Assunzione delle prove in materia civile e commerciale
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Mira a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l’assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui l’autorità giudiziaria* («autorità giudiziaria richiedente») richiede che l’autorità giudiziaria di un altro paese dell’Unione («autorità giudiziaria richiesta») assuma le prove o intenda assumerle direttamente.
Le richieste intese a ottenere prove sono:
- utilizzate solo in procedimenti giudiziari già in corso o in corso di esame;
- presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione, utilizzando un modulo standard contenente tutte le indicazioni necessarie;
- trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;
- dichiarate come ricevute entro 7 giorni dall’autorità giudiziaria
- Trattate con scadenze diverse se la richiesta è incompleta o se l’autorità giudiziaria richiesta non ha la giurisdizione necessaria.
Un’autorità giudiziaria richiesta di assumere prove:
- agisce senza indugio e, al più tardi, entro 90 giorni;
- può utilizzare la videoconferenza o la teleconferenza se le viene richiesto dall’autorità giudiziaria richiedente e se il diritto nazionale lo consente;
- consente alle parti e ai loro rappresentanti, compresi quelli dell’autorità giudiziaria richiedente, di assistere all’assunzione delle prove se la legge dello Stato membri dell’autorità giudiziaria richiedente lo prevede;
- può rifiutare la richiesta se:
- la persona che deve essere esaminata invoca il diritto o l’obbligo di astenersi dal testimoniare,
- se la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento o non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario,
- l’autorità giudiziaria richiedente non fornisce le eventuali informazioni aggiuntive richieste o non costituisce il deposito entro le scadenze necessarie.
Un’autorità giudiziaria che intende acquisire le prove direttamente in un altro paese dell’Unione:
- contatta l’organismo centrale o l’autorità competente del paese che entro 30 giorni accoglie o rifiuta la richiesta e può allegare condizioni e assegnare una determinata autorità giudiziaria;
- Può utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza per interrogare la persona interessata.
In generale, un’autorità giudiziaria a cui è stato chiesto di assumere prove non può chiedere il rimborso all’autorità giudiziaria richiedente per tasse o spese, ma può farlo per coprire:
- i compensi di periti e interpreti, compresa la costituzione di un deposito o di un anticipo sui probabili costi relativi;
- le spese relative alla videoconferenza o teleconferenza.
I paesi dell’Unione:
- designano un organo centrale incaricato di:
- fornire informazioni alle autorità giudiziarie,
- ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere,
- trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta estera all’autorità giudiziaria competente;
- fornire alla Commissione europea le informazioni pratiche, quali i dettagli degli organi centrali e delle autorità competenti;
- sostengono i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei sistemi informatici nazionali utilizzati.
La Commissione:
- elabora e aggiorna periodicamente un manuale contenente le informazioni comunicate dalle autorità nazionali;
- può adottare atti delegati e atti di esecuzione per modificare gli aspetti tecnici della legislazione;
- è responsabile della creazione, della manutenzione, dello sviluppo e del finanziamento del software che gli Stati membri possono utilizzare in luogo del loro sistema informatico nazionale;
- istituisce, entro il 2 luglio 2023, un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e l’impatto del regolamento;
- presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Il regolamento non si applica in Danimarca.
Abrogazione
Il regolamento (UE) 2020/1783 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1206/2001 (si veda la sintesi).
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Si applica dal 1 luglio 2022.
Il regolamento (UE) 2020/1783 rivede e sostituisce il regolamento (CE) n. 1206/2001 (e successivi emendamenti), in particolare tramite l’uso della digitalizzazione e della tecnologia moderna per accelerare i processi e ridurre i costi e i ritardi per i cittadini e le imprese.
CONTESTO
- I procedimenti giudiziari civili riguardano questioni quali contratti, proprietà, successioni e diritto di famiglia e societario. Alla fine del 2018, circa 3,4 milioni di procedimenti giudiziari civili e commerciali hanno coinvolto più di un paese dell’Unione.
- Per maggiori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Autorità giudiziaria: autorità nazionale che può assumere prove (non solo gli organi giudiziari).
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1206/2001, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1206/2001 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
Ultimo aggiornamento: 26.01.2021