ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.CE2012.247.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 247E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 24 marzo 2011 |
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2012/C 247E/01 |
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2012/C 247E/02 |
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2012/C 247E/03 |
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2012/C 247E/04 |
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2012/C 247E/05 |
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2012/C 247E/06 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 24 marzo 2011 |
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2012/C 247E/07 |
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III Atti preparatori |
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PARLAMENTO EUROPEO |
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Mercoledì 23 marzo 2011 |
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2012/C 247E/08 |
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Giovedì 24 marzo 2011 |
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2012/C 247E/09 |
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2012/C 247E/10 |
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2012/C 247E/11 |
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2012/C 247E/12 |
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2012/C 247E/13 |
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2012/C 247E/14 |
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2012/C 247E/15 |
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2012/C 247E/16 |
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2012/C 247E/17 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione) Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐. Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute del 23 e 24 marzo 2011 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 169 E del 9.6.2011. TESTI APPROVATI
Giovedì 24 marzo 2011
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/1 |
Giovedì 24 marzo 2011
Relazioni dell'UE con il Consiglio di cooperazione del Golfo
P7_TA(2011)0109
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (2010/2233(INI))
2012/C 247 E/01
Il Parlamento europeo,
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visto l'accordo di cooperazione del 25 febbraio 1989 tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), |
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vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sull'accordo di libero scambio fra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (1), |
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vista la sua risoluzione del 13 luglio 1990 sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (2), |
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vista la relazione sull'attuazione della strategia europea di sicurezza: garantire la sicurezza in un mondo in mutazione approvata dal Consiglio nel dicembre 2008, |
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visto il partenariato strategico dell'Unione europea con il Mediterraneo e il Medio Oriente approvato dal Consiglio nel giugno 2004, |
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vista la comunicazione congiunta del 20o Consiglio ministeriale del 14 giugno 2010 a Lussemburgo, |
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vista la sua relazione del 10 maggio 2010 sull'Unione per il Mediterraneo, |
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visto il comunicato congiunto del 19o Consiglio ministeriale del 29 aprile 2009 a Mascate, |
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visto il programma d'azione congiunto (2010-2013) per l'attuazione dell'accordo di cooperazione UE-CCG del 1988, |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi in materia di istruzione superiore (COM(2001)0385), |
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vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sulle «Riforme nel mondo arabo: quale strategia per l'Unione europea?» (3), |
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visto l'accordo economico tra gli Stati del CCG, adottato il 31 dicembre 2001 a Mascate (Sultanato dell'Oman), e la dichiarazione di Doha del CCG sull'istituzione di un'unione doganale per il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo del 21 dicembre 2002, |
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visti gli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il Consiglio deve sollecitare l'approvazione da parte del Parlamento europeo prima della conclusione degli accordi internazionali che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria, |
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viste le sue relazioni annuali sui diritti dell’uomo, |
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vista la dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità di singoli, gruppi e organi della società nel promuovere e tutelare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti del 1998 (anche nota come «dichiarazione dei difensori dei diritti dell’uomo»), |
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viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante del 10, 15 e 17 marzo 2011 e le conclusioni del 21 marzo 2011 e sottolineando in tale contesto il suo pieno sostegno alla libertà di espressione e al diritto dei cittadini di manifestare pacificamente, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0042/2011), |
A. |
considerando che le attuali relazioni UE-CCG richiedono un costante riesame e aggiornamento in vista dei recenti, importanti e rapidi sviluppi in itinere sul posto, al cui centro dovrebbero esserci la promozione dei diritti umani e della democrazia, |
B. |
considerando che i manifestanti hanno espresso legittime aspirazioni democratiche in molti Stati del CCG, che la reazione violenta da parte delle autorità a fronte delle proteste in Bahrein è sfociata in morti, percosse e arresti, e che le truppe dell'Arabia Saudita, degli Emirati arabi uniti (AED) e del Kuwait sono entrate nel paese sotto l'egida del CCG per partecipare alla repressione dei manifestanti, |
C. |
considerando che la regione del Golfo deve essere oggi considerata come un nuovo polo economico mondiale emergente costituito dagli Stati del CCG; rilevando che l'UE è il secondo partner commerciale del CCG e che quest'ultimo rappresenta per l'UE il quinto più ampio mercato di esportazione, |
D. |
considerando che il contesto geopolitico del Golfo concentra delle sfide in materia di sicurezza dalle implicazioni globali e regionali (processo di pace nel Vicino Oriente, nucleare iraniano, stabilizzazione dell'Iraq, dello Yemen e del Darfur, terrorismo e pirateria) e che a tutt'oggi il CCG permane l'unica organizzazione regionale stabile basata sul multilateralismo e la cooperazione, |
E. |
considerando che più di un terzo del totale dei fondi sovrani mondiali è detenuto dagli Stati del CCG e che tali fondi hanno contribuito al salvataggio del sistema finanziario mondiale e europeo in risposta alla crisi, |
F. |
considerando che la regione del Golfo riveste un’importanza cruciale per l'UE e che, in un mondo multipolare ed interdipendente, tale tipo di cooperazione può permettere di affrontare le sfide politiche e di sicurezza, |
G. |
considerando che il processo di liberalizzazione e diversificazione delle strutture economiche intrapreso da svariati Stati membri del CCG comporta nuove dinamiche interne, politiche (riforme costituzionali, partecipazione politica, rafforzamento delle istituzioni) e sociali (nascita di un tessuto associativo, associazioni padronali, accesso delle donne a posizioni di responsabilità) che vanno incoraggiate e sostenute, |
H. |
considerando le condizioni di vita e di lavoro precarie e inaccettabili dei lavoratori migranti in particolare delle donne che lavorano come personale domestico, malgrado il ruolo centrale che essi rivestono in svariati settori di attività economica degli Stati membri del CCG e nonostante il fatto che costituiscono quasi il 40 % della popolazione totale del CCG e rappresentano circa l'80 % della popolazione di taluni Emirati, |
I. |
considerando che tutti e sei gli Stati membri del CCG sono monarchie ereditarie con rappresentanza politica limitata, particolarmente per le donne, e nella maggior parte dei casi senza parlamento eletto, |
J. |
considerando che l'importanza degli investimenti e delle sfide comuni degli Stati del CCG nell'area meridionale dell'Unione europea richiede sinergie di cooperazione tra l'Europa, il Mediterraneo e il Golfo, |
K. |
considerando che il riorientamento geoeconomico degli Stati del CCG verso l'Asia derivante dalla domanda crescente di idrocarburi sui mercati asiatici (Cina, India, Singapore, Giappone, Filippine, Corea del Sud) implica adesso una diversificazione delle relazioni commerciali e economiche che si consolida attraverso accordi di libero scambio e lo sviluppo di un dialogo politico, |
L. |
considerando il ruolo chiave degli Stati del CCG sulla scena mondiale che lo induce a condividere con l'Unione europea interessi comuni in materia di stabilità internazionale e di governance economica mondiale, |
M. |
considerando l'influenza crescente negli Stati del CCG nel mondo arabo-musulmano e il ruolo importante che possono svolgere nel dialogo interculturale, |
N. |
considerando che i negoziati sull'accordo di libero scambio tra l'UE e il CCG avviati vent'anni fa sono oggi i più antichi negoziati commerciali intrapresi dall'Unione europea e non conclusi, |
O. |
considerando che è necessaria una posizione chiara e un impegno duraturo dell'UE nella regione del Golfo, che garantisca all'UE una maggiore visibilità e una presenza strategica nella regione, |
P. |
considerando che l'inclusione di clausole politiche, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti dell'uomo, fa parte integrante di qualsiasi accordo commerciale concluso tra l'Unione europea e una parte terza, |
Q. |
considerando la presenza limitata dell'Unione nella regione e una percezione dell'Europa che viene spesso confusa con quella di alcuni Stati membri che hanno legami sviluppati e antichi, |
R. |
considerando che l'Unione europea dispone di un'esperienza in materia di rafforzamento delle capacità istituzionali, di istruzione e di ricerca, di sviluppo delle energie rinnovabili e di ambiente, di sostegno tecnico e di regolamentazione e di dialogo politico e diplomatico sulle questioni della stabilità del vicinato e della sicurezza globale, |
1. |
ricorda che la conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il CCG continua ad essere una priorità e che un'eventuale insuccesso confliggerebbe con interessi delle due parti; sottolinea che la conclusione dell'accordo costituirà un riconoscimento reciproco della credibilità dei due insiemi che hanno optato per il multilateralismo e l'integrazione; |
2. |
ritiene che, data la presenza limitata dell'Unione nella regione del Golfo, nel quadro delle nuove strutture delle relazioni esterne dell'Unione, una politica di comunicazione integrata dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'informazione mirata ed efficace sull'Unione negli Stati del Golfo; |
3. |
ritiene necessario che l'Unione europea elabori una strategia per la regione orientata a rafforzare le relazioni con il CCG, a sostenere il processo di integrazione regionale e a incoraggiare le relazioni bilaterali con gli Stati del CCG; |
4. |
sottolinea che l'obiettivo è quello di istituire un partenariato strategico con il CCG e i suoi Stati membri all'altezza del ruolo rispettivo dei due insiemi sulla scena internazionale; sottolinea l'importanza di instaurare a tal fine vertici periodici a livello di capi di Stato e di governo, indipendentemente dai progressi dei negoziati in corso; |
5. |
sottolinea altresì l'importanza di stabilire un partenariato paritario nell'ambito della cooperazione e del dialogo, tenendo presente le differenze tra le due entità e il potenziale di sviluppo della cooperazione e del dialogo in vari settori; |
6. |
chiede che siano destinate, in seno al servizio europeo di azione esterna (SEAE), maggiori risorse umane alla regione e che vengano aperte nuove missioni diplomatiche dell’UE presso gli Stati del CCG in modo da contribuire a una migliore visibilità, facilitare il dialogo politico e rafforzare l'efficacia dell'azione dell'Unione; insiste affinché tali risorse siano innanzitutto il risultato di una riassegnazione in seno al SEAE; invita gli Stati membri dell’UE che dispongono di rappresentanze diplomatiche in loco di agire in coerenza con la politica dell’UE; sottolinea che un approccio bilaterale differenziato verso gli Stati del CCG inclini a intensificare la loro cooperazione con l’UE possa solo completare e rafforzare il quadro multilaterale e chiede pertanto alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di esaminare le prospettive dischiuse da tale cooperazione bilaterale; |
7. |
ricorda gli sviluppi sociali e politici constatati in questi ultimi anni nella maggior parte degli Stati membri del CCG; incoraggia tutti gli Stati a proseguire i loro sforzi e li invita a compiere ulteriori passi in materia di promozione dei diritti dell'uomo, di lotta contro tutte le discriminazioni, anche quelle fondate sul genere, l’orientamento sessuale o la religione; invita gli Stati membri del CCG a garantire e a promuovere il diritto delle minoranze comprese quelle religiose, la parità tra uomini e donne, il diritto del lavoro per quanto riguarda anche i lavoratori migranti, nonché la libertà di coscienza, di espressione e di opinione; incoraggia un dialogo continuo tra l'UE e il CCG su tali materie; invita gli Stati membri del CCG a intrattenere rapporti più efficaci con la società civile e accompagnare l'emersione di strutture e associazioni locali; invita in particolare gli Stati membri del CCG a:
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8. |
invita tutti gli stati membri del CCG a riconoscere un movimento popolare continuo di riforma democratica in tutta la regione, e chiede un impegno totale verso gli emergenti gruppi della società civile per promuovere un processo di genuina e pacifica transizione democratica nei loro territori, con i partner della regione e con il sostegno pieno dell'Unione europea; |
9. |
esprime il suo profondo rammarico per la risposta violenta e l'uso della forza contro i manifestanti da parte delle autorità del Bahrein e per l'impiego di truppe straniere sotto l'egida del CCG nella repressione dei manifestanti; considera che ciò contrasta con il sostegno del CCG alla protezione dei cittadini che richiedono libertà e democrazia in Libia; chiede l'immediata fine della violenza contro i manifestanti pacifici e l'instaurazione di un dialogo politico che possa condurre alle ulteriore necessarie riforme politiche nel paese; |
10. |
invita i governi degli Stati del CCG a collaborare e, in uno spirito di cooperazione, affrontare i problemi concernenti i diritti dell’uomo nella regione, soprattutto in relazione alla parità tra i sessi, alla situazione del gruppo «bidun» che riunisce in effetti gli apolidi, alle restrizioni imposte alla libertà di espressione e di riunione, compresi i diritti sindacali e la necessità di garantire l'indipendenza del potere giudiziario e il diritto a processi equi e rapidi; chiede che il proposto potenziamento del dialogo politico con il CCG verta altresì sul dialogo sui diritti dell’uomo a livello tecnico e politico; |
11. |
invita gli Stati del CCG a ritirare le loro riserve sulla convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne nonché sulla convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale laddove tali riserve siano ancora mantenute e tutti gli Stati membri del CCG a ratificare i protocolli facoltativi alla convenzione sui diritti del fanciullo e alla convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; sottolinea altresì l'importanza della ratifica e dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui lavoratori migranti e delle convenzioni 97 e 143 dell'OIL; |
12. |
incoraggia l'Unione europea a discutere ed individuare con il CCG soluzioni per rimuovere gli ostacoli al pieno ed effettivo esercizio del fondamentale diritto alla libertà di religione, sia a livello individuale che collettivo, nella sfera pubblica ed in quella privata, per le minoranze religiose in tale area del mondo; |
13. |
sottolinea l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso; ricorda che l'Unione europea ed il CCG hanno espresso il loro comune impegno per la promozione e la protezione dei valori di tolleranza, moderazione e coesistenza; |
14. |
incoraggia i governi e le assemblee parlamentari esistenti nel CCG ad intraprendere azioni immediate per ratificare senza alcuna riserva il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché a cooperare con i meccanismi tematici della commissione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e ad invitarli a recarsi in loco, in particolare il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati; |
15. |
ribadisce l'opposizione dell'UE alla pena di morte e l’appello del PE per una moratoria mondiale contro questa pratica; deplora al riguardo il mantenimento in vigore della pena di morte in tutti gli Stati membri del CCG; invita questi ultimi a adottare una moratoria contro le esecuzioni capitali; chiede in particolare agli Stati che utilizzano metodi barbari quali la decapitazione, la lapidazione, la crocifissione, la flagellazione o l’amputazione, di abolire tali pratiche; |
16. |
prende atto del programma triennale d'azione congiunto adottato dal Consiglio ministeriale del 14 giugno 2010 per rafforzare la cooperazione in numerosi settori strategici di interesse reciproco, anche creando una rete che colleghi ricercatori, docenti universitari e capi di imprese; deplora tuttavia l'assenza di uno specifico capitolo riservato a un dialogo politico aperto, regolare e costruttivo; |
17. |
ritiene che l'attuazione di tale programma d'azione congiunta dovrebbe essere accompagnata da un piano di finanziamento preciso e dettagliato e condotta da personale specialmente preposto a tale compito sia a Bruxelles sia negli Stati membri del CCG; sottolinea l'importanza di garantire la visibilità di tale programma e la diffusione di informazioni ampie ed accessibili alle amministrazioni e alle istituzioni interessate; chiede che sia eseguita una valutazione dei risultati al termine dei tre anni e che, in caso di risultati soddisfacenti, si consideri la creazione di un'agenzia di cooperazione UE-CCG; |
18. |
invita l'Unione a focalizzare maggiormente il suo programma di cooperazione con gli Stati del CCG sulle organizzazioni della società civile ed a sostenere l'emancipazione delle donne e dei giovani; |
19. |
manifesta la sua viva preoccupazione per il fatto che la regione del Golfo è coinvolta in una corsa agli armamenti; invita l'Unione europea a instaurare un dialogo strategico con gli Stati del CCG sulle questioni della sicurezza regionale di interesse comune (il processo di pace nel Vicino Oriente, il nucleare iraniano, la stabilizzazione dell'Iraq, dello Yemen e del Darfur, il terrorismo e la pirateria) e, a termine, contribuire alla creazione di una struttura di sicurezza regionale nel Medio Oriente in partenariato con gli Stati del Golfo; |
20. |
ricorda che gli Stati membri del CCG svolgono un ruolo importante in qualità di attori regionali; sottolinea che l'UE e il CCG hanno lo stesso interesse a promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente, nel Nord Africa e nel Corno d'Africa nonché a livello globale; sollecita i partner a rafforzare la loro cooperazione su tale interesse comune; |
21. |
prende atto della dichiarazione della CCG del 7 marzo 2011 a Abu Dhabi, che statuisce che «il consiglio ministeriale domanda che il Consiglio di Sicurezza prenda tutte le misure necessarie a proteggere i civili, incluso l'instaurazione di una zona di non sorvolo in Libia», dichiarazione che ha contribuito alla decisione della Lega araba e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di pronunciarsi essi stessi in favore di una tale zona; |
22. |
ribadisce il suo sostegno all'iniziativa di pace araba ispirata da uno degli Stati membri del CCG e approvata da tutti gli Stati della Lega araba e dall'Organizzazione della conferenza islamica; invita gli Stati del CCG a proseguire i propri sforzi di mediazione e di sostegno al processo di pace israelo-palestinese; chiede che l’Unione e il CCG raddoppino insieme i loro sforzi per far sì che i negoziati portino alla fine dell’occupazione dei territori palestinesi continuando ad annettere il loro sostegno pieno e completo a una soluzione del conflitto israelo-palestinese che si basi sull’esistenza dei due Stati; sottolinea l'interesse condiviso dell'Unione e del CCG a lavorare insieme verso l'instaurazione di una pace regionale equa e duratura nel Vicino Oriente; suggerisce in proposito una concertazione più regolare tra il Quartetto e il comitato di controllo della Lega araba; ricorda che l'Unione è il principale donatore di aiuti al popolo palestinese; riconosce il sostegno fornito ai rifugiati palestinesi degli Stati del CCG e il loro contributo all’ufficio di soccorsi e di lavori delle Nazioni Unite (UNRAWA); invita gli Stati membri del CCG a contribuire maggiormente al rafforzamento delle istituzioni palestinesi ed allo sviluppo economico nel quadro del programma governativo dell’Autorità palestinese e a valutare, se del caso, la possibilità di versare i loro contributi finanziari attraverso i meccanismi di aiuto internazionali esistenti; |
23. |
si compiace del proseguimento del processo di integrazione del CCG (unione doganale, mercato comune e, a termine, moneta unica); incoraggia la Commissione a proporre al segretariato del CCG di definire congiuntamente un quadro di cooperazione per condividere le esperienze in materia di consolidamento istituzionale, capacità amministrative, meccanismi di regolamentazione e composizione delle controversie; sottolinea che tale approccio può contribuire a instaurare processi di appropriazione; |
24. |
plaude alla decisione dei presidenti dei parlamenti degli Stati membri del CCG, riunitisi ad Abu Dhabi il 23 novembre 2010, di iniziare un lavoro di controllo delle attività e delle decisioni prese a livello esecutivo in seno al CCG e di instaurare una conferenza annuale delle istituzioni parlamentari degli Stati membri del CCG; si compiace della prossima istituzione di una delegazione interparlamentare per le relazioni con il Parlamento europeo; è convinto che una cooperazione approfondita a livello parlamentare apporterà un contributo importante alla costruzione di un partenariato strategico tra i due insiemi; |
Relazioni commerciali
25. |
ricorda la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sull’accordo di libero scambio (ALS) tra la CE e il CCG, che è stata sostenuta dal 96 % dei deputati al Parlamento europeo; osserva che le questioni sollevate nella risoluzione, quali la necessità di un accesso reciproco ai mercati, la protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, la soppressione degli ostacoli non tariffari alle prestazioni di servizi, la promozione dello sviluppo sostenibile e il rispetto delle convenzioni internazionali, restano di attualità; |
26. |
deplora profondamente il fatto che i negoziati sull’ALS tra l’UE e il CCG (ALS UE-CCG) abbiano subito ripetuti e notevoli ritardi e deplora la decisione del CCG di sospendere i negoziati nel 2008; ritiene che sia tempo di sbloccare i negoziati onde trovare una soluzione alternativa per trarne i massimi vantaggi per le società e le comunità d’affari delle due parti; |
27. |
deplora il fatto che la regione sia stata trascurata dall’UE, nonostante la sua importanza strategica in termini di forniture di petrolio, opportunità commerciali e stabilità regionale; |
28. |
rileva che dopo 20 anni di negoziati l’ALS non è ancora stato concluso; è consapevole del fatto che le clausole in materia di diritti dell’uomo e di migrazione clandestina si scontrano con l’opposizione di alcuni Stati del CCG; |
29. |
ritiene che, vista l’importanza strategica della regione, l'ALS dovrebbe essere visto non solo come un mezzo per accrescere la prosperità mediante il commercio, bensì anche come uno strumento per favorire la stabilità geopolitica; |
30. |
rileva che il CCG è attualmente il sesto mercato di esportazione dell’UE per ordine di importanza e che l’UE è attualmente il principale partner commerciale del CCG; constata che, nonostante il livello degli scambi sia già elevato, è ancora possibile approfondirlo e aumentarne la diversificazione fra le due parti, viste le dimensioni del mercato dell’Unione e la consistenza degli sforzi sostenuti dagli Stati del CCG al fine di diversificare le loro esportazioni; sottolinea che l'ALS offrirebbe altresì nuove opportunità in materia di cooperazione e di assistenza tecnica; reputa che la conclusione dell’ALS UE-CCG sarebbe assai propizia a un rinserramento dei legami e a una nuova diversificazione; |
31. |
sottolinea che, dato che gli Stati del CCG stanno avanzando verso una diversificazione economica volta a ridurre la loro dipendenza dal petrolio, un aumento degli scambi e degli investimenti nel settore dei servizi contribuirebbe a sostenere lo sviluppo delle economie del CCG; |
32. |
si compiace del fatto che nel corso degli ultimi due decenni le relazioni economiche tra l’UE e il CCG si siano intensificate e che il volume degli scambi tra le due parti sia notevolmente aumentato nonostante la mancanza di un ALS; ritiene pertanto che un ALS rafforzerebbe ancora di più tale crescita naturale e la integrerebbe in un ambiente più aperto, prevedibile e sicuro; |
33. |
rileva che per quanto riguarda l’ALS la maggior parte del lavoro è stata già fatta e reputa che la portata dell’ALS allo stato attuale sia molto promettente per entrambe le parti; invita dunque le due parti a considerare l’ALS come un ulteriore e importante passo avanti per le rispettive regioni e popoli; ritiene che l’UE e il CCG abbiano interessi e necessità comuni e che l’esperienza dell’Unione in materia d'integrazione regionale possa rappresentare una fonte d'ispirazione per il Golfo; reputa che, a tal riguardo, l’UE può fornire una valida assistenza tecnica; |
34. |
sottolinea che, senza interventi specifici, la mancanza di trasparenza nelle procedure di appalti pubblici e le barriere alla partecipazione di investitori stranieri nel settore dei servizi potrebbero pregiudicare la conclusione dell’accordo; |
35. |
è fermamente convinto che un ALS UE-CCG sarebbe estremamente vantaggioso per le due parti; ritiene che un ALS con l'Unione comporterebbe una maggiore integrazione economica del CCG e che, a seguito dell’instaurazione dell’unione doganale del CCG, esso potrebbe altresì dare maggiore slancio a progetti importanti come il mercato comune del CCG e la realizzazione di un’unione monetaria del CCG con una moneta unica; ritiene che il CCG potrebbe beneficiare delle esperienze acquisite dall'Unione durante la formazione di un mercato unico e l'adozione della moneta unica; |
36. |
appoggia fermamente il messaggio inviato dall’Alto rappresentante/Vicepresidente Catherine Ashton nel corso del Consiglio ministeriale congiunto UE-CCG di giugno 2010 e, più di recente, il 22 settembre 2010 nel corso della riunione UE-CCG a margine della riunione ministeriale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui è indicato che l’Unione è disposta a fare uno sforzo finale per concludere i negoziati; si compiace altresì della reazione del CCG che ha anch’esso confermato di voler concludere i negoziati; |
37. |
è consapevole delle sensibilità di taluni Stati del CCG sulla questione dei dazi all’esportazione, ma deplora la recente decisione dei negoziatori del CCG di ritornare sulla loro posizione del 2008 a tale riguardo, cioè di lasciare le sanzioni su tale questione al di fuori dell’ALS; è fermamente convinto che nessun ALS possa attualmente prescindere dalla questione dei dazi all’esportazione e che le regole dell’OMC indicano che gli ALS devono prevedere una sostanziale liberalizzazione sia delle importazioni sia delle esportazioni; |
38. |
raccomanda che l’UE destini risorse maggiori al CCG tramite lo strumento finanziario di cooperazione con i paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito, che dovrebbe essere reso più visibile e concentrarsi su programmi di formazione destinati ai funzionari locali, comprese le questioni commerciali; |
39. |
ricorda che a seguito del trattato di Lisbona la politica commerciale internazionale è uno degli strumenti della politica estera dell’UE e che, in tale ambito, l’Unione annette priorità assoluta al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo fondamentali, nonché delle dimensioni sociale e ambientale in tutti i suoi accordi internazionali; chiede pertanto che qualsiasi futuro accordo di libero scambio comporti una clausola in materia di diritti dell’uomo efficace e vincolante; |
40. |
constata che nei sei Stati del CCG vivono 15 milioni di lavoratori migranti e che essi rappresentano il 40 % della popolazione totale; rammenta la situazione precaria dei lavoratori migranti negli Stati del Golfo evidenziata dall’OIL e ne sostiene la richiesta di introdurre un salario minimo nella regione, onde non peggiorare ulteriormente la posizione dei lavoratori nazionali e migranti; sostiene altresì il diritto di tutti i lavoratori di costituire sindacati e di aderirvi per difendere i propri interessi; |
41. |
insiste sulla necessità di rispettare i principi democratici e i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; esorta gli Stati membri del CCG a combattere la discriminazione nei confronti delle donne e lo sfruttamento dei bambini, in particolare sul mercato del lavoro, e ad applicare efficacemente le convenzioni dell'ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e sui diritti del fanciullo; |
42. |
reputa che la ratifica e la piena attuazione, da parte degli Stati membri del CCG, del quadro stabilito dalle convenzioni dell'ONU contro la criminalità transfrontaliera organizzata, dalla convenzione ONU contro la corruzione e dalla convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nei negoziati dell’ALS; |
43. |
ritiene che la conclusione di un ALS rafforzerebbe considerevolmente le attuali relazioni tra gli Stati membri dell’UE e gli Stati del CCG e fornirebbe valore aggiunto al recente programma d’azione congiunto, in particolare rafforzando le capacità e le istituzioni, anche in seno al segretariato del CCG; deplora che la presenza diplomatica dell’Unione negli Stati del CCG resti minima e insiste affinché, a seguito della creazione del SEAE, l’Unione rafforzi la sua presenza diplomatica nella regione, istituendo una delegazione dell'Unione in ciascuno dei sei Stati del CCG che cooperi strettamente con i servizi diplomatici nazionali degli Stati membri dell’UE presenti in tali Stati per sfruttare al massimo l’esperienza acquisita sulla regione; ritiene che una presenza diplomatica più importante accrescerebbe considerevolmente le prospettive di una rapida conclusione dell’ALS e della sua ulteriore attuazione; |
44. |
propone di istituire un vertice regolare di capi di Stato e di governo tra l’UE e il CCG; sottolinea che tale vertice potrebbe rafforzare i legami politici, finanziari, economici, commerciali e culturali tra l’UE e il CCG in proporzioni estremamente elevate; incoraggia fortemente i decisori politici di primo piano dell’UE e del CCG a riunirsi su base regolare al fine di definire e difendere congiuntamente gli interessi comuni, aumentando così la probabilità di giungere alla conclusione e alla firma dell’ALS al più presto possibile; è del parere che i decisori politici di primo piano dell’UE e del CCG dovrebbero compiere passi avanti in tale senso, indipendentemente dalla conclusione e dalla firma dell’ALS; |
45. |
si compiace del fatto che nel corso degli anni l’Unione e il CCG siano diventati importanti partner nel settore degli investimenti e che nel 2008 il CCG sia stato, insieme all'Iraq e allo Yemen, il principale investitore nell'Unione; ritiene che la conclusione dell’ALS o quanto meno la riapertura ufficiale dei negoziati aprirà senza alcun dubbio la strada a nuovi accordi, il che incoraggerà e faciliterà gli investimenti esteri diretti (IED) reciproci, nella prospettiva di eliminare gli ostacoli alle quote di partecipazione straniera e alla protezione degli investimenti; ricorda che in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona gli IED rientrano tra le competenze dell’Unione, il che accresce ancor più la probabilità di una conclusione rapida di un ALS UE-CCG; rileva che qualsiasi futuro ALS deve offrire nuove opportunità d'investimento alle due parti, rafforzando le possibilità del CCG di soddisfare i criteri per partecipare a un accordo per investimenti europei, nel quadro della futura politica europea di investimenti; |
46. |
sottolinea che la diminuzione dei dazi doganali del CCG, come risultato dell'ALS, aumenterebbe l'attrattiva degli investimenti esteri effettuati da imprese transnazionali; è convinto che l’ALS comporterà un aumento degli investimenti relativi ai servizi, il che favorirà lo sviluppo degli Stati del CCG e degli Stati membri dell’Unione; |
47. |
suggerisce di utilizzare l’euro in tutti i tipi di scambi commerciali tra l’UE e il CCG; si compiace del fatto che, dalla sua creazione, il CCG abbia espresso la volontà di creare un’unione doganale e monetaria; constata che, mentre la prima è entrata in vigore nel 2009, i negoziati su una moneta comune sono ancora in corso; |
48. |
rileva che i sei Stati del CCG fruiscono attualmente di un accesso preferenziale al mercato dell’UE nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell’UE; sottolinea che tutti gli Stati del CCG dovrebbero, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008, non solo ratificare, ma anche applicare efficacemente tutte le 27 convenzioni dell'OIL e dell'ONU di cui all’Allegato III di detto regolamento; ritiene che, tenuto conto del livello dei progressi economici nella regione, l’ALS costituirebbe uno strumento in grado di ripartire i vantaggi economici in tutta quanta l'area; |
49. |
ribadisce che l’obiettivo primario dell'UE nelle sue relazioni con il CCG dovrebbe essere quello di concludere l’ALS, che rappresenterà un importante accordo di libero scambio da regione a regione; tuttavia, fino a che esso non sarà stato concluso e sulla scorta delle iniziative già assunte dai principali importanti partner commerciali del CCG, incoraggia l’alto rappresentante/vicepresidente e il commissario incaricato del commercio a studiare approcci sostitutivi per le future relazioni commerciali con gli Stati del CCG sotto forma di accordi bilaterali tra l’UE e gli Stati del Golfo, che sono già disposti a assumere un maggior numero di impegni con l’UE, tenendo conto dell'eterogeneità economica di questi Stati, delle loro varie reazioni alla crisi finanziaria e delle loro relazioni con altri partner commerciali; |
Energia
50. |
plaude all'importante cooperazione instaurata in materia di energia tra l'Unione europea e i suoi partner mediterranei, allargata adesso alle energie rinnovabili; ritiene che sinergie in tali settori di attività tra le tre zone geografiche debbano essere incoraggiate per via della convergenza di interessi, attraverso un know-how tecnologico e grazie a finanziamenti e abbondanza di risorse (sole, vento); si compiace dell'attuazione della rete di consulenza UE-CCG sulle energie pulite che rivestono adesso un interesse primordiale per gli Stati del CCG; |
51. |
nota che, tenuto conto delle relazioni strategiche, economiche, politiche e culturali tra i paesi del Golfo ed i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, nonché del ruolo sempre più influente dei paesi del Golfo nei confronti dei paesi del Mediterraneo, potrebbe essere previsto un partenariato rafforzato e strutturato tra il CCG e l'Unione per il Mediterraneo, e che l'Unione europea dovrebbe impegnarsi attivamente nella promozione di tale progetto, vantaggioso per tutte le parti; |
52. |
elogia il lavoro svolto dal gruppo di esperti di energia UE-CCG, in particolare per quanto riguarda il gas naturale, l'efficienza energetica e la sicurezza nucleare; |
53. |
invita la Commissione, alla luce della sfida del cambiamento climatico e del crescente consumo di energia nelle due regioni, a considerare l'efficienza energetica uno dei principali ambiti da sviluppare e a intensificare la cooperazione in tale materia; |
54. |
riconosce che attualmente il fabbisogno energetico dell'UE è in gran parte coperto dai combustibili fossili; osserva, tuttavia, che la futura domanda di petrolio dell'UE sarà condizionata da diversi fattori, quali le politiche climatica ed energetica, i costi delle forniture, la volatilità dei prezzi e gli sviluppi industriali (ad esempio in relazione all'efficienza energetica e alla mobilità elettrica), che, combinati tra loro, generano incertezza circa la domanda futura e gli investimenti a monte e a valle per quanto riguarda la capacità di produzione; |
55. |
invita a una maggiore trasparenza dei dati relativi a petrolio e gas in vista delle prospettive future dell'offerta e della domanda a garanzia del reciproco interesse a mercati petroliferi prevedibili; si compiace, pertanto, dell'iniziativa comune sui dati sul petrolio (Joint Oil Data Initiative); |
56. |
si rallegra della determinazione del Consiglio ministeriale congiunto di adoperarsi a rafforzare la cooperazione in materia di ambiente e cambiamento climatico; |
57. |
riconosce che gli sforzi del CCG per incrementare il potenziale in termini di riserve di gas naturale e di gas naturale liquefatto (GNL) sono in linea con l'aspirazione dell'UE di diversificare le fonti e le rotte di transito dell'energia; sottolinea, pertanto, l'importanza di aumentare le importazioni di GNL nell'UE, includendo terminali GNL lungo il corridoio meridionale, e di creare collegamenti con i gasdotti del CCG, sia direttamente sia attraverso l'allacciamento a condotti già esistenti o in via di realizzazione come l'AGP (Arab gas pipeline), il Nabucco e l'ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-Italia); |
58. |
incoraggia gli Stati membri del CCG a coordinare con i loro partner europei l'ulteriore sviluppo della tecnologia di liquefazione del gas naturale al fine di integrarla meglio nel mix energetico europeo; sottolinea che il CCG potrebbe anche utilizzare la tecnologia di liquefazione del gas come alternativa all'emissione di gas bruciati nell'atmosfera; |
59. |
pone l'accento sul fatto che l'UE ha l'opportunità di investire nelle capacità di produzione di energia del CCG sfruttando le più moderne tecnologie di generazione, trasmissione e interconnessione; incoraggia, a questo proposito, una cooperazione futura incentrata soprattutto sull'integrazione delle reti elettriche e sulle tecnologie delle reti intelligenti; |
Industria e materie prime
60. |
sottolinea l'importanza di un partenariato affidabile tra l'UE e il CCG per quanto concerne l'utilizzo delle materie prime e l'accesso alle stesse; è favorevole alla creazione di mercati aperti delle merci e alla rimozione degli ostacoli non tariffari; accoglie positivamente tutti gli sforzi già profusi nell'ambito dei negoziati di libero scambio al fine di garantire approvvigionamenti di materie prime sicuri e duraturi; |
61. |
chiede un impegno comune per risolvere i problemi legati alla speculazione e alla volatilità dei prezzi delle materie prime attraverso una maggiore trasparenza e una più attenta vigilanza sulle vendite di prodotti derivati OTC; valuta positivamente, in tale contesto, il recente appello dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) a favore di controlli più rigorosi sulle operazioni OTC e gli sforzi da parte francese per lottare contro la speculazione sui prodotti di base nell'ambito del G-20; |
R&S e innovazione
62. |
evidenzia l'importanza di approfondire la cooperazione bilaterale con il CCG nell'ambito di programmi relativi alle tecnologie e alla ricerca, con particolare rifermento alle nuove industrie basate sulla conoscenza in settori quali le fonti di energia rinnovabili, la cattura e l’immagazzinamento del CO2, i derivati del petrolio e del gas, l'efficienza energetica e la biomassa; invita a istituire una cooperazione che abbini al trasferimento di tecnologie un approvvigionamento di materie prime sicuro e duraturo; |
63. |
chiede che il Consiglio europeo per la ricerca (CER) e l'Istituto europeo di tecnologia (IET) rafforzino la loro collaborazione con il CCG al fine di promuovere e portare avanti il dialogo scientifico e la cooperazione tra le due regioni anche in questo settore; |
Istruzione
64. |
ricorda che gli Stati membri del CCG hanno fatto dell'istruzione una priorità nazionale a motivo dell'elevato fabbisogno in termini di risorse umane (corpo docente insufficiente), contenuti di formazione (inadeguatezza rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro), di qualità dei programmi (metodologia e materiali didattici ormai datati) e di ricorso alle nuove tecnologie; invita a sostenere attivamente gli sforzi profusi dalle autorità per rispondere a questi deficit e proporre una cooperazione ambiziosa nel settore dell'insegnamento superiore, secondario e primario atta a favorire un maggiore accesso all’insegnamento per gli uomini e le donne; |
65. |
sottolinea che tale cooperazione dovrebbe includere un più forte sostegno a favore di programmi di scambi destinati a studenti, docenti universitari e professionisti; deplora che il programma Erasmus Mundus resti quasi sconosciuto in tutta la regione, in particolare a causa di una carenza di informazioni; plaude alle iniziative prese da alcune università francesi, britanniche e tedesche di istituire partenariati universitari e programmi di scambi; ricorda tuttavia che in tale ambito l'Europa è superata dagli Stati Uniti e dall’Asia; invita la Commissione a prevedere delle giornate di informazione e di promozione in loco dell'insegnamento e della ricerca scientifica europea; insiste sul fatto che tali programmi di scambi concernano studenti, insegnanti, ricercatori e personale amministrativo, garantendo nel contempo una rappresentanza di genere equilibrata; ritiene che si dovrebbero istituire programmi di scambi rivolti a fasce di età più giovani, in particolare studenti delle scuole medie e superiori; |
66. |
accoglie con favore il progetto Al-Jisr sulla diplomazia pubblica e le azioni di sensibilizzazione che, grazie al sostegno della Commissione, si sono rivelate di grandissima utilità; incoraggia a tale riguardo i servizi dell'alto rappresentante/vicepresidente a valutare l'estensione delle attività di diplomazia pubblica in una regione in cui l'Unione europea non è ancora compresa appieno e in cui i meccanismi previsti per superare tale carenza sono limitati; sottolinea l'importanza di sviluppare una migliore strategia di comunicazione, inclusa la necessità di illustrare le politiche e le posizioni dell'Unione europea in lingua araba, al fine di raggiungere un pubblico più ampio nella regione; |
67. |
sottolinea che la mancanza di programmi di cooperazione tra l'Unione europea ed il CCG nel settore dei mezzi di comunicazione si traduce in un deficit di informazione; invita la Commissione a proporre misure intese a coinvolgere gli Stati del CCG in una cooperazione più stretta in materia, al fine di accrescere la visibilità dell'Unione nella regione e promuovere la comprensione reciproca; |
68. |
ritiene essenziale rimediare alle carenze esistenti in Europa in materia di ricerca e di studi sugli Stati del Golfo; incoraggia l'istituzione nelle università di programmi di studi contemporanei dedicati a questa parte del mondo arabo; ritiene che si dovrebbero altresì proporre programmi di studi sull'Unione europea nelle università della regione; |
*
* *
69. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio dell’Unione europea, al presidente della Commissione europea, alla vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al segretariato del CCG, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri del CCG. |
(1) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 83.
(2) GU C 231 del 17.9.1990, pag. 216.
(3) GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 100.
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/11 |
Giovedì 24 marzo 2011
Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea (EBA)
P7_TA(2011)0111
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)
2012/C 247 E/02
Il Parlamento europeo,
— |
vista la lettera del 10 marzo 2011 dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), |
— |
visto l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (1), |
— |
visto che, nella riunione del 17 marzo 2011, la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione del candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), |
— |
visto l'articolo 120 del suo regolamento, |
A. |
considerando che Adam Farkas soddisfa i criteri di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, |
1. |
approva la nomina di Adam Farkas a direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea); |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea). |
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/12 |
Giovedì 24 marzo 2011
Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
P7_TA(2011)0112
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)
2012/C 247 E/03
Il Parlamento europeo,
— |
vista la lettera del 10 marzo 2011 dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), |
— |
visto l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (1), |
— |
visto che, nella riunione del 17 marzo 2011, la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione del candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), |
— |
visto l'articolo 120 del suo regolamento, |
A. |
considerando che Carlos Montalvo soddisfa i criteri di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, |
1. |
approva la nomina di Carlos Montalvo a direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali). |
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/13 |
Giovedì 24 marzo 2011
Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
P7_TA(2011)0113
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)
2012/C 247 E/04
Il Parlamento europeo,
— |
vista la lettera del 28 febbraio 2011 dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), |
— |
visto l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (1), |
— |
visto che, nella riunione del 17 marzo 2011, la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione del candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), |
— |
visto l'articolo 120 del suo regolamento, |
A. |
considerando che Verena Ross soddisfa i criteri di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, |
1. |
approva la nomina di Verena Ross a direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). |
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/13 |
Giovedì 24 marzo 2011
Preparazione del bilancio 2012
P7_TA(2011)0114
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2012 (2011/2042(BUD))
2012/C 247 E/05
Il Parlamento europeo,
— |
visti gli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), |
— |
vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020 (2), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2011 (3), |
— |
vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e sulle iniziative da adottare (relazione intermedia) (4), |
— |
vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla governance economica (5), |
— |
vista la programmazione finanziaria aggiornata della Commissione per il periodo 2007-2013, trasmessa a norma del punto 46 del suddetto AII del 17 maggio 2006, |
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 2011 sugli orientamenti di bilancio per il 2012, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0058/2011), |
Un bilancio 2012 sotto gli auspici di una governance economica europea rafforzata, del meccanismo del semestre europeo e degli obiettivi della strategia Europa 2020 per il rilancio della crescita e dell'occupazione
1. |
è del parere che la strategia Europa 2020 dovrebbe aiutare l'Europa a lasciarsi alle spalle la crisi e a uscirne più forte, attraverso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sulla base dei cinque obiettivi principali per l'Unione, vale a dire: promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni e la spesa pubblica per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, realizzare gli obiettivi in materia di cambiamento climatico ed energia, migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'integrazione sociale, in particolare riducendo la povertà; ricorda che gli stessi Stati membri hanno pienamente sottoscritto questi cinque obiettivi; |
2. |
rileva la necessità di garantire un certo grado di coerenza tra il conseguimento degli obiettivi in questione e le risorse loro assegnate a livello europeo e nazionale; insiste sulla necessità che la politica di bilancio dell'Unione sia conforme a tale principio; ritiene che il semestre europeo, quale nuovo meccanismo per il rafforzamento della governance economica europea, dovrebbe fornire l'occasione di determinare il modo migliore per conseguire i suddetti cinque obiettivi principali; |
3. |
esprime la ferma convinzione che il semestre europeo debba essere finalizzato a migliorare il coordinamento e la coerenza delle politiche economiche e di bilancio nazionali ed europee; è del parere che esso debba concentrarsi sul miglioramento delle sinergie tra investimenti pubblici europei e nazionali per meglio conseguire gli obiettivi politici generali dell'Unione europea; prende atto delle differenze fondamentali tra la struttura del bilancio UE e quella dei bilanci nazionali; ritiene tuttavia che occorra determinare quanto prima la spesa pubblica aggregata, a livello di Unione e di Stati membri, destinata a obiettivi politici comuni; |
4. |
prende atto dei timori manifestati dal Consiglio circa i vincoli economici e di bilancio a livello nazionale, rammentando tuttavia, in primo luogo, che ai sensi delle disposizioni del trattato, il bilancio UE non può essere in disavanzo; ricorda che, nel 2009, il disavanzo pubblico accumulato nell'insieme dell'Unione europea ammontava a 801 miliardi di EUR e che il bilancio dell'Unione rappresenta appena il 2 % della spesa pubblica totale della stessa; |
5. |
ritiene tuttavia che la difficile situazione economica nell'Unione renda più che mai necessario garantire la buona esecuzione del bilancio UE, la qualità della spesa nonché un utilizzo ottimale dei finanziamenti esistenti dell'Unione; propone che si proceda a un riesame approfondito delle linee tradizionalmente sottoutilizzate o in cui sono emersi problemi di attuazione; |
6. |
è del parere che il bilancio UE apporti un valore aggiunto alla spesa pubblica nazionale, avviando, sostenendo e integrando gli investimenti in quei settori di politica che sono al centro della strategia Europa 2020; ritiene inoltre che il bilancio UE abbia un ruolo fondamentale da svolgere per aiutare l'Unione a uscire dall'attuale crisi economica e finanziaria grazie alla sua capacità catalizzatrice atta a stimolare gli investimenti, la crescita e l'occupazione in Europa; ritiene altresì che il bilancio dell'Unione possa quanto meno attenuare gli effetti delle attuali politiche di bilancio nazionali restrittive, sostenendo nel contempo gli sforzi dei governi nazionali; rileva inoltre che il fatto di ridurre l'entità del bilancio UE, data la sua natura redistributiva, può pregiudicare la solidarietà europea e avere ripercussioni negative sul ritmo dello sviluppo economico in numerosi Stati membri; ritiene che un'impostazione basata unicamente sul contrasto tra «contributore netto» e «beneficiario netto» non tenga debitamente conto degli effetti di ricaduta da uno Stato membro dell'Unione all'altro e indebolisca pertanto gli obiettivi comuni di politica dell'Unione stessa; |
7. |
rammenta che il conseguimento delle sette iniziative faro contemplate dalla strategia Europa 2020 presupporrà ingenti investimenti orientati al futuro, che la Commissione europea, nella sua comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea (COM(2010)0700), stima ad almeno 1 800 miliardi di EUR entro il 2020; sottolinea che uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020 – vale a dire, promuovere la creazione di posti di lavoro e un'occupazione di qualità per tutti gli europei – potrà essere raggiunto soltanto effettuando ora e senza ulteriori ritardi i necessari investimenti in materia di istruzione, a favore di una società della conoscenza, ricerca e sviluppo, innovazione, PMI, nuove tecnologie e tecnologie verdi; chiede un rinnovato compromesso politico tra la riduzione dei disavanzi pubblici e del debito e la promozione di siffatti investimenti; dichiara la propria disponibilità, al fine di rendere maggiore l'impatto del bilancio UE e di contribuire alla capacità di risposta dell'Unione alla crisi economica, a esaminare soluzioni possibili per ampliare gli strumenti esistenti che permettono di accrescere la sinergia tra il bilancio dell'UE e gli interventi della BEI, onde sostenere gli investimenti a lungo termine; accoglie con favore l'avvio, da parte della Commissione, di una consultazione pubblica sull'«iniziativa delle obbligazioni per il finanziamento di progetti (project bond) nel quadro di Europa 2020»; |
8. |
è pertanto contrario ai tentativi di limitare o ridurre gli stanziamenti di bilancio legati al conseguimento dei principali obiettivi e delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020; rileva che un simile tentativo sarebbe controproducente e comporterebbe assai probabilmente il fallimento di Europa 2020, come si è verificato per la strategia di Lisbona; è del parere che la strategia Europa 2020 possa essere credibile soltanto se dispone di finanziamenti adeguati e ricorda di aver sollevato a più riprese questa grave questione politica; ribadisce la propria ferma richiesta alla Commissione di chiarire la dimensione finanziaria delle iniziative faro e di informare il Parlamento in merito alle risorse di bilancio necessarie per l'attuazione della strategia Europa 2020; |
9. |
sottolinea il fatto che le misure di bilancio non sono l'unico fattore per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, ma che gli sforzi in materia di bilancio devono essere completati con proposte concrete di semplificazione, al fine di creare il contesto necessario per realizzare i nostri obiettivi nei settori dell'occupazione, della ricerca e dell'innovazione, comprese le tecnologie verdi e le tecnologie energetiche; è ugualmente convinto che il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, compresa la creazione di nuovi impieghi «verdi», sia una questione non solo di risorse di bilancio maggiori, ma anche di un riorientamento qualitativo delle attuali politiche dell'UE, compresa la PAC, tenendo debitamente conto dei criteri di sostenibilità; |
10. |
è inoltre del parere che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2012, anche in settori non direttamente connessi alla realizzazione della strategia Europa 2020, debbano essere mantenuti a un livello adeguato al fine di garantire la prosecuzione delle politiche dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi ben oltre la durata dell'attuale crisi economica; |
11. |
chiede maggiore coerenza tra le politiche esterne e le politiche interne dell'UE, tenendo presente il forte impatto che sviluppi globali possono avere sull'ambiente economico, naturale e industriale, sulla competitività e sull'occupazione dell'UE; sottolinea quindi la necessità di dotare l'Unione europea delle risorse finanziarie necessarie per poter rispondere adeguatamente alle crescenti sfide globali nonché per difendere e promuovere efficacemente i suoi interessi e valori fondamentali comuni, quali i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto, le libertà fondamentali e la protezione dell'ambiente; ricorda che un aumento moderato delle spese a livello di Unione europea consente spesso di realizzare risparmi in proporzione più elevati a livello di Stati membri; |
12. |
ritiene che l'UE abbia un ruolo importante da svolgere nell'aiutare e nel sostenere finanziariamente i paesi arabi in questo momento storico di sviluppo democratico e di trasformazione economica e sociale; si compiace a tale riguardo della comunicazione della Commissione «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200); |
13. |
deplora la mancanza di una dimensione parlamentare al primo esercizio del semestre europeo, nonostante il ruolo che svolgono il Parlamento europeo e i 27 parlamenti nazionali nelle loro rispettive procedure di bilancio; esprime per contro la ferma convinzione che un maggiore coinvolgimento parlamentare rafforzerebbe in maniera significativa il carattere democratico e la trasparenza di tale meccanismo; sostiene l'iniziativa della propria commissione per i bilanci di organizzare, come primo passo, una riunione con i parlamenti nazionali al fine di discutere le linee generali del bilancio 2012 degli Stati membri e dell'Unione europea; |
14. |
accoglie con favore l'impegno pubblico delle Presidenze ungherese e polacca di instaurare un dialogo aperto e costruttivo con il Parlamento europeo su questioni di bilancio nel 2011; ribadisce la propria disponibilità a lavorare in stretta cooperazione con il Consiglio e la Commissione, nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato di Lisbona; si attende che nel corso della procedura di bilancio 2012 si tenga pienamente conto dei presenti orientamenti; |
Sostenibilità e responsabilità al centro del bilancio 2012 dell'UE
15. |
constata che, per il 2012, il quadro finanziario pluriennale (QFP) relativo al periodo 2007-2013 prevede un importo complessivo di 147,55 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (SI) e un importo totale massimo di 141,36 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento (SP); ricorda che tali importi sono comunque nettamente inferiori (di circa 25 miliardi di EUR per gli SI e di circa 22 miliardi di EUR per gli SP) al massimale stabilito nella decisione relativa al vigente sistema delle risorse proprie; |
16. |
sottolinea che la programmazione finanziaria presentata dalla Commissione il 31 gennaio 2011 rappresenta una dotazione di riferimento indicativa per gli stanziamenti d'impegno per ciascuno dei programmi e delle azioni in corso dell'Unione europea; constata che il volume globale degli stanziamenti d'impegno può essere fissato a 147,88 miliardi di EUR; |
17. |
sottolinea che tali cifre costituiscono una ripartizione annuale degli importi pluriennali complessivi stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio in sede di adozione dei programmi e delle azioni in questione; sottolinea altresì che gli importi annuali programmati rappresentano stanziamenti che consentono di realizzare gli obiettivi e le priorità dell'Unione, in particolare nel contesto della strategia Europa 2020; ravvisa, tuttavia, la possibilità di un certo margine di manovra nell'ambito di talune rubriche del QFP, dato il carattere alquanto provvisorio degli importi indicativi (in particolare alla rubrica 2) presentati dalla Commissione in quella fase dell'esercizio; |
18. |
rileva che il bilancio 2012 è il sesto di sette bilanci nell'ambito dell'attuale QFP; ritiene che i due rami dell'autorità di bilancio dispongano quindi attualmente di un quadro più chiaro delle carenze e degli sviluppi positivi associati agli attuali programmi pluriennali; osserva che le revisioni intermedie della maggior parte dei programmi definiti in codecisione hanno già avuto luogo e invita la a Commissione presentare le implicazioni di bilancio risultanti da tale esercizio; sottolinea a tale proposito la propria determinazione – ove ciò risulti necessario per sostenere e rafforzare le priorità politiche dell'Unione europea, come anche per rispondere a nuove esigenze politiche, e in stretta collaborazione con le proprie commissioni specializzate – ad avvalersi pienamente anche del punto 37 dell'AII (che prevede un margine di flessibilità legislativa del 5 %); |
19. |
evidenzia il fatto che lasciare margini sufficienti al di sotto di tutte le rubriche del QFP non è l'unica soluzione per far fronte agli imprevisti; richiama l'attenzione sul ricorrente sottofinanziamento di talune rubriche del QFP, segnatamente le rubriche 1a, 3b e 4, rispetto alle esigenze e alle priorità politiche dell'Unione approvate dagli Stati membri; ritiene che l'approccio alla base degli orientamenti di bilancio del Consiglio per il 2012 non rifletta una prospettiva di lungo termine e possa mettere a rischio le azioni e i programmi esistenti in caso di imprevisti o qualora dovessero emergere nuove priorità politiche; sottolinea che gli eventi verificatisi di recente in numerosi paesi del Nord Africa configurano già una situazione di questo tipo e invita la Commissione a valutare in che modo gli attuali strumenti finanziari dell'UE potrebbero essere utilizzati per sostenere l'aspirazione alla democrazia; |
20. |
ritiene per contro che ci si debba avvalere pienamente dei vari meccanismi di flessibilità previsti dall'AII (quali gli storni di stanziamenti di spesa tra diverse rubriche o l'attivazione dello strumento di flessibilità) e ricorda che è stato necessario farvi ricorso ogni anno dal 2007 per far fronte alle diverse sfide emerse; si attende che il Consiglio cooperi pienamente per quanto riguarda l'uso di tali strumenti e partecipi in una fase precoce ai relativi negoziati onde evitare di rendere sproporzionatamente lunghe e ardue le trattative sulla loro attivazione; |
21. |
sottolinea a tale proposito che mantenere sotto stretto controllo gli stanziamenti d'impegno richiederebbe non solo sostanziali riassegnazioni e una ridefinizione delle priorità, ma anche l'individuazione congiunta di eventuali priorità negative e di risparmi da parte delle istituzioni; esorta vivamente le proprie commissioni specializzate a intraprendere con serietà il processo volto a definire priorità politiche chiare in tutti i settori strategici dell'UE; sottolinea tuttavia che occorre a tal fine una maggiore flessibilità di bilancio e che una revisione del QFP (ad esempio prevedendo una compensazione tra le rubriche del QFP attuale) può essere necessaria per consentire all'Unione di funzionare, quando si tratta non solo di far fronte alle nuove sfide, ma anche di agevolare il processo decisionale nell'ambito delle istituzioni, onde adeguare le risorse di bilancio all'evoluzione delle circostanze e delle priorità; sottolinea che tale processo deve essere pienamente trasparente; |
22. |
sottolinea che il rafforzamento di una serie di politiche e le nuove competenze stabilite a livello di Unione europea in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona dovrebbero comportare logicamente un'accresciuta capacità finanziaria dell'UE, il che non corrisponde certamente alla realtà per il 2011, il primo anno successivo all'entrata in vigore di detto trattato; rammenta al Consiglio e alla Commissione la dichiarazione politica allegata al bilancio 2011, in cui la Commissione si impegna ad esaminare le possibilità di rafforzamento dei settori prioritari del trattato di Lisbona e a valutare attentamente il fabbisogno in sede di stesura del progetto di bilancio 2012; si attende che la Commissione tenga fede all'impegno assunto, ad esempio proponendo di trasformare in programmi pluriennali i progetti pilota o le azioni preparatorie legati al trattato di Lisbona che hanno avuto esito positivo; |
23. |
considera affidabile l'approccio seguito dalla Commissione nel determinare le sovvenzioni a favore delle agenzie decentrate dell'UE a titolo del bilancio dell'Unione e ritiene che fornisca i giusti incentivi; rileva che le sovvenzioni di bilancio a favore delle agenzie dell'Unione non si limitano affatto alle sole spese amministrative, ma bensì contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e degli obiettivi dell'Unione europea in generale, quali stabiliti dall'autorità legislativa; ribadisce la necessità di esaminare scrupolosamente le richieste di nuovi posti in relazione ai nuovi compiti che sono stati loro affidati; sottolinea cionondimeno che è importante prevedere un finanziamento adeguato per le agenzie i cui compiti sono stati potenziati cosicché le loro prestazioni non ne risentano; richiede un approccio specifico all'assunzione di personale scientifico specializzato che abbia maturato esperienza professionale, soprattutto allorché i posti in questione sono finanziati esclusivamente tramite commissioni e non hanno pertanto alcuna incidenza sul bilancio UE; sostiene il lavoro svolto dal gruppo di lavoro interistituzionale sul futuro delle agenzie, istituito all'inizio del 2009, e attende con interesse le sue conclusioni, in particolare per quanto riguarda i punti suesposti; |
Livello dei pagamenti, RAL e finanziamento del bilancio UE
24. |
osserva che il livello dei pagamenti per il 2012 sarà direttamente riconducibile agli impegni giuridici e politici degli anni precedenti; ritiene che sia prevedibile un incremento rispetto al livello del bilancio 2011, incremento che reputa in linea con l'andamento generale dei pagamenti nel periodo di programmazione 2007-2013 (si vedano le tabelle in allegato); |
25. |
sottolinea l'urgente necessità di affrontare il problema del livello crescente degli impegni ancora da liquidare (RAL) alla fine del 2010 (194 miliardi di EUR, si veda la tabella in allegato); si rammarica dell'atteggiamento assunto dal Consiglio, che ha deciso a priori del livello dei pagamenti senza prendere in considerazione un'attenta valutazione dei bisogni reali; rileva che il livello dei RAL è particolarmente elevato nell'ambito della rubrica 1b; non considera una soluzione valida la proposta del Consiglio di ridurre gli stanziamenti d'impegno del bilancio UE per ridurre il livello dei RAL, in quanto nuocerebbe al conseguimento degli obiettivi e delle priorità dell'Unione concordati in precedenza; sottolinea a tale proposito l'impegno preso dal Consiglio in una dichiarazione congiunta con il Parlamento circa la possibilità di soddisfare le necessità che emergono a livello dei pagamenti 2011 attraverso un bilancio rettificativo; |
26. |
sottolinea che un certo livello di RAL in sede di attuazione dei programmi pluriennali risulta inevitabile e che l'esistenza di impegni da liquidare comporta, per definizione, la necessità di effettuare i corrispondenti pagamenti; chiede pertanto il mantenimento di un adeguato rapporto tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento e intende fare tutto il possibile, nel corso dell'intera procedura di bilancio, per ridurre la discrepanza tra queste due categorie di stanziamenti; |
27. |
condivide il parere del Consiglio secondo cui andrebbe promosso un bilancio realistico; invita la Commissione a garantire che il suo progetto di bilancio sia basato su questo principio; rileva tuttavia che l'esecuzione degli anni passati, che è andata comunque migliorando nel corso degli ultimi esercizi, in alcuni casi può non costituire un indicatore molto preciso del fabbisogno per il 2012, dal momento che, per determinati programmi, l'attuazione potrebbe subire un'accelerazione nel 2012 e di conseguenza potrebbero crescere le necessità di pagamento; sostiene l'invito rivolto dal Consiglio agli Stati membri a fornire migliori previsioni di attuazione, in particolare al fine di evitare la sottoutilizzazione dei finanziamenti, e ritiene che spetti agli stessi Stati membri compiere il grosso degli sforzi in tal senso, visto che il livello del progetto di bilancio stabilito dalla Commissione si basa principalmente sulle loro previsioni (in particolare per la rubrica 2) e sulla loro capacità di esecuzione; ricorda che gli Stati membri gestiscono, insieme alla Commissione, oltre l'80 % dei finanziamenti dell'Unione europea e rammenta agli Stati membri la loro responsabilità giuridica nel definire e far rispettare norme finanziarie applicabili ai beneficiari di tali finanziamenti; |
28. |
sottolinea che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la tutela degli interessi finanziari è stata anche di responsabilità degli Stati membri; sottolinea altresì quanto constatato dalla Corte dei conti europea, vale a dire che i sistemi di gestione e di controllo di alcuni Stati membri non sono pienamente efficaci; ricorda inoltre che il recupero dei finanziamenti strutturali indebitamente versati, che ammontano a miliardi di EUR, non è ancora avvenuto; osserva che l'ultima relazione annuale della DG REGIO non può dichiarare la legalità e la regolarità della spesa degli Stati membri dal momento che alcuni di essi non hanno ottemperato all'obbligo di presentare le loro relazioni a tempo debito; evidenzia il fatto che, come conseguenza del costante sottofinanziamento del bilancio UE da parte degli Stati membri, il Parlamento può essere obbligato a individuare priorità negative fra i progetti dell'Unione e a ridurre di conseguenza la loro dotazione; |
29. |
è consapevole che il livello dei pagamenti di fatto eseguiti ogni anno comporta talvolta una cosiddetta «eccedenza» significativa rispetto al livello dei pagamenti originariamente approvato dall'autorità di bilancio, il che implica una parallela riduzione dei contributi al bilancio UE da parte degli Stati membri e il miglioramento della loro situazione finanziaria; non giudica pertinenti le preoccupazioni del Consiglio riguardo al livello e alla tempistica di tale «reintegro» per affrontare il delicato problema politico alla base del finanziamento del bilancio dell'Unione; è piuttosto del parere che i pagamenti non eseguiti dell'esercizio finanziario «n» dovrebbero essere riportati all'esercizio finanziario successivo («n+1») anziché essere dedotti dal calcolo dei contributi nazionali degli Stati membri; esorta pertanto vivamente la Commissione a formulare proposte ambiziose in merito alla creazione di nuove ed effettive risorse proprie, in modo da dotare pienamente l'Unione di risorse finanziarie concrete e autonome; insiste inoltre affinché eventuali nuove risorse proprie siano basate su una valutazione d'impatto globale e siano volte a mettere a punto sistemi intesi a rafforzare la competitività e la crescita economica dell'UE; chiede al Consiglio di cooperare in modo costruttivo al dibattito su risorse proprie nuove ed eque per l'UE; |
Spese amministrative nell'ambito della sezione III del bilancio dell'Unione
30. |
prende nella debita considerazione la lettera in data 3 febbraio 2011 del Commissario alla programmazione finanziaria e al bilancio in cui si ribadisce l'impegno della Commissione a non incrementare il personale in organico e a limitare l'incremento nominale (rispetto al 2011) degli stanziamenti amministrativi a titolo della rubrica 5; è tuttavia consapevole che, mentre le competenze dell'Unione europea continuano a crescere, questa tendenza potrebbe non essere sostenibile a lungo termine e incidere negativamente sull'attuazione rapida ed efficace delle azioni dell'UE; |
31. |
invita la Commissione a valutare l'impatto che avrà a lungo termine sulla qualità e l'indipendenza della funzione pubblica europea la sua politica di esternalizzazione e la sua strategia che prevede il ricorso a un numero crescente di agenti contrattuali; sottolinea che, sebbene consenta di risparmiare su retribuzioni e pensioni, tale politica conduce a una situazione in cui una crescente quota del personale della Commissione non risulta in organico; ricorda che l'importo delle pensioni e delle retribuzioni è determinato da accordi giuridicamente vincolanti che la Commissione è tenuta a rispettare integralmente; |
32. |
sottolinea che, nel caso dei programmi pluriennali, alcune spese amministrative specifiche (tra cui quelle delle agenzie esecutive) figurano nella dotazione finanziaria globale dei programmi unitamente alle cosiddette «spese operative»; sottolinea che l'abitudine del Consiglio di apportare tagli lineari agli stanziamenti di tali linee di bilancio onde ridurre le spese amministrative finirebbe inevitabilmente per modificare l'intera dotazione dei programmi in questione, stabilita mediante codecisione, e rischierebbe di compromettere la rapidità e la qualità della loro attuazione; |
*
* *
33. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0068.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0481.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0224.
Giovedì 24 marzo 2011
ALLEGATO
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/20 |
Giovedì 24 marzo 2011
Situazione in Giappone, compreso l'allarme delle centrali nucleari
P7_TA(2011)0118
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla situazione in Giappone, per quanto riguarda in particolare lo stato di allerta nelle centrali nucleari
2012/C 247 E/06
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando il sisma devastatore e lo tsunami che hanno colpito il Giappone e la regione del Pacifico l’11 marzo 2011 provocando migliaia di morti e dispersi e immensi danni materiali, |
B. |
considerando che tale catastrofe ha provocato un incidente nucleare di estrema gravità che colpisce la centrale nucleare di Fukushima e costituisce una nuova minaccia, |
C. |
considerando la dichiarazione del Primo ministro giapponese Naodo Kan, secondo cui il paese deve affrontare la più grave crisi degli ultimi 65 anni dopo la Seconda guerra mondiale, |
1. |
esprime al popolo giapponese e al suo governo la solidarietà più totale e presenta le sue sincere condoglianze alle vittime di questa triplice catastrofe, allorché le perdite umane e i danni materiali non sono stati ancora interamente valutati; plaude alla mobilitazione, al coraggio e alla determinazione del popolo giapponese e delle autorità di fronte a tale catastrofe; |
2. |
chiede all’Unione europea e agli Stati membri di apportare in via prioritaria al Giappone e alle regioni sinistrate tutto l'aiuto e il sostegno necessari a livello umanitario, tecnico e finanziario e si compiace per il fatto che l'Unione abbia immediatamente attivato il proprio meccanismo di protezione civile per coordinare l'aiuto di emergenza; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle Autorità giapponesi. |
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Giovedì 24 marzo 2011
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/21 |
Giovedì 24 marzo 2011
Esercizio dei diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia (interpretazione dell'articolo 128 del regolamento)
P7_TA(2011)0119
Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sull'esercizio dei diritti del Parlamento avanti la Corte di giustizia (interpretazione dell'articolo 128 del regolamento del Parlamento europeo)
2012/C 247 E/07
Il Parlamento europeo,
— |
vista la lettera del 22 marzo 2011 del presidente della commissione affari costituzionali, |
— |
visto l'articolo 211 del suo regolamento, |
1. |
decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 128 del suo regolamento: «L'articolo 90, paragrafo 6, stabilisce una procedura specifica per la decisione del Parlamento relativa all'esercizio del diritto di domandare alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea un parere circa la compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Tale disposizione costituisce una “lex specialis” che prevale sulla norma generale stabilita dall'articolo 128. Qualora si tratti di esercitare i diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'atto in questione non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 128, la procedura prevista da tale articolo si applica per analogia.»; |
2. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. |
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Mercoledì 23 marzo 2011
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/22 |
Mercoledì 23 marzo 2011
Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro *
P7_TA(2011)0103
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))
2012/C 247 E/08
Il Parlamento europeo,
— |
visti l'articolo 48, paragrafo 6, e l'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), |
— |
vista la relazione finale della task force al Consiglio europeo sul rafforzamento della governance economica nell'Unione europea, |
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), presentato al Consiglio europeo il 16 dicembre 2010 (00033/2010 – C7-0014/2011), |
— |
viste le lettere dei Presidenti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del Commissario competente per la politica monetaria, allegate alla presente risoluzione, |
— |
visto l'articolo 74 ter del suo regolamento, |
— |
vista la lettera della commissione per i bilanci alla commissione per gli affari costituzionali, del 18 febbraio 2011, |
— |
visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0052/2011), |
A. |
considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, TUE recita: «L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro», |
B. |
considerando che il Regno Unito ha scelto di non aderire alla moneta unica, |
C. |
considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, TFUE «la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro» è una competenza esclusiva dell'Unione, |
D. |
considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, TFUE stabilisce che «gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione» e che agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche, |
E. |
considerando che il progetto di decisione del Consiglio europeo, se adottato, potrebbe sfociare nella creazione di un meccanismo completamente al di fuori della sfera dell'Unione, senza che alle istituzioni dell'Unione in quanto tali sia affidato alcun ruolo, |
F. |
considerando che è opportuno assicurare pienamente e garantire stabilmente la partecipazione delle istituzioni dell'Unione al nuovo meccanismo europeo di stabilità e che occorre istituire un collegamento in vista di un eventuale intervento del bilancio dell'Unione nel sistema di garanzie, |
G. |
considerando che occorre esplorare tutte le possibilità al fine di inserire pienamente il meccanismo europeo di stabilità nel quadro istituzionale dell'Unione e far sì che ad esso partecipino anche gli Stati membri la cui moneta non è l'euro; considerando che ciò potrebbe includere il ricorso all'articolo 20, TUE sulla cooperazione rafforzata, ove tale ricorso sia appropriato al fine di garantire la coerenza della politica economica dell'Unione, |
H. |
considerando che sarebbe preferibile che le norme che disciplinano il meccanismo europeo di stabilità siano proposte dalla Commissione e che dette norme dovrebbero garantire procedure adeguate in materia di audit, responsabilità e trasparenza, |
I. |
considerando che il meccanismo europeo di stabilità dovrebbe essere accompagnato dal rafforzamento della parte preventiva e correttiva del patto di stabilità e crescita e da misure concernenti la competitività a medio e lungo termine e volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici tra gli Stati membri, |
J. |
considerando che, ad integrazione del meccanismo europeo di stabilità, l'Unione dovrebbe promuovere un mercato consolidato di Eurobond, |
K. |
considerando che la Commissione dovrebbe presentare proposte di atti legislativi e, ove necessario, di revisione del trattato al fine di costruire, sul medio termine, un sistema di governance economica per l'Unione, e in particolare per la zona euro, che rafforzerebbe la coesione e la competitività dell'economia, nonché stabilizzerebbe il sistema finanziario, |
L. |
considerando che l'articolo 48, paragrafo 6, TUE consente al Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del TFUE, senza alterare l'equilibrio delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, |
M. |
considerando che per accrescere o ridurre le competenze dell'Unione sarebbe necessaria una procedura di revisione ordinaria, |
N. |
considerando che qualsiasi ulteriore revisione del TFUE dovrebbe avvenire secondo la procedura di revisione ordinaria, |
O. |
considerando che la decisione proposta può entrare in vigore solo dopo essere stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, |
1. |
sottolinea che la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro è una competenza esclusiva dell'Unione ed è una politica comunitaria sin dal trattato di Maastricht; |
2. |
sottolinea il significato che l'euro riveste per il progetto politico ed economico europeo ed evidenzia l'importanza dell'impegno assunto da tutti gli Stati membri a favore della stabilità della zona euro, nonché il senso di responsabilità e solidarietà di cui essi hanno dato prova; |
3. |
sottolinea che il meccanismo europeo di stabilità costituisce un elemento importante di un pacchetto globale di misure intese a definire un nuovo quadro, atto a rafforzare la disciplina di bilancio e il coordinamento delle politiche economiche e finanziarie degli Stati membri, che dovrebbero includere la promozione di una risposta comune a livello di Unione europea alle sfide legate alla crescita, superando contestualmente gli squilibri economici e sociali e migliorando la competitività; |
4. |
osserva che il Consiglio non si è avvalso di tutte le possibilità offerte dai trattati per dare piena attuazione al patto di stabilità e crescita e migliorare il coordinamento economico a livello di Unione europea; |
5. |
ritiene fondamentale andare oltre le misure temporanee intese a stabilizzare la zona euro e reputa che l'Unione dovrebbe potenziare la sua governance economica, anche attraverso politiche e strumenti finalizzati a promuovere una crescita sostenibile negli Stati membri; è del parere che il rafforzamento del patto di stabilità e crescita, il semestre europeo, la strategia Europa 2020 e la modifica dell'articolo 136, TFUE in relazione al meccanismo europeo di stabilità rappresentino solo un primo passo in tale direzione; |
6. |
sottolinea che il meccanismo europeo di stabilità e la rigorosa condizionalità che esso prevede riguardano tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, anche quelli più piccoli la cui economia potrebbe essere ritenuta non «indispensabile» al fine di salvaguardare la zona euro nel suo insieme; |
7. |
avverte che l'intenzione di istituire il meccanismo permanente di stabilità al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea costituisce una minaccia per l'integrità del sistema basato sui trattati; ritiene che la Commissione debba far parte del consiglio di amministrazione di detto meccanismo in qualità di membro, e non come semplice osservatore; ritiene inoltre che, in tale contesto, la Commissione dovrebbe poter adottare le iniziative opportune al fine di conseguire gli obiettivi del meccanismo europeo di stabilità, con il consenso degli Stati membri interessati; sottolinea che gli Stati membri devono in ogni caso rispettare il diritto dell'Unione e le prerogative delle istituzioni ivi definite; |
8. |
sottolinea che l'istituzione e il funzionamento del meccanismo permanente di stabilità devono rispettare pienamente i principi essenziali del processo decisionale democratico, quali la trasparenza, il controllo parlamentare e la responsabilità democratica; mette l'accento sul fatto che le istituzioni e gli organi dell'Unione competenti per le questioni monetarie la Commissione europea, la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti dovrebbero essere strettamente associati a tale meccanismo; sottolinea che il meccanismo non deve dar luogo a un nuovo modello di governance europea inferiore agli standard democratici raggiunti nell'Unione; |
9. |
deplora che il Consiglio europeo non abbia esplorato tutte le possibilità contemplate dai trattati per l'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità; ritiene in particolare che, nel quadro delle competenze attuali dell'Unione per quanto attiene all'unione economica e monetaria (articolo 3, paragrafo 4, TUE) e alla politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE), sarebbe stato opportuno avvalersi dei poteri conferiti al Consiglio all'articolo 136 TFUE o, in alternativa, ricorrere all'articolo 352 TFUE in combinato disposto con gli articoli 133 e 136 TFUE; |
10. |
invita la Commissione a studiare altri meccanismi atti a garantire la stabilità finanziaria e una crescita economica sostenibile e adeguata nella zona euro, nonché a formulare le necessarie proposte legislative; sottolinea la necessità che il meccanismo europeo di stabilità comprenda misure destinate a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria, economica e sociale, fra cui un'efficace regolamentazione dei mercati finanziari, la revisione del patto di stabilità e crescita e un miglior coordinamento economico, l'introduzione di strumenti per ridurre gli squilibri macroeconomici nella zona euro e misure finalizzate al risanamento dell'ambiente; |
11. |
ritiene inoltre che la costituzione e il funzionamento del meccanismo permanente di stabilità dovrebbero essere inseriti nel quadro dell'Unione europea, anche mediante il ricorso, per analogia, ai meccanismi istituzionali di cooperazione rafforzata quale strumento per coinvolgere le istituzioni dell'Unione in tutte le varie fasi e incoraggiare gli Stati membri la cui moneta non è ancora l'euro a partecipare al meccanismo europeo di stabilità; |
12. |
osserva che, alla luce delle discussioni in seno al Parlamento, i capi di Stato e di governo della zona euro hanno convenuto, in occasione della riunione dell'11 marzo 2011, nel contesto del Patto per l'euro, che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale forte nel monitoraggio dell'attuazione degli impegni, in particolare al fine di garantire che le misure siano compatibili e di sostegno alle norme dell'Unione, nonché alla partecipazione del Parlamento; constata che, in sede di esame delle modalità generali del meccanismo europeo di stabilità, essi hanno convenuto che l'assistenza fornita a uno Stato membro la cui moneta è l'euro si baserà su un programma rigoroso di aggiustamento economico e fiscale e su un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito a cura della Commissione e del Fondo monetario internazionale (FMI), di concerto con la BCE; |
13. |
riconosce i segnali positivi che emergono dalle lettere dei presidenti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del commissario competente per la politica monetaria; constata che:
|
14. |
sostiene il progetto di decisione del Consiglio europeo, pur esprimendo la riserva che la formulazione proposta nell'allegato I, alla presente risoluzione sarebbe stata preferibile; concorda con l'opinione espressa nel parere della BCE a sostegno del ricorso al metodo dell'Unione per consentire al meccanismo europeo di stabilità di divenire a tempo debito un meccanismo dell'Unione; invita il Consiglio europeo a garantire che:
|
15. |
ricorda che il futuro meccanismo permanente di stabilità dovrebbe avvalersi delle istituzioni dell'Unione, poiché ciò eviterebbe una duplicazione di strutture che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per l'integrazione europea; |
16. |
chiede che, qualora venga attivato il meccanismo permanente di stabilità, le condizioni di prestito da applicare per il rimborso dei fondi al meccanismo stesso siano simili a quelle applicate allo strumento di sostegno della bilancia dei pagamenti e allo strumento di sostegno macrofinanziario (AMF) utilizzati dalla Commissione, ossia una rigorosa modalità «back to back», senza applicare una maggiorazione superiore agli oneri finanziari; ritiene inoltre che per i tassi di interesse praticati dal meccanismo permanente di stabilità dovrebbero essere offerte condizioni favorevoli; |
17. |
insiste sulla necessità che il Parlamento controlli che gli Stati membri si attengano agli indirizzi economici definiti dalla Commissione e alle condizioni imposte dal meccanismo europeo di stabilità e sottolinea che ogni parlamento nazionale deve essere pienamente associato in tutte le fasi, in conformità delle sue competenze di bilancio e di controllo, in particolare nel contesto del semestre europeo, per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese; |
18. |
appoggia l'intenzione della Commissione di garantire la consistenza tra il futuro meccanismo e la governance economica dell'Unione, in particolare nella zona euro, nel rispetto delle competenze che il trattato conferisce all'Unione e alle sue istituzioni; |
19. |
sottolinea che il progetto di decisione del Consiglio europeo quale emendato non estenderebbe le competenze dell'Unione e continuerebbe pertanto a rientrare nell'ambito d'applicazione della procedura di revisione semplificata dei trattati; osserva, per converso, che tale decisione non può ridurre le competenze delle istituzioni dell'Unione nel settore della politica economica e monetaria e, rispettivamente, della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, né può in alcun caso pregiudicare la corretta applicazione del diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 122 e 143 TFUE, e dell'acquis dell'Unione; |
20. |
ribadisce che il ricorso all'articolo 48, paragrafo 6, TUE è una procedura straordinaria e ricorda che, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, TUE, il Parlamento ha il diritto di chiedere la convocazione di una convenzione per rimodellare le istituzioni, le procedure e le politiche che definiscono la governance economica dell'Unione; |
21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea quale parere del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, TUE. |
Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO I ALLA RISOLUZIONE
Emendamento all'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio europeo
All'articolo 136 , paragrafo 1, TFUE sono aggiunti i seguenti commi :
« Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà decisa sulla base di una proposta della Commissione e sarà soggetta a rigorosi criteri di condizionalità conformemente ai principi e agli obiettivi dell'Unione, quali sanciti nel trattato sull'Unione europea e nel presente trattato .
I principi e le regole generali per la condizionalità dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo e per il controllo della stessa sono stabiliti in un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. ».
L'articolo 136, paragrafo 2, è così modificato:
« 2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri che partecipano al meccanismo prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1, terzo comma. ».
Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO II ALLA RISOLUZIONE
Bruxelles, 22 marzo 2011
Onorevole Brok, onorevole Gualtieri,
a seguito delle varie riunioni e discussioni tenutesi con me e con i membri del mio gabinetto sulla proposta di modifica dell'articolo 136 del trattato relativamente al meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, vi trasmetto il documento allegato, elaborato dal mio gabinetto, nel quale si esaminano le vostre preoccupazioni e si forniscono risposte in merito.
Il sig. Juncker, presidente dell'Eurogruppo, e Olli Rehn, commissario per gli Affari economici e monetari, vi scriveranno separatamente sui risultati delle negoziazioni relative ai dettagli del futuro meccanismo, che approvo pienamente.
Sono certo che concorderete che tutto ciò sarà motivo di grande soddisfazione per il Parlamento per quanto riguarda i punti indicati all'opzione b) della vostra relazione.
Come sapete, questa modifica del trattato sarà esaminata dal Consiglio europeo del 24 e 25 marzo. Sono sicuro che comprenderete l'importanza e l'urgenza della questione.
Distinti saluti,
(firmato)
Herman Van Rompuy
Allegato
Per quanto concerne l'opzione a) nel paragrafo 12 della relazione, che propone di riformulare la modifica del trattato, è opportuno osservare che questo progetto di modifica del trattato è stato elaborato accuratamente affinché risulti accettabile a tutti gli Stati membri, dal momento che tutti devono ratificarlo. Non vi è in pratica alcuna possibilità che il testo come tale sia modificato e, del resto, le modifiche proposte escluderebbero il ricorso alla procedura di revisione semplificata o, quantomeno, sarebbero oggetto di contestazioni giuridiche per questo motivo. La certezza giuridica costituisce la principale ragione per modificare il trattato e qualsiasi cosa la pregiudichi sarebbe problematica.
Per quanto riguarda le future modifiche del trattato, non è possibile assumere impegni specifici. Si è tuttavia stabilito che la Commissione europea effettuerà nel 2016 una valutazione dell'efficacia generale di questo quadro. Questa disposizione garantisce che tutte le future valutazioni – ed eventuali proposte di modifica – saranno effettuate in prima istanza dalla Commissione.
Per quanto riguarda l'opzione b) della relazione, le preoccupazioni che il meccanismo europeo di stabilità possa costituire il nucleo di un futuro segretariato intergovernativo per la gestione dell'economia dell'area dell'euro sono infondate. Il meccanismo ha uno scopo specificamente definito. Il suo personale si occuperà esclusivamente degli aspetti finanziari e di tesoreria di questo meccanismo e non sarà coinvolto nelle questioni più ampie di governance economica. La funzione del meccanismo europeo di stabilità consiste nel mobilizzare risorse e fornire assistenza finanziaria, ma la valutazione della necessità di sostegno finanziario e la definizione della condizionalità saranno di competenza della Commissione.
Anche i timori che la Commissione possa essere esclusa dal funzionamento del meccanismo possono essere fugati. L'esperienza dei meccanismi temporanei dimostra che la partecipazione della Commissione non è soltanto possibile, ma anche essenziale. Nel quadro del meccanismo temporaneo, le misure di condizionalità concernenti lo Stato beneficiario sono state utilizzate attraverso il ricorso a una procedura dell'Unione, ovvero una decisione adottata dal Consiglio su raccomandazione della Commissione sulla base dell'articolo 136 del TFUE e dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE (cfr. articolo 126, paragrafo 13, che indica la procedura applicabile per le decisioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9). Questa procedura è stata seguita per adottare le misure di condizionalità per la Grecia (cfr. decisione del Consiglio (2010/320/UE) del 10 maggio 2010 (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6) adottata a seguito della raccomandazione della Commissione del 4 maggio 2010 (SEC(2010)0560 def.)).
Per quanto riguarda il meccanismo permanente, già nelle conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre, nell'allegato II che definisce le «caratteristiche generali del futuro meccanismo», la partecipazione della Commissione è precisata espressamente in più punti. Da allora, il lavoro preparatorio effettuato per il meccanismo europeo di stabilità ha chiarito quanto segue:
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Se uno Stato membro richiede assistenza finanziaria, la Commissione è incaricata di valutare, di concerto con la BCE, se esista un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme e di effettuare un'analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato (insieme all'FMI e di concerto con la BCE). |
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Se è richiesto il sostegno alla stabilità, la Commissione (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) valuterà le effettive necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario e la natura della partecipazione del settore privato necessario. |
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Il consiglio dei governatori darà mandato alla Commissione di negoziare (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato. |
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La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Una volta adottato il programma dal Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro. |
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La Commissione (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità richiesta dal programma di aggiustamento macroeconomico. |
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Previa discussione del consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di effettuare una sorveglianza al termine del programma. |
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La condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione. A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento che specifichi le necessarie fasi procedurali a norma dell'articolo 136 del trattato al fine di sancire la condizionalità nelle decisioni del Consiglio e assicurare la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE. |
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Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo sull'istituzione e sulle operazioni del MES. |
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In caso di controversie, la Corte di giustizia dell'UE è competente ai sensi dell'articolo 273 del TFUE. |
(1) Tradotta per conoscenza. La lingua originale della lettera è l'inglese.
Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO III ALLA RISOLUZIONE
Bruxelles, 22 marzo 2011
Onorevole Brok, onorevole Gualtieri,
con la presente desidero informarvi dell'esito delle negoziazioni per l'istituzione del meccanismo europeo di stabilità, poiché sarà importante per il Parlamento europeo al momento di decidere sul suo parere relativo al progetto di modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della vostra relazione.
Nella riunione ministeriale intergovernativa di ieri, 21 marzo, è stato completato un term sheet relativo al meccanismo europeo di stabilità, il cui testo finale figura in allegato.
Come potete osservare, conformemente al term sheet, il MES sarà istituito con un trattato tra gli Stati membri dell'area dell'euro quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale e avrà sede in Lussemburgo. Il MES avrà un Consiglio dei governatori composto dai ministri delle finanze degli Stati membri dell'area dell'euro (quali membri votanti), con il commissario europeo per gli Affari economici e monetari e il presidente della BCE in qualità di osservatori. Gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro possono partecipare su base puntuale a fianco del MES alle operazioni di assistenza finanziaria per gli Stati membri dell'area dell'euro.
Il ruolo della Commissione nello svolgimento delle operazioni del MES è centrale e il legame del MES con le istituzioni dell'Unione europea è chiaramente definito.
Come descritto nel term sheet, la Commissione valuterà, di concerto con la BCE, se esista un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme ed effettuerà un'analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, insieme all'FMI e di concerto con la BCE. La Commissione dovrà inoltre dirigere la valutazione delle reali necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario, nonché la natura della partecipazione del settore privato necessario.
Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dei governatori darà mandato alla Commissione di negoziare, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato, precisato in un memorandum d'intesa.
La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio dei governatori deciderà sulla concessione dell'assistenza finanziaria e sulle modalità e condizioni della sua fornitura. Una volta adottato il programma dal Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro previo comune accordo del Consiglio dei governatori. Il consiglio di amministrazione approverà quindi l'accordo di assistenza finanziaria che conterrà gli aspetti tecnici dell'assistenza finanziaria da fornire.
La Commissione, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità richiesta dal programma di aggiustamento macroeconomico. Presenterà una relazione al Consiglio e al consiglio di amministrazione sulla base della quale il consiglio di amministrazione deciderà di comune accordo il versamento di nuove quote del prestito.
Previa discussione in seno al Consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di effettuare una sorveglianza al termine del programma, che può essere mantenuta fin quando non sarà rimborsato un determinato importo dell'assistenza finanziaria.
La condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione, e quindi anche il ruolo del Parlamento europeo.
A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 136 del trattato che specifichi le necessarie fasi procedurali in modo che la condizionalità sia sancita dalle decisioni del Consiglio e che la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE sia garantita. Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo sull'istituzione e sulle operazioni del MES.
Confidiamo che queste informazioni saranno utili al Parlamento europeo per esaminare il progetto di modifica dell'articolo 136 del TFUE relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Distinti saluti,
(firmato)
Olli Rehn
Membro della Commissione europea
(firmato)
Jean-Claude Juncker
Presidente dell'Eurogruppo
Allegato alla lettera indirizzata ai relatori dal presidente dell'Eurogruppo e dal commissario responsabile della politica monetaria
21 marzo 2011
Modalità di funzionamento (term sheet) del MES
Il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità per gli Stati membri dell'area dell'euro di istituire un meccanismo di stabilità permanente: il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il MES sarà attivato di comune accordo (2), se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme. Il MES assumerà il ruolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) nel fornire assistenza finanziaria esterna agli Stati membri dell'area dell'euro a partire da giugno 2013.
L'accesso all'assistenza finanziaria del MES sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di una scrupolosa analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE. Lo Stato membro beneficiario sarà tenuto a porre in essere un'adeguata forma di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI.
Il MES avrà una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di EUR (3). L'adeguatezza della capacità di prestito sarà riesaminata periodicamente con cadenza almeno quinquennale. Se da un lato il MES si adopererà per integrare la propria capacità di prestito avvalendosi della partecipazione dell'FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, dall'altro anche gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro potranno partecipare su base puntuale.
Nel seguito del presente term sheet sono enunciate le caratteristiche strutturali essenziali del MES.
Forma istituzionale
Il MES sarà istituito mediante trattato tra gli Stati membri dell'area dell'euro quale organizzazione intergovernativa di diritto pubblico internazionale e avrà sede in Lussemburgo. Lo statuto del MES sarà riportato in un allegato del trattato.
Funzione e strategia di finanziamento
Il MES avrà la funzione di mobilitare finanziamenti e fornire assistenza finanziaria, secondo criteri di rigorosa condizionalità, a beneficio degli Stati membri dell'area dell'euro che sono o rischiano di essere confrontati a gravi problemi finanziari, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme.
Gli Stati membri dell'area dell'euro corrisponderanno al MES le sanzioni finanziarie a essi applicate nell'ambito del patto di stabilità e crescita nonché delle procedure per gli squilibri macroeconomici (4). Tali sanzioni faranno parte del capitale versato.
Il MES si avvarrà di un'adeguata strategia di finanziamento per garantire l'accesso ad ampie fonti di finanziamento e poter estendere i pacchetti di assistenza finanziaria agli Stati membri in tutte le condizioni di mercato. Qualsiasi rischio associato sarà contenuto attraverso un'opportuna gestione delle attività e passività.
Governance
Il MES avrà un Consiglio dei governatori composto dai ministri delle Finanze degli Stati membri dell'area dell'euro (in qualità di membri votanti), con la partecipazione del commissario europeo per gli affari economici e monetari e del presidente della BCE in veste di osservatori. Il Consiglio dei governatori eleggerà un presidente tra i membri votanti.
Il Consiglio dei governatori sarà il più alto organo decisionale del MES e delibererà di comune accordo in materia di:
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concessione di assistenza finanziaria; |
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modalità e condizioni dell'assistenza finanziaria; |
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capacità di prestito del MES; |
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variazioni della gamma di strumenti. |
Tutte le altre decisioni del Consiglio dei governatori saranno adottate a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria.
Il MES avrà un consiglio di amministrazione incaricato di assolvere ai compiti specifici a esso delegati dal Consiglio dei governatori. Ciascuno Stato membro dell'area dell'euro nominerà un amministratore e un amministratore supplente. Inoltre, la Commissione e la BCE nomineranno ciascuna un osservatore e un supplente presso il consiglio di amministrazione. Tutte le decisioni del consiglio di amministrazione saranno adottate a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria.
La ponderazione dei voti in seno al Consiglio dei governatori e al consiglio di amministrazione sarà proporzionale alle partecipazioni degli Stati membri al capitale del MES. La maggioranza qualificata è definita come l'80% dei voti.
Il Consiglio dei governatori nominerà un amministratore delegato responsabile della gestione ordinaria del MES. L'amministratore delegato presiederà il consiglio di amministrazione.
Struttura del capitale
Il MES punterà a ottenere e mantenere il più alto rating del credito delle grandi agenzie di rating.
Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di EUR, di cui 80 miliardi di EUR sottoforma di capitale versato dagli Stati membri dell'area dell'euro (i primi 40 miliardi di EUR saranno disponibili dal luglio 2013 mentre l'importo restante sarà progressivamente aggiunto nel corso dei tre anni successivi). Inoltre, il MES disporrà altresì di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri dell'area dell'euro per un importo totale di 620 miliardi di EUR.
La chiave di ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale del MES sarà basata su quella applicabile al capitale versato della BCE quale illustrata nell'allegato. Ratificando il trattato istitutivo del MES gli Stati membri si impegnano giuridicamente a versare il proprio contributo al capitale sottoscritto totale.
Tranne nei casi specifici di seguito descritti, il Consiglio dei governatori deciderà di comune accordo quando procedere a un adeguamento dell'importo del capitale sottoscritto totale o al richiamo del capitale. In primo luogo il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di ripristinare - attraverso un richiamo di capitale - il livello di capitale versato nel caso in cui il relativo importo subisca una riduzione per effetto dell'assorbimento di perdite (5). In secondo luogo, sarà istituita una procedura di garanzia su richiesta volta a consentire il richiamo automatico di capitale nei confronti dei partecipanti al capitale del MES qualora necessario per evitare un mancato pagamento ai creditori del MES. La responsabilità di ciascun partecipante al capitale sarà in ogni caso limitata alla rispettiva quota di capitale sottoscritto.
Qualsiasi contributo al capitale sottoscritto da parte di uno Stato membro (6) che aderisca al MES dopo il luglio 2013 sarà versato secondo le stesse modalità applicate ai contributi originari. Le implicazioni pratiche per l'importo complessivo del capitale sottoscritto e la distribuzione del capitale tra gli Stati membri saranno decise dal Consiglio dei governatori di comune accordo.
In attesa dell'attivazione del MES e a condizione che la capacità effettiva di prestito non sia inferiore a 500 miliardi di EUR, i proventi dell'investimento del capitale versato del MES saranno restituiti agli Stati membri, al netto delle deduzioni per costi operativi. In seguito alla prima attivazione del MES i proventi dell'investimento del capitale e dell'attività di assistenza finanziaria del MES saranno mantenuti all'interno dello stesso MES. Tuttavia, qualora il capitale versato superi il livello necessario per mantenere la capacità di prestito del MES, il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo agli Stati membri dell'area dell'euro sulla base della chiave di ripartizione dei contributi.
Strumenti
Il MES fornirà un'assistenza finanziaria soggetta a una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico; essa sarà commisurata alla gravità degli squilibri dello Stato membro e assumerà la forma di prestiti.
Può tuttavia intervenire, eccezionalmente, nei mercati primari del debito sulla base di un programma di aggiustamento macroeconomico soggetto a rigorosa condizionalità e previa decisione del Consiglio dei governatori di comune accordo.
Sostegno alla stabilità da parte del MES
Il MES può concedere agli Stati membri dell'area dell'euro interessati da gravi problemi finanziari un sostegno alla stabilità a breve o a medio termine. L'accesso al sostegno alla stabilità offerto dal MES renderà necessario un programma di aggiustamento macroeconomico soggetto a un'adeguata condizionalità e commisurato alla gravità degli squilibri soggiacenti dello Stato membro beneficiario. La durata del programma e la scadenza dei prestiti dipenderanno dalla natura degli squilibri e dalle possibilità per lo Stato membro beneficiario di riacquisire l'accesso ai mercati finanziari entro il periodo di disponibilità delle risorse del MES.
Meccanismo di sostegno nel mercato primario
Il MES può acquistare sul mercato primario obbligazioni di uno Stato membro interessato da gravi problemi finanziari al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi del sostegno. Le condizioni e le modalità per l'acquisto delle obbligazioni saranno specificate nella decisione sulle modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria.
Il Consiglio dei governatori può rivedere gli strumenti a disposizione del MES e decidere di variarne la gamma.
Partecipazione dell'FMI
Il MES fornirà assistenza finanziaria in stretta collaborazione con l'FMI (7). La partecipazione attiva dell'FMI sarà comunque richiesta in ogni circostanza e riguarderà sia il livello tecnico che quello finanziario. L'analisi della sostenibilità del debito sarà effettuata congiuntamente dalla Commissione e dall'FMI, di concerto con la BCE. La Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, negozieranno congiuntamente le condizioni alle quali è subordinata l'assistenza congiunta da parte di MES ed FMI.
Attivazione dell'assistenza finanziaria, monitoraggio del programma e follow-up
L'assistenza finanziaria del MES sarà in ogni caso attivata su richiesta di uno Stato membro agli altri membri dell'area dell'euro. L'Eurogruppo informerà il Consiglio della presentazione di una richiesta di attivazione del sostegno. Alla ricezione della richiesta il Consiglio dei governatori chiederà alla Commissione di accertare, di concerto con la BCE, l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme e di effettuare un'attenta analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE. Le fasi successive dell'attivazione dell'assistenza finanziaria del MES figurano in appresso.
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In presenza di una richiesta sostegno alla stabilità da parte del MES, la Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, valuterà le effettive necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario e la natura della necessaria partecipazione del settore privato, in linea con le prassi dell'FMI. |
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Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dei governatori conferirà alla Commissione un mandato a negoziare con lo Stato membro interessato, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, un programma di aggiustamento macroeconomico i cui dettagli figureranno in un memorandum d'intesa. |
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La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio dei governatori deciderà in merito alla concessione dell'assistenza finanziaria e alle modalità e le condizioni della relativa fornitura. A seguito dell'adozione del programma da parte del Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro, previa approvazione di comune accordo da parte del Consiglio dei governatori. Il consiglio di amministrazione approverà quindi l'accordo di assistenza finanziaria contenente gli aspetti tecnici dell'assistenza finanziaria offerta. |
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La Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità imposta dal programma di aggiustamento macroeconomico. Essa presenterà al Consiglio e al consiglio di amministrazione una relazione sulla base della quale quest'ultimo deciderà, di comune accordo, in merito all'erogazione di nuove tranche del prestito. |
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Al termine del programma, previa discussione in seno al Consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di istituire una sorveglianza la cui durata può essere vincolata al momento del rimborso di un determinato importo dell'assistenza finanziaria. |
Coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE
Sarà chiesta l'approvazione degli Stati membri dell'UE per consentire agli Stati membri dell'area dell'euro di affidare alla Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, l'analisi della sostenibilità del debito dello Stato membro che chiede sostegno finanziario, la preparazione del programma di aggiustamento che accompagna l'assistenza finanziaria e il monitoraggio della relativa attuazione.
Sebbene il Consiglio dei governatori decida autonomamente in merito all'esistenza e alle modalità dell'assistenza finanziaria in un quadro intergovernativo, la condizionalità stabilita nell'ambito della sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbe essere coerente con il quadro di sorveglianza dell'UE e garantire l'assoluto rispetto delle procedure dell'UE. A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento che specifichi le necessarie fasi procedurali a norma dell'articolo 136 del trattato in modo che la condizionalità sia sancita dalle decisioni del Consiglio e che la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE sia garantita. Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo in merito all'istituzione e alle operazioni del MES.
Determinazione dei prezzi
Il Consiglio dei governatori deciderà la struttura del prezzo applicabile all'assistenza finanziaria a favore di uno Stato membro beneficiario.
Il MES potrà concedere prestiti a tasso fisso o variabile. Il prezzo del MES sarà fissato in linea con i corrispondenti principi dell'FMI e, pur restando al di sopra dei costi di finanziamento del MES, includerà una congruo margine per il rischio.
Ai prestiti del MES si applicherà la seguente struttura del prezzo:
1) |
costi di finanziamento del MES; |
2) |
un onere di 200 punti base sulla totalità dei prestiti; |
3) |
una maggiorazione di 100 punti base per gli importi prestati non rimborsati dopo tre anni. |
Per i prestiti a tasso fisso con scadenza superiore a 3 anni, il margine sarà una media ponderata dell'onere di 200 punti base per i primi tre anni e 200 più 100 punti base per gli anni successivi.
La struttura del prezzo sarà definita nel quadro della politica di determinazione del prezzo del MES, che sarà riesaminata periodicamente.
Partecipazione del settore privato
1. Modalità della partecipazione del settore privato
Ogniqualvolta lo Stato beneficiario riceve assistenza finanziaria è auspicabile una congrua partecipazione del settore privato. La natura e l'entità di tale partecipazione sarà determinata caso per caso e dipenderà dal risultato di un'analisi della sostenibilità del debito, in linea con le prassi dell'FMI (8), e dalle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro.
a) |
Laddove un'analisi della sostenibilità porti a concludere che un programma di aggiustamento macroeconomico presenta concrete possibilità di ricondurre il debito pubblico su un percorso sostenibile, lo Stato membro beneficiario avvierà iniziative volte a incoraggiare i principali investitori privati a mantenere le esposizioni (ad esempio, un approccio del tipo «iniziativa di Vienna»). La Commissione, l'FMI, la BCE e l'Autorità bancaria europea (ABE) saranno strettamente associate al monitoraggio dell'attuazione di tali iniziative. |
b) |
Laddove un'analisi della sostenibilità porti a concludere che un programma di aggiustamento macroeconomico non presenta concrete possibilità di ricondurre il debito pubblico su un percorso sostenibile, lo Stato membro beneficiario avrà l'obbligo di avviare in buona fede negoziati attivi con i creditori per assicurarne la partecipazione diretta al ripristino della sostenibilità del debito. Per ottenere assistenza finanziaria lo Stato membro dovrà necessariamente disporre di un piano credibile e dimostrare un impegno sufficiente volto ad assicurare una congrua partecipazione del settore privato. Nell'ambito del programma sarà effettuato un monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione del piano; al momento della decisione relativa all'erogazione di fondi si terrà conto di detti progressi. |
Nei negoziati con i creditori lo Stato membro beneficiario si atterrà ai seguenti principi:
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proporzionalità: lo Stato membro cercherà soluzioni commisurate al suo problema di sostenibilità del debito; |
— |
trasparenza: lo Stato membro intratterrà un dialogo aperto con i creditori trasmettendo loro le pertinenti informazioni in maniera tempestiva; |
— |
equità: lo Stato membro consulterà i creditori in merito all'impostazione degli eventuali consolidamenti o ristrutturazioni del debito pubblico per giungere a soluzioni negoziate. Si ipotizzeranno misure atte a ridurre il valore attuale netto del debito soltanto laddove il conseguimento dei risultati auspicati mediante soluzioni alternative risulti improbabile; |
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coordinamento transfrontaliero: in sede di impostazione delle misure atte a coinvolgere il settore privato si terranno nella dovuta considerazione i rischi di contagio e le potenziali ripercussioni negative sugli altri Stati membri e sui paesi terzi. Le misure adottate saranno accompagnate di un'adeguata comunicazione da parte dello Stato membro interessato al fine di mantenere la stabilità finanziaria nell'intera area dell'euro. |
2. Clausole di azione collettiva
A partire dal luglio 2013 tutti i titoli di Stato dell'area dell'euro con scadenza superiore a un anno includeranno clausole di azione collettiva (CAC). L'obiettivo delle CAC sarà quello di agevolare un accordo tra il debitore sovrano e i suoi creditori del settore privato nel contesto della partecipazione del settore privato. Il fatto che un'obbligazione sia corredata da CAC non implica un aumento della probabilità di inadempienza o di ristrutturazione del debito relativamente all'obbligazione in questione: ne consegue che l'inclusione delle CAC lascerà impregiudicato lo status di creditore del debito sovrano.
Le caratteristiche principali delle CAC ricalcheranno quelle delle clausole comunemente utilizzate sui mercati statunitense e britannico a seguito della relazione del G10 in materia. Le CAC saranno introdotte in maniera tale da preservare la parità di condizioni fra gli Stati membri dell'area dell'euro. Si tratterà quindi di clausole identiche e standardizzate per tutti gli Stati membri dell'area dell'euro, armonizzate rispetto alle modalità e alle condizioni dei titoli emessi dagli Stati membri. La loro base sarà coerente con quella delle CAC di uso comune a New York e nel diritto inglese.
Le CAC comprenderanno una clausola di aggregazione che permetterà a una maggioranza qualificata di obbligazionisti, nel quadro di emissioni multiple soggette a detta clausola e alla legge di un'unica giurisdizione, di inserire una clausola di azione a maggioranza per i casi in cui la maggioranza di creditori necessaria per la ristrutturazione non possa essere raggiunta nel quadro di una singola emissione. Sarà istituita un'adeguata rappresentanza. Le decisioni relative alle questioni più importanti – le materie riservate – (ad esempio principali modalità di pagamento, conversione o scambio di obbligazioni) saranno adottate con una maggioranza più ampia di quella necessaria per le materie non riservate. Si applicheranno apposite norme in materia di quorum. Le modifiche decise con le opportune maggioranze sono vincolanti per tutti gli obbligazionisti.
Per assicurare procedure di voto corrette si applicherà un adeguato sistema di interdizione dal voto. Saranno esaminate apposite clausole volte a impedire azioni legali di disturbo.
Le CAC saranno introdotte in modo standardizzato per assicurare un impatto giuridico identico in tutte le giurisdizioni dell'area dell'euro e, quindi, preservare la parità di condizioni tra gli Stati membri che ne fanno parte. Gli Stati membri dell'area dell'euro adotteranno le misure necessarie per dare attuazione alle CAC.
Gli Stati membri dell'area dell'euro saranno autorizzati a continuare a rifinanziare i debiti in essere non corredati da CAC dopo il giugno 2013, in base a condizioni prestabilite, al fine di salvaguardare la necessaria liquidità delle vecchie obbligazioni e lasciare agli Stati membri dell'area dell'euro il tempo necessario per emettere in maniera ordinata obbligazioni nuove per tutte le scadenze di riferimento. Il regime giuridico applicabile all'inserimento delle CAC nei titoli di Stato dell'area dell'euro sarà stabilito, entro la fine del 2011, sulla scorta dei lavori che il sottocomitato del Comitato economico e finanziario (CEF) per i mercati UE del debito sovrano effettuerà previa opportuna consultazione degli operatori del mercato e di altri soggetti interessati.
3. Status di creditore privilegiato del MES
Analogamente all'FMI, il MES fornirà assistenza finanziaria agli Stati membri per i quali il regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti deteriorato. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno dichiarato che il MES fruirà dello status di creditore privilegiato analogamente a quanto avviene per l'FMI, ammettendo però la prevalenza di quest'ultimo sul MES.
Le regole sopra illustrate si applicano dal 1o luglio 2013, fatte salve le modalità e condizioni di eventuali altri accordi a norma del FESF e dello strumento in vigore per la Grecia.
Disposizioni transitorie tra FESF e MES
Come originariamente previsto, il FESF continuerà ad esistere anche dopo il 2013 ai fini della gestione delle obbligazioni in essere. Resterà operativo fintantoché non avrà ricevuto il saldo completo dei finanziamenti concessi agli Stati membri e non avrà a sua volta rimborsato i debiti contratti nel quadro degli strumenti finanziari emessi adempiendo altresì alle obbligazioni assunte nei confronti dei garanti. Le quote degli strumenti di credito in essere non erogate e non coperte da riserve dovranno essere trasferite al MES (ad es. pagamento e finanziamento di rate esigibili solo dopo l'entrata in vigore del MES). La capacità di prestito consolidata di FESF e MES non supera i 500 miliardi di EUR.
Ai fini di un'armoniosa transizione dal FESF al MES, il direttore generale del FESF sarà incaricato degli aspetti pratici dell'istituzione del MES e riferirà periodicamente al gruppo di lavoro «Eurogruppo» in merito all'avanzamento dei lavori.
Partecipazione degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro
Gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare su base puntuale, a fianco del MES, alle operazioni di assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'euro. Laddove partecipino a tali operazioni, gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro saranno rappresentati in occasioni delle pertinenti riunioni dei consessi del MES che decidono in merito alla concessione dell'assistenza e al relativo monitoraggio. Essi avranno accesso a tutte le informazioni pertinenti in tempo utile e saranno opportunamente consultati. Gli Stati membri dell'area dell'euro sosterranno l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello degli altri Stati membri che concedono crediti su base bilaterale a fianco del MES.
Composizione delle controversie
La composizione delle controversie tra uno Stato membro dell'area dell'euro e il MES in relazione all'interpretazione e all'applicazione del trattato istitutivo dello stesso MES è di competenza del Consiglio dei governatori. Se lo Stato membro contesta la decisione, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia europea conformemente all'articolo 273 del TFUE.
Per quanto riguarda le relazioni tra il MES e i terzi, il diritto applicabile e la giurisdizione competente saranno stabiliti nella documentazione legale e contrattuale appositamente costituita tra il MES e i terzi stessi.
Allegato
chiave di ripartizione dei contributi al MES sulla base della chiave BCE
Chiave di ripartizione dei contributi al MES
Paese |
ISO |
Chiave MES |
Austria |
AT |
2.783 |
Belgio |
BE |
3.477 |
Cipro |
CY |
0.196 |
Estonia |
EE |
0.186 |
Finlandia |
FI |
1.797 |
Francia |
FR |
20.386 |
Germania |
DE |
27.146 |
Grecia |
EL |
2.817 |
Irlanda |
IE |
1.592 |
Italia |
IT |
17.914 |
Lussemburgo |
LU |
0.250 |
Malta |
MT |
0.073 |
Paesi Bassi |
NL |
5.717 |
Portogallo |
PT |
2.509 |
Slovacchia |
SK |
0.824 |
Slovenia |
SI |
0.428 |
Spagna |
ES |
11.904 |
Totale |
AE17 |
100.0 |
Note:
la chiave MES si basa sulla chiave di ripartizione dei contributi al capitale della BCE.
Gli Stati membri il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media dell'UE fruiranno di un coefficiente correttore temporaneo per un periodo di 12 anni a partire dalla loro adesione all'area dell'euro.
Il coefficiente correttore temporaneo sarà pari ai tre quarti della differenza tra quote RNL e quote di capitale BCE (concretamente 75 % di quote RNL e 25 % di quote di capitale BCE) come segue: quota MES = quota chiave BCE - 0,75*(quota chiave BCE - quota RNL).
La compensazione al ribasso accordata ai paesi in questione è ridistribuita tra tutti gli altri in base alle rispettive quote di partecipazione alla chiave BCE.
RNL e PIL pro capite nel 2010.
Fonte: |
BCE, Ameco e calcoli DG ECFIN. |
(1) Tradotta per conoscenza. La lingua originale della lettera è l'inglese.
(2) Una decisione presa di comune accordo è una decisione adottata all'unanimità degli Stati membri partecipanti alla votazione, il che equivale a dire che le astensioni non impediscono l'adozione della decisione.
(3) Durante la transizione dal FESF al MES, la capacità di prestito congiunta non sarà superiore a tale importo.
(4) In caso di accordo definitivo a livello politico.
(5) Il voto dello Stato membro inadempiente che ha dato origine della perdita da coprire è sospeso in occasione della decisione in oggetto.
(6) Aderendo all'area dell'euro gli Stati diventano membri del MES a tutti gli effetti.
(7) Resta tuttavia inteso che la partecipazione dell'FMI sarà coerente con il suo mandato, quale stabilito dello statuto, nel rispetto delle decisioni e delle strategie adottate dal consiglio dell'FMI.
(8) In linea con l'FMI, il debito è considerato sostenibile quando si prevede che il mutuatario sia in grado di continuare a servire il debito senza una correzione irrealistica delle entrate e delle uscite. Questa valutazione determina la messa a disposizione e la congruità del finanziamento.
Giovedì 24 marzo 2011
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/37 |
Giovedì 24 marzo 2011
Modifica del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova ***I
P7_TA(2011)0104
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2010)0649 – C7-0364/2010 – 2010/0318(COD))
2012/C 247 E/09
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0649), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0364/2010), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti l'articolo 55 e l’articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0041/2011), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Giovedì 24 marzo 2011
P7_TC1-COD(2010)0318
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 581/2011)
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/38 |
Giovedì 24 marzo 2011
Preferenze tariffarie generalizzate ***I
P7_TA(2011)0105
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))
2012/C 247 E/10
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0142), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0135/2010), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0051/2011), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta per un nuovo regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Giovedì 24 marzo 2011
P7_TC1-COD(2010)0140
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 512/2011)
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/39 |
Giovedì 24 marzo 2011
Accordo sui trasporti aerei CE-USA ***
P7_TA(2011)0106
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))
2012/C 247 E/11
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (15381/2010), |
— |
visto il progetto di protocollo di modifica dell'accordo del 2007 sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (09913/2010), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0385/2010), |
— |
vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'accordo aereo UE-USA (1), |
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0046/2011), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Congresso degli Stati Uniti. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0239.
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/40 |
Giovedì 24 marzo 2011
Accordo sui trasporti aerei CE-Canada ***
P7_TA(2011)0107
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))
2012/C 247 E/12
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (15380/2010), |
— |
visto il progetto di accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro (08303/10/2009), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0386/2010), |
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0045/2011), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada. |
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/40 |
Giovedì 24 marzo 2011
Accordo UE-Vietnam sui servizi aerei ***
P7_TA(2011)0108
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))
2012/C 247 E/13
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (14876/2010), |
— |
visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (07170/2009), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0366/2010), |
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0044/2011), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica socialista del Vietnam. |
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/41 |
Giovedì 24 marzo 2011
Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea: Peter Praet (BE)
P7_TA(2011)0110
Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))
2012/C 247 E/14
Il Parlamento europeo,
— |
vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (00003/2011), |
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-0058/2011), |
— |
visto l'articolo 109 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0064/2011), |
A. |
considerando che con lettera in data 18 febbraio 2011 il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Peter Praet a membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea per un mandato di otto anni a decorrere dall'1 giugno 2011, |
B. |
considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha quindi proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato, in particolare alla luce dei requisiti di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e tenuto conto dell'esigenza di piena indipendenza della BCE di cui all'articolo 130 del suddetto trattato; considerando altresì che, nel quadro di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato il curriculum vitae e le sue risposte al questionario scritto che gli era stato trasmesso, |
C. |
considerando che il 16 marzo 2011 la commissione ha proceduto a un'audizione della durata di un'ora e mezza, nel corso della quale il candidato ha reso una dichiarazione introduttiva e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione, |
1. |
esprime al Consiglio europeo il proprio parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Peter Praet a membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo e al Consiglio. |
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/42 |
Giovedì 24 marzo 2011
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro ***I
P7_TA(2011)0115
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))
2012/C 247 E/15
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0638), |
— |
visti l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 67 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0470/2007), |
— |
vista la sua posizione del 20 novembre 2008 (1), |
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008 (2), |
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008 (3), |
— |
visto l'articolo 55 e l'articolo 56, paragrafo 3, del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0265/2010), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 240.
(2) GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.
(3) GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.
Giovedì 24 marzo 2011
P7_TC1-COD(2007)0229
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro
[Em. 122 salvo dove diversamente indicato]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la proposta della Commissione europea,
▐
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi. |
(2) |
Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In tale contesto ha affermato, in particolare, che l'Unione dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Conseguentemente il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente atti giuridici sulla base di proposte della Commissione. La necessità di raggiungere gli obiettivi definiti a Tampere è stata ribadita dal Programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo il 10 e 11 dicembre 2009 (4). |
(3) |
▐ L'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno che il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo dovrebbe concorrere alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme ▐ che vigono attualmente negli Stati membri. Una semplificazione procedurale di questo tipo è già stata introdotta da vari Stati membri, rendendo più efficiente la procedura sia per i migranti che per i loro datori di lavoro e consentendo controlli più agevoli della legalità del soggiorno e dell'impiego. |
(4) |
Per permettere il primo ingresso nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso unico o, se rilasciano tali permessi unicamente nel loro territorio, un visto. |
(5) |
Occorre fissare una serie di norme procedurali per l'esame della domanda di permesso unico. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. |
(6) |
I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta dovrebbero essere oggettivi e stabiliti a livello nazionale e dovrebbero comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza dell'Unione enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli Atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005. E' opportuno che le decisioni di diniego siano debitamente motivate. |
(7) |
Il permesso unico dovrebbe essere redatto in conformità del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (5) e che consente agli Stati membri di aggiungere informazioni supplementari , in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l'immigrazione, gli Stati membri dovrebbero indicare quest'ultima informazione non solo nel permesso unico, ma anche in tutti i permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal titolo di soggiorno in base al quale il cittadino di paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro. |
(8) |
L'obbligo per gli Stati membri di stabilire se una domanda di permesso unico debba essere presentata da un cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro dovrebbe far salve eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura. Gli Stati membri dovrebbero decidere se una domanda di permesso unico debba essere introdotta nello Stato membro di destinazione o a partire da un paese terzo. Ove il cittadino di un paese terzo non sia autorizzato a presentare una domanda a partire da un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la domanda possa essere presentata dal datore di lavoro nello Stato membro di destinazione. |
(9) |
Le disposizioni della presente direttiva relative ai permessi di soggiorno per un fine diverso dall'attività lavorativa dovrebbero applicarsi soltanto al modello di tali permessi e dovrebbe far salve le norme nazionali o le norme dell'Unione concernenti le procedure di ammissione e le procedure di rilascio di tali permessi. |
(10) |
Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda e al permesso unico non dovrebbero applicarsi ai visti uniformi e i visti per soggiorni di lunga durata. |
(11) |
Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali né quello necessario per il rilascio di un visto. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi. |
(12) |
La designazione dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa. |
(13) |
Le disposizioni della presente direttiva fanno salva la competenza degli Stati membri a determinare l'ammissione, incluso il numero di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi. |
(14) |
I cittadini dei paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso unico rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo non superiore a tre mesi, in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (6) e dell'articolo 21 dell'acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione Schengen) (7). |
(15) |
In mancanza di una legislazione ▐ dell'Unione , i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro nazionalità. ▐ Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente in uno Stato membro e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, occorre definire un insieme di diritti, in particolare specificando i settori in cui è garantita la parità di trattamento con i cittadini nazionali ai lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi legalmente in uno Stato membro ma che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente negli Stati membri contribuiscono all'economia europea con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte, e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini nazionali e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. La definizione di «lavoratore di un paese terzo» di cui alla presente direttiva si applica, fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro altri atti giuridici dell'Unione, a un cittadino di un paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna legalmente e che è autorizzato a lavorare ai sensi del diritto o della prassi nazionale o vigente . [Em. 123] |
(16) |
Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente in uno Stato membro dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità del diritto nazionale dell'Unione, compresi coloro che sono stati ammessi in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (8), della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (9) o della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (10). |
(17) |
La presente direttiva non concerne i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (11), in ragione del loro status più privilegiato e del fatto che beneficiano di un tipo specifico di permesso di soggiorno, («soggiornante di lungo periodo CE»). |
(18) |
La presente direttiva non concerne i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati . Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e sono legittimamente impiegati in uno Stato membro e che sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall'applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (12) ▐. [Em. 122 e 124] |
(19) |
Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per ▐ svolgere un'attività lavorativa stagionale. |
(20) |
Il diritto alla parità di trattamento in specifici settori dovrebbe essere strettamente legato al soggiorno legale del cittadino del paese terzo e all'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro, risultanti dal permesso unico, che autorizza sia il soggiorno che il lavoro, e dai permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi che contengono l'informazione sul permesso di lavoro. |
(21) |
Nel contesto della presente direttiva per condizioni di lavoro s'intendono quanto meno la retribuzione e il licenziamento, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, tenendo in considerazione i contratti collettivi eventualmente in vigore. [Em. 122 e 125] |
(22) |
Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione, e le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (13). Il diritto dei lavoratori dei paesi terzi alla parità di trattamento per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri nell'ammettere tali lavoratori di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro. [Em. 122 e 126] |
(23) |
I lavoratori di paesi terzi ▐ dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (14). Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche ai lavoratori che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto ▐ vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dall'ambito di applicazione al diritto dell'Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. La presente direttiva conferisce diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono il lavoratore di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano legalmente in uno Stato membro con il lavoratore di un paese terzo. [Em. 122 e 127] |
(24) |
Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella proprio diritto interno, le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell'Unione. [Em. 122 e 128] |
(25) |
Gli Stati membri dovrebbero per lo meno garantire la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (15). [Em. 130] |
(26) |
La parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi non riguarda le misure adottate nel settore della formazione professionale finanziate a titolo dei regimi di assistenza sociale. [Em. 122 e 129] |
(27) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva , cioè definire una procedura unica di domanda per il rilascio ai cittadini di paesi terzi di un permesso unico per lavorare nel territorio di uno Stato membro e garantire diritti ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, non possono essere compiuti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione , quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(28) |
La presente direttiva rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea ▐. |
(29) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli contenute nel diritto dell'Unione e negli strumenti internazionali. |
(30) |
Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (16) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (17). |
(31) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE , e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione. |
(32) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE , la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva determina:
a) |
una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, in modo da semplificare le procedure per la loro ammissione e agevolare il controllo del loro status; nonché |
b) |
un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro , a prescindere dalle finalità dell'ammissione iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro . |
La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione di cittadini di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) |
«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 , paragrafo 1, TFUE ; |
b) |
«lavoratore di un paese terzo», qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro , che vi soggiorni legalmente e che sia, autorizzato a lavorare a norma del diritto nazionale e/o conformemente alla prassi nazionale in quello Stato membro; [Em. 131] |
c) |
«permesso unico», un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare ▐ legalmente a fini lavorativi nel territorio di quello Stato membro; |
d) |
«procedura unica di domanda», una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo , o dal suo datore di lavoro , volta all'adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico ▐. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai:
a) |
cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro; |
b) |
cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi da uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto nazionale o dell'Unione ai quali è permesso lavorare e ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 ; nonché |
c) |
cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto nazionale o dell'Unione. |
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
a) |
che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (18); |
b) |
che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi; |
c) |
che sono distaccati ; |
d) |
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali ▐; |
e) |
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o in qualità di persone «alla pari» ; |
f) |
che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status; |
g) |
che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (19) o che hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda; |
h) |
che sono beneficiari di protezione in base alle legislazioni nazionali, agli obblighi internazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno presentato domanda di protezione in base alle legislazioni nazionali, agli obblighi internazionali o alle prassi degli Stati membri e sono in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda; ▐ |
i) |
che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE; |
j) |
il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto; |
k) |
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi; |
l) |
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come marittimi per essere impiegati o occupati in qualsiasi qualità a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro. |
3. Gli Stati membri possono decidere che il Capo II della presente direttiva non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi a fini di studio in tale Stato membro.
4. Il Capo II della presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono autorizzati a lavorare in forza di un visto.
Capo II
Procedura unica di domanda e permesso unico
Articolo 4
Procedura unica di domanda
1. La domanda di permesso unico è presentata nell'ambito di una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro. Gli Stati membri possono anche decidere di permettere che la domanda sia presentata sia dall'una che dall'altra parte. Se la domanda deve essere presentata dal cittadino di un paese terzo, gli Stati membri permettono che la domanda sia presentata a partire da un paese terzo o, se previsto dal diritto nazionale, nel territorio dello Stato membro in cui l'interessato è già presente legalmente.
2. Gli Stati membri esaminano la domanda e, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione , adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. La decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico, che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro ▐.
3. La procedura unica di domanda non pregiudica la procedura di rilascio del visto, che può essere obbligatorio per il primo ingresso.
4. Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.
Articolo 5
Autorità competente
1. Gli Stati membri nominano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.
2. L'autorità competente esamina la domanda e adotta una decisione al riguardo non appena possibile e comunque entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.
Se entro il termine di cui al presente articolo non è stata adottata alcuna decisione, lo Stato membro interessato dispone di conseguenza in base al proprio diritto interno.
3. L'autorità competente notifica la decisione al richiedente per iscritto secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale .
4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale , l'autorità competente notifica al richiedente , per iscritto, le ulteriori informazioni o gli ulteriori documenti necessari e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione . Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.
Articolo 6
Permesso unico
1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano l'informazione sul permesso di lavoro conformemente all'allegato, lettera a), punti 7.5-9 e punto a) del medesimo regolamento.
2. Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi ▐ come prova dell'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.
Articolo 7
Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa
Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri:
a) |
indicano l'informazione sul permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso; e |
b) |
gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi ▐ come prova dell'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro. |
Articolo 8
Mezzi di impugnazione
1. Le decisioni che respingono la domanda di permesso unico, di modifica o di rinnovo del permesso unico oppure che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto nazionale o dell'Unione sono motivate e notificate per iscritto.
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono ▐ la modifica o il rinnovo del permesso unico ▐ o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale ▐ nello Stato membro interessato , conformemente al diritto nazionale . Nella notifica sono indicati il tribunale o l'autorità amministrativa presso cui il ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.
3. Una domanda può essere considerata inammissibile per ragioni legate al numero di ammissioni di cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio a fini lavorativi e quindi non deve essere trattata.
Articolo 9
Accesso all'informazione
Gli Stati membri forniscono, a richiesta, informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro in merito ai documenti necessari affinché la domanda sia completa .
Articolo 10
Diritti da pagare
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di un diritto . Ove opportuno, gli Stati membri possono riscuotere tali diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. ▐ L'importo dei diritti è proporzionato e può basarsi sul costo dei servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande e il rilascio dei permessi .
Articolo 11
Diritti derivanti dal permesso unico
▐ Il permesso unico rilasciato ai sensi del diritto nazionale autorizza il titolare durante il periodo di validità, quanto meno a:
a) |
entrare ▐ e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico , a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l'ammissione conformemente al diritto nazionale ; ▐ |
b) |
accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale ▐; |
c) |
svolgere la specifica attività lavorativa ammessa dal permesso unico conformemente al diritto nazionale ; |
d) |
essere informato dei diritti conferitigli dal permesso unico in virtù della presente direttiva e /o del diritto nazionale. |
Capo III
Diritto alla parità di trattamento
Articolo 12
Diritti
1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne
a) |
le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; |
b) |
la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
c) |
l'istruzione e la formazione professionale; |
d) |
il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; |
e) |
i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 ; [Em. 122 e 132] ▐ |
f) |
le agevolazioni fiscali , purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato ; [Em. 122 e 133] |
g) |
l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza e i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego , conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà di contratto conformemente al diritto nazionale e dell'Unione ; [Em. 134] |
2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento con i cittadini nazionali:
a) |
in ordine al paragrafo 1, lettera c):
▐ [Em. 122 e 136] |
b) |
limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi terzi , senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego o che hanno avuto un impiego per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati . Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare in forza di un visto;▐ [Em. 122 e 137] |
c) |
in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui il luogo di residenza registrato o abituale dei membri della famiglia del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni si trovi nel territorio dello Stato membro interessato; [Em. 122 e 140] |
d) |
in ordine al paragrafo 1, lettera g):
|
3. Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, un permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa, o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.
4. I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore in questione, ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'impiego precedente del lavoratore e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo. [Em. 141]
Articolo 13
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:
a) |
del diritto dell'Unione , inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione , o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra; |
b) |
di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi. |
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 14
Informazioni al pubblico
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi ai fini lavorativi.
Articolo 15
Relazioni
1. Periodicamente, e per la prima volta entro il … (20), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche che ritiene necessarie.
2. Annualmente, e per la prima volta entro il 1o luglio … (21), gli Stati membri comunicano alla Commissione ▐ statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui hanno rilasciato ▐ un permesso unico nell'anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (22).
Articolo 16
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (23). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 17
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.
(2) GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011.
(4) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(5) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
(6) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(7) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(8) GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.
(9) GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.
(10) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.
(11) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(12) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(13) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(14) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(15) GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.
(16) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(17) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(18) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(19) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(20) Tre anni dalla data di cui all'articolo 16
(21) Un anno dalla data di recepimento della presente direttiva.
(22) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.
(23) GU: si prega di inserire la data.
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/55 |
Giovedì 24 marzo 2011
Diritti dei consumatori ***I
P7_TA(2011)0116
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 marzo 2011, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))
2012/C 247 E/16
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
La proposta è stata modificata come segue (1):
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva Considerando 2 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva Considerando 5 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva Considerando 6 |
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soppresso |
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Emendamento 4 |
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Proposta di direttiva Considerando 7 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di direttiva Considerando 8 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di direttiva Considerando 11 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di direttiva Considerando 11 quater (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di direttiva Considerando 11 quinquies (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di direttiva Considerando 11 sexies (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di direttiva Considerando 13 |
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Emendamento 16 |
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Proposta di direttiva Considerando 14 |
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Emendamento 17 |
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Proposta di direttiva Considerando 15 |
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Emendamento 18 |
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Proposta di direttiva Considerando 16 |
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Emendamento 19 |
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Proposta di direttiva Considerando 17 |
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Emendamento 228 |
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Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) |
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Emendamento 20 |
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Proposta di direttiva Considerando 20 |
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soppresso |
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Emendamento 21 |
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Proposta di direttiva Considerando 22 |
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Emendamento 22 |
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Proposta di direttiva Considerando 24 |
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soppresso |
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Emendamento 23 |
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Proposta di direttiva Considerando 26 |
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Emendamento 24 |
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Proposta di direttiva Considerando 27 |
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Emendamento 229 |
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Proposta di direttiva Considerando 28 |
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Emendamento 26 |
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Proposta di direttiva Considerando 30 |
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Emendamento 230 |
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Proposta di direttiva Considerando 32 |
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Emendamento 231 |
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Proposta di direttiva Considerando 33 |
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Emendamento 28 |
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Proposta di direttiva Considerando 34 |
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Emendamento 29 |
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Proposta di direttiva Considerando 37 |
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Emendamento 30 |
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Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo) |
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Emendamento 31 |
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Proposta di direttiva Considerando 37 ter (nuovo) |
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Emendamento 32 |
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Proposta di direttiva Considerando 38 |
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Emendamento 33 |
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Proposta di direttiva Considerando 38 bis (nuovo) |
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Emendamento 34 |
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Proposta di direttiva Considerando 39 |
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Emendamento 35 |
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Proposta di direttiva Considerando 40 |
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Emendamento 36 |
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Proposta di direttiva Considerando 41 |
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Emendamento 37 |
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Proposta di direttiva Considerando 42 |
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Emendamento 38 |
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Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo) |
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Emendamento 39 |
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Proposta di direttiva Considerando 42 ter (nuovo) |
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Emendamento 40 |
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Proposta di direttiva Considerando 42 quater (nuovo) |
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Emendamento 41 |
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Proposta di direttiva Considerando 43 |
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soppresso |
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Emendamento 42 |
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Proposta di direttiva Considerando 44 |
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Emendamento 43 |
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Proposta di direttiva Considerando 45 bis (nuovo) |
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Emendamento 44 |
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Proposta di direttiva Considerando 46 |
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Emendamento 45 |
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Proposta di direttiva Considerando 47 |
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Emendamento 46 |
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Proposta di direttiva Considerando 47 bis (nuovo) |
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Emendamento 47 |
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Proposta di direttiva Considerando 49 |
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Emendamento 48 |
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Proposta di direttiva Considerando 50 |
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Emendamento 49 |
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Proposta di direttiva Considerando 51 |
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soppresso |
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Emendamento 50 |
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Proposta di direttiva Considerando 52 |
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soppresso |
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Emendamento 51 |
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Proposta di direttiva Considerando 53 |
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soppresso |
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Emendamento 52 |
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Proposta di direttiva Considerando 55 bis (nuovo) |
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Emendamento 53 |
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Proposta di direttiva Considerando 60 |
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Emendamento 54 |
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Proposta di direttiva Considerando 61 bis (nuovo) |
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Emendamento 55 |
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Proposta di direttiva Considerando 61 ter (nuovo) |
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Emendamento 56 |
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Proposta di direttiva Considerando 63 |
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soppresso |
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Emendamento 57 |
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Proposta di direttiva Articolo 1 |
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La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e commercianti. |
La presente direttiva intende conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e professionisti. |
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Emendamento 59 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 |
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Gli Stati membri possono mantenere in vigore o estendere l'applicazione della presente direttiva a persone fisiche o giuridiche che non sono «consumatori» ai sensi della presente direttiva; |
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Emendamento 60 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 |
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Emendamento 61 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 62 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo) |
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Emendamento 63 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 |
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soppresso |
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Emendamento 64 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 |
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soppresso |
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Emendamento 65 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5 |
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Emendamento 66 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 67 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo) |
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Emendamento 68 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 |
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Emendamento 69 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 |
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soppresso |
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Emendamento 70 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 |
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Emendamento 71 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 9 – lettera b |
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Emendamento 72 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 12 |
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soppresso |
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Emendamento 73 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 14 |
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soppresso |
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Emendamento 74 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 15 |
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soppresso |
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Emendamento 75 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 16 |
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Emendamento 76 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 17 |
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Emendamento 77 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 18 |
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Emendamento 78 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 19 |
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soppresso |
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Emendamento 79 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 20 |
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Si ritiene che sussista un'unità commerciale quando i beni o i servizi forniti nel quadro di un contratto connesso sono collegati all'esecuzione del contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, a seconda dei casi, oppure all'uso dei beni forniti o dei servizi prestati nel quadro di tale contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali. |
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Emendamenti 80 e 232 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 |
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1. La presente direttiva è applicabile, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti di vendita e di servizi conclusi tra il commerciante e il consumatore. |
1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio conclusi tra il professionista e il consumatore e ai contratti misti . |
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2. La presente direttiva è applicabile solo ai servizi finanziari riguardanti taluni contratti negoziati fuori dei locali commerciali conformemente agli articoli da 8 a 20, le clausole abusive conformemente agli articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali conformemente agli articoli da 40 a 46, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa . |
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione settoriale dell'Unione che disciplina i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore . |
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2 bis. La presente direttiva non si applica ai contratti in materia di: |
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2 ter. Gli articoli da 5 a 19 e l'articolo 23 bis non si applicano ai contratti: |
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3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa, sono applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio. |
3. Fatti salvi i paragrafi da 4 a 4 quater del presente articolo, gli articoli da 9 a 19 si applicano ai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali. |
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4. Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non pregiudicano le prescrizioni d'informazione di cui alle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio . |
4. Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali: |
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4 bis. Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali in cui il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e la somma che il consumatore deve corrispondere non supera i 40 EUR, se detti contratti, data la loro natura, sono generalmente conclusi fuori dai locali commerciali. Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale. |
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4 ter. Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai contratti a distanza: |
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4 quater. L’articolo 11, paragrafo 1 ter, e gli articoli da 12 a 19 non si applicano ai contratti a distanza per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autoveicoli, servizi di catering o di tempo libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici. |
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4 quinquies. Fatti salvi i paragrafi 4 sexies, 4 septies e 4 octies del presente articolo, gli articoli da 22 a 29 si applicano ai contratti di vendita. Lasciando impregiudicato l'articolo 24, paragrafo 5, nel caso di contratti misti, gli articoli da 22 a 29 si applicano solo ai beni. |
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4 sexies. Gli articoli 22 bis e 23 bis si applicano anche ai contratti di servizi e ai contratti misti. |
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4 septies. Gli articoli da 22 a 29 non si applicano: |
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4 octies. Gli articoli da 22 a 29 non si applicano ai beni usati venduti in un'asta pubblica. |
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Emendamento 81 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo |
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Armonizzazione completa |
Grado di armonizzazione |
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Emendamento 82 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 |
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Gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso . |
1. Salvo quando previsto ai paragrafi 1 bis e 1 ter, gli Stati membri possono mantenere o adottare , nel loro diritto nazionale , disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori, alle condizioni e nella misura specificate all'articolo 5, all'articolo 9, paragrafi 5 e 6, agli articoli da 22 a 29, all'articolo 31, paragrafo 4, e agli articoli 34 e 35 . |
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2. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel loro diritto nazionale, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per garantire un livello più elevato di protezione del consumatore, come disposto all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 2. |
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3. Gli Stati membri non possono mantenere o adottare, nel loro diritto nazionale, disposizioni divergenti da quelle stabilite all'articolo 2, all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 9, paragrafo 8, agli articoli 10 e 11, all'articolo 12, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 13, paragrafo 1, agli articoli da 14 a 19, agli articoli da 30 a 33 e all'articolo 36, incluse disposizioni più rigorose per garantire al consumatore un livello di tutela diverso. |
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Emendamento 83 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo) |
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Articolo 4 bis Periodi di tempo, date e termini Al computo dei periodi di tempo, delle date e dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili (5) ai periodi di tempo, alle date e ai termini. |
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Emendamento 84 |
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Proposta di direttiva Capo II – titolo |
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Emendamento 85 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – titolo |
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Obblighi generali d'informazione |
Obblighi d'informazione per contratti negoziati nei locali commerciali |
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Emendamento 86 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea |
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1. Prima della conclusione di qualsiasi contratto di vendita o di servizi il commerciante fornisce al consumatore le seguenti informazioni, se non sono già apparenti dal contesto: |
1. Alla conclusione di un contratto negoziato nei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore in modo chiaro e comprensibile le seguenti informazioni, se non risultano già dal contesto: |
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Emendamento 87 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 88 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 89 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) |
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Emendamento 90 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c |
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Emendamento 91 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d |
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Emendamento 92 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettere f e f bis (nuova) |
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Emendamento 93 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g |
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Emendamento 94 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i |
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Emendamento 95 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis, i ter e i quater (nuove) |
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Emendamento 96 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 |
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2. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni nel paragrafo 1, lettera b) possono essere sostituite dall'indirizzo geografico e dall'identità della casa d'aste. |
2. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio che implicano transazioni quotidiane o in cui il professionista deve fornire il bene o prestare il servizio immediatamente alla conclusione del contratto. |
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Emendamento 97 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 |
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3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto di vendita o di servizi. |
3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale. |
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Emendamento 98 |
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Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 |
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2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto contrattuale nazionale rimedi efficaci per le violazioni dell'articolo 5. |
2. Fatti salvi gli articoli 13 e 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto nazionale rimedi efficaci e proporzionali per le violazioni dell'articolo 5. |
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Emendamento 99 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 |
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Articolo 7 Obbligo d'informazione specifico per gli intermediari 1. Prima della conclusione del contratto l'intermediario deve informare il consumatore che egli agisce a nome o per contro di un altro consumatore e che il contratto concluso non è considerato un contratto tra il consumatore e il commerciante ma un contratto tra due consumatori e quindi che non è disciplinato dalla presente direttiva. 2. Se l'intermediario non adempie gli obblighi di cui al paragrafo 1, si considera che egli abbia concluso il contratto a proprio nome. 3. Il presente articolo non si applica alle aste pubbliche. |
soppresso |
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Emendamento 100 |
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Proposta di direttiva Articolo 8 |
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Articolo 8 Campo di applicazione Il presente capo si applica ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali. |
soppresso |
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Emendamento 101 |
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Proposta di direttiva Articolo 9 |
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Articolo 9 Informazioni per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali |
Articolo 9 Obblighi d'informazione precontrattuale per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali |
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Per quanto riguarda i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali il commerciante deve fornire le informazioni seguenti che formano parte integrante del contratto: |
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali o da una qualsiasi offerta contrattuale corrispondente, il professionista o eventualmente la persona che agisce per suo conto deve fornire al consumatore le informazioni seguenti in modo chiaro e comprensibile: |
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2. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), b bis) e c) possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste. |
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3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali. |
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4. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti sul contenuto delle istruzioni tipo relative al recesso di cui all'allegato I, sezione A. |
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5. Per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali relativi ai servizi di trasporto o agli obblighi sanitari e di sicurezza, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni giuridiche nazionali che stabiliscono obblighi aggiuntivi d'informazione precontrattuale, a condizione che siano compatibili al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che tali obblighi siano adeguati ai fini di un'opportuna informazione del consumatore. |
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6. Gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per tutti i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali relativi alla prestazione di servizi per i quali, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (6), impongono obblighi di informazione supplementari per il prestatore di servizi stabilito nel loro territorio. |
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7. L'articolo 5 non pregiudica la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (7) . |
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8. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo ricade sul professionista. |
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Emendamento 102 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – titolo |
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Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali |
Requisiti formali d'informazione precontrattuale per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali |
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Emendamento 233 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 |
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1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 vanno indicate nel buono d'ordine in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo leggibile . Il buono d'ordine include il modulo standard di recesso di cui all'allegato I (B). |
1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 devono essere indicate nel buono d'ordine fornito al consumatore su carta o, previo accordo del consumatore, su un altro supporto durevole, in un linguaggio semplice , comprensibile e in modo leggibile. |
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Emendamento 104 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 |
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2. Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali è valido solo se il consumatore firma un buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole . |
2. Un contratto negoziato fuori dai locali commerciali diventa valido solo se il consumatore ha firmato un buono d'ordine. |
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Emendamento 234 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contratti misti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l’importo a carico del consumatore non supera i 200 EUR: |
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a condizione che tali contratti, a motivo della loro natura, siano solitamente conclusi fuori dei locali commerciali. |
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Emendamento 105 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 |
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3. Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2 . |
3. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti di forma in materia di informazione precontrattuale ai fini dell'osservanza degli obblighi di informazione indicati all'articolo 9, paragrafo 1 . |
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Emendamento 106 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo |
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Requisiti formali per i contratti a distanza |
Requisiti di forma in materia di informazione precontrattuale per i contratti a distanza |
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Emendamenti 107, 235 e 236 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafi 1 |
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1. Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui all'articolo 9, lettera a) devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo leggibile e appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato. |
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui all'articolo 9 devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore su un mezzo durevole in un linguaggio semplice e comprensibile e devono essere leggibili, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato. |
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1 bis. Se un contratto a distanza, i cui termini non siano stati negoziati singolarmente e che deve essere concluso per via elettronica ai fini della fornitura di un bene o della prestazione di un servizio, impone al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il consumatore è vincolato dal contratto solamente se: |
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1 ter. In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 bis, quando un contratto a distanza di cui al paragrafo in questione dovrebbe essere concluso per telefono, il consumatore è vincolato da tale contratto soltanto se il professionista gli ha inviato una conferma della sua offerta su un supporto durevole, comprese le informazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 1 bis. |
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Emendamento 108 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo) |
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2. Se il commerciante telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, egli deve rivelare la sua identità e lo scopo commerciale della telefonata all'inizio della conversazione con il consumatore. |
2. Se il professionista o un intermediario che opera per conto del professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, egli deve rivelare la sua identità e lo scopo commerciale della telefonata all'inizio della conversazione con il consumatore. |
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2 bis. I siti di commercio elettronico indicano chiaramente e in maniera leggibile nella loro pagina di benvenuto se esistono restrizioni alla consegna in determinati Stati membri, qualsiasi sia la natura di tali restrizioni, inclusi i mezzi di pagamento. |
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Emendamento 109 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 |
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3. Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il commerciante deve fornire almeno le informazioni riguardanti le caratteristiche principali del prodotto e il prezzo totale di cui all'articolo 5 , paragrafo 1, lettere a) e c) su quel mezzo in particolare prima della conclusione del contratto . Le altre informazioni di cui agli articoli 5 e 7 devono essere fornite dal commerciante in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1. |
3. Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista deve fornire almeno , su tale particolare mezzo prima della conclusione del contratto, le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali del bene o del servizio, il prezzo totale , la durata del contratto e, nel caso di contratti di durata indeterminata, le modalità per mettere fine al contratto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e g) . Le altre informazioni di cui all'articolo 9 devono essere fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1. |
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Emendamento 110 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 |
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4. Il consumatore riceve la conferma di tutte le informazioni di cui all'articolo 9, lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione di qualsiasi contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure quando è iniziata l'esecuzione del servizio, a meno che l'informazione non sia già stata fornita al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione di ogni contratto a distanza. |
soppresso |
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Emendamento 237 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5 |
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5. Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati ai paragrafi da 1 a 4 . |
5. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali d'informazione precontrattuale ai fini dell'osservanza degli obblighi di informazione indicati all'articolo 9, paragrafo 1 . Fermo restando il primo comma, per quanto concerne i contratti di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni di diritto nazionale in virtù delle quali il consumatore è vincolato dal contratto solamente qualora abbia confermato al commerciante la conclusione del medesimo su un supporto durevole. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione, che rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile. |
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Emendamento 112 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. In caso di un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve una copia del documento del contratto firmato su un supporto duraturo, se diverso dal giorno della conclusione del contratto. |
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Emendamento 113 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 |
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2. Nel caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore firma il buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, da quando riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, nel caso di un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali relativo alla consegna di beni, il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale dei beni ordinati o: |
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Nel caso di un contratto a distanza per la vendita di beni il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale di ognuno dei beni ordinati. |
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Nel caso di un contratto a distanza per la fornitura di servizi il periodo di recesso decorre dalla data di conclusione del contratto. |
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Emendamento 115 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4 |
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4. Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi a norma del contratto durante il periodo di recesso. |
4. Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati al di fuori dai locali commerciali, gli Stati membri possono mantenere la legislazione nazionale in vigore che vieta al professionista di percepire il pagamento durante un determinato periodo dopo la conclusione del contratto. |
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Emendamento 116 |
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Proposta di direttiva Articolo 13 |
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Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 4 il commerciante non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade tre mesi dopo che il commerciante abbia adempiuto pienamente ai suoi altri obblighi contrattuali . |
1. Se in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade un anno dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come stabilito all'articolo 12, paragrafi 1 bis e 2 . |
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2. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere la legislazione nazionale esistente che prevede una scadenza successiva del periodo di recesso. |
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Emendamenti 238 e 239 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 |
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Il consumatore informa il commerciante della sua decisione di esercitare il diritto di recesso mediante un mezzo durevole e indirizzando al commerciante una dichiarazione redatta con le proprie parole oppure utilizzando il modulo di recesso standard di cui all'allegato I, lettera B. |
Prima dello scadere del periodo di recesso, il consumatore informa il commerciante della sua decisione di esercitare il diritto di recesso. A tal fine il consumatore può: |
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Gli Stati membri non prevedono altri requisiti formali applicabili a tale modulo standard di recesso. |
Gli Stati membri non prevedono requisiti formali applicabili al modulo di recesso tipo diversi da quelli indicati all'allegato I, lettera B . |
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Emendamento 240 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 |
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2. Per i contratti a distanza conclusi su internet il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard mediante il sito web del commerciante. In tal caso il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail. |
2. Per i contratti a distanza conclusi su internet il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modello per il modulo di recesso riportato all'allegato I, lettera B, o una dichiarazione chiaramente formulata sul sito web del commerciante. In tali casi il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail o su un supporto durevole . |
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Emendamento 119 |
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Proposta di direttiva Articolo 15 – lettera b) |
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Emendamento 120 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 |
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1. Il commerciante rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso . |
1. Il professionista rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore , eventualmente comprensivo delle spese di consegna, senza indugio e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 14. Il professionista può eseguire il rimborso mediante qualsiasi mezzo di pagamento che abbia corso legale nel paese in cui il consumatore lo riceve ed a condizione che il consumatore non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso . |
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Emendamento 241 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 |
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2. Per i contratti di vendita il commerciante può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver restituito i beni , qualunque intervenga per prima . |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il professionista non è tenuto a rimborsare costi di consegna supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa da quella standard. Per i contratti di vendita il professionista può subordinare il rimborso alla condizione che il consumatore abbia dimostrato di aver restituito i beni. |
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Emendamento 122 |
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Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 |
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1. Per i contratti di vendita in cui il possesso materiale dei beni sia stato trasferito al consumatore o , a sua richiesta, a un terzo prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore restituisce i beni o li consegna al commerciante o a un terzo autorizzato a riceverli dal commerciante, entro quattordici giorni dalla data in cui comunica il suo recesso al commerciante, purché il commerciante non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni. |
1. Per i contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali per la fornitura di beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato a riceverli dal professionista, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui comunica al professionista la sua decisione di recedere ai sensi dell'articolo 14 , purché il professionista non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni. |
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È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni , purché il commerciante non abbia concordato di sostenere tali spese. |
È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni . Egli non deve sostenere tali costi se il professionista ha concordato nel contratto di sostenere tali spese o il prezzo dei beni da rispedire supera l'importo di 40 EUR . |
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Emendamento 123 |
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Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 |
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2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare il valore e il funzionamento dei beni. Egli non è responsabile per la diminuzione del valore se il commerciante ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 9, lettera b ). Per i contratti di servizio soggetti a un diritto di recesso il consumatore non sostiene alcun costo per i servizi forniti, in pieno o in parte, durante il periodo di recesso. |
2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare la natura, le qualità e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e ). |
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2 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore. |
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Emendamento 125 |
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Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 |
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1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore. |
1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti connessi sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore , che non siano previsti dalla presente direttiva . |
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Emendamento 126 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea |
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1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza il diritto di recesso non è applicabile: |
1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali il diritto di recesso non è applicabile: |
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Emendamento 127 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 128 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 129 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c |
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Emendamento 130 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettere d, d bis (nuova) e d ter (nuova) |
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Emendamento 132 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f |
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Emendamento 133 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g |
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soppressa |
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Emendamento 134 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h |
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Emendamento 135 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 |
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2. Per quanto riguarda i seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali il diritto di recesso non è applicabile:
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soppresso |
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Emendamento 136 |
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Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3 |
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3. Le parti possono concordare di non applicare i paragrafi 1 e 2 . |
2. Il professionista e il consumatore possono concordare di non applicare il paragrafo 1 . |
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Emendamento 137 |
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Proposta di direttiva Articolo 20 |
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Articolo 20 Esclusioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali 1. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali:
2. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali riguardanti:
3. Gli articoli da 8 a 19 non sono applicabili ai contratti a distanza per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering o di tempo libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici. |
soppresso |
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Emendamento 138 |
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Proposta di direttiva Articolo 21 |
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Articolo 21 Campo di applicazione 1. Il presente capo si applica a tutti i contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di un contratto misto che ha come oggetto sia beni che servizi, il presente capo si applica solo ai beni. 2. Il presente capo si applica anche ai contratti di fornitura di beni da produrre. 3. Il presente capo non si applica ai pezzi di ricambio sostituiti dal commerciante per rimediare al difetto di conformità dei beni mediante riparazione a norma dell'articolo 26. 4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alla vendita di beni usati nelle aste pubbliche. |
soppresso |
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Emendamento 139 |
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Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 |
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1. Se le parti non hanno concordato altrimenti , il commerciante consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. |
1. Se le parti non hanno concordato un tempo di consegna , il professionista consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, designato dal consumatore e diverso dal vettore , quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. |
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Emendamento 140 |
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Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 |
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2. Se il commerciante non adempie all'obbligo di consegna, il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le somme versate entro sette giorni dalla data di consegna di cui al paragrafo 1 . |
2. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni al momento concordato con il consumatore o in conformità del paragrafo 1, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, a meno che i beni non siano consegnati entro un periodo stabilito dal consumatore che non deve superare i sette giorni. A tal fine, il consumatore deve darne previa notifica al professionista , specificando il nuovo periodo di consegna e dichiarando la sua intenzione di recedere dal contratto nel caso in cui la consegna non avvenga entro il termine di tale nuovo periodo di consegna. Se, al termine di tale periodo, non sono stati presi provvedimenti, si considera che il consumatore recede dal contratto. |
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Fatto salvo il primo comma, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, se il professionista ha rifiutato, implicitamente o esplicitamente, di consegnare i beni o se il rispetto del termine concordato di consegna è considerato un elemento essenziale del contratto, tenendo conto delle circostanze della conclusione del contratto. |
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2 bis. Alla cessazione del contratto, il professionista è tenuto a rimborsare immediatamente, e in ogni caso entro sette giorni dalla cessazione del contratto, tutti gli importi versati ai sensi del contratto. |
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2 ter. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti del consumatore di chiedere un risarcimento. |
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Emendamento 141 |
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Proposta di direttiva Articolo 22 bis (nuovo) |
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Articolo 22 bis Diritto alla consegna di beni o prestazione di servizi in un altro Stato membro Nel caso di un contratto a distanza, il consumatore ha diritto di chiedere al professionista di consegnare il bene o di prestare il servizio in un altro Stato membro. Il professionista è tenuto a soddisfare la richiesta del consumatore se ciò è tecnicamente fattibile e se il consumatore accetta di sostenere tutti i costi correlati. Il professionista deve in ogni caso precisare tali costi in anticipo. |
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Emendamento 142 |
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Proposta di direttiva Articolo 22 ter (nuovo) |
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Articolo 22 ter Mezzi di pagamento 1. Il professionista e il consumatore possono concordare un pagamento anticipato o un deposito alla consegna. 2. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (8), gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre spese ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci. 3. Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti. |
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Emendamento 143 |
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Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 |
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1. Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, prende il possesso materiale dei beni. |
1. Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquista il possesso materiale dei beni. Il rischio è trasferito al consumatore alla consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto e tale scelta non è stata offerta dal professionista, senza pregiudicare i diritti del consumatore nei confronti del vettore. |
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Emendamento 144 |
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Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 |
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2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito al consumatore al momento della consegna concordata dalle parti, se quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, omette di prendere le misure necessarie per acquisire il possesso materiale dei beni. |
2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito al consumatore al momento della consegna concordato dalle parti, se quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, omette manifestamente di prendere le misure ragionevolmente necessarie per acquisire il possesso materiale dei beni. |
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Emendamento 145 |
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Proposta di direttiva Articolo 23 bis (nuovo) |
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Articolo 23 bis Durata dei contratti 1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva sulle clausole contrattuali abusive, i contratti stipulati tra consumatori e professionisti non possono prevedere una durata iniziale dell'impegno superiore a dodici mesi. 2. Alla fine del periodo d'impegno iniziale di dodici mesi, il consumatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il recesso dal contratto è subordinato al rispetto di un periodo di preavviso che non può essere superiore a due mesi. Il consumatore ha il diritto di dare tale preavviso prima della fine del periodo di impegno iniziale di dodici mesi al fine di recedere dal contratto a decorrere dalla fine di detto periodo. |
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Emendamento 146 |
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Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 |
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1. Il commerciante consegna i beni conformemente al contratto di vendita . |
1. Il professionista consegna i beni conformemente al contratto , in particolare per quanto riguarda la qualità e la quantità, definite di comune accordo dalle parti . |
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Emendamento 147 |
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Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a |
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Emendamento 148 |
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Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b |
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Emendamento 149 |
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Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 – lettere c e d |
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Emendamento 151 |
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Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b |
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Emendamento 152 |
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Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 5 |
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5. Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione dei beni è considerato un difetto di conformità dei beni stessi, se l'installazione è prevista dal contratto ed è stata effettuata dal commerciante o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere istallati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. |
5. Il professionista è responsabile per qualunque difetto di conformità risultante dall'imballaggio o da un'imperfetta installazione se l'installazione è prevista dal contratto di vendita e se i beni sono stati installati dal professionista o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere istallati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. |
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Emendamento 153 |
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Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 |
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1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i beni non sono conformi al contratto il consumatore ha diritto a: |
1. In caso di difetto di conformità il consumatore ha il diritto a: |
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Emendamento 154 |
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Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2 |
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2. Il commerciante rimedia al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione, a sua scelta . |
2. In un primo tempo il consumatore può richiedere al professionista la riparazione del bene o la sua sostituzione, se ciò non è impossibile o sproporzionato . |
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Emendamento 155 |
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Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 |
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3. Se il commerciante ha dimostrato che rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione è illegale, impossibile o causerebbe al commerciante uno sforzo sproporzionato, il consumatore può scegliere tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Lo sforzo del commerciante è sproporzionato se gli impone costi che , in confronto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, sono eccessivi tenendo conto del valore dei beni se non vi fosse alcun difetto di conformità e l'importanza del difetto di conformità. |
3. Uno dei rimedi di cui al paragrafo 2 é considerato sproporzionato se comporta per il professionista costi che sarebbero irragionevoli comparati al rimedio alternativo (la riparazione o la sostituzione): |
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Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto. |
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La riparazione o la sostituzione deve avvenire entro un termine ragionevole e senza eccessivi disagi per il consumatore. |
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Emendamento 156 |
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Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4 |
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4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi rimedio disponibile a norma del paragrafo 1 se esiste una delle condizioni seguenti: |
4. Fatto salvo il paragrafo 5 ter, il consumatore può richiedere una ragionevole riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto in presenza una delle condizioni seguenti: |
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Emendamento 158 |
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Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto. |
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Emendamento 159 |
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Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5 ter (nuovo) |
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5 ter. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che conferiscono al consumatore, in presenza di un difetto di conformità, il diritto di disporre di un breve periodo di tempo per rescindere il contratto ed un rimborso completo o che gli consentono di scegliere liberamente uno dei rimedi di cui al paragrafo 1, al fine di garantire un più alto livello di protezione dei consumatori. |
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Emendamento 160 |
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Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 |
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2. Fatte salve le disposizioni del presente capo, il consumatore può chiedere i danni per qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio a norma dell'articolo 26. |
2. In conformità delle disposizioni del diritto nazionale applicabile e fatte salve le disposizioni del presente capo, il consumatore può chiedere i danni per qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio a norma dell'articolo 26. |
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Emendamento 161 |
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Proposta di direttiva Articolo 27 bis (nuovo) |
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Articolo 27 bis Diritto di regresso Quando è determinata la responsabilità del professionista quale venditore finale nei confronti del consumatore a motivo di un difetto di conformità a seguito di un'azione o di un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il professionista quale venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nel rapporto contrattuale. Il diritto nazionale individua il soggetto, o i soggetti, nei cui confronti il professionista, quale venditore finale, ha il diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio in modo tale da garantire l'effettività di tale diritto. Il soggetto individuato come responsabile, ai sensi del primo comma, ha l'onere di provare che il difetto di conformità non era ad esso imputabile, ovvero che il rimedio prestato dal venditore finale al consumatore non era effettivamente dovuto. |
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Emendamento 162 |
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Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2 |
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2. Se il commerciante ha rimediato al difetto di conformità mediante la sostituzione del bene, egli è responsabile a norma dell'articolo 25 se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal momento in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore ha acquisito il possesso materiale dei beni sostituiti. |
soppresso |
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Emendamento 163 |
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Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4 |
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4. Per esercitare i suoi diritti a norma dell'articolo 25 il consumatore deve comunicare al commerciante il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto. |
soppresso |
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Emendamento 164 |
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Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che prevedano un periodo di garanzia più lungo, una maggiore durata dell'inversione dell'onere della prova a favore del consumatore o norme specifiche per difetti di conformità palesatisi una volta terminato il periodo di garanzia, al fine di garantire ai consumatori un livello di protezione più elevato. |
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Emendamento 165 |
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Proposta di direttiva Articolo 28 bis (nuovo) |
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Articolo 28 bis Comunicazione e reperibilità Il professionista garantisce la propria reperibilità, a condizioni ragionevoli, per l'intera durata di un contratto di servizi o, in seguito alla conclusione di un contratto di vendita, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per dichiarazioni, notifiche e quesiti dei consumatori, che sono connessi ai diritti e agli obblighi nell'ambito del contratto di servizi o di vendita. Il professionista si adopera in particolare affinché gli pervengano senza indugio le dichiarazioni dei consumatori relativamente al contratto e il consumatore sia immediatamente informato dell'avvenuto ricevimento. I costi relativi al ricevimento e alla gestione per telefono delle dichiarazioni, delle notifiche e dei quesiti connessi al contratto di servizi o di vendita non possono essere imputati al consumatore; resta impregiudicato il diritto dell'operatore di servizi di telecomunicazioni di applicare una tariffa per il servizio reso. |
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Emendamento 166 |
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Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea |
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2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile e deve essere leggibile. Essa include: |
2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile , deve essere leggibile e utilizzare caratteri delle stesse dimensioni . Essa è redatta nella stessa lingua del contratto. La dichiarazione di garanzia include i seguenti elementi : |
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Emendamento 167 |
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Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – lettere a, b e c |
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Emendamento 168 |
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Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 |
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3. Se il consumatore lo richiede, il commerciante mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole. |
3. Il professionista mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole e, se il consumatore lo richiede, anche su carta . |
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Emendamento 169 |
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Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1 |
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1. Il presente capo si applica alle clausole contrattuali redatte in anticipo dal commerciante o da un terzo e a cui il consumatore acconsente senza avere la possibilità di influenzarne il contenuto, in particolare qualora tali clausole facciano parte di un contratto standard prestabilito. |
1. Il presente capo si applica alle clausole contrattuali redatte in anticipo dal professionista o da un terzo e che non sono state oggetto di negoziato individuale singolarmente. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta in anticipo e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare qualora tale clausola contrattuale faccia parte di un contratto di adesione. |
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Emendamento 170 |
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Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 |
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2. Il fatto che il consumatore abbia avuto la possibilità di influenzare il contenuto di taluni aspetti di una clausola contrattuale o di un termine specifico non esclude l'applicazione del presente capo alle altre clausole contrattuali che formano parte del contratto. |
2. Il fatto che il contenuto di taluni aspetti di una clausola contrattuale o di un termine specifico sia stato oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente capo alle altre clausole contrattuali che formano parte del contratto. |
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Emendamento 171 |
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Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 3 |
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3. Il presente capo non è applicabile alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative conformi al diritto comunitario , nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte. |
3. Il presente capo non è applicabile alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari o disposizioni di ordine pubblico conformi al diritto dell'Unione , nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o l'Unione sono parte. |
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Emendamento 172 |
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Proposta di direttiva Articolo 30 bis (nuovo) |
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Articolo 30 bis Grado di armonizzazione Salvo diversa disposizione, gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite al presente capo, incluse le disposizioni più o meno restrittive per garantire al consumatore un livello di tutela diverso. |
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Emendamento 173 |
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Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1 |
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1. Le clausole dei contratti sono redatte in un linguaggio semplice e comprensibile e sono leggibili. |
1. Tutte le clausole contrattuali sono redatte in modo chiaro e comprensibile. Se le clausole contrattuali hanno forma scritta, sono sempre redatte in un linguaggio semplice e comprensibile e sono leggibili. |
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Emendamento 174 |
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Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 4 |
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4. Gli Stati membri non impongono prescrizioni in materia di presentazione per il modo in cui le clausole contrattuali sono espresse o messe a disposizione del consumatore. |
4. Gli Stati membri non impongono requisiti sulla presentazione delle clausole contrattuali, fatti salvi i requisiti in materia di presentazione con riferimento alle persone con disabilità oppure se i beni o i servizi possono presentare un rischio particolare per la salute e la sicurezza del consumatore o di una terza persona oppure in relazione a beni o servizi specifici qualora vi siano elementi che provino che vi è un pregiudizio per il consumatore. |
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Emendamento 175 |
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Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2 |
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2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. Nella valutazione dell'equità di una clausola contrattuale l'autorità competente a livello nazionale tiene conto anche del modo in cui è stato redatto il contratto e comunicato al consumatore da parte del commerciante a norma dell'articolo 31. |
2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. |
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Emendamento 176 |
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Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Nella valutazione dell'equità di una clausola contrattuale, l'autorità competente a livello nazionale tiene conto anche del modo in cui il contratto è stato redatto e comunicato al consumatore da parte del professionista a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2. Una clausola stabilita dal professionista in violazione del dovere di trasparenza imposto dall'articolo 31, paragrafi 1 e 2, può, unicamente per questo motivo, essere considerata abusiva. |
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Emendamento 177 |
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Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 3 |
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3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alla valutazione dell'oggetto principale del contratto o all'appropriatezza della remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del commerciante, a condizione che il commerciante rispetti appieno le disposizioni dell'articolo 31 . |
3. I paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo non sono applicabili alla valutazione dell'oggetto principale del contratto o all'appropriatezza della remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del professionista, a condizione che il professionista rispetti appieno le disposizioni dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 . |
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Emendamento 178 |
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Proposta di direttiva Articolo 33 |
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Qualora il commerciante affermi che una clausola contrattuale è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova. |
Qualora il professionista affermi che una clausola contrattuale è stata oggetto di negoziato individuale o che una clausola contrattuale è conforme ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 31 , paragrafi 1 e 2, gli incombe l'onere della prova. |
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Emendamento 179 |
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Proposta di direttiva Articolo 34 |
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Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40. |
1 . Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza. |
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2. Gli Stati membri possono prevedere nella loro normativa nazionale clausole contrattuali supplementari considerate abusive in qualsiasi circostanza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile. |
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Emendamento 180 |
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Proposta di direttiva Articolo 35 |
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Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che il commerciante non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40. |
1. Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che il professionista non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. |
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2. Gli Stati membri possono prevedere nella loro normativa nazionale clausole contrattuali supplementari considerate abusive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1. |
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La Commissione rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile. |
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Emendamento 181 |
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Proposta di direttiva Articolo 37 |
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Le clausole contrattuali abusive non sono vincolanti sul consumatore. Il contratto continua ad essere vincolante per le parti se può rimanere in vigore senza le clausole abusive. |
Le clausole contrattuali abusive ai sensi della presente direttiva non sono vincolanti per il consumatore a norma del diritto nazionale . Il contratto continua ad essere vincolante per le parti se può rimanere in vigore senza le clausole abusive. |
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Emendamento 182 |
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Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 |
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1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra commercianti e consumatori. |
1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per impedire l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori. |
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Emendamento 184 |
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Proposta di direttiva Articolo 39 |
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Articolo 39 Riesame delle clausole contenute negli allegati 2 e 3 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le clausole che sono state determinate abusive da parte delle autorità nazionali e che essi ritengono utili ai fini della modifica della presente direttiva conformemente al paragrafo 2. 2. Alla luce delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 la Commissione modifica gli allegati II e III. Le misure dirette a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2. |
soppresso |
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Emendamento 185 |
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Proposta di direttiva Articolo 40 |
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Articolo 40 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per le clausole abusive nei contratti dei consumatori, in seguito denominato il «comitato». 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE 1, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione. |
soppresso |
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Emendamento 186 |
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Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 |
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1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri e la Commissione accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto dei diritti dei consumatori previsti dalla presente direttiva. |
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Emendamento 187 |
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Proposta di direttiva Articolo 44 |
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Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i commercianti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta. |
Gli Stati membri e la Commissione adottano misure appropriate per informare il consumatore e il professionista, specialmente attraverso gli strumenti delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione ed i mezzi di comunicazione pubblici, delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta. |
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Emendamento 188 |
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Proposta di direttiva Articolo 45 |
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Il consumatore è esonerato dal tenere in considerazione qualsiasi fornitura non richiesta di un prodotto , conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. L'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso. |
Il consumatore è esonerato da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di un bene o di un servizio , conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 , e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. In tali casi, l'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso. |
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Emendamento 189 |
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Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 2 |
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. |
soppresso |
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Emendamento 190 |
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Proposta di direttiva Articolo 46 bis (nuovo) |
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Articolo 46 bis Relazione e valutazione reciproca da parte degli Stati membri 1. Entro [il termine di recepimento] e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in cui figurano le seguenti informazioni:
2. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione. Per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri precisano nel dettaglio per quale motivo le norme del loro diritto nazionale divergenti da quelle della direttiva sono adeguate e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa. 3. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, ad esempio su un sito web dedicato, creato ed aggiornato dalla Commissione. 4. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo, i quali comunicano le proprie osservazioni su ciascuna relazione entro sei mesi dal loro ricevimento. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni. |
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Emendamento 191 |
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Proposta di direttiva Articolo 46 ter (nuovo) |
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Articolo 46 ter Informazione delle persone e delle organizzazioni che operano per la protezione dei consumatori Le persone o le organizzazioni che, conformemente alla legislazione nazionale e ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, hanno un legittimo interesse nella protezione dei consumatori, comunicano alla Commissione i risultati cui sono pervenuti in seguito alla valutazione dell'applicazione e dell'impatto della presente direttiva sui diritti dei consumatori e sul funzionamento del mercato interno. |
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Emendamento 192 |
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Proposta di direttiva Articolo 46 quater (nuovo) |
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Articolo 46 quater Relazione della Commissione e riesame Entro [un anno a decorrere dal termine di recepimento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esaustiva sull'applicazione della presente direttiva, alla luce delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 4, e dell'articolo 46 ter. Se del caso, tale relazione è corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli sviluppi nel settore dei diritti del consumatore. |
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Emendamento 193 |
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Proposta di direttiva Articolo -47 (nuovo) Direttiva 2002/65/CE |
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Articolo -47 Modifica della direttiva 2002/65/CE All'articolo 2, della direttiva 2002/65/CE la lettera a), è sostituita dalla seguente:
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Emendamento 194 |
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Proposta di direttiva Articolo 47 – paragrafo 1 |
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Sono abrogate le direttive 85/577/CEE, 93/13/CE, 97/7/CEE e 1999/44/CE, modificate dalle direttive elencate nell'allegato IV. |
Le direttive 85/577/CEE, 93/13/CEE, 97/7/CE e 1999/44/CE, modificate dalle direttive elencate nell'allegato IV sono abrogate a partire da … [data di recepimento] . |
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Emendamento 195 |
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Proposta di direttiva Articolo 48 |
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Articolo 48 Riesame La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro [inserire la stessa data indicata al secondo comma dell'articolo 46, paragrafo 1 + 5 anni]. Se necessario, essa avanza proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri. |
soppresso |
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Emendamento 196 |
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Proposta di direttiva Articolo 48 bis (nuovo) |
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Articolo 48 bis La Commissione valuta l'adozione di una proposta di regolamento sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, da cui saranno esclusi i trasporti ed i servizi sanitari. |
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Emendamento 197 |
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Proposta di direttiva Allegato I – Parte A |
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Diritto di recesso |
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Il consumatore può recedere dal presente contratto su supporto durevole entro quattordici giorni di calendario senza fornire alcuna motivazione [o, se i beni sono consegnati prima della scadenza di tale periodo, mediante restituzione dei beni]. |
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Il periodo di recesso decorre da [la recezione dei beni ordinati] (1). Il giorno [della ricezione dei beni] (2) non é computato nel calcolo del periodo di recesso. Se il termine ultimo del periodo di recesso è un giorno festivo, é un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo. |
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Il periodo di recesso si considera rispettato se la notifica del recesso é inviata o i beni sono restituiti prima della sua scadenza. L'invio della notifica di recesso o dei beni prima della scadenza del periodo di recesso deve essere dimostrabile (ad esempio mediante ricevuta postale). |
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La notifica di recesso dovrebbe essere inviata su un supporto durevole (ad esempio una lettera spedita per posta) (3) a: (4). A tal fine il consumatore può utilizzare il modulo in appresso, che però non è obbligatorio. |
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Effetti del recesso |
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Ai fini della validità del recesso il consumatore deve rispedire i beni, a [spese del professionista] (5) entro quattordici giorni dall'invio della notifica di recesso. Il periodo per il rimborso decorre dal momento della ricezione da parte del professionista della notifica di recesso o dei beni. Il giorno della ricezione della notifica di recesso non è computato nel calcolo del periodo per il rimborso. Se l’ultimo giorno di tale periodo è festivo, é un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo. |
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Qualora non sia possibile restituire i beni nel loro stato originale, il consumatore è responsabile della perdita di valore dei beni. Tale disposizione si applica unicamente nel caso in cui la perdita di valore sia imputabile ad una manipolazione diversa da quella necessaria ad accertare la natura e il funzionamento dei beni. Il consumatore potrà evitare un danneggiamento astenendosi dall'utilizzare i beni come se fossero di sua proprietà ed evitando di compiere qualsiasi azione suscettibile di ridurne il valore. |
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In caso di recesso valido, il professionista deve rimborsare entro quattordici giorni qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore. Il periodo per il rimborso decorre dalla ricezione della notifica di recesso. Il giorno della ricezione della notifica di recesso non è computato nel calcolo del periodo per il rimborso. Se l’ultimo giorno del periodo è festivo, é un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo. |
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Il professionista può vincolare il rimborso dei pagamenti alla condizione dell'avvenuta restituzione dei beni in questione. |
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Consigli per la formulazione: |
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per i contratti relativi alla prestazione di servizi, conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali: «giorno della conclusione del contratto o data in cui il consumatore riceve una copia del contratto firmato su un supporto durevole, se non è lo stesso giorno della conclusione del contratto». |
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per i contratti relativi alla prestazione di servizi, conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali: «data di conclusione del contratto o data in cui il consumatore riceve una copia del contratto firmato su un supporto durevole, se non è lo stesso giorno della conclusione del contratto». |
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Emendamento 198 |
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Proposta di direttiva Allegato I – parte B |
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(compilare e restituire il presente modulo solo se desidera recedere dal contratto) |
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Destinatario: |
Destinatario: (nome, cognome, indirizzo sociale ed eventuale indirizzo e-mail del professionista)(*) |
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Con la presente io/noi* notifichiamo il recesso dal mio/nostro* contratto di vendita dei seguenti beni/servizi* |
Con la presente io/noi* notifichiamo il recesso dal mio/nostro* contratto di vendita dei seguenti beni/servizi* |
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Ordinato il */ricevuto il* |
Ordinato il (***): |
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Nome del/dei consumatore(i) |
Nome(i) del/dei consumatore(i) ( *** ) : |
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Indirizzo del/dei consumatore(i) |
Indirizzo(i) del/dei consumatore(i) ( *** ) : |
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Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato per iscritto) |
Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è inviato in versione cartacea ) (***): |
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Data |
Data (***): |
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Emendamento 199 |
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Proposta di direttiva Allegato II – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) |
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Emendamento 201 |
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Proposta di direttiva Allegato II – parte 1 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 202 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) |
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Emendamento 203 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 204 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) |
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Emendamento 205 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 - lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 206 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera e |
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Emendamento 207 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera g |
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Emendamento 208 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera k |
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Emendamento 209 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova) |
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Emendamento 210 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 2 |
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soppresso |
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Emendamento 211 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 212 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 4 – alinea |
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Emendamento 213 |
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Proposta di direttiva Allegato III – paragrafo 4 – lettera a |
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soppressa |
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Emendamento 214 |
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Proposta di direttiva Allegato III - paragrafo 4 - lettera b |
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soppressa |
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Emendamento 215 |
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Proposta di direttiva Allegato III - paragrafo 4 - lettera d |
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soppressa |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0038/2011).
(2) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(3) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(4) GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.
(5) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.
(6) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(7) GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1.
(8) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/113 |
Giovedì 24 marzo 2011
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I
P7_TA(2011)0117
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))
2012/C 247 E/17
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0520), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0297/2010), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell’8 dicembre 2010 (1), |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0039/2011), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 35.
Giovedì 24 marzo 2011
P7_TC1-COD(2010)0274
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 580/2011)