ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.CE2009.294.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 8 al 10 luglio 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 256 E del 9.10.2008. |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 8 luglio 2008 |
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2009/C 294E/01 |
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2009/C 294E/02 |
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2009/C 294E/03 |
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Mercoledì 9 luglio 2008 |
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2009/C 294E/04 |
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2009/C 294E/05 |
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2009/C 294E/08 |
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2009/C 294E/09 |
Fondi sovrani |
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2009/C 294E/10 |
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Giovedì 10 luglio 2008 |
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2009/C 294E/12 |
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2009/C 294E/13 |
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2009/C 294E/14 |
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2009/C 294E/15 |
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2009/C 294E/16 |
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2009/C 294E/17 |
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2009/C 294E/18 |
Situazione in Bangladesh |
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2009/C 294E/19 |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Martedì 8 luglio 2008 |
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2009/C 294E/20 |
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2009/C 294E/21 |
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2009/C 294E/22 |
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Mercoledì 9 luglio 2008 |
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2009/C 294E/23 |
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Parlamento europeo |
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Martedì 8 luglio 2008 |
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2009/C 294E/24 |
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2009/C 294E/30 |
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2009/C 294E/31 |
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2009/C 294E/34 |
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Mercoledì 9 luglio 2008 |
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2009/C 294E/41 |
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2009/C 294E/44 |
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2009/C 294E/45 |
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2009/C 294E/47 |
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2009/C 294E/48 |
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2009/C 294E/49 |
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ALLEGATO IIRegimi speciali applicabili a pubblici dipendenti |
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ALLEGATO IIIStati membri che rimborsano i costi delle prestazioni su base forfettaria |
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2009/C 294E/50 |
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2009/C 294E/51 |
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Giovedì 10 luglio 2008 |
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2009/C 294E/52 |
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2009/C 294E/53 |
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2009/C 294E/54 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione) Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ . Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║. |
IT |
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Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 8 al 10 luglio 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 256 E del 9.10.2008.
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 8 luglio 2008
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/1 |
Martedì 8 luglio 2008
Difesa delle prerogative del Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali
P6_TA(2008)0327
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla difesa delle prerogative del Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali (2007/2205(INI))
2009/C 294 E/01
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A6-0222/2008),
A. |
considerando che il Parlamento europeo è sprovvisto di personalità giuridica e che conseguentemente è spesso ostacolato nella tutela delle sue prerogative dinanzi ai tribunali nazionali da problemi peculiari alla sua natura specifica, |
B. |
considerando che il Parlamento rispetta il diritto di iniziativa della Commissione ma rivendica il proprio diritto, ai sensi dell'articolo 192 del trattato CE, di chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative, |
C. |
considerando, al riguardo, che il Parlamento europeo dispone di diverse vie di ricorso ai sensi del trattato che gli garantiscono la tutela delle suddette prerogative dinanzi alle altre istituzioni comunitarie, come il ricorso per omissione (articolo 232 del trattato CE) o il ricorso per annullamento di atti comunitari (articolo 230 del trattato CE), |
D. |
considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la responsabilità di uno Stato membro in caso di inadempienza agli obblighi impostigli dai trattati sussiste quale che sia l'organo dello Stato la cui azione o inerzia abbia dato luogo alla trasgressione, anche se si tratta di un'istituzione costituzionalmente indipendente (1), |
E. |
considerando che tuttavia il Parlamento europeo non è provvisto di uguali strumenti diretti di difesa delle sue prerogative dinanzi ai tribunali nazionali, soprattutto nel caso in cui si formi un giudicato nazionale contrario alle stesse, non potendo né partecipare ai procedimenti giudiziari nazionali, né adire direttamente la Corte di giustizia, a difesa delle sue statuizioni, |
F. |
considerando che il Parlamento europeo non può neanche attivare come extrema ratio la procedura di infrazione (a norma dell'articolo 226 del trattato CE) a carico di uno Stato membro, trattandosi di una facoltà esclusiva della Commissione, |
G. |
considerando che l'assenza di adeguati strumenti di difesa efficace delle proprie decisioni può ostacolare l'efficacia del Parlamento europeo in quanto organo politico e legislativo, |
H. |
considerando che i principi di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione europea e di buona amministrazione richiedono che le attività degli organi comunitari sia improntata a canoni di trasparenza e intelligibilità tali da rendere palesi le ragioni alla base dell'adozione o della mancata adozione di una determinata azione, |
I. |
considerando che, per ovviare ai problemi di cui sopra, sarebbe opportuno rafforzare i mezzi di tutela delle prerogative parlamentari non attraverso una modifica del trattato CE, ma cercando di estrapolare dall'esperienza dei parlamenti nazionali rimedi appropriati alle specifiche esigenze del Parlamento europeo, |
J. |
considerando che i risultati dello studio condotto a tale scopo su un ampio campione di Stati membri mostra chiaramente che la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali attribuisce ai propri parlamenti nazionali dei rimedi giurisdizionali intesi a garantire non solo la difesa degli interessi dell'assemblea nel suo complesso, ma anche del suo singolo componente, |
K. |
considerando che gli Stati membri sono soggetti al principio della sincera e leale cooperazione sancito dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e che, alla luce dell'insegnamento della Corte di giustizia, gli stessi Stati membri sono obbligati a «prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» (2), |
L. |
considerando che sarebbe opportuno attribuire al Parlamento europeo, se non identici, almeno analoghi strumenti di tutela delle proprie prerogative dinanzi al potere giudiziario, sia esso rappresentato dalla Corte di giustizia o dai tribunali nazionali, per analogia con gli strumenti di tutela predisposti dagli ordinamenti nazionali a favore dei propri parlamenti; |
1. |
invita la Commissione a tener conto delle eventuali richieste del Parlamento europeo di avviare la procedura di infrazione contro qualsiasi Stato membro per violazione delle prerogative parlamentari e chiede che il Commissario responsabile gli trasmetta una motivazione esaustiva nel caso in cui il collegio dei Commissari decidesse di non avviare l'azione richiesta; |
2. |
suggerisce di modificare lo Statuto della Corte di giustizia in modo tale da assicurare al Parlamento europeo il diritto di depositare le proprie osservazioni dinanzi alla Corte in tutti quei casi in cui, direttamente o indirettamente, siano messe in discussione le sue prerogative affinché il coinvolgimento del Parlamento europeo, qualora questi non sia formalmente parte nel processo, non sia lasciato alla discrezionalità della Corte di giustizia, come previsto attualmente dall'articolo 24, secondo comma, dello Statuto; |
3. |
suggerisce che sia svolto un esame approfondito per stabilire se il meccanismo giuridico di cui all'articolo 300, paragrafo 6, del trattato CE possa essere applicato ai casi in cui le prerogative del Parlamento europeo siano seriamente minacciate, in modo da permettere allo stesso di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di un determinato atto di diritto nazionale con il diritto comunitario primario, ferma restando l'esclusiva facoltà della Commissione di avviare o meno una procedura di infrazione contro lo Stato membro che abbia eventualmente commesso una violazione; |
4. |
incarica la sua commissione competente di elaborare una modifica all'articolo 121 del Regolamento del Parlamento in modo da coprire tutti i procedimenti giudiziari dinanzi a qualsiasi giurisdizione e a prevedere una procedura semplificata da seguire in caso di azioni in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia con procedimento accelerato o d'urgenza; |
5. |
ritiene opportuno favorire una politica di collaborazione tra Parlamento europeo e giurisdizioni nazionali, già foriera in alcuni Stati membri di buoni risultati, sviluppando delle pratiche processuali che consentano al Parlamento di partecipare ai procedimenti giudiziari che si svolgono davanti alle giurisdizioni nazionali e aventi ad oggetto le proprie prerogative, |
6. |
invita la Commissione a proporre le opportune misure legislative intese a garantire la piena efficacia della difesa giuridica, da parte del Parlamento, delle proprie prerogative; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Causa 8/70, Commissione/Italia, Racc. [1970], 961.
(2) Causa C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores/Consiglio, Racc. [2002], I-6677.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/3 |
Martedì 8 luglio 2008
Impatto ambientale del gasdotto progettato nel Mar Baltico
P6_TA(2008)0336
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sull'impatto ambientale del gasdotto di cui è prevista la realizzazione nel Mar Baltico per collegare Russia e Germania (Petizioni 0614/2007 e 0952/2006) (2007/2118(INI))
2009/C 294 E/02
Il Parlamento europeo,
viste la petizione 0614/2007 presentata da Radvile Morkunaite, con oltre 20 000 firme, la petizione 0952/2006 presentata da Krzysztof Mączkowski e le altre petizioni presentate sul tema oggetto della presente risoluzione,
visto il trattato di Lisbona sottoscritto da tutti gli Stati membri il 13 dicembre 2007,
vista la comunicazione della Commissione su una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (COM(2005)0504),
visto il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (1),
viste la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2), e le direttive del Consiglio 92/43/CEE (3) e 79/409/CEE (4), le quali ultime costituiscono il pacchetto legislativo Natura 2000,
vista la sua risoluzione del 14 novembre 2006 su una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (5),
vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 su una strategia per la dimensione settentrionale incentrata sull'area del Baltico (6),
vista la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki),
viste le raccomandazioni formulate dalla commissione di Helsinki (HELCOM), in particolare la raccomandazione 17/3, del 12 marzo 1996, che enuncia la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale e di consultare gli Stati che potrebbero risentire dell'impatto negativo di un progetto proposto,
vista la convenzione sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), del 25 febbraio 1991,
vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), del 25 giugno 1998,
vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS),
visto il principio di precauzione, che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea include fra i principi generali del cosiddetto acquis communautaire e che, ai sensi del diritto europeo e internazionale, rappresenta uno degli aspetti dello sviluppo sostenibile,
visto il principio del buon governo, che costituisce uno dei principi generali del diritto europeo,
viste le attività dell'intergruppo «regione baltica» in seno al Parlamento europeo,
viste le proposte formulate a seguito dell'audizione pubblica svoltasi il 29 gennaio 2008,
vista la decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (7), che riconosce Nord Stream come progetto di interesse europeo (RTE),
visto il piano d'azione per il Mar Baltico, adottato nella riunione dei ministri dell'Ambiente degli Stati del Baltico svoltasi a Cracovia il 15 novembre 2007,
visto l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, che impone agli Stati membri un obbligo di lealtà nei confronti della Comunità,
visto l'articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0225/2008),
A. |
considerando che sul bacino del Mar Baltico si affacciano ben otto Stati membri dell'Unione europea e che l'80 % delle sue coste si trova nel territorio dell'Unione europea; considerando che OAO Gazprom è azionista di maggioranza del consorzio Nord Stream AG, |
B. |
considerando che l'attenzione per l'ambiente marino del Mar Baltico è uno dei principali obiettivi della dimensione settentrionale dell'Unione, come confermato a più riprese dalle comunicazioni della Commissione e dalle risoluzioni del Parlamento, |
C. |
considerando che il settore agricolo e industriale di tutti gli Stati membri rivieraschi e della Russia sono i principali inquinatori del Mar Baltico e creano i problemi maggiori al suo equilibrio ecologico, |
D. |
considerando che l'Unione è impegnata in modo particolare a favore della protezione dell'ambiente, inclusa la protezione dell'ambiente marino, |
E. |
considerando che la Commissione ha ripetutamente confermato, nel quadro di procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia, che la protezione dell'ambiente è uno degli obiettivi centrali della Comunità e che la Corte ha riconosciuto la competenza della Comunità per quanto riguarda la protezione e conservazione dell'ambiente marino, |
F. |
considerando che esistono attualmente piani per la costruzione di numerosi progetti infrastrutturali nel Mar Baltico (il consorzio Nord Stream, i parchi eolici, la condotta Scanled nel Mar Baltico, il gasdotto tra Finlandia ed Estonia, i cavi elettrici tra Svezia e Lituania, i terminal per il gas naturale a Świnoujścje, ecc.), |
G. |
considerando che l'Europa ha bisogno di trovare modi per rispondere alla questione vitale della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, |
H. |
considerando che il crescente contributo del gas naturale al bilancio energetico europeo è stato — soprattutto a partire dal 1990 — la principale unica fonte di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2), |
I. |
considerando che il principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE dispone che tutte le parti interessate si adoperino al fine di valutare il possibile impatto ambientale delle nuove decisioni o dell'inizio dei lavori e di adottare adeguate misure preventive in presenza di una verosimile minaccia per l'ambiente, |
J. |
considerando che, in conformità con il principio secondo cui le prescrizioni in materia di tutela ambientale devono essere integrate in politiche settoriali specifiche, sarebbe opportuno tenere nella dovuta considerazione tali prescrizioni nell'esercizio di tutte le attività comunitarie e nel perseguimento degli obiettivi della Comunità, |
K. |
considerando che l'articolo 194 del futuro trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come inserito dal trattato di Lisbona, dispone esplicitamente che la politica energetica dell'Unione dovrebbe essere sostenuta da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri nell'intento di salvaguardare e migliorare l'ambiente, |
L. |
considerando che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha confermato che il Mar Baltico è particolarmente esposto ai rischi ambientali, qualificandolo come «un'area estremamente vulnerabile», |
M. |
considerando che oggigiorno il Mar Baltico è uno degli ambienti marini più inquinati al mondo e considerando che, nella fattispecie, le concentrazioni di sostanze pericolose nelle sue acque e negli organismi che vivono in esse si confermano anormalmente elevate, |
N. |
considerando che il Mar Baltico è un tipico mare interno, che esso è poco profondo e che, unitamente al Mar Nero, è contraddistinto dal ciclo di ricambio idrico con l'oceano più lento al mondo (30 anni circa), |
O. |
considerando che il tempo di vita del gasdotto di trasmissione si aggira intorno ai 50 anni e che l'entità del lavoro necessario allo smantellamento del gasdotto sarà all'incirca pari a quello previsto per l'impianto; considerando che, quando si valuta l'impatto ambientale ed economico del progetto, sarebbe opportuno tenere in considerazione tale aspetto in funzione del tempo necessario al pieno ripristino della flora e della fauna allo stato originale, |
P. |
considerando che l'esposizione ai metalli pesanti, agli inquinanti e ad altre sostanze nocive comporta rischi sanitari e conseguenze sulla catena alimentare, che occorre esaminare, |
Q. |
considerando che numerosi fattori, fra cui i lunghi tempi di ritenzione delle acque, la colonna d'acqua stratificata, il vasto bacino imbrifero industrializzato e la particolare intensificazione dell'agricoltura nell'area del Mar Baltico, rendono il Mar Baltico particolarmente vulnerabile sotto il profilo ambientale, |
R. |
considerando che l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni particolari presenti nel Mar Baltico potrebbe comportare un incremento improvviso della popolazione delle alghe, che potrebbe mettere a rischio soprattutto la Finlandia, la Svezia, la Germania e gli Stati baltici, |
S. |
considerando che le circa 80 000 tonnellate di munizioni scaricate sui fondali del Mar Baltico dopo la Seconda guerra mondiale contenenti sostanze tossiche come l'iprite, l'iprite solforosa, l'azotiprite, la lewisite, gli agenti asfissianti Clark I e Clark II e l'adamsite, che costituiscono una minaccia sia per l'ambiente marino del Baltico che per la vita e la salute umana, rappresentano un ulteriore, importante fattore di rischio ambientale, |
T. |
considerando che dal 1945 sino alla fine degli anni Sessanta alcuni Stati hanno seguitato a scaricare in mare contenitori di munizioni, |
U. |
considerando, inoltre, che detti contenitori sono in cattive condizioni, che il loro livello di corrosione dovrebbe aggirarsi intorno all'80 %, e considerando che non si riesce sempre a localizzare con esattezza la loro posizione, |
V. |
considerando egualmente che il piano d'azione per il Mar Baltico, varato a Cracovia il 15 novembre 2007, impone ai paesi che si affacciano sul Baltico di garantire lo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle vecchie partite di prodotti chimici e dispositivi contenenti sostanze pericolose, |
W. |
considerando il potenziale impatto del gasdotto sull'ambiente marino del Mar Baltico e sugli Stati rivieraschi, |
X. |
considerando l'incremento del traffico nel Mar Baltico in termini di marittimi e di petroliere e il potenziale pericolo di incendi sulle navi a seguito di un danneggiamento del gasdotto durante la fase di costruzione, installazione e funzionamento, con il rischio di perdita di galleggiabilità e di affondamento, nonché il potenziale impatto umano, economico e ambientale, |
Y. |
considerando che Nord Stream prevede di costruire un corridoio sottomarino lungo 1 200 km e largo circa 2 km, che diverrà pertanto il più grande sito di costruzione sottomarina al mondo, |
Z. |
considerando che la pesca, il turismo e il trasporto marittimo potrebbero essere influenzati negativamente dalla costruzione, installazione e funzionamento del progetto, che avrà un probabile impatto negativo sull'economia delle regioni costiere, |
AA. |
considerando che l'articolo 123 dell'UNCLOS, che forma parte integrante dell'acquis communautaire, fa obbligo agli Stati che si affacciano su mari semichiusi di cooperare tra loro e di coordinare nella fattispecie l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino, |
AB. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Espoo, le parti sono tenute ad adottare, individualmente o congiuntamente, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e controllare qualsiasi impatto pregiudizievole importante che le attività proposte potrebbero avere sull'ambiente a livello transnazionale, |
AC. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della Convenzione di Espoo, le consultazioni con le parti esposte agli effetti nocivi dei progetti transfrontalieri possono coprire possibili alternative ad un progetto proposto, incluso il suo abbandono, |
AD. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di Helsinki, ciascuna parte contraente adotta tutte le misure atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento del fondo marino o da attività connesse, |
AE. |
considerando che, stando al tracciato proposto, il gasdotto nordeuropeo attraverserà siti inseriti nel programma Natura 2000 e classificati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio come zone speciali di conservazione, |
AF. |
considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE impone agli Stati membri di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nelle zone speciali di conservazione, |
AG. |
considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri debbano effettuare un'adeguata valutazione di qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito di conservazione, ma che possa avere un notevole impatto su di esso, visti gli obiettivi di conservazione del sito, |
AH. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, alla luce delle conclusioni della succitata valutazione le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su un piano o progetto solo dopo aver accertato che la sua realizzazione non pregiudica l'integrità del sito in causa, se del caso previo parere dell'opinione pubblica, |
AI. |
considerando che il gasdotto progettato sarebbe il gasdotto a due condotte più lungo al mondo, nonché quello situato alla minore profondità, il che lo rende particolarmente vulnerabile, |
AJ. |
considerando che la decisione n. 1364/2006/CE inserisce il gasdotto nordeuropeo tra i progetti prioritari di interesse europeo, |
AK. |
considerando che, dati i rischi ad essa associati, qualsiasi opera ingegneristica di grandi dimensioni realizzata in mare deve essere oggetto di un'analisi particolarmente accurata ed esauriente, nonché di una valutazione d'impatto ambientale quale prevista dalla convenzione di Espoo, dalla convenzione HELCOM e da tutte le altre pertinenti normative europee e nazionali, |
AL. |
considerando che, secondo la Convenzione di Espoo, qualsiasi progetto di questo tipo dovrebbe essere preceduto da un'analisi delle alternative, in particolare per quanto concerne i costi di realizzazione e la sicurezza ambientale, che nel caso specifico consisterebbe in un'analisi di possibili tracciati terrestri per il gasdotto, |
AM. |
considerando che parti del progettato gasdotto sono già state trasportate nella città di Kotka, in Finlandia, per essere trattate, |
AN. |
considerando che, in base all'articolo 1 della Convenzione di Aarhus, ciascuna parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale, |
AO. |
considerando che i requisiti giuridici connessi alla preparazione di un'accurata valutazione d'impatto ambientale devono tener conto di tutti i rischi citati in precedenza, |
AP. |
considerando altresì che è necessario analizzare la minaccia terroristica e la capacità di adottare contromisure efficaci; |
1. |
ritiene che Nord Stream rappresenti un progetto infrastrutturale con un'ampia dimensione strategica e politica sia per l'Unione europea che per la Russia; comprende le preoccupazioni espresse dagli Stati membri dell'Unione europea in merito alla costruzione e alla manutenzione del gasdotto; sottolinea che la capacità dei piccoli Stati costieri di agire quali guardiani della sicurezza nella regione del Mar Baltico non può essere vista in isolamento dalla capacità dell'Unione europea di agire quale entità unificata e di parlare con una sola voce sui temi energetici e ricorda la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera energetica europea comune (8); sottolinea che la decisione n. 1364/2006/CE (che incorpora gli orientamenti TEN-E) riconosce che Nord Stream è un progetto di interesse europeo che contribuirà a soddisfare i futuri fabbisogni energetici dell'Unione europea; sottolinea che questo progetto insieme ad altri gasdotti complementari, quali Yamal II e Amber, dovrebbe essere pianificato nello spirito di una politica estera energetica europea comune e tenere pienamente conto del loro impatto sull'ambiente e sulla sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea; |
2. |
ribadisce il parere che, tenendo conto della crescente dipendenza dell'Unione europea da un numero limitato di fonti energetiche, di fornitori e di rotte di trasporto, è essenziale sostenere iniziative volte alla loro diversificazione, sia geografica sia mediante lo sviluppo di alternative sostenibili; richiama in particolare l'esigenza di sostenere lo sviluppo di infrastrutture portuali utilizzate per la manipolazione dei carburanti; ricorda che Nord Stream è solo uno dei molti progetti di infrastruttura del gas, quali i gasdotti e le strutture LNG, che saranno essenziali per soddisfare i fabbisogni comunitari in termini di consumi di gas naturale, che — secondo numerosi studi — aumenteranno notevolmente nei prossimi anni e allo stesso tempo consentirà di sostituire carburanti fossili più nocivi per l'ambiente; ritiene necessario valutare l'impatto di lungo termine sull'ambiente della nuova infrastruttura del gasdotto, per quanto riguarda l'importanza di garantire una fornitura di gas stabile; |
3. |
ribadisce la proposta contenuta nella suddetta risoluzione del Parlamento del 14 novembre 2006, in base alla quale la futura strategia dell'Unione europea per l'ambiente marino dovrebbe sfociare in obblighi sovrannazionali vincolanti che possano comportare anche impegni comuni in paesi terzi; |
4. |
sottolinea che la sicurezza energetica deve essere considerata una componente essenziale della sicurezza globale dell'Unione europea, per cui la definizione del concetto di sicurezza energetica non dovrebbe limitarsi esclusivamente all'assenza di produzione interna dell'Unione europea ma dovrebbe anche tenere in considerazione gli aspetti geopolitici della dipendenza dalle importazioni e le relative possibili conseguenze delle interruzioni legate a motivi politici; ritiene che il terzo pacchetto energetico ridurrà la dipendenza energetica di ogni Stato membro in quanto in un mercato energetico completamente liberalizzato e integrato nessuno Stato può essere disconnesso da un fornitore di un paese terzo; |
5. |
ritiene che il difficile compito di garantire l'approvvigionamento energetico rispettando nel contempo l'impegno per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile renda imperativa l'attuazione di una politica europea di approvvigionamento del gas naturale coerente e coordinata, basata su un'attenta valutazione a livello europeo degli aspetti ambientali di soluzioni alternative e sulla reciproca solidarietà fra Stati membri; |
6. |
esprime rammarico per il ruolo marginale svolto dall'Unione europea, e in particolare dalla Commissione, in tale progetto; sottolinea che un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea ridurrebbe l'incertezza manifestata da molti Stati membri nei confronti del progetto Nord Stream; |
7. |
prende atto dell'opposizione manifestata da taluni Stati membri nei confronti del progetto di gasdotto di cui è prevista la realizzazione nell'area del Baltico, che è un patrimonio comune dei paesi che si affacciano su tale bacino e non una questione attinente alle relazioni bilaterali tra gli Stati; ritiene, pertanto, che il progetto dovrebbe essere realizzato in collaborazione con ciascuno degli Stati che si affacciano sul bacino del Mar Baltico, conformemente alla Convenzione di Espoo, alla Convenzione di Helsinki e a tutti gli altri strumenti giuridici pertinenti; sottolinea l'importanza che la Russia completi la ratifica della Convenzione di Espoo; |
8. |
si oppone, a tale riguardo, all'attuazione del progetto nella scala proposta senza che si disponga preliminarmente di una valutazione dell'impatto ambientale positiva; |
9. |
esprime la convinzione che i progetti energetici che coinvolgono gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi dovrebbero essere questioni di interesse comune europeo e riguardare l'intera Unione europea e i suoi cittadini; |
10. |
riconosce che Nord Stream ha effettuato la valutazione di impatto ambientale in corso che sarà presentata alle «parti di origine» quali definite nella Convenzione di Espoo (Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania) perché diano la loro approvazione; sollecita la compagnia a mettere a disposizione i risultati degli studi e tutta la serie dei dati di ricerca concernenti la situazione ecologica del sito del progetto, raccolti nel corso delle indagini ambientali, non solo degli Stati suddetti ma anche di HELCOM e di tutti gli Stati costieri; |
11. |
sottolinea che una soluzione sostenibile a lungo termine presuppone la totale trasparenza di tutte le parti sia durante la fase di costruzione che durante la fase operativa e che la fiducia nei confronti di tale importante progetto si intensificherà se sarà consentito agli Stati che si affacciano sul Mar Baltico di monitorare i lavori; |
12. |
invita pertanto la Commissione e il Consiglio a impegnarsi pienamente ad analizzare l'impatto ambientale della realizzazione del gasdotto nordeuropeo, soprattutto in presenza di situazioni in cui vengono addotte considerazioni che richiedono un parere della Commissione, come specificato all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; |
13. |
sottolinea che il principio di reciprocità deve essere rispettato appieno in termini di investimento qualora l'interdipendenza tra l'Unione europea e la Russia si sviluppi in un partenariato; precisa che i paesi terzi traggono grande profitto dal mercato aperto europeo, mentre agli investitori europei in Russia non sono concessi simili vantaggi; |
14. |
deplora il fatto che la Commissione non abbia accolto la proposta contenuta nella sua summenzionata risoluzione del 16 novembre 2006, in base alla quale la Commissione dovrebbe predisporre valutazioni d'impatto ambientale obiettive per i progetti proposti, e chiede nuovamente che venga predisposta una siffatta valutazione da parte di un organismo indipendente nominato tenendo in considerazione il parere di tutti gli Stati costieri; |
15. |
esorta il Consiglio e la Commissione a valutare attentamente se l'attuazione del progetto è in linea con il diritto comunitario e internazionale; |
16. |
esprime preoccupazione per il progetto di calendario adottato dal consorzio Nord Stream, che impedirà un esame approfondito dei risultati della valutazione d'impatto ambientale da parte degli Stati interessati, delle organizzazioni non governative e degli esperti di HELCOM; sottolinea che un'analisi approfondita dei risultati della valutazione di impatto ambientale esige un calendario appropriato; |
17. |
sottolinea che l'esecuzione di lavori in un'area che potrebbe interessare sino a 2 400 km2 nel mar Baltico e comporterà l'impiego di un gran numero di navi e altre attrezzature, può rappresentare una seria minaccia per la biodiversità e il numero di habitat, nonché per la sicurezza e il corretto funzionamento del trasporto marittimo nella regione; |
18. |
si attende che la possibile incidenza del gasdotto sui fondali durante la fase di costruzione faccia parte della valutazione dell'impatto ambientale; |
19. |
sollecita il responsabile a inserire nel suo progetto di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) termini di riferimento globali, presentando una descrizione chiara delle attuali condizioni ambientali in loco e dati sulla geomorfologia in loco in forma tridimensionale; |
20. |
esprime profonda preoccupazione per le notizie in base alle quali, prima di mettere in servizio il gasdotto, l'investitore intende utilizzare un composto estremamente tossico noto come aldeide glutarica; sottolinea che bisognerebbe evitare qualsiasi azione che possa causare un grave disastro ambientale dalle conseguenze irreversibili; sollecita gli investitori a evitare di utilizzare simili sostanze; |
21. |
invita la Commissione a condurre uno studio ambientale attendibile e indipendente inteso ad esaminare le emissioni agricole e industriali che inquinano il Mar Baltico e a valutare la situazione in relazione alle possibili minacce ambientali causate dai gasdotti che attraversano attualmente il Mar Baltico; esorta inoltre la Commissione ad analizzare l'impatto aggiuntivo del progetto Nord Stream sul Mar Baltico; |
22. |
esorta il committente a garantire che la costruzione e il funzionamento del gasdotto non mettano in pericolo molte specie di pesci e uccelli come pure l'esistenza di una popolazione di focene comprendente appena 600 esemplari, che è una specie presente solo in questa regione geografica; |
23. |
ritiene che la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico sia un elemento della dimensione settentrionale dell'Unione europea che dovrebbe quindi essere considerato, se del caso, nel quadro della strategia per il Mar Baltico; |
24. |
sottolinea che la prosperità delle regioni costiere e la competitività delle loro economie sono altamente sensibili al danneggiamento delle aree costiere e al deterioramento dell'ambiente marino, che comporta altresì seri pericoli; sottolinea che, considerato fino a che punto le regioni costiere sono influenzate dalle attività e politiche marittime, la sostenibilità ambientale a lungo termine è un presupposto per la tutela della loro prosperità economica, sociale e ambientale; |
25. |
mette in luce l'assenza di qualsiasi strategia intesa a far fronte alle avarie strutturali e alle minacce esterne alla sicurezza del gasdotto; sottolinea la necessità di definire chiaramente tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alle emergenze, incluse le risorse finanziarie, gli attori, i ruoli e le procedure; |
26. |
sottolinea che, alla luce della crescente domanda di gas nell'Unione europea, si dovrebbero esaminare e promuovere tracciati alternativi per il gasdotto, che prendano in considerazione gli aspetti sia ambientali che economici, incluso il calendario relativo a tali tracciati; osserva che nella valutazione dell'impatto ambientale Nord Stream è tenuto a presentare una valutazione di opzioni alternative al tracciato scelto; |
27. |
invita la HELCOM ad avviare tale esame dialogando con gli Stati litorali coinvolti, l'investitore e la commissione di Helsinki, tenendo in considerazione i pareri delle ONG specializzate; |
28. |
sottolinea che la questione della compensazione economica in caso di avarie o danni deve essere perfettamente chiara ancora prima dell'inizio dei lavori; sottolinea che un'importante avaria del gasdotto può generare complicazioni per gli Stati che si affacciano sul Mar Baltico e potrebbe risultare devastante per l'ambiente marino; ritiene che il consorzio Nord Stream dovrebbe assumersi la piena responsabilità pecuniaria; |
29. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a effettuare un'attenta valutazione degli aspetti economici, finanziari e inerenti alla trasparenza del progetto Nord Stream nonché delle aziende coinvolte; |
30. |
esorta la Commissione a valutare l'eventualità, nell'ambito del partenariato ambientale della dimensione settentrionale, di richiedere al consorzio Nord Stream l'equivalente del «guadagno urbanistico» in relazione a possibili progetti di rigenerazione nella zona di frontiera finno-russa dove è previsto l'inizio del gasdotto o nel quadro della strategia per il Mar Baltico; |
31. |
prende atto delle seguenti decisioni da parte delle autorità degli Stati membri:
|
32. |
deplora il fatto che il Libro verde intitolato «Verso una politica marittima dell'Unione» ignori il problema di progetti di grandi dimensioni quali i gasdotti sottomarini; deplora il fatto che, nelle sue proposte di strumenti giuridici e nelle sue comunicazioni concernenti le strategie marittime, la Commissione eluda di solito il problema dei gasdotti sottomarini, che è un problema cruciale sia dal punto di vista della protezione dell'ambiente che per la sicurezza energetica dell'Unione europea; |
33. |
invita a mettere a disposizione una valutazione d'impatto ambientale indipendente, per una consultazione approfondita con le autorità competenti e il pubblico di tutti gli Stati costieri; |
34. |
mette in luce l'importanza di avviare una strategia di comunicazione trasparente in merito ai risultati ottenuti dalla valutazione d'impatto ambientale e di notificare solertemente tali risultati a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e in particolare agli Stati che si affacciano sul Mar Baltico; |
35. |
ribadisce pertanto la richiesta formulata nella sua summenzionata risoluzione del 14 novembre 2006 di una proposta relativa a un meccanismo obbligatorio di negoziazione tra Stati membri e insiste affinché il Consiglio si attivi a livello internazionale per pervenire a valutazioni d'impatto ambientale obbligatorie nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi; |
36. |
sottolinea che il tracciato del gasdotto nordeuropeo dovrebbe raggiungere gli obiettivi strategici ed economici fissati nella decisione n. 1364/2006/CE, evitando nel contempo massicci danni ambientali; |
37. |
invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire che la costruzione del gasdotto Nord Stream sia pienamente conforme alla legislazione dell'Unione europea sulle valutazioni d'impatto ambientale e a tutte le convenzioni internazionali; |
38. |
invita la Commissione, in particolare, a garantire il rispetto delle disposizioni dei testi citati in precedenza, ossia l'UNCLOS, la Convenzione di Helsinki, la Convenzione di Espoo, la Convenzione di Aarhus, le direttive 85/337/CEE, 97/11/CE, 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché dell'articolo 10 del trattato CE, del principio di precauzione e del principio dello sviluppo sostenibile, e ad avviare un'azione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE qualora tali obblighi siano disattesi; |
39. |
itiene, alla luce della situazione politica attuale della Russia e delle sue ambizioni geopolitiche, che sia estremamente importante che la Russia dia prova di disponibilità per quanto concerne la cooperazione nel quadro della politica energetica europea; sottolinea l'importanza che la Russia ratifichi il trattato sulla Carta dell'energia e il relativo protocollo sul transito, in quanto tale ratifica ridurrà il potenziale di conflitto riguardo a progetti come Nord Stream; |
40. |
esorta la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, a valutare la situazione in termini di concorrenza del mercato provocata dalla possibile realizzazione del gasdotto Nord Stream e, laddove necessario, a prendere misure intese a evitare che Gazprom assuma un ruolo dominante sui mercati del gas europei qualora non siano accordati alle società europee pari diritti di ingresso sul mercato energetico russo; |
41. |
propone di istituire un sistema di supervisione comune del gasdotto, che includa tutti i paesi della regione del Mar Baltico; suggerisce inoltre che l'obbligo di versare una compensazione pecuniaria in caso di danni ambientali dovrebbe valere soltanto per il consorzio Nord Stream; |
42. |
nota la mancanza di strutture istituzionali in grado di rispondere adeguatamente ai temi di sicurezza ambientale e geopolitica associati col presente progetto; propone pertanto che la Commissione crei un posto adeguato che si occupi dei progetti correnti e futuri, funzionante sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Vicepresidente della Commissione; |
43. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Cfr. decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
(2) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
(3) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(5) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 131.
(6) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 330.
(7) GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.
(8) Testi approvati, P6_TA(2007)0413.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/11 |
Martedì 8 luglio 2008
Stabilizzazione dell'Afghanistan: sfide per l'Unione europea e la comunità internazionale
P6_TA(2008)0337
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla stabilizzazione dell'Afghanistan: sfide per l'Unione europea europea e la comunità internazionale (2007/2208(INI))
2009/C 294 E/03
Il Parlamento europeo,
viste le sue numerose precedenti risoluzioni sull'Afghanistan e la recente risoluzione del 18 gennaio 2006 (1),
visto l'accordo per l'Afghanistan sottoscritto in occasione della conferenza di Londra il 1o febbraio 2006 e il riconoscimento da parte del governo afghano e della comunità internazionale del fatto che il successo di tale accordo richiede un forte impegno politico, finanziario e per la sicurezza se si vogliono raggiungere gli obiettivi di riferimento fissati entro i termini previsti, e dipende da un efficace meccanismo di coordinamento e monitoraggio,
vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo delle nazioni che contribuiscono alla Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) in Afghanistan, pubblicata in occasione del vertice NATO del 3 aprile 2008 a Bucarest,
viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione in Afghanistan e le sue implicazioni per la pace e la sicurezza internazionale, presentate il 21 settembre 2007 e il 6 marzo 2008,
visti i risultati della Conferenza internazionale di sostegno dell'Afghanistan, tenutasi a Parigi il 12 giugno 2008,
vista la strategia nazionale di lotta contro la droga del governo afghano avviata alla summenzionata conferenza di Londra,
vista la sua raccomandazione al Consiglio del 25 ottobre 2007 sulla produzione di oppio a fini terapeutici in Afghanistan (2),
viste tutte le pertinenti conclusioni del Consiglio, in particolare quelle del Consiglio «Affari penali e relazioni esterne» del 10 marzo 2008, del 29 aprile 2008 e del 26 -27 maggio 2008,
vista l'azione comune 2007/369/PESC del Consiglio del 30 maggio 2007 relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (3) e l'azione comune 2007/733/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica l'azione comune 2007/369/PESC (4),
vista il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008 (5),
visto il programma indicativo nazionale della Commissione, che stanzia 600 milioni di EUR a favore della Repubblica islamica dell'Afghanistan per gli esercizi di bilancio 2007-2010,
vista la visita della Camera bassa del Parlamento afghano (Wolesi Jirga) presso il Parlamento europeo tenutasi dal 26 al 30 novembre 2007,
visto l'articolo 45 del regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0269/2008),
A. |
considerando che l'Afghanistan si trova ad un bivio, come dimostrato dall'aumento degli atti terroristici e delle insurrezioni violente, da una situazione della sicurezza che sta diventando sempre più grave, dall'incremento della produzione di oppio e dal crescente malcontento popolare di fronte alla corruzione e alle mancanze del governo; che nonostante gli sforzi profusi dalla comunità internazionale e i parziali successi ottenuti in termini di ricostruzione civile, le condizioni di vita di ampie fasce della popolazione afghana non sono migliorate; che la minaccia cui deve attualmente far fronte l'Afghanistan richiede interventi a breve termine, ma che sarà possibile trovare soluzioni di lungo periodo soltanto attraverso generali miglioramenti per quanto riguarda il governo e la creazione di uno Stato più forte, |
B. |
considerando che gli Stati Uniti — con il sostegno del Regno Unito — hanno dato inizio all'operazione «Enduring Freedom» il 7 ottobre 2001; che quattro altri Stati membri dell'Unione europea — Repubblica ceca, Francia, Polonia e Romania — fanno parte delle forze della coalizione che partecipano all'operazione; che, a parte Cipro e Malta, tutti gli Stati membri contribuiscono inviando contingenti per la missione ISAF guidata dalla NATO, per un totale di più 21 500 soldati; che le prime squadre di ricostruzione provinciale (PRT) hanno iniziato ad operare alla fine del 2001 e che attualmente ve ne sono circa 25 impegnate in tutto il paese, |
C. |
considerando che vi è una notevole discrepanza tra la quantità di denaro che la comunità internazionale sta spendendo per le operazioni militari, da un lato, e per la ricostruzione civile e l'assistenza umanitaria, dall'altro, |
D. |
considerando che più della metà degli abitanti dell'Afghanistan vive al di sotto della soglia della povertà e che l'economia del paese è una delle più deboli al mondo, con un tasso di disoccupazione del 40 %, |
E. |
considerando che il settore sanitario afghano ha cominciato a dare i primi promettenti risultati, come una diminuzione del 24 % del tasso di mortalità infantile dalla caduta dei talebani, un maggior tasso di sopravvivenza infantile dopo il primo anno di vita, e una più elevata percentuale di cittadini afghani che hanno accesso diretto all'assistenza sanitaria di base, |
F. |
considerando che il sistema educativo afghano sta mostrando i primi segni di sviluppi positivi, come il ritorno a scuola di un crescente numero di bambini, e in particolare di bambine, studenti e insegnanti, il risanamento delle scuole elementari e la formazione degli insegnanti, |
G. |
considerando che, sebbene non vi siano cifre ufficiali sulle morti di civili in Afghanistan, la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 6 marzo 2008 sulla situazione in Afghanistan sottolinea che, nel 2007, i ribelli e i terroristi hanno considerevolmente intensificato le loro attività rispetto all'anno precedente. Nel 2007, è stata registrata una media di 566 incidenti al mese, a fronte dei 425 dell'anno precedente. Su oltre 8 000 decessi originati dal conflitto, più di 1 500 persone erano civili, il numero più elevato di vittime dalla caduta del regime dei talebani nel 2001, |
H. |
considerando che la nuova costituzione afghana non garantisce la completa libertà religiosa, poiché il rinnegamento dell'Islam è ancora un reato punibile, |
I. |
considerando che le riunioni del 5 e 6 febbraio 2008 a Tokyo del Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento per l'Afghanistan hanno dato inizio ai preparativi per una conferenza internazionale per l'esame dei progressi di attuazione dell'accordo con l'Afghanistan adottato dalla summenzionata conferenza di Londra, |
J. |
considerando che il rapido studio di valutazione invernale sull'oppio in Afghanistan del 2008 (condotto dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine — UNODC) conferma le tendenze della valutazione del 2007, in base alla quale il numero di province libere dall'oppio al nord e al centro potrebbe aumentare, ma il livello di coltivazione a sud e a ovest è destinato a salire; che la relazione del 2007, se da un lato ribadisce il pregiudizio che nelle province caratterizzate da una scarsa o inesistente coltivazione di papavero non si trovi l'oppio, dall'altro sottolinea il legame tra l'insicurezza e la produzione di stupefacenti; che i principali strumenti di una politica di lotta agli stupefacenti sono il perseguimento simultaneo della distruzione delle colture, dell'interdizione (che è molto più complessa dell'arresto dei trafficanti), e dello sviluppo (fonti alternative di sussistenza), |
K. |
considerando che, nell'ambito del programma segreto di detenzione degli Stati Uniti, centinaia di prigionieri afghani continuano a essere detenuti in varie strutture carcerarie, come quelle della base militare di Bagram e di Guantánamo, in violazione del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani; che il sistema di polizia in base al quale continuano a essere detenuti i prigionieri in Afghanistan viola le norme minime dello stato di diritto e i diritti umani fondamentali; |
1. |
ritiene che dopo 30 anni di storia caratterizzati dall'occupazione sovietica, dalle lotte tra le varie fazioni mujaheddin e dalla repressione del regime talebano, l'Afghanistan abbia avviato un importante e difficile processo di ricostruzione della sua società e deve continuare a rafforzare le sue istituzioni e a provvedere in modo più efficace alle esigenze fondamentali dei cittadini in settori come l'istruzione, gli alloggi, la salute, l'alimentazione e la sicurezza pubblica; plaude agli sforzi e ai progressi realizzati, sin dal 2002, dal popolo afghano sulla via della creazione di uno Stato di diritto, di una democrazia e della ricerca della stabilità; |
2. |
è convinto che il paese sia diventato un banco di prova per l'aiuto internazionale allo sviluppo e la cooperazione bilaterale e multilaterale; sottolinea la necessità per la comunità internazionale di continuare a lavorare con il governo e il popolo afghani al fine di dimostrare la capacità di porre fine al circolo vizioso di violenza e povertà e di dare al paese la prospettiva di una pace e di uno sviluppo sostenibili; invita il Consiglio e la Commissione a presentare un'iniziativa per un consiglio internazionale composto dai principali donatori e da organizzazioni delle Nazioni Unite, diretto eventualmente dalla Missione d'assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, sulla base del concetto della Commissione per il consolidamento della pace delle Nazioni Unite, al fine di armonizzare i vari sforzi di ricostruzione in Afghanistan; |
3. |
richiama l'attenzione sugli effetti prolungati delle guerre che si sono combattute nel paese, sui milioni di vittime, sui disabili, sui profughi e sugli sfollati, nonché sui costi materiali derivanti dalla distruzione di quasi tutte le principali infrastrutture; |
4. |
condanna fermamente l'attacco terroristico all'ambasciata indiana a Kabul il 7 luglio 2008, che ha causato più di quaranta morti, compresi quattro membri del personale di ambasciata; esprime le proprie più sentite condoglianze alle famiglie e ai governi afgano e indiano e la propria solidarietà ai feriti; |
5. |
ritiene che i rapporti fra Afghanistan e Pakistan siano la principale causa dell'instabilità della regione e conclude pertanto che la stabilizzazione di questa richiede un'ampia politica incentrata su tale rapporto; auspica che il nuovo governo pakistano dia nuovo slancio al miglioramento dei rapporti bilaterali tra i due paesi; ritiene tuttavia che, senza l'impegno attivo e l'assistenza della comunità internazionale, i due paesi non saranno in grado di districarsi dalle difficoltà che caratterizzano i loro rapporti bilaterali; riconosce che la sicurezza in Afghanistan dipende in gran parte dalla democratizzazione del Pakistan; sollecita la comunità internazionale ad adottare e sostenere misure volte ad attenuare le tensioni tra Afghanistan e Pakistan, in particolare di un programma di lungo termine mirato alla stabilizzazione e allo sviluppo della regione transfrontaliera, che preveda il coinvolgimento dei soggetti interessati di entrambe le parti; |
6. |
plaude agli sforzi e ai progressi compiuti dal 2002 dal popolo e dalle istituzioni afghane ai fini della creazione dello stato di diritto e della democrazia e della ricerca della stabilità; ritiene che il raggiungimento di questi obiettivi sia estremamente importante in relazione a problemi strutturali quali la mancanza di legalità e di rispetto per la dignità umana che hanno caratterizzato l'Afghanistan durante il regime sovietico e dei talebani; |
7. |
ritiene, in particolare, che la massiccia partecipazione alle varie elezioni che si sono tenute nel paese denoti il desiderio delle donne e degli uomini afghani di sostenere la creazione di un paese basato sui principi di una democrazia attiva e partecipativa; sottolinea che queste elezioni sono servite da esempio nel contesto regionale e per i paesi in via di sviluppo che stanno vivendo gravi conflitti armati; |
8. |
sottolinea la necessità che le istituzioni afghane continuino a combattere contro tutte le forme di corruzione e attuìno politiche efficaci per migliorare le condizioni sociali della popolazione; |
9. |
prende atto che in Afghanistan l'Unione europea è conosciuta principalmente come organizzazione umanitaria, ma ritiene che essa dovrebbe essere considerata anche alla luce della sua maggiore influenza politica e invita pertanto la Commissione a proporre strategie affinché, tenuto conto della sovranità naturale del popolo afghano, l'Unione europea possa rafforzare la visibilità mediante il conferimento di poteri all'apparato civile, politico e burocratico, finché l'infrastruttura governativa non avrà raggiunto una fase di maggiore stabilità e permanenza; |
10. |
sottolinea la necessità di un migliore coordinamento degli sforzi della comunità internazionale per fornire aiuti civili efficaci e sostenibili; chiede pertanto anche l'elaborazione di un bilancio equilibrato che assegni fondi sufficienti per la ricostruzione civile e gli aiuti umanitari, dal momento che la creazione della sicurezza e il rispetto dello stato di diritto sono questioni di fondamentale importanza; |
11. |
si compiace per il fatto che, nel corso della summenzionata Conferenza del 12 giugno 2008, si sia non solo proceduto ad assumere impegni per altri USD 21 miliardi, ma anche a rivedere le procedure necessarie al fine di rendere l'aiuto internazionale più efficacemente e precisamente orientato verso le priorità e la prevenzione della corruzione; |
12. |
sottolinea la necessità di rafforzare la volontà e l'impegno politico, cui deve seguire non solo la fornitura di ulteriori truppe da combattimento nelle aree più difficili, indipendentemente dalle reticenze nazionali, ma anche sforzi di ricostruzione urgenti e intensificati, al fine di consolidare quanto conseguito e di ripristinare la fiducia della popolazione afghana a lungo termine e in modo duraturo; ritiene, segnatamente, che l'operazione «Enduring freedom» potrebbe essere percepita come controproducente se la pressione militare esercitata sugli insorti non andrà di pari passo con un processo politico potenziato, attraverso il quale le autorità afghane raggiungano tutti i segmenti della popolazione che riconoscono la costituzione e depongono le armi; fa inoltre osservare, a tale riguardo, che la comunità umanitaria — incluse le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative — deve potenziare il coordinamento, evitare iniziative ad hoc e sviluppare il suo stato di preparazione e la pianificazione delle misure d'urgenza; |
13. |
sottolinea che, nel processo di stabilizzazione e ricostruzione dell'Afghanistan, l'Unione europea deve ricorrere all'esperienza e alla competenza derivanti dalle sue missioni e dalle missioni degli Stati membri che hanno già una presenza militare o civile sul territorio afghano; |
14. |
sostiene gli sforzi delle forze NATO per migliorare la sicurezza nel paese e affrontare il terrorismo locale e internazionale e ritiene che la presenza di queste forze sia essenziale per garantire il futuro del paese; |
15. |
esorta l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere gli sforzi per combattere il terrorismo, l'estremismo etnico e religioso, il separatismo etnico e qualsiasi azione finalizzata al sovvertimento dell'integrità territoriale, dell'unità dello Stato e della sovranità nazionale dell'Afghanistan; |
16. |
richiama l'attenzione sull'idea che l'Unione europea e gli Stati membri devono sostenere l'Afghanistan nella creazione del proprio Stato, con istituzioni democratiche più forti capaci di garantire la sovranità nazionale, l'unità statale, l'integrità territoriale, lo sviluppo economico sostenibile e la prosperità del popolo afghano, nel rispetto delle tradizioni storiche, religiose, spirituali e culturali di tutte le comunità etniche e religiose presenti sul territorio afghano; |
17. |
prende atto che le esigenze di ricostruzione sono importanti in tutto l'Afghanistan, ma che la distribuzione degli aiuti e la sicurezza pongono problemi particolari nell'area dominata dall'etnia Pashtun, e chiede pertanto che le attività di ricostruzione nell'Afghanistan meridionale siano accelerate; |
18. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione europea dovrebbe incoraggiare e aiutare gli investitori europei affinché siano coinvolti nella ricostruzione dell'Afghanistan, siano presenti sul territorio e sviluppino le loro attività nel paese; |
19. |
sottolinea che i problemi principali cui è confrontato il paese risiedono nel ripristino della sicurezza e nella creazione di uno Stato che funzioni; rileva che problemi in materia di sicurezza in Afghanistan sono più complessi di quelli di una semplice guerra contro il terrorismo e necessitano, di conseguenza, di qualcosa di più di una soluzione militare; sottolinea che la sicurezza e lo stato di diritto sono interdipendenti e che tale situazione crea, a sua volta, un'atmosfera che permette lo sviluppo umano e che il potenziamento dello stato di diritto è necessario affinché i cittadini del paese possano compiere scelte economiche e sociali che permettano loro di condurre una vita sana e che abbia un senso, accompagnata da misure volte a ripristinare uno stato efficiente al fine di proteggere lo Stato di diritto, assicurare l'accesso a servizi pubblici di base e garantire le pari opportunità dei cittadini; |
20. |
plaude all'impegno espresso nell'accordo per l'Afghanistan «a favore di un Afghanistan stabile e prospero, con un buon governo e in cui siano tutelati i diritti umani di tutti nel rispetto dello stato di diritto»; ritiene che in assenza di chiare priorità o scadenze l'accordo avrebbe dovuto prevedere orientamenti precisi su come raggiungere tali ambiziosi obiettivi, e sottolinea pertanto la necessità che i donatori adeguino i loro programmi a tali priorità a livello centrale e provinciale e che le risorse stanziate siano erogate in modo opportuno ed efficace; |
21. |
evidenzia l'urgente necessità di elaborare un approccio equilibrato e sostenibile alla riforma del settore della sicurezza, che preveda l'esistenza di un esercito nazionale e di forze di polizia professionali; sottolinea che il sistema giudiziario afghano ha estremo bisogno di investimenti e che vi è un'urgente necessità di concentrarsi sul miglioramento delle sue capacità e abilità; |
22. |
sottolinea il fatto che, nonostante alcuni progressi compiuti finora, i risultati generali delle iniziative volte a riformare le forze di polizia negli ultimi cinque anni sono stati deludenti, e hanno dimostrato le gravi difficoltà cui è confrontata la comunità internazionale sul territorio in termini di potenziamento delle istituzioni; sollecita la comunità internazionale in generale, e la missione di polizia dell'Unione europea in particolare, a proseguire gli sforzi per sviluppare forze di polizia afghane, caratterizzate dal rispetto per i diritti umani e lo stato di diritto; |
23. |
sottolinea il fatto che il mandato EUPOL prevede mansioni volte a «sviluppare i collegamenti tra la polizia e il più ampio stato di diritto» e sollecita, pertanto, il Consiglio e la Commissione a continuare a coordinare rigorosamente le loro rispettive attività al fine di garantire che le politiche dell'Unione europea siano più coerenti ed efficienti; reputa altrettanto importante per l'Unione europea un considerevole incremento delle risorse previste per EUPOL sia in termini di personale che di finanziamenti; sottolinea che una riforma completa del ministero degli Interni afghano è indispensabile e costituisce innanzitutto un compito politico e, in misura minore, un problema tecnico visto che, senza una tale riforma, gli sforzi di riforma della polizia sono destinati a fallire e attribuisce quindi una grande importanza ad un altro obiettivo di EUPOL, vale a dire all'azione di «controllo, inquadramento, consulenza e formazione a livello del ministero afghano degli Interni, delle regioni e delle province»; esprime il proprio sostegno a favore del programma di 2,5 milioni EUR a titolo dello strumento di stabilità (6) per quanto riguarda misure di riforma della nomina di giudici e procuratori e ritiene che tale progetto pilota servirà ad elaborare un programma di riforma a lungo termine del settore della giustizia entro il 2009; |
24. |
sottolinea il fatto che, a più di un anno dal suo avvio il 15 giugno 2007, la missione EUPOL deve ancora raggiungere il massimo delle sue potenzialità, e osserva che, anche quando verrà utilizzata nel pieno delle sue capacità, essa sarà costituita da soli 195 dipendenti che si occuperanno del controllo delle decisioni ad alto livello a Kabul e nei centri provinciali; tiene conto della recente dichiarazione del ministro degli Esteri afghano secondo cui il paese necessita urgentemente di almeno altri 700 istruttori, e del contributo negativo di questa carenza a una situazione in cui il tasso di mortalità è significativamente superiore nelle forze di polizia rispetto alle forze militari; sottolinea che il governo tedesco ha offerto di aumentare il proprio contributo da 60 a 120 istruttori, se impegni analoghi verranno sottoscritti da altri paesi dell'Unione europea; chiede un maggior coordinamento tra gli sforzi dell'Unione europea e degli USA in relazione alla formazione della polizia civile afghana; |
25. |
chiede a Consiglio e Commissione di impegnarsi, nell'ambito del programma di assistenza per l'Afghanistan, per la riforma dell'ordinamento giuridico mirato a professionalizzare il potere giudiziario afghano attraverso le sue principali istituzioni, concentrandosi sulla Corte suprema, la Procura Generale dello Stato e il ministero della Giustizia, con l'obiettivo di salvaguardare i diritti degli imputati, di fornire la necessaria assistenza legale ai gruppi vulnerabili, di garantire il diritto di difesa; chiede che il rispetto della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 del 18 dicembre 2007 per una moratoria sulle esecuzioni capitali sia tra le priorità degli sforzi europei per la riforma della giustizia in Afghanistan; |
26. |
è fermamente convinto che le squadre di ricostruzione provinciale debbano concentrarsi su obiettivi specifici legati alla sicurezza, alla formazione, alla collaborazione con le forze militari e di polizia afghane e al sostegno dell'azione del governo centrale nelle aree insicure; evidenzia la necessità di ridefinire il ruolo delle PRT, segnatamente per quanto riguarda il coordinamento e lo scambio di migliori prassi; è convinto che, sebbene la sicurezza e lo sviluppo siano interdipendenti in Afghanistan, occorra mantenere una netta distinzione tra azioni militari e interventi umanitari e che i professionisti in materia di sicurezza e sviluppo dovrebbero conservare le proprie competenze e la loro esperienza professionale; ritiene che sarebbe opportuno aumentare il numero di persone afghane che lavorano nelle PRT e potenziare il più possibile la partecipazione locale; |
27. |
è fortemente convinto dell'urgente necessità di sviluppare e rafforzare la nascente società civile in Afghanistan e del fatto che saranno necessari molto tempo e molti sforzi per diffondere progressivamente un'ampia consapevolezza dell'importanza dei diritti umani, della democrazia e delle libertà fondamentali, e in particolare dell'uguaglianza di genere, dell'istruzione e della protezione delle minoranze; sottolinea che una società civile forte può svilupparsi solo in un ambiente politico caratterizzato da istituzioni stabili ed efficienti e da partiti politici ben organizzati; è convinto che, per vincere la «cultura della violenza» che prevale nella società afghana, la comunità internazionale dei donatori dovrebbe fornire sostegno finanziario e tecnico ai progetti locali mirati alla riconciliazione; ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo più importante nel sostegno alla società civile afghana; rimarca l'esigenza di una piena partecipazione del parlamento e della società civile dell'Afghanistan alla programmazione della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e, in particolare, alla redazione dei documenti di strategia nazionale e dei piani d'azione annuali; |
28. |
ritiene che il rafforzamento della società civile afghana possa verificarsi solo se tutti i gruppi etnici e religiosi sono rappresentati e ascoltati, il che implica la cooperazione con i capi tribù tradizionali (come già avviene nei cosiddetti «uffici di collegamento tribale»); |
29. |
sottolinea che la libertà dei mezzi di informazione è essenziale per creare una società democratica; esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di aggressioni nei confronti dei giornalisti ed invita le autorità afghane ad indagare seriamente in merito a tali abusi; plaude all'attività dei mezzi di informazione indipendenti in Afghanistan che hanno ripristinato nel paese un vero pluralismo dell'informazione dopo decenni di assenza di ogni libertà di espressione; ritiene che la libertà di stampa e di espressione siano condizioni essenziali per lo sviluppo sociale del paese e per le relazioni tra l'Afghanistan e l'Unione europea; esprime preoccupazione per il rifiuto del presidente Karzai di firmare il nuovo progetto di legge sui mezzi di comunicazione il 15 dicembre 2007, a seguito dell'approvazione dello stesso da parte delle due camere del parlamento; chiede al presidente di specificare lo stato di tale progetto di legge e ricorda l'impegno sottoscritto dal governo nell'accordo sull'Afghanistan per lo sviluppo di «mezzi di comunicazione indipendenti e pluralisti»; esprime la propria preoccupazione per la situazione della libertà di espressione, messa in pericolo dalle sentenze emesse nei confronti di giornalisti indipendenti e bloggers, ed invita il governo afghano ad impegnarsi a garantire una vera libertà di parola per tutti i suoi cittadini, iniziando con la difesa del diritto ad utilizzare Internet; |
30. |
sottolinea l'importanza di una legge lungimirante sui mezzi di comunicazione per lo sviluppo di una società più aperta, tollerante e democratica, che sia consapevole dei valori culturali e religiosi del paese, senza limitare le attività e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione con il pretesto della sicurezza nazionale o della cultura e della religione; |
31. |
esprime preoccupazione per l'integrità fisica di Malalai Joya, membro della Wolesi Jirga, ed esorta le autorità afghane a garantirne la protezione; invita le autorità afghane a revocare gli arresti domiciliari per Latif Pedram, fondatore del Partito nazionale del Congresso dell'Afghanistan, a ritirare le accuse nei suoi confronti ed a fornire garanzie quanto alla sua sicurezza; |
32. |
ribadisce la sua richiesta alle autorità afghane quanto all'introduzione della moratoria sulla pena capitale; esprime la sua profonda preoccupazione per la vita di Perwiz Kambakhsh e di dozzine di altri condannati alla pena capitale da un sistema giudiziario non ancora in grado di garantire un giusto processo, ed esorta il presidente Karzai a commutare le loro condanne; |
33. |
plaude ai progressi compiuti dall'Afghanistan nel migliorare la rappresentanza politica delle donne; esprime la propria solidarietà a tutte le donne che si battono nel paese per difendere e promuovere i loro diritti; plaude ai progressi compiuti dall'Afghanistan nel migliorare la rappresentanza politica delle donne; continua a nutrire preoccupazione per le enormi disparità di reddito tra uomini e donne, il basso tasso di alfabetizzazione di queste ultime, le ingiustizie — dovute a pratiche culturali — nei confronti di donne e bambine, sia in termini di rifiuto, da parte dei membri della famiglia e della comunità, di accesso ai servizi fondamentali come l'assistenza sanitaria e l'istruzione che di mancanza di opportunità di lavoro, nonché gli elevati livelli di violenza e discriminazione domestica; evidenzia l'urgente necessità di misure volte a garantire che la tutela dei diritti delle donne sia integrata nelle riforme politiche e giuridiche; sollecita il Consiglio e la Commissione a sostenere attivamente tale iniziativa e a stanziare fondi per l'adozione di misure quali iniziative concrete per aumentare l'iscrizione delle bambine nelle scuole e l'assunzione di insegnanti donne, contribuendo così a costruire la capacità del paese di tutelare i diritti delle donne, delle ragazze e delle bambine, visto che anche queste ultime sono vittime della violenza domestica, dello sfruttamento sessuale, indotto da pratiche culturali, delle sfruttamento attraverso il lavoro e di traffici; chiede, altresì, l'adozione di misure specifiche per affrontare i problemi delle donne afgane nei settori della salute e dell'istruzione; |
34. |
sottolinea il fatto che dal marzo 2002 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha aiutato 3,69 milioni di rifugiati afghani a rientrare in Afghanistan, con la più grande operazione di assistenza al rientro di rifugiati nella storia, ma che, ciononostante, circa 3,5 milioni di persone si trovano ancora, ufficialmente o meno, in Pakistan e in Iran; nutre preoccupazione per la diminuzione dei fondi per i rifugiati afghani e sottolinea che il mantenimento di un programma di rimpatrio che sia efficace comporterà probabilmente maggiori costi, dal momento che i rifugiati che ancora si trovano in Pakistan e in Iran dispongono di minori risorse e di più deboli contatti in Afghanistan rispetto a coloro che sono già rientrati; ricorda che il rientro sicuro e volontario di rifugiati e sfollati afghani dovrebbe continuare a essere una delle principali priorità dell'Afghanistan e della comunità internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti per la reintegrazione dei rifugiati; |
35. |
esprime profonda preoccupazione per le sempre più estese attività di coltivazione e traffico di oppio, che hanno gravi implicazioni a livello politico e nazionale in Afghanistan e nei paesi limitrofi; sottolinea che l'economia dell'oppio continua ad essere una fonte di corruzione e compromette le istituzioni pubbliche, in particolare quelle del settore giudiziario e della sicurezza; poiché non vi sono evidenti soluzioni immediate e le misure repressive volte ad eliminare tali coltivazioni non hanno dato i risultati previsti, sollecita la comunità internazionale, sotto la guida del governo afghano, ad elaborare una strategia di lungo termine essenzialmente mirata al generale sviluppo rurale, e che preveda anche la creazione delle necessarie infrastrutture e di istituzioni amministrative funzionanti; plaude all'intensificarsi del dialogo tra l'Afghanistan, l'Iran e la comunità internazionale sulle modalità con cui ridurre la produzione e l'esportazione di oppio; |
36. |
invita il governo degli Stati Uniti ad abbandonare la sua politica di eradicazione delle coltivazioni di oppio e nella fattispecie l'utilizzo, per le irrorazioni aeree, del «Roundup», sostanza associata a gravi rischi per l'ambiente e la salute, dal momento che colpendo gli agricoltori non si fa che alimentare il risentimento nei confronti della presenza delle truppe internazionali; |
37. |
esprime preoccupazione per i principali problemi sociali e sanitari causati dalla tossicomania in generale, e per le conseguenze economiche e sociali in particolare per le donne tossicodipendenti afghane; fa riferimento a un'indagine dell'UNODC contro la droga e il crimine del 2005, secondo la quale vi erano 920 000 tossicodipendenti in Afghanistan, di cui 120 000 donne; pone l'attenzione sull'affermazione contenuta nell'indagine, secondo la quale, anziché considerare il problema della tossicomania come un problema sociale, la società afghana lo ritiene un problema individuale, e molte donne fanno uso di droghe a scopi terapeutici per alleviare e curare una serie di problemi fisici e psicologici; prende atto che, nonostante siano previste pene severe per la coltivazione, il traffico e l'utilizzo di droghe, il governo afghano è attualmente incapace di applicare le leggi a questo riguardo; esorta il governo afghano e la comunità internazionale a elaborare, finanziare e attuare programmi, attività e campagne di sensibilizzazione appropriate rivolte alle donne tossicodipendenti e alle loro famiglie; |
38. |
sostiene gli sforzi della Commissione per aiutare l'Afghanistan e chiede alla Commissione di effettuare periodiche valutazioni dell'efficacia dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea, e in particolare del contributo della Commissione ai fondi fiduciari, ai fini di una maggiore trasparenza; sollecita la Commissione a tenere il Parlamento opportunamente informato dei risultati di tali valutazioni; |
39. |
rammenta l'iniziativa del Parlamento europeo di sostenere nel bilancio 2008 il processo democratico nei parlamenti di paesi terzi, e conviene di utilizzare questa iniziativa per rafforzare le capacità e l'assistenza tecnica finalizzate al miglioramento delle capacità del parlamento afghano di legiferare e di controllare il potere esecutivo, soprattutto in difesa dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne; |
40. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale della NATO, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica dell'Afghanistan. |
(1) GU C 287 del 24.11.2006, pag. 176.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0485.
(3) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.
(4) GU L 295 del 14.11.2007, pag. 31.
(6) Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).
Mercoledì 9 luglio 2008
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/19 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Progetti d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008
P6_TA(2008)0338
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008
2009/C 294 E/04
Il Parlamento europeo,
visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (1),
visti i progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d'azione annuali per il Brasile e per l'Argentina per il 2008 (CMTD 2008-0263 — D000422-01, CMTD-2008-0263 — D000421-01),
visto il parere reso il 10 giugno 2008 dal comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 (in appresso «il comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)»),
visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),
visto l'accordo fra Parlamento europeo e Commissione del 3 giugno 2008, relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE (3),
visto l'articolo 81 del suo regolamento,
A. |
considerando che, il 10 giugno 2008, il comitato di gestione del DCI ha votato a favore dei programmi d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008 (CMTD 2008-0263 — D000422-01, CMTD-2008-0263 — D000421-01), |
B. |
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE e dell'articolo 1 del summenzionato accordo del 3 giugno 2008, il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti di misure di esecuzione sottoposti al comitato di gestione del DCI, nonché i risultati delle votazioni, |
C. |
considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che «l'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile», |
D. |
considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che «le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (4), sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC [il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa]», |
E. |
considerando che nel documento intitolato «Reporting Directives for the Creditor Reporting System», concernente le direttive per la notifica alla banca dati del sistema di notifica dei paesi creditori (DCD/DAC(2002)21), l'OCSE/DAC definisce l'APS come il flusso finanziario verso i paesi inclusi nella lista DAC dei beneficiari dell'aiuto, relativamente ai quali, tra l'altro, «ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo», |
Brasile
1. |
rileva che il progetto di programma d'azione annuale per il Brasile per il 2008 contiene quale unica azione il programma di mobilità accademica per il Brasile 2008-2010 (che è la finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus per il Brasile); rileva che tale azione rientra nel settore prioritario I del documento di strategia nazionale intitolato «Promuovere le relazioni bilaterali, azione 2: programma di istruzione superiore per il Brasile», e che il finanziamento della mobilità di studenti e personale universitario aventi cittadinanza dell'Unione (fino al 30 % del finanziamento complessivo della mobilità individuale di studenti e personale universitario) è previsto quale elemento importante del programma d'azione annuale per Brasile per il 2008; |
Argentina
2. |
rileva che il progetto di programma d'azione annuale per l'Argentina 2008 contiene quale unica azione la finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus per l'Argentina, che tale azione rientra nel settore chiave del documento di strategia nazionale intitolato «Rafforzamento delle relazioni bilaterali e comprensione reciproca tra la CE e l'Argentina», e che il finanziamento della mobilità di studenti e personale universitario aventi cittadinanza dell'Unione (fino al 30 % del finanziamento complessivo della mobilità individuale di studenti e personale universitario) è previsto quale elemento importante del programma d'azione annuale per l'Argentina per il 2008; |
*
* *
3. |
è del parere che, nel programma d'azione annuale per il 2008 per il Brasile e nel programma d'azione annuale per il 2008 per l'Argentina, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nell'atto di base, dato che gli elementi di cui sopra non sono in conformità con l'articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, in quanto essi non si pongono come obiettivo primario l'eliminazione della povertà e non ottemperano ai criteri APS stabiliti dall'OCSE/DAC (5). |
4. |
invita la Commissione a ritirare i suoi progetti di decisioni che istituiscono programmi d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008 e a sottoporre al comitato di gestione del DCI nuovi progetti di decisioni nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1905/2006. |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU C 143 del 10.6.2008, pag. 1.
(4) L'articolo 1, paragrafo 1 recita: La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo (…).
(5) Criteri secondo cui «ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo».
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/20 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Priorità dell'UE per la 63a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
P6_TA(2008)0339
Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 destinata al Consiglio sulle priorità dell'Unione europea per la 63a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2008/2111(INI))
2009/C 294 E/05
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di raccomandazione al Consiglio, di Alexander Lambsdorff e Annemie Neyts-Uyttebroeck a nome del gruppo ALDE, sulla 63a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) (B6-0176/2008),
viste la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 2005 dal titolo «In Larger Freedom» («In una più ampia libertà»), la successiva risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU sui risultati del Vertice mondiale del 2005 e la relazione del Segretario generale dell'ONU, del 7 marzo 2006, dal titolo «Investing in the United Nations: for a stronger organisation worldwide» («Investire nelle Nazioni Unite: per una più forte organizzazione a livello mondiale»),
viste le priorità dell'Unione europea per la 62a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU,
viste le sue risoluzioni del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (1), del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite (2) e del 29 settembre 2005 sui risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005 (3),
visto l'elenco preliminare dei punti da iscrivere all'ordine del giorno provvisorio della 63a sessione ordinaria dell'Assemblea generale dell'11 febbraio 2008 e in particolare i punti dal titolo «Mantenimento della pace e della sicurezza internazionale», «Sviluppo dell'Africa», «Promozione dei diritti umani» e «Gestione della riforma»,
visti i risultati della nona riunione della Conferenza delle parti della Convenzione ONU sulla biodiversità, tenutasi a Bonn dal 19 al 30 maggio 2008,
vista la Conferenza del 2009 di riesame dello statuto di Roma della Corte penale internazionale,
visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 90 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0265/2008),
A. |
considerando che la politica estera dell'Unione europea è basata su un forte e inequivocabile sostegno all'efficace multilateralismo rappresentato dalla Carta delle Nazioni Unite, |
B. |
considerando che l'Unione europea è un partner politico e finanziario fondamentale per l'ONU nella lotta alla povertà, nella promozione dello sviluppo economico e sociale, nel garantire la sicurezza collettiva, compreso il sostentamento delle popolazioni in pericolo, e nella difesa dei diritti umani in tutto il mondo, |
C. |
considerando che l'agenda per la riforma dell'ONU, che comprende l'istituzione di nuovi organi, la radicale revisione di altri, la ridefinizione della gestione delle sue attività di base, la riorganizzazione dell'assistenza fornita e un'approfondita riforma del suo Segretariato, è estremamente ambiziosa e richiede un continuo sostegno politico, in particolare nel momento in cui, dopo la definizione del nuovo quadro politico, è iniziata la fase di attuazione, |
D. |
considerando che due nuovi organi chiave, il Consiglio per i diritti umani e la Commissione per il consolidamento della pace (PBC), sono entrati in una fase cruciale in cui devono dimostrare la loro capacità di raggiungere gli obiettivi ad essi rispettivamente assegnati dagli Stati aderenti all'ONU, |
E. |
considerando che la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attesa da tempo, non è stata ancora realizzata, data la delicatezza del tema e la contrapposizione tra una maggiore affidabilità e un più stabile equilibrio geopolitico, da una parte, e la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia di tale organo, dall'altra, |
F. |
considerando che il 2008 è un anno cruciale per gli sforzi tesi a eliminare la povertà e a conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) a livello mondiale entro il 2015 e che gli Stati membri dovrebbero fornire una leadership mondiale prima delle pertinenti riunioni chiave previste per il secondo semestre dell'anno in corso, |
G. |
considerando che, per quanto riguarda la realizzazione degli OSM, gli sforzi dell'Unione europea fungono da importante catalizzatore e come esempio per altri donatori, ma che, se non si verifica un'inversione delle tendenze attuali, saranno ancora insufficienti, con il loro importo totale di 75 miliardi di euro, rispetto agli impegni ufficiali dell'Unione europea in materia di aiuti allo sviluppo entro il 2010, |
H. |
considerando che nell'Africa sub-sahariana molti paesi non stanno progredendo adeguatamente verso il raggiungimento degli OSM e che anche in molti paesi a reddito medio vi sono regioni e gruppi etnici costituiti da milioni di persone che stanno facendo progressi insoddisfacenti ai fini del raggiungimento di detti obiettivi, |
I. |
considerando che il forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e il rallentamento della crescita globale minacciano di ritardare i progressi relativamente agli OSM di circa 7 anni a meno che non vengano effettuati ulteriori investimenti nel settore agricolo e nell'industria agroalimentare nei paesi in via di sviluppo, |
J. |
considerando che l'Assemblea generale dell'ONU ha deciso di tenere il 4 e 5 ottobre 2007 il dialogo di alto livello sulla cooperazione interreligiosa e interculturale per la promozione della tolleranza, della comprensione e del rispetto universale sulle questioni della libertà di religione o di pensiero e la diversità culturale, in coordinamento con altre iniziative analoghe in tale settore, |
K. |
considerando che il 2008 è l'Anno europeo del dialogo interculturale, |
L. |
considerando che l'ordine del giorno dell'Assemblea generale dell'ONU non è ancora sufficientemente definito e snello, come è invece opportuno per rendere più coerente l'attività dell'organismo e dare un più agevole seguito alle risoluzioni, |
M. |
considerando che il Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace gestisce attualmente 20 missioni sul campo in cui sono impegnati 100 000 uomini, metà dei quali in Africa, |
N. |
considerando che il livello di coordinamento delle posizioni degli Stati membri dell'Unione europea all'interno dell'ONU varia in funzione degli organismi e delle politiche, |
O. |
considerando che tale coordinamento non dovrebbe pregiudicare i negoziati con paesi appartenenti ad altri blocchi geopolitici, presupposto essenziale per la creazione delle necessarie alleanze all'interno dell'ONU, |
P. |
considerando che tale coordinamento richiede una più stretta cooperazione tra i gruppi di lavoro del Consiglio a Bruxelles e gli uffici dell'Unione europea e le rappresentanze permanenti degli Stati membri a New York e a Ginevra, |
Q. |
considerando che il trattato di Lisbona attribuisce una personalità giuridica all'Unione europea, innovazione che avrà importanti ripercussioni per la rappresentanza dell'Unione presso le Nazioni Unite; |
1. |
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni: Unione europea all'interno dell'ONU e ratifica del trattato di Lisbona
Il contributo dell'Unione europea alla riforma dell'ONU
L'Unione europea e il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite
L'Unione europea e la PBC
L'Unione europea e gli OSM
Migliorare la cooperazione pratica tra Unione europea e Nazioni Unite
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione. |
(1) GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 79.
(2) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 549.
(3) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 582.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/27 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo
P6_TA(2008)0352
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (2007/2027(INI))
2009/C 294 E/06
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 61 del trattato CE che stabilisce l'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comportante misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale,
visti il programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea (1), adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles il 5 novembre 2004, e la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2005, dal titolo «Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni» (COM(2005)0184),
vista la dichiarazione del 14 e 15 dicembre 2001, formulata dal Consiglio europeo di Laeken, che invita a creare rapidamente una rete europea per sostenere la formazione dei magistrati, onde incrementare la fiducia tra gli attori della cooperazione giudiziaria,
viste le sue risoluzioni del 10 settembre 1991 sull'istituzione di un'Accademia di diritto europeo (2) e del 24 settembre 2002 sull'istituzione di una rete europea di formazione giudiziaria (3) (REFG),
viste le comunicazioni della Commissione del 29 giugno 2006, sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea (COM(2006)0356), del 5 settembre 2007, su un'Europa dei risultati — applicazione del diritto comunitario (COM(2007)0502), e del 4 febbraio 2008, relativa alla creazione di un forum di discussione sulle politiche e sulle prassi dell'UE nel settore della giustizia (COM(2008)0038),
viste la decisione 2008/79/CE, Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (4) e le modifiche allegate, apportate al regolamento della Corte di giustizia, che introducono un procedimento pregiudiziale d'urgenza,
visti l'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), del futuro trattato sul funzionamento dell'Unione, aggiunti dal trattato di Lisbona, che prevedono una base giuridica per misure intese a sostenere la formazione dei giudici e del personale giudiziario,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0224/2008),
A. |
considerando che un'inchiesta effettuata nel corso del secondo semestre del 2007, ai fini della presente risoluzione, mette in evidenza:
|
B. |
considerando che la responsabilità essenziale della formazione giudiziaria, ivi compresa la sua dimensione europea, incombe agli Stati membri; considerando che il suddetto programma dell'Aia contiene una dichiarazione del Consiglio europeo secondo cui «si dovrebbe includere sistematicamente una componente UE nella formazione delle autorità giudiziarie» (6) e che la formazione dei giudici in ogni Stato membro è una questione d'interesse comune per le istituzioni dell'Unione europea e per ciascuno Stato membro, |
C. |
considerando che il diritto comunitario non deve essere percepito come un ambito riservato a una cerchia di specialisti e che le possibilità di formazione offerte in tale settore non devono essere limitate ai giudici dei tribunali superiori ma piuttosto estese anche ai giudici a tutti i livelli del sistema giudiziario, |
D. |
considerando che taluni organismi sostenuti finanziariamente dalla Comunità incontrano un successo vieppiù crescente e impartiscono una formazione a una grande quantità di giudici e pubblici ministeri, |
E. |
considerando che la conoscenza delle lingue straniere è indispensabile per garantire l'efficacia della cooperazione giudiziaria, in particolare in materia civile e commerciale, in ambiti in cui sono previsti contatti diretti fra giudici e per assicurare il successo dei programmi di scambio destinati ai giudici, |
F. |
considerando che la durata media del procedimento pregiudiziale d'urgenza continua a essere troppo lunga, nonostante gli sforzi costanti espletati dalla Corte di giustizia, e che ciò riduce notevolmente l'attrattiva di tale procedura agli occhi dei giudici nazionali, |
G. |
considerando che, a giudizio della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri stabilire un sistema di vie di ricorso e di procedure che garantisca il rispetto della protezione giuridica effettiva dei diritti derivati dal diritto comunitario (7), |
H. |
considerando che nella presente risoluzione nulla dovrebbe essere ritenuto come recante pregiudizio all'indipendenza dei giudici e degli ordinamenti giuridici nazionali, ai sensi della raccomandazione n. R(94)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e della Carta europea del 1998 sullo statuto dei giudici; |
Il giudice nazionale, in qualità di primo giudice del diritto comunitario
1. |
constata che la Comunità europea è una comunità di diritto (8); constata che il diritto comunitario resta lettera morta se non viene debitamente applicato negli Stati membri, anche dai giudici nazionali, i quali sono pertanto l'elemento centrale del sistema giudiziario dell'Unione europea e svolgono un ruolo fondamentale e imprescindibile per la creazione di un ordinamento giuridico unico europeo, anche nell'ottica delle recenti realizzazioni del legislatore comunitario (9) nel senso di un maggiore coinvolgimento e di una maggiore responsabilizzazione dei giudici nazionali nell'attuazione del diritto comunitario; |
2. |
si compiace del fatto che la Commissione riconosca l'importanza del ruolo svolto dai giudici nazionali per garantire il rispetto del diritto comunitario, in particolare grazie ai principi della supremazia di tale diritto, dell'effetto diretto, della coerenza dell'interpretazione e della responsabilità dello Stato per le infrazioni del diritto comunitario; invita la Commissione a continuare i propri sforzi in tal senso, oltre alle attività settoriali già in corso; chiede inoltre alla Commissione di procedere senza indugi alla pubblicazione di una nota informativa sulle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali; |
Questioni relative alla lingua
3. |
ritiene che il linguaggio sia il principale strumento dei professionisti della giustizia; reputa che, nel caso dei giudizi nazionali, l'attuale livello di formazione in lingue straniere, unitamente al livello effettivo di conoscenza del diritto comunitario, limiti non solo le possibilità di cooperazione giudiziaria su questioni specifiche, ma anche lo sviluppo della fiducia reciproca, un'applicazione adeguata della dottrina dell'acte clair e la partecipazione a programmi di scambio; invita tutti gli attori che partecipano alla formazione giudiziaria ad accordare un'attenzione specifica alla formazione linguistica dei giudici; |
4. |
prende atto del fatto che l'applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali rappresenta una sfida complessa per i giudici nazionali e in particolare per quelli degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel maggio 2004 e successivamente a tale data, donde la necessità di intensificare i metodi di aiuto alla formazione professionale dei giudici di tali Stati membri; |
5. |
ritiene d'altronde che, applicando una serie di regolamenti che contengono norme di conflitto, la legislatura comunitaria abbia operato una scelta politica che implica l'eventuale ricorso, da parte dei giudici nazionali, a una normativa estera, fatto che potrebbe richiedere l'utilizzo di un approccio comparativo; ritiene che, nel loro insieme, questi elementi avvalorino le ragioni a favore di un miglioramento della formazione in lingue straniere; |
6. |
ritiene che rafforzare le competenze linguistiche dei giudici negli Stati membri avvantaggi l'interesse pubblico; invita pertanto gli Stati membri a far sì che tale formazione sia gratuita e di facile accesso e a studiare la possibilità che i giudici possano studiare una lingua straniera in uno Stato membro in cui viene parlata, ad esempio nell'ambito della partecipazione a uno scambio giudiziario; |
7. |
reputa che l'accesso alla letteratura accademica nella lingua materna del giudice sia importante per una migliore comprensione del diritto comunitario e constata l'evidente scarsità di letteratura specializzata nel diritto comunitario, in talune lingue ufficiali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le questioni di diritto internazionale privato e le gravi conseguenze potenziali per l'istituzione di un ordine giuridico comune che rifletta una diversità di tradizioni giuridiche; invita pertanto la Commissione a favorire lo sviluppo di tale letteratura, in particolare nelle lingue ufficiali meno parlate; |
Accesso alle fonti del diritto pertinenti
8. |
constata che numerosi giudici nazionali non dispongono in modo sistematico e adeguato di informazioni complete e aggiornate sul diritto comunitario, che talvolta esso figura in modo inadeguato nelle gazzette ufficiali, nei codici, nei commenti, nei periodici e nei manuali e che i testi sono basati su traduzioni di qualità non uniforme; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi in tale ambito; |
9. |
reputa che un effettivo spazio giudiziario europeo, in cui possa aver luogo una cooperazione giudiziaria efficace, richieda non solo la conoscenza del diritto europeo, bensì anche una conoscenza reciproca generale dei sistemi giuridici degli altri Stati membri; sottolinea le contraddizioni nel trattamento del diritto estero, nell'insieme dell'Unione europea, e ritiene che si tratti di un'importante questione da esaminarsi nel futuro; prende a tal riguardo nota del prossimo studio orizzontale, effettuato dalla Commissione, sul trattamento del diritto straniero nelle questioni civili e commerciali, nonché degli studi in corso nel quadro della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato; |
10. |
accoglie con favore l'intenzione della Commissione di incoraggiare un maggiore accesso alle banche dati nazionali sulle sentenze giudiziarie concernenti il diritto comunitario; reputa che tali banche dati dovrebbero essere quanto più possibile complete e rispettare l'utente; ritiene inoltre che le convenzioni e i regolamenti riguardanti la giurisdizione e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale costituiscano un argomento a favore della creazione di una banca dati europea, visto il loro frequente utilizzo da parte dei giudici nazionali; |
11. |
ritiene che tutti i giudici nazionali debbano avere accesso alle banche dati contenenti riferimenti a procedimenti pregiudiziali in sospeso, emanati in tutti gli Stati membri; ritiene sia altresì utile che le decisioni delle corti d'appello che applicano un procedimento d'urgenza siano più mediatizzate, come propone la nota informativa della Corte di giustizia sui riferimenti provenienti dai tribunali nazionali e relativi a un procedimento pregiudiziale (10); |
12. |
reputa, vista la grande quantità di informazioni sul diritto comunitario disponibile online, che la formazione dei giudici debba innanzitutto riguardare non solo la sostanza del diritto, ma anche le modalità di un accesso efficace alle fonti giuridiche aggiornate; |
13. |
si compiace dell'impegno assunto dalla Commissione di pubblicare testi riepilogativi di atti giuridici comunitari, destinati ai cittadini, e ritiene che testi riepilogativi analoghi non giuridici aiuterebbero anche i professionisti del diritto ad accedere più rapidamente a informazioni pertinenti; |
14. |
sostiene la messa a punto di strumenti e iniziative online nel campo dell'e-learning che, benché non rappresenti una risposta esaustiva alla questione della formazione, dovrebbe essere considerato come complementare nel contatto diretto fra giudici e formatori; |
Verso un quadro più strutturato per la formazione giudiziaria nell'Unione europea
15. |
chiede che, nel quadro della formazione a livello nazionale di tutti i giudici, la dimensione europea
|
16. |
constata il successo sempre più grande del programma di scambio destinato ai giudici; sostiene la REFG affinché sia accessibile al maggior numero di giudici possibile ed assicuri un'adeguata integrazione dei giudici provenienti da un contesto civile, commerciale e amministrativo; si compiace delle attività della REFG nel campo della formazione linguistica e dell'estensione del programma di scambio alla Corte di giustizia, a Eurojust e alla Corte europea dei diritti dell'uomo; |
17. |
reputa che la possibilità che i giudici nazionali hanno di partecipare a una formazione di base avanzata sia un'importante questione logistica e finanziaria per gli Stati membri; ritiene che, in linea di principio, i giudici non dovrebbero sostenere alcun costo imputabile alla formazione in diritto comunitario; chiede alla Commissione di fornire al Parlamento, per ciascuno Stato membro, una valutazione del costo della sostituzione temporanea dei giudici che partecipano a programmi di scambio; |
18. |
invita la Commissione, tenuto conto del fatto che la Commissione stessa riconosce che la REFG detiene un monopolio di fatto sull'attuazione del programma di scambi destinato alle autorità giudiziarie, a garantire che le procedure seguite dalla REFG per la richiesta di finanziamenti destinati al programma di scambi riflettano questa situazione di monopolio; chiede, in particolare, che tali procedure siano semplificate per garantire che i finanziamenti siano resi disponibili per tempo al fine di consentire alla REFG di organizzare e svolgere un programma efficace, che risponda alle attese delle scuole nazionali partecipanti, degli organismi internazionali, dei giudici e dei pubblici ministeri e agli impegni assunti nei loro confronti; ritiene che, in caso contrario, possa venir messa in discussione la credibilità del programma di scambi, a danno dei giudici e dei pubblici ministeri nazionali interessati a partecipare e della promozione della fiducia reciproca tra i magistrati europei; |
19. |
prende nota della valutazione della Commissione, stando alla quale l'opzione più adeguata per favorire la formazione nel settore giuridico europeo è attualmente quella di sostenere finanziariamente vari organismi mediante il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia 2007-2013», e la questione di creare nuove strutture europee di formazione giuridica potrebbe essere nuovamente sollevata, una volta che il programma è giunto a termine; |
20. |
chiede alla Commissione di procedere, tenendo conto della presente risoluzione, ad una rigorosa valutazione dei risultati di tale programma quadro e di formulare nuove proposte atte a sviluppare e diversificare i tipi di aiuto alla formazione professionale dei giudici; |
21. |
ritiene tuttavia sia giunto il momento di trovare una soluzione istituzionale pragmatica per la questione della formazione giudiziaria a livello europeo, che utilizzi pienamente le strutture esistenti, evitando al contempo un'inutile duplicazione di programmi e strutture; chiede pertanto l'istituzione di un'Accademia giudiziaria europea, composta dalla Rete europea di formazione giudiziaria e dall'Accademia del diritto europeo; chiede che tale soluzione istituzionale tenga conto dell'esperienza acquisita grazie alla gestione dell'Accademia europea di polizia; |
22. |
ritiene che i giudici nazionali non possano adottare un atteggiamento passivo nei confronti del diritto comunitario, come dimostrato chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sui tribunali nazionali che, di propria sponte, sollevano questioni di diritto comunitario (11); |
23. |
chiede che la formazione dei candidati alla magistratura sia rafforzata fin dalla primissima fase e per analogia con i suggerimenti e le proposte, di cui sopra, riguardanti i giudici nazionali; |
Dialogo rafforzato tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia
24. |
reputa che il procedimento pregiudiziale d'urgenza rappresenti una garanzia essenziale per la coerenza dell'ordine giuridico comunitario e l'applicazione uniforme del diritto comunitario; |
25. |
chiede alla Corte di giustizia e a tutte le parti interessate di ridurre ulteriormente la lunghezza media dei procedimenti pregiudiziali d'urgenza, rendendo così più attraente agli occhi dei giudici nazionali questa importantissima possibilità di dialogo; |
26. |
esorta la Commissione a condurre un'inchiesta per sapere se le regole di procedura nazionali rappresentino un ostacolo effettivo o potenziale per la possibilità che una corte o un tribunale di uno Stato membro hanno di avviare un procedimento pregiudiziale d'urgenza, ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, e a condannare con determinazione le infrazioni che questi ostacoli rappresentano; |
27. |
reputa che i limiti alla giurisdizione della Corte di giustizia, in particolare quelli riguardanti il titolo IV del trattato CE, rechino inutilmente pregiudizio all'applicazione uniforme del diritto comunitario in tali ambiti e trasmettano un messaggio negativo alla grande maggioranza dei giudici che trattano tali questioni, mettendoli nell'impossibilità di instaurare un contatto diretto con la Corte di giustizia e provocando ritardi inutili; |
28. |
deplora il fatto che, ai sensi dell'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato di Lisbona, le attribuzioni della Corte di giustizia in ordine agli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona restino invariate rispetto all'attuale trattato UE per un periodo transitorio di cinque anni; valuta tuttavia positivamente la dichiarazione resa dalla Conferenza intergovernativa in merito a detto articolo del protocollo e sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione ad unirsi al Parlamento per riadottare gli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che erano stati adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona; |
29. |
nella prospettiva dell'introduzione di un procedimento pregiudiziale d'urgenza, concorda con il Consiglio quand'esso ribadisce l'importanza del fatto che la Corte di giustizia fornisca orientamenti a cui i giudici nazionali possano fare riferimento allorché si tratta di decidere se chiedere o meno l'applicazione del procedimento d'urgenza; |
30. |
chiede alla Corte di giustizia di esaminare tutti i miglioramenti possibili del procedimento pregiudiziale d'urgenza, che consentirebbero una maggiore partecipazione del giudice remittente allo svolgimento del procedimento stesso, comprese maggiori possibilità di chiarire il procedimento e di partecipare al procedimento orale; |
31. |
reputa che, in un ordinamento giuridico comunitario decentralizzato e maturo, i giudici nazionali non dovrebbero essere emarginati, bensì vedersi attribuire maggiori responsabilità ed essere maggiormente incoraggiati nel proprio ruolo di primi giudici del diritto comunitario; esorta pertanto a prendere in considerazione la creazione di un sistema a «luce verde» in virtù del quale i giudici nazionali includerebbero le proprie proposte di risposta alle questioni che trasmettono alla Corte di giustizia, la quale in seguito deciderebbe, entro un determinato periodo di tempo, se sia opportuno o meno accettare la sentenza proposta o se debba deliberare alla maniera di una corte d'appello; |
Leggi più adatte ad essere applicate dai giudici nazionali
32. |
prende atto della creazione di un forum di discussione sulle politiche e le prassi europee in materia di giustizia e invita la Commissione ad assicurare che il forum proceda a deliberare in modo trasparente; prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione di riferire a intervalli regolari al Parlamento e al Consiglio; |
33. |
insiste sulla necessità che la legislazione comunitaria utilizzi un linguaggio più chiaro e che vi sia una maggiore coerenza terminologica fra gli strumenti giuridici; sostiene in particolare il progetto di quadro comune di riferimento per il diritto europeo dei contratti, in quanto si tratta di uno strumento che consente di legiferare meglio; |
34. |
sostiene vivamente l'insistenza della Commissione sull'obbligo, fatto agli Stati membri, di fornire sistematicamente tabelle di correlazione in cui figurino le modalità di applicazione delle direttive comunitarie nella normativa nazionale; ritiene che tali tabelle forniscano informazioni preziose a costi e ad oneri minimi; reputa inoltre che esse contribuiscano alla trasparenza nell'applicazione del diritto comunitario e offrano ai giudici nazionali e ai loro interlocutori una possibilità reale di constatare se a monte di una determinata norma nazionale vi sia il diritto comunitario e di verificare se la trasposizione sia stata effettuata e, eventualmente, secondo quali modalità; |
*
* *
35. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione responsabile al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia nonché al Mediatore europeo. |
(1) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(2) GU C 267 del 14.10.1991, pag. 33.
(3) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 99.
(4) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 42.
(5) Ai fini della presente risoluzione i riferimenti al diritto comunitario devono essere intesi come comprendenti anche il diritto dell'Unione.
(6) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1, a pag. 12.
(7) Causa C-50/00 P UPA, Racc. [2002], I-6677, punto 41.
(8) Causa 294/83, «Les Verts»/Parlamento europeo, Racc. [1986], pag. 1339, punto 23.
(9) Cfr. il regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(10) GU C 143 dell'11.6.2005, pag. 1, al punto 31.
(11) Cause C-312/93 Peterbroeck, Racc. [1995], I-4599, C-473/00 Codifis, Racc. [2002], I-10875 e C-168/05 Mostaza Claro, Racc. [2006], I-10421.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/33 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Controversie Airbus/Boeing in seno all'OMC
P6_TA(2008)0353
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulle controversie in seno all'OMC tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per i presunti sussidi a favore di Airbus e Boeing
2009/C 294 E/07
Il Parlamento europeo,
viste le controversie sorte in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tra l'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti (USA) sui presunti sussidi a favore di Airbus e Boeing,
vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA (1),
vista la risoluzione del Senato statunitense (Res. 632) dell'8 dicembre 2006, in cui si esortano gli USA e l'Unione europea a collaborare al fine di rafforzare il mercato transatlantico,
visto il Vertice UE-USA del 30 aprile 2007,
visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando che tiene in grande considerazione il partenariato transatlantico tra l'Unione europea e gli USA ed incoraggia politiche commerciali eque ed equilibrate, |
B. |
considerando che, nell'ultimo decennio, le relazioni economiche transatlantiche hanno registrato un periodo di integrazione senza precedenti: gli investimenti europei negli USA hanno rappresentato il 75 % del flusso complessivo di investimenti verso gli USA nel 2006 e che gli investimenti statunitensi in Europa sono aumentati per raggiungere la cifra record di 128 miliardi di dollari USA, vale a dire il 59 % degli investimenti diretti degli USA all'estero nel 2006, |
C. |
considerando l'importanza dell'industria aeronautica per l'occupazione e la creazione di posti di lavoro, in particolare in settori che richiedono un elevato livello di competenze e anche in un'ampia gamma di altri settori, per lo sviluppo regionale e per la cooperazione transnazionale nel settore dell'industria di punta, |
D. |
considerando che nell'industria aeronautica civile sia Airbus che Boeing sono attualmente in grado di progettare e costruire aeromobili commerciali di grandi dimensioni e che è nell'interesse delle compagnie aeree e dei loro clienti mantenere un elevato livello di concorrenza leale, |
E. |
considerando che nel 1992 l'Unione europea e gli USA hanno sottoscritto un accordo bilaterale commerciale in materia di aeromobili civili di grandi dimensioni (l'accordo del 1992) che ha contribuito a creare condizioni di parità in cui gli aiuti statali sono regolamentati, |
F. |
considerando che l'Unione europea si è costantemente conformata allo spirito e alla lettera dell'accordo del 1992 e ha regolarmente fornito prove che ne documentano il rispetto, |
G. |
considerando che gli USA hanno ampiamente ignorato gli obblighi loro derivanti dall'accordo del 1992, non dichiarando i sussidi concessi alla Boeing, fornendo sussidi superiori ai limiti concordati e assegnando sussidi vietati alla Boeing, |
H. |
considerando che l'accordo del 1992 ha contribuito a mantenere la stabilità nel settore fino al 2004, anno in cui gli USA si sono unilateralmente ritirati e hanno presentato un ricorso all'OMC contro l'Unione europea per i finanziamenti rimborsabili europei, che sono pienamente conformi all'accordo del 1992 e simili a quelli di cui beneficia la Boeing per lo sviluppo e la produzione di gran parte del suo 787 in Giappone e in altri paesi con cui condivide i rischi, |
I. |
considerando che, nonostante i numerosi sforzi intrapresi dall'Unione europea in buona fede, non è finora stato possibile stabilire una base equa ed equilibrata per una composizione negoziata, |
J. |
considerando il proprio sostegno reiterato alla continua apertura della Commissione ad una soluzione equilibrata, negoziata e senza condizioni preliminari, |
K. |
considerando che la concessione di aiuti statali equilibrati ed equi al settore aeronautico, da entrambe le parti dell'Atlantico, ha condotto ad iniziative di ricerca e innovazione, ad una maggiore sicurezza, a un rendimento ambientale migliore e ad un incremento dell'efficienza nei trasporti aerei, |
L. |
considerando che il finanziamento di Airbus da parte degli Stati membri è strettamente limitato, rimborsabile con gli interessi e che non ha chiaramente alcun impatto sulla capacità concorrenziale della Boeing, poiché Airbus ha rimborsato il 40 % in più di quanto non abbia ricevuto dai governi degli Stati membri dal 1992 e che, ad oggi, l'importo rimborsato in eccesso ammonta a 7 miliardi di euro, |
M. |
considerando che l'Unione europea si oppone a vari sussidi vietati e passibili di un'azione legale erogati dagli USA alla Boeing a livello federale, statale e locale, per un importo complessivo di 23,7 miliardi di dollari in sussidi non rimborsabili nel corso degli ultimi due decenni e fino al 2024, |
N. |
considerando l'importanza di una concorrenza leale e aperta nelle gare di appalto pubbliche ha preso atto con soddisfazione dell'aggiudicazione del contratto al team Northrop Grumman e Società europea di aerospazio e difesa (EADS) per il programma degli aerei cisterna USA, basata su criteri neutrali, concepiti per individuare e fornire all'aeronautica militare degli USA l'equipaggiamento migliore e più adatto; |
O. |
considerando tuttavia con la profonda preoccupazione i feroci attacchi da parte della Boeing, nel tentativo di presentare l'EADS e taluni Stati membri quali «partner commerciali aerospaziali inaffidabili» e rischiosi per la sicurezza e la preparazione militare degli USA, messaggio che in Europa non è passato sotto silenzio; |
P. |
considerando che la relazione del Government Accountability Office a sostegno della protesta per l'offerta della Boeing è riconosciuta come esclusiva valutazione del processo di selezione e non del valore degli aerei; considerando la propria convinzione che l'integrità delle procedure d'appalto del dipartimento statunitense della difesa, debba rimanere intatta per tutti i concorrenti; |
1. |
rivolge le seguenti raccomandazioni alla Commissione, che agisce per conto dell'Unione europea nella difesa degli interessi degli Stati membri e dell'Unione europea nel settore degli aeromobili civili di grandi dimensioni,
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America. |
(1) GU C 298 E, dell'8.12.2006, pag. 235.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/35 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche
P6_TA(2008)0354
Risoluzione del Parlamento europeo del 09 luglio 2008 sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (2008/2005(INI))
2009/C 294 E/08
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche: Verso un futuro a bassa emissione di carbonio» (COM(2007)0723) (comunicazione sul piano SET),
viste la valutazione d'impatto completa (SEC(2007)1508), la «Technology map» (SEC(2007)1510) e la «Capacities map» (SEC(2007)1511) che accompagnano la comunicazione sul piano SET,
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Due volte 20 per il 2020: L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030),
vista la valutazione d'impatto del pacchetto di misure di attuazione per gli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico ed energia rinnovabile per il 2020 (SEC(2008)0085),
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili» (COM(2008)0013),
visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Il sostegno dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili» (SEC(2008)0057),
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Riforme economiche e competitività: i messaggi chiave della relazione 2006 sulla competitività europea» (COM(2006)0697),
vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019),
vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016),
vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018),
vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1),
vista la decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (2),
vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (3),
vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno» (COM(2007)0571),
vista la sua risoluzione del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (4),
vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su un piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità (5),
vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sul Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (6),
vista la sua posizione dell'11 marzo 2008 sull'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (7),
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007,
viste le conclusioni del Consiglio «trasporti, telecomunicazioni ed energia» del 28 febbraio 2008 sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche,
viste le conclusioni della Presidenza sul Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0255/2008),
A. |
considerando che i ripetuti annunci del Parlamento, del Consiglio e della Commissione hanno sottolineato che affrontare il cambiamento climatico, migliorare la sicurezza energetica e garantire un'economia europea competitiva sono altrettanti obiettivi della politica europea in materia di energia e di clima, |
B. |
considerando che la minaccia posta dal cambiamento climatico continua a crescere e che i colloqui del COP14 a Poznan e del COP15 a Copenaghen avranno un'importanza cruciale per raggiungere un accordo internazionale sul cambiamento climatico destinato a sostituire il regime del protocollo di Kyoto, |
C. |
considerando che la relazione Stern sull'economia dei cambiamenti climatici (Stern Review on the Economics of Climate Change) riconosce che il costo dell'inazione, ossia dei mancati interventi di attenuazione dei mutamenti climatici, superano di gran lunga il costo dell'azione, |
D. |
considerando che la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di combustibili fossili potrebbe salire al 65 % del consumo totale entro il 2030, |
E. |
considerando che la Commissione ha stimato che entro il 2020 costerà 70 miliardi di euro all'anno all'Unione europea conseguire i suoi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di energie rinnovabili, |
F. |
considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica costituisce una delle misure con il miglior rapporto costi-benefici per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, |
G. |
considerando che la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono fattori chiave per il conseguimento degli obiettivi dalla politica energetica europea, |
H. |
considerando che una migliore sinergia della futura ricerca europea in materia di tecnologie energetiche non può che stimolare la crescita economica sostenibile, contribuire ai vantaggi comparativi dell'economia europea, migliorare l'occupazione e consentire così la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona e la lotta contro il cambiamento climatico, |
I. |
considerando che il settimo programma quadro (PQ 7) assegna alla ricerca energetica soltanto 2,3 miliardi di euro per il periodo di sette anni, |
J. |
considerando che il volume degli investimenti del settore privato nella ricerca sulle tecnologie energetiche è nell'Unione europea molto limitato rispetto agli sforzi compiuti dai paesi terzi concorrenti, e persino dall'industria europea, |
K. |
considerando che dal 1980 i bilanci pubblici e privati per la ricerca energetica nell'Unione europea sono calati in misura sensibile e che l'indicatore di innovazione «Livello della spesa per la ricerca tecnologica» dà per l'Europa risultati mediocri, se comparato a livello internazionale, |
L. |
considerando che l'intervento pubblico a supporto di nuove tecnologie meno inquinanti è necessario, oltre che giustificato, in quanto i relativi costi iniziali di investimento sono superiori a quelli delle tecnologie sostituite e potrebbero pertanto, nella fase di prima commercializzazione, non essere accompagnati da utili commerciali a breve termine o prezzi più bassi per i consumatori; |
Necessità di un piano strategico per le tecnologie energetiche
1. |
plaude al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET); ritiene che una politica europea sulle tecnologie energetiche e l'adeguatezza della sua base finanziaria, siano fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di energia e cambiamento climatico entro il 2020; |
2. |
sottolinea che l'Unione europea deve centrare i suoi obiettivi da raggiungere entro il 2020 inerenti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili pur mantenendo un'economia competitiva e sostenibile; ritiene che occorra sviluppare e applicare tecnologie energetiche innovative, a basso costo e a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile essenziali per ridurre il costo per l'abbattimento delle emissioni e creare nuovi mercati per l'industria dell'Unione europea, garantendo un impegno globale per affrontare il cambiamento climatico; |
3. |
ritiene che per conseguire detti obiettivi sia essenziale ridurre il costo dell'energia verde e dare forte impulso all'innovazione nel settore energetico; a tal fine è necessario migliorare il processo di trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle imprese, ridurre i tempi di penetrazione sul mercato, por fine all'attuale inerzia tecnologica e regolamentare e migliorare l'interconnessione delle reti; |
4. |
ritiene che occorrano altresì nuove tecnologie, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, per facilitare la diversificazione delle fonti energetiche, ridurre la domanda di energia e fornire metodi meno inquinanti e più sicuri per utilizzare le risorse autonome a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti energetici; chiede alla Commissione di procedere a una valutazione delle risorse energetiche dell'Unione europea; |
5. |
ritiene che il piano SET debba sostenere un'ampia gamma di attività che stimolino la discussione pubblica sui vantaggi delle varie nuove tecnologie energetiche, in particolare mediante campagne di educazione e informazione dei consumatori; |
6. |
ritiene che tecnologie a basse emissioni di carbonio meno costose e più efficaci possano contribuire al raggiungimento di un nuovo accordo internazionale sul cambiamento climatico atto a sostituire il regime del protocollo di Kyoto; |
Coordinamento e programmazione strategica
7. |
sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento delle tecnologie energetiche strategiche a vari livelli e tra diversi partner; sottolinea altresì la necessità di evitare un'eccessiva burocrazia, garantire la semplicità e la chiarezza e assicurare un'ampia partecipazione di tutti i potenziali partner al momento di migliorare il coordinamento, ad esempio attraverso il proposto gruppo direttivo della Comunità europea sulle tecnologie energetiche strategiche e la proposta Alleanza europea per la ricerca energetica, che dovrebbe essere aperta a tutti i centri di ricerca europei indipendentemente dalle loro dimensioni o dalle loro risorse; |
8. |
è favorevole alla costituzione di un gruppo direttivo di alto livello e all'introduzione di un sistema di informazione sulle tecnologie energetiche trasparente e facilmente accessibile, in particolare per le PMI, e chiede alla Commissione di tenere informato il Parlamento sia sulla costituzione di tale gruppo e sui relativi lavori che sulla strategia di informazione; |
9. |
prende atto del fatto che gli strumenti sviluppati nell'ambito dei programmi quadro (ERA-NET, reti di eccellenza (NoEs), programmi di formazione per dirigenti (ETP)) potrebbero essere utilizzati a sostegno del futuro sistema europeo di informazione sulle tecnologie energetiche; |
10. |
sottolinea che una cooperazione coordinata con gli Stati membri è essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati, massimizzare i benefici e ridurre i costi; ritiene che gli strumenti comunitari operanti a livello nazionale, come i Fondi strutturali, possano sostenere la ricerca, lo sviluppo e le capacità di innovazione nei settori menzionati; |
11. |
sottolinea l'importanza vitale di migliorare il coordinamento con i paesi terzi e di rafforzare la cooperazione internazionale per dare attuazione a una strategia coerente e differenziata nei confronti delle economie sviluppate, in via di sviluppo ed emergenti; |
12. |
sottolinea la necessità di ampliare la capacità della base di ricerca dell'Unione europea e giudica essenziale al riguardo rafforzare l'istruzione e la formazione onde fornire il livello quantitativo e qualitativo di risorse umane necessario per sfruttare appieno le opportunità che si dischiudono in materia di nuove tecnologie; è persuaso che un approccio integrato fra i programmi specifici del PQ 7 possa risultare utile in tale contesto; |
13. |
richiama l'attenzione sui potenziali rischi di duplicazioni e moltiplicazioni delle nuove iniziative; chiede alla Commissione di illustrare come le nuove iniziative industriali europee (EII) possano essere integrate nei programmi correnti, compreso il PQ 7 e più specificatamente le piattaforme europee tecnologiche, le iniziative tecnologiche comuni decise nel quadro di PQ 7, il programma quadro per l'innovazione e la competitività (PIC) e in particolare l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia e le sue comunità per l'informazione e la conoscenza sul cambiamento climatico e l'energia; invita la Commissione a spiegare come le EII sosterranno le sinergie tra la Comunità e il livello nazionale; |
14. |
ribadisce che il piano SET dovrà creare capacità di ricerca e di innovazione in campo energetico su scala europea; concorda con la Commissione nel ritenere che la soluzione risieda parzialmente nella creazione di strutture di ricerca paneuropee; invita pertanto il Foro per la strategia europea in materia di infrastrutture di ricerca a identificare le necessità europee in fatto di strutture di ricerca nel campo delle tecnologie energetiche innovative, come le tecnologie in materia di energie rinnovabili; |
15. |
ritiene che le reti transeuropee dell'energia e la semplificazione delle procedure di autorizzazione in tale settore svolgano un ruolo fondamentale nella politica strategica dell'energia dell'Unione europea; |
Ricerca e trasferimento tecnologico
16. |
sottolinea che il necessario coordinamento deve divenire pluridisciplinare estendendosi ai vari settori scientifici e tecnologici che concorrono alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo dell'energia; rimarca al riguardo la necessità di dare impulso alla ricerca nelle scienze di base come la biologia, la tecnologia dell'informazione, la scienza dei materiali e le macrotecnologie; |
17. |
chiede alla Commissione di prendere in considerazione il potenziale di utilizzazione delle tecnologie energetiche negli Stati membri di più recente adesione e di introdurre meccanismi di sostegno basati sulle politiche UE; |
18. |
sottolinea la necessità di migliorare il trasferimento di tecnologie dai centri di ricerca alle imprese; insiste al riguardo sul ruolo che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia dovrebbe svolgere in tale settore; |
19. |
sollecita il settore privato a investire maggiormente in ricerca ed a assumersi più rischi, essendo questa una condizione preliminare perché l'Unione europea possa porsi all'avanguardia in questo settore; |
Iniziative industriali europee
20. |
è fortemente convinto che occorra un maggiore supporto a favore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nella fase dimostrativa e di commercializzazione delle nuove tecnologie decentrate e rinnovabili; plaude pertanto alle proposte EII; sottolinea comunque la necessità di accrescere anche il supporto alla ricerca e sviluppo sulle tecnologie che saranno necessarie nel lungo periodo, ponendo in particolare l'accento sulle tecnologie strategicamente importanti come quelle nel campo dell'energia solare, che nel lungo periodo possono far divenire l'Unione europea indipendente sul piano energetico; |
21. |
ritiene che le EII dovrebbero concentrarsi sui settori che presentano le più grandi potenzialità di contribuire a raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico, efficienza energetica ed energie rinnovabili nonché la riduzione dei costi e il rinnovo nel lungo periodo; |
22. |
chiede che, all'atto di definire le priorità fra le varie EII, si tenga conto del ciclo di vita di ogni tecnologia e dei suoi effetti ambientali in ogni fase del processo di produzione; chiede inoltre che sia prevista la possibilità di trasferire tali tecnologie alle economie in via di sviluppo, al fine di ridurre il ritardo tecnologico di questi paesi; |
23. |
chiede maggiori trasferimenti di tecnologia con i paesi sviluppati e l'istituzione di una cooperazione scientifica con detti paesi per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche; |
24. |
appoggia la proposta della Commissione secondo cui le EII dovrebbero essere sviluppate diversamente per adattarsi ai bisogni di tecnologie specifiche; ritiene che tale adattabilità permetterebbe lo sviluppo di alleanze strategiche tra Stati membri, governi locali e regionali, centri di ricerca e il settore privato ai fini dello sviluppo di particolari tecnologie; chiede a tali organi di collaborare al fine di sviluppare con urgenza proposte particolareggiate in materia di EII; |
25. |
sostiene con forza le proposte EII concernenti l'energia eolica, l'energia solare e la bioenergia, la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio, le reti elettriche e la fissione nucleare; |
26. |
chiede in particolare l'intensificazione della ricerca nel campo dei biocombustibili per accertare in modo inequivocabile la validità della loro produzione in termini di bilancio ambientale; |
27. |
prende atto dell'importanza di sviluppare su larga scala la conversione di biomassa in gas per produrre idrogeno e combustibili sintetici liquidi per le tecnologie di trasporto sostenibili; |
28. |
sottolinea che le EII sulla fissione nucleare dovrebbero garantire continuità e ricomprendere attività di R&S sulle tecnologie di terza e quarta generazione; |
29. |
si rammarica che il piano SET si concentri soprattutto sulle misure orientate all'offerta e trascuri quelle idonee a ridurre la domanda di energia, come i risparmi di energia e l'efficienza energetica; |
30. |
insiste sulla necessità che l'efficienza energetica occupi un posto di maggior rilievo nel piano SET, dato che si tratta del settore che vanta le più grandi potenzialità per riduzioni delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi nel medio periodo; ciò riguarda in particolare l'edilizia che è responsabile del 40 % del consumo totale di energia dell'UE; chiede pertanto alla Commissione di aggiungere le tecnologie per l'efficienza energetica, compresa la cogenerazione e la poligenerazione, ai settori oggetto delle EII; sostiene l'inclusione dell'efficienza energetica quale uno dei settori prioritari coperti dalle EII; |
31. |
chiede alla Commissione di studiare la possibilità di estendere le proposte EII ad altri settori con grande potenziale in materia di riduzione delle emissioni quali la cogenerazione, l'idrogeno, il settore dell'edilizia e degli alloggi, i sistemi di riscaldamento e di refrigerazione, il miglioramento delle infrastrutture di immagazzinamento e di distribuzione dell'energia e l'interconnessione delle reti; |
32. |
ritiene che lo sviluppo di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS) possano svolgere un ruolo nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, purché ne sia assicurata l'efficienza e la sicurezza; invita la Commissione ad agevolare la realizzazione di un massimo di 12 progetti dimostrativi CCS nella loro interezza all'interno delle EII; nota che il sostegno delle tecnologie per il carbone pulito, quali la conversione del carbone in gas, renderà più facile ed economico applicare le CCS con la possibilità di renderle obbligatorie per il futuro; |
Finanziamento
33. |
attende la proposta comunicazione della Commissione sul finanziamento delle nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio e delle nuove tecnologie CCS; deplora che tale comunicazione non sia stata pubblicata contestualmente al piano SET; |
34. |
sottolinea che il piano SET non dovrebbe essere finanziato attraverso la riassegnazione di finanziamenti messi a disposizione del settore energetico nell'ambito del PQ 7 e del PIC; |
35. |
ritiene che, vista la priorità accordata al cambiamento climatico e alle questioni energetiche, occorrano significative risorse aggiuntive dell'Unione europea a favore delle tecnologie nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, che dovranno essere stanziate per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea del 2020; |
36. |
incoraggia la Commissione a garantire con urgenza un finanziamento e un sostegno adeguati a favore della R&S, della dimostrazione e della commercializzazione delle nuove tecnologie a basse emissioni e senza emissioni di carbonio affinché a partire dal 2009 siano spesi ogni anno almeno 2 miliardi del bilancio dell'Unione europea per sostenere tali tecnologie indipendentemente dal PQ 7 e dal PIC; chiede inoltre alla Commissione di avanzare proposte relative a risorse supplementari nella revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013; |
37. |
ritiene che sia importante utilizzare meglio e in misura maggiore le risorse, sia finanziarie che umane, per accelerare lo sviluppo e l'applicazione di future tecnologie pulite; |
38. |
sottolinea che è necessario aumentare la capacità dell'Unione europea in materia di ricerca; chiede pertanto maggiori finanziamenti per le risorse umane e per la formazione nel settore delle tecnologie energetiche; chiede inoltre un maggiore coordinamento degli strumenti finanziari comunitari e nazionali di sostegno alla formazione e alla ricerca, in particolare il PQ 7; |
39. |
sostiene, in considerazione della necessità di una maggiore complementarità tra i fondi UE, le proposte contenute nella comunicazione della Commissione dal titolo «Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all'innovazione» (COM(2007)0474); saluta con favore in tale ambito la guida pratica della Commissione sul coordinamento dei fondi regionali, nazionali, UE e della Banca europea per gli investimenti (BEI) nel campo della R&S e dell'innovazione; concorda con la Commissione che è necessario informare meglio i soggetti interessati in merito alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (8), sul finanziamento degli stessi costi ammissibili da parte di due differenti strumenti comunitari; |
40. |
invita la Commissione ad illustrare, in sede di presentazione del piano di finanziamento, il valore aggiunto delle azioni comuni dell'Unione europea nei vari settori tecnologici e ad esporre i dati relativi alla sostenibilità dei singoli sviluppi tecnologici; |
41. |
prende atto della necessità mettere a disposizione risorse a favore del partenariato con l'industria, al fine di incoraggiare gli investimenti del settore privato nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio; sottolinea la necessità di una visione e un quadro finanziario chiari nel lungo periodo, sostenuto da istituzioni finanziarie quali la BEI, al fine di dare ai partner del settore privato sufficienti garanzie ad investire; sottolinea la necessità di associare le PMI, in particolare nell'ambito delle tecnologie per sistemi di approvvigionamento energetico diffusi; |
42. |
rileva che, nell'ambito della proposta revisione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'Unione europea (ETS), i proventi delle aste potrebbero costituire una considerevole fonte di finanziamento per la riduzione dell'approvvigionamento energetico di sicurezza dell'Unione europea, pur nel raggiungimento dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico, efficienza energetica ed energie rinnovabili; |
*
* *
43. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403.
(3) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0406.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0033.
(6) Testi approvati, P6_TA(2008)0096.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0081.
(8) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/41 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Fondi sovrani
P6_TA(2008)0355
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sui fondi sovrani
2009/C 294 E/09
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un approccio comune europeo ai fondi sovrani» (COM(2008)0115),
visto il lavoro attualmente in corso presso il Fondo monetario internazionale (FMI), in particolare in seno al Gruppo di lavoro internazionale sui fondi sovrani,
vista la relazione del Comitato per gli investimenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), adottata il 4 aprile 2008,
visti gli articoli 64 e 65 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), (ex articoli 57 e 58 del trattato che istituisce la Comunità europea),
visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando che i fondi sovrani (sovereign wealth funds — SWF) sono attivi da oltre 50 anni sui mercati finanziari mondiali, |
B. |
considerando che alle attività da essi svolte non può essere attribuita alcuna turbativa dei mercati finanziari, |
C. |
considerando che la struttura proprietaria degli SWF li pone al di fuori del campo di applicazione della regolamentazione europea dei mercati finanziari, |
D. |
considerando che la strategia d'investimento degli SWF ha finora mostrato una preferenza per investimenti a lungo termine e stabili, |
E. |
considerando che vi è qualche preoccupazione in merito alla mancanza di trasparenza di taluni SWF per quanto riguarda le attività che detengono, le loro strategie di investimento, i loro profitti e le loro strutture di governance, |
F. |
considerando il ruolo che gli SWF hanno svolto durante la recente crisi finanziaria nel salvare dal fallimento alcune importanti istituzioni finanziarie, |
G. |
considerando il potenziale di crescita degli SWF, |
H. |
considerando che l'Unione europea deve restare saldamente fedele a una politica di apertura agli investimenti e di libera circolazione dei capitali, |
1. |
ritiene che gli SWF non abbiano provocato alcuna turbativa dei mercati dei capitali, ma che la loro struttura, dimensioni e rapida crescita richiedano un'accurata analisi del loro ruolo e della loro influenza; riconosce che le loro impostazioni in materia di trasparenza e governance mostrano divergenze; |
2. |
è preoccupato del fatto che la mancanza di trasparenza di taluni SWF possa non consentire di comprenderne adeguatamente strutture e motivazioni; chiede alla Commissione di riconoscere che la trasparenza e la diffusione delle informazioni costituiscono il principio fondamentale per l'instaurazione di condizioni di reale parità e per il buon funzionamento dei mercati in generale; |
3. |
accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sugli SWF, che riafferma l'importanza di mercati aperti e l'impegno della Commissione per una soluzione globale; prende atto delle varie iniziative, a livello nazionale o nelle sedi internazionali, per una maggiore trasparenza e una migliore governance, e chiede alla Commissione di collaborare strettamente con l'FMI e l'OCSE alla definizione di un codice di condotta mondiale; |
4. |
ritiene, tuttavia, che la comunicazione della Commissione sugli SWF vada considerata come un primo passo, e chiede pertanto alla Commissione di monitorare le attività degli SWF e di svolgere il suo ruolo di coordinamento al fine di garantire che le iniziative nazionali non vadano contro l'impegno di apertura agli investimenti e non mettano in pericolo la posizione dell'Unione europea sui mercati mondiali; |
5. |
chiede alla Commissione di condurre un'analisi degli strumenti di cui l'Unione europea dispone, in virtù di disposizioni del trattato CE e della legislazione vigente — ad esempio obblighi di trasparenza, diritti di voto, diritti degli azionisti e «golden share» — per poter reagire in qualche modo nel caso di problemi di proprietà dovuti all'intervento degli SWF; |
6. |
chiede al Consiglio e alla Commissione di valutare il margine di manovra di cui le istituzioni europee dispongono in virtù delle disposizioni degli articoli 64 e 65 del TFUE, al fine di verificare le possibili opzioni per un'azione coordinata a livello di UE, che è essenziale per gli interessi dell'Unione europea e per il buon funzionamento del mercato interno; chiede alla Commissione di lavorare ad un elenco di settori che potrebbero rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 in materia di ordine pubblico; |
7. |
chiede al Consiglio e alla Commissione di condurre un'analisi approfondita del funzionamento dei mercati finanziari mondiali e di definire e promuovere una forte visione dell'Unione europea — che tenga conto delle iniziative mondiali — su quali dovrebbero essere i principi e le regole che guidano il funzionamento di tali mercati; è del parere che una posizione comune di questo tipo rafforzerebbe la posizione dell'Unione europea nelle sedi internazionali; chiede alla Commissione di applicare, se del caso, il principio di reciprocità; |
8. |
è preoccupato per i prezzi del petrolio e per le loro conseguenze sul tasso di cambio euro/dollaro, poiché i proventi del petrolio sono spesso reinvestiti attraverso fondi sovrani in attività denominate in euro e in generale nei mercati nell'area dell'euro; |
9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/42 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Verso una nuova cultura della mobilità urbana
P6_TA(2008)0356
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sul tema «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (2008/2041(INI))
2009/C 294 E/10
Il Parlamento europeo,
visto il Libro verde «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551),
visto il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001)0370),
vista la comunicazione della Commissione «Mantenere l'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente — Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea» (COM(2006)0314),
vista la comunicazione della Commissione «Una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa «automobile intelligente»» (COM(2007)0541),
vista la comunicazione della Commissione «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo — Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 — Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione» (COM(2007)0022),
vista la comunicazione della Commissione sull'iniziativa «automobile intelligente» — «Sensibilizzazione all'uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, più sicuri e più puliti» (COM(2006)0059),
vista la comunicazione della Commissione «La logistica delle merci in Europa — La chiave per una mobilità sostenibile» (COM(2006)0336),
vista la comunicazione della Commissione «Piano di azione per la logistica del trasporto merci» (COM(2007)0607),
vista la comunicazione della Commissione relativa ad «una Strategia tematica sull'ambiente urbano» (COM(2005)0718),
viste le proposte e gli orientamenti della Commissione e i pareri del Parlamento europeo sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione nonché sul settimo programma quadro di ricerca,
vista la proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2007)0817),
vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008, sull'input da dare al Consiglio di primavera 2008, sulla strategia di Lisbona (1),
vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su «Mantenere l'Europa in movimento — una mobilità sostenibile per il nostro continente» (2),
vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 su «CARS 21: Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico» (3),
vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 sulla logistica delle merci in Europa — la chiave per una mobilità sostenibile (4),
vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'ambiente urbano (5),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Mobilità urbana»,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0252/2008),
A. |
considerando che i centri urbani (città e aree metropolitane) hanno da molteplici punti di vista una grande rilevanza per la vita dei cittadini UE; considerando che le città europee, malgrado la diversità delle loro strutture, sono confrontate con sfide e problemi analoghi legati all'inquinamento, alla congestione, al rumore e alla sicurezza stradale imputabili alla mobilità urbana malgrado la diversità delle loro strutture, |
B. |
considerando che vi è l'urgente necessità di una nuova impostazione e di concezioni innovative sulla mobilità nelle città in quanto il trasporto urbano contribuisce in modo fondamentale al cambiamento climatico, all'inquinamento e ad altri problemi ambientali nonché ai conseguenti effetti negativi sulla qualità della vita e sulla salute degli abitanti delle città; considerando che questi problemi devono essere affrontati perché qualsiasi strategia globale UE volta a combattere il cambiamento climatico e altri problemi ambientali sia coronata da successo, |
C. |
considerando che occorre valutare un'adeguata suddivisione dei compiti tra l'Unione europea e le aree urbane e i comuni, nel cui contesto l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo chiaramente definito; considerando che in linea con il principio di una migliore regolamentazione e con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità l'iniziativa comunitaria sulla mobilità urbana dovrebbe essere presa solo quando essa presenti un definito valore aggiunto europeo, |
D. |
considerando che i principi del mercato interno europeo devono trovare riscontro anche nella mobilità urbana, |
E. |
considerando che le città e i comuni europei dovrebbero essere in grado di scegliere tra una vasta gamma di strumenti flessibili in modo da poter predisporre un ventaglio di politiche calibrate per fornire soluzioni integrate, sostenibili, efficaci socialmente e economicamente redditizie per risolvere gli specifici problemi della mobilità; considerando che occorre puntare a soluzioni logistiche e ad uno spostamento verso modi di trasporto più sostenibili nell'ambito di tutti i modi e le aree di trasporto (pedoni, ciclisti, trasporti passeggeri pubblici e privati, distribuzione delle merci e servizi), per permettere una buona accessibilità ai centri cittadini e alleggerire i flussi del traffico, di grande importanza per i residenti, i visitatori, i pendolari, i produttori e i fornitori di beni e servizi, in particolare le PMI; considerando che occorre dare un'attenzione particolare all'interoperabilità degli strumenti selezionati in modo da consentire alle autorità in una fase successiva di applicare sanzioni alle violazioni connesse al traffico stradale nelle zone urbane su base transfrontaliera, |
F. |
considerando che la politica europea in materia di trasporti urbani dovrebbe tenere conto della coesione economica, sociale, territoriale e ambientale; considerando che occorre tenere conto specialmente delle condizioni e dei problemi particolari esistenti nei «nuovi» Stati membri, |
G. |
considerando che occorre tenere conto delle esigenze particolari dei lavoratori (pendolari), delle persone con mobilità ridotta, dei bambini (carrozzine), dei meno abbienti e degli anziani; considerando che bisognerebbe ricordare che il rapido invecchiamento della popolazione europea porta a spostamenti demografici e a nuovi fabbisogni di mobilità nelle società; |
H. |
considerando fondamentale adottare una nuova ottica in materia di programmazione strategica della zone urbane, anticipando le sfide che nei prossimi decenni si presenteranno in campo ambientale, energetico e della mobilità, |
I. |
considerando che l'internalizzazione dei costi esterni è un importante passo sulla via della trasparenza dei costi nel settore dei trasporti; considerando che occorre valutare la possibilità di sovvenzionare in modo trasversale schemi di trasporto urbano sostenibile, onde garantire parità di trattamento tra il trasporto di merci e di passeggeri e tra le diverse modalità di trasporto; considerando che si devono avviare sforzi per sviluppare nuovi strumenti di finanziamento e per attivare meglio e più frequentemente gli strumenti di finanziamento esistenti, come i Fondi strutturali e di coesione, a favore di formule di mobilità urbana sostenibile; |
Ruolo dell'Unione europea
1. |
accoglie con favore il suddetto Libro verde sui trasporti urbani in quanto base adatta per la discussione; accoglie inoltre con favore l'ampio coinvolgimento degli interessati nel processo di formazione delle posizioni e di formulazione delle future politiche dell'Unione europea in materia di trasporti urbani; |
2. |
ritiene necessario definire nettamente gli ambiti di competenza dell'Unione europea in linea con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà fissati nei trattati; riconosce il principio che le autorità locali sono libere di adottare le proprie politiche di mobilità purché esse non violino la pertinente legislazione nazionale e comunitaria; contemporaneamente si aspetta che, applicando i suddetti principi, gli Stati membri, le città e i comuni siano consapevoli della propria responsabilità per una migliore organizzazione e pianificazione della mobilità urbana; si rende conto tuttavia che un'azione concertata sulla mobilità urbana all'interno della Comunità può offrire un chiaro valore aggiunto; |
3. |
ritiene che l'Unione europea debba definire una strategia generale sulla mobilità urbana intesa a razionalizzare il ricorso all'automobile privata e a promuovere il passaggio verso modalità di trasporto sostenibili, sostenere gli impegni comunitari in materia di tutela ambientale e ridurre le emissioni di gas a effetto serra; |
4. |
ritiene che nei seguenti settori sia necessario l'intervento a livello europeo e sollecita
|
5. |
chiede la collaborazione della Commissione con gli Stati membri onde superare gli ostacoli ai progetti urbanistici, evitando tuttavia di proporre una legislazione UE, suscettibile di limitare la flessibilità locale richiesta per risolvere i problemi della mobilità; |
Legislazione
6. |
ritiene necessario che l'Unione europea tenga in considerazione le esigenze specifiche dei trasporti urbani in tutti i settori politici in cui può intervenire come legislatore (per esempio: politica di bilancio, politica ambientale, politica sociale e occupazionale, politica della concorrenza, politica industriale, politica regionale e di coesione, politica dei trasporti e della sicurezza stradale, e politica energetica); |
Standardizzazione e armonizzazione
7. |
chiede l'introduzione di regolamentazioni e/o orientamenti europei specifici in materia di standardizzazione e armonizzazione, specialmente per quanto riguarda:
|
Diffusione e scambio delle prassi migliori
8. |
esige inoltre misure mirate ai fini della promozione dello scambio di prassi migliori, specialmente per quanto riguarda:
|
9. |
chiede la più ampia diffusione possibile dei dati concernenti questioni che incidono sulla mobilità urbana, come le statistiche Eurostat e CARE (base di dati comunitaria sugli incidenti stradali in Europa); chiede che venga aperto l'accesso alla base di dati CARE, il che costituirebbe un importante strumento per lo scambio di informazioni e conoscenze tecniche tra gli operatori del settore dei trasporti; |
10. |
invita la Commissione a assistere le autorità locali promuovendo progetti pilota e sperimentali riguardanti in particolare l'applicazione di un approccio integrato nelle questioni attinenti alla mobilità urbana, nonché fornendo assistenza per studi di pianificazione urbana; |
Ricerca e sviluppo
11. |
sottolinea la necessità della ricerca e dello sviluppo nel campo del trasporto sostenibile, in particolare la necessità di promuovere il progresso tecnologico nello sviluppo di tecnologie pulite per gli autoveicoli; invita la Commissione e il Consiglio a investire in sistemi di trasporto urbano puliti, più efficienti, orientati ai consumatori e sicuri e ad adottare misure per creare un mercato per tali sistemi; |
12. |
sottolinea che l'Unione europea deve svolgere un ruolo nello sviluppo e nella promozione dei sistemi di trasporto intelligente e nel finanziamento di tecnologie innovative, in quanto possono fornire un contributo significativo ad esempio al miglioramento della sicurezza stradale e del flusso del traffico e all'efficienza logistica; ritiene pertanto che dovrebbe essere promosso l'ulteriore sviluppo e soprattutto la crescente adozione degli STI nell'Unione europea; |
13. |
invita la Commissione a redigere elenchi accessibili e compatibili dei progetti di ricerca e sviluppo in materia di mobilità urbana nel contesto dei vari programmi quadro dell'Unione europea, segnalando esempi pratici; |
Coordinamento tra le autorità
14. |
sottolinea che lo scambio delle migliori pratiche per quanto concerne la gestione e un migliore coordinamento della mobilità è essenziale per migliorare i trasporti e la mobilità urbani, in quanto stanno evidenziandosi carenze come la mancanza di un'adeguata attribuzione delle responsabilità, l'assenza di coordinamento tra le varie autorità locali, regionali e nazionali, un coordinamento insufficiente nella pianificazione dei sistemi di trasporto urbani, suburbani e rurali; fa presente che un insufficiente coordinamento tra enti locali determina maggiori costi di consegna, aumento del traffico e quindi più inquinamento; |
15. |
sollecita un migliore coordinamento tra enti locali vicini per assicurare un certo grado di coerenza ai fini di uno sviluppo sostenibile e armonioso delle infrastrutture di trasporto locali e regionali, come pure nelle zone transfrontaliere e altrove; |
Approccio integrato
16. |
reputa necessario che lo sviluppo urbano e la pianificazione urbanistica procedano in maniera integrata, tenendo conto delle attuali e future necessità di trasporto urbano; ritiene altresì che vada privilegiata, nell'ambito dello sviluppo e l'ammodernamento delle grandi città, l'introduzione di collegamenti ferroviari veloci tra i centri cittadini e i terminal fluviali, ferroviari e aeroportuali e in particolare con le regioni periferiche; |
17. |
rammenta che, data l'urbanizzazione sempre più rapida, occorre prestare maggiore attenzione alle periferie e alle conurbazioni; |
Responsabilità dei singoli
18. |
sottolinea la responsabilità individuale dei cittadini e ritiene necessario incoraggiarli a soppesare con spirito critico il loro comportamento come utenti della strada e se possibile a partecipare attivamente ai forum locali sulla mobilità urbana; ritiene che quasi tutti i cittadini possono modificare le proprie abitudini, ad esempio per quanto riguarda l'uso dell'auto privata e di mezzi di trasporto alternativi (pedonale, bicicletta o trasporti pubblici) dando quindi il proprio contributo individuale per migliorare la pulizia e la qualità della vita delle zone urbane; chiede che le autorità nazionali, regionali e locali offrano opzioni alternative di mobilità per facilitare questi cambiamenti; invita inoltre le autorità europee, nazionali, regionali e locali a incrementare campagne di informazione e di educazione per sensibilizzare i cittadini sul proprio comportamento relativamente alla mobilità; sottolinea l'importanza particolare delle campagne educative per i più giovani; |
19. |
sottolinea in tale contesto l'importanza del crescente successo della «Giornata senza macchine» nell'ambito della settimana della mobilità indetta dall'Unione europea; constata che nel 2007 1 909 città di 23 Stati membri hanno partecipato a questa iniziativa; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a incoraggiare l'iniziativa e a diffonderla ulteriormente; |
20. |
considera necessario procedere a uno studio che analizzi in dettaglio i dati e chiarisca tutti gli aspetti del comportamento e delle scelte dei cittadini in fatto di mobilità urbana (trasporto individuale/trasporto pubblico); chiede che vengano raccolti nuovi dati su base normalizzata per quanto riguarda le questioni meno studiate, come il comportamento dei pedoni e dei ciclisti e le motivazioni che inducono i cittadini a preferire determinati modi di trasporto ad altri; |
Finanziamento
21. |
ritiene che l'Unione europea può fornire un importante contributo al finanziamento di misure nel settore dei trasporti urbani di passeggeri e merci, per esempio con mezzi dei Fondi strutturali e di coesione, e sollecita la Commissione ad onorare le proprie responsabilità in materia; evidenzia, in relazione alle misure prescritte dalla legislazione comunitaria in materia di ambiente e trasporti, le responsabilità degli Stati membri a livello di finanziamento; |
22. |
invita la Commissione ad elaborare specifici strumenti di economia di mercato che creino un contesto generale equilibrato, per rendere possibile la mobilità sostenibile nei centri urbani; |
23. |
chiede che, nel contesto del prossimo riesame del bilancio, in futuro il finanziamento di progetti con fondi dell'Unione europea sia vincolato più rigidamente a condizioni e requisiti relativi ai trasporti sostenibili e alla protezione ambientale e ritiene che ciò rappresenti uno strumento adatto ai fini della promozione di concezioni di trasporto compatibile con l'ambiente e accessibile a tutti; |
24. |
sollecita la Commissione a impegnarsi da sola o ad esempio d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, per esaminare le possibilità attuali e future di finanziamento dei trasporti urbani; propone di redigere una guida esauriente che fissi in modo sistematico tutti i finanziamenti disponibili per i trasporti urbani; sollecita inoltre la Commissione a verificare la questione delle sovvenzioni trasversali nel settore dei trasporti per garantire un trattamento equo tra tutti i modi di trasporto e tra i trasporti passeggeri e i trasporti di merci; inoltre dovrebbero essere valutati tutti gli aspetti del partenariato pubblico, privato e il loro possibile contributo a concetti sostenibili di mobilità urbana; |
25. |
invita il suo Ufficio di presidenza e i suoi servizi a dare l'esempio dando attuazione alle decisioni del Parlamento e promuovendo misure di gestione della mobilità per i deputati, il personale e i visitatori, allo scopo di inserire la mobilità sostenibile nel campo di applicazione del regolamento EMAS del Parlamento; |
*
* *
26. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0057.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0345.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0007.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0375.
(5) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 182.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/49 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Relazione annuale della BCE per il 2007
P6_TA(2008)0357
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla relazione annuale della BCE per il 2007 (2008/2107(INI))
2009/C 294 E/11
Il Parlamento europeo,
vista la relazione annuale per il 2007 della Banca centrale europea (BCE),
visto l'articolo 113 del trattato CE,
visto l'articolo 15 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato,
vista la propria risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza fase dell'UEM (1),
vista la propria risoluzione del 20 febbraio 2008 sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (parte «Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità»): lanciare il nuovo ciclo (2008-2010) (2),
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «UEM@10 — successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria» (COM(2008)0238),
visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE del dicembre 2007 nonché il rapporto sull'integrazione finanziaria in Europa dell'aprile del 2008,
viste le previsioni economiche di primavera della Commissione del 2008-2009,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0241/2008),
A. |
considerando che nel 2007 il PIL dell'area dell'euro è cresciuto del 2,6 % (a fronte di un incremento del 2,7 % registrato nel 2006) pur in presenza di un contesto caratterizzato da profonda incertezza conseguente alle perturbazioni dei mercati finanziari nella seconda parte dell'anno, |
B. |
considerando che il tasso di inflazione si è assestato al 2,1 % rispetto al 2,2 % del 2006 malgrado il contesto economico fosse caratterizzato da notevoli pressioni al rialzo dei prezzi, |
C. |
considerando che la BCE ha apportato ulteriori adeguamenti ai tassi di interesse nel 2007 fino a raggiungere il 4,0 % di giugno 2007 da un tasso pari al 3,5 % del dicembre 2006, mantenendo invariato tale livello nel corso del secondo semestre, |
D. |
considerando le dichiarazioni del Fondo monetario internazionale (FMI) e l'appello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a favore di un approccio estremamente cauto all'aumento dei tassi di interesse nell'area dell'euro, |
E. |
considerando che nel 2007 il tasso di cambio dell'euro si è apprezzato del 6,3 % in termini nominali reali, e che tale apprezzamento è stato particolarmente pronunciato nei confronti del Dollaro americano (11,8 %), |
F. |
considerando che le turbolenze dei mercati finanziari, associate ad ampi squilibri su scala mondiale, rappresentano un fattore di rischio per la crescita economica e gli sviluppi dei tassi di cambio a livello globale, |
G. |
considerando la prevista crescita dell'inflazione nell'area dell'euro ad una percentuale variabile fra il 2,0 % e il 3,0 % nel corso del 2008, essenzialmente sulla scia dell'attuale tendenza al rialzo dei prezzi delle materie prime, cui farà seguito una diminuzione ad un valore più moderato oscillante fra l'1,2 % e il 2,4 % nel 2009, |
H. |
considerando che il principale obiettivo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è quello di mantenere la stabilità dei prezzi sostenendo le politiche economiche generali comunitarie, così come sancito dall'articolo 105 del trattato CE; riconoscendo la piena indipendenza della BCE e del SEBC in tale contesto, |
I. |
considerando che la Banca centrale europea si trova di fronte al dilemma di dover affrontare le sfide della crescente inflazione e i primi segnali di un rallentamento dell'economia causato dalle perturbazioni dei mercati finanziari degli ultimi mesi, |
J. |
considerando l'intenzione del Parlamento di contribuire a rafforzare il ruolo e l'autorità internazionale della BCE e dell'area dell'euro sullo scenario internazionale; |
La BCE oggi
1. |
constata con soddisfazione che a dieci anni dal varo dell'Unione economica e monetaria (UEM) sia la BCE sia l'euro godono di rispetto e accettazione generale sul panorama economico mondiale e osserva come l'euro abbia acquistato pregio di valuta globale quasi al pari del dollaro americano; |
2. |
rammenta che il trattato CE contiene un'esplicita distinzione tra gli obiettivi della Banca centrale europea in materia di stabilità dei prezzi, da un lato, e di sostegno alle politiche economiche generali, dall'altro, e che, pertanto, questi due obiettivi non possono essere semplicemente considerati surrogabili, evidenzia l'importanza dell'indipendenza della BCE nell'assolvere questo duplice incarico e plaude al fatto che il trattato di Lisbona conferisce alla BCE lo status di istituzione con personalità giuridica ed uno status ben consolidato di indipendenza politica e finanziaria; ritiene che il riconoscimento della BCE quale istituzione dell'Unione europea rafforzi la responsabilità del Parlamento e, in particolare, della sua commissione competente per gli affari economici e monetari, come istituzione nei confronti della quale la BCE è responsabile per le sue decisioni in materia di politica monetaria; |
3. |
accoglie Cipro e Malta in seno all'UEM e prende atto che la loro adesione è stata coronata da successo; |
Stabilità finanziaria
4. |
riconosce l'eccellente operato della BCE nella gestione delle perturbazioni dei mercati finanziari scatenate dalla crisi dei mutui sub-prime americani, nello specifico in merito all'operazione lanciata in data 9 agosto 2007 finalizzata a immettere liquidità sui mercati per l'ammontare di 95 miliardi di euro mediante asta a tasso fisso al 4 % osservando la medesima procedura seguita dalla BCE per le ordinarie operazioni di mercato; indica che tale iniziativa, abbinata a ulteriori operazioni di fine-tuning e accompagnata da consistenti operazioni di rifinanziamento a cadenza settimanale, ha centrato l'obiettivo di stabilizzare i tassi di interesse a brevissimo termine; reputa che tali interventi siano un'ulteriore testimonianza del valore di una politica monetaria comune prevista dalla BCE mirante a stabilizzare l'economia in periodi di instabilità; |
5. |
condivide il parere della BCE, secondo cui la crescente complessità degli strumenti finanziari e la scarsa trasparenza delle esposizioni degli istituti finanziari possono generare una crescente incertezza in merito al grado di rischio connesso, al soggetto su cui grava in ultima istanza il rischio e all'entità delle possibili perdite; |
6. |
sottolinea la necessità di istituire un quadro UE per la sorveglianza finanziaria e precisa che, sebbene il trattato CE non conferisca alla BCE alcuna responsabilità diretta in relazione alla sorveglianza prudenziale degli istituti di credito e alla stabilità del sistema finanziario, è necessario coinvolgere strettamente la BCE nella sorveglianza; |
7. |
ritiene che la Banca centrale europea sia stata rafforzata dal modo in cui ha gestito con successo l'attuale crisi finanziaria; si compiace dell'accresciuta credibilità e del riconoscimento internazionale di cui gode la Banca centrale europea; invita l'Eurogruppo a seguire l'esempio della BCE e a rafforzare le sue competenze e il coordinamento nell'ambito delle questioni relative alla regolamentazione e alla supervisione dei mercati finanziari; |
8. |
evidenzia le accresciute esigenze di cooperazione fra banche nazionali e autorità di vigilanza allo scopo di sostenere la stabilità dei mercati finanziari, visto in particolare il crescente livello di integrazione dei sistemi finanziari; invita la BCE a perseguire gli sforzi intesi ad apportare miglioramenti all'integrazione e alla comunicazione a livello intra-europeo nonché nei suoi rapporti con altre banche centrali e istituzioni competenti, nella fattispecie con la Banca d'Inghilterra, in quanto Londra rappresenta il principale centro economico dell'Unione europea; si appella alla BCE affinché svolga un ruolo attivo in seno ai diversi forum di discussione delle modifiche da introdurre nei sistemi di vigilanza, quali il seguito da riservare al processo di Lamfalussy; |
9. |
riconosce che le più eminenti banche centrali, come la BCE e la Riserva federale negli Stati Uniti, hanno messo in guardia dalla sottovalutazione dei rischi economici precedenti allo scoppio della bolla speculativa dell'Information technology nel 2000/2001 e dalle crisi dei mutui sub-prime nel 2007; osserva che i mercati finanziari non hanno saputo reagire in maniera efficace a tali avvisaglie; chiede pertanto alla BCE di esaminare tale reazione e di suggerire le modalità di miglioramento della correlazione fra tali lungimiranti segnali d'allarme e le reazioni dei mercati; esorta la BCE, alla luce delle recenti perturbazioni dei mercati finanziari, ad analizzare e valutare le conseguenze della crisi finanziaria e a verificare se dispone degli strumenti adeguati a gestire una crisi finanziaria transfrontaliera in Europa e di quali poteri necessiti al fine di migliorare la vigilanza macroprudenziale nell'area dell'euro; |
Sviluppi economici e monetari
10. |
osserva le discussioni in corso in merito alle modalità di definizione della stabilità dei prezzi, al cui proposito alcuni sostengono l'adozione di obiettivi diretti in materia di inflazione; ritiene, tuttavia, che il metodo più consono alla misurazione di tale stabilità sia un sistema a due pilastri basato sull'aggregato monetario M3; chiede alla BCE di adottare misure per un continuo miglioramento di tale sistema; riconosce il valore aggiunto apportato da informazioni integrative e dagli allarmi preventivi contro il rischio di inflazione, nonché dei margini di discrezionalità operativa offerti da tale sistema; |
11. |
sottolinea che il rischio di sviluppi economici asimmetrici in seno all'area dell'euro potrebbe accentuarsi con l'aumento del numero dei paesi partecipanti, nella misura in cui diventano più profonde le differenze nelle dimensioni e nella maturità delle economie di tali paesi; invita la BCE a dedicare particolare attenzione a questa situazione e ad affrontare tali rischi fin dal principio e a comunicarli agli Stati membri; |
12. |
si appella a tutti gli Stati membri partecipanti all'area dell'euro, agli Stati membri che beneficiano di una clausola di non partecipazione, nonché agli Stati membri candidati, di prendere atto di tali sfide e pertanto di rispettare pienamente i criteri stabiliti dal patto di stabilità e crescita e di soddisfare i criteri di Maastricht, se del caso, poiché tali condizioni, in sinergia con il consolidamento fiscale e con operazioni di politica salariale, in linea con gli sviluppi in termini di crescita e produttività, garantiscono la principale tutela nei confronti delle sfide poste da sviluppi asimmetrici; |
13. |
sottolinea che, alla luce della recente correzione della crescita attesa, qualsiasi ulteriore aumento dei tassi di interesse dovrebbe essere effettuato con cautela per non compromettere la crescita economica; osserva che, al fine di sostenere la ripresa economica, gli Stati membri debbano attuare le riforme strutturali e le attività d'investimento necessarie; |
14. |
richiede che il Consiglio riservi un trattamento paritario nei confronti di tutti gli Stati membri candidati alla partecipazione all'area dell'euro e di rispettare pienamente la valutazione e le raccomandazioni della BCE in merito al loro potenziale di adozione della moneta unica; |
15. |
prende atto dell'apprezzamento dell'euro, nella fattispecie in riferimento al dollaro americano; pone in rilievo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, e riconosce tuttavia che cambiamenti repentini e notevoli nel tasso di cambio della moneta unica non dovrebbero ostacolare la capacità della BCE di gestire la propria politica monetaria, di fronte a una causa di inflazione o, in alternativa, difficili prospettive di crescita per i paesi che dipendono dall'esportazione; invita la BCE a seguire da vicino tali sviluppi e, se del caso, a adottare le misure necessarie, e invita altresì l'Eurogruppo, la Commissione e la BCE a rafforzare il coordinamento delle loro azioni nel settore della politica sui tassi di cambio; |
16. |
riconosce la crescente spinta verso l'alto dell'inflazione, alla quale contribuiscono in particolare i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia; chiede alla Banca centrale europea di intensificare il dialogo con le banche centrali nazionali su tale questione al fine di richiamare una forte attenzione sulla stabilità dei prezzi a livello globale; |
Governance e processi decisionali efficaci
17. |
rammenta il costante appello ad una maggiore trasparenza in seno alla BCE e si compiace dei miglioramenti in tale settore già posti in essere; riconosce in merito le difficoltà esistenti circa la pubblicazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE, dato che le divergenze espresse nelle posizioni individuali potrebbero essere interpretate come rappresentative degli interessi nazionali nonché prova di pressioni esercitate dai governi degli Stati membri nei confronti dei membri dell'organo; chiede alla BCE di fornire al Parlamento e al pubblico un resoconto annuale delle misure adottate per migliorare le sue prestazioni, conformemente alla presente risoluzione; |
18. |
ritiene che il dialogo in materia di politica monetaria tra il Parlamento e la Banca centrale europea sia stato un successo, che è opportuno rafforzare ulteriormente; sottolinea che la responsabilità ex-post della BCE è di primaria importanza per la fiducia, e quindi la stabilità, dei mercati finanziari; reputa importante, ai fini dell'unità del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo della BCE, continuare ad avere fiducia nella loro presentazione pubblica; è favorevole a una politica d'informazione mirata da parte della Banca centrale europea nei confronti del Parlamento, del Consiglio, della Commissione e dell'Eurogruppo; si rammarica dello scarso livello d'impegno mostrato dalla Banca centrale europea nella sua risposta alla risoluzione del Parlamento del 12 luglio 2007 sulla relazione annuale della BCE per il 2006 (3); sottolinea con forza che l'appello a migliorare la politica di comunicazione della Banca centrale europea deve essere visto esclusivamente nel contesto del contemporaneo mantenimento dell'indipendenza della Banca centrale europea e dei suoi organi; |
19. |
si appella alla BCE affinché illustri con chiarezza nelle sue dichiarazioni a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo, se, nel corso delle discussioni, il consenso è stato raggiunto agevolmente oppure con maggiori difficoltà dovute al permanere di opinioni divergenti, in quanto un siffatto approccio fornirebbe maggiori informazioni ai mercati pur mantenendo intatta la prospettiva comune europea nelle decisioni del Consiglio direttivo della BCE; |
20. |
esorta la BCE affinché presenti le proprie idee di riforma strutturale del Consiglio direttivo, in vista del fatto che a partire dal 1° gennaio 2009 il numero di governatori dovrebbe essere superiore a 15; osserva la crescente urgenza di riforme dato il costante aumento del numero dei paesi partecipanti all'area dell'euro; sostiene il suggerimento precedente della BCE secondo cui il peso economico degli Stati membri partecipanti dovrebbe rappresentare il fattore preponderante in vista della rotazione dei diritti di voto e che, a fini di efficienza, sarebbe opportuno restringere il numero dei membri dotati di potere decisionale; |
21. |
ritiene che l'indipendenza della Banca centrale europea, inclusa la procedura per la nomina dei membri del Comitato esecutivo, si sia dimostrata valida; sottolinea che l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE stabilisce che i membri del Comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, e fa notare che la loro nazionalità dovrebbe essere irrilevante e che essi continueranno ad essere giudicati mediante i rigorosi criteri stabiliti nel trattato CE, tra cui quello relativo alle qualifiche; reputa che la responsabilità democratica e la trasparenza ex-ante migliorerebbero se il Consiglio valutasse diversi possibili candidati e se il candidato proposto dal Consiglio fosse quindi sottoposto all'approvazione del Parlamento mediante votazione; |
22. |
ritiene che, considerato il futuro status accordato alla Banca centrale europea ai sensi del trattato di Lisbona, il ruolo del Parlamento nella nomina del Comitato esecutivo debba essere rafforzato; sottolinea la propria disponibilità, unitamente alle altre istituzioni, a valutare possibili miglioramenti della procedura di nomina prima del prossimo rinnovo del Comitato esecutivo nel 2010; |
23. |
riconosce il ruolo crescente dell'Eurogruppo e del suo presidente nello stabilire una parte rilevante dell'agenda economica in seno all'Unione europea, in particolare nella struttura più formale e nel ruolo centrale di coordinamento della politica economica in seno all'Eurogruppo, come sancito dall'articolo 136 del trattato CE, modificato dal trattato di Lisbona, anche per gli Stati membri che non partecipano all'area euro; sostiene un potenziamento dello sviluppo dell'area dell'euro che si esprima all'unisono nei forum internazionali, come previsto dall'articolo 138 del trattato CE, modificato dal trattato di Lisbona, e dal presidente dell'Eurogruppo; |
24. |
constata con soddisfazione la cooperazione fra la BCE, la Commissione e l'industria dei servizi finanziari all'esito positivo del lancio delle iniziative «Area unica dei pagamenti in euro» (AUPE) e «Titoli europei a breve termine» (STEP); ritiene che questi siano contributi positivi, da parte dell'industria dei servizi finanziari, in vista della promozione dell'integrazione finanziari nell'UE; |
25. |
si compiace dell'avvio delle operazioni Target 2 e nella definizione delle attività di migrazione verso la piattaforma unica condivisa; ritiene che l'utilizzo di una piattaforma comune sia decisivo per la creazione dell'integrazione finanziaria e della riduzione dei costi di compensazione e regolamento; ritiene urgente che la Banca centrale europea proponga ora una struttura di governance per il Sistema Target 2 Securities (T2S); |
Dimensione esterna dell'euro
26. |
osserva una solida ascesa nello status dell'euro quale valuta di levatura internazionale; rileva che la rappresentanza dell'Unione europea sul fronte degli affari economici e monetari nelle sedi internazionali non rispecchia adeguatamente il reale peso economico dell'area dell'euro e come ciò possa rappresentare un ostacolo alla capacità di influire in maniera più significativa sulle questioni finanziarie in ambito internazionale; esorta pertanto a adottare le misure concrete necessarie a istituire una rappresentanza unitaria dell'area dell'euro in seno alle istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI; |
27. |
incoraggia la BCE a profondere ulteriori sforzi in vista del consolidamento del suo processo di coordinamento negli ambienti finanziari internazionali; ritiene che uno status internazionale più solido dell'euro si concretizzerà in benefici per l'area dell'euro che favoriranno la richiesta di piena partecipazione all'eurozona da parte dei paesi che ancora non hanno adottato la moneta unica; |
*
* *
28. |
incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Eurogruppo e alla Banca centrale europea. |
(1) GU C 138 del 4.5.1998, pag. 177.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0058.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0349.
Giovedì 10 luglio 2008
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/54 |
Giovedì 10 luglio 2008
Censimento dei rom in Italia
P6_TA(2008)0361
Risoluzione del Parlamento europeo europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia
2009/C 294 E/12
Il Parlamento europeo,
visti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti del bambino e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dalle convenzioni internazionali ed europee a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (1) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
visti i trattati, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 13 (provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla razza o sull'origine etnica), 12 (divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità), 17 (cittadinanza dell'Unione), 18 (libertà di circolazione) e 39 e seguenti (libera circolazione dei lavoratori) del trattato CE,
viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2), in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (3), e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4),
visti il documento di lavoro della Commissione concernente strumenti comunitari e politiche per l'inclusione dei rom (SEC(2008)2172) e la relazione annuale 2008 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti, tra l'altro, i rom, il razzismo, la xenofobia, misure contro la discriminazione e la libertà di movimento, in particolare quelle del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea (5), del 1o giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea (6), del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (7), del 13 dicembre 2007 sulla lotta contro l'intensificarsi dell'estremismo in Europa (8), e del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom (9),
visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando che l'Unione europea è una comunità di valori basata sulla democrazia e lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, l'uguaglianza e la non discriminazione, inclusa la protezione delle persone appartenenti a minoranze, e che l'Unione europea si è impegnata a lottare contro il razzismo e la xenofobia e contro la discriminazione fondata sui motivi enunciati agli articoli 12 e 13 del trattato CE, |
B. |
considerando che tali valori sono posti in essere nell'Unione europea mediante le summenzionate direttive sulla lotta alla discriminazione e sulla libertà di circolazione, nonché mediante le politiche sulle quali esse poggiano, e che gli Stati membri sono tenuti ad applicarle integralmente e ad astenersi da atti che potrebbero contravvenirvi, |
C. |
considerando che la summenzionata risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia per i rom sollecita gli Stati membri a risolvere il fenomeno delle baraccopoli e dei campi abusivi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate, |
D. |
considerando che i rom sono uno dei principali bersagli del razzismo e della discriminazione, come dimostrato dai recenti casi di attacchi e aggressioni ai danni di rom in Italia e Ungheria e ulteriormente sottolineato da recenti sondaggi dell'Eurobarometro, |
E. |
considerando che nel suo summenzionato documento di lavoro la Commissione sottolinea che una serie di strumenti legislativi e finanziari e di politiche dell'Unione europea sono già a disposizione degli Stati membri con l'obiettivo di contrastare la discriminazione contro i rom e promuovere la loro inclusione e integrazione, in particolare attraverso lo scambio e la promozione di buone pratiche in tale ambito, |
F. |
considerando che la popolazione rom è una comunità etnoculturale paneuropea senza uno Stato-nazione e che di conseguenza l'Unione Europea ha la specifica responsabilità di concepire insieme agli Stati membri una strategia e una politica dell'Unione europea per i rom, |
G. |
considerando che il 21 maggio 2008 il governo italiano ha emanato un decreto che dichiara lo stato d'emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia (10), sulla base della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sull'Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che attribuisce al governo il potere di dichiarare uno stato d'emergenza in caso di «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari», |
H. |
considerando che detto decreto è stato seguito il 30 maggio 2008 da ulteriori ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (11), le quali:
|
I. |
considerando che il decreto dichiara lo stato d'emergenza per un periodo di un anno, fino al 31 maggio 2009, |
J. |
considerando che il Ministro degli interni italiano ha dichiarato in più occasioni che la raccolta di impronte digitali è finalizzata a un censimento della popolazione rom in Italia e che intende autorizzare i rilievi delle impronte digitali dei rom che vivono in campi nomadi, inclusi i minori, in deroga alle leggi ordinarie, e ha affermato che l'Italia procederà a tali operazioni di identificazione, che si concluderanno prima del 15 ottobre 2008 a Milano, Roma e Napoli, |
K. |
considerando che le operazioni di rilevazione delle impronte digitali sono già in corso in Italia, per la precisione a Milano e Napoli, e che, stando alle informazioni fornite da alcune ONG, tali dati vengono conservati dai Prefetti in una banca dati, |
L. |
considerando che i Commissari Barrot e Špidla hanno sottolineato a tal proposito l'importanza dei principi di uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea e hanno proposto una nuova direttiva orizzontale contro la discriminazione, affermando che il diritto dell'Unione Europea proibisce chiaramente la discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica, |
M. |
considerando che l'UNICEF, il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa hanno espresso preoccupazione, mentre detto Commissario ha inviato al governo italiano un memorandum concernente, tra l'altro, il razzismo, la xenofobia e la tutela dei diritti umani dei rom, |
N. |
considerando che il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha chiesto informazioni alle autorità competenti, segnatamente ai Prefetti di Roma, Milano e Napoli, riguardo all'eventualità che vengano raccolte le impronte digitali dei rom, inclusi i minori, esprimendo preoccupazione per il fatto che tale pratica possa comportare una discriminazione che potrebbe anche riguardare la dignità personale, soprattutto dei minori; |
1. |
esorta le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei rom, inclusi i minori, e dall'utilizzare le impronte digitali già raccolte, in attesa dell'imminente valutazione delle misure previste annunciata dalla Commissione, in quanto ciò costituirebbe chiaramente un atto di discriminazione diretta fondata sulla razza e sull'origine etnica, vietato dall'articolo 14 della CEDU, e per di più un atto di discriminazione tra i cittadini dell'Unione Europea di origine rom e gli altri cittadini, ai quali non viene richiesto di sottoporsi a tali procedure; |
2. |
condivide le preoccupazioni dell'UNICEF e ritiene inammissibile che, con l'obiettivo di proteggere i bambini, questi ultimi vedano i propri diritti fondamentali violati e vengano criminalizzati, così come condivide le preoccupazioni espresse dal Consiglio d'Europa e da molte ONG e comunità religiose, e ritiene che il miglior modo per proteggere i diritti dei bambini rom sia garantire loro parità di accesso a un'istruzione, ad alloggi e a un'assistenza sanitaria di qualità, nel quadro di politiche di inclusione e di integrazione, e di proteggerli dallo sfruttamento; |
3. |
invita gli Stati membri a intervenire con decisione a tutela dei minori non accompagnati soggetti a sfruttamento, di qualunque etnia e nazionalità essi siano; laddove l'identificazione di tali minori sia utile al tal fine, invita gli Stati membri ad effettuarla attraverso procedure ordinarie e non discriminatorie, secondo il caso, nel pieno rispetto di ogni garanzia e tutela giuridica; |
4. |
condivide la posizione della Commissione secondo cui questi atti costituirebbero una violazione del divieto di discriminazione diretta e indiretta, previsto in particolare dalla direttiva 2000/43/CE, sancito dagli articoli 12, 13 e da 17 a 22 del trattato CE; |
5. |
ribadisce che le politiche che aumentano l'esclusione non saranno mai efficaci nella lotta alla criminalità e non contribuiranno alla prevenzione della criminalità o alla sicurezza; |
6. |
condanna totalmente e inequivocabilmente tutte le forme di razzismo e discriminazione cui sono confrontati i rom e altri considerati «zingari»; |
7. |
chiede agli Stati membri di rivedere e abrogare le leggi e le politiche che discriminano i rom sulla base della razza e dell'origine etnica, direttamente o indirettamente, e chiede al Consiglio e alla Commissione di monitorare l'applicazione da parte degli Stati membri dei trattati e delle direttive sulle misure contro la discriminazione e sulla libertà di circolazione, onde assicurarne la piena e coerente attuazione e adottare le misure necessarie qualora questa non sia assicurata; |
8. |
invita la Commissione a valutare approfonditamente le misure legislative ed esecutive adottate dal governo italiano per verificarne la compatibilità con i trattati e il diritto dell'Unione Europea; |
9. |
esprime preoccupazione riguardo all'affermazione — contenuta nei decreti amministrativi e nelle ordinanze del governo italiano — secondo cui la presenza di campi rom attorno alle grandi città costituisce di per sé una grave emergenza sociale, con ripercussioni sull'ordine pubblico e la sicurezza, che giustificano la dichiarazione di uno stato d'emergenza per un anno; |
10. |
esprime preoccupazione per il fatto che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i Prefetti, cui è stata delegata l'autorità dell'esecuzione di tutte le misure, inclusa la raccolta di impronte digitali, possano adottare misure straordinarie in deroga alle leggi, sulla base di una legge riguardante la protezione civile in caso di «calamità naturali, catastrofi o altri eventi», che non è adeguata o proporzionata a questo caso specifico; |
11. |
invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente le politiche dell'Unione Europea riguardanti i rom, lanciando una strategia dell'Unione Europea per i rom atta a sostenere e promuovere azioni e progetti da parte degli Stati membri e delle ONG connessi all'integrazione e all'inclusione dei rom, in particolare dei bambini; |
12. |
invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro di una strategia dell'Unione Europea per i rom e nel contesto del Decennio di integrazione dei rom 2005-2015, a varare normative e politiche di sostegno alle comunità rom, promuovendone al contempo l'integrazione in tutti gli ambiti, e ad avviare programmi contro il razzismo e la discriminazione nelle scuole, nel mondo del lavoro e nei mezzi di comunicazione e a rafforzare lo scambio di competenze e di migliori pratiche; |
13. |
ribadisce in tale contesto l'importanza di sviluppare strategie a livello dell'Unione Europea e a livello nazionale, avvalendosi pienamente delle opportunità offerte dai fondi dell'Unione Europea, di abolire la segregazione dei rom nel campo dell'istruzione, di assicurare ai bambini rom parità di accesso a un'istruzione di qualità (partecipazione al sistema generale di istruzione, introduzione di programmi speciali di borse di studio e apprendistato), di assicurare e migliorare l'accesso dei rom ai mercati del lavoro, di assicurare la parità di accesso all'assistenza sanitaria e alle prestazioni previdenziali, di combattere le pratiche discriminatorie in materia di assegnazione di alloggi e di rafforzare la partecipazione dei rom alla vita sociale, economica, culturale e politica; |
14. |
accoglie con favore la creazione da parte della Commissione di un gruppo di lavoro contro la discriminazione, con rappresentanti di tutti gli Stati membri, e chiede che la commissione competente del Parlamento europeo venga associata e abbia pieno accesso all'attività del gruppo di lavoro; invita la sua commissione competente ad avviare un dialogo con i parlamenti nazionali degli Stati membri su questa materia; |
15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, all'UNICEF e al Garante italiano per la protezione dei dati personali. |
(1) Si veda in particolare la sentenza nella causa D. H. e altri/Repubblica ceca n. 57325/00, Racc. CEDU 2007 — (13.11.07).
(2) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.
(6) GU C 298 E del 8.12.2006, pag. 283.
(7) Testi approvati, P6_TA(2007)0534.
(8) Testi approvati, P6_TA(2007)0623.
(9) Testi approvati, P6_TA(2008)0035.
(10) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26.5.2008, pag. 9.
(11) Ordinanze n. 3676 per il Lazio, n. 3677 per la Lombardia e n. 3678 per la Campania, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31.5.2008 (pagg. 7, 9 e 11 rispettivamente).
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/58 |
Giovedì 10 luglio 2008
Situazione in Cina dopo il terremoto e prima dei Giochi olimpici
P6_TA(2008)0362
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sulla situazione in Cina dopo il terremoto e prima dei Giochi olimpici
2009/C 294 E/13
Il Parlamento europeo,
vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sulla catastrofe naturale in Cina (1),
vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulla situazione in Tibet (2),
vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sul dialogo per i diritti umani e sulle relazioni UE-Cina (3),
visti i risultati del XXV ciclo del dialogo per i diritti umani UE-Cina, svoltosi a Brdo, Slovenia, il 15 maggio 2008,
visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. |
considerando che la Cina e l'Unione europea si sono entrambe impegnate a contribuire alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile nel mondo, |
B. |
considerando l'ampiezza delle distruzioni provocate dal violento sisma che ha colpito la Cina sudoccidentale il 12 maggio 2008; considerando altresì che detto sisma ha provocato decine di migliaia di vittime, in particolare nella provincia di Sichuan, nella quale, secondo le ultime stime, sono state colpite dieci milioni di persone e sono morte oltre 70 000 persone, tra cui migliaia di scolari e studenti deceduti nel crollo degli edifici scolastici, |
C. |
considerando che il governo cinese ha dispiegato un dispositivo di soccorso eccezionale, personale — compresa una parte dell'esercito — come pure squadre mediche, per soccorrere gli abitanti della regione sinistrata, |
D. |
considerando la mobilitazione e la solidarietà straordinarie di tutto il popolo cinese e della comunità internazionale per aiutare la popolazione colpita dalla catastrofe, |
E. |
considerando che l'apertura del Tibet ai turisti e ai mezzi d'informazione non va utilizzata come un «evento di pubbliche relazioni», bensì deve essere un'apertura effettiva, che permetta ai giornalisti, ai mezzi di informazione e ai turisti di visitare la regione del Tibet, |
F. |
considerando le dichiarazioni finali del Comitato olimpico internazionale (CIO), secondo cui la concessione alla Cina delle Olimpiadi 2008 avrebbe contribuito all'apertura del paese e al miglioramento della situazione dei diritti umani; |
1. |
esprime compiacimento per l'ulteriore sviluppo delle relazioni UE-Cina, il dialogo settoriale e la più stretta cooperazione su diverse tematiche globali; |
2. |
invita le autorità cinesi a prendere atto che gli allarmi sui terremoti sono un indicatore dello sviluppo di un paese e pertanto sottolinea quanto sia di importanza vitale reagire attivamente e prontamente a ogni allarme inviato alle autorità dalla comunità scientifica, nell'ipotesi improbabile ma non impossibile di altri catastrofi naturali in Cina; |
3. |
accoglie con favore la ripresa dei contatti, dopo gli eventi del mese di marzo a Lhasa, tra i rappresentanti del Dalai Lama e le autorità cinesi; incoraggia le due parti ad intensificare tali contatti per gettare le basi di una fiducia reciproca, unica condizione che permetterà di giungere a una soluzione politica reciprocamente accettabile; |
4. |
si rammarica che, benché le relazioni con la Cina abbiano registrato progressi significativi in ambito commerciale ed economico, ciò non sia stato accompagnato da risultati di rilievo per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la democrazia; |
5. |
deplora che la situazione dei diritti umani in Cina resti una fonte di preoccupazione a causa delle violazioni diffuse e sistematiche dei diritti umani; ricorda gli impegni assunti dalla Cina per quanto riguarda i diritti umani in occasione dell'assegnazione alla Cina dell'organizzazione dei Giochi Olimpici; |
6. |
condanna il ricorso frequente alla pena di morte e invita le autorità cinesi a introdurre una moratoria delle esecuzioni; |
7. |
deplora il fatto che, nonostante le richieste internazionali, non sia stato possibile conseguire dalle autorità cinesi la sospensione del loro intervento dopo i disordini del 14 marzo 2008 in Tibet, per cui i partecipanti alle proteste a Lhasa sono ancora perseguitati e arrestati e ai loro parenti non sono fornite informazioni sul luogo in cui si trovano, benché ciò sia prescritto dalla legislazione cinese; sollecita che durante il periodo dei Giochi olimpici, in nome della «pace olimpica» di antica e consolidata tradizione, sia sospesa la campagna di «rieducazione patriottica», intensificata dall'inizio di aprile; |
8. |
rileva con soddisfazione che la Cina non ha esitato ad accettare l'assistenza della comunità internazionale per prestare soccorso ai sinistrati della regione del Sichuan e facilitare l'intervento delle organizzazioni di volontari per l'assistenza umanitaria e di soccorso nella distribuzione degli aiuti; |
9. |
sottolinea l'importanza del sostegno dell'Unione europea, degli Stati membri e della comunità internazionale per la fase di ricostruzione della regione colpita; |
10. |
chiede alla Cina di rispettare gli impegni pubblici assunti per quanto riguarda i diritti dell'uomo e le minoranze, la democrazia e lo Stato di diritto, messi in rilievo dal CIO quando ha deciso di autorizzare questo paese a organizzare i Giochi olimpici; |
11. |
chiede alle autorità cinesi di cogliere l'opportunità storica per dimostrare al mondo che l'assegnazione dei Giochi olimpici a Pechino offre l'occasione unica per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese concedendo la grazia a tutti i detenuti politici e difensori dei diritti umani, inclusi quanti sono stati incarcerati in Tibet dopo i disordini del marzo 2008 (con ovvia esclusione dei responsabili di violenze); invita inoltre le autorità cinesi a porre fine a ogni discriminazione a danno dei migranti dalle zone rurali e delle minoranze etniche nonché ad astenersi da intimidazioni contro sindacalisti, avvocati e giornalisti che denunciano violazioni delle libertà fondamentali; ribadisce la convinzione che l'arresto di queste persone contrasta con i principi universali e riconosciuti del diritto internazionale (ius gentium); |
12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo della Repubblica popolare di Cina nonché alla Commissione esecutiva del Comitato internazionale olimpico. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0232.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0119.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0622.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/60 |
Giovedì 10 luglio 2008
Documento di strategia di allargamento 2007 della Commissione
P6_TA(2008)0363
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sul documento di strategia di allargamento 2007 presentato dalla Commissione (2007/2271(INI))
2009/C 294 E/14
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione sulla strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2007-2008 (COM(2007)0663),
viste le sue risoluzioni del 16 marzo 2006 sul documento 2005 di strategia per l'allargamento della Commissione (1), e del 13 dicembre 2006 sulla comunicazione della commissione sulla strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007 (2),
viste le sue precedenti risoluzioni sui paesi dei Balcani occidentali, sulla Turchia e sui partner europei della politica europea di vicinato (PEV),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0266/2008),
A. |
considerando che la strategia di allargamento dell'Unione europea possiede sia una dimensione esterna che una dimensione interna, |
B. |
considerando che la dimensione esterna di detta strategia comprende la promozione di riforme in linea con gli standard europei, della democrazia, del rispetto dei diritti umani, della pace, della stabilità e della prosperità, |
C. |
considerando che la dimensione interna della strategia di allargamento influenza direttamente la capacità dell'Unione europea di perseguire i propri obiettivi politici e di pervenire a un'unione sempre più stretta, come sancito dai trattati, |
D. |
considerando che è necessaria un'Unione europea politicamente integrata e in grado di sviluppare politiche di solidarietà e di stabilità ambiziose, |
E. |
considerando che, come sancito dal trattato di Roma, «ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità», |
F. |
considerando che, poiché i precedenti allargamenti sono stati indubbiamente un successo, sia per l'Unione europea che per gli Stati membri che vi hanno aderito e che hanno contribuito alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità dell'Europa nel suo complesso, è fondamentale creare le condizioni necessarie a garantire che anche i futuri allargamenti siano un successo, |
G. |
considerando che gli accordi di stabilizzazione e di associazione stanno contribuendo in maniera decisiva e positiva ai rapporti tra l'Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali nella prospettiva della loro integrazione europea e stanno promuovendo la cooperazione regionale, |
H. |
considerando che, in occasione del Consiglio europeo di Salonicco del 2003 e del Consiglio europeo di Bruxelles del 2006, è stata ribadita l'intenzione dell'Unione europea di rispettare gli impegni presi nei confronti dei paesi dell'Europa sud-orientale e dei Balcani occidentali, |
I. |
considerando che il consenso rinnovato adottato dal Consiglio europeo di dicembre 2006 si basa sui principi del consolidamento degli impegni presi, della condizionalità equa e rigorosa e della migliore comunicazione con il pubblico, |
J. |
considerando che la strategia di allargamento è molto di più di una metodologia negoziale, visto che è lo specchio della chiara convinzione secondo cui l'Unione europea è una comunità di valori condivisi ed è intrinsecamente correlata al dibattito sugli obiettivi e sull'efficienza dell'Unione, al suo futuro e al suo ruolo nella regione e nel mondo, |
K. |
considerando che la metodologia e i criteri delineati nella summenzionata comunicazione della Commissione per portare avanti i negoziati di adesione meritano pieno sostegno e dovrebbero essere applicati rigorosamente, e considerando che le considerazioni politiche non dovrebbero prendere il sopravvento sul rigido rispetto di tali criteri, |
L. |
considerando che la strategia di allargamento dell'Unione europea dovrebbe essere parte integrante di un'ampia gamma di strumenti politici intesi a consolidare la democrazia, ad assicurare la stabilità e lo sviluppo nella nostra regione europea e a potenziare il ruolo dell'Unione nel mondo, |
M. |
considerando che tali politiche dovrebbero tener conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi limitrofi dell'Europa, nella fattispecie nei paesi che hanno lo status di paesi candidati ed hanno avviato negoziati, nei paesi che hanno lo status di paesi candidati ma non hanno ancora avviato negoziati, nei paesi che hanno prospettive di adesione, nei paesi che hanno un obiettivo d'integrazione europeo e nei paesi che desiderano semplicemente intrattenere strette relazioni di vicinato con l'Unione europea, |
N. |
considerando che tali politiche dovrebbero essere indipendenti e non intaccare le disposizioni che consentono a un dato paese di avanzare da un tipo di relazioni con l'Unione europea a un altro, previo il soddisfacimento delle necessarie condizioni interne ed esterne di quel determinato paese, |
O. |
considerando che i partner orientali della PEV sono chiaramente identificabili quali paesi europei e che alcuni di essi hanno dichiarato obiettivi di portata europea, |
P. |
considerando che, come indicato nella succitata risoluzione del 13 dicembre 2006, i paesi con prospettive di adesione all'Unione europea dovrebbero beneficiare di strette relazioni bilaterali o multilaterali con l'Unione europea, conformi alle loro esigenze e ai loro interessi specifici; considerando che tale opzione, che comprende una vasta gamma di possibilità operative, offrirebbe ai paesi partner una prospettiva stabile a lungo termine di relazioni istituzionalizzate con l'Unione europea e costituirebbe l'incentivo necessario per promuovere la stabilità, la pace, il rispetto dei diritti fondamentali e le riforme democratiche ed economiche nei paesi in questione, |
Q. |
considerando che, conformemente alla suddetta risoluzione, spetta ai paesi che dispongono di una prospettiva di adesione riconosciuta decidere se beneficiare di meccanismi multilaterali analoghi, quale tappa intermedia in vista dell'adesione a pieno titolo, |
R. |
considerando che la strategia di allargamento dell'Unione necessita anche di essere illustrata e comunicata efficacemente agli attuali cittadini europei e a tutti i cittadini futuri, onde assicurare piena consapevolezza in merito a tali politiche e potenziare il sostegno dell'opinione pubblica agli impegni dell'Unione europea nei confronti dei paesi vicini, garantendo così la credibilità e la solidarietà dell'Unione in quanto partner e cercando allo stesso tempo di dare risposta a quelle che sono le preoccupazioni legittime; |
1. |
concorda con il giudizio della Commissione secondo cui gli allargamenti passati sono stati un grande successo, di cui hanno beneficiato sia i vecchi che i nuovi Stati membri dell'Unione europea, poiché hanno incentivato la crescita economica, promosso il progresso sociale e portato la pace, la stabilità, la libertà e la prosperità nel continente europeo; ritiene che si possa trarre insegnamento dalle precedenti adesioni e che i successivi tentativi intesi a migliorare la qualità del processo di allargamento dovranno basarsi sulle esperienze positive acquisite finora; |
2. |
ribadisce il suo fermo impegno nei confronti di tutti i paesi candidati e dei paesi cui sono state fornite chiare prospettive di adesione, fermo restando che i paesi candidati dovrebbero rispettare appieno e rigorosamente tutti i criteri fissati nel 1993 a Copenaghen, che l'Unione europea dovrebbe compiere sforzi per potenziare la propria capacità d'integrazione e che si dovrebbe tener pienamente conto di tale capacità; |
3. |
ricorda, in tale contesto, che, per i paesi dell'ex Jugoslavia, la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia costituisce una condizione irrinunciabile; |
4. |
ritiene che la strategia di allargamento dell'Unione europea dovrebbe ottemperare alle disposizioni del trattato sull'UE e riflettere gli impegni già assunti dall'Unione, nonché trovare il giusto equilibrio tra gli interessi geostrategici dell'Unione, le ripercussioni degli sviluppi politici al di fuori dei suoi confini e la capacità d'integrazione dell'Unione, inclusa la sua capacità di gestire le future sfide interne ed esterne e di realizzare il proprio progetto di integrazione politica; |
5. |
ricorda, in tale contesto, la necessità di avviare le necessarie riforme interne volte, tra le altre cose, a rafforzare l'efficienza e la coesione sociale e a potenziare la responsabilità democratica; |
6. |
ricorda che la capacità d'integrazione è collegata alla capacità dell'Unione europea, in un momento dato, di stabilire i propri obiettivi politici e quindi di raggiungerli, in particolare la promozione del progresso economico e sociale e di un alto livello di occupazione nei suoi Stati membri, l'affermazione della propria identità e capacità di agire sulla scena internazionale, la promozione dei diritti e degli interessi degli Stati membri e dei cittadini europei, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la piena salvaguardia e lo sviluppo dell'acquis communautaire e la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, quali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
7. |
ritiene che il concetto di capacità di integrazione comprenda quattro elementi:
|
8. |
sottolinea che, al fine di aumentare la credibilità e l'efficacia della strategia di allargamento, è necessario che anche gli Stati membri rispettino appieno i criteri di Copenaghen, evitando così di imporre ai paesi candidati all'adesione standard più elevati rispetto a quelli applicati in alcune zone dell'Unione europea; |
9. |
ricorda inoltre che la struttura economica e gli interessi di ciascuno dei nuovi Stati membri potrebbero incidere sulla direzione che prenderanno le politiche e il bilancio dell'Unione europea e che gli adeguamenti politici richiesti potrebbero ripercuotersi sulla natura dell'Unione stessa; ricorda che una Comunità coesa di nazioni e cittadini deve essere basata su politiche coerenti e solidarietà di interessi; |
10. |
ritiene che, in occasione della revisione a medio termine del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 nonché dell'elaborazione dei successivi quadri finanziari, occorrerà prendere nella dovuta considerazione le implicazioni finanziarie e socioeconomiche degli eventuali allargamenti futuri; |
11. |
è altresì convinto del fatto che, prima di poter aderire all'Unione europea, ogni nuovo Stato membro dovrebbe cercare di risolvere tutti i suoi principali problemi interni, in particolare quelli concernenti la sua configurazione territoriale e costituzionale; ritiene che, prima dei negoziati con tali Stati e durante il loro svolgimento, l'Unione europea dovrebbe aiutarli a risolvere tali questioni; |
12. |
sottolinea l'importanza del consolidamento, della condizionalità e della comunicazione quali principi guida della strategia di allargamento dell'Unione europea; |
13. |
è dunque dell'avviso che ad ogni allargamento debbano far seguito un consolidamento e una concentrazione politica adeguati, ossia che si debba procedere a un rigoroso riesame delle politiche e dei mezzi dell'Unione per rispondere alle aspettative dei cittadini europei e assicurare il futuro dell'Unione europea in quanto progetto politico; |
14. |
esprime preoccupazione per il fatto che ulteriori allargamenti senza un consolidamento ed una preparazione adeguati potrebbero influenzare negativamente la coesione interna dell'Unione europea e potrebbero avere gravi ripercussioni sulla capacità di azione dell'Unione stessa, poiché ne indebolirebbe le istituzioni, renderebbe gli Stati membri più vulnerabili a pressioni esterne e pregiudicherebbe la credibilità dell'Unione sulla scena mondiale; |
15. |
ritiene, inoltre, che il successo del processo di allargamento (e, di conseguenza, il successo del processo di integrazione politica dell'Unione europea) possa essere realizzato solo in presenza di un sostegno pubblico chiaro e duraturo a favore dell'adesione all'Unione europea di ogni paese candidato; ritiene, quindi, che i futuri allargamenti dovrebbero essere accompagnati da una strategia di comunicazione concertata, che coinvolga tutte le istituzioni dell'Unione europea e i governi degli Stati membri nonché i rappresentanti della società civile e che tale politica di comunicazione dovrebbe essere intesa ad illustrare ai cittadini dell'Unione europea i vantaggi politici, economici, sociali e culturali dell'allargamento; ricorda pertanto ai governi e ai parlamenti degli Stati membri che è loro responsabilità informare in modo adeguato l'opinione pubblica circa i risultati positivi dei precedenti allargamenti, lo status quo dei negoziati in corso e le questioni collegate all'adesione di nuovi Stati membri; |
16. |
ritiene che i paesi con prospettive di adesione all'Unione europea dovrebbero impegnarsi a spiegare, coinvolgere e preparare la loro opinione pubblica ad integrarsi nell'Unione europea, coinvolgendo fin dall'inizio in tale processo la società civile; |
17. |
è altresì convinto del fatto che alla strategia di allargamento si dovrebbe affiancare una gamma più diversificata di quadri contrattuali in materia di relazioni esterne e che questi ultimi potrebbero essere strutturati come cerchi concentrici reciprocamente permeabili, offrendo ai singoli paesi la possibilità, nel rispetto di condizioni interne ed esterne rigorose ma chiare, di passare da uno all'altro, sempre che lo desiderino e che soddisfino i criteri pertinenti a ciascun quadro specifico; |
18. |
afferma che la partecipazione alla PEV non può sostituirsi, in teoria o nella pratica, all'adesione né può costituire una fase che porti necessariamente all'adesione; ritiene che sia necessario colmare il divario concettuale, politico e giuridico esistente tra la strategia di allargamento dell'Unione e la sua politica di vicinato, onde rispondere alle aspettative dei nostri vicini orientali; è convinto che al riguardo non sia sufficiente la politica di vicinato rafforzata della Commissione, sebbene essa rappresenti già un passo nella giusta direzione, e che occorra un cambiamento qualitativo più sostanziale; |
19. |
propone pertanto che, per quanto riguarda i nostri vicini orientali che, date la loro situazione politica, economica e sociale e l'attuale capacità di integrazione dell'Unione, al momento non dispongono di prospettive di adesione, ma soddisfano nel contempo determinate condizioni democratiche ed economiche, l'Unione europea dovrebbe creare uno spazio basato su politiche comuni che abbracci, in particolare, lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani, la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, questioni economiche e finanziarie, gli scambi commerciali, l'energia, i trasporti, i temi ambientali, la giustizia, la sicurezza, la migrazione, la circolazione senza visti e l'istruzione; ritiene che dette politiche comuni dovrebbero perseguire l'obiettivo generale di assistere i vicini orientali in un graduale ravvicinamento agli standard dell'Unione europea e aprire così la strada a una loro più stretta integrazione nel consesso europeo; è inoltre convinto che le suddette politiche comuni dovrebbero essere definite di concerto con i paesi partecipanti, sulla base di meccanismi decisionali specifici, ed essere sostenute da un'assistenza finanziaria adeguata; guarda positivamente alla proposta polacco-svedese di creare un partenariato orientale, presentata alla riunione del Consiglio «affari generali e relazioni esterne» del 26 e 27 maggio 2008, a patto che l'iniziativa che la proposta presenta sia perseguita nel quadro dell'Unione europea; |
20. |
valuta positivamente il rilancio, in ambito UE, del «Processo di Barcellona: una Unione per il Mediterraneo», che considera un passo avanti nelle relazioni dell'Unione europea con i vicini meridionali; ritiene che questa nuova iniziativa rafforzi la tesi a favore di relazioni contrattuali multilaterali specifiche anche con i vicini orientali dell'Unione che, rispetto ai partner meridionali, hanno chiare ambizioni e prospettive europee; ricorda che, come primo passo, tali relazioni dovrebbero tradursi nella creazione di una zona di libero scambio, cui dovranno far seguito relazioni più strette secondo il modello di uno spazio economico europeo plus (SEE +), di un Commonwealth europeo o di quadri di cooperazione regionale specifici; |
21. |
ribadisce, nel contesto dei suddetti quadri specifici di cooperazione regionale, l'importanza di individuare una strategia europea più sofisticata e generale per la regione del Mar Nero che vada oltre l'attuale iniziativa di sinergia e preveda la creazione di un accordo di cooperazione per il Mar Nero, che dovrebbe comprendere l'Unione europea, la Turchia e tutti gli Stati che si affacciano sul Mar Nero come partner con pari dignità, cercando al tempo stesso il pieno coinvolgimento della Russia e che potrebbe, in una fase successiva, divenire un'Unione del Mar Nero; ritiene che un tale quadro multilaterale non solo offrirebbe ai paesi coinvolti la possibilità di potenziare la loro cooperazione con l'Unione europea in un'ampia gamma di settori politici, ma consentirebbe anche all'Unione di svolgere un ruolo più attivo nell'individuare soluzioni pacifiche ai conflitti della regione, contribuendo così positivamente alla sicurezza della zona; |
22. |
ritiene nel contempo che i paesi che godono di prospettive riconosciute di adesione ma hanno ancora un notevole cammino da percorrere prima di arrivare a possedere le condizioni politiche, economiche e sociali necessarie per raggiungere lo status di paesi candidati potrebbero proficuamente partecipare, su base totalmente volontaria, a meccanismi simili ai quadri bilaterali o multilaterali menzionati in precedenza; ricorda che una tale fase intermedia faciliterebbe l'impiego di tutti gli strumenti disponibili all'Unione europea per aiutare i paesi in questione sulla via della piena adesione; |
23. |
valuta positivamente, in questo contesto, la comunicazione della Commissione sui Balcani occidentali, intitolata «Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali», del 5 marzo 2008 (COM(2008)0127), che descrive una serie di misure per sostenere i paesi della regione nel loro sforzo di integrazione nell'Unione europea e per approfondire le relazioni dell'Unione con tali paesi nei settori del commercio, dell'energia, dell'istruzione e/o della ricerca; esprime soddisfazione per la firma degli accordi di stabilizzazione e associazione con la Repubblica di Serbia il 7 novembre 2007, e con la Bosnia-Erzegovina il 16 giugno 2008, che considera un ulteriore passo avanti nel consolidamento dei legami tra questa regione e l'Unione europea; chiede, a tale riguardo, un'accelerazione dei negoziati per la liberalizzazione dei visti con i paesi dei Balcani occidentali, al fine di facilitare la loro partecipazione ai programmi comunitari; |
24. |
sollecita la Commissione a presentare proposte concrete per una politica più diversificata per quanto riguarda le relazioni esterne con i vicini dell'Unione europea, secondo gli orientamenti descritti nella presente risoluzione, e almeno a creare, in fase di esame del proprio assetto amministrativo, un collegamento strutturale tra le attività svolte dalla DG Allargamento e dalla DG Relex; |
25. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 402.
(2) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 480.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/64 |
Giovedì 10 luglio 2008
Situazione in Zimbabwe
P6_TA(2008)0364
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sulla situazione in Zimbabwe
2009/C 294 E/15
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe, in particolare quella del 24 aprile 2008 (1),
vista la posizione comune del Consiglio 2008/135/PESC (2), del 18 febbraio 2008, che proroga fino al 20 febbraio 2009 le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe imposte in base alla posizione comune 2004/161/PESC (3),
viste le conclusioni del Consiglio sullo Zimbabwe adottate il 29 aprile 2008 e il 26 e 27 maggio 2008,
vista la risoluzione sul prossimo ballottaggio elettorale in Zimbabwe approvata dalla Commissione africana per i diritti umani e dei popoli (la Commissione africana) in occasione della sua 43a sessione ordinaria che si è tenuta a Ezulwini (Regno dello Swaziland) dal 7 al 22 maggio 2008,
vista la relazione della missione di osservazione elettorale del Parlamento panafricano sulle elezioni armonizzate nella Repubblica dello Zimbabwe del 29 marzo 2008,
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008, in cui si riafferma la disponibilità dell'Unione europea a prendere misure aggiuntive contro i responsabili delle violenze,
vista la dichiarazione preliminare della missione di osservazione elettorale della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) sul ballottaggio delle elezioni presidenziali in Zimbabwe e sulle elezioni suppletive della Camera dei rappresentanti del 29 giugno 2008,
vista la dichiarazione interinale della missione di osservazione elettorale del Parlamento panafricano sul ballottaggio delle elezioni presidenziali e sulle elezioni parlamentari suppletive in Zimbabwe del 30 giugno 2008,
vista la dichiarazione preliminare della missione di osservazione elettorale dell'UA in Zimbabwe del 29 giugno 2008,
vista la risoluzione sullo Zimbabwe adottata in occasione dell'11° vertice dell'Unione africana che si è tenuto a Sharm el-Sheikh, Egitto, dal 30 giugno al 1° luglio 2008,
visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. |
considerando che il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Zimbabwe si è tenuto il 27 giugno 2008, nonostante il ritiro del candidato Morgan Tsvangirai a seguito dell'intensificarsi delle violenze e delle restrizioni nei confronti del partito di opposizione e dei suoi sostenitori, |
B. |
considerando che gli osservatori della SADC, del Parlamento panafricano e dell'Unione africana hanno dichiarato che lo svolgimento del ballottaggio è stato compromesso da atti di violenza, non ha rispettato gli standard dell'Unione africana (UA) e della SADC e non ha rispecchiato la volontà del popolo, |
C. |
considerando che il 29 marzo 2008 si sono tenute le elezioni della Camera dei rappresentanti e del Senato dello Zimbabwe, del Presidente e degli organi di governo locale, |
D. |
considerando che, secondo i risultati ufficiali resi noti dalla commissione elettorale dello Zimbabwe, il partito di opposizione «Movimento per il cambiamento democratico» (MDC) ha ottenuto la maggioranza dei seggi alla Camera dei rappresentanti, mentre Morgan Tsvangirai ha ottenuto il 47,9 % e Robert Mugabe ha ottenuto il 43.2 % dei suffragi nelle elezioni presidenziali, |
E. |
considerando che la pubblicazione dei risultati delle elezioni presidenziali è stata ritardata per molte settimane, compromettendo in tal modo la credibilità e la trasparenza del processo elettorale, |
F. |
considerando che prima del ballottaggio Robert Mugabe aveva dichiarato che il partito di opposizione MDC non avrebbe mai governato in Zimbabwe e di essere pronto a lottare per impedirgli di prendere il potere, |
G. |
considerando che nel periodo immediatamente precedente al secondo turno delle elezioni presidenziali, attivisti e sostenitori dell'opposizione sono stati vittime di violenze, torture, intimidazioni e arresti arbitrari con l'appoggio del governo e che, secondo l'MDC, almeno 86 dei suoi sostenitori sono stati uccisi e 200 000 sono stati sfollati dalle loro case, |
H. |
considerando che Morgan Tsvangirai è stato più volte arrestato durante la compagna elettorale, è stato inseguito da soldati armati ed è stato costretto a rifugiarsi presso l'Ambasciata olandese ad Harare, |
I. |
considerando che il 12 giugno 2008 il Segretario generale dell'MDC, Tendai Biti, è stato arrestato e accusato di sovversione e tradimento, |
J. |
considerando che i mezzi di comunicazione dello Stato hanno proibito la propaganda elettorale dell'MDC, impedendo in tal modo lo svolgimento di una campagna elettorale libera ed equa; considerando inoltre che il raduno elettorale dell'MDC, previsto per il 22 giugno 2008 ad Harare, è stato ostacolato da sostenitori violenti del ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front), |
K. |
considerando che il 24 giugno 2008 il Presidente dell'ANC, Jacob Zuma, ha affermato che la situazione in Zimbabwe è «fuori controllo» chiedendo l'intervento urgente delle Nazioni Unite e della SADC, |
L. |
considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha finalmente condannato all'unanimità la campagna di violenza condotta dal governo dello Zimbabwe, ma non ha tuttavia dichiarato illegittime queste elezioni a causa dell'obiezione opposta dal Sudafrica, |
M. |
considerando che l'UA non ha convenuto orientamenti o un calendario preciso per l'avvio e il termine dei negoziati e che, oltretutto, le divisioni all'interno della SADC rendono improbabile un dialogo, |
N. |
considerando che si sono verificati casi di molestie e intimidazioni nei confronti di giornalisti e che è stato vietato l'ingresso di giornalisti stranieri nel paese, |
O. |
considerando che la polizia ha arrestato arbitrariamente attivisti della società civile, inclusi membri di gruppi civici di diverse chiese, e che varie ONG e agenzie umanitarie hanno dovuto sospendere le loro attività, |
P. |
considerando che la «diplomazia silenziosa» del Presidente del Sud Africa, Thabo Mbeki, che dura ormai da anni, non ha purtroppo prodotto risultati tangibili per quanto riguarda la situazione politica in Zimbabwe e che la sua evidente simpatia per Robert Mugabe alla fine ha portato al rifiuto da parte dell'opposizione in Zimbabwe di accettarlo quale mediatore, |
Q. |
considerando che la crisi in Zimbabwe sta avendo ripercussioni sui paesi limitrofi, in particolare il Sudafrica, |
R. |
considerando che, in base a una relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e del Programma alimentare mondiale, si stima che circa 2 milioni di persone soffriranno la fame tra luglio 2008 e settembre 2008 in Zimbabwe, e che questo numero è destinato ad aumentare a 5,1 milioni da gennaio a marzo 2009, |
S. |
considerando che un bambino su dieci in Zimbabwe muore prima di aver compiuto il quinto anno di età e che l'aspettativa media di vita è di 37 anni per gli uomini e di 34 anni per le donne; |
1. |
sottolinea che le elezioni del 27 giugno 2008 non possono essere considerate legittime e accoglie con favore la dichiarazione della Presidenza del Consiglio del 28 giugno 2008 in cui si afferma chiaramente questa posizione; |
2. |
condanna fermamente la campagna di violenza contro l'opposizione politica, attuata con l'appoggio del governo prima del secondo turno delle elezioni presidenziali, che ha portato all'uccisione, all'arresto arbitrario e ad attacchi nei confronti di attivisti e sostenitori dell'opposizione nonché di difensori dei diritti umani; |
3. |
ritiene che la campagna di violenze, minacce e intimidazioni contro l'opposizione abbia reso impossibile un ballottaggio presidenziale libero ed equo in Zimbabwe, come è stato ampiamente riconosciuto dalla comunità internazionale, inclusi gli osservatori elettorali e i leader africani; |
4. |
accoglie con favore la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui si condanna lo svolgimento delle elezioni presidenziali in Zimbabwe; |
5. |
si compiace del comunicato dei leader del G8, dell'8 luglio 2008, sullo Zimbabwe, particolarmente per quanto concerne il loro rifiuto di riconoscere la legittimità di qualsiasi governo che non sia espressione della volontà popolare dello Zimbabwe, e la loro raccomandazione di nominare un Inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per riferire sulla situazione politica, sulla situazione dei diritti umani e su quella di sicurezza nel paese e per fornire sostegno agli sforzi della regione di portare avanti la mediazione tra i partiti politici rispettando al contempo i risultati delle elezioni del 29 marzo 2008. Si compiace egualmente dell'intenzione dei leader del G8 di adottare ulteriori iniziative, che comprenderanno, tra le altre cose, l'introduzione di misure a carattere finanziario e di altre misure contro coloro che si sono resi responsabili di atti di violenza; |
6. |
invita tutti i paesi africani e l'intera comunità internazionale a rifiutarsi di riconoscere il regime di Mugabe; |
7. |
invita l'UA, la SADC e l'ONU a favorire un processo di mediazione inclusivo con un chiaro calendario per i negoziati, che consenta di giungere rapidamente a una soluzione positiva della crisi in Zimbabwe sulla base di elezioni libere ed eque; |
8. |
sottolinea che, affinché lo sforzo di mediazione possa condurre a un dialogo nazionale significativo e produttivo, è necessario coinvolgere altri attori esteri che si affianchino al Presidente Thabo Mbeki, e che il dialogo interno non deve essere limitato ai due partiti politici bensì deve includere altri attori della società civile quali le ONG, le chiese e i sindacati e il parlamento; |
9. |
invita a trovare una soluzione negoziata della crisi attuale, che conduca alla creazione di un'amministrazione transitoria con il mandato di porre fine alla violenza sostenuta dallo Stato, smobilitare le milizie, abrogare le leggi repressive, risolvere la crisi umanitaria, stabilizzare l'economia, avviare un processo di revisione costituzionale inclusivo e ricostituire la commissione elettorale dello Zimbabwe, al fine di creare la condizioni per lo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed eque nel prossimo futuro sotto l'egida dell'UA e dell'ONU; chiede che i negoziati siano monitorati da un inviato UA/ONU; |
10. |
invita le Nazioni Unite ad avviare un'indagine indipendente sulle violazioni dei diritti umani perpetrate nella fase elettorale e insiste sulla necessità che i responsabili di tali violazioni compaiano dinanzi a un tribunale competente e imparziale; |
11. |
sottolinea la necessità di riabilitare le vittime e chiede l'adozione di misure giudiziarie transitorie, inclusa la creazione di una commissione per la verità e la riconciliazione; |
12. |
accoglie con favore la posizione assunta da molti paesi africani e da un ampio gruppo di eminenti personalità africane, tra cui Nelson Mandela, Desmond Tutu e Kofi Annan, che hanno condannato la situazione in Zimbabwe, e li incoraggia a impegnarsi concretamente per trovare una soluzione politica e democratica; |
13. |
appoggia le richieste avanzate dal Botswana di sospendere lo Zimbabwe dai forum africani fino quando nel paese si svolgeranno elezioni libere ed eque; |
14. |
invita il Sudafrica ad assumere un ruolo chiave nella regione della SADC per il futuro dello Zimbabwe ed esprime profondo rammarico per il rifiuto da parte del Sudafrica, in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di dichiarare queste elezioni illegittime; |
15. |
invita la comunità internazionale a intensificare la pressione diplomatica sul regime di Mugabe, affinché ponga immediatamente fine a tutti gli atti di violenza e consenta al Parlamento che è stato debitamente eletto tre mesi fa di riunirsi; |
16. |
invita il Consiglio a inasprire e ad estendere le sanzioni mirate nei confronti dei membri del regime di Mugabe e di altri responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, qualora non siano accettati gli sforzi di mediazione e non si metta fine alla violenza appoggiata dal governo, e ad esercitare pressioni affinché siano adottate sanzioni a livello di Nazioni Unite, incluso un embargo sulle armi e un generale blocco dei beni dell'intero governo e dei leader del partito al potere; sottolinea la necessità di applicare rigorosamente le sanzioni e di coordinarsi con l'intera comunità internazionale onde garantire l'efficacia delle misure e prevenire l'elusione delle sanzioni; |
17. |
insiste sul fatto che queste misure coercitive dovrebbero individuare e accusare apertamente gli imprenditori responsabili del finanziamento del regime repressivo del ZANU-PF, segnatamente revocando i loro diritti di residenza in Europa e negando ai loro famigliari l'accesso all'occupazione e agli istituti di istruzione, nonché informando gli azionisti in merito alle banche internazionali che agiscono da tramite per i proventi della corruzione, o che concedono prestiti e promuovono investimenti, quali ad esempio la Barclays Bank, Standard Chartered e altre; incoraggia le altre società europee e internazionali ad esaminare tutte le attività che consentono l'accesso del regime a valute forti e, a tale riguardo, accoglie con favore la decisione adottata dalla catena di supermercati Tesco e dalla società Giesecke & Devrient di porre fine alle loro relazioni commerciali con lo Zimbabwe; |
18. |
invita pertanto gli Stati membri a non concedere alcun visto a Robert Mugabe, ai membri del suo gabinetto e ai leader del ZANU-PF per nessuno scopo nazionale o internazionale sul territorio dell'Unione europea, poiché, visto che essi rappresentano un regime di fatto illegittimo, non possono rivendicare alcun privilegio in virtù delle pertinenti convenzioni internazionali sulle libertà e i privilegi diplomatici; |
19. |
invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a rafforzare l'impegno diplomatico con i governi africani, la SADC e l'UA, come pure con altri attori importanti, incluso il governo cinese, al fine di definire posizioni comuni in relazione alla crisi in Zimbabwe; |
20. |
invita la Cina e la Libia a ritirare il loro sostegno al regime di Mugabe; |
21. |
invita il Consiglio e la Commissione ad assumere un impegno preciso nei confronti del Sudafrica quale paese chiave nella regione, al fine di esprimere la nostra profonda preoccupazione per la mancata realizzazione di risultati tangibili negli ultimi anni nell'ambito della mediazione concernente la crisi in Zimbabwe, di sottolineare che l'impatto della crisi sui paesi limitrofi, incluso il Sudafrica, non dovrebbe essere trascurato nella regione e di chiarire che un costante sostegno politico ed economico nei confronti del regime di Mugabe potrebbe avere effetti negativi sulle relazioni tra l'Unione europea e il Sudafrica; |
22. |
invita il Consiglio a esercitare pressioni affinché vengano adottate misure di prevenzione e di attenuazione dei conflitti a livello internazionale che siano efficaci e tangibili e che prevedano, se del caso, il rapido spiegamento di truppe per il mantenimento della pace dell'UA/ONU; |
23. |
esorta a liberare immediatamente tutte le persone detenute unicamente per ragioni politiche; |
24. |
constata l'impatto devastante che la crisi politica sta avendo sulla popolazione dello Zimbabwe e invita il governo di Mugabe a rimuovere tutte le restrizioni contro le agenzie umanitarie e a garantire che gli aiuti umanitari possano essere distribuiti in conformità dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza; |
25. |
invita il governo dello Zimbabwe a disarmare e smobilitare immediatamente le milizie di giovani e i veterani di guerra e a perseguire i responsabili delle violazioni dei diritti umani; |
26. |
condanna l'espulsione dallo Zimbabwe di un funzionario delle Nazioni Unite specializzato in diritti umani una settimana prima della data prevista delle elezioni e invita il governo a garantire il libero accesso al personale delle Nazioni Unite; |
27. |
invita le autorità sudafricane e gli Stati membri a non deportare i profughi dallo Zimbabwe e a concedere loro uno status temporaneo fino a quando sarà possibile un loro rimpatrio in condizioni di sicurezza; |
28. |
invita la Commissione a rafforzare il sostegno ai difensori dei diritti umani e a rispondere tempestivamente ai fabbisogni umanitari aggiuntivi causati dalla crisi politica, in particolare per quanto riguarda le necessità e la sicurezza degli sfollati all'interno del paese; |
29. |
esprime la propria preoccupazione per le previsioni circa un aumento del 10 %-40 % del numero di zimbabwesi che attraverseranno le frontiere nelle prossime settimane; osserva che i bambini tra i migranti si troveranno in una situazione particolarmente vulnerabile, in quanto saranno a rischio di abusi e saranno costretti, per sopravvivere, ad accettare lavori pericolosi, come ad esempio i lavori nelle miniere o quelli che prevedono l'uso di macchine agricole, o nella prostituzione; |
30. |
invita l'Unione europea a sospendere tutti gli aiuti distribuiti attraverso le attuali autorità dello Zimbabwe e a fornirli invece per il tramite di istituzioni e organizzazioni indipendenti nazionali e internazionali; |
31. |
plaude all'impegno del Commissario Louis Michel inteso ad incrementare in misura significativa il sostegno allo Zimbabwe e alla sua popolazione, con lo stanziamento di 250 milioni EUR da destinare agli aiuti allo sviluppo, una volta ripristinata la democrazia ed eletto un governo legittimo e credibile; |
32. |
ribadisce la necessità di rispettare la volontà democratica della popolo dello Zimbabwe; esorta tutti coloro i quali intendono partecipare alla costruzione del futuro del paese a cooperare con le forze del cambiamento democratico; |
33. |
invita il governo dello Zimbabwe a onorare i propri impegni a rispettare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, in quanto firmatario del trattato della SADC e dei relativi protocolli, incluso il protocollo sulle elezioni, dell'Atto costitutivo dell'Unione africana, della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa; |
34. |
invita le persone di buona volontà presenti all'interno delle strutture del regime e del ZANU-PF a contrastare le forze antidemocratiche e a cooperare con l'MDC al fine di realizzare un rapido cambiamento prima che sia troppo tardi; |
35. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi del G8, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe e del Sudafrica, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, al Parlamento panafricano, al Segretario generale e ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe nonché al suo forum parlamentare. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0184.
(2) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 39.
(3) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/69 |
Giovedì 10 luglio 2008
Spazio e sicurezza
P6_TA(2008)0365
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 su spazio e sicurezza (2008/2030(INI))
2009/C 294 E/16
Il Parlamento europeo,
vista la strategia di sicurezza europea dal titolo «Un'Europa sicura in un mondo migliore», approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
vista la risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 2007, sulla politica spaziale europea (1),
visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal trattato di Lisbona, e le loro pertinenti disposizioni in materia di politica spaziale europea (articolo 189 del TFUE), la cooperazione strutturata permanente in materia di sicurezza e di difesa (articolo 42, paragrafo 6, e articolo 46 del TUE e relativo protocollo 10) e la cooperazione rafforzata in ambito civile (Parte 6, titolo III del TFUE), nonché la clausola di solidarietà (articolo 222 del TFUE) e le disposizioni in materia di assistenza reciproca in caso di aggressione armata contro uno o più Stati membri (articolo 42, paragrafo 7, del TUE),
vista la sua risoluzione del 29 gennaio 2004 sul piano di azione per attuare una politica spaziale europea (2),
vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sulla strategia europea di sicurezza (3),
visto il trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti («Trattato sullo spazio extra-atmosferico»), del 1967,
vista la politica di cooperazione spaziale UE-Russia, che ha dato vita nel 2006 al dialogo tripartito sullo spazio tra la Commissione, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e la Roscosmos (l'Agenzia federale spaziale russa),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0250/2008),
A. |
considerando che la protezione dalle minacce spaziali e la sicurezza di un accesso sostenibile allo spazio e l'utilizzo dello stesso, debbono essere i principi ispiratori della politica spaziale europea, |
B. |
considerando che le diverse sfide politiche e di sicurezza che l'Unione europea deve affrontare in misura sempre maggiore rendono indispensabile, sotto il profilo strategico, un'autonoma politica spaziale europea, |
C. |
considerando che l'assenza di un approccio comune in materia di politica spaziale tra i diversi Stati membri dell'Unione europea si traduce in programmi dal costo eccessivamente elevato, |
D. |
considerando che le operazioni di gestione delle crisi nell'ambito della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) risentono della mancanza di interoperabilità tra i dispositivi spaziali gestiti dagli Stati membri dell'Unione europea, |
E. |
considerando che l'Unione europea non dispone di un'infrastruttura spaziale comune per scopi di sicurezza e di difesa, |
F. |
considerando che occorrono circa quindici anni per sviluppare una nuova generazione di vettori e che quella attuale dovrà essere sostituita entro il prossimo ventennio, |
G. |
considerando i rapidi progressi compiuti nello sviluppo di dispositivi spaziali da Stati Uniti, Russia e Giappone nonché da altri paesi emergenti impegnati nella corsa allo spazio, in particolare Cina, India, Corea del Sud, Taiwan, Brasile, Israele, Iran, Malesia, Pakistan, Sudafrica e Turchia, |
H. |
considerando che la Presidenza francese dell'Unione europea durante la seconda metà del 2008 pone tra le sue priorità la promozione della politica spaziale europea, |
I. |
considerando che i servizi orbitali di assistenza, che si avvalgono degli strumenti in loco, rappresentano uno degli elementi più vantaggiosi in termini di costi di un'infrastruttura spaziale e del conseguimento di una flotta sostenibile di dispostivi spaziali; |
Considerazioni generali
1. |
rileva l'importanza della dimensione spaziale per la sicurezza dell'Unione europea e la necessità di una strategia comune per la difesa degli interessi europei nello spazio; |
2. |
sottolinea la necessità di dispositivi spaziali affinché le attività politiche e diplomatiche dell'Unione europea possano basarsi su informazioni indipendenti, affidabili ed esaurienti a sostegno delle sue politiche di prevenzione dei conflitti, delle operazioni di gestione delle crisi e della sicurezza mondiale, in particolare il controllo della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi mezzi di trasporto e la verifica dei trattati internazionali, il contrabbando internazionale delle armi leggere e di piccolo calibro, la protezione delle infrastrutture critiche e delle frontiere dell'Unione, nonché la protezione civile in caso di calamità naturali o catastrofi di origine antropica; |
3. |
si compiace dell'adozione della politica spaziale europea da parte del Consiglio «Spazio», così come presentata nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'Agenzia spaziale europea (COM(2007)0212), in particolare il capitolo sulla sicurezza e la difesa; deplora allo stesso tempo l'assenza di qualsiasi riferimento alla minaccia di militarizzazione dello spazio tra le «questioni chiave da esaminare nel contesto dello sviluppo di una strategia per le relazioni internazionali» (citate nell'allegato 3 alla summenzionata risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 2007); raccomanda pertanto che la strategia europea di sicurezza rivista tenga debitamente conto di tale politica ed è del parere che le questioni spaziali debbano riflettersi nell'eventuale Libro bianco sulla politica di sicurezza e di difesa; |
4. |
prende atto dell'inclusione nel trattato di Lisbona di una base giuridica per la politica spaziale europea; accoglie con favore la possibilità offerta al Parlamento e al Consiglio di stabilire, con procedura legislativa ordinaria, le misure necessarie per dar vita a un programma spaziale europeo; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio proposte adeguate di siffatte misure, unitamente a una comunicazione che formalizzi le opportune relazioni con l'Agenzia spaziale europea; accoglie con soddisfazione altresì la prevista possibilità di una cooperazione strutturata permanente in materia di sicurezza e di difesa e di una cooperazione rafforzata in ambito civile; |
5. |
incoraggia gli Stati membri dell'Unione europea, l'Agenzia spaziale europea e i diversi interessati ad avvalersi maggiormente e meglio degli attuali sistemi spaziali nazionali e multinazionali e a promuoverne la complementarità; constata a tale proposito la necessità di capacità comuni per la PESD almeno nei seguenti ambiti: telecomunicazioni, gestione delle informazioni, osservazione e navigazione; raccomanda la condivisione e lo scambio di tali dati conformemente al concetto comunitario di architettura operativa incentrata sulla rete (Network Centric Operations Architecture); |
6. |
plaude all'impegno dell'Accademia internazionale di astronautica e dell'Associazione internazionale per il miglioramento della sicurezza spaziale ai fini della promozione di misure correttive, comprensione e provvedimenti in materia di detriti spaziali; |
Valutazione autonoma delle minacce
7. |
invita gli Stati membri dell'Unione europea a condividere e a scambiarsi le informazioni geospaziali necessarie a una valutazione europea autonoma delle minacce; |
Osservazione e ricognizione della Terra
8. |
sollecita lo sviluppo integrale del Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE) per poterne utilizzare appieno il potenziale; raccomanda inoltre la rapida conclusione di accordi tra il Centro satellitare dell'Unione europea e gli Stati membri dell'Unione per la fornitura di immagini satellitari ai comandanti delle operazioni delle forze in ambito PESD, assicurando nel contempo la complementarità con le capacità di osservazione della piattaforma del sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le derivanti informazioni in materia di sicurezza; si compiace a tale proposito del progetto di stazione per lo sfruttamento delle immagini tattiche (Tactical Imagery Exploitation Station), gestito congiuntamente dall'Agenzia europea per la difesa (AED) e dal Centro satellitare dell'Unione europea; |
9. |
raccomanda che l'Unione europea sviluppi una nozione comune di intelligence geospaziale, creando le condizioni per il coinvolgimento del CSUE nella pianificazione di ogni operazione PESD che richieda un'osservazione e un'intelligence con base nello spazio; raccomanda che il CSUE stabilisca una linea di comunicazione sicura a sostegno delle operazioni PESD non solo con il comando operativo (OHQ) con base nell'Unione europea ma anche con il comando della forza (FHQ) nella regione di dispiegamento; propone inoltre che l'Unione europea analizzi la possibilità di un contributo finanziario al CSUE a titolo del bilancio dell'Unione europea, al fine di fornire fondi sufficienti che soddisfino le crescenti necessità delle operazioni PESD; |
10. |
esorta gli Stati membri dell'Unione europea che hanno accesso a diversi tipi di radar, satelliti ottici e per i rilevamenti meteorologici e sistemi di ricognizione (Helios, SAR-Lupe, TerraSAR-X, Rapid Eye, Cosmo-Skymed, Pleiades) a renderli compatibili; si compiace degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi tra i principali paesi dell'UE (SPOT, ORFEO, il quadro di cooperazione Helios, l'accordo di Schwerin e il futuro MUSIS); raccomanda che il sistema MUSIS sia integrato in un quadro europeo e finanziato a carico del bilancio dell'Unione europea; |
11. |
sottolinea l'importanza della piattaforma GMES per la politica estera e per quella di sicurezza e di difesa dell'Unione europea; sollecita la creazione di una linea di bilancio operativa volta ad assicurare la sostenibilità dei servizi GMES in funzione delle necessità degli utenti; |
Navigazione — Posizionamento — Diffusione del segnale orario
12. |
sottolinea la necessità di Galileo per l'autonomia delle operazioni PESD, per la politica estera e di sicurezza comune, per la sicurezza stessa dell'Europa e per l'autonomia strategica dell'Unione; rileva in particolare l'importanza fondamentale che rivestirà il suo servizio pubblico regolamentato nei settori della navigazione, del posizionamento e della diffusione del segnale orario, anche per evitare inutili i rischi; |
13. |
prende atto dell'accordo raggiunto in prima lettura tra Parlamento e il Consiglio sulla proposta di regolamento concernente l'ulteriore attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), in virtù del quale la Comunità è proprietaria del sistema e la sua fase costitutiva è finanziata interamente a titolo del bilancio comunitario; |
14. |
richiama l'attenzione sulla sua posizione, adottata il 23 aprile 2008 (4), sui programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), in particolare sul fatto che i programmi EGNOS e Galileo vanno considerati uno dei pilastri del futuro programma spaziale europeo, nonché sulla governance di questi programmi, unitamente al gruppo interistituzionale Galileo (GIG), che può fungere da modello per lo sviluppo di una politica spaziale europea; |
Telecomunicazioni
15. |
sottolinea la necessità di comunicazioni satellitari per le missioni PESD (Stato maggiore dell'Unione europea, Quartier generale dell'Unione europea e quartieri generali mobili) e le missioni degli Stati membri dell'Unione europea sotto mandato delle Nazioni Unite, della NATO e di altre organizzazioni analoghe; |
16. |
chiede la reciproca interoperabilità degli attuali e dei futuri sistemi satellitari per le telecomunicazioni a disposizione degli Stati membri dell'Unione europea (quali ad esempio Skynet, Syracuse, Sicral, SATCOM Bw, Spainsat) ai fini della riduzione dei costi; |
17. |
è favorevole alla collaborazione tra la Commissione e l'Agenzia europea per la difesa per lo sviluppo di una software-defined radio (SDR); osserva che la SDR contribuirà a una migliore interoperabilità dei dispositivi terrestri dei sistemi per le telecomunicazioni; |
18. |
insiste sulla possibilità di realizzare risparmi mediante l'uso in comune delle infrastrutture terrestri a supporto dei diversi sistemi nazionali di telecomunicazione; |
19. |
sostiene la possibilità di finanziare, a titolo del bilancio dell'Unione europea, i futuri sistemi europei di telecomunicazioni via satellite a sostegno delle operazioni PESD; |
Sorveglianza dello spazio
20. |
appoggia la creazione di un sistema europeo di sorveglianza spaziale in grado di garantire la sorveglianza e la conoscenza dell'ambiente spaziale nell'orbita terrestre (space situational awareness) (che includa, ad esempio, GRAVES e TIRA), allo scopo di tenere sotto controllo le infrastrutture spaziali, i detriti spaziali e altre eventuali minacce; |
21. |
sostiene la possibilità di finanziare, a titolo del bilancio dell'Unione europea, il futuro sistema europeo di sorveglianza e conoscenza dell'ambiente spaziale nell'orbita terrestre; |
Sistema satellitare di allerta precoce contro i missili balistici
22. |
deplora il fatto che gli Stati membri non abbiano accesso ai dati istantanei sul lancio di missili balistici a livello mondiale; è pertanto favorevole all'avvio di progetti mirati alla messa a punto di un sistema satellitare di allerta precoce in grado di rilevare il lancio di missili balistici (come ad esempio il sistema francese «Spirale»); chiede inoltre che i dati raccolti mediante i suddetti sistemi da sviluppare siano condivisi tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea, onde proteggerne la popolazione e adottare eventuali contromisure, nonché ai fini della verifica del rispetto del Trattato di non proliferazione nucleare, delle operazioni in ambito PESD e della tutela degli interessi europei in materia di sicurezza; |
Intelligence dei segnali
23. |
appoggia lo scambio a livello europeo di «intelligence dei segnali» (informazioni elettroniche quali il sistema francese «Essaim» e informazioni sulle comunicazioni); |
Accesso autonomo allo spazio e ambiente internazionale
24. |
è favorevole a un accesso sicuro, indipendente e sostenibile allo spazio per l'Unione europea, quale premessa per l'autonomia dei propri interventi; |
25. |
raccomanda che i satelliti europei non commerciali siano lanciati in orbita da vettori europei, preferibilmente a partire dal territorio dell'Unione europea, tenendo conto degli aspetti della sicurezza degli approvvigionamenti e della protezione della base tecnologica e industriale di difesa europea; |
26. |
rileva la necessità di intensificare gli sforzi di sviluppo per il potenziamento di Ariane 5 affinché sia disponibile prima del 2015; |
27. |
raccomanda di effettuare quanto prima gli investimenti strategici a lungo termine nei nuovi vettori europei, onde tenere il passo con la crescente concorrenza internazionale; richiede, per il presente progetto, una maggiore disciplina in termini di bilancio e calendario; |
28. |
raccomanda l'istituzione di servizi orbitali di assistenza, allo scopo di migliorare la resistenza, la durata, la disponibilità e l'efficienza operativa dei dispositivi spaziali e, allo stesso tempo, ridurre i costi di missione e manutenzione; |
Governance
29. |
incoraggia la cooperazione tra i diversi pilastri in materia di spazio e sicurezza, che coinvolga tutti i soggetti interessati (ossia la Commissione, il Consiglio, l'Agenzia europea per la difesa e il Centro satellitare dell'Unione europea), onde preservare la politica di sicurezza e la sicurezza dei dati nell'ambito della PESD; |
30. |
raccomanda vivamente la promozione di un accesso paritario per tutti gli Stati membri dell'Unione europea ai dati operativi raccolti tramite l'utilizzo dei dispositivi spaziali nell'ambito di un quadro PESD rafforzato; |
31. |
raccomanda che le capacità amministrative e finanziarie per la gestione delle attività spaziali siano sviluppate dall'Agenzia europea per la difesa; |
Finanziamento
32. |
sottolinea che la spesa per le attività spaziali europee in comune prevista nel bilancio dell'Unione europea nel periodo 2007-2013 ammonta all'incirca a 5 250 milioni EUR, pari a una spesa media annua di 750 000 000 EUR per il periodo in questione; |
33. |
chiede all'Unione europea di prevedere una dotazione operativa per i dispositivi spaziali a sostegno della PESD e degli interessi europei in materia di sicurezza; |
34. |
esprime profonda inquietudine per la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri, che comporta una penuria di risorse, imputabile a un'inutile duplicazione delle attività; è pertanto favorevole all'idea che gli Stati membri avviino programmi comuni, che consentiranno nel lungo termine di ridurre i costi; |
35. |
rileva inoltre che l'assenza di una strategia comune europea in materia di appalti, manutenzione e funzionamento dei dispositivi spaziali ha un costo stimato a centinaia di milioni di euro; |
36. |
sottolinea l'impossibilità, dimostrata dall'esperienza, di gestire correttamente progetti comuni su larga scala allorché sono coinvolte 27 autorità nazionali di bilancio differenti che applicano il principio del «giusto ritorno»; raccomanda pertanto vivamente di finanziare tali progetti e programmi a titolo del bilancio dell'Unione europea; |
37. |
constata che, dalle stime effettuate sulla base delle perizie disponibili, si evince che il livello degli investimenti richiesti per far fronte alle necessità di sicurezza e di difesa dell'Europa in termini di telecomunicazioni satellitari e la spesa idonea dell'Unione europea per l'osservazione della Terra e la raccolta di informazioni, tra cui l'intelligence dei segnali, dovrebbero crescere sensibilmente per soddisfare le necessità e le ambizioni di una politica spaziale globale; |
38. |
è del parere che l'Unione europea, l'Agenzia spaziale europea, l'Agenzia europea per la difesa e i loro Stati membri debbano garantire finanziamenti sicuri e adeguati per le attività spaziali previste e la ricerca ivi connessa; annette grande importanza al finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione europea, come nel caso del progetto Galileo; |
Protezione delle infrastrutture spaziali
39. |
sottolinea la vulnerabilità dei dispositivi spaziali strategici e delle infrastrutture che consentono di accedere allo spazio, quali ad esempio i vettori e i porti spaziali; evidenzia pertanto la necessità di proteggerle in maniera adeguata mediante una difesa terrestre contro i missili di teatro, aerei e sistemi di sorveglianza spaziale; è inoltre favorevole alla condivisione dei dati con partner internazionali nell'eventualità che i satelliti siano messi fuori uso da un'azione del nemico; |
40. |
invita a ridurre la vulnerabilità dei futuri sistemi satellitari europei mediante dispositivi anti-interferenza, di blindatura, di assistenza orbitale, in orbita elevata e multiorbitali (high-orbit and multi-orbital constellation architectures); |
41. |
sottolinea la necessità che le misure di protezione siano pienamente conformi alle norme internazionali sull'uso pacifico dello spazio e alle misure generalmente riconosciute di trasparenza e promozione della fiducia (TCBM); chiede agli Stati membri dell'Unione europea di analizzare la possibilità di elaborare un «codice della strada» giuridicamente o politicamente vincolante per gli operatori spaziali, unitamente a un regime di gestione del traffico spaziale; |
42. |
sottolinea la necessità che, in considerazione della suddetta vulnerabilità, le comunicazioni avanzate non siano mai completamente dipendenti dalle sole tecnologie spaziali; |
Regime giuridico internazionale per l'uso dello spazio
43. |
ribadisce l'importanza del principio dell'utilizzo dello spazio per scopi pacifici sancito dal sumemnzionato trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967; esprime pertanto preoccupazione per la futura eventualità di militarizzazione dello spazio; |
44. |
insiste nulla necessità di assicurare che in nessuna circostanza la politica spaziale europea contribuisca alla militarizzazione e all'armamento generale dello spazio; |
45. |
chiede il rafforzamento del regime giuridico internazionale al fine di disciplinare e tutelare l'utilizzo dello spazio per scopi pacifici e potenziare le TCBM, nel quadro del progetto di linee guida del Comitato delle Nazioni Unite per l'utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS) sulla riduzione dei detriti spaziali, linee guida che siano coerenti con quelle emanate dal Comitato interagenzie di coordinamento sui detriti, nonché l'elaborazione, da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo, di un accordo multilaterale sulla prevenzione della corsa al riarmo nello spazio extra-atmosferico; invita inoltre la Presidenza dell'Unione europea a rappresentare quest'ultima in maniera proattiva in seno al COPUOS; invita le istituzioni dell'Unione europea a promuovere la convocazione di una conferenza di revisione del trattato sullo spazio extra-atmosferico allo scopo di potenziarlo e di ampliarne la portata per vietare qualsiasi tipo di arma nello spazio; |
46. |
invita tutti gli attori internazionali ad astenersi dall'utilizzare apparecchiature offensive nello spazio; esprime particolare inquietudine per le azioni distruttive nei confronti dei satelliti, come ad esempio il sistema antisatellite collaudato dalla Cina nel gennaio 2007, e per le ricadute sulla sicurezza nello spazio del forte incremento di detriti spaziali; raccomanda pertanto l'adozione di strumenti internazionali giuridicamente vincolanti intesi a vietare l'impiego di armi contro i dispositivi spaziali e lo stazionamento di armi nello spazio; |
47. |
invita tutti gli utenti dello spazio a registrare i propri satelliti, anche quelli militari, come misura atta a rafforzare la fiducia in materia di sicurezza spaziale e a promuovere la trasparenza; sostiene l'intenzione del Consiglio di elaborare un codice di condotta europeo globale per gli oggetti spaziali; chiede che tale codice sia trasformato in uno strumento giuridicamente vincolante; |
48. |
esorta le Nazioni Unite e l'Unione europea a impegnarsi per una riduzione attiva dei detriti spaziali pericolosi per i satelliti e un'efficace protezione di questi ultimi dai predetti detriti; |
Cooperazione transatlantica in materia di politica spaziale e difesa antimissile
49. |
esorta l'Unione europea e l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord ad avviare un dialogo strategico sulla politica spaziale e la difesa antimissile, in particolare sulla complementarità e l'interoperabilità dei sistemi per le comunicazioni satellitari, la sorveglianza spaziale e il sistema di allerta precoce contro i missili balistici, nonché la protezione delle forze europee mediante un sistema di difesa contro i missili di teatro, tenendo presente l'imperativo giuridico di evitare qualsiasi azione che possa risultare incompatibile con il principio dell'uso pacifico dello spazio; |
50. |
invita l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ad avviare un dialogo strategico sull'impiego dei dispositivi spaziali e ad assumere un ruolo di guida a livello globale, sia nell'ambito sia al di fuori delle Nazioni Unite, per garantire che lo spazio extra-atmosferico sia riservato unicamente a politiche pacifiche; |
Cooperazione internazionale con altri partner
51. |
plaude alla cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e la Federazione russa nell'ambito del summenzionato dialogo tripartito sullo spazio avviato nel 2006 tra la Commissione europea, l'ESA e la Roscosmos, che verte altresì sulle applicazioni spaziali (navigazione satellitare, osservazione della Terra, comunicazioni via satellite) e l'accesso allo spazio (vettori e futuri sistemi di trasporto spaziale); |
*
* *
52. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia spaziale europea, ai parlamenti degli Stati membri e ai Segretari generali delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. |
(1) GU C 136 del 20.6.2007, pag. 1.
(2) GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 136.
(3) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 580.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0167.
3.12.2009 |
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CE 294/75 |
Giovedì 10 luglio 2008
Kashmir
P6_TA(2008)0366
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sulla presunta esistenza di fosse comuni nella parte del Kashmir sotto amministrazione indiana
2009/C 294 E/17
Il Parlamento europeo,
viste le relazioni della sua delegazione ad hoc delle visite in Kashmir, svoltesi dall'8 all'11 dicembre 2003 e dal 20 al 24 giugno 2004,
vista la sua risoluzione del 18 maggio 2006 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo 2005 e la politica dell'Unione europea in materia (1),
vista la sua risoluzione del 24 maggio 2007 sulla situazione presente e le prospettive future in Kashmir (2),
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando le informazioni secondo cui dal 2006 a ora in Jammu e Kashmir sono state trovate centinaia di tombe non identificate e soltanto nel distretto di Uri, in 18 villaggi, sono stati trovati 940 corpi, |
B. |
considerando che il 29 marzo 2008 l'Associazione dei genitori delle persone scomparse (APDP), avente sede a Srinagar, ha pubblicato una relazione indicante l'esistenza di fosse comuni in località che, per la loro prossimità alla linea di controllo con il Pakistan, non sono accessibili senza il permesso specifico delle forze di sicurezza, |
C. |
considerando che, stando ad organizzazioni operanti nel campo dei diritti umani, non si può escludere che i siti di sepoltura contengano i resti di vittime di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate, torture e altri abusi che hanno avuto luogo nel quadro del conflitto armato che persiste dal 1989 in Jammu e Kashmir, |
D. |
considerando che le stime riguardanti il numero di persone scomparse dal 1989 variano considerevolmente tra le associazioni delle famiglie delle vittime, che riportano più di 8 000 casi, e le autorità governative, che ne dichiarano meno di 4 000, |
E. |
considerando che un resoconto del 2006 della polizia di Stato ha confermato 331 decessi in custodia e 111 sparizioni forzate in seguito a detenzione, dal 1989, |
F. |
considerando che persistono le accuse di violazione dei diritti umani, nonostante nel settembre 2005 il governo indiano abbia assunto l'impegno di non tollerare più violazioni dei diritti umani in Jammu e Kashmir, |
G. |
considerando che Parvez Imroz, avvocato premiato per il suo impegno nella difesa dei diritti umani, presidente della Coalizione della società civile dello Jammu e Kashmir e fondatore dell'APDP, è sopravvissuto a un attacco armato il 30 giugno 2008 a Srinagar, perpetrato da presunti membri delle forze di sicurezza, e considerando che sono state riportate vessazioni ai danni di altri membri del Tribunale internazionale per i diritti umani e la giustizia in Kashmir, con cui collabora l'APDP; |
1. |
chiede al governo dell'India di assicurare che vengano avviate con urgenza indagini indipendenti e imparziali in merito a tutti i siti sospetti di fosse comuni in Jammu e Kashmir e, come primo passo, di proteggere i siti di sepoltura al fine di preservarne le prove; |
2. |
chiede alla Commissione di offrire assistenza finanziaria e tecnica al governo indiano nel quadro dello strumento di stabilità ai fini di un'inchiesta approfondita ed eventuali ulteriori misure di risoluzione del conflitto in Kashmir; |
3. |
chiede agli Stati membri dell'Unione europea di affrontare tale questione nel corso dell'imminente dialogo sui diritti umani nel mondo, previsto per la seconda metà del 2008; |
4. |
esprime preoccupazione per la sicurezza di Parvez Imroz e di altri attivisti per i diritti umani che stanno svolgendo indagini sulle tombe non identificate e su altre accuse di abusi dei diritti umani in Jammu e Kashmir, e chiede alle autorità indiane di assicurarne la protezione e consentire loro di operare senza timore di vessazioni e violenze; esorta le autorità a condurre un'indagine tempestiva e imparziale dell'attacco a Parvez Imroz, di pubblicarne i risultati e di condurre i responsabili dinanzi alla giustizia; |
5. |
reitera il suo appello al governo indiano e alle autorità statali affinché esaminino tutte le accuse di sparizioni forzate; insiste affinché per tutti i casi di sospetta implicazione di militari, agenti di sicurezza o agenti delle forze dell'ordine venga assegnata la giurisdizione a un procuratore civile e affinché venga creata una singola banca dati pubblica di tutte le persone sparite e di tutti i corpi ritrovati; chiede agli Stati membri dell'Unione europea di agevolare e di appoggiare ogni tipo di cooperazione possibile tra i governi indiano e pakistano in relazione a tale inchiesta; |
6. |
chiede alle autorità statali di assicurare che tutte le procedure di detenzione ottemperino ai requisiti minimi dettati dagli standard giuridici internazionali in materia di trattamento adeguato, registrazione e procedimenti giudiziari, rapido accesso a membri della famiglia, avvocati e tribunali indipendenti, nonché assunzione di responsabilità per qualsiasi violazione di tali procedure; |
7. |
condanna con forza le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate, la tortura, lo stupro e altre violazioni dei diritti umani che hanno luogo in Jammu e Kashmir sin dall'inizio del conflitto armato nel 1989; insiste affinché alle famiglie delle vittime sia garantito il pieno risarcimento; |
8. |
chiede a tutti i governi di ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, di ratificare e applicare senza riserve la Convenzione ONU per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, e di dichiarare, a norma degli articoli 31 e 32 della detta convenzione, di riconoscere le competenze del Comitato sulle sparizioni forzate; |
9. |
chiede che venga garantito pieno accesso a entrambe le parti della linea di controllo per i Relatori speciali dell'ONU secondo il mandato delle procedure speciali delle Nazioni Unite, in particolare i Relatori speciali sulla tortura e sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, e il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie; |
10. |
reitera il suo appello alla Lok Sabha affinché modifichi la legge sulla tutela dei diritti umani onde consentire alla Commissione nazionale per i diritti umani di svolgere indagini indipendenti circa le accuse di abusi da parte di membri delle forze armate; |
11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento dell'India, al governo e al parlamento della Repubblica islamica del Pakistan, al governo e al parlamento dello Stato di Jammu e Kashmir e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |
(1) GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 341.
(2) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 468.
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/77 |
Giovedì 10 luglio 2008
Situazione in Bangladesh
P6_TA(2008)0367
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sul Bangladesh
2009/C 294 E/18
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quelle del 16 novembre 2006 (1) e del 6 settembre 2007 (2),
visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (3),
visto lo stato di emergenza decretato dal governo ad interim del Bangladesh l'11 gennaio 2007,
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando che l'Unione europea intrattiene ormai da tempo buone relazioni con il Bangladesh, anche attraverso l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo, |
B. |
considerando che l'11 gennaio 2007 il governo ad interim del Bangladesh, a fronte della violenza in vista delle elezioni, ha imposto lo stato d'emergenza, adottando subito dopo norme sui poteri d'emergenza che conferiscono alle forze armate e paramilitari gli stessi poteri che ha la polizia in materia di arresto; che, di conseguenza, il 22 gennaio 2007 la missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea ha sospeso le sue operazioni, |
C. |
considerando che l'imposizione delle norme sui poteri d'emergenza era accompagnata dalla sospensione di una serie di diritti civili garantiti dalla Costituzione del Bangladesh, |
D. |
considerando che la sospensione di tali diritti ha portato di recente ad un numero allarmante di sentenze della sezione appelli della Corte suprema che hanno gravi implicazioni per i diritti individuali e il principio di legalità, |
E. |
considerando che l'11 giugno 2008 è stata adottata una nuova ordinanza antiterrorismo, senza informare l'opinione pubblica, che vìola le libertà fondamentali e i diritti di base in materia di processo equo ed estende in modo ampio la definizione di «atto terroristico», fino a comprendere semplici crimini contro la proprietà oltre alle aggressioni contro i singoli; considerando che tale definizione è contraria alle raccomandazioni delle Nazioni Unite e che le organizzazioni per i diritti umani e le associazioni degli avvocati hanno espresso la preoccupazione che l'ordinanza sia utilizzata a scopo di persecuzione politica, |
F. |
considerando che, secondo quanto riferiscono le organizzazioni internazionali per i diritti umani, come Human Rights Watch e Amnesty International, dall'introduzione dello stato d'emergenza 18 mesi fa, il numero degli arrestati è salito a oltre 300 000 e che la maggior parte di queste persone sono state successivamente rilasciate; che, essendo ristretto il diritto di chiedere il rilascio dietro cauzione sotto la legislazione sui poteri d'emergenza, l'ondata di arresti di massa attualmente in corso potrebbe mettere a dura prova il sistema carcerario, |
G. |
considerando che, a quanto sembra, un gran numero di arrestati sono stati sottoposti a pesanti torture, mentre Odhikar, l'organizzazione nazionale per i diritti umani in Bangladesh, ha riferito che è aumentata l'incidenza degli omicidi extragiudiziali, |
H. |
considerando che esso ha ripetutamente chiesto una moratoria per la pena di morte in tutti i paesi e in tutte le circostanze, |
I. |
esprimendo apprezzamento per il recente allentamento del divieto di svolgere attività politica e per l'accordo sull'avvio dei negoziati in vista delle elezioni nazionali di dicembre 2008 tra il governo e la Lega Awami e considerando che altre parti si impegneranno in tale processo, |
J. |
considerando che durante la nuova ondata di arresti di massa, a partire dal 28 maggio 2008, sono state arrestate più di 12 000 persone, compresi attivisti di partito a livello locale e che il governo ha negato che gli arresti siano politicamente motivati, sostenendo che si è trattato di un rastrellamento programmato contro i criminali, |
K. |
considerando che il governo ad interim, a fronte della necessità di un elenco completo degli elettori, ha finora ignorato gli appelli dei partiti politici, delle organizzazioni della società civile, affinché sia spianata la strada ad elezioni rapide, attenendosi alla scadenza già fissata per la terza settimana di dicembre 2008, |
L. |
considerando che le privazioni sofferte dalla popolazione del Bangladesh sono state inasprite dal fatto che i prezzi dei prodotti alimentari di base, come il riso, sono aumentati di un terzo o più negli ultimi mesi e che per gran parte della popolazione la spesa per il cibo incideva già più del 60 % sul loro bilancio prima dell'esplosione dei prezzi, |
M. |
considerando che con un governo eletto sarebbe più facile affrontare gli effetti del cambiamento climatico; che un quarto del territorio del Bangladesh rischia di essere permanentemente sommerso dal rialzo del livello del mare nella Baia di Bengali; che gli esperti in materia di clima esprimono il timore che nel 2050 il Bangladesh potrebbe avere dai 20 ai 25 milioni di rifugiati per cause climatiche; |
1. |
invita il governo del Bangladesh ad abrogare lo stato d'emergenza, che è il passo più importante e necessario per preparare le prossime elezioni parlamentari nel paese e far sì che le elezioni comunali possano aver luogo nell'agosto 2008; |
2. |
invita il governo del Bangladesh a garantire che la sua nuova ordinanza antiterrorismo rispetti gli standard giuridici riconosciuti a livello internazionale per combattere il terrorismo, quali raccomandati dal Relatore speciale dell'ONU sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo; |
3. |
invita il governo del Bangladesh ad abolire la pena di morte; |
4. |
invita il governo del Bangladesh a porre immediatamente fine alla recente ondata di arresti di massa e alle angherie nei confronti degli oppositori politici o dei giornalisti compiute sotto lo stato di emergenza ed esprime preoccupazione per le informazioni in merito alle torture compiute dalle autorità; invita il governo a garantire a tutti i detenuti il diritto fondamentale al processo e agli imputati il diritto a un processo equo; esorta le autorità a formulare i capi d'accusa nei confronti delle migliaia di detenuti sulla base di prove attendibili, oppure a liberarli; |
5. |
esprime il proprio plauso al governo del Bangladesh per aver vietato agli ex criminali di guerra di candidarsi alle elezioni e gli chiede di far seguito a questo passo positivo con la formazione di una commissione d'inchiesta indipendente per poter avviare i processi contro i criminali di guerra; |
6. |
si congratula con il governo ad interim per i progressi realizzati nella preparazione delle elezioni e per i passi essenziali compiuti nella riforma del processo elettorale e nella redazione di un registro elettorale accurato da parte delle autorità; invita il governo ad accertarsi che le persone appartenenti alle minoranze etniche e religiose in Bangladesh siano in grado si esprimere liberamente il loro voto; chiede la libertà di stampa nel periodo pre-elettorale in Bangladesh; |
7. |
plaude alla liberazione per motivi umanitari dell'ex Primo ministro Sheikh Hasina; |
8. |
invita il Consiglio e la Commissione a svolgere un ruolo più proattivo e a convincere il governo del Bangladesh della necessità di una rapida e completa abrogazione dello stato di emergenza e di tutte le norme adottate in tale contesto; |
9. |
chiede elezioni libere ed eque, condotte nel rispetto delle norme internazionali, con la partecipazione di tutti i partiti; chiede che la missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea riprenda la sua attività non appena ciò sia fattibile e consigliabile; invita le missioni degli Stati membri dell'Unione europea e la delegazione della Commissione in Bangladesh a monitorare con cura la situazione politica e dei diritti umani in Bangladesh; |
10. |
chiede che le forze armate sospendano il proprio coinvolgimento nel processo politico; |
11. |
invita il governo del Bangladesh a offrire il massimo spazio possibile per una mobilitazione su larga scala di tutti i ceti sociali, delle organizzazioni ambientaliste e altre organizzazioni non governative, dei giornalisti e degli scienziati per preparare il paese alle future calamità indotte dal cambiamento climatico e ritiene che lo stato di emergenza sia un ostacolo allarmante al conseguimento di tale obiettivo; |
12. |
ritiene che il Vertice del G8 abbia un'enorme responsabilità nell'impedire l'ulteriore accelerazione dei cambiamenti climatici e l'aumento delle catastrofi che mettono a repentaglio milioni di vite umane in Bangladesh e altrove, adottando misure efficaci e lungimiranti per ridurre le emissioni di CO2; |
13. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri dell'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud e al governo del Bangladesh. |
(1) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 377.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0385.
(3) GU L 118 del 27.4.2001, pag. 48.
3.12.2009 |
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CE 294/80 |
Giovedì 10 luglio 2008
Pena di morte, in particolare il caso di Troy Davis
P6_TA(2008)0368
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sulla pena di morte e in particolare sul caso di Troy Davis
2009/C 294 E/19
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte e sulla necessità di immediata moratoria delle esecuzioni nei paesi in cui ancora è applicata la pena di morte,
vista la risoluzione 62/149 dell'Assemblea Generale dell'ONU, del 18 dicembre 2007, sul ricorso alla pena di morte nel mondo,
vista la versione aggiornata degli orientamenti UE sulla pena di morte, adottata dal Consiglio il 16 giugno 2008,
A. |
considerando il caso di Troy Davis, condannato a morte dal un tribunale della Georgia nel 1991 per l'omicidio di un poliziotto e la cui esecuzione è prevista alla fine di luglio 2008, |
B. |
considerando che secondo l'avvocato di Davis esistono numerose prove della sua innocenza, in quanto non sono mai state accertate le prove materiali contro di lui e sette testimoni a suo carico hanno ritrattato le loro dichiarazioni, |
C. |
considerando che la Corte suprema della Georgia, il 4 agosto 2007, ha deliberato di riesaminare i nuovi elementi che gettano ombre sulla colpevolezza di Davis, |
D. |
considerando la decisione della Corte suprema della Georgia del 17 marzo 2008 di rifiutare un nuovo processo per Troy Davis, malgrado l'opinione dissenziente del suo presidente, |
E. |
considerando che negli USA dal 1975 in poi più di 120 persone sono state liberate dal corridoio della morte perché innocenti, |
F. |
considerando che negli USA è prevista la possibilità di concedere la grazia nei casi di sentenza capitale in quanto misura di salvaguardia contro errori irreversibili che i tribunali non possono o non sono disposti a rettificare, |
G. |
considerando che sulla base dell'inevitabile rischio di giustiziare rei condannati ingiustamente il New Jersey è il primo Stato degli USA ad aver abolito per legge la pena capitale dopo la sua reintroduzione negli USA nel 1972; |
1. |
sollecita i paesi in cui la pena di morte è ancora applicata a compiere i passi necessari verso la sua abolizione; |
2. |
chiede, alla luce delle numerose prove che possono ribaltare la sentenza, che il tribunale competente offra a Troy Davis la possibilità di un nuovo processo e pertanto che la sentenza alla pena di morte sia commutata; |
3. |
sollecita la Commissione di grazia e libertà della Georgia a commutare d'urgenza la sentenza di morte; |
4. |
invita la Presidenza del Consiglio e la delegazione della Commissione europea negli Stati Uniti ad affrontare d'urgenza la questione con le autorità statunitensi; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo degli Stati Uniti, alla Commissione di grazia e libertà della Georgia e al Procuratore generale della Georgia. |
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Martedì 8 luglio 2008
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/81 |
Martedì 8 luglio 2008
Revoca dell'immunità di Tomczak Witold
P6_TA(2008)0326
Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Witold Tomczak (2008/2078(IMM))
2009/C 294 E/20
Il Parlamento europeo,
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Witold Tomczak presentata dal sostituto procuratore di Varsavia, in relazione al procedimento penale condotto dalla procura distrettuale di Varsavia (Warszawa Śródmieście Północ), in Polonia, in data 14 dicembre 2007, trasmessa dalla procuratore generale della Polonia il 31 gennaio 2008 e comunicata in seduta plenaria il 10 marzo 2008,
avendo ascoltato Witold Tomczak il 28 maggio 2008, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),
visto l'articolo 105 della Costituzione polacca,
visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0277/2008),
A. |
considerando che Witold Tomczak è stato eletto alla Sejm (la Camera dei deputati del Parlamento polacco) il 21 settembre 1997 e il 23 settembre 2001; che, dopo la firma del trattato di adesione, il 16 aprile 2003, egli è stato nominato osservatore; che è stato deputato al Parlamento europeo dal 1o maggio 2004 al 19 luglio 2004; che il 13 giugno 2004 è stato eletto deputato al Parlamento europeo e il suo mandato presso il parlamento polacco è scaduto il 16 giugno 2004, |
B. |
considerando che Witold Tomczak è accusato di aver causato danni per un ammontare di 39 669 PLN (circa 11 500 EUR) ad una scultura intitolata La nona ora — raffigurante il Papa Giovanni Paolo II schiacciato da un meteorite — presso la galleria Zachęta di Varsavia, il 21 dicembre 2000, contravvenendo all'articolo 288, paragrafo 1, del codice penale polacco (2), |
C. |
considerando che la procura distrettuale di Varsavia ha raccolto testimonianze contro Witold Tomczak, ma che questi ha rifiutato di rispondere a domande riguardanti l'incidente avvenuto nella galleria Zachęta, |
D. |
considerando che Witold Tomczak sostiene di aver agito nel tentativo di difendere le convinzioni religiose proprie e altrui nonché la dignità del Pontefice; considerando che egli contesta l'importo dei danni che avrebbe causato e che in ogni caso ritiene che il suo comportamento sia stato mirato alla protezione di un valore superiore, ovvero l'onore del Papa agli occhi dei cattolici polacchi, |
E. |
considerando che, in base alle informazioni ricevute, Witold Tomczak non è protetto dall'immunità parlamentare in relazione alle accuse portate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo; |
1. |
decide di revocare l'immunità di Witold Tomczak; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia. |
(1) Causa 101/63, Wagner c. Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 00383, e causa 149/85, Wybot c. Faure e altri, Racc. 1986, pag. 02391.
(2) Tale articolo prevede che chiunque distrugga, danneggi, o renda inservibile la proprietà altrui è punibile con sanzioni penali privative della libertà di durata compresa tra 3 mesi e 5 anni. (Testo originale polacco: Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/82 |
Martedì 8 luglio 2008
Modifica del regolamento del Parlamento europeo concernente l'approvazione della Commissione
P6_TA(2008)0328
Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo concernente l'approvazione della Commissione (2007/2128(REG))
2009/C 294 E/21
Il Parlamento europeo,
vista la lettera del suo Presidente del 14 dicembre 2006,
vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2005 sugli orientamenti per l'approvazione della Commissione (1),
visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0198/2008);
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 99 — paragrafo 2 |
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Emendamento 2 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 99 — paragrafo 6 |
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Emendamento 3 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato XVI ter (nuovo) |
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ALLEGATO XVI ter Orientamenti per l'approvazione della Commissione
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(1) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 137.
(2) Cfr. allegato XVI ter.
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/86 |
Martedì 8 luglio 2008
Modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del gruppo di lavoro per la riforma del Parlamento concernenti i lavori dell'Aula
P6_TA(2008)0334
Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa (2007/2272(REG))
2009/C 294 E/22
Il Parlamento europeo,
viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 25 ottobre e 12 dicembre 2007,
viste le lettere del suo Presidente in data 15 novembre 2007 e 31 gennaio 2008,
viste la prima relazione interlocutoria del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento concernente La seduta plenaria e il calendario delle attività, presentata alla Conferenza dei presidenti il 6 settembre 2007, e le sue conclusioni riguardanti le relazioni di iniziativa,
visto l'articolo 199 del trattato CE,
visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0197/2008);
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione dei punti 2 e 3 del nuovo allegato II bis, che entrano in vigore il primo giorno della legislatura avente inizio nel luglio 2009; segnala che l'articolo 45, paragrafo 1 bis, si applica ugualmente alle relazioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione; |
3. |
decide che l'emendamento 5, relativo all'articolo 39, paragrafo 2, contenuto nella sua decisione del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce dello Statuto dei deputati (1), entra in vigore il primo giorno della prossima tornata; |
4. |
decide, a norma dell'articolo 204, lettera c), di pubblicare la decisione della Conferenza dei presidenti sulle normative e prassi concernenti le relazioni di iniziativa, quale modificata dalle sue decisioni del 12 dicembre 2007 e del 14 febbraio 2008, in allegato al regolamento; incarica il suo Segretario generale di aggiornare detto allegato conformemente alle future decisioni al riguardo della Conferenza dei presidenti; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 38 bis (nuovo) |
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Articolo 38 bis Diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati 1. Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa. 2. La relazione comprende:
3. Qualora l'adozione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione finché il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione. |
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Emendamento 2 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 — paragrafo 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 — paragrafo 2 — comma 1 |
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Emendamento 4 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 — paragrafo 2 — comma 2 |
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In tali casi la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi. |
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Emendamento 5 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 110 — paragrafo 1 |
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Emendamento 6 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 110 — paragrafo 2 |
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Emendamento 7 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 111 — paragrafo 1 |
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Emendamento 8 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 131 bis (nuovo) |
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Articolo 131 bis Breve presentazione Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di intervenire e ciascun deputato ha il diritto di pronunciarsi mediante una dichiarazione scritta complementare a norma dell'articolo 142, paragrafo 7. |
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Emendamento 9 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 142 — paragrafo 5 |
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Emendamento 10 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 151 — paragrafo 4 |
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In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione del gruppo politico non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti. |
In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti. |
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L'articolo 103, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis. |
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Emendamento 11 |
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Regolamento del Parlamento europeo Allegato II bis (nuovo) |
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ALLEGATO II bis Direttive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 110 e 111
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(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0500.
(2) Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti, riportata nell'allegato […] del regolamento.
(3) Cfr. allegato II bis.
(4) Cfr. allegato II bis.
Mercoledì 9 luglio 2008
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/91 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Modifica dell'articolo 29 del regolamento: costituzione di gruppi politici
P6_TA(2008)0351
Decisione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla modifica dell'articolo 29 del regolamento del Parlamento europeo — costituzione di gruppi politici (2006/2201(REG))
2009/C 294 E/23
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0420/2006),
visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0206/2008);
1. |
decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso; |
2. |
decide che tale modifica entri in vigore il primo giorno della prima tornata successiva alle elezioni dirette del Parlamento europeo del 2009; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 3 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 29 — paragrafo 2 |
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Emendamento 1 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 29 — paragrafo 2 bis (nuovo) |
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Parlamento europeo
Martedì 8 luglio 2008
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/92 |
Martedì 8 luglio 2008
Disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ***I
P6_TA(2008)0315
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (COM(2008)0308 — C6-0200/2008 — 2008/0095(COD))
2009/C 294 E/24
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0308),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179 e 181 bis del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0200/2008),
visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0271/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/93 |
Martedì 8 luglio 2008
Regimi di sostegno nel quadro della PAC *
P6_TA(2008)0316
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che istituisce norme comuni per i regimi a sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e stabilisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2008)0247 — C6-0208/2008 — 2008/0088(CNS))
2009/C 294 E/25
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0247),
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0208/2008),
visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0270/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/93 |
Martedì 8 luglio 2008
Prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) ***I
P6_TA(2008)0317
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (COM(2008)0111 — C6-0127/2008 — 2006/0214(COD))
2009/C 294 E/26
(Procedura di codecisione — codificazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0111),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0127/2008),
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),
visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0290/2008),
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali; |
1. |
approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/94 |
Martedì 8 luglio 2008
Conservazione degli uccelli selvatici (Adeguamento alla proceduta di regolamentazione con controllo) ***I
P6_TA(2008)0318
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0105 — C6-0088/2008 — 2008/0038(COD))
2009/C 294 E/27
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0105),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0088/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0259/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/95 |
Martedì 8 luglio 2008
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto *
P6_TA(2008)0319
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))
2009/C 294 E/28
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0433/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0232/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Considerando 2 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Considerando 3 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Considerando 6 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Considerando 7 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Considerando 10 |
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In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni , i quali, in virtù del loro valore economico, possono essere assimilati all'acquisto di un bene immobile. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale. Invece, le riparazioni e le migliorie minori con un'importanza economica limitata dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Titolo V — Capo 1 — Sezione 4 — titolo |
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Emendamento 8 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Articolo 1 — punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 38 — paragrafo 1 |
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1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo-rivenditore di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale, di energia elettrica, o di calore o di freddo mediante le reti di calore o di freddo, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. |
1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo-rivenditore di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale tra due gasdotti , di energia elettrica, o di calore o di freddo mediante le reti di calore o di freddo, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. |
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Emendamento 9 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Articolo 1 — punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 39 — comma 1 |
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Nei casi di cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale, di energia elettrica, o di calore o di freddo non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni. |
Nei casi di cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale tra due gasdotti , di energia elettrica, o di calore o di freddo non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni. |
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Emendamento 10 |
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Proposta di direttiva — atto modificativo Articolo 1 — punto 11 Direttiva 2006/112/CE Articolo 168 bis — comma 1 |
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In caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione. |
In caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione. Le riparazioni o le migliorie minori sono escluse dal campo di applicazione della presente disposizione. |
(1) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/98 |
Martedì 8 luglio 2008
Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE del 1991 (Convenzione di Espoo) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero *
P6_TA(2008)0320
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione UNU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo nel 1991 (COM(2008)0132 — C6-0161/2008 — 2008/0052(CNS))
2009/C 294 E/29
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0132),
visto il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo nel 1991,
visto l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0161/2008),
visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0221/2008);
1. |
approva la conclusione del protocollo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). |
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/99 |
Martedì 8 luglio 2008
Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo UE/CE/Svizzera sull'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen *
P6_TA(2008)0321
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (COM(2006)0752 — C6-0089/2008 — 2006/0251(CNS))
2009/C 294 E/30
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0752),
visto il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
visti l'articolo 62, l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettere a) e b), gli articoli 66 e 95 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0089/2008),
visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 35 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0246/2008);
1. |
approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo; |
2. |
si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Liechtenstein. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
|||||
Proposta di decisione del Consiglio Visto 1 |
|||||
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Emendamento 2 |
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Proposta di decisione del Consiglio Visto 3 |
|||||
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3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/100 |
Martedì 8 luglio 2008
Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo CE/Svizzera sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera *
P6_TA(2008)0322
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (COM(2006)0754 — C6-0090/2008 — 2006/0252(CNS))
2009/C 294 E/31
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0754),
visto il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera,
visti l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0090/2008),
visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 35 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0247/2008);
1. |
approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo; |
2. |
si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Principato del Liechtenstein. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
||||
Emendamento 1 |
|||||
Proposta di decisione del Consiglio Visto 1 |
|||||
|
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Emendamento 2 |
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Proposta di decisione del Consiglio Visto 3 |
|||||
|
|
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/101 |
Martedì 8 luglio 2008
Determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein *
P6_TA(2008)0323
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein (COM(2006)0753 — C6-0091/2008 — 2006/0257(CNS))
2009/C 294 E/32
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0753),
visto il protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein,
visti l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0091/2008),
visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 35 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0261/2008);
1. |
approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo; |
2. |
si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato, |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
||||
Emendamento 1 |
|||||
Proposta di decisione del Consiglio Visto 1 |
|||||
|
|
||||
Emendamento 2 |
|||||
Proposta di decisione del Consiglio Visto 3 |
|||||
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3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/102 |
Martedì 8 luglio 2008
Numerazione dei visti *
P6_TA(2008)0324
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti (COM(2008)0188 — C6-0187/2008 — 2008/0074(CNS))
2009/C 294 E/33
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione (COM(2008)0188),
visto l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto iii), del trattato CE,
visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0187/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0268/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/103 |
Martedì 8 luglio 2008
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India *
P6_TA(2008)0325
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (16681/2007 — COM(2007)0576 — C6-0073/2008 — 2007/0207(CNS))
2009/C 294 E/34
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0576),
visto il progetto di decisione del Consiglio (16681/2007),
visti l'articolo 170, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0073/2008),
visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0254/2008);
1. |
approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Repubblica dell'India. |
TESTO DEL CONSIGLIO |
EMENDAMENTO |
||
Emendamento 1 |
|||
Progetto di decisione Considerando 3 bis (nuovo) |
|||
|
|
||
Emendamento 2 |
|||
Progetto di decisione Considerando 3 ter (nuovo) |
|||
|
|
||
Emendamento 3 |
|||
Progetto di decisione Considerando 3 quater (nuovo) |
|||
|
|
||
Emendamento 4 |
|||
Progetto di decisione Considerando 3 quinquies (nuovo) |
|||
|
|
||
Emendamento 5 |
|||
Progetto di decisione Considerando 3 sexies (nuovo) |
|||
|
|
||
Emendamento 6 |
|||
Progetto di decisione Considerando 3 septies (nuovo) |
|||
|
|
||
Emendamento 7 |
|||
Progetto di decisione Considerando 3 octies (nuovo) |
|||
|
|
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/105 |
Martedì 8 luglio 2008
Procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ***II
P6_TA(2008)0329
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (16673/2/2007 — C6-0138/2008 — 2006/0143(COD))
2009/C 294 E/35
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (16673/2/2007 — C6-0138/2008) (1),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0423),
vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0672),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 62 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0179/2008);
1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 1.
(2) Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0320.
Martedì 8 luglio 2008
P6_TC2-COD(2006)0143
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1331/2008)
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/106 |
Martedì 8 luglio 2008
Additivi alimentari ***II
P6_TA(2008)0330
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (16675/2/2007 — C6-0141/2008 — 2006/0145(COD))
2009/C 294 E/36
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (16675/2/2007 — C6-0141/2008) (1),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0428),
vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0673),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 62 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0180/2008);
1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 10.
(2) Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0321.
Martedì 8 luglio 2008
P6_TC2-COD(2006)0145
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1333/2008)
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/107 |
Martedì 8 luglio 2008
Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ***II
P6_TA(2008)0331
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1576/89 e (CEE) n. 1601/91, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE (16677/3/2007 — C6-0139/2008 — 2006/0147(COD))
2009/C 294 E/37
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (16677/3/2007 — C6-0139/2008) (1),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0427),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 62 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0177/2008);
1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 46.
(2) Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
Martedì 8 luglio 2008
P6_TC2-COD(2006)0147
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1334/2008)
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/108 |
Martedì 8 luglio 2008
Enzimi alimentari ***II
P6_TA(2008)0332
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (16676/1/2007 — C6-0140/2008 — 2006/0144(COD))
2009/C 294 E/38
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (16676/1/2007 — C6-0140/2008) (1),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0425),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 62 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0176/2008);
1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 32.
(2) Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
Martedì 8 luglio 2008
P6_TC2-COD(2006)0144
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1332/2008)
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/109 |
Martedì 8 luglio 2008
Modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di integrare le attività aeree nel sistema comunitario di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ***II
P6_TA(2008)0333
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (5058/3/2008 — C6-0177/2008 — 2006/0304(COD))
2009/C 294 E/39
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (5058/3/2008 — C6-0177/2008) (1),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0818),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 62 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0220/2008);
1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 122 E del 20.5.2008, pag. 19.
(2) Testi approvati del 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.
Martedì 8 luglio 2008
P6_TC2-COD(2006)0304
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 luglio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/101/CE)
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/110 |
Martedì 8 luglio 2008
Bilancio 2009: prime riflessioni sul PPB 2009 e sul mandato per la concertazione in merito al PPB 2009
P6_TA(2008)0335
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sul bilancio 2009: prime riflessioni sul progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2009 e sul mandato per la concertazione, Sezione III — Commissione (2008/2025(BUD))
2009/C 294 E/40
Il Parlamento europeo,
visto il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2009, adottato dalla Commissione il 6 maggio 2008,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII),
visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
viste le sue risoluzioni del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009 (2) e sul quadro di bilancio e le priorità per il 2009 (3),
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 giugno 2008,
visti l'articolo 69 e l'Allegato IV del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0262/2008),
A. |
considerando che nel 2009, il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato di Lisbona), se ratificato porrà finalmente il Parlamento europeo su un piano di parità con il Consiglio nei settori legislativo e di bilancio e attribuirà nuove competenze all'Unione europea, con importanti ripercussioni sul bilancio dell'Unione europea, |
B. |
considerando che la procedura di bilancio annuale nel suo insieme subirà modifiche fondamentali a seguito dell'applicazione delle disposizioni del nuovo trattato e che la distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie nonché il tasso (massimo) di aumento delle spese non obbligatorie saranno abbandonati, |
C. |
considerando che in data 16 aprile 2008 le tre istituzioni hanno convenuto in una dichiarazione di avviare quanto prima un dibattito vertente sui necessari accordi in materia di bilancio relativi al trattato di Lisbona, ricordando che nel 2009 vi sarà il rinnovo del parlamento e della Commissione, i quali dovranno essere pienamente all'altezza di accogliere i cambiamenti apportati dall'eventuale ratifica del trattato; |
Progetto preliminare di bilancio 2009
1. |
osserva che la dotazione totale per il progetto preliminare di bilancio (PPB) 2009 ammonta a 134 394,9 milioni di euro in stanziamenti d'impegno e a 116 736,4 milioni di euro in stanziamenti di pagamento, con un margine di 2 638,1 milioni di euro al di sotto del massimale previsto per gli impegni e di 7 443,6 milioni di euro per i pagamenti, con una percentuale di spese obbligatorie pari al 33 % degli impegni e al 38 % dei pagamenti; |
2. |
rileva che gli impegni nel quadro del PPB 2009 corrispondono all'1,04 % dell'RNL con un incremento complessivo pari al 3,1 %, rispetto al bilancio 2008, a fronte di un aumento delle spese obbligatorie del 4,7 %, in virtù dell'introduzione graduale di aiuti diretti a favore dei nuovi Stati membri, e del 2,4 % per le spese non obbligatorie; |
3. |
osserva con interesse che i pagamenti del PPB 2009 ammontano allo 0,90 % dell'RNL, un importo che rappresenta un decremento del 3,3 % rispetto al bilancio 2008, con un aumento dei pagamenti per le spese obbligatorie pari al 4,8 % in linea con gli sviluppi sul fronte degli impegni, mentre i pagamenti per le spese non obbligatorie hanno registrato una flessione del 7,6 %; |
4. |
prende atto delle priorità del PPB stabilite dalla Commissione:
|
5. |
rammenta le sue priorità enunciate nella summenzionata risoluzione del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009; |
Osservazioni generali
6. |
esprime la sua convinzione che l'Unione europea debba disporre del livello di risorse necessario a permettere la piena attuazione delle politiche e delle attività attualmente perseguite e che al contempo possa contare sulla flessibilità necessaria ad affrontare le nuove sfide politiche; |
7. |
rileva che la parte di gran lunga più cospicua del margine complessivo di 2 638 milioni di euro nel PPB, equivalente a un importo di 2 027 milioni di euro, deriva dal margine a titolo delle spese di mercato e dai pagamenti diretti nel quadro della rubrica 2 (primo pilastro della PAC); |
8. |
prende atto con interesse delle summenzionate conclusioni della presidenza e delle implicazioni finanziarie che alcune di esse potrebbero avere; ritiene che sia possibile soddisfare tale fabbisogno solamente mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'AII, in particolare ai punti 21-23; |
9. |
rileva che, in conseguenza dei margini esigui al di sotto dei rimanenti massimali previsti dal QFP, nella fattispecie le rubriche 1A, 3B e 4, la capacità dell'Unione di far fronte a cambiamenti sul piano politico in termini di bilancio risulta notevolmente limitata; sottolinea, al contempo, la possibilità di ricorrere alle disposizioni dell'AII per superare le carenze finanziarie; |
10. |
considera propria responsabilità, in quanto autorità di bilancio, fornire garanzia che l'impiego dei finanziamenti stanziati per il bilancio dell'Unione europea sia finalizzato all'ottimizzazione delle limitate risorse; intende adoperarsi ai fini dell'elaborazione di un bilancio più ambizioso, equilibrato e coerente tenendo conto delle richieste delle commissioni specializzate e in collaborazione con le medesime; |
11. |
non riesce sempre a individuare una chiara correlazione fra le priorità politiche della Commissione, definite nella strategia politica annuale (SPA) e nel PPB, e gli aumenti riportati nelle corrispondenti linee di bilancio e nei settori di intervento; è ancora insoddisfatto dei tentativi della Commissione di includere nel PPB le priorità del Parlamento; non è convinto, ad esempio, che la priorità legata alla lotta ai cambiamenti climatici sia effettivamente onorata nel complesso del bilancio proposto dalla Commissione; auspica di ricevere informazioni più precise sulla metodologia utilizzata per giungere alla conclusione che oltre il 10 %, ovvero 14 miliardi EUR del bilancio dell'Unione europea, viene speso per obiettivi ambientali; chiede una presentazione generale di tutta la spesa di bilancio relativa al cambiamento climatico, compresi lo sviluppo rurale e i fondi strutturali, per poter valutare la correlazione tra le priorità politiche e di bilancio; sottolinea la necessità di riesaminare i programmi attuali nell'ambito della revisione intermedia, al fine di integrare meglio gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e di garantire una maggiore coerenza dell'azione; |
12. |
auspica di avviare un dialogo con il Consiglio e la Commissione sull'utilizzo di altri strumenti previsti dall'AII per incrementare i finanziamenti destinati alle misure volte a contrastare il cambiamento climatico nella prospettiva di giungere a un accordo globale sul cambiamento climatico per il dopo 2012; |
13. |
si dichiara interessato a collaborare strettamente con il Consiglio e la Commissione al fine di individuare in tempi brevi un accordo efficace sul pacchetto energia e cambiamento climatico, inclusa la cattura e lo stoccaggio del carbonio; rileva che l'Unione europea deve continuare a dimostrare che la crescita economica e lo sviluppo possono essere riconciliati con un'economia a basse emissioni di carbonio; ricorda al Consiglio le summenzionate conclusioni adottate dalla Presidenza; |
14. |
esprime profonda preoccupazione rispetto alla prassi ormai invalsa di prevedere la disponibilità di margini sempre più frequentemente derivanti da una «elaborazione creativa di bilancio», in cui compaiono operazioni di rinvio a fine periodo dei finanziamenti relativi a programmi pluriennali esistenti, esclusioni di fabbisogni di bilancio già ben noti e prevedibili e altre manovre analoghe; ritiene che tali pratiche víolino il principio della buona elaborazione di bilancio e richiama ancora una volta alla necessità di un PPB che rispecchi fedelmente le esigenze di bilancio dell'anno a venire; invita la Commissione e il Consiglio a collaborare al fine di adottare le decisioni necessarie a conseguire un livello soddisfacente di stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2009; |
15. |
sottolinea l'importanza della chiarezza, della coerenza e della trasparenza nella presentazione del bilancio dell'Unione europea, fattori di assoluta necessità anche relativamente all'esigenza di comunicare ai cittadini europei come vengono spesi i fondi dell'Unione europea; manifesta preoccupazione in merito alla difficoltà via via maggiore di distinguere fra spese operative e spese amministrative della Commissione, nonché all'importo già di per sé sostanziale di spese di ordine amministrativo finanziate a mezzo di stanziamenti operativi, e non, più realisticamente, a titolo della rubrica 5; |
16. |
deplora il fatto che, ad oggi, non vi siano indicazioni precise relative agli esatti cambiamenti apportati, rispetto alla versione precedente, ad un documento di programmazione finanziaria recentemente presentato, né chiare spiegazioni sull'eventualità o sulle modalità di compensazione degli incrementi previsti in un determinato esercizio, sugli anticipi degli stanziamenti o sui rinvii a fine esercizio; ritiene che tali operazioni non siano conformi alle disposizioni contenute al punto 46 dell'AII e invita la Commissione a ottemperare ai propri obblighi in merito; |
17. |
sottolinea che è particolarmente importante garantire una verifica, nell'ambito generale del bilancio, delle conseguenze delle operazioni di anticipo e di rinvio a fine esercizio dei programmi pluriennali, al fine di assicurare una programmazione coerente degli impegni per la durata del QFP, nel rispetto delle priorità del Parlamento sancite dall'AII; |
18. |
esprime sorpresa per il livello estremamente basso di stanziamenti di pagamento (116 736 milioni di euro) proposti dalla Commissione nel suo PPB; rileva che gli stanziamenti di impegno votati a titolo dei bilanci per gli esercizi 2007 e 2008 ammontavano rispettivamente a 126 500 milioni di euro e 129 100 milioni di euro; |
19. |
chiede alla Commissione di proseguire il suo esercizio di screening avviato nel 2007 e di presentare con chiarezza ulteriori informazioni sulla politica in materia di risorse umane, sull'applicazione della strategia di riassegnazione e sul livello di esternalizzazione delle funzioni per il 2009; chiede una relazione di verifica entro il 30 aprile 2009, comprendente le conclusioni cui perverrà la Commissione sulla sua organizzazione interna; prende atto della relazione di verifica della Commissione, del 2008, dal titolo «Pianificazione e ottimizzazione delle risorse umane della Commissione per rispondere alle priorità dell'Unione europea», in cui la Commissione conferma il proprio impegno a non richiedere nuovi posti fino al 2013, in seguito all'ultima quota del 2009 di posti necessari connessi all'allargamento; |
20. |
constata un forte aumento del numero delle indagini esterne avviate dall'OLAF nel settore degli aiuti esterni e chiede pertanto alla Commissione di garantire che l'OLAF disponga delle risorse necessarie; invita il Consiglio a migliorare la qualità della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nella lotta contro la frode a livello di Unione europea; invita il Consiglio a garantire un adeguato seguito delle indagini antifrode da parte degli Stati membri, ivi inclusa la procedura di recupero; |
Sottorubrica 1A
21. |
osserva che gli impegni iscritti nel PPB a favore della competitività per la crescita e l'occupazione ammontano a 11 690 milioni di euro, lasciando un margine di 82 milioni di euro, un importo che rappresenta un incremento del 5,5 % rispetto al 2008; osserva altresì un aumento pari al 5,3 % dei pagamenti, che raggiungono un totale di 10 285,2 milioni di euro; |
22. |
accoglie con favore l'intenzione della Commissione di intraprendere iniziative cruciali nel settore della creazione di posti di lavoro e del sostegno all'innovazione, alle piccole e medie imprese (PMI) e alla ricerca; evidenzia la necessità di una corretta attuazione e di un adeguato monitoraggio delle attuali iniziative in tale ambito, quali il programma quadro per l'innovazione e la competitività (CIP) e altre iniziative concernenti le PMI; |
23. |
accoglie con favore la priorità inserita dalla Commissione nel PPB relativa alla promozione della ricerca in materia di energia pulita ed efficiente ed intende garantire che vengano fornite le risorse necessarie (oltre al Settimo programma quadro) visto che l'efficienza energetica costituisce una strategia fondamentale per combattere il problema del cambiamento climatico; |
24. |
sottolinea l'importanza di mettere a disposizione le risorse di bilancio necessarie per tutte le misure atte a facilitare la promozione e l'introduzione di programmi di educazione ai media e alle nuove tecnologie; |
25. |
deplora l'esiguità del margine disponibile alla sottorubrica 1A, che fa presagire l'impossibilità di finanziare nuove priorità mediante riassegnazione, senza arrecare gravi pregiudizi a programmi importanti in vigore, e raccomanda pertanto lo stanziamento di fondi supplementari nell'ipotesi di adozione di nuove priorità; |
26. |
reputa che, sulla base del margine esiguo disponibile alla rubrica 1A, dovrebbe assumere priorità l'adeguata esecuzione e valutazione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie in corso, pur mantenendo ovviamente praticabile l'introduzione di nuovi progetti pilota e di nuove azioni preparatorie; |
27. |
ritiene che la prevista legge sulle piccole imprese (Small Business Act) costituisca una strategia importante a sostegno delle PMI; attende con vivo interesse proposte precise quanto al finanziamento di questo nuovo strumento strategico; sollecita la Commissione e gli Stati membri a fare maggior uso a tal fine anche delle risorse disponibili a titolo dei fondi strutturali; ritiene che, poiché le PMI risentono in modo particolare dei ritardi nei pagamenti, l'Unione europea debba evitare tali ritardi individuando un regime efficiente e trasparente di controllo per garantire che i pagamenti siano effettuati entro un determinato periodo; |
Sottorubrica 1B
28. |
osserva che gli impegni iscritti nel PPB a favore della coesione per la crescita e l'occupazione hanno registrato un incremento del 2,5 % per un totale di 48 413,9 milioni di euro, con un unico margine disponibile pari a 14 milioni di euro nella dotazione per l'assistenza tecnica; prende atto che l'aumento complessivo del 2,5 % è da attribuire all'incremento sostanziale del Fondo di coesione (+14 % rispetto al 2008), mentre gli stanziamenti destinati ai Fondi strutturali rimangono invariati; |
29. |
deplora il netto calo dei pagamenti, che rispetto al 2008 registrano una flessione del 13,9 % arrivando a 34 914,1 milioni di euro; non ritiene convincenti, in particolare, le motivazioni alla base della revisione al ribasso delle previsioni del livello dei pagamenti, ovvero -30 % per la convergenza del FESR, -13 % per la competitività e l'occupazione regionale del FESR, -85 % per la cooperazione territoriale prevista dal FESR e -50 % nel Fondo di coesione per i nuovi programmi relativi al periodo 2007-2013; |
30. |
ritiene che la Commissione debba indicare se tale netto calo sia direttamente o indirettamente dovuto al nuovo piano di azione volto a rafforzare la supervisione e la gestione condivisa delle azioni strutturali, in particolare alla luce del fatto che esso potrebbe riallacciarsi a una mancanza di controlli di primo livello negli Stati membri; |
31. |
intende assicurarsi che siano comunque garantite le risorse necessarie alle politiche di coesione, in modo da poter affrontare le sfide attuali e future al principio di solidarietà in seno all'Unione europea; |
Rubrica 2
32. |
osserva che gli impegni iscritti nel PPB a favore della conservazione e gestione delle risorse naturali ammontano a 57 525,7 milioni di euro, un importo che rappresenta un incremento del 3,5 % rispetto al 2008 e che genera un margine pari a 2 113,3 milioni di euro; i pagamenti hanno fatto registrare un aumento del 3,0 % per un totale di 54 834,9 milioni di euro; la parte della rubrica 2 destinata a spese di mercato e aiuti diretti equivale ad un importo di 42 860,3 milioni di euro per gli impegni e 42 814,2 milioni di euro per i pagamenti; |
33. |
sottolinea che soltanto lo 0,5 % degli stanziamenti a titolo della rubrica 2, malgrado le misure ambientali previste dalla programmazione relativa allo sviluppo rurale e le norme ambientali alla base del sistema di condizionalità per i pagamenti diretti, è utilizzato a beneficio di priorità di ordine ambientale, mentre la quota prevalente dei fondi è assegnata ad aiuti diretti e spese di mercato; |
34. |
constata con soddisfazione l'incremento di 20,9 milioni di euro per LIFE+, ma osserva con un certo rammarico che soltanto una porzione di tale importo è destinata ad attività intensificate nel settore dei cambiamenti climatici; ritiene che la priorità orizzontale di bilancio concernente la lotta al cambiamento climatico non sia opportunamente rispecchiata da tali cifre; |
35. |
ricorda che l'obiettivo primario della PAC è di garantire la stabilità dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti nonché prezzi ragionevoli per i consumatori; invita pertanto la Commissione a prevedere nel bilancio 2009 i fondi necessari per far fronte alle nuove esigenze derivanti dall'attuale crisi alimentare, in particolare facilitando l'accesso ai prodotti alimentari per le persone più bisognose, che sono anche quelle maggiormente colpite da tale crisi; |
36. |
si compiace delle flessioni generalizzate delle restituzioni all'esportazione applicate ai prodotti agricoli, risultanti dalle condizioni di mercato favorevoli nonché dai risparmi generati da tale intervento; |
37. |
osserva che gli impegni previsti nel PPB a favore dello sviluppo rurale permangono essenzialmente stabili ad un valore di 13 401 milioni di euro (ivi inclusa la modulazione) per gli stanziamenti d'impegno, accanto a 10 926 milioni di euro per gli stanziamenti di pagamento, equivalenti ad un decremento del 4 % rispetto al 2008; |
38. |
considera tali cifre indicative nel quadro del «controllo sullo stato di salute» della PAC presentato dalla Commissione il 20 maggio 2008; |
39. |
sottolinea le notevoli difficoltà relative all'attuazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); deplora che 2 830 milioni di euro di stanziamenti siano rimasti inutilizzati nel 2007, che 1 361 milioni di euro siano stati riportati all'esercizio 2008 e che 1 469 milioni di euro siano stati riprogrammati per il periodo 2008-2013, a norma del punto 48 dell'AII; esprime preoccupazione per la riprogrammazione di importi così considerevoli, la quale determinerà un significativo ritardo nella messa a disposizione dei fondi nelle zone rurali; |
Sottorubrica 3A
40. |
osserva che gli impegni inseriti nel PPB a favore di «Libertà, sicurezza e giustizia» hanno registrato un incremento del 15 % e ammontano a 839,1 milioni di euro, lasciando un margine di 32,9 milioni di euro; i pagamenti sono aumentati dell'11,7 % e corrispondono ad un importo pari a 596,7 milioni di euro; |
41. |
rileva che l'ingente incremento di cui sopra rispetto al 2008 è essenzialmente dovuto ad un aumento sostanziale nei capitoli «Solidarietà — frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone» (+ 44,4 milioni di euro, ovvero + 15,6 %), «Flussi migratori — politiche comuni di asilo e immigrazione» (+ 43,3 milioni di euro, ovvero + 18,9 %) e «Sicurezza e tutela delle libertà» (+ 20,8 milioni di euro, ovvero + 27,1 %); |
42. |
prende atto dell'incremento del 36,3 % degli stanziamenti d'impegno nel programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» e ne esaminerà le ragioni di fondo; |
43. |
esprime timori in merito all'esiguità dei fondi destinati all'attività «Diritti fondamentali e giustizia», che registrano un incremento di appena lo 0,2 % per gli impegni e una contrazione reale del 10 % per i pagamenti rispetto al bilancio del 2008; |
44. |
sottolinea la riconferma dell'incremento degli stanziamenti votati nel 2008 a favore dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), pur osservando con una certa preoccupazione il ribilanciamento della sovvenzione in oggetto mediante storno di 5,7 milioni di euro dalle spese operative alle spese amministrative; chiede un aumento degli stanziamenti previsti per FRONTEX nell'esercizio 2009, onde consentire a tale Agenzia di onorare l'impegno nei confronti di missioni permanenti e ininterrotte, segnatamente presso i confini meridionali dell'Unione (Hera, Nautilus e Poseidon); |
45. |
sottolinea che un patto europeo sulla politica dell'immigrazione dovrebbe comprendere questioni concernenti la lotta contro l'immigrazione clandestina, la gestione dell'immigrazione legale, l'integrazione di cittadini di paesi terzi e il potenziamento della protezione delle frontiere, tenendo pienamente conto del principio di solidarietà e della massima tutela dei diritti fondamentali; |
Sottorubrica 3B
46. |
osserva che gli impegni iscritti nel PPB a favore della rubrica «Cittadinanza» ammontano a 628,7 milioni di euro e segnano un incremento pari all'1,0 % se si considerano gli stanziamenti del 2008 al netto degli stanziamenti per il Fondo di solidarietà e per lo strumento di transizione predisposto per Bulgaria e Romania; il margine rimanente ammonta a 22 milioni di euro, mentre i pagamenti sono aumentati dello 0,7 % per un totale di 669 milioni di euro; |
47. |
deplora che l'esiguo margine di 22 milioni di euro rimasto alla sottorubrica lasci uno spazio di manovra oltremodo limitato per progetti pilota e attività preparatorie; |
48. |
attira l'attenzione sulla necessità di aumentare l'efficacia e di migliorare il coordinamento degli interventi dell'Unione europea in materia di protezione civile, segnatamente sviluppando metodologie comuni di protezione civile tra gli Stati membri, sistemi di allerta e di prevenzione precoci e aggiornando la capacità di trasportare l'assistenza della protezione civile, al fine di essere più preparati a proteggere i cittadini dell'Unione; |
49. |
deplora il fatto che l'aumento proposto dalla Commissione a titolo della sottorubrica in oggetto, a vantaggio di politiche fondamentali di diretta incidenza sulla vita quotidiana dei cittadini europei, sia notevolmente inferiore rispetto all'incremento medio degli stanziamenti di impegno, pari al 3,1 %; si rammarica in particolare che, rispetto al 2008, per le principali attività finalizzate ad un'Europa dei cittadini siano previsti gli aumenti più ristretti e perfino alcuni decrementi; |
50. |
esprime preoccupazione in merito alle riduzioni proposte dalla Commissione con riferimento ad una serie di linee di bilancio preposte al finanziamento delle attività di comunicazione, principalmente nel contesto dei compiti e delle nuove sfide cui far fronte in tale ambito nel 2009, quali le elezioni europee o l'eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona; |
51. |
ritiene che la funzione essenziale della politica di comunicazione e informazione risieda nel fornire informazioni ai cittadini europei in merito agli interventi e ai programmi realizzati dall'UE nonché ai miglioramenti conseguiti negli ultimi anni; |
52. |
rammenta che tutte le istituzioni hanno il diritto di attuare una politica di comunicazione quale componente della propria autonomia istituzionale, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (regolamento finanziario), nel rispetto dei limiti imposti da un quadro comune e di un determinato grado di armonizzazione in termini di presentazione, tale da permettere l'elaborazione di un «marchio UE» riconoscibile da utilizzare nella totalità delle iniziative di comunicazione; |
53. |
riconosce l'esigenza di coordinare le diverse politiche di comunicazione attuate dalle istituzioni in seno al Gruppo interistituzionale per l'informazione e la comunicazione; rammenta che la comunicazione rimane, oggi come in passato, una priorità essenziale del Parlamento; ritiene che il ruolo centrale svolto dal Parlamento in tale ambito sia vitale e costituisca garanzia di continuità ed efficienza della politica, soprattutto in vista delle imminenti elezioni europee; sottolinea, in tale contesto, che sarebbe necessario potenziare l'informazione fornita ai cittadini quanto ai diritti di cui godono in virtù della legislazione europea; |
Rubrica 4
54. |
osserva che gli impegni previsti a favore della rubrica «L'UE quale partner globale» hanno registrato un incremento dell'1,8 % per un totale di 7 440,4 milioni di euro, generando un margine disponibile di 243,6 milioni di euro; i pagamenti hanno subíto un decremento del 6,6 % e ammontano a 7 579,5 milioni di euro; |
55. |
osserva che tale incremento, pari all'1,8 %, si situa al di sotto della media complessiva del 3,1 % per il bilancio generale dell'Unione europea; ritiene che ciò rappresenti un segnale inquietante in quanto la rubrica 4 rappresenta tradizionalmente uno dei settori più impegnativi nell'ambito del bilancio dell'Unione; |
56. |
esprime profonda preoccupazione in merito al sottofinanziamento della rubrica 4 e condanna con fermezza l'approccio di bilancio adottato dalla Commissione, che non presta considerazione alcuna alle esigenze reali da aspettarsi in tale ambito; osserva che il margine attualmente disponibile di 243,6 milioni di euro rappresenta di conseguenza una cifra alquanto arbitraria; ritiene che tale problema possa essere affrontato soltanto con una revisione generale del QFP mirata ad innalzare il massimale della rubrica 4 per il periodo 2009-2013; |
57. |
rileva che, anteriormente alla presentazione del PPB, il Parlamento aveva richiesto, nella già ricordata risoluzione del 24 aprile 2008, l'elaborazione di un quadro realistico di tutte le esigenze di bilancio, nello specifico a titolo della rubrica 4 del QFP; ritiene che il PPB, rispetto alla rubrica in esame, non sia conforme al principio della sana gestione finanziaria; |
58. |
osserva pertanto con preoccupazione come la Commissione, nella presente fase iniziale della procedura di bilancio, abbia già dichiarato che l'entità degli stanziamenti a favore di Kosovo, Medio Oriente, aiuti alimentari e assistenza macrofinanziaria non consentirà di adempiere agli impegni assunti dall'Unione europea nel mondo, e tanto meno ai previsti fabbisogni integrativi: il PPB prevede ad esempio che 161 milioni di euro in impegni e 100 milioni di euro in pagamenti saranno destinati a favore dell'assistenza alla Palestina e al processo di pace, benché gli importi approvati per il bilancio 2008 ammontassero rispettivamente a 300 milioni di euro e 200 milioni di euro e, dopo diversi storni, gli stanziamenti di pagamento abbiano ormai raggiunto i 350 milioni di euro; quanto al Kosovo, gli stanziamenti a favore della missione EULEX hanno subíto una contrazione del 15,7 % nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC); giudica inaccettabile tale situazione e chiede un nuovo approccio per quanto riguarda la spesa destinata alla Palestina e al Kosovo; ritiene che, in vista della decisione di aumentare considerevolmente il numero iniziale di esperti che operano nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL) in Afghanistan, già in questa fase possano essere previste carenze finanziarie; |
59. |
ribadisce il suo sostegno all'attuazione di una politica europea di vicinato approfondita e differenziata; sottolinea l'esigenza di fornire allo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) un'adeguata dotazione finanziaria che rispecchi l'impegno dell'Unione europea nei confronti dei vicini dell'Europa orientale e meridionale; prende atto del modesto aumento degli stanziamenti previsti per il 2009, e sottolinea che la recente iniziativa «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» non deve in alcun caso ostacolare gli sforzi volti a creare un equilibrio tra gli stanziamenti di impegno per i paesi vicini dell'Europa orientale e meridionale né incrementare le tensioni di bilancio nell'ambito dell'ENPI; |
60. |
deplora il fatto che non siano state avanzate soluzioni di bilancio né indicazioni relative a tali soluzioni intese al finanziamento delle ulteriori esigenze; torna a richiedere con urgenza che venga precisato il fabbisogno totale a titolo della rubrica 4, ivi compreso il capitolo dedicato alla PESC; |
61. |
ribadisce la sua convinzione secondo cui né lo strumento di flessibilità né la riserva per gli aiuti d'urgenza (244 milioni di euro) dovrebbero essere oggetto di storni o di utilizzi impropri allo scopo di finanziare politiche e attività dell'Unione pianificate da lungo tempo, ed è fermamente determinato a mantenere fede a tale posizione nel corso della procedura di bilancio; |
62. |
segnala con preoccupazione la crescente crisi alimentare nel mondo e gli effetti del cambiamento climatico e sottolinea la necessità che l'Unione europea sia in grado di tener fede ai propri impegni per quanto riguarda la fornitura di aiuti alimentari e la risposta alle catastrofi nei paesi in via di sviluppo; osserva con reale preoccupazione che nel PPB 2009 è previsto un incremento pari a soli 6,8 milioni di euro rispetto al 2008 (+3 %) e che già alla fine di aprile 2008 la Commissione ha richiesto uno storno pari a 60 milioni di euro a copertura di costi supplementari relativi agli aiuti alimentari elargiti nel 2008 (con un incremento del 26,88 % per gli stanziamenti d'impegno); chiede che vengano stanziate a tal fine ulteriori risorse nel 2009 attraverso tutti gli strumenti di bilancio disponibili; |
63. |
accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti previsti per i paesi dei Balcani occidentali nell'ambito della componente di potenziamento istituzionale dello strumento di preadesione (IPA), e in particolare l'intenzione della Commissione di intensificare la fornitura di borse di studio aggiuntive e di aumentare i finanziamenti per il dialogo della società civile; invita la Commissione a sostenere l'agenda sociale per i Balcani; |
64. |
sottolinea che i nuovi fondi per gli aiuti al commercio devono essere complementari all'aiuto allo sviluppo esistente e che i nuovi impegni in materia di aiuti al commercio non devono comportare lo spostamento di risorse già destinate in modo specifico ad altre iniziative di sviluppo; chiede nuovamente alla Commissione di precisare l'origine dei 1 000 milioni di euro promessi; |
65. |
accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a istituire un'Alleanza mondiale per la lotta al cambiamento climatico e un Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, quali importanti passi per il sostegno ai paesi in via di sviluppo nell'adeguarsi al cambiamento climatico e nell'attenuarne gli effetti; sottolinea tuttavia l'inadeguatezza dei fondi sinora stanziati; sollecita un aumento dei finanziamenti immediati per tali iniziative nel bilancio del 2009, oltre agli stanziamenti previsti per lo sviluppo; evidenzia inoltre l'importanza di un rafforzamento di tali iniziative attraverso l'accantonamento di ulteriori fondi a lungo termine; |
66. |
rileva che il Fondo di garanzia dei prestiti è iscritto nel PPB per il 2009 con un importo corrispondente a 92,46 milioni di euro a differenza dell'importo, pari a 200 milioni di euro, inizialmente previsto dalla programmazione finanziaria per la copertura del Fondo; rileva come una quota significativa del margine disponibile per il PPB 2009, vale a dire 107,54 milioni di euro su 243,6 milioni di euro, sia in realtà artificiale poiché scaturente da tale manovra; evidenzia con profonda preoccupazione come tali «risparmi» previsti nell'iscrizione in bilancio del Fondo di garanzia per il 2009 dovranno presumibilmente essere compensati da livelli di spesa più elevati nei prossimi anni, lasciando in tal modo margini ulteriormente ridotti a titolo della rubrica 4 rispetto a quanto attualmente programmato; |
67. |
rileva che, dal momento che l'assetto istituzionale comprendente l'Alto Rappresentante, il Presidente del Consiglio europeo e il Servizio europeo per l'azione esterna non è stato ancora determinato, è opportuno rendere progressivamente disponibili i necessari stanziamenti di bilancio, man mano che saranno chiariti l'ambito di competenza e il ruolo delle nuove strutture organizzative; sottolinea che né i cambiamenti a livello istituzionale né le nuove disposizioni concernenti la PSDC dovrebbero andare a gravare sull'attuale livello degli stanziamenti d'impegno previsti per la rubrica 4; |
68. |
sottolinea l'importanza politica dei progetti pilota e delle attività preparatorie adottate dall'autorità di bilancio alla rubrica 4; ne esorta pertanto l'attuazione tempestiva e proattiva da parte della Commissione, utilizzando appieno gli stanziamenti assegnati; |
Rubrica 5
69. |
osserva che le spese amministrative generali proposte registrano un incremento del 5 % rispetto al 2008 e ammontano a 7 647,9 milioni di euro, a fronte di 7 281,5 milioni di euro nel 2008, lasciando soltanto un margine secondario pari a 129,1 milioni di euro (equivalente a circa l'1,7 % del volume delle spese) al di sotto del massimale previsto dal quadro finanziario; |
70. |
si compiace che i nuovi posti richiesti dalla Commissione si riferiscano esclusivamente alla quota finale dei 250 posti precedentemente annunciata per l'UE-2, ma osserva che il proposto incremento delle spese amministrative permane ad un livello superiore rispetto alla media del bilancio generale; riconosce che ciò è in gran parte da imputare a costi pensionistici e salariali indicizzati e in parte alla politica immobiliare; sottolinea che potrebbero rivelarsi necessarie ulteriori modifiche durante l'esercizio finanziario 2009 in caso di entrata in vigore del trattato di Lisbona; delibera, a tale riguardo, a favore di un controllo delle spese amministrative in un contesto interistituzionale, al fine di esaminare le esigenze delle istituzioni per il 2009 ed oltre; |
71. |
ritiene, nonostante il maggior quantitativo di informazioni pervenutegli e le conclusioni preliminari della Commissione secondo cui le agenzie esecutive incentivano la qualità dei programmi UE, che numerose conseguenze finanziarie/amministrative a titolo della rubrica 5 richiedano comunque maggiori chiarimenti; ritiene ad esempio sorprendente che la futura creazione dell'equivalente di 947 nuovi posti nelle due agenzie di ricerca (come riportato nella relazione di follow-up sullo screening in materia di personale) renderà disponibili soltanto 117 posti in seno ai dipartimenti della Commissione nello stesso periodo; |
72. |
manifesta preoccupazione, in linea generale, in riferimento alle tendenze della Commissione all'esternalizzazione le quali, abbinate alle più recenti modifiche apportate allo statuto dei funzionari, hanno condotto ad una situazione in cui un numero via via più consistente di personale in servizio presso l'Unione europea non è identificabile negli organigrammi delle istituzioni approvati dall'autorità di bilancio né è retribuito conformemente alla rubrica 5 del QFP; si rammarica profondamente di tale mancanza di trasparenza che riguarda anche l'utilizzo di esperti nazionali; auspica un'ampia discussione pubblica fra tutte le parti interessate in merito al futuro della governance europea; |
73. |
accoglie con favore il recente seguito dato alla relazione del 2007 vertente sullo screening del personale, pervenuto recentemente come risposta ai propri emendamenti al bilancio 2008; intende esaminare con attenzione il documento in vista della redazione delle conclusioni di bilancio per l'esercizio 2009; |
74. |
chiede alla Commissione quali misure si stanno adottando per realizzare l'obiettivo di ridurre del 25 % entro il 2012 gli oneri amministrativi dell'Unione europea e per verificare se, in futuro, sia praticabile il principio dello sportello unico per ridurre la burocrazia; |
75. |
intende verificare gli stanziamenti amministrativi e le richieste di personale pervenute dalle altre istituzioni, allo scopo di incrementare i vantaggi in termini di efficienza, ivi inclusa, per quanto possibile, una riassegnazione dei posti in funzione delle priorità individuate; osserva che l'aumento medio proposto per le altre istituzioni è pari al 4,8 %, corrispondente a una crescita da 2 673,8 milioni di euro a 2 803,2 milioni di euro, appena al di sotto del tasso di incremento proposto per la Commissione; |
Rubrica 6
76. |
osserva che nel 2009, ultimo anno di compensazioni di bilancio a favore di Bulgaria e Romania, gli impegni e i pagamenti ammontano a 209,1 milioni di euro, un importo che rappresenta un incremento pari all'1,2 % rispetto al 2008 e genera un esiguo margine di 0,9 milioni di euro; |
Progetti pilota e azioni preparatorie
77. |
deplora che, a titolo generale, nel PPB della Commissione non siano iscritti stanziamenti destinati a progetti pilota e azioni preparatorie, che dovranno pertanto essere finanziati a titolo dei margini delle relative rubriche del QFP; esprime stupore nel constatare alcune eccezioni a tale norma generale, nella fattispecie in un ristretto numero di progetti pilota e azioni preparatorie, cui la Commissione sembra interessata, già iscritto in bilancio nel PPB con stanziamenti d'impegno; |
78. |
ricorda l'obbligo che incombe alla Commissione, ai sensi del punto 46, lettera a) dell'AII, di fornire, in riferimento alle azioni annuali, stime pluriennali nonché i margini disponibili al di sotto dei massimali autorizzati; |
79. |
evidenzia che in forza dell'AII è previsto in qualsiasi esercizio di bilancio un tetto massimo di 40 milioni di euro destinato a progetti pilota, accanto a un importo massimo di 100 milioni di euro destinato alle azioni preparatorie, ivi compresa una quota di stanziamenti di importo non superiore a 50 milioni di euro da assegnare a nuove azioni preparatorie; |
80. |
conferma la sua determinazione, come già convenuto nella citata risoluzione del 24 aprile 2008, ad utilizzare la totalità degli importi annuali previsti nell'AII per progetti pilota e azioni preparatorie nel caso in cui il numero e il volume delle proposte di tali progetti e azioni ne richieda l'impiego, poiché reputa tali strumenti indispensabili al Parlamento per l'elaborazione di nuove politiche nell'interesse dei cittadini europei; |
81. |
rammenta che, per l'esercizio 2008, il Parlamento ha adottato progetti pilota e azioni preparatorie per un valore totale di 107,32 milioni di euro in stanziamenti d'impegno; i progetti e le azioni a titolo della sottorubrica 1A ammontavano a 38 milioni di euro, per la rubrica 2 a 25,15 milioni di euro, per la sottorubrica 3A a 3 milioni di euro, per la sottorubrica 3B a 9,5 milioni di euro e per la rubrica 4 a 31,67 milioni di euro; |
82. |
evidenzia che nell'ipotesi in cui nel 2009 il Parlamento decida in favore di un livello analogo di finanziamenti per progetti pilota e azioni preparatorie, circa metà dei margini disponibili a titolo delle rubriche 1A e 3B verrebbero già ad esaurirsi, benché il livello di spesa del 2008 in termini di progetti pilota e azioni preparatorie non avesse raggiunto gli importi massimi concessi ai sensi dell'AII; |
83. |
afferma la sua volontà di presentare alla Commissione, prima della pausa estiva, un primo elenco provvisorio di intenzioni sul fronte dei progetti pilota e delle azioni preparatorie ai fini della procedura di bilancio 2009, in conformità all'allegato II, parte D dell'AII, onde facilitare la definizione di un pacchetto finale equilibrato e coerente; sottolinea che tale elenco non impedisce la presentazione di altre proposte o modifiche ai progetti pilota e azioni preparatorie da parte di singoli deputati, commissioni specializzate e gruppi politici in occasione della prima lettura in autunno; insiste affinché, in vista di tale obiettivo, siano disponibili margini sufficienti per la totalità delle rubriche e delle sottorubriche iscritte in bilancio; |
84. |
intende esplorare, con la Commissione e il Consiglio, le modalità con cui dar seguito alla richiesta del Parlamento ai fini dell'istituzione di un inviato europeo per i diritti delle donne; |
Agenzie
85. |
osserva che gli stanziamenti previsti nel PPB a favore delle agenzie decentrate registrano una crescita dell'1,76 % per un totale di 563,9 milioni di euro per gli impegni, con un calo pari a 6 milioni di euro per i pagamenti (-1 %); |
86. |
rileva che, nonostante l'aumento minimo a livello complessivo negli stanziamenti per l'insieme delle agenzie, il sottogruppo di agenzie riconducibile alla rubrica 1A è stato oggetto di una riduzione del 3,29 %, equivalente a 8,9 milioni di euro, rispetto al bilancio del 2008, in linea con la decisione assunta dall'autorità di bilancio in occasione della riunione per la concertazione del novembre 2008, relativa all'apporto di tagli lineari di importo pari a 50 milioni di euro nel periodo 2009-2013 per finanziare Galileo; |
87. |
prende atto del fatto che i tagli alle agenzie finanziate a titolo della rubrica 1A non risultano «lineari» secondo la formulazione contenuta nelle conclusioni alla procedura di concertazione; intende valutare nel dettaglio l'entità e la distribuzione dei decrementi di bilancio; ribadisce la competenza dell'autorità di bilancio in materia di decisioni relative a tali proposte della Commissione; |
88. |
intende porre in particolare risalto l'esecuzione del bilancio delle agenzie nonché verificare da vicino gli eventuali avanzi di bilancio al fine di accertare che le entrate assegnate siano calcolate nell'elaborazione del bilancio delle agenzie per l'esercizio 2009; |
89. |
deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora sottoposto all'attenzione dell'autorità di bilancio i dettagli delle proposte modalità di finanziamento delle due nuove agenzie attualmente in discussione, una delle quali risulta già iscritta come «p. m.» nel PPB 2009, ed invita la Commissione a fornire chiaramente ulteriori informazioni in materia, quanto prima possibile; è giunto alla conclusione che, dati i margini attuali, occorrerà sondare l'insieme delle possibilità previste dall'AII per il finanziamento di nuovi organismi che svolgono in parte funzioni amministrative; ricorda che il finanziamento di ogni nuova agenzia richiede l'accordo preliminare dell'autorità di bilancio, ai sensi dell'articolo 47 dell'AII; |
90. |
sottolinea nuovamente che i livelli di finanziamento delle agenzie decentrate attuali e future influiranno direttamente sui margini disponibili a titolo delle diverse rubriche previste dal QFP; osserva l'obbligo in capo alla Commissione, in forza dell'AII, di valutare le implicazioni di bilancio per le rispettive rubriche di spesa laddove si proceda alla redazione di una proposta finalizzata alla creazione di una nuova agenzia decentrata; si adopererà al fine di assicurare che il funzionamento delle agenzie decentrate apporti valore aggiunto e promuova gli interessi dei cittadini dell'Unione europea; |
91. |
plaude all'intenzione della Commissione di incentivare un dialogo interistituzionale in merito al ruolo degli organismi definiti in conformità all'articolo 185 del regolamento finanziario e al loro status nell'ambito della governance europea; ribadisce l'importanza di garantire in maniera sistematica sul piano interistituzionale l'applicazione della procedura sancita al punto 47 dell'AII; |
Agenzie esecutive e altre tendenze all'esternalizzazione
92. |
osserva che ogni ulteriore espansione delle agenzie esecutive e di altri analoghi organismi ad hoc sarà finanziata mediante la dotazione di bilancio prevista per il relativo programma; esprime pertanto preoccupazione poiché ulteriori aumenti nel numero di agenzie esecutive e di altri organismi si tradurrà in una riduzione dei fondi operativi disponibili entro le dotazioni assegnate ai programmi e trasferirà i compiti di ordine amministrativo dalla rubrica 5 del QFP ai finanziamenti a titolo delle rubriche operative; |
93. |
manifesta timori che l'istituzione di agenzie esecutive e di altri organismi ad hoc possa comportare una crescita poco trasparente nel numero di funzionari e di personale contrattuale al servizio dell'Unione europea, soprattutto se i posti in seno alle rispettive Direzioni generali della Commissione non sono oggetto delle conseguenti riduzioni e/o riassegnazioni; esorta all'osservanza degli accordi di lavoro per la costituzione di agenzie esecutive (codice di condotta rivisto), in particolare per quanto riguarda il controllo parlamentare sul finanziamento e sulla dotazione di personale delle agenzie; |
Conclusioni e mandato per la concertazione
94. |
ritiene che i seguenti punti rivestano interesse specifico in ordine alla concertazione della procedura di bilancio prevista nel luglio 2008:
|
95. |
deplora fortemente l'abitudine del Consiglio di procedere a tagli lineari nella sua prima lettura del bilancio dell'Unione europea senza fornire alcuna motivazione precisa; invita il Consiglio ad esaminare, in sede di adozione del suo progetto di bilancio, ciascun elemento del bilancio utilizzando i criteri di efficienza, economia e valore aggiunto europeo; ricorda che la definizione del bilancio dell'Unione europea è un atto politico fondamentale che non può rispondere ad una logica meramente contabile, ed auspica che il Consiglio si adoperi per istaurare un vero dialogo politico con il Parlamento nel quadro di questa procedura di bilancio; |
*
* *
96. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, p. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0174.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0175.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
Mercoledì 9 luglio 2008
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/121 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Modifica della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ***II
P6_TA(2008)0340
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (16133/3/2007 — C6-0129/2008 — 2006/0272(COD))
2009/C 294 E/41
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (16133/3/2007 — C6-0129/2008) (1),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0784),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 62 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0223/2008);
1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 122 E del 20.5.2008, pag. 10.
(2) Testi approvati, del 29.11.2007, P6_TA(2007)0557.
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC2-COD(2006)0272
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/110/CE)
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/122 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea ***II
P6_TA(2008)0341
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia) (16138/3/2007 — C6-0131/2008 — 2006/0274(COD))
2009/C 294 E/42
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (16138/3/2007 — C6-0131/2008) (1),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0785),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 62 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0210/2008);
1. |
approva la posizione comune quale emendata; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 93 E del 15.4.2008, pag. 1.
(2) Testi approvati del 29.11.2007, P6_TA(2007)0558.
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC2-COD(2006)0274
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1335/2008)
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/123 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Norme comuni per la prestazione di servizi aerei (rifusione) ***II
P6_TA(2008)0342
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (16160/4/2007 — C6-0176/2008 — 2006/0130(COD))
2009/C 294 E/43
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (16160/4/2007 — C6-0176/2008) (1),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0396),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 67 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0264/2008);
1. |
approva la posizione comune; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune; |
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 129 E del 27.5.2008, pag. 1.
(2) Testi approvati dell'11.7.2007, P6_TA(2007)0337.
3.12.2009 |
IT |
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CE 294/124 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) ***I
P6_TA(2008)0343
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (COM(2007)0433 — C6-0234/2007 — 2007/0156(COD))
2009/C 294 E/44
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0433),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0234/2007),
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A6-0240/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 quale modificato dalla decisione 2008/371/CE (2) e sottolinea che l'importo annuo verrà deciso durante la procedura annuale di bilancio, secondo il disposto del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8.
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC1-COD(2007)0156
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1297/2008/CE).
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/125 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Pile ed accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori ***I
P6_TA(2008)0344
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, concernente l'immissione di pile e accumulatori sul mercato (COM(2008)0211 — C6-0165/2008 — 2008/0081(COD))
2009/C 294 E/45
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0211),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0165/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0244/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC1-COD(2008)0081
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, concernente l'immissione di pile e accumulatori sul mercato
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/103/CE)
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/126 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ***I
P6_TA(2008)0345
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio] (COM(2007)0559 — C6-0327/2007 — 2007/0200(COD))
2009/C 294 E/46
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0559),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0327/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0135/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC1-COD(2007)0200
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1348/2008/CE).
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/127 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ***I
P6_TA(2008)0346
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2007)0532 — C6-0319/2007 — 2007/0199(COD))
2009/C 294 E/47
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0532),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0319/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0253/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC1-COD(2007)0199
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il mercato interno del gas, che è in corso di graduale completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e l'accesso per il maggior numero possibile di persone e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile. |
(2) |
La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ║ (4) e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (5) hanno dato un contributo significativo all'instaurazione di un mercato interno del gas. |
3) |
║ Il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, tuttavia non può attualmente essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri e permangono mercati isolati . |
(4) |
Occorre raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione nel settore del gas, come primo passo verso l'integrazione dei mercati e al fine di completare il mercato interno del gas . |
(5) |
La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata«Una politica dell'energia per l'Europa» ║ ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno del gas e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore del gas nella Comunità. Dalle comunicazioni della Commissione di pari data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità ║ e in relazione alla sua indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica ║ si evince che le norme e le misure in vigore non sono state finora recepite in tutti gli Stati membri in modo da consentire un soddisfacente grado di realizzazione dell'obiettivo di un mercato interno dell'energia efficiente. |
(6) |
È opportuno conformare il regolamento (CE) n. 1775/2005 al contenuto delle citate comunicazioni per migliorare il quadro normativo del mercato interno del gas. |
(7) |
In particolare è necessario creare connessioni fisiche fra le reti del gas e rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia d'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a detti codici, tecnici e commerciali, compatibili. |
(8) |
Per garantire una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre costituire una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. Tali compiti dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani d'investimento a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale. |
▐
(9) |
Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6o Forum di Madrid, la maggior parte delle parti interessate aveva già espresso la preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza. |
(10) |
Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente eque tra gli utenti di capacità nuove e esistenti, occorre applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti. |
(11) |
Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le norme esistenti sulla trasparenza e le regole sull'accesso all'infrastruttura sono insufficienti per garantire un mercato interno autentico, efficiente e aperto . |
(12) |
Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla produzione, l'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento regolare del mercato interno del gas, è necessario sopprimere le restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza. |
(13) |
Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti efficacemente . Occorre conferire alle autorità competenti il potere di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta a tal fine necessario l'accesso delle autorità competenti ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Nel mercato del gas, tutte le decisioni di questo tipo sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero altresì controllare regolarmente l'osservanza delle regole da parte dei gestori dei sistemi. |
(14) |
La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena d'approvvigionamento devono essere conosciute da tutti i partecipanti al mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario. Le autorità competenti dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto delle norme da parte degli operatori del mercato. |
(15) |
L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è in alcuni Stati membri insufficiente e occorre pertanto migliorare profondamente l'attuazione delle norme esistenti . Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria dei gestori dei sistemi di stoccaggio in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete, ║ adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono talora adeguatamente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti. Anche se gli orientamenti volontari sono stati attuati in modo pressoché completo in tutta l'Unione europea, il fatto di conferire loro carattere vincolante accrescerebbe la fiducia degli operatori in un accesso allo stoccaggio senza discriminazioni. |
(16) |
Il regolamento (CE) n. 1775/2005 dispone che alcune misure devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6). |
(17) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (7), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. |
(18) |
Conformemente alla dichiarazione ║ del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8) relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adattati conformemente alle procedure applicabili. |
(19) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1775/2005, al fine di stabilire o adottare i necessari orientamenti intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1775/2005, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(20) |
Il regolamento (CE) n. 1775/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1775/2005 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento ║
Fatto salvo l'articolo 6 bis, paragrafo 4, il presente regolamento si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 19, paragrafo 3 o paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE. Gli aspetti di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.» |
2) |
L'articolo 2 è modificato come segue:
|
(3) |
║I seguenti articoli sono inseriti dopo l'articolo 2: «Articolo 2 bis Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas allo scopo di garantire una gestione ottimale , l'esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto del gas e di promuovere il completamento del mercato interno del gas, gli scambi transfrontalieri e il funzionamento dei mercati dell'energia . Articolo 2 ter Costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 1. Entro il […] i gestori dei sistemi di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto ║ nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno ▐ al fine di costituire una rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas. 2. Entro due mesi dal ricevimento di queste informazioni, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema e i clienti, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno. 3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno , tenendo conto del parere emesso dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 2 ed entro tre mesi dal ricevimento di tale parere. 4. Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasporto costituiscono la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e adottano e pubblicano lo statuto e il ║ regolamento interno. Articolo 2 quater Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 bis, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas elabora e presenta all'Agenzia, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 2 quinquies, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. … /2008 [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia] :
2. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera f), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete, ║ un piano di coordinamento della gestione della rete e delle attività ║ di ricerca e di sviluppo, da elaborare nel corso dell'anno e corredati di un calendario indicativo. 3. I codici di rete coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:
4. L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici di rete da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas . 5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità previa approvazione da parte dell'Agenzia . Il piano d'investimento include la modellizzazione della rete integrata, tenendo conto degli impianti di stoccaggio e di GNL, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento è in particolare fondato sui piani d'investimento nazionali e tiene conto dell'aspetto comunitario e regionale di pianificazione della rete, inclusi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il piano d'investimento individua le lacune in materia d'investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere , e comprende gli investimenti in interconnessioni, in particolare, e in via prioritaria, le connessioni tra “isole energetiche” e reti del gas nella Comunità e gli investimenti in altri impianti necessari a un efficace svolgimento degli scambi e della concorrenza e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Al piano d'investimento è allegato un esame degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero delle reti dovuti alla diversità delle procedure o prassi di autorizzazione. I gestori dei sistemi di trasmissione attuano il piano di investimento pubblicato. 6. ▐ La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas può, di sua iniziativa, proporre all'Agenzia progetti di codici di rete in qualsiasi settore al di fuori di quelli elencati al paragrafo 3, al fine di conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 2 bis. In seguito l'Agenzia adotta i codici di rete secondo la procedura di cui all'articolo 2 septies assicurando che essi non siano in contraddizione con gli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 sexies. Articolo 2 quinquies Controllo effettuato dall'Agenzia 1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1. 2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta all'Agenzia per approvazione i progetti di codici di rete e i documenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1 . La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas raccoglie tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione dei codici di rete e le trasmette all'Agenzia affinché le valuti. 3. L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici tecnici, del piano di investimento decennale e del programma di lavoro annuale e include i risultati di tale verifica nella sua relazione annuale. L'Agenzia informa la Commissione in caso di mancata osservanza dei codici di rete, del piano di investimento decennale o del programma di lavoro annuale della Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas da parte dei gestori dei sistemi di trasporto . Articolo 2 sexies Elaborazione di orientamenti 1. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, definisce un elenco di priorità annuale che individua le questioni di massima importanza per lo sviluppo del mercato interno del gas. 2. Conformemente all'elenco di priorità, la Commissione conferisce mandato all'Agenzia di elaborare, entro sei mesi, progetti di orientamenti che stabiliscano principi basilari, chiari e obiettivi per l'armonizzazione delle norme, come enunciato all'articolo 2 quater. 3. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'Agenzia consulta formalmente e in modo aperto e trasparente la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e le altre parti interessate. 4. L'Agenzia adotta i progetti di orientamenti sulla base di detta consultazione. Essa specifica le osservazioni ricevute durante la consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta. 5. La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, può avviare la stessa procedura per l'aggiornamento degli orientamenti. Articolo 2 septies Elaborazione di codici di rete 1. Nei sei mesi successivi all'approvazione degli orientamenti da parte dell'Agenzia e conformemente all'articolo 2 sexies, la Commissione conferisce alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas il mandato di sviluppare progetti di codici di rete pienamente conformi ai principi definiti negli orientamenti. 2. Nell'elaborazione di questi codici, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas tiene conto della consulenza tecnica dei soggetti partecipanti al mercato e degli utenti della rete e li tiene al corrente dell'avanzamento dei lavori. 3. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta i progetti di codici all'Agenzia. 4. L'Agenzia conduce una consultazione formale in merito ai progetti di codici di rete in modo aperto e trasparente. 5. L'Agenzia adotta i progetti di codici di rete sulla base di detta consultazione. Essa specifica le osservazioni ricevute durante la consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta. 6. Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, può essere avviata una revisione dei codici di rete esistenti seguendo la stessa procedura. 7. La Commissione può, su raccomandazione dell'Agenzia, sottoporre i codici di rete al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per la sua adozione definitiva a norma della procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 2 octies Consultazioni 1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia consulta formalmente , in modo ▐ aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati ▐. Alla consultazione partecipano le imprese di erogazione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. 2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici. 3. Prima di adottare gli orientamenti e i codici di rete, l'Agenzia illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e la modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, l'Agenzia adduce i motivi della sua scelta. 4. La Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas coopera con i partecipanti al mercato e gli utenti della rete a norma dell'articolo 2 septies, paragrafo 2. Articolo 2 nonies Costi I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas citati agli articoli da 2 bis a 2 decies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Articolo 2 decies Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto 1. I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. In particolare, essi pubblicano ogni due anni un piano d'investimento regionale e possono prendere decisioni d'investimento sulla base di detto piano. Il piano d'investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano d'investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c). 2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità operative tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere e la compatibilità dei meccanismi di bilanciamento transfrontalieri . 3. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti cooperano a tutti i livelli al fine di armonizzare le strutture di mercato e di integrare i propri mercati nazionali almeno a uno o più livelli regionali, come primo passo intermedio verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare esse promuovono la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto a livello regionale e ne facilitano l'integrazione al fine di creare un mercato interno competitivo, facilitando l'armonizzazione dei rispettivi quadri normativi e tecnici e, in particolare, integrando le «isole del gas» ancora esistenti. |
4) |
L'articolo 3, paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:
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5) |
Il titolo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto» |
6) |
È inserito il seguente articolo dopo l'articolo 4: «Articolo 4 bis Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL 1. I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:
2. I gestori dei sistemi di stoccaggio:
3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:
4. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate. 5. limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.» |
7) |
L'articolo 5 è modificato come segue:
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8) |
È inserito il seguente articolo dopo l'articolo 5: «Articolo 5 bis Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL 1. La capacità massima e la capacità degli impianti di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema. 2. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che devono:
3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:
Tali misure tengono conto dell'integrità del sistema interessato nonché della sicurezza dell'approvvigionamento. » |
9) |
L'articolo 6 è modificato come segue:
|
10) |
Sono inseriti i seguenti articoli dopo l'articolo 6: «Articolo 6 bis Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL 1. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti. 2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL. L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese pubbliche. 3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio. 4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio rendono pubblici la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio , gruppo di impianti di stoccaggio nella stessa zona di bilanciamento o in ogni impianto di GNL, nonché i flussi in entrata e in uscita e le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno su base giornaliera. 5. Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi. I gestori di impianti di GNL e di stoccaggio presentano le loro procedure di gestione della congestione, tra cui l'assegnazione delle capacità, alle autorità di regolamentazione per approvazione. Le autorità di regolamentazione possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle. 6. Quando un gestore di impianti di GNL o di stoccaggio ritiene di non poter rendere pubblici tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza chiede all'autorità di regolamentazione nazionale l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per quanto riguarda il punto o i punti in questione. L'autorità di regolamentazione nazionale rilascia o rifiuta l'autorizzazione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo. Se l'autorizzazione è concessa, la capacità degli impianti di stoccaggio e/o di GNL disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza. Articolo 6 ter Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutte le informazioni di cui agli articoli 6 e 6 bis e della parte 3 dell'allegato, per un periodo di cinque anni.» |
11) |
L'articolo 7 è modificato come segue:
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12) |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Scambio di diritti di capacità Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Gli scambi devono effettuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di installazioni di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete. I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.» |
13) |
È inserito il seguente articolo dopo l'articolo 8: «Articolo 8 bis Mercati al dettaglio Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati ▐ trasparenti, efficienti e ben funzionanti , gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di erogazione, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti dettagliatamente con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti. Queste norme ║ sono rese pubbliche ▐ e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione.» |
14) |
║ L'articolo 9 è sostituito dal ║ seguente: «Articolo 9 Linee guida relative ai servizi di accesso per i terzi 1. Ove opportuno, la Commissione può adottare linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento , le quali specificano i dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 4 e 4 bis. ▐ 2. Le linee guida relative all'accesso per i terzi di cui al paragrafo 1 ▐ sono stabilite nell'allegato con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto. 3. L'applicazione e la modifica delle linee guida relative all'accesso per i terzi adottate a norma del presente articolo rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas. » |
15) |
All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE possiedano la competenza per garantire l'effettiva conformità con il presente regolamento, attribuendo loro il potere, in relazione a ogni singola violazione, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema nel suo mercato nazionale o a revocare la licenza del gestore. Gli Stati membri ne informano la Commissione entro il 1o gennaio 2010 e la informano senza indugio delle successive modifiche eventuali. » |
16) |
All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.» |
17) |
All'articolo 16, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
18) |
L'allegato è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.
(2) GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55 .
(3) Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.
(4) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(5) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║.
(7) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(8) GU C 255 del del 21.10.2006, pag. 1.
(9) GU L…»
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/142 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Mercato interno del gas naturale ***I
P6_TA(2008)0347
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (COM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))
2009/C 294 E/48
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0529),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0317/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0257/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC1-COD(2007)0196
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e ║ 95,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il mercato interno del gas, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile. |
(2) |
La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ║ (4) ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas. |
(3) |
Tuttavia ║ non è possibile attualmente garantire a tutte le imprese in tutti gli Stati membri il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro a condizioni identiche e senza ║ discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali, in quanto il ║quadro normativo non è sufficiente. |
(4) |
Nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007intitolata«Una politica dell'energia per l'Europa» ║ la Commissione sottolinea quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società del settore del gas naturale stabilite nella Comunità. La comunicazione della Commissione di pari data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità e la relazione finale relativa alla sua indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 sui settori europei del gas e dell'elettricità hanno dimostrato che le norme e le misure attualmente vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell'obiettivo auspicato, la creazione di un mercato interno pienamente funzionante. |
(5) |
In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura vi è il rischio di creare discriminazioni non solo nell'esercizio della rete ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti. |
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione a livello regionale e controllare l'efficacia della rete a tale livello. Vari Stati membri hanno già presentato una proposta che consentirebbe il conseguimento di un tale obiettivo. |
(7) |
Le norme vigenti in materia di separazione giuridica e funzionale non hanno finora consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto in ogni Stato membro, in parte a causa della mancata attuazione della vigente normativa comunitaria . Nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la separazione effettiva delle attività di fornitura e generazione dalla gestione delle reti. |
(8) |
Solo eliminando l'incentivo, connaturato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà — la quale implica la designazione del proprietario della rete ║come gestore della rete e l'indipendenza del gestiore della rete dalle imprese di fornitura e di produzione — rappresenta chiaramente il modo più efficace e più stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità (5), ║ ha definito la separazione della proprietà a livello di trasporto come il mezzo più efficace con cui promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di produzione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l'adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasporto o in un gestore di sistemi di trasporto, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasporto esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un'impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa. |
(9) |
Qualunque sistema di disaggregazione deve essere efficace ai fini dell'eliminazione dei conflitti d'interesse tra produttori e gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non deve creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo oneroso o macchinoso la cui applicazione sarebbe difficile o costosa. |
(10) |
Il gas è importato nell'Unione europea principalmente e in misura crescente da paesi terzi. La legislazione comunitaria dovrebbe pertanto tener conto della specifica integrazione del settore del gas nel mercato mondiale, includendo le differenze nei mercati a monte e a valle. |
(11) |
Poiché la separazione della struttura proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'elettricità, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero inoltre applicarsi in entrambi i settori. |
(12) |
Gli Stati membri che lo desiderino possono applicare le disposizioni della presente direttiva concernenti la separazione effettiva ed efficace dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. Tale separazione è effettiva nella misura in cui contribuisce a garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto ed è efficace nella misura in cui propone un quadro regolamentare più atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati del gas naturale. Tale separazione si fonda inoltre su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori delle reti di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale e risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 . |
(13) |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione regionale con la possibilità di designare un coordinatore regionale incaricato di facilitare il dialogo fra le autorità nazionali competenti. Inoltre, i nuovi produttori e le nuove imprese di fornitura dovrebbero essere connessi alla rete a tempo debito e in modo efficace. |
(14) |
Al fine di assicurare l'adeguata attuazione della presente direttiva, la Commissione deve sostenere gli Stati membri che incontrano problemi a tal riguardo. |
(15) |
La creazione di una rete energetica integrata in Europa è indispensabile ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e del buon funzionamento del mercato interno del gas. La Commissione, in consultazione con le parti interessate (in particolare i gestori dei sistemi di trasporto e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia («l'Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (6) )], dovrebbe pertanto valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasporto europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasporto . |
(16) |
Per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto e di un'impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe poter nominare nessun membro di consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di trasporto o detenere partecipazioni in un'impresa di fornitura. |
(17) |
L'istituzione di gestori di sistemi di trasmissione indipendenti, separati dagli interessi della fornitura e della produzione, dovrebbe consentire alle imprese verticalmente integrate di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete assicurando sempre l'effettiva separazione degli interessi, purché il gestore di sistema di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo. |
(18) |
Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasporto fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra due opzioni: la separazione delle strutture proprietarie, o l'istituzione di un gestore di sistema di trasmissione indipendente . |
(19) |
Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno del gas, i clienti non civili dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere con diversi fornitori contratti per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali consumatori dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali e/o complementari. |
(20) |
Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto che degli organi delle imprese di fornitura. ▐ |
(21) |
La separazione ▐ delle attività della rete e delle attività di fornitura dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità▐. Questo principio dovrebbe applicarsi indistintamente alle imprese stabilite nell'Unione europea ed alle imprese stabilite in paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità ║e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, l'Agenzia dovrebbe avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione in tema di certificazioni. |
(22) |
La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato interno del gas e all'integrazione di mercati isolati degli Stati membri . L'utilizzo della rete è fondamentale per garantire che il gas raggiunga i cittadini dell'Unione europea. Mercati del gas aperti e funzionanti , con effettive possibilità di scambio, e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini dell'Unione. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Commissione ritiene pertanto che il sistema di trasporto del gas è un settore di grande importanza per la Comunità e che sono pertanto necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini dell'Unione. Misure siffatte sono inoltre necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva. |
(23) |
Occorre garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l'accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio. |
(24) |
L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello di distribuzione che al livello del trasporto; infatti, al livello di distribuzione, la congestione e l'influenza degli interessi della produzione sono in genere meno rilevanti di quanto si verifichi a livello di trasporto. Inoltre, la separazione funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, secondo la direttiva 2003/55/CE soltanto dal 1o luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano osservate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio occorre parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili. |
(25) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per sostenere un più ampio uso di biogas e gas da biomassa, ai cui produttori va garantito un accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che tale accesso sia compatibile con le attinenti norme tecniche e con gli standard di sicurezza su base continuativa. |
(26) |
La direttiva 2003/55/CE obbliga gli Stati membri a istituire autorità nazionali di regolamentazione dotate di competenze specifiche. L'esperienza tuttavia dimostra che l'efficacia degli interventi di regolamentazione è spesso limitata dal fatto che le autorità nazionali di regolamentazione non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non è dotato delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella citata riunione di Bruxelles ║ il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un'ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione ║. |
(27) |
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi di imprese pubbliche o private . |
(28) |
In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per i gestori di rete e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti dei gestori di rete che non rispettano i loro obblighi. Ad essi dovrebbero inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee per quanto concerne l'accesso alla rete al fine di realizzare la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. |
(29) |
Le autorità nazionali di regolamentazione e i regolatori dei mercati finanziari dovrebbero cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei propri rispettivi mercati. Essi dovrebbero avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle imprese di gas naturale attraverso indagini adeguate e sufficienti, di comporre controversie, e di imporre sanzioni efficaci. |
(30) |
È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione delle nuove grandi strutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Per rafforzare l'effetto positivo dei progetti di infrastrutture esentati dalle regole di concorrenza sulla concorrenza stessa e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno verificare l'interesse del mercato per questi progetti durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Quando un'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, spetta all'Agenzia ║trattare la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati, è opportuno rendere possibile, per le imprese di fornitura e di produzione, ottenere una deroga temporanea e parziale alle norme sulla separazione delle attività in relazione ai progetti in questione. Questa deroga dovrà applicarsi in particolare, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, ai nuovi gasdotti sul territorio della Comunità che trasportano il gas da paesi terzi all'interno della Comunità. |
(31) |
Il mercato interno del gas soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas. Queste esigenze devono essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e devono anzi essere compatibili con quest'ultima. Le autorità nazionali di regolamentazione e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza. |
(32) |
Le rigidità strutturali del mercato del gas imputabili alla concentrazione di fornitori, ai contratti a lungo termine che le consegne implicano e alla carenza di liquidità a valle sono all'origine di una struttura tariffaria non trasparente. Per fare chiarezza nella struttura dei costi, occorre una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e, di conseguenza, dovrebbe essere obbligatorio ricorrere a trattative. |
▐
(33) |
Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori possano trarre beneficio dalla concorrenza. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso ai dati relativi al consumo, in quanto i consumatori devono disporre dei propri dati per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Fornendo informazioni periodiche sui costi dell'energia si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. |
(34) |
Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne derivano devono essere rafforzati al fine di garantire che i servizi del gas siano accessibili al pubblico e alle piccole e medie imprese. |
(35) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano installati contatori individuali intelligenti, ai sensi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (7) , per dare ai consumatori informazioni adeguate sul consumo energetico e per assicurare l'efficienza a livello di consumatore finale. |
(36) |
I consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Gli attuali diritti dei consumatori devono essere rafforzati e garantiti e dovrebbero comprendere una maggiore trasparenza e rappresentanza. Protezione dei consumatori significa che tutti i consumatori dovrebbero trarre vantaggio da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la creazione di incentivi e l'imposizione di sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza. |
(37) |
I consumatori devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. A seguito della comunicazione della Commissione del 5 luglio 2007 dal titolo «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia», la Commissione dovrebbe presentare, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta accessibile e di facile consultazione che elenchi i diritti dei consumatori di energia già sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. I fornitori di energia dovrebbero provvedere a che tutti i consumatori ricevano una copia di tale carta e che essa sia resa pubblica. |
(38) |
Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento , gli Stati membri devono cooperare strettamente, mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà▐, in particolare in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico ▐ . A tal fine la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (8) deve fungere da base. |
(39) |
Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas, gli Stati membri devono promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello europeo e regionale. Le iniziative di integrazione regionale costituiscono una tappa intermedia essenziale nella realizzazione dell'integrazione comunitaria dei mercati interni dell'energia, che resta l'obiettivo finale. Il livello regionale consente di accelerare il processo d'integrazione offrendo ai diversi soggetti interessati, in particolare gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori delle reti di trasporto, la possibilità di cooperare su questioni concrete. |
(40) |
Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una vera rete di gasdotti pancomunitaria e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero rientrare nelle competenze dell'Agenzia. |
(41) |
Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di trasporto e distribuzione, agli scambi transfrontalieri, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica. |
(42) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la creazione di un mercato interno del gas pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(43) |
Gli Stati membri dovrebbero esaminare, insieme alle parti sociali interessate le implicazioni delle modifiche alla direttiva 2003/55/CE, in particolare i diversi modelli atti a garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto, in termini di occupazione, condizioni di lavoro e diritti dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, al fine di mitigare le conseguenze negative. |
(44) |
Il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (9) dà alla Commissione la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Questi orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, rappresentano uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità. |
(45) |
La direttiva 2003/55/CE stabilisce che talune misure devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). |
(46) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (11), che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche ║ completandolo con ║ nuovi elementi non essenziali. |
▐
(47) |
La direttiva 2003/55/CE deve essere modificata di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2003/55/CE
La direttiva 2003/55/CE è modificata come segue:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano anche in modo non discriminatorio al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. » |
2) |
l'articolo 2 è modificato come segue:
|
3) |
l'articolo 3 è modificato nel modo seguente:
|
4) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. Gli Stati membri non sono in alcun modo autorizzati a vincolare l'autorizzazione a criteri che conferiscono poteri discrezionali alle autorità competenti, I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione applicabili agli impianti, ai gasdotti, e alle attrezzature connesse tengano conto dell'importanza del progetto per il mercato interno del gas. » |
5) |
dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli ║: «Articolo 5 bis Solidarietà regionale 1. Per proteggere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale , evitando di imporre un onere eccessivo ai soggetti operanti sul mercato . 2. Tale cooperazione riguarda situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell'approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:
3. La Commissione , gli altri Stati membri e i soggetti operanti sul mercato sono tenuti informati di questa cooperazione. ▐ Articolo 5 ter Promozione della cooperazione regionale 1. Le autorità nazionali di regolamentazione cooperano ║ per armonizzare la configurazione del mercato e integrare i mercati nazionali quanto meno a livello regionale come primo passo intermedio verso un mercato interno pienamente liberalizzato . In particolare, esse promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e ne facilitano l'integrazione a livello regionale al fine di creare un mercato interno competitivo, di agevolare l'armonizzazione dei rispettivi quadri giuridici, normativi e tecnici, e innanzitutto di integrare le “isole del gas” che persistono nell'Unione europea. Gli Stati membri promuovono altresì la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello transfrontaliero e regionale. 2. L'Agenzia collabora con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori dei sistemi di trasporto a norma dei capitoli III e IV onde assicurare la convergenza dei quadri normativi tra le regioni allo scopo di creare un mercato interno competitivo. Qualora l'Agenzia ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, essa formula raccomandazioni adeguate. Nei mercati regionali, l'agenzia diventa l'autorità competente nei settori specificati all'articolo 24 quinquies. » |
6) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto 1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal … (15):
2. Le partecipazioni e i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'espressione “impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura” corrisponde alla nozione di “impresa che effettua le funzioni di generazione e/o fornitura” ai sensi della direttiva 2003/54/CE ║, e le espressioni “gestore di sistema di trasporto” e “sistema di trasporto”corrispondono alle nozioni di “gestore del sistema di trasporto”e “sistema di trasporto”ai sensi della direttiva 2003/54/CE. ║ 4. Gli Stati membri vegliano sul processo di disaggregazione delle imprese verticalmente integrate e presentano una relazione alla Commissione sui progressi realizzati. 5. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino al … (16) a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata. 6. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. ▐ 7. Qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati, esercitanti il controllo su un gestore di sistemi di trasporto o un sistema di trasporto da un lato e dall'altro lato un'impresa che svolge attività di produzione o attività di fornitura, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone. 8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 10, paragrafo 1 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, e il personale di tale gestore non vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura. ║ 9. Se al … (17) il sistema appartiene a un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso, gli Stati membri si conformano alle disposizioni del capitolo IV bis. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1. |
7) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 7 bis Controllo sui proprietari e sui gestori dei sistemi di trasporto 1. Fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, i sistemi di trasporto o i gestori di sistemi di trasporto non sono oggetto di controllo ad opera di una o più persone di paesi terzi. 2. Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo , del quale la Comunità sia parte, concluso con uno o più paesi terzi e finalizzato ad instaurare un quadro comune per gli investimenti nel settore energetico e ad aprire il mercato dell'energia di uno Stato terzo, anche per quanto riguarda le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea . Articolo 7 ter Designazione e certificazione dei gestori di sistemi di trasporto 1. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall'autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 7 bis, all'esito del procedimento di certificazione di cui al presente articolo, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. La certificazione richiesta dal proprietario o dal gestore di un sistema di trasporto soggetto al controllo di una persona o di persone di paesi terzi ai sensi dell'articolo 7 bis, è rifiutata, fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, a meno che il proprietario o il gestore del sistema di trasporto fornisca la prova che non vi è alcuna possibilità che l'entità interessata venga direttamente o indirettamente influenzata, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, da un gestore attivo nella produzione o nella fornitura di gas o di energia elettrica oppure da un paese terzo. 3. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'autorità nazionale di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 o dell'articolo 7 bis. 4. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano in permanenza sull'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 7 bis da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. Al fine di assicurare tale osservanza gli Stati membri iniziano un procedimento di certificazione:
5. Le autorità nazionali di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. ║ La certificazione si presume accordata nel caso in cui le autorità nazionali di regolamentazione non abbiano adottato alcuna decisione entro tale termine. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è concluso il procedimento di cui ai paragrafi da 6 a 9 e solo se la Commissione non solleva alcuna obiezione in relazione ad esso. 6. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita che attribuisce la certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. 7. La Commissione esamina la notifica non appena la ha ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione, se ritiene che la decisione dell'autorità di regolamentazione sollevi gravi dubbi circa la sua compatibilità con l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 7 bis o l'articolo 7 ter, paragrafo 2, decide di iniziare un procedimento formale. In tal caso, la Commissione invita l'autorità nazionale di regolamentazione e il gestore del sistema di trasporto interessato a presentare le proprie osservazioni. Quando la Commissione chiede informazioni complementari il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi che decorrono dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete. 8. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, nel termine ║ di quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva:
9. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 7 e 8, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. 10. L'autorità nazionale di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla certificazione entro quattro settimane e ne informa la Commissione. 11. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo. 12. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili. ▐ 13. Le procedure di cui al presente articolo, e in particolare i limiti stabiliti al paragrafo 2, non si applicano ai gasdotti “upstream” aventi il solo scopo di collegare direttamente le reti di fornitura di gas dei paesi di origine a una stazione di arrivo situata nel territorio della Comunità, né ai relativi ammodernamenti. Articolo 7 quater Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema;» |
8) |
l'articolo 8 è modificato nel modo seguente:
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9) |
L'articolo 9 è soppresso. ▐ |
10) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto 1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio, ed in particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti della società, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni occorre altresì assicurare che il proprietario del sistema di trasporto e la restante parte della società non utilizzino servizi comuni (quali, ad esempio, uffici legali comuni) ad eccezione delle funzioni puramente amministrative o dei servizi informatici. 2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema. 3. Le informazioni commercialmente sensibili sono determinate mediante criteri obiettivi e trasparenti. » |
11) |
L'articolo 12 è modificato nel modo seguente:
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12) |
i seguenti capitoli sono inserito dopo il capitolo IV : « CAPITOLO IV bis Gestori di sistemi di trasporto indipendenti Articolo 12 bis Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano quando uno Stato membro decide di non applicare l'articolo 7, paragrafo 1, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7 . Articolo 12 ter Beni, apparecchiature, personale e identità 1. I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasporto di gas, a condizione che:
2. Oltre a quelle elencate all'articolo 8, l'attività di trasporto del gas include almeno le seguenti attività:
3. La forma giuridica in cui sono organizzati i gestori dei sistemi di trasporto è la società a responsabilità limitata, come stabilito all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE. 4. Ai gestori dei sistemi di trasporto è fatto divieto di creare confusione, nella loro identità aziendale, nella loro politica di comunicazione e di marchio e nei loro locali, circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata. 5. I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono verificati da un revisore contabile diverso da quello che verifica la contabilità dell'impresa verticalmente integrata o di qualsiasi delle sue parti. Articolo 12 quater Indipendenza del gestore del sistema di trasporto 1. Fatte salve le competenze dei membri dell'organo di vigilanza nominati dall'impresa verticalmente integrata ai sensi dell'articolo 12 septies, il gestore del sistema di trasporto dispone di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, in relazione alle risorse necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Il gestore del sistema di trasporto ha la facoltà di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante prestiti e aumenti di capitale nel quadro del piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies. 2. Le società controllate dall'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono partecipazioni azionarie dirette o indirette nel gestore del sistema di trasporto. Quest'ultimo non detiene partecipazioni azionarie dirette o indirette in nessuna delle società controllate dall'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura, né riceve i dividendi o altri vantaggi finanziari dalle predette controllate ad eccezione dei proventi derivati dall'utilizzo della rete. 3. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano l'indipendenza effettiva di quest'ultimo come previsto al presente capitolo. L'impresa verticalmente integrata non determina, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di investimento in conformità dell'articolo 12 nonies. 4. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono soggette alle condizioni di mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri dettagliati di tali relazioni commerciali e finanziarie e, su richiesta, li mette a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione. 5. Il gestore del sistema di trasporto sottopone all'autorità nazionale di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari con l'impresa integrata verticalmente. 6. Il gestore del sistema di trasporto riferisce all'autorità nazionale di regolamentazione in merito alle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1, lettera d). 7. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capitolo dall'autorità nazionale di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 7 ter. 8. La trasparenza è obbligatoria per garantire la non discriminazione, in particolare per quanto riguarda riferimenti alle tariffe, ai servizi di accesso di terzi alla rete, all'assegnazione di capacità e al bilanciamento. L'impresa verticalmente integrata è obbligata ad astenersi da qualsiasi attività che impedisca ai gestori del sistema di trasporto di adempiere a tali obblighi. Articolo 12 quinquies Indipendenza del personale e della direzione del gestore del sistema di trasporto 1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato in conformità dell'articolo 12 septies. 2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di vigilanza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità nazionale di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro un termine di tre settimane dalla notifica, l'autorità nazionale di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo. L'autorità nazionale di regolamentazione può porre obiezione qualora sorgano seri dubbi riguardo all'indipendenza professionale di una persona designata per la gestione e/o quale membro degli organi amministrativi o, in caso di revoca anticipata del mandato, qualora vi siano seri dubbi quanto alla motivazione del provvedimento. 3. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto nominati dall'organo di vigilanza non detengono alcuna carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nella o con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di cinque anni precedente alla loro nomina. 4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono nessun'altra carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. 5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e il personale del gestore del sistema di trasporto non detengono alcun interesse né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, da alcuna parte dell'impresa integrata verticalmente diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto . 6. Sono garantiti diritti effettivi di ricorso presso l'autorità nazionale di regolamentazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contro la cessazione anticipata del loro mandato. 7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno cinque anni. Articolo 12 sexies Amministratore fiduciario 1. L'autorità nazionale di regolamentazione designa un amministratore fiduciario indipendente su proposta e a carico dell'impresa verticalmente integrata. L'amministratore fiduciario agisce esclusivamente nell'interesse legittimo dell'impresa verticalmente integrata al fine di preservare il valore degli attivi del gestore del sistema di trasporto, salvaguardandone nel contempo l'indipendenza rispetto all'impresa verticalmente integrata. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore fiduciario prescinde dall'interesse dell'attività di produzione e fornitura dell'impresa verticalmente integrata. 2. L'amministratore fiduciario non detiene alcuna carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nella o con l'impresa verticalmente integrata o alcuna sua parte, con i suoi azionisti di controllo o con alcuna impresa che esercita attività di produzione o di fornitura, per un periodo di 5 anni prima della sua nomina. Le condizioni che disciplinano il mandato dell'amministratore fiduciario, tra cui la durata, le condizioni di cessazione e le condizioni finanziarie, sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Durante il suo mandato, l'amministratore fiduciario non può detenere altre cariche o responsabilità professionali, interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata né con i suoi azionisti di controllo. Dopo la cessazione del mandato, l'amministratore fiduciario non detiene alcuna carica o responsabilità professionale, interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con alcuna parte dell'impresa integrata verticalmente o con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno cinque anni. 3. L'amministratore fiduciario è competente per:
Articolo 12 septies Organo di vigilanza 1. Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di adottare decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore degli attivi degli azionisti in seno a detto gestore, in particolare decisioni riguardanti l'approvazione del piano finanziario annuale, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. 2. L'organo di vigilanza è composto da:
3. Ai membri dell'organo di vigilanza si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7. 4. L'amministratore fiduciario dispone del diritto di veto in relazione alle decisioni che, a suo avviso, possono ridurre in modo significativo il valore degli attivi del gestore del sistema di trasporto. Nel valutare se una decisione possa ridurre in modo significativo il valore degli attivi, rivestono particolare importanza il piano finanziario annuale e l'entità dei debiti del gestore del sistema di trasporto. Nel caso in cui due terzi dei membri dell'organo di vigilanza si oppongano a tale veto, si applica l'articolo 12 nonies, paragrafo 7. Articolo 12 octies Programma di adempimenti e responsabile della conformità 1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto definiscano ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione, la conformità con il programma è soggetta al controllo indipendente del responsabile della conformità. 2. L'organo di vigilanza nomina un responsabile della conformità. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7. L'autorità nazionale di regolamentazione può opporsi alla nomina di un responsabile della conformità per motivi di mancanza di indipendenza o di capacità professionale. 3. Il responsabile della conformità ha il compito di:
4. Il responsabile della conformità sottopone le decisioni proposte in relazione al piano di investimento o a singoli investimenti nella rete all'autorità nazionali di regolamentazione. Ciò avviene al più tardi quando la direzione e/o il competente organo amministrativo del gestore del sistema di trasporto sottopongono dette decisioni all'organo di vigilanza. 5. Il responsabile della conformità informa l'autorità nazionale di regolamentazione nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata, nell'assemblea generale o mediante il voto dei membri del suo organo di vigilanza, abbia impedito l'adozione di una decisione, evitando o ritardando in tal modo gli investimenti nella rete. 6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione e garantiscono l'indipendenza del responsabile della conformità. 7. Il responsabile della conformità riferisce con regolarità, oralmente o per iscritto, all'autorità nazionale di regolamentazione e ha il diritto di riferire con regolarità, oralmente o per iscritto, all'organo di vigilanza del gestore del sistema di trasporto . 8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi direttivi o amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all'articolo 10. 10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i dati rilevanti e agli uffici del gestore del sistema di trasporto nonché a tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle sue funzioni. 11. Previa autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, l'organo di vigilanza può revocare l'incarico del responsabile della conformità. 12. Gli obblighi incombenti al gestore del sistema di trasporto e all'impresa verticalmente integrata, in particolare riguardo agli accordi commerciali e finanziari tra il primo e la seconda, vanno notificati soltanto all'autorità nazionale di regolamentazione senza bisogno di approvazione. La nomina e le condizioni di lavoro della direzione e del responsabile della conformità sono notificate all'autorità nazionale di regolamentazione senza bisogno di approvazione. Articolo 12 nonies Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti 1. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente all'autorità nazionale di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano prevede misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. 2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
3. In sede di elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto formula ipotesi fondate circa l'evoluzione della sua produzione, approvvigionamento, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti a livello regionale ed europeo nonché dei piani di investimento per gli impianti di stoccaggio e gli impianti di rigassificazione di GNL. 4. L'autorità nazionale di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi e potenziali della rete, in modo aperto e trasparente, circa il piano decennale di sviluppo della rete. Le persone o le imprese che dichiarino di essere utenti potenziali possono essere tenute a provare la validità di tali dichiarazioni. L'autorità rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti. 5. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1775/2005. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità nazionale di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano. 6. L'autorità nazionale di regolamentazione verifica e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete . 7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto, tranne che per ragioni imperative al di fuori del suo controllo, non effettui un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere effettuato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia fatto obbligo all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato:
Se si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b), l'autorità nazaionale di regolamentazione può richiedere al gestore del sistema di trasporto di accettare le seguenti condizioni:
Il gestore del sistema di trasporto fornisce agli investitori tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'investimento, provvede al collegamento delle nuove infrastrutture alla rete di trasporto e, in generale, si adopera per quanto possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento. Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. 8. Nel caso in cui l'autorità nazionale di regolamentazione si avvalga dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione. Articolo 12 decies Poteri decisionali concernenti la connessione degli impianti di stoccaggio, degli impianti di rigassificazione di GNL e dei consumatori industriali alla rete di trasporto. 1. I gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a definire e pubblicare procedure e tariffe trasparenti ed efficaci per la connessione non discriminatoria alla rete degli impianti di stoccaggio, degli impianti di rigassificazione di GNL e dei consumatori industriali. Le procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. 2. I gestori dei sistemi di trasporto non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio, di un impianto di rigassificazione di GNL o di un consumatore industriale a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto è tenuto a garantire sufficienti capacità in entrata e in uscita per la nuova connessione. 3. I gestori dei sistemi di trasporto provvedono alla concessione e alla gestione dell'accesso di terzi alla rete, in particolare l'accesso di nuovi operatori e produttori di biogas, in relazione alle norme di sicurezza della rete . CAPITOLO IV ter Articolo 12 undecies Clausola di revisione 1. Entro … (21), l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustri in che misura i requisiti di disaggregazione previsti dalla presente direttiva sono stati in grado di assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto . 2. Ai fini della sua valutazione a norma del paragrafo 1, l'Agenzia tiene conto in particolare dei seguenti criteri: accesso equo e non discriminatorio alla rete, regolamentazione efficace, sviluppo della rete, investimenti e incentivi non distorti agli investimenti, sviluppo dell'infrastruttura di interconnessione e sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità. 3. Entro … (21) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che permette di valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasporto europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasporto. La relazione è elaborata in consultazione con le parti interessate, in particolare i gestori dei sistemi di trasporto e l'Agenzia. 4. Ove opportuno, e in particolare se la relazione dettagliata di cui al paragrafo 1 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro … (22), proposte intese ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasporto . |
13) |
l'articolo 13 è modificato come segue:
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14) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Gestore di un sistema combinato La presente direttiva non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi, per ciascuna delle sue attività, alle disposizioni applicabili dell'articolo 7 e dell'articolo 13, paragrafo 1.» |
15) |
è aggiunto l'articolo seguente dopo l'articolo 18 : «Articolo 18 bis Accesso agli impianti di GNL 1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di GNL si applica la procedura di accesso regolamentato oppure la procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 2. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri. Gli Stati membri decidono in merito alla procedura di accesso da applicare sulla base di criteri definiti e pubblicati. Tali criteri devono determinare, in particolare, se vi è concorrenza tra impianti di GNL sul mercato interessato e se l'accesso a tali impianti è curata da un gestore di infrastrutture indipendente che fornisce libero accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri e rendono noto, o obbligano i gestori degli impianti di GNL a rendere noto, quali impianti di GNL o quali parti di tali impianti sono offerti in base alla procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 2. 2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso possano negoziare l'accesso agli impianti di GNL. Le trattative fra le parti riguardo all'accesso agli impianti di GNL si devono svolgere secondo buona fede. » |
16) |
l'articolo 19 è sostituito dal seguente : «Articolo 19 Accesso allo stoccaggio 1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza, gli Stati membri possono scegliere di ricorrere o alla procedura di accesso regolamentato di cui al paragrafo 4, o alla procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 3. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare la modalità d' accesso agli impianti di stoccaggio , in particolare determinando se vi è concorrenza tra gli impianti di stoccaggio sul mercato interessato, e se tale organizzazione sia curata da un gestore di infrastrutture indipendente che fornisce libero accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri e rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio sono offerti in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto . 3. In caso di accesso negoziato le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio dove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio. I contratti di accesso allo stoccaggio sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio interessato. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono ai gestori del sistema di stoccaggio di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale. La definizione di tali disposizioni tiene conto della posizione degli utenti del sistema che possono presentare le loro obiezioni in merito all'autorità nazionale di regolamentazione. 4. In caso di accesso regolamentato le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema. La definizione di tali tariffe, disposizioni e obblighi tiene conto della posizione degli utenti del sistema che possono presentare le loro obiezioni in merito all'autorità nazionale di regolamentazione. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata. » |
17) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Nuove infrastrutture 1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo determinato, di una deroga alle disposizioni degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5, 6 e 7 alle seguenti condizioni:
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad ogni aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove capacità produttive e l'aumento di quelle esistenti . 3. L'autorità nazionale di regolamentazione di cui al capitolo VI bis può decidere, caso per caso, in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, l'Agenzia esercita i compiti conferiti all'autorità di regolamentazione dal presente articolo. Le decisioni dell'Agenzia sono soggette alla consultazione preventiva delle competenti autorità nazionali di regolamentazione e del richiedente. La deroga può riguardare l'interezza o soltanto alcune parti specifiche delle nuova infrastruttura, o dell'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità. Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali. Prima di concedere una deroga l'autorità nazionale di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'assegnazione della capacità. Nel periodo in cui l'infrastruttura è esentata da dette disposizioni, le stesse possono in caso di necessità essere modificate per adattarsi alle esigenze economiche e di mercato. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità nazionale di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'impianto abbiamo il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) ║, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità in cui i soggetti terzi abbiano indicato il loro impegno in modo vincolante . La decisione di deroga, ivi incluse le condizioni di cui al secondo comma, è debitamente motivata e pubblicata. 4. Non appena riceve una richiesta di deroga, l'autorità nazionale di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L'autorità competente notifica senza indugio alla Commissione la decisione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata. Esse contengono, tra l'altro:
5. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica. Il termine di due mesi può essere prorogato di altri due mesi qualora la Commissione richieda informazioni complementari. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo al ricevimento di tutte le informazioni complementari. Il periodo di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione che dell'autorità di regolamentazione. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'autorità di regolamentazione, ovvero l'autorità di regolamentazione non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa. L'autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla deroga entro quattro settimane e ne informa la Commissione. La Commissione garantisce la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili. La decisione di deroga della Commissione cessa di avere efficacia nel caso in cui l'infrastruttura non sia divenuta operativa entro cinque anni dall'adozione di tutte decisioni ed autorizzazioni nazionali e regionali, a meno che il ritardo sia dovuto a circostanze che esulano dal controllo del beneficiario della deroga. 6. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono applicate automaticamente alle deroghe concesse a norma del presente articolo al … (23). Le condizioni per l'approvazione delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo non possono essere modificate con effetto retroattivo senza l'accordo di tutte le parti interessate. |
18) |
dopo l'articolo 24 è inserito il seguente capitolo VI bis: «CAPITOLO VI bis AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE Articolo 24 bis Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione 1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione. 2. Ciascuno Stato membro garantisce l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione e provvede affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva e da altra normativa pertinente: sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati quando svolgono i loro compiti di regolamentazione . 3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché
Articolo 24 ter Finalità dell'autorità nazionale di regolamentazione Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità nazionale di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:
Articolo 24 quater Compiti e competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione 1. L'autorità nazionale di regolamentazione ha i seguenti compiti , che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altri organismi comunitari o nazionali, con gli operatori dei sistemi di trasporto e altri attori del mercato, fatte salve le competenze specifiche di tali organismi comunitari o nazionali :
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità ai compiti di cui al paragrafo 1 ║. A tal fine, all'autorità nazionali di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri di:
3. In aggiunta alle competenze e ai poteri di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un gestore del sistema di trasporto sia stato nominato ai sensi del capitolo IV bis, all'autorità nazionale di regolamentazione sono conferiti tra l'altro i seguenti poteri e competenze:
4. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:
5. In sede di fissazione o approvazione delle modalità e delle condizioni o delle metodologie per il calcolo delle tariffe e dei servizi di bilanciamento , le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato , garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. 6. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto del gas. I gestori dei sistemi di trasporto presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le procedure di gestione della congestione, inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole prima di approvarle. 7. Le autorità nazaionali di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasporto, ▐ di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe, di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio. 8. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasporto, di GNL , di stoccaggio o di distribuzione può adire l'autorità nazionale di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione. 9. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità nazionale di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe e alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi — o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri — dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo. 10. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di ▐ controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82. 11. Le autorità nazionali di regolamentazione predispongono servizi reclami indipendenti e sistemi alternativi di ricorso quali un mediatore indipendente dell'energia o un organismo dei consumatori. Tali servizi o sistemi sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le autorità nazionali di regolamentazione fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti. 12. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili. 13. I reclami di cui ai paragrafi 8 e 9 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale. 14. Le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione sono esaurientemente motivate e messe a disposizione del pubblico onde consentire un controllo giuridico. 15. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o ad un'altra autorità nazionale autonoma, indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo . ▐ Articolo 24 quinquies Regolamentazione delle questioni transfrontaliere 1. Le autorità nazionali di regolamentazione cooperano strettamente, si consultano reciprocamente e scambiano tra di loro e con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica. 2. Al fine di garantire che l'integrazione del mercato regionale del gas sia accompagnata da strutture normative adeguate, le autorità nazionali di regolamentazione nazionali interessate garantiscono, in stretta cooperazione con l'Agenzia e sotto la sua guida, che almeno i seguenti compiti di regolamentazione siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:
Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi tra di loro, per promuovere la cooperazione in campo normativo e le azioni di cui al primo comma sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche. 3. L'Agenzia adotta le norme per la regolamentazione delle infrastrutture che collegano almeno due Stati membri:
▐ Articolo 24 sexies Osservanza degli orientamenti 1. La Commissione o qualsiasi autorità nazionale di regolamentazione ║ possono chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità nazionale di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005. 2. Nel termine di due mesi l'Agenzia comunica il proprio parere alla Commissione o all'autorità nazionale di regolamentazione che ne ha fatto richiesta ║, nonché all'autorità nazionale di regolamentazione che ha adottato la decisione controversa. 3. Se l'autorità nazionale di regolamentazione che ha adottato la decisione controversa non si conforma al parere dell'Agenzia entro quattro mesi dalla data in cui l'ha ricevuto, l'Agenzia ne informa la Commissione. 4. Qualsiasi autorità nazionale di regolamentazione può comunicare alla Commissione di ritenere che una decisione assunta da un'altra autorità nazionale di regolamentazione non è conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla data della suddetta decisione. 5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità nazionale di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1775/2005, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di iniziare un procedimento. In tal caso la Commissione invita l'autorità nazionale di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità nazionale di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni. 6. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, entro i quattro mesi successivi, adotta una decisione definitiva:
7. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. 8. L'autorità nazionale di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la sua decisione e ne informa la Commissione. 9. La Commissione adotta orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Articolo 24 septies Obbligo di conservazione dei dati 1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti, per l'assolvimento dei loro compiti e per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL. 2. I dati suddetti possono comprendere informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti. 3. L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE. ▐ 4. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE ║, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1. 5. Se le autorità indicate al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti alle autorità di cui al paragrafo 1. |
19) |
l'articolo 25 è soppresso; |
20) |
dopo l'articolo 26 è inserito il seguente articolo: «Articolo 26 bis Esonero dei siti industriali 1. Gli Stati membri possono esonerare i siti industriali dagli articoli 4, 7, 8, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 5, dagli articoli 13, 17 e 18, dall'articolo 23, paragrafo 1 e/o dall'articolo 24 della presente direttiva. 2. L'accesso di terzi è impregiudicato dalle deroghe di cui al paragrafo 1. I clienti dei siti industriali possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas, ricorrendo alle autorità nazionali di regolamentazione in caso di disaccordo con l'operatore di rete. » |
21) |
l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.» |
22) |
l'allegato A è sostituito dal seguente : « Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 sono intese a garantire che i clienti:
|
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (27). Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti e una tavola di concordanza tra questi ultimi e quelli della presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal … (27).
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri abrogano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impediscono alle imprese del gas naturale, alle autorità di regolamentazione o di altro tipo di adempiere ai propri doveri o di esercitare i loro poteri o rispettare i loro obblighi a norma della presente direttiva.
4. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione formale e pratica della presente direttiva in ciascuno Stato membro.
5. Qualora un organismo controllato da poteri pubblici sia direttamente o indirettamente coinvolto nell'acquisizione di parti di un'impresa verticalmente integrata, il prezzo relativo alle modalità di siffatta transazione è notificato alla Commissione. Siffatta notifica comprende la certificazione del valore delle relative attività da parte di una società di audit internazionale. La Commissione utilizza tali informazioni solamente per esercitare un controllo sull'aiuto di Stato.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.
(2) GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.
(4) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(5) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.
(6) GU L … .
(7) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(8) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.
(9) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║.
(11) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(12) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.»
(13) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1;
(14) GU L … »
(15) Un anno dalla data di recepimento della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
(16) Due anni dalla data di recepimento della della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
(17) Alla data di entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].»
(18) Un anno dall'entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
(19) Dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
(20) Due anni dall'entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale]. »
(21) Cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale].
(22) Sette anni dall'entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale]. »
(23) Data di entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale]; »
(24) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. »
(25) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(26) Dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva …/…CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE]. »
(27) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/181 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***I
P6_TA(2008)0348
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2006)0016 — C6-0037/2006 — 2006/0006(COD))
2009/C 294 E/49
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0016),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0037/2006),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0251/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC1-COD(2006)0006
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che abroga il regolamento (CEE) n. 574/72
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 ║ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 89,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme del coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d'attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È necessario stabilirne le modalità d'applicazione. |
(2) |
L'organizzazione d'una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili. |
(3) |
L'uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico di questi dati dovrebbe contribuire allo sveltimento delle procedure per le persone interessate, le quali devono comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare le misure necessarie per garantire che i dati relativi alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 siano trattati in modo adeguato conformemente alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e al loro scambio nel contesto del presente regolamento. |
(4) |
La messa a disposizione delle coordinate, anche elettroniche, delle entità degli Stati membri che possono intervenire nell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni puramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che è introdotta dal presente regolamento. |
(5) |
Il miglior funzionamento possibile e l'efficace gestione delle complesse procedure per l'applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale rende necessario un sistema di aggiornamento immediato dell'allegato IV. La preparazione e l'applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini che per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una base di dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale base di dati le informazioni elencate all'allegato IV . |
(6) |
Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. In particolare, la fissazione di termini comuni per l'espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni. |
(7) |
Gli Stati membri, le loro autorità competenti o le istituzioni di sicurezza sociale devono avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non devono ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004. |
(8) |
La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige che uno sforzo particolare a favore delle persone assicurate sia richiesto a tutte le istituzioni degli Stati membri per non penalizzare le persone interessate che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all'istituzione abilitata a trattare la domanda secondo le regole e le procedure previste dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal presente regolamento. |
(9) |
Per la determinazione dell'istituzione competente, cioè quella la cui legislazione è applicabile o alla quale spetta il pagamento di alcune prestazioni, la situazione oggettiva di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire una protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, occorre prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale. |
(10) |
Gli Stati membri dovrebbero cooperare per determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i criteri rilevanti per risolvere la questione. A tal fine gli Stati membri possono tener conto delle disposizioni in materia del presente regolamento. |
(11) |
Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Queste precisazioni risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall'esperienza di oltre trenta anni d'applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato. |
(12) |
Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell'ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato per l'ultima volta. Ciò nonostante, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza. |
(13) |
L'estensione del campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 all'insieme delle persone assicurate, compresi i non attivi, richiede alcune regole e procedure specifiche per queste persone, in particolare per definire la legislazione applicabile per il computo dei periodi dedicati all'educazione dei figli da persone che non hanno mai esercitato un'attività subordinata o autonoma nei vari Stati membri nei quali hanno risieduto. |
(14) |
Alcune procedure devono anche rispecchiare l'esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel quadro del ramo malattia, tali procedure devono tenere conto della situazione, da una parte, degli Stati membri che sostengono i costi d'accoglienza delle persone assicurate mettendo a loro disposizione il proprio sistema sanitario e, dall'altra, degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l'onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. |
(15) |
Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di «cure programmate», cioè cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un'autorizzazione preventiva dovrebbero essere precisati, come pure gli obblighi dell'istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell'autorizzazione. Occorre anche precisare le conseguenze per la presa in carico finanziaria delle cure ricevute in un altro Stato membro sulla base di un'autorizzazione. |
(16) |
Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sembrano essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all'esigenza di buona gestione che s'impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorre dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione. |
(17) |
Poiché i regimi di sicurezza sociale cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 si basano sulla solidarietà di tutti gli assicurati, occorre prevedere meccanismi per un recupero più efficace dei crediti legati a prestazioni non dovute o a contributi da essi non versati. Le procedure di assistenza reciproca tra le istituzioni devono essere precisate ispirandosi alle disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (4) per proteggere meglio gli interessi finanziari degli Stati membri organizzando la cooperazione, in particolare tra le amministrazioni fiscali. |
(18) |
L'informazione delle persone assicurate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri. |
(19) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè l'adozione di misure di coordinamento tendenti a garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere ║ realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(20) |
Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo I
Definizioni
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) |
per «regolamento di base» si intende il regolamento (CE) n. 883/2004; |
b) |
per «regolamento di applicazione» si intende il presente regolamento; e |
c) |
si applicano le definizioni contenute nel regolamento di base. |
2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) |
«punto d'accesso», qualsiasi organismo designato come punto di contatto elettronico dall'autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base , avente per funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari per l'applicazione del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione tramite la rete comune degli Stati membri ║; |
b) |
«organismo di collegamento», qualsiasi entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base , abilitata a rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e avente il dovere di assolvere ai compiti attribuitigli dal titolo IV del ║ regolamento di applicazione ; |
c) |
«documento», un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica e la cui comunicazione è necessaria per permettere l'operatività del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione ; |
d) |
«messaggio elettronico standardizzato», ogni documento strutturato in uno dei formati concepiti per lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri; |
e) |
«trasmissione per via elettronica», la trasmissione mediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale), via filo, radio, procedimenti ottici od ogni altro procedimento elettromagnetico; |
f) |
«commissione tecnica», la commissione di cui all'articolo 73 del regolamento di base; |
g) |
«commissione di controllo dei conti», la commissione di cui all'articolo 74 del regolamento di base. |
Capitolo II
Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati
Articolo 2
Portata e modalità degli scambi tra le istituzioni
1. Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si basano sui principi del servizio pubblico, dell'obiettività, della cooperazione, dell'assistenza attiva, dell'efficienza, dell'accessibilità per i disabili e della rapida consegna.
2. Le istituzioni ║ si forniscono o si scambiano, entro i termini prescritti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale, tutti i dati necessari per stabilire e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.
3. Se una persona ║ ha trasmesso per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata l' istituzione designata secondo il ║ regolamento di applicazione , tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata secondo il ║ regolamento di applicazione , indicando la data in cui sono stati trasmessi inizialmente. Questa data vale anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiamo adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito quando ciò è causato da ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.
║
4. Se la comunicazione dei dati avviene tramite il punto d'accesso o l'organismo di collegamento, il punto d'accesso o l'organismo di collegamento è considerato svolgere il ruolo e la funzione dell'istituzione adita in questo Stato membro per quanto riguarda i termini di risposta alle domande che gli sono fatte.
Articolo 3
Portata e modalità degli scambi tra i beneficiari e le istituzioni
1. Le persone coperte dal regolamento di base sono tenute a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o i documenti giustificativi necessari per stabilire la loro situazione o quella della loro famiglia, i loro diritti e i loro obblighi, per mantenere questi ultimi nonché per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.
║
2. In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell'applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati a carattere personale , nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, gli Stati membri garantiscono che i dati a carattere personale non siano utilizzati per scopi diversi da quelli della sicurezza sociale, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia espressamente autorizzato dalla persona interessata. Gli Stati membri forniscono inoltre, su richiesta, alle persone interessate informazioni specifiche e adeguate sul trattamento dei loro dati a carattere personale necessari ai fini del presente regolamento.
Le persone interessate devono poter esercitare i loro diritti nei settori coperti dal presente regolamento attraverso l'istituzione competente, indipendentemente dall'origine dei dati.
L'elenco e i riferimenti di cui dispongono i funzionari competenti in materia di protezione dei dati, nominati in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 18 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati (6), per quanto concerne i dati relativi alla legislazione sulla sicurezza sociale che rientra nell'ambito del regolamento di base, costituiscono parte dell'allegato IV del regolamento di applicazione.
3. Per quanto necessario all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti comunicano le informazioni e rilasciano i documenti agli interessati entro i termini prescritti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione .
4. L'istituzione competente di uno Stato membro che invia direttamente un documento contenente una decisione sui diritti di una persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro richiede un avviso di ricevimento, quali che siano il supporto e il modo dell'invio. L'avviso di ricevimento può essere trasmesso su qualsiasi supporto o con qualsiasi mezzo.
5. In mancanza di una prova dell'invio della decisione di cui al paragrafo 4, i termini relativi alla decadenza o alla prescrizione dei diritti acquisiti in forza del regolamento di base non sono opponibili ai beneficiari.
6. Se la data di invio della decisione di cui al paragrafo 4 è debitamente stabilita, la decisione dell'istituzione competente è considerata opponibile all'interessato entro il termine di un mese seguente tale data. Tuttavia, se la legislazione dello Stato membro che ha preso la decisione prevede un termine più lungo, si applica tale termine.
7. In ogni caso, la persona interessata dispone dei mezzi di ricorso e delle procedure previste dalla legislazione applicata dall'istituzione che ha preso la decisione.
║
Articolo 4
Formato e modalità degli scambi di dati
1. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, e il formato dei documenti e ║ dei messaggi elettronici standardizzati e le modalità con cui questi sono scambiati .
2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni, i punti d'accesso o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.
3. Nelle loro comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti si attengono alle modalità appropriate per ciascun singolo caso, privilegiando, per quanto possibile, l'impiego delle tecniche elettroniche. La commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.
Articolo 5
Valore giuridico dei documenti e dei giustificativi emessi in un altro Stato membro
1. I documenti emessi dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione nonché i giustificativi emessi dalle autorità di un altro Stato membro, comprese le autorità fiscali, sono considerati validi dalle istituzioni degli altri Stati membri fintanto che tali documenti o giustificativi non sono ritirati o dichiarati non validi dall'autorità o dall'istituzione competente dello Stato membro in cui sono stati emessi.
2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione ║ che riceve il documento chiede all'istituzione emittente ║ i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. In mancanza di un accordo tra le istituzioni interessate entro il mese seguente la data della domanda dell'istituzione che ha ricevuto il documento, la commissione amministrativa può essere adita, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 6 del regolamento di base, per una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi che seguono.
Articolo 6
Applicazione provvisoria di una legislazione ed erogazione provvisoria di prestazioni
1. Salva disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sull'identificazione della legislazione applicabile, ║ la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:
a) |
la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro; oppure |
b) |
la legislazione dello Stato membro di residenza, quando vi esercita una parte delle sue attività o quando non esercita un'attività subordinata o autonoma; oppure |
c) |
la legislazione dello Stato membro interessato, di cui ║ è stata chiesta in primo luogo l'applicazione della legislazione nazionale , nei casi in cui la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri . |
2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata a erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.
3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è manifestata la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.
4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o che l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a partire dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.
5. Se necessario, l'istituzione competente regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate in via provvisoria, se del caso, secondo le modalità di cui agli articoli da 71 a 81 del regolamento di applicazione .
L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regolamento di applicazione, le prestazioni in natura concesse a norma del paragrafo 2.
Articolo 7
Obbligo di liquidazione provvisoria
1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto a ricevere una prestazione o sia tenuta a versare un contributo in conformità del regolamento di base ma l' istituzione competente non dispone di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o ║ contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se siffatto calcolo è possibile in base alle informazioni di cui l'istituzione dispone .
2. Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato non appena i documenti giustificativi sono forniti all'istituzione interessata.
Capitolo III
Altre disposizioni generali d'applicazione del regolamento di base
Articolo 8
Accordi amministrativi tra due o più Stati membri
1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono gli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi relativi a convenzioni di cui all'allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell'allegato I del ║ regolamento di applicazione.
2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi relativi all'applicazione di convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base , purché tali accordi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell'allegato I del regolamento di applicazione .
Articolo 9
Altre procedure tra istituzioni
1. Due o più Stati membri, o le loro autorità║ competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione , purché tali procedure non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati .
2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati alla conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 10
Non cumulo di prestazioni
Quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse reciprocamente, gli importi che non sarebbero pagati in caso d'applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
Articolo 11
Elementi per la determinazione della residenza
1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri quanto alla determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base , tali istituzioni stabiliscono di comune accordo il centro d'interesse della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, fra cui se del caso :
a) |
la durata e la continuità della presenza sul territorio degli Stati membri in questione ; |
b) |
le circostanze personali tra cui :
|
2. Quando l'applicazione dei criteri basati sui fatti pertinenti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni interessate di accordarsi, la volontà della persona in causa, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che l'hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo .
Articolo 12
Totalizzazione dei periodi
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base , l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alle cui legislazioni la persona interessata è stata parimenti soggetta ║ per individuare tutti i periodi ║ maturati sotto tale legislazione.
2. I periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ║ ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base , a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
3. Quando un periodo di assicurazione obbligatoria o di residenza maturato ║ sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione ║ volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo ║ di ║assicurazione obbligatoria.
4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.
5. Ogni periodo assimilato in forza delle legislazioni di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'assicurato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo. Nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggiosi per la persona interessata, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.
7. Qualora a norma del presente articolo non siano presi in considerazione periodi di assicurazione o di residenza perché la precedenza spetta ad altri periodi che non determinano la prestazione in questione, i periodi che non sono presi in considerazione non perdono il loro effetto, come previsto dalla legislazione nazionale, per quanto riguarda l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni.
Articolo 13
Regole di conversione dei periodi di assicurazione
Quando i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle che sono utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le regole seguenti:
a) |
un giorno è equivalente a otto ore e viceversa; |
b) |
cinque giorni sono equivalenti a una settimana e viceversa; |
c) |
ventidue giorni sono equivalenti a un mese e viceversa; |
d) |
tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni sono equivalenti a un trimestre e viceversa; |
e) |
per la conversione delle settimane in mese e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni; |
f) |
l'applicazione delle lettere da a) a e) non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi di assicurazione maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri. |
Quando i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, secondo le regole di conversione di cui al primo comma, sono considerati un mese intero.
TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo 14
Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per «persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro … ed è da questo distaccata … in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato in cui è stabilita l'impresa che l'ha assunta.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, sul territorio dello Stato membro di stabilimento. Il soddisfacimento di detta condizione è valutato tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione; i criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa e alla natura reale delle attività svolte.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali sul territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve avere già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, durante un eventuale periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve mantenere nello Stato in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro è «affine» all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della natura reale dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma data eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che:
a) |
pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più altri Stati membri, a prescindere dalla durata o dalla natura di quest'ultima; |
b) |
esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne. |
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.
7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, la discriminante consiste nello stabilire se l'attività svolta in uno o più altri Stati membri abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo. A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base , una «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» è esercitata in uno Stato membro quando vi è esercitata una parte quantitativamente rilevante dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tale attività.
Per stabilire se una parte sostanziale dell'attività sia svolta in un dato Stato membro, vale il seguente elenco indicativo di criteri:
a) |
per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione; |
b) |
per l'attività autonoma, il fatturato, l' orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito ║. |
Nel quadro di una valutazione globale, il mancato raggiungimento del 25 % di detti criteri indica che una parte sostanziale di tutte le attività non è svolta nello Stato membro in questione.
9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, lo Stato membro nel quale l'interessato è soggetto all'imposta sull'insieme dei suoi redditi, quale che ne sia la fonte, nonché la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.
10. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della presunta situazione futura nei successivi 12 mesi civili.
11. Nel caso in cui una persona eserciti la sua attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito al di fuori del territorio dell'Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.
║
Articolo 15
Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)
1. Salvo disposizione contraria dell'articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora una persona eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informano, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione trasmette senza indugio le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività.
2. Il paragrafo 1 si applica per analogia alle persone che rientrano nell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.
3. Il datore di lavoro considerato tale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione trasmette senza indugio le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore esercita l'attività.
║
Articolo 16
Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base
1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dalla competente autorità dello Stato membro di residenza. Questa istituzione trasmette l'informazione all'istituzione designata di ogni Stato membro in cui un'attività è esercitata.
2. Le istituzioni designate dall'autorità competente dello Stato membro di residenza determinano senza indugio di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del ║ regolamento di applicazione. Tale determinazione è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate dall'autorità competente di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata.
3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, di cui al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata all'istituzione designata negli Stati membri in cui l'attività è svolta conformemente al paragrafo 2, a meno che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 3 bis, o almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo .
4. Quando un'incertezza sulla determinazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione.
In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità competenti interessate, queste cercano un accordo conformemente alle summenzionate condizioni e si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di applicazione.
5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.
6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza non appena essa sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.
Articolo 17
Procedura per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di base
L'agente ausiliario esercita il diritto d'opzione di cui all'articolo 15 del regolamento di base al momento della stipulazione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a stipulare tale contratto informa l'istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l'agente ausiliario ha optato.
Articolo 18
Procedura per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base
Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell'interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all'autorità competente o all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro di cui l'interessato chiede di applicare la legislazione.
Articolo 19
Informazione delle persone interessate e dei datori di lavoro
1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile in virtù del titolo II del regolamento di base informa la persona interessata e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi derivanti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità imposte da tale legislazione.
2. L' istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in forza di una disposizione del titolo II del regolamento di base rilascia alla persona interessata un attestato della legislazione applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni detta legislazione sia applicabile. L'attestazione menziona il salario dichiarato dal datore di lavoro.
Articolo 20
Cooperazione tra istituzioni
1. Le istituzioni competenti comunicano all'istituzione competente dello Stato membro, la cui la legislazione è applicabile a una persona in virtù del titolo II del regolamento di base, tutte le informazioni necessarie per determinare la data in cui la legislazione diventa applicabile e i contributi che essa e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.
2. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a una persona informa l'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione.
Articolo 21
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro la cui sede o il cui luogo di attività si trova al di fuori dello Stato membro competente è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al lavoratore, in particolare l'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo di attività fosse situato nello Stato membro competente .
2. Il datore di lavoro il cui luogo di lavoro non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile, da una parte, e il lavoratore subordinato, dall'altra, possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro gli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro . Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente di tale Stato membro.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
Capitolo I
Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate
Articolo 22
Disposizioni generali di applicazione
1. Le autorità o le istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle ║ prestazioni in natura quando queste prestazioni sono ricevute sul territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente ║.
2. Gli articoli 25 e 26 del regolamento di applicazione non influiscono sull'applicazione delle disposizioni nazionali di uno Stato membro che permettono una presa in carico finanziaria più favorevole di quella derivante dal regolamento di base delle spese relative alle prestazioni in natura nelle situazioni di cui al paragrafo 1.
3. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare tra loro altre procedure e modalità per l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 del regolamento di applicazione. Tuttavia, gli accordi conclusi a tale scopo non devono produrre effetti sfavorevoli sulle condizioni e sugli importi di presa in carico finanziaria delle prestazioni in natura delle persone interessate, quali risulterebbero dall'applicazione del presente regolamento. Tali accordi sono portati alla conoscenza della commissione amministrativa
4. Fatto salvo l'articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro .
Articolo 23
Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di soggiorno
Se la legislazione del luogo di residenza o di dimora comporta più regimi d'assicurazione malattia, maternità o paternità, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 19, paragrafo 1 e degli articoli 20, 22, 24, 26 e 27 del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.
Articolo 24
Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata o i suoi familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza trasmettendo un documento che attesti il loro diritto alle prestazioni in natura a carico dello Stato membro competente.
Detto documento è rilasciato dall'istituzione competente, se del caso in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro. Se la persona assicurata o i suoi familiari non trasmettono tale documento, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.
L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni .
3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26 del regolamento di base.
Articolo 25
Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base , la persona assicurata presenta un documento rilasciato dalla sua istituzione competente ║ che attesta, al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora, il suo diritto alle prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenere il documento necessario.
║
2. Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base, secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate ai sensi della legislazione dello Stato membro di dimora.
║
3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento di base sono le prestazioni in natura ║ erogate nello Stato membro di dimora, secondo la legislazione nazionale e che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente , prima del termine previsto per la sua dimora, ║ per ricevere le cure necessarie .
║
4. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto ║ i costi della totalità o di parte delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora prevede il rimborso di tali costi alla persona assicurata, quest'ultima può inoltrare la domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa gli rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.
5. Se il rimborso di questi costi non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, i costi sostenuti sono rimborsati alla persona interessata dall'istituzione competente in base alle tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora oppure, qualora l'articolo 61 del regolamento di applicazione sia stato applicato nel caso in questione, in base agli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora .
L'istituzione del luogo di dimora fornisce all'istituzione competente che lo richiede le indicazioni necessarie su tali tariffe o importi .
6. In deroga al paragrafo 5 , l'istituzione competente può rimborsare i costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie della sua legislazione , a condizione che la persona assicurata abbia dato il suo accordo a che le sia applicata questa disposizione ║.
7. Il rimborso alla persona assicurata non supera in ogni caso l'importo delle spese effettivamente sostenute.
8. Nel caso di spese di importo rilevante, l'istituzione competente può versare alla persona assicurata un anticipo appropriato non appena quest'ultima le presenta la domanda di rimborso.
9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Articolo 26
Cure programmate
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi fissi, per istituzione competente si intende l'istituzione del luogo di residenza .
2. Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, essa richiede l'autorizzazione all' istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra senza indugio all'istituzione competente.
In tal caso, l'istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza.
L'istituzione competente può rifiutare l'autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell' istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia della persona interessata.
L' istituzione competente informa della sua decisione l'istituzione dello Stato membro ║ di residenza.
In mancanza di risposta entro quindici giorni di calendario dalla data di invio, l'autorizzazione è considerata concessa dall'istituzione competente.
║
3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure di carattere vitale, l'autorizzazione non può essere negata ai sensi della seconda frase dell 'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di base. In questo caso, l'autorizzazione è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione dello Stato del luogo di residenza
L'istituzione competente è tenuta ad accettare le constatazioni e le opzioni terapeutiche stabilite dai medici accreditati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione relative alla necessità di cure di carattere vitale e urgente .
4. L'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza in qualsiasi momento nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione .
5. L' istituzione del luogo di dimora comunica all' istituzione competente se risulta appropriato sotto il profilo medico completare il trattamento oggetto dell'autorizzazione, fatta salva qualsiasi decisione in merito all'autorizzazione .
6. Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento di applicazione.
7. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto la totalità o una parte delle spese per le cure mediche autorizzate e l'importo delle spese che l'istituzione competente è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata in conformità del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) è inferiore all'importo delle spese che dovrebbe pagare per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l'istituzione competente rimborsa inoltre alla persona assicurata, a sua richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell'importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.
8. Le spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata e, se necessario, le spese di viaggio e di soggiorno per una persona che deve accompagnarla sono a carico dell'istituzione qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato. Qualora la persona assicurata sia disabile, sono considerati necessari il viaggio e il soggiorno di un accompagnatore.
9. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.
Articolo 27
Prestazioni in denaro relative ad un'incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire delle prestazioni in denaro relative ad un'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base , la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la probabile durata della stessa .
2. La persona assicurata trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine fissato dalla legislazione dello Stato membro competente.
3. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro che sono essere richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato è trasmesso, senza indugio, all'istituzione competente.
4. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall'adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipaare ad attività intese a promuovere e a sostenere la reintegrazione professionale della persona assicurata.
║
5. Su richiesta dell'istituzione competente o nei casi di cui al paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza fa procedere, se necessario, al controllo medico della persona assicurata come se fosse assicurata presso di essa. I dati del referto del medico che effettua il controllo, indicanti in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, sono trasmessi dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni lavorativi dalla data del controllo.
║
6. L'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta.
7. Fatta salva la seconda frase dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, l'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, le indicazioni figuranti nel certificato d'incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base delle constatazioni mediche del medico curante sono accettate dall'istituzione competente, salvo nel caso in cui sia accertato un comportamento abusivo.
9. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro, essa notifica alla persona assicurata la sua decisione e ne informa simultaneamente l'istituzione del luogo di residenza.
10. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis se la persona assicurata dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
Articolo 28
Prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Per avere diritto a prestazioni in denaro relative all'assistenza di lungo periodo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata si rivolge all'istituzione competente. Se necessario, questa ne informa l'istituzione del luogo di residenza.
2. Su richiesta dell'istituzione competente l'istituzione del luogo di residenza esamina le condizioni della persona assicurata in ordine alla necessità di assistenza di lungo periodo. L'istituzione competente fornisce all'istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per tale esame.
3. Per determinare quanto sia necessaria l'assistenza di lungo periodo l'istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro perito di sua scelta.
4. L'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
5. paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis se la persona assicurata dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Articolo 29
Applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base
Se lo Stato membro in cui l'ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un'attività non è più lo Stato membro competente e se l'ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente. ║
Articolo 30
Contributi del pensionato
║
Se una persona percepisce pensioni o rendite da più di uno Stato membro, l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona a cui lo Stato membro competente versi lo stesso importo di pensioni o rendite .
Articolo 31
Applicazione dell'articolo 34 del regolamento di base
1. L'istituzione competente informa la persona interessata dell'esistenza della norma contenuta nell'articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il divieto di cumulo delle prestazioni . L'applicazione di tali norme deve garantire alla persona che non risiede nello Stato membro competente un diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe fruire se risiedesse in tale Stato membro.
2. L'istituzione competente informa altresì l'istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo, qualora la legislazione che quest'ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo, comprese nell'elenco di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di base.
3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l'istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall'istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.
4. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.
Articolo 32
Disposizioni di applicazione particolari
1. Per gli Stati membri di cui all'allegato II, le disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura ║ si applicano alle persone che hanno diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata. L'istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare .
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'articolo 23 del regolamento di base si applica ad ogni persona che percepisca sia una pensione in forza di un regime applicabile ai pubblici dipendenti di uno Stato membro menzionato nell'allegato II, sia una pensione in forza della legislazione di un altro Stato membro.
3. Le disposizioni di applicazione pratica dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla commissione amministrativa.
Capitolo II
Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 33
Diritto alle prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure definite agli articoli da 24 a 27 del ║ regolamento di applicazione.
║
Articolo 34
Cooperazione tra istituzioni in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Quando l'infortunio sul lavoro si verifica o la malattia professionale è medicalmente constatata per la prima volta nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale deve essere effettuata conformemente alle disposizioni della legislazione dello Stato competente, senza pregiudizio, se del caso, delle disposizioni di legge in vigore nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima constatazione medica della malattia professionale, e che in tal caso restano applicabili. Detta dichiarazione è inviata all'istituzione competente e una copia è inviata all'istituzione del luogo di residenza o di dimora.
2. L'istituzione dello Stato membro nel territorio del quale si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima constatazione medica della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale territorio e, su richiesta di quest'ultima, le comunica ogni informazione pertinente.
3. Se, in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato membro, un investigatore può essere designato a tal fine dall'istituzione competente, che ne informa le autorità di questo Stato membro. Dette autorità prestano il loro concorso all'investigatore, designando in particolare una persona incaricata di assisterlo per la consultazione dei verbali e di ogni altro documento relativo all'infortunio.
4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici riguardanti le conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della vittima e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o dall'istituzione del luogo di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente notifica, secondo il caso, all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione del luogo di dimora, a sua richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.
Articolo 35
Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia
1. Quando l'istituzione competente contesta che, nel quadro dell'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento di base, sia applicabile la legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, ne avverte immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattia.
2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a questo riguardo, l'istituzione competente ne avverte immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha erogato le prestazioni in natura. Quest'ultima continua a erogare le prestazioni in natura a titolo dell'assicurazione malattia, se il lavoratore subordinato o autonomo vi ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Nel caso contrario, le prestazioni in natura di cui l'interessato ha fruito a titolo dell'assicurazione malattia sono considerate dalla prima constatazione medica dell'infortunio o della malattia come prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Articolo 36
Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri
1. Nel caso di cui all'articolo 38 del regolamento di base, la dichiarazione della malattia professionale è trasmessa o all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata, o all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette la dichiarazione all'istituzione competente.
Se quest'ultima istituzione constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione e i documenti ad essa allegati all'istituzione corrispondente di questo Stato membro.
2. Quando l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, detta istituzione trasmette senza indugio all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata la dichiarazione e tutti documenti che vi sono allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche a cui la prima istituzione ha proceduto, nonché una copia della decisione di cui al secondo comma.
Essa notifica simultaneamente la sua decisione all'interessato, indicando in particolare i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso, nonché la data in cui il fascicolo è stato trasmesso all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
3. Se del caso occorre risalire, secondo la stessa procedura, fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato in primo luogo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
Articolo 37
Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto
1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta a informare l'istituzione a cui la dichiarazione è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento di applicazione e ad avvertirla successivamente della decisione definitiva intervenuta.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione a cui la dichiarazione è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione contro la cui decisione è stato inoltrato il ricorso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dall'importo delle prestazioni dovute all'interessato, secondo la procedura di cui all'articolo 71 del regolamento di applicazione.
Articolo 38
Aggravamento di una malattia professionale
Nei casi di cui all'articolo 39 del regolamento di base, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere diritti a prestazioni ogni informazione relativa alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che è stata in precedenza competente per ottenere le informazioni che ritiene necessarie.
Articolo 39
Valutazione del grado di incapacità in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento di base, se un'incapacità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio sopravvenuto quando l'interessato era sottoposto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l'origine dell'incapacità al lavoro, l'istituzione competente per l'incapacità al lavoro anteriore o posteriore o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in questione è tenuto, a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, a fornire indicazioni sul grado dell'incapacità al lavoro anteriore o posteriore, nonché, nella misura del possibile, informazioni che permettano di determinare se l'incapacità è la conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro.
In tali casi, l'istituzione competente tiene conto, conformemente alle disposizioni della legislazione che applica, per l'apertura del diritto e la determinazione dell'importo delle prestazioni, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori.
Articolo 40
Presentazione e istruzione delle domande di rendite o di indennità supplementari
1. Per beneficiare di una rendita o di un'indennità supplementare a titolo della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare una domanda o all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente. La domanda deve essere corredata dei documenti giustificativi necessari ed essere formulata secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione competente.
2. L'istituzione competente notifica la sua decisione al richiedente direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente; invia copia di tale decisione all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
Articolo 41
Disposizioni particolari di applicazione
Le disposizioni del titolo III, capitolo 2 del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura non si applicano alle persone che hanno diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti di uno Stato membro menzionato nell'allegato II del ║ regolamento di applicazione.
Capitolo III
Prestazioni in caso di morte
Articolo 42
Domanda di prestazioni in caso di morte
Ai fini dell'applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte deve essere presentata all'istituzione del luogo di residenza del richiedente.
Capitolo IV
Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti
Articolo 43
Calcolo della prestazione
1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base , si applicano le regole di cui all'articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del ║ regolamento di applicazione .
2. Quando periodi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata non sono stati presi in considerazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del ║ regolamento d'applicazione, l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
3. L'istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di soppressione, di riduzione o di sospensione di un altro Stato membro.
Quando la legislazione applicata dall'istituzione competente non consente di stabilire direttamente tale importo poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.
║
Articolo 44
Presa in considerazione dei periodi dedicati a crescere i figli
1. Ai fini del presente articolo, per «periodo dedicato a crescere i figli» s'intende qualsiasi periodo accreditato in virtù della legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità utilizzate per calcolare tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati durante il periodo dedicato a crescere i figli o siano riconosciuti retroattivamente.
2. Quando, sotto la legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non vengono presi in considerazione i periodi dedicati a crescere i figli, l'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile all'interessato, ai sensi del Titolo II del regolamento di base, in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, sotto tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato a crescere i figli per il figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato a crescere i figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
3. Il paragrafo 2 non trova applicazione se l'interessato è o diventa soggetto alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi esercita un'attività subordinata o autonoma.
Articolo 45
Domanda di prestazioni
1. Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento di base , il richiedente presenta una domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell'incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell'aggravamento di tale invalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istituzione .
2. Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni deve, se del caso, essere considerata come data di presentazione della domanda di pensione.
3. Nel caso di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, l'istituzione a cui l'interessato è stato affiliato da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data d'effetto delle prestazioni secondo la legislazione che essa applica. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell'integrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento di base.
4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1 , il richiedente presenta una domanda o all'istituzione del proprio luogo di residenza ║ o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo .
5. La data d'presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.
6. In deroga al paragrafo 5, se nella sua domanda il richiedente non ha indicato tutti i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione degli altri Stati membri benché sia stato invitato espressamente a farlo, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti è considerata come la data di presentazione della domanda per l'istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.
║
Articolo 46
Documenti e indicazioni che il richiedente deve allegare alla domanda
1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo 45, paragrafi 1 o 4 del regolamento di applicazione e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto un'altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi .
2. Se, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento di base , il richiedente domanda che sia differita la liquidazione delle pensioni di vecchiaia acquisite a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda precisando a titolo di quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per permettergli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni alle quali ha diritto.
3. Se il richiedente ritira una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, ciò non è considerato un ritiro concomitante delle domande di prestazioni sotto la legislazione di altri Stati membri .
Articolo 47
Istruzione delle domande da parte delle istituzioni
1. L'istituzione a cui la domanda di prestazioni è presentata o ritrasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1 o 4 del regolamento di applicazione, è detta qui di seguito «l'istituzione di contatto ». L'istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica .
Oltre a istruire la domanda di prestazioni sotto la legislazione che applica, l'istituzione di contatto, in quanto tale, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e operazioni necessarie all'istruzione della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a richiesta, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruzione stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.
2. Nel caso di cui all'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento di base, l'istituzione d'istruzione trasmette tutti i dati dell'interessato all'istituzione a cui quest'ultimo è stato affiliato in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.
3. Gli articoli da 48 a 52 non sono applicabili all'istruzione delle domande di cui all'articolo 44 del regolamento di base.
4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 2 , l'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni in causa affinché possano tutte iniziarne l'istruzione simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la sua legislazione. Indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integrare la domanda quanto prima.
5. Ciascuna delle ║ istituzioni in causa comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione che applica. ║
6. Ogni istituzione in causa procede al calcolo dell'importo delle prestazioni secondo le modalità di cui all'articolo 52 ║ del regolamento di base e comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l'importo delle prestazioni e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento di base .
7. Se un' istituzione stabilisce , sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo , che si applica l' articolo 46, paragrafo 2 o l' articolo 57, paragrafi 2 o 3 del regolamento di base , ne avverte l'istituzione di contatto e le altre istituzioni in causa.
║
Articolo 48
Comunicazione delle decisioni al richiedente
1. Ogni istituzione notifica al richiedente, secondo le disposizioni che applica, la decisione ║ che ha preso. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso che le si applicano. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l'istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a richiesta, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all'articolo 290 del trattato .
2. Qualora, a seguito del ricevimento della nota riepilogativa il richiedente ritenga che i suoi diritti possano essere stati lesi dall'interazione delle decisioni adottate da due o più istituzioni, il richiedente ha il diritto di chiedere che le istituzioni interessate rivedano tali decisioni entro i termini previsti dalla rispettiva legislazione nazionale. I termini decorrono a partire dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato del riesame è notificato per iscritto al richiedente .
Articolo 49
Determinazione del grado di invalidità
1. Nel caso in cui siano applicabili le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento di base, l'istituzione d'istruzione è la sola abilitata a prendere la decisione circa lo stato d'invalidità del richiedente. Essa prende questa decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni d'apertura del diritto stabilite dalla legislazione che essa applica sono soddisfatte, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni degli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Essa notifica senza indugio la decisione alle altre istituzioni in causa.
Se le condizioni d'apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità, stabilite dalla legislazione che essa applica, non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 6 e 51 del regolamento di base, l'istituzione d'istruzione ne avverte immediatamente l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest'ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se le condizioni d'apertura del diritto stabilite dalla legislazione che essa applica sono soddisfatte; essa notifica senza indugio la decisione alle altre istituzioni in causa.
2. Per l'apertura del diritto, occorre, se del caso, ║ risalire, nelle stesse condizioni ║ fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto in primo luogo.
3. Nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento di base non siano applicabili, per determinare il grado d'invalidità ogni istituzione, in funzione della legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i referti medici nonché le informazioni d'ordine amministrativo raccolte dall'istituzione di ogni altro Stato membro come se provenissero dallo Stato membro in cui essa ha sede.
║
Articolo 50
Acconti provvisori e anticipi su prestazioni
1. Nonostante l'articolo 7 del presente regolamento, ogni istituzione che constati, nel corso dell'istruzione di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma a titolo della legislazione che essa applica, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, versa immediatamente tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruzione della domanda.
2. Se al richiedente non può essere versata alcuna prestazione a titolo provvisorio in applicazione del paragrafo 1, ma risulta dalle informazioni ricevute che un diritto è aperto a titolo dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, l'istituzione d'istruzione gli versa un anticipo ricuperabile il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base.
3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione .
Articolo 51
Ricalcolo delle prestazioni
1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione degli articoli 48, paragrafi 3 e 4, 50, paragrafo 4 e 59, paragrafo 1 del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l'articolo 50 del ║ regolamento di applicazione.
2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio all'interessato secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafi da 4 a 7 del regolamento di applicazione e informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali l'interessato ha un diritto.
Articolo 52
Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
1. Per agevolare e accelerare l'istruzione delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:
a) |
scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra, e insieme provvedono alla conservazione e alla corrispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione; |
b) |
con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un'età da definire ad opera delle istituzioni alla cui legislazione è soggetta la persona, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni. |
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa determina gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità dei regimi pensionistici nazionali, dell'organizzazione tecnica e amministrativa di ciascuno e dei mezzi tecnologici a loro disposizione. Provvede alla loro attuazione mediante l'organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione .
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d'identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrebbe ricevere le informazioni summenzionate .
║
Articolo 53
Disposizioni di coordinamento in uno Stato membro
1. Fatto salvo l'articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione in un regime specifico , tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di questo Stato membro.
2. Se la legislazione nazionale comporta norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai pubblici dipendenti e il regime generale dei lavoratori subordinati, su di esse non incidono le disposizioni del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione.
Capitolo V
Prestazioni di disoccupazione
Articolo 54
Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 61 del regolamento di base si applica, mutatis mutandis, l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazione. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, l'interessato può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento di base, l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica all'istituzione del luogo di residenza, a sua richiesta, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione, in particolare l'importo della retribuzione o del reddito professionale percepiti.
║
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del regolamento di base e nonostante l'articolo 63 di tale regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari con il numero dei familiari tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono in un altro Stato membro, come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione per il calcolo delle quali sono presi in considerazione tali familiari.
Articolo 55
Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento di base, il disoccupato che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo, 1 lettera b) del regolamento di base.
Detta istituzione lo informa degli obblighi che gli incombono e gli trasmette tale documento, che indica in particolare:
a) |
la data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; |
b) |
il termine concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato; |
c) |
il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere conservato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base; |
d) |
i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni. |
2. Il disoccupato si iscrive come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base e trasmette all'istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. In caso contrario, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.
3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato per cercare un lavoro informano il disoccupato dei suoi obblighi.
4. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato invia immediatamente all' istituzione competente un documento con l'indicazione della data d'iscrizione del disoccupato presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.
Qualora , per il periodo durante il quale il disoccupato ha diritto al mantenimento delle prestazioni, sopravvengano fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato trasmette immediatamente all'istituzione competente e all'interessato un documento contenente le informazioni pertinenti.
A richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione del disoccupato, precisando in particolare se quest'ultimo è sempre iscritto presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo organizzate .
5. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di un disoccupato che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che applica. Essa informa immediatamente l'istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).
6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro un insieme di misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro dei disoccupati che si recano in uno di questi Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.
Articolo 56
Disoccupato che risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Se il disoccupato decide, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento di base, di iscriversi come richiedente lavoro sia nello Stato membro di residenza, sia nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, ne informa in via prioritaria l'istituzione e gli uffici del lavoro del suo luogo di residenza.
Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, gli uffici del lavoro del luogo di residenza trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro del disoccupato.
2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l' adempimento da parte del disoccupato di determinati obblighi e/o la ricerca di lavoro, gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.
Il mancato adempimento da parte del disoccupato di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera b) del regolamento di base, l'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all'istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest'ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.
Capitolo VI
Prestazioni familiari
Articolo 57
Regole di priorità in caso di cumulo
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) del regolamento di base , se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L'istituzione competente dell'altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.
Articolo 58
Regole applicabili se cambia la legislazione applicabile e/o la competenza di concedere prestazioni familiari
1. Se cambia la legislazione applicabile e/o la competenza di concedere prestazioni familiari tra Stati membri nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l'istituzione che ha versato le prestazioni familiari in applicazione della ║ legislazione a titolo della quale sono state concesse le prestazioni all'inizio del mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.
2. Essa informa l'istituzione dell'altro Stato membro o degli Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa il versamento delle prestazioni familiari in causa. L'erogazione delle prestazioni da parte dell'altro Stato membro ha effetto a decorrere da tale data.
Articolo 59
Procedura per l'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base
1. La domanda di concessione di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base occorre tenere conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in special modo per quanto riguarda il diritto alle prestazioni. Qualora l'avente diritto alle prestazioni non eserciti detto diritto, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di concessione di prestazioni familiari presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.
2. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 esamina la domanda sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente ║ tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione della famiglia del richiedente.
Se conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, tale istituzione eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.
Se ritiene che sussista un eventuale diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, tale istituzione trasmette senza indugio la domanda all'istituzione competente dell'altro Stato membro e informa l'interessato; informa inoltre l'istituzione dell'altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.
3. Se l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio in via provvisoria le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, all'istituzione dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione dispone di due mesi per prendere posizione sulla decisione provvisoria.
Se l'istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prende posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la domanda l'importo delle prestazioni erogate .
4. In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l'articolo 6, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di applicazione. A tal fine l'istituzione del luogo di residenza di cui al paragrafo 2 di detto articolo è l'istituzione del luogo di residenza dei figli .
5. L'istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico si rivolge all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all'articolo 71.
Articolo 60
Procedura per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base
Per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base , la commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo del regolamento di base. Se l'istituzione competente in via prioritaria non è tenuta a erogare dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di prestazioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani . Occorre risalire, se del caso, nelle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Capitolo I
Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35, paragrafo 1 e 41 del regolamento di base
SEZIONE 1
Rimborso delle prestazioni sulla base delle spese effettivamente sostenute
Articolo 61
Principi
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 35, paragrafo 1 e 41 del regolamento di base, l'importo effettivo delle prestazioni in natura erogate è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo 62 del ║ regolamento di applicazione.
║
2. Se l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait stabilito partendo da tutti gli elementi appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi utilizzate per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo.
3. Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere prese in conto per il rimborso.
║
SEZIONE 2
Rimborso delle prestazioni su base forfetaria
Articolo 62
Identificazione degli Stati membri interessati
1. Gli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento di base le cui strutture giuridiche o amministrative rendono inadeguato il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute sono menzionati nell'allegato III del ║ regolamento di applicazione.
║
2. Per gli Stati membri menzionati nell'allegato III del ║ regolamento, l'importo delle prestazioni in natura erogate ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base e ai pensionati e ai familiari ai sensi degli articoli 22, 24, paragrafo 1, 25 e 26 del regolamento di base è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un forfait stabilito per ogni anno civile. L'importo di tale forfait deve essere il più possibile vicino alle spese reali.
Articolo 63
Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell'importo forfettario totale
1. Per ogni Stato membro creditore, l'importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo annuale medio per persona (Yi) secondo diverse classi d'età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:
Fi = Yi * 1/12 * (1 - X)
ove:
— |
L'indice ║ (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d'età considerate per il calcolo degli importi forfettari : i= 1: persone di meno di 20 anni i= 2: persone da 20 a 64 anni i= 3: persone di 65 anni e più. ║ |
— |
Yi rappresenta il costo medio annuale delle persone della classe d'età i, quale definito al paragrafo 2. |
— |
Il coefficiente X (0,2 o 0,15) rappresenta l'abbattimento, quale definito al paragrafo 3. |
2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d'età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d'età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio ║ di persone interessate di questa classe d'età nell'anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all'articolo 23 del regolamento di applicazione .
3. L'abbattimento da applicare all'importo forfettario mensile è di norma pari al 20 % (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base.
4. Per ogni Stato membro debitore, l'importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d'età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d'età .
Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio per conto dello Stato membro debitore. Questi mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.
5. Al più tardi entro … (7), la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull'applicazione del presente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Su tale base la commissione amministrativa può presentare una proposta di modifiche che possono rivelarsi necessarie per assicurare che il calcolo degli importi forfetari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.
║
6. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi precedenti.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, per il calcolo dell'importo forfettario fino a … (*******), purché si applichi l'abbattimento di cui al paragrafo 3.
Articolo 64
Notifica dei costi medi annuali
L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è notificato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di notifica entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.
I costi medi annuali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 65
Procedura di rimborso tra istituzioni
1. Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto prima possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti anteriormente ai termini menzionati in appresso, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a un credito non deve essere di ostacolo al rimborso di altri crediti.
2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base.
Articolo 66
Termini di presentazione e di pagamento dei crediti
1. I crediti stabiliti ║ sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati registrati nella contabilità dell'istituzione creditrice .
2. I crediti di importi fissi stabiliti per un anno civile sono presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i sei mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli inventari di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell'anno seguente l'anno di riferimento.
3. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presi in considerazione.
4. I crediti sono ║ pagati all'organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all'articolo 65 del regolamento di applicazione dall'istituzione debitrice entro ║ sei mesi dal mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore. La disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto per motivi pertinenti in questo periodo.
5. Le contestazioni relative a un credito devono essere risolte al più tardi entro un anno dal mese durante il quale il credito è stato presentato.
6. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 5 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.
Articolo 67
Interessi di mora e anticipi
1. A decorrere dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento di applicazione , l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l'istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato presentato il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 % del credito totale presentato a norma dell'articolo 66, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall'anticipo, l'interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di un anno di cui all'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento di applicazione .
2. L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.
3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l'istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi oltre il termine menzionato nella seconda frase del paragrafo 1.
Articolo 68
Rendiconti annuali
1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell'articolo 72, lettera g) del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento notificano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall'altra.
2. La commissione amministrativa può fare procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.
Capitolo II
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell'articolo 65 del regolamento di base
Articolo 69
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione
In assenza d'accordo di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base , l'istituzione del luogo di residenza trasmette all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo la domanda di rimborso di prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base , entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l' ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l'importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all'articolo 65, paragrafi 6 o 7, del regolamento di base , il periodo per il quale queste prestazioni sono state versate e i dati di identificazione del disoccupato. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli Stati membri interessati.
Le richieste presentate dopo il termine di cui al comma precedente non sono prese in considerazione.
Se gli importi in causa sono oggetto di discussione tra Le disposizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e all'articolo 66, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.
A decorrere dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare. L'interesse è calcolato in conformità dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
L'importo massimo del rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l'importo delle prestazioni a cui avrebbe diritto l'interessato ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stato soggetto da ultimo, se iscritto presso gli uffici del lavoro di detto Stato. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all'allegato XY, le istituzioni competenti di uno di questi Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo determinano l'importo massimo in ogni singolo caso in base all'importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di questo stesso Stato membro nell'anno civile precedente.
Capitolo III
Ripetizione di prestazioni percepite in eccesso, recupero dei versamenti provvisori, compensazione, assistenza in materia di recupero.
SEZIONE 1
Principi
Articolo 70
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 84 del regolamento di base e nel quadro che esso definisce, ogni volta che è possibile il recupero dei crediti si effettua in via prioritaria per mezzo della compensazione sia tra le istituzioni creditrici, qui di seguito denominate «le entità richiedenti», e le istituzioni debitrici, qui di seguito denominate «le entità adite», sia nei confronti della persona assicurata conformemente agli articoli 71 e 72 del ║ regolamento di qpplicazione.
Se non è stato possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo della compensazione di cui al primo comma, le somme che restano dovute dal beneficiario sono recuperate nei modi di cui agli articoli da 73 a 82 del regolamento di applicazione.
2. L'organismo di collegamento è da considerarsi l'entità adita per le domande che gli sono presentate.
SEZIONE 2
Compensazione
Articolo 71
Prestazioni in denaro indebite o percepite in eccesso
1. Se l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella a cui ha diritto, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, chiede all'istituzione di ogni altro Stato membro che sia debitrice di prestazioni a favore di tale beneficiario di trattenere l'importo pagato in eccesso dalle somme che questa deve al beneficiario. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica, come se si trattasse di somme versate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.
2. Nel quadro dell'articolo 6, entro due mesi dal momento in cui è stata determinata la legislazione applicabile o identificata l'istituzione responsabile del versamento delle prestazioni, l'istituzione che ha versato prestazioni in denaro a titolo provvisorio effettua il computo dell'importo che le deve l'istituzione competente. Se contributi sono stati versati a titolo provvisorio dal beneficiario e/o dal suo datore di lavoro, tali somme sono prese in conto per determinare detto importo.
L'istituzione competente debitrice di prestazioni a favore del beneficiario trattiene l'importo dovuto a titolo del versamento provvisorio sulle somme che deve all'interessato. L'istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica e trasferisce al più presto l'importo trattenuto all'organismo creditore.
3. Se una persona assicurata ha fruito dell'assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha erogato l'assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di questa persona di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che essa versa a detta persona.
Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona assicurata che ha fruito dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale detta persona aveva diritto a prestazioni, in relazione al familiare interessato, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.
L'istituzione creditrice trasmette il computo dell'importo che le è dovuto all'istituzione debitrice. Questa opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica e trasferisce al più presto l'importo trattenuto all'organismo creditore.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'istituzione competente invia alla persona interessata un prospetto della sua situazione da cui risultano gli importi dovuti o percepiti in eccesso in rapporto alla legislazione che applica.
Articolo 72
Contributi indebiti o percepiti in eccesso
Nel quadro dell'articolo 6, l'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio presso una persona assicurata e/o il suo datore di lavoro procede al rimborso degli importi in questione a favore delle persone che li hanno pagati soltanto dopo avere interrogato l'istituzione competente sulle somme che le sarebbero dovute in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4.
SEZIONE 3
Recupero
Articolo 73
Domande di informazioni
1. L'entità adita fornisce all'entità richiedente, su sua richiesta, le informazioni che le sono utili per il recupero di un credito.
Al fine di ottenere queste informazioni, l'entità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.
2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'entità richiedente ha normalmente accesso della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.
3. L'entità adita non è tenuta a trasmettere informazioni che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.
4. L'entità adita informa l'entità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Articolo 74
Notifica
1. Su domanda dell'entità richiedente, l'entità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'entità richiedente ha normalmente accesso del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'autorità richiedente ha normalmente accesso del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. L'entità adita informa immediatamente l'entità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Articolo 75
Domanda di recupero
1. La domanda di recupero di contributi o di ripetizione di prestazioni indebite o versate in eccesso che l'entità richiedente inoltra all'entità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro dell'entità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
2. L'entità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
a) |
se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, tranne nel caso in cui si applica l'articolo 78, paragrafo 2, comma 2; |
b) |
quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito. |
3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:
a) |
il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali; |
b) |
ogni informazione utile ai fini dell'identificazione dell'entità adita; |
c) |
il titolo che consente l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente; |
d) |
il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due entità; |
e) |
la data di notificazione del titolo all'interessato da parte dell'entità richiedente e/o dell'entità adita; |
f) |
la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo il diritto in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente; |
g) |
ogni altra informazione utile. |
4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell'entità richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.
5. L'entità richiedente invia all'entità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Articolo 76
Titolo che consente l'esecuzione del recupero
1. Il titolo che consente l'esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dell'entità richiesta.
2. In deroga al paragrafo 1, il titolo esecutivo che consente il recupero del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'entità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro.
Le autorità competenti si impegnano a ultimare l'omologazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applicano le disposizioni del terzo comma. Esse non possono rifiutare di porre in essere tale formalità quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L'entità adita comunica all'entità richiedente i motivi che ostano all'osservanza del termine di tre mesi.
Nel caso in cui l'espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo che consente il recupero emesso dall'entità richiedente, si applica l'articolo 78.
Articolo 77
Modalità e termini di pagamento
1. Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l'entità adita. L'entità adita trasferisce all'entità richiedente l'intero importo del credito da essa recuperato.
2. L'entità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell'entità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'entità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti all'entità richiedente.
A decorrere dalla data in cui il titolo esecutivo per il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto od omologato, riconosciuto, completato o sostituito a norma dell'articolo 76, gli interessi per ritardato pagamento, riscossi ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'entità adita sono altresì trasferiti all'entità richiedente.
Articolo 78
Contestazione del credito o del titolo che consente l'esecuzione del recupero
1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente, egli deve adire l'organo competente dello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in tale Stato membro. Quest'azione deve essere notificata dall'entità richiedente all'entità adita. Essa può inoltre essere notificata dall'interessato all'entità adita.
2. Non appena l'entità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell'entità richiedente o da parte dell'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'entità richiedente ai sensi del secondo comma. Se lo ritiene necessario, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.
In deroga al primo comma, l'entità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, chiedere all'entità adita di recuperare un credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'entità adita lo consentono. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'entità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'entità adita.
3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'entità adita, l'azione viene intrapresa davanti all'organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
4. Quando l'organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l'azione, conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'entità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro in cui l'entità richiedente ha sede, costituisce il «titolo che permette l'esecuzione» e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.
Articolo 79
Limiti dell'assistenza
L'entità adita non è tenuta:
a) |
ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 73 a 78 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro in cui il debitore ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede la stessa entità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi; |
b) |
di accordare l'assistenza di cui agli articoli da 73 a 78 del regolamento di applicazione, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 73 a 75 si riferisce a crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o i titoli siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo per il recupero non possano più essere oggetto di contestazione. |
Articolo 80
Provvedimenti cautelari
Su domanda motivata dell'entità richiedente, l'entità adita adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono.
Per l'attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 73 a 75 e 77 del regolamento di applicazione.
Articolo 81
Spese
1. Non è chiesta alcuna spesa d'esecuzione se il credito è recuperato con il metodo di compensazione di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento di applicazione.
2. L'entità adita ricupera altresì dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero nel quadro degli articoli da 73 a 77 e 81 del regolamento di applicazione, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi.
3. Gli Stati membri rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione del regolamento di base o del ║ regolamento di applicazione.
4. Qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, caratterizzata da un importo delle spese molto elevato, le entità richiedenti e le entità adite possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
5. L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente resta responsabile, nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'entità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'entità richiedente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 82
Controllo amministrativo e medico
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27, se un beneficiario di prestazioni di cui ai capitoli I, II e IV del titolo III dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo medico è effettuato, su richiesta di quest'istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le modalità previste dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica. In questo caso, l'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza.
Se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è chiamata, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento di base, ad eseguire una perizia medica, procede secondo le modalità previste dalla legislazione che applica. In mancanza di tali modalità, si rivolge all'istituzione debitrice per conoscere le modalità da applicare.
L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare in seguito controllare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.
2. Se un beneficiario di prestazioni considerate ai capitoli I, II e IV del titolo III dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest'istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. L'istituzione debitrice comunica all'istituzione del luogo di dimora o di residenza i punti che devono essere oggetto del controllo amministrativo. In caso contrario, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede al controllo secondo le modalità previste dalla propria legislazione.
L'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta a trasmettere una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo.
Articolo 83
Notifiche
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le coordinate delle entità di cui all'articolo 1, lettere m), q) e r) del ║ regolamento di base e all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di attuazione , nonché delle istituzioni designate a norma del ║ regolamento di attuazione .
2. Le entità di cui al paragrafo 1 devono essere dotate di un'identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.
3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, delle notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.
4. L'allegato IV del ║ regolamento di attuazione designa la base di dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La base di dati è predisposta e gestita dalla Commissione. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili per l'immissione delle informazioni sull'organo nazionale di contatto in detta base di dati. Inoltre gli Stati membri provvedono a garantire l'esattezza delle informazioni immesse sull'organo nazionale di contatto di cui al paragrafo 1 .
5. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento permanente delle informazioni di cui al paragrafo 1.
║
Articolo 84
Informazione
1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene principalmente per via elettronica, mediante siti online accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare.
2. Il comitato consultivo di cui all'articolo 75 del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.
3. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone cui si applica il regolamento di base le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal ║ regolamento di applicazione in modo da permettere loro di esercitare i loro diritti.
4. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applicano tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione.
Articolo 85
Conversione delle monete
Per l'applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione, il tasso di cambio tra due monete è il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea.
Articolo 86
Statistiche
Le autorità competenti compilano le statistiche relative all'applicazione del regolamento di base e del ║ regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione provvede a diffondere queste informazioni.
Articolo 87
Modifica degli allegati
Gli allegati I, II, III e IV del ║ regolamento di applicazione e gli allegati I, VI, VII, VIII, IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo accordo unanime della commissione amministrativa.
Articolo 88
Disposizioni transitorie
Le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento di base si applicano alle situazioni oggetto del ║ regolamento di applicazione.
Articolo 89
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dalla … (8) ║.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
a) |
del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (9), fintanto che detto regolamento non sia abrogato o modificato; |
b) |
del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia (10), fintanto che detto regolamento non sia abrogato o modificato; |
c) |
dell'accordo sullo Spazio economico europeo (11), dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (12) e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintanto che detti accordi non siano modificati in funzione del presente regolamento. |
2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità (13) i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 s'intendono come fatti al presente regolamento.
Articolo 90
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.
(2) GU C 324 del 30.12.2006, pag. 59.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.
(4) GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.
(5) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) Cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione .
(8) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(9) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
(10) GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.
(11) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.
(12) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(13) GU L 209 del 25.7.1998, p. 46.
Mercoledì 9 luglio 2008
ALLEGATO I
Disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mantenute in vigore e nuove disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali
(articoli 8, paragrafo 1 e 9, paragrafo 2)
Mercoledì 9 luglio 2008
ALLEGATO II
Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti
(articoli 32 e 41)
A. |
Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti ai quali non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni in natura
|
B. |
Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti ai quali non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni in natura
|
Mercoledì 9 luglio 2008
ALLEGATO III
Stati membri che rimborsano i costi delle prestazioni su base forfettaria
(Articolo 62, paragrafo 1)
Mercoledì 9 luglio 2008
ALLEGATO IV
Autorità e istituzioni competenti, istituzioni del luogo di residenza e di dimora, punti d'accesso, istituzioni e organismi designati dalle autorità competenti
(articolo 84, paragrafo 4)
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/226 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: allegato XI ***I
P6_TA(2008)0349
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI (COM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD))
2009/C 294 E/50
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0007),
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0376),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0029/2006),
visti gli articoli 42 e 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0229/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione COM(2006)0007 quale emendata; |
2. |
ritiene che la procedura 2007/0129(COD) sia decaduta in seguito all'inclusione nella procedura 2006/0008(COD) del contenuto della proposta della Commissione COM(2007)0376; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Mercoledì 9 luglio 2008
P6_TC1-COD(2006)0008
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
(Testo rilevante ai fini dell'SEE e per la Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4) dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI sia determinato prima della data della sua applicazione. |
(2) |
Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea successivamente all'adozione del regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri. |
(3) |
L'articolo 56, paragrafo 1 e l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 ║ prevedono che le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell'allegato XI. L'allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione delle norme di coordinamento. |
(4) |
Una serie di Stati membri hanno richiesto l'inserimento nell'allegato XI di voci relative all'applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi. |
(5) |
Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione nel nuovo regolamento, è necessario un approccio comune per assicurare che le voci relative a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all'obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattate allo stesso modo. |
(6) |
Giacché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale, per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, le voci non compatibili con lo scopo o gli obiettivi del regolamento, nonché le voci che mirano meramente a chiarire l'interpretazione della legislazione nazionale, non dovrebbero essere inserite in tale regolamento. |
(7) |
Alcune richieste degli Stati membri hanno sollevato temi che sono comuni a diversi Stati membri. È ║ opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe ║ essere modificato di conseguenza, o ancora tramite disposizioni nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 89 di tale regolamento, piuttosto che tramite l'inserimento di voci analoghe riferite a una serie di Stati membri nell'allegato XI. |
(8) |
È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in ║ allegati diversi dall'allegato XI, conformemente al loro obiettivo e contenuto ║, al fine di assicurare che gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 siano coerenti internamente e tra di loro. |
(9) |
Al fine di agevolare l'uso del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando essi si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere formulati anche nella lingua originale, per scongiurare eventuali malintesi. |
(10) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 883/2004. |
(11) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:
1. |
Dopo il considerando 5 è inserito il seguente considerando:
|
2. |
Dopo il considerando 8 è inserito il seguente considerando:
|
3. |
Dopo il considerando 17 è inserito il seguente considerando:
|
4. |
Dopo il considerando 18 è inserito il seguente considerando:
|
5. |
All'articolo 1 è inserito il seguente punto:
|
6. |
All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il presente regolamento non si applica:
|
7. |
All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente ║: «4. Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, o che abbia precedentemente svolto un'attività subordinata o autonoma, l'assimilazione della residenza in un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione sulla base di un'attività subordinata o autonoma. 5. Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario abbia completato dei periodi assicurativi, tale diritto verrà garantito esclusivamente alle persone che abbiano precedentemente completato dei periodi nello Stato membro in questione in base allo stesso regime.» |
8. |
All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della permanenza nello Stato membro competente. Tuttavia, fino a quando l'Allegato III è in vigore e qualora lo Stato membro competente figuri nell'allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1. » |
9. |
All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Un lavoratore frontaliero che va in pensione per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. I termini “prosecuzione di cure” significano prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata. Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari del lavoratore frontaliero in pensione. » |
10. |
All'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato in forza della legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo 57. » |
11. |
All'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente ║: « 4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione proratizzata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere alla proratizzazione a condizione che :
|
12. |
All'articolo 52 è aggiunto il seguente paragrafo : « 4 bis. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, la proratizzazione non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato VIII, parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato. » |
13. |
All'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), prima dei termini«secondo le procedure di cui all'allegato XI», sono inseriti i termini«se del caso». |
14. |
All'articolo 56, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo: « 1 bis. Qualora il paragrafo 1, lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi diversi dai periodi di assicurazione o di residenza che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione. » |
15. |
All'articolo 57 è aggiunto il seguente paragrafo : « 3 bis. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato VIII, parte 2. » |
16. |
All'articolo 62 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione. » |
17. |
Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente articolo: «Articolo 68 bis Erogazione delle prestazioni Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell'istituzione del loro Stato membro di residenza o dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza. » |
18. |
All'articolo 87 dopo il paragrafo 10 è inserito il seguente paragrafo: « 10 bis. L'Allegato III è abrogato 5 anni dopo la data di attuazione del presente regolamento. » |
19. |
Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ║ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ║,
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61 .
(2) GU C ….
(3) Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.
(4) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.
(5) Cause riunite C-502/01 e C-31/02, Gaumain-Cerri e Barth, Racc. 2004, I-6483. »
Mercoledì 9 luglio 2008
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così modificati:
1. |
L'allegato I, parte I è modificato come segue:
|
2. |
L'allegato I, parte II è così modificato:
|
3. |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO [Articolo 8, paragrafo 1] Osservazioni generali Le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o che restano in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell'allegato. Tali disposizioni comprendono gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo. Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili a) BELGIO — GERMANIA Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale di pari data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale). b) BELGIO — LUSSEMBURGO Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari). c) BULGARIA — GERMANIA Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone beneficiarie di una pensione prima del 1996). d) BULGARIA — AUSTRIA Articolo 38, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione. e) BULGARIA — SLOVENIA Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957). f) REPUBBLICA CECA — GERMANIA Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c) dell'accordo sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica di Cecoslovacchia e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel territorio di tale altro Stato contraente). g) REPUBBLICA CECA — CIPRO Articolo 32, paragrafo 4, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione. h) REPUBBLICA CECA — LUSSEMBURGO Articolo 52, paragrafo 8, della convenzione del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici). i) REPUBBLICA CECA — AUSTRIA Articolo 32, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione. j) REPUBBLICA CECA — SLOVACCHIA Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l'articolo 12 stabilisce la competenza per l'assegnazione di prestazioni ai superstiti; l'articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l'articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca). k) DANIMARCA — FINLANDIA Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico) . l) DANIMARCA — SVEZIA Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico) . m) GERMANIA — SPAGNA Articolo 45, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari). n) GERMANIA — FRANCIA
o) GERMANIA — LUSSEMBURGO Articoli dal 4 al 7 della convenzione dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946). p) GERMANIA — UNGHERIA Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996). q) GERMANIA — PAESI BASSI Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1o settembre 1945). r) GERMANIA — AUSTRIA
s) GERMANIA — POLONIA
t) GERMANIA — ROMANIA Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996). u) GERMANIA — SLOVENIA Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione. v) GERMANIA — SLOVACCHIA Articolo 29, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Cecoslovacchia e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o dicembre 2003 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel territorio dell'altro Stato contraente). w) GERMANIA — REGNO UNITO
x) IRLANDA — REGNO UNITO Articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 2004 (trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità). y) SPAGNA — PORTOGALLO Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questa voce sarà valida per due anni dalla data di attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004. z) ITALIA — SLOVENIA
aa) LUSSEMBURGO — PORTOGALLO Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate dalle istituzioni in una parte contraente, relative allo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell'altra parte contraente) ab) LUSSEMBURGO — SLOVACCHIA Articolo 50, paragrafo 5, della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici). ac) UNGHERIA — AUSTRIA Articolo 36, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione. ad) UNGHERIA — SLOVENIA Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione. ae) UNGHERIA — SLOVACCHIA Articolo 34, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l'articolo 34, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto aveva la sua residenza); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione. af) AUSTRIA — POLONIA Articolo 33, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione. ag) AUSTRIA — ROMANIA Articolo 37, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione. ah) AUSTRIA — SLOVENIA Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione. ai) AUSTRIA — SLOVACCHIA Articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale punto è limitata alle persone coperte da tale convenzione. aj) PORTOGALLO — REGNO UNITO Articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978. ak) FINLANDIA — SVEZIA Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003, (copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico). » |
4. |
L'allegato III è così modificato:
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5. |
L'allegato IV è così modificato:
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6. |
L'allegato VI è così modificato:
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7. |
L'allegato VII è così modificato:
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8. |
L'allegato VIII è sostituito dal seguente : «ALLEGATO VIII CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA PRORATIZZAZIONE O IN CUI ESSA NON SI APPLICA [Articolo 52, paragrafi 4 e 5] Parte 1: Casi in cui non si procede alla proratizzazione a titolo dell'articolo 52, paragrafo 4 A. DANIMARCA Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX. B IRLANDA Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di reversibilità (contributiva). C. CIPRO Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di reversibilità . D. LETTONIA
E. LITUANIA Tutte le domande di pensione di reversibilità a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale) . F. PAESI BASSI Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia. G. AUSTRIA
H. POLONIA Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità. I. PORTOGALLO Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio 2002 . J. SLOVACCHIA
K. SVEZIA Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998 : 702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge 1998 : 674). L. REGNO UNITO Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali:
Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act, 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act (Irlanda del Nord), 1992. Parte 2: casi in cui si applica l'articolo 52, paragrafo 5 : A. FRANCIA Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati. B. LETTONIA Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996 e legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1o luglio 2001). C. UNGHERIA Prestazioni di pensioni fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati. D. AUSTRIA
E. POLONIA Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita. F. SLOVENIA Pensione risultante da un'assicurazione pensione complementare obbligatoria. G. SLOVACCHIA Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio. H. SVEZIA Pensione basata sul reddito e pensione a premio (legge 1998 : 674). I. REGNO UNITO Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966. J. BULGARIA Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale. K. ESTONIA Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio. » |
9. |
L'allegato IX è così modificato:
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10. |
L'allegato X è sostituito dal seguente: «ALLEGATO X PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO [Articolo 70, paragrafo 2, lettera c)] A. BELGIO
B. BULGARIA Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice della sicurezza sociale). C. REPUBBLICA CECA Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale). D. DANIMARCA Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995). E. GERMANIA Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale). Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale). F. ESTONIA
G. IRLANDA
H. GRECIA Prestazioni speciali per le persone anziane (legge n. 1296/82). I. SPAGNA
J. FRANCIA
K. ITALIA
L. CIPRO
M. LETTONIA
N. LITUANIA
O. LUSSEMBURGO Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto. P. UNGHERIA
Q. MALTA
R. PAESI BASSI
S. AUSTRIA Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori). T. POLONIA Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale). U. PORTOGALLO
V. SLOVENIA
W. SLOVACCHIA
X. FINLANDIA
Y. SVEZIA
Z. REGNO UNITO
|
11. |
L'allegato XI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI [Articolo 51, paragrafo 3, articolo 56, paragrafo 1 e articolo 83] A. BELGIO Nulla B. BULGARIA L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento. C. REPUBBLICA CECA Nulla D. DANIMARCA ▐
E. GERMANIA ▐
F. ESTONIA Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione compiuti in uno Stato membro diverso dall'Estonia sono considerati come basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si basa sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità. G. GRECIA
H. SPAGNA ▐
I. FRANCIA
J. IRLANDA
K. ITALIA Nessuna ║ L. CIPRO Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6,51 e 61, per qualsiasi periodo intervenuto il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane solari nel periodo preso in considerazione. M. LETTONIA Nessuna ║ N. LITUANIA Nessuna ║ O. LUSSEMBURGO Nessuna ║ P. UNGHERIA Nessuna ║ Q. MALTA Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:
R. PAESI BASSI 1. Assicurazione malattia
▐ 2. Applicazione della Algemene Ouderdomswet (AOW) (legge dei Paesi Bassi sull'assicurazione generale per le pensioni di anzianità) ║
3. Applicazione della Algemene nabestaandenwet (ANW) (legge per l'assicurazione generale ai superstiti) ║ ▐
4. Applicazione della legislazione olandese per l'assicurazione generale sull'inabilità al lavoro ▐ ▐
▐ S. AUSTRIA
T. POLONIA Nessuna ║ U. PORTOGALLO Nessuna ║ V. ROMANIA Nessuna W. SLOVENIA Nessuna ║ X. SLOVACCHIA Nessuna ║ Y. FINLANDIA ▐
Z. SVEZIA
ZA. REGNO UNITO
|
(1) GU: inserire la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione delregolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/259 |
Mercoledì 9 luglio 2008
Estensione delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. […] ai cittadini di paesi terzi altrimenti esclusi *
P6_TA(2008)0350
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (COM(2007)0439 — C6-0289/2007 — 2007/0152(CNS))
2009/C 294 E/51
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0439),
visto l'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE,
visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0289/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0209/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) |
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Giovedì 10 luglio 2008
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/260 |
Giovedì 10 luglio 2008
Istruzione consolare comune: elementi biometrici e domande di visto ***I
P6_TA(2008)0358
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto (COM(2006)0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD))
2009/C 294 E/52
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0269),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0166/2006),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0459/2007);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 10 luglio 2008
P6_TC1-COD(2006)0088
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii),
vista la proposta della Commissione ║,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un'esatta verifica e identificazione dei richiedenti il visto è necessario introdurre dati biometrici nel sistema di informazione visti (VIS) istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio ║ (2), e istituire un quadro normativo per il rilevamento di tali dati. Inoltre, l'attuazione del VIS richiede nuove forme di organizzazione per il ricevimento delle domande di visto. |
(2) |
L'introduzione di identificatori biometrici nel VIS è un passo importante verso l'uso di nuovi elementi diretti a stabilire un nesso più affidabile tra il titolare del visto e il passaporto e a prevenire l'uso di false identità. Pertanto, la presentazione di persona del richiedente il visto — almeno per la prima domanda — deve essere un requisito fondamentale per il rilascio del visto con registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (3) prevede che le impronte digitali e le fotografie del richiedente siano memorizzate nel VIS . Il presente regolamento definisce le norme applicabili al rilevamento di tali identificatori biometrici in riferimento alle pertinenti disposizioni dell'International Civil Aviation Organisation (ICAO). Non sono necessarie altre specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità. |
(4) |
È necessario che le modalità d'accoglienza dei richiedenti siano stabilite nel pieno rispetto della dignità e integrità umana, e che il trattamento delle domande di visto avvenga in modo professionale e rispettoso e sia proporzionato agli obiettivi perseguiti. |
(5) |
Per facilitare la registrazione dei richiedenti il visto e ridurre i costi a carico degli Stati membri, occorre prevedere nuove modalità organizzative oltre all'attuale quadro di «rappresentazione». In primo luogo, va aggiunto all'Istruzione consolare comune un tipo specifico di rappresentazione, limitato al ricevimento delle domande di visto e al rilevamento degli identificatori biometrici. |
(6) |
Occorre introdurre altre opzioni, come la coubicazione, i centri comuni per l'introduzione delle domande di visto e l'esternalizzazione. È necessario fissare un quadro normativo adeguato per queste opzioni, che tenga conto in particolare delle esigenze di protezione dei dati. Per garantire l'integrità del processo di rilascio dei visti, ogni attività connessa con tale rilascio, compreso il rilevamento dei dati biometrici, dovrebbe svolgersi nei locali di uno Stato membro che godono della tutela diplomatica o consolare in base al diritto internazionale o in locali della Commissione di cui lo Stato ospitante riconosce l'inviolabilità. Nell'ambito del quadro normativo fissato , gli Stati membri dovrebbero essere liberi , in conformità delle condizioni indicate nel presente regolamento, di stabilire quale tipo di struttura organizzativa adottare in ciascun paese terzo. La Commissione dovrebbe pubblicare le caratteristiche di queste strutture in un sito internet comune per i visti Schengen . |
(7) |
Nell'organizzare la cooperazione, gli Stati membri dovranno provvedere affinché il richiedente sia indirizzato verso lo Stato membro competente per il trattamento della sua domanda. |
(8) |
Dal momento che il rilascio dei visti è per sua stessa natura un compito pubblico, ogni eventuale decisione delle autorità centrali di uno Stato membro di affidare parte del processo di trattamento dei visti a un fornitore esterno di servizi dovrebbe essere presa solo se non vi è nessun'altra possibilità e se la decisione stessa è debitamente giustificata. Le relative modalità vanno stabilite in rigorosa conformità con i principi generali per il rilascio dei visti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4). |
(9) |
Ogni contratto che uno Stato membro conclude con un fornitore esterno di servizi dovrebbe contenere disposizioni circa: le responsabilità specifiche del fornitore; l' accesso diretto e totale ai suoi dello stesso; le informazioni da dare ai richiedenti; gli obblighi di riservatezza; il rispetto delle norme sulla protezione dei dati; e le circostanze, condizioni e procedure per la sospensione o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure idonee a garantire l'esecutività dei contratti con i fornitori esterni di servizi. |
(10) |
Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di organizzare il ricevimento delle domande di visto, il rilevamento degli indicatori biometrici ed il colloquio in modo tale che per ottenere il visto il richiedente debba presentarsi di persona una sola volta (principio della presentazione «una tantum»). |
(11) |
Il garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), e il gruppo dell' articolo 29 ha fatto altrettanto in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE. |
(12) |
Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE. Tuttavia occorre chiarire alcuni punti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del trattamento dei dati, la salvaguardia dei diritti delle persone interessate e la vigilanza sulla protezione dei dati. |
(13) |
Gli Stati membri devono essere in grado di consentire a determinate categorie di richiedenti o a tutti i richiedenti l'accesso diretto alle loro rappresentanze diplomatiche e consolari per ragioni umanitarie o di altro tipo. |
(14) |
Per semplificare il trattamento delle domande successive, deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per cinquantanove mesi a partire dall'inizio del periodo di conservazione dei dati previsto all'articolo 23 del regolamento VIS. Trascorso tale periodo, gli identificatori biometrici dovranno essere nuovamente rilevati. |
(15) |
Dato l'obbligo di rilevare gli identificatori biometrici, non sarà più possibile servirsi di intermediari commerciali come le agenzie di viaggio per la prima domanda, ma soltanto per le successive. |
(16) |
L'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria deve essere modificata di conseguenza. |
(17) |
È opportuno che tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenti una relazione sull'attuazione del presente regolamento ▐ che riferisca circa il rilevamento degli identificatori biometrici, l'adeguatezza della norma ICAO scelta, il rispetto delle norme sulla protezione dei dati, l'esperienza con fornitori esterni di servizi con specifico riferimento alla raccolta di dati biometrici, il principio della «prima domanda» e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. La relazione dovrebbe altresì includere, in base all'articolo 17, punti 12, 13 e 14, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento VIS, i casi in cui, per ragioni di fatto, le impronte digitali non hanno potuto essere fornite o in cui, per motivi giuridici, la loro presentazione non è stata richiesta, confrontati con i casi in cui le impronte sono rilevate. La relazione dovrebbe riportare informazioni sui casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire le impronte digitali. La relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da opportune proposte di modifica del presente regolamento e dovrebbe essere trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(18) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto per quanto riguarda l'introduzione di dati biometrici nel VIS, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall' articolo 5 del trattato . Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo . |
▐
(19) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. |
(20) |
In conformità con gli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché però il presente regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel suo diritto interno. |
(21) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen nei settori di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo. (6) |
(22) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione. |
(23) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (8). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. |
(24) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, di detto accordo (9). |
(25) |
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria è modificata come segue:
1) |
nella parte II, il punto 1.2 è modificato come segue:
|
2) |
nella parte III è aggiunto il seguente punto -1: « Condotta del personale incaricato del trattamento delle domande di visto Gli Stati membri assicurano che i richiedenti siano accolti cortesemente da tutto il personale incaricato del trattamento delle domande di visto. Tutto il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità del richiedente. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi perseguiti. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. » |
3) |
nella parte III, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1.1. Modulo di domanda di visto — Numero di domande Il richiedente deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16. Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure amministrative nazionali lo richiedano, le parti contraenti possono richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari. 1.2. Identificatori biometrici a) Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti l'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Il richiedente che introduca la prima domanda di visto e che non benefici di alcuna delle esenzioni di cui alla lettera b) deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:
Per eventuali domande successive entro cinquantanove mesi dall'inizio del periodo di conservazione dei dati previsto all'articolo 23 del regolamento VIS , gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda ▐. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una “prima domanda” I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), sesta edizione ║ (11). Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare o, con la supervisione e la responsabilità di questi, del fornitore esterno di servizi di cui al punto 1.B. I dati sono inseriti nel ║VIS ║ soltanto dal personale consolare debitamente autorizzato di cui all' articolo 4, paragrafo 1, a norma dell'articolo 5 ▐ del regolamento VIS. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all'articolo 13 del regolamento VIS onde evitare respingimenti ingiustificati e false identificazioni. La raccolta degli identificatori biometrici, ivi compresa la loro trasmissione dal fornitore di servizi alla rappresentanza consolare competente, è sottoposta a controllo a norma degli articoli 41 e 43 del regolamento VIS e dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). b) Esenzioni Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:
L'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali non influisce sulla concessione o il rifiuto del visto. Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali. In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione «non applicabile». Fatte salve le disposizioni della parte III, punto 4, per le persone di età inferiore ai 12 anni si utilizzano fotografie scansionate che non richiedono la loro presenza fisica. L'esenzione dall'obbligo di fornire le impronte digitali per i bambini, e in particolare la fascia di età per la rilevazione delle impronte digitali, sono oggetto di riesame tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS. A tal fine la Commissione presenta una relazione concernente in particolare l'esperienza del VIS riguardo al rilevamento e all'utilizzo delle impronte digitali di bambini a partire dal dodicesimo anno di età e una dettagliata valutazione tecnica dell'affidabilità del rilevamento e dell'utilizzo delle impronte digitali di bambini di età inferiore a 12 anni per scopi di identificazione e verifica in una banca dati di vaste dimensioni come il VIS. La relazione è corredata di un'ampia valutazione d'impatto dei limiti di età minimi e massimi per l'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, comprendente gli aspetti sociali, ergonomici e finanziari. La relazione presenta altresì una valutazione analoga riguardo al rilevamento delle impronte digitali di persone anziane. Qualora la relazione evidenzi problemi significativi nel rilevamento delle impronte digitali delle persone al di sopra di una certa età, la Commissione presenta una proposta per imporre un limite massimo di età. Se del caso, la relazione è corredata di opportune proposte di modifica del presente regolamento. |
(4) |
nella parte VII, il punto 1 è sostituito dal seguente testo: «1.A Organizzazione del ricevimento e del trattamento della domanda di visto Each Member State shall be responsible for organising the reception and processing of visa applications. Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari delle attrezzature necessarie per rilevare gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le citate opzioni di rappresentazione, di cooperare con uno o più Stati membri. La cooperazione assume la forma della coubicazione o di un centro comune per l'introduzione delle domande di visto o , qualora queste soluzioni non siano appropriate, di una cooperazione con partner esterni.
1.B Cooperazione con fornitori esterni di servizi Se, a causa di circostanze particolari o per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per l'introduzione delle domande di visto, uno ║o più Stati membri congiuntamente possono ║ cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, lo o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del trattamento dei dati e quindi la responsabilità relativa a qualsiasi violazione contrattuale, e in particolare al rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto. Lo Stato o gli Stati membri provvedono affinché il fornitore esterno di servizi che opera ai sensi della parte VII, punto 1.B.1, lettera b), svolga le proprie attività nei locali di uno Stato membro che godono della tutela diplomatica o consolare in base al diritto internazionale o in locali della Commissione di cui lo Stato ospitante riconosce l'inviolabilità, e assicurano altresì la presenza di personale qualificato e debitamente autorizzato della propria rappresentanza diplomatica o consolare, ai fini di uno stretto controllo delle attività svolte dal fornitore esterno di servizi. 1.B.1 — Tipi di cooperazione con i fornitori esterni di servizi La cooperazione con i fornitori esterni di servizi assume [la o] le seguenti forme:
1.B.2 — Obblighi degli Stati membri A norma della direttiva 95/46/CE, lo Stato o gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di garantire un servizio di elevata qualità e di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicura che non intervengano conflitti di interesse. Le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri assicurano che l'impresa selezionata offra le pertinenti competenze professionali in materia di assicurazione delle informazioni e di sicurezza dei dati. È opportuno che gli Stati membri seguano le migliori prassi nell'aggiudicazione degli appalti di servizi esterni di supporto alle procedure di visto. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al ║VIS ║. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed esclusivamente ai fini previsti dal regolamento VIS . Lo Stato o gli Stati membri interessati concludono un contratto scritto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro interessato motiva la necessità del contratto, adducendo ragioni in conformità della parte VII, punto 1.B, alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione , nell'ambito della cooperazione consolare locale . Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:
È stabilito un contratto tipo nell'ambito della cooperazione consolare locale. Gli Stati membri provvedono affinché sia ridotta al minimo l'interruzione del servizio per i richiedenti il visto in caso di improvvisa cessazione della fornitura dei servizi previsti dal contratto da parte del fornitore esterno di servizi. Lo Stato o gli Stati membri interessati cooperano strettamente con il fornitore esterno di servizi e controllano attentamente l'esecuzione del contratto verificando in particolare:
I diritti pagati dal richiedente non superano i diritti di cui all'allegato 12 , a prescindere dal fatto che gli Stati membri cooperino o meno con fornitori esterni di servizi . Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura che consenta di identificare il fornitore esterno di servizi che tratta una determinata domanda di visto. Il personale consolare dello Stato o degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto. 1.B. 3 — Informazioni Gli Stati membri e le loro rappresentanze diplomatiche o consolari forniscono al pubblico tutte le informazioni pertinenti in relazione a una domanda di visto , compresi:
Tali informazioni al pubblico sono disponibili anche su un sito internet comune per i visti Schengen. Detto sito è istituito allo scopo di contribuire ulteriormente all'applicazione della politica comune in materia di visti e alla gestione della procedura per i visti. 1.B.4 — Campagna d'informazione Poco prima dell'entrata in funzione del VIS in un paese terzo, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri e la delegazione della Commissione avviano una campagna d'informazione destinata a illustrare al pubblico gli obiettivi perseguiti, i dati conservati nel VIS e le autorità che vi hanno accesso, nonché i diritti dei richiedenti il visto. Tali campagne informative sono effettuate periodicamente. 1.C. — Mantenimento di un accesso diretto dei richiedenti alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri Indipendentemente dal tipo di cooperazione scelto, gli Stati membri possono decidere di mantenere la possibilità per i richiedenti il visto di accedere direttamente ai locali delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari per presentare domanda. Nell'eventualità che cessi d'improvviso la cooperazione con altri Stati membri o con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. 1.D. - Decisione e pubblicazione Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna rappresentanza consolare. La Commissione ne dà adeguata pubblicità sul sito internet comune per i visti Schengen . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia dei contratti conclusi. 1.E. — Responsabilità generali 1.E.1 — Documenti Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico che uno Stato membro, o un altro soggetto per conto di uno Stato membro, riceve nell'ambito di una domanda di visto è considerato un “documento consolare” ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari ed è trattato in modo appropriato. 1.E.2 — Formazione Prima di essere autorizzato a rilevare identificatori biometrici, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare segue un'idonea formazione, onde garantire che tale rilevamento abbia luogo senza problemi e con professionalità. 1.E.3 — Responsabilità Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in seguito ad un'operazione illegale di trattamento di dati o ad un atto che violi il presente regolamento ha diritto a un indennizzo per il danno subito da parte dello Stato membro responsabile. Quest'ultimo è esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui al precedente comma sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto. 1.E.4 — Sanzioni Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che ogni violazione del presente regolamento, in particolare ogni abuso di dati presentati per una domanda di visto, sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. » |
5) |
Nella parte VIII, il punto 5.2 è modificato come segue:
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Articolo 2
Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento , che include l'attuazione del rilevamento degli identificatori biometrici, l'adeguatezza della norma ICAO scelta, il rispetto delle norme sulla protezione dei dati, l'esperienza con fornitori esterni di servizi, con specifico riferimento alla raccolta di dati biometrici, il principio della «prima domanda» e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. La relazione include altresì, in base all'articolo 17, punti 12, 13 e 14, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento VIS, i casi in cui, per ragioni di fatto, le impronte digitali non hanno potuto essere fornite o in cui, per motivi giuridici, la loro presentazione non è stata richiesta, confrontati col numero di casi in cui le impronte sono rilevate. La relazione riporta informazioni sui casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire le impronte digitali.
La relazione è accompagnata, se del caso, da opportune proposte di modifica del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ║,
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008.
(2) GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.
(3) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(7) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(8) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(9) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.
(10) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60). »
(11) I requisiti tecnici sono gli stessi di quelli applicabili ai passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/271 |
Giovedi 10 luglio 2008
Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca CE/Mauritania *
P6_TA(2008)0359
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012 (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))
2009/C 294 E/53
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2008)0243),
visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0199/2008),
visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0278/2008);
1. |
approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica di Mauritania. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Articolo 1¡bis (nuovo) |
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Articolo 1 bis Alle riunioni e ai lavori della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo assiste, in qualità di osservatore, un membro della commissione per la pesca del Parlamento europeo. A tali riunioni possono assistere anche rappresentanti del settore che pratica attività di pesca nel quadro dell'accordo. |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) |
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Articolo 4 bis La Commissione trasmette al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. Durante l'ultimo anno di validità del protocollo, e prima della conclusione di un altro accordo per il suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo) |
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Articolo 4 ter Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3 del Regolamento finanziario (1) e nello spirito della risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza in materia finanziaria (2), la Commissione pubblica annualmente sul suo sito Internet l'elenco dei destinatari del contributo finanziario dell'Unione . |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(2) P6_TA(2008)0051.
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/273 |
Giovedi 10 luglio 2008
Flotte da pesca dell'UE colpite dalla crisi economica *
P6_TA(2008)0360
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca dell'Unione europea colpite dalla crisi economica (COM(2008)0454 — C6-0270/2008 — 2008/0144(CNS))
2009/C 294 E/54
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0454),
visti l'articolo 36 e 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0270/2008),
visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento;
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |