12.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 190/33 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) 29 giugno 2006 Chassagne/Commissione
(Causa F-11/05) (1)
(Dipendenti - Retribuzione - Spese di viaggio annuali - Disposizioni applicabili precedentemente al 1o maggio 2004 ai dipendenti originari di un dipartimento francese d'oltremare - Manifesta irricevibilità)
(2006/C 190/62)
Lingua processuale:il francese
Parti
Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserepa-Lacombe, agenti)
Oggetto della causa
Da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee di diniego della possibilità per il ricorrente di fruire di quanto disposto all'art. 8, nn. 1-3, di cui all'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, relativamente alle modalità di rimborso delle spese di viaggio annuali, nella versione applicabile anteriormente al 1o maggio 2004, e dall'altra, il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subito in ragione di detto diniego.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 115 del 14.5.2005 (causa originariamente iscritta nel registro del Tribunale di primo grado delle Comunità con il numero T-123/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea mediante ordinanza 15.12.2005).