17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/19 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation) — Levi Strauss & Co./Casucci SpA
(Causa C-145/05) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. b) - Momento rilevante per la valutazione del rischio di confusione tra un marchio ed un segno simile - Perdita della capacità distintiva dovuta al comportamento del titolare del marchio dopo che il marchio ha iniziato ad essere utilizzato)
(2006/C 143/34)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nella causa principale
Ricorrente: Levi Strauss & Co.
Convenuta: Casucci SpA
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione dell'art. 5 della direttiva 89/104/CEE: prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU L 40, pag. 1) — Momento rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione tra un marchio ed un segno simile — Perdita di capacità distintiva dovuta al comportamento del titolare del marchio successivamente al momento in cui ha avuto inizio l'uso del segno
Dispositivo
1) |
L'art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa va interpretato nel senso che, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, l'uso del quale lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione. |
2) |
Allorché il giudice competente constati che il segno di cui trattasi costituiva una lesione del marchio nel momento in cui ha iniziato ad essere utilizzato, spetta a tale giudice adottare le misure che si rivelano le più appropriate, date le circostanze della fattispecie, a garantire il diritto del titolare del marchio fondato sull'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, potendo includere tali misure, in particolare, l'ingiunzione di cessare l'utilizzazione del suddetto segno. |
3) |
Non deve disporsi la cessazione dell'uso del segno di cui trattasi allorché si sia constatato che il suddetto marchio ha perduto la sua capacità distintiva, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, di modo che esso è divenuto una generica denominazione ai sensi dell'art. 12, n. 2, della direttiva 89/104 e che il suo titolare è quindi decaduto dai suoi diritti. |