Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA N. 17/03/COL, del 5 febbraio 2003, che riconosce come pienamente operativa la banca dati norvegese per i bovini
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 15/05/2003 pag. 0062 - 0064
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA N. 17/03/COL del 5 febbraio 2003 che riconosce come pienamente operativa la banca dati norvegese per i bovini L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'accordo sullo spazio economico europeo (in appresso l'accordo SEE), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1, visto l'accordo fra gli Stati EFTA che stabilisce un'autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1, visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 1.1.7a dell'accordo SEE che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(1)], modificato dal protocollo 1 dell'accordo SEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, vista la domanda presentata dalla Norvegia il 2 maggio 2001, considerando che la Norvegia ha presentato all'autorità di vigilanza EFTA, in data 2 maggio 2001, la richiesta che venga riconosciuta come pienamente operativa la propria banca dati che fa parte del sistema norvegese di identificazione e di registrazione dei bovini, considerando che la richiesta della Norvegia era corredata delle necessarie informazioni, aggiornate in data 3 ottobre 2001 e 24 gennaio 2002, considerando che le autorità norvegesi si sono impegnate a migliorare l'affidabilità di questa banca dati, garantendo in particolare che: 1) Verranno adottate le misure necessarie per rendere la legislazione nazionale conforme alla legislazione comunitaria ripresa nell'accordo SEE e applicabile alla Norvegia. 2) Verranno adottate le misure necessarie per garantire che le nascite, i decessi ed ogni movimento verso un'azienda e da un'azienda siano inseriti nella banca dati per i bovini, anche per quanto riguarda gli animali importati ed esportati e i movimenti verso i mercati e dai mercati e la notifica di macellazione presso i macelli. 3) Saranno introdotte misure, comprese procedure amministrative per l'applicazione di sanzioni, intese a migliorare le procedure di notifica delle nascite, dei decessi e di tutti i movimenti, nell'intento di rispettare il termine di sette giorni stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2). 4) Saranno introdotte le procedure necessarie per garantire che, durante le ispezioni nell'azienda, l'autorità zoosanitaria norvegese tenga conto delle informazioni disponibili nella banca dati per i bovini. 5) Vengano adottate le misure necessarie per correggere eventuali errori presso l'azienda rilevati durante le ispezioni dell'autorità zoosanitaria norvegese. 6) Saranno introdotte misure per garantire il rispetto delle procedure di sorveglianza esistenti basate sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione(3) per quanto concerne le restrizioni dei movimenti di animali presenti nell'azienda nel caso di animali per i quali non siano state rispettate le norme di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000. 7) Verranno introdotte procedure per la redazione e la presentazione di relazioni periodiche da parte dell'operatore della banca dati (SYSTOR) all'autorità zoosanitaria norvegese. 8) Saranno istituite procedure per controllare il sistema generale di notifica delle nascite, dei decessi e dei movimenti e per la registrazione di questi eventi nella banca dati dei bovini. 9) Saranno adottate le misure necessarie per verificare che tutte le informazioni richieste per ogni azienda vengano registrate nella banca dati per i bovini. 10) Saranno introdotte misure, comprese azioni di formazione, per ridurre gli errori di notifica e di registrazione degli eventi. 11) Verrà istituita una procedura per controllare il lasso di tempo che trascorre dal verificarsi dell'evento alla sua registrazione nella banca dati. 12) Sarà istituita una procedura per verificare tutte le informazioni inserite nella banca dati per i bovini. Tale procedura prevederà anche misure che consentano di correggere rapidamente gli errori verificatisi nell'azienda e nella banca dati e rilevati durante le verifiche. 13) Saranno adottate le misure necessarie per garantire che le informazioni vengano inserite nella banca dati e siano disponibili qualora alle aziende vengano imposte limitazioni dei movimenti di animali a seguito del mancato rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1760/2000. 14) Sarà introdotta una procedura per informare regolarmente l'allevatore sulle informazioni registrate nella banca dati. 15) Saranno introdotte le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'uso dei passaporti per lo spostamento degli animali. considerando che le autorità norvegesi si sono impegnate ad attuare questi miglioramenti entro il 1o settembre 2002 e ad informare l'autorità di vigilanza dell'EFTA in merito a eventuali problemi verificatisi durante il periodo di attuazione delle suddette misure, considerando che, con lettera del 17 luglio 2002, la Norvegia ha informato l'autorità che le misure di miglioramento non sarebbero state attuate entro il 1o settembre 2002, considerando che, con lettera del 20 dicembre 2002, la Norvegia ha informato l'autorità che le misure di miglioramento sono state attuate al 5 dicembre 2002, considerando che, con lettera del 30 gennaio 2003, la Norvegia ha fornito ulteriori informazioni rispetto alla lettera del 20 dicembre 2002, considerando che, in base alla valutazione della situazione in Norvegia, è opportuno riconoscere come pienamente operativa la banca dati norvegese per i bovini, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 1. La banca dati norvegese per i bovini viene riconosciuta come pienamente operativa. 2. La Norvegia è destinataria della presente decisione. 3. Fa fede il testo inglese della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003. Per l'autorità di vigilanza EFTA Einar M. Bull Presidente (1) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1. (2) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. (3) GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.