ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2012.247.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 247E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
17 agosto 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2011-2012
Sedute del 23 e 24 marzo 2011
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 169 E del 9.6.2011.
TESTI APPROVATI

 

Giovedì 24 marzo 2011

2012/C 247E/01

Relazioni dell'UE con il Consiglio di cooperazione del Golfo
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (2010/2233(INI))

1

2012/C 247E/02

Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea (EBA)
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)

11

2012/C 247E/03

Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)

12

2012/C 247E/04

Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

13

2012/C 247E/05

Preparazione del bilancio 2012
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2012 (2011/2042(BUD))

13

ALLEGATO

19

2012/C 247E/06

Situazione in Giappone, compreso l'allarme delle centrali nucleari
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla situazione in Giappone, per quanto riguarda in particolare lo stato di allerta nelle centrali nucleari

20

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 24 marzo 2011

2012/C 247E/07

Esercizio dei diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia (interpretazione dell'articolo 128 del regolamento)
Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sull'esercizio dei diritti del Parlamento avanti la Corte di giustizia (interpretazione dell'articolo 128 del regolamento del Parlamento europeo)

21

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Mercoledì 23 marzo 2011

2012/C 247E/08

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro *
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

22

ALLEGATO I ALLA RISOLUZIONE

26

ALLEGATO II ALLA RISOLUZIONE

27

ALLEGATO III ALLA RISOLUZIONE

29

 

Giovedì 24 marzo 2011

2012/C 247E/09

Modifica del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2010)0649 – C7-0364/2010 – 2010/0318(COD))

37

P7_TC1-COD(2010)0318Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

37

2012/C 247E/10

Preferenze tariffarie generalizzate ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

38

P7_TC1-COD(2010)0140Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

38

2012/C 247E/11

Accordo sui trasporti aerei CE-USA ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))

39

2012/C 247E/12

Accordo sui trasporti aerei CE-Canada ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))

40

2012/C 247E/13

Accordo UE-Vietnam sui servizi aerei ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))

40

2012/C 247E/14

Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea: Peter Praet (BE)
Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))

41

2012/C 247E/15

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

42

P7_TC1-COD(2007)0229Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro[Em. 122 salvo dove diversamente indicato]

43

2012/C 247E/16

Diritti dei consumatori ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 marzo 2011, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

55

2012/C 247E/17

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

113

P7_TC1-COD(2010)0274Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia

113

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute del 23 e 24 marzo 2011 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 169 E del 9.6.2011. TESTI APPROVATI

Giovedì 24 marzo 2011

17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/1


Giovedì 24 marzo 2011
Relazioni dell'UE con il Consiglio di cooperazione del Golfo

P7_TA(2011)0109

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (2010/2233(INI))

2012/C 247 E/01

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di cooperazione del 25 febbraio 1989 tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sull'accordo di libero scambio fra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (1),

vista la sua risoluzione del 13 luglio 1990 sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (2),

vista la relazione sull'attuazione della strategia europea di sicurezza: garantire la sicurezza in un mondo in mutazione approvata dal Consiglio nel dicembre 2008,

visto il partenariato strategico dell'Unione europea con il Mediterraneo e il Medio Oriente approvato dal Consiglio nel giugno 2004,

vista la comunicazione congiunta del 20o Consiglio ministeriale del 14 giugno 2010 a Lussemburgo,

vista la sua relazione del 10 maggio 2010 sull'Unione per il Mediterraneo,

visto il comunicato congiunto del 19o Consiglio ministeriale del 29 aprile 2009 a Mascate,

visto il programma d'azione congiunto (2010-2013) per l'attuazione dell'accordo di cooperazione UE-CCG del 1988,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi in materia di istruzione superiore (COM(2001)0385),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sulle «Riforme nel mondo arabo: quale strategia per l'Unione europea?» (3),

visto l'accordo economico tra gli Stati del CCG, adottato il 31 dicembre 2001 a Mascate (Sultanato dell'Oman), e la dichiarazione di Doha del CCG sull'istituzione di un'unione doganale per il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo del 21 dicembre 2002,

visti gli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il Consiglio deve sollecitare l'approvazione da parte del Parlamento europeo prima della conclusione degli accordi internazionali che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria,

viste le sue relazioni annuali sui diritti dell’uomo,

vista la dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità di singoli, gruppi e organi della società nel promuovere e tutelare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti del 1998 (anche nota come «dichiarazione dei difensori dei diritti dell’uomo»),

viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante del 10, 15 e 17 marzo 2011 e le conclusioni del 21 marzo 2011 e sottolineando in tale contesto il suo pieno sostegno alla libertà di espressione e al diritto dei cittadini di manifestare pacificamente,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0042/2011),

A.

considerando che le attuali relazioni UE-CCG richiedono un costante riesame e aggiornamento in vista dei recenti, importanti e rapidi sviluppi in itinere sul posto, al cui centro dovrebbero esserci la promozione dei diritti umani e della democrazia,

B.

considerando che i manifestanti hanno espresso legittime aspirazioni democratiche in molti Stati del CCG, che la reazione violenta da parte delle autorità a fronte delle proteste in Bahrein è sfociata in morti, percosse e arresti, e che le truppe dell'Arabia Saudita, degli Emirati arabi uniti (AED) e del Kuwait sono entrate nel paese sotto l'egida del CCG per partecipare alla repressione dei manifestanti,

C.

considerando che la regione del Golfo deve essere oggi considerata come un nuovo polo economico mondiale emergente costituito dagli Stati del CCG; rilevando che l'UE è il secondo partner commerciale del CCG e che quest'ultimo rappresenta per l'UE il quinto più ampio mercato di esportazione,

D.

considerando che il contesto geopolitico del Golfo concentra delle sfide in materia di sicurezza dalle implicazioni globali e regionali (processo di pace nel Vicino Oriente, nucleare iraniano, stabilizzazione dell'Iraq, dello Yemen e del Darfur, terrorismo e pirateria) e che a tutt'oggi il CCG permane l'unica organizzazione regionale stabile basata sul multilateralismo e la cooperazione,

E.

considerando che più di un terzo del totale dei fondi sovrani mondiali è detenuto dagli Stati del CCG e che tali fondi hanno contribuito al salvataggio del sistema finanziario mondiale e europeo in risposta alla crisi,

F.

considerando che la regione del Golfo riveste un’importanza cruciale per l'UE e che, in un mondo multipolare ed interdipendente, tale tipo di cooperazione può permettere di affrontare le sfide politiche e di sicurezza,

G.

considerando che il processo di liberalizzazione e diversificazione delle strutture economiche intrapreso da svariati Stati membri del CCG comporta nuove dinamiche interne, politiche (riforme costituzionali, partecipazione politica, rafforzamento delle istituzioni) e sociali (nascita di un tessuto associativo, associazioni padronali, accesso delle donne a posizioni di responsabilità) che vanno incoraggiate e sostenute,

H.

considerando le condizioni di vita e di lavoro precarie e inaccettabili dei lavoratori migranti in particolare delle donne che lavorano come personale domestico, malgrado il ruolo centrale che essi rivestono in svariati settori di attività economica degli Stati membri del CCG e nonostante il fatto che costituiscono quasi il 40 % della popolazione totale del CCG e rappresentano circa l'80 % della popolazione di taluni Emirati,

I.

considerando che tutti e sei gli Stati membri del CCG sono monarchie ereditarie con rappresentanza politica limitata, particolarmente per le donne, e nella maggior parte dei casi senza parlamento eletto,

J.

considerando che l'importanza degli investimenti e delle sfide comuni degli Stati del CCG nell'area meridionale dell'Unione europea richiede sinergie di cooperazione tra l'Europa, il Mediterraneo e il Golfo,

K.

considerando che il riorientamento geoeconomico degli Stati del CCG verso l'Asia derivante dalla domanda crescente di idrocarburi sui mercati asiatici (Cina, India, Singapore, Giappone, Filippine, Corea del Sud) implica adesso una diversificazione delle relazioni commerciali e economiche che si consolida attraverso accordi di libero scambio e lo sviluppo di un dialogo politico,

L.

considerando il ruolo chiave degli Stati del CCG sulla scena mondiale che lo induce a condividere con l'Unione europea interessi comuni in materia di stabilità internazionale e di governance economica mondiale,

M.

considerando l'influenza crescente negli Stati del CCG nel mondo arabo-musulmano e il ruolo importante che possono svolgere nel dialogo interculturale,

N.

considerando che i negoziati sull'accordo di libero scambio tra l'UE e il CCG avviati vent'anni fa sono oggi i più antichi negoziati commerciali intrapresi dall'Unione europea e non conclusi,

O.

considerando che è necessaria una posizione chiara e un impegno duraturo dell'UE nella regione del Golfo, che garantisca all'UE una maggiore visibilità e una presenza strategica nella regione,

P.

considerando che l'inclusione di clausole politiche, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti dell'uomo, fa parte integrante di qualsiasi accordo commerciale concluso tra l'Unione europea e una parte terza,

Q.

considerando la presenza limitata dell'Unione nella regione e una percezione dell'Europa che viene spesso confusa con quella di alcuni Stati membri che hanno legami sviluppati e antichi,

R.

considerando che l'Unione europea dispone di un'esperienza in materia di rafforzamento delle capacità istituzionali, di istruzione e di ricerca, di sviluppo delle energie rinnovabili e di ambiente, di sostegno tecnico e di regolamentazione e di dialogo politico e diplomatico sulle questioni della stabilità del vicinato e della sicurezza globale,

1.

ricorda che la conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il CCG continua ad essere una priorità e che un'eventuale insuccesso confliggerebbe con interessi delle due parti; sottolinea che la conclusione dell'accordo costituirà un riconoscimento reciproco della credibilità dei due insiemi che hanno optato per il multilateralismo e l'integrazione;

2.

ritiene che, data la presenza limitata dell'Unione nella regione del Golfo, nel quadro delle nuove strutture delle relazioni esterne dell'Unione, una politica di comunicazione integrata dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'informazione mirata ed efficace sull'Unione negli Stati del Golfo;

3.

ritiene necessario che l'Unione europea elabori una strategia per la regione orientata a rafforzare le relazioni con il CCG, a sostenere il processo di integrazione regionale e a incoraggiare le relazioni bilaterali con gli Stati del CCG;

4.

sottolinea che l'obiettivo è quello di istituire un partenariato strategico con il CCG e i suoi Stati membri all'altezza del ruolo rispettivo dei due insiemi sulla scena internazionale; sottolinea l'importanza di instaurare a tal fine vertici periodici a livello di capi di Stato e di governo, indipendentemente dai progressi dei negoziati in corso;

5.

sottolinea altresì l'importanza di stabilire un partenariato paritario nell'ambito della cooperazione e del dialogo, tenendo presente le differenze tra le due entità e il potenziale di sviluppo della cooperazione e del dialogo in vari settori;

6.

chiede che siano destinate, in seno al servizio europeo di azione esterna (SEAE), maggiori risorse umane alla regione e che vengano aperte nuove missioni diplomatiche dell’UE presso gli Stati del CCG in modo da contribuire a una migliore visibilità, facilitare il dialogo politico e rafforzare l'efficacia dell'azione dell'Unione; insiste affinché tali risorse siano innanzitutto il risultato di una riassegnazione in seno al SEAE; invita gli Stati membri dell’UE che dispongono di rappresentanze diplomatiche in loco di agire in coerenza con la politica dell’UE; sottolinea che un approccio bilaterale differenziato verso gli Stati del CCG inclini a intensificare la loro cooperazione con l’UE possa solo completare e rafforzare il quadro multilaterale e chiede pertanto alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di esaminare le prospettive dischiuse da tale cooperazione bilaterale;

7.

ricorda gli sviluppi sociali e politici constatati in questi ultimi anni nella maggior parte degli Stati membri del CCG; incoraggia tutti gli Stati a proseguire i loro sforzi e li invita a compiere ulteriori passi in materia di promozione dei diritti dell'uomo, di lotta contro tutte le discriminazioni, anche quelle fondate sul genere, l’orientamento sessuale o la religione; invita gli Stati membri del CCG a garantire e a promuovere il diritto delle minoranze comprese quelle religiose, la parità tra uomini e donne, il diritto del lavoro per quanto riguarda anche i lavoratori migranti, nonché la libertà di coscienza, di espressione e di opinione; incoraggia un dialogo continuo tra l'UE e il CCG su tali materie; invita gli Stati membri del CCG a intrattenere rapporti più efficaci con la società civile e accompagnare l'emersione di strutture e associazioni locali; invita in particolare gli Stati membri del CCG a:

assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare attenzione alla libertà di parola e al diritto di associazione e di manifestazione pacifica, e ad ascoltare e tenere in considerazione le legittime istanze dei manifestanti nonché a garantirne la sicurezza,

adottare misure per incoraggiare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e all'istruzione, affrontando tutte le forme di discriminazione basata sul genere e altre disposizioni consuetudinarie o giuridiche, comprese quelle relative allo status personale,

abolire il sistema di sponsorizzazione imposto ai lavoratori migranti laddove è ancora in vigore e proseguire le riforme del diritto del lavoro al fine di garantire che i lavoratori, compresi i lavoratori migranti e domestici, godano di piena tutela giuridica e sociale,

creare sinergie con l’Unione e i suoi Stati membri per promuovere una convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti dei lavoratori domestici,

lottare contro tutte le forme di impunità, garantire l'indipendenza del sistema giudiziario, assicurare il diritto a un giudizio equo e rapido e rafforzare il ruolo degli operatori della giustizia,

adottare misure per garantire che tutte le norme relative ai diritti dell’uomo godano di ampia pubblicità e vengano utilizzate nella formazione dei servizi di ordine pubblico, degli avvocati e degli appartenenti al potere giudiziario;

8.

invita tutti gli stati membri del CCG a riconoscere un movimento popolare continuo di riforma democratica in tutta la regione, e chiede un impegno totale verso gli emergenti gruppi della società civile per promuovere un processo di genuina e pacifica transizione democratica nei loro territori, con i partner della regione e con il sostegno pieno dell'Unione europea;

9.

esprime il suo profondo rammarico per la risposta violenta e l'uso della forza contro i manifestanti da parte delle autorità del Bahrein e per l'impiego di truppe straniere sotto l'egida del CCG nella repressione dei manifestanti; considera che ciò contrasta con il sostegno del CCG alla protezione dei cittadini che richiedono libertà e democrazia in Libia; chiede l'immediata fine della violenza contro i manifestanti pacifici e l'instaurazione di un dialogo politico che possa condurre alle ulteriore necessarie riforme politiche nel paese;

10.

invita i governi degli Stati del CCG a collaborare e, in uno spirito di cooperazione, affrontare i problemi concernenti i diritti dell’uomo nella regione, soprattutto in relazione alla parità tra i sessi, alla situazione del gruppo «bidun» che riunisce in effetti gli apolidi, alle restrizioni imposte alla libertà di espressione e di riunione, compresi i diritti sindacali e la necessità di garantire l'indipendenza del potere giudiziario e il diritto a processi equi e rapidi; chiede che il proposto potenziamento del dialogo politico con il CCG verta altresì sul dialogo sui diritti dell’uomo a livello tecnico e politico;

11.

invita gli Stati del CCG a ritirare le loro riserve sulla convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne nonché sulla convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale laddove tali riserve siano ancora mantenute e tutti gli Stati membri del CCG a ratificare i protocolli facoltativi alla convenzione sui diritti del fanciullo e alla convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; sottolinea altresì l'importanza della ratifica e dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui lavoratori migranti e delle convenzioni 97 e 143 dell'OIL;

12.

incoraggia l'Unione europea a discutere ed individuare con il CCG soluzioni per rimuovere gli ostacoli al pieno ed effettivo esercizio del fondamentale diritto alla libertà di religione, sia a livello individuale che collettivo, nella sfera pubblica ed in quella privata, per le minoranze religiose in tale area del mondo;

13.

sottolinea l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso; ricorda che l'Unione europea ed il CCG hanno espresso il loro comune impegno per la promozione e la protezione dei valori di tolleranza, moderazione e coesistenza;

14.

incoraggia i governi e le assemblee parlamentari esistenti nel CCG ad intraprendere azioni immediate per ratificare senza alcuna riserva il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché a cooperare con i meccanismi tematici della commissione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e ad invitarli a recarsi in loco, in particolare il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati;

15.

ribadisce l'opposizione dell'UE alla pena di morte e l’appello del PE per una moratoria mondiale contro questa pratica; deplora al riguardo il mantenimento in vigore della pena di morte in tutti gli Stati membri del CCG; invita questi ultimi a adottare una moratoria contro le esecuzioni capitali; chiede in particolare agli Stati che utilizzano metodi barbari quali la decapitazione, la lapidazione, la crocifissione, la flagellazione o l’amputazione, di abolire tali pratiche;

16.

prende atto del programma triennale d'azione congiunto adottato dal Consiglio ministeriale del 14 giugno 2010 per rafforzare la cooperazione in numerosi settori strategici di interesse reciproco, anche creando una rete che colleghi ricercatori, docenti universitari e capi di imprese; deplora tuttavia l'assenza di uno specifico capitolo riservato a un dialogo politico aperto, regolare e costruttivo;

17.

ritiene che l'attuazione di tale programma d'azione congiunta dovrebbe essere accompagnata da un piano di finanziamento preciso e dettagliato e condotta da personale specialmente preposto a tale compito sia a Bruxelles sia negli Stati membri del CCG; sottolinea l'importanza di garantire la visibilità di tale programma e la diffusione di informazioni ampie ed accessibili alle amministrazioni e alle istituzioni interessate; chiede che sia eseguita una valutazione dei risultati al termine dei tre anni e che, in caso di risultati soddisfacenti, si consideri la creazione di un'agenzia di cooperazione UE-CCG;

18.

invita l'Unione a focalizzare maggiormente il suo programma di cooperazione con gli Stati del CCG sulle organizzazioni della società civile ed a sostenere l'emancipazione delle donne e dei giovani;

19.

manifesta la sua viva preoccupazione per il fatto che la regione del Golfo è coinvolta in una corsa agli armamenti; invita l'Unione europea a instaurare un dialogo strategico con gli Stati del CCG sulle questioni della sicurezza regionale di interesse comune (il processo di pace nel Vicino Oriente, il nucleare iraniano, la stabilizzazione dell'Iraq, dello Yemen e del Darfur, il terrorismo e la pirateria) e, a termine, contribuire alla creazione di una struttura di sicurezza regionale nel Medio Oriente in partenariato con gli Stati del Golfo;

20.

ricorda che gli Stati membri del CCG svolgono un ruolo importante in qualità di attori regionali; sottolinea che l'UE e il CCG hanno lo stesso interesse a promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente, nel Nord Africa e nel Corno d'Africa nonché a livello globale; sollecita i partner a rafforzare la loro cooperazione su tale interesse comune;

21.

prende atto della dichiarazione della CCG del 7 marzo 2011 a Abu Dhabi, che statuisce che «il consiglio ministeriale domanda che il Consiglio di Sicurezza prenda tutte le misure necessarie a proteggere i civili, incluso l'instaurazione di una zona di non sorvolo in Libia», dichiarazione che ha contribuito alla decisione della Lega araba e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di pronunciarsi essi stessi in favore di una tale zona;

22.

ribadisce il suo sostegno all'iniziativa di pace araba ispirata da uno degli Stati membri del CCG e approvata da tutti gli Stati della Lega araba e dall'Organizzazione della conferenza islamica; invita gli Stati del CCG a proseguire i propri sforzi di mediazione e di sostegno al processo di pace israelo-palestinese; chiede che l’Unione e il CCG raddoppino insieme i loro sforzi per far sì che i negoziati portino alla fine dell’occupazione dei territori palestinesi continuando ad annettere il loro sostegno pieno e completo a una soluzione del conflitto israelo-palestinese che si basi sull’esistenza dei due Stati; sottolinea l'interesse condiviso dell'Unione e del CCG a lavorare insieme verso l'instaurazione di una pace regionale equa e duratura nel Vicino Oriente; suggerisce in proposito una concertazione più regolare tra il Quartetto e il comitato di controllo della Lega araba; ricorda che l'Unione è il principale donatore di aiuti al popolo palestinese; riconosce il sostegno fornito ai rifugiati palestinesi degli Stati del CCG e il loro contributo all’ufficio di soccorsi e di lavori delle Nazioni Unite (UNRAWA); invita gli Stati membri del CCG a contribuire maggiormente al rafforzamento delle istituzioni palestinesi ed allo sviluppo economico nel quadro del programma governativo dell’Autorità palestinese e a valutare, se del caso, la possibilità di versare i loro contributi finanziari attraverso i meccanismi di aiuto internazionali esistenti;

23.

si compiace del proseguimento del processo di integrazione del CCG (unione doganale, mercato comune e, a termine, moneta unica); incoraggia la Commissione a proporre al segretariato del CCG di definire congiuntamente un quadro di cooperazione per condividere le esperienze in materia di consolidamento istituzionale, capacità amministrative, meccanismi di regolamentazione e composizione delle controversie; sottolinea che tale approccio può contribuire a instaurare processi di appropriazione;

24.

plaude alla decisione dei presidenti dei parlamenti degli Stati membri del CCG, riunitisi ad Abu Dhabi il 23 novembre 2010, di iniziare un lavoro di controllo delle attività e delle decisioni prese a livello esecutivo in seno al CCG e di instaurare una conferenza annuale delle istituzioni parlamentari degli Stati membri del CCG; si compiace della prossima istituzione di una delegazione interparlamentare per le relazioni con il Parlamento europeo; è convinto che una cooperazione approfondita a livello parlamentare apporterà un contributo importante alla costruzione di un partenariato strategico tra i due insiemi;

Relazioni commerciali

25.

ricorda la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sull’accordo di libero scambio (ALS) tra la CE e il CCG, che è stata sostenuta dal 96 % dei deputati al Parlamento europeo; osserva che le questioni sollevate nella risoluzione, quali la necessità di un accesso reciproco ai mercati, la protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, la soppressione degli ostacoli non tariffari alle prestazioni di servizi, la promozione dello sviluppo sostenibile e il rispetto delle convenzioni internazionali, restano di attualità;

26.

deplora profondamente il fatto che i negoziati sull’ALS tra l’UE e il CCG (ALS UE-CCG) abbiano subito ripetuti e notevoli ritardi e deplora la decisione del CCG di sospendere i negoziati nel 2008; ritiene che sia tempo di sbloccare i negoziati onde trovare una soluzione alternativa per trarne i massimi vantaggi per le società e le comunità d’affari delle due parti;

27.

deplora il fatto che la regione sia stata trascurata dall’UE, nonostante la sua importanza strategica in termini di forniture di petrolio, opportunità commerciali e stabilità regionale;

28.

rileva che dopo 20 anni di negoziati l’ALS non è ancora stato concluso; è consapevole del fatto che le clausole in materia di diritti dell’uomo e di migrazione clandestina si scontrano con l’opposizione di alcuni Stati del CCG;

29.

ritiene che, vista l’importanza strategica della regione, l'ALS dovrebbe essere visto non solo come un mezzo per accrescere la prosperità mediante il commercio, bensì anche come uno strumento per favorire la stabilità geopolitica;

30.

rileva che il CCG è attualmente il sesto mercato di esportazione dell’UE per ordine di importanza e che l’UE è attualmente il principale partner commerciale del CCG; constata che, nonostante il livello degli scambi sia già elevato, è ancora possibile approfondirlo e aumentarne la diversificazione fra le due parti, viste le dimensioni del mercato dell’Unione e la consistenza degli sforzi sostenuti dagli Stati del CCG al fine di diversificare le loro esportazioni; sottolinea che l'ALS offrirebbe altresì nuove opportunità in materia di cooperazione e di assistenza tecnica; reputa che la conclusione dell’ALS UE-CCG sarebbe assai propizia a un rinserramento dei legami e a una nuova diversificazione;

31.

sottolinea che, dato che gli Stati del CCG stanno avanzando verso una diversificazione economica volta a ridurre la loro dipendenza dal petrolio, un aumento degli scambi e degli investimenti nel settore dei servizi contribuirebbe a sostenere lo sviluppo delle economie del CCG;

32.

si compiace del fatto che nel corso degli ultimi due decenni le relazioni economiche tra l’UE e il CCG si siano intensificate e che il volume degli scambi tra le due parti sia notevolmente aumentato nonostante la mancanza di un ALS; ritiene pertanto che un ALS rafforzerebbe ancora di più tale crescita naturale e la integrerebbe in un ambiente più aperto, prevedibile e sicuro;

33.

rileva che per quanto riguarda l’ALS la maggior parte del lavoro è stata già fatta e reputa che la portata dell’ALS allo stato attuale sia molto promettente per entrambe le parti; invita dunque le due parti a considerare l’ALS come un ulteriore e importante passo avanti per le rispettive regioni e popoli; ritiene che l’UE e il CCG abbiano interessi e necessità comuni e che l’esperienza dell’Unione in materia d'integrazione regionale possa rappresentare una fonte d'ispirazione per il Golfo; reputa che, a tal riguardo, l’UE può fornire una valida assistenza tecnica;

34.

sottolinea che, senza interventi specifici, la mancanza di trasparenza nelle procedure di appalti pubblici e le barriere alla partecipazione di investitori stranieri nel settore dei servizi potrebbero pregiudicare la conclusione dell’accordo;

35.

è fermamente convinto che un ALS UE-CCG sarebbe estremamente vantaggioso per le due parti; ritiene che un ALS con l'Unione comporterebbe una maggiore integrazione economica del CCG e che, a seguito dell’instaurazione dell’unione doganale del CCG, esso potrebbe altresì dare maggiore slancio a progetti importanti come il mercato comune del CCG e la realizzazione di un’unione monetaria del CCG con una moneta unica; ritiene che il CCG potrebbe beneficiare delle esperienze acquisite dall'Unione durante la formazione di un mercato unico e l'adozione della moneta unica;

36.

appoggia fermamente il messaggio inviato dall’Alto rappresentante/Vicepresidente Catherine Ashton nel corso del Consiglio ministeriale congiunto UE-CCG di giugno 2010 e, più di recente, il 22 settembre 2010 nel corso della riunione UE-CCG a margine della riunione ministeriale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui è indicato che l’Unione è disposta a fare uno sforzo finale per concludere i negoziati; si compiace altresì della reazione del CCG che ha anch’esso confermato di voler concludere i negoziati;

37.

è consapevole delle sensibilità di taluni Stati del CCG sulla questione dei dazi all’esportazione, ma deplora la recente decisione dei negoziatori del CCG di ritornare sulla loro posizione del 2008 a tale riguardo, cioè di lasciare le sanzioni su tale questione al di fuori dell’ALS; è fermamente convinto che nessun ALS possa attualmente prescindere dalla questione dei dazi all’esportazione e che le regole dell’OMC indicano che gli ALS devono prevedere una sostanziale liberalizzazione sia delle importazioni sia delle esportazioni;

38.

raccomanda che l’UE destini risorse maggiori al CCG tramite lo strumento finanziario di cooperazione con i paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito, che dovrebbe essere reso più visibile e concentrarsi su programmi di formazione destinati ai funzionari locali, comprese le questioni commerciali;

39.

ricorda che a seguito del trattato di Lisbona la politica commerciale internazionale è uno degli strumenti della politica estera dell’UE e che, in tale ambito, l’Unione annette priorità assoluta al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo fondamentali, nonché delle dimensioni sociale e ambientale in tutti i suoi accordi internazionali; chiede pertanto che qualsiasi futuro accordo di libero scambio comporti una clausola in materia di diritti dell’uomo efficace e vincolante;

40.

constata che nei sei Stati del CCG vivono 15 milioni di lavoratori migranti e che essi rappresentano il 40 % della popolazione totale; rammenta la situazione precaria dei lavoratori migranti negli Stati del Golfo evidenziata dall’OIL e ne sostiene la richiesta di introdurre un salario minimo nella regione, onde non peggiorare ulteriormente la posizione dei lavoratori nazionali e migranti; sostiene altresì il diritto di tutti i lavoratori di costituire sindacati e di aderirvi per difendere i propri interessi;

41.

insiste sulla necessità di rispettare i principi democratici e i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; esorta gli Stati membri del CCG a combattere la discriminazione nei confronti delle donne e lo sfruttamento dei bambini, in particolare sul mercato del lavoro, e ad applicare efficacemente le convenzioni dell'ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e sui diritti del fanciullo;

42.

reputa che la ratifica e la piena attuazione, da parte degli Stati membri del CCG, del quadro stabilito dalle convenzioni dell'ONU contro la criminalità transfrontaliera organizzata, dalla convenzione ONU contro la corruzione e dalla convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nei negoziati dell’ALS;

43.

ritiene che la conclusione di un ALS rafforzerebbe considerevolmente le attuali relazioni tra gli Stati membri dell’UE e gli Stati del CCG e fornirebbe valore aggiunto al recente programma d’azione congiunto, in particolare rafforzando le capacità e le istituzioni, anche in seno al segretariato del CCG; deplora che la presenza diplomatica dell’Unione negli Stati del CCG resti minima e insiste affinché, a seguito della creazione del SEAE, l’Unione rafforzi la sua presenza diplomatica nella regione, istituendo una delegazione dell'Unione in ciascuno dei sei Stati del CCG che cooperi strettamente con i servizi diplomatici nazionali degli Stati membri dell’UE presenti in tali Stati per sfruttare al massimo l’esperienza acquisita sulla regione; ritiene che una presenza diplomatica più importante accrescerebbe considerevolmente le prospettive di una rapida conclusione dell’ALS e della sua ulteriore attuazione;

44.

propone di istituire un vertice regolare di capi di Stato e di governo tra l’UE e il CCG; sottolinea che tale vertice potrebbe rafforzare i legami politici, finanziari, economici, commerciali e culturali tra l’UE e il CCG in proporzioni estremamente elevate; incoraggia fortemente i decisori politici di primo piano dell’UE e del CCG a riunirsi su base regolare al fine di definire e difendere congiuntamente gli interessi comuni, aumentando così la probabilità di giungere alla conclusione e alla firma dell’ALS al più presto possibile; è del parere che i decisori politici di primo piano dell’UE e del CCG dovrebbero compiere passi avanti in tale senso, indipendentemente dalla conclusione e dalla firma dell’ALS;

45.

si compiace del fatto che nel corso degli anni l’Unione e il CCG siano diventati importanti partner nel settore degli investimenti e che nel 2008 il CCG sia stato, insieme all'Iraq e allo Yemen, il principale investitore nell'Unione; ritiene che la conclusione dell’ALS o quanto meno la riapertura ufficiale dei negoziati aprirà senza alcun dubbio la strada a nuovi accordi, il che incoraggerà e faciliterà gli investimenti esteri diretti (IED) reciproci, nella prospettiva di eliminare gli ostacoli alle quote di partecipazione straniera e alla protezione degli investimenti; ricorda che in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona gli IED rientrano tra le competenze dell’Unione, il che accresce ancor più la probabilità di una conclusione rapida di un ALS UE-CCG; rileva che qualsiasi futuro ALS deve offrire nuove opportunità d'investimento alle due parti, rafforzando le possibilità del CCG di soddisfare i criteri per partecipare a un accordo per investimenti europei, nel quadro della futura politica europea di investimenti;

46.

sottolinea che la diminuzione dei dazi doganali del CCG, come risultato dell'ALS, aumenterebbe l'attrattiva degli investimenti esteri effettuati da imprese transnazionali; è convinto che l’ALS comporterà un aumento degli investimenti relativi ai servizi, il che favorirà lo sviluppo degli Stati del CCG e degli Stati membri dell’Unione;

47.

suggerisce di utilizzare l’euro in tutti i tipi di scambi commerciali tra l’UE e il CCG; si compiace del fatto che, dalla sua creazione, il CCG abbia espresso la volontà di creare un’unione doganale e monetaria; constata che, mentre la prima è entrata in vigore nel 2009, i negoziati su una moneta comune sono ancora in corso;

48.

rileva che i sei Stati del CCG fruiscono attualmente di un accesso preferenziale al mercato dell’UE nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell’UE; sottolinea che tutti gli Stati del CCG dovrebbero, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008, non solo ratificare, ma anche applicare efficacemente tutte le 27 convenzioni dell'OIL e dell'ONU di cui all’Allegato III di detto regolamento; ritiene che, tenuto conto del livello dei progressi economici nella regione, l’ALS costituirebbe uno strumento in grado di ripartire i vantaggi economici in tutta quanta l'area;

49.

ribadisce che l’obiettivo primario dell'UE nelle sue relazioni con il CCG dovrebbe essere quello di concludere l’ALS, che rappresenterà un importante accordo di libero scambio da regione a regione; tuttavia, fino a che esso non sarà stato concluso e sulla scorta delle iniziative già assunte dai principali importanti partner commerciali del CCG, incoraggia l’alto rappresentante/vicepresidente e il commissario incaricato del commercio a studiare approcci sostitutivi per le future relazioni commerciali con gli Stati del CCG sotto forma di accordi bilaterali tra l’UE e gli Stati del Golfo, che sono già disposti a assumere un maggior numero di impegni con l’UE, tenendo conto dell'eterogeneità economica di questi Stati, delle loro varie reazioni alla crisi finanziaria e delle loro relazioni con altri partner commerciali;

Energia

50.

plaude all'importante cooperazione instaurata in materia di energia tra l'Unione europea e i suoi partner mediterranei, allargata adesso alle energie rinnovabili; ritiene che sinergie in tali settori di attività tra le tre zone geografiche debbano essere incoraggiate per via della convergenza di interessi, attraverso un know-how tecnologico e grazie a finanziamenti e abbondanza di risorse (sole, vento); si compiace dell'attuazione della rete di consulenza UE-CCG sulle energie pulite che rivestono adesso un interesse primordiale per gli Stati del CCG;

51.

nota che, tenuto conto delle relazioni strategiche, economiche, politiche e culturali tra i paesi del Golfo ed i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, nonché del ruolo sempre più influente dei paesi del Golfo nei confronti dei paesi del Mediterraneo, potrebbe essere previsto un partenariato rafforzato e strutturato tra il CCG e l'Unione per il Mediterraneo, e che l'Unione europea dovrebbe impegnarsi attivamente nella promozione di tale progetto, vantaggioso per tutte le parti;

52.

elogia il lavoro svolto dal gruppo di esperti di energia UE-CCG, in particolare per quanto riguarda il gas naturale, l'efficienza energetica e la sicurezza nucleare;

53.

invita la Commissione, alla luce della sfida del cambiamento climatico e del crescente consumo di energia nelle due regioni, a considerare l'efficienza energetica uno dei principali ambiti da sviluppare e a intensificare la cooperazione in tale materia;

54.

riconosce che attualmente il fabbisogno energetico dell'UE è in gran parte coperto dai combustibili fossili; osserva, tuttavia, che la futura domanda di petrolio dell'UE sarà condizionata da diversi fattori, quali le politiche climatica ed energetica, i costi delle forniture, la volatilità dei prezzi e gli sviluppi industriali (ad esempio in relazione all'efficienza energetica e alla mobilità elettrica), che, combinati tra loro, generano incertezza circa la domanda futura e gli investimenti a monte e a valle per quanto riguarda la capacità di produzione;

55.

invita a una maggiore trasparenza dei dati relativi a petrolio e gas in vista delle prospettive future dell'offerta e della domanda a garanzia del reciproco interesse a mercati petroliferi prevedibili; si compiace, pertanto, dell'iniziativa comune sui dati sul petrolio (Joint Oil Data Initiative);

56.

si rallegra della determinazione del Consiglio ministeriale congiunto di adoperarsi a rafforzare la cooperazione in materia di ambiente e cambiamento climatico;

57.

riconosce che gli sforzi del CCG per incrementare il potenziale in termini di riserve di gas naturale e di gas naturale liquefatto (GNL) sono in linea con l'aspirazione dell'UE di diversificare le fonti e le rotte di transito dell'energia; sottolinea, pertanto, l'importanza di aumentare le importazioni di GNL nell'UE, includendo terminali GNL lungo il corridoio meridionale, e di creare collegamenti con i gasdotti del CCG, sia direttamente sia attraverso l'allacciamento a condotti già esistenti o in via di realizzazione come l'AGP (Arab gas pipeline), il Nabucco e l'ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-Italia);

58.

incoraggia gli Stati membri del CCG a coordinare con i loro partner europei l'ulteriore sviluppo della tecnologia di liquefazione del gas naturale al fine di integrarla meglio nel mix energetico europeo; sottolinea che il CCG potrebbe anche utilizzare la tecnologia di liquefazione del gas come alternativa all'emissione di gas bruciati nell'atmosfera;

59.

pone l'accento sul fatto che l'UE ha l'opportunità di investire nelle capacità di produzione di energia del CCG sfruttando le più moderne tecnologie di generazione, trasmissione e interconnessione; incoraggia, a questo proposito, una cooperazione futura incentrata soprattutto sull'integrazione delle reti elettriche e sulle tecnologie delle reti intelligenti;

Industria e materie prime

60.

sottolinea l'importanza di un partenariato affidabile tra l'UE e il CCG per quanto concerne l'utilizzo delle materie prime e l'accesso alle stesse; è favorevole alla creazione di mercati aperti delle merci e alla rimozione degli ostacoli non tariffari; accoglie positivamente tutti gli sforzi già profusi nell'ambito dei negoziati di libero scambio al fine di garantire approvvigionamenti di materie prime sicuri e duraturi;

61.

chiede un impegno comune per risolvere i problemi legati alla speculazione e alla volatilità dei prezzi delle materie prime attraverso una maggiore trasparenza e una più attenta vigilanza sulle vendite di prodotti derivati OTC; valuta positivamente, in tale contesto, il recente appello dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) a favore di controlli più rigorosi sulle operazioni OTC e gli sforzi da parte francese per lottare contro la speculazione sui prodotti di base nell'ambito del G-20;

R&S e innovazione

62.

evidenzia l'importanza di approfondire la cooperazione bilaterale con il CCG nell'ambito di programmi relativi alle tecnologie e alla ricerca, con particolare rifermento alle nuove industrie basate sulla conoscenza in settori quali le fonti di energia rinnovabili, la cattura e l’immagazzinamento del CO2, i derivati del petrolio e del gas, l'efficienza energetica e la biomassa; invita a istituire una cooperazione che abbini al trasferimento di tecnologie un approvvigionamento di materie prime sicuro e duraturo;

63.

chiede che il Consiglio europeo per la ricerca (CER) e l'Istituto europeo di tecnologia (IET) rafforzino la loro collaborazione con il CCG al fine di promuovere e portare avanti il dialogo scientifico e la cooperazione tra le due regioni anche in questo settore;

Istruzione

64.

ricorda che gli Stati membri del CCG hanno fatto dell'istruzione una priorità nazionale a motivo dell'elevato fabbisogno in termini di risorse umane (corpo docente insufficiente), contenuti di formazione (inadeguatezza rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro), di qualità dei programmi (metodologia e materiali didattici ormai datati) e di ricorso alle nuove tecnologie; invita a sostenere attivamente gli sforzi profusi dalle autorità per rispondere a questi deficit e proporre una cooperazione ambiziosa nel settore dell'insegnamento superiore, secondario e primario atta a favorire un maggiore accesso all’insegnamento per gli uomini e le donne;

65.

sottolinea che tale cooperazione dovrebbe includere un più forte sostegno a favore di programmi di scambi destinati a studenti, docenti universitari e professionisti; deplora che il programma Erasmus Mundus resti quasi sconosciuto in tutta la regione, in particolare a causa di una carenza di informazioni; plaude alle iniziative prese da alcune università francesi, britanniche e tedesche di istituire partenariati universitari e programmi di scambi; ricorda tuttavia che in tale ambito l'Europa è superata dagli Stati Uniti e dall’Asia; invita la Commissione a prevedere delle giornate di informazione e di promozione in loco dell'insegnamento e della ricerca scientifica europea; insiste sul fatto che tali programmi di scambi concernano studenti, insegnanti, ricercatori e personale amministrativo, garantendo nel contempo una rappresentanza di genere equilibrata; ritiene che si dovrebbero istituire programmi di scambi rivolti a fasce di età più giovani, in particolare studenti delle scuole medie e superiori;

66.

accoglie con favore il progetto Al-Jisr sulla diplomazia pubblica e le azioni di sensibilizzazione che, grazie al sostegno della Commissione, si sono rivelate di grandissima utilità; incoraggia a tale riguardo i servizi dell'alto rappresentante/vicepresidente a valutare l'estensione delle attività di diplomazia pubblica in una regione in cui l'Unione europea non è ancora compresa appieno e in cui i meccanismi previsti per superare tale carenza sono limitati; sottolinea l'importanza di sviluppare una migliore strategia di comunicazione, inclusa la necessità di illustrare le politiche e le posizioni dell'Unione europea in lingua araba, al fine di raggiungere un pubblico più ampio nella regione;

67.

sottolinea che la mancanza di programmi di cooperazione tra l'Unione europea ed il CCG nel settore dei mezzi di comunicazione si traduce in un deficit di informazione; invita la Commissione a proporre misure intese a coinvolgere gli Stati del CCG in una cooperazione più stretta in materia, al fine di accrescere la visibilità dell'Unione nella regione e promuovere la comprensione reciproca;

68.

ritiene essenziale rimediare alle carenze esistenti in Europa in materia di ricerca e di studi sugli Stati del Golfo; incoraggia l'istituzione nelle università di programmi di studi contemporanei dedicati a questa parte del mondo arabo; ritiene che si dovrebbero altresì proporre programmi di studi sull'Unione europea nelle università della regione;

*

* *

69.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio dell’Unione europea, al presidente della Commissione europea, alla vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al segretariato del CCG, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri del CCG.


(1)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 83.

(2)  GU C 231 del 17.9.1990, pag. 216.

(3)  GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 100.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/11


Giovedì 24 marzo 2011
Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea (EBA)

P7_TA(2011)0111

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)

2012/C 247 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 10 marzo 2011 dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea),

visto l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (1),

visto che, nella riunione del 17 marzo 2011, la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione del candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea),

visto l'articolo 120 del suo regolamento,

A.

considerando che Adam Farkas soddisfa i criteri di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010,

1.

approva la nomina di Adam Farkas a direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea).


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/12


Giovedì 24 marzo 2011
Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

P7_TA(2011)0112

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)

2012/C 247 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 10 marzo 2011 dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali),

visto l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (1),

visto che, nella riunione del 17 marzo 2011, la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione del candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali),

visto l'articolo 120 del suo regolamento,

A.

considerando che Carlos Montalvo soddisfa i criteri di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010,

1.

approva la nomina di Carlos Montalvo a direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/13


Giovedì 24 marzo 2011
Nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

P7_TA(2011)0113

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

2012/C 247 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 28 febbraio 2011 dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),

visto l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (1),

visto che, nella riunione del 17 marzo 2011, la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione del candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),

visto l'articolo 120 del suo regolamento,

A.

considerando che Verena Ross soddisfa i criteri di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010,

1.

approva la nomina di Verena Ross a direttore esecutivo dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/13


Giovedì 24 marzo 2011
Preparazione del bilancio 2012

P7_TA(2011)0114

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2012 (2011/2042(BUD))

2012/C 247 E/05

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020 (2),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2011 (3),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e sulle iniziative da adottare (relazione intermedia) (4),

vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla governance economica (5),

vista la programmazione finanziaria aggiornata della Commissione per il periodo 2007-2013, trasmessa a norma del punto 46 del suddetto AII del 17 maggio 2006,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011,

viste le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 2011 sugli orientamenti di bilancio per il 2012,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0058/2011),

Un bilancio 2012 sotto gli auspici di una governance economica europea rafforzata, del meccanismo del semestre europeo e degli obiettivi della strategia Europa 2020 per il rilancio della crescita e dell'occupazione

1.

è del parere che la strategia Europa 2020 dovrebbe aiutare l'Europa a lasciarsi alle spalle la crisi e a uscirne più forte, attraverso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sulla base dei cinque obiettivi principali per l'Unione, vale a dire: promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni e la spesa pubblica per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, realizzare gli obiettivi in materia di cambiamento climatico ed energia, migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'integrazione sociale, in particolare riducendo la povertà; ricorda che gli stessi Stati membri hanno pienamente sottoscritto questi cinque obiettivi;

2.

rileva la necessità di garantire un certo grado di coerenza tra il conseguimento degli obiettivi in questione e le risorse loro assegnate a livello europeo e nazionale; insiste sulla necessità che la politica di bilancio dell'Unione sia conforme a tale principio; ritiene che il semestre europeo, quale nuovo meccanismo per il rafforzamento della governance economica europea, dovrebbe fornire l'occasione di determinare il modo migliore per conseguire i suddetti cinque obiettivi principali;

3.

esprime la ferma convinzione che il semestre europeo debba essere finalizzato a migliorare il coordinamento e la coerenza delle politiche economiche e di bilancio nazionali ed europee; è del parere che esso debba concentrarsi sul miglioramento delle sinergie tra investimenti pubblici europei e nazionali per meglio conseguire gli obiettivi politici generali dell'Unione europea; prende atto delle differenze fondamentali tra la struttura del bilancio UE e quella dei bilanci nazionali; ritiene tuttavia che occorra determinare quanto prima la spesa pubblica aggregata, a livello di Unione e di Stati membri, destinata a obiettivi politici comuni;

4.

prende atto dei timori manifestati dal Consiglio circa i vincoli economici e di bilancio a livello nazionale, rammentando tuttavia, in primo luogo, che ai sensi delle disposizioni del trattato, il bilancio UE non può essere in disavanzo; ricorda che, nel 2009, il disavanzo pubblico accumulato nell'insieme dell'Unione europea ammontava a 801 miliardi di EUR e che il bilancio dell'Unione rappresenta appena il 2 % della spesa pubblica totale della stessa;

5.

ritiene tuttavia che la difficile situazione economica nell'Unione renda più che mai necessario garantire la buona esecuzione del bilancio UE, la qualità della spesa nonché un utilizzo ottimale dei finanziamenti esistenti dell'Unione; propone che si proceda a un riesame approfondito delle linee tradizionalmente sottoutilizzate o in cui sono emersi problemi di attuazione;

6.

è del parere che il bilancio UE apporti un valore aggiunto alla spesa pubblica nazionale, avviando, sostenendo e integrando gli investimenti in quei settori di politica che sono al centro della strategia Europa 2020; ritiene inoltre che il bilancio UE abbia un ruolo fondamentale da svolgere per aiutare l'Unione a uscire dall'attuale crisi economica e finanziaria grazie alla sua capacità catalizzatrice atta a stimolare gli investimenti, la crescita e l'occupazione in Europa; ritiene altresì che il bilancio dell'Unione possa quanto meno attenuare gli effetti delle attuali politiche di bilancio nazionali restrittive, sostenendo nel contempo gli sforzi dei governi nazionali; rileva inoltre che il fatto di ridurre l'entità del bilancio UE, data la sua natura redistributiva, può pregiudicare la solidarietà europea e avere ripercussioni negative sul ritmo dello sviluppo economico in numerosi Stati membri; ritiene che un'impostazione basata unicamente sul contrasto tra «contributore netto» e «beneficiario netto» non tenga debitamente conto degli effetti di ricaduta da uno Stato membro dell'Unione all'altro e indebolisca pertanto gli obiettivi comuni di politica dell'Unione stessa;

7.

rammenta che il conseguimento delle sette iniziative faro contemplate dalla strategia Europa 2020 presupporrà ingenti investimenti orientati al futuro, che la Commissione europea, nella sua comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea (COM(2010)0700), stima ad almeno 1 800 miliardi di EUR entro il 2020; sottolinea che uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020 – vale a dire, promuovere la creazione di posti di lavoro e un'occupazione di qualità per tutti gli europei – potrà essere raggiunto soltanto effettuando ora e senza ulteriori ritardi i necessari investimenti in materia di istruzione, a favore di una società della conoscenza, ricerca e sviluppo, innovazione, PMI, nuove tecnologie e tecnologie verdi; chiede un rinnovato compromesso politico tra la riduzione dei disavanzi pubblici e del debito e la promozione di siffatti investimenti; dichiara la propria disponibilità, al fine di rendere maggiore l'impatto del bilancio UE e di contribuire alla capacità di risposta dell'Unione alla crisi economica, a esaminare soluzioni possibili per ampliare gli strumenti esistenti che permettono di accrescere la sinergia tra il bilancio dell'UE e gli interventi della BEI, onde sostenere gli investimenti a lungo termine; accoglie con favore l'avvio, da parte della Commissione, di una consultazione pubblica sull'«iniziativa delle obbligazioni per il finanziamento di progetti (project bond) nel quadro di Europa 2020»;

8.

è pertanto contrario ai tentativi di limitare o ridurre gli stanziamenti di bilancio legati al conseguimento dei principali obiettivi e delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020; rileva che un simile tentativo sarebbe controproducente e comporterebbe assai probabilmente il fallimento di Europa 2020, come si è verificato per la strategia di Lisbona; è del parere che la strategia Europa 2020 possa essere credibile soltanto se dispone di finanziamenti adeguati e ricorda di aver sollevato a più riprese questa grave questione politica; ribadisce la propria ferma richiesta alla Commissione di chiarire la dimensione finanziaria delle iniziative faro e di informare il Parlamento in merito alle risorse di bilancio necessarie per l'attuazione della strategia Europa 2020;

9.

sottolinea il fatto che le misure di bilancio non sono l'unico fattore per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, ma che gli sforzi in materia di bilancio devono essere completati con proposte concrete di semplificazione, al fine di creare il contesto necessario per realizzare i nostri obiettivi nei settori dell'occupazione, della ricerca e dell'innovazione, comprese le tecnologie verdi e le tecnologie energetiche; è ugualmente convinto che il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, compresa la creazione di nuovi impieghi «verdi», sia una questione non solo di risorse di bilancio maggiori, ma anche di un riorientamento qualitativo delle attuali politiche dell'UE, compresa la PAC, tenendo debitamente conto dei criteri di sostenibilità;

10.

è inoltre del parere che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2012, anche in settori non direttamente connessi alla realizzazione della strategia Europa 2020, debbano essere mantenuti a un livello adeguato al fine di garantire la prosecuzione delle politiche dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi ben oltre la durata dell'attuale crisi economica;

11.

chiede maggiore coerenza tra le politiche esterne e le politiche interne dell'UE, tenendo presente il forte impatto che sviluppi globali possono avere sull'ambiente economico, naturale e industriale, sulla competitività e sull'occupazione dell'UE; sottolinea quindi la necessità di dotare l'Unione europea delle risorse finanziarie necessarie per poter rispondere adeguatamente alle crescenti sfide globali nonché per difendere e promuovere efficacemente i suoi interessi e valori fondamentali comuni, quali i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto, le libertà fondamentali e la protezione dell'ambiente; ricorda che un aumento moderato delle spese a livello di Unione europea consente spesso di realizzare risparmi in proporzione più elevati a livello di Stati membri;

12.

ritiene che l'UE abbia un ruolo importante da svolgere nell'aiutare e nel sostenere finanziariamente i paesi arabi in questo momento storico di sviluppo democratico e di trasformazione economica e sociale; si compiace a tale riguardo della comunicazione della Commissione «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200);

13.

deplora la mancanza di una dimensione parlamentare al primo esercizio del semestre europeo, nonostante il ruolo che svolgono il Parlamento europeo e i 27 parlamenti nazionali nelle loro rispettive procedure di bilancio; esprime per contro la ferma convinzione che un maggiore coinvolgimento parlamentare rafforzerebbe in maniera significativa il carattere democratico e la trasparenza di tale meccanismo; sostiene l'iniziativa della propria commissione per i bilanci di organizzare, come primo passo, una riunione con i parlamenti nazionali al fine di discutere le linee generali del bilancio 2012 degli Stati membri e dell'Unione europea;

14.

accoglie con favore l'impegno pubblico delle Presidenze ungherese e polacca di instaurare un dialogo aperto e costruttivo con il Parlamento europeo su questioni di bilancio nel 2011; ribadisce la propria disponibilità a lavorare in stretta cooperazione con il Consiglio e la Commissione, nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato di Lisbona; si attende che nel corso della procedura di bilancio 2012 si tenga pienamente conto dei presenti orientamenti;

Sostenibilità e responsabilità al centro del bilancio 2012 dell'UE

15.

constata che, per il 2012, il quadro finanziario pluriennale (QFP) relativo al periodo 2007-2013 prevede un importo complessivo di 147,55 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno (SI) e un importo totale massimo di 141,36 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento (SP); ricorda che tali importi sono comunque nettamente inferiori (di circa 25 miliardi di EUR per gli SI e di circa 22 miliardi di EUR per gli SP) al massimale stabilito nella decisione relativa al vigente sistema delle risorse proprie;

16.

sottolinea che la programmazione finanziaria presentata dalla Commissione il 31 gennaio 2011 rappresenta una dotazione di riferimento indicativa per gli stanziamenti d'impegno per ciascuno dei programmi e delle azioni in corso dell'Unione europea; constata che il volume globale degli stanziamenti d'impegno può essere fissato a 147,88 miliardi di EUR;

17.

sottolinea che tali cifre costituiscono una ripartizione annuale degli importi pluriennali complessivi stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio in sede di adozione dei programmi e delle azioni in questione; sottolinea altresì che gli importi annuali programmati rappresentano stanziamenti che consentono di realizzare gli obiettivi e le priorità dell'Unione, in particolare nel contesto della strategia Europa 2020; ravvisa, tuttavia, la possibilità di un certo margine di manovra nell'ambito di talune rubriche del QFP, dato il carattere alquanto provvisorio degli importi indicativi (in particolare alla rubrica 2) presentati dalla Commissione in quella fase dell'esercizio;

18.

rileva che il bilancio 2012 è il sesto di sette bilanci nell'ambito dell'attuale QFP; ritiene che i due rami dell'autorità di bilancio dispongano quindi attualmente di un quadro più chiaro delle carenze e degli sviluppi positivi associati agli attuali programmi pluriennali; osserva che le revisioni intermedie della maggior parte dei programmi definiti in codecisione hanno già avuto luogo e invita la a Commissione presentare le implicazioni di bilancio risultanti da tale esercizio; sottolinea a tale proposito la propria determinazione – ove ciò risulti necessario per sostenere e rafforzare le priorità politiche dell'Unione europea, come anche per rispondere a nuove esigenze politiche, e in stretta collaborazione con le proprie commissioni specializzate – ad avvalersi pienamente anche del punto 37 dell'AII (che prevede un margine di flessibilità legislativa del 5 %);

19.

evidenzia il fatto che lasciare margini sufficienti al di sotto di tutte le rubriche del QFP non è l'unica soluzione per far fronte agli imprevisti; richiama l'attenzione sul ricorrente sottofinanziamento di talune rubriche del QFP, segnatamente le rubriche 1a, 3b e 4, rispetto alle esigenze e alle priorità politiche dell'Unione approvate dagli Stati membri; ritiene che l'approccio alla base degli orientamenti di bilancio del Consiglio per il 2012 non rifletta una prospettiva di lungo termine e possa mettere a rischio le azioni e i programmi esistenti in caso di imprevisti o qualora dovessero emergere nuove priorità politiche; sottolinea che gli eventi verificatisi di recente in numerosi paesi del Nord Africa configurano già una situazione di questo tipo e invita la Commissione a valutare in che modo gli attuali strumenti finanziari dell'UE potrebbero essere utilizzati per sostenere l'aspirazione alla democrazia;

20.

ritiene per contro che ci si debba avvalere pienamente dei vari meccanismi di flessibilità previsti dall'AII (quali gli storni di stanziamenti di spesa tra diverse rubriche o l'attivazione dello strumento di flessibilità) e ricorda che è stato necessario farvi ricorso ogni anno dal 2007 per far fronte alle diverse sfide emerse; si attende che il Consiglio cooperi pienamente per quanto riguarda l'uso di tali strumenti e partecipi in una fase precoce ai relativi negoziati onde evitare di rendere sproporzionatamente lunghe e ardue le trattative sulla loro attivazione;

21.

sottolinea a tale proposito che mantenere sotto stretto controllo gli stanziamenti d'impegno richiederebbe non solo sostanziali riassegnazioni e una ridefinizione delle priorità, ma anche l'individuazione congiunta di eventuali priorità negative e di risparmi da parte delle istituzioni; esorta vivamente le proprie commissioni specializzate a intraprendere con serietà il processo volto a definire priorità politiche chiare in tutti i settori strategici dell'UE; sottolinea tuttavia che occorre a tal fine una maggiore flessibilità di bilancio e che una revisione del QFP (ad esempio prevedendo una compensazione tra le rubriche del QFP attuale) può essere necessaria per consentire all'Unione di funzionare, quando si tratta non solo di far fronte alle nuove sfide, ma anche di agevolare il processo decisionale nell'ambito delle istituzioni, onde adeguare le risorse di bilancio all'evoluzione delle circostanze e delle priorità; sottolinea che tale processo deve essere pienamente trasparente;

22.

sottolinea che il rafforzamento di una serie di politiche e le nuove competenze stabilite a livello di Unione europea in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona dovrebbero comportare logicamente un'accresciuta capacità finanziaria dell'UE, il che non corrisponde certamente alla realtà per il 2011, il primo anno successivo all'entrata in vigore di detto trattato; rammenta al Consiglio e alla Commissione la dichiarazione politica allegata al bilancio 2011, in cui la Commissione si impegna ad esaminare le possibilità di rafforzamento dei settori prioritari del trattato di Lisbona e a valutare attentamente il fabbisogno in sede di stesura del progetto di bilancio 2012; si attende che la Commissione tenga fede all'impegno assunto, ad esempio proponendo di trasformare in programmi pluriennali i progetti pilota o le azioni preparatorie legati al trattato di Lisbona che hanno avuto esito positivo;

23.

considera affidabile l'approccio seguito dalla Commissione nel determinare le sovvenzioni a favore delle agenzie decentrate dell'UE a titolo del bilancio dell'Unione e ritiene che fornisca i giusti incentivi; rileva che le sovvenzioni di bilancio a favore delle agenzie dell'Unione non si limitano affatto alle sole spese amministrative, ma bensì contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e degli obiettivi dell'Unione europea in generale, quali stabiliti dall'autorità legislativa; ribadisce la necessità di esaminare scrupolosamente le richieste di nuovi posti in relazione ai nuovi compiti che sono stati loro affidati; sottolinea cionondimeno che è importante prevedere un finanziamento adeguato per le agenzie i cui compiti sono stati potenziati cosicché le loro prestazioni non ne risentano; richiede un approccio specifico all'assunzione di personale scientifico specializzato che abbia maturato esperienza professionale, soprattutto allorché i posti in questione sono finanziati esclusivamente tramite commissioni e non hanno pertanto alcuna incidenza sul bilancio UE; sostiene il lavoro svolto dal gruppo di lavoro interistituzionale sul futuro delle agenzie, istituito all'inizio del 2009, e attende con interesse le sue conclusioni, in particolare per quanto riguarda i punti suesposti;

Livello dei pagamenti, RAL e finanziamento del bilancio UE

24.

osserva che il livello dei pagamenti per il 2012 sarà direttamente riconducibile agli impegni giuridici e politici degli anni precedenti; ritiene che sia prevedibile un incremento rispetto al livello del bilancio 2011, incremento che reputa in linea con l'andamento generale dei pagamenti nel periodo di programmazione 2007-2013 (si vedano le tabelle in allegato);

25.

sottolinea l'urgente necessità di affrontare il problema del livello crescente degli impegni ancora da liquidare (RAL) alla fine del 2010 (194 miliardi di EUR, si veda la tabella in allegato); si rammarica dell'atteggiamento assunto dal Consiglio, che ha deciso a priori del livello dei pagamenti senza prendere in considerazione un'attenta valutazione dei bisogni reali; rileva che il livello dei RAL è particolarmente elevato nell'ambito della rubrica 1b; non considera una soluzione valida la proposta del Consiglio di ridurre gli stanziamenti d'impegno del bilancio UE per ridurre il livello dei RAL, in quanto nuocerebbe al conseguimento degli obiettivi e delle priorità dell'Unione concordati in precedenza; sottolinea a tale proposito l'impegno preso dal Consiglio in una dichiarazione congiunta con il Parlamento circa la possibilità di soddisfare le necessità che emergono a livello dei pagamenti 2011 attraverso un bilancio rettificativo;

26.

sottolinea che un certo livello di RAL in sede di attuazione dei programmi pluriennali risulta inevitabile e che l'esistenza di impegni da liquidare comporta, per definizione, la necessità di effettuare i corrispondenti pagamenti; chiede pertanto il mantenimento di un adeguato rapporto tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento e intende fare tutto il possibile, nel corso dell'intera procedura di bilancio, per ridurre la discrepanza tra queste due categorie di stanziamenti;

27.

condivide il parere del Consiglio secondo cui andrebbe promosso un bilancio realistico; invita la Commissione a garantire che il suo progetto di bilancio sia basato su questo principio; rileva tuttavia che l'esecuzione degli anni passati, che è andata comunque migliorando nel corso degli ultimi esercizi, in alcuni casi può non costituire un indicatore molto preciso del fabbisogno per il 2012, dal momento che, per determinati programmi, l'attuazione potrebbe subire un'accelerazione nel 2012 e di conseguenza potrebbero crescere le necessità di pagamento; sostiene l'invito rivolto dal Consiglio agli Stati membri a fornire migliori previsioni di attuazione, in particolare al fine di evitare la sottoutilizzazione dei finanziamenti, e ritiene che spetti agli stessi Stati membri compiere il grosso degli sforzi in tal senso, visto che il livello del progetto di bilancio stabilito dalla Commissione si basa principalmente sulle loro previsioni (in particolare per la rubrica 2) e sulla loro capacità di esecuzione; ricorda che gli Stati membri gestiscono, insieme alla Commissione, oltre l'80 % dei finanziamenti dell'Unione europea e rammenta agli Stati membri la loro responsabilità giuridica nel definire e far rispettare norme finanziarie applicabili ai beneficiari di tali finanziamenti;

28.

sottolinea che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la tutela degli interessi finanziari è stata anche di responsabilità degli Stati membri; sottolinea altresì quanto constatato dalla Corte dei conti europea, vale a dire che i sistemi di gestione e di controllo di alcuni Stati membri non sono pienamente efficaci; ricorda inoltre che il recupero dei finanziamenti strutturali indebitamente versati, che ammontano a miliardi di EUR, non è ancora avvenuto; osserva che l'ultima relazione annuale della DG REGIO non può dichiarare la legalità e la regolarità della spesa degli Stati membri dal momento che alcuni di essi non hanno ottemperato all'obbligo di presentare le loro relazioni a tempo debito; evidenzia il fatto che, come conseguenza del costante sottofinanziamento del bilancio UE da parte degli Stati membri, il Parlamento può essere obbligato a individuare priorità negative fra i progetti dell'Unione e a ridurre di conseguenza la loro dotazione;

29.

è consapevole che il livello dei pagamenti di fatto eseguiti ogni anno comporta talvolta una cosiddetta «eccedenza» significativa rispetto al livello dei pagamenti originariamente approvato dall'autorità di bilancio, il che implica una parallela riduzione dei contributi al bilancio UE da parte degli Stati membri e il miglioramento della loro situazione finanziaria; non giudica pertinenti le preoccupazioni del Consiglio riguardo al livello e alla tempistica di tale «reintegro» per affrontare il delicato problema politico alla base del finanziamento del bilancio dell'Unione; è piuttosto del parere che i pagamenti non eseguiti dell'esercizio finanziario «n» dovrebbero essere riportati all'esercizio finanziario successivo («n+1») anziché essere dedotti dal calcolo dei contributi nazionali degli Stati membri; esorta pertanto vivamente la Commissione a formulare proposte ambiziose in merito alla creazione di nuove ed effettive risorse proprie, in modo da dotare pienamente l'Unione di risorse finanziarie concrete e autonome; insiste inoltre affinché eventuali nuove risorse proprie siano basate su una valutazione d'impatto globale e siano volte a mettere a punto sistemi intesi a rafforzare la competitività e la crescita economica dell'UE; chiede al Consiglio di cooperare in modo costruttivo al dibattito su risorse proprie nuove ed eque per l'UE;

Spese amministrative nell'ambito della sezione III del bilancio dell'Unione

30.

prende nella debita considerazione la lettera in data 3 febbraio 2011 del Commissario alla programmazione finanziaria e al bilancio in cui si ribadisce l'impegno della Commissione a non incrementare il personale in organico e a limitare l'incremento nominale (rispetto al 2011) degli stanziamenti amministrativi a titolo della rubrica 5; è tuttavia consapevole che, mentre le competenze dell'Unione europea continuano a crescere, questa tendenza potrebbe non essere sostenibile a lungo termine e incidere negativamente sull'attuazione rapida ed efficace delle azioni dell'UE;

31.

invita la Commissione a valutare l'impatto che avrà a lungo termine sulla qualità e l'indipendenza della funzione pubblica europea la sua politica di esternalizzazione e la sua strategia che prevede il ricorso a un numero crescente di agenti contrattuali; sottolinea che, sebbene consenta di risparmiare su retribuzioni e pensioni, tale politica conduce a una situazione in cui una crescente quota del personale della Commissione non risulta in organico; ricorda che l'importo delle pensioni e delle retribuzioni è determinato da accordi giuridicamente vincolanti che la Commissione è tenuta a rispettare integralmente;

32.

sottolinea che, nel caso dei programmi pluriennali, alcune spese amministrative specifiche (tra cui quelle delle agenzie esecutive) figurano nella dotazione finanziaria globale dei programmi unitamente alle cosiddette «spese operative»; sottolinea che l'abitudine del Consiglio di apportare tagli lineari agli stanziamenti di tali linee di bilancio onde ridurre le spese amministrative finirebbe inevitabilmente per modificare l'intera dotazione dei programmi in questione, stabilita mediante codecisione, e rischierebbe di compromettere la rapidità e la qualità della loro attuazione;

*

* *

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0068.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0481.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0376.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0224.


Giovedì 24 marzo 2011
ALLEGATO

Image

Image

Image


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/20


Giovedì 24 marzo 2011
Situazione in Giappone, compreso l'allarme delle centrali nucleari

P7_TA(2011)0118

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla situazione in Giappone, per quanto riguarda in particolare lo stato di allerta nelle centrali nucleari

2012/C 247 E/06

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando il sisma devastatore e lo tsunami che hanno colpito il Giappone e la regione del Pacifico l’11 marzo 2011 provocando migliaia di morti e dispersi e immensi danni materiali,

B.

considerando che tale catastrofe ha provocato un incidente nucleare di estrema gravità che colpisce la centrale nucleare di Fukushima e costituisce una nuova minaccia,

C.

considerando la dichiarazione del Primo ministro giapponese Naodo Kan, secondo cui il paese deve affrontare la più grave crisi degli ultimi 65 anni dopo la Seconda guerra mondiale,

1.

esprime al popolo giapponese e al suo governo la solidarietà più totale e presenta le sue sincere condoglianze alle vittime di questa triplice catastrofe, allorché le perdite umane e i danni materiali non sono stati ancora interamente valutati; plaude alla mobilitazione, al coraggio e alla determinazione del popolo giapponese e delle autorità di fronte a tale catastrofe;

2.

chiede all’Unione europea e agli Stati membri di apportare in via prioritaria al Giappone e alle regioni sinistrate tutto l'aiuto e il sostegno necessari a livello umanitario, tecnico e finanziario e si compiace per il fatto che l'Unione abbia immediatamente attivato il proprio meccanismo di protezione civile per coordinare l'aiuto di emergenza;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle Autorità giapponesi.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 24 marzo 2011

17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/21


Giovedì 24 marzo 2011
Esercizio dei diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia (interpretazione dell'articolo 128 del regolamento)

P7_TA(2011)0119

Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sull'esercizio dei diritti del Parlamento avanti la Corte di giustizia (interpretazione dell'articolo 128 del regolamento del Parlamento europeo)

2012/C 247 E/07

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 22 marzo 2011 del presidente della commissione affari costituzionali,

visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 128 del suo regolamento:

«L'articolo 90, paragrafo 6, stabilisce una procedura specifica per la decisione del Parlamento relativa all'esercizio del diritto di domandare alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea un parere circa la compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Tale disposizione costituisce una “lex specialis” che prevale sulla norma generale stabilita dall'articolo 128.

Qualora si tratti di esercitare i diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'atto in questione non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 128, la procedura prevista da tale articolo si applica per analogia.»;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 23 marzo 2011

17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/22


Mercoledì 23 marzo 2011
Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro *

P7_TA(2011)0103

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

2012/C 247 E/08

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 48, paragrafo 6, e l'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la relazione finale della task force al Consiglio europeo sul rafforzamento della governance economica nell'Unione europea,

visto il progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), presentato al Consiglio europeo il 16 dicembre 2010 (00033/2010 – C7-0014/2011),

viste le lettere dei Presidenti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del Commissario competente per la politica monetaria, allegate alla presente risoluzione,

visto l'articolo 74 ter del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per i bilanci alla commissione per gli affari costituzionali, del 18 febbraio 2011,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0052/2011),

A.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, TUE recita: «L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro»,

B.

considerando che il Regno Unito ha scelto di non aderire alla moneta unica,

C.

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, TFUE «la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro» è una competenza esclusiva dell'Unione,

D.

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, TFUE stabilisce che «gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione» e che agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche,

E.

considerando che il progetto di decisione del Consiglio europeo, se adottato, potrebbe sfociare nella creazione di un meccanismo completamente al di fuori della sfera dell'Unione, senza che alle istituzioni dell'Unione in quanto tali sia affidato alcun ruolo,

F.

considerando che è opportuno assicurare pienamente e garantire stabilmente la partecipazione delle istituzioni dell'Unione al nuovo meccanismo europeo di stabilità e che occorre istituire un collegamento in vista di un eventuale intervento del bilancio dell'Unione nel sistema di garanzie,

G.

considerando che occorre esplorare tutte le possibilità al fine di inserire pienamente il meccanismo europeo di stabilità nel quadro istituzionale dell'Unione e far sì che ad esso partecipino anche gli Stati membri la cui moneta non è l'euro; considerando che ciò potrebbe includere il ricorso all'articolo 20, TUE sulla cooperazione rafforzata, ove tale ricorso sia appropriato al fine di garantire la coerenza della politica economica dell'Unione,

H.

considerando che sarebbe preferibile che le norme che disciplinano il meccanismo europeo di stabilità siano proposte dalla Commissione e che dette norme dovrebbero garantire procedure adeguate in materia di audit, responsabilità e trasparenza,

I.

considerando che il meccanismo europeo di stabilità dovrebbe essere accompagnato dal rafforzamento della parte preventiva e correttiva del patto di stabilità e crescita e da misure concernenti la competitività a medio e lungo termine e volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici tra gli Stati membri,

J.

considerando che, ad integrazione del meccanismo europeo di stabilità, l'Unione dovrebbe promuovere un mercato consolidato di Eurobond,

K.

considerando che la Commissione dovrebbe presentare proposte di atti legislativi e, ove necessario, di revisione del trattato al fine di costruire, sul medio termine, un sistema di governance economica per l'Unione, e in particolare per la zona euro, che rafforzerebbe la coesione e la competitività dell'economia, nonché stabilizzerebbe il sistema finanziario,

L.

considerando che l'articolo 48, paragrafo 6, TUE consente al Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del TFUE, senza alterare l'equilibrio delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri,

M.

considerando che per accrescere o ridurre le competenze dell'Unione sarebbe necessaria una procedura di revisione ordinaria,

N.

considerando che qualsiasi ulteriore revisione del TFUE dovrebbe avvenire secondo la procedura di revisione ordinaria,

O.

considerando che la decisione proposta può entrare in vigore solo dopo essere stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali,

1.

sottolinea che la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro è una competenza esclusiva dell'Unione ed è una politica comunitaria sin dal trattato di Maastricht;

2.

sottolinea il significato che l'euro riveste per il progetto politico ed economico europeo ed evidenzia l'importanza dell'impegno assunto da tutti gli Stati membri a favore della stabilità della zona euro, nonché il senso di responsabilità e solidarietà di cui essi hanno dato prova;

3.

sottolinea che il meccanismo europeo di stabilità costituisce un elemento importante di un pacchetto globale di misure intese a definire un nuovo quadro, atto a rafforzare la disciplina di bilancio e il coordinamento delle politiche economiche e finanziarie degli Stati membri, che dovrebbero includere la promozione di una risposta comune a livello di Unione europea alle sfide legate alla crescita, superando contestualmente gli squilibri economici e sociali e migliorando la competitività;

4.

osserva che il Consiglio non si è avvalso di tutte le possibilità offerte dai trattati per dare piena attuazione al patto di stabilità e crescita e migliorare il coordinamento economico a livello di Unione europea;

5.

ritiene fondamentale andare oltre le misure temporanee intese a stabilizzare la zona euro e reputa che l'Unione dovrebbe potenziare la sua governance economica, anche attraverso politiche e strumenti finalizzati a promuovere una crescita sostenibile negli Stati membri; è del parere che il rafforzamento del patto di stabilità e crescita, il semestre europeo, la strategia Europa 2020 e la modifica dell'articolo 136, TFUE in relazione al meccanismo europeo di stabilità rappresentino solo un primo passo in tale direzione;

6.

sottolinea che il meccanismo europeo di stabilità e la rigorosa condizionalità che esso prevede riguardano tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, anche quelli più piccoli la cui economia potrebbe essere ritenuta non «indispensabile» al fine di salvaguardare la zona euro nel suo insieme;

7.

avverte che l'intenzione di istituire il meccanismo permanente di stabilità al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea costituisce una minaccia per l'integrità del sistema basato sui trattati; ritiene che la Commissione debba far parte del consiglio di amministrazione di detto meccanismo in qualità di membro, e non come semplice osservatore; ritiene inoltre che, in tale contesto, la Commissione dovrebbe poter adottare le iniziative opportune al fine di conseguire gli obiettivi del meccanismo europeo di stabilità, con il consenso degli Stati membri interessati; sottolinea che gli Stati membri devono in ogni caso rispettare il diritto dell'Unione e le prerogative delle istituzioni ivi definite;

8.

sottolinea che l'istituzione e il funzionamento del meccanismo permanente di stabilità devono rispettare pienamente i principi essenziali del processo decisionale democratico, quali la trasparenza, il controllo parlamentare e la responsabilità democratica; mette l'accento sul fatto che le istituzioni e gli organi dell'Unione competenti per le questioni monetarie la Commissione europea, la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti dovrebbero essere strettamente associati a tale meccanismo; sottolinea che il meccanismo non deve dar luogo a un nuovo modello di governance europea inferiore agli standard democratici raggiunti nell'Unione;

9.

deplora che il Consiglio europeo non abbia esplorato tutte le possibilità contemplate dai trattati per l'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità; ritiene in particolare che, nel quadro delle competenze attuali dell'Unione per quanto attiene all'unione economica e monetaria (articolo 3, paragrafo 4, TUE) e alla politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE), sarebbe stato opportuno avvalersi dei poteri conferiti al Consiglio all'articolo 136 TFUE o, in alternativa, ricorrere all'articolo 352 TFUE in combinato disposto con gli articoli 133 e 136 TFUE;

10.

invita la Commissione a studiare altri meccanismi atti a garantire la stabilità finanziaria e una crescita economica sostenibile e adeguata nella zona euro, nonché a formulare le necessarie proposte legislative; sottolinea la necessità che il meccanismo europeo di stabilità comprenda misure destinate a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria, economica e sociale, fra cui un'efficace regolamentazione dei mercati finanziari, la revisione del patto di stabilità e crescita e un miglior coordinamento economico, l'introduzione di strumenti per ridurre gli squilibri macroeconomici nella zona euro e misure finalizzate al risanamento dell'ambiente;

11.

ritiene inoltre che la costituzione e il funzionamento del meccanismo permanente di stabilità dovrebbero essere inseriti nel quadro dell'Unione europea, anche mediante il ricorso, per analogia, ai meccanismi istituzionali di cooperazione rafforzata quale strumento per coinvolgere le istituzioni dell'Unione in tutte le varie fasi e incoraggiare gli Stati membri la cui moneta non è ancora l'euro a partecipare al meccanismo europeo di stabilità;

12.

osserva che, alla luce delle discussioni in seno al Parlamento, i capi di Stato e di governo della zona euro hanno convenuto, in occasione della riunione dell'11 marzo 2011, nel contesto del Patto per l'euro, che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale forte nel monitoraggio dell'attuazione degli impegni, in particolare al fine di garantire che le misure siano compatibili e di sostegno alle norme dell'Unione, nonché alla partecipazione del Parlamento; constata che, in sede di esame delle modalità generali del meccanismo europeo di stabilità, essi hanno convenuto che l'assistenza fornita a uno Stato membro la cui moneta è l'euro si baserà su un programma rigoroso di aggiustamento economico e fiscale e su un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito a cura della Commissione e del Fondo monetario internazionale (FMI), di concerto con la BCE;

13.

riconosce i segnali positivi che emergono dalle lettere dei presidenti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del commissario competente per la politica monetaria; constata che:

la condizionalità stabilita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà definita da un regolamento che sarà proposto dalla Commissione conformemente all'articolo 136, TFUE al fine di garantire la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'Unione;

l'accesso all'assistenza finanziaria a titolo del meccanismo europeo di stabilità sarà concesso sulla base di un'analisi rigorosa della sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione e dal FMI, di concerto con la BCE; sarà inoltre imposta una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico commensurato alla gravità degli squilibri dello Stato membro interessato;

sulla base della valutazione fornita dalla Commissione e dal FMI, di concerto con la BCE, delle esigenze finanziarie dello Stato membro beneficiario, il Consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità darà mandato alla Commissione di negoziare un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato, congiuntamente al FMI e di concerto con la BCE;

la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di decisione a conferma del programma macroeconomico e, dopo l'adozione della decisione, firmerà un protocollo di intesa a nome degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

la condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione;

l'assistenza finanziaria sarà attivata su richiesta di uno Stato membro, a seguito di una valutazione della Commissione, di concerto con la BCE, dell'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona dell'euro nel suo complesso;

la Commissione, congiuntamente al FMI e di concerto con la BCE, sarà responsabile di monitorare il rispetto della condizionalità e riferirà in merito al Consiglio e al Consiglio di amministrazione;

dopo una discussione in seno al Consiglio dei governatori, la decisione del Consiglio di attuare una sorveglianza post-programma sarà adottata su proposta della Commissione;

il Parlamento sarà tenuto periodicamente informato dal Consiglio e dalla Commissione in merito all'istituzione e alle operazioni del meccanismo europeo di stabilità e sarà pertanto in grado di controllare adeguatamente le sue attività;

la Corte di giustizia dell'Unione europea sarà competente su qualsiasi controversia, in conformità dell'articolo 273, TFUE;

14.

sostiene il progetto di decisione del Consiglio europeo, pur esprimendo la riserva che la formulazione proposta nell'allegato I, alla presente risoluzione sarebbe stata preferibile; concorda con l'opinione espressa nel parere della BCE a sostegno del ricorso al metodo dell'Unione per consentire al meccanismo europeo di stabilità di divenire a tempo debito un meccanismo dell'Unione; invita il Consiglio europeo a garantire che:

il regolamento concernente la condizionalità sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria dell'Unione;

tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che hanno contribuito al meccanismo permanente di stabilità abbiano accesso a quest'ultimo indipendentemente dalle loro dimensioni;

15.

ricorda che il futuro meccanismo permanente di stabilità dovrebbe avvalersi delle istituzioni dell'Unione, poiché ciò eviterebbe una duplicazione di strutture che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per l'integrazione europea;

16.

chiede che, qualora venga attivato il meccanismo permanente di stabilità, le condizioni di prestito da applicare per il rimborso dei fondi al meccanismo stesso siano simili a quelle applicate allo strumento di sostegno della bilancia dei pagamenti e allo strumento di sostegno macrofinanziario (AMF) utilizzati dalla Commissione, ossia una rigorosa modalità «back to back», senza applicare una maggiorazione superiore agli oneri finanziari; ritiene inoltre che per i tassi di interesse praticati dal meccanismo permanente di stabilità dovrebbero essere offerte condizioni favorevoli;

17.

insiste sulla necessità che il Parlamento controlli che gli Stati membri si attengano agli indirizzi economici definiti dalla Commissione e alle condizioni imposte dal meccanismo europeo di stabilità e sottolinea che ogni parlamento nazionale deve essere pienamente associato in tutte le fasi, in conformità delle sue competenze di bilancio e di controllo, in particolare nel contesto del semestre europeo, per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese;

18.

appoggia l'intenzione della Commissione di garantire la consistenza tra il futuro meccanismo e la governance economica dell'Unione, in particolare nella zona euro, nel rispetto delle competenze che il trattato conferisce all'Unione e alle sue istituzioni;

19.

sottolinea che il progetto di decisione del Consiglio europeo quale emendato non estenderebbe le competenze dell'Unione e continuerebbe pertanto a rientrare nell'ambito d'applicazione della procedura di revisione semplificata dei trattati; osserva, per converso, che tale decisione non può ridurre le competenze delle istituzioni dell'Unione nel settore della politica economica e monetaria e, rispettivamente, della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, né può in alcun caso pregiudicare la corretta applicazione del diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 122 e 143 TFUE, e dell'acquis dell'Unione;

20.

ribadisce che il ricorso all'articolo 48, paragrafo 6, TUE è una procedura straordinaria e ricorda che, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, TUE, il Parlamento ha il diritto di chiedere la convocazione di una convenzione per rimodellare le istituzioni, le procedure e le politiche che definiscono la governance economica dell'Unione;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea quale parere del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, TUE.


Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO I ALLA RISOLUZIONE

Emendamento all'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio europeo

All'articolo 136 , paragrafo 1, TFUE sono aggiunti i seguenti commi :

« Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà decisa sulla base di una proposta della Commissione e sarà soggetta a rigorosi criteri di condizionalità conformemente ai principi e agli obiettivi dell'Unione, quali sanciti nel trattato sull'Unione europea e nel presente trattato .

I principi e le regole generali per la condizionalità dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo e per il controllo della stessa sono stabiliti in un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. ».

L'articolo 136, paragrafo 2, è così modificato:

« 2.     Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri che partecipano al meccanismo prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1, terzo comma. ».


Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO II ALLA RISOLUZIONE

Bruxelles, 22 marzo 2011

Onorevole Brok, onorevole Gualtieri,

a seguito delle varie riunioni e discussioni tenutesi con me e con i membri del mio gabinetto sulla proposta di modifica dell'articolo 136 del trattato relativamente al meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, vi trasmetto il documento allegato, elaborato dal mio gabinetto, nel quale si esaminano le vostre preoccupazioni e si forniscono risposte in merito.

Il sig. Juncker, presidente dell'Eurogruppo, e Olli Rehn, commissario per gli Affari economici e monetari, vi scriveranno separatamente sui risultati delle negoziazioni relative ai dettagli del futuro meccanismo, che approvo pienamente.

Sono certo che concorderete che tutto ciò sarà motivo di grande soddisfazione per il Parlamento per quanto riguarda i punti indicati all'opzione b) della vostra relazione.

Come sapete, questa modifica del trattato sarà esaminata dal Consiglio europeo del 24 e 25 marzo. Sono sicuro che comprenderete l'importanza e l'urgenza della questione.

Distinti saluti,

(firmato)

Herman Van Rompuy

Allegato

Per quanto concerne l'opzione a) nel paragrafo 12 della relazione, che propone di riformulare la modifica del trattato, è opportuno osservare che questo progetto di modifica del trattato è stato elaborato accuratamente affinché risulti accettabile a tutti gli Stati membri, dal momento che tutti devono ratificarlo. Non vi è in pratica alcuna possibilità che il testo come tale sia modificato e, del resto, le modifiche proposte escluderebbero il ricorso alla procedura di revisione semplificata o, quantomeno, sarebbero oggetto di contestazioni giuridiche per questo motivo. La certezza giuridica costituisce la principale ragione per modificare il trattato e qualsiasi cosa la pregiudichi sarebbe problematica.

Per quanto riguarda le future modifiche del trattato, non è possibile assumere impegni specifici. Si è tuttavia stabilito che la Commissione europea effettuerà nel 2016 una valutazione dell'efficacia generale di questo quadro. Questa disposizione garantisce che tutte le future valutazioni – ed eventuali proposte di modifica – saranno effettuate in prima istanza dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'opzione b) della relazione, le preoccupazioni che il meccanismo europeo di stabilità possa costituire il nucleo di un futuro segretariato intergovernativo per la gestione dell'economia dell'area dell'euro sono infondate. Il meccanismo ha uno scopo specificamente definito. Il suo personale si occuperà esclusivamente degli aspetti finanziari e di tesoreria di questo meccanismo e non sarà coinvolto nelle questioni più ampie di governance economica. La funzione del meccanismo europeo di stabilità consiste nel mobilizzare risorse e fornire assistenza finanziaria, ma la valutazione della necessità di sostegno finanziario e la definizione della condizionalità saranno di competenza della Commissione.

Anche i timori che la Commissione possa essere esclusa dal funzionamento del meccanismo possono essere fugati. L'esperienza dei meccanismi temporanei dimostra che la partecipazione della Commissione non è soltanto possibile, ma anche essenziale. Nel quadro del meccanismo temporaneo, le misure di condizionalità concernenti lo Stato beneficiario sono state utilizzate attraverso il ricorso a una procedura dell'Unione, ovvero una decisione adottata dal Consiglio su raccomandazione della Commissione sulla base dell'articolo 136 del TFUE e dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE (cfr. articolo 126, paragrafo 13, che indica la procedura applicabile per le decisioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9). Questa procedura è stata seguita per adottare le misure di condizionalità per la Grecia (cfr. decisione del Consiglio (2010/320/UE) del 10 maggio 2010 (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6) adottata a seguito della raccomandazione della Commissione del 4 maggio 2010 (SEC(2010)0560 def.)).

Per quanto riguarda il meccanismo permanente, già nelle conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre, nell'allegato II che definisce le «caratteristiche generali del futuro meccanismo», la partecipazione della Commissione è precisata espressamente in più punti. Da allora, il lavoro preparatorio effettuato per il meccanismo europeo di stabilità ha chiarito quanto segue:

Se uno Stato membro richiede assistenza finanziaria, la Commissione è incaricata di valutare, di concerto con la BCE, se esista un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme e di effettuare un'analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato (insieme all'FMI e di concerto con la BCE).

Se è richiesto il sostegno alla stabilità, la Commissione (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) valuterà le effettive necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario e la natura della partecipazione del settore privato necessario.

Il consiglio dei governatori darà mandato alla Commissione di negoziare (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato.

La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Una volta adottato il programma dal Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro.

La Commissione (insieme all'FMI e di concerto con la BCE) avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità richiesta dal programma di aggiustamento macroeconomico.

Previa discussione del consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di effettuare una sorveglianza al termine del programma.

La condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione. A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento che specifichi le necessarie fasi procedurali a norma dell'articolo 136 del trattato al fine di sancire la condizionalità nelle decisioni del Consiglio e assicurare la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE.

Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo sull'istituzione e sulle operazioni del MES.

In caso di controversie, la Corte di giustizia dell'UE è competente ai sensi dell'articolo 273 del TFUE.


(1)  Tradotta per conoscenza. La lingua originale della lettera è l'inglese.


Mercoledì 23 marzo 2011
ALLEGATO III ALLA RISOLUZIONE

Bruxelles, 22 marzo 2011

Onorevole Brok, onorevole Gualtieri,

con la presente desidero informarvi dell'esito delle negoziazioni per l'istituzione del meccanismo europeo di stabilità, poiché sarà importante per il Parlamento europeo al momento di decidere sul suo parere relativo al progetto di modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della vostra relazione.

Nella riunione ministeriale intergovernativa di ieri, 21 marzo, è stato completato un term sheet relativo al meccanismo europeo di stabilità, il cui testo finale figura in allegato.

Come potete osservare, conformemente al term sheet, il MES sarà istituito con un trattato tra gli Stati membri dell'area dell'euro quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale e avrà sede in Lussemburgo. Il MES avrà un Consiglio dei governatori composto dai ministri delle finanze degli Stati membri dell'area dell'euro (quali membri votanti), con il commissario europeo per gli Affari economici e monetari e il presidente della BCE in qualità di osservatori. Gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro possono partecipare su base puntuale a fianco del MES alle operazioni di assistenza finanziaria per gli Stati membri dell'area dell'euro.

Il ruolo della Commissione nello svolgimento delle operazioni del MES è centrale e il legame del MES con le istituzioni dell'Unione europea è chiaramente definito.

Come descritto nel term sheet, la Commissione valuterà, di concerto con la BCE, se esista un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme ed effettuerà un'analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, insieme all'FMI e di concerto con la BCE. La Commissione dovrà inoltre dirigere la valutazione delle reali necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario, nonché la natura della partecipazione del settore privato necessario.

Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dei governatori darà mandato alla Commissione di negoziare, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato, precisato in un memorandum d'intesa.

La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio dei governatori deciderà sulla concessione dell'assistenza finanziaria e sulle modalità e condizioni della sua fornitura. Una volta adottato il programma dal Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro previo comune accordo del Consiglio dei governatori. Il consiglio di amministrazione approverà quindi l'accordo di assistenza finanziaria che conterrà gli aspetti tecnici dell'assistenza finanziaria da fornire.

La Commissione, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità richiesta dal programma di aggiustamento macroeconomico. Presenterà una relazione al Consiglio e al consiglio di amministrazione sulla base della quale il consiglio di amministrazione deciderà di comune accordo il versamento di nuove quote del prestito.

Previa discussione in seno al Consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di effettuare una sorveglianza al termine del programma, che può essere mantenuta fin quando non sarà rimborsato un determinato importo dell'assistenza finanziaria.

La condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione, e quindi anche il ruolo del Parlamento europeo.

A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 136 del trattato che specifichi le necessarie fasi procedurali in modo che la condizionalità sia sancita dalle decisioni del Consiglio e che la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE sia garantita. Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo sull'istituzione e sulle operazioni del MES.

Confidiamo che queste informazioni saranno utili al Parlamento europeo per esaminare il progetto di modifica dell'articolo 136 del TFUE relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Distinti saluti,

(firmato)

Olli Rehn

Membro della Commissione europea

(firmato)

Jean-Claude Juncker

Presidente dell'Eurogruppo

Allegato alla lettera indirizzata ai relatori dal presidente dell'Eurogruppo e dal commissario responsabile della politica monetaria

21 marzo 2011

Modalità di funzionamento (term sheet) del MES

Il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità per gli Stati membri dell'area dell'euro di istituire un meccanismo di stabilità permanente: il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il MES sarà attivato di comune accordo (2), se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme. Il MES assumerà il ruolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) nel fornire assistenza finanziaria esterna agli Stati membri dell'area dell'euro a partire da giugno 2013.

L'accesso all'assistenza finanziaria del MES sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di una scrupolosa analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE. Lo Stato membro beneficiario sarà tenuto a porre in essere un'adeguata forma di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI.

Il MES avrà una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di EUR (3). L'adeguatezza della capacità di prestito sarà riesaminata periodicamente con cadenza almeno quinquennale. Se da un lato il MES si adopererà per integrare la propria capacità di prestito avvalendosi della partecipazione dell'FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, dall'altro anche gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro potranno partecipare su base puntuale.

Nel seguito del presente term sheet sono enunciate le caratteristiche strutturali essenziali del MES.

Forma istituzionale

Il MES sarà istituito mediante trattato tra gli Stati membri dell'area dell'euro quale organizzazione intergovernativa di diritto pubblico internazionale e avrà sede in Lussemburgo. Lo statuto del MES sarà riportato in un allegato del trattato.

Funzione e strategia di finanziamento

Il MES avrà la funzione di mobilitare finanziamenti e fornire assistenza finanziaria, secondo criteri di rigorosa condizionalità, a beneficio degli Stati membri dell'area dell'euro che sono o rischiano di essere confrontati a gravi problemi finanziari, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme.

Gli Stati membri dell'area dell'euro corrisponderanno al MES le sanzioni finanziarie a essi applicate nell'ambito del patto di stabilità e crescita nonché delle procedure per gli squilibri macroeconomici (4). Tali sanzioni faranno parte del capitale versato.

Il MES si avvarrà di un'adeguata strategia di finanziamento per garantire l'accesso ad ampie fonti di finanziamento e poter estendere i pacchetti di assistenza finanziaria agli Stati membri in tutte le condizioni di mercato. Qualsiasi rischio associato sarà contenuto attraverso un'opportuna gestione delle attività e passività.

Governance

Il MES avrà un Consiglio dei governatori composto dai ministri delle Finanze degli Stati membri dell'area dell'euro (in qualità di membri votanti), con la partecipazione del commissario europeo per gli affari economici e monetari e del presidente della BCE in veste di osservatori. Il Consiglio dei governatori eleggerà un presidente tra i membri votanti.

Il Consiglio dei governatori sarà il più alto organo decisionale del MES e delibererà di comune accordo in materia di:

concessione di assistenza finanziaria;

modalità e condizioni dell'assistenza finanziaria;

capacità di prestito del MES;

variazioni della gamma di strumenti.

Tutte le altre decisioni del Consiglio dei governatori saranno adottate a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria.

Il MES avrà un consiglio di amministrazione incaricato di assolvere ai compiti specifici a esso delegati dal Consiglio dei governatori. Ciascuno Stato membro dell'area dell'euro nominerà un amministratore e un amministratore supplente. Inoltre, la Commissione e la BCE nomineranno ciascuna un osservatore e un supplente presso il consiglio di amministrazione. Tutte le decisioni del consiglio di amministrazione saranno adottate a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria.

La ponderazione dei voti in seno al Consiglio dei governatori e al consiglio di amministrazione sarà proporzionale alle partecipazioni degli Stati membri al capitale del MES. La maggioranza qualificata è definita come l'80% dei voti.

Il Consiglio dei governatori nominerà un amministratore delegato responsabile della gestione ordinaria del MES. L'amministratore delegato presiederà il consiglio di amministrazione.

Struttura del capitale

Il MES punterà a ottenere e mantenere il più alto rating del credito delle grandi agenzie di rating.

Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di EUR, di cui 80 miliardi di EUR sottoforma di capitale versato dagli Stati membri dell'area dell'euro (i primi 40 miliardi di EUR saranno disponibili dal luglio 2013 mentre l'importo restante sarà progressivamente aggiunto nel corso dei tre anni successivi). Inoltre, il MES disporrà altresì di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri dell'area dell'euro per un importo totale di 620 miliardi di EUR.

La chiave di ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale del MES sarà basata su quella applicabile al capitale versato della BCE quale illustrata nell'allegato. Ratificando il trattato istitutivo del MES gli Stati membri si impegnano giuridicamente a versare il proprio contributo al capitale sottoscritto totale.

Tranne nei casi specifici di seguito descritti, il Consiglio dei governatori deciderà di comune accordo quando procedere a un adeguamento dell'importo del capitale sottoscritto totale o al richiamo del capitale. In primo luogo il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di ripristinare - attraverso un richiamo di capitale - il livello di capitale versato nel caso in cui il relativo importo subisca una riduzione per effetto dell'assorbimento di perdite (5). In secondo luogo, sarà istituita una procedura di garanzia su richiesta volta a consentire il richiamo automatico di capitale nei confronti dei partecipanti al capitale del MES qualora necessario per evitare un mancato pagamento ai creditori del MES. La responsabilità di ciascun partecipante al capitale sarà in ogni caso limitata alla rispettiva quota di capitale sottoscritto.

Qualsiasi contributo al capitale sottoscritto da parte di uno Stato membro (6) che aderisca al MES dopo il luglio 2013 sarà versato secondo le stesse modalità applicate ai contributi originari. Le implicazioni pratiche per l'importo complessivo del capitale sottoscritto e la distribuzione del capitale tra gli Stati membri saranno decise dal Consiglio dei governatori di comune accordo.

In attesa dell'attivazione del MES e a condizione che la capacità effettiva di prestito non sia inferiore a 500 miliardi di EUR, i proventi dell'investimento del capitale versato del MES saranno restituiti agli Stati membri, al netto delle deduzioni per costi operativi. In seguito alla prima attivazione del MES i proventi dell'investimento del capitale e dell'attività di assistenza finanziaria del MES saranno mantenuti all'interno dello stesso MES. Tuttavia, qualora il capitale versato superi il livello necessario per mantenere la capacità di prestito del MES, il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo agli Stati membri dell'area dell'euro sulla base della chiave di ripartizione dei contributi.

Strumenti

Il MES fornirà un'assistenza finanziaria soggetta a una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico; essa sarà commisurata alla gravità degli squilibri dello Stato membro e assumerà la forma di prestiti.

Può tuttavia intervenire, eccezionalmente, nei mercati primari del debito sulla base di un programma di aggiustamento macroeconomico soggetto a rigorosa condizionalità e previa decisione del Consiglio dei governatori di comune accordo.

Sostegno alla stabilità da parte del MES

Il MES può concedere agli Stati membri dell'area dell'euro interessati da gravi problemi finanziari un sostegno alla stabilità a breve o a medio termine. L'accesso al sostegno alla stabilità offerto dal MES renderà necessario un programma di aggiustamento macroeconomico soggetto a un'adeguata condizionalità e commisurato alla gravità degli squilibri soggiacenti dello Stato membro beneficiario. La durata del programma e la scadenza dei prestiti dipenderanno dalla natura degli squilibri e dalle possibilità per lo Stato membro beneficiario di riacquisire l'accesso ai mercati finanziari entro il periodo di disponibilità delle risorse del MES.

Meccanismo di sostegno nel mercato primario

Il MES può acquistare sul mercato primario obbligazioni di uno Stato membro interessato da gravi problemi finanziari al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi del sostegno. Le condizioni e le modalità per l'acquisto delle obbligazioni saranno specificate nella decisione sulle modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria.

Il Consiglio dei governatori può rivedere gli strumenti a disposizione del MES e decidere di variarne la gamma.

Partecipazione dell'FMI

Il MES fornirà assistenza finanziaria in stretta collaborazione con l'FMI (7). La partecipazione attiva dell'FMI sarà comunque richiesta in ogni circostanza e riguarderà sia il livello tecnico che quello finanziario. L'analisi della sostenibilità del debito sarà effettuata congiuntamente dalla Commissione e dall'FMI, di concerto con la BCE. La Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, negozieranno congiuntamente le condizioni alle quali è subordinata l'assistenza congiunta da parte di MES ed FMI.

Attivazione dell'assistenza finanziaria, monitoraggio del programma e follow-up

L'assistenza finanziaria del MES sarà in ogni caso attivata su richiesta di uno Stato membro agli altri membri dell'area dell'euro. L'Eurogruppo informerà il Consiglio della presentazione di una richiesta di attivazione del sostegno. Alla ricezione della richiesta il Consiglio dei governatori chiederà alla Commissione di accertare, di concerto con la BCE, l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme e di effettuare un'attenta analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE. Le fasi successive dell'attivazione dell'assistenza finanziaria del MES figurano in appresso.

In presenza di una richiesta sostegno alla stabilità da parte del MES, la Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, valuterà le effettive necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario e la natura della necessaria partecipazione del settore privato, in linea con le prassi dell'FMI.

Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dei governatori conferirà alla Commissione un mandato a negoziare con lo Stato membro interessato, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, un programma di aggiustamento macroeconomico i cui dettagli figureranno in un memorandum d'intesa.

La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio dei governatori deciderà in merito alla concessione dell'assistenza finanziaria e alle modalità e le condizioni della relativa fornitura. A seguito dell'adozione del programma da parte del Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri dell'area dell'euro, previa approvazione di comune accordo da parte del Consiglio dei governatori. Il consiglio di amministrazione approverà quindi l'accordo di assistenza finanziaria contenente gli aspetti tecnici dell'assistenza finanziaria offerta.

La Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità imposta dal programma di aggiustamento macroeconomico. Essa presenterà al Consiglio e al consiglio di amministrazione una relazione sulla base della quale quest'ultimo deciderà, di comune accordo, in merito all'erogazione di nuove tranche del prestito.

Al termine del programma, previa discussione in seno al Consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di istituire una sorveglianza la cui durata può essere vincolata al momento del rimborso di un determinato importo dell'assistenza finanziaria.

Coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE

Sarà chiesta l'approvazione degli Stati membri dell'UE per consentire agli Stati membri dell'area dell'euro di affidare alla Commissione, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, l'analisi della sostenibilità del debito dello Stato membro che chiede sostegno finanziario, la preparazione del programma di aggiustamento che accompagna l'assistenza finanziaria e il monitoraggio della relativa attuazione.

Sebbene il Consiglio dei governatori decida autonomamente in merito all'esistenza e alle modalità dell'assistenza finanziaria in un quadro intergovernativo, la condizionalità stabilita nell'ambito della sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbe essere coerente con il quadro di sorveglianza dell'UE e garantire l'assoluto rispetto delle procedure dell'UE. A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento che specifichi le necessarie fasi procedurali a norma dell'articolo 136 del trattato in modo che la condizionalità sia sancita dalle decisioni del Consiglio e che la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE sia garantita. Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo in merito all'istituzione e alle operazioni del MES.

Determinazione dei prezzi

Il Consiglio dei governatori deciderà la struttura del prezzo applicabile all'assistenza finanziaria a favore di uno Stato membro beneficiario.

Il MES potrà concedere prestiti a tasso fisso o variabile. Il prezzo del MES sarà fissato in linea con i corrispondenti principi dell'FMI e, pur restando al di sopra dei costi di finanziamento del MES, includerà una congruo margine per il rischio.

Ai prestiti del MES si applicherà la seguente struttura del prezzo:

1)

costi di finanziamento del MES;

2)

un onere di 200 punti base sulla totalità dei prestiti;

3)

una maggiorazione di 100 punti base per gli importi prestati non rimborsati dopo tre anni.

Per i prestiti a tasso fisso con scadenza superiore a 3 anni, il margine sarà una media ponderata dell'onere di 200 punti base per i primi tre anni e 200 più 100 punti base per gli anni successivi.

La struttura del prezzo sarà definita nel quadro della politica di determinazione del prezzo del MES, che sarà riesaminata periodicamente.

Partecipazione del settore privato

1.   Modalità della partecipazione del settore privato

Ogniqualvolta lo Stato beneficiario riceve assistenza finanziaria è auspicabile una congrua partecipazione del settore privato. La natura e l'entità di tale partecipazione sarà determinata caso per caso e dipenderà dal risultato di un'analisi della sostenibilità del debito, in linea con le prassi dell'FMI (8), e dalle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro.

a)

Laddove un'analisi della sostenibilità porti a concludere che un programma di aggiustamento macroeconomico presenta concrete possibilità di ricondurre il debito pubblico su un percorso sostenibile, lo Stato membro beneficiario avvierà iniziative volte a incoraggiare i principali investitori privati a mantenere le esposizioni (ad esempio, un approccio del tipo «iniziativa di Vienna»). La Commissione, l'FMI, la BCE e l'Autorità bancaria europea (ABE) saranno strettamente associate al monitoraggio dell'attuazione di tali iniziative.

b)

Laddove un'analisi della sostenibilità porti a concludere che un programma di aggiustamento macroeconomico non presenta concrete possibilità di ricondurre il debito pubblico su un percorso sostenibile, lo Stato membro beneficiario avrà l'obbligo di avviare in buona fede negoziati attivi con i creditori per assicurarne la partecipazione diretta al ripristino della sostenibilità del debito. Per ottenere assistenza finanziaria lo Stato membro dovrà necessariamente disporre di un piano credibile e dimostrare un impegno sufficiente volto ad assicurare una congrua partecipazione del settore privato. Nell'ambito del programma sarà effettuato un monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione del piano; al momento della decisione relativa all'erogazione di fondi si terrà conto di detti progressi.

Nei negoziati con i creditori lo Stato membro beneficiario si atterrà ai seguenti principi:

proporzionalità: lo Stato membro cercherà soluzioni commisurate al suo problema di sostenibilità del debito;

trasparenza: lo Stato membro intratterrà un dialogo aperto con i creditori trasmettendo loro le pertinenti informazioni in maniera tempestiva;

equità: lo Stato membro consulterà i creditori in merito all'impostazione degli eventuali consolidamenti o ristrutturazioni del debito pubblico per giungere a soluzioni negoziate. Si ipotizzeranno misure atte a ridurre il valore attuale netto del debito soltanto laddove il conseguimento dei risultati auspicati mediante soluzioni alternative risulti improbabile;

coordinamento transfrontaliero: in sede di impostazione delle misure atte a coinvolgere il settore privato si terranno nella dovuta considerazione i rischi di contagio e le potenziali ripercussioni negative sugli altri Stati membri e sui paesi terzi. Le misure adottate saranno accompagnate di un'adeguata comunicazione da parte dello Stato membro interessato al fine di mantenere la stabilità finanziaria nell'intera area dell'euro.

2.   Clausole di azione collettiva

A partire dal luglio 2013 tutti i titoli di Stato dell'area dell'euro con scadenza superiore a un anno includeranno clausole di azione collettiva (CAC). L'obiettivo delle CAC sarà quello di agevolare un accordo tra il debitore sovrano e i suoi creditori del settore privato nel contesto della partecipazione del settore privato. Il fatto che un'obbligazione sia corredata da CAC non implica un aumento della probabilità di inadempienza o di ristrutturazione del debito relativamente all'obbligazione in questione: ne consegue che l'inclusione delle CAC lascerà impregiudicato lo status di creditore del debito sovrano.

Le caratteristiche principali delle CAC ricalcheranno quelle delle clausole comunemente utilizzate sui mercati statunitense e britannico a seguito della relazione del G10 in materia. Le CAC saranno introdotte in maniera tale da preservare la parità di condizioni fra gli Stati membri dell'area dell'euro. Si tratterà quindi di clausole identiche e standardizzate per tutti gli Stati membri dell'area dell'euro, armonizzate rispetto alle modalità e alle condizioni dei titoli emessi dagli Stati membri. La loro base sarà coerente con quella delle CAC di uso comune a New York e nel diritto inglese.

Le CAC comprenderanno una clausola di aggregazione che permetterà a una maggioranza qualificata di obbligazionisti, nel quadro di emissioni multiple soggette a detta clausola e alla legge di un'unica giurisdizione, di inserire una clausola di azione a maggioranza per i casi in cui la maggioranza di creditori necessaria per la ristrutturazione non possa essere raggiunta nel quadro di una singola emissione. Sarà istituita un'adeguata rappresentanza. Le decisioni relative alle questioni più importanti – le materie riservate – (ad esempio principali modalità di pagamento, conversione o scambio di obbligazioni) saranno adottate con una maggioranza più ampia di quella necessaria per le materie non riservate. Si applicheranno apposite norme in materia di quorum. Le modifiche decise con le opportune maggioranze sono vincolanti per tutti gli obbligazionisti.

Per assicurare procedure di voto corrette si applicherà un adeguato sistema di interdizione dal voto. Saranno esaminate apposite clausole volte a impedire azioni legali di disturbo.

Le CAC saranno introdotte in modo standardizzato per assicurare un impatto giuridico identico in tutte le giurisdizioni dell'area dell'euro e, quindi, preservare la parità di condizioni tra gli Stati membri che ne fanno parte. Gli Stati membri dell'area dell'euro adotteranno le misure necessarie per dare attuazione alle CAC.

Gli Stati membri dell'area dell'euro saranno autorizzati a continuare a rifinanziare i debiti in essere non corredati da CAC dopo il giugno 2013, in base a condizioni prestabilite, al fine di salvaguardare la necessaria liquidità delle vecchie obbligazioni e lasciare agli Stati membri dell'area dell'euro il tempo necessario per emettere in maniera ordinata obbligazioni nuove per tutte le scadenze di riferimento. Il regime giuridico applicabile all'inserimento delle CAC nei titoli di Stato dell'area dell'euro sarà stabilito, entro la fine del 2011, sulla scorta dei lavori che il sottocomitato del Comitato economico e finanziario (CEF) per i mercati UE del debito sovrano effettuerà previa opportuna consultazione degli operatori del mercato e di altri soggetti interessati.

3.   Status di creditore privilegiato del MES

Analogamente all'FMI, il MES fornirà assistenza finanziaria agli Stati membri per i quali il regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti deteriorato. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno dichiarato che il MES fruirà dello status di creditore privilegiato analogamente a quanto avviene per l'FMI, ammettendo però la prevalenza di quest'ultimo sul MES.

Le regole sopra illustrate si applicano dal 1o luglio 2013, fatte salve le modalità e condizioni di eventuali altri accordi a norma del FESF e dello strumento in vigore per la Grecia.

Disposizioni transitorie tra FESF e MES

Come originariamente previsto, il FESF continuerà ad esistere anche dopo il 2013 ai fini della gestione delle obbligazioni in essere. Resterà operativo fintantoché non avrà ricevuto il saldo completo dei finanziamenti concessi agli Stati membri e non avrà a sua volta rimborsato i debiti contratti nel quadro degli strumenti finanziari emessi adempiendo altresì alle obbligazioni assunte nei confronti dei garanti. Le quote degli strumenti di credito in essere non erogate e non coperte da riserve dovranno essere trasferite al MES (ad es. pagamento e finanziamento di rate esigibili solo dopo l'entrata in vigore del MES). La capacità di prestito consolidata di FESF e MES non supera i 500 miliardi di EUR.

Ai fini di un'armoniosa transizione dal FESF al MES, il direttore generale del FESF sarà incaricato degli aspetti pratici dell'istituzione del MES e riferirà periodicamente al gruppo di lavoro «Eurogruppo» in merito all'avanzamento dei lavori.

Partecipazione degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro

Gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare su base puntuale, a fianco del MES, alle operazioni di assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'euro. Laddove partecipino a tali operazioni, gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro saranno rappresentati in occasioni delle pertinenti riunioni dei consessi del MES che decidono in merito alla concessione dell'assistenza e al relativo monitoraggio. Essi avranno accesso a tutte le informazioni pertinenti in tempo utile e saranno opportunamente consultati. Gli Stati membri dell'area dell'euro sosterranno l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello degli altri Stati membri che concedono crediti su base bilaterale a fianco del MES.

Composizione delle controversie

La composizione delle controversie tra uno Stato membro dell'area dell'euro e il MES in relazione all'interpretazione e all'applicazione del trattato istitutivo dello stesso MES è di competenza del Consiglio dei governatori. Se lo Stato membro contesta la decisione, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia europea conformemente all'articolo 273 del TFUE.

Per quanto riguarda le relazioni tra il MES e i terzi, il diritto applicabile e la giurisdizione competente saranno stabiliti nella documentazione legale e contrattuale appositamente costituita tra il MES e i terzi stessi.

Allegato

chiave di ripartizione dei contributi al MES sulla base della chiave BCE

Chiave di ripartizione dei contributi al MES

Paese

ISO

Chiave MES

Austria

AT

2.783

Belgio

BE

3.477

Cipro

CY

0.196

Estonia

EE

0.186

Finlandia

FI

1.797

Francia

FR

20.386

Germania

DE

27.146

Grecia

EL

2.817

Irlanda

IE

1.592

Italia

IT

17.914

Lussemburgo

LU

0.250

Malta

MT

0.073

Paesi Bassi

NL

5.717

Portogallo

PT

2.509

Slovacchia

SK

0.824

Slovenia

SI

0.428

Spagna

ES

11.904

Totale

AE17

100.0

Note:

la chiave MES si basa sulla chiave di ripartizione dei contributi al capitale della BCE.

Gli Stati membri il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media dell'UE fruiranno di un coefficiente correttore temporaneo per un periodo di 12 anni a partire dalla loro adesione all'area dell'euro.

Il coefficiente correttore temporaneo sarà pari ai tre quarti della differenza tra quote RNL e quote di capitale BCE (concretamente 75 % di quote RNL e 25 % di quote di capitale BCE) come segue: quota MES = quota chiave BCE - 0,75*(quota chiave BCE - quota RNL).

La compensazione al ribasso accordata ai paesi in questione è ridistribuita tra tutti gli altri in base alle rispettive quote di partecipazione alla chiave BCE.

RNL e PIL pro capite nel 2010.

Fonte:

BCE, Ameco e calcoli DG ECFIN.


(1)  Tradotta per conoscenza. La lingua originale della lettera è l'inglese.

(2)  Una decisione presa di comune accordo è una decisione adottata all'unanimità degli Stati membri partecipanti alla votazione, il che equivale a dire che le astensioni non impediscono l'adozione della decisione.

(3)  Durante la transizione dal FESF al MES, la capacità di prestito congiunta non sarà superiore a tale importo.

(4)  In caso di accordo definitivo a livello politico.

(5)  Il voto dello Stato membro inadempiente che ha dato origine della perdita da coprire è sospeso in occasione della decisione in oggetto.

(6)  Aderendo all'area dell'euro gli Stati diventano membri del MES a tutti gli effetti.

(7)  Resta tuttavia inteso che la partecipazione dell'FMI sarà coerente con il suo mandato, quale stabilito dello statuto, nel rispetto delle decisioni e delle strategie adottate dal consiglio dell'FMI.

(8)  In linea con l'FMI, il debito è considerato sostenibile quando si prevede che il mutuatario sia in grado di continuare a servire il debito senza una correzione irrealistica delle entrate e delle uscite. Questa valutazione determina la messa a disposizione e la congruità del finanziamento.


Giovedì 24 marzo 2011

17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/37


Giovedì 24 marzo 2011
Modifica del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova ***I

P7_TA(2011)0104

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2010)0649 – C7-0364/2010 – 2010/0318(COD))

2012/C 247 E/09

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0649),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0364/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 55 e l’articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0041/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 24 marzo 2011
P7_TC1-COD(2010)0318

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 581/2011)


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/38


Giovedì 24 marzo 2011
Preferenze tariffarie generalizzate ***I

P7_TA(2011)0105

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

2012/C 247 E/10

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0142),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0135/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0051/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta per un nuovo regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 24 marzo 2011
P7_TC1-COD(2010)0140

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 512/2011)


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/39


Giovedì 24 marzo 2011
Accordo sui trasporti aerei CE-USA ***

P7_TA(2011)0106

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))

2012/C 247 E/11

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (15381/2010),

visto il progetto di protocollo di modifica dell'accordo del 2007 sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (09913/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0385/2010),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'accordo aereo UE-USA (1),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0046/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Congresso degli Stati Uniti.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0239.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/40


Giovedì 24 marzo 2011
Accordo sui trasporti aerei CE-Canada ***

P7_TA(2011)0107

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))

2012/C 247 E/12

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (15380/2010),

visto il progetto di accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro (08303/10/2009),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0386/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0045/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/40


Giovedì 24 marzo 2011
Accordo UE-Vietnam sui servizi aerei ***

P7_TA(2011)0108

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))

2012/C 247 E/13

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14876/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (07170/2009),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0366/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0044/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica socialista del Vietnam.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/41


Giovedì 24 marzo 2011
Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea: Peter Praet (BE)

P7_TA(2011)0110

Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))

2012/C 247 E/14

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (00003/2011),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-0058/2011),

visto l'articolo 109 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0064/2011),

A.

considerando che con lettera in data 18 febbraio 2011 il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Peter Praet a membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea per un mandato di otto anni a decorrere dall'1 giugno 2011,

B.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha quindi proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato, in particolare alla luce dei requisiti di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e tenuto conto dell'esigenza di piena indipendenza della BCE di cui all'articolo 130 del suddetto trattato; considerando altresì che, nel quadro di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato il curriculum vitae e le sue risposte al questionario scritto che gli era stato trasmesso,

C.

considerando che il 16 marzo 2011 la commissione ha proceduto a un'audizione della durata di un'ora e mezza, nel corso della quale il candidato ha reso una dichiarazione introduttiva e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione,

1.

esprime al Consiglio europeo il proprio parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Peter Praet a membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo e al Consiglio.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/42


Giovedì 24 marzo 2011
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro ***I

P7_TA(2011)0115

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

2012/C 247 E/15

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0638),

visti l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 67 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0470/2007),

vista la sua posizione del 20 novembre 2008 (1),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008 (3),

visto l'articolo 55 e l'articolo 56, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0265/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 240.

(2)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.

(3)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.


Giovedì 24 marzo 2011
P7_TC1-COD(2007)0229

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro

[Em. 122 salvo dove diversamente indicato]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2)

Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In tale contesto ha affermato, in particolare, che l'Unione dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Conseguentemente il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente atti giuridici sulla base di proposte della Commissione. La necessità di raggiungere gli obiettivi definiti a Tampere è stata ribadita dal Programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo il 10 e 11 dicembre 2009  (4).

(3)

▐ L'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno che il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo dovrebbe concorrere alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme ▐ che vigono attualmente negli Stati membri. Una semplificazione procedurale di questo tipo è già stata introdotta da vari Stati membri, rendendo più efficiente la procedura sia per i migranti che per i loro datori di lavoro e consentendo controlli più agevoli della legalità del soggiorno e dell'impiego.

(4)

Per permettere il primo ingresso nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso unico o, se rilasciano tali permessi unicamente nel loro territorio, un visto.

(5)

Occorre fissare una serie di norme procedurali per l'esame della domanda di permesso unico. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(6)

I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta dovrebbero essere oggettivi e stabiliti a livello nazionale e dovrebbero comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza dell'Unione enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli Atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005. E' opportuno che le decisioni di diniego siano debitamente motivate.

(7)

Il permesso unico dovrebbe essere redatto in conformità del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (5) e che consente agli Stati membri di aggiungere informazioni supplementari , in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l'immigrazione, gli Stati membri dovrebbero indicare quest'ultima informazione non solo nel permesso unico, ma anche in tutti i permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal titolo di soggiorno in base al quale il cittadino di paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro.

(8)

L'obbligo per gli Stati membri di stabilire se una domanda di permesso unico debba essere presentata da un cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro dovrebbe far salve eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura. Gli Stati membri dovrebbero decidere se una domanda di permesso unico debba essere introdotta nello Stato membro di destinazione o a partire da un paese terzo. Ove il cittadino di un paese terzo non sia autorizzato a presentare una domanda a partire da un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la domanda possa essere presentata dal datore di lavoro nello Stato membro di destinazione.

(9)

Le disposizioni della presente direttiva relative ai permessi di soggiorno per un fine diverso dall'attività lavorativa dovrebbero applicarsi soltanto al modello di tali permessi e dovrebbe far salve le norme nazionali o le norme dell'Unione concernenti le procedure di ammissione e le procedure di rilascio di tali permessi.

(10)

Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda e al permesso unico non dovrebbero applicarsi ai visti uniformi e i visti per soggiorni di lunga durata.

(11)

Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali né quello necessario per il rilascio di un visto. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.

(12)

La designazione dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

(13)

Le disposizioni della presente direttiva fanno salva la competenza degli Stati membri a determinare l'ammissione, incluso il numero di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi.

(14)

I cittadini dei paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso unico rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo non superiore a tre mesi, in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (6) e dell'articolo 21 dell'acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione Schengen) (7).

(15)

In mancanza di una legislazione ▐ dell'Unione , i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro nazionalità. ▐ Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente in uno Stato membro e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, occorre definire un insieme di diritti, in particolare specificando i settori in cui è garantita la parità di trattamento con i cittadini nazionali ai lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi legalmente in uno Stato membro ma che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente negli Stati membri contribuiscono all'economia europea con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte, e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini nazionali e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. La definizione di «lavoratore di un paese terzo» di cui alla presente direttiva si applica, fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro altri atti giuridici dell'Unione, a un cittadino di un paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna legalmente e che è autorizzato a lavorare ai sensi del diritto o della prassi nazionale o vigente . [Em. 123]

(16)

Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente in uno Stato membro dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità del diritto nazionale dell'Unione, compresi coloro che sono stati ammessi in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (8), della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (9) o della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (10).

(17)

La presente direttiva non concerne i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (11), in ragione del loro status più privilegiato e del fatto che beneficiano di un tipo specifico di permesso di soggiorno, («soggiornante di lungo periodo CE»).

(18)

La presente direttiva non concerne i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati . Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e sono legittimamente impiegati in uno Stato membro e che sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall'applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (12) ▐. [Em. 122 e 124]

(19)

Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per ▐ svolgere un'attività lavorativa stagionale.

(20)

Il diritto alla parità di trattamento in specifici settori dovrebbe essere strettamente legato al soggiorno legale del cittadino del paese terzo e all'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro, risultanti dal permesso unico, che autorizza sia il soggiorno che il lavoro, e dai permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi che contengono l'informazione sul permesso di lavoro.

(21)

Nel contesto della presente direttiva per condizioni di lavoro s'intendono quanto meno la retribuzione e il licenziamento, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, tenendo in considerazione i contratti collettivi eventualmente in vigore. [Em. 122 e 125]

(22)

Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione, e le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (13). Il diritto dei lavoratori dei paesi terzi alla parità di trattamento per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri nell'ammettere tali lavoratori di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro. [Em. 122 e 126]

(23)

I lavoratori di paesi terzi ▐ dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale  (14). Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche ai lavoratori che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto ▐ vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dall'ambito di applicazione al diritto dell'Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. La presente direttiva conferisce diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono il lavoratore di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano legalmente in uno Stato membro con il lavoratore di un paese terzo. [Em. 122 e 127]

(24)

Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella proprio diritto interno, le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell'Unione. [Em. 122 e 128]

(25)

Gli Stati membri dovrebbero per lo meno garantire la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità  (15). [Em. 130]

(26)

La parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi non riguarda le misure adottate nel settore della formazione professionale finanziate a titolo dei regimi di assistenza sociale. [Em. 122 e 129]

(27)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva , cioè definire una procedura unica di domanda per il rilascio ai cittadini di paesi terzi di un permesso unico per lavorare nel territorio di uno Stato membro e garantire diritti ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, non possono essere compiuti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione , quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)

La presente direttiva rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea ▐.

(29)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli contenute nel diritto dell'Unione e negli strumenti internazionali.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (16) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (17).

(31)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE , e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

(32)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE , la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva determina:

a)

una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, in modo da semplificare le procedure per la loro ammissione e agevolare il controllo del loro status; nonché

b)

un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro , a prescindere dalle finalità dell'ammissione iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro .

La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione di cittadini di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 , paragrafo 1, TFUE ;

b)

«lavoratore di un paese terzo», qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro , che vi soggiorni legalmente e che sia, autorizzato a lavorare a norma del diritto nazionale e/o conformemente alla prassi nazionale in quello Stato membro; [Em. 131]

c)

«permesso unico», un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare ▐ legalmente a fini lavorativi nel territorio di quello Stato membro;

d)

«procedura unica di domanda», una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo , o dal suo datore di lavoro , volta all'adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico ▐.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai:

a)

cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro;

b)

cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi da uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto nazionale o dell'Unione ai quali è permesso lavorare e ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 ; nonché

c)

cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto nazionale o dell'Unione.

2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

a)

che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri  (18);

b)

che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi;

c)

che sono distaccati ;

d)

che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali ▐;

e)

che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o in qualità di persone «alla pari» ;

f)

che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

g)

che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta  (19) o che hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

h)

che sono beneficiari di protezione in base alle legislazioni nazionali, agli obblighi internazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno presentato domanda di protezione in base alle legislazioni nazionali, agli obblighi internazionali o alle prassi degli Stati membri e sono in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

i)

che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;

j)

il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;

k)

che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;

l)

che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come marittimi per essere impiegati o occupati in qualsiasi qualità a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.

3.     Gli Stati membri possono decidere che il Capo II della presente direttiva non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi a fini di studio in tale Stato membro.

4.     Il Capo II della presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono autorizzati a lavorare in forza di un visto.

Capo II

Procedura unica di domanda e permesso unico

Articolo 4

Procedura unica di domanda

1.   La domanda di permesso unico è presentata nell'ambito di una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro. Gli Stati membri possono anche decidere di permettere che la domanda sia presentata sia dall'una che dall'altra parte. Se la domanda deve essere presentata dal cittadino di un paese terzo, gli Stati membri permettono che la domanda sia presentata a partire da un paese terzo o, se previsto dal diritto nazionale, nel territorio dello Stato membro in cui l'interessato è già presente legalmente.

2.   Gli Stati membri esaminano la domanda e, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione , adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. La decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico, che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro ▐.

3.     La procedura unica di domanda non pregiudica la procedura di rilascio del visto, che può essere obbligatorio per il primo ingresso.

4.     Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.

Articolo 5

Autorità competente

1.   Gli Stati membri nominano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.

2.   L'autorità competente esamina la domanda e adotta una decisione al riguardo non appena possibile e comunque entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.

Se entro il termine di cui al presente articolo non è stata adottata alcuna decisione, lo Stato membro interessato dispone di conseguenza in base al proprio diritto interno.

3.   L'autorità competente notifica la decisione al richiedente per iscritto secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale .

4.   Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale , l'autorità competente notifica al richiedente , per iscritto, le ulteriori informazioni o gli ulteriori documenti necessari e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione . Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.

Articolo 6

Permesso unico

1.   Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano l'informazione sul permesso di lavoro conformemente all'allegato, lettera a), punti 7.5-9 e punto a) del medesimo regolamento.

2.    Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi ▐ come prova dell'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.

Articolo 7

Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa

Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri:

a)

indicano l'informazione sul permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso; e

b)

gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi ▐ come prova dell'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.

Articolo 8

Mezzi di impugnazione

1.   Le decisioni che respingono la domanda di permesso unico, di modifica o di rinnovo del permesso unico oppure che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto nazionale o dell'Unione sono motivate e notificate per iscritto.

2.   Le decisioni che respingono la domanda, escludono ▐ la modifica o il rinnovo del permesso unico ▐ o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale ▐ nello Stato membro interessato , conformemente al diritto nazionale . Nella notifica sono indicati il tribunale o l'autorità amministrativa presso cui il ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.

3.     Una domanda può essere considerata inammissibile per ragioni legate al numero di ammissioni di cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio a fini lavorativi e quindi non deve essere trattata.

Articolo 9

Accesso all'informazione

Gli Stati membri forniscono, a richiesta, informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro in merito ai documenti necessari affinché la domanda sia completa .

Articolo 10

Diritti da pagare

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di un diritto . Ove opportuno, gli Stati membri possono riscuotere tali diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. ▐ L'importo dei diritti è proporzionato e può basarsi sul costo dei servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande e il rilascio dei permessi .

Articolo 11

Diritti derivanti dal permesso unico

▐ Il permesso unico rilasciato ai sensi del diritto nazionale autorizza il titolare durante il periodo di validità, quanto meno a:

a)

entrare ▐ e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico , a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l'ammissione conformemente al diritto nazionale ;

b)

accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale ▐;

c)

svolgere la specifica attività lavorativa ammessa dal permesso unico conformemente al diritto nazionale ;

d)

essere informato dei diritti conferitigli dal permesso unico in virtù della presente direttiva e /o del diritto nazionale.

Capo III

Diritto alla parità di trattamento

Articolo 12

Diritti

1.   I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne

a)

le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

b)

la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c)

l'istruzione e la formazione professionale;

d)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e)

i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 ; [Em. 122 e 132]

f)

le agevolazioni fiscali , purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato ; [Em. 122 e 133]

g)

l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza e i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego , conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà di contratto conformemente al diritto nazionale e dell'Unione ; [Em. 134]

2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento con i cittadini nazionali:

a)

in ordine al paragrafo 1, lettera c):

limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa; [Em. 135]

escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2004/114/CE;

escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;

stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria nonché alla formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa concreta;

[Em. 122 e 136]

b)

limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi terzi , senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego o che hanno avuto un impiego per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati .

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare in forza di un visto;

[Em. 122 e 137]

c)

in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui il luogo di residenza registrato o abituale dei membri della famiglia del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni si trovi nel territorio dello Stato membro interessato; [Em. 122 e 140]

d)

in ordine al paragrafo 1, lettera g):

limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego;

limitando l'accesso per quanto concerne l'assistenza abitativa.

3.     Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, un permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa, o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.

4.     I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore in questione, ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'impiego precedente del lavoratore e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo. [Em. 141]

Articolo 13

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:

a)

del diritto dell'Unione , inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione , o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra;

b)

di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Informazioni al pubblico

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi ai fini lavorativi.

Articolo 15

Relazioni

1.   Periodicamente, e per la prima volta entro il … (20), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche che ritiene necessarie.

2.   Annualmente, e per la prima volta entro il 1o luglio …  (21), gli Stati membri comunicano alla Commissione ▐ statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui hanno rilasciato ▐ un permesso unico nell'anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale  (22).

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (23). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011.

(4)   GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(6)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(7)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(8)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(9)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

(10)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

(11)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(12)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(13)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(14)   GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(15)   GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.

(16)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(17)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(18)   GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(19)   GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(20)  Tre anni dalla data di cui all'articolo 16

(21)   Un anno dalla data di recepimento della presente direttiva.

(22)   GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

(23)  GU: si prega di inserire la data.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/55


Giovedì 24 marzo 2011
Diritti dei consumatori ***I

P7_TA(2011)0116

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 marzo 2011, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

2012/C 247 E/16

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata come segue (1):

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2

(2)

Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica. La presente direttiva deve di conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni e distanziarsi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive, che consentivano agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più severe .

(2)

Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica. La presente direttiva dovrebbe di conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni permettendo nel contempo agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relativamente a taluni altri aspetti, garantendo un livello più elevato di protezione dei consumatori .

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 5

(5)

Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato dai consumatori . Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli imprenditori ) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà al migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

(5)

Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli professionisti ) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la completa armonizzazione di alcuni aspetti delle informazioni e del diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali contribuirà a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 6

(6)

Le leggi degli Stati membri in materia di contratti stipulati con i consumatori sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare distorsioni significative della concorrenza e ostacolare il buon funzionamento del mercato interno. L'attuale legislazione comunitaria applicabile ai contratti negoziati a distanza o fuori dei locali commerciali, ai beni di consumo, alle garanzie e alle clausole abusive stabilisce norme minime per l'armonizzazione della legislazione, consentendo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure legislative che garantiscono un livello più elevato di tutela dei consumatori nel loro territorio. Inoltre molte questioni sono disciplinate in modo incoerente dalle diverse direttive o non sono state prese in considerazione, e i singoli Stati membri le hanno affrontate in modi diversi. Di conseguenza variano notevolmente le disposizioni nazionali di applicazione delle direttive sul diritto contrattuale dei consumatori.

soppresso

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 7

(7)

Tali disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sulle imprese e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento per le imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. La frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno. Gli effetti negativi sulla fiducia del consumatore sono inaspriti da una tutela dei consumatori non uniforme nella Comunità. Tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato, il problema è particolarmente grave.

(7)

Talune disparità nella legislazione degli Stati membri in materia di contratti conclusi con i consumatori, in particolare i contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sui professionisti e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento per i professionisti che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. Una frammentazione eccessiva mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 8

(8)

L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave aumenterà considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese: entrambi potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nella Comunità. In tal modo sarà possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno inquesto settore. Queste barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello comunitario. Inoltre i consumatori potranno beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta la Comunità.

(8)

Salvo diversa indicazione e in conformità dell'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore misure più rigorose di diritto nazionale che migliorino la protezione dei consumatori. L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave è tuttavia giustificata nell'ottica di garantire un quadro normativo unico per quanto concerne la tutela dei consumatori e di aumentare considerevolmente la certezza giuridica, sia per i consumatori che per i professionisti, nelle operazioni transfrontaliere . Così facendo, sia i consumatori che i professionisti potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell'Unione. I consumatori beneficeranno in tal modo di un livello comune elevato di tutela in tutta l'Unione . Inoltre, l'introduzione di disposizioni uniformi a livello dell'Unione dovrebbe eliminare gli ostacoli derivanti dalla eccessiva frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis)

É opportuno che la presente direttiva non si applichi all'assistenza sanitaria, ossia ai servizi sanitari forniti da professionisti della sanità a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

 

(10 ter)

È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i giochi d'azzardo, ivi comprese le lotterie e le scommesse, poiché tali attività presentano una natura molto specifica, in considerazione della quale gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure diverse, incluse misure rigorose, di protezione dei consumatori in relazione a dette attività.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 11

(11)

La legislazione comunitaria esistente nel campo dei servizi finanziari per i consumatori contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo motivo le disposizioni della presente direttiva coprono i contratti relativi ai servizi finanziari solo nella misura in cui è necessario per colmare le lacune normative.

(11)

La legislazione dell'Unione esistente , tra l'altro nel campo dei servizi finanziari per i consumatori e dei viaggi tutto compreso, contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo motivo, gli articoli da 5 a 19 e l'articolo 23 bis della presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai contratti relativi ai servizi finanziari mentre gli articoli da 9 a 19 non dovrebbero applicarsi ai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali relativi ai viaggi tutto compreso, lasciando impregiudicate le altre disposizioni della legislazione dell'Unione esistente . Per quanto riguarda i servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad ispirarsi alla legislazione dell'Unione esistente in tale ambito, allorché legiferano in settori non regolamentati a livello di Unione, in modo tale da garantire la parità di condizioni per tutti i consumatori e per tutti i contratti relativi ai servizi finanziari. La Commissione dovrebbe mirare a integrare la legislazione dell'Unione nel settore dei servizi finanziari al fine di colmare le lacune esistenti e tutelare i consumatori in ogni tipo di contratto.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

Gli articoli da 9 a 19 della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle disposizioni degli Stati membri relative all'acquisto di beni immobili o alle garanzie relative a tali beni, o alla costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili. Ciò riguarda anche gli accordi legati a tali atti giuridici, come la vendita di immobili ancora da realizzare e la locazione finanziaria con opzione di acquisto («hire-purchase»).

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

 

(11 ter)

Poiché i contratti autenticati da un pubblico ufficiale in base alle disposizioni degli Stati membri, non presentano alcuna situazione psicologica particolare, tali contratti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli da 9 a 19 della presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 11 quater (nuovo)

 

(11 quater)

Ai fini della presente direttiva, i contratti di leasing per autoveicoli dovrebbero essere considerati servizi di noleggio di autoveicoli se prevedono la restituzione dell'autoveicolo alla fine del contratto.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 11 quinquies (nuovo)

 

(11 quinquies)

Molti Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni nazionali a tutela del consumatore ad altri soggetti quali le organizzazioni non governative, le imprese nascenti e le piccole e medie imprese, ed altri Stati possono decidere di fare la medesima scelta. Occorre ricordare che gli Stati membri hanno facoltà di estendere l'ambito di applicazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva a persone fisiche o giuridiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 11 sexies (nuovo)

 

(11 sexies)

Il contenuto digitale trasmesso al consumatore in formato digitale, se il consumatore ha la possibilità di utilizzarlo in modo permanente o secondo modalità assimilabili al possesso fisico di un bene, dovrebbe essere trattato alla stregua di bene ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che sono applicabili ai contratti di vendita. Il diritto di recesso, tuttavia, dovrebbe applicarsi soltanto fino al momento in cui il consumatore decide di effettuare il download del contenuto digitale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 12

(12)

La nuova definizione di contratto a distanza deve coprire tutti i casi in cui i contratti di vendita e di servizi sono stipulati utilizzando esclusivamente uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, internet, telefono o fax). In tal modo si crea la parità di condizioni tra tutti i commercianti a distanza. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza giuridica rispetto all'attuale definizione che richiede la presenza di un regime organizzato di vendita a distanza gestito dal commerciante fino alla conclusione del contratto.

(12)

La nuova definizione di contratto a distanza dovrebbe coprire tutti i casi in cui i contratti di fornitura di un bene o di prestazione di un servizio sono stipulati tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza e senza la presenza fisica e simultanea delle parti, utilizzando esclusivamente uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, internet, telefono o fax). I siti web che si limitano ad offrire informazioni sul professionista e i rispettivi beni e/o i servizi non dovrebbero rientrare nella definizione di suddetto regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, anche nel caso in cui tali siti web indichino uno o più mezzi di comunicazione a distanza. In tal modo dovrebbe crearsi la parità di condizioni tra tutti i professionisti a distanza.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 13

(13)

Le circostanze particolari di un'offerta o della stipula di un contratto non devono essere rilevanti per la definizione di un contratto a distanza. Il fatto che il commerciante sia un commerciante occasionale o che usi un regime organizzato gestito da un terzo, ad esempio una piattaforma on-line, non deve privare i consumatori di protezione. Allo stesso modo un'operazione negoziata faccia a faccia tra il commerciante e il consumatore fuori del locale commerciale deve essere considerata un contratto a distanza, se il contratto viene concluso usando esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza come internet o il telefono. Per quanto riguarda i commercianti, una definizione più semplice di contratto a distanza deve migliorare la certezza giuridica e tutelarli dalla concorrenza sleale.

(13)

Le circostanze particolari di un'offerta o della stipula di un contratto non dovrebbero essere rilevanti per la definizione di un contratto a distanza. Il fatto che il professionista usi un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza gestito da un terzo, ad esempio una piattaforma on-line, non deve privare i consumatori di protezione. Allo stesso modo un'operazione negoziata faccia a faccia tra il professionista e il consumatore fuori dal locale commerciale deve essere considerata un contratto a distanza, se il contratto viene concluso usando esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza come internet o il telefono. Per quanto riguarda i professionisti, una definizione più semplice di contratto a distanza dovrebbe migliorare la certezza giuridica e tutelarli dalla concorrenza sleale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 14

(14)

Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali deve essere definito come un contratto concluso con la presenza fisica del commerciante e del consumatore, ma fuori dei locali commerciali, ad esempio a casa o sul posto di lavoro del consumatore. In un contesto fuori del locale commerciale i consumatori sono sottoposti a una pressione psicologica, indipendentemente dal fatto che abbiano sollecitato o meno la visita del commerciante. Inoltre, per prevenire l'aggiramento delle regole quando i consumatori vengono avvicinati fuori dei locali commerciali, un contratto negoziato, ad esempio a casa del consumatore, ma concluso in un negozio, deve essere comunque considerato un contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

(14)

Un contratto negoziato fuori dai locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso con la presenza fisica del professionista e del consumatore, ma fuori dai locali commerciali, ad esempio a casa o sul posto di lavoro del consumatore. In un contesto fuori dal locale commerciale si configura transitoriamente una situazione straordinaria per i consumatori, che differisce dalla situazione che si crea in un negozio, ad esempio sotto il profilo psicologico e per quanto riguarda le possibilità di confrontare i beni o i prezzi, e ciò indipendentemente dal fatto che abbiano sollecitato o meno la visita del professionista. Inoltre, per prevenire l'aggiramento delle norme quando i consumatori vengono avvicinati fuori dai locali commerciali, un contratto negoziato, ad esempio a casa del consumatore, ma concluso in un negozio, dovrebbe essere comunque considerato un contratto negoziato fuori dai locali commerciali soltanto se gli elementi essenziali del contratto sono stati stabiliti durante un viaggio promozionale, un evento ricreativo o una dimostrazione di vendita . Tuttavia, dovrebbero essere esclusi dagli obblighi d'informazione stabiliti dalla presente direttiva i contratti per i quali la somma che il consumatore deve corrispondere non supera i 40 EUR, per evitare di imporre oneri di informazione eccessivi, ad esempio, ai professionisti ambulanti per i quali la fornitura del bene è immediata. In tali casi anche il diritto di recesso è superfluo in quanto gli effetti di siffatti contratti sono chiari. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare ad avere una certa libertà ed essere incoraggiati a fissare una somma inferiore.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 15

(15)

I locali commerciali devono includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi o camion) che servano da luogo permanente di commercio per il commerciante. Chioschi di vendita al mercato o in una fiera vanno considerati come locali commerciali anche se vengono utilizzati dal commerciante su base temporanea. Altri locali affittati per un breve periodo e in cui il commerciante non è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, centri conferenze, cinema affittati da commercianti che non vi sono stabiliti) non devono essere considerati locali commerciali. Allo stesso modo non vanno considerati locali commerciali tutti gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli impianti pubblici, nonché case private o il posto di lavoro,

(15)

I locali commerciali devono includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi , taxi o camion) che servano da luogo permanente di attività per il professionista. Chioschi di vendita al mercato dovrebbero essere considerati come locali commerciali anche se vengono utilizzati dal professionista su base temporanea e regolare . Altri locali affittati per un breve periodo e in cui il professionista non è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, centri conferenze, cinema affittati da professionisti che non vi sono stabiliti) non dovrebbero essere considerati locali commerciali. Allo stesso modo non dovrebbero essere considerati locali commerciali tutti gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli impianti pubblici, nonché case private o il posto di lavoro,

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 16

(16)

La definizione di supporto durevole deve includere in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria e il disco rigido del computer su cui è archiviata la posta elettronica o un file PDF .

(16)

Dovrebbero rientrare tra i supporti durevoli in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer. Per essere qualificati come «supporto durevole», la posta elettronica o un sito web dovrebbero innanzitutto permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista. In secondo luogo, la posta elettronica o il sito web dovrebbero consentire di archiviare le informazioni in modo tale da impedire al professionista di modificarle unilateralmente .

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 17

(17)

I consumatori devono avere il diritto di ricevere informazioni prima della conclusione del contratto . Tuttavia i commercianti non devono fornire le informazioni se sono già evidenti dal contesto. Ad esempio, in un'operazione in un locale commerciale le caratteristiche principali di un prodotto, l'identità del commerciante e le disposizioni per la consegna possono essere apparenti dal contesto. Nelle operazioni a distanza e fuori dei locali commerciali il commerciante deve sempre fornire informazioni riguardanti le modalità di pagamento e consegna, la politica di esecuzione del contratto e di gestione dei reclami, in quanto tali informazioni possono non essere apparenti dal contesto.

(17)

I consumatori dovrebbero ricevere informazioni complete, prima di assumersi gli obblighi derivanti da un contratto negoziato nei locali commerciali, da un contratto a distanza, da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali o da una corrispondente offerta contrattuale. Nel fornire tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei consumatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere. Tuttavia, tali esigenze specifiche non dovrebbe condurre a livelli diversi di tutela dei consumatori.

Emendamento 228

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis)

Fermo restando che il professionista è esonerato dal fornire le informazioni di cui all'articolo 9 su un supporto durevole alla conclusione di un contratto misto negoziato fuori dei locali commerciali in virtù del quale il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l’importo a carico del consumatore non supera i 200 EUR, il consumatore dovrebbe tuttavia essere informato in modo completo dal professionista sui punti essenziali del contratto, in particolare per quanto riguarda il prezzo, prima di essere vincolato da detto contratto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 20

(20)

Il consumatore deve sapere se sta trattando con il commerciante o con un intermediario che agisce a nome di un altro consumatore, in quanto in quest'ultimo caso il consumatore potrebbe non godere di tutela a norma della presente direttiva. Quindi l'intermediario deve informare il consumatore di questo fatto e delle relative conseguenze. Il concetto di intermediario non deve includere le piattaforme di vendita on-line che non concludono il contratto a nome o per conto di un'altra parte.

soppresso

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 22

(22)

Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, deve godere di un diritto di recesso che gli consente di accertarsi della natura e del funzionamento dei beni.

(22)

Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, dovrebbe godere di un diritto di recesso che gli consenta, entro la scadenza del periodo di recesso, di accertarsi della natura , della qualità e del funzionamento dei beni. Tale diritto di recesso dovrebbe essere concesso anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 24

(24)

Per garantire la certezza giuridica è opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva. Quindi tutti i termini contenuti nella presente direttiva vanno intesi come espressi in giorni di calendario.

soppresso

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 26

(26)

Se il consumatore ordina diversi beni dallo stesso commerciante, egli deve poter esercitare il diritto di recesso rispetto ad ognuno di questi beni. Se i beni sono consegnati separatamente, il termine di recesso deve iniziare al momento in cui il consumatore entra in possesso di ogni singolo bene . Se un bene è consegnato in diversi lotti o pezzi, il termine di recesso deve iniziare quando il consumatore o un terzo indicato dal consumatore entra in possesso dell'ultimo lotto o pezzo.

(26)

In caso di fornitura dei beni in più consegne, il termine di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquista il possesso materiale della prima spedizione parziale . Se un bene è consegnato in diversi lotti o pezzi, il termine di recesso dovrebbe iniziare a decorrere dal giorno in cui il consumatore acquista il possesso materiale dell'ultimo lotto o pezzo. Se il consumatore ordina diversi beni con un'unica ordinazione ed essi sono consegnati separatamente, il termine di recesso inizia quando il consumatore entra in possesso dell'ultimo bene.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 27

(27)

Se il commerciante non ha informato il consumatore del diritto di recesso prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il termine di recesso deve essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica nel tempo, è opportuno introdurre un limite di tre mesi, a condizione che il commerciante abbia adempiuto completamente ai suoi obblighi contrattuali . Si considera che il commerciante abbia adempiuto completamente ai suoi obblighi quando ha consegnato i beni o ha fornito tutti i servizi ordinati dal consumatore.

(27)

Se il professionista non ha informato il consumatore del diritto di recesso prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, il termine di recesso deve essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica nel tempo, è opportuno introdurre un limite di un anno . Gli Stati membri dovrebbero comunque poter mantenere la legislazione nazionale in vigore per estendere detto limite.

Emendamento 229

Proposta di direttiva

Considerando 28

(28)

Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per le imprese che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di un modulo standard armonizzato di recesso per il consumatore dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi motivi gli Stati membri devono astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo standard comunitario riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri.

(28)

Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per i professionisti che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di un modulo standard armonizzato di recesso ad uso del consumatore dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi motivi gli Stati membri devono astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo standard dell'Unione riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri. Il consumatore dovrebbe tuttavia poter conservare la facoltà di notificare il recesso con una formulazione di sua scelta, a condizione che tale dichiarazione al professionista sia formulata con chiarezza. Sebbene tale requisito possa anche essere soddisfatto mediante la restituzione della merce, l’invio di una lettera o una telefonata, l'onere della prova per dimostrare il recesso dal contratto entro i termini stabiliti dalla presente direttiva può ricadere sul consumatore. Per tale motivo, è nell'interesse del consumatore avvalersi di un supporto durevole per comunicare il suo recesso al professionista.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 30

(30)

In caso di recesso il commerciante deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del commerciante per consegnare il bene al consumatore.

(30)

In caso di recesso il professionista dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del professionista per consegnare il bene al consumatore , ed esclusi quelli relativi alle consegne rapide effettuate su esplicita richiesta del consumatore . Il rimborso dovrebbe poter essere effettuato con qualsiasi mezzo di pagamento, a condizione che abbia corso legale nello Stato membro in cui il consumatore lo riceve. Il rimborso pertanto non deve essere effettuato sotto forma di buoni acquisto o note di credito.

Emendamento 230

Proposta di direttiva

Considerando 32

(32)

Per evitare che il commerciante debba rimborsare un consumatore che non ha restituito i beni, il consumatore deve essere obbligato a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al commerciante della sua decisione di recesso.

(32)

Per evitare che il professionista debba rimborsare un consumatore che non ha restituito i beni, il consumatore dovrebbe essere obbligato a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al professionista della sua decisione di recesso. Analogamente, il professionista dovrebbe poter subordinare il rimborso alla condizione che il consumatore abbia dimostrato di aver restituito la merce.

Emendamento 231

Proposta di direttiva

Considerando 33

(33)

Alcune esenzioni dal diritto di recesso devono essere previste, ad esempio nei casi in cui il diritto di recesso sarebbe inappropriato vista la natura del prodotto. Ciò si applica ad esempio a un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un contratto di natura speculativa in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato (vin en primeur).

(33)

Alcune esenzioni dal diritto di recesso dovrebbero essere previste, ad esempio nei casi in cui il diritto di recesso sarebbe inappropriato vista la natura del prodotto e il suo esercizio comporterebbe una iniqua penalizzazione per il commerciante . Ciò si applica , in particolare agli alimenti e ad altri beni sensibili sotto il profilo dell'igiene o deperibili, ad esempio a un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un contratto di natura speculativa in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato (vin en primeur). Devono essere esclusi dal diritto di recesso anche determinati beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato, ad esempio i prodotti di base quali l’olio combustibile.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 34

(34)

Inoltre, nel caso di contratti a distanza di servizi che vengono eseguiti durante il periodo di recesso (ad esempio file scaricati dal consumatore durante tale periodo) non sarebbe equo consentire al consumatore di recedere dal contratto dopo che egli abbia usufruito per intero o in parte di un servizio. Quindi il consumatore deve perdere il suo diritto di recesso quando inizia l'esecuzione del contratto con il suo consenso espresso.

(34)

Inoltre, nel caso di contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali per la prestazione di servizi che vengono eseguiti durante il periodo di recesso (ad esempio file scaricati dal consumatore durante tale periodo) non sarebbe equo consentire al consumatore di recedere dal contratto dopo che egli abbia usufruito per intero o in parte di un servizio. Quindi il consumatore dovrebbe perdere il suo diritto di recesso quando inizia l'esecuzione del contratto con il suo consenso espresso, a condizione che tale consenso sia informato, ovvero che il consumatore sia stato informato delle conseguenze di tale scelta in termini di perdita del diritto di recesso .

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 37

(37)

Ai fini della semplificazione e della certezza giuridica, il diritto di recesso deve essere applicato a tutti i tipi di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ad eccezione di circostanze chiaramente definite che possono essere facilmente provate. Quindi è opportuno non applicare il diritto di recesso per riparazioni urgenti nella casa del consumatore, poiché tale diritto sarebbe incompatibile con la situazione di emergenza nonché per i regimi di consegna a domicilio da parte di supermercati che consentono ai consumatori di selezionare sul sito web del commerciante alimenti, bevande e altri beni destinati al consumo immediato della famiglia e di averli consegnati a casa. Questi sono beni poco costosi e acquistati regolarmente dai consumatori per il consumo giornaliero della famiglia e quindi non vanno assoggettati al diritto di recesso. Le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la più importante fonte di dispute con i commercianti riguardano la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi o danneggiati durante il trasporto, e la consegna parziale o tardiva. Quindi è opportuno chiarire e armonizzare le norme nazionali sulla consegna e il trasferimento del rischio.

(37)

Ai fini della semplificazione e della certezza giuridica, il diritto di recesso dovrebbe essere applicato a tutti i tipi di contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, ad eccezione di circostanze chiaramente definite che possono essere facilmente provate.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 37 bis (nuovo)

 

(37 bis)

Le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di controversie con i professionisti riguardano la consegna dei beni, inclusi i beni persi o danneggiati durante il trasporto e la consegna tardiva o parziale. È pertanto opportuno armonizzare le norme nazionali sulla consegna e il passaggio del rischio.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 37 ter (nuovo)

 

(37 ter)

Qualora il professionista non abbia rispettato l'obbligo di consegna dei beni, il consumatore dovrebbe invitarlo, su un supporto durevole, a procedere alla consegna entro un termine non inferiore a sette giorni, comunicandogli contestualmente l'intenzione di recedere dal contratto se la consegna non ha luogo. Si considera che il consumatore abbia receduto dal contratto se tale termine trascorre senza che siano stati presi provvedimenti. Fatti salvi i suoi diritti di richiedere un risarcimento, il consumatore dovrebbe avere diritto al rimborso degli importi già versati entro sette giorni dal recesso. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare o mantenere in vigore disposizioni giuridiche nazionali che garantiscano un livello più elevato di protezione del consumatore.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 38

(38)

Nel contesto delle vendite al consumatore la consegna dei beni può avvenire in modi diversi . Solo una regola cui si possa derogare facilmente può consentire la flessibilità necessaria per tenere conto di tali variazioni. Il consumatore va protetto contro il rischio di perdita o danneggiamento dei beni durante il trasporto, disposto o effettuato dal commerciante. La norma sul trasferimento del rischio non deve essere applicabile se il consumatore tarda a prendere possesso dei beni (ad esempio se i beni non sono ritirati dal consumatore dalla posta entro il termine fissato da quest'ultimo). In tali circostanze deve essere a carico del consumatore il rischio di perdita o deterioramento dopo il termine di consegna concordato con il commerciante.

(38)

Nel contesto delle vendite al consumatore la consegna dei beni può avvenire in modi diversi , o immediatamente oppure in un secondo tempo. Se le parti non hanno concordato una data di consegna specifica, il professionista dovrebbe effettuare la consegna il prima possibile, e in ogni caso entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Il consumatore va protetto contro il rischio di perdita o danneggiamento dei beni durante il trasporto, disposto o effettuato dal professionista. La norma sul trasferimento del rischio non deve essere applicabile se il consumatore tarda a prendere possesso dei beni (ad esempio se i beni non sono ritirati dal consumatore dalla posta entro il termine fissato da quest'ultimo). In tali circostanze deve essere a carico del consumatore il rischio di perdita o deterioramento dopo il termine di consegna concordato con il professionista.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 38 bis (nuovo)

 

(38 bis)

In molte transazioni ai consumatori non viene offerta una scelta sufficiente di mezzi di pagamento o si addebita loro una commissione se rifiutano di utilizzare determinati mezzi. È opportuno rimediare a tale situazione mediante una norma in virtù della quale il professionista offra al consumatore la possibilità di utilizzare mezzi di pagamento diversi che, nel caso dei contratti a distanza, devono comprendere mezzi elettronici e non elettronici. Un esempio di sistema non elettronico di pagamento consisterebbe nello stampare un'ordinazione a partire dal sito web del professionista ed effettuare il pagamento in contanti presso una banca o un altro punto di contatto del professionista.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 39

(39)

Il commerciante deve essere responsabile nei confronti del consumatore se i beni non sono conformi al contratto. I beni devono essere presunti conformi al contratto se soddisfano un numero di condizioni relative, principalmente, alla loro qualità. La qualità e le prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi dipenderanno, tra l'altro, dal fatto che il bene sia nuovo o usato, nonché dalla vita prevista dei beni.

(39)

Il professionista dovrebbe essere responsabile nei confronti del consumatore se i beni non sono conformi al contratto. I beni dovrebbero essere presunti conformi al contratto se soddisfano un numero di condizioni relative, principalmente, alla loro qualità e quantità . La qualità e le prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi dipenderanno, tra l'altro, dal fatto che il bene sia nuovo o usato, nonché dalla vita prevista dei beni. Il difetto di conformità al contratto per un bene sussiste in caso di consegna di un bene diverso da quello ordinato o di spedizione in quantità minore.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 40

(40)

Se il bene non è conforme al contratto, innanzitutto il consumatore deve avere la possibilità di chiedere al commerciante di riparare o sostituire i beni a scelta del commerciante, a meno che quest'ultimo non dimostri che tali rimedi siano illegali, impossibili o causino uno sforzo sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del commerciante deve essere determinato obiettivamente considerando i costi sostenuti dal commerciante nel rimediare al difetto di conformità, il valore dei beni e l'importanza del difetto. La mancanza di pezzi di ricambio non deve costituire un motivo valido per giustificare il mancato rimedio entro un periodo ragionevole o senza uno sforzo sproporzionato.

(40)

Il consumatore deve in primo luogo avere la possibilità di chiedere al professionista di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati. È necessario che il carattere sproporzionato o meno di un rimedio sia stabilito in modo oggettivo. Un rimedio dovrebbe essere considerato sproporzionato se impone costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio. Per stabilire se i costi sono irragionevoli, è necessario che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli di un altro rimedio.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 41

(41)

Il consumatore non deve sostenere alcun costo per il rimedio del difetto di conformità, in particolare i costi postali, di manodopera e dei materiali. Inoltre, il consumatore non deve compensare il commerciante per l'uso dei beni difettosi.

(41)

Il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo per il rimedio del difetto di conformità, in particolare i costi postali, di manodopera e dei materiali. Inoltre, il consumatore non dovrebbe compensare il professionista per l'uso dei beni difettosi. Conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile, il consumatore dovrebbe avere il diritto di chiedere i danni per qualsiasi perdita derivante da un difetto di conformità al contratto di vendita cui non è stato posto rimedio da parte del professionista. Tali danni dovrebbero poter includere i danni non pecuniari, qualora il diritto nazionale applicabile lo preveda.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 42

(42)

Se più di una volta il commerciante ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al difetto di conformità, il consumatore deve avere il diritto di scegliere liberamente fra i rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del commerciante può essere esplicito o implicito, e in quest'ultimo caso ciò significa che il commerciante non risponde o ignora la richiesta del consumatore di rimediare al difetto di conformità.

(42)

Il consumatore dovrebbe avere il diritto di scegliere liberamente fra i rimedi disponibili , qualora non abbia diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene . Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare o mantenere norme giuridiche nazionali relativamente alla libertà di scelta fra i rimedi disponibili in caso di difetto di conformità , al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori .

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Considerando 42 bis (nuovo)

 

(42 bis)

Occorre prevedere la responsabilità del professionista, in determinati casi, per difetti di conformità presenti al momento del trasferimento del rischio al consumatore, anche se il difetto di conformità emerge soltanto successivamente.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 42 ter (nuovo)

 

(42 ter)

Quando il professionista, in quanto venditore finale, è responsabile nei confronti del consumatore a seguito di un'azione o di un'omissione del produttore, è necessario garantire che il professionista, in quanto venditore finale, abbia il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena contrattuale. A tal fine le disposizioni nazionali degli Stati membri individuano la persona o le persone responsabili nonché le pertinenti azioni e la modalità di esercizio.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 42 quater (nuovo)

 

(42 quater)

Il consumatore dovrebbe poter beneficiare di un periodo di garanzia di due anni in caso di difetto di conformità. A suo favore dovrebbe sussistere una presunzione semplice che qualsiasi difetto di conformità che si sia manifestato entro sei mesi dal passaggio del rischio al consumatore esisteva già al momento di tale passaggio. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare o mantenere disposizioni giuridiche nazionali concernenti i periodi di garanzia e la durata dell'inversione dell'onere della prova o norme specifiche per gravi difetti di conformità che si palesano alla scadenza del periodo di garanzia, al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 43

(43)

La direttiva 1999/44/CE consente agli Stati membri di fissare un periodo di almeno due mesi nei quali il consumatore deve informare il commerciante di qualsiasi difetto di conformità. Le diversi leggi di recepimento hanno creato barriere al commercio. Quindi è necessario sopprimere questa scelta legislativa e migliorare la certezza giuridica obbligando i consumatori a informare il commerciante del difetto di conformità entro due mesi dalla data di individuazione.

soppresso

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Considerando 44

(44)

Alcuni commercianti o produttori offrono garanzie commerciali per il consumatore. Al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie devono contenere determinate informazioni, tra cui la durata, l'estensione territoriale della garanzia e la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge.

(44)

Alcuni professionisti o produttori offrono garanzie commerciali per il consumatore. Al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie devono contenere determinate informazioni, tra cui la durata, l'estensione territoriale della garanzia e la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge nel quadro delle disposizioni nazionali in vigore e di quelle contenute nella presente direttiva .

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Considerando 45 bis (nuovo)

 

(45 bis).

Gli aspetti normativi armonizzati riguardano esclusivamente i contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Pertanto, le disposizioni sulle clausole contrattuali abusive non dovrebbero pregiudicare la legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro, contratti relativi ai diritti di successione, contratti relativi al diritto di famiglia e contratti relativi alla costituzione e allo statuto di società o accordi di partenariato e condizioni relative a obbligazioni.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Considerando 46

(46)

Le disposizioni sulle clausole contrattuali abusive non vanno applicate a condizioni che riflettono, direttamente o indirettamente, le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri conformi alla normativa comunitaria . Allo stesso modo le clausole contrattuali che riproducono disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non devono essere soggette alle disposizioni relative alla clausole abusive.

(46)

Le disposizioni sulle clausole contrattuali abusive non vanno applicate a condizioni che riflettono, direttamente o indirettamente, le disposizioni legislative , regolamentari o di ordine pubblico degli Stati membri conformi alla normativa dell'Unione . Allo stesso modo le clausole contrattuali dovrebbero riflettere i principi e le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le clausole che riproducono disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o l'Unione sono parte, non devono essere soggette alle disposizioni relative alla clausole abusive.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Considerando 47

(47)

I contratti dei consumatori devono essere redatti in un linguaggio semplice e comprensibile e devono essere leggibili . I commercianti devono essere liberi di scegliere il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte le condizioni contrattuali. Il consumatore deve avere la possibilità di leggere le condizioni prima di concludere il contratto. Tale opportunità va data al consumatore fornendogli le condizioni su richiesta (per i contratti negoziati nei locali commerciali) o mettendole a disposizione in altri modi (ad esempio sul sito web del commerciante per i contratti a distanza) o allegando le condizioni generali al buono d'ordine (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali). Il commerciante deve chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale del commerciante. È opportuno proibire la presunzione di consenso usando sistemi di non partecipazione (opt-out), quali riquadri già contrassegnati on-line.

(47)

Tutte le clausole contrattuali dovrebbero essere espresse in modo chiaro e comprensibile. Se una clausola contrattuale è scritta, essa dovrebbe essere sempre redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. I professionisti dovrebbero essere liberi di scegliere il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte le condizioni contrattuali. Il consumatore deve avere la possibilità di leggere le condizioni prima di concludere il contratto. Tale opportunità va data al consumatore fornendogli le condizioni su richiesta (per i contratti negoziati nei locali commerciali) o mettendole a disposizione in altri modi (ad esempio sul sito web del professionista per i contratti a distanza) o allegando le condizioni generali al buono d'ordine (per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali). Il professionista dovrebbe chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale del professionista. È opportuno proibire la presunzione di consenso usando sistemi di non partecipazione (opt-out), quali riquadri già contrassegnati on-line.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Considerando 47 bis (nuovo)

 

(47 bis)

I professionisti dovrebbero essere liberi di scegliere il modo in cui sono comunicate le clausole contrattuali, ad esempio il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre obblighi di presentazione, fatta eccezione per quelli relativi alle persone con disabilità o in caso di beni o servizi che possono presentare un rischio particolare per la salute e la sicurezza del consumatore o di una terza persona. Gli Stati membri possono anche cercare di imporre prescrizioni supplementari se, a causa della complessità inerente ai contratti per tali prodotti o servizi, sussiste il rischio di pregiudizio ai danni del consumatore, tra l'altro per questioni legate alla concorrenza in tale settore. Questo può applicarsi, ad esempio, ai contratti relativi a servizi finanziari, gas, elettricità e acqua, telecomunicazioni e beni immobili. Tuttavia ciò non dovrebbe applicarsi alle formali prescrizioni di forma nazionali concernenti la conclusione del contratto o altre prescrizioni formali, quali ad esempio la lingua in cui sono redatte le clausole, le prescrizioni relative al contenuto delle clausole o la formulazione di talune clausole contrattuali per settori specifici. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le prescrizioni in materia di lingua applicabili ai contratti stipulati con i consumatori. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale prescrizioni in materia linguistica relative alle clausole contrattuali.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Considerando 49

(49)

Ai fini della presente direttiva, non va valutata l'equità delle condizioni che descrivono l'oggetto principale del contratto, né il rapporto qualità/prezzo dei beni o servizi forniti a meno che tali condizioni non siano conformi alle prescrizioni di trasparenza. L'oggetto principale del contratto e il rapporto qualità/prezzo vanno tuttavia presi in considerazione nella valutazione dell'equità delle condizioni. Ad esempio, nel caso di contratti assicurativi, le condizioni che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di una tale valutazione poiché questi limiti vengono presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore.

(49)

Ai fini della presente direttiva, non va valutata l'equità delle condizioni che descrivono l'oggetto principale del contratto, né il rapporto qualità/prezzo dei beni o servizi forniti a meno che tali condizioni non siano conformi alle prescrizioni di trasparenza. L'oggetto principale del contratto e il rapporto qualità/prezzo vanno tuttavia presi in considerazione nella valutazione dell'equità delle condizioni. Ad esempio, nel caso di contratti assicurativi, le condizioni che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di una tale valutazione poiché questi limiti vengono presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore. Tale esclusione non si applica alla remunerazione prevista per il professionista da spese accessorie o contingenti stabilite nel contratto, comprese commissioni o spese derivanti dalla violazione delle clausole contrattuali, i quali dovrebbero essere pienamente soggetti a una prova di equità.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Considerando 50

(50)

Per garantire la certezza giuridica e migliorare il funzionamento del mercato interno è opportuno che la direttiva comprenda due elenchi di clausole abusive. All'allegato II deve figurare un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza. L'allegato III deve contenere un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario. Tali elenchi devono essere applicabili in tutti gli Stati membri.

(50)

Per garantire la certezza giuridica e migliorare il funzionamento del mercato interno è opportuno che la direttiva comprenda due elenchi non esaustivi di clausole abusive. All'allegato II dovrebbe figurare un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza. L'allegato III dovrebbe contenere un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che il professionista non dimostri il contrario.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Considerando 51

(51)

È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

soppresso

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Considerando 52

(52)

In particolare, la Commissione deve avere la facoltà di modificare gli allegati II e III riguardanti le clausole contrattuali da considerare o presumere abusive. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Considerando 53

(53)

La facoltà della Commissione di modificare gli allegati II e III deve essere usata per garantire l'applicazione coerente delle norme sulle clausole abusive aggiungendo a tali allegati le clausole contrattuali che devono essere considerate abusive in ogni circostanza o che sono da considerare abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Considerando 55 bis (nuovo)

 

(55 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità nazionali mantengano il livello necessario di cooperazione con la rete dei centri europei dei consumatori (ECC) in modo da poter reagire nei casi transfrontalieri, in particolare sulle richieste pendenti presso tali centri.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Considerando 60

(60)

La Commissione europea esaminerà il modo più appropriato per garantire che tutti i consumatori siano informati dei loro diritti presso il punto di vendita.

(60)

La Commissione , previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, esaminerà il modo più appropriato per garantire che tutti i consumatori e i professionisti siano informati dei loro diritti presso il punto di vendita. La Commissione dovrebbe servirsi in particolare dei mezzi forniti dagli strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e da mezzi di comunicazione pubblici.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Considerando 61 bis (nuovo)

 

(61 bis)

È necessario prevedere un processo di valutazione reciproca nel cui quadro gli Stati membri, entro il termine previsto per la trasposizione della presente direttiva, procedano in primo luogo a una revisione delle proprie normative per definire quali disposizioni più severe e conformi al trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere mantenute o adottate nei rispettivi diritti nazionali per garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori. Entro la scadenza del termine previsto per la trasposizione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero elaborare una relazione sui risultati di tale revisione. La Commissione dovrebbe trasmettere ogni relazione agli Stati membri e alle parti interessate. Gli Stati membri e il Parlamento europeo dispongono di sei mesi per presentare le proprie osservazioni su tali relazioni. La Commissione dovrebbe redigere una relazione, eventualmente corredata da proposte legislative, al più tardi entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la trasposizione della presente direttiva e, successivamente, ogni tre anni. Se necessario, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'elaborazione di una metodologia comune.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Considerando 61 ter (nuovo)

 

(61 ter)

Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri, le persone e le organizzazioni che hanno un interesse legittimo in materia di protezione del consumatore dovrebbero essere incoraggiate a comunicare agli Stati membri e alla Commissione le proprie valutazioni e a formulare raccomandazioni non vincolanti affinché se ne possa tenere conto nel quadro del riesame della presente direttiva.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Considerando 63

(63)

Se vengono individuate barriere al mercato interno, è opportuno riesaminare la presente direttiva. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva nonché altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.

soppresso

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e commercianti.

La presente direttiva intende conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e professionisti.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

(1)

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale ;

(1)

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che essenzialmente non rientrano nel quadro della sua attività professionale .

 

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o estendere l'applicazione della presente direttiva a persone fisiche o giuridiche che non sono «consumatori» ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

(2)

«commerciante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che , nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un commerciante;

(2)

«professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato , agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca per conto di un professionista relativamente ai contratti oggetto della presente direttiva ;

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

«bene»: qualsiasi bene mobile materiale e qualsiasi bene immateriale utilizzabile con modalità assimilabili al possesso fisico, tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie. Rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

 

(2 ter)

«beni prodotti secondo le specifiche del cliente»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione personale del cliente;

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

(3)

«contratto di vendita»: qualsiasi contratto che ha come oggetto la vendita di beni dal commerciante al consumatore, inclusi contratti misti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

soppresso

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

(4)

«bene»: qualsiasi bene mobile materiale tranne:

a)

i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;

b)

l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

c)

l'elettricità;

soppresso

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

(5)

« contratto di servizi »: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in cui un servizio è fornito da parte del commerciante al consumatore;

(5)

« servizio »: qualsiasi lavoro o servizio di qualsivoglia natura prestato dal professionista al consumatore contro un corrispettivo ;

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

«contratto di vendita»: qualsiasi contratto mediante il quale un professionista, conformemente al diritto nazionale applicabile, concede al consumatore la proprietà di un bene o si impegna a concedergli la proprietà di un bene e mediante il quale il consumatore si impegna a pagare il prezzo pattuito. Ai fini della presente direttiva la definizione di contratti di vendita si applica anche ai contratti di fornitura di beni ancora da fabbricare o da produrre ;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

 

(5 ter)

«contratto misto»: qualsiasi contratto recante sia elementi connessi alla prestazione di servizi che elementi connessi alla fornitura di beni;

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

(6)

«contratto a distanza»: qualsiasi contratto di vendita o di servizi in cui il commerciante ricorra all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza per concludere un contratto ;

(6)

«contratto a distanza»: qualsiasi contratto negoziato tra un professionista e un consumatore in ordine alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza in cui il professionista e il consumatore non sono fisicamente presenti simultaneamente per concludere il contratto, bensì ricorrono esclusivamente all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

(7)

«mezzi di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore, possa essere impiegato per la conclusione di un contratto tra dette parti;

soppresso

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

(8)

«contratto negoziato fuori dei locali commerciali»:

(8)

«contratto negoziato fuori dai locali commerciali»: qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore in ordine alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio :

(a)

qualsiasi contratto di vendita o di servizi negoziato lontano dai locali commerciali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore oppure qualsiasi contratto di vendita o di servizi per cui è stata fatta , nelle stesse circostanze, un'offerta da parte del consumatore; oppure

(a)

che è negoziato fuori dai locali commerciali con la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore ; oppure

 

(a bis)

per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore con la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore fuori dai locali commerciali ; oppure

(b)

qualsiasi contratto di vendita o servizi concluso nei locali commerciali ma negoziato fuori di tali locali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore;

(b)

i cui elementi essenziali sono stati stabiliti durante un viaggio promozionale, un evento ricreativo o una dimostrazione di vendita organizzati dal professionista fuori dai locali commerciali con la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore quando lo scopo di tale viaggio promozionale, evento ricreativo o dimostrazione di vendita è quello di concludere successivamente un contratto nei locali commerciali ;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9 – lettera b

(b)

chioschi di vendita al mercato o in una fiera in cui il commerciante esercita la propria attività su base regolare o temporanea;

(b)

chioschi di vendita al mercato in cui il professionista esercita la propria attività su base regolare o temporanea;

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 12

(12)

«prodotto»: qualsiasi bene o servizio, compresi beni immobili, diritti e obbligazioni;

soppresso

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14

(14)

«diligenza professionale»: il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un commerciante nei confronti dei consumatori, commisurate a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del commerciante;

soppresso

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 15

(15)

«asta»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal commerciante mediante una procedura competitiva di offerte che può includere l'uso di mezzi di comunicazione a distanza e in cui l'offerente del prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei beni o servizi. Un'operazione conclusa in base a un'offerta di prezzo fissa, nonostante l'opzione per il consumatore di concluderla mediante una procedura di offerta, non costituisce un'asta;

soppresso

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 16

(16)

«asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal commerciante ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona , mediante una procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'offerente del prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei beni o servizi ;

(16)

«asta pubblica»: metodo di vendita in cui un bene o un servizio viene offerto dal professionista ai consumatori nel corso di una manifestazione fisicamente accessibile al pubblico , mediante una procedura trasparente e competitiva di offerte gestita da un terzo (la casa d'aste ) che, su remunerazione, opera in qualità di agente del professionista . In un'asta al rialzo il bene o il servizio è venduto al consumatore o alla persona che opera a suo nome che ha formulato l'offerta più alta. In un'asta al ribasso, il bene o il servizio è venduto al consumatore o alla persona che opera a suo nome che per primo ha dichiarato immediatamente di acquistare il bene o il servizio al prezzo indicato;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 17

(17)

«produttore»: il fabbricante di un bene, l'importatore del bene nel territorio della Comunità o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

(17)

«produttore»: il fabbricante di un bene, l'importatore del bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 18

(18)

«garanzia»: qualsiasi impegno di un commerciante o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento della o prima della conclusione del contratto;

(18)

«garanzia»: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore , in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni , o a qualsiasi altra prescrizione non relativa alla conformità, enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento della o prima della conclusione del contratto;

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 19

(19)

«intermediario»: un commerciante che conclude un contratto a nome o per conto del consumatore;

soppresso

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 20

(20)

«contratto accessorio »: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e tali beni o servizi sono forniti dal commerciante o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il commerciante.

(20)

«contratto connesso »: qualsiasi contratto in ordine alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio:

 

a)

che forma, da un punto di vista oggettivo, un'unità commerciale con un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali ; nonché

 

b)

in cui i beni sono forniti o i servizi sono prestati dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.

 

Si ritiene che sussista un'unità commerciale quando i beni o i servizi forniti nel quadro di un contratto connesso sono collegati all'esecuzione del contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, a seconda dei casi, oppure all'uso dei beni forniti o dei servizi prestati nel quadro di tale contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali.

Emendamenti 80 e 232

Proposta di direttiva

Articolo 3

1.   La presente direttiva è applicabile, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti di vendita e di servizi conclusi tra il commerciante e il consumatore.

1.   La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio conclusi tra il professionista e il consumatore e ai contratti misti .

2.   La presente direttiva è applicabile solo ai servizi finanziari riguardanti taluni contratti negoziati fuori dei locali commerciali conformemente agli articoli da 8 a 20, le clausole abusive conformemente agli articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali conformemente agli articoli da 40 a 46, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa .

2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione settoriale dell'Unione che disciplina i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore .

 

2 bis.     La presente direttiva non si applica ai contratti in materia di:

 

a)

servizi sociali,

 

b)

assistenza sanitaria, ossia i servizi sanitari forniti da professionisti della sanità a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute,

 

c)

giochi d'azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese lotterie, giochi di casinò e scommesse.

 

2 ter.     Gli articoli da 5 a 19 e l'articolo 23 bis non si applicano ai contratti:

 

a)

riguardanti servizi finanziari;

 

b)

che rientrano nell'ambito d’applicazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (2).

3.    Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa, sono applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

3.    Fatti salvi i paragrafi da 4 a 4 quater del presente articolo, gli articoli da 9 a 19 si applicano ai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali.

4.   Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non pregiudicano le prescrizioni d'informazione di cui alle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .

4.   Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali:

 

a)

relativi alla costituzione, acquisizione o trasferimento di diritti o garanzie relativi a beni immobili oppure riguardanti la costruzione o la profonda ristrutturazione di un edificio o la locazione di un edificio o un appartamento;

 

b)

rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (3) o della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (4);

 

c)

che, secondo le disposizioni degli Stati membri, sono stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale garantisce, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore conclude il contratto soltanto sulla base di una decisione ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica.

 

4 bis.     Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali in cui il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e la somma che il consumatore deve corrispondere non supera i 40 EUR, se detti contratti, data la loro natura, sono generalmente conclusi fuori dai locali commerciali. Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.

 

4 ter.     Gli articoli da 9 a 19 non si applicano ai contratti a distanza:

 

a)

conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

 

b)

conclusi con operatori di telecomunicazione attraverso telefoni pubblici, nella misura in cui hanno ad oggetto l'utilizzo o le singole connessioni via telefono, internet o fax stabilite dal consumatore.

 

4 quater.     L’articolo 11, paragrafo 1 ter, e gli articoli da 12 a 19 non si applicano ai contratti a distanza per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autoveicoli, servizi di catering o di tempo libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici.

 

4 quinquies.     Fatti salvi i paragrafi 4 sexies, 4 septies e 4 octies del presente articolo, gli articoli da 22 a 29 si applicano ai contratti di vendita. Lasciando impregiudicato l'articolo 24, paragrafo 5, nel caso di contratti misti, gli articoli da 22 a 29 si applicano solo ai beni.

 

4 sexies.     Gli articoli 22 bis e 23 bis si applicano anche ai contratti di servizi e ai contratti misti.

 

4 septies.     Gli articoli da 22 a 29 non si applicano:

 

a)

all'elettricità;

 

b)

all'acqua e al gas, quando non sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.

 

4 octies.     Gli articoli da 22 a 29 non si applicano ai beni usati venduti in un'asta pubblica.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Armonizzazione completa

Grado di armonizzazione

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 4

Gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso .

1.     Salvo quando previsto ai paragrafi 1 bis e 1 ter, gli Stati membri possono mantenere o adottare , nel loro diritto nazionale , disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori, alle condizioni e nella misura specificate all'articolo 5, all'articolo 9, paragrafi 5 e 6, agli articoli da 22 a 29, all'articolo 31, paragrafo 4, e agli articoli 34 e 35 .

 

2.     Gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel loro diritto nazionale, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per garantire un livello più elevato di protezione del consumatore, come disposto all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 2.

 

3.     Gli Stati membri non possono mantenere o adottare, nel loro diritto nazionale, disposizioni divergenti da quelle stabilite all'articolo 2, all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 9, paragrafo 8, agli articoli 10 e 11, all'articolo 12, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 13, paragrafo 1, agli articoli da 14 a 19, agli articoli da 30 a 33 e all'articolo 36, incluse disposizioni più rigorose per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Articolo 4 bis

Periodi di tempo, date e termini

Al computo dei periodi di tempo, delle date e dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili (5) ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Capo II – titolo

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 5 – titolo

Obblighi generali d'informazione

Obblighi d'informazione per contratti negoziati nei locali commerciali

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

1.    Prima della conclusione di qualsiasi contratto di vendita o di servizi il commerciante fornisce al consumatore le seguenti informazioni, se non sono già apparenti dal contesto:

1.    Alla conclusione di un contratto negoziato nei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore in modo chiaro e comprensibile le seguenti informazioni, se non risultano già dal contesto:

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

(a)

le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

(a)

le caratteristiche principali del bene o servizio in misura adeguata al bene o servizio stesso;

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

(b)

l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante, ad esempio la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante per conto del quale egli agisce ;

(b)

l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

(b bis)

l'indirizzo sociale, il numero telefonico e di fax e l'indirizzo elettronico del professionista, ove disponibili, affinché il consumatore possa rapidamente entrare in contatto con il professionista e comunicare efficacemente con quest'ultimo;

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

(c)

il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

(c)

il prezzo complessivo comprensivo delle imposte o, se la natura del bene o servizio comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nei contratti di durata indeterminata, il prezzo complessivo equivale al totale dei costi mensili;

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

(d)

le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale ;

(d)

se del caso, le modalità di pagamento, consegna, esecuzione , la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista ;

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettere f e f bis (nuova)

(f)

l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

(f)

oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

 

(f bis)

l'esistenza di codici di condotta e come possono essere ottenuti, se applicabile;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

(g)

la durata del contratto, se applicabile, o se il contratto non ha scadenza le condizioni di risoluzione del contratto;

(g)

la durata del contratto, se applicabile, o se il contratto è di durata indeterminata o è un contratto a rinnovo automatico le condizioni di risoluzione del contratto;

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

(i)

l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o fornire da parte del consumatore su richiesta del commerciante.

(i)

l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o fornire da parte del consumatore su richiesta del professionista, se del caso;

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis, i ter e i quater (nuove)

 

i bis)

l'applicazione di misure tecniche di protezione per il contenuto digitale, se del caso;

 

i ter)

qualsiasi interoperabilità del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza e ogni eventuale incompatibilità, se del caso;

 

i quater)

la possibilità di servirsi di un meccanismo di reclamo e ricorso extra-giudiziale cui il professionista è soggetto e le condizioni per beneficiarne, se del caso.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

2.    Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni nel paragrafo 1, lettera b) possono essere sostituite dall'indirizzo geografico e dall'identità della casa d'aste.

2.    Il paragrafo 1 non si applica ai contratti per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio che implicano transazioni quotidiane o in cui il professionista deve fornire il bene o prestare il servizio immediatamente alla conclusione del contratto.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

3.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto di vendita o di servizi.

3.    Gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

2.   Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto contrattuale nazionale rimedi efficaci per le violazioni dell'articolo 5.

2.   Fatti salvi gli articoli 13 e 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto nazionale rimedi efficaci e proporzionali per le violazioni dell'articolo 5.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 7

Articolo 7

Obbligo d'informazione specifico per gli intermediari

1.     Prima della conclusione del contratto l'intermediario deve informare il consumatore che egli agisce a nome o per contro di un altro consumatore e che il contratto concluso non è considerato un contratto tra il consumatore e il commerciante ma un contratto tra due consumatori e quindi che non è disciplinato dalla presente direttiva.

2.     Se l'intermediario non adempie gli obblighi di cui al paragrafo 1, si considera che egli abbia concluso il contratto a proprio nome.

3.     Il presente articolo non si applica alle aste pubbliche.

soppresso

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 8

Articolo 8

Campo di applicazione

Il presente capo si applica ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

soppresso

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 9

Articolo 9

Informazioni per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 9

Obblighi d'informazione precontrattuale per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali

Per quanto riguarda i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali il commerciante deve fornire le informazioni seguenti che formano parte integrante del contratto:

1.     In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali o da una qualsiasi offerta contrattuale corrispondente, il professionista o eventualmente la persona che agisce per suo conto deve fornire al consumatore le informazioni seguenti in modo chiaro e comprensibile:

(a)

le informazioni di cui agli articoli 5 e 7, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) in tutti i casi le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione del contratto;

(a)

le caratteristiche principali del bene o servizio in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al bene o servizio stesso;

(b)

l'applicabilità del diritto di recesso e le condizioni e procedure per esercitare tale diritto conformemente all'allegato I;

(b)

l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;

 

(b bis)

l'indirizzo sociale, il numero telefonico e di fax e l'indirizzo elettronico del professionista, ove disponibili, affinché il consumatore possa rapidamente entrare in contatto con il professionista e comunicare efficacemente con lui;

(c)

l'indirizzo geografico della sede del commerciante, se diverso dall'indirizzo geografico, (e se applicabile quello del commerciante per conto del quale agisce) a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami;

(c)

il prezzo complessivo comprensivo delle imposte o, se la natura del bene o servizio comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nei contratti di durata indeterminata, il prezzo complessivo equivale al totale dei costi mensili;

(d)

l'esistenza di codici di condotta e come possono essere ottenuti, se applicabile;

(d)

le modalità di pagamento, consegna, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

(e)

la possibilità di ricorrere ad un meccanismo di composizione delle controversie in via amichevole, se del caso;

(e)

qualora esista un diritto di recesso, le condizioni, il periodo di tempo e la procedura di esercizio di tale diritto, compresi gli eventuali costi di restituzione dei beni a carico del consumatore; il professionista può avvalersi a tal fine del modello di istruzioni sul recesso di cui all'allegato I, sezione A e del modello per il modulo di recesso di cui all'allegato I, sezione B, o di una diversa dichiarazione univoca; si considera che il professionista abbia ottemperato agli obblighi d'informazione di cui al presente articolo riguardanti il diritto di recesso se egli informa il consumatore avvalendosi delle istruzioni tipo relative al recesso di cui all'allegato I, sezione A;

 

e bis)

il diritto di recesso non è applicabile conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, l'informazione che il consumatore non può esercitare il diritto di recesso;

(f)

che il contratto viene concluso con un commerciante e di conseguenza il consumatore gode della protezione prevista dalla presente direttiva.

(f)

oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

 

f bis)

l'esistenza di codici di condotta e come possono esserne ottenute delle copie, se applicabile;

 

f ter)

la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è di durata indeterminata o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;

 

f quater)

la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto, se applicabile;

 

f quinquies)

l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o fornire da parte del consumatore su richiesta del professionista;

 

f sexies)

l'applicazione di misure tecniche di protezione per il contenuto digitale, se del caso;

 

f septies)

qualsiasi interoperabilità del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza e ogni eventuale incompatibilità, se del caso;

 

f octies)

la possibilità di servirsi di un meccanismo di reclamo e ricorso extra-giudiziale cui il professionista è soggetto e le condizioni per beneficiarne, se del caso.

 

2.     Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), b bis) e c) possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

 

3.     Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali.

 

4.     Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti sul contenuto delle istruzioni tipo relative al recesso di cui all'allegato I, sezione A.

 

5.     Per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali relativi ai servizi di trasporto o agli obblighi sanitari e di sicurezza, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni giuridiche nazionali che stabiliscono obblighi aggiuntivi d'informazione precontrattuale, a condizione che siano compatibili al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che tali obblighi siano adeguati ai fini di un'opportuna informazione del consumatore.

 

6.     Gli Stati membri possono adottare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per tutti i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali relativi alla prestazione di servizi per i quali, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (6), impongono obblighi di informazione supplementari per il prestatore di servizi stabilito nel loro territorio.

 

7.     L'articolo 5 non pregiudica la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (7) .

 

8.     L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo ricade sul professionista.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 10 – titolo

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Requisiti formali d'informazione precontrattuale per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali

Emendamento 233

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

1.   Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 vanno indicate nel buono d'ordine in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo leggibile . Il buono d'ordine include il modulo standard di recesso di cui all'allegato I (B).

1.   Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 devono essere indicate nel buono d'ordine fornito al consumatore su carta o, previo accordo del consumatore, su un altro supporto durevole, in un linguaggio semplice , comprensibile e in modo leggibile.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

2.   Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali è valido solo se il consumatore firma un buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole .

2.   Un contratto negoziato fuori dai locali commerciali diventa valido solo se il consumatore ha firmato un buono d'ordine.

Emendamento 234

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contratti misti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l’importo a carico del consumatore non supera i 200 EUR:

 

a)

il professionista non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 9 su supporto cartaceo o altro supporto durevole; e

 

b)

non è richiesta la firma di un buono d’ordine da parte del consumatore ai fini della validità del contratto;

 

a condizione che tali contratti, a motivo della loro natura, siano solitamente conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

3.   Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2 .

3.   Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti di forma in materia di informazione precontrattuale ai fini dell'osservanza degli obblighi di informazione indicati all'articolo 9, paragrafo 1 .

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 11 – titolo

Requisiti formali per i contratti a distanza

Requisiti di forma in materia di informazione precontrattuale per i contratti a distanza

Emendamenti 107, 235 e 236

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafi 1

1.   Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui all'articolo 9, lettera a) devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo leggibile e appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato.

1.   Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui all'articolo 9 devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore su un mezzo durevole in un linguaggio semplice e comprensibile e devono essere leggibili, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato.

 

1 bis.     Se un contratto a distanza, i cui termini non siano stati negoziati singolarmente e che deve essere concluso per via elettronica ai fini della fornitura di un bene o della prestazione di un servizio, impone al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il consumatore è vincolato dal contratto solamente se:

 

a)

il professionista ha comunicato al consumatore in modo chiaro ed evidente il prezzo complessivo, comprese tutte le relative componenti; nonché

 

b)

per i contratti conclusi su Internet, il professionista ha strutturato il proprio sito web in modo tale che un'ordinazione vincolante è possibile soltanto dopo la conferma da parte del consumatore di aver preso conoscenza delle informazioni di cui alla lettera a); oppure

 

c)

per i contratti conclusi per telefono, il professionista ha inviato al consumatore una conferma dell'ordinazione su un mezzo durevole e il consumatore ha confermato la conclusione del contratto su un mezzo durevole.

 

1 ter.     In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 bis, quando un contratto a distanza di cui al paragrafo in questione dovrebbe essere concluso per telefono, il consumatore è vincolato da tale contratto soltanto se il professionista gli ha inviato una conferma della sua offerta su un supporto durevole, comprese le informazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 1 bis.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

2.   Se il commerciante telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, egli deve rivelare la sua identità e lo scopo commerciale della telefonata all'inizio della conversazione con il consumatore.

2.   Se il professionista o un intermediario che opera per conto del professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, egli deve rivelare la sua identità e lo scopo commerciale della telefonata all'inizio della conversazione con il consumatore.

 

2 bis.     I siti di commercio elettronico indicano chiaramente e in maniera leggibile nella loro pagina di benvenuto se esistono restrizioni alla consegna in determinati Stati membri, qualsiasi sia la natura di tali restrizioni, inclusi i mezzi di pagamento.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

3.   Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il commerciante deve fornire almeno le informazioni riguardanti le caratteristiche principali del prodotto e il prezzo totale di cui all'articolo 5 , paragrafo 1, lettere a) e c) su quel mezzo in particolare prima della conclusione del contratto . Le altre informazioni di cui agli articoli 5 e 7 devono essere fornite dal commerciante in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1.

3.   Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista deve fornire almeno , su tale particolare mezzo prima della conclusione del contratto, le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali del bene o del servizio, il prezzo totale , la durata del contratto e, nel caso di contratti di durata indeterminata, le modalità per mettere fine al contratto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e g) . Le altre informazioni di cui all'articolo 9 devono essere fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

4.     Il consumatore riceve la conferma di tutte le informazioni di cui all'articolo 9, lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione di qualsiasi contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure quando è iniziata l'esecuzione del servizio, a meno che l'informazione non sia già stata fornita al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione di ogni contratto a distanza.

soppresso

Emendamento 237

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5

5.    Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati ai paragrafi da 1 a 4 .

5.    Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali d'informazione precontrattuale ai fini dell'osservanza degli obblighi di informazione indicati all'articolo 9, paragrafo 1 .

Fermo restando il primo comma, per quanto concerne i contratti di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni di diritto nazionale in virtù delle quali il consumatore è vincolato dal contratto solamente qualora abbia confermato al commerciante la conclusione del medesimo su un supporto durevole. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione, che rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     In caso di un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve una copia del documento del contratto firmato su un supporto duraturo, se diverso dal giorno della conclusione del contratto.

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

2.   Nel caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore firma il buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, da quando riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, nel caso di un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali relativo alla consegna di beni, il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale dei beni ordinati o:

Nel caso di un contratto a distanza per la vendita di beni il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale di ognuno dei beni ordinati.

 

Nel caso di un contratto a distanza per la fornitura di servizi il periodo di recesso decorre dalla data di conclusione del contratto.

 

 

a)

nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente, dell'ultimo bene consegnato;

 

b)

nel caso di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dell'ultimo lotto o pezzo;

 

c)

nel caso di una consegna ricorrente di beni dello stesso tipo per un determinato periodo di tempo, del primo bene consegnato.

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 4

4.   Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi a norma del contratto durante il periodo di recesso.

4.   Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati al di fuori dai locali commerciali, gli Stati membri possono mantenere la legislazione nazionale in vigore che vieta al professionista di percepire il pagamento durante un determinato periodo dopo la conclusione del contratto.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 13

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 4 il commerciante non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade tre mesi dopo che il commerciante abbia adempiuto pienamente ai suoi altri obblighi contrattuali .

1.    Se in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade un anno dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come stabilito all'articolo 12, paragrafi 1 bis e 2 .

 

2.     Gli Stati membri possono tuttavia mantenere la legislazione nazionale esistente che prevede una scadenza successiva del periodo di recesso.

Emendamenti 238 e 239

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Il consumatore informa il commerciante della sua decisione di esercitare il diritto di recesso mediante un mezzo durevole e indirizzando al commerciante una dichiarazione redatta con le proprie parole oppure utilizzando il modulo di recesso standard di cui all'allegato I, lettera B.

Prima dello scadere del periodo di recesso, il consumatore informa il commerciante della sua decisione di esercitare il diritto di recesso. A tal fine il consumatore può:

 

a)

utilizzare il modulo di recesso tipo di cui all'allegato I, lettera B, o fare una qualsiasi altra dichiarazione chiaramente formulata; oppure

 

b)

restituire i beni al commerciante, accompagnati da una dichiarazione chiaramente formulata del consumatore in cui quest’ultimo indica la sua decisione di recedere.

Gli Stati membri non prevedono altri requisiti formali applicabili a tale modulo standard di recesso.

Gli Stati membri non prevedono requisiti formali applicabili al modulo di recesso tipo diversi da quelli indicati all'allegato I, lettera B .

Emendamento 240

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

2.   Per i contratti a distanza conclusi su internet il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard mediante il sito web del commerciante. In tal caso il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail.

2.   Per i contratti a distanza conclusi su internet il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modello per il modulo di recesso riportato all'allegato I, lettera B, o una dichiarazione chiaramente formulata sul sito web del commerciante. In tali casi il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail o su un supporto durevole .

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 15 – lettera b)

(a)

di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, oppure

(a)

di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, oppure

(b)

di concludere un contratto negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

(b)

di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

1.   Il commerciante rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso .

1.   Il professionista rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore , eventualmente comprensivo delle spese di consegna, senza indugio e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 14. Il professionista può eseguire il rimborso mediante qualsiasi mezzo di pagamento che abbia corso legale nel paese in cui il consumatore lo riceve ed a condizione che il consumatore non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso .

Emendamento 241

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

2.   Per i contratti di vendita il commerciante può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver restituito i beni , qualunque intervenga per prima .

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, il professionista non è tenuto a rimborsare costi di consegna supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa da quella standard. Per i contratti di vendita il professionista può subordinare il rimborso alla condizione che il consumatore abbia dimostrato di aver restituito i beni.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

1.   Per i contratti di vendita in cui il possesso materiale dei beni sia stato trasferito al consumatore o , a sua richiesta, a un terzo prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore restituisce i beni o li consegna al commerciante o a un terzo autorizzato a riceverli dal commerciante, entro quattordici giorni dalla data in cui comunica il suo recesso al commerciante, purché il commerciante non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni.

1.   Per i contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali per la fornitura di beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato a riceverli dal professionista, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui comunica al professionista la sua decisione di recedere ai sensi dell'articolo 14 , purché il professionista non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni.

È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni , purché il commerciante non abbia concordato di sostenere tali spese.

È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni . Egli non deve sostenere tali costi se il professionista ha concordato nel contratto di sostenere tali spese o il prezzo dei beni da rispedire supera l'importo di 40 EUR .

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

2.   Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare il valore e il funzionamento dei beni. Egli non è responsabile per la diminuzione del valore se il commerciante ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 9, lettera b ). Per i contratti di servizio soggetti a un diritto di recesso il consumatore non sostiene alcun costo per i servizi forniti, in pieno o in parte, durante il periodo di recesso.

2.   Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare la natura, le qualità e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e ).

 

2 bis.     Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

1.   Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore.

1.   Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti connessi sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore , che non siano previsti dalla presente direttiva .

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

1.   Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza il diritto di recesso non è applicabile:

1.   Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali il diritto di recesso non è applicabile:

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

(a)

servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore, prima della scadenza del termine di quattordici giorni di cui all'articolo 12;

(a)

servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore su un supporto durevole , prima della scadenza del termine di quattordici giorni di cui all'articolo 12; in tali casi, detto accordo dovrebbe riguardare anche la rinuncia del consumatore al diritto di recesso;

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

(b)

la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il commerciante non è in grado di controllare;

(b)

la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato che il professionista non è in grado di controllare e che potrebbero verificarsi durante il periodo di recesso ;

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

(c)

la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

(c)

la fornitura di beni o servizi forniti su misura o chiaramente personalizzati , per i quali il professionista deve prendere disposizioni particolari e dei quali non può fare un uso diverso e che, per loro natura, rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettere d, d bis (nuova) e d ter (nuova)

(d)

la fornitura di vino , il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo oltre il periodo limite di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal commerciante ;

(d)

la fornitura di :

 

prodotti alimentari,

 

bevande,

 

prodotti farmaceutici, o

 

altri beni sensibili sotto il profilo dell'igiene, di cui il consumatore ha già aperto l'imballaggio o il sigillo, dopo essere stato preventivamente informato in merito all'esclusione del diritto di recesso;

 

(d bis)

contratti per i quali il consumatore abbia richiesto l'esecuzione immediata da parte del professionista al fine di rispondere ad un'urgenza immediata; se in tale occasione il professionista fornisce o vende servizi o beni supplementari diversi da quelli strettamente necessari per risolvere l'emergenza immediata del consumatore, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

 

(d ter)

contratti per cui il consumatore ha chiesto espressamente all'impresa di fargli visita a domicilio ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione; se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per eseguire la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f

(f)

la fornitura di giornali, periodici e riviste;

(f)

la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni ;

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g

(g)

servizi di scommesse e lotterie;

soppressa

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h

(h)

contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta.

(h)

contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta pubblica;

 

(h bis)

la fornitura di contenuti digitali dopo che il consumatore ha iniziato a scaricare tali contenuti.

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

2.     Per quanto riguarda i seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali il diritto di recesso non è applicabile:

(a)

la fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia, selezionati precedentemente dal consumatore mediante la comunicazione a distanza e fisicamente forniti al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore da parte del commerciante che di norma vende tali beni nel suo locale commerciale;

(b)

contratti per i quali il consumatore abbia richiesto l'esecuzione immediata da parte del commerciante al fine di rispondere ad un'urgenza immediata; se in tale occasione il commerciante fornisce o vende servizi o beni supplementari diversi da quelli strettamente necessari per risolvere l'emergenza immediata del consumatore, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

(c)

contratti per i quali il consumatore ha specificamente richiesto al commerciante, mediante la comunicazione a distanza, di visitare il suo domicilio al fine di riparare o eseguire la manutenzione sulla sua proprietà; se in tale occasione il commerciante fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per eseguire la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari.

soppresso

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

3.     Le parti possono concordare di non applicare i paragrafi 1 e 2 .

2.     Il professionista e il consumatore possono concordare di non applicare il paragrafo 1 .

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 20

Articolo 20

Esclusioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1.     Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali:

(a)

vendita di beni immobili o altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione e dei lavori riguardanti gli immobili;

(b)

contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

(c)

contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

(d)

fornitura di alimenti o bevande da un commerciante che effettua giri frequenti e regolari nel vicinato del suo locale commerciale.

2.     Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali riguardanti:

(a)

assicurazioni;

(b)

servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il commerciante non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/65/CE; e

(c)

il credito che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2008/48/CE.

3.     Gli articoli da 8 a 19 non sono applicabili ai contratti a distanza per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering o di tempo libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici.

soppresso

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 21

Articolo 21

Campo di applicazione

1.     Il presente capo si applica a tutti i contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di un contratto misto che ha come oggetto sia beni che servizi, il presente capo si applica solo ai beni.

2.     Il presente capo si applica anche ai contratti di fornitura di beni da produrre.

3.     Il presente capo non si applica ai pezzi di ricambio sostituiti dal commerciante per rimediare al difetto di conformità dei beni mediante riparazione a norma dell'articolo 26.

4.     Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alla vendita di beni usati nelle aste pubbliche.

soppresso

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1

1.   Se le parti non hanno concordato altrimenti , il commerciante consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

1.   Se le parti non hanno concordato un tempo di consegna , il professionista consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, designato dal consumatore e diverso dal vettore , quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

2.   Se il commerciante non adempie all'obbligo di consegna, il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le somme versate entro sette giorni dalla data di consegna di cui al paragrafo 1 .

2.   Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni al momento concordato con il consumatore o in conformità del paragrafo 1, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, a meno che i beni non siano consegnati entro un periodo stabilito dal consumatore che non deve superare i sette giorni. A tal fine, il consumatore deve darne previa notifica al professionista , specificando il nuovo periodo di consegna e dichiarando la sua intenzione di recedere dal contratto nel caso in cui la consegna non avvenga entro il termine di tale nuovo periodo di consegna. Se, al termine di tale periodo, non sono stati presi provvedimenti, si considera che il consumatore recede dal contratto.

 

Fatto salvo il primo comma, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, se il professionista ha rifiutato, implicitamente o esplicitamente, di consegnare i beni o se il rispetto del termine concordato di consegna è considerato un elemento essenziale del contratto, tenendo conto delle circostanze della conclusione del contratto.

 

2 bis.     Alla cessazione del contratto, il professionista è tenuto a rimborsare immediatamente, e in ogni caso entro sette giorni dalla cessazione del contratto, tutti gli importi versati ai sensi del contratto.

 

2 ter.     Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti del consumatore di chiedere un risarcimento.

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Articolo 22 bis

Diritto alla consegna di beni o prestazione di servizi in un altro Stato membro

Nel caso di un contratto a distanza, il consumatore ha diritto di chiedere al professionista di consegnare il bene o di prestare il servizio in un altro Stato membro. Il professionista è tenuto a soddisfare la richiesta del consumatore se ciò è tecnicamente fattibile e se il consumatore accetta di sostenere tutti i costi correlati. Il professionista deve in ogni caso precisare tali costi in anticipo.

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 22 ter (nuovo)

 

Articolo 22 ter

Mezzi di pagamento

1.     Il professionista e il consumatore possono concordare un pagamento anticipato o un deposito alla consegna.

2.     Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (8), gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre spese ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci.

3.     Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1

1.   Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, prende il possesso materiale dei beni.

1.   Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquista il possesso materiale dei beni. Il rischio è trasferito al consumatore alla consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto e tale scelta non è stata offerta dal professionista, senza pregiudicare i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2

2.   Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito al consumatore al momento della consegna concordata dalle parti, se quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, omette di prendere le misure necessarie per acquisire il possesso materiale dei beni.

2.   Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito al consumatore al momento della consegna concordato dalle parti, se quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, omette manifestamente di prendere le misure ragionevolmente necessarie per acquisire il possesso materiale dei beni.

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Articolo 23 bis

Durata dei contratti

1.     Fatte salve le disposizioni della presente direttiva sulle clausole contrattuali abusive, i contratti stipulati tra consumatori e professionisti non possono prevedere una durata iniziale dell'impegno superiore a dodici mesi.

2.     Alla fine del periodo d'impegno iniziale di dodici mesi, il consumatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il recesso dal contratto è subordinato al rispetto di un periodo di preavviso che non può essere superiore a due mesi. Il consumatore ha il diritto di dare tale preavviso prima della fine del periodo di impegno iniziale di dodici mesi al fine di recedere dal contratto a decorrere dalla fine di detto periodo.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

1.   Il commerciante consegna i beni conformemente al contratto di vendita .

1.   Il professionista consegna i beni conformemente al contratto , in particolare per quanto riguarda la qualità e la quantità, definite di comune accordo dalle parti .

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

(a)

sono conformi alla descrizione fatta dal commerciante e possiedono le qualità del bene che il commerciante ha presentato al consumatore come campione o modello;

(a)

sono conformi alla descrizione fatta dal professionista e possiedono le qualità del bene che il professionista ha presentato al consumatore come campione o modello , e

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

(b)

sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del commerciante al momento della conclusione del contratto e che il commerciante abbia accettato ;

(b)

sono idonei , in assenza di un accordo sulle loro caratteristiche, allo scopo previsto dalle parti contrattuali al momento della conclusione del contratto;

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettere c e d

(c)

sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;

(c)

sono idonei all'uso al quale servirebbero abitualmente beni dello stesso tipo e presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, tenendo conto tra l'altro della finalità, dell'aspetto, della durabilità e della finitura, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal professionista, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

(d)

presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal commerciante, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

 

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b

(b)

entro la conclusione del contratto la dichiarazione era stata corretta;

(b)

entro la conclusione del contratto la dichiarazione era stata corretta a tempo debito ed in maniera equivalente o quantomeno in forma chiaramente evidenziata nel documento contrattuale ;

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5

5.   Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione dei beni è considerato un difetto di conformità dei beni stessi, se l'installazione è prevista dal contratto ed è stata effettuata dal commerciante o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere istallati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

5.    Il professionista è responsabile per qualunque difetto di conformità risultante dall'imballaggio o da un'imperfetta installazione se l'installazione è prevista dal contratto di vendita e se i beni sono stati installati dal professionista o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere istallati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1

1.    Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i beni non sono conformi al contratto il consumatore ha diritto a:

1.    In caso di difetto di conformità il consumatore ha il diritto a:

(a)

la riparazione o la sostituzione del bene;

(a)

il ripristino della conformità dei beni mediante riparazione o sostituzione ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 5, oppure

(b)

la riduzione del prezzo ;

(b)

una ragionevole riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 5 bis.

(c)

la risoluzione del contratto.

 

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2

2.   Il commerciante rimedia al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione, a sua scelta .

2.    In un primo tempo il consumatore può richiedere al professionista la riparazione del bene o la sua sostituzione, se ciò non è impossibile o sproporzionato .

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 3

3.   Se il commerciante ha dimostrato che rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione è illegale, impossibile o causerebbe al commerciante uno sforzo sproporzionato, il consumatore può scegliere tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Lo sforzo del commerciante è sproporzionato se gli impone costi che , in confronto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, sono eccessivi tenendo conto del valore dei beni se non vi fosse alcun difetto di conformità e l'importanza del difetto di conformità.

3.    Uno dei rimedi di cui al paragrafo 2 é considerato sproporzionato se comporta per il professionista costi che sarebbero irragionevoli comparati al rimedio alternativo (la riparazione o la sostituzione):

Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

a)

in considerazione del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità ,

 

b)

in considerazione dell'importanza del difetto di conformità,

 

c)

in funzione della possibilità eventuale di altri rimedi (riparazione o sostituzione) senza eccessivi disagi per il consumatore.

 

La riparazione o la sostituzione deve avvenire entro un termine ragionevole e senza eccessivi disagi per il consumatore.

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 4

4.   Il consumatore può ricorrere a qualsiasi rimedio disponibile a norma del paragrafo 1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4.    Fatto salvo il paragrafo 5 ter, il consumatore può richiedere una ragionevole riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto in presenza una delle condizioni seguenti:

(a)

il commerciante ha implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità ;

(a)

il consumatore non ha diritto né alla riparazione né alla sostituzione ;

 

(a bis)

il professionista ha implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità;

(b)

il commerciante non ha rimediato al difetto di conformità entro un tempo ragionevole;

(b)

il professionista non ha rimediato al difetto di conformità entro un tempo ragionevole;

(c)

il commerciante ha tentato di rimediare al difetto di conformità causando un disagio significativo al consumatore ;

(c)

il professionista ha rimediato al difetto di conformità causando un disagio significativo al consumatore.

(d)

lo stesso difetto si è manifestato più di una volta entro un breve periodo di tempo.

 

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

5 ter.     Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che conferiscono al consumatore, in presenza di un difetto di conformità, il diritto di disporre di un breve periodo di tempo per rescindere il contratto ed un rimborso completo o che gli consentono di scegliere liberamente uno dei rimedi di cui al paragrafo 1, al fine di garantire un più alto livello di protezione dei consumatori.

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 2

2.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, il consumatore può chiedere i danni per qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio a norma dell'articolo 26.

2.    In conformità delle disposizioni del diritto nazionale applicabile e fatte salve le disposizioni del presente capo, il consumatore può chiedere i danni per qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio a norma dell'articolo 26.

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 27 bis (nuovo)

 

Articolo 27 bis

Diritto di regresso

Quando è determinata la responsabilità del professionista quale venditore finale nei confronti del consumatore a motivo di un difetto di conformità a seguito di un'azione o di un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il professionista quale venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nel rapporto contrattuale. Il diritto nazionale individua il soggetto, o i soggetti, nei cui confronti il professionista, quale venditore finale, ha il diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio in modo tale da garantire l'effettività di tale diritto.

Il soggetto individuato come responsabile, ai sensi del primo comma, ha l'onere di provare che il difetto di conformità non era ad esso imputabile, ovvero che il rimedio prestato dal venditore finale al consumatore non era effettivamente dovuto.

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2

2.     Se il commerciante ha rimediato al difetto di conformità mediante la sostituzione del bene, egli è responsabile a norma dell'articolo 25 se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal momento in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore ha acquisito il possesso materiale dei beni sostituiti.

soppresso

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 4

4.     Per esercitare i suoi diritti a norma dell'articolo 25 il consumatore deve comunicare al commerciante il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto.

soppresso

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che prevedano un periodo di garanzia più lungo, una maggiore durata dell'inversione dell'onere della prova a favore del consumatore o norme specifiche per difetti di conformità palesatisi una volta terminato il periodo di garanzia, al fine di garantire ai consumatori un livello di protezione più elevato.

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Articolo 28 bis (nuovo)

 

Articolo 28 bis

Comunicazione e reperibilità

Il professionista garantisce la propria reperibilità, a condizioni ragionevoli, per l'intera durata di un contratto di servizi o, in seguito alla conclusione di un contratto di vendita, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per dichiarazioni, notifiche e quesiti dei consumatori, che sono connessi ai diritti e agli obblighi nell'ambito del contratto di servizi o di vendita. Il professionista si adopera in particolare affinché gli pervengano senza indugio le dichiarazioni dei consumatori relativamente al contratto e il consumatore sia immediatamente informato dell'avvenuto ricevimento. I costi relativi al ricevimento e alla gestione per telefono delle dichiarazioni, delle notifiche e dei quesiti connessi al contratto di servizi o di vendita non possono essere imputati al consumatore; resta impregiudicato il diritto dell'operatore di servizi di telecomunicazioni di applicare una tariffa per il servizio reso.

Emendamento 166

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea

2.   La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile e deve essere leggibile. Essa include:

2.   La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile , deve essere leggibile e utilizzare caratteri delle stesse dimensioni . Essa è redatta nella stessa lingua del contratto. La dichiarazione di garanzia include i seguenti elementi :

Emendamento 167

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettere a, b e c

(a)

i diritti legali del consumatore, conformemente all'articolo 26 , e una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale;

(a)

i diritti legali del consumatore, conformemente agli articoli 26 e 28 , e le disposizioni della normativa nazionale applicabile, nonché una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale;

(b)

il contenuto della garanzia commerciale e le condizioni per la presentazione di reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante;

(b)

il contenuto della garanzia commerciale e le condizioni per la presentazione di reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante;

(c)

fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché l'allegato III, punto 1, lettera j), la dichiarazione che la garanzia commerciale non può essere trasferita ad un acquirente successivo , se applicabile .

(c)

l'informazione che la garanzia commerciale può essere trasferita ad un acquirente successivo.

Emendamento 168

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 3

3.    Se il consumatore lo richiede, il commerciante mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole.

3.   Il professionista mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole e, se il consumatore lo richiede, anche su carta .

Emendamento 169

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 1

1.   Il presente capo si applica alle clausole contrattuali redatte in anticipo dal commerciante o da un terzo e a cui il consumatore acconsente senza avere la possibilità di influenzarne il contenuto, in particolare qualora tali clausole facciano parte di un contratto standard prestabilito.

1.   Il presente capo si applica alle clausole contrattuali redatte in anticipo dal professionista o da un terzo e che non sono state oggetto di negoziato individuale singolarmente. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta in anticipo e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare qualora tale clausola contrattuale faccia parte di un contratto di adesione.

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2

2.   Il fatto che il consumatore abbia avuto la possibilità di influenzare il contenuto di taluni aspetti di una clausola contrattuale o di un termine specifico non esclude l'applicazione del presente capo alle altre clausole contrattuali che formano parte del contratto.

2.   Il fatto che il contenuto di taluni aspetti di una clausola contrattuale o di un termine specifico sia stato oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente capo alle altre clausole contrattuali che formano parte del contratto.

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 3

3.   Il presente capo non è applicabile alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative conformi al diritto comunitario , nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte.

3.   Il presente capo non è applicabile alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari o disposizioni di ordine pubblico conformi al diritto dell'Unione , nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o l'Unione sono parte.

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Articolo 30 bis

Grado di armonizzazione

Salvo diversa disposizione, gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite al presente capo, incluse le disposizioni più o meno restrittive per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 1

1.   Le clausole dei contratti sono redatte in un linguaggio semplice e comprensibile e sono leggibili.

1.    Tutte le clausole contrattuali sono redatte in modo chiaro e comprensibile. Se le clausole contrattuali hanno forma scritta, sono sempre redatte in un linguaggio semplice e comprensibile e sono leggibili.

Emendamento 174

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 4

4.   Gli Stati membri non impongono prescrizioni in materia di presentazione per il modo in cui le clausole contrattuali sono espresse o messe a disposizione del consumatore.

4.   Gli Stati membri non impongono requisiti sulla presentazione delle clausole contrattuali, fatti salvi i requisiti in materia di presentazione con riferimento alle persone con disabilità oppure se i beni o i servizi possono presentare un rischio particolare per la salute e la sicurezza del consumatore o di una terza persona oppure in relazione a beni o servizi specifici qualora vi siano elementi che provino che vi è un pregiudizio per il consumatore.

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 2

2.   Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. Nella valutazione dell'equità di una clausola contrattuale l'autorità competente a livello nazionale tiene conto anche del modo in cui è stato redatto il contratto e comunicato al consumatore da parte del commerciante a norma dell'articolo 31.

2.   Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Nella valutazione dell'equità di una clausola contrattuale, l'autorità competente a livello nazionale tiene conto anche del modo in cui il contratto è stato redatto e comunicato al consumatore da parte del professionista a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2. Una clausola stabilita dal professionista in violazione del dovere di trasparenza imposto dall'articolo 31, paragrafi 1 e 2, può, unicamente per questo motivo, essere considerata abusiva.

Emendamento 177

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 3

3.   I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alla valutazione dell'oggetto principale del contratto o all'appropriatezza della remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del commerciante, a condizione che il commerciante rispetti appieno le disposizioni dell'articolo 31 .

3.   I paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo non sono applicabili alla valutazione dell'oggetto principale del contratto o all'appropriatezza della remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del professionista, a condizione che il professionista rispetti appieno le disposizioni dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 .

Emendamento 178

Proposta di direttiva

Articolo 33

Qualora il commerciante affermi che una clausola contrattuale è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

Qualora il professionista affermi che una clausola contrattuale è stata oggetto di negoziato individuale o che una clausola contrattuale è conforme ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 31 , paragrafi 1 e 2, gli incombe l'onere della prova.

Emendamento 179

Proposta di direttiva

Articolo 34

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.

1 .   Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza.

 

2.     Gli Stati membri possono prevedere nella loro normativa nazionale clausole contrattuali supplementari considerate abusive in qualsiasi circostanza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

Emendamento 180

Proposta di direttiva

Articolo 35

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che il commerciante non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.

1.    Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che il professionista non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32.

 

2.     Gli Stati membri possono prevedere nella loro normativa nazionale clausole contrattuali supplementari considerate abusive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1.

 

La Commissione rende pubbliche tali informazioni in modo facilmente accessibile.

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Articolo 37

Le clausole contrattuali abusive non sono vincolanti sul consumatore. Il contratto continua ad essere vincolante per le parti se può rimanere in vigore senza le clausole abusive.

Le clausole contrattuali abusive ai sensi della presente direttiva non sono vincolanti per il consumatore a norma del diritto nazionale . Il contratto continua ad essere vincolante per le parti se può rimanere in vigore senza le clausole abusive.

Emendamento 182

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra commercianti e consumatori.

1.   Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per impedire l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori.

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 39

Articolo 39

Riesame delle clausole contenute negli allegati 2 e 3

1.     Gli Stati membri notificano alla Commissione le clausole che sono state determinate abusive da parte delle autorità nazionali e che essi ritengono utili ai fini della modifica della presente direttiva conformemente al paragrafo 2.

2.     Alla luce delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 la Commissione modifica gli allegati II e III. Le misure dirette a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 40

Articolo 40

Comitato

1.     La Commissione è assistita dal comitato per le clausole abusive nei contratti dei consumatori, in seguito denominato il «comitato».

2.     Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE 1, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.

soppresso

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

1.   Gli Stati membri e la Commissione accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto dei diritti dei consumatori previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 187

Proposta di direttiva

Articolo 44

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i commercianti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Gli Stati membri e la Commissione adottano misure appropriate per informare il consumatore e il professionista, specialmente attraverso gli strumenti delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione ed i mezzi di comunicazione pubblici, delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Emendamento 188

Proposta di direttiva

Articolo 45

Il consumatore è esonerato dal tenere in considerazione qualsiasi fornitura non richiesta di un prodotto , conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. L'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso.

Il consumatore è esonerato da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di un bene o di un servizio , conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 , e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. In tali casi, l'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso.

Emendamento 189

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 2

2.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

soppresso

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Articolo 46 bis (nuovo)

 

Articolo 46 bis

Relazione e valutazione reciproca da parte degli Stati membri

1.     Entro [il termine di recepimento] e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in cui figurano le seguenti informazioni:

a)

il testo di ulteriori obblighi di informazione precontrattuale che gli Stati membri devono adottare o mantenere conformemente all'articolo 9, paragrafi 5 e 6;

b)

il testo di eventuali disposizioni divergenti del diritto nazionale che gli Stati membri adottano o mantengono conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 2;

c)

il testo di norme del diritto nazionale divergenti che gli Stati membri adottano o mantengono conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 bis;

d)

il testo di norme del diritto nazionale divergenti, che gli Stati membri adottano o mantengono conformemente all'articolo 26, paragrafo 5 ter e all'articolo 28, paragrafo 5 bis;

e)

il testo di clausole contrattuali supplementari, che gli Stati membri dichiarano abusive in qualsiasi circostanza conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 bis;

f)

il testo di clausole contrattuali supplementari che gli Stati membri dichiarano presunte abusive conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 bis;

g)

il testo di decisioni di importanza fondamentale – congiuntamente alle relative motivazioni – adottate dai loro tribunali, collegi arbitrali o altre autorità amministrative nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

2.     La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione. Per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri precisano nel dettaglio per quale motivo le norme del loro diritto nazionale divergenti da quelle della direttiva sono adeguate e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa.

3.     La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, ad esempio su un sito web dedicato, creato ed aggiornato dalla Commissione.

4.     La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo, i quali comunicano le proprie osservazioni su ciascuna relazione entro sei mesi dal loro ricevimento. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.

Emendamento 191

Proposta di direttiva

Articolo 46 ter (nuovo)

 

Articolo 46 ter

Informazione delle persone e delle organizzazioni che operano per la protezione dei consumatori

Le persone o le organizzazioni che, conformemente alla legislazione nazionale e ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, hanno un legittimo interesse nella protezione dei consumatori, comunicano alla Commissione i risultati cui sono pervenuti in seguito alla valutazione dell'applicazione e dell'impatto della presente direttiva sui diritti dei consumatori e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 192

Proposta di direttiva

Articolo 46 quater (nuovo)

 

Articolo 46 quater

Relazione della Commissione e riesame

Entro [un anno a decorrere dal termine di recepimento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esaustiva sull'applicazione della presente direttiva, alla luce delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 4, e dell'articolo 46 ter. Se del caso, tale relazione è corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli sviluppi nel settore dei diritti del consumatore.

Emendamento 193

Proposta di direttiva

Articolo -47 (nuovo)

Direttiva 2002/65/CE

 

Articolo -47

Modifica della direttiva 2002/65/CE

All'articolo 2, della direttiva 2002/65/CE la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore in ordine alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza in cui il professionista e il consumatore non sono fisicamente presenti simultaneamente per concludere il contratto, bensì ricorrono all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza;».

Emendamento 194

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 1

Sono abrogate le direttive 85/577/CEE, 93/13/CE, 97/7/CEE e 1999/44/CE, modificate dalle direttive elencate nell'allegato IV.

Le direttive 85/577/CEE, 93/13/CEE, 97/7/CE e 1999/44/CE, modificate dalle direttive elencate nell'allegato IV sono abrogate a partire da … [data di recepimento] .

Emendamento 195

Proposta di direttiva

Articolo 48

Articolo 48

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro [inserire la stessa data indicata al secondo comma dell'articolo 46, paragrafo 1 + 5 anni].

Se necessario, essa avanza proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.

soppresso

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Articolo 48 bis (nuovo)

 

Articolo 48 bis

La Commissione valuta l'adozione di una proposta di regolamento sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, da cui saranno esclusi i trasporti ed i servizi sanitari.

Emendamento 197

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte A

1.

Il nome, l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica del commerciante cui il modulo di recesso deve essere inviato.

Diritto di recesso

2.

Una dichiarazione che il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto e che tale diritto può essere esercitato inviando il modulo di recesso di cui alla parte B su un mezzo durevole al commerciante indicato al paragrafo 1:

Il consumatore può recedere dal presente contratto su supporto durevole entro quattordici giorni di calendario senza fornire alcuna motivazione [o, se i beni sono consegnati prima della scadenza di tale periodo, mediante restituzione dei beni].

(a)

per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, entro un periodo di quattordici giorni dalla firma del buono d'ordine;

Il periodo di recesso decorre da [la recezione dei beni ordinati] (1). Il giorno [della ricezione dei beni] (2) non é computato nel calcolo del periodo di recesso. Se il termine ultimo del periodo di recesso è un giorno festivo, é un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo.

 

Il periodo di recesso si considera rispettato se la notifica del recesso é inviata o i beni sono restituiti prima della sua scadenza. L'invio della notifica di recesso o dei beni prima della scadenza del periodo di recesso deve essere dimostrabile (ad esempio mediante ricevuta postale).

b)

per i contratti di vendita a distanza, entro un periodo di quattordici giorni a decorrere dalla data in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore, indicato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale dei beni;

La notifica di recesso dovrebbe essere inviata su un supporto durevole (ad esempio una lettera spedita per posta) (3) a: (4). A tal fine il consumatore può utilizzare il modulo in appresso, che però non è obbligatorio.

c)

per i contratti a distanza di servizi:

Effetti del recesso

entro un periodo di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, se il consumatore non ha esplicitamente acconsentito all'inizio dell'esecuzione del contratto prima della fine di questo periodo di quattordici giorni;

Ai fini della validità del recesso il consumatore deve rispedire i beni, a [spese del professionista] (5) entro quattordici giorni dall'invio della notifica di recesso. Il periodo per il rimborso decorre dal momento della ricezione da parte del professionista della notifica di recesso o dei beni. Il giorno della ricezione della notifica di recesso non è computato nel calcolo del periodo per il rimborso. Se l’ultimo giorno di tale periodo è festivo, é un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo.

entro un periodo che termina al momento dell'inizio del contratto, se il consumatore ha esplicitamente acconsentito all'inizio dell'esecuzione del contratto prima della fine di questo periodo di quattordici giorni.

Qualora non sia possibile restituire i beni nel loro stato originale, il consumatore è responsabile della perdita di valore dei beni. Tale disposizione si applica unicamente nel caso in cui la perdita di valore sia imputabile ad una manipolazione diversa da quella necessaria ad accertare la natura e il funzionamento dei beni. Il consumatore potrà evitare un danneggiamento astenendosi dall'utilizzare i beni come se fossero di sua proprietà ed evitando di compiere qualsiasi azione suscettibile di ridurne il valore.

3.

Per tutti i contratti di vendita una dichiarazione che informa il consumatore dei limiti di tempo e delle modalità per la restituzione dei beni al commerciante e delle condizioni di rimborso conformemente agli articoli 16 e 17, paragrafo 2.

In caso di recesso valido, il professionista deve rimborsare entro quattordici giorni qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore. Il periodo per il rimborso decorre dalla ricezione della notifica di recesso. Il giorno della ricezione della notifica di recesso non è computato nel calcolo del periodo per il rimborso. Se l’ultimo giorno del periodo è festivo, é un sabato o una domenica, il periodo giunge a scadenza il giorno feriale successivo.

4.

Per i contrati a distanza conclusi su internet, una dichiarazione che il consumatore può compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard sul sito web del commerciante e che egli riceverà per posta elettronica una conferma di ricevimento da parte del commerciante senza indugio.

Il professionista può vincolare il rimborso dei pagamenti alla condizione dell'avvenuta restituzione dei beni in questione.

5.

Una dichiarazione che il consumatore può usare il modulo di recesso di cui alla parte B.

Consigli per la formulazione:

 

1)

Ove ricorra uno dei seguenti casi speciali, il testo tra parentesi dovrebbe leggere come segue:

 

per i contratti relativi alla prestazione di servizi, conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali: «giorno della conclusione del contratto o data in cui il consumatore riceve una copia del contratto firmato su un supporto durevole, se non è lo stesso giorno della conclusione del contratto».

 

2)

Ove ricorra uno dei seguenti casi speciali, il testo tra parentesi dovrebbe leggere come segue:

 

per i contratti relativi alla prestazione di servizi, conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali: «data di conclusione del contratto o data in cui il consumatore riceve una copia del contratto firmato su un supporto durevole, se non è lo stesso giorno della conclusione del contratto».

 

3)

Nei contratti a distanza dovrebbe essere aggiunto il seguente testo:

 

a)

ove il professionista consenta al consumatore di recedere dal contratto per e-mail: «o per e-mail»;

 

b)

ove il professionista consenta al consumatore di compilare il modulo di recesso in formato elettronico o su un sito web: «o sul nostro sito web.»

 

4)

Da inserire: nome, cognome e sede sociale del professionista. Nei contratti a distanza occorre indicare inoltre: indirizzo e-mail e/o sito web del professionista che potrà essere utilizzato dal consumatore per recedere dal contratto.

 

5)

Ove il prezzo del bene restituito non sia superiore a 40 EUR, il testo tra parentesi dovrebbe leggere come segue: «a spese del consumatore.»

Emendamento 198

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B

(compilare e restituire il presente modulo solo se desidera recedere dal contratto)

 

Destinatario:

Destinatario: (nome, cognome, indirizzo sociale ed eventuale indirizzo e-mail del professionista)(*)

Con la presente io/noi* notifichiamo il recesso dal mio/nostro* contratto di vendita dei seguenti beni/servizi*

Con la presente io/noi* notifichiamo il recesso dal mio/nostro* contratto di vendita dei seguenti beni/servizi*

Ordinato il */ricevuto il*

Ordinato il (***):

Nome del/dei consumatore(i)

Nome(i) del/dei consumatore(i) ( *** ) :

Indirizzo del/dei consumatore(i)

Indirizzo(i) del/dei consumatore(i) ( *** ) :

Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato per iscritto)

Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è inviato in versione cartacea ) (***):

Data

Data (***):

(*)

Cancellare la dicitura inutile.

(*)

Da compilare a cura del professionista prima di trasmettere il modulo al consumatore .

 

(**)

Cancellare la dicitura inutile.

 

(***)

Da compilare a cura del consumatore.

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

a bis)

escludere o limitare la responsabilità del professionista per danni causati deliberatamente alla proprietà del consumatore o come risultato di una grave negligenza a seguito di un'azione o di un'omissione da parte del professionista;

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 1 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

conferire la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie derivanti dal contratto al giudice del luogo in cui è domiciliato il professionista, a meno che il giudice scelto sia anche quello del luogo in cui il consumatore è domiciliato;

Emendamento 202

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

a bis)

rendere vincolante per il consumatore un obbligo soggetto a una condizione la cui realizzazione dipende esclusivamente dall'intenzione del professionista;

Emendamento 203

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

richiedere a un consumatore l'acquisto di beni o servizi accessori non figuranti nel prezzo del contratto principale;

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

 

c ter)

applicare spese contingenti, quali penalità imposte in caso di violazione delle clausole contrattuali, che siano chiaramente sproporzionate rispetto alle spese sostenute dal professionista a causa della violazione delle clausole;

Emendamento 205

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 - lettera d bis (nuova)

 

d bis)

escludere od ostacolare il diritto del consumatore di incaricare e autorizzare un terzo a concludere un contratto tra il consumatore e il professionista e/o adottare misure volte a portare alla conclusione di un contratto tra il consumatore e il professionista, o a facilitarla.

Emendamento 206

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera e

(e)

permettere al commerciante di rescindere un contratto a tempo indeterminato senza un preavviso ragionevole, ad eccezione dei casi in cui il consumatore si sia reso gravemente inadempiente del contratto ;

(e)

permettere al professionista di porre fine a una relazione contrattuale di durata indeterminata senza un preavviso ragionevole, tranne in caso di gravi motivi per agire in tal senso; ciò non pregiudica le clausole dei contratti di servizi finanziari se esiste un motivo valido, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare immediatamente l'altra parte contraente ;

Emendamento 207

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera g

(g)

consentire al commerciante di aumentare il prezzo concordato con il consumatore quando il contratto è stato concluso senza dare al consumatore il diritto di recedere dal contratto;

(g)

provvedere affinché il prezzo dei beni o di altri attivi sia fissato al momento della consegna o della fornitura o consentire al professionista di aumentare il prezzo concordato con il consumatore quando il contratto è stato concluso senza dare al consumatore il diritto di recedere dal contratto se l'aumento di prezzo è troppo elevato rispetto al prezzo convenuto alla conclusione del contratto ; ciò non pregiudica le clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione dei prezzi siano descritte esplicitamente;

Emendamento 208

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera k

(k)

consentire al commerciante di modificare unilateralmente le condizioni del contratto incluse le caratteristiche del prodotto o servizio;

(k)

consentire al professionista di modificare unilateralmente le condizioni del contratto incluse le caratteristiche del prodotto o servizio senza valido motivo specificato nel contratto stesso ; ciò non pregiudica le clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse pagabile dal consumatore o da versare al consumatore o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere dal contratto con effetto immediato; ciò non pregiudica neanche le clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto a tempo indeterminato a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare il consumatore con un preavviso ragionevole e che il consumatore sia libero di porre fine alla relazione contrattuale;

Emendamento 209

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

 

l bis)

autorizzare un professionista, qualora non siano disponibili i beni ordinati, a fornire beni equivalenti senza avere espressamente informato il consumatore su tale possibilità né sul fatto che il professionista deve farsi carico dei costi generati dal rinvio dei beni che il consumatore ha ricevuto conformemente al contratto se il consumatore esercita il diritto di recesso;

Emendamento 210

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 2

2.

Il punto 1, lettera e) non si applica a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine, unilateralmente e senza preavviso, a un contratto a tempo indeterminato, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti.

soppresso

Emendamento 211

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

ai contratti di viaggi «tutto compreso» disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE”;

Emendamento 212

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 4 – alinea

4.

Il punto 1, lettera k) non si applica:

4.

Il punto 1, lettere e), g) e k) non si applica:

Emendamento 213

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 4 – lettera a

(a)

a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse pagabile dal consumatore o da versare al consumatore o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto;

soppressa

Emendamento 214

Proposta di direttiva

Allegato III - paragrafo 4 - lettera b

(b)

alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal commerciante;

soppressa

Emendamento 215

Proposta di direttiva

Allegato III - paragrafo 4 - lettera d

(d)

alle clausole con cui il commerciante si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto a tempo indeterminato a condizione che sia fatto obbligo al commerciante di informare il consumatore con un anticipo ragionevole e che il consumatore sia libero di recedere dal contratto.

soppressa


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0038/2011).

(2)   GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

(3)   GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(4)   GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.

(5)   GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(6)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(7)   GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1.

(8)   GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.


17.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/113


Giovedì 24 marzo 2011
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I

P7_TA(2011)0117

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

2012/C 247 E/17

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0520),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0297/2010),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell’8 dicembre 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0039/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 35.


Giovedì 24 marzo 2011
P7_TC1-COD(2010)0274

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 580/2011)


  翻译: