16.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 310/17 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2006 — Hensotherm/UAMI — Hensel (HENSOTHERM)
(Causa T-366/04) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di annullamento - Marchio comunitario figurativo e denominativo HENSOTHERM - Marchio nazionale denominativo HENSOTHERM - Irricevibilità del ricorso contro la decisione che dichiara la nullità - Termine - Restituito in integrum»)
(2006/C 310/33)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Hensotherm AB (Trelleborg, Svezia) (rappresentante: avv. S. Hallbäck)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Laitinen, agente)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Rudolf Hensel GmbH (Börnsen, Germania) (rappresentante: avv. M. Zöbisch)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 luglio 2004 (pratica R 614/2003-1), concernente un procedimento di annullamento del marchio comunitario figurativo HENSOTHERM
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). |
3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |