20.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/206


DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 204/22/COL

del 16 novembre 2022

che modifica la decisione n. 196/22/COL relativa all'adozione di misure di emergenza in Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e degli articoli 21, 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 [2022/2511]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («regolamento (UE) 2016/429») (1), come modificato e adattato all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 257, paragrafo 1, dall'articolo 258, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13e, dell'accordo SEE, regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate («regolamento delegato (UE) 2020/687») (2), come modificato e adattato all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dagli articoli 21, 39 e 55,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13a, dell'accordo SEE, regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate («regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882») (3), come adattato all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dagli articoli 1 e 2, nonché dall'allegato,

adattata all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE,

considerando quanto segue:

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 si applicano tutti a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI è indicata all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2016/429 come malattia elencata soggetta alle norme di prevenzione e controllo alle malattie ivi stabilite. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 elenca l'HPAI come malattia di categoria A, D ed E quale definita all'articolo 1 di tale regolamento.

Ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») è tenuta a riesaminare le misure di emergenza prese dalle autorità norvegesi competenti a norma dell'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 258 dello stesso regolamento in caso di comparsa di un focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), compresa l'HPAI («misure norvegesi»). Ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), l'Autorità è tenuta, qualora lo ritenga necessario al fine di evitare ingiustificate perturbazioni dei movimenti di animali e prodotti, ad adottare le misure di emergenza di cui all'articolo 257, paragrafo 1, approvando le misure norvegesi.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 integra le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo dell'HPAI. L'articolo 21 di tale regolamento prevede l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio della Norvegia, prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.

Il 26 ottobre 2022 l'Autorità ha adottato la decisione n. 196/22/COL relativa all'adozione di misure di emergenza in Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di HPAI. Il 22 ottobre 2022 la Norvegia aveva notificato un focolaio confermato di HPAI in un'azienda di circa 7 000 volatili che depongono uova da cova sul suo territorio (4).

Il 12 novembre 2022 la Norvegia ha notificato un nuovo focolaio confermato di HPAI sul suo territorio in un'azienda di circa 7 500 galline ovaiole («il secondo focolaio di HPAI»). (5) Il 15 novembre 2022 è pervenuto un aggiornamento della notifica (6). Le autorità competenti norvegesi hanno adottato le necessarie misure di controllo delle malattie ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al secondo focolaio.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno del SEE, è necessario delineare rapidamente le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Norvegia in relazione a entrambi i focolai di HPAI.

Di conseguenza, le zone di protezione e di sorveglianza relative all'HPAI in Norvegia, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, sono elencate nell'allegato della presente decisione che approva le misure norvegesi a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e la durata della regionalizzazione specificata in tale allegato.

L'autorità ha esaminato le misure di controllo della malattia in collaborazione con la Norvegia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Norvegia si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di un focolaio di HPAI.

È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della decisione dell'Autorità n. 196/22/COL.

Il 15 novembre 2022 l'Autorità, con decisione delegata n. 203/22/COL (documento n. 1327635), ha debitamente presentato al comitato veterinario e fitosanitario EFTA il progetto di decisione a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, e dell'articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il 16 novembre 2022 il comitato EFTA ha espresso un parere positivo sul progetto di decisione, il quale è pertanto conforme al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione dell'Autorità n. 196/22/COL è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al termine ultimo indicato nell'allegato della presente decisione, a decorrere dal quale le misure di controllo della malattia in una delle zone di protezione o di sorveglianza cessano di essere applicabili in conformità agli articoli 39 o 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seconda dei casi.

Articolo 4

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2022

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL,

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio responsabile

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi

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(1)  Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020.

(2)  Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 3/2021 del 5 febbraio 2021.

(3)  Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020.

(4)  Documento n. 1322915.

(5)  Documento n. 1327550.

(6)  Documento n. 1328618.


ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione in Norvegia di cui agli articoli 1 e 2

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Adottate con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n.

Le parti dei comuni di Klepp, Sandnes e Sola nella contea di Rogaland situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58,80459 E: 5,61203

12.11.2022

196/22/COL

Le parti del comune di Sola nella contea di Rogaland situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58,90047 E: 5,57987

7.12.2022

204/22/COL

Parte B

Zone di sorveglianza in Norvegia di cui agli articoli 1 e 3

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Adottate con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n.

Le parti dei comuni di Klepp, Sandnes, Sola e Time nella contea di Rogaland, situate oltre l'area delineata nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58,80459 E: 5,61203

22.11.2022

196/22/COL

Le parti dei comuni di Klepp, Sandnes e Sola nella contea di Rogaland situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58,80459 E: 5,61203

Dal 12.11.2022 al 22.11.2022

196/22/COL

Le parti dei comuni di Randaberg, Stavanger, Klepp, Sandnes e Sola nella contea di Rogaland, situate oltre l'area delineata nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58,90047 E: 5,57987

16.12.2022

204/22/COL

Le parti del comune di Sola nella contea di Rogaland situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58,90047 E: 5,57987

Dall'8.12.2022 al 16.12.2022

204/22/COL


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