ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 80E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
4 aprile 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 080E/1

Posizione comune (CE) n. 1/2006, del 1o dicembre 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE del Consiglio e la decisione n. 1229/2003/CE

1

2006/C 080E/2

Posizione comune (CE) n. 2/2006, dell'8 dicembre 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

27

2006/C 080E/3

Posizione comune (CE) n. 3/2006, dell'8 dicembre 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

43

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 80/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 1/2006

definita dal Consiglio il 1o dicembre 2005

in vista dell'adozione della decisione n. …/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE del Consiglio e la decisione n. 1229/2003/CE

(2006/C 80 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'adozione della decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (3), è emersa la necessità di integrare pienamente i nuovi Stati membri, i paesi in fase di adesione e i paesi candidati in tali orientamenti e di adattarli ulteriormente, ove necessario, alla nuova politica di prossimità dell'Unione europea.

(2)

Le priorità per le reti dell'energia transeuropee derivano dalla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, in seguito all'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (4) nonché della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (5). Queste priorità sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, del 23 e 24 marzo 2001, in merito allo sviluppo dell'infrastruttura necessaria al funzionamento del mercato dell'energia. Si deve compiere uno sforzo particolare per conseguire l'obiettivo di aumentare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e contribuire all'attuazione di una politica di sviluppo sostenibile. Ciò va comunque conseguito senza provocare perturbazioni sproporzionate al normale equilibrio di mercato. Occorre inoltre tenere pienamente conto degli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti, in particolare dell'opportunità di ridurre il traffico stradale utilizzando gasdotti per il gas naturale e le olefine.

(3)

La presente decisione consente di avvicinarsi a un obiettivo, stabilito al Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, per il livello di interconnessione elettrica tra Stati membri, migliorando così l'affidabilità e l'integrità delle reti e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e il buon funzionamento del mercato interno.

(4)

Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le norme comuni in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo. Il contributo finanziario della Comunità per la realizzazione e la manutenzione dovrebbe pertanto restare assolutamente eccezionale. Tali eccezioni dovrebbero essere debitamente motivate.

(5)

Le infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere costruite e mantenute in modo tale da consentire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia, rispettando le procedure di consultazione delle popolazioni interessate tenendo conto al contempo di considerazioni strategiche e, eventualmente, di servizio universale nonché di obblighi di servizio pubblico.

(6)

Alla luce delle sinergie potenziali tra reti di gas naturale e reti di olefine, sarebbe necessario accordare la dovuta importanza allo sviluppo e all'integrazione delle reti di olefine per far fronte ai bisogni di consumo di gas di olefine delle industrie nella Comunità.

(7)

Le priorità per le reti dell'energia transeuropee derivano anche dalla crescente importanza delle reti dell'energia transeuropee per garantire e diversificare le forniture energetiche della Comunità, incorporando le reti dell'energia dei nuovi Stati membri, dei paesi in fase di adesione e dei paesi candidati garantendo il funzionamento coordinato delle reti dell'energia nella Comunità e nei paesi vicini dopo aver consultato gli Stati membri interessati. I paesi vicini alla Comunità hanno infatti un ruolo molto importante nella politica energetica comunitaria. Essi forniscono la maggior parte del fabbisogno comunitario di gas naturale, sono partner fondamentali per il transito dell'energia primaria destinata alla Comunità e diventeranno attori sempre più importanti sui mercati interni del gas e dell'elettricità della Comunità.

(8)

Tra i progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia, vanno evidenziati i progetti prioritari che rivestono grande importanza per il funzionamento del mercato interno dell'energia o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia.

(9)

La procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia dovrebbe garantire un'applicazione armoniosa del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6). Tale procedura dovrebbe prevedere due livelli: il primo relativo alla fissazione di un numero ristretto di criteri di individuazione di tali progetti e il secondo concernente la descrizione dettagliata dei progetti, con riferimento alle specifiche.

(10)

La priorità dei finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 2236/95 dovrebbe essere accordata a progetti di interesse europeo, vale a dire progetti di interesse comune di cui alla presente decisione, inclusi negli assi dei progetti prioritari che figurano nella presente decisione.

(11)

Quando presentano progetti nell'ambito dei pertinenti strumenti finanziari della Comunità, gli Stati membri dovrebbero dare adeguata priorità ai progetti contemplati dall'allegato I che soddisfano i criteri di cui alla presente decisione.

(12)

Le specifiche dei progetti sono passibili di modifica e possono quindi essere fornite unicamente a titolo indicativo; la Commissione dovrebbe conservare la facoltà di aggiornarle. Poiché i progetti possono avere rilevanti implicazioni politiche, ambientali ed economiche, è importante trovare un adeguato equilibrio tra controllo legislativo e flessibilità nel determinare quali progetti meritino eventualmente un sostegno comunitario.

(13)

Qualora opportuno per migliorare la preparazione e attuazione di taluni progetti prioritari o sezioni di progetti prioritari o gruppi di progetti prioritari per la durata dei progetti prioritari di cui si tratta, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, dovrebbe assicurare e coordinare la cooperazione con gli utenti e gli operatori, allo scopo di garantire lo svolgimento del monitoraggio necessario per tenere informata la Comunità sui progressi compiuti. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare, insieme agli Stati membri interessati, gli operatori, gli utenti, le autorità regionali e locali e i rappresentanti della società civile per acquisire una piena conoscenza della domanda di servizi di trasmissione, dei vincoli e dei parametri di servizio necessari per ottimizzare l'uso dell'infrastruttura in causa.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero essere invitati a coordinare l'attuazione di alcuni progetti, in particolare i progetti transfrontalieri o loro sezioni.

(15)

Si deve creare un contesto più favorevole allo sviluppo e alla realizzazione delle reti transeuropee dell'energia, soprattutto incoraggiando la cooperazione tecnica tra le entità responsabili delle reti, facilitando l'espletamento delle procedure di autorizzazione applicabili ai progetti della rete negli Stati membri onde ridurre i ritardi e mobilitare ove opportuno i fondi, gli strumenti e i programmi finanziari della Comunità disponibili per i progetti della rete. La Comunità dovrebbe sostenere le misure degli Stati membri che perseguono tale obiettivo.

(16)

Visto che la dotazione del bilancio comunitario per le reti transeuropee nel settore dell'energia è soprattutto destinata a finanziare studi di fattibilità, compete ai Fondi strutturali, ai programmi e agli strumenti finanziari consentire, se del caso, l'afflusso di capitali per tali reti di interconnessione, soprattutto interregionale

(17)

L'individuazione dei progetti d'interesse comune, la definizione delle loro specifiche e l'individuazione dei progetti prioritari andrebbero effettuate fatti salvi i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi.

(18)

Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione n. 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(19)

La Commissione dovrebbe riferire periodicamente sull'attuazione della presente decisione.

(20)

Poiché la decisione ha lo stesso contenuto e campo di applicazione della decisione 96/391/CE del Consiglio, del 28 marzo 1996, relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia (8) e della decisione n. 1229/2003/CE, queste due decisioni devono essere abrogate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contenuto

La presente decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia. Essa stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti transeuropee di elettricità e gas, compresi i progetti prioritari.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione si applica:

1)

nelle reti di elettricità:

a)

a tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e ai collegamenti sottomarini nella misura in cui queste opere assicurano trasmissioni o connessioni interregionali o internazionali;

b)

a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo;

2)

nelle reti di gas (che trasportano gas naturale o gas di olefine):

a)

ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;

b)

ai depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;

c)

ai terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché alle metaniere, in funzione delle capacità da alimentare;

d)

a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

Articolo 3

Obiettivi

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

a)

favorire l'effettiva realizzazione e lo sviluppo del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse energetiche rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;

b)

facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;

c)

rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ad esempio mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, in particolare nel quadro del trattato sulla Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità;

d)

contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente, facendo tra l'altro ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e riducendo i rischi ambientali associati al trasporto e alla trasmissione di energia.

Articolo 4

Priorità di azione

Le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia sono compatibili con uno sviluppo sostenibile e sono le seguenti:

1)

per le reti di elettricità e di gas:

a)

adattamento e sviluppo delle reti dell'energia a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e soluzione dei problemi dovuti a strozzature, segnatamente quelle transfrontaliere, congestione e collegamenti mancanti, nonché presa in considerazione delle esigenze legate al funzionamento del mercato interno dell'elettricità e del gas naturale e all'allargamento dell'Unione europea;

b)

creazione di reti dell'energia nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, favorendo la diversificazione delle fonti energetiche e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, unitamente al collegamento con dette reti, se necessario;

2)

per le reti di elettricità:

a)

adattamento e sviluppo delle reti per facilitare l'integrazione e la connessione della produzione di energie rinnovabili;

b)

garanzia dell'interoperabilità delle reti elettriche all'interno della Comunità e con quelle dei paesi in fase di adesione e dei paesi candidati e di altri paesi in Europa, nei bacini del Mar Mediterraneo e del Mar Nero;

3)

per le reti di gas:

a)

sviluppo delle reti di gas naturale per coprire il fabbisogno di gas naturale della Comunità e controllare i suoi sistemi di approvvigionamento di gas naturale;

b)

garanzia dell'interoperabilità delle reti di gas naturale all'interno della Comunità e con quelle dei paesi in fase di adesione e dei paesi candidati e di altri paesi in Europa, nei bacini del Mar Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Caspio, nonché in Medio Oriente e nella regione del Golfo e diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento del gas naturale.

Articolo 5

Linee di azione

Le principali linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

a)

individuazione dei progetti di interesse comune di cui all'articolo 6;

b)

creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti.

Articolo 6

Progetti di interesse comune

1.   I criteri generali da applicare alle decisioni concernenti l'individuazione, le modifiche, le specifiche o le domande di aggiornamento dei progetti di interesse comune sono i seguenti:

a)

i progetti rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2;

b)

i progetti sono conformi agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4;

c)

i progetti presentano prospettive di redditività economica.

La valutazione della redditività economica è effettuata mediante un'analisi costi/benefici che tiene conto di tutti i costi e benefici, tra cui quelli a medio e lungo termine, con riferimento ad aspetti ambientali, sicurezza dell'approvvigionamento e contributo alla coesione economica e sociale. I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo.

2.   Criteri supplementari per l'individuazione dei progetti di interesse comune figurano nell'allegato II. Qualsiasi modifica dei criteri supplementari per l'individuazione dei progetti di interesse comune di cui all'allegato II è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

3.   Solo i progetti elencati nell'allegato III che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e all'allegato II sono ammissibili al contributo finanziario della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 2236/95.

4.   Le specifiche indicative di progetto, comprendenti la descrizione dettagliata dei progetti e, ove opportuno, i relativi parametri geografici, sono indicate all'allegato III. Queste specifiche sono aggiornate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Gli aggiornamenti sono di natura tecnica e devono limitarsi alle modifiche tecniche dei progetti o alla modifica di una parte del percorso indicato oppure a un adeguamento limitato dell'ubicazione del progetto.

5.   Gli Stati membri prendono ogni misura ritenuta necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie sono concluse rapidamente.

6.   Allorché parti di progetti di interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, previo accordo con gli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e in conformità del trattato sulla Carta dell'energia e di altri accordi multilaterali nel caso dei paesi terzi che sono parti di tale trattato, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di interesse reciproco dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la realizzazione dei progetti stessi.

Articolo 7

Progetti prioritari

1.   I progetti di interesse comune di cui all'articolo 6, paragrafo 3, contemplati dagli assi dei progetti prioritari di cui all'allegato I, sono considerati prioritari ai fini della concessione del contributo finanziario della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. Le modifiche all'allegato I sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2.

a)

Per quanto concerne i progetti di investimenti transfrontalieri, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel quadro delle procedure nazionali di autorizzazione, il fatto di aumentare la capacità di interconnessione tra due o più Stati membri e di rafforzare così la sicurezza dell'approvvigionamento europeo per questi progetti costituisca un criterio determinante della valutazione da parte delle autorità nazionali competenti.

b)

Gli Stati membri interessati e la Commissione provvedono, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, unitamente alle società responsabili, ad agevolare l'esecuzione dei progetti prioritari, in particolare i progetti transfrontalieri.

3.   I progetti prioritari sono compatibili con lo sviluppo sostenibile e soddisfano i seguenti criteri:

a)

hanno un impatto significativo sul funzionamento concorrenziale del mercato interno e/o

b)

rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità e/o

c)

comportano l'aumento dell'utilizzazione delle energie rinnovabili.

Articolo 8

Contesto più favorevole

1.   Per contribuire a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia e alla loro interoperabilità, la Comunità tiene conto degli sforzi degli Stati membri in vista di tale obiettivo, conferisce la massima importanza alle misure seguenti e le promuove ove necessario:

a)

cooperazione tecnica tra le entità responsabili delle reti transeuropee dell'energia, particolarmente per il buon funzionamento delle connessioni di cui all'allegato II, punti 1, 2 e 7;

b)

agevolazione dell'espletamento delle procedure di autorizzazione dei progetti sulle reti transeuropee dell'energia onde ridurre i ritardi;

c)

fornitura di assistenza ai progetti di interesse comune attraverso i Fondi comunitari, gli strumenti e i programmi finanziari applicabili a queste reti.

2.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prende tutte le iniziative per promuovere il coordinamento delle attività di cui al paragrafo 1.

3.   Le misure necessarie per attuare le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono decise dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Effetti sulla concorrenza

Nell'esaminare i progetti si deve tenere conto dei loro effetti sulla concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il finanziamento privato o il finanziamento da parte degli operatori economici interessati rappresenta la principale fonte di finanziamento ed è incoraggiato. È evitata qualsiasi distorsione della concorrenza fra operatori di mercato, conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 10

Limitazioni

1.   La presente decisione lascia impregiudicati gli impegni finanziari assunti da uno Stato membro o dalla Comunità.

2.   La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente normativa comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente normativa comunitaria.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Relazione

Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Nella relazione si prendono in considerazione l'attuazione e i progressi compiuti nell'eseguire i progetti prioritari che riguardano le connessioni transfrontaliere, come menzionato nell'allegato II, punti 2, 4 e 7, nonché le modalità particolareggiate del loro finanziamento, segnatamente per quanto attiene al contributo finanziario della Comunità.

Articolo 13

Abrogazioni

La decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE sono abrogate.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a …

Il presidente

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 17.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(6)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 807/2004 (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 154.


ALLEGATO I

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Assi dei progetti prioritari di cui all'articolo 7

Elenco dei progetti prioritari contemplati su ciascun asse

RETI DI ELETTRICITÀ

EL.1.

Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania: potenziamento delle reti elettriche necessarie per risolvere la congestione del flusso di elettricità negli Stati del Benelux.

I progetti prioritari contemplano:

 

Linea Avelin (FR) — Avelgem (BE)

 

Linea Moulaine (FR) — Aubange (BE)

EL.2.

Frontiere dell'Italia con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Svizzera: aumento delle capacità di interconnessione elettrica.

I progetti prioritari contemplano:

 

Linea Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Nuova interconnessione tra l'Italia e la Slovenia

 

Linea Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Linea S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Linea Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Linea St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Linea Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

 

Interconnessione tra l'Austria e l'Italia (Thaur–Bressanone) attraverso il tunnel ferroviario del Brennero

EL.3.

Francia — Spagna — Portogallo: aumento delle capacità di interconnessione elettrica tra questi paesi e per la Penisola Iberica e sviluppo della rete nelle regioni insulari.

I progetti prioritari contemplano:

 

Linea Sentmenat (ES) — Becanό (ES) — Baixas (FR)

 

Linea Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) e impianti «Douro Internacional»

EL.4.

Grecia — paesi balcanici — sistema UCTE: sviluppo dell'infrastruttura elettrica per collegare la Grecia al sistema UCTE e consentire lo sviluppo del mercato dell'elettricità dell'Europa sud-orientale.

I progetti prioritari contemplano:

 

Linea Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

EL.5.

Regno Unito — Europa continentale e settentrionale: creazione/incremento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

I progetti prioritari contemplano:

 

Cavo sottomarino tra l'Inghilterra (UK) e i Paesi Bassi

EL.6.

Irlanda — Regno Unito: aumento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

I progetti prioritari contemplano:

 

Cavo sottomarino tra l'Irlanda e il Galles (UK)

EL.7.

Danimarca — Germania — circuito del Baltico (comprendente Norvegia — Svezia — Finlandia — Danimarca — Germania — Polonia — Stati baltici — Russia): aumento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

I progetti prioritari contemplano:

 

Linea Kassø (DK) — Hamburg/ Dollern (DE)

 

Linea Hamburg/Krümmel (DE) — Schwerin (DE)

 

Linea Kassø (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Linea Vester Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Cavo sottomarino Skagerrak 4 tra Danimarca e Norvegia

 

Collegamento Polonia–Lituania, compresi i necessari potenziamenti della rete elettrica polacca e del profilo PL–DE per consentire la partecipazione al mercato interno dell'energia

 

Cavo sottomarino tra la Finlandia e l'Estonia (Estlink)

 

Cavo sottomarino Fennoscan tra Finlandia e Svezia

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE)

EL.8.

Germania — Polonia — Repubblica ceca — Slovacchia — Austria — Ungheria — Slovenia: aumento delle capacità di interconnessione elettrica.

I progetti prioritari contemplano::

 

Linea Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Linea Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Nuova interconnessione tra la Germania e la Polonia

 

Veľké Kapušany (SK) — Lemesany (SK) — Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

 

Gabcikovo (SK) — Vel'ký Ďur (SK)

 

Stupava (SK) — Vienna sud-est (AT)

EL.9.

Stati membri mediterranei — circuito elettrico del Mediterraneo: aumento delle capacità di interconnessione elettrica tra Stati membri mediterranei e Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — paesi del Vicino Oriente — Turchia

I progetti prioritari contemplano:

 

Connessione elettrica tra la Tunisia e l'Italia

RETI DEL GAS

NG.1.

Regno Unito — Europa continentale settentrionale, compresi Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Svezia e Germania — Polonia — Lituania — Lettonia — Estonia — Finlandia — Russia:

Gasdotti per collegare alcune delle principali fonti di approvvigionamento di gas naturale in Europa e migliorare l'interoperabilità delle reti e la sicurezza dell'approvvigionamento, compresi i gasdotti per il gas naturale attraverso le rotte terrestri dalla Russia all'UE e le rotte marittime dalla Russia alla Polonia e la Germania, la costruzione di nuovi gasdotti e l'aumento della capacità della rete in Germania, Danimarca e Svezia e tra questi Stati e in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Germania e Austria e tra questi Stati.

I progetti prioritari contemplano:

 

Gasdotto Europa settentrionale

 

Gasdotto Yamal — Europa

 

Gasdotto per il trasporto del gas naturale che collega la Danimarca, la Germania e la Svezia

 

Rafforzamento della capacità di trasmissione nell'asse Germania — Belgio — Regno Unito.

NG.2.

Algeria — Spagna — Italia — Francia — Europa continentale settentrionale: costruzione di nuovi gasdotti per il trasporto di gas naturale dall'Algeria alla Spagna, alla Francia e all'Italia e aumento della capacità delle reti in Spagna, in Italia e in Francia e tra questi Stati.

I progetti prioritari contemplano:

 

Gasdotto Algeria–Tunisia–Italia

 

Gasdotto Algeria — Italia via Sardegna e Corsica con una diramazione in Francia

 

Gasdotto Medgas (Algeria–Spagna–Francia–Europa continentale)

NG.3.

Paesi del Mar Caspio — Medio Oriente — Unione europea: nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia — Grecia, Grecia — Italia, Turchia — Austria e Grecia — Slovenia — Austria (attraverso i Balcani occidentali).

I progetti prioritari contemplano:

 

Gasdotto Turchia — Grecia — Italia

 

Gasdotto Turchia — Austria

NG.4.

Terminali GNL in Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro e Polonia: diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei punti d'ingresso, comprese le connessioni di terminali GNL con la rete di trasmissione.

NG.5.

Stoccaggi sotterranei di gas naturale in Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Grecia e nella regione del Mar Baltico: aumento della capacità in Spagna, in Francia, in Italia e nella regione del Mar Baltico e costruzione dei primi impianti in Portogallo, in Grecia e in Lituania.

NG.6.

Stati membri mediterranei — circuito del gas Mediterraneo orientale: realizzazione e aumento di capacità di gasdotti per il trasporto del gas naturale tra gli Stati membri mediterranei e Libia — Egitto — Giordania — Siria — Turchia.

I progetti prioritari contemplano:

 

Gasdotto Libia — Italia


ALLEGATO II

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Criteri supplementari per l'identificazione dei progetti di interesse comune di cui all'articolo 6, paragrafo 2

RETI DI ELETTRICITÀ

1.

Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche tramite la promozione della diversificazione delle fonti di energia e il maggiore ricorso all'energia rinnovabile e connessione delle reti elettriche di queste regioni, ove opportuno.

Irlanda — Regno Unito (Galles)

Grecia (isole)

Italia (Sardegna) — Francia (Corsica) — Italia (continentale)

Connessioni nelle regioni insulari, comprese le connessioni con il continente

Connessioni nelle regioni ultraperiferiche in Francia, Spagna, Portogallo

2.

Sviluppo delle connessioni elettriche tra gli Stati membri necessarie per il funzionamento del mercato interno o per l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche.

Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania

Francia — Germania

Francia — Italia

Francia — Spagna

Portogallo — Spagna

Finlandia — Svezia

Finlandia — Estonia — Lettonia — Lituania

Austria — Italia

Italia — Slovenia

Austria — Italia — Slovenia — Ungheria

Germania — Polonia

Germania — Polonia — Repubblica ceca — Austria — Slovacchia — Ungheria

Ungheria — Slovacchia

Ungheria — Austria

Polonia — Lituania

Irlanda — Regno Unito (Irlanda del Nord)

Austria — Germania — Slovenia — Ungheria

Paesi Bassi — Regno Unito

Germania — Danimarca — Svezia

Grecia — Italia

Ungheria — Slovenia

Malta — Italia

Finlandia — Estonia

Italia — Slovenia

3.

Sviluppo delle connessioni elettriche all'interno degli Stati membri necessarie per uno sfruttamento più efficiente delle connessioni tra gli Stati membri, il funzionamento del mercato interno o la connessione delle fonti energetiche rinnovabili.

Tutti gli Stati membri

4.

Sviluppo delle connessioni elettriche con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati, che migliorano l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche o l'approvvigionamento di elettricità nella Comunità europea.

Germania — Norvegia

Paesi Bassi — Norvegia

Svezia — Norvegia

Regno Unito — Norvegia

Circuito elettrico del Baltico: Germania — Polonia — Bielorussia — Russia — Lituania — Lettonia — Estonia — Finlandia — Svezia — Norvegia — Danimarca

Norvegia — Svezia — Finlandia — Russia

Circuito elettrico del Mediterraneo: Francia — Spagna — Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — paesi del Vicino Oriente — Turchia — Grecia — Italia

Grecia — Turchia

Italia — Svizzera

Austria — Svizzera

Ungheria — Romania

Ungheria — Serbia

Ungheria — Croazia

Italia — Tunisia

Grecia — paesi balcanici

Spagna — Marocco

Spagna — Andorra — Francia

UE — paesi balcanici — Bielorussia — Russia — Ucraina

Circuito del Mar Nero: Russia — Ucraina — Romania — Bulgaria — Turchia — Georgia

Bulgaria — ex Repubblica jugoslava di Macedonia/Grecia — Albania — Italia o Bulgaria — Grecia — Italia

5.

Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno e, in particolare, individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, sviluppo di soluzioni per i problemi di congestione e adeguamento dei metodi di previsione e di gestione delle reti elettriche.

Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri, nelle reti elettriche.

Sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di elettricità onde affrontare i problemi di congestione delle reti elettriche.

Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti elettriche necessario per il funzionamento del mercato interno e per l'uso di una percentuale elevata di fonti energetiche rinnovabili.

RETI DEL GAS

6.

Introduzione del gas naturale in nuove regioni, soprattutto nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, e sviluppo delle reti del gas naturale in tali regioni.

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irlanda

Spagna

Portogallo

Grecia

Svezia

Danimarca

Italia (Sardegna)

Francia (Corsica)

Cipro

Malta

Regioni ultraperiferiche: Francia, Spagna, Portogallo

7.

Sviluppo delle connessioni di gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno o per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas naturale e delle reti di gas di olefine separate.

Irlanda — Regno Unito

Francia — Spagna

Francia — Svizzera

Portogallo — Spagna

Austria — Germania

Austria — Ungheria

Austria — Ungheria — Slovacchia — Polonia

Polonia — Repubblica ceca

Slovacchia — Repubblica ceca — Germania — Austria

Austria — Italia

Grecia — paesi balcanici

Austria — Ungheria — Romania — Bulgaria — Grecia — Turchia

Francia — Italia

Grecia — Italia

Austria — Repubblica ceca

Germania — Repubblica ceca — Austria — Italia

Austria — Slovenia — Croazia

Ungheria — Croazia

Ungheria — Romania

Ungheria — Slovacchia

Ungheria — Ucraina

Slovenia — paesi balcanici

Belgio — Paesi Bassi — Germania

Regno Unito — Paesi Bassi — Germania

Germania — Polonia

Danimarca — Regno Unito

Danimarca — Germania — Svezia

Danimarca — Paesi Bassi

8.

Sviluppo delle capacità recettive di GNL e delle capacità di deposito di gas naturale necessarie per soddisfare la domanda e per consentire il controllo dei sistemi del gas, nonché la diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento.

Tutti gli Stati membri

9.

Sviluppo delle capacità di trasporto del gas naturale (gasdotti di afflusso) necessarie per soddisfare la domanda e per diversificare le fonti interne ed esterne e i percorsi di approvvigionamento.

Rete nordica del gas: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia

Algeria — Spagna — Francia

Russia — Ucraina — UE

Russia — Bielorussia — Ucraina — UE

Russia — Bielorussia — UE

Russia — Mar Baltico — Germania

Russia — Stati baltici — Polonia — Germania

Germania — Repubblica ceca — Polonia — Germania — altri Stati membri

Libia — Italia

Tunisia — Libia — Italia

Paesi del Mar Caspio — UE

Russia — Ucraina — Moldova — Romania — Bulgaria — Grecia — Slovenia — altri paesi balcanici

Russia — Ucraina — Slovacchia — Ungheria — Slovenia — Italia

Paesi Bassi — Germania — Svizzera — Italia

Belgio — Francia — Svizzera — Italia

Danimarca — Svezia — Polonia

Norvegia — Russia — UE

Irlanda

Algeria — Italia — Francia

Algeria — Tunisia — Italia

Medio Oriente — circuito del gas del Mediterraneo orientale — UE

Impianto di miscelazione di Winksele sull'asse nord-sud (miscelazione di gas H con nitrogeno)

Aumento della capacità sull'asse est-ovest: Zeebrugge–Eynatten.

10.

Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas naturale interconnesse nel mercato interno e nei paesi di transito e, in particolare, a individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti del gas naturale in modo efficace e sicuro.

Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente tra paesi transfrontalieri, nelle reti del gas naturale.

Sviluppo di soluzioni riguardanti la gestione del flusso di gas naturale per risolvere i problemi di congestione delle reti del gas.

Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti del gas naturale necessario per il funzionamento del mercato interno.

Aumento delle prestazioni globali e della sicurezza delle reti del gas naturale nei paesi di transito.

11.

Sviluppo e integrazione delle capacità di trasporto di gas di olefine per soddisfare la domanda nel mercato interno.

Tutti gli Stati membri


ALLEGATO III

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Progetti di interesse comune e loro specifiche attualmente individuati conformemente ai criteri di cui all'allegato II

RETI DI ELETTRICITÀ

1.   Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni isolate

1.1.

Cavo sottomarino Irlanda — Galles (UK)

1.2.

Connessione delle Cicladi meridionali (EL) (al sistema interconnesso)

1.3.

Collegamento mediante cavo sottomarino da 30 kV tra le isole di Faial, Pico e S. Jorge (Azzorre, PT)

1.4.

Connessione e ampliamento della rete a Terceira, Faial e S. Miguel (Azzorre, PT)

1.5.

Connessione e ampliamento della rete a Madeira (PT)

1.6.

Cavo sottomarino Sardegna (IT) — Italia continentale

1.7.

Cavo sottomarino Corsica (FR) — Italia

1.8.

Connessione Italia continentale — Sicilia (IT): raddoppio della connessione Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.9.

Nuove connessioni nelle isole Baleari e Canarie (ES)

2.   Sviluppo delle connessioni elettriche tra gli Stati membri

2.1.

Linea Moulaine (FR) — Aubange (BE)

2.2.

Linea Avelin (FR) — Avelgem (BE)

2.3.

Interconnessione tra la Germania e il Belgio

2.4.

Linea Vigy (FR) — Marlenheim (FR)

2.5.

Linea Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE)

2.6.

Trasformatore di fase di La Praz (FR)

2.7.

Ulteriore aumento di capacità dell'interconnessione esistente tra Francia e Italia

2.8.

Nuova interconnessione tra Francia e Italia

2.9.

Nuova interconnessione attraverso i Pirenei tra Francia e Spagna

2.10.

Connessione nei Pirenei orientali tra Francia e Spagna

2.11.

Connessioni tra il Portogallo settentrionale e la Spagna nordoccidentale

2.12.

Linea Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.13.

Connessione tra il Portogallo meridionale e la Spagna sudoccidentale

2.14.

Linea Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) e impianti «Douro Internacional»

2.15.

Connessioni a nord del golfo di Bothnia e del cavo sottomarino Fennoscan tra Finlandia e Svezia

2.16.

Linea Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.17.

Connessione tra Somplago (IT) — Wiirmbach (AT)

2.18.

Interconnessione Austria–Italia (Thaur–Bressanone) attraverso il tunnel ferroviario del Brennero

2.19.

Connessione tra Irlanda e Irlanda del Nord

2.20.

Linea St.Peter (AT) — Isar (DE)

2.21.

Cavo sottomarino tra l'Inghilterra sudorientale e i Paesi Bassi centrali

2.22.

Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Germania, esempio: linea Kasso–Amburgo

2.23.

Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Svezia

2.24.

Nuova interconnessione tra la Slovenia e l'Ungheria: Cirkovce (SI) — Hévíz (HU)

2.25.

Sajóivánka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26.

Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

2.27.

Stupava (SK) — Wien sud–est (AT)

2.28.

Linea Polonia — Germania (Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL))

2.29.

Collegamento Polonia — Lituania (Elk–Alytus)

2.30.

Cavo sottomarino tra la Finlandia e l'Estonia

2.31.

Installazione di dispositivi FACS (flexible alternative current transmission systems) tra Italia e Slovenia

2.32.

Nuove connessioni tra i sistemi UCTE e CENTREL

2.33.

Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

2.34.

Connessione elettrica sottomarina tra Malta (MT) e la Sicilia (IT)

2.35.

Nuova interconnessione tra l'Italia e la Slovenia

2.36.

Linea Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.   Sviluppo delle connessioni elettriche interne degli Stati membri

3.1.

Connessioni sull'asse danese est-ovest: connessione tra le reti occidentale (UCTE) e orientale (NORDEL) della Danimarca

3.2.

Connessione sull'asse danese nord-sud

3.3.

Nuove connessioni nella Francia settentrionale

3.4.

Nuove connessioni nella Francia sudoccidentale

3.5.

Linea Trino Vercellese (IT) — Lacchiarella (IT)

3.6.

Linea Turbigo (IT) — Rho (IT) — Bovisio (IT)

3.7.

Linea Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8.

Linea San Fiorano (IT) — Nave (IT) Gorlago (IT)

3.9.

Linea Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

3.10.

Linea Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT)

3.11.

Nuove connessioni sull'asse italiano est-ovest

3.12.

Linea Tavarnuzze (IT) — Casellina (IT)

3.13.

Linea Tavarnuzze (IT) — Santa Barbara (IT)

3.14.

Linea Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15.

Nuove connessioni sull'asse italiano nord-sud

3.16.

Modifiche alle reti per facilitare le connessioni alle fonti rinnovabili in Italia

3.17.

Nuove connessioni eoliche in Italia

3.18.

Nuove connessioni sull'asse nord spagnolo

3.19.

Nuove connessioni sull'asse mediterraneo spagnolo

3.20.

Nuove connessioni sull'asse Galizia (ES) — Centro (ES)

3.21.

Nuove connessioni sull'asse Centro (ES) — Aragona (ES)

3.22.

Nuove connessioni sull'asse Aragona (ES) — Levante (ES)

3.23.

Nuove connessioni sull'asse spagnolo sud-centro (ES)

3.24.

Nuove connessioni sull'asse spagnolo est-centro (ES)

3.25.

Nuove connessioni in Andalusia (ES)

3.26.

Linea Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) e impianti di Pedralva

3.27.

Linea Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.28.

Linea Picote (PT) — Pocinho (PT) (potenziamento)

3.29.

Modifica dell'attuale linea Pego (PT) — Cedillo(ES)/Falagueira (PT) e impianti di Falagueira

3.30.

Linea Pego (PT) — Batalha (PT) e impianti di Batalha

3.31.

Linea I Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) (potenziamento)

3.32.

Nuone connessioni eoliche in Portogallo

3.33.

Linee Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) e impianti di Zêzere

3.34.

Linee I e II Batalha (PT) — Rio Maior (PT) (potenziamento)

3.35.

Linea Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (potenziamento)

3.36.

Linea Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.37.

Deviazione dell'attuale linea Rio Maior (PT) — Palmela (PT) a Ribatejo (PT) e impianti di Ribatejo

3.38.

Sottostazioni di Salonicco (EL), Lamia (EL) e Patrasso (EL) e linee di connessione

3.39.

Connessioni delle regioni di Eubea (EL), Laconia (EL) e Tracia (EL)

3.40.

Rafforzamento delle connessioni esistenti delle regioni periferiche nella Grecia continentale

3.41.

Linea Tynagh (IE) — Cashla (IE)

3.42.

Linea Flagford (IE) — East Sligo (IE)

3.43.

Connessioni nel nordest e nell'ovest della Spagna, in particolare per la connessione alla rete delle capacità di produzione di elettricità di origine eolica

3.44.

Connessioni nel paese Basco (ES), Aragona (ES) e Navarra (ES)

3.45.

Connessioni in Galizia (ES)

3.46.

Connessioni nella Svezia centrale

3.47.

Connessioni nella Svezia meridionale

3.48.

Linea Amburgo (DE) — regione Schwerin (DE)

3.49.

Linea regione Halle/Saale (DE) — regione Schweinfurt (DE)

3.50.

Nuove connessioni energia eolica offshore — onshore in Germania

3.51.

Rafforzamento della rete 380 kV in Germania in vista della connessione con parchi eolici offshore

3.52.

Connessioni nell'Irlanda del Nord, in relazione alle interconnessioni con l'Irlanda

3.53.

Connessioni nel nordovest del Regno Unito

3.54.

Connessioni in Scozia e Inghilterra in vista di una maggiore utilizzazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica

3.55.

Nuove connessioni offshore di energia eolica in Belgio compreso il rafforzamento della rete 380 kV

3.56.

Sottostazione di Borssele (NL)

3.57.

Attuazione dell'attrezzatura di compensazione dell'energia reattiva (NL)

3.58.

Installazione di sfasatori e/o batterie di condensatori in Belgio

3.59.

Rafforzamento della rete 380 kV in Belgio per aumentare la capacità di importazione

3.60.

Linea St. Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61.

Linea Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

3.62.

Dunowo (PL) — Żydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63.

Pątnów (PL) — Grudziądz (PL)

3.64.

Ostrów (PL) — Plewiska (PL)

3.65.

Ostrów (PL) — Trębaczew (Rogowiec) (PL)

3.66.

Plewiska (PL) — Pątnów (PL)

3.67.

Tarnów (PL) — Krosno (PL)

3.68.

Ełk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69.

Ełk (PL) — Narew (PL)

3.70.

Mikułowa (PL) — Świebodzice — Dobrzeń (Groszowice) (PL)

3.71.

Pątnów (PL) — Sochaczew (PL) — Warszawa (PL)

3.72.

Linea Krsko (SI)–Bericevo (SI)

3.73.

Rafforzamento del sistema di trasmissione sloveno da 220 kV a 400 kV

3.74.

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75.

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76.

Lemesany (SK) — Veľké Kapušany (SK)

3.77.

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

3.78.

Connessioni nella Svezia settentrionale

3.79.

Trasformazione dell'approvvigionamento di Saaremaa (EE) a 110 kV

3.80.

Miglioramento dell'approvvigionamento energetico a Tartu (EE)

3.81.

Rinnovamento della sottostazione di 300 kV di Eesti (EE)

3.82.

Rinnovamento delle sottostazioni di 110 kV di Kiisa (EE), Püssi (EE)e Viljandi (EE)

3.83.

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): trasformazione della linea singola di 400kV in linea di doppio circuito di 400 kV

3.84.

Krasíkov (CZ) — Horní Životice (CZ): nuova linea singola di 400kV

3.85.

Nuove connessioni di energia eolica a Malta (MT)

4.   Sviluppo delle interconnessioni elettriche con i paesi terzi

4.1.

Nuova interconnessione Italia — Svizzera

4.2.

Linea Philippi (EL) — Maritsa 3 (Bulgaria)

4.3.

Linea Amintaio (EL) — Bitola (ex Repubblica jugoslava di Macedonia)

4.4.

Linea Kardia (EL) — Elbasan (Albania)

4.5.

Linea Elbasan (Albania) — Podgorica (Serbia e Montenegro)

4.6.

Sottostazione di Mostar (Bosnia–Erzegovina) e linee di connessione

4.7.

Sottostazione di Ernestinovo (Croazia) e linee di connessione

4.8.

Nuove connessioni tra Grecia e Albania, Bulgaria e Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

4.9.

Linea Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

4.10.

Cavo sottomarino tra l'Inghilterra nordorientale/orientale e la Norvegia meridionale

4.11.

Collegamento Eemshaven (NL) — Feda (NO)

4.12.

Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e il Marocco (rafforzamento della connessione esistente)

4.13.

Connessioni per il circuito del Baltico: Germania — Polonia — Russia — Estonia — Lettonia — Lituania — Svezia — Finlandia — Danimarca — Bielorussia

4.14.

Collegamenti Finlandia meridionale — Russia

4.15.

Nuove connessioni tra Svezia settentrionale e Norvegia settentrionale

4.16.

Nuove connessioni tra Svezia centrale e Norvegia centrale

4.17.

Linea Borgvik (SE) — Hoesle (NO) — regione di Oslo (NO)

4.18.

Nuove connessioni tra il sistema UCTE/CENTREL e i paesi balcanici

4.19.

Connessioni e interfaccia tra il sistema UCTE e Bielorussia, Russia e Ucraina, compresa la ricollocazione delle stazioni di conversione HVDC precedentemente operanti tra Austria e Ungheria, Austria e Repubblica ceca, e Germania e Repubblica ceca

4.20.

Connessioni nel circuito dell'elettricità del Mar Nero: Russia — Ucraina — Romania — Bulgaria — Turchia — Georgia

4.21.

Nuove connessioni nella regione del Mar Nero nell'ottica dell'interoperabilità del sistema UCTE con le reti dei paesi in questione

4.22.

Nuove connessioni nel circuito dell'elettricità del Mediterraneo: Francia — Spagna — Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — Paesi del Vicino Oriente — Turchia — Grecia — Italia

4.23.

Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e l'Algeria nordoccidentale

4.24.

Cavo sottomarino tra l'Italia e l'Africa settentrionale (Algeria, Tunisia, Libia)

4.25.

Connessione elettrica tra Tunisia e Italia

4.26.

Nuove connessioni nella regione/area del Mare di Barents

4.27.

Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Norvegia

4.28.

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): ulteriore aumento della capacità.

4.29.

Békéscsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30.

Pécs (HU) — Sombor (Serbia e Montenegro)

4.31.

Pécs (HU) — Ernestinovo (CR)

4.32.

Vel'ké Kapušany (SK) — Frontiera ucraina

4.33.

Andrall (ES) — Encamp (AD): aumento della capacità a 220 kV

4.34.

Rafforzamento delle connsessioni tra Spagna, Andorra e Francia

5.   Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno

(Le specificazioni non sono state ancora definite)

RETI DEL GAS

6.   Introduzione del gas naturale in nuove regioni

6.1.

Sviluppo della rete di gas tra Belfast e la regione nordoccidentale dell'Irlanda del Nord (UK) e, se opportuno, la costa occidentale dell'Irlanda

6.2.

GNL a Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie (ES)

6.3.

GNL a Las Palmas de Gran Canaria (ES)

6.4.

GNL a Madeira (PT)

6.5.

Sviluppo della rete del gas in Svezia

6.6.

Connessione tra le isole Baleari (ES) e la Spagna continentale

6.7.

Diramazione ad alta pressione verso la Tracia (EL)

6.8.

Diramazione ad alta pressione verso Corinto (EL)

6.9.

Diramazione ad alta pressione verso la Grecia nordoccidentale (EL)

6.10.

Connessione delle isole Lolland (DK) e Falster (DK)

6.11.

GNL nell'isola di Cipro, Vasilikos Energy Center

6.12.

Connessione dell'impianto GNL di Vasilikos (CY) e la centrale di Moni (CY)

6.13.

GNL nell'isola di Creta (EL)

6.14.

Diramazione ad alta pressione verso Patrasso (EL)

6.15.

GNL a Malta

7.   Sviluppo delle connessioni del gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno o per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compresa connessione delle reti del gas naturale separate

7.1.

Gasdotto supplementare di interconnessione tra Irlanda e Scozia

7.2.

Interconnessione nord-sud, compreso il gasdotto Dublino — Belfast

7.3.

Stazione di compressione sul gasdotto Lacq (FR) — Calahorra (ES)

7.4.

Gasdotto Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)

7.5.

Gasdotto Perpignan (FR) — Barcellona (ES)

7.6.

Potenziamento della capacità di trasporto dei gasdotti per l'approvvigionamento del Portogallo attraverso la Spagna meridionale e dei gasdotti per l'approvvigionamento della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo

7.7.

Gasdotto Purchkirchen (AT) — Burghausen (DE)

7.8.

Gasdotto Andorf (AT) — Simbach (DE)

7.9.

Gasdotto Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)

7.10.

Gasdotto Bad Leonfelden (AT) — Linz (AT)

7.11.

Gasdotto Grecia nordoccidentale — Elbasan (AL)

7.12.

Gasdotto di interconnessione Grecia — Italia

7.13.

Stazione di compressione sul gasdotto principale in Grecia

7.14.

Connessione tra le reti dell'Austria e della Repubblica ceca

7.15.

Corridoio di trasporto del gas nell'Europa sudorientale attraverso Grecia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Austria

7.16.

Corridoio di trasporto del gas tra l'Austria e la Turchia attraverso Ungheria, Romania e Bulgaria

7.17.

Gasdotti di interconnessione tra Regno Unito, Paesi Bassi e Germania per collegare le principali fonti e i principali mercati dell'Europa nordoccidentale

7.18.

Connessione tra la Germania nordorientale (zona di Berlino) e la Polonia nordoccidentale (zona di Szczecin) con una diramazione tra Schmölln e Lubmin (DE, zona di Greifswald)

7.19.

Gasdotto Cieszyn (PL) — Ostrava (CZ)

7.20.

Ampliamento e interconnessione delle reti di gas naturale Görlitz (DE) — Zgorzelec (PL)

7.21.

Ampliamento Bernau (DE) — Szczecin (PL)

7.22.

Connessione tra impianti offshore nel Mare del Nord o dagli impianti offshore danesi agli impianti onshore del Regno Unito

7.23.

Rafforzamento della capacità di trasporto tra Francia e Italia

7.24.

Interconnettore per il gas del Baltico tra Danimarca — Germania — Svezia

7.25.

Stazione di miscelazione di Winksele (BE) sull'asse nord-sud

7.26.

Aumento della capacità nella connessione Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE)

7.27.

Aumento della capacità sull'asse nord-ovest: Zelzate (BE) — Zeebrugge (BE)

7.28.

Costruzione di un gasdotto che collega Danimarca e Olanda e che collega gli impianti esistenti nel Mare del Nord

8.   Sviluppo delle capacità di ricezione di GNL e delle capacità di stoccaggio di gas naturale

8.1.

GNL a Le Verdon-sur-mer (FR, nuovo terminale) e gasdotto verso il deposito di Lussagnet (FR)

8.2.

GNL a Fos-sur-mer (FR)

8.3.

GNL a Huelva (ES), ampliamento del terminale esistente

8.4.

GNL a Cartagena (ES), ampliamento del terminale esistente

8.5.

GNL in Galizia (ES), nuovo terminale

8.6.

GNL a Bilbao (ES), nuovo terminale

8.7.

GNL nella regione di Valencia (ES), nuovo terminale

8.8.

GNL a Barcellona (ES), ampliamento del terminale esistente

8.9.

GNL a Sines (PT), nuovo terminale

8.10.

GNL a Revithoussa (EL), ampliamento del terminale esistente

8.11.

GNL sulla costa adriatica settentrionale (IT)

8.12.

GNL offshore nel Mare Adriatico settentrionale (IT)

8.13.

GNL sulla costa adriatica meridionale (IT)

8.14.

GNL sulla costa ionica (IT)

8.15.

GNL sulla costa tirrenica (IT)

8.16.

GNL sulla costa ligure (IT)

8.17.

GNL a Zeebrugge (BE, seconda fase degli ampliamenti di capacità)

8.18.

GNL nell'isola di Grain, Kent (UK)

8.19.

Costruzione di un secondo terminale GNL nella Grecia continentale

8.20.

Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Irlanda

8.21.

Stoccaggio a sud di Kavala (EL), conversione di un giacimento di gas offshore esaurito

8.22.

Stoccaggio a Lussagnet (FR), ampliamento del sito esistente

8.23.

Stoccaggio a Pecorade (FR), conversione di un giacimento petrolifero esaurito

8.24.

Stoccaggio in Alsazia (FR), sviluppo di cavità saline

8.25.

Stoccaggio nella regione del Centro (FR), sviluppo nella superficie freatica

8.26.

Stoccaggi sull'asse nord-sud della Spagna (nuovi siti) in Cantabria, Aragona, Castiglia e León, Castiglia — La Mancha e Andalusia

8.27.

Stoccaggio sull'asse mediterraneo della Spagna (nuovi siti) in Catalogna, Valencia e Murcia

8.28.

Stoccaggio a Carriço (PT), nuovo sito

8.29.

Stoccaggio a Loenhout (BE), ampliamento del sito esistente

8.30.

Stoccaggio a Stenlille (DK) e Lille Torup (DK), ampliamento del sito esistente

8.31.

Stoccaggio a Toender (DK), nuovo sito

8.32.

Stoccaggio a Purchkirchen (AT), ampliamento del sito esistente, compreso il gasdotto di collegamento con il sistema Penta West vicino ad Andorf (AT)

8.33.

Stoccaggio a Baumgarten (AT), nuovo sito

8.34.

Stoccaggio a Haidach (AT), nuovo sito, compreso il gasdotto di connessione con la rete del gas europea

8.35.

Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Italia

8.36.

Stoccaggio a Wierzchowice (PL) — ampliamento del sito esistente

8.37.

Stoccaggio a Kassakowo (PL), sviluppo di un impianto di stoccaggio

8.38.

Gasdotto Malta (MT) — Sicilia (IT)

8.39.

Stoccaggio in Lituania (nuovo sito)

9.   Sviluppo delle capacità di trasporto (mediante gasdotti di rifornimento)

9.1.

Creazione e sviluppo di connessioni sulla rete del gas nordica: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia

9.2.

Gasdotto centro-nord: Norvegia, Svezia, Finlandia

9.3.

Gasdotto nordeuropeo: Russia, Mar Baltico, Germania

9.4.

Gasdotto dalla Russia alla Germania attraverso Lettonia, Lituania e Polonia, compreso lo sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Lettonia («progetto Amber»)

9.5.

Gasdotto Finlandia — Estonia

9.6.

Nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna e alla Francia e aumento della capacità delle reti interne collegate in questi paesi

9.7.

Aumento della capacità di trasporto del gasdotto Algeria — Marocco — Spagna (fino a Córdoba)

9.8.

Gasdotto Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9.

Gasdotto Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10.

Gasdotto Ciudad Real (ES) — costa mediterranea (ES)

9.11.

Diramazioni in Castiglia — La Mancha (ES)

9.12.

Estensione verso la Spagna nordoccidentale

9.13.

Gasdotto sottomarino Algeria — Spagna e gasdotti di connessione con la Francia

9.14.

Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Ucraina, Slovacchia e Repubblica ceca

9.15.

Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Bielorussia e Polonia

9.16.

Gasdotto Yamal — Europa per il gas naturale

9.17

Gasdotto Yagal Sud (con il gasdotto STEGAL che collega il triangolo DE, FR, CH)

9.18.

Gasdotto SUDAL Est (tra il gasdotto MIDAL vicino a Heppenheim e la connessione di Burghausen con il gasdotto PENTA in Austria)

9.19.

Potenziamento della capacità di trasporto del gasdotto STEGAL per il trasporto di gas addizionale dal confine ceco-tedesco e dal confine polacco-tedesco attraverso la Germania verso altri Stati membri

9.20.

Gasdotto dalle risorse libiche verso l'Italia

9.21.

Gasdotto dalle risorse dei paesi del Mar Caspio verso l'Unione europea

9.22.

Gasdotto Grecia — Turchia

9.23.

Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe alla Grecia e ad altri paesi balcanici attraverso Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria

9.24.

Gasdotto St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)

9.25.

Gasdotto transadriatico — gasdotto per trasportare il gas naturale importato dalla regione del Mar Caspio, dalla Russia o dal Medio Oriente che collega l'Italia e i mercati dell'energia dell'Europa sudorientale

9.26.

Gasdotti di connessione tra le reti di Germania, Repubblica ceca, Austria e Italia

9.27.

Gasdotto dalle risorse russe all'Italia attraverso Ucraina, Slovacchia, Ungheria e Slovenia

9.28.

Aumento della capacità di trasporto del gasdotto TENP dai Paesi Bassi all'Italia attraverso la Germania

9.29.

Gasdotto Taisnieres (FR) — Oltingue (CH)

9.30.

Gasdotto dalla Danimarca alla Polonia, possibilmente attraverso la Svezia

9.31.

Gasdotto Nybro (DK) — Dragor (DK) compreso il gasdotto di connessione con il deposito di Stenlille (DK)

9.32.

Rete dalle risorse del Mare di Barents all'Unione europea attraverso la Svezia e la Finlandia

9.33.

Gasdotto dal giacimento (offshore) di Corrib (IE)

9.34.

Gasdotto dalle risorse algerine all'Italia attraverso la Sardegna con una diramazione verso la Corsica

9.35.

Rete dalle risorse mediorientali all'Unione europea

9.36.

Gasdotto dalla Norvegia al Regno Unito

9.37.

Connessione Pecs (HU) — Croazia

9.38.

Connessione Szeged (HU) — Oradea (RO)

9.39.

Connessione Vecsés (HU) — Slovacchia

9.40.

Aumento della capacità Beregdaróc (HU) — Ucraina

10.   Azioni per migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel mercato interno

(Le specificazioni non sono state ancora definite)


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 10 dicembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga le decisioni 96/391/CE e 1229/2003/CE (1).

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere (2) il 2 giugno 2004. Il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere un parere.

Il Parlamento europeo ha adottato un parere (3) in prima lettura il 7 giugno 2005.

Il 1o dicembre 2005, il Consiglio ha adottato una posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo principale della proposta è adattare gli orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia adottati nel giugno 2003 (4), in particolare con riguardo ai nuovi Stati membri, e consentire finanziamenti (5) per progetti di interesse comune per l'Unione allargata. La revisione degli orientamenti include progetti che faciliteranno l'integrazione dei nuovi Stati membri nel mercato interno dell'energia elettrica e del gas. Tratta altresì l'esigenza di includere progetti che coinvolgano «i paesi vicini».

Inoltre, relativamente ai meccanismi previsti per la preparazione e l'attuazione di progetti prioritari, la Commissione ha proposto due nuove disposizioni, segnatamente:

a)

una dichiarazione di interesse europeo ai progetti prioritari transfrontalieri aventi un impatto significativo sull'integrazione delle reti in causa;

b)

la possibilità che la Commissione designi un coordinatore europeo per un dato asse prioritario o per un singolo progetto prioritario.

Infine la proposta prevede nel campo di applicazione della decisione anche i «gas di olefine»; tuttavia i progetti relativi ai gas di olefine non sarebbero ammissibili al finanziamento comunitario ai sensi del regolamento 2236/95.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali e modifiche principali introdotte dal Consiglio.

In generale il Consiglio si è sforzato di semplificare la struttura della decisione (riguardo ai livelli di priorità e al numero degli allegati) e di mantenerla il più vicino possibile alla decisione n. 1229/2003/CE.

Il Consiglio appoggia l'obiettivo principale della proposta della Commissione: adattare gli orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia alle conseguenze del recente allargamento dell'Unione. Tuttavia il Consiglio non ha accettato i nuovi elementi introdotti nella proposta (rispetto alla decisione n. 1229/2003/CE), ossia: la creazione di un'ulteriore categoria di «progetti di interesse europeo» (articolo 8), combinata con le disposizioni relative all'attuazione di tali progetti (articolo 9) e al coordinatore europeo (articolo 10).

Si è sostenuto che il Consiglio aveva accettato queste nuove disposizioni riguardo alle reti transeuropee nel settore dei trasporti. Tuttavia le reti transeuropee nel settore dell'energia si differenziano da quelle nel settore dei trasporti per due aspetti significativi: l'esiguità del bilancio disponibile per le prime e il fatto che i progetti di infrastruttura energetica sono di norma avviati da investitori privati. Pertanto l'effetto che potrebbe avere nella pratica la creazione di un'ulteriore categoria di «progetti di interesse europeo» sarebbe quello di escludere di fatto il finanziamento RTE nel suo complesso per un «progetto a priorità normale» che un investitore privato avesse l'intenzione di prendere in considerazione. Quanto alla possibilità di un «coordinatore europeo», il Consiglio ritiene che, allo stesso fine, possano essere adottate disposizioni molto meno onerose sotto il profilo amministrativo, come rilevato dallo stesso PE nell'emendamento 21.

Al riguardo il Consiglio fa presente l'ampia portata della disposizione di autorizzazione stabilita all'articolo 8, paragrafo 2. Tenuto conto delle due differenze suddette e dell'effetto negativo che la creazione di un'ulteriore categoria potrebbe avere sulla realizzazione di altri progetti validi, il Consiglio è giunto alla conclusione che i costi e gli oneri amministrativi aggiuntivi, imposti agli Stati membri in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 10 della proposta della Commissione, sono sproporzionati rispetto al potenziale beneficio.

In una riunione a tre informale con il PE, tenuta durante la preparazione della posizione comune, si è giunti a soluzioni di compromesso sulla questione dei riferimenti opportuni ai gas di olefine e alle fonti di energia rinnovabile, soluzioni riportate nella posizione comune.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

Dei 30 emendamenti adottati dal Parlamento europeo il Consiglio ne ha accettati 20:

integralmente (in alcuni casi con riformulazione): 1, 2, 4, 5 (considerando 6), 6 (considerando 11), 8 (considerando 14 bis), 11, 16, 22 (articolo 8, paragrafo 1), 23 (articolo 9), 30;

in parte: 7 (considerando 14), 12, 17, 24-29 (6).

Il Consiglio ha respinto i 10 emendamenti seguenti: 3, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 38, 21.

3.   Altre modifiche introdotte dal Consiglio

Il Consiglio ha apportato varie modifiche alla proposta della Commissione illustrate qui di seguito.

In linea con la soppressione degli articoli 8, 9 e 10 il Consiglio ha altresì soppresso nei considerando i riferimenti alla «dichiarazione di interesse europeo» (considerando 6, seconda frase) e al «coordinatore europeo» (considerando 9). Tuttavia, per mantenere alcuni elementi di questi articoli e considerando, il Consiglio ha inserito nella posizione comune i nuovi considerando 9, 10, 12 e 13. È stato inoltre aggiunto un nuovo considerando 5 sulle olefine.

Nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) è stato inserito un riferimento ai «paesi candidati»; nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) della proposta della Commissione è stato soppresso il riferimento ai «gas di olefine».

Nell'articolo 5, lettera a) è stato soppresso il riferimento ai «progetti prioritari».

Nell'articolo 6, paragrafo 6 «previa consultazione degli» [Stati membri] è stato sostituito da «previo accordo con gli», con l'aggiunta di un riferimento ad accordi multilaterali.

Nell'articolo 7, paragrafo 2 è stato aggiunto un riferimento alle «società responsabili».

Nell'articolo 12 (articolo 9 della posizione comune) è stato precisato che il finanziamento privato o il finanziamento da parte degli operatori economici rappresenta «la principale fonte di finanziamento».

Per quanto riguarda gli allegati si rammenta che l'allegato I e l'allegato IV sono stati fusi e che alcune ulteriori modifiche e correzioni sono state apportate ai progetti d'intesa con la Commissione; tali modifiche sono rispecchiate negli emendamenti 24-30 del Parlamento.

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio appoggia l'obiettivo principale della proposta della Commissione che consiste nell'adattare gli orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia alle conseguenze del recente allargamento dell'Unione. Nel quadro di una riunione informale a tre ha accettato soluzioni di compromesso su vari punti. Considerata l'importanza che riveste l'adattamento degli orientamenti in questione per l'Unione nel suo complesso e per i nuovi Stati membri in particolare, il Consiglio è favorevole all'adozione rapida di una decisione di facile attuazione.


(1)  Doc. 6218/04 ENER 49 RELEX 62 CODEC 198, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 17.

(3)  Doc. 9835/05 CODEC 471 ENER 92 RELEX 295, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  Decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11).

(5)  Si rammenta che la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee è disciplinata dal regolamento 2236/95, modificato dal regolamento (CE) 807/2004 del 21 aprile 2004.

(6)  

Nota: negli emendamenti da 24 a 29, riguardanti gli allegati, il Consiglio non ha accettato i riferimenti a «progetti di interesse europeo» nonché le modifiche dell'allegato I, reti di elettricità, EL.7.


4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 80/27


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 2/2006

definita dal Consiglio l'8 dicembre 2005

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

(2006/C 80 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e altri ingredienti che possono essere utilizzati nella preparazione degli alimenti, e in particolare, ma non in via esclusiva, vitamine, minerali, microelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante e estratti di erbe. La loro aggiunta agli alimenti è disciplinata negli Stati membri da differenti norme nazionali che ostacolano la libera circolazione di tali prodotti e instaurano condizioni di concorrenza diseguali, con dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie che armonizzino le disposizioni nazionali relative all'aggiunta di vitamine e di minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

(2)

Il presente regolamento è inteso a disciplinare l'aggiunta di vitamine e di minerali agli alimenti, nonché l'utilizzazione di talune altre sostanze o ingredienti che contengono sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali che sono aggiunti agli alimenti o utilizzati nella produzione di alimenti in condizioni tali da comportare un'ingestione di quantità ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di ingerire in condizioni normali di consumo nell'ambito di una dieta equilibrata e variata, e/o tali da rappresentare per altri motivi un rischio potenziale per i consumatori. In mancanza di norme comunitarie specifiche relative al divieto o alla limitazione dell'uso di sostanze o ingredienti che contengono sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali, ai sensi del presente regolamento o di altre disposizioni comunitarie specifiche, possono applicarsi le pertinenti norme nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato.

(3)

Alcuni Stati membri esigono, per motivi di sanità pubblica, l'aggiunta obbligatoria di alcune vitamine e minerali ad alcuni alimenti di uso corrente. Questi motivi di sanità pubblica possono essere pertinenti a livello nazionale o anche regionale, ma non giustificherebbero attualmente l'armonizzazione dell'aggiunta obbligatoria degli elementi nutritivi in questione all'interno della Comunità. Tuttavia, se ciò dovesse risultare opportuno, disposizioni di questo tipo potrebbero essere adottate a livello comunitario. Nel frattempo, sarebbe utile raccogliere informazioni su queste misure nazionali.

(4)

Vitamine e minerali possono essere aggiunti volontariamente agli alimenti dai fabbricanti di generi alimentari o devono esservi aggiunti in quanto sostanze nutritive in applicazione della legislazione comunitaria specifica. Possono inoltre essere aggiunti a fini tecnologici in quanto additivi, coloranti, aromi o per altre utilizzazioni, come ad esempio le prassi e procedure enologiche autorizzate secondo la legislazione comunitaria pertinente. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme comunitarie specifiche concernenti l'aggiunta o l'utilizzazione di vitamine e minerali nei prodotti o nei gruppi di prodotti specifici o la loro aggiunta per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

(5)

Considerando che le norme particolareggiate relative agli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali sono state adottate dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3), le disposizioni del presente regolamento relative a vitamine e minerali non si applicano agli integratori alimentari.

(6)

I produttori aggiungono vitamine e minerali agli alimenti per varie finalità, fra cui quella di reintegrarne il tenore, laddove esso sia stato ridotto durante le procedure di produzione, magazzinaggio o trattamento, o di dare a tali alimenti un valore nutrizionale analogo a quello degli alimenti che intendono sostituire.

(7)

In circostanze normali, una dieta adeguata e variata è in grado di fornire, nelle quantità in linea con quelle considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo. Le indagini indicano, tuttavia, che tale situazione ideale non trova riscontro pratico né per tutte le vitamine e i minerali né presso tutti i gruppi di popolazione della Comunità. Gli alimenti a cui sono stati aggiunti minerali e vitamine sembrano apportare un contributo apprezzabile all'assunzione di queste sostanze nutritive, per cui si può ritenere che contribuiscano positivamente all'assunzione complessiva di tali sostanze da parte della popolazione.

(8)

È possibile dimostrare che esistono attualmente nella Comunità alcune carenze nutrizionali, per quanto non molto frequenti. Le trasformazioni nella situazione socioeconomica prevalente nella Comunità e gli stili di vita di diversi gruppi di popolazione hanno comportato fabbisogni nutrizionali differenti, nonché modifiche agli stili alimentari. Ciò, a sua volta, ha comportato cambiamenti nei fabbisogni calorici e nutrizionali dei vari gruppi di popolazione e ad assunzioni di talune vitamine e minerali per tali gruppi che sarebbero inferiori a quelle raccomandate nei vari Stati membri. In aggiunta, le conoscenze derivanti dal progresso scientifico indicano che le assunzioni di talune sostanze nutritive per il mantenimento di una salute ottimale e del benessere potrebbero essere superiori a quelle attualmente raccomandate.

(9)

Dovrebbe essere consentita l'aggiunta negli alimenti delle sole vitamine e dei soli minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con l'alimentazione e considerati sostanze nutritive essenziali, senza che ciò implichi che l'aggiunta degli stessi sia necessaria. Deve essere evitata ogni possibile controversia circa l'individuazione di tali sostanze nutritive essenziali. Risulta quindi opportuno elaborare un elenco positivo di tali vitamine e minerali.

(10)

Le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali che possono essere integrate negli alimenti dovrebbero essere sicure e biodisponibili, vale a dire atte ad essere utilizzate dall'organismo. Per tale motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco positivo. In tale elenco dovrebbero essere riportate le sostanze approvate dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana nel parere reso il 12 maggio 1999 sulla base dei criteri summenzionati di sicurezza e di biodisponibilità, da utilizzare nella produzione di alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia, oppure di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare o di integratori alimentari. Benché il cloruro di sodio (sale comune) non figuri tra le sostanze di tale elenco, può continuare a essere usato come ingrediente nella preparazione degli alimenti.

(11)

Per tenersi al passo con il progresso scientifico e tecnologico è importante procedere tempestivamente, ove necessario, alla revisione di tali elenchi. Tali revisioni consistono in interventi di natura tecnica e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare la procedura.

(12)

Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine e minerali sono commercializzati nella maggior parte dei casi dai fabbricanti e possono essere percepiti dai consumatori come prodotti che presentano un vantaggio nutrizionale, fisiologico o di altro tipo per la salute rispetto a prodotti simili o altri ai quali tali sostanze non sono state aggiunte. Ciò potrebbe indurre i consumatori ad effettuare scelte che in altre circostanze sarebbero indesiderabili. Al fine di contrastare tale effetto potenziale non desiderato, si ritiene opportuno imporre alcune restrizioni ai prodotti ai quali vitamine e minerali possono essere aggiunti, oltre a quelle che deriverebbero naturalmente da considerazioni tecnologiche o che risultassero necessarie per motivi di sicurezza quando vengono fissati i tenori massimi di vitamine e minerali presenti in tali prodotti. Il tenore nei prodotti di talune sostanze, come ad esempio l'alcool, costituirebbe in questo contesto un criterio adeguato per vietare l'aggiunta di vitamine e minerali al prodotto in questione. Qualsiasi deroga al divieto di aggiungere vitamine e minerali alle bevande alcoliche dovrebbe essere limitata alla protezione delle ricette di vini tradizionali e i prodotti in questione dovrebbero essere notificati alla Commissione. Non dovrebbe essere fornita alcuna indicazione su eventuali benefici nutrizionali o per la salute. Al fine di evitare qualunque confusione nei consumatori in merito al valore nutritivo naturale degli alimenti freschi, è inoltre opportuno vietare l'aggiunta di vitamine e minerali a tali prodotti.

(13)

Il presente regolamento non riguarda l'utilizzazione di vitamine e minerali in tracce come indicatori di autenticità impiegati per la lotta contro le frodi.

(14)

L'assunzione eccessiva di vitamine e minerali può dar luogo a reazioni avverse e occorre, pertanto, fissarne i livelli massimi sicuri che possono essere aggiunti agli alimenti, ove necessario. Tali livelli devono garantire che l'uso normale dei prodotti, nel rispetto delle istruzioni indicate dal fabbricante e nel contesto di un'alimentazione equilibrata, non comporti rischi per i consumatori. Sarebbe quindi opportuno fissare limiti massimi totali di sicurezza per le vitamine e i minerali presenti in modo naturale negli alimenti e/o aggiunti agli alimenti per qualunque finalità, compresa quella relativa ad utilizzazioni tecnologiche.

(15)

Per tale motivo detti livelli massimi e altre condizioni che ne limitino l'aggiunta agli alimenti dovrebbero essere adottati, ove necessario, tenendo conto dei livelli massimi di sicurezza fissati con il metodo della valutazione scientifica del rischio in base a dati scientifici generalmente riconosciuti e della loro potenziale assunzione derivante da altri alimenti. Si dovrebbero inoltre tenere in dovuta considerazione i consumi di riferimento di vitamine e minerali da parte della popolazione. Ove sia necessario stabilire, per talune vitamine e minerali, limitazioni circa gli alimenti ai quali possono essere aggiunte, le priorità dovranno essere date alle finalità di reintegrarne il tenore, laddove esso sia stato ridotto durante le procedure di produzione, magazzinaggio o trattamento, e di dare a tali alimenti un valore nutrizionale analogo a quello degli alimenti che intendono sostituire.

(16)

Vitamine e minerali aggiunti agli alimenti devono comportare la presenza di una quantità minima nell'alimento, altrimenti la presenza di quantità troppo piccole e insignificanti in questi alimenti fortificati non arrecherebbe alcun vantaggio al consumatore e lo indurrebbe in errore. Lo stesso principio è alla base dell'esigenza secondo la quale tali sostanze nutritive dovrebbero essere presenti in quantità significative nell'alimento al fine di poter essere menzionate nelle indicazioni nutrizionali. Sarebbe quindi opportuno che le quantità minime di vitamine e di minerali presenti negli alimenti ai quali sono stati aggiunti vitamine e minerali siano identiche alle quantità significative richieste affinché tali sostanze nutritive possano essere dichiarate nelle indicazioni nutrizionali, salvo ove diversamente previsto da opportune deroghe.

(17)

L'adozione di livelli massimi e di condizioni di utilizzazione basati sui principi e criteri definiti nel presente regolamento e l'adozione di livelli minimi dovrebbe assumere la forma di misure di applicazione di natura tecnica e dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare la procedura.

(18)

Le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni sono contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari (4). Occorre pertanto inserire nel presente regolamento solo le disposizioni aggiuntive necessarie. Queste disposizioni complementari dovrebbero applicarsi anche fatto salvo il regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (5).

(19)

Vista l'importanza nutrizionale dei prodotti a cui siano aggiunte vitamine e minerali e il loro impatto potenziale sulle abitudini alimentari e sulle assunzioni complessive di sostanze nutritive, il consumatore dovrebbe essere in grado di valutare la loro qualità nutrizionale globale. Pertanto, in deroga all'articolo 2 della direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (6), l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria.

(20)

Una dieta normale e variata contiene molti ingredienti che a loro volta contengono numerose sostanze. L'apporto di tali sostanze o ingredienti derivante dalla loro utilizzazione normale e tradizionale nelle diete attuali non suscita alcuna preoccupazione e non deve essere regolamentato. Alcune sostanze diverse da vitamine e minerali o ingredienti che ne contengono sono aggiunte agli alimenti sotto forma di estratti o di concentrati e possono comportare apporti nettamente superiori a quelli che potrebbero essere ingeriti nel quadro di una dieta adeguata e varia. La sicurezza di tali pratiche è in alcuni casi messa seriamente in discussione e i vantaggi non sono chiari; di conseguenza, esse dovrebbero essere regolamentate. È opportuno, in questi casi, che gli operatori del settore alimentare, responsabili della sicurezza dei prodotti alimentari che immettono sul mercato, assumano l'onere della prova quanto alla sicurezza dei loro prodotti.

(21)

Vista la natura particolare degli alimenti a cui siano stati aggiunti minerali e vitamine, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza, per facilitare l'efficace controllo di tali prodotti.

(22)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la garanzia dell'efficace funzionamento del mercato interno per quanto riguarda l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti assicurando al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1.   Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno assicurando al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle vitamine e ai minerali non si applicano agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE.

3.   Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni specifiche della normativa comunitaria in materia di:

a)

alimenti destinati a un'alimentazione particolare e, in mancanza di disposizioni specifiche, i requisiti in materia di composizione di tali prodotti resi necessari dai particolari bisogni nutrizionali delle persone cui sono destinati;

b)

nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari;

c)

alimenti geneticamente modificati;

d)

additivi alimentari e aromi;

e)

pratiche e trattamenti enologici autorizzati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per «Autorità» si intende l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (8).

CAPO II

AGGIUNTA DI VITAMINE E MINERALI

Articolo 3

Requisiti per l'aggiunta di vitamine e minerali

1.   Solo le vitamine e/o i minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

2.   Vitamine e minerali possono essere aggiunti agli alimenti, a prescindere dal fatto che siano o meno normalmente presenti in detti alimenti, per tener conto di quanto segue:

a)

carenza di una o più vitamine e/o minerali nella popolazione o in gruppi specifici di popolazione che possa essere dimostrata mediante prove cliniche o subcliniche della carenza stessa o indicata da stime di bassi livelli di assunzione di sostanze nutritive, o

b)

possibilità di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione o di gruppi specifici di popolazione e/o compensare le eventuali carenze negli apporti dietetici di vitamine o minerali dovute a cambiamenti delle abitudini alimentari, o

c)

evoluzione di conoscenze scientifiche generalmente accettabili riguardo al ruolo nutrizionale delle vitamine e dei minerali e ai conseguenti effetti sulla salute;

3.   Le modifiche degli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenuto conto del parere dell'Autorità.

Articolo 4

Restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali

Vitamine e minerali non possono essere aggiunti a:

a)

prodotti alimentari non trasformati, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, frutta, verdura, carne, pollame e pesce;

b)

bevande con tenore alcolico superiore all'1,2 % in volume, fatta eccezione, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, per i prodotti:

i)

di cui all'articolo 44, paragrafi 6 e 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (9),

ii)

commercializzati prima dell'adozione del presente regolamento,

iii)

che sono stati notificati alla Commissione da uno Stato membro in conformità dell'articolo 11,

e a condizione che non vi siano indicazioni in materia nutrizionale o sanitaria.

Gli altri alimenti o le categorie di alimenti cui non si possono aggiungere vitamine e minerali possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.

Articolo 5

Criteri di purezza

1.   I criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Per quanto riguarda le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II si applicano i criteri di purezza prescritti dalla normativa comunitaria per l'utilizzo di tali sostanze nella produzione di prodotti alimentari a fini diversi da quelli contemplati dal presente regolamento.

3.   Per quanto riguarda le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II per le quali la normativa comunitaria non prescrive criteri di purezza si applicano, fino all'adozione di tali prescrizioni, i criteri di purezza generalmente accettabili raccomandati da organismi internazionali e possono essere mantenute norme nazionali che stabiliscono criteri di purezza più severi.

Articolo 6

Condizioni per l'aggiunta di vitamine e minerali

1.   Quando una vitamina o un minerale è aggiunto agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presenti, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Per i prodotti concentrati e disidratati le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore.

2.   Eventuali condizioni che limitino o vietino l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico ad un alimento o a una categoria di alimenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   Le quantità massime di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2 sono stabilite prendendo in considerazione quanto segue:

a)

i livelli massimi di sicurezza stabiliti per le vitamine e i minerali in seguito ad una valutazione scientifica dei rischi basata su dati scientifici generalmente riconosciuti, tenendo conto, se del caso, dei livelli differenti di sensibilità dei diversi gruppi di consumatori;

b)

l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari.

4.   Nello stabilire le quantità massime di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2, si tiene debitamente conto anche delle assunzioni di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione.

5.   Nello stabilire le quantità massime di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2, per vitamine e minerali le cui assunzioni di riferimento per la popolazione sono prossime ai livelli massimi di sicurezza, si prende in considerazione, ove necessario, anche quanto segue:

a)

contributo di singoli prodotti al regime alimentare globale della popolazione in generale o di sottogruppi di popolazione;

b)

profilo nutrizionale del prodotto, stabilito in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. .../2006 (10).

6.   L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento risulta nella presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in una quantità significativa, ove definita, in conformità dell'allegato della direttiva 90/496/CEE. Le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, per specifici alimenti o categorie di alimenti, sono adottate, in deroga alle quantità significative sopra menzionate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 7

Etichettatura, presentazione e pubblicità

1.   Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare adeguate quantità di sostanze nutritive. Ove opportuno, una deroga riguardante una specifica sostanza nutritiva può essere adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2.   L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non traggono in errore o ingannano il consumatore riguardo al valore nutrizionale dell'alimento che può risultare dall'aggiunta di tali sostanze nutritive.

3.   L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2, della direttiva 90/496/CEE e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento.

4.   L'etichettatura dei prodotti ai quali sono stati aggiunti vitamine e minerali può contenere una dicitura che indichi tale aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. …/2006 (10).

5.   Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni della normativa sugli alimenti applicabili a categorie specifiche di alimenti.

6.   Le modalità di attuazione del presente articolo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

CAPO III

AGGIUNTA DI TALUNE SOSTANZE DI ALTRO TIPO

Articolo 8

Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza della Comunità

1.   Si segue la procedura di cui al presente articolo qualora una sostanza diversa dalle vitamine o dai minerali, o un ingrediente contenente una sostanza, diversa dalle vitamine o dai minerali, è aggiunta agli alimenti o utilizzata nella produzione di alimenti in condizioni tali da comportare l'ingestione di quantità di tale sostanza ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di assumere in condizioni normali di consumo nell'ambito di una dieta equilibrata e varia, e/o tali da rappresentare altrimenti un rischio potenziale per i consumatori.

2.   La Commissione, di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, può prendere una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dopo che, in ogni singolo caso, l'Autorità ha valutato le informazioni disponibili, al fine di includere, se necessario, la sostanza o l'ingrediente di cui all'allegato III. In particolare:

a)

qualora siano individuati effetti nocivi per la salute, la sostanza e/o l'ingrediente contenente la sostanza, sono:

i)

inseriti nell'allegato III, parte A e la loro aggiunta agli alimenti o la loro utilizzazione nella produzione di alimenti sono vietate; oppure

ii)

inseriti nell'allegato III, parte B e la loro aggiunta agli alimenti o la loro utilizzazione nella produzione di alimenti sono consentite solo alle condizioni ivi specificate;

b)

qualora sia individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute ma l'incertezza scientifica persista, la sostanza è inserita nell'allegato III, parte C.

3.   Le disposizioni comunitarie applicabili ad alimenti specifici possono contemplare restrizioni o divieti, in aggiunta a quelle contemplate nel presente regolamento, circa l'utilizzazione di talune sostanze.

4.   Gli operatori del settore alimentare, o qualsiasi altra parte interessata, possono presentare in qualsiasi momento all'Autorità, perché lo valuti, un fascicolo che riporta i dati scientifici che dimostrano la sicurezza di una sostanza di cui all'allegato III, parte C, così come utilizzata in un alimento o in una categoria di alimenti e che illustra la finalità di tale utilizzazione. L'Autorità informa al più presto gli Stati membri e la Commissione di tale presentazione e mette il fascicolo a loro disposizione.

5.   Entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita nell'elenco dell'allegato III, parte C, è adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e tenendo in considerazione il parere dell'Autorità sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in base alla quale si consente l'utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C oppure si inserisce tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso.

6.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le norme di attuazione per l'applicazione del presente articolo, comprese le norme relative alla presentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 9

Registro comunitario

1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti, in seguito denominato «il registro».

2.   Sul registro figura quanto segue:

a)

le vitamine e i minerali, elencati nell'allegato I, che possono essere aggiunti agli alimenti;

b)

le formule vitaminiche e le sostanze minerali, elencate nell'allegato II, che possono essere aggiunte agli alimenti;

c)

le quantità massime e minime di vitamine e di minerali che possono essere aggiunte agli alimenti e le condizioni correlate fissate in conformità dell'articolo 6;

d)

le informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali di cui all'articolo 11;

e)

eventuali restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali ai sensi dell'articolo 4;

f)

le sostanze per le quali è stato presentato un fascicolo secondo quanto previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

g)

le informazioni sulle sostanze inserite nell'allegato III e sui motivi del loro inserimento.

3.   Il registro è accessibile al pubblico.

Articolo 10

Libera circolazione delle merci

Fermo restando quanto disposto dal trattato, in particolare agli articoli 28 e 30, gli Stati membri non possono limitare o vietare il commercio di alimenti che siano conformi a quanto disposto nel presente regolamento e negli atti comunitari adottati per la sua esecuzione attraverso l'applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate che regolino l'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.

Articolo 11

Disposizioni nazionali

1.   Entro il … (11) gli Stati membri informano la Commissione in merito alle vigenti disposizioni nazionali in materia di aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali e di prodotti di cui alla deroga prevista dall'articolo 4, lettera b).

2.   Se uno Stato membro, in mancanza di disposizioni comunitarie, ritiene necessario adottare una nuova disposizione legislativa:

a)

sull'aggiunta obbligatoria di vitamine o minerali a determinati alimenti o categorie di alimenti; oppure

b)

sul divieto o la restrizione dell'utilizzo di talune sostanze di altro tipo nella produzione di determinati alimenti,

lo notifica alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Procedura di notifica

1.   Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova disposizione legislativa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, indicando i motivi che le giustificano.

2.   La Commissione consulta il Comitato di cui all'articolo 14 se ritiene che tale consultazione sia utile, o se uno Stato membro lo richiede, ed emette un parere sulle misure previste.

3.   Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste soltanto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1 e purché non abbia ricevuto parere negativo dalla Commissione.

Se il parere è negativo la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente paragrafo, se le misure previste possono essere attuale. La Commissione può chiedere che siano apportate alcune modifiche alle misure previste.

Articolo 13

Misure di salvaguardia

1.   Uno Stato membro, se ha seri motivi per ritenere che un prodotto, pur essendo conforme alle disposizioni del presente regolamento, ponga in pericolo la salute umana, può temporaneamente sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni in questione nel proprio territorio.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.

2.   La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità.

La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.

3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione o la limitazione sino al momento in cui non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato il «comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Monitoraggio

Per agevolare un monitoraggio efficace degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine, e degli alimenti contenenti sostanze elencate nell'allegato III, parti B e C, gli Stati membri possono prescrivere che il produttore o il responsabile dell'immissione in commercio di tali alimenti nel loro territorio notifichi all'autorità competente tale immissione in commercio fornendo un campione dell'etichetta utilizzata per il prodotto. In tal caso possono anche essere richieste informazioni sul ritiro del prodotto dal mercato.

Articolo 16

Valutazione

Entro ... (12), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione circa gli effetti dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine, il loro consumo, le assunzioni di sostanze nutritive per la popolazione e le trasformazioni nelle abitudini alimentari, l'aggiunta di talune altre sostanze, corredata di eventuali proposte di modifica del presente regolamento che la Commissione ritenga necessarie. In tale contesto gli Stati membri forniscono le necessarie informazioni pertinenti alla Commissione entro ... (13). Le regole dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono precisate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 17

Misure transitorie

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 e fino al ... (14), gli Stati membri possono consentire sul loro territorio l'utilizzazione di vitamine e minerali non elencati nell'allegato I o in forme non elencate nell'allegato II purché:

a)

la sostanza in questione sia utilizzata in aggiunta ad alimenti commercializzati nella Comunità al... (15), e

b)

l'Autorità non abbia espresso un parere sfavorevole circa l'utilizzazione della sostanza, o la sua utilizzazione in quella forma, nella produzione di alimenti, sulla base di un fascicolo relativo all'utilizzazione della sostanza in questione che lo Stato membro deve presentare alla Commissione entro ... (16).

2.   Fino al … (14), gli Stati membri possono continuare ad applicare, conformemente alle norme del trattato, le limitazioni o i divieti nazionali in vigore per quanto riguarda il commercio di alimenti cui sono state aggiunte vitamine e minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II.

3.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare, conformemente alle norme del trattato, le disposizioni nazionali in vigore per quanto riguarda le quantità massime e minime di vitamine e minerali elencati nell'allegato I che sono aggiunti agli alimenti e le condizioni applicabili all'aggiunta, fino all'adozione di misure comunitarie corrispondenti a norma dell'articolo 6 o in virtù di altre specifiche disposizioni comunitarie.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal ... (17).

I prodotti immessi in commercio o etichettati prima del ... (17) che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere commercializzati fino al … (18).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 44.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(5)  Posizione comune (CE) n. 3/2006 (cfr. pag. della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(9)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(10)  Regolamento di cui al considerando 18.

(11)  Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(12)  Il primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento + 6 anni.

(13)  Il primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 anni.

(14)  Sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.

(16)  Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(17)  Primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

(18)  Ultimo giorno del ventinovesimo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO I

VITAMINE E MINERALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTI AGLI ALIMENTI

1.   Vitamine

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Vitamina B1

Vitamina B2

Niacina

Acido pantotenico

Vitamina B6

Acido folico

Vitamina B12

Biotina

Vitamina C

2.   Minerali

Calcio

Magnesio

Ferro

Rame

Iodio

Zinco

Manganese

Sodio

Potassio

Selenio

Cromo

Molibdeno

Fluoruro

Cloruro

Fosforo


ALLEGATO II

FORMULE VITAMINICHE E SOSTANZE MINERALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE AGLI ALIMENTI

1.   Formule vitaminiche

VITAMINA A

retinolo

acetato di retinile

palmitato di retinile

beta-carotene

VITAMINA D

colecalciferolo

ergocalciferolo

VITAMINA E

D-alfa-tocoferolo

DL-alfa-tocoferolo

acetato di D-alfa-tocoferile

acetato di DL-alfa-tocoferile

succinato acido di D-alfa-tocoferile

VITAMINA K

fillochinone (fitomenadione)

VITAMINA B1

cloridrato di tiamina

mononitrato di tiamina

VITAMINA B2

riboflavina

riboflavina 5'-fosfato, sodio

NIACINA

acido nicotinico

nicotinamide

ACIDO PANTOTENICO

D-pantotenato, calcio

D-pantotenato, sodio

dexpantenolo

VITAMINA B6

cloridrato di piridossina

piridossina-5'-fosfato

dipalmitato di piridossina

ACIDO FOLICO

acido pteroil-monoglutammico

VITAMINA B12

cianocobalamina

idrossocobalamina

BIOTINA

D-biotina

VITAMINA C

acido L-ascorbico

L-ascorbato di sodio

L-ascorbato di calcio

L-ascorbato di potassio

6-palmitato di L-ascorbile

2.   Sostanze minerali

carbonato di calcio

cloruro di calcio

sali di calcio dell'acido citrico

gluconato di calcio

glicerofosfato di calcio

lattato di calcio

sali di calcio dell'acido ortofosforico

idrossido di calcio

ossido di calcio

solfato di calcio

acetato di magnesio

carbonato di magnesio

cloruro di magnesio

sali di magnesio dell'acido citrico

gluconato di magnesio

glicerofosfato di magnesio

sali di magnesio dell'acido ortofosforico

lattato di magnesio

idrossido di magnesio

ossido di magnesio

solfato di magnesio

carbonato ferroso

citrato ferroso

citrato ferrico di ammonio

gluconato ferroso

fumarato ferroso

difosfato ferrico di sodio

lattato ferroso

solfato ferroso

difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

saccarato ferrico

ferro elementare (carbonile+elettrolitico+ riduzione con idrogeno)

carbonato rameico

citrato rameico

gluconato rameico

solfato rameico

complesso rame-lisina

ioduro di potassio

iodato di potassio

ioduro di sodio

iodato di sodio

acetato di zinco

cloruro di zinco

citrato di zinco

gluconato di zinco

lattato di zinco

ossido di zinco

carbonato di zinco

solfato di zinco

carbonato di manganese

cloruro di manganese

citrato di manganese

gluconato di manganese

glicerofosfato di manganese

solfato di manganese

bicarbonato di sodio

carbonato di sodio

citrato di sodio

gluconato di sodio

lattato di sodio

idrossido di sodio

sali di sodio dell'acido ortofosforico

seleniato di sodio

selenito acido di sodio

selenito di sodio

fluoruro di sodio

fluoruro di potassio

bicarbonato di potassio

carbonato di potassio

cloruro di potassio

citrato di potassio

gluconato di potassio

glicerofosfato di potassio

lattato di potassio

idrossido di potassio

sali di potassio dell'acido ortofosforico

cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

molibdato di ammonio (molibdeno (VI)

molibdato di sodio (molibdeno (VI)


ALLEGATO III

SOSTANZE IL CUI IMPIEGO NEGLI ALIMENTI È VIETATO, SOGGETTO A RESTRIZIONI O SOTTOPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DELLA COMUNITÀ

Parte A — Sostanze vietate

Parte B — Sostanze soggette a restrizioni

Parte C — Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

La Commissione ha presentato al Consiglio il 14 novembre 2003 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. La proposta si basa sull'articolo 95 del trattato.

2.

Il Parlamento europeo ha adottato il proprio parere in prima lettura il 26 maggio 2005 (1).

Il Comitato economico e sociale ha reso il proprio parere il 31 marzo 2004 (2).

3.

In data 8 dicembre 2005, il Consiglio ha adottato la propria posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO

Il regolamento proposto mira ad armonizzare le norme in materia di aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti, al fine di agevolare la libera circolazione di questi prodotti all'interno della Comunità, dato che le norme nazionali vigenti in materia differiscono notevolmente e spesso comportano ostacoli al commercio intracomunitario.

Siffatta armonizzazione assicurerà altresì un elevato livello di tutela dei consumatori in tutta la Comunità e garantirà che i prodotti interessati non presentino alcun rischio per la salute pubblica.

Il regolamento proposto:

elenca le vitamine e i minerali che possono essere aggiunti agli alimenti (allegato I) e le forme in cui ciò può essere fatto (allegato II);

stabilisce determinate limitazioni per quanto riguarda gli alimenti cui possono essere aggiunte vitamine e minerali, definisce i criteri per la fissazione dei livelli massimi e stabilisce la fissazione di livelli minimi di vitamine e di minerali rintracciabili nel prodotto finito;

stabilisce norme di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti interessati;

stabilisce la base per ispezionare e, ove necessario, vietare l'aggiunta agli alimenti di determinate sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali;

consente misure nazionali sull'aggiunta obbligatoria di vitamine e di minerali agli alimenti, a condizione che la Commissione non esprima parere negativo su queste misure.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio si attiene agli obiettivi della proposta della Commissione, pur introducendo un numero limitato di modifiche, tra cui:

la soppressione delle definizioni contenute nell'articolo 2 circa le finalità dell'aggiunta di vitamine e di minerali agli alimenti, chiarendo piuttosto nell'articolo 3 le condizioni alle quali si possono aggiungere agli alimenti vitamine e minerali (Requisiti),

una descrizione più puntuale delle deroghe applicabili all'articolo 4 (illustrando i casi in cui l'aggiunta di vitamine e di minerali non può avere luogo) in riferimento alle bevande alcoliche,

uno snellimento delle disposizioni applicabili a sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali (unificando gli articoli 10 e 11 della proposta originale),

un chiarimento delle procedure di notifica di disposizioni nazionali vigenti o di nuova introduzione (nuovo articolo 11 e soppressione dell'articolo 9 del testo originale).

La Commissione ha accolto la posizione comune convenuta dal Consiglio.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

Nella votazione svoltasi nella seduta plenaria del 26 maggio 2005, il Parlamento europeo ha adottato 46 emendamenti della proposta (l'emendamento 8 è di natura linguistica e non riguarda la versione inglese).

Il Consiglio:

a)

ha introdotto nella posizione comune integralmente, parzialmente o nello spirito i seguenti 20 emendamenti:

Considerando:

Emendamento 1 (considerando 10) ed emendamento 2 (considerando 12): sono stati ripresi in parte, sopprimendo l'ultima frase del considerando 8 e apportando una modifica al considerando 10.

Emendamento 4 (considerando 20 bis): ripreso nello spirito e parzialmente nel considerando 2 (seconda frase) e nell'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 5 (considerando 20 ter): ripreso nello spirito tramite una riformulazione dell'articolo 6, paragrafo 6.

Articolato

Emendamento 13 (articolo 3, paragrafo 3): ripreso in parte, per quanto riguarda il parere dell'Autorità, mentre il riferimento originale alle regole d'applicazione è stato soppresso (dato che negli articoli 2 e 3 non figura più il riferimento al reintegro, all'equivalenza nutrizionale e agli alimenti succedanei).

Emendamento 16 [articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)]: ripreso nella sostanza nell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 17 (articolo 4, paragrafo 2): introdotto parzialmente nell'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamenti 49/rev e 54/rev [articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]: ripreso integralmente nell'articolo 4.

Emendamento 25 (articolo 7, paragrafo 5): ripreso in parte (per quanto riguarda la soppressione proposta) nell'articolo 6, paragrafo 6. In questo contesto, il Consiglio rileva altresì che la Commissione intende riesaminare ed aggiornare i valori di riferimento inclusi nell'allegato della direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Emendamento 31 (articolo 9, paragrafo 2, secondo comma: la finalità dell'emendamento viene ripresa nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d) (cfr. anche l'articolo 11).

Emendamento 34 (articolo 10), emendamento 55 [articolo 10 bis (nuovo)] ed emendamento 35 (articolo 11): sono stati ripresi nell'articolo 8. Il paragrafo 3 del nuovo articolo 10 bis proposto può essere trovato nell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 38 [articolo 12, paragrafo 2, lettere f) bis e f) ter (nuove)]: la finalità dell'emendamento è stata parzialmente presa in considerazione nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 39 (articolo 13): le preoccupazioni alla base dell'emendamento sono state in parte prese in considerazione nell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) (per quel che riguarda l'introduzione di nuove disposizioni).

Emendamento 41 (articolo 16, paragrafo 1): nell'articolo 3, paragrafo 3 si tiene conto dello spirito di questo emendamento, anche se il Consiglio non ritiene automatica la partecipazione dell'Autorità ogniqualvolta si faccia ricorso alla procedura di comitato.

Emendamento 44 (allegato I), emendamento 45 (allegato II) ed emendamento 46 (allegato II): totalmente integrati negli allegati (con una riformulazione per l'emendamento 45 e un cambio di collocazione per l'emendamento 46);

b)

non ha incluso nella posizione comune 26 emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 40 e 43, il Consiglio ha seguito la posizione della Commissione.

Quanto agli emendamenti 21, 26 e 30, tuttavia, il Consiglio rileva che la Commissione intende:

tenere in considerazione, nel quadro della sua riflessione sulla revisione della direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, i seguenti elementi in rapporto all'aggiunta di vitamine e di minerali:

revisione/aggiornamento dei valori di riferimento inclusi nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e i livelli considerabili come quantità significative;

.definizione dei livelli di tolleranza di una variazione accettabile dal tenore di vitamine e di minerali aggiunti dichiarato sull'etichetta nutrizionale;

rispecchiare, nell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, eventuali modifiche degli elementi obbligatori dell'etichettatura nutrizionale che possono essere adattati nella futura revisione della direttiva relativa all'etichettatura nutrizionale;

presentare al più presto, e in ogni caso entro i due anni successivi all'adozione del regolamento, una proposta che definisca le quantità massime/minime di vitamine e minerali e le eventuali condizioni di una loro aggiunta agli alimenti, di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 36, che introduce un nuovo articolo 11 bis in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di altre sostanze, andrebbe rilevato che le norme di etichettatura possono essere prese in considerazione dalla Commissione nel quadro dell'articolo 8, paragrafo 6, relativamente all'adozione di norme di attuazione per l'applicazione all'articolo 8.

Riguardo agli emendamenti 11, 12, 22, 28, 40 e 42, accolti in parte dalla Commissione ma non inclusi nella posizione comune:

Emendamento 11 (articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva): si può sottolineare che lo spirito dell'emendamento, circa la necessità di aggiungere vitamine e minerali in forma biodisponibile per il corpo umano, si ritrova già nella prima frase del considerando 11.

Emendamento 12 (articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)) ed emendamento 28 (articolo 8, paragrafo 2): la sostanza di questi emendamenti si mantiene nell'articolo 7, paragrafo 2, dato che a fuorviare o ingannare i consumatori potrebbe essere l'etichettatura (compreso l'elenco degli ingredienti), la presentazione e la pubblicità.

Emendamento 22 [articolo 7, paragrafo 2, lettera b)]: i complementi alimentari sono ritenuti implicitamente contemplati dal paragrafo in questione, secondo cui, fissando le quantità massime e le condizioni per l'aggiunta di vitamine e di minerali agli alimenti, occorrerebbe tenere conto di «altre fonti alimentari».

Emendamento 40 (articolo 14, paragrafo 3): parzialmente e implicitamente reperibile nell'articolo 12, paragrafo 3, secondo trattino, dato che la consultazione del Comitato diviene obbligatoria ogniqualvolta la Commissione esprima parere negativo circa una misura prevista.

Emendamento 42 (articolo 17): il Consiglio ritiene che, ai fini dei compiti di sorveglianza espletati dalle autorità competenti, l'obbligo di notificare alla Commissione l'eventuale immissione sul mercato di prodotti alimentari contenenti vitamine e minerali non sia compatibile con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

3.   Altre innovazioni introdotte dal Consiglio

Altre innovazioni introdotte nella posizione comune includono:

il raggruppamento di tutte le misure transitorie applicabili in un nuovo articolo 17, previa soppressione dell'articolo 4 della proposta originale,

una revisione degli articoli 6 (condizioni per l'aggiunta di vitamine e minerali) e 7 (etichettatura, presentazione e pubblicità), in conseguenza della soppressione delle definizioni contenute nell'articolo 2,

una modifica dell'articolo 15 (monitoraggio), di modo che, ove sia prescritto di notificare l'immissione di un prodotto in commercio, sia prescritto anche di dare informazioni sul suo ritiro dal mercato,

un riferimento a norme di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16,

la soppressione del cloruro di sodio dall'allegato II, con una corrispondente modifica del considerando 11 a chiarimento di questo cambiamento.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, che integra gli emendamenti di cui al punto III. 2 a), tenga debitamente conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura e rappresenti una soluzione equilibrata che garantisce il conseguimento degli obiettivi del regolamento.


(1)  Doc. 9200/05.

(2)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 44.


4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 80/43


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 3/2006

definita dal Consiglio l'8 dicembre 2005

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

(2006/C 80 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati.

(2)

Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali. In tal modo, esse hanno dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari.

(3)

La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3), contiene disposizioni generali in materia di etichettatura. La direttiva 2000/13/CE impone un divieto generale di utilizzare informazioni che possono indurre in errore l'acquirente o attribuiscono ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Il presente regolamento dovrebbe integrare i principi generali della direttiva 2000/13/CE e stabilire disposizioni specifiche riguardanti l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari forniti come tali al consumatore.

(4)

Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l'altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai marchi e alle altre denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute.

(5)

Le indicazioni nutrizionali non benefiche esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento e gli Stati membri che intendono istituire regimi nazionali riguardo a tali indicazioni dovrebbero notificarli alla Commissione e agli altri Stati membri a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (4).

(6)

A livello internazionale, il Codex Alimentarius ha adottato orientamenti generali sulle indicazioni nel 1991 e orientamenti sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali nel 1997. Una modifica a questi ultimi è stata adottata dalla commissione del Codex Alimentarius nel 2004. La modifica riguarda l'inserimento delle indicazioni sulla salute negli orientamenti del 1997. La dovuta considerazione viene riservata alle definizioni e alle condizioni definite dagli orientamenti del Codex.

(7)

La possibilità di utilizzare l'indicazione «a basso contenuto di grassi» per i grassi da spalmare di cui al regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (5), dovrebbe essere allineata alle disposizioni del presente regolamento prima possibile. Nel frattempo, il regolamento (CE) n. 2991/94 si applica ai prodotti da esso contemplati.

(8)

Vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

(9)

Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia. Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. In questo contesto, fattori come la presenza di determinate sostanze, ad esempio il contenuto di alcol o il profilo nutrizionale del prodotto, sono criteri appropriati per determinare se il prodotto stesso possa recare indicazioni. Avvalersi di tali criteri a livello nazionale, benché giustificato per consentire ai consumatori di compiere scelte nutrizionali informate, rischia di creare ostacoli al commercio intracomunitario e dovrebbe quindi essere armonizzato a livello comunitario.

(10)

L'applicazione di profili nutrizionali come criterio è intesa ad evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute occultano il valore nutrizionale complessivo di un dato prodotto alimentare e possono quindi fuorviare il consumatore che cerca di compiere scelte sane nel quadro di una dieta equilibrata. Scopo unico dei profili nutrizionali previsti dal presente regolamento è regolare le circostanze in cui sono possibili le indicazioni. Essi dovrebbero fondarsi su dati scientifici generalmente accettati sul rapporto tra regime alimentare e salute. Dovrebbero tuttavia anche lasciar spazio all'innovazione dei prodotti e tener conto della variabilità delle abitudini dietetiche e delle tradizioni alimentari e del fatto che i singoli prodotti possono svolgere un ruolo importante nell'ambito della dieta complessiva.

(11)

La definizione di profili nutrizionali dovrebbe tener conto del contenuto delle diverse sostanze nutritive e delle sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, i grassi saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, e quelle come i grassi poli- e monoinsaturi, i carboidrati assimilabili diversi dagli zuccheri, le vitamine, i minerali, le proteine e le fibre. Al momento di stabilire i profili nutrizionali, si dovrebbe tener conto delle diverse categorie di alimenti e del posto e del ruolo degli stessi nella dieta complessiva. Possono essere necessarie esenzioni dall'obbligo di rispettare i profili nutrizionali stabiliti per determinati alimenti o categorie di alimenti a seconda del loro ruolo e della loro importanza nella dieta della popolazione. Si tratterebbe di atti tecnici complessi e l'adozione dei provvedimenti relativi dovrebbe essere affidata alla Commissione, tenendo conto del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(12)

Gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (6), presentati in forma liquida e contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non sono considerati bevande a norma del presente regolamento.

(13)

Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.

(14)

Per garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario che la sostanza oggetto dell'indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti, o che la sostanza sia assente o presente in quantità opportunamente ridotte, per produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato. La sostanza dovrebbe anche essere utilizzabile dall'organismo. Inoltre, e laddove opportuno, una quantità significativa della sostanza che produce l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato dovrebbe essere fornita da una quantità dell'alimento tale da poter essere ragionevolmente consumata.

(15)

È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. Tuttavia, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (7), esaminare l'effetto su un consumatore tipico virtuale. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l'effettiva applicazione delle misure di tutela in esso previste, il presente regolamento prende come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma prevede misure volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle indicazioni fuorvianti. Ove un'indicazione sia specificatamente diretta a un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che il suo impatto venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nel caso specifico.

(16)

La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle.

(17)

Indicazioni nutrizionali o sulla salute non dovrebbero figurare se incompatibili con i principi nutrizionali o sanitari generalmente riconosciuti o se incoraggiano o tollerano un consumo eccessivo di qualsiasi alimento o screditano una buona pratica dietetica.

(18)

In ragione dell'immagine positiva conferita agli alimenti recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale impatto che tali alimenti possono avere sulle abitudini alimentari e sull'assunzione complessiva di sostanze nutritive, il consumatore dovrebbe essere in grado di valutarne la qualità nutrizionale complessiva. Pertanto, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti indicazioni sulla salute.

(19)

Le disposizioni generali in materia di etichettatura nutrizionale figurano nella direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (8). A norma di tale direttiva, allorché un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, eccettuate le campagne pubblicitarie collettive, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria. Laddove venisse riportata un'indicazione nutrizionale per zuccheri, acidi grassi saturi, fibra alimentare o sodio, le informazioni da fornire dovrebbero essere quelle del gruppo 2 di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE. Al fine di ottenere un elevato livello di protezione del consumatore, quest'obbligo di fornire le informazioni del gruppo 2 dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, ogniqualvolta venisse formulata un'indicazione sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica.

(20)

Dovrebbe anche essere istituito un elenco delle indicazioni nutrizionali consentite e delle loro condizioni d'uso specifiche, sulla base delle condizioni per l'uso di tali indicazioni stabilite a livello nazionale o internazionale e definite dalla legislazione comunitaria. Una indicazione che si ritiene abbia per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione nutrizionale inclusa nell'elenco summenzionato dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'impiego ivi indicate. Per esempio, le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali «con…», «reintegrato…», «aggiunto…» o «arricchito…» dovrebbero essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione «fonte di…». Tale elenco dovrebbe essere aggiornato regolarmente per tener conto del progresso scientifico e tecnologico. Inoltre, per le indicazioni comparative, è necessario che il prodotto comparato sia chiaramente individuato a beneficio del consumatore finale.

(21)

Le condizioni relative a indicazioni quali «assenza di lattosio» o «assenza di glutine», destinate a un gruppo di consumatori con disturbi specifici, dovrebbero essere oggetto della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (9). Tale direttiva prevede tra l'altro la possibilità di indicare su alimenti destinati al consumo corrente la loro conformità al consumo da parte di tali gruppi di consumatori se soddisfano le condizioni per tale dichiarazione. Fintantoché le condizioni per tali dichiarazioni non saranno stabilite a livello comunitario, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure nazionali pertinenti.

(22)

Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare tali valutazioni.

(23)

Vi sono molti altri fattori, diversi da quelli alimentari, che possono influenzare le funzioni psicologiche e comportamentali. La comunicazione su tali funzioni risulta pertanto molto complessa ed è difficile veicolare un messaggio esauriente, veritiero e significativo in un'indicazione breve da utilizzare nell'etichettatura e nella pubblicità dei prodotti alimentari. Pertanto, è opportuno richiedere una prova scientifica in caso di ricorso a indicazioni psicologiche e comportamentali.

(24)

In considerazione della direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (10), la quale vieta, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, si ritiene opportuno estendere questa restrizione a tutti gli alimenti.

(25)

Le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia, sulla base di dati scientifici generalmente accettati, dovrebbero essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione. È pertanto necessario adottare un elenco comunitario di tali indicazioni consentite previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(26)

Per tenere il passo col progresso scientifico e tecnologico, l'elenco sopramenzionato dovrebbe essere modificato tempestivamente ogniqualvolta ciò risulti necessario. Le modifiche consistono in interventi di natura tecnica e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare le procedure.

(27)

Una dieta varia ed equilibrata è una premessa necessaria per una buona salute e i singoli prodotti hanno un'importanza relativa nel contesto generale del regime alimentare. Inoltre, la dieta è uno dei tanti fattori che influenzano l'insorgere di determinate malattie umane. Altri fattori, come l'età, la predisposizione genetica, il livello dell'attività fisica, il consumo di tabacco e altre sostanze che provocano assuefazione, l'esposizione ambientale e lo stress possono influenzare l'insorgere delle malattie. Pertanto, l'apposizione di indicazioni riguardanti la riduzione di un rischio di malattia dovrebbe essere sottoposta a condizioni specifiche.

(28)

Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e nella successiva procedura di autorizzazione.

(29)

In alcuni casi, la valutazione scientifica del rischio non può fornire da sola tutte le informazioni sulle quali dovrebbe fondarsi una decisione in materia di gestione del rischio. Pertanto, si dovrebbero considerare altri fattori pertinenti.

(30)

A fini di trasparenza e per evitare la presentazione di più domande riguardanti indicazioni già valutate, è opportuno che la Commissione istituisca e aggiorni un registro pubblico contenente l'elenco di tali indicazioni.

(31)

Per stimolare la ricerca e lo sviluppo in seno all'industria agro-alimentare, è opportuno proteggere gli investimenti effettuati dai soggetti innovatori nella raccolta delle informazioni e dei dati che sostengono una domanda conforme al presente regolamento. Detta protezione dovrebbe però essere limitata nel tempo, in modo da evitare l'inutile ripetizione di studi ed esperimenti.

(32)

Data la particolare natura dei prodotti alimentari che recano indicazioni, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.

(33)

È necessario adottare opportune misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento.

(34)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'efficace funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.   Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa.

Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività.

3.   Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.

4.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie seguenti:

a)

direttiva 89/398/CEE e direttive adottate sulla base di essa;

b)

direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (12);

c)

direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (13).

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

le definizioni di «alimento» (o «prodotto alimentare»), «operatore del settore alimentare», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (14);

b)

la definizione di «integratore alimentare» di cui alla direttiva 2002/46/CE;

c)

le definizioni di «etichettatura nutrizionale», «proteine», «carboidrati», «zuccheri», «grassi», «acidi grassi saturi», «acidi grassi monoinsaturi», «acidi grassi polinsaturi» e «fibra alimentare» di cui alla direttiva 90/496/CEE;

d)

la definizione di «etichettatura» di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE.

2.   Valgono inoltre le seguenti definizioni:

1)

«indicazione»: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

2)

«sostanza nutritiva»: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;

3)

«sostanza di altro tipo»: una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico;

4)

«indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

a)

all'energia (valore calorico) che

i)

apporta,

ii)

apporta a tasso ridotto o accresciuto o,

iii)

non apporta, e/o

b)

alle sostanze nutritive o di altro tipo che

i)

contiene,

ii)

contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o

iii)

non contiene;

5)

«indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

6)

«indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia»: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

7)

«Autorità»: l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

Principi generali per tutte le indicazioni

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

a)

essere falso, ambiguo o fuorviante;

b)

dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;

c)

incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;

d)

affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, deroghe e le relative condizioni di applicazione, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri;

e)

fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.

Articolo 4

Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

1.   Entro .... (15), la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici e le condizioni, comprese le esenzioni, da rispettare per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie.

I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie e le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie in considerazione dei loro profili nutrizionali sono elaborati tenendo conto, in particolare:

a)

delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio;

b)

del ruolo e dell'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini;

c)

della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto.

I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute.

Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione chiede all'Autorità di fornire, entro 12 mesi, un pertinente parere scientifico riguardante in particolare i punti seguenti:

i)

necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie;

ii)

scelta e dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione;

iii)

scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili;

iv)

metodo di calcolo dei profili e

v)

prova del sistema proposto.

Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.

I profili nutrizionali e le loro condizioni di uso sono aggiornati per tener conto degli sviluppi scientifici in materia secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2.   In deroga al paragrafo 1, le indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l'indicazione, purché risultino conformi alle condizioni del presente regolamento.

3.   Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare:

a)

indicazioni sulla salute;

b)

indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico.

4.   In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.

5.   Gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e alla luce di prove scientifiche.

Articolo 5

Condizioni generali

1.   L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;

b)

la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:

i)

è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati, o

ii)

non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;

c)

se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo;

d)

la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;

e)

conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso.

2.   L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione.

3.   Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.

Articolo 6

Fondatezza scientifica delle indicazioni

1.   Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici generalmente accettati.

2.   L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l'impiego di tale indicazione.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.

Articolo 7

Informazioni nutrizionali

L'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE quando è formulata un'indicazione nutrizionale, e le relative modalità, si applicano mutatis mutandis allorché è formulata un'indicazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica. Tuttavia, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 2 di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE.

Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura sull'etichettatura nutrizionale è indicata anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed è espressa a norma dell'articolo 6 della direttiva 90/496/CEE.

Nel caso di integratori alimentari, le informazioni nutrizionali sono riportate a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE.

CAPO III

INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Articolo 8

Condizioni specifiche

1.   Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Le modifiche dell'allegato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità.

Articolo 9

Indicazioni comparative

1.   Fatto salvo il disposto della direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.

2.   Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.

CAPO IV

INDICAZIONI SULLA SALUTE

Articolo 10

Condizioni specifiche

1.   Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

2.   Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

a)

una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;

b)

la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;

c)

se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e

d)

un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

3.   Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

4.   Se del caso, possono essere adottate linee guida per l'attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se necessario, in consultazione con le parti interessate, in particolare operatori del settore alimentare e associazioni di consumatori.

Articolo 11

Associazioni mediche nazionali e associazioni di volontariato

In mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di associazioni mediche nazionali o di associazioni di volontariato si possono applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 12

Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute

Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:

a)

indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;

b)

indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;

c)

indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.

Articolo 13

Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia

1.   Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:

a)

il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o

b)

funzioni psicologiche e comportamentali, o

c)

fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare,

che sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 15 a 18, purché siano:

i)

basate su dati scientifici generalmente accettati e

ii)

ben comprese dal consumatore medio.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro ... (16), corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

3.   Previa consultazione dell'Autorità, entro ... (17) la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

4.   Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3 basata su dati scientifici generalmente accettati è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro.

5.   Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3 basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18.

Articolo 14

Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

2.   Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, l'etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

Articolo 15

Domanda di autorizzazione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, è presentata una domanda di autorizzazione a norma dei paragrafi seguenti.

2.   La domanda è trasmessa alla competente autorità nazionale di uno Stato membro.

a)

La competente autorità nazionale:

i)

rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;

ii)

informa senz'indugio l'Autorità e

iii)

mette a disposizione dell'Autorità la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.

b)

L'Autorità:

i)

informa senza indugio della domanda gli altri Stati membri e la Commissione e mette a loro disposizione la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;

ii)

rende pubblica la sintesi della domanda di cui al paragrafo 3, lettera g).

3.   La domanda riporta:

a)

nome e indirizzo del richiedente;

b)

sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione sulla salute e sue caratteristiche particolari;

c)

copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, effettuati relativamente all'indicazione sulla salute, nonché ogni altro materiale disponibile per dimostrare che detta indicazione rispetta i criteri del presente regolamento;

d)

se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare protette dalla proprietà industriale, con giustificazione accettabile;

e)

copia di altri studi scientifici riguardanti l'indicazione sulla salute in esame;

f)

una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute per la quale è richiesta l'autorizzazione, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche;

g)

una sintesi della domanda.

4.   Previa consultazione dell'Autorità, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le norme di attuazione del presente articolo, comprese norme relative alla stesura e alla presentazione della domanda.

5.   Anteriormente a ... (18), l'Autorità pubblica orientamenti dettagliati per assistere i richiedenti nella stesura e nella presentazione della domanda.

Articolo 16

Parere dell'Autorità

1.   Nel formulare il parere, l'Autorità si sforza di rispettare un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda valida. Detto termine è prorogato qualora l'Autorità chieda al richiedente ulteriori informazioni a norma del paragrafo 2.

2.   Se del caso, l'Autorità, o una delle competenti autorità nazionali per suo tramite, può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una data scadenza.

3.   Per elaborare il parere, l'Autorità:

a)

si accerta che la formulazione proposta per l'indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici;

b)

valuta se la formulazione dell'indicazione sulla salute soddisfa i criteri stabiliti dal presente regolamento;

c)

si esprime sulla formulazione proposta per l'indicazione sulla salute, valutando se è comprensibile e significativa per il consumatore medio.

4.   Il parere favorevole all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute riporta i seguenti dettagli:

a)

nome e indirizzo del richiedente;

b)

sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione e le sue caratteristiche particolari;

c)

la formulazione raccomandata dell'indicazione sulla salute proposta, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche;

d)

se applicabile, condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare che dovrebbe accompagnare l'indicazione sulla salute sull'etichettatura e nella pubblicità.

5.   L'Autorità trasmette il parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell'indicazione sulla salute, e comunica i motivi alla base del parere e le informazioni su cui questo è basato.

6.   L'Autorità rende pubblico il parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il richiedente o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Articolo 17

Autorizzazione comunitaria

1.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 2 un progetto di decisione relativo agli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, tenuto conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione motiva le divergenze.

2.   Il progetto di decisione che modifica l'elenco delle indicazioni sulla salute consentite riporta i dettagli di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

3.   La decisione definitiva sulla domanda è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione adottata e ne pubblica i dettagli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 possono essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili da qualsiasi operatore del settore alimentare se il loro uso non è limitato a norma dell'articolo 20.

6.   La concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale dell'operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione.

Articolo 18

Modifica, sospensione e revoca dell' autorizzazione

1.   Il richiedente/utilizzatore di un'indicazione inclusa in uno degli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 può richiedere una modifica dell'elenco pertinente. La procedura di cui agli articoli da 15 a 17 si applica mutatis mutandis.

2.   Di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità esprime un parere per stabilire se un'indicazione sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 soddisfi ancora le condizioni del presente regolamento.

Essa trasmette immediatamente il parere alla Commissione e agli Stati membri e, se del caso, al richiedente originario dell'indicazione in questione. L'Autorità rende pubblico il parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il richiedente/utilizzatore o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

La Commissione esamina quanto prima il parere dell'Autorità e tutte le osservazioni ricevute. Se del caso, l'autorizzazione è modificata, sospesa o revocata secondo la procedura di cui all'articolo 17.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

Registro comunitario

1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «il registro».

2.   Il registro contiene quanto segue:

a)

le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione di cui all'allegato;

b)

le limitazioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 5;

c)

le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 2 e all'articolo 27, paragrafo 6 e le misure nazionali di cui all'articolo 22, paragrafo 3;

d)

un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.

Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono registrate in un allegato separato del registro unitamente alle seguenti informazioni:

1)

la data in cui la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute e il nome del richiedente originario che ha ottenuto l'autorizzazione;

2)

il fatto che la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute in base a dati protetti da proprietà industriale;

3)

il fatto che l'indicazione sulla salute è di impiego limitato, a meno che un successivo richiedente non ottenga l'autorizzazione all'impiego senza riferimento ai dati protetti da proprietà industriale del richiedente originario.

3.   Il registro è accessibile al pubblico.

Articolo 20

Protezione dei dati

1.   I dati scientifici e le altre informazioni contenuti nella domanda, richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di sette anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che il richiedente successivo non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, qualora:

a)

i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presentato la domanda;

b)

il richiedente precedente avesse diritto esclusivo di riferimento ai dati protetti da proprietà industriale al momento in cui ha presentato la domanda; e

c)

l'indicazione sulla salute non avrebbe potuto essere autorizzata se il richiedente precedente non avesse presentato i dati protetti da proprietà industriale.

2.   Fino al termine del periodo di sette anni di cui al paragrafo 1, nessun richiedente successivo ha il diritto di far riferimento ai dati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente, a meno che e fino a che la Commissione non prenda una decisione per stabilire se l'indicazione potesse o avesse potuto essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 14, o, nel caso, all'articolo 13 se il richiedente precedente non avesse presentato i dati designati come protetti da proprietà industriale.

Articolo 21

Disposizioni nazionali

Fatte salve le disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 28 e 30, gli Stati membri non possono limitare o proibire il commercio o la pubblicità dei prodotti alimentari conformi al presente regolamento applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano le indicazioni impiegate in determinati prodotti alimentari o in tutti i prodotti alimentari.

Articolo 22

Procedura di notifica

1.   Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi.

2.   La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato il «comitato») se ritiene utile tale consultazione o se essa è richiesta da uno Stato membro ed esprime un parere sulle misure previste.

3.   Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto parere negativo dalla Commissione.

Se il parere è negativo la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente paragrafo, se le misure previste possono essere attuate. La Commissione può chiedere che siano apportate alcune modifiche alla misura prevista.

Articolo 23

Misure di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro ha motivi gravi per ritenere che un'indicazione non sia conforme al presente regolamento o che la fondatezza scientifica di cui all'articolo 6 sia insufficiente, esso può sospendere temporaneamente l'impiego dell'indicazione in questione sul proprio territorio.

Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sospensione.

2.   Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è adottata una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità.

La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.

3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione fino a che non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Controllo

Per agevolare un controllo efficace dei prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali o sulla salute, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale immissione sul mercato, trasmettendo un modello dell'etichetta impiegata sul prodotto.

Articolo 26

Valutazione

Entro ... (19), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato negli alimenti a proposito dei quali sono fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute, e sulla comprensione delle indicazioni da parte dei consumatori, corredata, se necessario, di una proposta di modifiche.

Articolo 27

Misure transitorie

1.   Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento e non conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre ... (20). Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli alimenti possono essere commercializzati fino a dodici mesi dall'adozione dei pertinenti profili nutrizionali e delle rispettive condizioni d'uso.

2.   I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1o gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino a ... (21). Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3.   Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2005 ai sensi di disposizioni nazionali ad esse applicabili e che non sono incluse nell'allegato possono continuare ad essere impiegate fino a ... (22), sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 23.

4.   Le indicazioni nutrizionali sotto forma di rappresentazione pittorica, grafica o simbolica conforme ai principi generali del presente regolamento che non siano incluse nell'allegato e siano impiegate secondo condizioni specifiche e criteri elaborati da una normativa nazionale sono soggette alle seguenti modalità:

a)

gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ... (16), dette indicazioni e le norme nazionali applicabili, unitamente ai dati scientifici a sostegno di tali norme;

b)

la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, una decisione relativa all'impiego di dette indicazioni.

Le indicazioni nutrizionali non autorizzate secondo tale procedura possono continuare ad essere impiegate per dodici mesi dopo l'adozione della decisione.

5.   Le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all'adozione dell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 23.

6.   Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 14, impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:

a)

le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue:

i)

gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ... (16), dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell'indicazione;

ii)

previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate.

Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione;

b)

indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente a ... (23), una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da ... (24).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 110 del 30.4.2004, pag. 18.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(4)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

(6)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(7)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(8)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/120/CE della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 51).

(9)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10)  GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(13)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(14)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(15)  24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(16)  L'ultimo giorno del mese di entrata in vigore del presente regolamento più un anno.

(17)  L'ultimo giorno del mese di entrata in vigore del presente regolamento più tre anni.

(18)  Primo giorno del sesto mese successivo alla data di applicazione del presente regolamento.

(19)  L'ultimo giorno del quinto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento più sei anni.

(20)  L'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(21)  Data di entrata in vigore del presente regolamento più dieci anni.

(22)  Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(23)  Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(24)  Primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

A BASSO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.

SENZA CALORIE

L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

SENZA GRASSI

L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % SENZA GRASSI» sono tuttavia proibite.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico.

SENZA GRASSI SATURI

L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml.

A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.

SENZA ZUCCHERI

L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.

A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L'indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

SENZA SODIO o SENZA SALE

L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

FONTE DI FIBRE

L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

FONTE DI PROTEINE

L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]

L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti (1).

AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o [NOME DEL O DEI MINERALI]».

CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO]

L'indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all'articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell'indicazione «FONTE DI».

A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]

L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «FONTE DI» e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile.

A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]

L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %.

LEGGERO/LIGHT

L'indicazione che un prodotto è «LEGGERO» o «LIGHT» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT».

NATURALMENTE/NATURALE

Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «NATURALMENTE/NATURALE» può essere inserito all'inizio dell'indicazione.


(1)  GU L …


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 17 luglio 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), fondata sull'articolo 95 del trattato.

2.

Il 26 maggio 2005 il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura (2).

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 29 febbraio 2004 (3).

3.

L'8 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVI

La proposta di regolamento si riferisce alle indicazioni nutrizionali e sulla salute utilizzate nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e mira a stabilire le condizioni d'uso di tali indicazioni.

I principali obiettivi della presente proposta sono i seguenti:

migliorare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno, garantendo una concorrenza leale nel settore dei prodotti alimentari e aumentando la certezza giuridica per gli operatori economici,

raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori, garantendo la ricezione di adeguate informazioni e la debita valutazione delle indicazioni,

promuovere e tutelare l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio è conforme agli obiettivi della proposta della Commissione, pur introducendo una serie di modifiche, tra cui quelle esposte qui di seguito.

1.

Profili nutrizionali (considerando 9, 10 e 11 e articolo 4, paragrafo 1)

Il Consiglio ha mantenuto il concetto di profili nutrizionali in quanto un elemento importante per garantire l'efficace applicazione del regolamento in relazione alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. La proposta originaria è stata notevolmente sviluppata per concentrarsi maggiormente sullo scopo e sul campo di applicazione dei profili nutrizionali e sulla procedura da seguire per elaborarli. Sono state introdotte adeguate salvaguardie per ovviare alle preoccupazioni riguardanti la loro obiettività scientifica, la tutela delle diverse abitudini dietetiche e tradizioni alimentari nazionali e la partecipazione delle parti interessate al processo.

2.

Indicazioni sulla salute (Articoli 10, 11, 12 e 13)

La proposta originaria della Commissione prevedeva il divieto di varie categorie di indicazioni sulla salute. Il Consiglio ha mantenuto il divieto di tali indicazioni (articolo 12) e, per altre, ha statuito che potrebbero essere utilizzate a determinate condizioni [menzionate nell'articolo 10, paragrafo 3 e nell'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c)].

L'articolo 13 della posizione comune prevede che entro 3 anni dall'adozione del regolamento la Commissione adotti, sulla scorta delle proposte degli Stati membri, un elenco di talune indicazioni sulla salute (che non si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia). Il campo di applicazione di questo articolo è stato ampliato e ora include le indicazioni riguardanti le funzioni psicologiche e comportamentali [paragrafo 1, lettera b)] e il dimagrimento o il controllo del peso [paragrafo 1, lettera c)]. Inoltre, è possibile avvalersi di una procedura di autorizzazione per aggiungere all'elenco indicazioni sulla salute basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati.

Per quanto riguarda raccomandazioni o avalli da parte di associazioni mediche nazionali o di associazioni di volontariato, è previsto un nuovo articolo 11 per il quale, fino all'adozione della norme comunitarie, si possono continuare ad applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato.

3.

Campo di applicazione delle indicazioni nutrizionali (considerando 5, articolo 2, paragrafo 4 e articolo 27, paragrafo 4)

Mentre la proposta originaria non prevedeva l'uso di simboli/segnaletica come indicazioni nutrizionali, il Consiglio ha esaminato la questione in modo particolareggiato, essendo confrontato a crescenti richieste di utilizzo di segnaletica sia positiva che negativa riguardo al valore nutrizionale di un dato prodotto alimentare (da apporre, ad esempio, sui banchi di vendita dei supermercati). Di conseguenza, la posizione comune chiarisce che il regolamento proposto si applica soltanto alle indicazioni benefiche e che non contemplerà indicazioni relative ad un effetto non benefico dell'alimento. A tale riguardo, si dichiara che gli Stati membri che intendono istituire regimi nazionali riguardo a tali indicazioni dovrebbero notificarli alla Commissione e agli altri Stati membri a norma della direttiva 98/34/CE (considerando 5).

Inoltre, per tener conto di talune indicazioni nutrizionali sotto forma di rappresentazione pittorica, grafica o simbolica utilizzate in vari Stati membri, nell'articolo 27, paragrafo 4 è stata introdotta una misura transitoria che prevede l'autorizzazione di norme e criteri nazionali per l'uso di loghi e simboli ove conformi ai principi generali del regolamento.

La Commissione ha accettato la posizione comune definita dal Consiglio.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

Nella votazione in seduta plenaria del 26 maggio 2005 il Parlamento europeo ha adottato 75 emendamenti della proposta (gli emendamenti 22 e 23, di natura linguistica, non riguardano la versione inglese).

Il Consiglio:

a)

ha inserito nella posizione comune 35 emendamenti integralmente, in parte o in linea di massima, come esposto nel prosieguo.

Considerando

Emendamento 1 [considerando 1 (nuovo)] e emendamento 10 (considerando 19): parzialmente ripresi nel considerando 10, ultima frase, si incentrano sui profili nutrizionali e sulle condizioni del loro impiego. Il considerando si riferisce specificamente alla variabilità delle abitudini dietetiche e delle tradizioni alimentari e al fatto che i singoli prodotti possono svolgere un ruolo importante nell'ambito della dieta complessiva.

Emendamento 2 [considerando 3 bis (nuovo)]: parzialmente accolto nel considerando 4, in cui si chiarisce che il regolamento non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche.

Emendamento 4 (considerando 7): accolto nella sostanza e parzialmente nel considerando 11. In particolare, si precisa che al momento di stabilire i profili nutrizionali e le relative misure applicabili, la Commissione terrà conto del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Emendamento 6 (considerando 13) e emendamento 7 (considerando 15): leggermente riformulati e inseriti rispettivamente nei considerando 20 e 23.

Emendamento 8 (considerando 16): la posizione comune integra parte di questo emendamento, nella sostanza, nel considerando 24 e nell'articolo 13. In pratica, si considera che mentre il riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso previsto nella proposta originaria andrebbe vietato, le indicazioni che fanno riferimento al dimagrimento, al controllo del peso o alla riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare potrebbero essere fornite purché siano basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio.

Emendamento 9 (considerando 17): parzialmente accettabile, è stato integrato nel considerando 25.

Emendamento 12 (considerando 22): inserito, lievemente riformulato, nel considerando 30.

Emendamento 14 (considerando 26): accettabile nella prima parte, è stato integrato nel considerando 33.

Articoli

Emendamento 16 (articolo 1, paragrafo 2): parzialmente ripreso nell'articolo 1, paragrafo 2, mentre il Consiglio non ha potuto appoggiare la proposta di esenzione dei prodotti venduti alla rinfusa e degli ortofrutticoli dal campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 17 [articolo 1, paragrafo 3 bis, nuovo): parzialmente ripreso nell'articolo 1, paragrafo 4.

Emendamenti 20 e 21 (articolo 2, paragrafo 1): integralmente ripresi nell'articolo 2.

Emendamenti 26 e 27 [articolo 3, secondo comma, lettere a) e c)]: integralmente ripresi nell'articolo 3.

Emendamento 28 [articolo 3, secondo comma, lettera d bis) (nuova)]: la prima parte è rispecchiata nell'articolo 3, secondo comma, lettera c), mentre la seconda è contemplata nella sostanza nella successiva lettera d).

Emendamento 30 [articolo 5, paragrafo 1, lettera a)]: la prima parte è ora integrata nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

Emendamenti 31, 32 e 33 [articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d)]: ripresi integralmente, così come proposti.

Emendamento 36 (articolo 7): la prima parte di questo emendamento è stata inserita nel considerando 10. Il riferimento agli integratori alimentari e alla direttiva 2002/46/CE (che prescrive, tra l'altro, che le quantità delle sostanze nutritive o altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta) è rinvenibile nell'articolo 7, terzo comma.

Emendamenti 41 e 49 (articolo 11, titolo): ripresi integralmente, così come proposti.

Emendamento 42 (articolo 11, paragrafo 1): questo emendamento è stato ripreso nella posizione comune parzialmente e in linea di massima. In pratica, alcune indicazioni sulla salute per le quali era stata originariamente proposta una restrizione ai sensi dell'articolo 11 [segnatamente nel paragrafo 1, lettere a), b), parte di c) e parte di d) della proposta originaria] sono state eliminate dal suddetto articolo e sono ora richiamate nell'articolo 10, paragrafo 3 (in cui possono essere utilizzate a determinate condizioni), nell'articolo 11 (in cui le norme nazionali possono essere applicate in mancanza di pertinenti norme comunitarie) o nell'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) (in cui possono essere incluse nell'elenco delle indicazioni sulla salute se basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio).

Gli emendamenti 43 e 93 (articolo 11, paragrafo 2): tali emendamenti sono approvati nella sostanza e possono essere trovati nell'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento 44 (articolo 12, paragrafo 1): ripreso parzialmente, per quanto riguarda la soppressione del termine «normali» all'articolo 13, paragrafo 1 e per motivare adeguatamente l'indicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 in cui si fa ora riferimento alla necessità di basarsi sui riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

Emendamento 45 (articolo 12, paragrafo 2, comma 1): ripreso parzialmente e in linea di massima all'articolo 13, paragrafo 5, in cui è possibile includere indicazioni sulla salute nell'elenco approvato a seguito della domanda di autorizzazione degli interessati.

Emendamento 50 [articolo 14, paragrafo 2, lettera b)]: totalmente incorporato nell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b).

Emendamento 51 [articolo 14, paragrafo 2, lettera e)]: approvato parzialmente, in particolare per quanto riguarda la soppressione dell'obbligo di fornire una proposta di formulazione in tutte le lingue della Comunità. In merito alle misure esemplificative per le PMI si sottolinea che le norme di attuazione per l'applicazione dell'articolo 15, comprese le norme relative alla stesura e alla presentazione della domanda sono previste al paragrafo 4 di tale articolo. Inoltre, l'articolo 15, paragrafo 5 prevede che l'Autorità pubblichi, prima della data di applicazione del regolamento, orientamenti dettagliati per assistere i richiedenti.

Emendamento 57 (articolo 15, paragrafo 1): ripreso parzialmente per quanto riguarda il termine previsto per l'autorità di formulare il proprio parere, che è stato esteso a sei mesi.

Emendamento 61 [articolo 15, paragrafo 4, lettera c)]: approvato in linea di massima — il riferimento a tutte le lingue della Comunità è stato soppresso, come previsto dall'emendamento.

Emendamento 62 [(articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)]: approvato parzialmente e in linea di massima. L'articolo 16, paragrafo 6 della posizione comune prevede specificamente che il richiedente possa rivolgere osservazioni alla Commissione sul parere dell'autorità entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'articolo 17, paragrafo 1 prevede che la Commissione nel suo progetto di decisione tenga conto del parere dell'Autorità e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata.

Emendamento 72 (articolo 26): relativo alle misure transitorie per i prodotti già immessi sul mercato e alle indicazioni già in uso, è stato ampiamente ripreso nella sostanza. Un nuovo articolo 27 riguarda ora interamente le misure transitorie applicabili anche agli alimenti già immessi sul mercato, ai prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1ogennaio 2005 e alle indicazioni nutrizionali e sulla salute esistenti.

b)

non ha inserito 38 emendamenti nella posizione comune.

In relazione agli emendamenti 3, 5, 11, 85, 24, 25, 29, 34, 35, 39,40, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 96, 70, il Consiglio ha seguito la posizione espressa dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 85 [articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)] che esenta i marchi di fabbrica dal campo di applicazione del regolamento, si può sottolineare che è previsto un periodo transitorio di 10 anni all'articolo 27, paragrafo 2 per i prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti.

In relazione agli emendamenti 13, 15, 18, 37, 38, 52, 54, 59, 67 e 71, accettati in parte o in linea di massima dalla Commissione ma non inclusi nella posizione comune, si possono formulare le considerazioni seguenti:

Emendamento 13

Il Consiglio osserva che il testo della posizione comune già prevede la consultazione delle parti interessate nel processo di attuazione della proposta di regolamento (come nell'articolo 4, paragrafo 1, quinto comma o nell'articolo 10, paragrafo 4) e tiene debitamente conto delle esigenze dell'industria alimentare europea. La promozione dell'innovazione ad esempio è tra l'altro sottolineata nei considerando 10, 31, nell'articolo 13, paragrafo 5 (indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia dove è necessaria la protezione dei dati). L'articolo 27 (nuovo) elabora misure transitorie dettagliate per i prodotti esistenti e per le indicazioni nutrizionali e sulla salute già in uso.

Emendamento 15

Il considerando proposto è considerato inadeguato in quanto non corrisponde a nessuna disposizione sostanziale nel testo della proposta di regolamento. Il fatto che le campagne d'informazione sulle questioni nutrizionali e sulle sane abitudini alimentari possono svolgere un importante ruolo per prevenire l'obesità e le malattie collegate non è rimesso in discussione dal Consiglio.

Emendamento 18

Il Consiglio considera che gli integratori alimentari rientrino interamente nel campo di applicazione della proposta di regolamento e non appoggia quindi tale emendamento. Condizioni specifiche di etichettatura per gli integratori alimentari sono riportate all'articolo 7, terzo trattino.

Emendamento 37

La partecipazione obbligatoria dei comitati dei consumatori, quando l'elenco delle indicazioni nutrizionali di cui all'allegato del regolamento è modificato, deve comportare probabilmente oneri supplementari, in termini di tempi e costi, sul processo di adeguamento dell'allegato. Si considera che l'articolo 5, paragrafo 2 della posizione comune, che elenca le condizioni generali applicabili a tutte le indicazioni, sia sufficientemente chiaro al riguardo in quanto stabilisce che «l'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione».

Emendamento 38

La proposta di permettere indicazioni nutrizionali comparative tra alimenti di varie categorie non è stata accolta nella posizione comune in quanto sono state sollevate questioni in merito alle eventuali conseguenze sulla chiarezza e l'obiettività scientifica dell'informazione diretta ai consumatori.

Emendamento 52

Secondo il Consiglio, la condizione aggiuntiva proposta, concernente un campione della confezione proposta per l'alimento sulla quale sarà utilizzata l'indicazione nella prima fase della procedura di autorizzazione, comporterebbe un costo aggiuntivo per il richiedente senza adeguati benefici. Si è anche rilevato che l'articolo 25 prevede che gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato informi in merito al modello dell'etichetta impiegata sul prodotto, ai fini di un controllo.

Emendamento 54

Il Consiglio ritiene che per semplificare il processo globale di autorizzazione sono già state definite varie condizioni (ad esempio i requisiti linguistici). Inoltre i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 15 prevedono che, in relazione alla preparazione e alla presentazione della domanda, la Commissione e l'autorità stabiliscano rispettivamente le norme di attuazione e gli orientamenti particolareggiati per assistere i richiedenti.

Emendamento 59

Il Consiglio ha preferito mantenere il testo originario della proposta, con una lieve modifica, poiché lo ha ritenuto più accurato nella descrizione del ruolo e delle competenze dell'Autorità nella valutazione delle domande.

Emendamento 67

Il Consiglio ritiene che il periodo proposto di tre mesi durante il quale la Commissione esamina il parere dell'Autorità non migliorerebbe la chiarezza del testo. Si osserva che conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 della posizione comune il parere dell'Autorità dovrebbe essere esaminato insieme ad eventuali altre osservazioni rivolte dai richiedenti o da altri cittadini, per la presentazione delle quali è previsto un periodo di 30 giorni dalla pubblicazione del parere dell'Autorità. Inoltre, l'articolo 17, paragrafo 1 relativo alla procedura da seguire stabilisce già scadenze precise a questo proposito.

Emendamento 71

Il Consiglio non ritiene appropriata la proposta secondo cui la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del regolamento entro tre anni, dato che molti dei suoi aspetti di base (quali i profili nutrizionali o l'elenco delle indicazioni sulla salute consentite) non saranno ancora stati attuati in quella fase.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, che chiede di esaminare in particolare eventuali problemi incontrati nell'applicazione dell'articolo 1 paragrafo 4 bis (nuovo) (Emendamento 85) sull'esenzione dei prodotti recanti marchi d'impresa, si rammenta che, conformemente all'articolo 27 della posizione comune, tali prodotti, anche se non conformi al regolamento, possono continuare ad essere commercializzati per un periodo di dieci anni. L'attuale formulazione dell'articolo 26 lascia aperta la possibilità per la Commissione di esaminare tale questione nell'ambito della sua valutazione dell'applicazione del regolamento, dell'evoluzione del mercato per i prodotti interessati e della comprensione delle indicazioni da parte dei consumatori.

3.   Altri elementi nuovi introdotti dal Consiglio

Tra gli altri elementi nuovi introdotti nella posizione comune figurano:

bevande alcoliche: il divieto generale di utilizzo di indicazioni nel caso di bevande alcoliche, ad eccezione di quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico, è stato mantenuto nell'articolo 4, paragrafo 3. Al paragrafo 4 è stato inoltre chiarito che, in mancanza di norme comunitarie specifiche riguardanti l'uso di tali indicazioni per bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.

denominazioni commerciali o marchi di fabbrica: l'uso di denominazioni commerciali o marchi di fabbrica che potrebbero al tempo stesso essere considerati come indicazioni e rientrare nel campo di applicazione del regolamento proposto in ragione della loro rappresentazione o formulazione è oggetto dell'articolo 1, paragrafo 3. Tale nuova disposizione consente l'utilizzo di tali denominazioni commerciali o marchi di fabbrica senza essere soggetti a procedure di autorizzazione a condizione che la loro etichettatura, presentazione o pubblicità rechi anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Al fine di tener conto delle preoccupazioni relative all'applicazione del regolamento alle denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti è stato introdotto un periodo transitorio di dieci anni per le denominazioni commerciali o marchi di fabbrica utilizzati prima del 1o gennaio 2005, al termine del quale essi devono conformarsi al regolamento (articolo 27, paragrafo 2).

Allegato

Le condizioni relative all'utilizzo delle indicazioni nutrizionali contenute nell'allegato del regolamento sono state modificate per tener conto, in particolare, dei recenti sviluppi tecnico-scientifici in questo settore.


(1)  Doc. COM/2003/0424/def. – COD 2003/0165.

(2)  Doc. 9200/05.

(3)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 44.


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