25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/35


Ricorso presentato il 30 gennaio 2006– Canteiro Lopes/Commissione

(Causa F-9/06)

(2006/C 74/69)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Rui Canteiro Lopes (Lisbona, Portogallo) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 13 ottobre 2005 di non aggiungere il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli e di non promuoverlo al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 21 dicembre 2000, il ricorrente presentava reclamo avverso la decisione di non promuoverlo al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000. Il 2 luglio 2001, la convenuta accoglieva tale reclamo e informava il ricorrente che erano stati intrapresi gli interventi necessari ai fini del completamento del suo rapporto informativo, che peraltro non veniva effettuato. Il ricorrente, conseguentemente, introduceva domanda al fine di ottenere informazioni quanto al seguito riservato a tale decisione 2 luglio 2001. La convenuta, dopo aver riconosciuto che i rapporti informativi 1995-1997 e 1997-1999 sino a quel momento non erano stati completati, proponeva al ricorrente di determinare il suo rapporto informativo 1997-1999 al livello di quello ottenuto per il periodo 1999-2001.

Ancorché il ricorrente rifiutasse tale proposta, la convenuta ha tuttavia concluso il proprio rapporto informativo per il periodo 1997-1999 ed ha deciso di non aggiungere il nome del ricorrente all'elenco di dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli, nonché di non promuoverlo al grado A4 per l'esercizio di promozione 2000.

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere, anzitutto, che tale decisione è viziata in quanto è stata adottata in mancanza di un rapporto informativo legittimamente compiuto per i periodi controversi. Infatti, la convenuta avrebbe commesso un errore di servizio nel non far redigere in tempo utile i rapporti informativi del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 1995 e il 30 giugno 1999.

Il ricorrente sostiene parimenti che la convenuta avrebbe effettuato l'esame comparativo dei meriti del ricorrente in modo non corretto, in quanto avrebbe utilizzato criteri sussidiari, quali l'età e l'anzianità di servizio, che possono trovare applicazione solo in caso di parità di meriti tra funzionari promuovibili, requisito che non sarebbe stato soddisfatto nella specie. La decisione impugnata violerebbe pertanto l'art. 45 dello statuto nonché il principio di parità di trattamento.


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