17.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/18 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2009/C 249/08
1. La Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1).
2. Procedura
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 04/92, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96.
Prodotto |
Paese(i) di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza |
Fibre di poliesteri in fiocco |
Repubblica di Corea |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 412/2009 del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 1) |
18.3.2010 |
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) Fax +32 22956505.