ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 281

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
12 novembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 281/1

Elezione dei presidenti di sezione

1

2005/C 281/2

Elenchi che servono per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti della quarta, quinta e sesta sezione a decorrere dall'11 ottobre 2005

1

2005/C 281/3

Nomina del primo Avvocato generale

2

2005/C 281/4

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 2 giugno 2005, nella causa C-282/02: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Inquinamento idrico — Direttiva 76/464/CEE)

2

2005/C 281/5

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-191/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Labour Court): North Western Health Board contro Margaret McKenna (Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Malattia sopravvenuta anteriormente al congedo di maternità — Malattia connessa allo stato di gravidanza — Assoggettamento al regime generale di congedo di malattia — Incidenza sulla retribuzione — Imputazione dell'assenza al numero complessivo massimo di giorni di congedo di malattia retribuiti nel corso di un periodo determinato)

2

2005/C 281/6

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 8 settembre 2005, nel procedimento C-512/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi)]: J.E.J. Blanckaert contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (Imposte dirette — Imposta sui redditi da risparmio e investimenti — Convenzione tributaria — Sgravi fiscali riservati agli assicurati presso il sistema previdenziale nazionale)

3

2005/C 281/7

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 settembre 2005, nel procedimento C-140/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen): United Antwerp Maritime Agencies NV contro Stato belga, e Seaport Terminals NV contro Stato belga, United Antwerp Maritime Agencies NV (Unione doganale — Nascita di un'obbligazione doganale all'importazione — Merce posta in custodia temporanea — Sottrazione di una merce al controllo doganale — Debitore dell'obbligazione doganale)

3

2005/C 281/8

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 8 settembre 2005, nella causa C-303/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale di Voghera): Lidl Italia Srl contro Comune di Strabella (Norme e regolamentazioni tecniche — Direttiva 98/34/CE — Nozione di regola tecnica — Bastoncini per la pulizia delle orecchie non biodegradabili)

4

2005/C 281/9

Causa C-301/05 P: Ricorso del sig. Hans-Peter Wilfer contro la sentenza pronunciata l'8 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/03, tra il sig. Hans-Peter Wilfer e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 luglio 2005 (telefax del 27 luglio 2005)

4

2005/C 281/0

Causa C-313/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, con ordinanza 22 luglio 2005 nel procedimento Maciej Brzeziński contro Dyrector Izby Celnej w Warszawie

5

2005/C 281/1

Causa C-315/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Ufficio del Giudice di pace di Monselice con ordinanza 12/07/2005 nel procedimento Lidl Italia Srl contro Comune di Arcole (VR)

6

2005/C 281/2

Causa C-317/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal SOZIALGERICHT KÖLN (Germania) con ordinanza 8 agosto 2005, nel procedimento G. Pohl-Boskamp GmbH&Co.KG contro Gemeinsamer Bundesausschuss, con l'intervento di: 1) AOK-Bundesverband KdöR, 2) IKK Bundesverband, 3) Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 4) Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 5)Verband der Angestellten Krankenkassen e.V., 6) AEV — Arbeiter –Ersatzkassen -Verband e.V., 7) Bundesknappschaft, 8) Seekrankenkasse, 9) Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

6

2005/C 281/3

Causa C-325/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt con ordinanza 17 agosto 2005 nel procedimento Ismail Derin contro Landkreis Darmstadt-Dieburg

7

2005/C 281/4

Causa C-328/05 P: Ricorso della SGL Carbon AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 15 giugno 2005, nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai e a./Commissione delle Comunità europee, relativamente alla causa T-91/03, proposto il 30 agosto 2005

7

2005/C 281/5

Causa C-332/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundessozialgericht (Germania) con ordinanza 5 luglio 2005, nel procedimento Aldo Celozzi contro Innungskrankenkasse (Baden-Württemberg)

8

2005/C 281/6

Causa C-337/05: Ricorso del 15/09/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

9

2005/C 281/7

Causa C-339/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 22 giugno 2005 nel procedimento Landeskrankenhäuser Tirols contro Land Tirol

9

2005/C 281/8

Causa C-341/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbetsdomstolen (Svezia) con ordinanza 15 settembre 2005, nel procedimento Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet

10

2005/C 281/9

Causa C-342/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 19 settembre 2005

10

2005/C 281/0

Causa C-343/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 19 settembre 2005

11

2005/C 281/1

Causa C-344/05 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) 12 luglio 2005, causa T-157/04: Joël De Bry contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 settembre 2005

11

2005/C 281/2

Causa C-345/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese proposto il 21 settembre 2005

12

2005/C 281/3

Causa C-351/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Estonia, proposto il 22 settembre 2005

12

2005/C 281/4

Causa C-352/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 22 settembre 2005

13

2005/C 281/5

Causa C-353/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 settembre 2005

13

2005/C 281/6

Causa C-354/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 settembre 2005

13

2005/C 281/7

Causa C-357/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 23 settembre 2005

14

2005/C 281/8

Causa C-360/05: Ricorso del 23/09/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

14

2005/C 281/9

Causa C-362/05 P: Ricorso del sig. Jacques Wunenburger contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 5 luglio 2005, nella causa T-370/03, Jacques Wunenburger/Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2005

15

2005/C 281/0

Causa C-365/05 P: Ricorso di Dorte Schmidt-Brown contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 5 luglio 2005, nella causa T-387/02, Dorte Schmidt-Brown/Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 settembre 2005

15

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 281/1

Causa T-306/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 — Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Competenza della Comunità — Congelamento dei capitali — Diritti fondamentali — Jus cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di annullamento)

17

2005/C 281/2

Causa T-315/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 — Kadi/Consiglio e Commissione (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Competenza della Comunità — Congelamento dei capitali — Diritti fondamentali — Jus cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di annullamento)

17

2005/C 281/3

Causa T-218/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005 — Napoli Buzzanca/Commissione (Dipendenti — Posto di direttore — Procedura di copertura di posti vacanti — Decisione di rigetto di candidatura — Motivazione)

18

2005/C 281/4

Causa T-26/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005 — GeoLogistics/Commissione (Unione doganale — Operazioni di transito comunitario esterno — Carne a destinazione del Marocco — Frode — Domanda di sgravio dei dazi all'importazione — Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Clausola di equità — Esistenza di una situazione particolare — Assenza di manovra fraudolenta e di negligenza manifesta)

19

2005/C 281/5

Causa T-101/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Suproco/Commissione (Regime di associazione PTOM — Zucchero che non beneficia dell'origine PTOM — Domanda di deroga alle norme d'origine — Rigetto della domanda di deroga — Obbligo di motivazione)

19

2005/C 281/6

Causa T-130/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Alcon/UAMI (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio denominativo nazionale anteriore TRIVASTAN — Domanda di marchio comunitario denominativo TRAVATAN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

20

2005/C 281/7

Causa T-132/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 2005 — Casini/Commissione (Funzionari della Commissione — Promozione — Esercizio 2002 — Mancata iscrizione sulla lista dei funzionari promossi al grado A6 — Obbligo di motivazione — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione — Carattere probante delle dichiarazioni successive dei membri del servizio del personale — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

20

2005/C 281/8

Causa T-195/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005 — Thommes/Commissione (Agenti temporanei — Indennità di prima sistemazione — Mutamento della sede di servizio — Rifiuto di riconoscere il trasferimento della famiglia — Ripetizione dell'indebito)

21

2005/C 281/9

Causa T-320/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005 — Citicorp/Uami (Marchio comunitario — Marchio denominativo LIVE RICHLY — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentiti — Art. 73 del regolamento n. 40/94)

21

2005/C 281/0

Causa T-123/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005 — Cargo Partner/UAMI (Marchio comunitario — Segno denominativo CARGO PARTNER — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Mancanza di carattere distintivo)

21

2005/C 281/1

Causa T-306/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005 — Luxem/Commissione (Dipendenti — Assunzione — Diniego di nomina di un vincitore di concorso che non soddisfi i requisiti di ammissione al concorso)

22

2005/C 281/2

Causa T-87/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 — EDP/Commissione (Concorrenza — Concentrazione — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune — Mercati portoghesi dell'energia elettrica e del gas — Acquisizione della GDP da parte della DDP e dell'Eni — Direttiva 2003/55/CE — Liberalizzazione dei mercati del gas — Impegni)

22

2005/C 281/3

Causa T-302/05: Ricorso proposto il 2 agosto 2005 — Torijano Montero/Consiglio

23

2005/C 281/4

Causa T-314/05: Ricorso presentato il 10 agosto 2005 — Arko e a./Commissione

23

2005/C 281/5

Causa T-315/05: Ricorso presentato l'11 agosto 2005 — ADOMEX International B.V./Commissione

24

2005/C 281/6

Causa T-318/05: Ricorso proposto il 17 agosto 2005 — De Geest/Consiglio dell'Unione europea

25

2005/C 281/7

Causa T-320/05: Ricorso presentato il 23 agosto 2005 — Maccanti/Comitato economico e sociale europeo

25

2005/C 281/8

Causa T-322/05: Ricorso presentato il 18 agosto 2005 — Carsten Brinkmann/UAMI

26

2005/C 281/9

Causa T-323/05: Ricorso presentato il 24 agosto 2005 — Coffee Store/ UAMI

26

2005/C 281/0

Causa T-326/05: Ricorso presentato il 29 agosto 2005 — Matthias Rath/UAMI

27

2005/C 281/1

Causa T-327/05: Ricorso proposto l'11 agosto 2005 — Michel Thierry/Commissione delle Comunità europee

27

2005/C 281/2

Causa T-328/05: Ricorso presentato il 26 agosto 2005 — Apple Computer/UAMI

28

2005/C 281/3

Causa T-331/05: Ricorso proposto il 1o settembre 2005 — Inter IKEA System B.V./U.A.M.I.

28

2005/C 281/4

Causa T-333/05: Ricorso presentato il 29 agosto 2005 — Ezerniece Liljeberg e a./Commissione

29

2005/C 281/5

Causa T-334/05: Ricorso proposto il 29 agosto 2005 — Neirinck/Commissione delle Comunità europee

29

2005/C 281/6

Causa T-344/05: Ricorso presentato il 13 settembre 2005 — Repubblica ellenica contro Commissione

30

2005/C 281/7

Causa T-348/05: Ricorso presentato il 14 settembre 2005 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio

31

2005/C 281/8

Causa T-350/05: Ricorso proposto il 16 settembre 2005 — Repubblica di Finlandia/Commissione

32

2005/C 281/9

Causa T-353/05: Ricorso presentato il 20 settembre 2005 — Kubanski/Commissione

32

2005/C 281/0

Causa T-357/05: Ricorso presentato il 19 settembre 2005 — Generalitat Valenciana/Commissione delle Comunità europee

33

2005/C 281/1

Causa T-274/00: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2005 — Comitato Venezia vuole vivere/Commissione

34

2005/C 281/2

Causa T-76/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 — Scotto/Commissione

34

 

III   Informazioni

2005/C 281/3

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 271 del 29.10.2005

35

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

12.11.2005   

IT

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C 281/1


Elezione dei presidenti di sezione

(2005/C 281/01)

Nella riunione del 6 ottobre 2005, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, il sig. Schiemann, in qualità di presidente della quarta sezione, il sig. Makarczyk, in qualità di presidente della V sezione e il sig. Malenovský, in qualità di presidente della sesta sezione, per un periodo di un anno che scade il 6 ottobre 2006.

La composizione delle sezioni della Corte è stabilita come segue:

Prima sezione

Sig. Jann, presidente,

Sig. Schiemann, s.ra Colneric, sig. Cunha Rodrigues, sig. Lenaerts, sig. Juhász, sig Ilešič e sig. Levits, giudici

Seconda sezione

Sig. Timmermans, presidente,

Sig. Makarczyk, sig. Gulmann, sig. Schintgen, s.ra Silva de Lapuerta, sig. Kūris, sig. Arestis e sig. Klučka, giudici

Terza sezione

Sig. Rosas, presidente,

Sig. Malenovský, sig. La Pergola, sig. Puissochet, sig. von Bahr, sig. Borg Barthet, sig. Lõhmus e sig. Ó Caoimh, giudici

Quarta sezione

Sig. Schiemann, presidente,

S.ra Colneric, sig. Cunha Rodrigues, sig. Lenaerts, sig. Juhász, sig. Ilešič e sig. Levits, giudici.

Quinta sezione

Sig. Makarczyk, presidente,

Sig. Gulmann, sig. Schintgen, s.ra Silva de Lapuerta, sig. Kūris, sig. Arestis e sig. Klučka, giudici.

Sesta sezione

Sig. Malenovský, presidente,

Sig. La Pergola, sig. Puissochet, sig. von Bahr, sig. Borg Barthet, sig. Lõhmus e sig. Ó Caoimh, giudici.


12.11.2005   

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C 281/1


Elenchi che servono per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti della quarta, quinta e sesta sezione a decorrere dall'11 ottobre 2005

(2005/C 281/02)

La Corte, nella riunione dell'11 ottobre 2005, ha redatto gli elenchi di cui all'art. 11 quater, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione delle sezioni di tre giudici nel modo seguente:

Quarta sezione

S.ra Colneric

Sig. Cunha Rodrigues

Sig. Lenaerts

Sig. Juhász

Sig. Ilešič

Sig. Levits

Quinta sezione

Sig. Gulmann

Sig. Schintgen

S.ra Silva de Lapuerta

Sig. Kūris

Sig. Arestis

Sig. Klučka

Sesta sezione

Sig. La Pergola

Sig. Puissochet

Sig. von Bahr

Sig. Borg Barthet

Sig. Lõhmus

Sig. Ó Caoimh


12.11.2005   

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C 281/2


Nomina del primo Avvocato generale

(2005/C 281/03)

La Corte di giustizia ha nominato, ai sensi dell'art. 10, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, per la durata di un anno a decorrere dal 7 ottobre 2005, la s.ra Stix-Hackl come primo avvocato generale.


12.11.2005   

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C 281/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

2 giugno 2005

nella causa C-282/02: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Inquinamento idrico - Direttiva 76/464/CEE»)

(2005/C 281/04)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-282/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 31 luglio 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Shotter) contro Irlanda (agente: sig. D.J. O'Hagan, assistito dall'avv. A.M. Collins, BL), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk e P. Kūris, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la trasposizione e la corretta applicazione della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva medesima.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L'Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


12.11.2005   

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C 281/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-191/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Labour Court): North Western Health Board contro Margaret McKenna (1)

(Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Malattia sopravvenuta anteriormente al congedo di maternità - Malattia connessa allo stato di gravidanza - Assoggettamento al regime generale di congedo di malattia - Incidenza sulla retribuzione - Imputazione dell'assenza al numero complessivo massimo di giorni di congedo di malattia retribuiti nel corso di un periodo determinato)

(2005/C 281/05)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-191/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Labour Court (Irlanda), con decisione in data 14 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2003, nella causa tra: North Western Health Board contro Margaret McKenna, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Un regime di congedo di malattia che tratti in maniera identica le lavoratrici affette da una malattia connessa ad una gravidanza e gli altri lavoratori colpiti da una malattia non afferente ad uno stato di gravidanza rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

2)

L'art. 141 CE e la direttiva 75/117 debbono essere interpretati nel senso che non costituiscono discriminazioni fondate sul sesso:

una norma di un regime di congedo di malattia che preveda, nei confronti delle lavoratrici assenti dal lavoro anteriormente ad un congedo di maternità a motivo di una malattia connessa al loro stato di gravidanza, come pure nei confronti dei lavoratori maschi assenti dal lavoro per qualsiasi altra malattia, una riduzione della retribuzione qualora l'assenza superi una certa durata, a condizione, da un lato, che la lavoratrice venga trattata in maniera identica rispetto ad un lavoratore maschio assente per malattia e, dall'altro, che l'ammontare delle prestazioni corrisposte non sia talmente esiguo da pregiudicare la finalità di tutela delle lavoratrici incinte;

una norma di un regime di congedo di malattia che preveda l'imputazione delle assenze per malattia ad un numero complessivo massimo di giorni di congedo di malattia retribuiti ai quali un lavoratore ha diritto nel corso di un periodo determinato, indipendentemente dal fatto che la malattia sia o no connessa ad uno stato di gravidanza, a condizione che l'imputazione delle assenze dovute a malattia connessa alla gravidanza non abbia come effetto che, durante l'assenza oggetto della detta imputazione posteriormente al congedo di maternità, la lavoratrice percepisca prestazioni inferiori all'ammontare minimo al quale essa aveva diritto nel corso della malattia insorta durante la sua gravidanza.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


12.11.2005   

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C 281/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

8 settembre 2005

nel procedimento C-512/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi)]: J.E.J. Blanckaert contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (1)

(«Imposte dirette - Imposta sui redditi da risparmio e investimenti - Convenzione tributaria - Sgravi fiscali riservati agli assicurati presso il sistema previdenziale nazionale»)

(2005/C 281/06)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-512/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), con sentenza 4 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria l'8 dicembre 2003, nella causa tra J.E.J. Blanckaert e Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai cui sensi un soggetto passivo non residente, titolare nel detto Stato soltanto di redditi da risparmio e investimenti e che non sia assicurato presso il sistema previdenziale del detto Stato membro non può beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali, mentre un soggetto passivo residente che sia assicurato presso il detto sistema previdenziale beneficia di tali sgravi in sede del calcolo del suo reddito imponibile, persino quando percepisca soltanto redditi della stessa natura e non versi contributi previdenziali.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


12.11.2005   

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C 281/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

nel procedimento C-140/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen): United Antwerp Maritime Agencies NV contro Stato belga, e Seaport Terminals NV contro Stato belga, United Antwerp Maritime Agencies NV (1)

(«Unione doganale - Nascita di un'obbligazione doganale all'importazione - Merce posta in custodia temporanea - Sottrazione di una merce al controllo doganale - Debitore dell'obbligazione doganale»)

(2005/C 281/07)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-140/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla Corte dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio), con decisione 11 marzo 2004, pervenuta in cancelleria il 16 marzo 2004, nella causa United Antwerp Maritime Agencies NV contro Stato belga, e Seaport Terminals NV contro Stato belga, United Antwerp Maritime Agencies NV, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 203, n. 3, quarto trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che «la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea» designa colui che, dopo lo scarico di tale merce, la detenga per garantirne la rimozione o l'immagazzinamento.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


12.11.2005   

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C 281/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 settembre 2005

nella causa C-303/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale di Voghera): Lidl Italia Srl contro Comune di Strabella (1)

(Norme e regolamentazioni tecniche - Direttiva 98/34/CE - Nozione di «regola tecnica» - Bastoncini per la pulizia delle orecchie non biodegradabili)

(2005/C 281/08)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-303/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Voghera con ordinanza 1o luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2004, nella causa tra Lidl Italia Srl contro Comune di Stradella, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 1, punto 11, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev'essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale quale quella di cui all'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, disposizioni in campo ambientale, costituisce una regola tecnica, in quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati con l'impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale.

2)

L'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, quale modificata dalla direttiva 98/48, dev'essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, dev'essere notificata alla Commissione delle Comunità europee prima della sua adozione.

3)

L'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, quale modificata dalla direttiva 98/48, dev'essere interpretato nel senso che è compito del giudice nazionale disapplicare una disposizione del diritto nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, una volta accertato che essa non è stata notificata alla Commissione delle Comunità europee prima della sua adozione.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


12.11.2005   

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C 281/4


Ricorso del sig. Hans-Peter Wilfer contro la sentenza pronunciata l'8 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/03, tra il sig. Hans-Peter Wilfer e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 luglio 2005 (telefax del 27 luglio 2005)

(Causa C-301/05 P)

(2005/C 281/09)

Lingua processuale: il tedesco

Il 28 luglio 2005 (telefax del 27 luglio 2005), il sig. Hans-Peter Wilfer, rappresentato dal sig. A. Kockläuner, Rechtsanwalt, dello studio legale Meissner, Bolte & Partner, Widenmayerstraße 48, D-80538 Monaco di Baviera, Germania, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata l'8 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/03 tra il sig. Hans-Peter Wilfer e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare interamente il punto 1 del dispositivo dell'impugnata sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2005, causa T-315/03 (1) e riformare i punti 2 e 3 del dispositivo di tale sentenza in modo da far sopportare all'UAMI tutte le sue spese e tutte le spese del ricorrente;

2.

condannare l'UAMI alle ulteriori spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente fonda il suo ricorso contro la detta sentenza da una parte su un errore procedurale, dall'altra sulla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado.

1.

Relativamente alla questione se ed in che misura un Patentanwalt possa partecipare alla difesa del ricorrente, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l'art. 19 dello statuto della Corte di giustizia. Ai sensi di tale disposizione, per «avvocato» si potrebbero intendere anche i «Patentanwalt», nei limiti in cui l'ordinamento giuridico cui appartengono li autorizzi a rappresentare in giudizio una parte e in quanto l'ordinamento giuridico nazionale riconosca loro, nel rispettivo sistema giuridico, una posizione che, alla luce dei diritti e dei doveri attribuiti, sia paragonabile a quella di un avvocato.

2.

Nel valutare se, o in che limiti, nell'ambito del presente procedimento, debbano essere presi in considerazione il certificato di registrazione del marchio americano 76/302,601 «ROCKBASS» e la memoria del ricorrente, contenente nuovi argomenti e mezzi di prova, il Tribunale avrebbe travisato la portata del principio dell'inchiesta d'ufficio, di cui all'art. 74 del regolamento sul marchio comunitario (2), ed avrebbe applicato in modo inesatto le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento sul marchio comunitario.

3.

Per quanto riguarda il significato e la struttura grammaticale della denominazione «ROCKBASS», il Tribunale avrebbe deformato o travisato i fatti addotti. Esso non avrebbe considerato che la denominazione «ROCKBASS» è alquanto complessa e avrebbe trascurato il fatto che per la denominazione in questione sono possibili varie combinazioni grammaticali differenti. Dato che il Tribunale non ha motivato tale rappresentazione dei fatti, esso avrebbe violato anche l'obbligo di motivazione.

4.

Il Tribunale avrebbe alterato o travisato i fatti addotti in tema di utilizzabilità autonoma delle merci delle classi 9 e 18 rispetto alle merci rivendicate nella classe 15 e, non avendo fornito un'adeguata motivazione di ciò, avrebbe in tal modo nuovamente violato l'obbligo di motivazione.

5.

In merito alla questione se il marchio richiesto «ROCKBASS» sia direttamente descrittivo di tutte le merci contemplate nella domanda di registrazione, il Tribunale avrebbe applicato in modo errato l'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento sul marchio comunitario. Esso si sarebbe erroneamente basato sul livello di comprensione dell'osservatore medio prevenuto, invece di prendere come riferimento il livello di comprensione dell'osservatore medio privo di preconcetti, e nel decidere la questione si sarebbe fondato solo su elementi secondari e non immediatamente rilevanti dal punto di vista del pubblico di riferimento.


(1)  GU C 193, pag. 26.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


12.11.2005   

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C 281/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, con ordinanza 22 luglio 2005 nel procedimento Maciej Brzeziński contro Dyrector Izby Celnej w Warszawie

(Causa C-313/05)

(2005/C 281/10)

Lingua processuale: il polacco

Con ordinanza 22 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 agosto 2005, nel procedimento Maciej Brzeziński contro Dyrector Izby Celnej w Warszawie, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il disposto dell'art. 25 del Trattato che istituisce la Comunità europea in cui viene stabilito il divieto di imposizione tra gli Stati membri di dazi doganali all'importazione o all'esportazione o di tasse di effetto equivalente proibisca allo Stato membro in questione l'applicazione dell'art. 80 della legge 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa [Dz. U. (Dziennik Ustaw — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia), n. 29, pos. 257, come modificato] da cui risulta che vengono assoggettate ad accisa le autovetture non immatricolate nel territorio nazionale, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale in una situazione nella quale i diritti di accisa vengono prelevati per ogni acquisto di autoveicolo indipendentemente dal luogo di provenienza di quest'ultimo, anteriormente alla prima immatricolazione nel territorio nazionale.

2)

Se il disposto dell'art. 90, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunità europea in conformità del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari permetta allo Stato membro in questione l'imposizione di un'accisa su autoveicoli usati importati da altri Stati membri allorché tale accisa non grava sulla vendita di autoveicoli usati già immatricolati in Polonia, in una situazione in cui la stessa accisa veniva imposta su tutti gli autoveicoli non immatricolati nel territorio del paese, conformemente all'art. 80, n. 1, della legge polacca sui diritti di accisa.

3)

Se il disposto dell'art. 90, seconda frase, del Trattato che istituisce la Comunità europea conformemente al quale nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni intese a proteggere indirettamente altre produzioni permetta allo Stato membro in questione l'imposizione di un'accisa ad un tasso variabile a seconda dell'età del veicolo e della cilindrata, pubblicato nel regolamento di esecuzione polacco (n. 7 del decreto del Ministro delle finanze 22 aprile 2004 in materia di riduzione delle aliquote delle accise — Dz. U n. 87, pos. 825 come modificato) sugli autoveicoli usati importati da altri Stati membri quando l'imposizione viene calcolata secondo un analogo modello per la vendita di autoveicoli usati nel paese, effettuata anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio dello stesso paese e l'imposizione medesima influisce in seguito sul prezzo di tale autoveicolo in occasione di una sua ulteriore rivendita.

4)

Se il disposto dell'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea a norma del quale sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, considerato in pari tempo anche il tenore dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa a norma della quale uno Stato membro può prelevare imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera proibisca allo Stato membro in questione di mantenere in vigore l'art. 81 della legge polacca sui diritti di accisa in conformità del quale i soggetti procedenti all'acquisto all'intorno della Comunità di autovetture non immatricolate sul territorio di codesto paese, hanno l'obbligo, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale, di presentare dopo l'importazione nel territorio del paese una dichiarazione semplificata al competente Direttore di ufficio doganale nel termine di cinque giorni a decorrere dall'acquisto all'interno della Comunità.


12.11.2005   

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C 281/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Ufficio del Giudice di pace di Monselice con ordinanza 12/07/2005 nel procedimento Lidl Italia Srl contro Comune di Arcole (VR)

(Causa C-315/05)

(2005/C 281/11)

Lingua di procedura: italiano

Con ordinanza 12/07/2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12/08/2005, nel procedimento Lidl Italia Srl contro Comune di Arcole (VR), il Giudice di pace di Monselice ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

«Se la direttiva 2000/13/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, per quanto riguarda i prodotti preconfezionati di cui all'articolo 1 della direttiva 2000/13/CE citata, debba essere interpretata nel senso che gli obblighi normativi in essa previsti, ed in particolare quelli di cui agli articoli 2, 3 e 12, debbano essere considerati imposti esclusivamente al produttore dell'alimento preconfezionato»

2)

«In caso di risposta affermativa al primo quesito, se gli articoli 2,3,12 della direttiva 2000/13/CE debbano essere interpretati nel senso che escludono che il semplice distributore, situato all'interno di uno Stato membro, di un prodotto preconfezionato (come definito dall'articolo 1 della direttiva 2000/13/CE) da un operatore situato in uno Stato membro diverso dal primo — possa essere considerato responsabile di una violazione contestata da un'Autorità pubblica, consistente nella differenza tra il valore (nella fattispecie titolo alcolimetrico) indicato dal produttore sull'etichetta del prodotto alimentare preconfezionato e venga di conseguenza sanzionato anche se lo stesso (il semplice distributore) si limita a commercializzare il prodotto alimentare così come consegnato dal produttore dell'alimento stesso».


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 109 del 06/05/2000 pag. 0029


12.11.2005   

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C 281/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal SOZIALGERICHT KÖLN (Germania) con ordinanza 8 agosto 2005, nel procedimento G. Pohl-Boskamp GmbH&Co.KG contro Gemeinsamer Bundesausschuss, con l'intervento di: 1) AOK-Bundesverband KdöR, 2) IKK Bundesverband, 3) Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 4) Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 5)Verband der Angestellten Krankenkassen e.V., 6) AEV — Arbeiter –Ersatzkassen -Verband e.V., 7) Bundesknappschaft, 8) Seekrankenkasse, 9) Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

(Causa C-317/05)

(2005/C 281/12)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 8 agosto 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 agosto 2005, nel procedimento G. Pohl-Boskamp GmbH&Co.KG contro Gemeinsamer Bundesausschuss, con l'intervento di: 1) AOK-Bundesverband KdöR, 2) IKK Bundesverband, 3) Bundesver- band der Betriebskrankenkassen, 4) Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 5)Verband der Angestellten Krankenkassen e.V., 6) AEV — Arbeiter –Ersatzkassen -Verband e.V., 7) Bundesknappschaft, 8) Seekrankenkasse, 9) Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, il Sozialgericht Köln ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE (1), riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (in prosieguo: la «direttiva sulla trasparenza») vada interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, dopo aver escluso le specialità medicinali non soggette a prescrizione dalle prestazioni del sistema sanitario nazionale, autorizza un ente di tale sistema ad emanare norme che esonerano sostanze medicinali da tale esclusione senza prevedere un procedimento ai sensi dell'art. 6, n. 1, seconda frase, e n. 2 della direttiva sulla trasparenza.

2)

Se la direttiva sulla trasparenza vada interpretata nel senso che essa garantisce ai produttori delle specialità medicinali indicate nella presente ordinanza sub 1 un diritto soggettivo pubblico in particolare ad ottenere una decisione, provvista di motivazione e di informazioni sulla possibilità di impugnazione, relativa all'inclusione di una delle sue specialità medicinali in un elenco del tipo sopra descritto, anche quando la disciplina dello Stato membro non preveda né un procedimento decisionale né una procedura di ricorso corrispondenti.


(1)  GU L 40, pag. 8.


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C 281/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt con ordinanza 17 agosto 2005 nel procedimento Ismail Derin contro Landkreis Darmstadt-Dieburg

(Causa C-325/05)

(2005/C 281/13)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 17 agosto 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 agosto 2005, nel procedimento Ismail Derin contro Landkreis Darmstadt-Dieburg, il Verwaltungsgericht Darmstadt, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se un cittadino turco, trasferitosi da bambino ai fini del ricongiungimento familiare presso i suoi genitori, lavoratori subordinati nella Repubblica federale di Germania, perda il suo diritto di soggiorno derivato dal diritto di rispondere a qualsiasi offerta di impiego di cui all'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia n. 1/80 — tranne nei casi previsti dall'art. 14 della decisione n. 1/80 e in caso di abbandono dello Stato membro ospitante per un periodo di tempo significativo e senza motivi legittimi — anche qualora, dopo il compimento del ventunesimo anno di età, egli non abiti più con i suoi genitori e non sia più a loro carico.

In caso di soluzione affermativa alla prima questione:

2)

Se il detto cittadino turco, nonostante la perdita dello status giuridico di cui all'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, goda di una tutela speciale contro l'espulsione ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1/80, qualora, dopo la cessazione della convivenza familiare con i suoi genitori, egli abbia svolto attività lavorative dipendenti in maniera irregolare, senza aver acquisito uno status giuridico autonomo ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 a seguito della sua qualità di lavoratore, e qualora abbia svolto per vari anni esclusivamente un'attività lavorativa indipendente.


12.11.2005   

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C 281/7


Ricorso della SGL Carbon AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 15 giugno 2005, nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai e a./Commissione delle Comunità europee, relativamente alla causa T-91/03, proposto il 30 agosto 2005

(Causa C-328/05 P)

(2005/C 281/14)

lingua processuale: tedesco

Il 30 agosto 2005 la SGL Carbon AG ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 15 giugno 2005, nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai e a./Commissione delle Comunità europee, relativamente alla causa T-91/03. Rappresentanti della ricorrente: gli avv.ti Dr. Martin Klusmann e Dr. Frederik Wiemer, Freshfields Bruckhaus Deringer, Feldmühleplatz 1, D-40008 Düsseldorf (Germania).

La ricorrente chiede alla Corte di voler:

fatte salve le domande presentate in primo grado, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03 (1), per aver quest'ultimo respinto il ricorso nella causa T-91/03 contro la decisione della convenuta 17 dicembre 2002, C(2002)5083, in un procedimento relativo all'art. 81 del Trattato CE;

in subordine, ridurre ulteriormente rispetto alla sentenza impugnata l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 3 della decisione 17 dicembre 2002, nonché gli interessi di litispendenza e moratori;

condannare la convenuta a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente lamenta nella sentenza del Tribunale impugnata un'errata applicazione delle regole di procedura e la violazione del diritto comunitario, facendo valere quanto segue:

1.

In conformità del principio ne bis in idem — generalmente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati membri e in quello comunitario, ma anche nei rapporti con Paesi terzi — avrebbe dovuto tenersi conto della sanzione già inflitta alla ricorrente negli Stati Uniti d'America. L'omessa considerazione delle sanzioni irrogate all'estero sarebbe — in quanto viola il detto principio e, con esso, l'obbligo di giustizia sostanziale — erronea e neppure riconducibile alla libertà di valutazione delle amministrazioni competenti e del Tribunale.

2.

L'aumento dell'ammenda del 35 % per una supposta sua assoluta leadership sarebbe infondato, non potendo costituire a tal fine alcuna base i fatti controversi e le stesse contraddittorie dichiarazioni del Tribunale. Siccome nelle censure della Commissione non sarebbe stato evidente che questa volesse riconoscere alla ricorrente il ruolo di sola responsabile della collusione, sarebbe contestualmente violato il suo diritto della difesa.

3.

Il Tribunale non si sarebbe pronunciato con chiarezza sull'allegazione della ricorrente secondo cui il suo diritto della difesa sarebbe stato irrimediabilmente leso dalle inadeguate conoscenze linguistiche dei membri del Case Team della Commissione, nonostante essa avesse fornito un rapporto e prove circostanziati.

4.

La cooperazione della ricorrente sarebbe sottovalutata. Poiché il suo apporto sarebbe stato almeno pari a quello delle altre partecipanti all'intesa, essa, cui l'ammenda è stata ridotta in misura sensibilmente inferiore che a queste ultime, avrebbe subito una discriminazione.

5.

Le ammende irrogate sarebbero eccessive, perché non sarebbe stata considerata la ridotta produttività della ricorrente al momento della decisione. La Commissione e il Tribunale non possono permettersi di trascurare la capacità economica nel determinare una sanzione; al contrario, devono verificare caso per caso se la sanzione irrogata sia economicamente sostenibile.

6.

Infine, sarebbe errato anche il calcolo degli interessi; gli interessi giudiziali particolarmente alti calcolati nella fattispecie costituirebbero un'ulteriore e autonoma sanzione, non fondata su alcuna disposizione di legge.


(1)  GU C 205 del 20 agosto 2005


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C 281/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundessozialgericht (Germania) con ordinanza 5 luglio 2005, nel procedimento Aldo Celozzi contro Innungskrankenkasse (Baden-Württemberg)

(Causa C-332/05)

(2005/C 281/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 5 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 settembre 2005, nel procedimento Aldo Celozzi contro Innungskrankenkasse (Baden-Württemberg), il Bundessozialgericht, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con la normativa risultante dal diritto primario e/o secondario della Comunità europea (in particolare gli artt. 39 CE ex 48 CEE, 3, n. 1 e 23, n. 3, 1408/71/CEE, 7, n. 2, 1612/68/CEE (1)) che un lavoratore migrante coniugato occupato in Germania, il cui coniuge risiede in un altro Stato membro, percepisca un'indennità di malattia che continui ad essere collegata alla remunerazione netta risultante prendendo come base la categoria fiscale iscritta sul certificato d'imposta del lavoratore senza che venga presa in considerazione una successiva modifica a lui favorevole, avente effetto retroattivo, della sua peculiare situazione tributaria dipendente dallo stato di famiglia.


(1)  GU L 257, pag. 2.


12.11.2005   

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C 281/9


Ricorso del 15/09/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-337/05)

(2005/C 281/16)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 15/09/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Recchia e X. Lewis, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che, avendo il governo italiano ed in particolare i Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole e Forestari, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di affidamento diretto degli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione «Agusta» e «Agusta Bell» alla ditta «Agusta» per soddisfare le necessità dei Corpi militari dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato nonché del Dipartimento della Protezione Civili, al di fuori di qualsiasi procedura di messa in concorrenza, e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE (1), e, prima ancora, della direttiva 77/62/CEE (2), 80/767/CEE (3) e 88/295/CEE (4), la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù delle citate direttive.

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Governo della Repubblica italiana, e in particolare i Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di affidamento diretto degli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione «Agusta» e «Agusta Bell» alla ditta «Agusta» per soddisfare le necessità dei Corpi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato nonché del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al di fuori di qualsiasi procedura di messa in concorrenza, e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE, e, prima ancora, dalle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, violando gli obblighi che Le incombono in virtù delle citate direttive.

In seguito al ricevimento di un reclamo, la Commissione ha acquisito informazioni dalle quali risulta che il Governo italiano ha adottato da lunga data detta prassi.

La Commissione ritiene che questa pratica sia in contrasto con le direttive in materia di appalti pubblici di forniture sopra ricordate in quanto nessuna delle condizioni a cui è subordinata la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara risulta soddisfatta.

La Commissione reputa, inoltre, che l'Italia non abbia dimostrato che la pratica in questione sia giustificata in base all'articolo 2 della direttiva 93/36/CEE, secondo cui la direttiva non si applica quando gli appalti sono dichiarati segreti o la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in questione o quando lo esige la tutela di interessi essenziali di sicurezza di tale Stato.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0001

(2)  Gazzetta ufficiale n. L 13 del 15/01/1977 pag. 0001

(3)  Gazzetta ufficiale n. L 215 del 18/08/1980 pag. 0001

(4)  Gazzetta ufficiale n. L 127 del 20/05/1988 pag. 0001


12.11.2005   

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C 281/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 22 giugno 2005 nel procedimento Landeskrankenhäuser Tirols contro Land Tirol

(Causa C-339/05)

(2005/C 281/17)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 22 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustiza delle Comunità europee il 19 settembre 2005, nel procedimento Landeskrankenhäuser Tirols contro Land Tirol, il Landesgericht Innsbruck ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se, ai fini del calcolo della retribuzione dei lavoratori a contratto, uno Stato membro o un ente territoriale di uno [Or. 2] Stato membro debba tenere conto, senza limiti di tempo, dei periodi di servizio prestato presso determinati enti svizzeri, comparabili agli enti elencati nel § 41, n. 2, del Landesvertragsbedienstetengesetz tirolese (e nel § 26, n. 2, del Vertragsbedienstetengesetz 1948), o se l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (GU 2002 L 114, pag. 16), e in particolare l'art. 9, n. 1, del suo allegato I, debba essere interpretato nel senso che è permesso un computo limitato ai periodi di servizio prestato dai lavoratori in Svizzera dopo l'entrata in vigore di tale Accordo, il 1o giugno 2002.


12.11.2005   

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C 281/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbetsdomstolen (Svezia) con ordinanza 15 settembre 2005, nel procedimento Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet

(Causa C-341/05)

(2005/C 281/18)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 15 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 settembre 2005, nel procedimento Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet, l'Arbetsdomstolen (Svezia) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se sia compatibile con le norme del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi e sul divieto di qualsiasi discriminazione a causa della nazionalità, nonché con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CEE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, il fatto che le organizzazioni sindacali tentino, mediante un'azione collettiva esercitata sotto forma di un blocco, di indurre un prestatore di servizi straniero a sottoscrivere un contratto collettivo nello Stato di occupazione relativo alle condizioni di lavoro e di occupazione, come quello descritto nella precitata decisione dell'Arbetsdomstolen, se la situazione nello Stato di occupazione è tale che la legislazione volta a recepire detta direttiva è priva di qualsiasi disposizione espressa sull'applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione nei contratti collettivi.

2)

La legge svedese «Medbestämmandelagen» vieta a un'organizzazione sindacale di avviare un'azione collettiva volta a disapplicare un contratto collettivo stipulato fra altre parti sociali. Tale divieto vale tuttavia, secondo una speciale disposizione costituente una parte della cosiddetta «lex Britannia», soltanto se un'organizzazione sindacale avvia un'azione collettiva a causa di condizioni di lavoro cui la legge «Medbestämmandelagen» è direttamente applicabile, il che, in pratica, comporta che esso non vale per azioni collettive avviate contro società straniere che esercitano temporaneamente un'attività in Svezia con i propri dipendenti. Se le norme del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi e al divieto di discriminazione a causa della nazionalità, nonché la direttiva sul distacco ostino all'applicazione di questa regola da ultimo menzionata — che, unitamente alle altre disposizioni della lex Britannia, comporta che in pratica i contratti collettivi svedesi diventano applicabili e prevalgono sui contratti collettivi stranieri già stipulati — contro un'azione collettiva avente la forma di un blocco esercitato da organizzazioni sindacali svedesi contro un prestatore di servizi operante temporaneamente in Svezia.


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C 281/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 19 settembre 2005

(Causa C-342/05)

(2005/C 281/19)

Lingue processuale: il finlandese

Il 19 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e I. Koskinen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica di Finlandia, autorizzando regolarmente la caccia al lupo contrariamente alle eccezioni stabilite all'art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio, 21 maggio 1992, 92/43/CEE (1) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 12, n. 1 e 16, n. 1, della suddetta direttiva.

2)

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 16 della direttiva 92/43/CEE rappresenta una deroga al regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'art. 12, par. 7, deroga che va interpretata in maniera restrittiva. Il n. 1 di tale articolo stabilisce due condizioni preliminari alla deroga sul fondamento delle lett. a) — e). Anzitutto la deroga non può pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. In secondo luogo la deroga è possibile soltanto a condizione che non esista un'altra soluzione valida.

Dato che in Finlandia lo stato di conservazione dei lupi non è propizio, che si può ricorrere ad altre soluzioni alternative e che vengono regolarmente accordate autorizzazioni di cacciare il lupo senza un'appropriata verifica di un collegamento con individui che provochino danni rilevanti, la caccia al lupo è stata autorizzata in Finlandia in misura superiore alle condizioni stabilite all'art. 16, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.


(1)  GU L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7.


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C 281/11


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 19 settembre 2005

(Causa C-343/05)

(2005/C 281/20)

Lingua processuale: finlandese

Il 19 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Pignataro Nolin e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE e della direttiva 2001/37/CE (1) dato che

la Repubblica di Finlandia non ha provveduto affinché la provincia autonoma di Åland trasponesse nella sua legislazione l'art. 8 bis della direttiva 89/622/CEE che è stato aggiunto con la direttiva 92/41/CEE e che fa parte dell'art. 8 della direttiva 2001/37/CE,

e che

la Repubblica di Finlandia non ha provveduto a che fosse osservato sulle navi immatricolate in Finlandia il divieto di commercializzare il tabacco da fiuto di cui alle citate disposizione comunitarie nonché

2)

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese

Motivi e principali argomenti

Nell'elenco figurante nell'allegato II della direttiva 2001/37/CE si cita la direttiva 92/41/CE nonché la data di trasposizione delle sue disposizioni nella legislazione nazionale, cioè il 1o luglio 1992. Nel caso della Finlandia la data di trasposizione, sulla base dell'adesione della Finlandia all'UE, era il 1o gennaio 1995 benché occorra constatare che la Finlandia avrebbe dovuto, sul fondamento dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, conformarsi alla direttiva già a partire dal 1o gennaio 1994.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Statimembri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti di tabacco (GU L 194 del 18 luglio 2001, pag. 26).


12.11.2005   

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C 281/11


Ricorso della Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) 12 luglio 2005, causa T-157/04: Joël De Bry contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 settembre 2005

(Causa C-344/05 P)

(2005/C 281/21)

lingua processuale: il francese

Il 21 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Lidia Lozano Palacios e dal sig. Hannes Kraemer, agenti, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) il 12 luglio 2005 nella causa T-157/04, Joël De Bry contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata

statuendo essa stessa sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, pertanto, respingere il ricorso nella causa T-157/04;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

condannare il ricorrente in primo grado alle spese, comprese le proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione deduce un motivo unico avverso la sentenza impugnata, vertente su una violazione del diritto comunitario ai punti 79-91 di tale sentenza. Infatti, secondo quest'ultima, il Tribunale ha erroneamente considerato, in sostanza, che il procedimento conclusosi con la redazione di un rapporto informativo contenente alcuni giudizi di valore sfavorevoli nei confronti del dipendente oggetto del rapporto informativo è viziato da una violazione dei diritti della difesa di tale dipendente, laddove i compilatori hanno omesso di trasmettere, in un «documento» ai sensi dell'art. 26, primo e secondo comma, dello Statuto, sotto forma di un avvertimento scritto, gli elementi di fatto alla base di simili giudizi di valore e laddove, inoltre, siffatti documenti non sono stati inseriti nel fascicolo personale del dipendente interessato, entro un termine ragionevole decorrente dal fatto suddetto, o, almeno, non sono stati portati a conoscenza di quest'ultimo.


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C 281/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese proposto il 21 settembre 2005

(Causa C-345/05)

(2005/C 281/22)

Lingua processuale: il portoghese

Il 21 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg R. Lyal e M. Afonso, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo in vigore le disposizioni fiscali che subordinano il beneficio dell'esenzione fiscale dei plusvalori derivanti dalla vendita a titolo oneroso di immobili destinati ad uso abitativo privato e permanente del soggetto passivo o dei suoi familiari, come previsto dall'art. 10, n. 5, del Codice tributario sul reddito delle persone fisiche, alla condizione, stabilita alla lett. a) del medesimo numero, che i profitti ottenuti siano reinvestiti nell'acquisto di immobili situati nel territorio portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 18, 39, 43 e 56, n. 1, CE nonché degli artt. 28, 31 e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

2)

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La condizione che impone di reinvestire i profitti derivanti dalla vendita di un immobile destinato ad abitazione privata e permanente di un soggetto passivo o di suoi familiari nell'acquisto di un altro immobile situato nel territorio portoghese costituisce manifestamente un ostacolo all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE e dall'Accordo SEE.

Le spiegazioni e giustificazioni relative a tale condizione addotte dalla Repubblica portoghese non sono fondate.


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C 281/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Estonia, proposto il 22 settembre 2005

(Causa C-351/05)

(2005/C 281/23)

Lingua processuale: l'estone

Il 22 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Schima e E. Randvere, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Estonia.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo comunicato, ovvero avendo comunicato solo parzialmente, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (1), la Repubblica d'Estonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva;

condannare la Repubblica d'Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1o luglio 2004.


(1)  GU L 176 del 15.07.2003, pag. 57.


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C 281/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 22 settembre 2005

(Causa C-352/05)

(2005/C 281/24)

Lingua processuale: il greco

Il 22 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, consigliere giuridico del servizio giuridico, e dal sig. B. Schima, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CEE (1) — dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti, o in ogni caso non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o luglio 2004.


(1)  GU L 176 del 15.7.2003, pagg. 37-56


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C 281/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 settembre 2005

(Causa C-353/05)

(2005/C 281/25)

Lingua processuale: il francese

Il 22 settembre la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Bernhard Schima e Florence Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE (1), relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva;

2)

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 1o luglio 2004.


(1)  GU L 176 del 15.07.2003, pag. 37


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C 281/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 22 settembre 2005

(Causa C-354/05)

(2005/C 281/26)

Lingua processuale: il francese

Il 22 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Muriel Heller e Bernhard Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE (1), relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della direttiva;

2)

condannare il Grandicato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 1o luglio 2004.


(1)  GU L 176 del 15.07.2003, pag. 57


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C 281/14


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 23 settembre 2005

(Causa C-357/05)

(2005/C 281/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 23 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da B. Schima e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede alla Corte di voler:

1)

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE (1), relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e comunque non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 33 della detta direttiva;

2)

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine ultimo per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno scadeva il 1o luglio 2004.


(1)  GU L 176, del 15.7.2003, pag. 57


12.11.2005   

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C 281/14


Ricorso del 23/09/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-360/05)

(2005/C 281/28)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 23/09/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Gross e dalla sig.a M. Velardo, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che, non adottando e non comunicando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/96/CE (1) del Consiglio, del 27 ottobre 2003, la quale riorganizza il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, lo Stato italiano ha violato gli obblighi derivanti dall'articolo 28 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio ha come oggetto la riorganizzazione del quadro normativo comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 28, paragrafo 1, dispone che:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

Lo Stato italiano non risulta aver adottato le misure attuative previste dal 1o comma dell'articolo precitato, e comunque, non ha informato la Commissione né ha fornito altri elementi che consentano di ritenere che le necessarie disposizioni siano state adottate. Tali circostanze hanno fatto ritenere che lo Stato italiano sia venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in virtù di detta disposizione.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0051


12.11.2005   

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C 281/15


Ricorso del sig. Jacques Wunenburger contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 5 luglio 2005, nella causa T-370/03, Jacques Wunenburger/Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2005

(Causa C-362/05 P)

(2005/C 281/29)

lingua processuale: il francese

Il 23 settembre 2005 il sig. Jacques Wunenburger, rappresentato dal sig. Eric Boigelot, avocat, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 5 luglio 2005, nella causa T-370/03, Jacques Wunenburger/Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede alla Corte di voler:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 luglio 2005, nella causa T-370/03, Wunenburger/Commissione.

Il ricorrente chiede inoltre alla Corte di decidere essa stessa la controversia e, dando seguito al ricorso da lui presentato nella causa T-370/03, di:

annullare la decisione dell'AIPN 11 marzo 2003 di non prendere in considerazione la sua candidatura al posto di Direttore della Direzione «Africa, Caraibi, Pacifico» (AIDCO.C), in seguito alla decisione dell'AIPN 8 gennaio 2003 di nominare a tale posto il sig. Amir NAQVI;

annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente, reclamo presentato il 2 aprile 2003, conformemente all'art. 90, n. 2, dello Statuto, e respinto con decisione esplicita 14 luglio 2003, notificata al ricorrente l'11 agosto 2003;

annullare la nomina del sig. Amir NAQVI al posto di Direttore della Direzione «Africa, Caraibi, Pacifico» (AIDCO.C), nomina implicante, in particolare, il rigetto della candidatura del ricorrente al posto vacante;

comunque condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I motivi del ricorso vertono, conformemente all'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, sulla violazione del diritto comunitario e su vizi della procedura dinanzi al Tribunale lesivi degli interessi del ricorrente.


12.11.2005   

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C 281/15


Ricorso di Dorte Schmidt-Brown contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 5 luglio 2005, nella causa T-387/02, Dorte Schmidt-Brown/Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 settembre 2005

(Causa C-365/05 P)

(2005/C 281/30)

lingua processuale: il francese

Il 28 settembre 2005 la sig.ra Dorte Schmidt-Brown, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 5 luglio 2005, nella causa T-387/02, Dorte Schmidt-Brown/Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

 

annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 5 luglio 2005, nella causa T-387/02, Dorte Schmidt-Brown/Commissione delle Comunità europee, e tutte le relative disposizioni;

 

e che, statuendo ex novo, voglia:

 

annullare la decisione della Commissione 26 aprile 2002, in quanto rifiuta alla ricorrente l'assistenza finanziaria da lei richiesta per coprire tutte le spese sostenute perché le fossero riconosciuti e risarciti i danni morali, professionali e materiali subiti a causa della diffamazione verbale e scritta da parte della Eurogramme Ltd.;

 

condannare la convenuta a tutte le spese, di primo grado e dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti:

Il Tribunale avrebbe illegittimamente verificato se, nella fattispecie, erano state violate le disposizioni dell'art. 24 dello Statuto ai danni della ricorrente, non tenendo conto della decisione del Vicepresidente della Commissione, Neil Kinnock, di accogliere, a seguito di riesame, la sua richiesta di assistenza e di aiuto 15 gennaio 2002.

Tale decisione le è stata notificata con lettere 16 e 22 maggio 2003.

Il Tribunale non avrebbe perciò preso in considerazione tutte le circostanze di specie, per l'esattezza le decisioni adottate dalla Commissione a seguito della querela proposta dalla ricorrente dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), le misure adottate dal Vicepresidente della Commissione, Neil Kinnock, a seguito del riesame della fondatezza della richiesta di assistenza da lei presentata il 15 gennaio 2002, nonché le misure adottate dal Presidente per riabilitare il nome e la dignità della ricorrente sia presso i colleghi della DG Eurostat, sia presso la Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

Il Tribunale sarebbe poi incorso in errore nel limitare il suo esame all'applicabilità dell'art. 24, primo comma, dello Statuto, laddove nella fattispecie avrebbe dovuto esaminare la legittimità della decisione impugnata anche alla luce del disposto del secondo comma del detto articolo.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 — Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione

(Causa T-306/01) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Competenza della Comunità - Congelamento dei capitali - Diritti fondamentali - Jus cogens - Sindacato giurisdizionale - Ricorso di annullamento)

(2005/C 281/31)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente(i): Ahmed Ali Yusuf (Spånga, Svezia), e Al Barakaat International Foundation [Rappresentante(i): L. Silbersky e T. Olsson, avvocati]

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea [Rappresentante(i): sig. M. Vitsentzatos, dalle sig.re I. Rådestad e E. Karlsson e dal sig. M. Bishop, in qualità di agenti] e Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): dai sigg. A. Van Solinge, J. Enegren e C. Brown, in qualità di agenti]

Interveniente(i) a sostegno del(i) convenuto(i): Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Rappresentante(i): inizialmente dal sig. J. Collins successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, quest'ultima assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister]

Oggetto della causa

Avente ad oggetto, inizialmente, una domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1), e, dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 12 novembre 2001, n. 2199, che modifica per la quarta volta il regolamento n. 467/2001 (GU L 295, pag. 16), successivamente, una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9).

Dispositivo della sentenza

1)

Non occorre decidere sulle domande di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000, e del regolamento (CE) della Commissione 12 novembre 2001, n. 2199, che modifica per la quarta volta il regolamento n. 467/2001

2)

Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001.

3)

I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio e quelle sostenute dalla Commissione sino al 10 luglio 2002, ivi comprese le spese afferenti al procedimento sommario.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Commissione, quest'ultima per quel che riguarda il periodo successivo al 10 luglio 2002, sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 16.2.2002.


12.11.2005   

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C 281/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 — Kadi/Consiglio e Commissione

(Causa T-315/01) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Competenza della Comunità - Congelamento dei capitali - Diritti fondamentali - Jus cogens - Sindacato giurisdizionale - Ricorso di annullamento»)

(2005/C 281/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente(i): Yassin Abdullah Kadi (Jeddah, Arabia saudita) [Rappresentante(i): dai sigg. D. Pannick, QC, P. Saini, barrister, G. Martin e A. Tudor, solicitors]

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea [Rappresentante(i): sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, in qualità di agenti] e Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): dai sigg. A. Van Solinge e C. Brown, in qualità di agenti]

Interveniente(i) a sostegno del(i) convenuto(i): Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Rappresentante(i): inizialmente dal sig. J. E. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, quest'ultima assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister]

Oggetto della causa

Avente ad oggetto, inizialmente, una domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1), e, dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento n. 467/2001 (GU L 277, pag. 25), e, successivamente, una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo della sentenza

1)

Non occorre decidere sulla domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 e del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento n. 467/2001.

2)

Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro il regolamento del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001.

3)

Il ricorrente è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio e quelle sostenute dalla Commissione sino al 1o luglio 2002.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e la Commissione, quest'ultima per quel che riguarda il periodo successivo al 1o luglio 2002, sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


12.11.2005   

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C 281/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005 — Napoli Buzzanca/Commissione

(Causa T-218/02) (1)

(«Dipendenti - Posto di direttore - Procedura di copertura di posti vacanti - Decisione di rigetto di candidatura - Motivazione»)

(2005/C 281/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Daniela Napoli Buzzanca (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): avv.ti G. Vandersanden e L. Levi]

Convenuto(i): Commissione della Comunità europee [Rappresentante(i): sigg. J. Currall e V. Joris, agenti]

Oggetto della causa

Innanzitutto, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 30 gennaio 2002 di nominare la sig.ra S. direttore, al grado A2 della direzione «Rapporti multilaterali e diritti dell'uomo» della direzione generale «Relazioni esterne» e di non tener conto della sua candidatura per la copertura di tale impiego, nonché di annullamento, se necessario, della decisione implicita di rigetto da parte della Commissione del suo reclamo a titolo dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, poi, una domanda diretta alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni stimati, alla data del ricorso, in euro 23 213,96, con riserva di ampliamento e, infine, una domanda diretta a che il Tribunale ordini alla Commissione di produrre il suo fascicolo amministrativo.

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni della Commissione 30 gennaio 2002 recante nomina della sig.ra S. al posto interessato dall'avviso di posto vacante COM/156/01 e rigetto della candidatura della ricorrente a tale posto sono annullate.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002


12.11.2005   

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C 281/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005 — GeoLogistics/Commissione

(Causa T-26/03) (1)

(«Unione doganale - Operazioni di transito comunitario esterno - Carne a destinazione del Marocco - Frode - Domanda di sgravio dei dazi all'importazione - Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Clausola di equità - Esistenza di una situazione particolare - Assenza di manovra fraudolenta e di negligenza manifesta»)

(2005/C 281/34)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: GeoLogistics BV (Schiphol Rijk, Paesi Bassi) [Rappresentanti: inizialmente H. de Bie e K. Schellaars, poi H. de Bie e A. Huizing, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito da F. Tuytschaever, avvocato]

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna [Rappresentanti: sig.ra L. Fraguas Gadea e dal sig. J. M Rodríguez Cárcamo, abogados del Estado,]

Oggetto della causa

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2002, REM 08/00, che afferma che lo sgravio di dazi all'importazione a vantaggio della ricorrente, oggetto della domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi, è ingiustificato.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 7 ottobre 2002, REM 08/00 è annullata nella parte in cui nega lo sgravio dei dazi all'importazione applicati alla ricorrente con riferimento alle operazioni doganali effettuate da quest'ultima a partire dal 12 giugno 1995.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla ricorrente.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


12.11.2005   

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C 281/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Suproco/Commissione

(Causa T-101/03) (1)

(«Regime di associazione PTOM - Zucchero che non beneficia dell'origine PTOM - Domanda di deroga alle norme d'origine - Rigetto della domanda di deroga - Obbligo di motivazione»)

(2005/C 281/35)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Suproco NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi) [Rappresentanti: avv.ti M. Slotboom e N.J. Helder]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. T. van Rijn e X. Lewis, in qualità di agenti]

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno dei Paesi Bassi [Rappresentante: sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente]

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea [rappresentato inizialmente dai: sigg. G. Houttuin e M. Bishop, successivamente dai sigg.G. Houttuin e D. Canga Fano, in qualità di agenti] e da Regno di Spagna [rappresentato da: sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi (GU L 11, pag. 50)

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi, è annullata.

2)

La Commissione sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Suproco.

3)

Il Consiglio, il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


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C 281/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Alcon/UAMI

(Causa T-130/03) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchio denominativo nazionale anteriore TRIVASTAN - Domanda di marchio comunitario denominativo TRAVATAN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 281/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcon Inc. (Hünemberg, Svizzera) [Rappresentanti: G. Breen, solicitor, e J. Gleeson, barrister]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: S. Palmero Cabezas e S. Laitinen, in qualità di agenti]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Biofarma SA (Neuilly-sur-Seine, Francia) [Rappresentanti: V. Gil Vega, A. Ruiz Lopez e D. González Maroto, avvocati]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione 30 gennaio 2003 della terza sezione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 968/2001-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alcon Inc. e la Biofarma SA

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


12.11.2005   

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C 281/20


Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 2005 — Casini/Commissione

(Causa T-132/03) (1)

(«Funzionari della Commissione - Promozione - Esercizio 2002 - Mancata iscrizione sulla lista dei funzionari promossi al grado A6 - Obbligo di motivazione - Esame comparativo dei meriti - Errore manifesto di valutazione - Carattere probante delle dichiarazioni successive dei membri del servizio del personale - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni»)

(2005/C 281/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paola Casini (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: G. Vandersanden, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: V: Joris, agente, assistito da D. Waelbroeck, avocat]]

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente al grado A6 a titolo dell'esercizio di promozione 2002 e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno materiale e morale subito.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione, in data 14 agosto 2002, di non promuovere la ricorrente al grado A6 a titolo dell'esercizio di promozione 2002 è annullata.

2)

La convenuta è condannata a pagare alla ricorrente la somma di EUR 2 000 a risarcimento del danno morale che ha subito.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La convenuta è condannata alle spese.


(1)  GU C 146 del 21 giugno 2003.


12.11.2005   

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C 281/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005 — Thommes/Commissione

(Causa T-195/03) (1)

(«Agenti temporanei - Indennità di prima sistemazione - Mutamento della sede di servizio - Rifiuto di riconoscere il trasferimento della famiglia - Ripetizione dell'indebito»)

(2005/C 281/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gustav Thommes (Wezembeek-Oppem, Belgio) [rappresentanti: M. Thewes e V. Wiot, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: J. Currall, agente, assistito da B. Wägenbaur, avocat]

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione relative al recupero di una parte dell'indennità di prima sistemazione versata al ricorrente nell'ambito di un mutamento della sua sede di servizio e al rifiuto di accordargli un indennità di prima sistemazione nell'ambito di un nuovo mutamento di sede di servizio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003


12.11.2005   

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C 281/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005 — Citicorp/Uami

(Causa T-320/03) (1)

(«Marchio comunitario - Marchio denominativo LIVE RICHLY - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Diritto di essere sentiti - Art. 73 del regolamento n. 40/94»)

(2005/C 281/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Citicorp (New York, Stati Uniti) [Rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e A. Pohlmann]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: sig.ra S. Laitinen, sigg. P. Bullock e A. von Mühlendahl, in qualità di agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 25 giugno 2003 (procedimento R 85/2002 3), riguardante una domanda di registrazione del marchio denominativo LIVE RICHLY come marchio comunitario

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

3)

Il convenuto sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


12.11.2005   

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C 281/21


Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005 — Cargo Partner/UAMI

(Causa T-123/04) (1)

(«Marchio comunitario - Segno denominativo CARGO PARTNER - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Mancanza di carattere distintivo»)

(2005/C 281/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cargo Partner AG (Fischamend, Austria) [Rappresentante: M. Wolner, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: G. Schneider, in qualità di agente]

Oggetto della causa

Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 gennaio 2004 (pratica R 346/2003-1), riguardante la domanda di registrazione del segno denominativo CARGO PARTNER come marchio comunitario

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


12.11.2005   

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C 281/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005 — Luxem/Commissione

(Causa T-306/04) (1)

(«Dipendenti - Assunzione - Diniego di nomina di un vincitore di concorso che non soddisfi i requisiti di ammissione al concorso»)

(2005/C 281/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Monika Luxem (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): S.Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E.Marchal, avocats]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): J. Currall e L. Lozano Palacios, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2003, recante diniego di assunzione della ricorrente come dipendente.

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004


12.11.2005   

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C 281/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 — EDP/Commissione

(Causa T-87/05) (1)

(«Concorrenza - Concentrazione - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune - Mercati portoghesi dell'energia elettrica e del gas - Acquisizione della GDP da parte della DDP e dell'Eni - Direttiva 2003/55/CE - Liberalizzazione dei mercati del gas - Impegni»)

(2005/C 281/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: EDP — Energias de Portugal, SA (Lisbona, Portogallo) [rappresentanti processuali: C. Botelho Moniz, R. García-Gallardo, A. Weitbrecht et J. Ruiz Calzado, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti processuali: A. Bouquet et M. Schneider, agenti]

Intervenenti a sostegno della convenuta: Gas Natural SDG, SA (Barcellona, Spagna) [rappresentanti processuali: J. Perez-Bustamante Köster et P. Suárez Fernández, avvocati]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, C (2004) 4715 def., che dichiara incompatibile con il mercato comune l'operazione di concentrazione con cui la EDP — Energias de Portugal, SA e lo Eni Portugal Investment, SpA intendono acquistare il controllo congiunto della Gás de Portugal SGPS, SA (pratica COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP).

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.

3)

Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese con riguardo all'intervento.


(1)  GU C 82, 2.4.2005


12.11.2005   

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C 281/23


Ricorso proposto il 2 agosto 2005 — Torijano Montero/Consiglio

(Causa T-302/05)

(2005/C 281/43)

Lingua di procedura: il francese

Parti

Ricorrente: Javier Torijano Montero (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): S. Rodriguez, avvocato, A. Jaune, avvocato]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

In principalità:

annullare la decisione con la quale l'Autorità con il potere di nomina (APN) respinge il reclamo del ricorrente unitamente alla decisione di nomina 20 ottobre 2004 adottata dall'APN, nella parte in cui fissa il suo grado ai sensi dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII, dello Statuto;

indicare all'APN gli effetti che l'annullamento delle decisioni impugnate implica e in particolare il reinquadramento del ricorrente nel grado A*8, con effetto retroattivo a partire dal 16 ottobre 2004, data di decorrenza degli effetti della decisione di nomina 20 ottobre 2004;

In subordine:

condannare la Commissione a riparare il pregiudizio subito dal ricorrente per il fatto di non essere stato inquadrato, per lo meno nel grado A*8 a partire dal 16 ottobre 2004, data di decorrenza degli effetti della decisione di nomina 20 ottobre 2004.

In ogni caso:

condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti dai ricorrenti sono, per la più parte, identici a quelli dedotti nell'ambito della causa T-207/05, Schulze/Commissione (1). La ricorrente deduce altresì la violazione delle norme circa la corrispondenza tra, da un lato, gli impieghi tipo e, dall'altro, le categorie e i gradi.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005, pag. 36.


12.11.2005   

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C 281/23


Ricorso presentato il 10 agosto 2005 — Arko e a./Commissione

(Causa T-314/05)

(2005/C 281/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Eva Arko e altri 28 (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

In via principale:

annullare le decisioni di nomina adottate dalla convenuta nella parte ove si stabilisce il grado dei ricorrenti in applicazione dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto nonché il loro scatto in applicazione delle disposizioni in vigore dal 1o maggio 2004;

indicare alla convenuta gli effetti susseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate, in particolare il reinquadramento dei ricorrenti in applicazione della tabella di equivalenza dell'art. 2, n. 1, dell'allegato XIII dello Statuto e ciò con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore delle decisioni di nomina dei ricorrenti;

In subordine:

condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dai ricorrenti conseguente al mancato inquadramento secondo l'art. 2, n. 1, dell'allegato XIII dello Statuto, dalla data di entrata in vigore delle decisioni di nomina dei ricorrenti;

Ad ogni modo:

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, dipendenti di ruolo della Commissione, sono vincitori di concorsi svoltisi anteriormente alla entrata in vigore, il 1o maggio 2004, delle modificazioni allo Statuto. Assunti posteriormente a tale data, sono stati nominati con il grado e lo scatto previsti dal nuovo Statuto e da loro ritenuti meno favorevoli. Attraverso il presente ricorso, contestano le loro nomine.

Fanno valere l'inapplicabilità in specie, dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto e, subordinatamente, l'illegittimità di tale disposizione, che violerebbe diversi principi di diritto comunitario. In particolare, fanno riferimento in primo luogo ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di libera circolazione dei lavoratori. I ricorrenti sostengono che tali principi sono stati violati, giacché la maggioranza dei dipendenti interessati possiede la cittadinanza dei nuovi Stati membri. Ritengono inoltre aver subito una discriminazione rispetto ai dipendenti iscritti sul medesimo elenco di idoneità e nominati anteriormente al 1o maggio 2004.

Allo stesso modo, i ricorrenti invocano la pretesa violazione dell'art. 31 dello Statuto, che prevede la nomina di nuovi dipendenti al grado e al gruppo di funzioni indicati nel bando di concorso; la pretesa violazione dei principi di affidamento legittimo, di certezza del diritto, di buona amministrazione e di proporzionalità, del dovere di sollecitudine dell'amministrazione così come uno sviamento di potere.


12.11.2005   

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C 281/24


Ricorso presentato l'11 agosto 2005 — ADOMEX International B.V./Commissione

(Causa T-315/05)

(2005/C 281/45)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ADOMEX International B.V. [Rappresentanti: G. Van der Wal, avvocato, e T. Boesmans, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, C(2005) 592 def., pratica N 372/2003;

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un grossista e importatore di prodotti di floricoltura; la sua attività principale consiste nell'importazione nei Paesi Bassi e nella successiva distribuzione di vari tipi di fogliame ornamentale, principalmente originario di paesi terzi.

La ricorrente impugna la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti della modifica di un regime di aiuto nel settore della floricoltura, regime che era stato approvato nell'ambito dei fascicoli n. 766/95 e nn. 84/00. Questo regime si riferisce a un regolamento che istituisce una tassa professionale per i prodotti della floricoltura adottato dal Productschap Tuinbouw, un gruppo professionale che fa parte dell'organizzazione di diritto pubblico delle imprese nei Paesi Bassi.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente osserva che la Commissione non ha ingiustamente esaminato se il regime d'aiuto è compatibile con il mercato comunitario e in contrasto con gli articoli 23 e 25 CEE. Secondo la ricorrente sussiste una violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE.

La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata viola gli articoli 23 e 25 CEE. Infatti, a suo avviso, il regime di aiuto approvato dalla Commissione non costituisce una imposizione interna ai sensi dell'art. 190 CE, ma una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 23 e 25 CE. Tale conclusione risulta dal fatto che la tassa non colpisce i prodotti importati e i prodotti nazionali nella stessa misura, nel stessa fase della commercializzazione e sulla base degli stessi fatti generatori, nonché dal fatto che non vi è una produzione nazionale simile o concorrente, di modo che non si può parlare di un sistema di imposizioni interne.

Secondo la ricorrente la decisione della Commissione è inoltre incomprensibile, in ogni caso insufficientemente motivata, e quindi in contrasto con l'art. 253 CE. Essa osserva che in tale decisione la Commissione si riferisce a decisioni precedenti non motivate e che hanno approvato una tassa del tutto diversa da quella considerata nella decisione impugnata. La Commissione commette inoltre un errore di fatto manifesto, constatando nella decisione, fra l'altro, che la tassa in questione non colpisce i prodotti importati.

Infine, la ricorrente dichiara che, in quanto interessata, non è stata in grado di far valere le sue osservazioni o di esercitare i diritti processuali ex art. 88, n. 2, CE.


12.11.2005   

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C 281/25


Ricorso proposto il 17 agosto 2005 — De Geest/Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-318/05)

(2005/C 281/46)

Lingua di procedura: il francese

Parti

Ricorrente(i): Johan De Geest (Rhode-St-Genèse, Belgio) [Rappresentante(i): S. Orlandi, X. Martin, M. A.. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati]

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione 3 gennaio 2005 con la quale il Consiglio respinge la domanda del ricorrente di essere assunto nel grado A6 o A7, ridenominato, dopo il 1o maggio 2004 A*10 e A*8;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dal ricorrente sono identici a quelli invocati nell'ambito della causa T-164/05, De Geest contro Consiglio (1).


(1)  GU C 171 del 9.7.2005, pag. 28.


12.11.2005   

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C 281/25


Ricorso presentato il 23 agosto 2005 — Maccanti/Comitato economico e sociale europeo

(Causa T-320/05)

(2005/C 281/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sandra Maccanti (Woluwé-St-Pierre, Belgio) [Rappresentante: avv. L. Vogel]

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 11 maggio 2005 dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) (notificata il 13 maggio 2005) mediante la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla ricorrente il 22 marzo 2005 per contestare l'inquadramento attribuitole in occasione del rinnovo, il 23 dicembre 2004, del contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo, precedentemente stipulato il 7 luglio 2004;

se necessario, annullare anche la decisione che stabilisce l'inquadramento definito nel contratto di proroga dell'assunzione in qualità di agente temporaneo, firmato il 23 dicembre 2004;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è stata assunta in qualità di agente temporaneo presso il Comitato economico e sociale europeo per un periodo iniziale di sei mesi a partire dal 1o gennaio 2004. Tale contratto è stato in seguito rinnovato per il periodo dal 7 luglio 2004 al 31 dicembre 2004. In occasione di tale rinnovo, essa è stata inquadrata nel grado B*4, scatto 2, passando in seguito, in occasione di un avanzamento di scatto nel dicembre 2004, al grado B*4/3.

Il 23 dicembre 2004 la ricorrente è stata invitata a firmare un nuovo contratto che rinnova la sua assunzione fino al 31 dicembre 2006. Nel nuovo contratto essa è stata inquadrata nel grado B*3/1.

Con il ricorso in esame, la ricorrente contesta tale inquadramento meno favorevole. Essa fa valere la violazione degli artt. 8 e 15 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. A suo avviso, da tali disposizioni emergerebbe che il rinnovo del contratto di un agente temporaneo è una mera proroga nel tempo dei suoi effetti e che, pertanto, l'inquadramento di un agente non può essere modificato in sede di rinnovo.

La ricorrente invoca altresì la violazione del divieto di discriminazione, affermando che taluni agenti temporanei del convenuto avrebbero ottenuto un rinnovo del loro contratto con mantenimento del loro inquadramento originario, nonché la violazione del suo legittimo affidamento.


12.11.2005   

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C 281/26


Ricorso presentato il 18 agosto 2005 — Carsten Brinkmann/UAMI

(Causa T-322/05)

(2005/C 281/48)

Lingua processuale: tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Brinkmann (Colonia, Germania) [Rappresentante: K. van Bebber, Rechtsanwältin]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Terra Networks S.A. (Madrid, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 29.10.2004 n. 646/2004 come contenuta nella decisione della commissione di ricorso 10.06.2005 (R 1145/2004-I), con condanna alle spese,

Respingere l'opposizione della società Terra Networks S.A. 12.04.2002 (procedimento di opposizione B 502 676), con condanna alle spese e

Registrare il marchio denominativo «TERRANUS» n. 2 061 968, come richiesto in data 29.01.2001, per i beni e i servizi della classe 36, «Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari, sviluppo e mediazione di progetti aziendali in campo immobiliare».

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Terranus» per beni e servizi della classe 36 (domanda n. 2 061 968).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Terra Networks, S.A.

Marchio o segno fatto valere: il marchio figurativo «TERRA» per beni e servizi della classe 36 (marchio comunitario n. 1 332 691, nonché marchi spagnoli n. 2 261 483).

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: non esiste pericolo di confusione tra i due marchi in conflitto.


12.11.2005   

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C 281/26


Ricorso presentato il 24 agosto 2005 — Coffee Store/ UAMI

(Causa T-323/05)

(2005/C 281/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Coffee Store GmbH (Mannheim, Germania) [Rappresentante(i): avv. Buddeberg]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 giugno 2005, n. R 855/2004-2;

registrare la richiesta di marchio comunitario n. 3 346 228 THE COFFEE STORE;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio nominativo «THE COFFEE STORE» per beni e servizi delle classi 30, 32, 41 e 43.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda per beni e servizi delle classi 30, 32 e 43.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del reclamo.

Motivi dedotti: Il marchio richiesto non potrebbe essere considerato un segno meramente descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94. Inoltre al marchio richiesto non sarebbe privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 90/94.


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C 281/27


Ricorso presentato il 29 agosto 2005 — Matthias Rath/UAMI

(Causa T-326/05)

(2005/C 281/50)

Lingua processuale: tedesco

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (Città del Capo, Africa del Sud) [Rappresentante(i): avv.ti S. Ziegler e F. Dehn]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: AstraZeneca AB (Södertälje, Svezia)

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 maggio 2005;

condanna dell'UAMI alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Matthias Rath

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «VIXACOR» relativo a prodotti della classe 5 (domanda n. 1 739 697)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: ricorrente

Marchio o segno fatto valere: marchio comunitario «Vitacor», che designa prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 41 (n. 689 018), marchio comunitario «Vitacor Plus» relativo a prodotti delle classi 5, 16 e 32 (n. 1 668 565) e marchio tedesco «Vitacor Plus», che copre prodotti delle classi 5, 16 e 31 (n. 399 65 690)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto esiste un rischio di confusione tra il marchio depositato ed il marchio fatto valere a sostegno dell'opposizione


12.11.2005   

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C 281/27


Ricorso proposto l'11 agosto 2005 — Michel Thierry/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-327/05)

(2005/C 281/51)

Lingua di procedura: il francese

Parti

Ricorrente(i): Michel Thierry (Howald, Lussemburgo) [Rappresentante(i): G. Bounéou e F. Frabetti, avvocati]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Annullare l'elenco dei dipendenti promossi ai sensi dell'esercizio 2004 nella parte in cui in tale elenco non figura il nome del ricorrente nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente impugna la decisione della Commissione di non promuoverlo al grado A5 in occasione dell'esercizio del 2004. Sostiene che il nuovo sistema di promozione sulla base dei punti di precedenza attribuiti ai dipendenti, applicato dalla Commissione nella specie, attribuisce troppa importanza all'anzianità come criterio di promozione. Pertanto il ricorrente considera che nel suo caso non si è proceduto ad un esame per merito comparato, in violazione dell'art. 45 dello Statuto, delle disposizioni generali di esecuzione di tale articolo, degli orientamenti amministrativi relativa alla valutazione ed alla promozione, nonché del principio di non discriminazione. Sulla stessa base, deduce anche la violazione del principio del divieto di procedimenti arbitrari, dell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento, della regola «patere legem quam ipse fecisti», nonché abuso di potere.


12.11.2005   

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C 281/28


Ricorso presentato il 26 agosto 2005 — Apple Computer/UAMI

(Causa T-328/05)

(2005/C 281/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Computer, Inc. (Cupertino, USA) [Rappresentante(i): sigg. P. Rawlinson, S. Jones, J. Rutter, solicitors]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: TKS-Teknosoft S.A. (Treplex, Svizzera)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso nel procedimento R 416/2004-4;

annullare la decisione della divisione d'opposizione n. 851/2004; e

Condannare l'opponente a pagare i costi sostenuti dal ricorrente relativi al suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e all'opposizione dinanzi alla divisione d'opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo QUARTZ per beni della classe 9 (domanda n. 1421 130)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: TKS-Teknosoft S.A.

Marchio o segno fatto valere: marchio comunitario figurativo QUARTZ per beni delle classi 9 e 42

Decisione della divisione di opposizione: conferma dell'opposizione per tutti i beni contestati.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 poiché non vi è rischio di confusione presso il pubblico destinatario tra i due marchi in conflitto. La divisione d'opposizione e la commissione di ricorso hanno erroneamente accertato una similitudine tra i prodotti designati e non hanno valutato il rischio di confusione con riferimento ai consumatori interessati conferendo in tal modo all'opponente, la TKS-Teknosoft S.A., un monopolio di marchio.


12.11.2005   

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C 281/28


Ricorso proposto il 1o settembre 2005 — Inter IKEA System B.V./U.A.M.I.

(Causa T-331/05)

(2005/C 281/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente(i): Inter IKEA System B.V. (Delft, Paesi Bassi) [Rappresentante(i): MM. J. Gulliksson e J. Olsson, avvocati]

Convenuto(i): Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) Marchi, modelli, disegni

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione emessa dalla 1o commissione di ricorso 1.7.2005 nella causa R-799/2004-1

condannare l'UAMI alla spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio figurativo consistente nella combinazione di colori blu e giallo per i prodotti e servizi delle classi 20 e 35 (mobili-pubblicità, ecc.) — domanda di registrazione del marchio n. 003 160 363.

Decisione della Commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi invocati: violazione dell'art. 7, nn. 1, lett. c) e 3 del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio possiede intrinsecamente un carattere distintivo sufficiente per poter essere registrato e ha del resto acquisito in Germania, nei Paesi Bassi e in Svezia carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto.


12.11.2005   

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C 281/29


Ricorso presentato il 29 agosto 2005 — Ezerniece Liljeberg e a./Commissione

(Causa T-333/05)

(2005/C 281/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Kristine Ezerniece Liljeberg (Bruxelles, Belgio), e altri [Rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione di nomina dei ricorrenti nella parte ove stabilisce l'inquadramento nel grado A6;

di conseguenza, ricostituire integralmente la carriera dei ricorrenti (includendo la valorizzazione della loro esperienza nel grado così rettificato, i diritti all'avanzamento e pensionistici), con assoluta parità di trattamento rispetto ad altri dipendenti vincitori del medesimo concorso e al servizio di istituzioni europee distinte dalla Commissione;

concedere ai ricorrenti il beneficio degli interessi moratori, calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea, sulla globalità delle somme corrispondenti alla differenza tra la retribuzione corrispondente all'inquadramento come definito dalla decisione di assunzione e l'inquadramento al quale avrebbero dovuto accedere per diritto, fino alla data in cui sarà adottata la decisione di inquadramento nel grado;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono dipendenti di ruolo della Commissione assunti come giuristi-linguisti anteriormente al 1o maggio 2004 sulla base degli elenchi di idoneità redatti a seguito dei concorsi di livello LA 7/LA 6. L'art. 13, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto prevede in specie che le istituzioni possono assumere giuristi-linguisti con il grado A7 in luogo di A6. Tuttavia la Commissione non ha utilizzato tale facoltà assumendo i ricorrenti con il grado A6.

Attraverso il ricorso, i ricorrenti contestano tale decisione, ponendo in evidenza che le altre istituzioni avrebbero assunto dei vincitori del medesimo concorso al grado A7; inoltre sottolineano che la Commissione stessa avrebbe alle proprie dipendenze giuristi-linguisti come agenti temporanei con grado A7. In conformità con tale argomentazione, i ricorrenti invocano la violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione, dell'art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto, del principio di equivalenza tra impiego e grado, dell'art. 9, n. 3, del Trattato di Amsterdam e, infine, dell'art. 13, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto.

Inoltre, i ricorrenti fanno valere che avrebbero ricevuto da parte della Commissione delle garanzie di assunzione al grado A7; ciò premesso, invocano la violazione del principio di affidamento legittimo, del principio di certezza del diritto, del principio di buona amministrazione, del principio di buona fede, del principio di trasparenza e del principio di sollecitudine.


12.11.2005   

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C 281/29


Ricorso proposto il 29 agosto 2005 — Neirinck/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-334/05)

(2005/C 281/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Wineke Neirinck (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi, avvocati]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni e, nella misura del necessario, la decisione esplicita di rigetto del suo reclamo;

concedere il risarcimento danni in ragione del danno morale e materiale da lei subito a seguito della violazione della promessa della Commissione di assumerla in seno all'ufficio di investigazione e di disciplina (IDOC), al più tardi, a partire dal 1o maggio 2004, per l'ammontare fissato ex bono e equo in 576 593,20 euro;

condannare la convenuta a tutte le spese;

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lavorava inizialmente in seno alla Commissione come esperto nazionale distaccato tra il 1o maggio 1998 e il 30 aprile 2001, successivamente come agente temporaneo sulla base di un contratto che terminava il 30 aprile 2004.

A partire dal mese di ottobre 2003, la ricorrente intraprendeva iniziative al fine di ottenere una nuova assunzione come agente temporaneo a partire dal 1o maggio 2004. Deduce che le sarebbe stato proposto un posto all'ufficio di investigazione e di disciplina, ma che la sua assunzione sarebbe alla fine fallita per colpa dei servizi della Commissione. Assume che la DG ADMIN avrebbe negato la sua assunzione in considerazione del fatto che avrebbe raggiunto il massimo di sei anni di assunzione. Secondo la ricorrente, tale interpretazione sarebbe errata, dal momento che i suoi primi tre anni trascorsi in seno alla Commissione come esperto nazionale non devono essere presi in considerazione. Sostiene che l'amministrazione avrebbe infine ammesso il suo errore ma, nel frattempo, il posto che le era stato proposto sarebbe già scomparso per effetto di una riorganizzazione.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede il risarcimento del danno che avrebbe assertivamente subito. Invoca la violazione dei principi generali del legittimo affidamento, della certezza giuridica, della buona fede, della motivazione, della trasparenza, del «patere legem quam ipse fecisti legem», dell'obbligo di buona amministrazione, del diritto di essere sentita, dell'obbligo di sollecitudine e dell'interesse del servizio.


12.11.2005   

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C 281/30


Ricorso presentato il 13 settembre 2005 — Repubblica ellenica contro Commissione

(Causa T-344/05)

(2005/C 281/56)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica [Rappresentante: Ioannis Kalkiás, Eleni Svolopavlou]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

venga annullata o modificata l'impugnata decisione della Commissione 15 luglio 2005, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (1).

la Commissione venga condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con l'impugnata decisione, la Commissione, procedendo alla liquidazione dei conti in base al regolamento (CEE) n. 729/70 (2) ha escluso dal finanziamento comunitario diverse spese della Repubblica ellenica nei settori dei premi animali — all'estensivazione, degli ortofrutticoli e dei seminativi.

La ricorrente mira all'annullamento di tale decisione sostenendo innanzi tutto che l'intera procedura di liquidazione dei conti è invalida per violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1258/1999 (3), in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento n. 1663/1995 (4), per il fatto che le consultazioni e i contatti bilaterali tra la ricorrente e la Commissione non avevano ad oggetto anche la concreta valutazione della spesa ai fini dell'esclusione, mentre tra l'altro le spese eccettuate sono anteriori all'ultimo periodo di 24 mesi precedente la comunicazione scritta della Commissione. Secondo la ricorrente il periodo di 24 mesi inizia molto più tardi di quanto ritiene la Commissione.

Per quanto riguarda la rettifica, nella misura del 100 %, al premio all'estensivazione, la ricorrente contesta la valutazione della Commissione relativamente alle circostanze di fatto e le imputa un errore sui fatti e un difetto di motivazione della decisione impugnata. La ricorrente ritiene fra l'altro che l'imposizione di una rettifica nella misura del 100 % violi le linee direttive del documento VI/5330/97/23.12.97 della Commissione, sia priva di giustificazione e chiaramente sproporzionata, trovandosi fuori da qualunque buon uso del potere discrezionale della Commissione.

Per quanto riguarda la rettifica nel settore dei seminativi la ricorrente contesta il parere della Commissione secondo cui si configurava una violazione del regolamento n. 3508/1992 (5) per quanto riguarda il riconoscimento di frazionamenti agricoli. Essa ritiene inoltre di aver rispettato assolutamente i presupposti dell'art. 15 del regolamento n. 2419/2001 (6) per quanto riguarda i controlli amministrativi e in loco. Essa fa valere tra l'altro una carenza di motivazione e una violazione del principio di proporzionalità.

Infine, relativamente alla rettifica nel settore degli ortofrutticoli, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente interpretato la disposizioni dell'art. 20, nn. 5 e 7, del regolamento n. 1169/1997 (7). In ogni caso, la ricorrente contesta le motivazioni della decisione impugnata per quanto riguarda questo capitolo e deduce una violazione del principio di proporzionalità.


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 36.

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune, GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune, GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103 .

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

(5)  Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

(7)  Regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 1997, n. 1169, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.


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C 281/31


Ricorso presentato il 14 settembre 2005 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio

(Causa T-348/05)

(2005/C 281/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo Cheptesk, Russia) [Rappresentanti: avv.ti B. Servais, Y. Melin]

Convenuto: Consiglio

Conclusioni della ricorrente

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945 (1), che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in quanto:

estende le misure anti dumping esistenti a prodotti diversi dal prodotto sotto inchiesta, in violazione degli artt. 1, nn. 1 e 2, 3, n. 2, 4, n. 1, e 5, n. 4 del regolamento di base, e

è stato adottato in violazione del diritto di difesa della ricorrente e dei suoi diritti procedurali in quanto i) alla ricorrente non è stata concessa l'audizione da essa richiesta ai sensi dell'art. 6, n. 5, del regolamento di base e ii) la Commissione non ha informato adeguatamente sui principali fatti e considerazioni in base ai quali essa ha deciso di proporre la modifica della portata delle misure, come richiesto dall'art. 20 del regolamento di base e, se non fosse stato per tali violazioni, il risultato dell'indagine anti dumping sarebbe stato diverso; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente à una società russa specializzata nella produzione di fluoropolimeri, composti chimici, prodotti medici e fertilizzanti, compreso il nitrato di ammonio. La ricorrente esporta nitrato di ammonio e altri fertilizzanti nella Comunità.

Essa chiede l'annullamento del regolamento impugnato in quanto violerebbe gli artt. 1, nn. 1 e 2, 3, n. 2, 4, n. 1, e 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 (2) dato che estende le misure anti dumping esistenti a prodotti diversi dal prodotto in questione.

Essa afferma altresì che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del suo diritto di difesa e dei suoi diritti procedurali in quanto i) alla ricorrente non è stata concessa l'audizione da essa richiesta ai sensi dell'art. 6, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 e ii) la Commissione non ha esposto adeguatamente i fatti essenziali e le considerazioni in base ai quali essa ha deciso di proporre la modifica della portata delle misure, come richiesto dall'art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96.


(1)  GU L 160, del 23 giugno 2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996).


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C 281/32


Ricorso proposto il 16 settembre 2005 — Repubblica di Finlandia/Commissione

(Causa T-350/05)

(2005/C 281/58)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia [Rappresentante: Tuula Pynnä]

Convenuta: Commissione

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione datata 8 luglio 2005 e comunicata lo stesso giorno in cui la Commissione, contrariamente al principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 CE ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai pagamenti in via provvisoria, rifiuta di avviare con la Finlandia consultazioni nell'ambito del procedimento della Commissione per inadempimento 2003/2180 ex art. 226 CE, avente ad oggetto il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati alla Finlandia e dei relativi interessi di mora maturati sino alla data del pagamento;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha ritenuto nella decisione controversa di non essere, nel presente caso, obbligata ad agire ai sensi dell'art. 232 CE. Con lettera trasmessa a norma dell'art. 232 CE, la Finlandia ha intimato alla Commissione di adottare, sul fondamento del principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai pagamenti in via provvisoria, una decisione nel senso che avviare consultazioni con la Finlandia sul pagamento in via provvisoria del controverso debito doganale e dei relativi interessi di mora, come deciso dalla Corte nel caso di specie.

La Finlandia considera che la Commissione, nell'adottare la decisione controversa, ha violato, ai sensi dell'art. 230 CE, il Trattato istitutivo e le disposizioni relative alla sua attuazione rifiutando, in contrasto con il principio di leale collaborazione conformemente all'art. 10 CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai pagamenti in via provvisoria, di avviare consultazioni nell'ambito del procedimento della Commissione per inadempimento 2003/2180 a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (1) avente ad oggetto il pagamento in via provvisoria di dazi retroattivamente reclamati alla Finlandia e dei relativi interessi di mora maturati sino alla data del pagamento ed omettendo, contrariamente all'art. 253 CE, di motivare la decisione di rifiuto.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione delladecisione 94/728/CE, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31 maggio 2000, pag. 1).


12.11.2005   

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C 281/32


Ricorso presentato il 20 settembre 2005 — Kubanski/Commissione

(Causa T-353/05)

(2005/C 281/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente(i): Gabrielle Giancarla Sharon Kubanski (Leggiuno, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Massimo Condinanzi e Devis Bono]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Annullare la decisione della Commissione del 14 giugno 2005 che ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente il 16 febbraio 2005 n. R/170/05 e per l'effetto annullare la decisione D(2002)34440 del 16 dicembre 2004;

Condannare la Commissione al pagamento della differenza stipendiale a fare data dal 16 gennaio 2005 e fino all'effettiva reintegrazione della ricorrente nella categoria B IV, scatto 2, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, eventualmente anche attraverso incarico peritale;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa si rivolge contro la decisione con cui la convenuta recedeva dal contratto di agente temporaneo a tempo determinato sottoscritto il 4 ottobre 2004. Viene ricordato a questo riguardo che le ragioni del recesso risiedevano, secondo la Commissione, nella presunta mancanza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto. In particolare il titolo di studio della sig.ra Kubanski (diploma di Addetto agli Uffici Turistici) non sarebbe idoneo a consentire la classificazione nella categoria B*4, scatto 2, assegnatale dal contratto concluso.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere:

Il fatto che i requisiti richiesti dal bando COM/2004/5352/R, che è all'origine della procedura di assunzione della ricorrente nonché della presente procedura, non menzionavano il necessario possesso di un determinato titolo di studio.

La violazione e falsa applicazione dell'art. 5, paragrafo 3, lettera a, sezione ii) e sezione iii) dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Si afferma su di questo punto, da un canto, che il diploma della ricorrente è un titolo che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari di durata triennale conferendo una maturità professionale che darebbe accesso ai corsi di istruzione superiore, e dall'altro, che dal 1o maggio 2001 al 30 aprile 2004, la ricorrente avrebbe svolto, presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, delle funzioni assolutamente identiche a quelle oggetto del posto messo a concorso nella fattispecie.

La violazione degli artt. 14, 47-50 bis del Regime applicabile agli altri Agenti.

La violazione del principio del legittimo affidamento.

L'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione sotto il profilo della violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche e della disparità di trattamento.


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C 281/33


Ricorso presentato il 19 settembre 2005 — Generalitat Valenciana/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-357/05)

(2005/C 281/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Generalitat Valenciana (Valencia, Spagna) (Rappresentante: avv. José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 2005, C(2005) 1867 def., relativa alla riduzione degli aiuti concessi a carico del Fondo di Coesione, per quanto riguarda il gruppo di progetti n. 97/11/61/028.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame trae origine dalla decisione della Commissione 5 dicembre 1997, C(97) 3882, in forza della quale il progetto n. 97/11/61/028, realizzato in Spagna e denominato «progetto di raccolta e smaltimento delle acque reflue nel litorale mediterraneo della Comunità autonoma di Valencia» (progetto generale, comprensivo di dodici diversi progetti), ha ricevuto un aiuto pari a EUR 75 011 715 a carico del Fondo di coesione. Tale importo iniziale è stato successivamente aumentato ad EUR 92 742 913.

Svolgendo una revisione contabile, la Commissione ha individuato una serie di irregolarità nel procedimento di aggiudicazione seguito, soprattutto l'utilizzo dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione e l'utilizzo del metodo del prezzo medio quale procedimento di valutazione del prezzo offerto. Nella decisione impugnata, che riduce di EUR 2 217 537 l'aiuto complessivo concesso, la ricorrente ritiene che siano stati violati gli artt. 18 e 30 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (1), e 2 del Regolamento finanziario delle Comunità europee del 21 dicembre 1977.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere:

che la normativa comunitaria menziona espressamente l'esperienza come criterio di selezione e che, anche se non la cita espressamente nell'elenco dei possibili criteri di applicazione, si comprende facilmente che tale elenco è meramente esemplificativo, non esaustivo, e non implica l'esclusione del possibile utilizzo dell'esperienza come ulteriore criterio di aggiudicazione del contratto. Tale conclusione è confermata dalla stessa giurisprudenza comunitaria.

che, in ogni caso, è chiaro come non si possa considerare che l'inclusione dell'esperienza tra i criteri di aggiudicazione nelle condizioni di contrattazione costituisca una violazione grave e manifesta come quelle individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie quali fonti di responsabilità.

che l'applicazione del metodo del «prezzo medio» quale meccanismo di ponderazione del criterio del prezzo, non è vietata espressamente dalla normativa comunitaria e che la giurisprudenza si è opposta a tale criterio solo quando è l'unico criterio impiegato, e non qualora concorra con altri criteri.

La ricorrente lamenta altresì la violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento, dell'irretroattività e della proporzionalità.


(1)  GUCE L 199, del 9 agosto 1993, pag. 54.


12.11.2005   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2005 — Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione

(Causa T-274/00) (1)

(2005/C 281/61)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 272 del 23.12.2000.


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C 281/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 — Scotto/Commissione

(Causa T-76/05) (1)

(2005/C 281/62)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


III Informazioni

12.11.2005   

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C 281/35


(2005/C 281/63)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 271 del 29.10.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 257 del 15.10.2005

GU C 243 dell'1.10.2005

GU C 229 del 17.9.2005

GU C 217 del 3.9.2005

GU C 205 del 20.8.2005

GU C 193 del 6.8.2005

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