Decisione del Consiglio 2014/415/UE, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà.
La clausola di solidarietà consente all'Unione europea (UE) e ai paesi dell'UE di agire congiuntamente per aiutare un altro paese dell'UE vittima di un attacco terroristico o di una catastrofe naturale o provocata dall'uomo.
La decisione stabilisce le norme e le procedure per l'applicazione della clausola di solidarietà. Assicura che tutte le parti interessate a livello nazionale e a livello unionale collaborino insieme per rispondere rapidamente, in modo efficace e coerente in caso di attacchi terroristici o catastrofi naturali o provocate dall'uomo.
La clausola si applica:
Invocare la clausola di solidarietà
Il paese UE colpito può invocare la clausola di solidarietà, se ritiene che la crisi oltrepassi le proprie capacità di risposta.
Deve rivolgere la sua richiesta alla presidenza del Consiglio e al presidente della Commissione europea attraverso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione (ERCC).
Meccanismo di reazione dell'UE
Una volta invocata la clausola di solidarietà, l'UE mobilita tutti gli strumenti e le strutture di cui dispone, compresi gli strumenti settoriali, operativi, strategici o finanziari, come il meccanismo di protezione civile dell'UE, gli strumenti previsti dalla strategia di sicurezza interna dell'UE e le strutture istituite nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
Il Consiglio assicura la direzione politica e strategica della risposta, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'Alto rappresentante. Attiva subito i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) per garantire una reazione coerente a livello unionale.
Parallelamente, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione europea:
La decisione si applica dal 20 luglio 2014.
La clausola di solidarietà dell'UE mette in atto l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Decisione 2014/415/UE |
21.7.2014 |
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Ultimo aggiornamento: 21.09.2015