia WM AG (Zug, Svizzera) [rappresentanti: inizialmente avv.ti C. Lenz, A. Bardong e sig. E. Batchelor, solicitor, successivamente avv. C. Lenz, sigg. E. Batchelor, R. Denton, solicitors, sig.ra F. Carlin, barrister e sig. M. Clough, QC]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: sig.ra K. Banks e sig. M. Huttunen, agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC]
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese [rappresentante: sig. G. de Bergues, agente], Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [rappresentanti: inizialmente sig. J. Collins, successivamente sig.ra R. Caudwell, infine sig. M. Berthell, assistito dal sig. K. Parker, QC], Parlamento europeo [rappresentanti: sigg. C. Pennera e M. Moore, agenti] e Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: sigg. A. Lopes Sabino e M. Bishop, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento dell'asserita decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997 (GU L 202, pag. 60)
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Commissione contenuta nella sua lettera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 29 luglio 2000 è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Parlamento sopporteranno le spese della ricorrente relative al loro intervento. |
4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente, escluse quelle di cui al punto 3 supra. |
5) |
Le intervenienti sopporteranno le proprie spese. |