ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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III Informazioni |
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2005/C 296/7 |
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IT |
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I Comunicazioni
Corte di giustizia
CORTE DI GIUSTIZIA
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
6 ottobre 2005
nella causa C-204/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Artt. 17 e 19 della sesta direttiva IVA - Sovvenzioni - Limitazione del diritto a deduzione»)
(2005/C 296/01)
Lingua processuale: lo spagnolo
Nella causa C-204/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 maggio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. E. Traversa e sig.ra L. Lozano Palacios), contro Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il Regno di Spagna, prevedendo un prorata di deduzione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti passivi che effettuano solo operazioni soggette ad imposta e introducendo una norma particolare che limita la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di beni o servizi finanziati mediante sovvenzioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto comunitario e, in particolare, degli artt. 17, nn. 2 e 5 e 19 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
26.11.2005 |
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C 296/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
22 settembre 2005
nella causa C-221/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Trasposizione incompleta - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Mancata individuazione delle acque inquinate o che possono essere inquinate - Inesatta e insufficiente designazione delle zone vulnerabili - Codice di buona pratica agricola - Carenze - Programma d'azione - Carenze e incompleta applicazione»)
(2005/C 296/02)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-221/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 22 maggio 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana, assistito dagli avv.ti M. van der Woude e T. Chellingsworth) contro Regno del Belgio (agenti: inizialmente sig.ra A. Snoecx, successivamente sig.ra E. Dominkovits), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský e A. Ó. Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 22 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Non avendo adottato:
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. |
2) |
Nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee ha formulato addebiti nuovi, non dedotti nei pareri motivati, il ricorso è irricevibile. |
3) |
Il capo dell'addebito relativo alla violazione dell'art. 5 della direttiva 91/676, nel combinato disposto con l'allegato III della direttiva medesima, secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga verrebbe applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente sulle zone vulnerabili, non è fondato. |
4) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
26.11.2005 |
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C 296/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
6 ottobre 2005
nella causa C-243/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)
(«IVA - Deduzione dell'imposta versata a monte - Beni strumentali finanziati mediante sovvenzioni»)
(2005/C 296/03)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-243/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 6 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. Traversa, assistito dall'avv. N. Coutrelis), contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Jurgensen-Mercier), sostenuta da: Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
La Repubblica francese, introducendo una norma particolare che limita la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente all'acquisto di beni strumentali in quanto sono stati finanziati mediante sovvenzioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto comunitario e, in particolare, degli artt. 17 e 19 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese. |
26.11.2005 |
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C 296/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
29 settembre 2005
nella causa C-251/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)
(Inadempimento di uno Stato - Mancato rispetto delle specifiche prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 80/778/CEE - Art. 7, n. 6 - Acque destinate al consumo umano)
(2005/C 296/04)
Lingua processuale: il portoghese
Nella causa C-251/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato l'11 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Caeiros e G. Valero Jordana) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M. Lois), la Corte (terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di Sezione, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, il 29 settembre 2005 ha pronunciato una sentenza dal seguente dispositivo:
1. |
Omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6, e 19 di tale direttiva. |
2. |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
26.11.2005 |
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C 296/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
6 ottobre 2005
nella causa C-276/03 P: Scott SA contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica francese (1)
(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuto di Stato illegittimo - Applicazione nel tempo del regolamento (CE) n. 659/1999 - Decisione d'incompatibilità e di recupero dell'aiuto - Termine di prescrizione - Interruzione - Necessità di informare il beneficiario dell'aiuto di una misura interruttiva»)
(2005/C 296/05)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-276/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 24 giugno 2003, Scott SA, con sede a Saint-Cloud (Francia) (avv.ti: sigg. J. Lever, QC, G. Peretz, barrister, A. Nourry, R. Griffith e M. Papadakis, solicitors), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Flett), Repubblica francese, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Scott SA e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese. |
26.11.2005 |
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C 296/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
6 ottobre 2005
nel procedimento C-291/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester): MyTravel plc contro Commissioners of Customs & Excise (1)
(«Sesta direttiva IVA - Regime delle agenzie di viaggi - Viaggi “tutto compreso” - Prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie - Metodo di calcolo dell'imposta»)
(2005/C 296/06)
Lingua processuale: l'inglese
Nel procedimento C-291/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito), con decisione 30 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2003, nella causa MyTravel plc contro Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), J.-P. Puissochet, S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici il quale abbia effettuato la propria dichiarazione IVA concernente un determinato esercizio in base al metodo contemplato dalla normativa nazionale che traspone nel diritto interno la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, può legittimamente ricalcolare il proprio debito IVA in base al metodo ritenuto dalla Corte conforme al diritto comunitario, secondo i requisiti previsti dal diritto nazionale, che devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività. |
2) |
L'art. 26 della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici che fornisca ai viaggiatori, ad un prezzo forfettario, prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie, è tenuta, in linea di principio, ad isolare la frazione del viaggio «tutto compreso» corrispondente alle prestazioni proprie in base al loro valore di mercato, quando tale valore possa essere determinato. In tale ipotesi, il soggetto passivo può far ricorso al criterio dei costi reali solo qualora dimostri che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura effettiva del viaggio «tutto compreso». L'applicazione del criterio del valore di mercato non è subordinata al requisito di una maggiore semplicità rispetto al metodo fondato sui costi reali né al requisito di sfociare in un debito dell'imposta sul valore aggiunto identico o analogo a quello che si sarebbe ottenuto sulla base del metodo fondato sui costi reali. Pertanto:
|
3) |
Spetta al giudice del rinvio determinare, alla luce delle circostanze oggetto della causa principale, il valore di mercato di viaggi aerei venduti nella causa principale a prezzi forfettari. Il detto giudice può determinare tale valore di mercato sulla base di valori medi. In tale contesto, il mercato relativo ai posti venduti agli altri organizzatori di giri turistici può costituire il mercato più idoneo. |
26.11.2005 |
IT |
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C 296/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
13 ottobre 2005
nel procedimento C-458/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen): Parking Brixen GmbH contro Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (1)
(Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici - Concessione di servizi - Gestione di parcheggi pubblici a pagamento)
(2005/C 296/07)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-458/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italia), con decisione 23 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2003, nella causa tra Parking Brixen GmbH e Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di Sezione, K. Schiemann, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts e E. Juhász, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
L'attribuzione, da parte di un'autorità pubblica ad un prestatore di servizi, della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento, per la quale il prestatore riceve come corrispettivo le somme versate dai terzi per l'utilizzo del parcheggio, costituisce una concessione di pubblici servizi a cui non è applicabile la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. |
2) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano a che un'autorità pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi a una società per azioni nata dalla trasformazione di un'azienda speciale della detta autorità pubblica, società il cui oggetto sociale è stato esteso a nuovi importanti settori, il cui capitale dev'essere a breve termine obbligatoriamente aperto ad altri capitali, il cui ambito territoriale di attività è stato ampliato a tutto il paese e all'estero, e il cui Consiglio di amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare autonomamente. |
26.11.2005 |
IT |
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C 296/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
6 ottobre 2005
nella causa C-502/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Artt. 4, 8 e 9)
(2005/C 296/08)
Lingua processuale: il greco
Nella causa C-502/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 november, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica, (agente: sig. ra E. Skandalou), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1. |
La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva. |
2. |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
(1) GU C 47 del 21 febbraio 2004.
26.11.2005 |
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C 296/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
13 ottobre 2005
nel procedimento C-522/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München): Scania Finance France SA contro Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co (1)
(«Convenzione di Bruxelles - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di diniego - Nozione di “regolare notificazione o comunicazione”»)
(2005/C 296/09)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-522/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht München (Germania), con ordinanza 31 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre seguente, nel procedimento fra Scania Finance France SA contro Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co., la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 27, n. 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel testo modificato dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, nonché l'art. IV, primo comma, del protocollo allegato alla Convenzione medesima devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui in materia sia applicabile una convenzione internazionale conclusa tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, la regolarità della notificazione della domanda giudiziale ad un convenuto contumace dev'essere valutata sulla base delle disposizioni di tale Convenzione, fatto salvo il ricorso alle modalità di trasmissione mediante invio diretto tra pubblici ufficiali, in assenza di opposizione ufficiale dello Stato richiesto, ai sensi dell'art. IV, secondo comma, del protocollo.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
6 ottobre 2005
nel procedimento C-9/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): procedimento penale a carico della Geharo BV (1)
(Direttiva 88/378/CEE - Giocattoli - Direttiva 91/338/CEE - Tenore massimo di cadmio autorizzato)
(2005/C 296/10)
Lingua processuale: l'olandese
Nel procedimento C-9/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 23 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2004, nel procedimento penale a carico della Geharo BV, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Schiemann e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 1, seconda frase, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1991, 91/338/CEE, recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione del divieto, stabilito da tale direttiva, di commercializzare prodotti contenenti un tenore di cadmio eccedente un limite massimo autorizzato, ai giocattoli rientranti nella direttiva del Consiglio 3 maggio 1988, 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
6 ottobre 2005
nella causa C-120/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf): Medion AG contro Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. b) - Rischio di confusione - Uso del marchio ad opera di un terzo - Segno composto che comprende la denominazione del terzo seguita dal marchio)
(2005/C 296/11)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-120/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2004, nella causa tra Medion AG e Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 6 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità di prodotti o di servizi, quando il segno controverso è costituito mediante la giustapposizione, da un lato, della denominazione dell'impresa del terzo e, dall'altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest'ultimo, pur senza determinare da solo l'impressione complessiva del segno composto, conserva nell'ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
13 ottobre 2005
nella causa C-200/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contro ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (1)
(Sesta direttiva IVA - Regime particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici - Art. 26, n. 1 - Ambito di applicazione - Forfait comprensivo di trasferimento nello Stato di destinazione e/o di soggiorno nel detto Stato, nonché di insegnamento di lingue - Prestazione principale e prestazioni accessorie - Nozione - Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»)
(2005/C 296/12)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-200/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 18 marzo 2004, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2004, nella causa tra Finanzamt Heidelberg e ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg., P. Kūris e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 13 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 26 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica ad un operatore economico che offra servizi quali i programmi «High-School» e «College», consistenti nell'organizzazione di viaggi linguistici e di studi all'estero, e che fornisca ai propri clienti, in nome proprio, ad un prezzo forfettario, un soggiorno all'estero di una durata da tre a dieci mesi e ricorra, a tal fine, alle prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/7 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
13 ottobre 2005
nella causa C-379/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Würzburg): Richard Dahms GmbH contro Fränkischer Weinbauverband eV (1)
(Prodotti vitivinicoli - Regolamento (CE) n. 753/2002 - Art. 21 - Effetti diretti - Concorsi di vini e di spumanti - Tassa di partecipazione al concorso)
(2005/C 296/13)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-379/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Würzburg (Germania) con decisione 23 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2004, nella causa tra Richard Dahms GmbH e Fränkischer Weinbauverband eV, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, A. Borg Barthet, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, va interpretato nel senso che i partecipanti o i potenziali partecipanti ad un concorso vinicolo non possono contestare, in base alla detta disposizione, le condizioni di organizzazione di tale concorso e, segnatamente, le modalità di determinazione delle tasse di partecipazione al concorso medesimo.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/7 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
6 ottobre 2005
nella causa C-429/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/96/CE - Requisiti e procedure armonizzate per il carico e lo scarico sicuri delle navi portarinfuse - Omessa trasposizione nel termine stabilito)
(2005/C 296/14)
Lingua processuale: l'olandese
Nella causa C-429/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 6 ottobre 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: MM. K. Simonsson e W. Wils) contro Regno del Belgio (agenti: sig.ra D. Haven e sig. M. Wimmer), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: signor R. Grass, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 4 dicembre 2001, 2001/96/CE, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva; |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
(1) GU C 284 del 20 novembre 2004.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/8 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
14 luglio 2005
nella causa C-70/04: Confederazione svizzera contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Relazioni estere - Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo - Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo - Confederazione svizzera - Decisione della Commissione 2004/12/CE - Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2408/92 - Decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia - Rinvio dinanzi al Tribunale)
(2005/C 296/15)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-70/04, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, in combinato disposto con l'art. 20 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, proposto il 13 febbraio 2004, Confederazione svizzera (avv.ti: sigg. S. Hirsbrunner e U. Soltész) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. F. Benyon, M. Huttunen e M. Niejahr), sostenuta da: Repubblica federale di Germania (agenti: sig. C.-D. Quassowski e sig.ra A. Tiemann, assistiti dall'avv. T. Masing), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato in data 14 luglio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
La causa C-70/04 è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
26.11.2005 |
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C 296/8 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
22 giugno 2005
nella causa C-190/04 P: Graham French, John Steven Neiger, Michael Leighton contro Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per risarcimento danni - Diniego immotivato di un organo giurisdizionale britannico di ultimo grado di adire la Corte in via pregiudiziale - Omessa adozione di provvedimenti da parte del Consiglio e della Commissione - Responsabilità excontrattuale della Comunità - Irricevibilità manifesta)
(2005/C 296/16)
Lingua processuale: l'inglese
Nel procedimento C-190/04 P, avente ad oggetto un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado ex art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 23 aprile 2004, Graham French, John Steven Neiger, Michael Leighton (avvocato: sig. J. Barnett), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. M. Bauer), Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. C. Docksey e M. Shotter), John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e U. Lõhmus (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 22 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1. |
L'impugnazione è respinta. |
2. |
I sigg. French, Neiger e Leighton sono condannati alle spese. |
26.11.2005 |
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C 296/9 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
22 giugno 2005
nel procedimento C-281/04 P, Michael Leighton, Graham French, John Steven Neiger contro Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee e John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait (1)
(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per carenza - Mancato avvio del procedimento relativo al ricorso di inadempimento - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Irricevibilità manifesta)
(2005/C 296/17)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa C-281/04 P, avente ad oggetto un ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 25 giugno 2004, Michael Leighton, Graham French, John Steven Neiger (avvocato: J. Barnett), le altre parti del procedimento sono: Consiglio dellÚnione europea, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e M. Shotter), John Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e U. Lõhmus (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 22 giugno 2005 un'ordinanza con il seguente dispositivo:
1) |
Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado è respinto. |
2) |
I sigg. Leighton, French e Neiger sono condannati alle spese. |
(1) GU C 228, dell' 11.09.2004.
26.11.2005 |
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C 296/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Centrale Raad Van Beroep con decisione 15 luglio 2005 nel procedimento D.P.V. Hendrix contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekerimgen
(Causa C-287/05)
(2005/C 296/18)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 15 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 luglio 2005, nel procedimento D.P.V. Hendrix contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekerimgen, il Centrale Raad Van Beroep ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se un'indennità versata sulla base della Wajong, che è menzionata nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 (1), debba essere considerata come una prestazione speciale, a carattere non contributivo, ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, di modo che ad un soggetto quale l'appellante nella causa principale deve essere applicata esclusivamente la norma di coordinamento contenuta nell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. Se, per la soluzione da dare a tale questione, possa essere rilevante il fatto che l'interessato abbia ricevuto originariamente un'indennità AAW (di natura contributiva) per giovani disabili, la quale a decorrere dal 1o gennaio 1998 è stata di pieno diritto trasformata in un'indennità a titolo della Wajong. |
2) |
Se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, un lavoratore possa far valere l'art. 39 CE, così come attuato dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 (2), nei confronti di uno Stato membro di cui è cittadino, allorché egli ha lavorato esclusivamente in questo stesso Stato membro, ma risiede nel territorio di un altro Stato membro. |
3) |
Se, in caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione, l'art. 39 CE, così come attuato dall'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68 debba essere inteso nel senso che con esso è sempre compatibile una disposizione di un regime previsto dalla legge che fa dipendere la concessione o il mantenimento di una prestazione dalla residenza dell'interessato nel territorio dello Stato membro la cui normativa si applica, allorché il detto regime prevede una prestazione speciale, a carattere non contributivo, ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 ed è menzionato nell'allegato II bis di questo regolamento. |
4) |
Se, in caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione e in caso di soluzione negativa della terza questione, si debba interpretare il diritto comunitario (v., in particolare, gli artt. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 e 39 CE, nonché gli artt. 12 e 18 CE) nel senso che nelle caratteristiche della Wajong si può trovare una giustificazione sufficiente per opporre una condizione di residenza ad un cittadino dell'Unione che svolge un'attività lavorativa completa nei Paesi Bassi e relativamente ad essa è assoggettato esclusivamente alla normativa dei Paesi Bassi. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2).
26.11.2005 |
IT |
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C 296/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hadjú-Bihar Megyei Bíróság, con ordinanza 3 marzo 2005, nel procedimento Àkos Nádasdi contro Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága
(Causa C-290/05)
(2005/C 296/19)
Lingua processuale: l'ungherese
Con ordinanza 3 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 luglio 2005, nel procedimento Àkos Nádasdi contro Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága, lo Hadjú-Bihar Megyei Bíróság ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se l'art. 90, n. 1, del Trattato CE consenta agli Stati membri di mantenere un'imposta sugli autoveicoli d'occasione provenienti da un altro Stato membro, che non tiene assolutamente conto del valore del veicolo e il cui importo viene stabilito esclusivamente sulla base delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli (tipo di motore, cilindrata) e di una classificazione in funzione di considerazioni di tutela ambientale. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la legge CX del 2003 sull'imposta di immatricolazione, oggetto del presente procedimento sia compatibile con l'art. 90, n. 1, del Trattato CE, nella misura in cui si riferisce agli autoveicoli d'occasione importati, tenuto conto che, prima della sua entrata in vigore, non era previsto il pagamento dell'imposta di immatricolazione per gli autoveicoli che già erano stati posti in circolazione in Ungheria. |
26.11.2005 |
IT |
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C 296/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State/Paesi Passi, con ordinanza 13 luglio 2005, nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contro R.N.G. Eind
(Causa C-291/05)
(2005/C 296/20)
Lingua di procedura: l'olandese
Con ordinanza dal Raad van State/Paesi Passi, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 luglio 2005, nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contro R.N.G. Eind, il 13 luglio 2005, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
Ia) |
Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo è considerato da uno Stato membro ospitante come familiare di un lavoratore, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (1), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e la validità del permesso di soggiorno rilasciato da siffatto Stato membro non è ancora scaduta, se ciò comporti che lo Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, al ritorno del lavoratore, già per questo motivo non possa negare al menzionato cittadino di un paese terzo il diritto di ingresso e di soggiorno. |
Ib) |
In caso di soluzione negativa della prima questione, se ciò significhi che è consentito a siffatto Stato membro giudicare autonomamente se all'ingresso di detto cittadino del paese terzo siano soddisfatte le condizioni per l'ingresso e il soggiorno fondate sul diritto nazionale, ovvero se lo Stato membro debba prima valutare se lo stesso cittadino del paese terzo, in quanto familiare del lavoratore, possa ancora ricavare diritti dall'ordinamento comunitario. |
II. |
Se ai fini della soluzione delle questioni I a) e I b) rilevi se siffatto cittadino del paese terzo, prima del soggiorno nello Stato membro ospitante, non abbia goduto di un diritto di soggiorno fondato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza. |
IIIa) |
Qualora allo Stato membro di cui un lavoratore (referente) è cittadino è consentito, al rientro di questi, valutare se siano ancora soddisfatte le condizioni poste dal diritto comunitario per il rilascio di un permesso di soggiorno come familiare, se un cittadino di un paese terzo, che sia familiare di un referente che rientra dallo Stato membro ospitante a quello di cui è cittadino per cercarvi un'occupazione, abbia in quest'ultimo Stato membro un diritto di soggiorno e, in caso affermativo, per quale periodo. |
IIIb) |
Se siffatto diritto sussista anche nel caso in cui il referente in questo Stato membro non svolga un lavoro reale ed effettivo e non possa o non possa più essere considerato come alla ricerca di un'occupazione nell'ambito della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE (2), relativa al diritto di soggiorno, avendo riguardo anche alla circostanza che il referente riceve un sussidio sociale in forza della sua cittadinanza olandese. |
IV. |
Che significato si debba attribuire per la soluzione delle questioni precedenti alla circostanza che siffatto cittadino di un paese terzo è un familiare di un cittadino dell'Unione, che si è avvalso del diritto a lui conferito dall'art. 18 del Trattato CE e fa ritorno allo Stato membro di cui è cittadino. |
(1) GU L 257, pag. 2.
(2) GU L 180, pag. 26.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad Van State (Paesi Bassi) con ordinanza 19 luglio 2005 nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Intregratie contro I. Günes
(Causa C-296/05)
(2005/C 296/21)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 19 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte delle Comunità europee il 22 luglio 2005, nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Intregratie contro I. Günes, il Raad Van State ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se il concetto di «restrizione» di cui all'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale (1) debba essere interpretato nel senso che in esso rientra anche la condizione dell'autorizzazione di soggiorno temporaneo, di cui lo straniero, cittadino della Turchia, deve a norma dell'art. 3.71, n. 1 della Vb 2000, presentare nel detto Stato o nello Stato di stabile dimora, e prima di fare ingresso nei Paesi Bassi domanda e attenderne la decisione, condizione in difetto della quale la domanda di permesso di soggiorno viene respinta. |
2a) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) se l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale debba essere interpretato nel senso che con il concetto di «nuove restrizioni» ai sensi della detta disposizione debba anche intendersi un inasprimento delle norme nazionali sulla condizione del possesso dell'autorizzazione di soggiorno temporaneo dopo una mitigatio intervenuta dopo il 1o gennaio 1973. |
2b) |
Se alla questione sub 2a) dovesse essere data soluzione diversa, qualora la detta «mitigatio» circa la condizione di disporre di una autorizzazione di soggiorno temporaneo non derivi da norme di legge in sé, ma si è inserita nella prassi amministrative di esecuzione. |
(1) Allegato all'Accordo di associazione tra la Comunità Economica europea e Turchia, approvato e confermato con il Regolamento (CEE) 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).
26.11.2005 |
IT |
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C 296/11 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-297/05)
(2005/C 296/22)
lingua processuale: l'olandese
Il 22 luglio 2005 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato proposto un ricorso dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel van Beek e dalla sig.ra Désirée Zijlstra, in qualità di agenti, contro il Regno dei Paesi Bassi.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, sottoponendo ad un controllo tecnico, prima di poter essere immatricolati nei Paesi Bassi, i veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, senza che siffatto controllo sia obbligatorio nel caso di trasferimento di un veicolo in precedenza immatricolato nei Paesi Bassi ad un altro proprietario o detentore stabilito nel Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma degli artt. 28 CE e 30 CE, |
2. |
condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti:
Il controllo tecnico, imposto dai Paesi Bassi ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro quale condizione per l'iscrizione nel registro nazionale dei veicoli, non è giustificato alla luce delle finalità menzionate nell'art. 30 CE o ai fini di rispondere ad un'esigenza imperativa, quale riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/12 |
Ricorso avverso la sentenza pronunciata il 25 maggio 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (quarta Sezione) nella causa T-352/02, Creative Technology Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI), proposto dalla Creative Technology Ltd il 10 agosto 2005, procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) è il sig. José Vila Ortiz
(Causa C-314/05 P)
(2005/C 296/23)
Lingua processuale: l'inglese
Il 10 agosto 2005, la Creative Technology Ltd, con sede in Singapore (Singapore), rappresentata dai sigg. Stephen Jones e Paul Rawlinson, Solicitors, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 25 maggio 2005 dalla quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-352/02 (1), Creative Technology Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) è il sig. José Vila Ortiz.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
i) |
annullare la sentenza; |
ii) |
annullare la decisione della commissione di ricorso; |
iii) |
annullare la decisione della divisione di opposizione n. 145/2001; |
iv) |
consentire di procedere alla registrazione del marchio della richiedente; |
v) |
ordinare all'opponente di pagare alla richiedente/ricorrente le spese dalla stessa sostenute in connessione con il presente ricorso e con il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, nonché nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione. |
Motivi di ricorso e principali argomenti
La ricorrente asserisce che il termine PC WORKS oggetto della domanda di marchio comunitario non è simile al marchio figurativo spagnolo, precedentemente registrato, che include le parole W WORK PRO, così da generare confusione. Essa sostiene che la divisione di opposizione, la quarta commissione di ricorso e il Tribunale di primo grado avrebbero errato nelle rispettive analisi della valutazione globale dei marchi in questione ed in particolare nell'indebita importanza attribuita all'elemento WORK presente in entrambi i marchi.
Si sostiene inoltre che la divisione di opposizione, la quarta commissione di ricorso e il Tribunale di primo grado non avrebbero riconosciuto che i beni in questione non costituiscono acquisti casuali ma vengono comperati dai consumatori dopo un'attenta valutazione e, in particolare, che i detti organi non avrebbero considerato le reali caratteristiche del consumatore ragionevolmente ben informato, attento e cauto, nell'ambito del pubblico di riferimento, in quanto simile consumatore in una circostanza del genere non acquisterebbe quei beni senza un attento esame.
Ne consegue che il Tribunale di primo grado avrebbe errato nel confermare le decisioni della divisione di opposizione e della quarta commissione di ricorso e nel respingere integralmente la domanda.
Pertanto, la ricorrente sostiene che il presente ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, della quarta commissione di ricorso e del Tribunale di primo grado debba essere accolto, e che le decisioni della divisione di opposizione, della quarta commissione di ricorso e del Tribunale di primo grado debbano essere integralmente annullate. La richiedente/ricorrente chiede anche la rifusione delle spese del presente ricorso e dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione, alla quarta commissione di ricorso ed al Tribunale di primo grado.
(1) GU 23 luglio 2005, C 182, pag. 35
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/12 |
Ricorso della Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro la sentenza pronunciata il 22 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-34/04 tra la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli), presentato il 28 luglio 2005 (telefax 27 luglio 2005)
(Causa C-324/05 P)
(2005/C 296/24)
Lingua processuale: il tedesco
Il 28 luglio 2005 (telefax 27 luglio 2005), la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, rappresentata dai sigg. P. H. Kort, M.W. Husemann, B. Piepenbrink, dello studio legale Kort Rechtsanwälte (GBR), Ellerstraße 123/125, D-40227 Düsseldorf, Germania, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 22 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-34/04, tra la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli).
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T-34/04 (1); |
— |
statuire in via definitiva sulla controversia ed accogliere le richieste formulate in primo grado; in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado; |
— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti (causa C-324/05 P):
Con il ricorso in esame la ricorrente mira ad impedire che l'uso del termine «POWER» nel marchio richiesto («TURKISH POWER») determini l'acquisizione dei diritti del marchio anteriore. Essa fonda il proprio ricorso avverso la detta sentenza su un'errata applicazione del diritto comunitario vigente in materia di marchi comunitari e sulla modifica — asseritamente contraria al principio della parità di trattamento — della prassi decisionale del Tribunale di primo grado mediante la decisione impugnata.
1. |
Il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che l'inclusione del marchio anteriore «POWER'», con carattere distintivo proprio, nel marchio richiesto violerebbe i diritti del marchio precedente. La tutela conferita dalla Germania al termine «POWER» sarebbe illimitata ed implicherebbe il diritto esclusivo di utilizzare il detto marchio per le merci in questione. Il marchio anteriore dovrebbe continuare a poter essere combinato, senza alcuna limitazione, con elementi denominativi o figurativi indipendenti, qualora ciò fosse necessario per la sua commercializzazione. La sentenza impugnata limiterebbe però la libertà della ricorrente di configurare il marchio. |
2. |
Il Tribunale non avrebbe considerato che il marchio richiesto riutilizza in maniera evidente il termine costitutivo del marchio anteriore e se ne appropria. La prevalenza del termine «POWER» nel marchio richiesto non verrebbe meno per la parola «TURKISH», in quanto quest'ultima, nel settore del tabacco, si riferisce alla denominazione del tabacco «turkish blend», usata spesso nel mercato del tabacco e pertanto potrebbe essere considerata come riferita ad un miscela di tabacco originaria della Turchia, che si commercializza con il marchio «POWER». Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che la combinazione dei termini «TURKISH POWER» produca un effetto suggestivo indipendente dal termine «POWER». |
3. |
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore ritenendo che sussistessero sufficienti differenze uditive tra i marchi in questione, in quanto anche il solo rischio di confusione sotto il profilo uditivo osterebbe alla registrazione del marchio richiesto. Quanto alla somiglianza visiva dei marchi in questione, il Tribunale non avrebbe considerato che i marchi sono caratterizzati prevalentemente anche sotto il profilo visivo dal sintagma che li compone, in quanto il consumatore prende come riferimento e si ricorda meglio le parole rispetto alle immagini. Pertanto, l'affermazione che l'elemento figurativo prevarrebbe sull'elemento verbale del marchio richiesto sarebbe infondata. |
4. |
Il Tribunale si sarebbe basato sull'erroneo presupposto che il pubblico di riferimento presta un maggior livello di attenzione quando acquista sigarette: non sarebbe dimostrato che i clienti, in occasione di tale acquisto, prestino maggior attenzione rispetto a quando comprano prodotti alimentari o altri beni di consumo. Anche ammettendo un maggior livello di attenzione, non sarebbe da escludere che il termine «POWER», parte del marchio, ricordi ai clienti il marchio anteriore e li induca a stabilire un collegamento diretto tra il marchio richiesto e l'impresa cui fa capo la ricorrente, il cui marchio sarebbe inteso come un marchio secondario di una miscela turca del tabacco del tipo «POWER». |
(1) GU C 205, pag. 21.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/13 |
Ricorso proposto il 15/09/2005 (fax 09/09/2005) dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno contro la sentenza pronunciata il 15/06/2005 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-7/04 tra Shaker di L. Laudato & C. sas e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, altra parte nel procedimento: Limiñana y Botella, SL.
(Causa C-334/05 P)
(2005/C 296/25)
Lingua di procedura: l'italiano
Il 15/09/2005, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, con i Sigg. O. Montalto e M. Capostagno, agenti, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 15/06/2005 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-7/04 tra Shaker di L. Laudato & C. sas e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, altra parte nel procedimento: Limiñana y Botella, SL.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza impugnata; |
2. |
condannare la società Shaker alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ritiene che la sentenza del Tribunale di Primo Grado ivi impugnata sia affetta da erronea interpretazione e applicazione dell'art. 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.
È un principio consolidato che il giudizio di confondibilità tra marchi ex art. 8, paragrafo 1, lettera b, RMC si basi su due distinti momenti: una prima comparazione analitica, tanto dei segni quanto dei prodotti, e una successiva valutazione sintetica dei risultati ottenuti onde stabilire se il consumatore medio dei prodotti interessati possa credere che tali beni provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate. In particolare, per quanto riguarda la comparazione dei segni, l'analisi tesa a definire la relazione di similarità tra gli stessi deve considerare tanto il profilo visivo quanto quello fonetico e quello concettuale per sfociare in un apprezzamento globale basato sull'impressione generale conferita dai marchi stessi, tenendo in particolare conto le loro componenti distintive e dominanti.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha mancato di dare compiuta attuazione al principio ora citato e che, in particolare, il Tribunale ha escluso ogni rischio di confusione basando la propria valutazione esclusivamente sulla percezione visiva del marchio contestato, senza tenere in alcuna considerazione gli ulteriori, imprescindibili elementi che intervengono nel complesso e articolato giudizio di confondibilità.
La ricorrente sostiene anche che la sentenza impugnata è viziata per manifesta contradditorietà e illogicità.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan, con ordinanza 7 settembre 2005, nella causa Ameur Echouikh contro Secrétaire d'Ėtat aux anciens combattants
(Causa C-336/05)
(2005/C 296/26)
Lingua processuale: il francese
Con ordinanza 7 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 settembre 2005, nella causa Ameur Echouikh contro Secrétaire d'Ėtat aux anciens combattants, il Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se gli artt. 64 e 65 dell'Accordo euro mediterraneo istitutivo di un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996, possiedano effetti diretti. |
2) |
Nell'ipotesi in cui, per una qualsivoglia ragione, il detto Accordo euro mediterraneo non debba trovare applicazione nella specie, se si debba ritenere che le disposizioni degli artt. 40-42 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concluso a Rabat il 27 aprile 1976, sostituito dall'Accordo del 26 febbraio 1996, possiedano anch'esse effetti diretti. |
3) |
Se un cittadino marocchino che abbia prestato servizio militare nelle forze armate di uno Stato membro, anche al di fuori del territorio del medesimo, ricada nella categoria dei «lavoratori» di cui agli artt. 64 e 65 dell'Accordo euro mediterraneo del 1996 e di cui agli artt. 40-42 dell'accordo di cooperazione del 1976. |
4) |
A prescindere dagli effetti diretti delle menzionate disposizioni dei detti accordi, conclusi rispettivamente nel 1976 e nel 1996 con il Regno del Marocco, se un cittadino marocchino possa invocare — sul presupposto che egli ricada, nell'ordinamento giuridico comunitario, nella categoria dei «lavoratori» di cui alle dette disposizioni — la diretta applicabilità del principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità, garantito dagli artt. 12 del Trattato CE e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. |
5) |
Se la pensione militare di invalidità chiesta da un cittadino marocchino, che abbia prestato servizio militare nelle forze armate di uno Stato membro, per effetto dei postumi di un infortunio o di una malattia contratta durante il periodo di servizio militare, ricada nella categoria delle retribuzioni lavorative di cui all'art. 64 dell'Accordo euro mediterraneo del 1996 ovvero nella categoria delle prestazioni previdenziali di cui al successivo art. 65. |
6) |
Se gli artt. 64 e 65 dell'Accordo euro mediterraneo, istitutivo di un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altra, concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996, e, anteriormente all'entrata in vigore del detto accordo, gli artt. 40-42 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concluso a Rabat il 27 aprile 1976, ovvero, in difetto, gli artt. 12 (ex art. 6) CE e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ostino a che uno Stato membro possa far valere disposizioni restrittive della propria normativa interna fondate sulla nazionalità di un cittadino marocchino per:
|
7) |
Se incida sulla soluzione delle precedenti questioni la circostanza che l'interessato, al momento della presentazione della domanda di pensione, non svolgeva attività lavorativa e che l'infortunio o la malattia su cui la detta domanda si fonda si siano verificati nel corso di un precedente periodo di servizio attivo, nella specie dal 19 agosto 1949 al 16 agosto 1964, al di fuori dei confini territoriali dello Stato membro in cui l'interessato prestava servizio militare, nella specie a Saigon. |
26.11.2005 |
IT |
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C 296/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) con decisione 9 settembre 2005 nel procedimento penale pendente a carico del sig. Stefan Kremer
(Causa C-340/05)
(2005/C 296/27)
Lingua processuale: il tedesco
Con decisione 9 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 settembre 2005, nel procedimento penale pendente a carico del sig. Stefan Kremer, l'Oberlandesgericht München ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda un caso di decadenza del permesso di guida o di rifiuto di rilascio dello stesso da parte delle autorità amministrative di uno Stato membro (Stato ospitante) a causa di inidoneità del soggetto interessato. Il rilascio di un nuovo permesso di guida nello Stato ospitante è subordinato alla condizione che il richiedente provi la sua idoneità tramite una perizia medico-psicologica ai sensi delle norme vigenti nello Stato ospitante. Il soggetto non produce tale prova e nel frattempo, senza che sia scaduto il divieto temporaneo di rilascio di un nuovo permesso di guida disposto dallo Stato ospitante, ottiene il permesso di guida in un altro Stato membro (Stato del rilascio).
Si sottopongono le seguenti questioni pregiudiziali:
Se, in presenza di dette circostanze, l'art. 8, n. 4, della direttiva 91/439/CEE (1) consenta una legislazione dello Stato ospitante ai sensi della quale il permesso di guida ottenuto nello Stato del rilascio può essere usato nello Stato ospitante solo su domanda dell'interessato e previa verifica che i presupposti per il provvedimento di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva, siano venuti meno;
o se dall'obbligo del reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva nonché dall'obbligo di interpretare restrittivamente l'art. 8, n. 4, della direttiva derivi che lo Stato ospitante deve riconoscere la validità del permesso di guida senza esperire una previa procedura di controllo e che esso dispone solo del potere di negare all'interessato il diritto di far uso del suo permesso di guida nello Stato ospitante qualora sussistano (e persistano) ragioni che giustifichino l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva.
(1) GU L 237, pag. 1.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/15 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 22 settembre 2005
(causa C-355/05)
(2005/C 296/28)
Lingua processuale: l'inglese
Il 22 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Schima e dalla sig.ra Doyin Lawumni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (1) o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 33 della direttiva. |
2. |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il periodo entro il quale la direttiva doveva essere recepita è scaduto il 1o luglio 2004.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/16 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna presentato il 23 settembre 2005
(Causa C-358/05)
(2005/C 296/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il 23 settembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Schima e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro il Regno di Spagna.
La ricorrente chiede alla Corte di:
— |
dichiarare che, non adottando tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 30 della detta direttiva; |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o luglio 2004.
(1) GU L 176, del 15.07.2003, pag. 37
26.11.2005 |
IT |
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C 296/16 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 26 settembre 2005
(Causa C-361/05)
(2005/C 296/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il 26 settembre 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. I. Martínez del Peral e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che il Regno di Spagna,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni. |
2. |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il perdurare della situazione delle dette discariche causa un degrado ambientale significativo, per un periodo prolungato di tempo, e senza interventi delle autorità competenti, malgrado le richieste della Commissione.
Infatti, i rifuti nelle discariche illegittime producono nel suolo, nell'aria e nell'acqua sostanze chimiche pericolose per la salute umana, che contaminano le acque sotterranee e superficiali e l'atmosfera, nonché la flora e la fauna. Inoltre, l'incinerazione illecita e i fuochi che si producono spontaneamente a causa dell'infiammabilità dei rifuti nelle discariche non controllate producono numerosi incendi con conseguenze estremamente gravi per l'ambiente.
(1) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, del 25.07.1975, pag. 39).
(2) Directiva del Consiglio 18 marzo 1991 (GU L 78, del 26.03.1991, pag. 32).
(3) Direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, del 16.07.1999, pag. 1).
26.11.2005 |
IT |
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C 296/17 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi proposto il 27 settembre 2005
(Causa C-364/05)
(2005/C 296/31)
lingua processuale: l'olandese
Il 27 settembre 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel van Beek, in qualità di agente, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro Regno dei Paesi Bassi.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, 2001/20/CE (1), concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano; non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 ottobre 2003, 2003/94/CE (2), che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione; o quantomeno non avendo portato a conoscenza della Commissione le disposizioni di tali direttive, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma delle dette direttive, |
— |
condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L'art. 22, n. 1, della direttiva 2001/20 stabilisce che gli Stati membri devono far entrare in vigore entro il 1o maggio 2003 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva e devono portarle a conoscenza della Commissione. Per quanto riguarda la direttiva 2003/94, l'art. 17 stabilisce che tale termine è fissato al 30 aprile 2004.
(1) GU L 121, pag. 34.
(2) GU L 262, pag. 22.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/17 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 7 ottobre 2005
(Causa C-369/05)
(2005/C 296/32)
Lingua processuale: il greco
Il 7 ottobre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Maria Patakia, consigliere giuridico del servizio giuridico, e Nicola Yerrell, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE (1), relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA), o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della stessa direttiva. |
2) |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
— |
Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o dicembre 2003. |
(1) GU L 302 del 1.12.2000, pagg. 57-60
26.11.2005 |
IT |
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C 296/17 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania
(Causa C-372/05)
(2005/C 296/33)
Lingua processuale: il tedesco
Il 7 ottobre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Günter Wilms, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro la Repubblica federale di Germania dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di liquidare ed accreditare, per il periodo che va dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2002 compreso, le risorse proprie in relazione all'importazione di materiale bellico e di prodotti utilizzabili a scopi civili e militari ed avendo omesso di versare gli interessi di mora sui relativi importi, è venuto meno al rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89 (1), ovvero n. 1150/2000 (2). |
2. |
condannare la Repubblica di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
A partire dal 1o gennaio 1998 la Repubblica federale di Germania ha concesso esenzioni doganali all'importazione di materiale bellico e, di conseguenza, non ha riscosso risorse doganali proprie. Malgrado le richieste inviatele, la convenuta non ha calcolato, né comunicato nei termini alla Commissione, le risorse proprie venute meno. Inoltre, la convenuta avrebbe omesso di consegnare i dati relativi alle importazioni effettuate e necessari al calcolo degli interessi di mora, nonché di procedere al pagamento dei detti interessi di mora.
Tale esenzione doganale costituisce una violazione dell'art. 26 del Trattato CE, nonché dell'art. 20 del codice doganale comunitario che non può essere giustificata con un richiamo all'art. 296 del Trattato CE, che deve essere interpretato restrittivamente, con la conseguenza che lo Stato membro che vi si fonda deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni richieste.
Nel caso di specie, ciò significa che le autorità tedesche avrebbero dovuto dimostrare in che misura la riscossione dei dazi avrebbe pregiudicato di interessi di sicurezza essenziali della Repubblica federale di Germania. Lo Stato membro dovrebbe altresì dimostrare la sussistenza di una concreta minaccia per la sicurezza dello Stato. Le autorità tedesche non hanno prodotto alcun elemento di prova diretto dimostrare come e perché la riscossione di determinati dazi limiterebbe la sua capacità di difesa. Altri Stati membri riscuotono dazi su tali importazioni senza far valere una minaccia alla loro sicurezza nazionale.
Neanche il rispetto del segreto militare fatto valere dalle autorità tedesche non può giustificare una tale violazione del diritto comunitario, dato che la tutela della riservatezza dei dati sensibili da parte delle istituzioni comunitarie è un problema di natura procedurale che non esonera da convenuta dai suoi obblighi sostanziali di trasferimento alla Comunità delle risorse proprie.
Il fatto che il regolamento del Consiglio n. 150/2003 abbia consentito la sospensione dei dazi doganali per le merci in presenza di determinati presupposti per il periodo successivo al 1o gennaio 2003 non rappresenta una giustificazione per la precedente violazione del diritto doganale comunitario. Prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, infatti, non esisteva alcuna possibilità di sospendere la tariffa doganale comune, con la conseguenza che i dazi avrebbero dovuto essere riscossi fino al 31 dicembre 2002 e le corrispondenti risorse proprie avrebbero dovuto essere trasferite alla Comunità.
(1) GU L 155, pag. 1.
(2) GU L 130, pag. 1.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/18 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-333/02 (1)
(2005/C 296/34)
(Lingua processuale: l'italiano)
Con ordinanza 4 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-333/02: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/18 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-101/03 (1)
(2005/C 296/35)
(Lingua processuale: l'italiano)
Con ordinanza 24 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-101/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale): procedimento penale contro Alfonso Galeazzo, Marco Banatti.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/19 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-338/03 (1)
(2005/C 296/36)
(Lingua processuale: l'italiano)
Con ordinanza 14 luglio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-338/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Penale e Civile di Perugia): procedimento penale contro Rosario Alessandrello, Vincenzo Biccari, Daniel Buaron.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/19 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-510/03 (1)
(2005/C 296/37)
(Lingua processuale: l'italiano)
Con ordinanza 21 luglio 2005, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-510/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/19 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-330/04 (1)
(2005/C 296/38)
(Lingua processuale: l'italiano)
Con ordinanza 22 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-330/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/19 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-478/04 (1)
(2005/C 296/39)
(Lingua processuale: l'italiano)
Con ordinanza 24 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-478/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/19 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-481/04 (1)
(2005/C 296/40)
(Lingua processuale: il tedesco)
Con ordinanza 6 giugno 2005, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-481/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Engin Torun contro Stadt Augsburg, intervenienti: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Landesanwaltschaft Bayern.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/19 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-74/05 (1)
(2005/C 296/41)
(Lingua processuale: il francese)
Con ordinanza 27 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha ordinato la cancellazione dal ruolo della causa C-74/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
26.11.2005 |
IT |
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C 296/20 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005 — DaimlerChrysler/Commissione
(Causa T-325/01) (1)
(«Concorrenza - Art. 81 CE - Accordi tra imprese - Contratti di agenzia - Distribuzione di autoveicoli - Unità economica - Misure dirette ad ostacolare il commercio parallelo di autoveicoli - Fissazione dei prezzi - Regolamento (CE) n. 1475/95 - Ammenda»)
(2005/C 296/42)
Lingua processuale:il tedesco
Parti
Ricorrente: DaimlerChrysler AG (Stuttgart, Germania) [Rappresentanti: R. Bechtold e W. Bosch, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: W. Mölls, in qualità di agente, assistito da H.-J. Freund, avvocato]
Oggetto della causa
Domanda diretta, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 10 ottobre 2001, n. 2002/758/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.264 — Mercedes-Benz) (GU 2002, L 257, pag. 1), e, in subordine, alla riduzione dell'ammendo inflitta dalla decisione medesima.
Dispositivo della sentenza
1) |
L'art. 1, della decisione della Commissione 10 ottobre 2001, 2002/758/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.264 — Mercedes-Benz), è annullato ad eccezione della parte in cui viene accertato che la società DaimlerChrysler AG, nonché le società Daimler Benz AG e Mercedes Benz AG cui essa è succeduta, hanno commesso, direttamente o per mezzo della loro controllata Mercedes-Benz Belgium SA, una violazione delle disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE, per effetto della loro partecipazione ad accordi diretti a limitare gli sconti concessi in Belgio, accordi decisi il 20 aprile 1995 e revocati il 10 giugno 1999. |
2) |
L'art. 2 è annullato ad eccezione del primo periodo. |
3) |
L'art. 3 della decisione 2002/758 è annullato nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 71,825 milioni. |
4) |
L'importo dell'ammenda inflitta dall'art. 3 della decisione 2002/758 per l'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi in Belgio è fissata in EUR 9,8 milioni. |
5) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
6) |
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché il 60 % di quelle della ricorrente. La ricorrente sopporterà il 40 % delle proprie spese. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/20 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2005 — Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/ Commissione
(Cause riunite T-22/02 e T-23/02) (1)
(«Concorrenza - Accordi nel settore dei prodotti vitaminici - Decisione della Commissione che accerta infrazioni cessate e non commina ammende - Regolamento (CEE) n. 2988/74 - Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni - Principio della certezza del diritto - Presunzione di innocenza - Legittimo interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni»)
(2005/C 296/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sumitomo Chemical (Tokyo, Giappone) e Sumika Fine Chemicals (Osaka, Giappone) [Rappresentanti: M. Klusmann, avvocato, e V. Turner, solicitor]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e a. Whelam, in qualità di agenti]
Oggetto della causa
Domande di annullamento della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1), per la parte in cui riguarda le ricorrenti,
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine), è annullata nella parte che riguarda le ricorrenti. |
2) |
La convenuta è condannata alle spese. |
26.11.2005 |
IT |
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C 296/21 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005 — Common Market Fertilizers/Commissione
(Cause riunite T-134/03 e T-135/03) (1)
(«Sgravio di dazi all'importazione - Art. 1, n. 3, del regolamento (CE) n. 3319/94 - Fatturazione diretta all'importatore - Nozione di “gruppo di esperti” ai sensi dell'art. 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Diritti della difesa - “Manifesta negligenza” ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Obbligo di motivazione»)
(2005/C 296/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Common Market Fertilizers SA (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: A. Sutton, barrister, e N. Flandin, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: X. Lewis, agente]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2002, C (2002) 5217 def. e C (2002) 5218 def., che constatano che, in un caso particolare, lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato
Dispositivo della sentenza
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/21 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2005 — Rasmussen/Commissione
(Causa T-203/03) (1)
(«Dipendenti - False dichiarazioni di spese di missione - Procedimento disciplinare - Nota di biasimo - Regime linguistico - Segreto medico»)
(2005/C 296/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lars Bo Rasmussen (Hellerup, Danimarca) [rappresentanti: G. Bouneou e F. Frabetti, avocats]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente J. Currall e V. Joris, poi V. Joris e M. Patkova, agenti]
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 1o luglio 2002, che infligge al ricorrente la sanzione disciplinare della nota di biasimo per false dichiarazioni di spese di missione, una domanda di restituzione delle somme ripetute a titolo dell'art. 85 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché una domanda di risarcimento del danno morale asseritamene subito.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il ricorrente sopporterà le spese proprie e la metà di quelle allegate dalla Commissione. |
3) |
La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2005 — Land Oberösterreich e Repubblica d'Austria/Commissione
(Cause riunite T-366/03 e T-235/04) (1)
(«Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione - Divieto di impiego di organismi geneticamente modificati in Austria Superiore - Presupposti per l'applicazione dell'art. 95, n. 5, CE»)
(2005/C 296/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Land Oberösterreich (rappresentante: avv. F. Mittendorfer) e Repubblica d'Austria (rappresentanti: sigg. H. Hauer e H. Dossi, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra M. Patakia e sig. U. Wölker, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE (GU L 230, pag. 34)
Dispositivo della sentenza
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
I ricorrenti sono condannati alle spese. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2005 — Fischer/Corte di giustizia
(Causa T-404/03) (1)
(«Dipendenti - Ricorso di annullamento - Invalidità - Metà tempo per motivi di salute - Motivazione - Commissione di invalidità - Ricorso per risarcimento danni»)
(2005/C 296/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Pia Fischer (Konz-Roscheid, Germania) [Rappresentante: avv. C. Marhuenda, avocat]
Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee [Rappresentante: M. Schauss, agente]
Oggetto della causa
Da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina in data 10 aprile e 6 giugno 2003 con cui veniva dichiarato che la ricorrente non era colpita da invalidità permanente totale che la ponesse nell'impossibilità di svolgere mansioni corrispondenti ad un posto della sua carriera e con cui essa era invitata a riprendere il suo lavoro sulla base di un'attività a metà tempo per motivi di salute per una durata totale di tredici settimane e, d'altro lato, una domanda di versamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento del preteso danno morale subìto.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto in toto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2005 — Bunker & BKR/UAMI
(Causa T-423/04) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo comprendente l'elemento denominativo “B.K.R.” - Marchio nazionale denominativo anteriore BK RODS - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2005/C 296/48)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente(i): Bunker & BKR (Almansa, Spagna) [Rappresentante(i): J. Astiz Suárez, avvocato]
Convenuto(i): Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante(i): J. García Murillo, agente]
Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Marine Stock Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) [rappresentante(i): M. de Justo Bailey, avvocato]
Oggetto della causa
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 giugno 2004 (procedimento R 0458/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Bunker & BKR, SL e Marine Stock Ltd
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 giugno 2004 (procedimento R 0458/2002-4) è annullata. |
2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente. |
3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |
26.11.2005 |
IT |
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C 296/23 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 settembre 2005 — Krahl /Commissione
(Causa T-358/03) (1)
(«Dipendenti - Sede di servizio in un paese terzo - Spese di alloggio - Ricorso - Termini - Carattere di ordine pubblico - Ricorso intempestivo - Irricevibilità»)
(2005/C 296/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sigfried Krahl (Zagabria, Croazia) [rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avocats]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti]
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non rimborsare tutte le spese di alloggio sostenute dal ricorrente prendendo sede di servizio a Zagabria.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/23 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 settembre 2005 — Echon/Commissione
(Causa T-140/04) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto - Rigetto dell'offerta di un concorrente - Responsabilità extracontrattuale - Prescrizione - Irricevibilità - Ricorso manifestamente infondato»)
(2005/C 296/50)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Adviesbureau Ehcon BV (Reeuwijk, Paesi Bassi) [Rappresentante: avv. M. Goedkoop]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. L. Parpala ed E. Manhaeve, agenti]
Oggetto della causa
Ricorso per il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subìto per il rigetto della sua offerta nell'ambito di una gara d'appalto pubblicata il 10 agosto 1996 (GU C 232, pag. 35), per servizi relativi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11)
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è respinto in parte come irricevibile e in parte come manifestamente infondato. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/24 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2005 — Aseprofar e Edifa/Commissione
(Causa T-247/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atto impugnabile - Omesso avvio di un procedimento per inadempimento - Comunicazione 2002/C 244/03»)
(2005/C 296/51)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) e Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (Edifa) (Madrid, Spagna) [Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, con cui è stata disposta l'archiviazione della denuncia P/2002/4609, nonché della decisione della Commissione 30 marzo 2004, con cui è stata disposta l'archiviazione della denuncia P/2003/5119, con riguardo all'art. 29 CE
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
2) |
La Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos e la Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA, sono condannate alle spese. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/24 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2005 — Lorte, e a./Consiglio
(Causa T-287/04) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamenti (CE) n. 864/2004 e n. 865/2004 - Regime di sostegno nel settore dell'olio d'oliva - Persone fisiche e persone giuridiche - Atti non diretti ad un singolo - Irricevibilità)
(2005/C 296/52)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Lorte, SL (Siviglia, Spagna), Oleo Unión, Federación empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva (Siviglia, Spagna), Unión de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva) (Jaén, Spagna) [Rappresentante: R. Illescas Ortiz, avvocato]
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: M. Balta e F. Florindo Gijón, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161, pag. 48), nonché il regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 865, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (GU L 161, pag. 67).
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio. |
3) |
Non occorre statuire sull'istanza d'intervento della Commissione. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/24 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2005 — ASAJA e a./Consiglio dell'Unione europea
(Cause riunite da T-295/04 a T-297/04) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 864/2004 - Regime di sostegno nel settore dell'olio d'oliva - Persone fisiche e persone giuridiche - Atti non diretti ad un singolo - Irricevibilità)
(2005/C 296/53)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA) Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa (Jaén, Spagna) [Rappresentante: J. Vázquez Medina, avvocato]
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: M. Balta e F. Florindo Gijón, agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento dell'art. 1, punto 7 del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
I ricorsi sono irricevibili. |
2) |
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio. |
3) |
Non occorre statuire sull'istanza d'intervento della Commissione. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/25 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 20 settembre 2005 — Deloitte Business Advisory/Commission
(Causa T-195/05 R)
(Procedimento sommario - Gara d'appalto comunitaria - Perdita di un'opportunità - Urgenza - Ponderazione degli interessi)
(2005/C 296/54)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Richiedente: Deloitte Business NV (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti D. Van Heuven, S. Ronse et S. Logie]
Resistente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Pignataro-Nolin et E. Manhaeve, agenti]
Oggetto del procedimento
Domanda di provvedimenti provvisori diretta, in primo luogo, a far ordinare la sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione della Commissione di rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto contraddistinta dal riferimento SANCO/2004/01/041 e, d'altro lato, della decisione di aggiudicare a terzi l'appalto considerato e, in secondo luogo, a far vietare alla Commissione, da un lato, di notificare la decisione di aggiudicazione dell'appalto considerato all'aggiudicatario e, d'altro lato, di procedere alla firma del relativo contratto, a pena di una sanzione pecuniaria.
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/25 |
Ricorso presentato il 12 luglio 2005 — Deutsche Telekom/UAMI
(Causa T-257/05)
(2005/C 296/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) [Rappresentante: avv. J.-C. Gaedertz]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 2 maggio 2005, nel procedimento R 0620/2004-2; |
— |
Ordinare la restitutio in integrum della ricorrente ai sensi dell'art. 78 del regolamento sul marchio comunitario. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «t», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39 e 41 — Domanda di registrazione n. 2 893 865.
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto della richiesta di restituito in integrum e rigetto del ricorso della ricorrente.
Motivi dedotti: Secondo la ricorrente il diniego di restitutio in integrum nel procedimento è illegittimo in quanto non corrisponde al vero che il metodo di lavoro negli uffici degli avvocati della ricorrente non ha soddisfatto le condizioni poste dall'art. 78, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/26 |
Ricorso presentato il 2 settembre 2005 — Aqua-Terra Bioprodukt/UAMI
(Causa T-330/05)
(2005/C 296/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aqua-Terra Bioprodukt (Griesheim, Germania) [Rappresentante(i): avv. P. A. Müller]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: De Ceuster Meststeffoen N. V. (Sint-Katelijne-Waver, Belgio)
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
— |
Annullare la decisione della prima commissione del ricorso UAMI 1o luglio 2005 (pratica R 0984/2004-1) |
— |
In via subordinata, annullare la decisione della prima commissione del ricorso UAMI 1o luglio 2005 (pratica R 0984/2004-1) nella parte in cui riguarda sostanze biologiche, in particolare prodotti per trattamento, ricostruzione e ricoltivazione di liquami o per l'impiego in impianti di depurazione (versione inglese: «biological substances, namely preparations for conditioning, reconstructing and recultivating sewage or for use in sewage treatment plants») |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Aqua-Terra Bioprodukt
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «aqua-terra» per merci delle classi 1 e 3 — domanda n. 1 480 243
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: De Ceuster Meststeffoen N. V.
Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo nazionale «AQUATERRA» per merci delle classi 1, 5 e 31
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione, limitata alle merci della classe 1, e rigetto della domanda per tutte le merci della classe 1
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto valuta erroneamente il rischio di confusione dei marchi controversi. Invece di procedere alla necessaria analisi delle singole merci e della loro somiglianza, è stata svolta una valutazione generalizzante.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/26 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2005 — Susanne Sorensen/Commissione
(Causa T-335/05)
(2005/C 296/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Susanne Sorensen (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente:
— |
Annullare la decisione di nominare la ricorrente al posto di assistente, nella parte in cui fissa il suo inquadramento al grado B*3, scatto 2; |
— |
annullare la decisione di sopprimere l'insieme dei punti di merito «accumulati» della ricorrente; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, era stata inizialmente inquadrata al grado C*2. Vincitrice del concorso esterno COM/B/1/02 (di livello B5/B4), è stata nominata, con la decisione impugnata del 5 agosto 2004, al grado B*3, scatto 2. A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere la violazione del bando di concorso, nonché dell'avviso di posto vacante, nei limiti in cui entrambi prevedevano l'inquadramento ai gradi B5 o B4. Essa invoca, nel medesimo ambito, la violazione degli artt. 4, 5, 29 e 31 dello Statuto. Poggiando sulla circostanza che taluni vincitori dello stesso concorso erano stati nominati prima del 1o maggio 2004 (data di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto) ai gradi B5 o B4, gradi corrispondenti ai gradi B*5 o B*6 secondo la nuova denominazione, la ricorrente invoca anche la violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione. Essa considera inoltre che si sarebbero del pari violati i principi relativi alla vocazione alla carriera ed alla tutela del legittimo affidamento, dato che essa nutriva la legittima aspettativa ad essere nominata ai gradi B*5 o B*6. In tale medesimo ambito essa fa valere l'illegittimità dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto il quale violerebbe anche il principio di certezza del diritto.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/27 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2005 — Henders De Soeten/Consiglio dell'Unione europea
(Causa T-336/05)
(2005/C 296/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Parte(i) ricorrente(i): Henders De Soeten (l'Aia, Paesi-Bassi) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati]
Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della(e) parte(i) ricorrente(i)
— |
annullamento della decisione del Consiglio di rigetto della domanda della ricorrente di beneficiare di una collocazione a riposo anticipata senza riduzione dei suoi diritti a pensione; |
— |
condanna del Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è ex dipendente del Consiglio, in pensione dal 1o luglio 2004. Ha presentato una domanda al fine di poter beneficiare della misura di cui all'art. 9, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, che consente all'Autorità che ha il potere di nomina, nell'interesse del servizio e in base a criteri oggettivi e a procedure trasparenti, stabilite mediante disposizioni generali di esecuzione, di non applicare ai dipendenti che cessano le loro funzioni prima dell'età di 63 anni la riduzione di pensione prevista dalla n. 1, lett. b), dello stesso articolo.
Con il ricorso la ricorrente impugna la decisione di diniego del beneficio. Sostiene che uno dei candidati che ha beneficiato della detta misura lavorava presso il suo stesso servizio. Considera quindi che le necessità di servizio erano identiche in entrambi i casi e fa valere la violazione del precitato articolo, nonché delle disposizioni generali d'esecuzione adottate dal Consiglio, nella misura in cui tanto la sua nazionalità quanto i suoi meriti sarebbero superiori a quelli dell'altro candidato.
Inoltre, lamenta un errore manifesto di valutazione nella misura in cui il Consiglio avrebbe considerato che la valutazione del criterio delle necessità di servizio richiedeva la presa in considerazione delle qualità individuali dei dipendenti.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/27 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2005 — Claudel Raymond/Corte dei Conti
(Causa T-338/05)
(2005/C 296/59)
Lingua processuale: il francese
Parte
Ricorrente: Raymond Claudel (Merl, Lussemburgo) [Rappresentante: E. Boigelot, avvocato]
Convenuta: Corte dei Conti europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullamento della decisione della Corte dei Conti europea 11 novembre 2004 (DEC 183/04/DEF), al punto 17, lett. d), che non riconosce al ricorrente la funzione di capo d'unità a partire dal 30 aprile 2004; |
— |
concessione di un'indennità per danno materiale e morale valutata ex aequo et bono pari a 5000€, con riserva di aumento in corso di procedimento; |
— |
condanna, in ogni caso, della convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente è dipendente della Corte dei Conti, responsabile del servizio dei rapporti esterni. Nel ricorso impugna la decisione della Corte dei Conti, in quanto non riconosce che svolge la funzione di capo unità, e, pertanto, non gli riconosce il beneficio di cui all'art. 44 dello Statuto, come modificato, dopo il 1omaggio 2004.
A sostegno del ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli art. 44 e 7 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché un manifesto errore di valutazione della qualifica del suo posto. Lamenta del pari la violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di parità di trattamento, del dovere di sollecitudine, nonché del principio di buona amministrazione. Il ricorrente conclude del pari per il risarcimento del danno asseritamente subito.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/28 |
Ricorso presentato il 9 settembre 2005 — MacLean-Fogg Company/UAMI
(Causa T -339/05)
(2005/C 296/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MacLean-Fogg Company (Mundelein, USA) [rappresentata dagli avv.ti H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Bertram, K. Lochner, B. Ertle, C. Neuhierl, S. Prückner, C. Schmitt, B. Mehnert, P. Lübbe e S. Brötje]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 giugno 2005 (procedimento R 1122/2004-1); |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «LOKTHREAD» per prodotti rientranti nella classe 6 (bulloni, bulloni di metallo, dadi, dadi di metallo) — domanda n. 3 440 666
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda relativamente a tutti i prodotti
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio, andando considerato come un tutt'uno e non come composto da due parole inglesi, è dotata di un carattere distintivo minimo.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/28 |
Ricorso presentato il 13 settembre 2005 — Adler Modemärkte/UAMI
(Causa T-340/05)
(2005/C 296/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Adler Modemärkte (Haibach, Germania) [Rappresentante(i): avv. R. Kaase]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: BVM S.p.A. (Bologna, Italia)
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso UAMI 23 maggio 2005 nella pratica R 434/2003-4, in quanto non conforme all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94; |
— |
Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente
Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «Eagle» per le merci delle classi 3, 18 e 25 — domanda n. 1 595 909
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: BVM S.p.A.
Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo nazionale ed internazionale «Blue Eagle» per le merci nelle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per tutte le merci contestate
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non vi è rischio di confusione tra i marchi controversi. L'impressione complessiva dei due marchi è sostanzialmente diversa e la componente «eagle» non è l'elemento dominante del marchio opposto.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/28 |
Ricorso presentato il 14 settembre 2005 — Henkel/UAMI
(Causa T-342/05)
(2005/C 296/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Henkel (Düsseldorf, Germania) [Rappresentante(i): avv. C. Osterrieth]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Serra y Roca S.A. (Barcellona, Spagna)
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso UAMI 14 luglio 2005 (pratica R 0556/2003-1, relativa alla domanda n. 1 284 470), notificata il 19 luglio 2005 |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Serra Y Roca S.A.
Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «COR» per merci della classe 3 — Domanda n. 1 284 470
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente
Marchio o segno fatto valere: Marchio nazionale «Dor» per merci delle classi 3, 5 e 21
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione per le merci «Prodotti per sgrassare e abradere; saponi» della classe 3
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, a causa del rischio di confusione dei marchi controversi per la loro somiglianza visiva ed acustica. Inoltre, il marchio della ricorrente ha una forza distintiva superiore alla media, dato il suo uso prolungato.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/29 |
Ricorso presentato il 5 settembre 2005 — V. /Parlamento
(Causa T-345/05)
(2005/C 296/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: V. (Binsted, Regno Unito) [Rappresentanti: sigg. J. Lofthouse, barrister, M. Monan e C. Hayes, solicitor]
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo 5 luglio 2005 di revocare l'immunità del ricorrente; |
— |
dichiarare che la detta decisione, anche se fosse efficace, sarebbe in ogni caso nulla per quanto concerne la revoca dei privilegi, in quanto in essa si parla solo di immunità, e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente è un membro del Parlamento europeo. A suo carico è stato avviato un procedimento penale a seguito del quale è stato chiesto al Parlamento di confermare se il procedimento a carico del ricorrente poteva proseguire ai sensi del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1965 e, in ogni caso, di revocare ogni privilegio e immunità in modo da consentire la prosecuzione del procedimento. Con la decisione impugnata, il Parlamento ha deciso di revocare l'immunità del ricorrente.
Il ricorrente chiede l'annullamento di tale decisione. Egli afferma che la decisione è errata in diritto in quanto considera che l'art. 8 del Protocollo del 1965 non conferisce alcuna tutela dai procedimenti giudiziari. Egli sostiene che il ragionamento del Parlamento è contraddittorio, in quanto revoca qualcosa che secondo lo stesso, non esiste.
Il ricorrente afferma inoltre che il Parlamento non ha effettuato una valutazione equa e completa dei fatti e degli argomenti di entrambe le parti. In tale contesto egli fa valere la violazione dell'art. 7, n. 7, del regolamento del Parlamento, in quanto il Comitato ha espresso un'opinione sul merito dell'azione giudiziaria, il che è vietato.
Il ricorrente lamenta infine la mancanza di una motivazione completa ed adeguata della decisione impugnata e sostiene che essa non è ragionevole né proporzionata.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/29 |
Ricorso presentato il 12 settembre 2005 — Procter & Gamble/UAMI
(Causa T-346/05)
(2005/C 296/64)
Lingua di deposito del ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Procter & Gamble (Cincinnati, USA) [Rappresentante: avv. G. Kuipers]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso UAMI 6 luglio 2005 (pratica R 1188/2004-1), notificata alla P&G con lettera 11 luglio 2005, nella parte in cui dichiara che il marchio richiesto non soddisfa i requisiti posti dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale in forma di pasticca quadrata bianca con un disegno floreale blu a sei petali per merci della classe 3 (Preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponi) domanda n. 1 683 119.
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda per tutte le merci designate.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/30 |
Ricorso presentato il 12 settembre 2005 — Procter & Gamble/UAMI
(Causa T -347/05)
(2005/C 296/65)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Procter & Gamble (Cincinnati, USA) [Rappresentante(i): avv. G. Kuipers]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso UAMI 6 luglio 2005 (pratica R 1182/2004-1), notificata alla P&G con lettera 13 luglio 2005, nella parte in cui dichiara che il marchio non soddisfa i requisiti posti dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio tridimensionale in forma di pasticca quadrata bianca con un disegno floreale verde a cinque petali per merci della classe 3 (Preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponi) domanda n. 1 683 473
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda per tutte le merci designate.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.
26.11.2005 |
IT |
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C 296/30 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2005 — Provincia di Imperia/Commissione
(Causa T-351/05)
(2005/C 296/66)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Provincia di Imperia (Imperia, Italia) [Rappresentanti: S. Rostagno, avvocato, K. Platteau, avvocato]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullamento della decisione impugnata e di ogni atto collegato; |
— |
condanna della convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso iniziale mira all'annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2005 di non accogliere la proposta presentata dalla ricorrente in risposta all'invito a presentare proposte formulato da quest'ultima nell'ambito del cofinanziamento comunitario nel settore delle azioni innovative finanziate a titolo dell'art. 6 del regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo (1) per il periodo di programmazione 2000-2006.
Con la decisione impugnata la Commissione ha informato la ricorrente che la sua proposta non rispondeva ai criteri di valutazione dell'invito a presentare proposte. Essa motiva la sua decisione col fatto che la proposta della ricorrente non riuscirebbe a spiegare il modo con cui essa elabora e prende in considerazione le esperienze precedentemente acquisite in tale settore in Liguria, e ha sostenuto che vi sarebbero gravi incongruenze fra le informazioni di bilancio fornite negli allegati 6 e 7.
La ricorrente impugna tale decisione su due punti principali:
— |
sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, non vi sono gravi incongruenze fra le informazioni di bilancio fornite negli allegati della sua proposta, in quanto essa adotta il modello di una domanda di sovvenzione pubblicato nella Guida del candidato e dei suoi allegati facenti parte integrante dell'invito a presentare proposte. La ricorrente non nega l'esistenza della differenza tra le informazioni di bilancio negli allegati 6 e 7, ma sostiene che tale differenza dipende dalla struttura e dalle informazioni diverse domandate nei due allegati, mentre allegato 6 prevede soltanto l'indicazione delle spese ammissibili dirette, l'allegato 7b impone al candidato l'indicazione delle spese ammissibili dirette e delle spese ammissibili indirette. Da un lato, fa valere che non vi è alcuna incoerenza tra gli allegati 6 e 7 della sua proposta e, dall'altro, che essa si è conformata scrupolosamente in tutti i punti al modello stabilito dalla Commissione. |
— |
La ricorrente sostiene del pari di aver dimostrato sufficientemente il modo con cui la proposta elabora e considera le esperienze precedentemente acquisite nella materia oggetto dell'azione innovativa in questione. A suo avviso, l'asserita mancanza di spiegazione di collegamento tra la proposta e le esperienze precedentemente acquisite si basa sulla lettura di una parte soltanto della sua proposta. Un esame complessivo della stessa proposta dimostrerebbe il contrario. |
Inoltre, la ricorrente fa valere che, nella decisione impugnata, la Commissione violerebbe il principio della certezza del diritto in quanto essa non rispetta le regole stabilite da essa stessa sul modo di stabilire il carattere innovativo del progetto. In particolare, secondo la ricorrente, valutando il carattere innovativo del suo progetto, la Commissione si sarebbe limitata a uno dei criteri di valutazione, vale a dire il suo modo di costruire e di sviluppare un nuovo progetto in base a esperienze precedenti, mentre il suo progetto era innovativo sotto il profilo di un altro criterio di valutazione, vale a dire la differenza rispetto alle attività ordinarie delle organizzazioni interessate, criterio del pari ammesso dalla Guida del candidato.
A sostegno delle sue richieste, la ricorrente sostiene del pari che la decisione impugnata violerebbe l'art. 53 del Trattato CE, l'art. 6 del regolamento 1784/1999, gli artt. 22 e 24 del Regolamento 1260/1999, le regole fissate nella Comunicazione n. COM (2000) 894 doc. fin. (2), nonché le regole fissate dalla Commissione nell'ambito del suo invito a presentare proposte (3). Considera infine che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti, un abuso di potere e una violazione del principio della certezza di diritto.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1784, relativo alFondo Sociale Europeo, GU L 213/5 del 12 agosto 1999.
(2) Comunicazione della Commissione 12 gennaio 2000 sulla realizzazione di azioni innovativein forza dell'art. 6 del Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo per il periodo diprogrammazione 2000-2006.
(3) Parere intitolato «Linea di bilancio 04.0210000.00.11 – Azione innovativa finanziata a titolodell'art. 6 del Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo: Approccio innovativo allagestione del cambiamento – Invito a presentare proposte VP/2003/021», GU 2004, C 255/11e norme stabilite nella Guida del candidato facenti parte integrante di detto parere.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/31 |
Ricorso presentato il 16 settembre 2005 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-352/05)
(2005/C 296/67)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (Rappresentanti: sig. Georgios Kanellópoulos, sig.ra Stylianí Charitaki)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
venga annullata o modificata l'impugnata decisione della Commissione 20 luglio 2005, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzie (FEAOG), sezione «garanzia», notificata con il numero C(2005) 2756 e pubblicata con il numero 2005/579/CE (1) |
— |
vengano poste a carico della Commissione le spese giudiziali. |
Motivi e principali argomenti
Con l'impugnata decisione la Commissione, procedendo alla liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70 (2) ha escluso dal finanziamento comunitario varie spese della Repubblica ellenica nei settori dell'ammasso pubblico, degli ortofrutticoli, del tabacco e dei premi animali.
La ricorrente mira all'annullamento di tale decisione sostenendo innanzi tutto che l'intera procedura di liquidazione dei conti è invalida per violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1258/1999 (3), in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento n. 1663/1995 (4), per il fatto che le consultazioni e i contatti bilaterali tra la ricorrente e la Commissione non avevano ad oggetto anche la concreta valutazione della spesa ai fini dell'esclusione, mentre tra l'altro le spese eccettuate sono anteriori all'ultimo periodo di 24 mesi precedente la comunicazione scritta della Commissione. Secondo la ricorrente il periodo di 24 mesi inizia molto più tardi di quanto ritiene la Commissione.
Per quanto riguarda la rettifica nel settore dell'ammasso pubblico, la ricorrente ritiene che le rettifiche della Commissione si basino su un'interpretazione e applicazione errate delle disposizioni dei regolamenti nn. 1258/1999, 296/1996 (5) e 2040/2000 (6), male interpretino le linee direttive del documento della Commissione VI/5330/97/23.12.97 e siano state effettuate in base ad un'errata valutazione dei fatti, con una motivazione vaga ovvero insufficiente, eccedendo i limiti del potere discrezionale della Commissione e in violazione del principio di proporzionalità.
Per quanto riguarda il settore della coltivazione delle patate e delle viti, la ricorrente contesta la valutazione della Commissione per quanto riguarda le circostanze di fatto, far valere un'insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché una violazione del principio di proporzionalità. A suo parere del resto la rettifica imposta dovrebbe essere limitata al 2 % e la rettifica stessa non dovrebbe estendersi in ogni caso, alla provincia del Dodecaneso, ove esiste un catasto, e di conseguenza in particolare in tale provincia non può ritenersi che esistessero difficoltà nei controlli in loco.
Per il settore degli ortofrutticoli la ricorrente ritiene che a torto la Commissione non abbia considerato giustificato il pagamento tardivo in un caso in cui le autorità elleniche esaminavano la conformità del relativo pagamento al diritto nazionale e a quello comunitario. La ricorrente invoca a titolo integrativo anche quanto fatto valere per il settore dell'ammasso pubblico.
Per il tabacco la ricorrente fa valere un'errata interpretazione e applicazione delle norme comunitarie, un errore sui fatti, un'insufficienza di motivazione e una violazione delle linee direttive dei documenti VI/5330/97 e AGRI/17933/2000 relativamente all'esigenza della realizzazione di controlli incrociati con i dati di un sistema integrato di gestione e di controllo pienamente funzionante previsto dal regolamento n. 2848/98 (7), all'effettuazione di controlli in loco, dei pagamenti per mezzo di assegni e dei controlli complementari e altri.
Infine, relativamente alla rettifica nel settore dell'allevamento del bestiame (carni ovine) la ricorrente contesta la valutazione delle circostanze di fatto operata dalla Commissione e ritiene che le motivazioni da essa fornite siano errate. Essa fa valere inoltre che l'imposizione forfetaria di una rettifica del 10 % non è legittima, configura un'interpretazione e applicazione errata delle linee direttive del documento AGRI/61495/2000 ed è sproporzionata rispetto alla gravità delle mancanze.
(1) GU L 199 del 29/7/05, pag. 84.
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28/4/1970, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26/6/1999, pag. 103).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura diliquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'8/7/1995, pag. 6).
(5) Regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devonoessere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dallasezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e cheabroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39 del 17/2/1996, pag. 5).
(6) Regolamento (CE) del Consiglio 26 settembre 2000, n. 2040, riguardante la disciplina di bilancio (GU L 244 del 29/9/2000, pag. 27).
(7) Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2848, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi,alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore deltabacco greggio (GU L 358 del 31/12/1998, pag. 17).
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/32 |
Ricorso presentato il 19 settembre 2005 — Martina Zelenkovà/Parlamento europeo
(Causa T-356/05)
(2005/C 296/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Martina Zelenkovà (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi, C. Ronzi, avvocati]
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la classificazione nel grado attribuita nella decisione di assunzione dell'autorità che ha il potere di nomina (il Parlamento) 16 novembre 2004, che doveva entrare in vigore il 1o dicembre 2004, di inquadrare la ricorrente nella categoria A*, grado 5, scatto 2, con la conseguente reintegrazione di tutti i diritti della ricorrente che derivano da un'assunzione legittima e regolare, cioè l'inquadramento legale e regolare al 1o dicembre 2004, ovverosia un inquadramento ex LA8 o il suo corrispondente secondo gli artt. 1-11 dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari (A*7, con il relativo scatto secondo le norme vigenti prima del 1o maggio 2004); |
— |
concedere il risarcimento a) dei danni con «interêts de retard», come risarcimento del danno alla carriera subito dalla ricorrente, e b) di altri danni in forma di una retribuzione legale e ordinaria, in particolare l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 21 dell'allegato XIII dello Statuto in vigore il 1o maggio 2004 o, in alternativa, la riduzione dei contributi al regime previdenziale basato sul principio della pari retribuzione. Tali diritti dovranno essere debitamente valutati in un momento successivo e sono attualmente stimati, sub condicione e ex equo et bono, ad un minimo di EUR 5 000 annui; |
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, dipendente assunta dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari il 1o maggio 2004, ma da un elenco di riserva compilato in base ad un concorso organizzato prima di tale data, contesta il grado in cui è stata nominata, che il Parlamento ha fissato secondo la nuova normativa in A*5. La ricorrente deduce gli stessi motivi e argomenti fatti valere dai ricorrenti nella causa T-58/05 (1).
(1) GU C 93 del 16.04.2005, pag. 38.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/33 |
Ricorso presentato il 21 settembre 2005 — Nuova Agricast/Commissione
(Causa T-362/05)
(2005/C 296/69)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente(i): Nuova Agricast s.r.l. (Cerignola, Italia) [Rappresentante(i): Avv. Michele Arcangelo Calabrese]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
La ricorrente, con ogni riserva consentita dal rito, chiede che il Tribunale accerti e dichiari che avendo tenuto i comportamenti illegittimi indicati in ricorso, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto comunitario, e ha cagionato un danno patrimoniale alla ricorrente; e perciò condanni la convenuta a risarcirla:
a) |
di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della prima quota dell'agevolazione; |
b) |
di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della seconda quota dell'agevolazione; |
c) |
di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della terza quota dell'agevolazione; |
d) |
degli interessi su tali somme rivalutate; |
e) |
di EUR 1.453.387,03, o della diversa cifra, maggiore o minore, che venisse determinata — eventualmente in accordo con la Commissione — in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il minor risultato della gestione caratteristica dell'impresa conseguito nell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2002 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora avesse completato il programma di investimenti; |
f) |
degli interessi sulla cifra rivalutata di cui alla precedente lettera e); |
g) |
delle spese di causa, comprese quelle sostenute per la consulenza tecnica di parte. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa, la stessa che nelle cause T-139/03 (1), T-151/03 (2) e T-98/04 (3), contesta alla Commissione di aver tenuto comportamenti illegittimi nel corso dell'esame preliminare dell'aiuto di Stato N 715/99, concluso con una decisione di autorizzazione senza obiezioni. Tale autorizzazione ha prorogato per il settennio 2000-2006 il regime di aiuti di Stato di cui alla legge n. 488/92, che nel 1997 era già stato autorizzato fino al 31 dicembre 1999.
Viene ricordato a questo riguardo che il particolare procedimento amministrativo per l'ottenimento dell'aiuto prevedeva che il Governo italiano avrebbe dovuto istituire bandi semestrali, ai quali avrebbero potuto partecipare le imprese interessate. Le risorse economiche poste a finanziamento del bando sarebbero state assegnate alle imprese inserite in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse. Avendo partecipato al terzo bando, la ricorrente non poté ottenere l'agevolazione a causa dell'esaurimento delle risorse poste a finanziamento della graduatoria.
Il Governo italiano, nel proporre l'esame dell'aiuto N 715/99 chiese alla Commissione di consentire, nel primo bando del nuovo regime, la riformulazione delle domande rivenienti dal terzo bando e dal quarto bando. Ma la Commissione autorizzò la proposta limitatamente al quarto bando.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente contesta alla Commissione:
— |
di non avere aperto il procedimento di indagine formale, allorquando, ricevuta dal Governo italiano la proposta di consentire la riformulazione delle domande rivenienti dal terzo bando del regime precedente, l'ha considerata incompatibile col mercato comune. In tal modo, la Convenuta avrebbe violato l'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato e il principio di tutela dei diritti di difesa. |
— |
la violazione del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. |
— |
un errore di valutazione. |
Secondo la ricorrente, sottoponendo ad un nuovo esame la compatibilità con il mercato comune della proposta di consentire la riformulazione alle imprese del terzo bando, e concludendo, senza il minimo contraddittorio con gli interessati, per la sua incompatibilità, la Commissione avrebbe modificato la sua decisione di approvazione del regime del 1997, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'articolo 87 del Trattato.
Dall'altro, operando su situazioni giuridiche ancora esistenti, e sopprimendole, la convenuta avrebbe posto in essere una vera e propria revoca della decisione di autorizzazione del 1997, senza però osservare le garanzie procedimentali che il Regolamento CE n. 659/99 prevede per i casi di revoca dell'aiuto.
(1) Ordinanza del Tribunale, 8 giugno 2005, non pubblicata.
(2) Ordinanza del Tribunale, 8 giugno 2005, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(3) Ordinanza del Tribunale, 15 giugno 2005, non pubblicata.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/34 |
Ricorso presentato il 21 settembre 2005 — COFRA/Commissione
(Causa T-363/05)
(2005/C 296/70)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente(i): COFRA s.r.l. (Barletta, Italia) [Rappresentante(i): Avv. Michele Arcangelo Calabrese]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
La ricorrente, con ogni riserva consentita dal rito, chiede che il Tribunale dichiari che avendo tenuto i comportamenti illegittimi indicati in ricorso, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto comunitario, e ha cagionato un danno patrimoniale alla ricorrente; e perciò condanni la convenuta a risarcirla:
a) |
di EUR 387.700,00 con rivalutazione agli indici ISTAT dal 26 giugno 2001 e fino alla data della sentenza; |
b) |
di EUR 387.700,00 con rivalutazione agli indici ISTAT dal 26 giugno 2002 e fino alla data della sentenza; |
c) |
di EUR 387.700,00 con rivalutazione agli indici ISTAT dal 26 giugno 2003 e fino alla data della sentenza; |
d) |
degli interessi su tali somme rivalutate |
e) |
delle spese di causa, comprese quelle sostenute per la consulenza tecnica di parte. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono quelli fatti valere nella causa T-362/05 Nuova Agricast c/ Commissione.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/34 |
Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Repubblica d'Austria/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-368/05)
(2005/C 296/71)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente(i): Repubblica d'Austria [Rappresentante(i): sig. H. Dossi]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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Annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2005, C(2005)2685, sull'esclusione dal finanziamento comunitario di talune spese degli Stati membri a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia e condannare la Commissione alle spese. |
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In subordine, annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2005, C(2005)2685, sull'esclusione dal finanziamento comunitario di talune spese degli Stati membri a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui essa fa riferimento al calcolo e all'ammontare della rettifica finanziaria e condannare la Commissione alle spese. |
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In subordine, annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2005, C(2005)2685, sull'esclusione dal finanziamento comunitario di talune spese degli Stati membri a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui essa fa riferimento alle spese effettuate per la Stiria e la Carinzia dall'autorità di pagamento autorizzata Agrarmarkt Austria nel settore dei premi per animale ovvero annullarla per la Stiria e la Carinzia per quanto riguarda il calcolo e l'ammontare della rettifica finanziaria e condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata, la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario le spese riportate in dettaglio nell'allegato della stessa decisione, in quanto non conformi a disposizioni comunitarie.
Il ricorso della ricorrente si fonda su due motivi. In primo luogo, essa sostiene che la convenuta ha violato norme giuridiche in sede di adozione ed esecuzione della decisione. In particolare, essa contesta la violazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 729/70 (1), nonché dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 (2), in quanto una rettifica finanziaria a carico della Repubblica d'Austria sarebbe stata ammissibile solo qualora quest'ultima non avesse rispettato i suoi obblighi in materia di controllo delle spese del FEAOG, causando così danni finanziari al FEAOG. Secondo la Repubblica d'Austria, tali presupposti cumulativi non si presentano nel caso di specie. Inoltre, la decisione impugnata viola il dovere di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sancito dall'art. 10 CE.
Il secondo motivo riguarda la violazione delle forme sostanziali. Secondo la ricorrente, in diversi punti della decisione impugnata la Commissione non avrebbe rispettato l'obbligo di motivazione e si sarebbe fondata su argomenti basati su un carente accertamento della fattispecie.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999 n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/35 |
Ricorso presentato il 23 settembre 2005 — Regno di Spagna/Commissione
(Causa T-369/05)
(2005/C 296/72)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna [Rappresentante: sig. D. Fernando Díez Moreno]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/2685, nella parte in cui si riferisce alle rettifiche finanziarie nei confronti della Spagna relative alla ristrutturazione e alla riconversione del vigneto e ai mezzi per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in esame è diretto contro la decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/2685, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite da taluni Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «garanzia». Tra le esclusioni contenute nella detta decisione figurano rettifiche finanziarie che riguardano il Regno di Spagna, applicate ai settori ortofrutticolo, del latte, dell'ammasso pubblico, del vino e del tabacco, dei premi animali e al settore del miele.
Il presente ricorso si riferisce esclusivamente alla rettifica effettuata per gli importi pagati a titolo risarcitorio per la perdita di entrate nel settore vitivinicolo (EUR 4 790 799, 61) e a quella effettuata a causa dell'inclusione nel finanziamento del FEAOG dell'IVA nel settore del miele (EUR 58 315, 34). Lo Stato membro ricorrente ritiene che la Commissione si basi su un'applicazione restrittiva del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1). Il detto Stato non condivide neppure il regime dell'IVA applicato al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele.
Le autorità spagnole sostengono:
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che la perdita di entrate non va collegata allo sradicamento, bensì al fatto stesso dell'operazione di piantare, e |
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l'affermazione della Commissione secondo cui l'IVA non può essere considerata un intervento volto a stabilizzare i mercati, per cui non può essere finanziata dalla sezione «garanzia» del FEAOG, non ha alcun fondamento giuridico. |
(1) GU L 179, pag. 1.
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/36 |
Ricorso presentato il 28 settembre 2005 — AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento e.a./Commissione
(Causa T-371/05)
(2005/C 296/73)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente(i): AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (Roma, Italia), BUZZI UNICEM S.P.A. (Casale Monferrato, Italia), ITALCEMENTI GROUP (Bergamo, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Massimo Merla e Claudio Tesauro]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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dichiarare l'inesistenza della Decisione, nell'ipotesi in cui la Commissione non sia in grado di provare che il mandato attribuito al Commissario Dimas lo autorizzi ad essere firmatario di provvedimenti adottati in materia di politica di concorrenza e, in particolare, di aiuti di Stato; |
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dichiarare la nullità della Decisione: (i) nella parte in cui, dichiarando di non sollevare obiezioni al PNA (articolo 2 della Decisione) e quindi approvando la ripartizione delle quote tra settori come ivi stabilita, autorizza la discriminazione insita in tale ripartizione che avvantaggia le imprese di taluni settori a danno di altre; (ii) nella parte in cui dichiara incompatibile con il criterio n. 10 dell'allegato III della Direttiva 2003/87 l'intenzione di consentire agli impianti esistenti soggetti ad aggiornamento delle autorizzazioni di attingere quote della riserva per i nuovi entranti per la parte di impianto modificato già esistente prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione (articolo 1, lettera b), della Decisione), anche qualora i nuovi entranti non abbiano esaurito le quantità a loro disposizione previste dalla riserva; e (iii) nella parte in cui chiede all'Italia di apportare al PNA la modifica consistente nel non autorizzare gli impianti esistenti soggetti ad aggiornamento delle autorizzazioni ad attingere quote dalla riserva per i nuovi entranti per la parte di impianto modificato già esistente prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione (articolo 2, lettera b), della Decisione); |
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condannare la Commissione al pagamento alle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha ad oggetto la Decisione del 25 maggio 2005 (1), con cui la Commissione delle Comunità europee si è pronunciata sulla compatibilità con i criteri elencati nella Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2002 (2), del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificata dall'Italia (PNA).
In primo luogo, le ricorrenti chiedono di accertare la competenza ad adottare la Decisione da parte del Commissario firmatario dell'atto impugnato. Esse chiedono in particolare al Tribunale di verificare la competenza del Commissario Dimas in relazione a provvedimenti adottati in materia di politica di concorrenza e, in particolare, di aiuti di Stato e di dichiarare, ove ve ne siano gli estremi, l'inesistenza dell'atto impugnato.
Le ricorrenti denunciano, in secondo luogo, una violazione dell'articolo 88, paragrafi 2 e 3, CE in quanto la Commissione ha esaminato il PNA, una misura suscettibile di contenere degli elementi di aiuto di Stato, senza rispettare le disposizioni procedurali contenute nella citata disposizione.
In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione, nel verificare la presenza di eventuali profili di aiuti di Stato nel PNA, ha violato l'articolo 87 CE, il criterio 5 dell'Allegato III della Direttiva 2003/87 ed il principio di non discriminazione. Ciò in quanto, approvando la ripartizione delle quote tra settori stabilita nel PNA, essa avrebbe autorizzato la discriminazione insita in tale ripartizione a danno dei produttori di cemento.
Le ricorrenti sostengono, in quarto luogo, che la Commissione ha erroneamente applicato il criterio n. 10 dell'allegato III della Direttiva 2003/87/Ce nel ritenere contraria a tale criterio «l'intenzione dell'Italia di consentire agli impianti esistenti che devono aggiornare le rispettive autorizzazioni di attingere alla riserva di quote per i nuovi entranti per la parte dell'impianto modificato già esistente prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione». In tal modo la Commissione avrebbe violato il criterio n. 5 dell'allegato III della Direttiva 2003/87/CE ed il principio di non discriminazione laddove, trascurando di riflettere sulle specificità dei settori interessati dall'applicazione della Direttiva in relazione alla possibilità di realizzare incrementi di produzione, ha ancora una volta collocato i produttori di cemento in posizione sfavorevole rispetto agli altri produttori.
Da ultimo, le ricorrenti denunciano una violazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13 e 28 della Direttiva 2003/87/CE laddove la Commissione ha autorizzato il PNA nonostante questo non contenga previsioni esplicite che consentano alle aziende di organizzarsi adeguatamente mediante un trasferimento di quote o un raggruppamento, preveda periodi di riferimento diversi dal periodo quinquennale per il trasferimento di quote residue, limiti ingiustificatamente il raggruppamento di impianti e non preveda la rassegnazione delle quote di emissioni cancellate.
(1) Decisione della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2005)1527 def, G.U.U.E. C 226, del 15.09.2005, p. 2].
(2) Direttiva 2003/87Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 275, del 25 ottobre 2003, p. 32).
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/37 |
Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Repubblica italiana/Commissione
(Causa T-373/05)
(2005/C 296/74)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente(i): Repubblica italiana [Rappresentante(i): Avvocato dello Stato Paolo Gentili]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
Annullare la decisione della Commissione C(2005)2756 del 20 luglio 2005 nella misura in cui prevede l'applicazione nei confronti della Repubblica italiana di una rettifica forfetaria concernente il regime di aiuti per il tabacco, pari a 5 % delle spese dichiarate nel 2001 e nel 2002 per il raccolto 2000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Motivi e principali argomenti
Il Governo italiano ha impugnato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione del 20 luglio 2005 C(2005)2756, notificata in pari data nella parte in cui contiene una rettifica finanziaria forfetaria concernente il regime di aiuti per il tabacco, pari al 5 % delle spese dichiarate nel 2001 e nel 2002 in relazione alla campagna 2000.
A sostegno dell'impugnativa il Governo italiano ha dedotto:
1) |
il vizio di motivazione della decisione C(2005)2756 del 20 luglio 2005 in relazione all'art. 253 del Trattato, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto la decisione impugnata ha disposto la rettifica forfetaria dell'aiuto erogato per la produzione di tabacco nella campagna del 2000 in assenza di un'idonea motivazione circa il parametro normativo violato e comunque dei presupposti di fatto che eventualmente la possono legittimare; |
2) |
il vizio della violazione e falsa applicazione dell'art. 7, par. 4, Reg. (CE) n. 1258/1999 (1) in quanto la decisione di rettifica forfetaria dell'aiuto erogato per la produzione di tabacco nella campagna del 2000 è priva delle necessarie specificazioni argomentative richieste dalla richiamata disposizione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (G.U.C.E. L 160, del 26.6.1999, p. 103).
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/37 |
Ricorso presentato il 7 ottobre 2005 — Azienda Agricola Le Canne/Commissione
(Causa T-375/05)
(2005/C 296/75)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente(i): Azienda Agricola «Le Canne» S.r.l. (Porto Viro, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Giuseppe Carraio e Francesca Mazzonetto]
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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dichiarare nulla e non avvenuta la impugnata decisione della Commissione europea n. C(2005)2939 del 26 luglio 2005, nella parte in cui essa riduce il contributo concesso all'Azienda Agricola Le Canne s.r.l. con decisione n. C(90)1923/99 del 30 ottobre 1990 ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86; |
— |
condannare la Commissione al risarcimento del danno, che si allega patito in misura non inferiore all'importo delle frazioni di sovvenzione fino ad oggi non erogate, aumentate del tasso d'interesse passivo praticato alla ricorrente dal sistema bancario sull'intero saldo delle somme originariamente dovute in base alla decisione n. C(90)1923/99 del 30 ottobre 1990, decorrente dalla data della decisione annullata 27 ottobre 1995 e fino al pagamento del contributo totale dovuto; |
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condannare la Commissione alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso chiede l'annullamento della decisione della Commissione n. C(2005)2939 del 26 luglio 2005, che riduce un contributo concesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 nell'ambito del progetto intitolato: «Ammodernamento di un'unità di produzione in acquicoltura a Rosolina (Veneto)». A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere quattro motivi:
1. |
Il primo solleva pregiudizialmente l'eccezione di prescrizione, con riferimento all'accertamento delle presunte irregolarità all'azione amministrativa promossa dalla Commissione per la riduzione della sovvenzione già ammessa al cofinanziamento. Si fa valere a questo riguardo la violazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (1). |
2. |
Nel secondo motivo si allega che la Commissione ha violato l'obbligo di dare esecuzione al giudicato discendente dalla sentenza d'annullamento 5 marzo 2002 (2), in quanto nella nuova decisione destinata a sostituire quella dell'11 luglio 2000 annullata essa poteva sì riesaminare l'intera fattispecie, ma entro i limiti e con il vincolo procedimentale della contestazione 23 novembre 1999, ancora aperta e mai chiusa a causa dell'annullamento della decisione predetta. Non poteva invece introdurre nuove contestazioni, non prospettate prima di quel momento. Inoltre la Commissione, pur riconoscendo implicitamente che la maggior parte dell'importo decurtato nella precedente decisione annullata di riduzione del contributo, era invece di fatto dovuto, non ha riconosciuto anche l'interesse moratorio sulle somme illecitamente negate. |
3. |
Il terzo motivo denuncia la circostanza che l'invocato art. 44, paragrafo 1, del reg. (CEE) n. 4028/86 non contempla tra i presupposti, ivi tassativamente elencati per la riduzione del contributo l'irregolarità imputata alla ricorrente nella decisione impugnata: vale a dire, la circostanza che in corso di esecuzione dei lavori ammessi a contributo l'impresa appaltatrice abbia acquisito una partecipazione nel capitale della società beneficiaria. |
4. |
Con il quarto motivo, che invoca la violazione del principio di eguaglianza, di proporzionalità e ragionevolezza, nonché del principio di libera circolazione dei capitali, la ricorrente denuncia in subordine l'arbitrarietà del criterio assunto dalla Commissione per calcolare la riduzione contestata, dal momento che essa ha indiscriminatamente applicato la stessa riduzione a tutti i periodi considerati, senza tener conto del fatto che la percentuale di partecipazione dell'impresa appaltatrice al capitale sociale della beneficiaria è stata diversa e graduale nei tempi. |
(1) G.U.C.E. L 312, del 23.12.1995, p. 1.
(2) Causa T-241/00, Azienda agricola Le Canne / Commissione, Racc. 2002, p. II-1251
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/39 |
Comunicazione
(2005/C 296/76)
Il 9 novembre 2005 la sig.ra Waltraud Hakenberg è stata nominata cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea per un periodo di sei anni, conformemente all'art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica europea (2004/752/CE, Euratom), nonché agli artt. 20 e 7 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
III Informazioni
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/40 |
(2005/C 296/77)
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