2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/45


Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Akzo Nobel e altri/Commissione

(Causa T-199/06)

(2006/C 212/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Arnhem, Paesi Bassi), Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia), Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (Rappresentanti: C. Swaak, N. Neij, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare l'ammenda imposta alle ricorrenti dalla decisione contestata, oppure, in subordine, disporre che la riduzione del 40 %, concessa ai sensi della Leniency Notice [Comunicazione sulla riduzione delle ammende; in prosieguo: la «Leniency Notice»], sia aumentata del 10 %;

condannare la Commissione alle proprie spese ed a quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ammenda ad esse imposta dalla decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., caso COMP/F/38.620 — Perossido e perborato di idrogeno, mediante la quale la Commissione ha stabilito che le ricorrenti avevano violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo partecipando ad un cartello consistente soprattutto in scambi tra imprese in concorrenza di informazioni sui prezzi e sui volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione delle capacità di produzione nel SEE e nel monitorare gli accordi anticompetitivi. Le due ricorrenti Akzo Nobel Chemicals Holding AB e Akzo Nobel NV sono ritenute solidalmente e individualmente responsabili per la violazione commessa dalla ricorrente Eka Chemicals AB (in prosieguo: l'«Eka»).

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 235 CE non fornendo alcuna motivazione nel concedere la sola riduzione del 40 % dell'ammenda nell'ambito di una fascia del 30 — 50 %, malgrado la cooperazione dell'Eka corrisponda ampiamente ai criteri della Leniency Notice (1).

In subordine, le ricorrenti chiedono che la riduzione del 40 % dell'ammenda, concessa ai sensi della Leniency Notice, sia aumentata del 10 %, sulla base del fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato la detta Leniency Notice, in quanto all'Eka non sarebbe stata concessa la massima riduzione possibile nella fascia rilevante, sebbene la sua cooperazione abbia pienamente soddisfatto i criteri stabiliti al punto 23, n. 2, della Leniency Notice. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha pertanto violato il loro legittimo affidamento.

Inoltre, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto avrebbe disciplinato:

i)

situazioni simili, cioè quelle dell'Eka e dell'Arkema, le cui cooperazione ha pienamente soddisfatto i criteri di cui al punto 23 della Leniency Notice, in modo diverso, concedendo la massima riduzione possibile nella fascia rilevante soltanto all'Arkema, e

ii)

situazioni diverse, cioè quelle dell'Eka e della Solvay, in modo simile, concedendo ad entrambe una riduzione dell'ammenda che non è la massima riduzione possibile nella fascia rilevante, sebbene l'Eka, a loro avviso, abbia fornito una cooperazione più valida e tempestiva che non la Solvay.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).


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