ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
3 ottobre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2008/C 252/01

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

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2008/C 252/02

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

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IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

3.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/1


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 marzo 2004

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

(2008/C 252/01)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 191,

visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito «regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito «regolamento sulle modalità di esecuzione»),

visto l'articolo 22, paragrafo 10, del regolamento del Parlamento,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre definire le modalità relative alla concessione e alla gestione delle sovvenzioni destinate a contribuire al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo.

(2)

Il sostegno finanziario ai partiti politici a livello europeo e alle fondazioni politiche a livello europeo rappresenta una sovvenzione al funzionamento ai sensi dell'articolo 108 e seguenti del regolamento finanziario.

(3)

il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo ha carattere accessorio rispetto al sostegno finanziario ai partiti politici a livello europeo, in quanto è subordinato all'affiliazione della fondazione a un partito politico a livello europeo e alla sua partecipazione al perseguimento degli obiettivi a lungo termine di tale partito. Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ciascun sostegno finanziario è oggetto di una specifica convenzione di sovvenzione,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente regolamentazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Salvo altrimenti specificato, la presente regolamentazione si applica sia ai partiti politici a livello europeo (di seguito «partiti»), sia alle fondazioni politiche a livello europeo (di seguito «fondazioni»).

Articolo 1 bis

Per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni, l'Ufficio di presidenza adotta all'inizio di ogni legislatura un quadro finanziario indicativo pluriennale, basato su valori di riferimento concernenti l'importo di base per partito e l'importo supplementare connesso al numero di deputati al Parlamento europeo membri del partito interessato. Tale quadro costituirà il principale riferimento dell'autorità di bilancio del Parlamento europeo durante la procedura di bilancio annuale, senza intaccare i poteri conferiti dal trattato all'autorità di bilancio.

Articolo 2

Bando per proposte

Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento comunitario e le date previste per la procedura di concessione.

Articolo 3

Domanda di finanziamento

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003, ogni organizzazione che desidera beneficiare di una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea, presenta la sua domanda per iscritto al presidente del Parlamento europeo entro il 1o novembre precedente l'esercizio di bilancio per il quale richiede la sovvenzione. Alla data di presentazione della domanda devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 3 del succitato regolamento, che devono rimanere immutate per l'intera durata del periodo di finanziamento.

2.   Il modulo da utilizzare per la domanda di sovvenzione è allegato alla presente regolamentazione (cfr. allegato 1). Esso è altresì disponibile sul sito Internet del Parlamento europeo.

3.   Ogni notifica a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003 va indirizzata al presidente del Parlamento europeo.

Articolo 4

Decisione sulla domanda di finanziamento

1.   Su proposta del segretario generale, l'Ufficio di presidenza esamina le domande di finanziamento sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003 al fine di determinare le domande suscettibili di beneficiare di un finanziamento. L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il segretario generale, possono invitare un richiedente a completare o a esplicitare i documenti giustificativi allegati alla domanda entro il termine da loro impartito.

2.   Entro il 1o febbraio dell'esercizio di bilancio per il quale è richiesta la sovvenzione, l'Ufficio di presidenza adotta l'elenco dei beneficiari e gli importi attribuiti. In caso di mancata concessione della sovvenzione richiesta, l'Ufficio di presidenza specifica nella stessa decisione i motivi della reiezione della domanda, alla luce, in particolare, dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003.

La decisione dell'Ufficio di presidenza è adottata sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1. Essa tiene conto dei cambiamenti della situazione eventualmente intervenuti successivamente alla presentazione della domanda, sulla base di comunicazioni ricevute a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003 e dei cambiamenti notori.

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003, l'importo della sovvenzione da concedere a ciascun partito è calcolato sulla base del numero di deputati al Parlamento europeo che sono membri del partito richiedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fatta eccezione per il caso di un aumento del numero dei deputati a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri.

Qualora, per un cambiamento del numero delle organizzazioni che richiedono il finanziamento o del numero dei deputati al Parlamento europeo che abbiano aderito ad un partito richiedente, gli importi di riferimento destinati ai richiedenti siano sensibilmente diversi da quelli che si potrebbero attendere in conformità dell'articolo 1 bis, il segretario generale ne informa immediatamente l'Ufficio di presidenza che può invitare il presidente a presentare una proposta alla commissione competente allo scopo di adeguare gli stanziamenti disponibili.

3.   Il presidente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di concessione, la comunicazione è corredata, in allegato, del progetto di convenzione di sovvenzione che il beneficiario deve firmare. In caso di mancata concessione della sovvenzione richiesta, egli comunica i motivi della reiezione da parte dell'Ufficio di presidenza. I richiedenti, la cui domanda non è stata accolta dall'Ufficio di presidenza, vengono informati nei quindici giorni di calendario successivi alla trasmissione della decisione di concessione ai beneficiari.

Articolo 5

Convenzione di sovvenzione

La sovvenzione di un beneficiario forma oggetto di una convenzione scritta tra il Parlamento europeo, rappresentato dal presidente o da un suo delegato, e il beneficiario. Il testo del progetto di convenzione di sovvenzione è allegato alla presente regolamentazione (cfr. allegato 2); la convenzione va debitamente compilata e firmata dalle due parti della convenzione nei trenta giorni successivi alla decisione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 4. Il testo della convenzione di sovvenzione non può essere modificato.

Articolo 6

Pagamento

1.   A meno che l'Ufficio di presidenza non decida altrimenti, la sovvenzione sarà versata a titolo di prefinanziamento ai beneficiari in un'unica rata pari all'80 % del massimale della sovvenzione nei quindici giorni successivi alla data in cui l'ultima delle due parti della convenzione ha firmato la convenzione.

2.   La liquidazione del saldo sarà effettuata dopo la fine del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario sulla base delle spese realmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione del programma di lavoro. Allorché l'importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all'importo della sovvenzione finale determinata, il Parlamento europeo procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

3.   Entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell'esercizio di bilancio, il beneficiario presenta i documenti seguenti per la liquidazione del saldo:

una relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro,

un conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute, secondo la struttura del bilancio di previsione,

uno stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario per il periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione di sovvenzione, che precisi, per quanto riguarda i partiti, l'importo dell'eccedenza che il partito ha riportato all'esercizio finanziario successivo nonché l'importo che deve essere accantonato per la riserva finanziaria,

un rapporto di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuato da un organismo o un esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare mansioni di controllo dei conti.

4.   La revisione contabile esterna mira a certificare che:

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità della legislazione nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi,

i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione di sovvenzione,

le spese dichiarate sono reali,

le entrate dichiarate sono esaustive,

gli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003 sono stati rispettati,

per quanto riguarda le sovvenzioni ai partiti, l'eventuale eccedenza riportata all'esercizio successivo è stata utilizzata nel primo trimestre dell'esercizio, in conformità dell'articolo 6 bis,

per quanto riguarda le sovvenzioni ai partiti, gli obblighi derivanti dall'articolo 109, paragrafo 4, del regolamento finanziario sono stati rispettati.

Qualora il beneficiario abbia presentato una relazione di revisione contabile esterna effettuata dallo stesso organismo indipendente o dallo stesso esperto per cinque esercizi consecutivi, la relazione per l'esercizio successivo deve essere elaborata da un organismo o da un esperto diverso.

5.   Al ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 3 ed entro un termine di due mesi, l'Ufficio di presidenza approva, su proposta del segretario generale, la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro e il conteggio finanziario finale.

L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il segretario generale, possono chiedere al beneficiario documenti giustificativi o qualsiasi supplemento di informazione che giudicheranno necessario ai fini dell'accettazione della relazione finale e del conteggio finanziario finale. Il beneficiario dispone di quindici giorni per presentare i documenti giustificativi.

L'Ufficio di presidenza, dopo avere inteso i rappresentanti del beneficiario interessato, può respingere la relazione finale e il conteggio finale e chiedere la presentazione di una nuova relazione e di un nuovo conteggio. Il beneficiario dispone di quindici giorni per presentare una nuova relazione ed un nuovo conteggio.

In mancanza di reazione scritta del Parlamento europeo entro il termine suddetto di due mesi, la relazione finale e il conteggio finanziario finale sono considerati accettati.

6.   Il beneficiario notifica al Parlamento europeo l'importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti versatigli dal Parlamento. La notifica deve essere effettuata al momento della domanda di pagamento del saldo che appura il prefinanziamento. Detti interessi formano oggetto di un ordine di riscossione da parte del Segretario generale o di un suo delegato.

Articolo 6 bis

Riporto all'esercizio finanziario successivo e conto di riserva (applicabile unicamente ai partiti)

1.   Eccedenza di entrate

L'eccedenza di entrate dell'esercizio N che può essere riportata all'esercizio successivo e iscritta in una riserva specifica, in conformità dell'articolo 109, paragrafo 4, del regolamento finanziario, è costituita dalla differenza tra il totale delle spese ammissibili e

a)

l'importo della sovvenzione iniziale concessa dal Parlamento europeo per l'esercizio N, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2; e

b)

le risorse proprie del partito destinate a coprire le spese ammissibili, previa copertura delle spese non ammissibili da parte del partito esclusivamente tramite risorse proprie; e

c)

l'eventuale eccedenza riportata dall'esercizio N-1.

2.   Riporto all'esercizio successivo

a)

L'eccedenza di entrate che può essere riportata all'esercizio N+1 non può superare il 25 % delle entrate totali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

b)

L'importo effettivamente riportato è iscritto nel bilancio di chiusura per l'esercizio N come «accantonamento da riportare all'esercizio N+1 per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+1». L'accantonamento costituisce una spesa ammissibile a titolo dell'esercizio N.

c)

L'accantonamento è iscritto nel conto profitti e perdite per l'esercizio N+1. Mediante una liquidazione dei conti provvisoria da effettuare il 31 marzo dell'esercizio N+1 si determinano le spese ammissibili realmente sostenute a tale data. Qualora l'accantonamento sia superiore alle spese, la differenza tra i due importi viene detratta dalla sovvenzione al momento della determinazione della sovvenzione finale per l'esercizio N in conformità dell'articolo 7.

3.   Conto di riserva specifico

a)

Le passività nel bilancio di chiusura possono includere un conto di riserva specifico sul quale può essere accreditata solamente l'eccedenza di entrate di cui al paragrafo 1.

b)

L'eccedenza di entrate che può essere accreditata sul conto di riserva specifico non può superare la differenza tra le entrate di cui al paragrafo 1, lettera b), e la percentuale teorica minima (15 %) di risorse proprie necessarie per coprire le spese ammissibili effettivamente sostenute o incluse nell'accantonamento da riportare all'esercizio N+1.

c)

Non è possibile accreditare sul conto di riserva specifico un importo tale da portare il suo totale al di sopra dell'importo di riferimento di cui all'articolo 109, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento finanziario, definito come la media aritmetica delle entrate totali degli ultimi tre esercizi.

Articolo 7

Determinazione della sovvenzione finale

1.   Fatte salve le informazioni ottenute successivamente nell'ambito dei controlli e delle revisioni contabili, dopo avere sentito i rappresentanti del beneficiario interessato che ne fanno domanda, l'Ufficio di presidenza approva l'importo della sovvenzione finale da concedere al beneficiario sulla base dei documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, accettati dall'Ufficio di presidenza.

2.   In nessun caso l'importo totale versato dal Parlamento europeo al beneficiario può superare:

l'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2 della convenzione di sovvenzione;

l'85 % delle spese reali ammissibili.

3.   La sovvenzione è limitata all'importo necessario per equilibrare le entrate e le spese ammissibili del bilancio di funzionamento del beneficiario che ha permesso la realizzazione del programma di lavoro e, in nessun caso, gli procura profitti in seguito all'applicazione dell'articolo 109, paragrafo 4, del regolamento finanziario e dell'articolo 6 bis della presente regolamentazione. Qualsiasi eccedenza dà luogo ad una riduzione, a debita concorrenza, dell'importo della sovvenzione.

4.   Sulla base dell'importo della sovvenzione finale così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della convenzione di sovvenzione, l'Ufficio di presidenza stabilisce l'importo del saldo da pagare a concorrenza degli importi ancora dovuti al beneficiario. Allorché l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo della sovvenzione finale, il Segretario generale o un suo delegato emette un ordine di riscossione per l'importo in eccesso.

Articolo 8

Sospensione e riduzione della sovvenzione

Su proposta del segretario generale, l'Ufficio di presidenza sospende i pagamenti e riduce la sovvenzione e, se del caso, mette fine alla convenzione di sovvenzione, chiedendo eventualmente la ripetizione dell'indebito,

a)

in caso di utilizzazione per la sovvenzione per spese non autorizzate dal regolamento (CE) n. 2004/2003;

b)

in caso di mancata notifica a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003;

c)

in caso di mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui rispettivamente agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 2004/2003;

d)

nel caso si verifichi una delle circostanze di cui agli articoli 93 o 94 del regolamento finanziario.

Prima di prendere una decisione, l'Ufficio di presidenza offre al beneficiario la possibilità di pronunciarsi sulle irregolarità constatate.

Articolo 9

Recupero

1.   Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù delle condizioni della convenzione di sovvenzione, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissata da quest'ultimo, gli importi in questione.

2.   In caso di assenza di pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, quest'ultimo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso di cui all'articolo II.14, paragrafo 3 della convenzione di sovvenzione. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento, quest'ultima esclusa, e la data di ricevimento da parte del Parlamento europeo del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

Articolo 10

Controlli e revisioni contabili

1.   La verifica regolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003 viene effettuato dal Segretario generale.

2.   Il beneficiario fornisce tutti i dati dettagliati richiesti al Parlamento europeo e a qualsiasi altro organismo esterno incaricato dal Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa assicurarsi della corretta esecuzione del programma di lavoro e delle disposizioni della convenzione di sovvenzione.

3.   Il beneficiario tiene a disposizione del Parlamento europeo l'insieme dei documenti originali, soprattutto contabili, bancari e fiscali o, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie certificate conformi dei documenti originali relativi alla convenzione di sovvenzione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo degli importi dovuti di cui all'articolo I.4 della convenzione di sovvenzione.

4.   Il beneficiario agevola la realizzazione da parte del Parlamento europeo, sia direttamente attraverso i suoi agenti sia per il tramite di qualsiasi altro organismo esterno da esso incaricato a tal fine, di una revisione contabile sull'utilizzazione che è stata fatta della sovvenzione. Tali revisioni contabili possono aver luogo durante l'intero periodo di esecuzione della convenzione di sovvenzione fino al pagamento del saldo, nonché durante un periodo di cinque anni decorrente dalla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati di tali revisioni contabili potranno condurre a decisioni di recupero da parte dell'Ufficio di presidenza.

5.   Ogni convenzione di sovvenzione prevede esplicitamente il potere di controllo del Parlamento europeo e della Corte dei conti, sui documenti giustificativi e in loco, del beneficiario che ha ricevuto una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.

6.   In virtù del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) (4), quest'ultimo può altresì effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli potranno comportare decisioni di recupero da parte dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 11

Assistenza tecnica

1.   Su proposta del segretario generale l'Ufficio di presidenza può concedere ai partiti un'assistenza tecnica conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 marzo 2000, che disciplina l'utilizzo dei locali del Parlamento europeo da parte di utenti esterni, quale modificata dalla decisione del 2 giugno 2003, e qualsiasi altra assistenza tecnica prevista da regolamentazioni successive. L'Ufficio di presidenza può delegare al segretario generale taluni tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

2.   Ogni anno, nei tre mesi successivi alla fine dell'esercizio di bilancio, il segretario generale presenta all'Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sull'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo a ciascun partito. La relazione è successivamente pubblicata sul sito Internet del Parlamento europeo.

Articolo 11 bis

Disposizioni applicabili alle campagne elettorali

In tempo utile prima delle elezioni del 2009, l'Ufficio di presidenza può approvare disposizioni specifiche relative all'ammissibilità delle spese sostenute dai partiti nel contesto delle campagne condotte per le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 12

Pubblicità

1.   Il Parlamento europeo pubblica sul suo sito Internet almeno le informazioni di cui all'articolo 9 bis, del regolamento (CE) n. 2004/2003 e all'articolo 169 del regolamento (CE) n. 2342/2002 nel corso del primo semestre dell'esercizio successivo.

2.   Il beneficiario pubblica almeno le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, entro il 30 settembre successivo all'esercizio finanziario per il quale è stata concessa la sovvenzione, sul suo sito Internet o, in mancanza di un sito, su un idoneo mezzo di comunicazione.

Articolo 13

Diritto di ricorso

Le decisioni prese in virtù della presente regolamentazione possono formare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e al Tribunale di primo grado delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato.

Articolo 14

Norme transitorie per l'esercizio di bilancio 2008

1.   Dopo l'approvazione delle modifiche alla presente regolamentazione del 18 febbraio 2008 il Parlamento europeo comunica al più presto ai partiti interessati le informazioni relative alle fondazioni affiliate di cui all'articolo 2.

2.   Qualora un partito, sulla base delle modifiche introdotte dalla modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 o dalla presente regolamentazione, presenti una domanda supplementare, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1524/2007,

a)

per il proprio finanziamento: l'ordinatore delegato ha facoltà di firmare la relativa convenzione di sovvenzione modificativa senza necessità di un'ulteriore decisione dell'Ufficio di presidenza;

b)

per il finanziamento di una fondazione: le date del 1o novembre e del 1o febbraio, indicate all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, sono sostituite dal 28 marzo e dal 28 giugno.

Articolo 15

Revisione della regolamentazione

Entro il 30 settembre 2010 il segretario generale del Parlamento europeo presenta all'Ufficio di presidenza una relazione sull'attuazione della presente regolamentazione. La relazione indica, se del caso, eventuali proposte di modifica da apportare alla presente regolamentazione e al sistema di finanziamento dei partiti politici europei previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente regolamentazione entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza. Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Parlamento europeo.


(1)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2a

PARTITI

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Allegato: Struttura analitica del bilancio di previsione di funzionamento

Spese

Spese ammissibili

Bilancio

Effettive

A.1:   Spese di personale

1.

Retribuzioni

 

 

2.

Oneri

 

 

3.

Formazione professionale

 

 

4.

Spese di missione del personale

 

 

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2:   Spese d'infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

 

 

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

 

 

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

 

 

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

 

 

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

 

 

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

 

 

7.

Altre spese d'infrastruttura

 

 

A.3:   Spese di funzionamento

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

 

 

2.

Spese per studi e ricerche

 

 

3.

Spese giuridiche

 

 

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

 

 

5.

Sostegno a favore di organizzazioni affiliate e sovvenzioni a terzi

 

 

6.

Spese varie di funzionamento

 

 

A.4:   Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni del partito politico

 

 

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

 

 

3.

Spese di rappresentanza

 

 

4.

Spese per inviti

 

 

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5:   Spese d'informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

 

 

2.

Creazione e gestione di siti Internet

 

 

3.

Spese di pubblicità

 

 

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

 

 

5.

Seminari e mostre

 

 

6.

Campagne elettorali (1)

 

 

7.

Altre spese d'informazione

 

 

A.6:

Spese relative ai conferimenti in natura

 

 

A.7:

Dotazione all'«accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+1»  (1)

 

 

A.

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

B.1   Spese non ammissibili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

 

 

2.

Oneri finanziari

 

 

3.

Perdite di cambio

 

 

4.

Crediti dubbi

 

 

5.

Altre spese (da precisare)

 

 

B.

TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C.

TOTALE DELLE SPESE

 

 


H.1.

Dotazione di risorse proprie al conto di riserva specifico (1)

 

 

H.

Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (G–H.1) (1)

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1.

Integrazione dell'«accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N» (1)

 

 

D.2.

Sovvenzione del Parlamento europeo

 

 

D.3.

Tasse di iscrizione

 

 

3.1.

dei partiti membri

 

 

3.2.

dei singoli membri

 

 

D.4.

Donazioni

 

 

4.1.

superiori a 500 EUR

 

 

4.2.

inferiori a 500 EUR

 

 

D.5.

Altre risorse proprie (destinate a coprire le spese ammissibili) (da elencare)

 

 

 

 

 

D.6.

Conferimenti in natura

 

 

 

 

 

D.

ENTRATE (destinate a coprire le spese ammissibili)

 

 

 

 

 

E.1.

Altre risorse proprie aggiuntive (destinate a coprire le spese non ammissibili) (da elencare)

 

 

E.

ENTRATE (destinate a coprire le spese non ammissibili)

 

 

F.

TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

G.

Conto profitti e perdite (F–C)

 

 


(1)  Non applicabile alle fondazioni politiche a livello europeo.


ALLEGATO 2b

FONDAZIONI

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Allegato: Struttura analitica del bilancio di previsione di funzionamento

Spese

Spese ammissibili

Bilancio

Effettive

A.1:   Spese di personale

1.

Retribuzioni

 

 

2.

Oneri

 

 

3.

Formazione professionale

 

 

4.

Spese di missione del personale

 

 

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2:   Spese d'infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

 

 

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

 

 

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

 

 

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

 

 

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

 

 

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

 

 

7.

Altre spese d'infrastruttura

 

 

A.3:   Spese di funzionamento

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

 

 

2.

Spese per studi e ricerche

 

 

3.

Spese giuridiche

 

 

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

 

 

5.

Sostegno a favore di organizzazioni affiliate e sovvenzioni a terzi

 

 

6.

Spese varie di funzionamento

 

 

A.4:   Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni del partito politico¤

 

 

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

 

 

3.

Spese di rappresentanza

 

 

4.

Spese per inviti

 

 

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5:   Spese d'informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

 

 

2.

Creazione e gestione di siti Internet

 

 

3.

Spese di pubblicità

 

 

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

 

 

5.

Seminari e mostre

 

 

6.

Campagne elettorali (1)

 

 

7.

Altre spese d'informazione

 

 

A.6:

Spese relative ai conferimenti in natura

 

 

A.7:

Dotazione all' «accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+1»  (1)

 

 

A.

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

B.1   Spese non ammissibili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

 

 

2.

neri finanziari

 

 

3.

Perdite di cambio

 

 

4.

Crediti dubbi

 

 

5.

Altre spese (da precisare)

 

 

B.

TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C.

TOTALE DELLE SPESE

 

 


H.1.

Dotazione di risorse proprie al conto di riserva specifico (1)

 

 

H.

Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (G–H.1) (1)

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1.

Integrazione dell' «accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N» (1)

 

 

D.2.

Sovvenzione del Parlamento europeo

 

 

D.3.

Tasse di iscrizione

 

 

3.1.

dei partiti membri

 

 

3.2.

dei singoli membri

 

 

D.4.

Donazioni

 

 

4.1.

superiori a 500 EUR

 

 

4.2.

inferiori a 500 EUR

 

 

D.5.

Altre risorse proprie (destinate a coprire le spese ammissibili) (da elencare)

 

 

 

 

 

D.6.

Conferimenti in natura

 

 

 

 

 

D.

ENTRATE (destinate a coprire le spese ammissibili)

 

 

 

 

 

E.1.

Altre risorse proprie aggiuntive (destinate a coprire le spese non ammissibili) (da elencare)

 

 

E.

ENTRATE (destinate a coprire le spese non ammissibili)

 

 

F.

TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

G.

Conto profitti e perdite (F–C)

 

 


(1)  Non applicabile alle fondazioni politiche a livello europeo.


3.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell’ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.


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