19.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/59 |
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 65/04/COL
del 31 marzo 2004
concernente un programma coordinato di controlli ufficiali dei mangimi per l'anno 2004
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,
visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1,
visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31o, dell’accordo SEE [direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (1)], modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario, ai fini del buon funzionamento dello Spazio economico europeo, disporre di programmi coordinati d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale nell'ambito del SEE, al fine di migliorare l'effettuazione armonizzata dei controlli ufficiali da parte degli Stati SEE. |
(2) |
I programmi devono concentrarsi sul rispetto della vigente normativa in materia, conforme all'accordo SEE, sulla tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. |
(3) |
I risultati dei programmi nazionali svolti in concomitanza con i programmi coordinati permettono di acquisire informazioni ed esperienze sulle quali basare in futuro le attività di controllo e la legislazione in materia. |
(4) |
Sebbene l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 33, dell’accordo SEE [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2)] definisca il contenuto massimo di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono disposizioni legislative in vigore ai sensi dell'accordo SEE per le altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. Raccogliendo dati sulla presenza delle micotossine in questione mediante un campionamento casuale, sarebbe possibile disporre di informazioni utili per la valutazione della situazione in vista dell'elaborazione della legislazione. Inoltre alcuni componenti dei mangimi, quali i cereali e i semi oleosi, sono particolarmente esposti alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, stoccaggio e trasporto. Dal momento che la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro, è opportuno, per tutte le micotossine citate, raccogliere dati relativi ad anni consecutivi. |
(5) |
Controlli precedenti per individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in alcuni mangimi per i quali le sostanze in questione non sono autorizzate, rivelano che questo tipo di infrazione continua a verificarsi. La frequenza di queste rilevazioni e il carattere delicato della questione giustificano il proseguimento dei controlli. |
(6) |
La partecipazione della Norvegia e dell'Islanda ai programmi ai sensi dell'allegato II della presente raccomandazione concernente le sostanze non autorizzate quali additivi alimentari dovrà essere valutata in rapporto alla loro esenzione dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE. |
(7) |
È importante garantire che le restrizioni riguardanti l'impiego di prodotti di origine animale nei mangimi, conformemente a quanto previsto dalla pertinente normativa SEE, siano effettivamente applicate. |
(8) |
Il caso della contaminazione della catena alimentare da acetato di medrossiprogesterone (MPA) ha sottolineato l'importanza della selezione delle forniture per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi. Alcuni ingredienti dei mangimi sono sottoprodotti dell'industria agroalimentare, di altre industrie o sono di origine minerale. Le fonti dei componenti dei mangimi di origine industriale e i relativi metodi di lavorazione possono risultare particolarmente significative per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e pertanto le autorità competenti devono prendere in considerazione questo aspetto al momento di effettuare i controlli. |
(9) |
Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA per le piante e gli alimenti per animali, il quale assiste l'Autorità di vigilanza EFTA, |
RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:
1) |
Di effettuare nel 2004 un programma coordinato d'ispezione volto a controllare:
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2) |
Di includere i risultati del programma coordinato d'ispezione di cui al paragrafo 1 in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività ispettive da presentare all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 1o aprile 2005, secondo quanto disposto all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE e nella versione più recente del modello armonizzato per la trasmissione delle informazioni. |
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Bernd HAMMERMAN
Membro del Collegio
Niels FENGER
Direttore
(1) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).
(2) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).
ALLEGATO I
Concentrazione di talune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) nei mangimi
Singoli risultati per tutti i campioni sottoposti a controllo; modello per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a)
Mangimi |
Campiona-mento (casuale o mirato) |
Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per mangimi con tenore di umidità pari al 12 %) |
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Tipo |
Paese d'origine |
Aflatossina B1 |
Ocratossina A |
Zearalenone |
Deossinivalenolo |
Fumonisine (1) |
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L'autorità competente deve inoltre indicare:
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le azioni intraprese nei casi in cui risultano superati i livelli massimi per il tenore di aflatossina B1, |
— |
il metodo d'analisi utilizzato, |
— |
il limite d'individuazione. |
(1) La concentrazione di fumonisine corrisponde alla concentrazione totale di fumonisine B1, B2 e B3.
ALLEGATO II
Presenza di talune sostanze non autorizzate quali additivi alimentari
Alcuni antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze possono essere legittimamente presenti in qualità di additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati a talune specie e categorie di animali, qualora siano autorizzati ai sensi dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1, dell’accordo SEE [direttiva del Consiglio 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nei mangimi (1)].
La presenza di sostanze non autorizzate nei mangimi costituisce un'infrazione.
Le sostanze la cui presenza deve essere oggetto di controllo devono essere selezionate a partire dal seguente elenco:
1) |
Sostanze autorizzate quali additivi alimentari esclusivamente per talune specie o categorie animali:
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2) |
Sostanze il cui uso quali additivi dei mangimi non è più autorizzato:
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3) |
Sostanze mai autorizzate quali additivi dei mangimi: altre sostanze |
Singoli risultati per tutti i campioni non conformi; modello per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera b)
Tipo di mangime (specie e categoria animale) |
Sostanza individuata |
Livello individuato |
Motivo dell'infrazione (2) |
Azione intrapresa |
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L'autorità competente deve inoltre indicare:
— |
il numero totale di campioni esaminati, |
— |
i nominativi delle sostanze oggetto di controllo, |
— |
il metodo d'analisi utilizzato, |
— |
i valori limite del controllo. |
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(2) Motivazione all'origine della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da un'indagine effettuata dall'autorità competente.
ALLEGATO III
Restrizioni relative alla produzione e all'impiego di prodotti d'origine animale
Fatto salvo quanto disposto agli articoli da 3 a 13 e all'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati EFTA devono, nel corso del 2004, realizzare un programma d'ispezione coordinato per determinare se le restrizioni relative alla produzione e all'impiego di materie prime d'origine animale siano state rispettate.
In particolare, per garantire che il divieto di utilizzazione di proteine animali trasformate nell'alimentazione di alcuni animali, definito all'allegato IV dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 7.1.12, dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1)] sia effettivamente applicato, gli Stati EFTA devono attuare un programma specifico d'ispezione basato su controlli mirati. Secondo quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, il programma di controllo deve conformarsi a una strategia basata sui rischi, in cui si tiene conto di tutte le fasi della produzione e di tutti i tipi di locali in cui i mangimi sono prodotti, manipolati e somministrati. Gli Stati EFTA devono prestare particolare attenzione alla definizione di criteri che possono essere connessi ad un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza delle ispezioni e il numero di campioni prelevati nei vari locali devono essere in correlazione con il totale delle ponderazioni attribuite ai locali in questione.
In sede di elaborazione di un programma d'ispezione è opportuno prendere in considerazione i seguenti criteri indicativi, relativi anche ai locali:
Locali |
Criteri |
Ponderazione |
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Fabbriche di mangime |
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Posti d'ispezione frontalieri e altri punti d'ingresso nel SEE |
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Azienda agricole |
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Rivenditori |
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Miscelatori mobili |
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Mezzi di trasporto |
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In alternativa ai criteri e ai locali indicativi, gli Stati EFTA possono far pervenire all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione dei rischi entro il 30 aprile 2004.
Il campionamento deve essere effettuato sulla base di lotti o eventi, nei casi in cui è più probabile che si verifichi la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle linee di produzione, cambiamenti nei silos di stoccaggio o nei silos destinati al materiale sfuso).
Ogni Stato EFTA deve effettuare annualmente almeno dieci ispezioni ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato EFTA deve prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi, l'identificazione e la stima devono essere effettuate tramite analisi al microscopio, come disposto nella direttiva 98/88/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che fissa gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti d'origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2). La presenza di costituenti d'origine animale vietati deve essere considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.
I risultati dei programmi d'ispezione vanno comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA tramite i seguenti modelli.
Sintesi dei controlli sulle restrizioni relative all'impiego di prodotti d'origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)
A. Ispezioni documentate
Fase |
Numero di ispezioni, compresi i controlli della presenza di proteine animali |
Numero di infrazioni, sulla base di controlli documentari, piuttosto che in base a prove di laboratorio |
Importazioni di materie prime |
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Stoccaggio di materie prime |
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Fabbriche di mangime |
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Miscelatori fissi/miscelatori mobili |
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Intermediari di mangime |
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Mezzi di trasporto |
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Aziende agricole con allevamento di non ruminanti |
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Aziende agricole con allevamento di ruminanti |
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Altro: … |
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B. Campionamento e analisi di materie prime e mangimi composti per determinare la presenza di proteine animali trasformate
Locali |
Numero di campioni ufficiali analizzati per determinare la presenza di proteine animali trasformate |
Numero di campioni non conformi |
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Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri |
Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci |
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Materie prime |
Mangimi composti |
Materie prime |
Mangimi composti |
Materie prime |
Mangimi composti |
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per ruminanti |
per non ruminanti |
per ruminanti |
per non ruminanti |
per ruminanti |
per non ruminanti |
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All'importazione |
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Fabbriche di mangime |
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Intermediari/stoccaggio |
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Mezzi di trasporto |
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Miscelatori fissi/miscelatori mobili |
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Nell'azienda agricola |
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Altro: … |
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C. Tabella riassuntiva dei campionamenti dei mangimi destinati a ruminanti in cui è stata rilevata la presenza di proteine animali trasformate vietate
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Mese del campionamento |
Tipo, livello e origine della contaminazione |
Sanzioni (o altre misure applicate) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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Gli Stati EFTA devono inoltre analizzare i grassi e gli oli vegetali destinati ai mangimi per individuare la presenza di tracce di ossa e inserire i risultati di dette analisi nella relazione di cui al paragrafo 2 della presente raccomandazione.
ALLEGATO IV
Procedure di selezione e di valutazione delle forniture di materie prime di origine industriale
Le autorità competenti devono identificare e fornire una breve descrizione delle procedure adottate dai fabbricanti di mangimi composti per selezionare e valutare le forniture di materiale di origine industriale destinato alla composizione dei mangimi. Alcune procedure possono riferirsi ad una definizione preliminare di caratteristiche e requisiti applicati ai prodotti da fornire o ai fornitori. Altre procedure possono riferirsi a controlli effettuati autonomamente per la verifica della conformità ad alcuni parametri, a cura dei fabbricanti di mangimi composti, al momento della ricezione della fornitura.
Per ogni procedura identificata (procedura di selezione e valutazione delle forniture), le autorità competenti devono indicare i vantaggi e gli svantaggi dell'applicazione della procedura in questione in termini di sicurezza dei mangimi. Infine devono valutare se, tenendo presenti i rischi potenziali, le varie procedure sono accettabili, insufficienti o non accettabili per garantire la sicurezza dei mangimi, indicando i motivi alla base della conclusione.
Valutazione delle procedure
Procedura (breve descrizione, ivi compresi criteri di ammissione/ non ammissione delle materie prime) |
Vantaggi |
Svantaggi |
Valutazione dell'accettabilità della procedura |
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