ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 183E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
26 luglio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 183E/1

Posizione comune (CE) n. 25/2005, del 21 giugno 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

1

2005/C 183E/2

Posizione comune (CE) n. 26/2005, del 21 giugno 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

17

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 183/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 25/2005

definita dal Consiglio il 21 giugno 2005

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, su taluni gas fluorurati ad effetto serra

(2005/C 183 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 95 per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3) individua nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas serra del 70 % circa rispetto al 1990.

(2)

L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4), è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

(3)

La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (5), stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l'impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8 % rispetto ai livelli del 1990.

(4)

Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6), la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (7), la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (8), e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (9).

(5)

L'obiettivo principale del presente regolamento è la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto e pertanto la protezione dell'ambiente; la base giuridica dovrebbe quindi essere l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

(6)

È tuttavia opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario sulla base dell'articolo 95 del trattato per armonizzare le prescrizioni relative all'uso di gas fluorurati ad effetto serra e all'immissione in commercio e all'etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate appropriate, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero. Occorre inoltre tenere presenti sia le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria sia lo sviluppo delle soluzioni alternative ancora in corso.

(7)

L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, di cui all'allegato II, è pregiudizievole per gli obiettivi e gli impegni della Comunità e degli Stati membri in materia di cambiamenti climatici ed è quindi necessario limitare l'immissione sul mercato di detti prodotti e apparecchiature. Altrettanto pregiudizievoli potrebbero essere altri prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, e pertanto dovrebbe essere riesaminata la necessità di un'estensione dell'allegato II tenendo conto dei benefici ambientali, della fattibilità tecnica e del rapporto costo/efficacia.

(8)

Per contribuire all'adempimento degli impegni della Comunità e degli Stati membri assunti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, la direttiva 2005/…/CE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e il presente regolamento, ambedue volti a prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, dovrebbero essere adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea simultaneamente.

(9)

Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

(10)

Gli Stati membri devono emanare sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(11)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12)

Poiché gli scopi del presente regolamento, cioè il contenimento e la comunicazione dei dati relativi a determinati gas fluorurati ad effetto serra e la limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra per proteggere l'ambiente e salvaguardare il mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Obiettivo del presente regolamento è ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l'allegato I può essere riesaminato e, se necessario, successivamente aggiornato.

Il presente regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, gli usi di cui all'articolo 8 e l'immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 9, nonché la formazione e certificazione del personale addetto alle attività contemplate dal presente regolamento.

Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«gas fluorurati ad effetto serra», gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (12);

2)

«idrofluorocarburo», un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;

3)

«perfluorocarburo», un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;

4)

«potenziale di riscaldamento globale» (GWP), il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluororato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell'allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici («Valori 2001 IPCC GWP» (13));

5)

«preparato», ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale (14) del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato I;

6)

«operatore», una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile per gli obblighi dell'operatore;

7)

«immissione in commercio», la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nell'Unione europea, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, da parte di un produttore o di un importatore;

8)

«uso», l'impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione o manutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento;

9)

«pompa di calore», un dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra e fornisce calore;

10)

«sistema di rilevamento delle perdite», un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l'operatore in caso di perdita;

11)

«sistema ermeticamente sigillato», un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga;

12)

«contenitore», un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra;

13)

«contenitore non ricaricabile», un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;

14)

«recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori;

15)

«riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base;

16)

«rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento;

17)

«distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra;

18)

«aerosol a fini ludico-decorativi», aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati nell'allegato della direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 3

Contenimento

1.   Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili e sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

a)

prevenire perdite di tali gas; e

b)

riparare non appena possibile le perdite rilevate.

2.   Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano ispezionate per individuare perdite da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:

a)

le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionati almeno una volta l'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

b)

le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionate almeno una volta ogni sei mesi;

c)

le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono ispezionate una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono ispezionate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo, per «ispezionate per individuare perdite» si intende che le apparecchiature e gli impianti sono innanzitutto esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti delle attrezzature o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite.

3.   Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono ispezionati almeno una volta l'anno per accertarne il corretto funzionamento.

4.   Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere dimezzata.

5.   Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma ISO 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

6.   Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, incluso identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4. Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

7.   Entro il … (16), la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, i requisiti di ispezione standard per ciascuna delle applicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente articolo.

Articolo 4

Recupero

1.   Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione:

a)

circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore;

b)

apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;

c)

impianti di protezione antincendio ed estintori;

d)

commutatori ad alta tensione.

2.   Quando un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita la persona che lo ha utilizzato a scopo di trasporto o stoccaggio ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero di eventuali gas residuali in esso contenuti al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

3.   I gas fluorurati ad effetto serra contenuti in altri prodotti e apparecchiature, comprese le apparecchiature mobili, tranne se usate per le operazioni militari, per quanto ciò sia tecnicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati, sono recuperati dal personale adeguatamente qualificato al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

4.   Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e manutenzione.

Articolo 5

Formazione e certificazione

1.   Entro il … (17), sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e in consultazione con i settori interessati, la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione per il personale interessato e per le società e il loro personale che intervengono nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4.

2.   Entro il … (18), gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

3.   L'operatore dell'applicazione pertinente garantisce che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili nonché disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione.

4.   Entro il … (19), gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Entro il … (17), la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente articolo.

Articolo 6

Comunicazione delle informazioni

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal primo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno civile precedente.

a)

Ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata l'anno comunica:

la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori) nelle quali prevede di utilizzare la sostanza,

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha immesse in commercio nella Comunità,

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto.

b)

Ogni importatore che importa più di una tonnellata l'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:

la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha importato o immesso in commercio nella Comunità, distinguendo le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori) nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza,

le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra usato che ha importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto.

c)

Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata l'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:

le quantità di gas fluorurati ad effetto serra che ha esportate dalla Comunità,

le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati che ha esportati per essere riciclati, rigenerati o distrutti.

2.   Entro il … (20), la Commissione determina il formato delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3.   La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.

4.   Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.

Articolo 7

Etichettatura

1.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (21) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se la denominazione chimica dei gas fluorurati ad effetto serra è identificata mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria; tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali.

2.   Il paragrafo 1 si applica ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature:

a)

prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi;

b)

prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi;

c)

commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo;

d)

tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.

3.   La Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la forma dell'etichetta da usare.

Articolo 8

Controllo dell'uso

1.   Dal 1o gennaio 2008 è vietato l'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo che la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno.

2.   L'uso di esafluoruro di zolfo o di preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici è vietato dal … (20).

Articolo 9

Immissione in commercio

1.   L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II, è vietata secondo le modalità indicate nel medesimo allegato.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti e alle apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.

Articolo 10

Riesame

1.   In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione possibili dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria, eccetto quelli di cui sono muniti gli autoveicoli di cui alla direttiva 70/156/CE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (23), e contenuti negli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto, la Commissione riesamina il presente regolamento e pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2007. Se del caso, presenta proposte legislative anche nell'intento di applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 agli impianti di condizionamento dell'aria, diversi da quelli di cui sono muniti i veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE e gli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto.

2.   Entro il … (24), la Commissione pubblica una relazione basata sull'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione del presente regolamento. In particolare, la relazione:

a)

esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati ad effetto serra e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;

b)

valuta, alla luce delle future relazioni di valutazione dell'IPCC, se occorra aggiungere all'allegato I altri gas fluorurati;

c)

valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;

d)

esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra provenienti da prodotti e apparecchiature, in particolare per quanto riguarda la schiuma, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed apparecchiature;

e)

valuta l'efficacia delle misure di contenimento realizzate dagli operatori di cui all'articolo 3 e valuta se si possono fissare tassi di perdita massimi per le installazioni;

f)

valuta e, se del caso, può proporre una modifica alle disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in particolare il limite di una tonnellata annua per migliorare l'applicazione pratica di dette disposizioni;

g)

esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra;

h)

fornisce una panoramica generale che abbraccia lo sviluppo, sia in seno alla Comunità sia a livello internazionale, della tecnologia, in particolare per quanto riguarda le schiume, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;

i)

valuta se la sostituzione dell'esafluoruro di zolfo nella colata in sabbia, nella colata in forma permanente e nella pressofusione sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi e, se del caso, propone una revisione dell'articolo 8, paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2009; riesamina la deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 1, alla luce dell'ulteriore valutazione delle alternative disponibili al 1o gennaio 2010;

j)

valuta se l'inclusione di ulteriori prodotti e attrezzature contenenti gas fluorurati nell'allegato II sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termine di costi e, se del caso, presenta proposte di modifica dell'allegato II, al fine di includervi tali ulteriori prodotti ed apparecchiature;

k)

valuta se le disposizioni comunitarie riguardanti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati debbano essere modificate; qualsivoglia modifica dovrebbe tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale.

3.   Se del caso, la Commissione presenta appropriate proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Sanzioni

1.   Gli Stati membri emanano sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano le sanzioni alla Commissione entro il … (25) e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 62.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 giugno 2005 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

(4)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(5)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(6)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE della Commissione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).

(9)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla decisione 2004/486/CE del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 114).

(10)  Cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).

(13)  Terza relazione di valutazione IPCC sui cambiamenti climatici 2001. Una relazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(14)  Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati ad effetto serra nei preparati, si applicano i valori pubblicati nella prima relazione di valutazione IPCC, cfr.: Climate change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephramus (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(15)  Direttiva 94/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 7).

(16)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(17)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(18)  Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(19)  Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(20)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(21)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(22)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(23)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

(24)  Quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(25)  Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO I

PARTE 1

Gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, punto 1

Gas fluorurato ad effetto serra

Formula chimica

Potenziale di riscaldamento globale

Esafluoruro di zolfo

SF6

22 200

Idrofluorocarburi (HFC):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H4F2

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorocarburi (PFC):

Perfluorometano

CF4

5 700

Perfluoroetano

C2F6

11 900

Perfluoropropano

C3F8

8 600

Perfluorobutano

C4F10

8 600

Perfluoropentano

C5F12

8 900

Perfluoroesano

C6F14

9 000

Perfluorociclobutano

c-C4F8

10 000

PARTE 2

Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato

Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicato per i rispettivi GWP:

Σ (Sostanza X % × GWP) + (Sostanza Y % × GWP) + … (Sostanza N % × GWP)

laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a +/- 1 %.

Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente in 23 % di HFC-32; 25 % di HFC-125 e 52 % di HFC-134a si avrebbe

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

Image GWP complessivo = 1 652,5.


ALLEGATO II

Divieti di immissione in commercio a norma dell'articolo 9

Gas fluorurati ad effetto serra

Prodotti e apparecchiature

Data del divieto

Gas fluorurati ad effetto serra

Contenitori non ricaricabili

Data di entrata in vigore

Idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Sistemi non confinati ad evaporazione diretta contenenti refrigeranti

Data di entrata in vigore

Perfluorocarburi

Sistemi di protezione antincendio ed estintori

Data di entrata in vigore

Gas fluorurati ad effetto serra

Finestre ad uso domestico

Data di entrata in vigore

Gas fluorurati ad effetto serra

Altre finestre

Un anno dopo l'entrata in vigore

Gas fluorurati ad effetto serra

Calzature

1o luglio 2006

Gas fluorurati ad effetto serra

Pneumatici

Data di entrata in vigore

Gas fluorurati ad effetto serra

Schiume monocomponenti, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali

Un anno dopo l'entrata in vigore

Idrofluorocarburi

Aerosol a fini ludico-decorativi

Due anni dopo l'entrata in vigore


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

L'11 agosto 2003, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

2.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 31 marzo 2004 (prima lettura).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 28 gennaio 2004.

3.

Il 21 giugno 2005, il Consiglio ha adottato una posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO

Gli obiettivi del regolamento proposto dalla Commissione consistono:

nel fornire un contributo significativo al raggiungimento dell'attuale traguardo fissato per la CE dal protocollo di Kyoto e di riduzioni ancora maggiori nei periodi successivi, introducendo misure di controllo efficaci sotto il profilo dei costi e misure di riduzione, e incoraggiando un uso più responsabile dei gas fluorurati ad effetto serra in generale e dei gas più dannosi per l'ambiente in particolare, per esempio quelli con un potenziale di riscaldamento globale elevato, e

nell'evitare le distorsioni del mercato interno, che potrebbero derivare dall'eterogeneità dei provvedimenti nazionali in vigore o in programma negli Stati membri per garantire la conformità agli impegni assunti ai sensi dell'accordo comunitario di ripartizione degli oneri inteso a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dal protocollo di Kyoto per la CE (1). La proposta vieta l'uso di alcuni gas e l'immissione in commercio di determinate applicazioni contenenti tali gas.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

La posizione comune integra circa due terzi degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Il Consiglio ritiene che la posizione comune, pur modificando l'impostazione proposta (cfr. punto 3 infra), non alteri gli obiettivi della proposta iniziale della Commissione e prende atto del sostegno che anche la Commissione dà alla posizione comune nella sua attuale formulazione.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

Nella votazione in seduta plenaria del 31 marzo 2004, il PE ha adottato 81 emendamenti alla proposta.

a)

54 di essi sono stati integrati, testualmente, parzialmente o in linea di principio, nella posizione comune del Consiglio, 44 nel regolamento e 10 nella direttiva;

b)

27 emendamenti non sono stati integrati.

Gli emendamenti accolti sono elencati in appresso nell'ordine in cui sono integrati nelle due parti che costituiscono la posizione comune, in primo luogo il regolamento, in secondo luogo la direttiva.

Emendamenti integrati nel regolamento:

emendamento 3: accolto (considerando 4); i termini «ad effetto serra» sono stati inseriti nei due interi testi;

emendamento 8: accolto in linea di principio. Il testo originario del primo comma dell'articolo 1 è stata riformulato in due commi che ora riprendono il contenuto di questo emendamento;

emendamento 10: accolto in gran parte [articolo 2, lettera g)]; l'immissione in commercio dei gas stessi non è inserita nella posizione comune; la parte relativa ai veicoli non è inserita in quanto il Consiglio propone di trattare questa parte della proposta in una direttiva a sé stante sull'omologazione dei veicoli;

emendamento 12: accolto parzialmente [articolo 2, lettera n)]; il Consiglio non ritiene necessario specificare «nel corso delle operazioni di riparazione o di smaltimento delle stesse» e ha invece lasciato aperta la questione dei tempi;

emendamento 13: il Consiglio ha convenuto sulla necessità di definire il termine «distruzione», ma non ha accolto il testo proposto dal Parlamento; la posizione comune contiene invece la definizione di «distruzione» utilizzata nelle relazioni sullo strato di ozono [cfr. articolo 2, lettera q)];

emendamenti 15, 16 e 17: tutti accolti parzialmente [articolo 2, lettere b), c) e a)]; il Consiglio non ritiene necessaria l'ultima frase, che non è pertanto inserita nella posizione comune in nessuno dei casi;

emendamento 18: accolto in linea di principio [articolo 2, lettera d)];

emendamento 23: accolto in linea di principio (articolo 3, paragrafo 1); dopo una lunga discussione sui termini «operatore» e «proprietario», il Consiglio ha deciso di utilizzare «operatore», ma solo nei limiti della definizione di operatore [articolo 2, lettera f)]; va osservato che gli Stati membri, in circostanze specifiche, possono considerare il proprietario responsabile per il ruolo dell'operatore;

emendamento 107: accolto parzialmente; il contenuto di questo emendamento è contemplato dall'articolo 3, paragrafo 2, fatta eccezione per la necessità di ispezionare gli impianti fissi (cfr. emendamento 24, respinto);

emendamenti 26, 27 e 28: accolti (articolo 3, paragrafo 2), tranne la prima parte dell'emendamento 26 che non è ritenuta necessaria;

emendamento 29: accolto (articolo 3, paragrafo 2); nella posizione comune questo emendamento è stato applicato anche alle applicazioni disciplinate dalle lettere b) e c);

emendamento 30: accolto parzialmente (articolo 3, paragrafo 4), in quanto la frequenza può essere effettivamente dimezzata, ma a condizione che sia installato un sistema di rilevamento delle perdite;

emendamento 31: accolto (articolo 3, paragrafo 5);

emendamenti 110 e 32: accolti parzialmente (articolo 3, paragrafo 4 — cfr. emendamento 30);

emendamento 33: accolto parzialmente (articolo 3, paragrafo 3); respinte la parte relativa ad «almeno un circuito» (cfr. emendamento 26) e l'ultima parte, poiché la posizione comune utilizza i termini «sistema idoneo» di rilevamento delle perdite;

emendamento 34: accolto (articolo 3, paragrafo 6) (cfr. emendamento 23);

emendamento 35: accolto (articolo 3, paragrafo 1);

emendamento 39: accolto (articolo 4, paragrafo 4); il Consiglio ritiene tuttavia che, in pratica, sia più opportuno dire «prima dello» piuttosto che in «fase di» smaltimento definitivo;

emendamenti 41 e 42 e parte degli emendamenti 43 e 44: l'articolo 5 è stato notevolmente riformulato, inserendo in linea di principio nei paragrafi 1, 2 e 3 il contenuto degli emendamenti 41 e 42, oltre ad alcune parti degli emendamenti 43 e 44;

emendamenti 46 e 47 e parte degli emendamenti 48 e 50: accolti [articolo 6, paragrafo 1, lettera a)];

emendamento 52, parte dell'emendamento 53, 54 in linea di principio e 55: accolti [articolo 6, paragrafo 1, lettera b)];

emendamenti 59 e 60: accolti [articolo 6, paragrafo 1, lettera c)];

emendamenti 62 e 63: accolti in linea di principio (articolo 6, paragrafo 4);

emendamento 78: accolto in linea di principio mediante il nuovo articolo 6 ter relativo all'«etichettatura» contenuto nella posizione comune;

emendamento 65: accolto (articolo 7);

emendamento 67: accolto, quasi testualmente (articolo 8, paragrafo 1);

emendamento 79: accolto parzialmente; nell'articolo 9, paragrafo 1, sono inseriti i termini ad «effetto serra» ma non sono soppressi i termini «utilizzati in altri modi di trasporto»;

emendamento 105: accolta la soppressione (articolo 11).

Emendamenti integrati nella direttiva:

emendamento 6: accolto, in linea di principio (considerando 4);

emendamenti 85 e 96: accolti;

emendamento 111: accolto in linea di principio (articolo 5, paragrafo 2); tuttavia la data è collegata all'adozione della prova armonizzata di rilevamento delle perdite e i valori limite sono già specificati nella posizione comune;

emendamento 71: accolto (articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino);

emendamento 112: accolto parzialmente (articolo 5, paragrafo 4); tuttavia il valore del potenziale di riscaldamento globale utilizzato nella posizione comune è 150 e non 50;

emendamento 73: accolto parzialmente (articolo 5, paragrafo 5); tuttavia, nella posizione comune, figura la data del 1o gennaio 2017 e non del 1o gennaio 2014 e il valore del potenziale di riscaldamento globale utilizzato è 150 e non 50;

emendamento 76: accolta la soppressione del sistema di contingenti;

emendamento 86: accolto in linea di principio. La relazione da presentare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, entro cinque e non due anni dall'entrata in vigore, valuta se sono necessarie modifiche, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale;

emendamento 82: ripreso in linea di principio dall'articolo 8.

I 27 emendamenti respinti sono elencati nell'ordine in cui si applicherebbero alla proposta della Commissione, unitamente ai motivi del rifiuto:

emendamento 2: nella posizione comune alcune delle azioni necessarie devono essere adottate in base all'articolo 95; potrebbe pertanto non essere possibile per gli Stati membri mantenere alcune misure nazionali;

emendamento 4: l'uso di questi gas è stato sottoposto a restrizioni, conformemente alle limitazioni di cui all'articolo 7, a seguito di consultazioni approfondite effettuate dalla Commissione. I divieti d'uso saranno specificamente riesaminati nel 2009 e 2010, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera i), e l'eventuale estensione dei divieti di immissione in commercio sarà valutata nel corso del riesame generale [articolo 9, paragrafo 2, lettera j)];

emendamenti 5 e 7: il considerando 7 proposto dalla Commissione e la proposta del Parlamento riguardo al considerando 9 bis non sono inseriti nella posizione comune poiché il Consiglio non ritiene necessario spiegare ognuno di questi obblighi. Sono stati invece introdotti considerando più generali per spiegare quali parti del regolamento si basano sull'articolo 175 e quali sull'articolo 95;

emendamento 9: il Consiglio non ritiene necessario definire il concetto di produttore;

emendamento 11: il Consiglio preferisce mantenere il termine inglese «container» invece di «receptacle» [non riguarda la versione italiana], ma ha aggiunto il termine «principalmente» alla definizione proposta dalla Commissione;

emendamento 108: il Consiglio non vede la necessità di inserire nella definizione il limite di 50 del potenziale di riscaldamento globale poiché questo aspetto è trattato successivamente negli articoli;

emendamento 20: dopo un lungo dibattito, il Consiglio ha optato per il mantenimento della proposta della Commissione di usare «aerosol a fini ludico-decorativi» in quanto ritiene che non siano state avviate ricerche e consultazioni sufficienti riguardo ad altri aerosol;

emendamento 21: il Consiglio non vede la necessità di inserire disposizioni speciali relative ai produttori di piccola serie;

emendamento 22: il Consiglio considera questo emendamento troppo generale; il principio è sancito nell'articolo 3, paragrafo 1;

emendamento 24: il Consiglio ritiene che questa sia la procedura già applicata abitualmente e che il fine di questo articolo sia di assicurare che le perdite non si verifichino dopo la messa in funzione dell'impianto;

emendamento 25: dopo un dibattito approfondito, il Consiglio non ritiene opportuno, in questa fase, estendere l'obbligo agli impianti mobili; tuttavia questo aspetto sarà riesaminato entro il 31 dicembre 2007 (cfr. articolo 9, paragrafo 1);

emendamento 36: il Consiglio non ritiene necessario l'obbligo di registrazione;

emendamento 40: il Consiglio non ritiene necessario l'obbligo di adottare un registro;

emendamento 49: questo aspetto è disciplinato nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

emendamenti 57 e 61: il Consiglio non ritiene che questi obblighi possano essere rispettati in pratica;

emendamento 64: la posizione comune prevede tuttora un'eccezione al divieto d'uso di cui al paragrafo 1; questo aspetto deve tuttavia essere riesaminato entro il 1o gennaio 2010 [cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera i)];

emendamenti 69, 74, 75 e 77: il Consiglio non intende inserire incentivi fiscali nel testo della posizione comune;

emendamento 80: il Consiglio considera questa disposizione troppo ampia; sono state tuttavia aggiunte due lettere, i) e j), all'elenco dei punti da sottoporre al riesame di cui all'articolo 9, che affrontano alcuni aspetti di questo emendamento;

emendamento 81: il Consiglio ritiene che questo aspetto sia già disciplinato dalle disposizioni relative al riesame generale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per esempio dalle lettere a), g) e h);

emendamento 104: dopo una lunga discussione, il Consiglio ha convenuto che si debba ricorrere al comitato istituito dal regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono seguendo tuttavia la procedura di regolamentazione, piuttosto che quella di gestione (cfr. articolo 10);

emendamento 83: non si ritiene necessario un comitato a parte;

emendamento 84: la nuova forma della direttiva sull'omologazione dei veicoli in relazione agli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli implica che questo aspetto non figura più nell'allegato II della posizione comune; per quanto riguarda gli aerosol, il Consiglio preferisce mantenere i termini «aerosol a fini ludico-decorativi», come proposto dalla Commissione (cfr. emendamento 20).

3.   Le innovazioni più importanti introdotte dal Consiglio

Impianti di condizionamento d'aria mobili

1.

Sistema dei contingenti

Il Consiglio ha espresso l'accordo sugli emendamenti del Parlamento considerando che il sistema dei contingenti proposto non sia il modo più pratico per realizzare l'obiettivo di ridurre le emissioni da questi sistemi e, in ultima analisi, modificare il refrigerante in tutti i nuovi sistemi ricorrendo a una sostanza meno nociva per l'ambiente (per esempio un gas con un potenziale di riscaldamento globale notevolmente inferiore). Pertanto il sistema dei contingenti è stato soppresso.

2.

Direttiva sull'omologazione

Il Consiglio prende atto del fatto che il Parlamento, in particolare negli emendamenti 82 e 112, intendeva ricorrere al sistema di omologazione della CE conformemente alla direttiva 70/156/CEE, al fine di controllare le modalità di installazione nei veicoli di impianti di condizionamento d'aria rispettosi dell'ambiente.

Il Consiglio condivide l'obiettivo del Parlamento e lo ha attuato ricorrendo alla forma standard di una direttiva sull'omologazione dei veicoli, nel quadro delle disposizioni di base di cui alla direttiva 70/156/CEE.

Base giuridica delle restanti parti del regolamento

Avendo deciso di spostare la parte della proposta relativa agli impianti di condizionamento d'aria mobili in una direttiva a sé stante, il Consiglio ha valutato con estrema attenzione quale fosse la base giuridica appropriata per il resto del regolamento e, come indicato nella posizione comune, ha deciso che la soluzione migliore fosse una duplice base giuridica. Pertanto, il regolamento è basato sull'articolo 175, paragrafo 1. Tuttavia, gli articoli relativi ai divieti d'uso, al divieto di immissione in commercio e all'etichettatura sono tutti basati sull'articolo 95 del trattato. L'inserimento dell'articolo che impone una specifica etichettatura dei prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra è una nuova aggiunta del Consiglio e sembra corrispondere, in una certa misura, all'emendamento del Parlamento relativo alle informazioni ai consumatori.

IV.   CONCLUSIONE

Pur non avendo potuto accettare tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che la posizione comune coincida in larga misura con le preoccupazioni del Parlamento.

Riguardo all'aspetto degli impianti di condizionamento d'aria mobili, il formato nella posizione comune è nuovo. Tuttavia, in sostanza, l'obiettivo di escogitare una soluzione più praticabile rispetto alla proposta dei contingenti, basata sulla legislazione in materia di omologazione, è condiviso dal Parlamento e dal Consiglio. Va sottolineato che, sebbene vi siano due elementi — un regolamento e una direttiva –, il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che vi sia tuttora un'unica proposta.


(1)  Decisione del Consiglio 2002/358/CE, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 183/17


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 26/2005

definita dal Consiglio il 21 giugno 2005

in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

(2005/C 183 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e a tal fine è stato istituito un sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative agli impianti di condizionamento d'aria dovrebbero essere armonizzate per evitare che negli Stati membri siano adottate prescrizioni diverse e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

Un numero sempre maggiore di Stati membri intende regolamentare l'uso degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore sulla base della decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (3). Con la decisione, la Comunità e gli Stati membri si impegnano a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8 % rispetto al livello del 1990. Un'attuazione non coordinata di tali impegni rischia di ostacolare la libera circolazione dei veicoli a motore nella Comunità. È pertanto opportuno definire le prescrizioni che gli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono rispettare per essere ammessi sul mercato e vietare, a partire da una determinata data, gli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.

(3)

Le emissioni di idrofluorocarburo-134a (HCF-134a), che ha un potenziale di riscaldamento globale pari a 1 300, provenienti dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore sono motivo di sempre maggiori preoccupazioni per i loro effetti sui cambiamenti climatici. Si prevede che alternative sicure ed efficaci sotto il profilo dei costi all'idrofluorocarburo-134a (HCF-134a) siano disponibili nel prossimo futuro. Si dovrebbe procedere ad un riesame per stabilire se, in base ai progressi realizzati per il contenimento potenziale delle emissioni o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra in tali impianti, la presente direttiva debba essere estesa ad altre categorie di veicoli a motore e se sia necessario modificare le disposizioni concernenti il potenziale di riscaldamento globale di detti gas, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e scientifici e dell'esigenza di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale.

(4)

Per garantire l'efficacia del divieto di taluni gas fluorurati ad effetto serra, occorre limitare la possibilità di adeguare i veicoli a motore muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere un gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, e vietare che gli impianti di condizionamento d'aria siano caricati con questi gas.

(5)

Per limitare le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, occorre stabilire valori limite per i tassi di perdita e la procedura di prova per misurare la perdita negli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 installati nei veicoli a motore.

(6)

Per contribuire all'adempimento degli impegni della Comunità e degli Stati membri assunti nell'ambito della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, il regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la presente direttiva che contribuiscono entrambi alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, dovrebbero essere adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea simultaneamente.

(7)

Il costruttore di veicoli dovrebbe mettere a disposizione dell'autorità di omologazione tutte le informazioni tecniche pertinenti sugli impianti di condizionamento d'aria e sui gas utilizzati in tali impianti. Negli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, il costruttore dovrebbe mettere a disposizione anche il tasso di perdita di tali impianti.

(8)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(9)

La presente direttiva è una delle direttive particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (6). La direttiva 70/156/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(10)

Poiché gli scopi della presente direttiva, cioè il controllo delle perdite di determinati gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli e il divieto, a partire da una determinata data, degli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce i requisiti per l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale dei veicoli in materia di emissioni degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli e di utilizzazione sicura di tali impianti. Stabilisce altresì le disposizioni concernenti l'adattamento e la ricarica di detti impianti.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ai veicoli a motore della categoria M1 e N1 definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE. Ai fini della presente direttiva, i veicoli della categoria N1 si limitano a quelli della classe I di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (8), inserita dalla direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«veicolo», qualsiasi veicolo a motore che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva;

2)

«tipo di veicolo», un tipo definito nella sezione B dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE;

3)

«impianto di condizionamento d'aria», qualsiasi sistema la cui funzione principale è ridurre la temperatura e l'umidità dell'aria nell'abitacolo di un veicolo;

4)

«sistema a doppio evaporatore», un sistema in cui un evaporatore è montato nel compartimento motore e l'altro in un compartimento diverso del veicolo; tutti gli altri sistemi sono considerati «sistemi a evaporatore unico»;

5)

«gas fluorurati ad effetto serra», gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) di cui all'allegato A del Protocollo di Kyoto e preparati contenenti dette sostanze, escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo stato di ozono (10);

6)

«idrofluorocarburi», un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;

7)

«perfluorocarburi», un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;

8)

«potenziale di riscaldamento globale», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I pertinenti dati sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici («valori del potenziale di riscaldamento globale dell'IPCC 2001») (11);

9)

«preparato», una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra. Il potenziale di riscaldamento globale complessivo (12) del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato;

10)

«adeguamento», installazione su un veicolo di un impianto di condizionamento d'aria avvenuta dopo l'immatricolazione del medesimo.

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

1.   Gli Stati membri rilasciano, a seconda dei casi, l'omologazione CE o quella nazionale, in relazione alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria, solo ai tipi di veicoli che soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2.   Ai fini del rilascio dell'omologazione completa del veicolo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri assicurano che i fabbricanti forniscano informazioni sul tipo di refrigerante utilizzato negli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli nuovi.

3.   Ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere un gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, gli Stati membri assicurano che conformemente alla prova armonizzata di rilevamento delle perdite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il tasso di perdita di tali gas non superi i limiti massimi ammissibili di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Omologazione

1.   A decorrere da sei mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite, gli Stati membri non possono, per motivi legati alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria:

a)

rifiutare il rilascio, per un nuovo tipo di veicolo, dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; o

b)

vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi,

se il veicolo munito di impianto di condizionamento d'aria destinato a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150 è conforme ai requisiti della presente direttiva.

2.   A decorrere da 12 mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal 1o gennaio 2007, se posteriore, gli Stati membri non rilasciano più omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o 60 grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore.

3.   A decorrere da 24 mesi dalla data di adozione di una prova armonizzata di rilevamento delle perdite o dal 1o gennaio 2008, se posteriore, per i nuovi veicoli muniti di impianto di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita di tale impianto non superi i 40 grammi di gas fluorurato ad effetto serra l'anno per un sistema ad evaporatore unico o 60 grammi di gas fluorurati ad effetto serra all'anno per un sistema a doppio evaporatore, gli Stati membri:

a)

considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione.

4.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli Stati membri non rilasciano più omologazioni CE o omologazioni nazionali per tipi di veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150.

5.   A decorrere dal 1o gennaio 2017, per i nuovi veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, gli Stati membri:

a)

ritengono i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione.

Articolo 6

Adeguamento e ricarica

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 non possono essere adattati a veicoli omologati da tale data in poi. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tali impianti di condizionamento d'aria non possono essere adattati a nessun veicolo.

2.   Gli impianti di condizionamento d'aria installati su veicoli omologati al 1o gennaio 2011 o dopo tale data non devono essere riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. A partire dal 1o gennaio 2017, gli impianti di condizionamento d'aria installati su tutti i veicoli non vengono riempiti con gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, tranne per quanto riguarda la ricarica di impianti di condizionamento d'aria contenenti tali gas che sono stati installati su veicoli prima di tale data.

3.   I fornitori dei servizi che offrono servizi e riparazioni per gli impianti di condizionamento d'aria non riempiono, fino al termine della necessaria riparazione, un impianto con gas fluorurati ad effetto serra se in esso sono state rilevate perdite abnormi di refrigerante.

Articolo 7

Misure di attuazione

1.   Entro il … (13), la Commissione adotta le misure di attuazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, in particolare:

a)

le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli; e

b)

una prova armonizzata di rilevamento della perdita per la misurazione del tasso di perdita di gas fluorurati ad effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 emesso dagli impianti di condizionamento d'aria.

2.   La Commissione adotta le misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

3.   La Commissione pubblica tali misure nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   La procedura di cui al paragrafo 2 si applica, se del caso, all'adozione di:

a)

misure necessarie per garantire il funzionamento sicuro e la corretta manutenzione dei refrigeranti negli impianti mobili di condizionamento d'aria;

b)

misure relative all'adattamento di veicoli in circolazione con impianti di condizionamento d'aria e alla ricarica di impianti di condizionamento d'aria in circolazione nella misura in cui non sono coperti dall'articolo 6;

c)

adattamento del metodo di determinazione del potenziale di riscaldamento globale pertinente dei preparati.

Articolo 8

Riesame

1.   In base ai progressi realizzati per il contenimento delle emissioni o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli a motore la Commissione valuta se:

la presente legislazione debba essere estesa ad altre categorie di veicoli, in particolare alle categorie M2 e M3 nonché alle classi II e III della categoria N1, e occorra modificare le disposizioni comunitarie concernenti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra; qualsivoglia modifica debba tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale;

e pubblica una relazione entro il … (14).

Se necessario, presenta adeguate proposte legislative.

2.   Allorché un gas fluorurato ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, non ancora contemplato nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8, viene inserito in una successiva relazione dell'IPCC, la Commissione valuta se sia opportuno modificare la presente direttiva al fine di includervi il gas in questione. Ove la Commissione lo ritenga necessario e in conformità con la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE:

adotta le disposizioni necessarie, e

definisce i periodi transitori per l'applicazione di dette misure.

Nel far questo, la Commissione cerca di conciliare l'esigenza di stabilire un termine appropriato con i rischi che i gas fluorurati ad effetto serra costituiscono per l'ambiente.

Articolo 9

Modifiche della direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è modificata conformemente alla parte 1 dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 10

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il … (15) e non oltre, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore tali disposizioni a decorrere dal … (16).

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 62.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 600), posizione comune del Consiglio del 21 giugno 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(4)  Cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/76/CE della Commissione (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29).

(9)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

(10)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).

(11)  Terza relazione di valutazione sui cambiamenti climatici IPCC del 2001. Una relazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(12)  Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati a effetto serra nei preparati, si applicano i valori pubblicati nella prima relazione IPCC, cfr.: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(13)  12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  Cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(15)  18 mesi dopo lentrata in vigore della presente direttiva.

(16)  18 mesi e un giorno dopo lentrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

PARTE 1

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1)

Nell'allegato IV, parte I, è aggiunta una nuova voce [61] con relativa nota così formulata:

«Oggetto

N. della direttiva

Riferimento alla GU

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

[61].

Sistema di condizionamento d'aria

2005/…/CE

L … del …, pag. …

X

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

 

2)

L'allegato XI è modificato come segue:

a)

Nell'appendice 1, è aggiunta una nuova voce [61] così formulata:

«Voce

Oggetto

N. della direttiva

M1 ≤ 2 500

(1) kg

M1 > 2 500

(1) kg

M2

M3

[61]

Sistema di condizionamento d'aria

2005/…/CE

X

 

 

b)

Nell'appendice 2, è inserita una nuova voce [61] così formulata:

«Voce

Oggetto

N. della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

[61]

Sistema di condizionamento d'aria

2005/…/CE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Nell'appendice 3, è inserita una nuova voce [61] così formulata:

«Voce

Oggetto

N. della direttiva

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

[61]

Sistema di condizionamento d'aria

2005/…/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

In «Significato delle lettere», è aggiunta la seguente lettera:

«WSolo per veicoli della categoria N1, classe I, di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE.»

PARTE 2

Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato

Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicato per i rispettivi GWP:

Σ (Sostanza X % × GWP) + (Sostanza Y % × GWP) + … (Sostanza N % × GWP)

laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a +/- 1 %.

Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente in 23 % di HFC-32; 25 % di HFC-125 e 52 % di HFC-134a si avrebbe

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

Image GWP complessivo = 1 652,5.


(1)  Solo per veicoli della categoria N1, classe I, di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE.»


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO (1)


(1)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.


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