24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/37 |
Ricorso presentato il 27 dicembre 2006 — Arcelor e a./Commissione delle Comunità europee
(Causa T-405/06)
(2007/C 42/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Arcelor Luxembourg (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo), Arcelor Profil Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo) e Arcelor International (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (Rappresentante: A. Vandencasteele, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare la decisione della Commissione 8 novembre 2006 nel caso COMP/F/38.907 — Travi d'acciaio — C(20069) 5342 def.; |
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quantomeno annullare l'art. 2 della decisione che impone alle ricorrenti una sanzione pecuniaria o ridurre quest'ultima drasticamente; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006 n. C (2006) 5342 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 CECA (caso COMP/F/38.907 — Travi d'acciaio) avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d'acciaio e vertente sulla fissazione dei prezzi, l'attribuzione delle quote e gli scambi di informazioni sul mercato comunitario delle travi d'acciaio. In subordine chiedono l'annullamento o la riduzione sostanziale dell'importo dell'ammenda loro inflitto con la decisione impugnata.
A sostegno del ricorso le ricorrenti invocano molteplici motivi.
Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 97 CECA e sviamento di potere in quanto la decisione adottata applica l'art. 65 CECA dopo la scadenza di quest'ultimo quale previsto dal suo art. 97.
In secondo luogo le ricorrenti deducono la violazione del regolamento n. 1/2003 (1) e sviamento di potere dal momento che la Commissione fonda la propria competenza a emanare una decisione CECA su un regolamento che gli conferisce poteri solo a titolo di attuazione degli artt. 81 e 82 CE.
Il terzo motivo deduce violazione di legge e dei diritti della difesa nella misura in cui la decisione imputa a tre società affiliate la responsabilità per una pratica alla quale avrebbe preso parte soltanto una di esse.
Inoltre le ricorrenti assumono che, nell'adottare la decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in violazione di legge in materia di prescrizione.
Infine sostengono che la decisione adottata avrebbe violato i loro diritti di difesa in quanto sarebbe stata emanata oltre quindici anni dopo i fatti, sulla base di una teoria di imputabilità articolata dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti del marzo 2006, secondo le ricorrenti, per la prima volta entro un termine che esse considerano eccessivo.
(1) Regolamento CE del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato, GU 2003, L 1, pag. 1.