3.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 131/14 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/FCE Bank plc
(Causa C-210/04) (1)
(Sesta direttiva IVA - Artt. 2 e 9 - Centro di attività stabile - Società non residente - Rapporto giuridico - Accordo sulla ripartizione dei costi - Convenzione OCSE contro la doppia imposizione - Nozione di «soggetto passivo» - Prestazione di servizio a carattere oneroso - Prassi amministrativa)
(2006/C 131/24)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuta: FCE Bank plc
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di Cassazione — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Filiale, organizzata come unità produttiva, di una società avente sede in altro Stato — Possibilità di considerare la filiale come soggetto autonomo e di applicare il criterio dell'«arm's length» previsto dal modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione
Dispositivo
Gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non dev'essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni.