ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Comunicazioni |
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Corte di giustizia |
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CORTE DI GIUSTIZIA |
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Causa C-391/06: Ricorso proposto il 20 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda |
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO |
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2006/C 294/9 |
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2006/C 294/2 |
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2006/C 294/3 |
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2006/C 294/7 |
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2006/C 294/8 |
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2006/C 294/9 |
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2006/C 294/0 |
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2006/C 294/1 |
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2006/C 294/2 |
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2006/C 294/3 |
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2006/C 294/4 |
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2006/C 294/5 |
Causa T-229/06: Ricorso presentato il 24 agosto 2006 — Kretschmer/Parlamento |
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2006/C 294/6 |
Causa T-237/06: Ricorso presentato il 4 settembre 2006 — NOS/Commissione |
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2006/C 294/7 |
Causa T-258/06: Ricorso presentato il 12 settembre 2006 — Germania/Commissione |
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2006/C 294/8 |
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2006/C 294/9 |
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2006/C 294/0 |
Causa T-264/06: Ricorso proposto il 22 settembre 2006 — DC-HADLER NETWORKS/Commissione |
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2006/C 294/1 |
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2006/C 294/2 |
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2006/C 294/3 |
Causa T-268/06: Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione |
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2006/C 294/4 |
Causa T-270/06: Ricorso presentato il 25 settembre 2006 — Lego Juris — Mega Brands (Lego brick)/UAMI |
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2006/C 294/5 |
Causa T-271/06: Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 — Microsoft/Commissione |
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2006/C 294/6 |
Causa T-272/06: Ricorso presentato il 29 settembre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia |
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2006/C 294/7 |
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2006/C 294/8 |
Causa T-274/06: Ricorso presentato il 6 ottobre 2006 — Estaser El Mareny/Commissione |
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2006/C 294/9 |
Causa T- 275/06: Ricorso presentato il 4 ottobre 2006 — Omya/ Commissione |
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2006/C 294/0 |
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2006/C 294/1 |
Causa T- 278/06: Ricorso presentato il 6 ottobre 2006 — Regno Unito/Commissione |
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2006/C 294/2 |
Causa T-279/06: Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/BCE |
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2006/C 294/3 |
Causa T -280/06: Ricorso presentato il 4 ottobre 2006 — Repubblica italiana/Commissione |
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2006/C 294/4 |
Causa T-281/06: Ricorso presentato il 6 ottobre 2006 — Spagna/Commissione |
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2006/C 294/5 |
Causa T-288/06: Ricorso proposto il 5 luglio 2005 — Huta Czestochowa/Commissione |
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TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA |
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2006/C 294/6 |
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2006/C 294/7 |
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2006/C 294/8 |
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2006/C 294/9 |
Causa F-100/06: Ricorso presentato il 31 agosto 2006 — Simon/Corte di giustizia e Commissione |
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2006/C 294/0 |
Causa F-115/06: Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 — Sanchez Ferriz e a./ Commissione |
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2006/C 294/1 |
Causa F- 116/06: Ricorso presentato il 26 settembre 2006 — Buckingham e a./Commissione |
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2006/C 294/2 |
Causa F-117/06: Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 — Loy/Parlamento europeo |
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2006/C 294/3 |
Causa F- 118/06: Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 — Di Bucci/Commissione |
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2006/C 294/4 |
Causa F-119/06: Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Kerstens/Commissione |
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2006/C 294/5 |
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III Informazioni |
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2006/C 294/6 |
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IT |
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I Comunicazioni
Corte di giustizia
CORTE DI GIUSTIZIA
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/1 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-105/02) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie delle Comunità - Carnet TIR non appurati - Mancato pagamento delle risorse proprie corrispondenti)
(2006/C 294/01)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Wilms, agente)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing e R. Stüwe, agenti, D. Sellner, Rechtsanwalt)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Wimmer e A. Snoecx, agenti e B. vaCORTE DI GIUSTIZIAn de Walle de Ghelcke, avocat)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Regolamento del Consiglio n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie — Mancata riscossione dei dazi d'importazione garantiti da determinati carnet TIR e mancato versamento della corrispondenti risorse proprie — Dazi d'importazione per i quali «non è stata fornita alcuna garanzia» o che «formano oggetto di contestazione» — Carnet per i quali il riassicuratore ha contestato i propri obblighi
Dispositivo
1) |
Non scaricando correttamente taluni documenti di transito (carnet TIR), cosicché le derivanti risorse proprie non sono state né correttamente contabilizzate né messe a disposizione della Commissione entro i termini,
|
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
4) |
Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006 — R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., Japan Tobacco, Inc./Philip Morris International Inc., Commissione delle Comunità europee, Parlamento europeo, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-131/03 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Decisione della Commissione di intentare un'azione giudiziaria dinanzi ad un giudice di uno Stato terzo - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità)
(2006/C 294/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., Japan Tobacco, Inc. (rappresentanti: P. Lomas, solicitor, e O.W. Brouwer, avocat)
Altre parti nel procedimento: Philip Morris International Inc., Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey, X. Lewis e C. Ladenburger, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: H. Duintjer Tebbens e A. Baas, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese (rappresentante: G. de Bergues, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, M. Fiorilli, avvocato dello Stato), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e A. Seiça Neves, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e W.-D. Plessing, agenti), Repubblica ellenica, Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: J.G.M. Van Bakel)
Interveniente a sostegno della Commissione: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e T. Blanchet, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 15 gennaio 2003, nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, Philip Morris International e a./Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibili i ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione di avviare, nei confronti delle ricorrenti, un'azione civile dinanzi ai giudici degli Stati Uniti, a fronte della pretesa implicazione delle ricorrenti medesime nel contrabbando di sigarette nell'Unione europea, al fine di ottenere il risarcimento del danno economico subìto dall'Unione nonché l'ingiunzione da parte del giudice all'immediata cessazione del contrabbando — Interpretazione dell'art. 230 CE nonché della giurisprudenza della Corte — Effetti giuridici della decisione della Commissione di avviare un'azione giurisdizionale civile dinanzi a un giudice di un paese terzo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto. |
2) |
Le società R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., sono condannate alle spese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-377/03) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie delle Comunità - Carnet TIR non appurati - Mancato o tardivo pagamento delle risorse proprie corrispondenti)
(2006/C 294/03)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e G. Wilms, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: E. Dominikovits, A. Goldman e M. Wimmer, agenti, B. van de Walle de Ghelcke, avocat)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Mancato o ritardato pagamento delle risorse proprie alla Commissione — Inosservanza delle norme contabili — Scarico irregolare da parte della dogana belga di alcuni documenti di transito (carnet TIR)
Dispositivo
1) |
Omettendo di contabilizzare o avendo contabilizzato tardivamente le risorse proprie derivanti da carnet TIR non scaricati regolarmente, in quanto iscritti nella contabilità B anziché nella contabilità A, con la conseguenza che le risorse proprie derivatene non sono state messe a disposizione della Commissione delle Comunità europee entro i termini;
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-378/03) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie delle Comunità - Pagamenti scaglionati da parte del debitore - Riscossione)
(2006/C 294/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e G. Wilms, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: A. Goldman, E. Dominkovits e M. Wimmer, agenti, assistiti dal sig. B. van de Walle de Ghelcke, avocat)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 6, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Ritardato pagamento delle risorse proprie derivanti dall'ottenimento di pagamenti dilazionati da parte del debitore — Dazi all'importazione
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, versando con ritardo risorse proprie nel caso ottenga dal debitore pagamenti scaglionati, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona) — Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l./Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona
(Causa C-475/03) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 33, n. 1 - Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d'affari - Nozione di «imposte sulla cifra d'affari» - Imposta regionale italiana sulle attività produttive)
(2006/C 294/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Cremona
Parti nella causa principale
Ricorrente: Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l.
Convenuta: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Cremona — Interpretazione dell'art. 33 della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE (GU L 376, pag. 1) — Compatibilità di una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle attività produttive
Dispositivo
L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta di cui si discute nella causa principale.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-84/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 4253/88 e art. 10 CE - Fondi strutturali - Coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali e quelli della BEI - Riduzione sistematica degli importi versati a titolo di aiuti del FEAOG, sezione «Orientamento» - Diritti riscossi dall'IFADAP durante il periodo di programmazione 1994-1999)
(2006/C 294/06)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.M. Alves Vieira, G. Braun, agenti, N. Castro Marques e F. Costa Leite, advogados)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, agente, C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete, advogados)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE e regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1) — Riduzione sistematica degli importi versati quali aiuti FEAOG, sezione Orientamento — Diritti obbligatori riscossi dall'IFADAP nel periodo di programmazione 1994-1999
Dispositivo
1) |
La Repubblica portoghese, consentendo all'Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (Istituto di finanziamento e di aiuto allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca) di creare e mantenere in vigore un sistema di concessione di contributi finanziari dei Fondi strutturali comunitari, con norme sostanziali relative al pagamento di diritti, non volontari né facoltativi, che non costituiscono la retribuzione di servizi, bensì sono finalizzati a finanziare compiti spettanti allo Stato portoghese, segnatamente, in applicazione del diritto comunitario, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 settembre 2006 — Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Technische Unie BV, Commissione delle Comunità europee, CEF City Electrical Factors BV, CEF Holdings Ltd
(Causa C-105/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Intese - Mercato dei materiali elettrotecnici nei Paesi Bassi - Associazione nazionale di grossisti - Accordi e pratiche concordate aventi ad oggetto un regime collettivo di esclusiva e la fissazione dei prezzi - Ammende)
(2006/C 294/07)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e M. De Grave, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Technische Unie BV (rappresentanti: P. Bos e C. Hubert, avvocati), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e H. Gilliams, avvocati), CEF City Electrical Factors, CEF Holdings Ltd BV (rappresentanti: J. Stuyck, C. Vinken-Geijselaers e M. Poelman, avvocati)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 dicembre 2003, cause riunite T-5/00 e T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie BV/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (Caso IV/33.884 — Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (GU L 39, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2003, cause riunite T-5/00 e T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, è annullata soltanto nella parte in cui il Tribunale, nell'esaminare il motivo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole, ha omesso di verificare se l'eccessiva durata, imputabile alla Commissione delle Comunità europee, dell'intero procedimento amministrativo — ivi compresa la fase antecedente alla comunicazione degli addebiti — fosse idonea a pregiudicare le future possibilità di difesa della Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied. |
2) |
L'impugnazione è respinta per il resto. |
3) |
Il ricorso proposto dalla Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied dinanzi al Tribunale di primo grado, in quanto parzialmente fondato sul motivo relativo ad una violazione del principio del termine ragionevole, è respinto. |
4) |
La Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied è condannata alle spese del presente procedimento. Le spese connesse ai procedimenti di primo grado definiti dalla sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T-5/00 e T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, sono mantenute a carico della Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo della detta sentenza. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 settembre 2006 — Technische Unie BV/Commissione delle Comunità europee, CEF City Electrical Factors BV, CEF Holdings Ltd, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied
(Causa C-113/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Intese - Mercato dei materiali elettrotecnici nei Paesi Bassi - Associazione nazionale di grossisti - Accordi e pratiche concordate aventi ad oggetto un regime collettivo di esclusiva e la fissazione dei prezzi - Ammende)
(2006/C 294/08)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Technische Unie BV (rappresentanti: P. Bos e C. Hubert, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils, agente, H. Gilliams, avvocato), CEF City Electrical Factors BV, CEF Holdings Ltd, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (rappresentante: E. Pijnacker Hordijk, avvocato)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 dicembre 2003, cause riunite T-5/00 e T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie BV/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (Caso IV/33.884 — Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (GU L 39, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2003, cause riunite T-5/00 e T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, è annullata soltanto nella parte in cui il Tribunale, nell'esaminare il motivo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole, ha omesso di verificare se l'eccessiva durata, imputabile alla Commissione delle Comunità europee, dell'intero procedimento amministrativo — ivi compresa la fase antecedente alla comunicazione degli addebiti — fosse idonea a pregiudicare le future possibilità di difesa della Technische Unie BV. |
2) |
L'impugnazione è respinta per il resto. |
3) |
Il ricorso proposto dalla Technische Unie BV dinanzi al Tribunale di primo grado, in quanto parzialmente fondato sul motivo relativo ad una violazione del principio del termine ragionevole, è respinto. |
4) |
La Technische Unie BV è condannata alle spese del presente procedimento. Le spese connesse ai procedimenti di primo grado definiti dalla sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T-5/00 e T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, sono mantenute a carico della Technische Unie BV secondo le modalità stabilite al punto 3 del dispositivo della sentenza stessa. |
2.12.2006 |
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C 294/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-275/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Transito comunitario esterno - Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 - Risorse proprie delle Comunità - Messa a disposizione - Termini - Interessi di mora - Mancata conservazione e comunicazione di documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione di risorse proprie)
(2006/C 294/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e G. Wilms, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: E. Dominikovits e M. Wimmer, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Jackson, agente, M. Angiolini e R. Anderson, barristers)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 6, 9, 10, e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1), che, a partire dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom (GU L 155, pag. 1) — Anomalie e ritardi constatati in occasione dell'iscrizione contabile delle risorse proprie
Dispositivo
1) |
Non iscrivendo nella contabilità prevista all'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, entro i termini impartiti i diritti accertati; non verificando se, dal 1o gennaio 1995, si fossero verificati altri ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie a seguito di un'iscrizione tardiva nella contabilità prevista all'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000, distruggendo gli archivi che si riferivano a tale periodo e non comunicando i detti ritardi alla Commissione delle Comunità europee affinché questa potesse calcolare gli interessi di mora dovuti, ai sensi dell'art. 11 del detto regolamento, a causa della tardiva messa a disposizione delle risorse proprie, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 3, 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto, e dell'art. 10 CE. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi
(Cause riunite C-282/04 e C-283/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 56, n. 1, CE e 43 CE - Azioni che conferiscono poteri speciali («golden shares») dello Stato olandese nelle società KPN e TPG - Limiti dei concetti di «partecipazione di controllo», «investimento diretto» e «investimento di portafoglio» nel contesto delle libertà fondamentali - «Provvedimento statale» in materia di libertà fondamentali - Garanzia del servizio postale universale)
(2006/C 294/10)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk, A. Nijenhuis e S. Noë, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e J. van Bakel e dal sig. M. de Grave)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 e 56 CE — Diritti annessi all'azione specifica (golden share) dello Stato dei Paesi Bassi nella società Koninklijke KPN N.V.
Dispositivo
1) |
Conservando negli statuti della Koninklijke KPN NV e della TPG NV talune disposizioni che prevedono che il capitale di tali società comprenda una golden share detenuta dallo Stato olandese, la quale conferisce a quest'ultimo diritti speciali di approvazione di talune decisioni gestionali degli organi di tali società, non limitati ai casi in cui l'intervento di tale Stato è necessario per ragioni imperative di interesse generale riconosciute dalla Corte e, nel caso della TPG NV, in particolare per garantire il mantenimento del servizio postale universale, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE. |
2) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
(1) GU C 217 del 28 agosto 2004.
2.12.2006 |
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C 294/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2003 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, Germania) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
(Causa C-290/04) (1)
(Artt. 59 del Trattato CEE (divenuto art. 59 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CEE (divenuto art. 60 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 50 CE) - Legislazione fiscale - Imposta sul reddito - Prestazione di servizi svolta da un non residente nell'ambito di spettacoli artistici - Principio della ritenuta dell'imposta alla fonte - Prestatore di servizi non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro)
(2006/C 294/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nella causa principale
Ricorrente: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH
Convenuto: Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito, secondo la quale il destinatario di un servizio residente deve procedere alla trattenuta alla fonte dell'imposta sui compensi versati a un prestatore di servizi non residente
Dispositivo
1) |
Gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e devono essere interpretati nel senso che essi non ostano:
|
2) |
Gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e devono essere interpretati nel senso che essi:
|
3) |
L'art. 59 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a favore di un prestatore di servizi cittadino di uno Stato terzo. |
2.12.2006 |
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C 294/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-312/04) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie delle Comunità - Carnet TIR non appurati - Procedure di riscossione dei dazi doganali - Mancato rispetto - Omessa trasmissione delle relative risorse proprie e omesso versamento degli interessi di mora)
(2006/C 294/12)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e A. Weimar, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e J.G. M. van Bakel, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 2, n. 1, 6, n. 2, 10, n. 1, e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989 n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 155, pag. 1) — Mancato avvio, entro il termine previsto, delle procedure dirette alla riscossione dei dazi doganali a seguito di irregolarità nel trasporto di merci effettuato con carnet TIR — Mancata trasmissione, entro il termine previsto, delle relative risorse proprie e mancata corresponsione degli interessi di mora
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
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C 294/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG/Finanzlandesdirektion für Tirol, Finanzlandesdirektion für Steiermark, Finanzlandesdirektion für Kärnten
(Causa C-368/04) (1)
(Aiuti concessi dagli Stati - Art. 88, n. 3, ultima frase, CE - Rimborso parziale di imposte sull'energia - Mancata notifica dell'aiuto - Decisione della Commissione - Dichiarazione di compatibilità dell'aiuto con il mercato comune per un determinato periodo anteriore - Effetto sulle domande di rimborso delle imprese non beneficiarie della misura di aiuto - Poteri dei giudici nazionali)
(2006/C 294/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG
Convenuti: Finanzlandesdirektion für Tirol, Finanzlandesdirektion für Steiermark, Finanzlandesdirektion für Kärnten
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 88, n. 3, CE — Concessione di un aiuto di Stato che violi il divieto di esecuzione di progetti di aiuti precedentemente alla decisione della Commissione — Aiuto consistente in un rimborso parziale di imposte sull'energia concesso solo a favore delle imprese produttrici di beni materiali — Effetti della successiva decisione della Commissione che dichiari l'aiuto compatibile con il mercato comune
Dispositivo
1) |
L'art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che spetta ai giudici nazionali salvaguardare gli interessi dei singoli dinanzi ad un'eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima dell'adozione, da parte della Commissione delle Comunità europee, di una decisione che li autorizzi. Nel fare ciò, i giudici nazionali devono prendere in piena considerazione l'interesse comunitario e non devono adottare una misura che avrebbe per unico effetto di estendere la cerchia dei beneficiari dell'aiuto. |
2) |
Poiché una decisione della Commissione delle Comunità europee che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha la conseguenza di regolarizzare a posteriori gli atti di esecuzione che erano invalidi in quanto erano stati adottati nell'inosservanza del divieto di cui all'art. 88, n. 3, ultima frase, CE, poco importa che una domanda sia proposta prima o dopo l'adozione della decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica. |
2.12.2006 |
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C 294/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Korkein oikeus (Finlandia) — procedimento penale a carico di Jan-Erik Anders Ahokainen, Mati Leppik,
(Causa C-434/04) (1)
(Libera circolazione delle merci - Artt. 28 CE e 30 CE - Normativa nazionale che vieta, salvo autorizzazione preventiva, l'importazione di alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore all'80 % - Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa - Giustificazione con la tutela della salute e dell'ordine pubblico)
(2006/C 294/14)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Imputati nella causa principale
Jan-Erik Anders Ahokainen, Mati Leppik
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione degli artt. 28 e 30 CE in rapporto ad una legislazione nazionale che subordina ad un'autorizzazione preliminare l'importazione di alcol etilico non denaturato superiore a 80 gradi
Dispositivo
Gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano a un regime, come quello previsto dalla legge n. 1143/1994, sull'alcol (alkoholilaki (1143/1994)), che sottopone l'importazione di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico superiore ad 80 gradi ad un'autorizzazione preventiva, a meno che non risulti che, tenuto conto delle circostanze di diritto e di fatto che contrassegnano la situazione dello Stato membro interessato, la tutela della sanità pubblica e dell'ordine pubblico contro i danni causati dall'alcol possa essere garantita mediante provvedimenti che incidano in minor misura sul commercio intracomunitario.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Fidium Finanz AG/Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht
(Causa C-452/04) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Società con sede in uno Stato terzo - Attività interamente o principalmente rivolta verso il territorio di uno Stato membro - Concessione di crediti a titolo professionale - Requisito di un'autorizzazione preliminare nello Stato membro in cui la prestazione è fornita)
(2006/C 294/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti nella causa principale
Ricorrente: Fidium Finanz AG
Convenuto: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interpretazione degli artt. 49, 56 e 58 CE — Impresa stabilita in uno Stato terzo la cui attività, consistente nella concessione di prestiti è interamente o principalmente rivolta verso il territorio di uno Stato membro — Requisito di un'autorizzazione preventiva nello Stato membro in cui è fornita la prestazione
Dispositivo
Un regime nazionale in forza del quale uno Stato membro assoggetta ad autorizzazione preliminare l'esercizio dell'attività di concessione di crediti a titolo professionale, sul suo territorio, da parte di una società con sede in uno Stato terzo, e in forza del quale una tale autorizzazione deve essere negata, in particolare, quando la detta società non ha la sua direzione generale o una succursale su tale territorio, pregiudica in modo preponderante la libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 49 e seguenti. Una società con sede in uno Stato terzo non è legittimata a valersi di tali disposizioni.
2.12.2006 |
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C 294/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Malaga — Spagna) — procedimento penale a carico di G. Francesco Gasparini, Jose Ma L. A. Gasparini, G. Costa Bozzo, Juan de Lucchi Calcagno, Francesco Mario Gasparini, José A. Hormiga Marrero, Sindicatura Quiebra
(Causa C-467/04) (1)
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Art. 54 - Principio «ne bis in idem» - Ambito di applicazione - Assoluzione degli imputati per prescrizione del reato)
(2006/C 294/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Málaga
Imputati nella causa principale
G. Francesco Gasparini, Jose Ma L. A. Gasparini, G. Costa Bozzo, Juan de Lucchi Calcagno, Francesco Mario Gasparini, José A. Hormiga Marrero, Sindicatura Quiebra
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Málaga –Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) — Principio ne bis in idem — Ambito di applicazione — Interpretazione dell'art. 24 CE — Ambito di applicazione
Dispositivo
1) |
Il principio ne bis in idem, sancito all'art. 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 a Schengen, si applica ad una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all'esercizio di un'azione penale, con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale. |
2) |
Il detto principio non si applica a persone diverse da quelle che sono state giudicate con sentenza definitiva da uno Stato contraente. |
3) |
Il giudice penale di uno Stato contraente non può considerare una merce in libera pratica sul suo territorio per il solo fatto che il giudice penale di un altro Stato contraente ha accertato, a proposito di tale medesima merce, che il reato di contrabbando è prescritto. |
4) |
L'immissione sul mercato di una merce in un altro Stato membro, successiva alla sua importazione nello Stato membro che ha pronunciato l'assoluzione, costituisce un comportamento idoneo a far parte dei «medesimi fatti»ai sensi del detto art. 54. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) — Regno Unito) B.F. Cadman/Health & Safety Executive
(Causa C-17/05) (1)
(Politica sociale - Art. 141 CE - Principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Anzianità di servizio quale elemento concorrente alla determinazione della retribuzione - Giustificazione oggettiva - Onere della prova)
(2006/C 294/17)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (Civil Division)
Parti nella causa principale
Ricorrente: B.F. Cadman
Convenuta: Health & Safety Executive
Interveniente: Equal Opportunities Commission
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 141 CE — Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Anzianità di servizio utilizzata come criterio determinante per la retribuzione e avente un diverso impatto in base al sesso dei lavoratori
Dispositivo
Quando il ricorso al criterio dell'anzianità di servizio quale elemento concorrente alla determinazione della retribuzione produce, per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, disparità retributive tra i lavoratori di sesso maschile ed i lavoratori di sesso femminile che vanno compresi nel raffronto, l'art. 141 CE deve essere interpretato nel senso che:
— |
dato che, in generale, il ricorso al criterio dell'anzianità di servizio è idoneo a conseguire il fine legittimo di ricompensare l'esperienza acquisita dal lavoratore, che lo pone in condizione di svolgere meglio le sue mansioni, il datore di lavoro non deve specificamente dimostrare che il ricorso a tale criterio sia idoneo a conseguire il detto obiettivo per quanto riguarda un determinato impiego, a meno che il lavoratore non fornisca elementi atti a suscitare seri dubbi al riguardo; |
— |
quando si utilizza, ai fini della determinazione della retribuzione, un sistema di classificazione professionale basato sulla valutazione del lavoro da svolgere, non è necessario dimostrare che un lavoratore, considerato individualmente, ha acquisito, nel periodo pertinente, un'esperienza tale da consentirgli di svolgere meglio le sue mansioni. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, Paesi Bassi) — ASM Lithography BV/Inspecteur van de Belastingdienst-Douane Zuid/kantoor Roermond
(Causa C-100/05) (1)
(Codice doganale - Determinazione dell'obbligazione doganale - Dazi all'importazione dei prodotti compensatori determinati dall'interessato e confermati dalle autorità doganali ai sensi dell'art. 121 del codice doganale - Dazi calcolabili ai sensi dell'art. 122, lett. c), del codice doganale - Rimborso dell'eccedenza riscossa in base all'art. 236 del codice doganale)
(2006/C 294/18)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti nella causa principale
Ricorrente: ASM Lithography BV
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst-Douane Zuid/kantoor Roermond
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione degli artt. 121, n. 1, 122, lett. c), 214 e 236 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Prodotti compensatori considerati immessi in libera pratica — Obbligazione doganale ad essi relativa stabilita mediante i parametri di tassazione di cui all'art. 122, lett. c), del regolamento n. 2913/92 — Mancanza di una previa ed espressa istanza dell'interessato — Accoglimento di una successiva istanza di ricalcolo ex art. 236 del regolamento n. 2913/92
Dispositivo
1) |
L'art. 122, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, al momento della determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale risultante dall'immissione in libera pratica di prodotti compensatori, salvo che l'interessato ne abbia fatto espressa richiesta, le autorità doganali nazionali non sono tenute ad applicare le norme di tassazione relative al regime di trasformazione sotto dogana, qualora le merci d'importazione avessero potuto essere vincolate a tale regime. |
2) |
L'art. 236 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 va interpretato nel senso che le autorità doganali nazionali devono accogliere una domanda di rimborso di dazi all'importazione quando risulti che, per errore dell'interessato e non in base ad una scelta, l'importo dell'obbligazione doganale è stato determinato in applicazione dell'art. 121 di tale regolamento ed è già stato oggetto di una comunicazione all'interessato, anche se tale domanda comporta che le autorità in questione ricalcolino l'importo dell'obbligazione in applicazione dell'art. 122, lett. c) del detto regolamento. |
2.12.2006 |
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C 294/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (Paesi Bassi)] — Bovemij Verzekeringen NV/Benelux-Merkenbureau
(Causa C-108/05) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 3, n. 3 - Carattere distintivo - Acquisizione in seguito all'uso - Presa in considerazione dell'intero territorio del Benelux o di una parte sostanziale dello stesso - Presa in considerazione delle zone linguistiche del Benelux - Marchio denominativo EUROPOLIS)
(2006/C 294/19)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te 's-Gravenhage
Parti nella causa principale
Ricorrente: Bovemij Verzekeringen NV
Convenuto: Benelux-Merkenbureau
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Interpretazione dell'art. 3, n. 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Valutazione del carattere distintivo di un marchio — Uso del marchio — Notorietà del marchio in tutto il territorio del Benelux o in una parte rilevante di esso (ad es. i Paesi Bassi) — Presa in considerazione delle zone linguistiche
Dispositivo
1) |
L'art. 3, n. 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che la registrazione di un marchio può essere ammessa sulla base di questa disposizione solo se si dimostra che tale marchio ha acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo in tutta la parte del territorio dello Stato membro o, nel caso del Benelux, in tutta la parte del territorio di quest'ultimo in cui esiste un impedimento alla registrazione. |
2) |
Per quanto riguarda un marchio che consiste in una o più parole di una lingua ufficiale di uno Stato membro o del Benelux, se l'impedimento alla registrazione esiste solo in una delle zone linguistiche dello Stato membro o, nel caso del Benelux, in una delle zone linguistiche di quest'ultimo, si deve dimostrare che il marchio ha acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo in tutta questa zona linguistica. Nella zona linguistica così definita, occorre valutare se gli ambienti interessati, o quantomeno una frazione significativa di questi ultimi, identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-128/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - Imprese di trasporto internazionale di persone stabilite in un altro Stato membro - Fatturato annuo in Austria inferiore o pari a EUR 22 000 - Modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'IVA)
(2006/C 294/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: H. Dossi e M. Fruhmann, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato- Violazione degli artt. 2, 6,9, n. 2, lett. b), 17,18 e 22, nn. 3-5 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Regime specifico per le imprese di trasporto internazionale di viaggiatori stabilite in un altro Stato e la cui cifra d'affari annuale in Austria non superi EUR 22 000 — Assenza dell'obbligo di presentare una dichiarazione periodica e di pagare l'importo netto dell'imposta
Dispositivo
1) |
Consentendo a soggetti passivi non stabiliti in Austria che effettuino attività di trasporto di persone in tale Stato membro di non presentare dichiarazioni dei redditi e di non pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto quando il loro fatturato annuo ivi realizzato non superi EUR 22 000, considerando che, in questo caso, l'importo dell'imposta dovuta equivale all'imposta sul valore aggiunto deducibile, e assoggettando l'applicazione del regime semplificato alla condizione che tale imposta non venga indicata nelle fatture o nei documenti sostitutivi, la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa derivanti dall'art. 18, nn. 1, lett. a), e 2, e dall'art. 22, nn. 3-5, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. |
2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
3) |
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
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C 294/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, Paesi Bassi) — NV Raverco (C-129/05), Coxon & Chatterton Ltd (C-130/05)/Minister Van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Cause riunite C-129/05 e C-130/05) (1)
(Direttiva 97/78/CE - Regolamento (CEE) n. 2377/90 - Controlli veterinari - Prodotti che provengono da paesi terzi - Rispedizione di prodotti che non soddisfano i requisiti di importazione - Confisca e distruzione)
(2006/C 294/21)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nella causa principale
Ricorrenti: NV Raverco, Coxon & Chatterton Ltd
Convenuto: Minister Van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Oggetto
Interpretazione degli artt. 17, n. 2, 22, n. 2, e allegato I della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24, pag. 9) — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1) — Controlli veterinari — Rispedizione dei prodotti che non soddisfano le condizioni di importazione — Sequestro e distruzione — Tutela degli interessi dei paesi terzi anche in mancanza di un interesse comunitario
Dispositivo
1) |
L'art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che l'ostacolo alla rispedizione di una partita che non soddisfi i presupposti per l'importazione risiede nel mancato adempimento delle norme comunitarie. |
2) |
L'art. 22, n. 2, della direttiva 97/78, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, dev'essere interpretato nel senso che esso prescrive in modo imperativo alle autorità veterinarie competenti la confisca e la distruzione dei prodotti che, in seguito a controlli veterinari effettuati in forza di tale direttiva, risultano contenere una sostanza compresa nell'allegato IV di tale regolamento. |
2.12.2006 |
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C 294/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 ottobre 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Klagenfurt (Austria)] — Amalia Valeško/Zollamt Klagenfurt
(Causa C-140/05) (1)
(Atto di adesione all'Unione europea - Misure transitorie - Allegato XIII - Fiscalità - Sigarette importate dalla Slovenia - Introduzione nel territorio austriaco nel bagaglio personale dei viaggiatori - Franchigia delle accise limitata a determinati quantitativi - Possibilità di mantenere fino al 31 dicembre 2007 le restrizioni quantitative applicate alle importazioni provenienti da paesi terzi - Direttiva 69/169/CEE)
(2006/C 294/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudici del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt
Parti nella causa principale
Ricorrente: Amalia Valeško
Convenuto: Zollamt Klagenfurt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Interpretazione degli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE, nonché dell'Allegato XIII (Elenco di cui all'Articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia), punto 6. (Fiscalità), sub 2., dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 906) — Mantenimento da parte degli Stati membri, durante il periodo transitorio, delle stesse restrizioni quantitative per l'importazione dalla Slovenia di sigarette nel loro territorio nazionale, senza pagamento di dazi ulteriori rispetto a quelli applicati all'importazione di sigarette da paesi terzi — Delimitazione del quantitativo importabile da un privato residente nel territorio nazionale più restrittiva di quella valevole per la maggior parte dei paesi terzi
Dispositivo
1) |
Il punto 6, n. 2, dell'allegato XIII all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che esso non 'osta a che la Repubblica dAustria mantenga, a titolo transitorio, la propria normativa nazionale che prevede una franchigia delle accise limitata a 25 unità per le sigarette provenienti dalla Slovenia, introdotte nel territorio della Repubblica d'Austria nel bagaglio personale dei viaggiatori residenti in quest'ultimo Stato membro, che rientrano direttamente nel territorio austriaco per via terrestre o attraverso vie di navigazione interne di tale Stato membro. |
2) |
Gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, quale quella in questione nella causa principale, secondo cui la franchigia delle accise per le sigarette importate nel bagaglio personale dei viaggiatori è limitata a 25 unità all'ingresso nel territorio della Repubblica d'Austria in provenienza da taluni altri Stati membri, in particolare dalla Repubblica di Slovenia, nonostante il fatto che, in seguito all'ultimo allargamento dell'Unione europea, tale franchigia ridotta non si applica più ad alcuno Stato terzo, con la sola eccezione della zona franca svizzera del Samnauntal, mentre generalmente le importazioni di sigarette provenienti da paesi terzi beneficiano di una franchigia di 200 unità. |
2.12.2006 |
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C 294/14 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — Jean Leon Van Straaten/Staat der Nederlanden, Repubblica italiana
(Causa C-150/05) (1)
(Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - Principio del ne bis in idem - Nozioni di «medesimi fatti» e di «giudicato» - Esportazione da uno Stato ed importazione verso un altro Stato - Assoluzione dell'imputato)
(2006/C 294/23)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Parti nella causa principale
Ricorrente: Jean Leon Van Straaten
Convenuti: Staat der Nederlanden, Repubblica italiana
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank 's-Hertogenbosch — Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) — Principio del ne bis in idem — «Medesimi fatti» e «sentenza» — Delitto oggetto di procedimenti giudiziari in quanto operazioni di esportazione in uno Stato ed operazioni di importazione in un altro — Sentenza definitiva in caso di assoluzione dell'imputato?
Dispositivo
1) |
L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev'essere interpretato nel senso che:
|
2) |
Il principio del ne bis in idem, sancito all'art. 54 della detta convenzione, trova applicazione ad una decisione dell'autorità giudiziaria di uno Stato contraente con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove. |
2.12.2006 |
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C 294/15 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione/Repubblica d'Austria
(Causa C-226/05) (1)
(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Mancata trasposizione entro il termine stabilito)
(2006/C 294/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima, agente)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Incompleta trasposizione degli articoli 8, n. 2, lett. b), 11, 12, e 24, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostane pericolose (GU L 10, pag. 13)
Dispositivo
1) |
Non avendo recepito, entro il termine stabilito: le disposizioni della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nella legge nazionale sui meccanismi di accensione e gli esplosivi nonché nella legge del Land di Salisburgo sull'energia elettrica,
|
2) |
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
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C 294/15 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-232/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti a favore della Scott Paper SA/Kimberly-Clark - Obbligo di recupero - Mancata esecuzione a causa dell'applicazione del procedimento nazionale - Autonomia procedurale nazionale - Limiti - «Procedura nazionale che consenta l'esecuzione immediata ed effettiva» ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Procedura nazionale che prescrive effetti sospensivi dei ricorsi proposti contro i titoli di riscossione emessi dalle autorità nazionali)
(2006/C 294/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Gioito, agente)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione nel termine previsto della decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU L 12, del 15/01/02, pag. 1).
Dispositivo
1) |
La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le misure necessarie al fine di recuperare presso il loro beneficiario gli aiuti previsti dalla decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE nonché degli artt. 2 e 3 della detta decisione. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
(1) GU C 171 del 9 luglio 2005.
2.12.2006 |
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C 294/16 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Coseil d'Etat — Francia) — Nicolae Bot/Préfet du Val-de-Marne
(Causa C-241/05) (1)
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Art. 20, n. 1 - Requisiti per la circolazione dei cittadini di uno Stato terzo non soggetti all'obbligo di visto - Soggiorno non superiore a tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen - Soggiorno successivo - Nozione di «primo ingresso»)
(2006/C 294/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti nella causa principale
Ricorrente: Nicolae Bot
Convenuto: Préfet du Val-de-Marne
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'Etat (Francia) — Interpretazione dell'art. 20, n. 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) — Nozione di primo ingresso nel territorio delle Parti contraenti
Dispositivo
L'art. 20, n. 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «primo ingresso» di cui a tale disposizione riguarda, oltre il primissimo ingresso nei territori degli Stati contraenti il detto Accordo, anche il primo ingresso in tali territori che avviene dopo la scadenza di un periodo di sei mesi da tale primissimo ingresso nonché qualsiasi altro primo ingresso che avviene dopo la scadenza di ogni nuovo periodo di sei mesi a decorrere da una precedente data di primo ingresso.
2.12.2006 |
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C 294/16 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bács-Kiskun Megyei Bíróság e dall'Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungheria) — Ákos Nádasdi/Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05), Ilona Németh/Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05)
(Cause riunite C-290/05 e C-333/05) (1)
(Tributi interni - Tassa d'immatricolazione sulle automobili - Autoveicoli usati - Importazione)
(2006/C 294/27)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Bács-Kiskun Megyei Bíróság e Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Ákos Nádasdi (C-290/05) e Ilona Németh (C-333/05)
Convenuti: Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) e Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hadjú-Bihar Megyei Bíróság — Interpretazione dell' art. 90, primo comma del Trattato CE — Tassa di immatricolazione che colpisce gli autoveicoli al momento della prima immatricolazione nello Stato membro, che non colpisce gli autoveicoli d'occasione messi in circolazione nello Stato membro prima dell'1.2.2004 e che è calcolata indipendentemente dal valore dell'autoveicolo
Dispositivo
1) |
Una tassa come quella introdotta in Ungheria dalla legge n. CX del 2003, relativa alla tassa d'immatricolazione (a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény), che non colpisce le autovetture private per il fatto che attraversano la frontiera, non costituisce un dazio doganale all'importazione o una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE. |
2) |
L'art. 90, primo comma, CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una tassa come quella introdotta dalla legge relativa alla tassa d'immatricolazione, nella misura in cui
È irrilevante il paragone con autoveicoli usati immessi in circolazione nello Stato membro di cui trattasi prima dell'introduzione di tale tassa. |
3) |
L'art. 33 della sesta direttiva non osta alla riscossione di una tassa come quella introdotta dalla legge relativa alla tassa d'immatricolazione, la cui base imponibile non è rappresentata dalla cifra d'affari e che non dà luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/17 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-353/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/54/CE - Mancato recepimento nel termine prescritto)
(2006/C 294/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. B. Schima e F. Simonetti, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: sig. S. Schreiner, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37)
Dispositivo
1) |
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/18 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-360/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Mancato recepimento entro il termine stabilito)
(2006/C 294/29)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e M. Velardo, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. De Bellis e I. Braguglia, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento, entro il termine previsto, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/18 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-49/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/37/CE - Documenti di immatricolazione dei veicoli - Mancato recepimento nel termine prescritto)
(2006/C 294/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. Yerrell, agente)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: sig. S. Schreiner, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138, pag. 57)
Dispositivo
1) |
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/19 |
Ordinanza della Corte 28 settembre 2006 — Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd (già Van den Bergh Foods Ltd)/Commissione delle Comunità europee, Masterfoods Ltd, Richmond Ice Cream Ltd (già Richmond Frozen Confectionery Ltd)
(Causa C-552/03) (1)
(Impugnazione - Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) - Gelati destinati al consumo immediato - Fornitura di frigocongelatori ai dettaglianti - Clausola di esclusiva - Diritto a un giusto processo - Onere della prova)
(2006/C 294/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd (già Van den Bergh Foods Ltd) (rappresentanti: M. Nicholson e M. Rowe, solicitors, assistiti dagli avv.ti M. Biesheuvel e M. De Grave)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. W. Wils, B. Doherty e A. Whelan, agenti), Masterfoods Ltd (rappresentanti: sigg. P. Collins e M. Levitt, solicitors), Richmond Ice Cream Ltd, già Richmond Frozen Confectionery Ltd (rappresentanti: sig. I. Forrester, QC)
Oggetto
Ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003, nella causa T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd (già HB Ice Cream Ltd)/ Commissione — Rigetto di un ricorso di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 1998, 98/531/CE, relativa ad un procedimento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE nei confronti di Van den Bergh Foods Limited (Casi IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436) che vieta la prassi di mettere a disposizione dei rivenditori frigocongelatori destinati in esclusiva alla vendita di gelati prodotti dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/19 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korsholms tingsrätt — Finlandia) — Teemu Hakala/Oy L. Simons Transport Ab
(Causa C-93/05) (1)
(Articolo 104, n. 3, secondo comma del regolamento di procedura - Questione la cui soluzione non da adito a dubbi ragionevoli - Regolamento (CEE) n. 3820/85 - Armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada - Retribuzione dei conducenti, lavoratori subordinati, in funzione delle distanze percorse - Divieto di un tale regime di retribuzione a meno che la sicurezza stradale non sia compromessa)
(2006/C 294/32)
Lingua di procedura: lo svedese
Giudice del rinvio
Korsholms tingsrätt
Parti nella causa principale
Ricorrente: Teemu Hakala
Convenuta: Oy L. Simons Transport Ab
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korsholms tingsrätt — Interpretazione dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1) — Retribuzione di un conducente, lavoratore subordinato, basata sulle distanze percorse
Dispositivo
Un regime di retribuzione basato sulla distanza percorsa è incompatibile con l'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, a meno che un tale regime non sia tale da compromettere la sicurezza stradale. Spetta al giudice nazionale verificare se tale sia il caso, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie di cui alla causa principale.
2.12.2006 |
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C 294/20 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 29 giugno 2006 — Creative Technology Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), José Vila Ortiz
(Causa C-314/05 P) (1)
(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Domanda di marchio denominativo comunitario «PC WORKS» - Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale «W WORK PRO» - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
(2006/C 294/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: Creative Technology Ltd (rappresentanti: S. Jones e P. Rawlinson, Solicitors)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Laitinen, agente), José Vila Ortiz
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 25 maggio 2005, causa T-352/02, Creative Technology/UAMI, che respinge come infondato un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio comunitario «PC WORKS» per prodotti della classe 9, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 4 settembre 2002, R 265/2001-4, che respinge il ricorso proposto contro la decisione della divisione d'opposizione che rifiuta la registrazione del detto marchio nell'ambito del procedimento di opposizione avviato dal titolare del marchio figurativo nazionale «W WORK PRO» per prodotti della classe 9.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Creative Technology Ltd è condannata alle spese. |
(1) GU C 296 del 26 novembre 2005.
2.12.2006 |
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C 294/20 |
Ordinanza della Corte 5 ottobre 2006 — Dorte Schmidt-Brown/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-365/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Dovere di assistenza - Rigetto di una richiesta di assistenza finanziaria nell'ambito di un'azione per diffamazione intentata dinanzi a giudici del Regno Unito)
(2006/C 294/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Dorte Schmidt-Brown (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e L. Lozano Palacios, agenti, e avv. D. Waelbroeck)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 5 luglio 2005, causa T-387/02, Schmidt-Brown/Commissione, che respinge la domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 aprile 2002, recante rigetto della richiesta della ricorrente diretta in particolare ad ottenere un'assistenza finanziaria da tale istituzione nell'ambito di un'azione per diffamazione da lei intentata contro una società dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales)
Dispositivo
1) |
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto. |
2) |
La sig.a Schmidt-Brown è condannata alle spese. |
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C 294/21 |
Ordinanza della Corte 20 settembre 2006 — Jamal Ouariachi/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-4/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Ricorso manifestamente irricevibile)
(2006/C 294/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jamal Ouariachi (rappresentante: F. Blanmailland, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Dintilhac e G. Boudot, agenti)
Oggetto
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta sezione) 26 ottobre 2005, causa T-124/04, Ouariachi/Commissione, con la quale è stato dichiarato manifestamente infondato il ricorso introdotto dal sig. Ouariachi per ottenere il risarcimento del danno assertivamente subito a causa dei pretesi illeciti compiuti da un agente della delegazione della Commissione a Khartum (Sudan)
Dispositivo
1) |
Il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado è respinto. |
2) |
Il sig. Ouariachi è condannato alle spese. |
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C 294/21 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 13 luglio 2006 — Soffass SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Sodipan SCA
(Causa C-92/06 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Marchio figurativo «NICKY» - Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali «NOKY» e «noky» - Valutazione puramente fattuale - Ricorso manifestamente irricevibile)
(2006/C 294/36)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedente: Soffass SpA (rappresentanti: avv.ti V. Bilardo, C. Bacchini e M. Mazzitelli,)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Capostagno, agente), Sodipan (rappresentante: avv. N. Bœspflug)
Oggetto
Ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 novembre 2005, causa T-396/04, Soffass/UAMI, con la quale il Tribunale ha dichiarato infondato un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio figurativo «NICKY» per prodotti classificati nella classe 15 avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione per il mercato interno (UAMI) 16 luglio 2004, R 699/2003-1 che annulla la decisione della divisione di opposizione, recante rigetto dell'opposizione presentata dal titolare dei marchi figurativi nazionali «NOKY» e «noky» per prodotti classificati nella classe 16
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Soffass SpA è condannata alle spese. |
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C 294/22 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Bolzano) — Eurodomus srl/Comune di Bolzano
(Causa C-166/06) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità manifesta)
(2006/C 294/37)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile di Bolzano
Parti
Richiedente: Eurodomus srl
Resistente: Comune di Bolzano
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile di Bolzano — Interpretazione dell'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione europea — Ente territoriale che ha adottato disposizioni normative atte ad ostacolare l'applicazione di un giudicato amministrativo — Compatibilità con il diritto comunitario
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale civile di Bolzano, con decisione del 4 gennaio 2006, è irricevibile.
2.12.2006 |
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C 294/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Celle (Germania) l'11 agosto 2006 — Dirk Rüffert in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co., KG/Land Niedersachsen
(Causa C-346/06)
(2006/C 294/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Celle
Parti nella causa principale
Ricorrente: Dirk Rüffert in qualità di curatore fallimentare della Objekt und Bauregie GmbH & Co., KG
Convenuta: Land Niedersachsen
Questione pregiudiziale
Se non rappresenti una restrizione ingiustificata della libera prestazione dei servizi ai sensi del Trattato CE la circostanza che agli enti pubblici aggiudicatori sia imposto per legge di aggiudicare gli appalti relativi a lavori edili esclusivamente alle imprese che, all'atto della presentazione delle offerte, si impegnino per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, perlomeno la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nel luogo dell'esecuzione dei lavori in questione.
2.12.2006 |
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C 294/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 30 agosto 2006 — J. A. van der Steen/Inspecteur van de Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
(Causa C-355/06)
(2006/C 294/39)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti nella causa principale
Ricorrente: J. A. van der Steen
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Questione pregiudiziale
Se l'art. 4, n. 1, della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che, qualora una persona fisica svolga quale unica attività l'effettiva esecuzione di tutti i lavori derivanti dalle attività di una società a responsabilità limitata di cui sia unico amministratore, unico azionista e unico «membro del personale», i detti lavori non costituiscono attività economica in quanto sono effettuati nell'ambito della gestione e della responsabilità della società a responsabilità limitata e quindi non nel circuito economico.
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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C 294/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het betrijfsleven (Paesi Bassi) il 4 settembre 2006 — Feinchemie Schwebda GmbH e Bayer CropScience AG/College voor de toelating van betrijdingsmiddelen, interveniente: Agrichem B.V.
(Causa C-361/06)
(2006/C 294/40)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het betrijfsleven
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Feinchemie Schwebda GmbH e Bayer CropScience AG
Convenuto: College voor de toelating van betrijdingsmiddelen
Interveniente: Agrichem B.V.
Questione pregiudiziale
Se l'art. 4, n. 1, della direttiva 2002/37/CE (1) debba essere interpretato nel senso che questa disposizione non obbliga gli Stati membri a porre fine entro il 1o settembre 2003 all'autorizzazione di un pesticida contenente etofumesate per il motivo che il titolare dell'autorizzazione non possieda un fascicolo che soddisfi le condizioni di cui all'Allegato II della direttiva 91/414/CEE (2) o non possa accedere allo stesso.
(1) Direttiva della Commissione 3 maggio 2002, 2002/37/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (GU L 117, pag. 10).
(2) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
2.12.2006 |
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C 294/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden il 12 settembre 2006 — Benetton Group SpA/G-Star International BV
(Causa C-371/06)
(2006/C 294/41)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden.
Parti nella causa principale
Ricorrente: Benetton Group SpA.
Resistente: G-Star International BV.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 3, n. 1, lett. e[, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa] (1) debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso contenuto impedisca in modo permanente la registrazione quale marchio di una forma, laddove la natura del prodotto sia tale che il suo aspetto esteriore e la sua forma, per la loro bellezza o la loro originalità, ne determinano interamente, ovvero in misura considerevole, il valore di mercato, o se invece tale divieto non trovi applicazione qualora, prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l'attrattiva della forma considerata è stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo. |
2) |
Nell'ipotesi in cui la soluzione per la questione 1 sia in quest'ultimo senso: in che misura tale attrattiva deve essere stata prevalente perché il divieto non sia più applicabile. |
(1) Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).
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C 294/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) l'11 settembre 2006 — Asda Stores Ltd/Commissioners of HM Revenue and Customs
(Causa C-372/06)
(2006/C 294/42)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito).
Parti nella causa principale
Ricorrente: Asda Stores Ltd.
Convenuti: Commissioners of HM Revenue and Customs.
Questioni pregiudiziali
Questioni riguardanti l'origine non preferenziale
Compatibilità delle pertinenti disposizioni dell'allegato 11 del regolamento di applicazione con il Codice
1) |
Se le norme per determinare l'origine non preferenziale contenute nell'allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) che istituisce il codice doganale comunitario («il regolamento di applicazione») siano invalide per quanto riguarda i televisori a colori fabbricati in Turchia che rientrano nella voce tariffaria della nomenclatura combinata ex 8528 come definiti nella colonna 3 della tabella relativa tale voce, in quanto incompatibili con le disposizioni dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario («il codice doganale comunitario»). Interpretazione dell'allegato 11 |
2) |
Qualora la regola d'origine specifica applicabile ai televisori a colori di cui alla nomenclatura combinata ex 8528 come definita nella colonna 3 della tabella relativa a tale voce contenuta nell'allegato 11 del regolamento di applicazione sia valida, se l'origine non preferenziale di un componente separato, come lo chassis, che è incorporato in un televisore a colori finito, debba essere determinata separatamente; e, in tal caso, se tale origine non preferenziale debba essere determinata:
|
3) |
Qualora un componente di un televisore a colori, come uno chassis, abbia ottenuto l'origine locale ai sensi dell'art. 24 del codice doganale comunitario sulla base del criterio della trasformazione o della lavorazione sostanziale, se sia ancora necessario determinare un valore per tale componente per poter applicare al televisore a colori la regola d'origine specifica applicabile ai televisori a colori contenuta nell'allegato 11 del regolamento di applicazione. |
4) |
Qualora le regole concordate per la posizione negoziale della Comunità dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio possano essere applicate allorché si applica l'allegato 11, se sia necessario che un componente di un televisore a colori, come lo chassis, debba avere il suo prezzo franco fabbrica reale oppure se possa essergli attribuito un valore equivalente ad un prezzo franco fabbrica. |
5) |
Se la risposta alla terza questione o alla quarta questione richiede che si debba considerare un valore equivalente ad un prezzo franco fabbrica reale, in che modo debba essere determinato tale valore. In particolare:
|
Questioni riguardanti gli artt. 44-47 della decisione n. 1/95 e l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara
6) |
Se le disposizioni dell'art. 44 della decisione del Consiglio di Associazione CE-Turchia 22 dicembre 1995, n. 1, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, in combinato disposto con l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara, impongano alla Comunità di inoltrare al consiglio di Associazione CE-Turchia una richiesta di rivolgere raccomandazioni e di procedere alla notificazione al detto consiglio prima di rendere applicabili i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98 (3) anche ai prodotti importati dalla Turchia e che erano in libera pratica. |
7) |
Se l'art. 46 della decisione n. 1/95 imponga alla Comunità, la quale ha modificato, mediante il regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98, la gamma dei prodotti e le aliquote dei dazi istituiti da tre precedenti regolamenti del Consiglio relativi alle importazioni di taluni televisori a colori originari della Cina e della Corea, di informare il comitato misto dell'unione doganale che essa intende applicare tali misure anche alle importazioni dalla Turchia, prima di poter assoggettare le importazioni dalla Turchia di televisori a colori originari della Cina e della Corea ed in libera pratica all'applicazione di nuovi dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) del Consiglio n. 2584/98. |
8) |
Se gli artt. 44-47 della decisione n. 1/95 richiedano che gli operatori commerciali siano informati, o altrimenti edotti, delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 46 della decisione n. 1/95 o di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 47, n. 2 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara. |
9) |
In caso di obbligo di domanda, di notificazione o di informazione:
|
10) |
Se gli artt. 44, 46 e 47 della decisione n. 1/95 e l'art. 47 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara siano direttamente applicabili o abbiano efficacia diretta dinanzi ai giudici nazionali, così da conferire ai singoli operatori commerciali il diritto di rivendicare la loro violazione per opporsi al pagamento di dazi antidumping altrimenti esigibili. |
(1) GU L 11, p. 88.
(2) GU L 3, p. 23.
(3) GU L 324, p. 1.
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C 294/25 |
Ricorso presentato il 15 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-380/06)
(2006/C 294/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e S. Pardo Quintillán, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, autorizzando mediante la legge 29 dicembre 2004, n. 3, recante misure di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, un termine di 90 giorni per il pagamento di determinati prodotti alimentari e di largo consumo, e differendo l'entrata in vigore di talune disposizioni al 1o luglio 2006, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1); |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva 2000/35/CE non prevede alcuna applicazione parziale o progressiva delle proprie disposizioni. Il differimento al 1o luglio 2006 è perciò contrario al disposto dei nn. 1 e 2 del suo art. 3, ma anche al disposto del n. 4, ai cui sensi gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique.
Così, il differimento dell'applicazione del termine massimo di 60 giorni non può essere visto come una misura addizionale a favore dei creditori ed è in ogni caso inaccettabile, specie ove si consideri che la legge nazionale di attuazione della direttiva 2000/35/CE avrebbe dovuto essere adottata entro l'agosto del 2002.
(1) GU L 200, pag. 35
2.12.2006 |
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C 294/26 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2006 dalla Ocean Trawlers Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 giugno 2006, nelle cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Cathal Boyle e altri/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-382/06 P)
(2006/C 294/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ocean Trawlers Ltd (rappresentanti: P. Gallagher SC, A. Collins SC, D. Barry solicitor)
Altre parti nel procedimento: Irlanda, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 in quanto ha respinto il ricorso nella causa T-226/03, Ocean Trawlers Ltd/Commissione, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE (1), relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri nella parte in cui si applica alla richiesta di capacità di sicurezza per il nuovo peschereccio RSW MFV Golden Rose e nella parte in cui ha condannato la Ocean Trawlers Ltd al pagamento delle sue spese; |
— |
annullare la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri nella parte in cui si applica alla richiesta di capacità di sicurezza per il nuovo peschereccio RSW, MFV Golden Rose; |
— |
condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
L'appellante afferma che la sentenza del Tribunale di primo grado deve essere annullata per i seguenti motivi:
il Tribunale ha applicato un testo di legge errato avendo individuato l'interesse dell'appellante ad introdurre la causa con riferimento alla data di adozione della decisione 2003/245 e non con riferimento alla data di deposito del ricorso;
il Tribunale ha commesso un errore materiale, risultante dai documenti che gli sono stati sottoposti, per quanto riguarda la proprietà, da parte dell'appellante, della MFV «Golden Rose» per tutto il periodo rilevante ai fini del ricorso;
l'affermazione che l'appellante non era individualmente interessata dalla decisione 2003/245 «poiché le imbarcazioni in questione non esistono» non ha alcun fondamento di diritto e, inoltre, è contraddetta dal ragionamento che il Tribunale ha svolto nella sua sentenza;
l'appellante è, ed è stata per tutto il periodo rilevante, proprietaria della MFV «Golden Rose». Pertanto, non si può sostenere che abbia perso l'interesse che indiscutibilmente aveva al momento dell'avvio dell'azione diretta all'annullamento della decisione 2003/245, dato che quest'ultima ha inciso sulla sua domanda relativa alla stazza di sicurezza per quanto riguarda la proposta MFV «Golden Rose»;
il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che l'appellante non fosse legittimata a richiedere l'annullamento della decisione 2003/245, considerate le misure adottate per mitigare le perdite ed i danni subiti come conseguenza di tale provvedimento.
(1) GU L 90, pag.48.
2.12.2006 |
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C 294/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Milano (Italia) il 18 settembre 2006 — Bakemark Italia Srl/Agenzia Entrate Ufficio Milano 1
(Causa C-386/06)
(2006/C 294/45)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Milano
Parti nella causa principale
Ricorrente: Bakemark Italia Srl
Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Milano 1
Questioni pregiudiziali
«Se l'art. 19 bis 1 lett. c), d) ed e) del DPR 26.10.1972 n. 633 sia, o no, in contrasto con l'art. 17 della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE» (1).
(1) GU L 145, p. 1
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C 294/27 |
Ricorso presentato il 19 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia
(Causa C-387/06)
(2006/C 294/46)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Huttunen e M. Shotter)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione delle Comunità europee chiede di:
— |
dichiarare che, disponendo all'art. 43 della viestintämarkkinalaki (legge sul mercato delle comunicazioni) la limitazione delle competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione alla redistribuzione delle chiamate telefoniche dalla rete fissa verso quella mobile, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 8, nn. 1, 2, lett. b) e 3, lett. c) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), nonché dell'art. 8, nn. 1 e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (2). |
— |
condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 24 luglio 2003.
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
2.12.2006 |
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C 294/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 19 settembre 2006 — Nuova Agricast srl/Ministero delle Attività Produttive
(Causa C-390/06)
(2006/C 294/47)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Roma
Parti nella causa principale
Ricorrente: Nuova Agricast srl
Convenuto: Ministero delle Attività Produttive
Questioni pregiudiziali
«Se sia valida la decisione in data 12.7.2000 della Commissione UE, comunicata al Governo italiano con nota in data 2.8.2000 SG(2000)D/105754, limitatamente alla disposizione transitoria che prevede la eccezionale deroga al principio della» necessità dell'aiuto «— in occasione della prima applicazione del regime in questione — alle sole domande» introdotte in occasione dell'ultimo bando, organizzato in base al regime precedente ed approvato dalla Commissione fino al 31.12.1999, che sono state considerate ammissibili all'aiuto ma che non sono state evase data l'insufficienza delle risorse finanziarie assegnate a tale bando «con conseguente ingiustificata pretermissione -in violazione del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di motivazione ex art. 253 Trattato — delle domande introdotte in occasione dei bandi precedenti, non agevolate per mancanza di fondi ed in attesa di essere inserite automaticamente nel bando immediatamente successivo ovvero di essere riformulate nel primo bando» utile «istituito in applicazione del nuovo regime».
2.12.2006 |
IT |
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C 294/28 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-391/06)
(2006/C 294/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Lawunmi e U. Wolker, in qualità di agenti)
Convenuta: l'Irlanda
Conclusioni della ricorrente
— |
constatare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE (1) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, e non avendone comunque dato comunicazione alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva; |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 14 febbraio 2005.
(1) GU L 94, pag. 49.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/28 |
Ricorso presentato il 21 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-392/06)
(2006/C 294/49)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
Constatare che, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE (1), concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, e comunque avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi a lui incombenti in forza di tale direttiva; |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva 2002/15/CE andava trasposta nell'ordinamento interno entro il 23 marzo 2005.
(1) GU L 80, pag. 35
2.12.2006 |
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C 294/28 |
Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-394/06)
(2006/C 294/50)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
Non avendo presentato, anteriormente al 1o luglio 2005, una relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti comprendente tutti gli elementi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/30/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla summenzionata disposizione; |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la presentazione della relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/30/CE, è scaduto il 1o luglio 2005.
La Repubblica italiana sostiene di aver comunicato alla Commissione in data 14 luglio 2006 una relazione conforme a quanto previsto dalla direttiva.
Tuttavia, ad avviso della Commissione, tale relazione non è completa perché non vi è menzione alcuna delle risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva.
(1) GU L 123, p. 42
2.12.2006 |
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C 294/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Sala Primera Civil (Spagna) il 22 settembre 2006 — Entitad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Al Rima, S.A.
(Causa C-395/06)
(2006/C 294/51)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo — Sala Primera Civil
Parti nella causa principale
Ricorrente: Entitad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
Convenuta: Al Rima, S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'installazione di apparecchi televisivi nelle stanze di un albergo o di uno stabilimento analogo ai fini della distribuzione via cavo del segnale televisivo captato via satellite o terrestre costituisca un atto di comunicazione al pubblico compreso nella sfera di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela dei diritti dei produttori di fonogrammi e dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1). |
2) |
Se intendere la stanza di un albergo, o di uno stabilimento analogo, come un ambito strettamente domestico, escludendo così che possa considerarsi comunicazione al pubblico quella realizzata mediante apparecchi televisivi per mezzo dei quali venga distribuito il segnale precedentemente captato dall'albergo o da un analogo stabilimento, sia in contrasto con la tutela dei diritti dei produttori di fonogrammi e dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola prevista dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE. |
3) |
Se, ai fini della tutela dei diritti dei produttori di fonogrammi e dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, possa considerarsi pubblica, per il motivo che è accessibile ad un pubblico successivo, la comunicazione effettuata per mezzo dei televisori collocati nelle stanze d'albergo che ricevono il segnale precedentemente captato dall'albergo o da analogo stabilimento. |
(1) Sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
2.12.2006 |
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C 294/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 21 settembre 2006 — Eivind F. Kramme/SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S
(Causa C-396/06)
(2006/C 294/52)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti nella causa principale
Ricorrente: Eivind F. Kramme
Convenuta: SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S
Questioni pregiudiziali
1) |
Se costituisca una circostanza eccezionale il caso in cui un apparecchio viene ritirato dal servizio a causa di problemi tecnici con la conseguente cancellazione del volo, v. art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1). |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, quali misure debbano essere adottate da un vettore aereo ai sensi del regolamento per evitare la cancellazione di voli in seguito a problemi tecnici. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se un vettore aereo abbia adottato tutte le misure per evitare la cancellazione ai sensi del regolamento, nel caso in cui venga constatato che non vi era alcun altro apparecchio disponibile per effettuare il volo che l'apparecchio ritirato dal servizio a causa di problemi tecnici avrebbe dovuto effettuare. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se sia rilevante la circostanza che la documentazione riguardante i problemi tecnici addotti dal vettore aereo provenga esclusivamente dal vettore aereo stesso. |
(1) GU L 46, pag. 1.
2.12.2006 |
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C 294/30 |
Ricorso presentato il 25 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-398/06)
(2006/C 294/53)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande, R. Troosters, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, adottando disposizioni nazionali secondo le quali i cittadini non occupati o pensionati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono dimostrare, al fine di ottenere l'autorizzazione di soggiorno, che dispongono di mezzi di sussistenza durevoli, il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE (1), relativa al diritto di soggiorno, dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE (2), relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, nonché dalla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE (3), relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità; |
— |
condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Non è compatibile col diritto comunitario l'obbligo, imposto dalla normativa olandese, di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza, per un periodo minimo di un anno, al fine di ottenere un permesso di soggiorno.
(1) GU L 180, pag. 26.
(2) GU L 180, pag. 28.
(3) GU L 257, pag. 13.
2.12.2006 |
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C 294/30 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2006 da Faraj Hassan avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 12 luglio 2006, causa T-49/04, Faraj Hassan/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee
(Causa C-399/06 P)
(2006/C 294/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Faraj Hassan (rappresentanti: E. Grieves, Barrister, H. Miller, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado; |
2) |
annullare il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002 (1), n. 881, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003 (2), n. 2049, e/o il regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049 nella sua interezza e/o nella parte che si riferisce alla proscrizione del ricorrente; |
3) |
in subordine dichiarare i suddetti regolamenti inapplicabili nei confronti del ricorrente, e |
4) |
adottare gli ulteriori provvedimenti che la Corte riterrà opportuni, nonché |
5) |
condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento; |
6) |
condannare il Consiglio al risarcimento dei danni. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione devono rispettare i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo («la Convenzione») e non possono abrogare tale obbligo, senza che «una protezione perlomeno equivalente» sia offerta a seguito di tale abrogazione.
Egli sostiene inoltre che la tutela offerta attraverso l'operazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») non equivale a quella offerta dalla Convezione.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado abbia commesso i seguenti errori di diritto:
i) |
ha omesso di esaminare direttamente se il CSNU abbia offerto una protezione equivalente a quella della Convenzione, specificamente in relazione agli artt. 6, 8, 13 e all'art. 1 del protocollo 1 della Convenzione, e |
ii) |
ha valutato l'operazione del CSNU indirettamente in base al principio dello ius cogens piuttosto che in base e con riferimento alla tutela offerta dagli artt.. 6, 8, 13 e dall'art. 1 del protocollo 1 della Convenzione. |
Egli sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado ha errato nel dichiarare che la restrizione dell'uso della proprietà non fosse rilevante rispetto al contenuto del diritto di proprietà.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2094, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 303, pag. 20).
2.12.2006 |
IT |
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C 294/31 |
Ricorso presentato il 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-401/06)
(2006/C 294/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, mandatario)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
— |
Constatare che, non avendo determinato conformemente all'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva»), il luogo di prestazione dell'attività di un esecutore testamentario se la prestazione è resa a destinatari stabiliti fuori della Comunità oppure a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta disposizione; |
— |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva, il luogo di determinate prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Trattasi delle prestazioni di consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe. La presente disposizione sarebbe una regola di conflitto che determinerebbe il luogo d'imposizione delle prestazioni di servizi e delimiterebbe la competenza degli Stati membri.
Conformemente alla legislazione tedesca e alla prassi amministrativa delle autorità tributarie che ne discende, per luogo di prestazione di servizi di un esecutore testamentario s'intenderebbe quello a partire dal quale il prestatore fornisce i suoi servizi. Ove i destinatari siano stabiliti fuori della Comunità o i soggetti passivi siano stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, il luogo di tali prestazioni non sarebbe dunque determinato sul fondamento dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva.
Questa legislazione e questa prassi amministrativa non sarebbero conformi alle disposizioni dell'art. 9 della sesta direttiva. Le prestazioni di servizi rese come esecutore testamentario a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore sono prestazioni il cui luogo dovrebbe essere determinato a norma dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva.
Contrariamente a quanto argomenta il governo tedesco, la Commissione ritiene che le attività di un esecutore testamentario siano di quelle che principalmente e abitualmente svolge anche un avvocato. La valutazione deve fondarsi non sul nome della professione, ma sull'attività in quanto tale: ciò che conta è la natura della prestazione.
La nozione di «altre prestazioni analoghe» non si riferirebbe a un eventuale elemento comune alle attività menzionate all'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva. Sarebbe sufficiente che la prestazione da valutare assomigli a una qualunque di quelle espressamente menzionate nella detta disposizione. Proprio come accadrebbe se entrambe le attività rispondessero al medesimo scopo. Secondo una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra i servizi principali e abituali di un avvocato rientrano la rappresentanza e la tutela degli interessi del cliente. Visto che la Corte parla di «rappresentanza e tutela degli interessi di una persona», la condizione sarebbe soddisfatta anche da un esecutore testamentario, poiché egli rappresenta e tutela gli interessi del testatore. La sua attività corrisponderebbe a quella di un libero rappresentante e consulente. Dalla circostanza che l'esecuzione testamentaria non sia un'attività riservata agli avvocati non si potrebbe dedurre che le due attività non rispondono al medesimo scopo.
(1) GU L 145, pag. 1
2.12.2006 |
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C 294/32 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2006 da Chafiq Ayadi avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 12 luglio 2006, causa T-253/02, Chafiq Ayadi/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-403/06 P)
(2006/C 294/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chafiq Ayadi (rappresentanti: H. Miller, Solicitor e S. Cox, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare, nella sua interezza, la decisione del Tribunale di primo grado; |
— |
dichiarare invalidi gli artt. 2 e 4, nonché l'allegato 1 del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002 (1), nella parte in cui riguardano direttamente e individualmente il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio a pagare le spese del ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso i seguenti errori in diritto:
a) |
ha omesso di considerare che l'art. 308 CE, in combinato con gli artt. 60 CE e 301 CE, non conferiva al Consiglio il potere di emanare le disposizioni impugnate; |
b) |
ha omesso di considerare che l'esercizio dei poteri contestati comportava una violazione del principio di sussidiarietà e/o dell'art. 5 CE, secondo comma; |
c) |
ha omesso di considerare che nell'emanazione delle disposizioni impugnate veniva violata un'essenziale condizione procedurale, vale a dire la condizione che il Consiglio fornisca adeguata motivazione del perché i provvedimenti ritenuti necessari non possano essere adottati da singoli Stati membri; |
d) |
ritenendo che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») che si rivolgono a Stati membri delle Nazioni Unite siano vincolanti per gli Stati Membri e /o per la Comunità; |
e) |
ritenendo che il giudice comunitario possa annullare un atto comunitario di esecuzione di una risoluzione del CSNU soltanto con riferimento allo standard dello ius cogens e omettendo di considerare che esso può annullare un atto siffatto al fine della tutela di diritti umani riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento giuridico delle Nazioni Unite; |
f) |
omettendo di considerare che le parti impugnate del regolamento n. 881/2002 violano i diritti umani del ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan
(GU L 139, pag. 9).
2.12.2006 |
IT |
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C 294/33 |
Ricorso presentato il 1o settembre 2006 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-406/06)
(2006/C 294/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landtag Schleswig-Holstein (rappresentanti: dott.ri S. Laskowski e J. Caspar)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare la competenza della Corte e l'ammissibilità del ricorso; in caso contrario, rimettere la questione al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte CE (versione 2005); |
— |
annullare le decisioni della Commissione 10 marzo 2006 (JUR(2006)55023) e 23 giugno 2006 (SG/E/3MM/flD(2006)6175); |
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 10 marzo 2006 e la decisione 23 giugno 2006, notificata il 26 giugno 2006, con le quali è stata respinta la domanda del Landtag Schleswig-Holstein (Parlamento del Land Schleswig-Holstein) per avere pieno accesso al documento interno della Commissione 22 marzo 2005, SEC (2005) 420. Il documento SEC (2005) 420 contiene la motivazione giuridica per la scelta dell'art. 95 CE quale fondamento normativo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (1), a cui si fa riferimento nella motivazione della proposta di direttiva della Commissione, COM(2005)438 def. (pag. 5). Esso era richiesto da parte del servizio ricerca del Landtag Schleswig-Holstein per predisporre un parere giuridico relativamente ai possibili effetti della direttiva 2006/24/CE sulle immunità dei deputati.
Il ricorrente sostiene che le decisioni di rigetto e il diniego di completo accesso al contestato documento SEC (2005) 420 sono viziati dalle seguenti illegittimità ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE:
— |
violazione del dovere di leale collaborazione ai sensi dell'art. 10 CE in combinato disposto con l'art. 1, secondo comma, UE, nonché violazione del diritto di accesso al documento ai sensi dell'art. 255 CE, dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 sull'accesso agli atti, in combinato disposto con l'art. 10 CE, e dell'art. 1, secondo comma, UE, nonché |
— |
sviamento di potere. |
La Commissione sarebbe tenuta, ai sensi dell'art. 10 CE, in combinato disposto con l'art. 1, secondo comma, UE, a concedere al Landtag Schleswig-Holstein, in quanto istituzione di uno Stato membro, nell'ambito del reciproco dovere di leale collaborazione, alla luce del principio di trasparenza, l'accesso al documento richiesto, in quanto sussisterebbe un rilevante interesse pubblico e parlamentare all'integrale pubblicazione del documento.
La domanda di completo accesso al documento controverso viene inoltre fondata richiamando l'art. 255 CE, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 sull'accesso agli atti, in combinato disposto con l'art. 10 CE, nonché l'art. 1, secondo comma, UE, lamentando che la Commissione abbia fondato il proprio rifiuto dell'accesso al documento, in modo inesatto, sull'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, utilizzando altresì in modo erroneo il proprio potere discrezionale, dal momento che la pubblicazione del documento non recherebbe alcun pregiudizio alla consulenza legale della Commissione.
(1) GU L 105, pag. 54.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/33 |
Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-410/06)
(2006/C 294/58)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N.Yerrel e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE (1), concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14 di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 23 marzo 2005.
(1) GU L 80, pag. 35.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/34 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-411/06)
(2006/C 294/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis, M. Huttunen, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013 (1), sulla ….dei rifiuti; |
— |
dichiarare che gli effetti prodotti dall'annullato regolamento sono definitivi durante il periodo necessario a sostituire il regolamento entro un ragionevole periodo di tempo con un atto adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla corretta base legale degli artt. 175, n. 1, e 133 CE e è legittimamente motivato nel preambolo |
— |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce che la sua scelta di una duplice base legale era stata decisa conformemente ai parametri istituiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che costituiscono lo scopo e il contenuto dell'atto. Esso era fondato sulla valutazione secondo la quale il regolamento comprende, sia per quanto riguarda lo scopo perseguito come pure il suo contenuto due componenti connesse l'una con l'altra, nessuna delle quali può essere considerata secondaria o indiretta rispetto all'altra, l'una ricadente nella finalità della politica commerciale comune e l'altra nella tutela dell'ambiente.
La Commissione considera che fondando il regolamento unicamente sull'art. 175, n. 1, CE e rimuovendo l'art. 133 CE come sua seconda base legale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno operato in violazione del Trattato. Conformemente all'art. 231, n. 1, CE, l'annullamento del regolamento costituisce un rimedio adeguato a tale violazione.
(1) GU L 190, pag. 1.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/34 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2006 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione), 25 luglio 2006 causa T-221/04, Belgio/Commissione
(Causa C-418/06 P)
(2006/C 294/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: sigg. A. Hubert, agente, H. Gilliams, P. de Bandt e L. Goossens, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale 25 luglio 2006, nella causa T-221/04 e, accogliendo il ricorso proposto dal ricorrente, annullare la decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE (1); |
— |
in subordine, annullare la sentenza del Tribunale 25 luglio 2006, nella causa T-221/04, e, in base alla sua competenza giurisdizionale anche di merito, ridurre la correzione di EUR 9 322 809 applicata dalla Commissione nella sua decisione 2004/136/CE a EUR 1 491 085; |
— |
in via ancor più subordinata, annullare la sentenza del Tribunale 25 luglio 2006 nella causa T-221/04 e rinviare la causa al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso.
Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti o, almeno, commesso errori per quanto riguarda la qualificazione giuridica di tali fatti e delle conseguenze giuridiche che ne doveva trarre. Secondo il ricorrente, la sentenza nel suo complesso sarebbe effettivamente fondata su una premessa di fatto erronea in quanto il Tribunale avrebbe considerato che il sistema informatizzato belga di codificazione grafica delle parcelle agricole (il «SIG») costituisce uno strumento di misurazione più conforme alla realtà dei dati relativi alle superfici dichiarati dagli stessi agricoltori, mentre la superficie esatta di una parcella agricola può solo essere stabilita, formalmente e senza possibilità di contestazioni, attraverso una misurazione effettuata da una persona che ha le qualifiche richieste a tal fine oppure attraverso la foto-intepretazione delle immagini satellitari rilevate mediante telerilevamento.
Con il suo secondo motivo, che si divide in cinque parti, il ricorrente invoca una violazione degli artt. 6, n. 7, e 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 (2), nonché degli artt. 6 e 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 (3), in quanto, in particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il ricorrente doveva rispettare regole implicite necessarie all'osservanza delle regole esplicite e in quanto avrebbe erroneamente dichiarato che il sistema di controllo attuato dalle autorità belga non sarebbe adeguato a causa, da un lato, della mancanza di verifica dei dati provenienti dal SIG e, dall'altro lato, della codificazione tardiva dei dati. Il ricorrente fa anche valere che la motivazione del Tribunale sarebbe insufficiente e/o contraddittoria su numerosi punti.
Il terzo motivo riguarda un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso per quanto riguarda l'applicazione del principio di proporzionalità, poiché l'entità massima del danno subito dal FEOGA sarebbe, secondo il ricorrente, nettamente inferiore all'importo della correzione forfetaria imposta.
Infine, con il suo quarto motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale, erroneamente, ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere la riduzione da parte del Tribunale della correzione forfetaria imposta in base alla sua competenza giurisdizionale anche di merito. La mancanza di una disposizione esplicita che attribuisca ai giudici comunitari una competenza giurisdizionale anche di merito non comporterebbe, ipso facto, che essi non dispongano di tale competenza.
(1) Decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 40, pag. 31).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648 (GU L 156, pag. 27).
2.12.2006 |
IT |
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C 294/35 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 6 settembre 2006 — Repubblica d'Austria/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-161/04) (1)
(2006/C 294/61)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/35 |
Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 4 agosto 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck — Austria) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol
(Causa C-339/05) (1)
(2006/C 294/62)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/35 |
Ordinanza del presidente della Corte 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Samotor SPRL/Stato belga
(Causa C-378/05) (1)
(2006/C 294/63)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/36 |
Ordinanza del presidente della Corte 24 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatsecretaris van Financiën/P. Jurriëns Beheer BV
(Causa C-406/05) (1)
(2006/C 294/64)
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/36 |
Ordinanza del presidente della Corte 10 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-414/05) (1)
(2006/C 294/65)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/36 |
Ordinanza del presidente della Corte 11 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-449/05) (1)
(2006/C 294/66)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/36 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-18/06) (1)
(2006/C 294/67)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/36 |
Ordinanza del presidente della Corte 15 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-19/06) (1)
(2006/C 294/68)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/36 |
Ordinanza del presidente della Corte 12 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-42/06) (1)
(2006/C 294/69)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/37 |
Ordinanza del presidente della Corte 17 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-47/06) (1)
(2006/C 294/70)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/37 |
Ordinanza del presidente della Corte 25 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-52/06) (1)
(2006/C 294/71)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/37 |
Ordinanza del presidente della Corte 11 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-67/06) (1)
(2006/C 294/72)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/37 |
Ordinanza del presidente della Corte 31 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-81/06) (1)
(2006/C 294/73)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/37 |
Ordinanza del presidente della Corte 31 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-107/06) (1)
(2006/C 294/74)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/37 |
Ordinanza del presidente della Corte 19 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-113/06) (1)
(2006/C 294/75)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 19 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin — Germania) — Annette Radke/Achterberg Service GmbH & Co KG
(Causa C-115/06) (1)
(2006/C 294/76)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 21 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-123/06) (1)
(2006/C 294/77)
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
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C 294/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-128/06) (1)
(2006/C 294/78)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 23 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-137/06) (1)
(2006/C 294/79)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 6 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-151/06) (1)
(2006/C 294/80)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/38 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-236/06) (1)
(2006/C 294/81)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
2.12.2006 |
IT |
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C 294/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissione
(Causa T-168/01) (1)
(Concorrenza - Distribuzione all'ingrosso di medicinali - Commercio parallelo - Prezzi differenziati - Art. 81, n. 1, CE - Accordo - Restrizione della concorrenza - Oggetto - Mercato rilevante - Effetto - Art. 81, n. 3, CE - Contributo alla promozione del progresso tecnico - Mancata eliminazione della concorrenza - Prova - Motivazione - Sussidiarietà)
(2006/C 294/82)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: GlaxoSmithKline Services Unlimited già Glaxo Wellcome plc (Brentford, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: dall'avv. S. Martínez Lage, dal sig. I. Forrester, QC, e dagli avv.ti F. Depoortere, A. Schulz, T. Louko, e I. Vandenborre)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente dal sig. P. Oliver, successivamente dal sig. É. Gippini Fournier, agenti)
Parti intervenienti al sostegno della convenuta: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), con sede in (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente dagli avv.ti U. Zinsmeister e M. Lienemeyer, successivamente dall'avv. A. Martin-Ehlers, e infine dall'avv. M. Hartmann—Rüppel); Bundesverband der Arzneimittell-Importeure eV, con sede in Mülheim an der Ruhr (Germania) (rappresentanti: inizialmente dagli avv.ti M. Epping e W. Rehmann, successivamente dall'avv. Rehmann); Spain Pharma, SA, con sede in Madrid (rappresentanti: dagli avv.ti P. Muñoz Carpena, B. Ortúzar Somoza e R. Gutiérrez Sánchez); e da Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), con sede in Madrid (Spagna) (rappresentanti: inizialmente dagli avv.ti M. Araujo Boyd e R. Sanz, successivamente dagli avv.ti Araujo Boyd e J.L. Buendia Sierra)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 2001, 2001/791/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE [Casi: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notifica), IV/36.997/F3 Aseprofar e Fedifar (denuncia), IV/37.121/F3 Spain Pharma (denuncia), IV/37.138/F3 BAI (denuncia) e IV/37.380/F3 EAEPC (denuncia)] (GU L 302, pag. 1).
Dispositivo della sentenza
1) |
Gli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 8 maggio 2001, 2001/791/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE [Casi: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notifica), IV/36.997/F3 Aseprofar e Fedifar (denuncia), IV/37.121/F3 Spain Pharma (denuncia), IV/37.138/F3 BAI (denuncia) e IV/37.380/F3 EAEPC (denuncia)], sono annullati. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La GlaxoSmithKline Services Unlimited sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione, comprese quelle relative agli interventi. |
4) |
La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese della GlaxoSmithKline Services, comprese quelle relative agli interventi. |
5) |
Le parti Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), Bundesverband der Arzneimittell-Importeure eV, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) e Spain Pharma, SA, sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
(1) GU C 275 del 29 settembre 2001.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Avebe/Commissione
(Causa T-314/01) (1)
(«Concorrenza - Intese - Gluconato di sodio - Art. 81 CE - Ammenda - Imputabilità del comportamento trasgressivo di un'associazione senza personalità giuridica propria alla sua società madre - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Diritti della difesa - Documenti a discarico - Principio di proporzionalità - Obbligo di motivazione»)
(2006/C 294/83)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aaardappelmeel en Derivaten Avebe BA (Veendam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. C. Dekker)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet, A. Whelan e W. Wils, agenti, assistiti dall'avv. H. van der Woude)
Oggetto della causa
Annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio), nei limiti in cui riguarda la ricorrente o, in subordine, l'annullamento dell'art. 3 di tale decisione nei limiti in cui riguarda la ricorrente
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
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C 294/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Roquette Frères/Commissione
(Causa T-322/01) (1)
(«Concorrenza - Intese - Gluconato di sodio - Art. 81 CE - Ammende - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione - Principio di proporzionalità - Parità di trattamento - Principio del ne bis in idem»)
(2006/C 294/84)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roquette Frères SA (Lestrem, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Prost, D. Voillemot e A. Choffel)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, W. Wils, A. Whelan e F. Lelièvre, successivamente, A. Bouquet, W. Wils e A. Whelan, agenti, assistiti dagli avv.ti A. Condomines e J. Liygonie)
Oggetto della causa
In primo luogo, una domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio), nella parte in cui fissano l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, in secondo luogo, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda e, in terzo luogo, una domanda di rimborso alla ricorrente degli importi illegittimamente percepiti
Dispositivo della sentenza
1) |
L'importo dell'ammenda della Roquette Frères SA è fissato a EUR 8 105 000. |
2) |
La decisione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio), è riformata nella parte in cui è contraria al punto 1 supra. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
La Roquette Frères SA è condannata a sopportare l'integralità delle spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Archer Daniels Midland/Commissione
(Causa T-329/01) (1)
(«Concorrenza - Intese - Gluconato di sodio - Art. 81 CE - Ammenda - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione - Principio di proporzionalità - Parità di trattamento - Non retroattività - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa»)
(2006/C 294/85)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (Decatur, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. C.O. Lenz, L. Martin Alegi, M. Garcia e E. Batchelor, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan e W. Wils, agenti)
Oggetto della causa
In principalità, la domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione, 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio), nella parte in cui riguarda la ricorrente o, quanto meno, nella parte in cui constata che ha partecipato ad una infrazione dopo il 4 ottobre 1994, e la domanda di annullamento dell'art. 3 di tale decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, la domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta dalla detta decisione alla ricorrente
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Archer Daniels Midland Co. è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/41 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Akzo Nobel/Commissione
(Causa T-330/01) (1)
(«Concorrenza - Intese - Gluconato di sodio - Art. 81 CE - Ammenda - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Principio di proporzionalità - Obbligo di motivazione»)
(2006/C 294/86)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Akzo Nobel NV (Arnehm, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. van Empel e C. Swaak, successivamente, avv.C. Swaak)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan, A. Bouquet e W. Wils, agenti, assistiti dall'avv. H. van der Woude)
Oggetto della causa
In principalità, l'annullamento degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio), nella parte in cui riguardano la ricorrente o, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L'Akzo Nobel NV è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/41 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Jungbunzlauer/Commissione
(Causa T-43/02) (1)
(«Concorrenza - Intese - Acido citrico - Art. 81 CE - Ammenda - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Imputabilità del comportamento ad una controllata - Principio di legalità delle pene - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Principio di proporzionalità - Principio del ne bis in idem - Diritto di accesso al fascicolo»)
(2006/C 294/87)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Jungbunzlauer AG (Basilea, Svizzera) (Rappresentanti: avv.ti R. Bechtold, U. Solsész e M. Karl)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: P. Oliver, agente, assistito dall'avv. H. Freund)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: E. Karlsson e S. Marquardt, agenti)
Oggetto della causa
In via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/742/CE relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/36.604 — Acido citrico) (GU 2002, L 239, pag. 18), e, in subordine, una domanda di riduzione dell'ammenda inflittale da tale decisione alla ricorrente
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Jungbunzlauer AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/42 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Dresdner Bank e altri/Commissione
(Cause riunite T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP e T-61/02 OP) (1)
(«Concorrenza - Art. 81 CE - Accordo sui prezzi e modalità di addebito dei servizi di cambio in contanti - Germania - Prove dell'infrazione - Opposizione»)
(2006/C 294/88)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Dresdner Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Hirsch e W. Bosch); Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, già Vereins- und Westbank AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti J. Schulte, M. Ewen e A. Neus, successivamente avv.ti W. Knapp, T. Müller-Ibold e C. Feddersen); Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (Monaco di Baviera) (rappresentanti: inizialmente avv.ti W. Knapp, T. Müller-Ibold e B. Bergmann, successivamente avv.ti W. Knapp, T. Müller-Ibold e C. Feddersen); DVB Bank AG, già Deutsche Verkehrsbank AG (Francoforte sul Meno) (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer); e Commerzbank AG (Francoforte sul Meno) (rappresentanti: avv.ti H. Satzky e B. Maassen)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: avv.ti T. Christoforou, A. Nijenhuis e M. Schneider)
Oggetto della causa
Opposizione proposta dalla Commissione contro le sentenze del Tribunale 14 ottobre 2004 nelle cause T-44/02, Dresdner Bank/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), T-54/02, Vereins- und Westbank/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank/Commissione (Racc. pag. II-3495), T-60/02, Deutsche Verkehrsbank/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e T-61/02, Commerzbank/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), rese in contumacia
Dispositivo della sentenza
1) |
L'opposizione è respinta. |
2) |
La Commissione è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/42 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Archer Daniels Midland/Commissione
(Causa T-59/02) (1)
(«Concorrenza - Intese - Acido citrico - Art. 81 CE - Ammenda - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione - Principi di certezza del diritto e di non retroattività - Principio di proporzionalità - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa»)
(2006/C 294/89)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (Decatur, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. C.O. Lenz, L. Martin Alegi, M. Garcia e E. Batchelor, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: P. Oliver, agente)
Oggetto della causa
In principalità, la domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/742/CE relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/36.604 — Acido citrico) (GU 2002, L 239, pag. 18), nella parte in cui constata che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE partecipando alla limitazione delle capacità del mercato rilevante e alla designazione di un produttore che doveva «guidare» gli aumenti dei prezzi in ciascun segmento nazionale del detto mercato rilevante, la domanda di annullamento dell'art. 3 della medesima decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in subordine, la domanda di riduzione dell'ammenda inflittale
Dispositivo della sentenza
1) |
L'art. 1 della decisione della Commissione, 5 dicembre 2001, 2002/742/CE relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/36.604 — Acido citrico), è annullato nella parte in cui, letto in combinato con il punto 158, constata che la Archer Daniels Midland Co. ha congelato, limitato e chiuso delle capacità di produzione di acido citrico. |
2) |
L'art. 1 della decisione 2002/742 è annullato nella parte in cui, letto in combinato con il punto 158, constata che la Archer Daniels Midland Co. ha designato il produttore che doveva «guidare» gli aumenti dei prezzi in ciascun segmento nazionale del mercato rilevante. |
3) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
4) |
La Commissione è condannata a sopportare un decimo delle spese esposte dalla Archer Daniels Midland Co. |
5) |
La Archer Daniels Midland Co. è condannata a sopportare il resto delle proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/43 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — Haladjian Frères/ Commissione
(Causa T-204/03) (1)
(«Concorrenza - Art. 81 CE - Art. 82 CE - Distribuzione di pezzi di ricambio - Importazioni parallele - Denuncia - Decisione di rigetto»)
(2006/C 294/90)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Haladjian Frères SA (Sorgues, Francia) (Rappresentante: N. Coutrelis, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: A. Whelan e O. Beynet, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Caterpillar, Inc. (Peoria, Illinois, Stati Uniti) e Caterpillar Group Services SA (Charleroi, Belgio) (Rappresentanti: inizialmente N. Levy, solicitor, e S. Kingston, barrister, poi N. Levy e T. Graf, avvocato)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 1o aprile 2003 che respinge la denuncia riguardante presunte infrazioni agli artt. 81 CE e 82 CE, depositata dalla Haladjian Frères SA contro la Caterpillar, Inc.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti. |
(1) GU C 200 del 23 agosto 2003.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/43 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e a./Commissione
(Causa T-117/04) (1)
(Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti concessi dalle autorità olandesi in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro - Ricorso di annullamento - Ricevibilità)
(2006/C 294/91)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrenti: Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren (Zeewolde, Paesi Bassi), Jachthaven Zijl Zeewolde BV, Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Wolderwijd II BV, Jachthaven Strand-Horst BV (Ermelo, Paesi Bassi); Recreatiegebied Erkemederstrand vof, Jachthaven- en Campingbedrijf Nieuwboer BV (Bunschoten–Spakenburg, Paesi Bassi), e Jachthaven Naarden BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentanti: T. Ottervanger, A. Bijleveld e A. van den Oord, avv.ti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet, A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti)
Interveniente al sostegno della convenuta: Regno Unito dei Paesi Bassi (rappresentanti: H. Sevenster e M. de Grave, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2003, 2004/114/CE, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi (GU L 34, pag. 63).
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Le ricorrenti sopportano le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 118 del 30 aprile 2004.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — Ferriere Nord/Commissione
(Causa T-153/04) (1)
(Concorrenza - Ammenda - Violazione dell'art. 81 CE - Poteri della Commissione in materia di esecuzione - Prescrizione - Artt. 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2988/74 - Ricevibilità)
(2006/C 294/92)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avv.ti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. A. Nijenhuis e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. A. Colabianchi)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1).
Dispositivo della sentenza
1) |
Le decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), sono annullate. |
2) |
La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente. |
(1) GU C 168 del 26 giugno 2004.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Telefónica/UAMI — Branch (emergia)
(Causa T-172/04) (1)
([Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo emergia - Marchio comunitario denominativo anteriore EMERGEA - Rischio di confusione - Rifiuto di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94])
(2006/C 294/93)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A. Sirimarco)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: David Branch (Reading, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente C. Berenguer Marsal, poi avv.ti I.M. Barroso Sánchez-Lafuente e M.C. Trullols Durán)
Oggetto della causa
Ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 marzo 2004 (procedimento R 676/2002-1), relativa a un procedimento di opposizione tra David Branch e Telefónica, SA.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/45 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Koistinen/Commissione
(Causa T-259/04) (1)
(Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto - Nozione di residenza abituale)
(2006/C 294/94)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Anne Koistinen (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, X. Martin Membiela, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e L. Lozano Palacios, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2003 che respinge la richiesta della ricorrente di beneficiare dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Commissione 18 luglio 2003, che respinge la richiesta della ricorrente di beneficiare dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, è annullata. |
2) |
La Commissione sopporta tutte le spese. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/45 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 3 ottobre 2006 — Hewlett-Packard/Commissione
(Causa T-313/04) (1)
(Diniego di rimborso di diritti all'importazione - Ricorso di annullamento - Importazione di stampanti e cartucce di stampanti provenienti da Singapore - Situazione particolare - Clausola di equità - Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92)
(2006/C 294/95)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente(i): Hewlett-Packard GmbH (Böbligen, Germania) (Rappresentante(i): F. Boulanger, M. Mrozek e M. Tervooren, avocats)
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee (Rappresentante(i): X. Lewis, agente, assistito da B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto della causa
Annullamento della decisione della Commissione (REM 06/2002), del 7 aprile 2004, con la quale è stato comunicato alle autorità tedesche che non vanno rimborsati alla ricorrente i dazi all'importazione relativi a stampanti e cartucce di stampanti provenienti da Singapore.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
La parte ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. |
(1) GU C 262 del 23 ottobre 2004
2.12.2006 |
IT |
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C 294/46 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — Kontouli/Consiglio
(Causa T-416/04) (1)
(Dipendenti - Pensioni d'invalidità - Coefficiente correttore - Determinazione del luogo di residenza - Revoca di un atto amministrativo - Legittimo affidamento)
(2006/C 294/96)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Anna Kontouli (Rappresentanti: inizialmente avv.ti V. Akritidis e M. Tragalou, successivamente avv. V. Akritidis)
Convenuto: Consiglio dell'Unione Europea (Rappresentanti: sigg. M. Sims e D. Zahariou, agenti)
Oggetto della causa
Da una parte, una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 5 dicembre 2003, che revoca il diritto all'applicazione, a favore della pensione di invalidità della ricorrente, del coefficiente correttore fissato per il Regno Unito e, dall'altra, una domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione del Consiglio 5 dicembre 2003 che revoca il diritto all'applicazione, a favore della pensione di invalidità della ricorrente, del coefficiente correttore fissato per il Regno Unito è annullata nella parte in cui revoca tale diritto, con efficacia retroattiva, relativamente al periodo compreso tra il 1o maggio 2003 e il 31 dicembre 2003. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/46 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Blackler/Parlamento
(Causa T-420/04) (1)
(Dipendenti - Concorso per titoli e esami - Requisiti di ammissione - Durata degli studi - Valutazione dei titoli e meriti dei candidati - Violazione del bando di concorso - Errore manifesto di valutazione)
(2006/C 294/97)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente:: Kenneth Blackler (Ispra, Italia) (rappresentante: sig. P. Goergen, avocat)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Bencomo Weber e J. F. De Wachter, agenti)
Oggetto della causa
In via principale una domanda di annullamento della decisione del segretariato generale del Parlamento europeo 11 luglio 2004 che conferma la decisione della commissione del concorso PE/98/A 21 aprile 2004 di non ammettere il ricorrente a sostenere gli esami orali del detto concorso, e, in via subordinata, la condanna del Parlamento al pagamento di EUR 100 000 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali dedotti.
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/47 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Lantzoni/Corte di giustizia
(causa T-156/05) (1)
(Dipendenti - Promozione - Attribuzione dei punti di promozione - Collegamento con il rapporto informativo - Diniego di promozione)
(2006/C 294/98)
Lingua processuale: il francese
Parties
Ricorrente: Dimitra Lantzoni (Übersyren, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Bouché)
Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee (rappresentante: M. Schauss, agente)
Oggetto
Annullamento della decisione del comitato competente per i reclami della convenuta 8 marzo 2005 relativa, da un lato, ai punti di promozione attribuiti alla ricorrente per l'esercizio 2002 e, dall'altro, alla sua mancata promozione per l'esercizio 2003.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/47 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 3 ottobre 2006 — Nijs/Corte dei Conti
(Causa T-171/05) (1)
(Dipendenti - Promozione - Esecizio di promozione 2003 - Rapporto di valutazione - Attribuzione di punti di merito - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado di traduttore-revisore)
(2006/C 294/99)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: sig. F. Rollinger, avocat)
Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. T. Kennedy, J.-M. Steiner e G. Corstens, agenti)
Oggetto della causa
Da una parte, l'annullamento della decisione che reca la stesura definitiva del rapporto di valutazione del ricorrente per l'esercizio 2003, della decisione recante attribuzione dei punti di merito del ricorrente per l'esercizio 2003 e della decisione di non promuoverlo nel 2004 nonché della decisione di rigetto del reclamo proposto avverso tali decisioni e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo della sentenza
1) |
Le decisioni della Corte dei conti che attribuiscono al ricorrente i suoi punti di merito per l'esercizio 2003 e di non promuoverlo nel 2004 sono annullate. |
2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
3) |
La Corte dei conti sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente. |
4) |
Il ricorrente sopporterà il complesso delle spese relative ai due procedimenti sommari. |
2.12.2006 |
IT |
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C 294/47 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2006 — Wirtschaftskammer Kärnten e best connect Ampere Strompool/Commissione
(Causa T-350/03) (1)
(Ricorso di annullamento - Concorrenza - Decisione che dichiara una operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune - Persone giuridiche - Atti che le interessano individualmente - Irricevibilità)
(2006/C 294/100)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Wirtschaftskammer Kärnten e best connect Ampere Strompool GmbH (Klagenfurt, Austria) (rappresentante: sig. Angerer, avv.)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente sigg. A. Bouquet, S. Rating e K. Mojzesowicz, poi A. Bouquet e K. Mojzesowicz)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Ampere AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: C. von Hammerstein e C.-S. Schweer, avv.ti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Vienna, Austria); EVN AG (Maria Enzersdorf, Austria); Wien Energie GmbH (Vienna); Energie AG Oberösterreich (Linz, Austria); Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG (Eisenstadt, Austria); e Linz AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste (Linz) (rappresentanti: S. Polster e H. Wollmann, avv.ti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2003, n. 2004/271/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE (caso COMP/M.2947 — Verbund/Energie Allianz) (GU 2004, L 92, pag. 91).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Le ricorrenti sono condannate a sostenere le loro spese e, in solido, quelle esposte dalla Commissione e dagli intervenienti Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, EVN AG, Wien Energie GmbH, Energie AG Oberösterreich, Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG et Linz AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste. |
3) |
Le spese sostenute dalla Ampere AG, interveniente, restano a carico di questa. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/48 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2006 — Bavendam e a./Commissione
(Causa T-80/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisioni 2004/798/CE e 2004/813/CE - Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale e per la regione biogeografica atlantica - Persone direttamente ed individualmente interessate - Irricevibilità)
(2006/C 294/101)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Hinrich Bavendam (Brema, Germania); Günther Früchtnicht (Brema); Hinrich Geerken (Brema); Hans-Jürgen Weyhausen-Brinkmann (Brema); Curt-Hildebrand von Einsiedel (Lipsia, Germania); Christina Gräfin von Schall-Riaucour (Ahlen-Vorhelm, Germania); Franz-Albert Metternich-Sandor, Prinz von Ratibor und Corvey (Höxter, Germania); Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein (Thumby, Germania) e città di Schloß Holte-Stukenbrock, Germania) (Rappresentante: avv. T. Giesen)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. van Beek e B. Schima, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/798/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 382, pag. 1), nonché della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1)
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Le ricorrenti sono condannate alla proprie spese ed a quelle sostenute dalla Commissione. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/48 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2006 — CFE/Commissione
(Procedimento T-100/05) (1)
(«Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche - Decisione 2004/813/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica - Persona direttamente interessata - Irricevibilità»)
(2006/C 294/102)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Compagnie d'entreprises CFE SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti B. Louveaux e J. van Ypersele)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e F. Simonetti, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1).
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/49 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2006 — Rodenbröker e a./Commissione
(Procedimento T-117/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche - Decisione 2004/813/CE - Elenco dei siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica - Persone direttamente e individualmente interessate - Irricevibilità)
(2006/C 294/103)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Andreas Rodenbröker (Hövelhof, Germania) e gli 81 altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (Rappresentante: H. Glatzel, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: M. van Beek e B. Schima, agenti)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, n. 2004/813/CE che stabilisce, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1).
Dispositivo dell'ordinanza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/49 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2006 — Benkö e a./Commissione
(Procedimento T-122/05) (1)
(Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Decisione 2004/798/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale - Soggetti direttamente e individualmente interessati - Irricevibilità)
(2006/C 294/104)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Robert Benkö (Kohfidisch, Austria); Nikolaus Draskovich (Güssing, Austria); Alexander Freiherr von Kottwitz-Erdödy (Kohfidisch); Peter Masser (Deutschlandsberg, Austria); Alfred Prinz von und zu Liechtenstein (Deutschlandsberg); Marktgemeinde Götzendorf an der Leitha (Austria); Gemeinde Ebergassing (Austria); Ernst Harrach (Bruck an der Leitha, Austria); Schlossgut Schönbühel-Aggstein AG (Vaduz, Liechtenstein); e Heinrich Rüdiger Fürst Starhemberg'sche Famielienstiftung (Vaduz) (Rappresentante: avv. M. Schaffgotsch)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sigg. M. van Beek e B. Schima, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/798/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 382, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/50 |
Ricorso presentato il 24 agosto 2006 — Kretschmer/Parlamento
(Causa T-229/06)
(2006/C 294/105)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elfriede Kretschmer (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. G. Vandersanden)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione, portata a conoscenza della ricorrente il 14 giugno 2006, di non accordarle l'intero pagamento dell'indennità di soggiorno giornaliera, a partire dal 16 ottobre 2003, decisione che fissa Overijse (Belgio) come luogo di assunzione; |
— |
condannare, per questo, il convenuto alle spese seguenti: |
— |
|
— |
|
— |
condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente gli interessi di mora sulle somme menzionate sub i) e ii) dalla data della loro rispettiva scadenza al giorno del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse deve essere calcolato sulla base di quello fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, in vigore nel periodo considerato, maggiorato di due punti; |
— |
condannare il convenuto al pagamento simbolico di EUR 1 per i danni morali patiti dalla ricorrente a causa del ritardo con cui è stato trattato il suo fascicolo; |
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è esperta nazionale distaccata presso il Parlamento europeo. Dopo un primo contratto dal 16 ottobre 2003 al 15 ottobre 2004, ella è stata nuovamente impiegata, per la durata di un anno, dal 16 ottobre 2004 al 15 ottobre 2005, nonché per altri due anni, dal 16 ottobre 2005 al 15 ottobre 2007. Con il suo ricorso ella chiede l'annullamento della decisione comunicatale con lettera 14 giugno 2006 di non accordarle l'intero pagamento dell'indennità di soggiorno giornaliera, a partire dal 16 ottobre 2003, decisione che fissa Overijse (Belgio) come luogo di assunzione.
A sostegno della sua domanda di annullamento la ricorrente deduce un motivo vertente su pretesi errori di interpretazione ed applicazione delle norme 2002, 2004 e 2005 applicabili agli esperti nazionali distaccati (END) presso il Parlamento. Fa valere che, al momento della sua prima assunzione, sarebbe risieduta in Germania, e non in Belgio, ritenuto invece luogo di assunzione dalle autorità del Parlamento. Il suo distacco sarebbe avvenuto d'accordo tra la sua autorità d'origine (la Ministro Presidente del Land Renania Settentrionale-Vestfalia) e la Commissione nel contesto della sua prima assunzione come agente temporaneo dal 1o settembre 2002 al 31 luglio 2003, ciò che proverebbe, a suo avviso, in quale luogo risiedesse prima dell'assunzione come END e dei successivi rinnovi. La ricorrente fa valere anche che il suo trasferimento a Bruxelles, per esercitare le funzioni di END e ottemperare all'obbligo di diritto belga di prendere ivi residenza medio tempore, non può essere considerato un cambiamento del «luogo di residenza», che presuppone un insediamento stabile, permanente e duraturo. A sostegno della sua posizione invoca il fatto che i suoi contratti sono a tempo determinato, per una durata massima di sei anni, e che al termine di tale lasso di tempo ella farà, in linea di principio, ritorno in Germania per svolgervi le precedenti funzioni di giudice di tribunale nazionale. Per queste ragioni considera suo luogo di residenza, per tutta la durata del distacco, la Germania e non Bruxelles.
Quanto al ricorso per risarcimento danni, la ricorrente ritiene che il Parlamento europeo abbia oltrepassato il termine ragionevole di risposta alle sue domande di chiarimenti e di riesame della situazione e che tale comportamento sia peraltro contrario al codice europeo di buona condotta amministrativa. Chiede perciò il risarcimento dei danni morali così subiti mediante condanna del convenuto al pagamento simbolico di EUR 1, nonché il pagamento degli interessi di mora sulle somme a lei spettanti in conformità delle norme 2002, 2004 e 2005 applicabili agli END.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/51 |
Ricorso presentato il 4 settembre 2006 — NOS/Commissione
(Causa T-237/06)
(2006/C 294/106)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Nederlandse Omroep Stichting (Rappresentanti: avv.ti J.J. Feenstra e H.M.H. Speyart)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
La NOS chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione, in particolare l'art. 1, nn. 1 e 2, nonché gli artt. 2 e 3 e le considerazioni sui cui essi si basano; |
— |
nel contempo la NOS chiede di condannare la Commissione alle spese di tale procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la Nederlandse Omroep Stichting (NOS) chiede l'annullamento della decisione della Commissione 22 giugno 2006 relativa al finanziamento ad hoc della Nederlandse Omroep Stichting (aiuto di stato C 2/2004 [ex NN 170/2003]).
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 88, nn. 1, 2 e 3, CE e del regolamento n. 659/1999 (1). A parere della ricorrente la Commissione ha dato un'errata interpretazione e applicazione della distinzione tra aiuti nuovi ed aiuti esistenti. L'aiuto ad hoc che è oggetto della decisione impugnata è solo una parte del regime complessivo del finanziamento pubblico della Nederlandse Omroep Stichting. Tale regime complessivo è considerato dalla Commissione come un aiuto esistente. I flussi di denaro, che la Commissione considera un finanziamento ad hoc, vengono elargiti secondo il medesimo modello e, secondo la ricorrente, devono essere pertanto considerati come aiuto esistente.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 87 e 88 CE in ragione dell'errata interpretazione e applicazione della sentenza Altmark (2) da parte della Commissione. Secondo la ricorrente la Commissione ha, a torto e in base ad un presupposto errato, dichiarato che il finanziamento ad hoc deve essere considerato aiuto di Stato. La ricorrente è dell'opinione che i criteri, elaborati dalla Corte nella sentenza Altmark, non possano essere applicati alla fattispecie. Al loro posto si dovrebbe prendere come punto di partenza il Protocollo di Amsterdam relativo al finanziamento delle emittenti pubbliche (3).
In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione degli artt. 87 e 88 CE, dell'art. 253 CE e del regolamento n. 659/1999 per la mancanza di un nesso tra l'elargizione del finanziamento ad hoc e la sovracompensazione constatata dalla Commissione. La sovracompensazione, che viene collegata alla presenza di riserve presso le emittenti, a parere della ricorrente, non può essere sufficientemente ricondotta all'attribuzione di fondi che la Commissione definisce come finanziamento ad hoc.
In quarto luogo, la ricorrente deduce una violazione degli artt. 87 e 88 CE in quanto la ricorrente a torto considera come aiuto di Stato gli introiti derivanti dai diritti d'autore. Inoltre il finanziamento ad hoc non favorisce la ricorrente quale impresa ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e il finanziamento pubblico accordato non comporta una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.
In quinto luogo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 86, n. 2, CE per effetto di un'inadeguata valutazione della proporzionalità. Alla luce anche del Protocollo di Amsterdam relativo al finanziamento delle emittenti pubbliche, a parere della ricorrente, la Commissione ha a torto omesso, dopo aver constatato che non sussistevano distorsioni della concorrenza, di mettere in relazione la mancanza di effetti negativi della sovracompensazione con l'interesse allo svolgimento di una funzione pubblica e l'interesse della Comunità in generale. La ricorrente è dell'opinione che la Commissione in proposito avrebbe dovuto tener conto della limitatezza dell'area di lingua olandese e del fatto che le riserve presenti entro breve termine avrebbero portato a spese e pertanto sarebbero sparite.
Infine la ricorrente fa valere una violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88, n. 2, CE e dei diritti della difesa, poiché la Commissione ha esteso la portata dell'esame sotto diversi profili.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
(2) Sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Racc. pag. I-7747).
(3) Protocollo allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea — Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/52 |
Ricorso presentato il 12 settembre 2006 — Germania/Commissione
(Causa T-258/06)
(2006/C 294/107)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: avv.ti M. Lumma e C. Schulze-Bahr)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la comunicazione interpretativa della Commissione 23 giugno 2006, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici», pubblicata nel sito Internet della Commissione il 24 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale il 1o agosto 2006 (GU C 179, pag. 2).
A sostegno del proprio ricorso essa sostiene che la Commissione non era competente per emanare la comunicazione impugnata. Essa afferma in proposito che tale comunicazione contiene nuove regole in materia di appalti pubblici, che vanno al di là degli obblighi previsti dal vigente diritto comunitario. Tali elementi comporterebbero effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri. Nel diritto comunitario non esisterebbe però alcuna previsione che autorizzi la convenuta ad emanare tali norme. Si tratta pertanto essenzialmente, a giudizio della ricorrente, di un caso di legislazione di fatto.
La ricorrente lamenta inoltre che la convenuta, adottando norme vincolanti, avrebbe violato l'equilibrio istituzionale tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione.
La ricorrente sostiene infine che, anche qualora la Commissione fosse competente per l'adozione della comunicazione impugnata, questa dovrebbe essere comunque annullata a causa della violazione del principio fondamentale della certezza del diritto. La convenuta avrebbe dovuto richiamarsi al fondamento normativo rilevante, facendolo valere esplicitamente nell'atto impugnato. La Commissione avrebbe in tal modo violato anche l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/52 |
Ricorso presentato il 20 settembre 2006 –Torres/UAMI — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO)
(Causa T-259/06)
(2006/C 294/108)
Lingua nella quale è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Miguel Torres, S.A. (Barcellona, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Navisa Industrial Vinícola Española, S.A.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 29 giugno 2006, emanata nel procedimento R 865/2005-1, con espressa condanna dell'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario richiesto: marchio denominativo MANSO DE VELASCO per prodotti della classe 33 — domanda n. 2.261.527.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Navisa Industrial Vinícola Española, S.A.
Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: marchio denominativo spagnolo VELASCO per prodotti della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto non sussiste tra i marchi un rischio di confusione che li renda incompatibili.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, l 11, pag. 1).
2.12.2006 |
IT |
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C 294/53 |
Ricorso della Commissione proposto il 18 settembre 2006 avverso la sentenza pronunciata il 12 luglio 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-18/05, D/Commissione
(Causa T-262/06 P)
(2006/C 294/109)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee
Altra parte nel procedimento:«D»
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2006 nella causa F-18/05, D/Commissione; |
— |
rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca sugli altri motivi; |
— |
decidere sulle spese dell'impugnazione, in subordine riservarle al Tribunale della funzione pubblica. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza 12 luglio 2006, di cui è chiesto l'annullamento con il presente ricorso, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 4 maggio 2004 che respingeva la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia che affligge il ricorrente e condannato la Commissione alla totalità delle spese.
A sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza la Commissione solleva un motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario, in particolare dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, per aver il Tribunale considerato ricevibile il motivo della violazione della res iudicata il quale, a suo avviso, sarebbe stato dedotto dal ricorrente per la prima volta nella memoria di replica presentata in primo grado. La Commissione pretende inoltre che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto e/o in un'inesatta interpretazione degli elementi di diritto avanzati dalle parti, in particolare da se stessa. Quanto alla valutazione del merito, la Commissione lamenta che il Tribunale abbia violato il diritto comunitario, segnatamente l'art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed un regolamento ad esso relativo, frainteso la portata della sentenza T-376/02 (1) e disatteso l'obbligo di motivazione. Il Tribunale avrebbe altresì infranto, a suo parere, il principio della certezza del diritto.
(1) Sentenza del Tribunale 23 novembre 2004, O/Commissione (RaccPI pagg. I-A-349 e II-1595)
2.12.2006 |
IT |
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C 294/53 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2006 — DC-HADLER NETWORKS/Commissione
(Causa T-264/06)
(2006/C 294/110)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: DC-HADLER NETWORKS SA (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: L. Muller, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato; |
— |
annullare l'atto impugnato. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nel presente ricorso è offerente nella gara di appalto per il progetto EuropaAid/122742/C/SUP/RU intitolato «Social Integration of the Disabled in Privolzhsky Federal Okrug — Supply of social integration and rehabilitation-related equipment for the disabled and IT and office equipment for the information network» rientrante nell'ambito del programma di azione nazionale Tacis 2003 (1). Con lettera 20 giugno 2006, la Commissione avvisava la ricorrente del fatto che la sua offerta era stata accolta per i lotti, 1, 2 e 4. Tuttavia, il 14 luglio la Commissione inviava alla ricorrente una lettera con la quale la informava che l'autorità aggiudicatrice aveva deciso di annullare la procedura di aggiudicazione e di non firmare con lei il contratto per insufficienza di concorrenza. Nel presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione contenuta nell'ultima lettera.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.
Il primo motivo deduce la violazione delle forme di sostanziali in quanto, secondo la ricorrente, la motivazione adotta dalla Commissione a sostegno della sua decisione di non attribuirle alla fine l'appalto non può essere considerata soddisfacente. Sostiene che solo su sua domanda, contenuta nella lettera indirizzata alla Commissione il 17 luglio 2006, ha precisato, con lettera 27 luglio 2006, che la sua decisione era fondata sull'art. 101 del regolamento del Consiglio 1605/2002 (2). A parere della ricorrente la motivazione adotta dalla Commissione a sostegno della decisione controversa non consentirebbe di verificare le ragioni che l'avrebbero spinta a ritornare sulla sua precedente decisione di aggiudicare l'appalto alla ricorrente. Sostiene che tale mancanza di precisione della motivazione da parte della Commissione è tanto più grave in quanto la Commissione sarebbe ritornata sulla sua precedente posizione ufficiale.
Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 253 CE. La ricorrente considera che revocando la procedura di aggiudicazione a causa della insufficiente concorrenza, la Commissione sarebbe incorsa in errore grave e manifesto, deducendo una motivazione inesatta e incompleta in quanto, in passato, la ricorrente avrebbe ottenuto più appalti pur essendo essa l'unica offerente.
(1) Programma basato sul regolamento (CE, Euratom) 29 dicembre 1999, n. 99/2000 relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partneres dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (GU 2000, L 12, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002 n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
2.12.2006 |
IT |
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C 294/54 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2006 — LEE/DE/UAMI — Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA DEL SOLE)/UAMI
(Causa T-265/06)
(2006/C 294/111)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sara Lee/DE NV (Utrecht, Paesi Bassi) (Rappresentante: avv. C. Hollier-Larousse)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Cooperativa italiana di ristorazione Soc. coop. rl
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare e modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI nella parte in cui ha confermato il rigetto dell'opposizione parziale proposta dalla ricorrente della domanda di marchio comunitario «PIAZZA DEL SOLE» n. 1518 901 a seguito dell'atto di opposizione n. B 337 081; |
— |
respinge, di conseguenza, parzialmente, la registrazione del marchio comunitario «PIAZZA DEL SOLE» n. 1518 901 nella parte in cui designa i prodotti rientranti nelle classi 21, 29, 30 e 42; |
— |
condannare l'UAMI a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Cooperativa italiana di ristorazione Soc. coop. rl
Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «PIAZZA del SOLE» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 21, 25, 29, 30, 35, 36, 42 — domanda n. 1 518 901
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente
Marchio o segno fatto valere: Marchi denominativi nazionali ed internazionali «PIAZZA» e «PIAZZA D'ORO» per prodotti rientranti nelle classi 22, 29, 30 e 42
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1) in quanto la commissione di ricorso nella decisione impugnata sarebbe incorsa in vari errori nel considerare che il carattere distintivo dell'elemento comune ai due segni di cui trattasi era debole, in ragione del fatto che non avrebbe tratto le conseguenze che si imponevano a seguito della sua stessa constatazione secondo cui gli elementi «D'ORO» e «DEL SOLE» sarebbero parole comuni come pure per il fatto che avrebbe considerato che le differenze tra i segni prevalevano nella percezione dei marchi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
2.12.2006 |
IT |
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C 294/55 |
Ricorso presentato il 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/TH Parkner GmbH
(Causa T-266/06)
(2006/C 294/112)
Lingua processuale:il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Wilderspin, assistito dall'avv. R. van der Hout)
Convenuta: TH Parkner GmbH [Mühlhausen (Germania)]
Conclusioni della ricorrente
— |
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente EUR 64 078,58, oltre agli interessi in misura pari al 6,04 % per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 dicembre 2002 ed in misura pari all'8,04 % a partire dal 1o gennaio 2003; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto per la concessione di un contributo per la costruzione di una centrale di cogenerazione termoelettrica con convertitore termoelettrico (motore Stirling) in un impianto industriale della Turingia nell'ambito della promozione delle tecnologie energetiche in Europa (programma THERMIE).
La Commissione ha dichiarato risolto tale contratto con lettera in data 4 dicembre 1995, in quanto la convenuta non avrebbe utilizzato come da contratto l'importo versatole. Con il presente ricorso si chiede alla convenuta il rimborso dell'ultima rata ancora dovuta, con i relativi interessi moratori.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/55 |
Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione
(Causa T-268/06)
(2006/C 294/113)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Olympiaki Aeroporia Ypiresies, A.E. (rappresentanti: avv.ti P. Arestis T. Soames, G. Goeteyn, S. Mavroghenis, M. Pinto de Lemos Fermiano Rato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare, conformemente agli artt. 230 e 231 CE, l'imposizione dell'importo massimo di dracme 668 783 057 previsto dall'art. 1 della decisione della Commissione 26 aprile 2006, C(2006)1580 def., a titolo di risarcimento legittimamente spettante alla ricorrente per il periodo compreso tra l'11 e il 14 settembre 2001, |
— |
Annullare l'art. 2 della decisione impugnata, conformemente al quale i risarcimenti versati alla ricorrente non sono compatibili con il mercato comune, |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 26 aprile 2006, C(2006)1580 def., relativa al regime di aiuto di Stato C 39/2003 (già NN 119/2002), applicato dalla Grecia in favore degli operatori di trasporto aereo in ragione dei danni da essi subiti dall'11 al 14 settembre 2001.
In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione, ritenendo che l'aiuto finanziario concesso per risarcire i danni sorti dopo il 14 settembre 2001 non sia direttamente connesso con la chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, e di conseguenza costituisca aiuto di stato incompatibile con il mercato comune, è incorsa in un manifesto errore di valutazione delle circostanze di fatto, così contravvenendo all'art. 87, n. 2, lett. b), (CE).
In conclusione, la ricorrente afferma che l'assoluta mancanza di motivazione in merito alle ragioni del rigetto dei risarcimenti di cui trattasi costituisce violazione di forme sostanziali, tale da giustificare l'annullamento della decisione impugnata.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/55 |
Ricorso presentato il 25 settembre 2006 — Lego Juris — Mega Brands (Lego brick)/UAMI
(Causa T-270/06)
(2006/C 294/114)
Lingua di deposito del ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lego Juris A/S (Billund, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mega Brands Inc. (Montreal, Canada)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della commissione di ricorso allargata dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 luglio 2006, nel procedimento R 856/2004-G; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di annullamento: il marchio figurativo «LEGO brick» per prodotti appartenenti alla classe 28 fondato sul «colore rosso» — Marchio comunitario n. 107 029
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Parte che richiede l'annullamento del marchio comunitario: Mega Brands Inc.
Decisione della divisione di annullamento: annullamento del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente deduce un unico argomento di diritto a sostegno del suo ricorso. Fa valere che la decisione impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, in quanto ne fraintenderebbe la lettera e la ratio e andrebbe per giunta ad applicarlo a qualcosa che non potrebbe essere tutelata dalla registrazione del marchio di cui trattasi.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/56 |
Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 — Microsoft/Commissione
(Causa T-271/06)
(2006/C 294/115)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Microsoft Inc (Seattle, USA) (Rappresentante: avv.ti J.-F. Bellis, G. Berrisch, I. S. Forrester, QC, e D. W. Hull, Solicitor)
Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione della Commissione 12 luglio 2006, C(2006)3143 finale, che fissa l'importo definitivo della penalità di mora irrogata alla Microsoft Corporation dalla decisione C(2005)4420 finale e modifica tale decisione quanto all'importo; |
— |
in via subordinata, annullamento o riduzione della penalità di mora irrogata e |
— |
condanna della convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 10 novembre 2005 adottata sulla base dell'art. 24, n. 1, del regolamento n. 1/2003 (decisione ex art. 24, n. 1), la Commissione ha irrogato una penalità di mora nel caso in cui il ricorrente non adempia il proprio obbligo di fornire informazioni sull'interoperabilità conformemente alla decisione 24 marzo 2004, C(2004)900 finale (la decisione del 2004). La decisione impugnata 12 luglio 2006, C(2006)3143 finale ha fissato in 280,5 milioni di euro la penalità di mora relativa al periodo tra il 16 dicembre 2005 ed il 20 giugno 2006.
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata sulla base dei seguenti argomenti:
in primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo dovere di fornire indicazioni chiare e precise sulle modalità richieste per il rispetto della decisione del 2004. La ricorrente considera tali informazioni ed istruzioni necessarie per consentirle di adottare i mezzi necessari all'adempimento dell'obbligo di fornire le informazioni sull'interoperabilità. A tal riguardo, la ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha omesso di includere le istruzioni pertinenti nella decisione del 2004, nonché nella stessa decisione ex art. 24, n. 1, tanto precedentemente all'adozione di quest'ultima, quanto diversi mesi dopo la sua adozione.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha provato adeguatamente che la ricorrente non ha adempiuto il proprio obbligo di fornire informazioni sull'interoperabilità, come richiesto dalla decisione del 2004. Più precisamente, la Commissione non avrebbe motivato in modo chiaro e convincente, né dimostrato con prove sufficientemente precise e coerenti, che (1) la documentazione tecnica resa disponibile dalla ricorrente il 15 dicembre 2005 non soddisfaceva i presupposti stabiliti dalla decisione del 2004 e (2) nessuno dei passi successivi intrapresi dal 16 dicembre 2005 al giugno 2006 era sufficiente per garantirne il rispetto. In particolare, secondo la ricorrente la Commissione ha quindi omesso una valutazione oggettiva ed ha applicato gli standard errati nella valutazione della documentazione tecnica.
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione le ha negato il diritto di essere sentita prima dell'adozione della decisione impugnata, dato che il periodo di riferimento per l'irrogazione della penalità di mora va dal 16 dicembre 2005 al 20 giugno 2006, mentre la dichiarazione delle obiezioni è stata emessa il 21 dicembre 2005 e non copriva neanche un giorno del periodo di riferimento.
In quarto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il suo diritto di difesa, negandole l'accesso completo al fascicolo, comprese le comunicazioni tra la Commissione ed i suoi periti.
Infine, secondo la ricorrente l'importo della penalità di mora è eccessivo e sproporzionato, in quanto la Commissione non ha preso in considerazione la complessità dell'obbligo da adempiere ed ha completamente ignorato gli sforzi compiuti in buona fede dalla ricorrente per eseguire le precedenti decisioni della Commissione.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/57 |
Ricorso presentato il 29 settembre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia
(Causa T-272/06)
(2006/C 294/116)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis E N. Keramidas)
Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Corte di giustizia con cui l'offerta della ricorrente è stata respinta e l'appalto è stato aggiudicato ad un altro offerente; |
— |
condannare la convenuta a pagare le spese legali della ricorrente e le altre spese sostenute in ragione del ricorso anche nel caso in cui la presente domanda sia respinta. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua domanda, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Corte di giustizia 20 luglio 2006, che respinge l'offerta presentata nell'ambito della procedura aperta AM CJ 13/04, relativa alla manutenzione, allo sviluppo e al supporto di applicazioni informatiche (GU 2005/S 127-125162 e 2005/S 171-169521), e della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente.
La ricorrente asserisce che la decisione controversa è stata adottata in violazione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.02, pag. 1), delle sue modalità d'esecuzione e della direttiva 2004/18/CE, a causa dell'erronea interpretazione dei criteri di selezione e della violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei partecipanti.
Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione dell'ente aggiudicatore contiene evidenti errori di valutazione nell'ambito dell'esame della sua offerta, eccedendo così i limiti del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni comunitarie nelle procedure di appalto.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/57 |
Ricorso presentato l'11 settembre 2006 — ISD Polska e Industrial Union of Donbass/Commissione
(Causa T-273/06)
(2006/C 294/117)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ISD Polska sp. z.o.o (Cestocova, Polonia) e Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: sigg. C. Rapin e E. Van den Haute, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile; |
— |
annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 5 luglio 2005 relativa all'aiuto concesso dalla Polonia a favore della Huta Częstochowa S.A [notificata con il numero C(2005) 1962]; |
— |
in via subordinata, dichiarare che nel giorno del presente ricorso l'obbligo della Polonia di procedere al recupero degli aiuti ed interessi menzionati all'art. 3 della decisione è inesistente, e pertanto, che gli importi di detti aiuti ed interessi non sono dovuti; |
— |
in via subordinata, annullare l'art. 3, n. 2, secondo comma, della decisione, e rinviare la questione degli interessi alla Commissione per la nuova decisione nel senso dell'allegato A nel presente ricorso o di ogni altra considerazione del Tribunale nella motivazione della sentenza; |
— |
in ogni caso, condannare la Commissione al complesso delle spese; |
— |
nel caso in cui il Tribunale decidesse che non si deve statuire, condannare la Commissione alle spese in applicazione del combinato disposto dell'art. 87, n. 6, e dell'art. 90. lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua decisione 5 luglio 2005, C(2005) 1962 def. (aiuto di Stato n. C 20/04, ex NN 25/04), la Commissione ha dichiarato taluni aiuti alla ristrutturazione concessi dalla Polonia al produttore di acciaio Huta Częstochowa S.A. incompatibili con il mercato comune e ha ordinato il loro recupero. La ricorrente ISD Polka è una rilevataria del beneficiario dell'aiuto ed una affiliata della seconda ricorrente Industrial Union of Donbass, che detiene il complesso delle sue azioni. Le due ricorrenti figurano nella decisione contestata tra le imprese tenute congiuntamente e solidalmente a rimborsare gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune.
A sostegno del loro ricorso di annullamento parziale della decisione, le ricorrenti deducono sei motivi.
Con il primo motivo, esse affermano che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti determinanti per la conclusione dell'indagine. Esse sostengono che una volta realizzata la vendita delle attività del beneficiario iniziale dell'aiuto incompatibile, essendo quest'ultime state acquistate dalla ISD Polka (e Donbass), sarebbe stato il venditore del beneficiario iniziale dell'aiuto che avrebbe conservato il beneficio di detto aiuto, e che avrebbe dovuto assicurarsi il rimborso. Le ricorrenti affermano che nel caso di specie, l'accertamento corretto dei fatti pertinenti relativi alla vendita delle attività della Huta Częstochowa alla ISD Polka ( e Donbass) avrebbe condotto la Commissione a considerare che, per il fatto della ripresa dei mezzi di produzione della Huta Częstochowa ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato, sotto tale prospettiva l'aiuto sarebbe già stato restituito al venditore. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe per questo fatto violato il suo obbligo di esaminare, con cura e imparzialità, ogni elemento pertinente del caso di specie.
Il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti è relativo ad una pretesa violazione del diritto di presentare osservazioni, come riconosciuto dall'art. 88 CE e dall'art. 6 del regolamento n. 659/1999 (1). Esse sostengono che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avviare il procedimento d'indagine formale non indicherebbe con sufficiente precisione gli aiuti incriminati, né il loro importo, mentre secondo le ricorrenti, tali informazioni erano conosciute dalla Commissione, il che avrebbe impedito loro di sapere quali aiuti erano oggetto dell'indagine e di valutare l'opportunità di presentare le loro osservazioni.
La stessa asserita irregolarità costituisce una base per il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti, vale a dire la violazione del principio del legittimo affidamento. Esse sostengono che se la decisione di avvio dell'indagine avesse permesso alla Donbass di sapere quali aiuti fossero oggetto del procedimento, tale società avrebbe potuto presentare alla Commissione elementi che dimostravano, come fanno la ISD Polka e la Donbass nel ricorso di cui trattasi, che tali aiuti erano compatibili con il diritto comunitario.
Con il quarto motivo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione avrebbe violato il Protocollo n. 8 del trattato di adesione sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca (2) con un'interpretazione puramente letterale di talune disposizioni che essa avrebbe dovuto interpretare, secondo le ricorrenti, alla luce degli scopi che esso persegue e in considerazione del contesto che ha circondato la sua adozione. Tale interpretazione asseritamene erronea avrebbe portato la Commissione a richiedere con la sua decisione il rimborso di aiuti di stato percepiti prima dell'adozione del protocollo n. 8 da società che non figurano nel suo allegato 1 che indica otto imprese beneficiarie che possono beneficiare di aiuti della Polonia in deroga agli artt. 87 e 88 CE. Le ricorrenti affermano che avendo dunque agito senza fondamento legale, la Commissione sarebbe incompetente per emanare una decisione su taluni aiuti oggetto della decisione contestata e che per questo essa avrebbe sconfinato nella competenza rationae temporis di altre istituzioni comunitarie.
Il quinto motivo è relativo alla violazione dell'art. 14, n. 1, del regolamento 659/1999 in quanto la decisione di recuperare gli aiuti sarebbe in contrasto con i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di parità di trattamento.
Nel sesto motivo, le ricorrenti affermano, in via subordinata, che la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 794/2004 (3) nel calcolo del tasso di interesse applicabile al recupero degli aiuti nel caso di specie.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 82, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 140, pag. 1
2.12.2006 |
IT |
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C 294/58 |
Ricorso presentato il 6 ottobre 2006 — Estaser El Mareny/Commissione
(Causa T-274/06)
(2006/C 294/118)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Estaser El Mareny, S.L. (Valencia, Spagna) (Rappresentanti: avv.ti A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz e L. Ruiz Ezquerra)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione della Commissione 6 aprile 2006, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 12 aprile 2006, con la quale l'istituzione convenuta ha accettato gli impegni proposti dalla REPSOL CPP, conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (1).
Tale decisione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato a seguito della domanda della REPSOL CPP di una dichiarazione negativa o, in mancanza di questa, di un'esenzione individuale, riguardo agli accordi e/o ai contratti tipo con i quali conduceva la sua attività di distribuzione di carburanti per autoveicoli mediante stazioni di servizio in Spagna.
Nella proposta di impegni accettata dalla Commissione la REPSOL CPP si obbligava, tra l'altro, ad aumentare il numero annuo di stazioni di servizio che potevano cambiare fornitore, a tal fine si impegnava ad offrire ai nudi proprietari/gestori delle stazioni di servizio la possibilità di riscattare il diritto reale di usufrutto o superficie, anche se per questo era necessario il rispetto di una serie di condizioni da parte del gestore.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente — titolare e esercente di una stazione di servizio, che aveva concluso con la REPSOL CPP un contratto di fornitura — sostiene che:
a) |
i contratti della REPSOL CPP con le stazioni di servizio violavano e violano i limiti temporali per i patti di non concorrenza fissati dalle norme comunitarie. Prima dell'offerta di impegni da parte della REPSOL CPP, la Commissione era, infatti, pronta ad emanare una decisione con la quale sarebbe stata constatata l'infrazione e intimata la cessazione della stessa. |
b) |
di conseguenza, i contratti di cui trattasi devono essere considerati nulli, a norma dell'art. 81, n. 2, del Trattato CE. |
c) |
la Commissione non può pretendere di convalidare i detti contratti mediante una procedura di impegni se a colui che ha commesso l'infrazione non è imposto di far cessare immediatamente la pratica restrittiva, ma unicamente di concedere la possibilità di un riscatto anticipato. Inoltre, nonostante che la causa della violazione delle norme sulla concorrenza sia l'eccessiva durata delle clausole di limitazione della concorrenza, si esige che il gestore, per riscattare il suo diritto, versi un importo calcolato in funzione, tra l'altro, degli anni che rimangono del periodo di durata fissato per il diritto reale. |
Infine, la ricorrente fa valere la violazione del principio in base al quale un singolo non può trarre beneficio dai propri atti illeciti, né arricchirsi senza giusta causa.
(1) GU L 1, del 4 gennaio 2003, pag. 1.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/59 |
Ricorso presentato il 4 ottobre 2006 — Omya/ Commissione
(Causa T- 275/06)
(2006/C 294/119)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Omya AG (Oftringen, Svizzera) (rappresentanti:sig. J. Flynn, Barrister, e sig. C. Ahlborn, Solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee.
Conclusioni della ricorrente
— |
[…] pertanto, Omya chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione e condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2006, C(2006) 3163 def., nella causa di fusione COMP/M.3796 con cui la Commissione ha dichiarato che l'acquisizione della ricorrente della produzione di carbonato di calcio precipitato dalla società J. M. Huber era compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Inoltre, la Commissione ha imposto determinate condizioni ed obblighi a cui la ricorrente è tenuta a conformarsi.
La ricorrente afferma che a) i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione sono infondati e che b) in ogni caso, i provvedimenti correttivi effettivamente imposti alla ricorrente non sono appropriati, né giustificati da detti problemi, e non sono tali da produrre gli effetti affermati dalla Commissione.
La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto concludendo che l'operazione ostacolerebbe in modo rilevante una concorrenza effettiva.
In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di proporzionalità chiedendo la cessione della fabbrica di Kuusankoski.
Il terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un'inosservanza delle forme sostanziali non procedendo ad un'analisi corretta degli elementi di prova contenuti nel fascicolo e non fornendo alla ricorrente l'accesso a tutti i documenti pertinenti, violando così i diritti della difesa della ricorrente.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/60 |
Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Omnicare/ UAMI — Yamanouchi Pharma (OMNICARE)
(Causa T- 277/06)
(2006/C 294/120)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Omnicare Inc. (Covington, USA) (rappresentante: sig. M. Edenborough, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yamanouchi Pharma GmbH (Heidelberg, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
accogliere il ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado; |
— |
annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso nel caso n. R0446/2006-2 nella sua integralità; |
— |
rinviare la domanda di restitutio in integrum per riesame alla commissione di ricorso |
— |
condannare l'UAMI alla spese da essa sostenute in collegamento con tale ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «OMNICARE» per beni e servizi delle classi 16 e 42, domanda n. 284 067
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Yamanouchi Pharma GmbH
Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo nazionale «OMNICARE» per servizi delle classi 35, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua integralità.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto della domanda di restitutio in integrum e dichiarazione che il ricorso è considerato come non presentato.
Motivi dedotti: interpretazione erronea dell'art. 78, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 nel dichiarare che una domanda di restitutio in integrum non può essere presentata se l'oggetto di detta domanda riguarda il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 59 del regolamento.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/60 |
Ricorso presentato il 6 ottobre 2006 — Regno Unito/Commissione
(Causa T- 278/06)
(2006/C 294/121)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig. E. O'Neil, in qualità d'agente, e sig. H. Mercer, Barrister)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 2006/554/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», in quanto esclude dal finanziamento comunitario le spese del Regno Unito per gli anni 2001-2004 corrispondenti a sterline inglesi (GBP) 1 351 441, 25 nel settore «grasso butirrico nell'industria alimentare», a causa di «controlli di quantità insufficienti sui quantitativi fabbricati»; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (1), sezione garanzia (2), e, in particolare, la parte relativa all'utilizzo del grasso butirrico nell'industria alimentare nel Regno Unito.
La controversia riguarda provvedimenti di controllo adottati dal ricorrente ai sensi dell'art. 23 del regolamento della Commissione n. 2571/97 (in prosieguo: il «regolamento della Commissione») che prevede i provvedimenti da adottare da parte degli Stati membri relativi, in particolare, alla fabbricazione e all'utilizzo del burro concentrato che possono dar luogo ad un aiuto qualora il burro concentrato sia utilizzato per la fabbricazione di determinati dolci e paste.
L'art. 23, n .2, del regolamento della Commissione prevede «controlli sul posto» sui produttori di burro concentrato «in occasione della fabbricazione del burro concentrato» in modo che «ogni offerta […] sia sottoposta ad almeno un controllo».
La Commissione ritiene che il ricorrente abbia omesso di effettuare controlli chiave nel senso che, per il fatto di un'interpretazione del regolamento della Commissione, il ricorrente deve verificare fisicamente le quantità che si trovano in una partita di burro concentrato per offerta dopo che la produzione abbia avuto luogo. Il ricorrente afferma che ciò in realtà equivale ad assicurare che ogni offerta sia controllata almeno due volte. Il ricorrente afferma che la Commissione si basa su una nozione che non si trova nel regolamento della Commissione, vale a dire quella di un controllo «fisico» della quantità.
Il ricorrente deduce due motivi:
a) |
La Commissione ha commesso un errore di diritto nel senso che la decisione impugnata era illegittima in forza del primo comma dell'art. 7, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1258/1999 (3) (in prosieguo: il «regolamento del Consiglio»), relativo al finanziamento della politica agricola comune poiché non ci sarebbe alcun fondamento per concludere che le spese di cui trattasi non erano state effettuate in conformità delle norme comunitarie previste dall'art. 23, n. 2, del regolamento della Commissione; e |
b) |
la Commissione ha commesso un errore di diritto nel senso che la determinazione dell'importo escluso era in contrasto con il quarto comma dell'art. 7, n. 4, del regolamento del Consiglio. |
(1) GU 2006 L 218, pag. 12.
(2) Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 1997, n. 2571, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU 1997 L 350, pag. 3)
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 1999 L 160, pag. 103).
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/61 |
Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Evropaïki Dynamiki/BCE
(Causa T-279/06)
(2006/C 294/122)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (Rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della BCE di non accogliere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare l'appalto al concorrente vittorioso; |
— |
condannare la BCE a rifondere alla ricorrente le spese legali e accessorie sostenute per il presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha presentato un'offerta in seguito alla pubblicazione, da parte della convenuta, di un bando per una procedura negoziata per la prestazione di servizi di consulenza e sviluppo in materia di tecnologie dell'informazione a favore della Banca centrale europea (BCE) (GU 2005, S 137-135354). La ricorrente contesta la decisione di non accogliere la sua offerta e di avviare trattative contrattuali con altri offerenti.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente sostiene che la BCE ha illegittimamente mancato di indicare il peso dei criteri e dei sottocriteri all'interno del bando, ed ha utilizzato termini vaghi per valutare in modo negativo l'offerta della ricorrente, violando pertanto i principi di trasparenza e di buona amministrazione, nonché l'obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene inoltre che la BCE ha commesso numerosi errori di valutazione nell'ambito dell'apprezzamento della sua offerta. La ricorrente sostiene infine che la BCE ha introdotto nel bando di gara una specifica condizione che ha favorito le imprese stabilite in Germania, violando pertanto, tra gli altri, gli artt. 12 CE e 49 CE.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/62 |
Ricorso presentato il 4 ottobre 2006 — Repubblica italiana/Commissione
(Causa T -280/06)
(2006/C 294/123)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la nota del 24.07.2006, n. 06626 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi — avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Sicilia (N. CCI 1999 IT 61 PO 011) |
— |
annullare tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione (1)
(1) GU C 262, del 23.10.04, p. 55.
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/62 |
Ricorso presentato il 6 ottobre 2006 — Spagna/Commissione
(Causa T-281/06)
(2006/C 294/124)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muñoz Pérez)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione 27 luglio 2006, 2006/554/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2006)3331], là dove esclude le spese oggetto del presente ricorso; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario determinate spese effettuate dal Regno di Spagna in relazione agli aiuti compensativi alle banane.
Il motivo della correzione sono supposte carenze nei controlli di qualità e nella determinazione dei quantitativi di banane posti in commercio.
A sostegno delle sue conclusioni il Regno di Spagna allega che la Commissione:
— |
ha violato gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999. Le autorità spagnole avrebbero applicato correttamente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93 vigenti per le campagne cui si riferisce la correzione finanziaria, visto che non potevano richiedere ai produttori di esibire le fatture di vendita delle banane e prendere in considerazione, al momento del calcolo dell'aiuto, un documento amministrativo, il DAU, comprovante la commercializzazione delle stesse. D'altra parte, la Commissione non avrebbe sconfessato le autorità spagnole nel senso che i quantitativi di banane che fruirono degli aiuti furono effettivamente commercializzati, ove si consideri anche il surplus di peso della confezione e altri fattori rilevanti. Per quanto riguarda i controlli di qualità, lo Stato ricorrente afferma che, in conformità con il disposto dell'art. 7 e la sezione II.B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2257/94, le ispezioni eseguite durante la visita di controllo della Commissione corrispondevano a quelle realizzate dai tecnici del Ministero dell'Agricoltura della Comunità autonoma delle Canarie presso le organizzazioni di produttori per verificare la bontà dei loro controlli, ragion per cui il loro scopo primario non era garantire che le banane in commercio avessero la qualità richiesta. |
— |
Ha infranto il principio di proporzionalità, poiché si sarebbe limitata ad imporre una correzione percentuale, basata esclusivamente sulla valutazione dell'esistenza di livello di rischio molto basso per il Fondo, anziché una più adeguata ai danni teoricamente sofferti dallo stesso. |
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/63 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2005 — Huta Czestochowa/Commissione
(Causa T-288/06)
(2006/C 294/125)
Lingua processuale: polacco
Parti
Ricorrente: Huta «Częstochowa» S. A.(Rappresentanti: avv.ti Cz. Sadkowski e D. Sałajewski,)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l'art. 3, n. 2, primo comma, della decisione della Commissione 5 luglio 2005 sugli aiuti di Stato n. C 20/04(ex NR 25/04) a favore della Huta «Częstochowa» S.A. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2005 relativa all'aiuto di Stato n. C 20/04 (ex NR 25/04) che all'art. 3, n. 1, dichiara incompatibile col mercato comune l'aiuto accordato dalla Polonia alla Huta «Częstochowa» S.A. per il periodo dal 1994 al maggio 2002 sotto forma di aiuto al funzionamento ed aiuto diretto alla ristrutturazione delle maestranze. La decisone è stata notificata alla ricorrente il 21 agosto 2006. All'art. 3, n. 2, della decisione impugnata la Commissione ordinava alla Polonia di adottare le misure necessarie affinché le imprese menzionate in tale articolo, ivi compresa la ricorrente, restituiscano l'aiuto illegittimamente accordato. In conformità della decisione tutte le imprese menzionate in tale disposizione sono responsabili in solido per il rimborso dell'aiuto in parola, il che deve aver luogo senza indugio e conformemente al diritto processuale nazionale. Gli interessi vanno calcolati per l'intero periodo dalla data di concessione dell'aiuto sino a quella del suo effettivo recupero a norma delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) della Commissione n. 794/2004 (1).
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi:
— |
violazione degli artt. 87 e 88 CE nonché dell'art. 7, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante disposizioni dettagliate di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (2) a causa della constatazione, da parte della Commissione, che le menzionate disposizioni permettono l'emanazione di una decisione che definisce l'aiuto accordato da uno Stato membro prima della sua adesione all'Unione europea come aiuto incompatibile col mercato comune benché il medesimo non sia stato attuato dopo l'adesione della Polonia al Trattato CE, nonché a causa della constatazione che alle somme soggette a rimborso vanno aggiunti gli interessi per l'intero periodo dal giorno della concessione dell'aiuto alla Huta «Częstochowa» sino all'effettivo recupero. La ricorrente sostiene che l'aiuto accordato per gli anni 1997-2002 e attuato dopo l'adesione della Polonia all'Unione europea, non può essere dichiarato incompatibile col mercato comune fondandosi sull'art. 87 CE, poiché esso non poteva influire sugli scambi all'interno dell'Unione anteriormente al 1o maggio 2004, cioè prima dell'adesione della Polonia quando il mercato polacco ancora non costituiva parte integrante del mercato interno. Inoltre, ad avviso della ricorrente, dato che il Protocollo n. 8 allegato al Trattato di adesione (3) relativo alla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca non menziona nel suo Allegato 1 la ricorrente, ne consegue che la maggioranza delle disposizioni di codesto Protocollo non la riguarda. |
— |
violazione dell'art. 9, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione n. 794/2004 in assenza della fissazione nella decisione del tasso di interesse applicabile al rimborso dell'aiuto di Stato. Nel frattempo, secondo la ricorrente, conformemente alla disposizione citata, data l'assenza in Polonia dei tassi quinquennali interbancari per le transazioni Swap prima della sua adesione all'Unione europea, occorrerebbe che la Commissione e la Polonia concludessero al riguardo un accordo che dovrebbe essere riprodotto nella decisione impugnata o in un'altra decisione della Commissione. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, pag. 1).
(2) GU L 83, pag. 1.
(3) Trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Peonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca all'Unione europea del 23 aprile 2003 (GU L 236 del 23 settembre 2003, pag. 17).
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
2.12.2006 |
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C 294/64 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (assemblea plenaria) 26 ottobre 2006 — Landgren/Fondazione europea per la formazione
(Causa F-1/05) (1)
(Agente temporaneo - Contratto a durata indeterminata - Licenziamento - Insufficienza professionale - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)
(2006/C 294/126)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Pia Landgren (Torino, Italia) (Rappresentanti: sig. M.-A. Lucas, avocat)
Convenuta: Fondazione europea per la formazione (Rappresentanti: sig. Dunbar, direttore, assistito dal sig. G. Vandersanden, avocat)
Oggetto della causa
Da una parte, l'annullamento della decisione relativa al licenziamento della ricorrente e, dall'altra, una domanda di risarcimento.
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Fondazione europea per la formazione 25 giugno 2004, relativa al recesso del contratto a durata indeterminata della sig.ra Landgren in quanto agente temporaneo è annullata. |
2) |
Le parti trasmetteranno al Tribunale, in un termine di tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, l'importo stabilito di comune accordo della compensazione pecuniaria collegata all'illegittimità della decisione 25 giugno 2004 o, in mancanza di accordo, le loro proposte quantificate relative tale importo. |
3) |
Le spese sono riservate. |
(1) GU C 182 del 23.7.2005, pag. 39 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-180/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).
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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 19 ottobre 2006 — De Smedt/Commissione.
(Causa F-59/05) (1)
(Agente contrattuale - Domanda di revisione dell'inquadramento e della retribuzione determinati al momento dell'assunzione - Ex agente ausiliario assunto come agente contrattuale senza modifica delle funzioni - Artt. 3 bis e 80, nn. 2 e 3, RAA - Compiti spettanti ai vari gruppi di funzioni - Parità di trattamento)
(2006/C 294/127)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, Belgio) (Rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Oggetto della causa
Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto del ricorso della ricorrente, ex agente ausiliaria, contro la decisione che fissa il suo inquadramento e la sua retribuzione come agente contrattuale, nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 229, del 17.9.2005, pag. 29 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-267/05, rimessa al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).
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Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 19 ottobre 2006 — Combescot/Commissione
(Causa F-114/05) (1)
(Dipendenti - Ricorso - Termine - Decisione implicita di rigetto - Mancata riapertura del termine di ricorso con una decisione esplicita notificata successivamente - Interesse ad agire - Irricevibilità)
(2006/C 294/128)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Philippe Combescot (Popayán, Colombia), (Rappresentanti: avv.ti A. Maritati e V. Messa)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. S. Corongiu)
Oggetto della causa
Da una parte, annullamento della decisione della Commissione di riassegnare il ricorrente, nell'interesse del servizio, dalla delegazione della Commissione in Guatemala alla sede di Bruxelles, nell'ambito dell'esercizio di rotazione 2003, dall'altra, domanda di risarcimento danni
Dispositivo della sentenza
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 22 del 28.1.2006, pag. 22 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sotto il numero T-422/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).
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Ricorso presentato il 31 agosto 2006 — Simon/Corte di giustizia e Commissione
(Causa F-100/06)
(2006/C 294/129)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Balázs Simon (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: György Magyar, avvocato)
Convenute: Corte di giustizia delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare: i) la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) della Corte di giustizia 23 febbraio 2006; ii) la decisione dell'APN della Commissione 3 marzo 2006; iii) la decisione dell'APN della Commissione 30 maggio 2006; iv) la decisione dell'APN della Corte di giustizia 27 giugno 2006, in quanto tali decisioni privano il ricorrente dei diritti derivanti dalla sua nomina quale dipendente in prova del 16 luglio 2004 e pertanto della sua anzianità e del suo grado, nonché dei diritti derivanti dalla sua nomina in ruolo del 16 aprile 2005, vale a dire dalla sua nomina definitiva; |
— |
condannare le convenute alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dopo aver presentato il ricorso F-58/06 (1), il ricorrente contesta ora, da un lato, le decisioni della Corte di giustizia di accettare le sue dimissioni rassegnate nel suo memorandum del 28 ottobre 2005, e, dall'altro, le decisioni della Commissione che stabiliscono il suo inquadramento nel grado A*5.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente adduce due motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione del principio che impedisce di rinunciare ai diritti garantiti dallo Statuto e alla violazione dei diritti quesiti, in secondo luogo, allo sviamento di potere e alla violazione dei diritti quesiti.
Nell'ambito del suo primo motivo il ricorrente rileva in particolare che con il suo memorandum del 28 ottobre 2005 egli non aveva l'intenzione di abbandonare il suo statuto di dipendente, ma unicamente di cambiare luogo di lavoro e funzioni. Pertanto egli non avrebbe perso i propri diritti quesiti.
Nell'ambito del suo secondo motivo il ricorrente sostiene in particolare che, anche supponendo che con il suo memorandum egli avesse rinunciato al suo statuto di dipendente, tale rinuncia sarebbe illegittima, in quanto le convenute l'avrebbero resa condizione de facto affinché egli potesse essere trasferito da un'istituzione all'altra. Inoltre il ricorrente sostiene che, poiché era stato nominato dipendente di grado A*7 dalla Corte di giustizia, egli soddisfa le condizioni richieste per essere inquadrato in tale grado, e che il suo inquadramento alla Commissione nel grado A*5 costituirebbe uno sviamento di potere che lo priva dei suoi diritti quesiti.
(1) GU C 190 del 12.8.2006, pag. 35.
2.12.2006 |
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C 294/66 |
Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 — Sanchez Ferriz e a./ Commissione
(Causa F-115/06)
(2006/C 294/130)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgio) e a. (Rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare l'elenco dei dipendenti promossi con l'esercizio di promozione 2005, in quanto esso non comprende i nomi dei ricorrenti, nonché, in via incidentale, gli atti propedeutici a tale decisione; |
— |
in via subordinata, annullare l'assegnazione dei punti di promozione per l'esercizio di promozione sopra menzionato, in particolare a seguito delle raccomandazioni formulate dai comitati di promozione; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere 5 motivi attinenti:
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il primo, alla violazione dell'art. 45 dello Statuto; |
— |
il secondo, alla violazione delle disposizioni generali di esecuzione del detto articolo; |
— |
il terzo, alla violazione del principio di non discriminazione ed all'errore manifesto di valutazione; |
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il quarto, alla violazione degli artt. 6 e 10 dell'allegato XIII dello Statuto; |
— |
il quinto, alla violazione dei principi di divieto di procedimento arbitrario e del divieto di abuso di potere, nonché alla violazione dell'obbligo di motivazione. |
2.12.2006 |
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C 294/66 |
Ricorso presentato il 26 settembre 2006 — Buckingham e a./Commissione
(Causa F- 116/06)
(2006/C 294/131)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Anne Buckingham (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentante: sig. N. Lhoëst, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare la decisione che la Commissione ha adottato il 23 novembre 2005, pubblicata nelle Informations Administratives n. 85-2005, nella parte in cui non concede ai ricorrenti, dipendi di grado A*12, alcun punto di priorità che riconosca il lavoro compiuto nell'interesse dell'istituzione per l'esercizio 2004; |
— |
ove occorra, annullare le decisioni esplicite della Commissione che respingono i reclami che le ricorrenti hanno depositato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su una violazione degli artt. 9 e 13 delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello statuto (DGE) e, in via subordinata, su un'illegittimità di dette DGE in quanto creano una discriminazione e violano l'art. 5, n. 5, dello statuto.
2.12.2006 |
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Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 — Loy/Parlamento europeo
(Causa F-117/06)
(2006/C 294/132)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Maddalena Loy (Roma, Italia) (Rappresentante: A. Fratini, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2006, tramite la quale, da un lato, è stata notificata alla ricorrente la delibera di riassegnazione dall'Ufficio per l'Italia del Parlamento, con sede a Roma, alla Direzione Generale dell'Informazione, sede di Bruxelles, e, dall'altro lato, è stata prorogata la durata del contratto di agente temporaneo della ricorrente fino al 16 luglio 2006, anziché fino al 31 dicembre 2009, come era stato preventivamente deliberato dal Parlamento; |
— |
condannare il convenuto al pagamento, maggiorato degli interessi di mora, di tutte le mensilità stipendiali connesse alla funzione di addetto stampa della ricorrente a Roma, con decorrenza dalla data a cui il rinnovo del contratto di agente temporaneo avrebbe dovuto avere effetto, e cioè dal 1o gennaio 2006, e fino al 31 dicembre 2009; |
— |
condannare il convenuto al risarcimento del danno materiale, stimato a 240 414,42 euro, e del danno morale, nella misura di 500 000 euro o di quella diversa maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà di giustizia; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua azione la ricorrente invoca 7 motivi:
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il primo verte sulla violazione del principio del legittimo affidamento, atteso che l'amministrazione avrebbe indotto la ricorrente a ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le sarebbe stato confermato l'incarico di addetto stampa presso l'Ufficio di Roma del Parlamento e che il suo contratto sarebbe stato prorogato fino al 31 dicembre 2009; |
— |
il secondo attiene alla violazione delle forme sostanziali per motivazione insufficiente e contraddittoria. In particolare, le asserzioni relative all'insufficiente capacità professionale della ricorrente sarebbero contraddette dai rapporti relativi a quest'ultima redatti in applicazione dell'articolo 43 dello statuto; |
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il terzo concerne l'eccesso di potere per manifesto errore di apprezzamento di fondamentali circostanze e contraddittorietà. La decisione di rassegnazione non troverebbe la sua causa nell'incompetenza professionale o nell'interesse del servizio ma nel desiderio di ritorsione del superiore gerarchico della ricorrente; |
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il quarto è fondato sulla violazione del dovere di sollecitudine, nella misura in cui, secondo la ricorrente, la decisione impugnata sarebbe stata adottata senza la necessaria diligenza e senza tener conto dell'interesse del dipendente; |
— |
il quinto attiene alla violazione dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. Da un lato, la ricorrente non avrebbe ricevuto alcun preavviso circa la possibilità di trasferimento in così breve tempo. Dall'altro, i fatti alla base della medesima non sarebbero stati accertati debitamente e le disposizioni statutarie relative ai comportamenti contestati non sarebbero state rispettate; |
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il sesto verte sulla violazione del diritto di difesa, in particolare sul fatto che il convenuto, pur avendo avuto modo di sentire la ricorrente, non avrebbe dato alcun seguito alle sue dichiarazioni, né offerto alcuna possibilità di contraddittorio tra le parti; |
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il settimo concerne la violazione del dovere di assistenza previsto all'art. 24 dello statuto, che obbligherebbe l'amministrazione a tutelare i funzionari anche qualora l'autore dei fatti disciplinati dalla disposizione in parola sia un altro funzionario. Pur avendo la ricorrente addotto un principio di prova atto a sostenere le proprie allegazioni, l'amministrazione non avrebbe intrapreso alcuna adeguata misura. |
2.12.2006 |
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C 294/67 |
Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 — Di Bucci/Commissione
(Causa F- 118/06)
(2006/C 294/133)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vittorio di Bucci (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: sig. van der Woude, avocat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la lista di merito e la lista dei dipendenti promossi al grado A* 12 per l'esercizio 2005, stabilite in forza dell'art. 10, nn. 3 e 4 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello statuto (DGE) e pubblicate nelle Informations Adminsitratives del 23 novembre 2005, n. 85-2005 e, comunque, la decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nella lista dei promossi; |
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per quanto occorra, annullare tutti gli atti che hanno condotto all'adozione di detta decisione e in particolare, le decisioni che stabiliscono il numero di punti da attribuire al ricorrente; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, dipendente assegnato al servizio giuridico che ha costantemente ottenuto una delle valutazioni più elevate, in termini di punti di merito (PM), in seno al suo grado e al suo servizio, deduce innanzitutto la violazione dell'art. 45 dello statuto nonché delle DGE, che richiedono che il merito sia il criterio determinante per l'attribuzione dei punti di priorità della direzione generale (PPDG) e per la promozione. La mancata promozione del ricorrente sarebbe il risultato, in primo luogo, delle illegittimità che il ricorrente ha già contestato nei ricorsi F-98/05 (1) e T-312/04 (2), in secondo luogo, dei criteri di attribuzione dei PPDG in seno al servizio giuridico, che danno la priorità ai dipendenti più anziani nel grado indipendentemente dai loro meriti, in terzo luogo, di taluni vizi nell'attribuzione di punti, in particolare da parte del comitato di promozione, ad altri dipendenti.
Il ricorrente asserisce in seguito che gli atti contestati violano altresì i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera, comportano un errore manifesto di valutazione e costituiscono uno sviamento di potere. Inoltre, essi sarebbero inficiati da vari vizi di procedura o di forma.
Infine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità delle DGE, affermando quanto segue:
— |
omettendo di prendere in considerazione il livello di responsabilità esercitate e l'utilizzo di diverse lingue nell'esercizio delle funzioni, le DGE violerebbero l'art. 45 dello statuto, nella sua nuova versione; |
— |
prevedendo che le promozioni sono determinate attraverso l'attribuzione non motivata di punti di priorità, su proposta di ogni DG o del comitato di promozione, gli artt. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 13 delle DGE violerebbero in particolare l'art. 25, n. 2, e l'art. 45 dello statuto; |
— |
attribuendo ad ogni DG una quota uniforme di punti per dipendente, gli artt. 4 e 6 delle DGE violerebbero l'art. 45 dello statuto nonché i principi di vocazione alla carriera e di parità di trattamento; |
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prevedendo la concessione di punti di priorità transitori basati essenzialmente sull'anzianità nel grado, l'art. 13, n. 2, e l'allegato II delle DGE violerebbero l'art. 45 dello statuto; |
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prevedendo l'attribuzione di punti di priorità del comitato del personale per taluni compiti supplementari adempiuti nell'interesse dell'istituzione, che sono già tenuti in considerazione al momento dell'attribuzione dei PM e dei PPGD, l'art. 9 e l'allegato I delle DGE violerebbero l'art. 45 dello statuto nonché i principi di vocazione alla carriera e di parità di trattamento; |
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prevedendo un trattamento più favorevole per i dipendenti delle DG o per servizi con un organico ridotto e per i dipendenti distaccati nei gabinetti dei membri della Commissione, l'art. 6 delle DGE violerebbe l'art. 45 dello statuto nonché i principi di vocazione alla carriera e di parità di trattamento. |
(1) GU C 10 del 14.01.2006, pag. 24 (caso inizialmente registrato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-381/05 e trasferito al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).
2.12.2006 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/68 |
Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Kerstens/Commissione
(Causa F-119/06)
(2006/C 294/134)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgio) [Rappresentante: C. Mourato, avocat]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 8 dicembre 2005 del Comitato di direzione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) recante modifica dell'organigramma del PMO; |
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annullare la decisione esplicita dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 6 luglio 2006 che respinge il reclamo del ricorrente n. R/167/06; |
— |
condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma ex aequo et bono di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni; |
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condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, ex capo dell'unità «Risorse» del PMO, contesta la decisione controversa 8 dicembre 2005 che ha l'effetto di trasferirlo ad una funzione di studio e di prospettiva. Egli fa valere una violazione dell'art. 7 dello statuto in quanto il provvedimento di trasferimento in questione sarebbe contrario all'interesse del servizio e non rispetterebbe il principio di equivalenza degli impieghi. Il ricorrente invoca, in secondo luogo, la violazione delle disposizioni statutarie in materia di sanzioni disciplinari. In terzo luogo, fa valere l'esistenza di uno sviamento di potere.
2.12.2006 |
IT |
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C 294/69 |
Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 24 ottobre 2006 — Martin Magone/Commissione
(Causa F-36/06) (1)
(2006/C 294/135)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.
(1) GU C 131 del 3.6.2006, pag. 52.
III Informazioni
2.12.2006 |
IT |
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C 294/70 |
(2006/C 294/136)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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