Sostegno alla cooperazione dell’Unione europea nel settore dell’imposizione fiscale: Fiscalis (2021-2027)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2021/847 che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale*. Esso resterà in vigore per la durata del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 dell’Unione europea (Unione). Esso definisce per il programma:
- gli obiettivi generali e specifici;
- l’importo, i moduli e le norme per il finanziamento dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
Gli obiettivi generali consistono nel sostenere le autorità fiscali e l’imposizione fiscale affinché contribuiscano a:
- migliorare il funzionamento del mercato interno;
- promuovere la competitività dell’Unione e la concorrenza leale nell’Unione;
- tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione anche proteggendo tali interessi dalla frode, dall’evasione e dall’elusione fiscali;
- migliorare la riscossione delle imposte.
Gli obiettivi specifici del programma intendono:
- sostenere la politica fiscale e l’attuazione del diritto dell’Unione in materia di imposizione fiscale;
- promuovere la cooperazione tra le autorità fiscali, incluso lo scambio di informazioni fiscali;
- sostenere lo sviluppo delle capacità amministrative, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento di sistemi elettronici europei.
La dotazione finanziaria per il per il periodo di sette anni per l’attuazione del programma è fissata a 269 000 000 EUR a prezzi correnti. Ciò può:
- finanziare una serie di attività quali quelle legate alle spese di gestione del programma e a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, reti informatiche e assistenza tecnica e amministrativa;
- finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili;
- può concedere finanziamenti mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese sostenute da esperti esterni;
- Sostenere attività già finanziate da altre fonti di finanziamento dell’Unione europea, purché i diversi contributi non riguardino gli stessi costi.
Il programma è aperto alla partecipazione di paesi terzi, a determinate condizioni. In particolare, tali paesi devono consentire l’accesso alla Corte dei conti europea e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Alle azioni del programma possono partecipare esperti esterni, quali quelli provenienti da paesi terzi non associati al programma, compresi i paesi meno sviluppati.
Le attività ammissibili al finanziamento comprendono:
- riunioni e simili eventi ad hoc;
- collaborazione strutturata sulla base di progetti;
- azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;
- azioni per lo sviluppo delle competenze umane e per lo sviluppo di altre capacità;
- azioni di supporto quali studi, attività innovative, in particolare prove di concetto, progetti pilota e azioni di comunicazione.
L’allegato III identifica le possibili priorità:
- sostegno all’attuazione del diritto dell’Unione in materia di imposizione fiscale, formazione del personale, cooperazione amministrativa e recupero dei crediti;
- scambio di informazioni e miglioramento del loro uso, sviluppo di formati informatici standard;
- sostegno alla digitalizzazione e all’aggiornamento delle metodologie in seno alle autorità fiscali;
- condivisione delle migliori prassi, in particolare per la lotta contro le frodi relative all’imposta sul valore aggiunto.
La Commissione europea e gli Stati membri dell’UE:
- garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;
- elaborare e aggiornare un piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T), il quale:
- elenca tutte le attività rilevanti quali progettazione, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, sicurezza e controllo della qualità dei sistemi elettronici europei;
- classifica quali componenti sono specifici dell’Unione, specifici dello Stato membro (nazionale) o una combinazione dei due;
- comprende azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto.
La Commissione:
- adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione;
- elabora una relazione consolidata, non oltre il 31 ottobre, sulla base delle relazioni annuali degli Stati membri sui progressi del programma, misurati in base agli indicatori di cui all’allegato II, sull’attuazione di MASP-T.
- effettua una valutazione intermedia del programma non oltre quattro anni dall’inizio del suo avvio e una valutazione finale entro lo stesso periodo dal suo completamento per il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;
- può adottare atti esecutivi e atti delegati;
- è assistita dal comitato del programma Fiscalis.
L’allegato II elenca gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici. Ulteriori indicatori, volti a misurare gli esiti, i risultati e gli impatti del programma, sono stati introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/2300 della Commissione, del 30 agosto 2022, che istituisce un quadro di monitoraggio e valutazione per il programma Fiscalis.
La legislazione richiede che:
- i destinatari dei finanziamenti dell’Unione ne rendano nota l’origine e forniscano informazioni efficaci e mirate sulle azioni e sui risultati a destinatari diversi che spaziano dagli organi di informazione al pubblico;
- la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma.
Il regolamento:
- abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013, avviando l’attuazione di Fiscalis 2020 a partire dal 1o gennaio 2021;
- consente che le azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013 proseguano fino alla loro chiusura.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.
CONTESTO
Fiscalis 2027 sostituisce Fiscalis 2020, che è stato attuato dal 2014 al 2020. Il nuovo programma aumenta il sostegno alle autorità fiscali nazionali nel promuovere la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e contribuisce a sostenere l’attuazione della politica fiscale.
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Imposizione fiscale. Riguarda l’elaborazione, l’amministrazione, l’applicazione e la conformità dell’imposta sul valore aggiunto, delle accise sull’alcole e sul tabacco, le imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità e altre imposte e dazi nazionali percepiti per conto dell’Unione europea.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2022/2300 della Commissione, del 30 agosto 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale (GU L 305 del 25.11.2022, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 14.12.2022