16.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/2 |
Modalità di designazione del giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento
(2016/C 296/02)
Il 13 luglio 2016, il Tribunale ha deciso che, dal 20 settembre 2016, nei casi di impedimento rispettivamente previsti all’articolo 17, paragrafo 2, seconda frase, e all’articolo 24, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di procedura, il presidente designa il vicepresidente ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento.
In caso di impedimento del vicepresidente, il presidente del Tribunale designa il giudice ai fini della sostituzione del giudice colpito da impedimento seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura, ad eccezione dei presidenti di sezione. Tuttavia, per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale può derogare a tale ordine.