Riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2019/631 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) 2019/631 punta a contribuire alla decarbonizzazione del trasporto su strada, per soddisfare gli obiettivi dell’Unione europea (Unione) sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (si veda la sintesi) per il 2030 e oltre, contribuendo agli obiettivi dell’accordo di Parigi.
PUNTI CHIAVE
- Il regolamento stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (ovvero furgoni).
- Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell’Unione per autovetture e furgoni nuovi sono in linea con gli obiettivi climatici rivisti dell’Unione, stabiliti nella normativa europea sul clima [regolamento (UE) 2021/1119], che sancisce l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 nella legislazione e stabilisce inoltre un obiettivo di riduzione interna nell’Unione per le emissioni nette di gas serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
- Tali requisiti contribuiranno altresì al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre del 40 % rispetto ai livelli del 2005 le emissioni di gas a effetto serra per i settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni entro il 2030.
Obiettivi di riduzione delle emissioni
- Rispetto all’obiettivo del 2021. il regolamento richiede per le emissioni medie annuali di CO2 del parco veicoli dell’Unione di autovetture nuove e furgoni nuovi una riduzione:
- del 15 % per il periodo 2025-2029;
- del 55 % per le autovetture nuove e del 50 % per i furgoni nuovi per il periodo 2030-2034;
- del 100 % a partire dal 1o gennaio 2035.
- Ogni anno la Commissione europea, in un atto di esecuzione, stabilisce la media delle emissioni di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 per ciascun costruttore, al fine di valutarne le prestazioni nel raggiungere i propri obiettivi [per il 2022, si veda la decisione di esecuzione (UE) 2024/865].
- I costruttori che superano il loro obiettivo specifico per le emissioni dovranno versare un’indennità pari a 95 EUR per g/km di emissioni in eccesso per ciascun veicolo di nuova immatricolazione.
Incentivi per la quota di veicoli a zero e a basse emissioni
- Dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2029, si applica un incentivo per i veicoli a zero e a basse emissioni (ZLEV), in base al quale l’obiettivo specifico di emissione di CO2 per costruttore viene ridotto se la sua quota di ZLEV (veicoli con emissioni da 0 a 50 g/km) immatricolato in un determinato anno supera i seguenti livelli di riferimento: il 25 % per le autovetture e il 17 % per i furgoni.
- Per il calcolo della quota di ZLEV nel parco veicoli di un costruttore, si applica una regola contabile che conferisce un peso maggiore agli ZLEV che generano minori emissioni di CO2.
Raggruppamento, deroghe ed ecoinnovazioni
- Sono misure che rendono più facile per i costruttori raggiungere i loro obiettivi.
- I costruttori possono costituire un raggruppamento, nel qual caso un obiettivo comune si applica all’intero raggruppamento.
- I costruttori che immatricolano annualmente meno di 1 000 autovetture nuove o furgoni nuovi sono esenti dal raggiungimento degli obiettivi per le emissioni specifiche, a meno che non abbiano presentato domanda di deroga.
- I costruttori che immatricolano meno di 10 000 autovetture o 22 000 furgoni possono richiedere una deroga per «costruttori di piccoli volumi». La deroga cessa di esistere a partire dal 2036 in poi.
- I costruttori che immatricolano tra 10 000 e 300 000 autovetture possono richiedere una «deroga di nicchia». Tale deroga cessa di esistere a partire dal 2029.
- I costruttori possono inoltre ricevere crediti di «ecoinnovazione» per tecnologie innovative. Il tetto massimo per tali crediti sarà gradualmente ridotto a partire dal 2025. Questi crediti cesseranno di esistere a partire dal 2035.
Dati validi sulle emissioni
Si applicano norme per garantire la validità e la rappresentatività delle condizioni reali dei dati registrati sulle emissioni, che richiedono:
- alla Commissione di monitorare i dati delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante o energia dei veicoli in condizioni reali [si veda il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392];
- alle autorità di omologazione di verificare che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli registrati dai costruttori nei certificati di conformità che accompagnano i veicoli corrispondano ai valori di tali veicoli in servizio [si vedano il regolamento delegato (UE) 2023/2867 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2866].
Emissioni di CO2 prodotte durante il ciclo di vita
- Entro il 2025 la Commissione presenterà una metodologia per valutare e comunicare le emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita di autovetture e furgoni venduti sul mercato dell’Unione.
- A decorrere dal 1° giugno 2026, i costruttori possono iniziare a comunicare le emissioni di CO2 prodotte nel ciclo di vita dei loro veicoli sulla base di questa metodologia comune dell’Unione.
Relazione sullo stato di avanzamento
- Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni due anni, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea sullo stato di avanzamento relativo alla mobilità stradale a zero emissioni. La relazione deve in particolare monitorare e valutare la necessità di possibili misure supplementari per facilitare una transizione giusta, anche attraverso mezzi finanziari. Nella relazione, la Commissione considererà tutti i fattori che contribuiscono a un avanzamento efficiente dal punto di vista dei costi verso la neutralità climatica entro il 2050.
- Insieme alla prima relazione sullo stato di avanzamento, la Commissione deve presentare un’analisi per individuare eventuali lacune di finanziamento nel garantire una transizione giusta nella filiera del settore automobilistico, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle regioni più colpite dalla transizione. Ciò sarà accompagnato, se del caso, da proposte di misure finanziarie adeguate per rispondere alle esigenze individuate.
Riesame
Nel 2026 la Commissione riesaminerà l’efficacia e l’impatto del regolamento e presenterà una relazione al Parlamento e al Consiglio.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
Il regolamento (CE) 2019/631 ha emendato e sostituito i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (CE) n. 510/2011 e le successive modifiche.
Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/631 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2866 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio (verifica in servizio) (GU L 2023/2866 del 18.12.2023).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento delegato (UE) 2023/2867 della Commissione, del 5 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio (verifica in servizio) (GU L 2023/2867 del 18.12.2023).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione del 4 marzo 2021 relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e che abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 16.10.2024