ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.257.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 257E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
6 settembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2012-2013
Seduta dal 29 marzo 2012
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 158 E del 5.6.2012.
TESTI APPROVATI

 

Giovedì 29 marzo 2012

2013/C 257E/01

Funzionamento e applicazione dei diritti dei passeggeri aerei
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul funzionamento e l'applicazione dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei (2011/2150(INI))

1

2013/C 257E/02

Situazione in Bielorussia
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla situazione in Bielorussia (2012/2581(RSP))

9

2013/C 257E/03

Modalità per l'eventuale istituzione di un Fondo europeo per la democrazia
Raccomandazione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 destinata al Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (2011/2245(INI))

13

2013/C 257E/04

Relazione sull'allargamento alla Serbia
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul processo di integrazione europea della Serbia (2011/2886(RSP))

18

2013/C 257E/05

Relazione sull'allargamento al Kosovo
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul processo d'integrazione europea del Kosovo (2011/2885(RSP))

29

2013/C 257E/06

Relazione sull'allargamento alla Turchia
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (2011/2889(RSP))

38

2013/C 257E/07

Relazione sull'allargamento al Montenegro
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dal Montenegro (2011/2890(RSP))

49

2013/C 257E/08

Quadro in materia di governo societario per le imprese europee
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 su un quadro in materia di governo societario delle imprese europee (2011/2181(INI))

56

2013/C 257E/09

Banca europea per gli investimenti - Relazione annuale 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) – Relazione annuale 2010 (2011/2186(INI))

61

2013/C 257E/10

Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (2011/2182(INI))

74

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 29 marzo 2012

2013/C 257E/11

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris
Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Luigi de Magistris (2011/2064(IMM))

85

2013/C 257E/12

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris
Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Luigi de Magistris (2011/2097(IMM))

86

2013/C 257E/13

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris
Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Luigi de Magistris (2011/2098(IMM))

88

2013/C 257E/14

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris
Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Luigi de Magistris (2011/2189(IMM))

89

2013/C 257E/15

Modifica del regolamento tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali
Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla modifica del regolamento, tenuto conto dell’evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (2011/2266(REG))

91

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 29 marzo 2012

2013/C 257E/16

Statuto e regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma (13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

93

2013/C 257E/17

Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (06444/2/2012 – C7-0072/2012 – 2009/0127(COD))

94

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

95

2013/C 257E/18

Controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD))

95

2013/C 257E/19

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio OTC, sugli strumenti derivati, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

96

P7_TC1-COD(2010)0250Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

97

2013/C 257E/20

Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM(2012)0015 – C7-0020/2012 – 2012/0003(COD))

97

P7_TC1-COD(2012)0003Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 marzo 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

98

2013/C 257E/21

Cooperazione amministrativa in materia di accise *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

98

2013/C 257E/22

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2013 - Sezione I - Parlamento
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2013 (2012/2006(BUD))

104

2013/C 257E/23

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Costruzione di edifici, Spagna
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, proveniente dalla Spagna) (COM(2012)0053 – C7-0044/2012 – 2012/2023(BUD))

108

ALLEGATO

110

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2012-2013 Seduta dal 29 marzo 2012 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 158 E del 5.6.2012. TESTI APPROVATI

Giovedì 29 marzo 2012

6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/1


Giovedì 29 marzo 2012
Funzionamento e applicazione dei diritti dei passeggeri aerei

P7_TA(2012)0099

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul funzionamento e l'applicazione dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei (2011/2150(INI))

2013/C 257 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (COM(2011)0174),

vista la relazione della Commissione concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2011)0166),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2011 (1),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2), in particolare i paragrafi 42, 43, 46, 82 e 97,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0053/2012),

A.

considerando che, se il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 1107/2006 (in appresso denominati "regolamenti") rappresentano dei passi in avanti positivi in termini di protezione dei diritti dei passeggeri, si sente l'esigenza di una maggiore certezza giuridica, di una maggiore chiarezza interpretativa e di un'applicazione uniforme dei regolamenti nell'UE;

B.

considerando che, benché il regolamento (CE) n. 261/2004 fornisca ai passeggeri solide garanzie e abbia funzionato in modo efficace fin dalla sua introduzione, la crisi della cenere vulcanica ha sottolineato la necessità di chiarire e riesaminare determinati aspetti del regolamento, qualora tali circostanze straordinarie dovessero verificarsi nuovamente in futuro;

C.

considerando che il più importante diritto dei passeggeri è quello di ricevere servizi forniti come da programma, sulla base del diritto fondamentale alla libertà di circolazione e degli obblighi contrattuali derivanti dalla vendita del biglietto; che è essenziale fornire ai passeggeri informazioni comprensibili, accurate e tempestive, accessibili a tutti;

D.

considerando che i passeggeri dovrebbero poter disporre di un sistema di reclami efficace nell'eventualità che il servizio non sia fornito in modo adeguato o che si verifichi la violazione di qualsiasi altro diritto garantito ai passeggeri, in particolare in considerazione del fatto che i passeggeri hanno già pagato il prezzo del biglietto prima della fornitura del servizio;

E.

considerando che il quadro giuridico a tutela dei diritti dei passeggeri deve garantire una base minima di protezione dei consumatori che possa far fronte all'evoluzione delle pratiche commerciali delle compagnie aeree;

F.

considerando che lo sviluppo dei metodi di screening dei passeggeri comporta un uso più ampio di strumenti come gli scanner di sicurezza e la profilazione comportamentale, facendo emergere nuove questioni riguardo alla protezione dei passeggeri concernenti la privacy, la non discriminazione e la salute pubblica;

G.

considerando che le persone a mobilità ridotta (di seguito indicate con la sigla "PMR") e le persone con disabilità dovrebbero essere informate dei loro diritti prima del viaggio e con modalità accessibili a tutti; che il personale degli aeroporti e dei vettori aerei deve essere adeguatamente formato per fornire assistenza alle persone con disabilità e alle PMR, al fine di garantire un accesso paritario e senza ostacoli al trasporto aereo conformemente ai requisiti della progettazione per tutti/universale;

Quadro generale

1.

accoglie con favore l'impegno della Commissione ad analizzare e rivedere le norme vigenti in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo al fine di migliorare la situazione dei passeggeri, soprattutto in caso di ritardo prolungato o cancellazione; ritiene che un'opportuna applicazione delle norme vigenti da parte degli Stati membri e dei vettori aerei, l'impiego di mezzi di ricorso semplici e adeguati e la fornitura di informazioni accurate ai passeggeri in merito ai loro diritti siano i presupposti essenziali per riconquistare la fiducia dei passeggeri;

2.

constata con rammarico che gli organismi di applicazione (in appresso denominati "OA") creati dagli Stati membri non sempre assicurano l'effettiva tutela dei diritti dei passeggeri, a discapito di questi ultimi; invita pertanto gli Stati membri a organizzare i metodi di lavoro degli organismi di applicazione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei reclami e le sanzioni, in modo tale da consentire l'effettiva applicazione dei diritti dei passeggeri e garantirne la certezza giuridica;

3.

sottolinea che i passeggeri del trasporto aereo non hanno solo diritti, ma anche doveri e che, adempiendovi, contribuiscono per sé e per gli altri viaggiatori a un sicuro e sereno svolgimento del viaggio prima, durante e dopo il volo;

4.

sottolinea che è necessaria una gestione uniforme dei reclami negli Stati membri così da creare condizioni di parità e invita la Commissione a garantire l'interpretazione e applicazione uniforme dei regolamenti e a sviluppare una migliore cooperazione fra gli OA, anche attraverso lo scambio di buone pratiche e informazioni, nonché a rafforzare ulteriormente il coordinamento delle loro banche dati;

5.

invita la Commissione a formalizzare una rete europea di OA adottando un mandato esplicito e regole di lavoro interne al fine di rafforzare la cooperazione e facilitare il processo di adozione di decisioni comuni in questo ambito;

6.

ritiene che sia necessario migliorare la definizione del ruolo degli OA, che essi debbano essere indipendenti dai vettori aerei e dagli aeroporti e non avere conflitti di interesse, che debbano poter agire di propria iniziativa e che occorra rendere più efficaci le sanzioni nazionali applicabili ai vettori aerei in caso di violazione delle norme dell'UE; sottolinea l'importanza di statistiche affidabili come base per valutazioni regolari e approfondite dell'impatto dei diritti dei passeggeri in Europa; ritiene pertanto che gli OA debbano essere tenuti a pubblicare annualmente informazioni sui reclami ricevuti, inclusi quelli relativi alle clausole abusive, e sulle sanzioni che emettono nei confronti dei vettori aerei, e che le compagnie aeree e/o gli aeroporti debbano essere tenuti a raccogliere i dati relativi al numero e alla durata dei ritardi, sia per i passeggeri che per il loro bagaglio; ritiene che la Commissione debba analizzare e rendere note queste statistiche;

7.

incoraggia la Commissione a collaborare con gli Stati membri per individuare e porre rimedio alle carenze degli organismi e delle procedure nazionali di gestione dei reclami, nonché ad assicurare che la legislazione sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo venga opportunamente coordinata con le previste misure dell'Unione concernenti i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

8.

ritiene che la pubblicazione delle relazioni periodiche delle compagnie aeree e degli operatori trasmesse agli OA sui dati pertinenti riguardanti l'applicazione dei regolamenti aumenterebbe l'efficienza degli OA e stimolerebbe la concorrenza;

9.

mette in evidenza l'utile ruolo del gruppo consultivo sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, al quale le parti interessate possono fornire informazioni per quanto riguarda la revisione dei regolamenti, e sottolinea l'importanza di tale gruppo nel promuovere il dibattito e la cooperazione tra OA, associazioni dei consumatori e compagnie aeree al fine di sviluppare e divulgare le migliori pratiche relative all'applicazione della legislazione sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, inclusa la definizione di termini ragionevoli e precisi per la gestione dei reclami dei passeggeri;

10.

sottolinea che le informazioni complete sui diritti dei passeggeri dovrebbero essere comunicate dai vettori aerei e dagli operatori turistici, nella lingua utilizzata in fase di prenotazione del biglietto, in tutte le fasi chiave del viaggio, a partire dalla decisione di prenotazione di un biglietto da parte del passeggero, in un formato facilmente comprensibile e accessibile a tutti; raccomanda che tra queste informazioni figurino i recapiti del servizio clienti della compagnia aerea interessata e quelli del rispettivo organismo di applicazione dello Stato membro; si compiace dell'iniziativa della Commissione di creare un sito Internet centrale sui diritti dei passeggeri del trasporto aero, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, in un formato accessibile ai passeggeri con disabilità e alle PMR;

11.

esorta la Commissione a proseguire la campagna d'informazione avviata nel 2010 con l'obiettivo di sensibilizzare i passeggeri sui loro diritti e a incoraggiare il contributo delle reti di consumatori, di concerto con gli OA;

12.

invita la Commissione ad aggiornare tutti i supporti nei quali sono riportati i diritti dei passeggeri del trasporto aereo (ad esempio, i siti web della Commissione, i documenti e gli opuscoli pertinenti), tenendo conto delle ultime decisioni della Corte di giustizia dell'UE;

13.

sottolinea che i vettori aerei devono garantire la presenza, in ogni aeroporto in cui operano, di personale di contatto o di un servizio che possa fornire tale personale, in grado di prendere decisioni tempestive in caso di imprevisti, in particolare per quanto riguarda l'assistenza, il rimborso, il reinserimento su altre rotte, i trasferimenti su altri voli e lo smarrimento o il ritardo nella consegna dei bagagli, e di ricevere eventuali reclami; invita la Commissione a proporre l'obbligo per i vettori aerei interessati di disporre di un punto d'informazione centrale, in particolare un sito web, di un numero di telefono a costo ridotto e di un indirizzo di posta elettronica per fornire chiarimenti ai consumatori;

14.

ritiene che, una volta prenotato il viaggio, tutte le compagnie aeree debbano attivare una linea di assistenza telefonica accessibile ed efficiente per tutti i passeggeri; sottolinea che tale assistenza deve fornire informazioni e proposte alternative in caso di imprevisti e il suo costo non dovrebbe, in alcun caso, superare la tariffa di una chiamata locale;

15.

invita la Commissione a valutare provvedimenti che forniscano protezione ai passeggeri in arrivo e in partenza, per garantire che siano adeguatamente risarciti in caso di smarrimento o di ritardi inaccettabili nella consegna dei bagagli;

16.

sottolinea che procedure di reclamo complicate potrebbero dissuadere anche i passeggeri consapevoli dei propri diritti dal chiedere un risarcimento; ritiene che gli OA debbano disporre delle risorse necessarie a mantenere una presenza visibile nei maggiori aeroporti dell'Unione, al fine di offrire informazioni di base e servizi di mediazione;

17.

ritiene che i vettori aerei debbano offrire a tutti i passeggeri la possibilità di presentare un reclamo scritto, in maniera immediata, semplice, accessibile e senza costi aggiuntivi; invita la Commissione a includere nella revisione del regolamento (CE) n. 261/2004 il diritto di ogni passeggero di presentare un reclamo scritto nell'aeroporto stesso o sull'aereo, inviandone una copia al vettore aereo e all'OA, oltre alla possibilità di presentare reclamo per altra via telematica; chiede alla Commissione di adottare un formulario tipo tradotto in tutte le lingue dell'Unione per evitare problemi linguistici e armonizzare le procedure di reclamo;

18.

ritiene che, per far valere i loro diritti e poter presentare i reclami, i passeggeri devono in qualsiasi momento essere in grado di identificare il personale dei vettori aerei, di volo, della sicurezza, nonché il personale aeroportuale;

19.

sottolinea che i passeggeri dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni relative ai dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) ed essere informati su come tali dati siano utilizzati e con chi siano condivisi; ritiene inoltre che, al fine di garantire il diritto alla privacy dei passeggeri, il vettore aereo possa richiedere i dati PNR ai passeggeri solo se questo è necessario e proporzionato nel quadro della prenotazione del biglietto, e sottolinea che ai passeggeri non può essere negato il diritto al trasporto, salvo qualora il divieto di imbarco venga richiesto dall'autorità competente in casi debitamente giustificati per ragioni di pubblica sicurezza e venga motivato dall'autorità competente e comunicato per iscritto al passeggero;

20.

sottolinea che, nel momento in cui il passeggero già imbarcato venga invitato a scendere dall'aereo a causa dei dati che figurano nel suo codice di prenotazione, lo sbarco deve essere eseguito dalle autorità competenti e non dai membri dell'equipaggio;

21.

ricorda agli Stati membri il loro obbligo di monitorare la capacità finanziaria delle compagnie aeree e la possibilità di sospenderne la licenza di esercizio nel caso in cui le loro finanze siano insufficienti; esorta la Commissione a garantire che le autorità nazionali osservino questi obblighi e ad assicurare che i passeggeri lasciati a terra possano essere rimpatriati in caso di insolvenza, fallimento, cessazione delle attività o annullamento di una licenza d'esercizio;

22.

invita la Commissione a garantire l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa vigente sulla trasparenza dei prezzi e le pratiche commerciali sleali, al fine di assicurare che il prezzo pubblicizzato corrisponda correttamente al prezzo finale e che tutti i costi operativi non facoltativi e gli oneri relativi alle spese amministrative e al metodo di pagamento siano inclusi nelle tariffe e indicati/distribuiti insieme alle informazioni necessarie; chiede che i vettori aerei, in relazione alle diverse modalità di pagamento, in particolare mediante carta di credito, imputino solo i costi reali per i loro servizi, come previsto dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori;

23.

mette in luce l'ampia proliferazione di clausole inique nei contratti di trasporto aereo e l'aumento, nella giurisprudenza nazionale, di divieti relativi a talune condizioni regolarmente applicate dalle compagnie aeree; esorta pertanto la Commissione ad affrontare tale questione creando una "lista nera" di clausole inique specifiche del settore del trasporto aereo; sottolinea la necessità di adottare misure volte a tutelare i passeggeri di fronte ad altre condizioni contrattuali inique applicate dalle compagnie aeree, ad esempio per quanto concerne il trattamento inadeguato, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, la trasferibilità dei biglietti, le circostanze di forza maggiore, la riprogrammazione unilaterale dei voli e il divieto di utilizzare la sola tratta di ritorno di un biglietto di andata e ritorno se non sulla scorta di criteri oggettivi e molto limitati di mancata presentazione del passeggero;

24.

sottolinea che la discriminazione di prezzo a svantaggio dei passeggeri sulla base del loro paese di residenza deve essere oggetto di ulteriori studi approfonditi e che, ove identificata, deve essere eliminata;

25.

invita la Commissione a proporre misure che permettano ai passeggeri di correggere piccoli errori nella prenotazione in modo semplice e gratuito e di recedere da una prenotazione on-line entro due ore dalla prenotazione iniziale;

26.

invita la Commissione a proporre misure che consentano di armonizzare la pratica commerciale relativa ai bagagli a mano, al fine di proteggere i passeggeri da restrizioni eccessive e di consentire loro di portare a bordo una quantità ragionevole di bagagli a mano che comprenda gli acquisti effettuati nei negozi degli aeroporti;

27.

sottolinea il diritto dei passeggeri di poter accedere direttamente a informazioni accurate e obiettive sull'impatto ambientale e sull'efficienza energetica del viaggio, informazioni che dovrebbero essere chiaramente visibili sia sui siti web dei vettori aerei sia sugli stessi biglietti; invita la Commissione e i vettori aerei a sostenere le attività in corso in tale direzione, purché le misure adottate siano ragionevoli in termini di costi sostenuti;

28.

sottolinea che tutti i passeggeri, compresi i bambini di età inferiore ai due anni, devono viaggiare in condizioni di sicurezza; invita i vettori aerei ad assicurare che i passeggeri che viaggiano con bambini possano imbarcarsi facilmente con i passeggini, in considerazione del fatto che i bambini che viaggiano con adulti possono essere classificati come PMR; invita i vettori aerei a prevedere tariffe ridotte per i bambini, inclusi quelli di età superiore ai due anni, come già avviene per altri modi di trasporto; chiede alla Commissione di garantire che i passeggeri che viaggiano con bambini abbiano diritto a essere imbarcati in via prioritaria e che possano portare con sé i passeggini fino al portellone dell'aeromobile e recuperarli all'uscita dallo stesso;

29.

ritiene che sia necessario verificare la diffusa inadempienza da parte degli operatori del trasporto passeggeri che servono gli aeroporti dell'obbligo di fornire seggiolini per bambini, limitando in tal modo le opzioni di trasporto dei genitori;

30.

invita la Commissione a esaminare le questioni connesse alla protezione dei passeggeri in relazione ai nuovi metodi di screening, come gli scanner di sicurezza, le perquisizioni e la profilazione dei passeggeri; ritiene che le disposizioni esistenti in materia di diritti dei passeggeri e gli organismi di applicazione potrebbero svolgere un ruolo attivo nella risoluzione dei problemi che potrebbero emergere;

31.

invita a garantire un'opportuna coerenza tra la legislazione concernente i diritti dei passeggeri aerei e le misure dell'UE previste in materia di ricorso collettivo, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri in maniera efficace e di opporsi alle compagnie che ignorano sistematicamente tali diritti;

32.

propone l'introduzione di un premio europeo per la compagnia aerea più attenta ai consumatori;

33.

suggerisce che si potrebbero realizzare ulteriori studi per valutare se sia possibile e praticabile creare un unico strumento normativo comprendente tutte le disposizioni e i principi sui diritti dei consumatori nell'aviazione civile, al fine di ridurre la frammentazione ed eliminare le incoerenze fra i diversi ambiti dei diritti dei passeggeri;

34.

si rende conto che i passeggeri hanno diritti diversi a seconda dei modi di trasporto, ad esempio marittimo, terrestre o aereo; ritiene tuttavia che sia necessario adottare un approccio globale, in modo da integrare tutti i diritti dei passeggeri, tra cui il diritto al risarcimento, al rimborso e all'informazione, in un unico quadro normativo completo e consolidato;

Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

35.

invita la Commissione a fornire, in ogni futura revisione del regolamento, chiarimenti sulla nozione di "circostanze straordinarie" e la definizione di "cancellazione", nonché sulle norme che disciplinano l'assistenza e di diritto di ricorso e compensazione; sottolinea che ogni revisione dovrebbe tenere conto del livello di protezione dei passeggeri previsto dalle sentenze della Corte di giustizia dell'UE e dell'interpretazione, da parte della Corte, della nozione di "circostanze straordinarie"; ritiene che queste misure siano importanti, date le attuali possibilità di contestazione delle regole di compensazione, la diversa applicazione della legislazione a livello nazionale ed eventi come la crisi della cenere vulcanica del 2010;

36.

invita la Commissione a sviluppare un sistema unificato, completo e dettagliato per valutare il valore degli elementi forniti dalle compagnie aeree al fine di dimostrare l'esistenza di "circostanze eccezionali";

37.

invita la Commissione a chiarire che, nel caso in cui un volo all'interno di una rotazione sia ritardato o cancellato per una circostanza eccezionale, la compagnia aerea può addurre la stessa circostanza eccezionale anche in relazione al primo volo successivo all'interno della stessa rotazione;

38.

ritiene che vi sia una forte necessità di norme chiare per quanto riguarda il contenuto, l'accessibilità, la tempistica e l'accuratezza delle informazioni comunicate ai passeggeri del trasporto aereo, informazioni che devono specificare la ragione di qualsiasi ritardo o cancellazione, la durata prevista delle interruzioni e che cosa succede in caso di eccesso di prenotazioni, nonché le possibili soluzioni di viaggio alternative disponibili per i passeggeri;

39.

sottolinea che la prossima revisione del regolamento dovrebbe anche definire l'organismo incaricato di informare in tempo utile i passeggeri che acquistano viaggi "tutto compreso" di qualsiasi modifica al servizio, in considerazione del fatto che il contratto è stato stipulato tra il passeggero e un operatore turistico e non direttamente con un vettore aereo;

40.

evidenzia che, in caso di interruzioni del viaggio, i passeggeri possono scegliere fra tre opzioni (rimborso, inserimento su un'altra rotta e cambio di prenotazione) e che tale scelta rappresenta un diritto fondamentale e deve essere resa immediatamente disponibile a tutti i passeggeri lasciati a terra;

41.

invita la Commissione a sostenere provvedimenti che garantiscano un uso migliore e più efficiente di modi di trasporto alternativi, in particolare nel caso di circostanze straordinarie;

42.

ritiene che i passeggeri, il cui bagaglio è stato smarrito o consegnato in ritardo, debbano essere immediatamente informati dei loro diritti conformemente alla convenzione di Montreal e al regolamento (CE) n. 889/2002 e che occorrano azioni legislative o di sensibilizzazione a livello europeo per far sì che i cittadini comprendano meglio i diritti e le procedure di reclamo relative allo smarrimento e al ritardo nella consegna dei bagagli; ritiene che, nel caso in cui il ritardo di un bagaglio superi le sei ore, ai passeggeri dovrà essere proposto un indennizzo commisurato alle loro esigenze in modo che possano far fronte alle loro necessità in attesa dell'arrivo del bagaglio; sottolinea che le questioni della qualità e delle prestazioni generali dei servizi di movimentazione bagagli dovrebbero essere affrontate nella revisione della direttiva 96/67/CE sui servizi di assistenza a terra;

43.

ritiene che, in caso di perdita, ritardo o deterioramento di un bagaglio, le compagnie aeree debbano innanzitutto risarcire i passeggeri con cui hanno sottoscritto un contratto, ma che, in un secondo tempo, possano avvalersi del diritto di ricorso nei confronti degli aeroporti o dei fornitori di servizi, se non sono responsabili dei problemi causati ai passeggeri;

44.

invita la Commissione a proporre un termine massimo di due mesi per il settore e di due mesi per gli OA per la gestione dei reclami dei passeggeri; ritiene che l'avviso di ricevimento dei reclami debba essere inviato ai passeggeri entro 48 ore; è inoltre del parere che anche i passeggeri che effettuano la prenotazione in modalità elettronica, per esempio su Internet, debbano avere il diritto di contattare, senza spese, la compagnia aerea utilizzando gli stessi mezzi, e a un indirizzo chiaramente indicato per lo stesso mezzo, in modo che il cliente possa contattare velocemente e facilmente il personale competente della compagnia aerea per risolvere eventuali problemi; ritiene inoltre che occorra istituire una linea telefonica e un servizio web attraverso i quali i passeggeri possano ricevere informazioni sullo stato dei propri reclami;

45.

è del parere che, per garantire la piena responsabilità nei confronti dei passeggeri, occorra valutare e definire una cooperazione e un coordinamento rafforzati tra i diversi attori, quali i vettori aerei, gli aeroporti e i fornitori di servizi interessati, in particolare nel caso di "circostanze straordinarie";

46.

chiede che gli ulteriori oneri finanziari sostenuti dai vettori aerei ai sensi del regolamento non siano scaricati sui passeggeri sotto forma di tariffe più alte;

47.

nota che le recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al diritto di risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo confermano la necessità di misure volte a garantire un trattamento equo, che assicurino un risarcimento adeguato in caso di ritardo prolungato, a prescindere dalla causa di tale ritardo, al fine di tenere pienamente conto del danno subito dal passeggero; esorta pertanto la Commissione a proporre misure a tal fine, senza tuttavia annullare il diritto dei passeggeri di essere trasferiti sul primo volo disponibile;

48.

sottolinea che l'equiparazione del lungo ritardo alla cancellazione del volo incentiva le compagnie aeree a cancellare voli in ritardo che forse avrebbero potuto essere effettuati;

49.

ritiene che, fatti salvi gli obblighi dei vettori aerei ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 e al fine di garantire i diritti dei passeggeri, il regolamento debba chiarire le disposizioni riguardo alle condizioni e ai casi in cui è permesso ai passeggeri di provvedere autonomamente alle proprie esigenze acquistando alimenti, prenotando hotel o voli alternativi e presentando una ragionevole richiesta di rimborso al vettore aereo; è inoltre del parere che il regolamento dovrebbe includere meccanismi di tutela dagli abusi commessi dai passeggeri;

Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

50.

sottolinea che le PMR e le persone con disabilità devono avere uguali opportunità di trasporto aereo e libero accesso ai servizi;

51.

sottolinea la necessità di fornire una speciale protezione alle categorie di consumatori vulnerabili, soprattutto le PMR e le persone con disabilità; osserva che tali categorie vulnerabili necessitano di garanzie supplementari nell'esercizio dei loro diritti di passeggeri e invita la Commissione, gli Stati membri e i vettori aerei a far rispettare tali diritti;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso senza ostacoli ai servizi di trasporto aereo alle PMR e alle persone con disabilità; sottolinea che, a tal proposito, deve essere agevolato il diritto di utilizzare ausili per la mobilità nonché di essere accompagnati da un cane riconosciuto da assistenza o guida; invita la Commissione a proporre una normativa che si occupi dell'accessibilità fisica degli aeroporti, al fine di assicurare che le barriere infrastrutturali non impediscano alle persone con disabilità e alle PMR di godere di pari opportunità di trasporto;

53.

invita la Commissione a elaborare orientamenti sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 1107/2006, in particolare per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza e gli accompagnatori;

54.

incoraggia la Commissione ad attuare un piano d'azione a livello di UE che riguardi tutte le misure che le autorità nazionali devono adottare e invita la Commissione a cooperare con gli OA le organizzazioni rappresentative interessate, al fine di migliorare l'applicazione del regolamento;

55.

condivide l'opinione della Commissione secondo cui l'attuale definizione di PMR non deve essere resa più restrittiva;

56.

sottolinea che il formato delle informazioni, il processo di prenotazione e le procedure di reclamo devono essere completamente accessibili, che le PMR e le persone con disabilità devono essere in grado di comunicare le loro esigenze di assistenza contestualmente alla prenotazione del biglietto e che i passeggeri devono ricevere una conferma della notifica di assistenza; sottolinea la necessità di riconoscere un neonato o un bambino piccolo come persona a mobilità ridotta a causa dell'età;

57.

sottolinea che, quantunque la sicurezza in volo costituisca un interesse pubblico importante, una compagnia aerea non può rifiutare l'imbarco a una PMR o a una persona con disabilità perché non accompagnata; sottolinea che la compagnia non può esigere la presenza sistematica di un accompagnatore;

58.

sottolinea che la formazione del personale di bordo e del personale dei vettori aerei, degli aeroporti e degli OA svolge un ruolo essenziale e deve vertere in modo adeguato sulle esigenze individuali delle PMR e delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'imbarco e allo sbarco e alla manipolazione dei dispositivi di assistenza; sottolinea che la formazione deve essere fornita in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle PMR;

59.

invita la Commissione a presentare una proposta al fine di assicurare che le PMR e le persone con disabilità abbiano in qualsiasi momento il diritto di utilizzare gratuitamente apparecchi respiratori sicuri e omologati sugli aerei; ritiene che debba essere redatto un elenco di dispositivi omologati per l'ossigeno terapeutico in collaborazione con il settore e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle PMR, tenendo debitamente conto dei requisiti di sicurezza;

60.

è del parere che sia necessario stabilire delle norme minime per i dispositivi di assistenza destinati alle PMR e il loro utilizzo in tutti gli aeroporti dell'UE, al fine di assicurare un approccio armonizzato all'assistenza a terra e alla prestazione di servizi di alta qualità ai passeggeri a mobilità ridotta in Europa;

61.

è del parere che sia necessario stabilire norme minime volte a garantire informazioni in formati accessibili alle PMR e alle persone con disabilità in tutti gli aeroporti dell'UE, specialmente in situazioni di emergenza; richiama l'attenzione della Commissione sulle nuove tecnologie ora disponibili, come i servizi video nel linguaggio dei segni e i servizi testuali;

62.

chiede di porre fine alle pratiche abusive e/o discriminatorie di alcuni vettori aerei che richiedono ai passeggeri a mobilità ridotta di firmare, prima dell'imbarco, una dichiarazione che esonera il vettore aereo da qualsiasi responsabilità per danni causati alle loro attrezzature per la mobilità;

63.

invita la Commissione a impegnarsi nell'ottica di una possibile modifica della convenzione di Montreal, in modo da garantire che le attrezzature per la mobilità delle PMR siano pienamente risarcite, dato che sono essenziali per l'integrità, la dignità e l'indipendenza di queste persone e che pertanto non sono paragonabili ai bagagli, e che i passeggeri abbiano il diritto, quando possibile, di utilizzare la propria sedia a rotelle fino all'ingresso dell'aeromobile e di riceverla nuovamente all'uscita dall'aeromobile all'arrivo; insiste nel contempo sul fatto che le PMR devono essere informate sul loro diritto al risarcimento del danno alle attrezzature per la mobilità e sul loro diritto di effettuare una dichiarazione speciale di interesse secondo la convenzione di Montreal;

64.

insiste sul fatto che una compagnia aerea che offre un "servizio completo", fornendo ai passeggeri un servizio di ristorazione a bordo, non può discriminare i passeggeri che necessitano di pasti speciali a causa di patologie preesistenti (ad esempio, celiachia o diabete) e che tali pasti speciali devono essere forniti ai passeggeri senza costi aggiuntivi durante il viaggio;

*

* *

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 125.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0453.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/9


Giovedì 29 marzo 2012
Situazione in Bielorussia

P7_TA(2012)0112

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla situazione in Bielorussia (2012/2581(RSP))

2013/C 257 E/02

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 16 febbraio 2012 (1), del 15 settembre 2011 (2), del 12 maggio 2011 (3), del 10 marzo 2011 (4), del 20 gennaio 2011 (5), del 10 marzo 2010 (6) e del 17 dicembre 2009 (7),

vista la decisione del Consiglio, del 23 marzo 2012, relativa al rafforzamento delle misure restrittive nei confronti del regime bielorusso,

viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'1 e 2 marzo 2012, in cui viene espressa profonda preoccupazione per l'ulteriore deterioramento della situazione in Bielorussia,

vista la decisione di esecuzione 2012/126/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (8),

vista la dichiarazione rilasciata il 28 febbraio 2012 dall'alto rappresentante Catherine Ashton in merito alla sua decisione di richiamare il capo della delegazione dell'UE a Minsk e alla decisione del governo polacco di richiamare il proprio ambasciatore in Bielorussia;

vista la decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (9),

vista la risoluzione 1857(2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 25 gennaio 2012, sulla situazione in Bielorussia, in cui vengono condannate le continue persecuzioni a danno di membri dell'opposizione e le vessazioni cui sono soggetti gli attivisti della società civile, i mezzi di informazione indipendenti e i difensori dei diritti umani in Bielorussia,

vista la risoluzione 17/24 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 17 giugno 2011, in cui vengono condannate le violazioni dei diritti umani perpetrate prima, durante e dopo le elezioni presidenziali in Bielorussia e viene chiesto al governo bielorusso di porre fine alla "persecuzione" dei leader dell'opposizione,

viste la dichiarazione approvata in occasione del vertice del partenariato orientale tenutosi a Praga dal 7 al 9 maggio 2009 e la dichiarazione sulla situazione in Bielorussia approvata in occasione del vertice del partenariato orientale tenutosi a Varsavia il 30 settembre 2011,

vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei paesi del Gruppo di Visegrad e di Estonia, Lettonia e Lituania, rilasciata a Praga il 5 marzo 2012,

vista la dichiarazione della Piattaforma nazionale bielorussa al Forum della società civile del partenariato orientale, rilasciata a Minsk il 2 marzo 2012,

vista la decisione della Federazione internazionale hockey su ghiaccio (IIHF), adottata in occasione del suo congresso annuale svoltosi a Berna nel maggio 2009, di organizzare i campionati mondiali di hockey su ghiaccio 2014 in Bielorussia nonostante la persecuzione degli oppositori politici di Alyaksandr Lukashenka e le diffuse violazioni dei diritti umani riscontrate nel paese,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del partenariato orientale di Praga ribadisce l'impegno, anche della Bielorussia, a favore dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

B.

considerando che la situazione politica in Bielorussia si è gravemente deteriorata in seguito alle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 e che sono state adottate misure repressive contro i membri dell'opposizione democratica, i mezzi di informazione liberi, gli attivisti della società civile e i difensori dei diritti umani, nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale a porre immediatamente fine a tali misure;

C.

considerando che Uladzislau Kavalyou e Dzmitry Kanavalau, condannati a morte nel novembre 2011 dalla Corte suprema della Repubblica di Bielorussia, sono stati giustiziati nel marzo 2012; che in Bielorussia, sotto il regime di Lukashenka, la fiducia nello Stato di diritto e nell'indipendenza della magistratura è insufficiente, ed è evidente che i procedimenti giudiziari non soddisfano le norme riconosciute a livello internazionale; che la pena capitale rappresenta una punizione disumana, inefficace e irreversibile;

D.

considerando che, il 28 febbraio 2012, i ministri degli Affari esteri dell'Unione europea, sottolineando l'ulteriore deterioramento della situazione in Bielorussia, hanno deciso di aggiungere 21 funzionari bielorussi responsabili della repressione nei confronti della società civile e dell'opposizione democratica all'elenco delle persone cui si applicano il congelamento dei beni e il divieto di concessione del visto;

E.

considerando che il conflitto diplomatico UE-Bielorussia, le cui proporzioni non hanno precedenti, si è intensificato dopo che le autorità bielorusse hanno chiesto all'ambasciatore dell'UE e all'ambasciatore della Polonia di lasciare il paese, richiamando i propri ambasciatori da Bruxelles e Varsavia in risposta alla decisione del Consiglio del 28 febbraio 2012;

F.

considerando che, in tale contesto, Alyaksandr Lukashenka ha altresì rivolto un offensivo attacco personale contro il ministro degli Affari esteri della Germania, a dispetto di qualsiasi etichetta diplomatica;

G.

considerando che tutti gli ambasciatori degli Stati membri dell'UE a Minsk sono stati richiamati per consultazioni nelle rispettive capitali e che tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno convocato gli ambasciatori bielorussi presso i rispettivi ministeri degli Affari esteri;

H.

considerando che un risoluto impegno da parte di tutti gli Stati membri dell'UE e degli altri paesi democratici ad agire in maniera unitaria nei momenti di necessità può favorire il successo della promozione dei valori universali in paesi come la Bielorussia e portare tali paesi verso la strada della transizione democratica;

I.

considerando che il miglioramento delle relazioni bilaterali con l'Unione europea è subordinato, tra l'altro, alla liberazione di tutti i prigionieri politici e ai progressi del governo bielorusso in termini di ottemperanza agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e rispetto dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto e dei principi democratici;

J.

considerando che numerosi rappresentanti dell'opposizione democratica bielorussa e attivisti della società civile, compresi ex candidati alle elezioni presidenziali, come anche noti difensori dei diritti umani, sono tuttora in carcere per motivi politici;

K.

considerando che i giovani attivisti e i membri delle organizzazioni giovanili sono costantemente oggetto di pressioni e vessazioni di vario genere, come nel caso di Ivan Shyla, appartenente all'organizzazione "Young Front", che ha scontato 22 giorni in carcere per aver preso parte l'anno scorso alla campagna di solidarietà nei confronti di Dzmitrij Dashkevich;

L.

considerando che il 24 febbraio 2012 un giudice del tribunale distrettuale di Vitsyebsk ha condannato l'attivista dell'opposizione Syarhey Kavalenka a scontare due anni e un mese in un istituto di correzione a bassa sicurezza per violazione delle norme in materia di libertà vigilata; che Kavalenka è stato arrestato il 19 dicembre 2011, esattamente un anno dopo le elezioni presidenziali viziate da irregolarità; che porta avanti da ormai 86 giorni uno sciopero della fame contro l'ingiusta sentenza e versa attualmente in condizioni di salute critiche;

M.

considerando che, con la limitazione del diritto alla libera circolazione dei cittadini, le autorità bielorusse stanno violando l'articolo 30 della Costituzione del paese; che il 1o marzo 2012 la Procura generale bielorussa ha annunciato che, in caso di sostegno delle nuove sanzioni straniere nei confronti del paese, i bielorussi potrebbero essere soggetti al divieto di recarsi all'estero; che ai tre leader e attivisti dell'opposizione Anatol Lyabedzka, Alyaksandr Dabravolski e Viktar Karnyayenka, come pure al difensore dei diritti umani Valyantsin Stefanovich, non è stato consentito di attraversare la frontiera tra Bielorussia e Lituania tra il 7 e l'11 marzo 2012;

N.

considerando che il 14 febbraio 2012 il ministro bielorusso della Giustizia ha deciso di rifiutare per la quarta volta la registrazione del partito cristiano-democratico bielorusso, e che la decisione è priva di fondamento giuridico; considerando inoltre che, secondo quanto riportato, i membri di tale partito sono stati per la prima volta oggetto di minacce di aggressione fisica atte a convincere i fondatori a ritirare le loro firme;

O.

considerando che migliaia di persone hanno preso parte a una manifestazione pacifica in occasione della "Giornata della libertà", tenutasi a Minsk il 25 marzo 2012 per celebrare i 94 anni trascorsi dalla proclamazione della Repubblica nazionale bielorussa nel 1918, a dimostrazione che la popolazione è pronta a difendere con coraggio le proprie posizioni in quanto cittadini bielorussi e ad esprimere le proprie aspirazioni europee;

P.

considerando che gli Stati Uniti, nell'ambito del "Belarus Democracy and Human Rights Act" del 2011 (adottato all'unanimità dal Senato statunitense e promulgato dal presidente Barack Obama il 3 gennaio 2012), hanno invitato la Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) a sospendere l'organizzazione dei campionati mondiali del 2014 in Bielorussia, fino a quando il governo del paese non avrà rilasciato tutti i prigionieri politici;

1.

continua a condannare fermamente il deterioramento della situazione per quanto riguarda i diritti umani e le libertà fondamentali in Bielorussia, cui si accompagna la mancanza di riforme democratiche ed economiche profonde, e continuerà a opporsi alla repressione nei confronti degli oppositori del regime di Minsk;

2.

deplora vivamente che Uladzislau Kavalyou e Dzmitry Kanavalau siano stati giustiziati nonostante le ripetute proteste interne e internazionali e invita le autorità bielorusse a restituire le salme alle rispettive famiglie per il funerale; chiede alle autorità bielorusse l'introduzione immediata di una moratoria sulla pena di morte;

3.

condanna la continua persecuzione dei difensori dei diritti umani e degli esponenti dell'opposizione democratica nonché le intimidazioni di matrice politica inflitte agli attivisti della società civile e ai mezzi di informazione indipendenti in Bielorussia;

4.

chiede la liberazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri politici; ribadisce che il dialogo UE-Bielorussia non potrà progredire fino a quando il paese non compirà a sua volta progressi verso la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto e non saranno rilasciati incondizionatamente, con la piena restituzione dei diritti civili, tutti i prigionieri politici, ivi inclusi Ales Bialiatski, presidente del centro per i diritti umani "Viasna" e vicepresidente della Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH), Mikalai Statkevich e Andrei Sannikau, ex candidati alla presidenza, Pavel Seviarynets e Dzmitry Bandarenka, responsabili delle campagne presidenziali dei candidati dell'opposizione democratica, nonché Syarhey Kavalenka, prigioniero politico detenuto per presunta violazione degli arresti domiciliari, il quale dopo un lungo sciopero della fame si trova in uno stato di grave debilitazione che mette in pericolo la sua vita;

5.

sottolinea che la decisione di ritirare dalla Bielorussia tutti gli ambasciatori degli Stati membri dimostra il fallimento dei tentativi delle autorità bielorusse di dividere l'UE sulle decisioni in materia di sanzioni;

6.

sottolinea che un risoluto impegno da parte di tutti gli Stati membri dell'UE e degli altri paesi democratici ad agire in maniera unitaria nei momenti di necessità può favorire la promozione dei valori universali in paesi come la Bielorussia avvicinandoli al cammino della transizione democratica;

7.

condanna la retorica offensiva di Alyaksandr Lukashenka nei confronti del ministro degli Affari esteri della Germania;

8.

condanna l'elenco di persone soggette al divieto di recarsi all'estero redatto dal governo bielorusso, che proibisce a numerosi oppositori e attivisti nel campo dei diritti umani di lasciare il paese; esprime la propria solidarietà a tutte le persone incluse nell'elenco e invita le autorità di Minsk a porre fine a questo genere di pratiche, che violano le libertà fondamentali dei cittadini bielorussi;

9.

sottolinea che, invece di optare per un crescente autoisolamento, Minsk dovrebbe prendere la decisione giusta per il suo popolo e aprirsi alla democrazia;

10.

chiede alle federazioni nazionali di hockey su ghiaccio degli Stati membri dell'UE e di tutti gli altri paesi democratici di insistere affinché l'IIHF riveda, anche nel quadro del suo prossimo congresso che si terrà a maggio a Helsinki (Finlandia), la decisione precedentemente adottata, valutando la possibilità di trasferire a un altro paese ospitante l'organizzazione dei campionati mondiali di hockey su ghiaccio, previsti in Bielorussia nel 2014, fino a quando tutti i prigionieri politici riconosciuti dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani come "prigionieri di coscienza" non saranno stati rilasciati e il regime non avrà dato prova di un chiaro impegno a favore del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

11.

valuta positivamente la decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2012, relativa all'inasprimento delle misure restrittive e all'aggiunta di ventuno responsabili della repressione bielorussa nei confronti della società civile e dell'opposizione democratica all'elenco delle persone soggette al divieto di viaggio e al congelamento dei beni;

12.

accoglie con favore la decisione del Consiglio, del 23 marzo 2012, relativa al rafforzamento delle misure restrittive nei confronti del regime bielorusso, che prevede l'aggiunta all'elenco delle persone soggette al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di altre 12 persone che appoggiano il regime bielorusso, traggono profitto da esso o sono responsabili della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia, come pure il congelamento dei beni di 29 entità che sostengono il regime;

13.

chiede al Consiglio di valutare gli ultimi sviluppi nelle relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e la Bielorussia nonché l'ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel paese; lo invita ad adottare, sulla base di tale valutazione, una decisione in merito a nuove misure restrittive che comprendano anche sanzioni economiche;

14.

sottolinea che l'Unione europea e la Bielorussia dovrebbero intrattenere rapporti di buon vicinato, rapporti che l'UE dovrebbe sostenere con decisione mediante un forte impegno nei confronti della società civile e dell'opposizione democratica della Bielorussia nonché tramite il sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo bielorusso;

15.

ribadisce il suo invito alla Commissione a sostenere, attraverso strumenti finanziari e politici, gli sforzi a favore della democrazia compiuti dalla società civile bielorussa, dai mezzi di informazione indipendenti (ad esempio TV Belsat, Radio europea per la Bielorussia, Radio Racja e altri) e dalle organizzazioni non governative in Bielorussia;

16.

sottolinea la necessità di incrementare la cooperazione tra l'UE e i paesi vicini nel quadro del partenariato orientale, anche per quanto concerne la dimensione parlamentare (Assemblea parlamentare Euronest), con il comune obiettivo di dare avvio a un reale processo di democratizzazione in Bielorussia;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità di Stati indipendenti e al parlamento e al governo della Bielorussia.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0063.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0392.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0244.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0099.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0022.

(6)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 37.

(7)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.

(8)  GU L 55 del 29.2.2012, pag. 19.

(9)  GU L 19 del 24.1.2012, pag. 31.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/13


Giovedì 29 marzo 2012
Modalità per l'eventuale istituzione di un Fondo europeo per la democrazia

P7_TA(2012)0113

Raccomandazione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 destinata al Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (2011/2245(INI))

2013/C 257 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione al Consiglio, presentata da Alexander Graf Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (B7-0391/2011),

vista la sua relazione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a sostegno della democratizzazione (1),

visti gli articoli 2, 6, 8 e 21 del trattato sull'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (2), in particolare il paragrafo 10,

viste le sue risoluzioni del 7 aprile 2011 sulla Revisione della politica europea di vicinato - dimensione orientale (3) e sulla Revisione della politica europea di vicinato - dimensione meridionale (4),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia (5),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi (6),

visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (7),

visti tutti gli accordi esistenti tra l'Unione europea e i paesi terzi e le clausole in materia di diritti umani e democrazia contenute in detti accordi,

viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 sul sostegno alla governance democratica – verso un quadro UE rafforzato,

viste le tre serie di conclusioni del Consiglio, del 22 ottobre 2009, sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'Unione europea, del 13 dicembre 2010, contenenti la relazione 2010 sull'andamento dei lavori e l'elenco dei paesi pilota e del 20 giugno 2011, sulla politica europea di vicinato,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 maggio 2011, dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" (COM(2011)0303),

vista la comunicazione congiunta della Commissione dal titolo "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200),

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sulla politica europea di vicinato, adottate il 20 giugno 2011 nella sua 3101a riunione,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sul Fondo europeo per la democrazia, adottate il 1o dicembre 2011 nella sua 3130a riunione,

visti gli strumenti finanziari a carattere tematico e geografico della Commissione in tema di democratizzazione e diritti umani (quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, ecc.),

vista la lettera di sostegno alla creazione del Fondo europeo per la democrazia, inviata il 25 novembre 2011 al Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, e al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton,

visti l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 97 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0061/2012),

A.

considerando che i trattati dell'Unione europea sanciscono i diritti umani universali e la democrazia quali valori fondanti dell'Unione e quali principi e obiettivi della sua azione esterna;

B.

considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea definisce il principio di integrazione della dimensione di genere, affermando che, in tutte le sue azioni, l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne;

C.

considerando che, nel suo programma d'azione a sostegno della democrazia nelle relazioni esterne dell'UE, il Consiglio ha affermato la volontà di rafforzare la coerenza e l'efficacia del suo sostegno, ma che ben pochi progressi sono stati realizzati in tal senso,

D.

considerando che il Parlamento ha accolto favorevolmente l'iniziativa della creazione del Fondo europeo per la democrazia nella sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione;

E.

considerando che la creazione del Fondo europeo per la democrazia era sostenuta, nella lettera indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, e al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, da diversi difensori dei diritti umani di alto profilo, compresi i vincitori del premio Sakharov, Aung San Suu Kyi e Alaksandr Milinkievic;

F.

considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri non hanno ancora tradotto in azione un approccio realmente coerente e strategico alle problematiche di democratizzazione che riconosca il sostegno alla democrazia come una questione a sé stante;

G.

considerando che gli eventi della "primavera araba" e del vicinato orientale hanno dimostrato la necessità di un impegno strategico urgente dell'UE nei paesi autoritari e in quelli che aspirano a riforme democratiche, fondato su un approccio nuovo e differente volto a ripristinare la credibilità e ad offrire un'assistenza tempestiva al processo di transizione alla democrazia; considerando che la creazione del Fondo europeo per la democrazia potrebbe essere una delle risposte più tangibili da parte dell'Unione europea alle sfide di democratizzazione nel vicinato europeo e oltre;

H.

considerando che le donne svolgono un ruolo fondamentale nei processi di democratizzazione e ai fini del successo dei movimenti sociali;

I.

considerando che i recenti eventi in Nord Africa e in Medio Oriente hanno dimostrato che le donne sono soggetti determinanti per il cambiamento democratico, che i loro diritti sono spesso violati e che esse sono esposte a un rischio di povertà maggiore ed emarginate dalla vita politica, sociale ed economica del loro paese;

J.

considerando che le insurrezioni in Nord Africa e in Medio Oriente hanno sottolineato l'urgenza di far fronte all'instabilità e ai regimi non democratici nei paesi vicini dell'Unione europea, quale misura pertinente ai fini della stessa sicurezza e stabilità dell'Europa;

K.

considerando che l'approccio rafforzato al sostegno della democrazia e dei diritti umani elaborato nel contesto della politica di vicinato dell'Unione europea e dell'Agenda UE per il cambiamento devono essere associati a una maggiore capacità di reagire sia prontamente che con coerenza agli sviluppi in materia di democrazia e Stato di diritto;

L.

considerando che lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani (EIDHR) è incentrato su misure urgenti riguardanti i difensori dei diritti umani che sono esposti a rischi, compresi i giornalisti e gli oppositori, e su misure di lungo periodo a complemento degli strumenti geografici esistenti dell'Unione europea;

M.

considerando che i partiti politici, le personalità politiche di rilievo (quali i dissidenti, gli esponenti dell'opposizione, i leader delle organizzazioni giovanili), i movimenti sociali e i rappresentanti della società civile, del settore culturale e dei media (compresi giornalisti, blogger, attivisti dei media sociali e artisti) con un programma chiaro per migliorare la democrazia continuano a svolgere un ruolo centrale in tutte le democrazie e in tutti i processi di democratizzazione e che, a causa della mancanza di risorse, del mandato limitato e della lungaggine delle procedure dell'EIDHR, in passato il sostegno a questi soggetti è stato limitato;

N.

considerando che il Consiglio Affari esteri ha appoggiato l'iniziativa della creazione di un Fondo europeo per la democrazia; considerando altresì che si procede rapidamente verso la sua istituzione e che vi è la necessità urgente di raggiungere un accordo sugli aspetti operativi dettagliati;

1.

rivolge al Consiglio la seguente raccomandazione, esortandolo a:

a)

garantire che il Fondo europeo per la democrazia dia origine a un approccio più strategico e politico da parte dell'UE a sostegno della democrazia, fornendo un'assistenza specifica al contesto, flessibile, tempestiva e orientata dal basso verso l'alto, capace di una rapida riprogrammazione ove necessario per facilitare la transizione democratica nei paesi partner;

b)

dimostrare che, per raggiungere gli obiettivi qui sopra esplicitati, la creazione di un nuovo Fondo costituisce un mezzo più adatto e più efficace rispetto a una revisione degli strumenti esistenti, in particolare l'EIDHR;

c)

definire con chiarezza la missione e i valori del Fondo europeo per la democrazia al fine di garantire criteri precisi per la selezione dei beneficiari, in particolare per la metodologia del processo di selezione;

d)

mettere in evidenza la coerenza e l'efficacia del sostegno alla democrazia da parte dell'Unione europea conformemente al Programma d'azione sul sostegno alla democrazia nel quadro delle relazioni esterne dell'UE e dare mandato al Fondo europeo per la democrazia organizzandolo in quest'ottica;

e)

chiedere che il Fondo europeo per la democrazia garantisca il principio di appropriazione nazionale dei processi democratici e che la costruzione democratica sia realizzata tramite il conferimento di responsabilità dalla base della società fino agli alti organi di governo;

f)

assicurare che il Fondo europeo per la democrazia, promuovendo una "democrazia radicata e sostenibile" nei paesi in fase di pre-transizione, di transizione e di post-transizione, con un interesse particolare ma non esclusivo ai paesi del vicinato europeo, riceva un mandato mirato che gli permetta di completare le misure di sostegno alla democrazia di altri strumenti e che sottolinei il valore aggiunto della nuova entità;

g)

maturare esperienze preziose concentrandosi inizialmente, anche se non in modo esclusivo, sul vicinato europeo;

h)

garantire che il Fondo abbia un ruolo sinergico e complementare relativamente al lavoro intrapreso dalle istituzioni dell'Unione europea, compreso il Parlamento europeo, e gli Stati membri, le loro agenzie e le fondazioni che essi finanziano, lavorando a stretto contatto con loro, creando partenariati ed evitando duplicazioni; in particolare, al fine di promuovere la democrazia nel Mediterraneo, chiedere che sussistano una complementarietà e uno stretto coordinamento con la Fondazione europea Anna Lindh;

i)

garantire che il Fondo fornisca un valore aggiunto svolgendo un ruolo complementare a quello degli strumenti di finanziamento esistenti, in particolare dell'EIDHR e lo strumento per la stabilità, senza duplicarne o limitarne le attività; notare che il Fondo potrebbe contribuire all'avvio di progetti che possono essere poi proseguiti dall'EIDHR o da strumenti geografici, creando un'interfaccia di programmazione che garantirà la coerenza e la sostenibilità a lungo termine;

j)

definire una metodologia precisa che permetta di evitare le sovrapposizioni tra gli strumenti finanziari, il coacervo di strutture comunitarie e parlamentari (OPPD, ECG, ecc.) competenti per i diritti dell'uomo, e il Fondo europeo per la democrazia, prima di avviare il progetto;

k)

garantire a livello di pianificazione strategica che il Fondo collabori con altri strumenti e strutture dell'UE operanti a favore dei diritti umani e della democrazia, in particolare l'EIDHR, lo strumento per la stabilità, il quadro comunitario di sostegno e gli strumenti geografici; garantire una gestione finanziaria solida e trasparente e bassi costi amministrativi e di transazione; rammentare l'importanza del metodo comunitario, in virtù del quale la Commissione è invitata ad esaminare quanto prima possibile le modalità con cui gli strumenti dell'UE potrebbero in futuro fornire meccanismi di risposta più rapidi e le modalità e i tempi per la creazione di un fondo fiduciario dell'UE, una volta che fosse stabilita una base giuridica appropriata nel nuovo regolamento finanziario; assicurarsi che, qualora il bilancio dell'UE contribuisca al finanziamento del Fondo, ciò non avvenga a scapito delle risorse già limitate destinate all'EIDHR;

l)

consentire al Fondo di agire in tre fasi: pre-transizione, transizione e post transizione, e di lanciare progetti e soluzioni e idee innovative a livello di base che sino ad ora non hanno potuto essere sostenuti dall'Unione europea a causa di vincoli procedurali e di misure di attenuazione dei rischi; configurare altresì il Fondo in modo che sia meno riluttante ad assumere rischi, nel rispetto del regolamento finanziario dell'UE;

m)

chiedere che si vegli sull'imparzialità delle missioni di monitoraggio elettorale dell'Unione europea e, dunque, considerare che il Fondo non dovrebbe includere tali missioni tra le sue attività di promozione della democrazia;

n)

rivolgersi, nelle fasi iniziali di finanziamento in un paese specifico, a un ampio gruppo di potenziali beneficiari, tra cui i principali soggetti politici favorevoli alla democrazia (politici emergenti, movimenti di base, organizzazioni non governative non registrate, sindacati), osservatori, informatori, singoli attivisti politici, soggetti culturali, nuovi operatori dei mezzi di comunicazione (blogger e altri), organizzazioni per i diritti delle minoranze e gruppi di riflessione, per consentire al Fondo di sostenere una vasta gamma di soggetti locali nella loro aspirazione alle riforme democratiche; fornire sostegno agli esponenti politici e ai movimenti suddetti in maniera pluralista;

o)

fare in modo che il Fondo dedichi un'attenzione particolare alla partecipazione delle donne ai processi di riforma democratica, sostenendo le organizzazioni e i progetti femminili in ambiti sensibili alle questioni di genere quali la lotta alla violenza, offrendo nuove prospettive occupazionali, aumentando la partecipazione delle donne alle elezioni e nei partiti politici, ampliando l'accesso paritario alla giustizia e all'istruzione per donne e ragazze e prevenendo o ponendo fine alle violazioni esistenti dei diritti delle donne;

p)

considerare fondamentale che il Fondo conceda un appoggio multipartitico alle associazioni nei paesi in fase di transizione, per il loro ruolo di attori chiave nella democrazia, affinché contribuiscano a ottenere consensi a livello nazionale;

q)

porre il Fondo in condizione di concedere sovvenzioni direttamente ai beneficiari in modo non discriminatorio e in consultazione con le delegazioni dell'UE in loco, e, se possibile, attraverso fondazioni politiche e organizzazioni non governative con un'esperienza comprovata nelle attività a sostegno della democrazia; soprattutto nelle fasi iniziali, garantire che la riassegnazione rappresenti un meccanismo efficace per consentire al Fondo di lavorare sul territorio con partner che dispongono delle necessarie conoscenze e infrastrutture locali e che godono della fiducia della popolazione locale; osservare che la riassegnazione, a condizione che rispetti il pluralismo politico a livello europeo e operi attraverso beneficiari di base, potrebbe limitare gli oneri amministrativi del Fondo e i potenziali rischi;

r)

far sì che l'Unione europea possa esercitare un'influenza politica all'altezza del contributo di bilancio; stabilire una struttura di governance leggera, trasparente e politicamente rappresentativa, realizzando un mix equilibrato ed efficiente in termini di costi tra i rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea, compreso il Parlamento, esperti indipendenti e professionisti; trovare un chiaro equilibrio tra l'autonomia e l'indipendenza del Fondo e la sua responsabilità nei confronti dei finanziatori e assicurare il massimo grado di probità finanziaria nella sua contabilità, prestando particolare attenzione a garantire che i fondi non vadano persi a causa della corruzione e che nessun finanziamento venga erogato a persone o entità legate in qualche modo a organizzazioni criminali o terroristiche;

s)

strutturare il Fondo in modo amministrativamente leggero, flessibile ed efficace, con sede a Bruxelles e meccanismi di concessione delle sovvenzioni semplici; fare in modo che i candidati non siano tenuti a sottoporsi a farraginose procedure di gara; evitare che il cofinanziamento da parte dei beneficiari sia un requisito per il finanziamento; la concessione delle sovvenzioni dovrebbe essere condizionata al rispetto di criteri chiari e rigorosi e l'elenco dei beneficiari dovrebbe essere reso pubblico, sempreché ciò non metta a repentaglio la loro sicurezza; si dovrebbero attuare salvaguardie adeguate per evitare qualsiasi frode e appropriazione indebita dei fondi;

t)

creare nel Fondo i canali appropriati per una cooperazione strutturata e il coordinamento con i soggetti basati a Bruxelles sul campo; assicurare uno stretto coordinamento e consultazione tra il futuro comitato esecutivo e il personale del Fondo e il Servizio europeo di azione esterna (SEAE), la Commissione e il Parlamento europeo per quanto concerne le strategie, gli obiettivi e le iniziative dei rispettivi strumenti dell'Unione europea come anche un dialogo strutturato con le delegazioni dell'Unione e con le ambasciate degli Stati membri sul terreno;

u)

assicurare che il Fondo abbia solidi collegamenti con gruppi di beneficiari e che li consulti regolarmente, senza disporre di uffici regionali, ma affidandosi piuttosto alle delegazioni dell'UE e a organizzazioni locali o esperti indipendenti e professionisti che siano stati accuratamente controllati al fine di assicurare che non abbiano alcun legame con organizzazioni criminali o terroristiche;

v)

garantire che sia messo in atto un sistema di monitoraggio adeguato per valutare l'efficacia dei finanziamenti forniti;

w)

considerare comunque in via prioritaria la creazione del Fondo quale strumento di finanziamento esterno dell'UE nell'ambito del quadro istituzionale dell'Unione, in modo da garantire che il Parlamento svolga adeguatamente le sue competenze legislative e di bilancio nelle attività di contributo e di programmazione dell'Unione europea;

x)

garantire che il contributo dell'Unione europea al bilancio del Fondo sia consegnato in piena conformità con i principi della buona pratica finanziaria e sia amministrato da personale formato nell'applicazione del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Unione europea; e che il Parlamento eserciti appieno le sue competenze di controllo finanziario e legislativo, compresi eventualmente il monitoraggio e l'analisi, da parte dell'autorità di bilancio, delle modalità di utilizzo del finanziamento;

y)

garantire al Parlamento europeo un ampio ruolo di scrutinio politico sulle attività e sulla programmazione del Fondo, e fare in modo che l'attuazione delle sue misure sia esaurientemente monitorata e valutata da una terza parte indipendente, tra l'altro assicurando che il Parlamento sia tenuto informato attraverso la presentazione di relazioni annuali da parte del Fondo; accordare uno spazio sufficiente al Parlamento europeo onde consentigli di contribuire alla fase di programmazione, fissare priorità e linee strategiche e condividere il suo potere creativo e l'esperienza transnazionale degli Stati membri a sostegno dei processi di democratizzazione oltre i confini dell'Europa;

z)

assicurare che il Parlamento europeo sia associato e consultato durante il processo di attivazione e attuazione del Fondo, anche attraverso la partecipazione di un numero politicamente equilibrato di deputati al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo, rivedere la composizione del consiglio di amministrazione in modo che gli Stati membri siano rappresentati attraverso il Consiglio, e aumentare la partecipazione del Parlamento europeo al consiglio di amministrazione di tale strumento, in modo da garantire un'influenza adeguata in linea con la responsabilità del Parlamento quale ramo dell'autorità di bilancio dell'Unione europea; consentire al Parlamento di fornire in modo significativo e sistematico il proprio contributo alla definizione degli orientamenti politici e strategici, delle priorità, dei risultati attesi e delle dotazioni finanziarie globali alla base delle attività del Fondo;

aa)

rivedere in permanenza l'impatto, le prestazioni e il valore aggiunto del Fondo rispetto agli strumenti dell'UE e la sostenibilità delle azioni finanziate; trarre le dovute conclusioni e, se necessario, regolare di conseguenza la dimensione, la struttura, il meccanismo di finanziamento e la responsabilità esecutiva del Fondo; garantire che i risultati di tali valutazioni siano trasmessi al Parlamento;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0334.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0576.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0153.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0154.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0489.

(6)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

(7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/18


Giovedì 29 marzo 2012
Relazione sull'allargamento alla Serbia

P7_TA(2012)0114

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul processo di integrazione europea della Serbia (2011/2886(RSP))

2013/C 257 E/04

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 2 marzo 2012,

visti l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, cui il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione il 19 gennaio 2011 e che si trova nella fase finale della ratifica da parte degli Stati membri, e l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia, entrato in vigore il 1o febbraio 2010,

vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga la decisione 2006/56/CE (1),

viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 28 febbraio 2012,

viste le conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010 che invitano la Commissione a elaborare il suo parere sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea, le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2011 e le conclusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011,

visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208) e la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2011 dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012" (COM(2011)0666),

visti la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010 sulla questione della conformità della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo al diritto internazionale, e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 settembre 2010 che prende atto del contenuto del parere e plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina (2),

vista la dichiarazione congiunta della 5a riunione interparlamentare UE-Serbia del 18 e 19 aprile 2011,

visti l'accordo di riammissione UE-Serbia dell'8 novembre 2007 (3) e il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (4),

vista la decisione 2011/361/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (5),

vista la relazione del procuratore capo del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) presentata il 7 dicembre 2011,

viste le sue precedenti risoluzioni,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 prevedevano l'impegno inequivocabile, nei confronti di tutti gli Stati dei Balcani occidentali, ad appoggiare la loro adesione all'Unione europea una volta soddisfatti i criteri prestabiliti e che tale impegno è stato ribadito nel rinnovato consenso sull'allargamento adottato dal Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006, nelle conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010 nonché nella riunione ministeriale UE-Balcani occidentali del 2 giugno 2010;

B.

considerando che, nel suo parere del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia, la Commissione ha raccomandato al Consiglio europeo di accordare alla Serbia lo status di candidato all'adesione all'UE;

C.

considerando che approcci costruttivi nei confronti della cooperazione regionale e delle relazioni di buon vicinato sono elementi essenziali del processo di stabilizzazione e associazione;

D.

considerando che la Serbia è in condizione di diventare un attore importante per la garanzia della sicurezza e della stabilità nella regione;

E.

considerando che le questioni bilaterali non devono rappresentare un ostacolo al processo di adesione né essere strumentalizzate per ostacolarlo, ma vanno invece affrontate in uno spirito costruttivo, quanto prima possibile, tenendo conto degli interessi e dei valori generali dell'UE;

1.

plaude al fatto che il 1o marzo 2012 il Consiglio abbia deciso di accordare alla Serbia lo status di paese candidato; valuta positivamente i progressi compiuti dalla Serbia nel processo di riforma e l'accordo tra Belgrado e Pristina, concluso il 24 febbraio 2012, sulla cooperazione regionale inclusiva; sottolinea che è estremamente importante che il dialogo tra Belgrado e Pristina sia portato avanti e che gli accordi raggiunti siano attuati in buona fede;

2.

ritiene necessario, purché la priorità fondamentale delineata dalla Commissione nel suo parere sia adeguatamente soddisfatta e il processo di riforma continui, avviare quanto prima negoziati di adesione con la Serbia, dimostrando così l'impegno dell'UE rispetto alla prospettiva di adesione del paese all'Unione europea; si compiace dei notevoli progressi compiuti dalla Serbia nel rispetto dei criteri politici di Copenaghen, come ha riconosciuto il Consiglio europeo, e ricorda che l'ulteriore avanzamento del processo di integrazione europea dipende dai costanti progressi compiuti in questo ambito e, in particolare, nel garantire la democrazia e il buon funzionamento delle istituzioni democratiche, la difesa dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la protezione paritaria e solerte di tutte le minoranze nell'intero paese, conformemente alle norme europee minoranze, il mantenimento di relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale, inclusa la risoluzione pacifica delle questioni bilaterali nonché un migliore funzionamento dell'economia di mercato; invita in particolare le autorità serbe a non organizzare elezioni locali nei comuni del Kosovo settentrionale, onde evitare di contravvenire al diritto internazionale e alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; chiede alle autorità serbe di incoraggiare l'integrazione di questi comuni all'interno del Kosovo;

3.

plaude ai progressi compiuti nella ratifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e invita gli Stati membri dell'UE che non l'hanno ancora fatto a portare a termine senza indugio le procedure di ratifica;

4.

sottolinea l'importanza di assicurare uno svolgimento regolare e trasparente delle elezioni parlamentari e locali che si terranno il 6 maggio 2012 nonché di completare al più presto un elenco definitivo degli aventi diritto al voto;

5.

si compiace della consegna alle autorità giudiziarie di Ratko Mladić e Goran Hadžić, gli ultimi due latitanti ricercati dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, che ha richiesto una cooperazione pienamente soddisfacente con l'ICTY; sottolinea che la loro cattura non soltanto era un requisito essenziale per un ulteriore ravvicinamento della Serbia all'Unione europea, ma soprattutto dà modo di rendere giustizia alle vittime dei conflitti avvenuti negli anni Novanta nella ex Jugoslavia e di facilitare la riconciliazione nella regione; invita a portare avanti una cooperazione costante, piena e approfondita con il Tribunale nonché un'indagine accurata e un'azione penale nei confronti delle persone coinvolte nelle reti di sostegno che hanno permesso ai latitanti di nascondersi per un periodo così lungo, in particolare all'interno dei servizi di sicurezza militari e civili;

6.

esprime seria preoccupazione per gli sviluppi registrati nel Kosovo settentrionale nella seconda parte del 2011 e, in particolare, per la violenza provocata dagli incidenti di luglio e dai successivi attacchi contro le forze internazionali della KFOR; condanna tali azioni, ricorda al governo serbo il suo obbligo di fare tutto quanto in suo potere per prevenirle, ribadisce che soltanto sforzi politici costanti e in buona fede e soluzioni negoziate pragmatiche e sostenibili nel quadro del dialogo tra Belgrado e Pristina, con la mediazione dell'UE, possono eliminare in modo permanente le tensioni nella regione, e ricorda l'importanza fondamentale di una relazione stabile tra la maggioranza e la minoranza, basata sul rispetto reciproco; valuta positivamente, a tale riguardo, gli accordi raggiunti sulla libertà di circolazione e sulla partecipazione del Kosovo nelle organizzazioni regionali e invita il governo serbo a procedere senza indugio alla loro piena attuazione; si compiace del regolare flusso di merci reso possibile dall'accettazione dei timbri doganali, del protocollo tecnico sull'attuazione dell'accordo relativo alla gestione integrata delle frontiere, del rilascio a EULEX dei primi registri anagrafici sottratti al Kosovo dalle autorità serbe e dell'avvio dell'attuazione dell'accordo sulla libertà di circolazione (26 dicembre 2011) quali primi passi positivi verso l'esecuzione degli accordi; accoglie con favore le dichiarazioni del presidente Tadić in merito alla necessità di smantellare le barricate e in seguito di rimuoverle parzialmente; invita i leader politici ad adottare un dialogo costruttivo al fine di non pregiudicare l'attuazione degli accordi raggiunti e i negoziati in corso tra Serbia e Kosovo; ricorda che la libera circolazione di persone, merci, idee, servizi e capitali è un valore fondamentale dell'UE e invita le autorità serbe a incoraggiare la rimozione definitiva delle barriere ancora esistenti, consentendo il libero accesso e il passaggio nei punti di attraversamento frontalieri e facilitando la cooperazione di EULEX con i serbi del Kosovo per consentire a EULEX e KFOR di espletare pienamente i rispettivi mandati; si compiace al riguardo dell'eliminazione dei due blocchi stradali ancora esistenti sul lato serbo della frontiera nonché delle indagini penali in corso sui responsabili degli incidenti del luglio 2011;

7.

accoglie con favore la conferma della necessità di un dialogo costante tra Belgrado e Pristina al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione sia della Serbia che del Kosovo e sottolinea l'importanza di tale processo per una più ampia cooperazione regionale, una maggiore stabilità e un processo di adesione più dinamico; chiede un'adeguata indagine sui casi di violenza, specialmente quelli in cui sono coinvolte le forze internazionali della KFOR; ricorda tuttavia che l'abolizione delle strutture parallele in Kosovo dovrebbe essere il punto focale di qualsiasi cooperazione;

8.

si compiace del fatto che dal dicembre 2009 i cittadini serbi abbiano l'opportunità di viaggiare nell'area Schengen senza visto, come fortemente auspicato dal Parlamento europeo; sostiene pienamente tale estensione del regime di esenzione dal visto, ma esprime tuttavia preoccupazione dinanzi al crescente numero di richiedenti asilo in alcuni Stati membri dell'UE; invita le autorità a intensificare gli sforzi finalizzati a spiegare ai cittadini l'inammissibilità di tali domande nonché a identificare e perseguire penalmente gli organizzatori del "turismo di asilo"; sottolinea tuttavia che qualsiasi misura finalizzata a evitare l'abuso del regime di esenzione dal visto deve basarsi sullo Stato di diritto e non deve violare indebitamente i diritti fondamentali, ad esempio negando arbitrariamente alle persone il diritto di lasciare il proprio paese; invita gli Stati membri dell'UE a sostenere la Serbia nella sua lotta contro la criminalità organizzata in relazione alla tratta di falsi richiedenti asilo; osserva inoltre che la Serbia è sempre più spesso un paese di destinazione dei richiedenti asilo e che necessita quindi di un sistema più efficiente per la gestione delle domande di asilo;

9.

sottolinea che numerosi richiedenti asilo serbi nell'Unione europea appartengono a minoranze etniche; invita le autorità serbe ad affrontare attivamente i loro problemi, aggravati dalla situazione economica attuale e dall'elevato tasso di disoccupazione, favorendo la loro integrazione nella società e migliorando le loro condizioni di vita; ritiene che tali misure permetteranno di ridurre e infine eliminare le cause che sono all'origine dell'elevato numero delle domande di asilo; invita inoltre gli Stati membri a intensificare gli sforzi per combattere i gruppi della criminalità organizzata che praticano la tratta degli esseri umani, in cooperazione con la Commissione e le autorità di contrasto dell'UE;

10.

rammenta inoltre che il rispetto per le minoranze e la loro protezione sono elementi importanti dei criteri di adesione all'UE; conviene con la Commissione europea sul fatto che l'attuazione da parte della Serbia del quadro giuridico e istituzionale per la protezione delle minoranze debba essere migliorata; plaude pertanto all'intenzione della Commissione, quale espressa nella sua dichiarazione iscritta nel verbale della riunione del Consiglio del 28 febbraio 2012, di monitorare da vicino gli sforzi della Serbia a tale proposito e attende con interesse la sua relazione;

11.

sottolinea l'importanza primaria che la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata riveste per lo Stato di diritto nel paese; plaude alla recente adozione di diverse leggi in materia di lotta alla corruzione e incoraggia le autorità serbe a concentrarsi sulla loro efficace attuazione; esprime tuttavia preoccupazione per la mancata attuazione e per la crescente influenza dell'esecutivo sulle attività delle istituzioni indipendenti e dei mezzi d'informazione; sottolinea, a tale riguardo, che la posizione della Serbia nell'indice di percezione della corruzione non registra miglioramenti da tre anni; sottolinea che, oltre alle dichiarazioni, è necessaria una reale volontà politica per combattere la corruzione; incoraggia il governo a esercitare una leadership forte nelle azioni di lotta alla corruzione; accoglie inoltre con favore la sentenza della Corte costituzionale in merito all'incostituzionalità del cumulo di funzioni pubbliche, che rappresenta un passo avanti verso una maggiore trasparenza nel settore pubblico e consente di ridurre il rischio di conflitto di interessi; sottolinea tuttavia che gli interessi interconnessi di partiti politici e del settore privato favoriscono la corruzione sistemica, un problema comune nella regione che resta largamente diffuso, e chiede risultati credibili nel perseguire i casi di corruzione ad alto livello nonché l'attuazione di un sistema di protezione adeguato per le persone che li segnalano; sottolinea similmente che la corruzione nel settore sanitario desta particolare preoccupazione; invita il governo a dare seguito alle constatazioni di corruzione sistemica e di alto livello formulate dal Consiglio anticorruzione e dall'Agenzia anticorruzione, a garantire che tali servizi dispongano di risorse finanziarie e amministrative adeguate per effettuare il loro lavoro e a sostenere maggiormente e ad alto livello la strategia anticorruzione;

12.

è preoccupato per il progetto di legge per la modifica della legge sugli appalti pubblici, che non è in linea con la strategia del governo serbo per lo sviluppo degli appalti pubblici; invita il governo serbo ad autorizzare un'opportuna consultazione pubblica sul progetto di legge e ad allineare quest'ultimo alla strategia ufficiale del governo in materia di appalti pubblici e alle norme internazionali; sottolinea che le modifiche alla legge non dovrebbero indebolire l'organismo che controlla le procedure di aggiudicazione degli appalti, dal momento che questo ambito è stato identificato come una delle principali fonti di corruzione sistemica nel paese;

13.

richiama l'attenzione sull'elevato numero di irregolarità segnalate, in particolare nelle privatizzazioni e negli appalti pubblici, e chiede un impegno più attivo da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge per garantire inchieste esaustive e assicurare che gli autori dei reati siano consegnati alla giustizia; richiama l'attenzione, a tale riguardo, sull'importanza fondamentale di tenere un registro dettagliato e completo delle proprietà pubbliche al fine di garantire la sicurezza e la prevedibilità dell'ambiente economico, assicurare la continuità della restituzione dei beni privati senza alcuna forma di discriminazione, specialmente basata sull'appartenenza etnica, evitare le procedure di liquidazione e fallimento di imprese private a causa di un aumento inappropriato e dell'applicazione retroattiva delle imposte, riesaminare tali casi e concedere un risarcimento equo ai soggetti interessati ed evitare l'esproprio illecito del patrimonio pubblico da parte di interessi privati; si compiace che l'adozione della legge sulle riabilitazioni risolva le controverse questioni legate alla colpa collettiva e che in questa legge prevalga la responsabilità individuale; invita inoltre il governo a garantire che il processo di attuazione della legge sulle restituzioni e della legge sulle riabilitazioni si svolga in maniera efficiente e non discriminatoria;

14.

plaude all'adozione della legge relativa al finanziamento delle attività politiche, quale fondamentale passo avanti verso la trasparenza del sistema politico, e invita alla sua corretta attuazione, in particolare per l'istituzione di un valido sistema di controllo delle transazioni e di sanzioni efficaci;

15.

ricorda l'importanza del lavoro svolto dal parlamento serbo, accoglie con favore le misure adottate per rafforzare il suo ruolo legislativo e la sua funzione di controllo delle azioni del governo e invita a intraprendere nuove iniziative per consolidare ulteriormente le capacità necessarie alla corretta esecuzione dei suoi compiti, in particolare per quanto concerne i servizi di sicurezza; plaude, in tale ottica, alla decisione di riorganizzare i servizi del parlamento allo scopo di ottimizzare e rendere più efficiente il loro lavoro;

16.

prende atto della riforma della magistratura e della procura nonché della riorganizzazione del sistema volta a migliorarne l'efficienza e a eliminare gli arretrati giudiziari, in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia; invita tuttavia il governo serbo a intensificare gli sforzi per garantire l'indipendenza e la professionalità di questi due settori, che dovrebbero essere oggetto di riforme ampie e approfondite; sottolinea che lo sviluppo di una magistratura non soggetta a interferenze politiche e la separazione dei poteri sono elementi essenziali nella riforma del potere giudiziario;

17.

deplora la mancanza di trasparenza e una serie di carenze e debolezze nella procedura di ricorso giurisdizionale e nella procedura d'appello per i giudici e i pubblici ministeri non riconfermati, incluse violazioni di procedure e norme, e l'impatto che queste carenze potrebbero avere sull'indipendenza della magistratura, la separazione dei poteri e lo Stato di diritto, nonché il diritto di trattamento imparziale per tutti i membri della magistratura, compresi quelli rimossi dalle loro funzioni; invita le autorità a garantire che il Consiglio superiore della magistratura agisca in maniera trasparente, indipendente e nel pieno esercizio dei suoi poteri, applicando criteri coerenti e rigorosi chiaramente stabiliti dalla legge e senza pressioni esterne; sottolinea la necessità di un sistema periodico di valutazione dell'operato dei giudici, al fine di assicurare la costante qualità della magistratura al termine del processo;

18.

esprime forte preoccupazione per le ripetute presunte violazioni dell'articolo 359 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, nonché per il presunto congelamento ingiustificato dei beni di imprese e privati; sottolinea che queste accuse hanno compromesso la fiducia nello Stato di diritto nel paese; invita le autorità a procedere rapidamente alla revisione del codice penale al fine di garantirne la conformità alle norme europee e a mettere immediatamente fine alla formulazione di accuse per abuso d'ufficio nei confronti di imprese private e a maggioranza privata, e a interrompere i processi penali in corso; sottolinea che, nei casi in cui le persone siano state perseguite ai sensi dell'articolo 359 e vi sia il sospetto che il periodo per il quale sono state detenute o i loro beni sono stati congelati sia sproporzionato rispetto al reato che avrebbero commesso, queste dovrebbero beneficiare dell'immediato riesame dei procedimenti a loro carico e avere il diritto di rivendicare i loro beni e ottenere un risarcimento equo;

19.

invita le autorità serbe a riesaminare immediatamente la privatizzazione e la vendita controverse di 24 società, dato che la Commissione ha espresso seri dubbi circa la loro legalità, e segnatamente "Sartid", "Jugoremedija", "Mobtel" e "C market" e "ATP Vojvodina", nonché a declassificare immediatamente i documenti classificati segreto di Stato relativi alla privatizzazione e alla vendita di tali società, dal momento che ciò è contrario alle norme europee; richiama l'attenzione, a tale riguardo, sull'importanza fondamentale di tenere un registro dettagliato e completo delle proprietà pubbliche al fine di garantire la sicurezza e la prevedibilità dell'ambiente economico, assicurare la restituzione dei beni privati ed evitare l'acquisizione illecita del patrimonio pubblico da parte di interessi privati;

20.

richiama l'attenzione sulle gravi carenze che inficiano il funzionamento del programma di protezione dei testimoni nei casi di crimini di guerra e che hanno portato diversi testimoni a scegliere di ritirarsi dal programma dopo aver ricevuto intimidazioni sistematiche; invita il ministero dell'Interno e i pubblici ministeri incaricati dei crimini di guerra a impegnarsi attivamente per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i testimoni partecipanti al programma di protezione; sottolinea che il buon funzionamento del programma di protezione dei testimoni riveste un'importanza primaria per lo Stato di diritto nel paese nonché per dimostrare la volontà politica di trattare efficacemente i casi di crimini di guerra che il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha lasciato alle magistrature nazionali;

21.

esorta le autorità serbe ad avviare e garantire la riabilitazione legale e l'indennizzo finanziario delle persone che in passato sono state perseguitate per motivi politici, etnici o religiosi, comprese quelle che hanno subito le conseguenze dell'applicazione della colpa collettiva;

22.

invita le autorità a proseguire gli sforzi volti a smantellare il retaggio degli ex servizi segreti comunisti, quale passo verso la democratizzazione della Serbia; ricorda l'importanza di un'ulteriore riforma del settore della sicurezza, intesa ad aumentare la vigilanza e il controllo parlamentare sui servizi di sicurezza nonché ad aprire al pubblico gli archivi nazionali ed in particolare i documenti dell'ex servizio segreto, l'UDBA; incoraggia le autorità a facilitare l'accesso agli archivi relativi all'ex Repubblica iugoslava e a restituirli ai rispettivi governi, se questi lo richiedono;

23.

plaude ai progressi compiuti nella riforma della pubblica amministrazione, ma sottolinea che è necessario un ulteriore impegno per garantire la completa professionalità e l'indipendenza di quest'ultima nei confronti delle forze politiche, grazie alla piena applicazione di un sistema meritocratico di nomine e promozioni; invita a un maggiore coordinamento nell'attuazione della strategia per la riforma della pubblica amministrazione e per l'inclusione dell'amministrazione locale nel quadro legislativo; richiama l'attenzione sulla sottorappresentazione delle minoranze nazionali nella pubblica amministrazione e nei tribunali, così come nelle aziende statali;

24.

accoglie con favore gli emendamenti alle leggi relative alle elezioni, incluse le elezioni locali, e in particolare l'abolizione delle pratiche antidemocratiche per la nomina di parlamentari da parte dei partiti politici indipendentemente dall'ordine sulle liste di voto e l'abolizione delle "dimissioni in bianco", che mettono il loro operato sotto il controllo politico; invita all'adozione della legge relativa alla commissione elettorale nazionale subito dopo le elezioni, al fine di istituire un organo indipendente per il controllo del processo elettorale;

25.

si compiace del ruolo degli organismi di regolamentazione indipendenti per migliorare l'efficienza e la trasparenza delle istituzioni del paese; elogia, in particolare, il lavoro svolto dal difensore civico e dal commissario responsabile per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali; esorta le autorità a garantire all'istituto statale per la revisione dei conti, alla commissione per la protezione della concorrenza, all'ufficio per gli appalti pubblici e alla commissione per la tutela dei diritti degli offerenti adeguate risorse finanziarie, amministrative e operative finalizzate allo svolgimento delle loro funzioni; ribadisce che gli organismi di regolamentazione indipendenti sono essenziali per combattere la corruzione sistemica e per controllare efficacemente il governo;

26.

ricorda che in un sistema democratico è indispensabile disporre di mezzi di informazione e di accesso a Internet forti, professionali e indipendenti; plaude, a tal fine, all'adozione della Strategia relativa allo sviluppo del sistema informativo pubblico e al suo piano d'azione, nonché alla prevista cessione di ogni partecipazione statale nei mezzi di informazione; si compiace del fatto che la strategia rispetti i diritti costituzionali dei mezzi d'informazione nelle lingue minoritarie; esprime preoccupazione, tuttavia, dinanzi ai tentativi di esercitare un controllo e di interferire nel settore dei media, e invita le autorità a garantire la loro indipendenza da pressioni politiche e altre ingerenze; invita il governo serbo a garantire la libertà e l'indipendenza dei media in linea con le norme dell'UE; è preoccupato per l'introduzione di una legge penale che proibisce di commentare pubblicamente i procedimenti giudiziari e le sentenze nei mezzi d'informazione; è altresì preoccupato per le minacce ai danni di giornalisti serbi e chiede che esse siano oggetto di indagini approfondite affinché i giornalisti possano svolgere efficacemente il proprio lavoro in sicurezza, senza dover ricorrere all'autocensura; sottolinea la necessità di prendere misure contro la concentrazione della proprietà dei media e la loro mancanza di trasparenza, nonché di assicurare parità di accesso al mercato pubblicitario, compreso l'impiego dei fondi pubblici per pubblicità e promozioni; invita i giornalisti a rispettare il codice etico; osserva che il livello di accesso a Internet è tuttora modesto, riconosce l'importanza di Internet per la libertà dei media e sollecita le autorità a ottimizzare i loro sforzi in questo ambito;

27.

deplora il fatto che, in relazione agli incidenti verificatisi nel luglio 2011 nel Kosovo settentrionale, le autorità statali abbiano di fatto oscurato i media e mistificato il ruolo della KFOR negli eventi; sottolinea l'importanza di media liberi e indipendenti per un'opinione pubblica democratica e ben informata;

28.

si compiace del funzionamento dei consigli nazionali delle minoranze democraticamente eletti, che rappresentano le minoranze nazionali nel settore dell'istruzione, della cultura, dei media e dell'uso ufficiale della lingua; rileva tuttavia l'importanza di una piena attuazione delle competenze di tali organi di governo autonomo delle minoranze e la necessità che la legge sui consigli nazionali delle minoranze garantisca finanziamenti di bilancio adeguati; prende atto con preoccupazione delle proteste per le irregolarità nel processo di preparazione e dei requisiti legali per l'istituzione dei consigli, nonché delle proteste per la violazione delle competenze garantite ai consigli nazionali da parte di taluni ministeri e amministrazioni comunali locali, e invita le autorità a fornire una risposta al riguardo; si compiace delle decisioni del tribunale amministrativo serbo che ha sostenuto i processi promossi dal consiglio nazionale della minoranza nazionale ungherese in seguito alla violazione delle competenze del consiglio nazionale da parte delle autorità locali;

29.

esprime soddisfazione dinanzi alla situazione interetnica globalmente buona e al fatto che nel paese il numero e l'intensità degli incidenti a sfondo etnico sono diminuiti, ma incoraggia ulteriori sforzi da parte della Serbia nel campo della protezione delle minoranze, attraverso un'attuazione coerente della legislazione adottata; esprime preoccupazione per le proteste delle persone di etnia albanese contro le discriminazioni e per le tensioni registrate nel Sandžak, e invita il governo a conferire una maggiore priorità politica al miglioramento del rispetto dei diritti fondamentali di tutte le minoranze, inclusi l'accesso all'istruzione nella loro lingua, la parità di accesso al mercato del lavoro e la loro equa rappresentanza in seno alle istituzioni; invita altresì il governo ad affrontare il problema delle disparità regionali fornendo un sostegno allo sviluppo sociale ed economico del Sandžak e della regione sudorientale, inclusa la valle di Preševo, ed a sviluppare strategie intese a ridurre il tasso di disoccupazione in tali aree; si compiace dell'accordo raggiunto a ottobre 2011 nel comune di Bujanovac, che prevede iniziative volte a integrare le persone di etnia serba nella pubblica amministrazione, e chiede che esso sia rapidamente posto in atto;

30.

osserva che, due anni dopo l'elezione dei consigli delle minoranze, a causa di presunte carenze procedurali a livello del processo elettorale, il Consiglio nazionale bosniaco non è stato ancora istituito e invita a costituirlo rapidamente nel rispetto delle regole; chiede ai leader politici e religiosi di astenersi da dichiarazioni incendiarie; invita il governo serbo a rimanere neutrale dinanzi alle tensioni connesse alla comunità religiosa nel Sandžak e a prendere misure atte a garantire buone relazioni con tale comunità garantendone il diritto alla libertà di religione;

31.

sottolinea l'importanza che riveste il censimento demografico al fine di raccogliere informazioni statistiche rilevanti per lo sviluppo della Serbia, in particolare delle regioni meno sviluppate; plaude al fatto che le operazioni di censimento, svoltesi in Serbia nell'ottobre 2011, abbiano avuto in gran parte un esito positivo; deplora vivamente l'invito a boicottare il censimento proveniente da esponenti politici di etnia albanese, che è stato accolto da membri delle commissioni locali di censimento e da un considerevole numero di cittadini di Preševo e Bujanovac; rileva che le autorità non hanno ancora presentato informazioni statistiche riguardanti l'etnicità;

32.

invita a intraprendere ulteriori azioni per garantire la piena attuazione del quadro legislativo su misure contro la discriminazione; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di volontà politica nel promuovere attivamente una strategia a favore della tolleranza e del rispetto dei diritti umani fondamentali, come anche nel garantire la sicurezza dei partecipanti alla "Pride Parade" in programma per il 2 ottobre 2011, una mancanza di volontà che è stata evidente nel corso dei preparativi della manifestazione e che ha condotto al suo divieto; condanna fermamente le dichiarazioni incendiarie e discriminatorie rese a tal riguardo da alcuni politici e membri del clero ortodosso; rammenta al governo che la libertà di espressione e di associazione costituisce un diritto umano fondamentale e un valore essenziale dell'UE, cui deve attenersi ogni paese che aspiri a diventare membro dell'Unione; accoglie con favore la sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2011 su tale questione; plaude alle azioni positive intraprese dal difensore civico e dal commissario per le pari opportunità per promuovere tali valori nella società serba;

33.

invita ad aprire un'indagine sulle minacce lanciate da gruppi estremisti, che sarebbero state all'origine dell'interdizione della "Pride Parade"; sottolinea l'importanza delle condanne, senza precedenti, per discriminazione nei confronti di omosessuali in Serbia, nonché della sentenza pronunciata dall'Alta Corte di Belgrado nei confronti di un leader dell'estrema destra condannato a due anni di detenzione per incitamento alla violenza durante la "Pride Parade" del 2010, ma nota la lentezza generale delle indagini relative alle violenze commesse in occasione della "Pride Parade" del 2010 e l'esiguo numero di lievi condanne finora pronunciate a tal riguardo; si compiace, tuttavia, per le azioni intraprese dall'autorità giudiziaria dirette a interdire le attività delle organizzazioni estremiste; invita le autorità statali e cittadine a partecipare con diligenza alla creazione di un clima di tolleranza, anche mediante campagne contro l'omofobia, in linea con gli standard europei;

34.

accoglie con favore i progressi compiuti nel miglioramento della protezione dell'infanzia e nella definizione di una solida base giuridica e di strategie volte ad accrescere il rispetto dei diritti dei bambini e a riformare il sistema di assistenza all'infanzia; è tuttavia preoccupato in relazione alla lentezza con cui la legislazione adottata viene posta in atto, segnatamente per quanto concerne i bambini con disabilità, molti dei quali rimangono di fatto esclusi dalla società, e lo sviluppo di servizi di protezione dell'infanzia a livello locale; trova particolarmente preoccupante l'aumento della violenza giovanile; invita a tale riguardo le autorità ad agire con fermezza con lo scopo di attuare misure preventive e a prendere tutti i provvedimenti necessari per eliminare la violenza nelle scuole;

35.

si compiace che le modifiche alla legge elettorale abbiano consentito di incrementare la percentuale di donne nella legislatura; invita le autorità ad attuare rapidamente politiche intese a lottare contro le discriminazioni, incluse le discriminazioni indirette, che le donne devono ancora affrontare sul mercato del lavoro e in altri settori della società, e ad incoraggiare una loro maggiore partecipazione nella vita politica del paese, anche in posti governativi; è preoccupato per il fatto che, sebbene esistano organi sia legislativi sia di esecuzione per quanto riguarda misure atte a lottare contro la discriminazione ed a promuovere l'uguaglianza di genere, la messa in atto effettiva della legislazione esistente e un ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa continuino a rappresentare importanti sfide; sollecita le autorità ad intensificare i propri sforzi a tal fine; invita a intensificare l'impegno volto a prevenire e denunciare le violenze in ambito domestico, nonché a fornire assistenza alle vittime di tali violenze; si compiace, a questo proposito, dell'apertura della prima casa protetta nella Serbia meridionale;

36.

sottolinea la difficile situazione in cui versa la comunità rom, che continua a subire discriminazioni sul mercato del lavoro ed ha difficoltà ad accedere a un alloggio adeguato, all'istruzione e all'assistenza sanitaria; si compiace della serie di iniziative prese dalle autorità per affrontare, in particolare, le questioni inerenti alle condizioni sanitarie, all'accesso all'istruzione e all'identificazione dei rom; invita i rappresentanti della comunità rom a partecipare attivamente a tale processo; invita il governo serbo ad attuare pienamente la strategia nazionale per migliorare la condizione delle popolazioni rom ed il relativo piano d'azione inteso a migliorare la situazione sociale ed economica dei rom in linea con il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom; esprime preoccupazione per i bassi tassi di scolarizzazione dei bambini rom, segnatamente delle bambine; invita il governo serbo a garantire che tutti i rom dispongano di documenti d'identità, la mancanza dei quali rappresenta un ostacolo al godimento dei diritti civili di base; sottolinea la situazione particolarmente difficile dei membri della comunità rom in Serbia che sono fuggiti dal Kosovo a seguito della guerra; condanna gli sfratti forzati dei rom, inclusi bambini e anziani, senza informazioni e un preavviso adeguati né un alloggio alternativo; invita le autorità a porre immediatamente fine a tale pratica;

37.

chiede alle autorità serbe di sviluppare un quadro istituzionale e giuridico per le organizzazioni dei servizi sociali e per coordinare meglio l'offerta di servizi e prestazioni, adeguandola alle esigenze locali e coinvolgendo i beneficiari attuali e potenziali nella progettazione, nel controllo e nella valutazione dei sistemi, in stretta cooperazione con le autorità locali; sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità dei comuni a tal fine;

38.

sottolinea l'importanza delle organizzazioni della società civile nel migliorare le relazioni interetniche, nel promuovere la tolleranza e nel vigilare sull'operato delle autorità; invita il governo e il parlamento a sviluppare e a coordinare la messa in atto di un quadro coerente che consenta una consultazione adeguata di tali organizzazioni ai fini della messa a punto delle politiche sociali; sollecita il governo a condurre un'indagine approfondita in relazione a tutti gli incidenti che abbiano come vittime le minoranze etniche; esprime preoccupazione dinanzi alle minacce indirizzate agli attivisti, ai difensori dei diritti umani, ai giornalisti e alle organizzazioni di mezzi di comunicazione, in particolare nei confronti di coloro che operano in rapporto ai crimini di guerra, alla criminalità organizzata, alla corruzione, ai diritti delle persone LGBT e alle relazioni con il Kosovo, e invita le autorità ad assicurare che tali minacce siano oggetto di inchieste e che i loro autori siano consegnati alla giustizia, mettendo così fine all'elevato livello di impunità esistente;

39.

esprime il proprio appoggio all'iniziativa RECOM (commissione regionale per l'accertamento e la divulgazione della verità sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani nell'ex Jugoslavia) al fine di avanzare ulteriormente nel processo di riconciliazione in tutti i Balcani occidentali;

40.

sottolinea che la Serbia ha ratificato le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti del lavoro, come anche la Carta sociale europea riveduta; richiama l'attenzione sul fatto che i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali sono tuttora limitati nonostante le garanzie costituzionali, e invita la Serbia a rafforzarli ulteriormente; è preoccupato per la persistente debolezza del dialogo sociale e per il carattere irregolare della consultazione delle parti sociali; chiede l'adozione di ulteriori misure volte a rafforzare il Consiglio economico e sociale al fine di garantire a quest'ultimo la possibilità di partecipare attivamente al potenziamento del dialogo sociale e svolgere un ruolo consultivo più attivo nell'ambito del processo di legiferazione;

41.

invita la Serbia e la Commissione a garantire che le riforme strutturali e le liberalizzazioni attuate nel quadro del cammino verso l'adesione all'UE non portino a un peggioramento delle condizioni di lavoro, dei diritti dei lavoratori e dei diritti sindacali;

42.

prende atto con soddisfazione che lo strumento di assistenza preadesione (IPA) funziona bene in Serbia; incoraggia sia il governo che l'UE a semplificare le procedure amministrative per i finanziamenti IPA, con l'obiettivo di renderli più accessibili ai beneficiari minori e non centralizzati; sottolinea la necessità di mantenere un adeguato livello di sostegno di preadesione nella prossima revisione del quadro finanziario dell'UE;

43.

plaude all'operato del difensore civico e invita le autorità a dare pieno appoggio politico alle sue raccomandazioni, a garantire il follow-up di queste ultime e a dotare il suo ufficio di adeguate risorse finanziarie, amministrative e operative finalizzate allo svolgimento della sua funzione;

44.

si compiace dell'iniziativa delle autorità cittadine di Belgrado di lanciare la campagna "Belgrado capitale europea della cultura 2020" e incoraggia a sviluppare progetti affini per avvicinare culturalmente la città di Belgrado e la Serbia all'UE, segnatamente per quanto attiene alla coesistenza interetnica, alla comprensione multiculturale e al dialogo interreligioso; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere la candidatura di Belgrado; invita, a tale proposito, il parlamento serbo ad approvare e a porre in atto la legislazione speciale necessaria per disciplinare l'attività culturale e ad adottare una strategia di sviluppo culturale per applicare meglio la Legge sulla cultura;

45.

ribadisce l'importanza di una cooperazione regionale inclusiva nei Balcani occidentali e accoglie con favore la partecipazione attiva della Serbia alle iniziative regionali e alle riunioni bilaterali che promuovono relazioni di buon vicinato, come pure il suo ruolo sempre più attivo nel promuovere la riconciliazione nella regione; si compiace della visita ufficiale del Presidente Tadić in Bosnia-Erzegovina e del suo sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità del paese; invita il governo serbo a garantire che le sue relazioni dirette con le autorità della Repubblica Srpska siano in linea con il sostegno dichiarato e non compromettano l'integrità, la sovranità, le competenze e l'efficace funzionamento delle istituzioni dello Stato di Bosnia-Erzegovina; esorta altresì le autorità serbe a sostenere le riforme intraprese in Bosnia-Erzegovina per rafforzare e rendere più efficienti le istituzioni del paese nell'ottica delle riforme connesse all'UE; invita entrambi i governi a tenere uno speciale incontro congiunto per migliorare il coordinamento delle riforme connesse all'UE; plaude alle iniziative lanciate e attuate dai presidenti Josipović e Tadić per migliorare le relazioni politiche tra la Croazia e la Serbia e ai risultati raggiunti a tale riguardo; ribadisce che queste relazioni bilaterali positive costituiscono una buona base per risolvere le questioni ancora in sospeso inerenti alle frontiere e sottolinea che i processi per genocidio intentati da ciascun paese contro l'altro non devono impedire che si compiano ulteriori progressi in questo ambito; incoraggia le autorità serbe a lavorare strettamente con i paesi dell'ex Iugoslavia e altri paesi limitrofi alla risoluzione di tutti i problemi in sospeso di successione legale; incoraggia la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri dell'UE vicini, ossia la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania, anche nel quadro della strategia dell'UE per la regione del Danubio;

46.

accoglie con favore la partecipazione attiva della Serbia all'avanzamento del processo di Sarajevo e si compiace che tale paese abbia firmato, il 7 novembre 2011, insieme a Bosnia-Erzegovina, Croazia e Montenegro, una dichiarazione ministeriale sulla fine delle migrazioni e sul perseguimento di soluzioni durevoli per i rifugiati e gli sfollati; attende con impazienza la conferenza regionale dei donatori prevista per il 24 aprile 2012 a Sarajevo, in occasione della quale sarà presentato il programma di alloggi regionale comune riguardante le rimanenti esigenze, e auspica che sia garantita un'assistenza sostanziale ai rifugiati e agli sfollati in tutti i paesi, assicurando la proporzionalità alla Serbia che ospita una delle più grandi popolazioni di sfollati in Europa;

47.

plaude ai progressi delle relazioni tra il Montenegro e la Serbia; chiede un miglior coordinamento delle riforme connesse all'UE tra i rispettivi governi e, in particolare, maggiori sforzi intesi ad affrontare le minacce comuni allo Stato di diritto, con particolare attenzione alle misure volte a contrastare la criminalità organizzata; incoraggia entrambi i governi ad intensificare gli sforzi per trovare una soluzione alle questioni ancora in sospeso inerenti alle frontiere;

48.

accoglie con favore l'accordo raggiunto tra la Serbia e la Macedonia sulla libera circolazione dei cittadini in aggiunta agli accordi già firmati dalla Serbia con il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina, e auspica che tali accordi, che migliorano le relazioni bilaterali e aumentano le opportunità per le persone interessate, possano essere estesi a tutti i paesi nella regione;

49.

sottolinea l'importanza delle attività del comitato di riconciliazione storica e ribadisce che un dialogo continuo potrebbe dare adito a un miglioramento delle relazioni; si rammarica, tuttavia, che la maggior parte degli archivi storici, in particolare quelli dell'ex polizia segreta, l'UDBA, restino chiusi; esorta inoltre a procedere a un'inchiesta completa e approfondita sui massacri del 1944-1945;

50.

invita le autorità a promuovere l'esempio della Vojvodina, provincia relativamente agiata, presso le regioni meno sviluppate della Serbia; chiede alle autorità, due anni dopo l'entrata in vigore dello statuto della Vojvodina, di procedere rapidamente con l'adozione della legge sul finanziamento della provincia;

51.

raccomanda che i fondi europei siano resi direttamente accessibili ai consigli nazionali delle minoranze e alle organizzazioni della società civile serbe, nell'ambito del sostegno dell'UE al processo di riforma del paese;

52.

incoraggia le autorità a intraprendere nuove iniziative e ad aprire le regioni di confine ai paesi vicini in modo da facilitare il commercio e i legami economici; sottolinea l'importanza di aprire un terminal per gli autocarri commerciali e le merci al valico di frontiera presso Ribarci-Oltomantsi in modo da migliorare lo sviluppo economico locale;

53.

sottolinea l'importanza fondamentale di un'istruzione di alta qualità per l'ulteriore sviluppo sociale ed economico della Serbia e per ridurre l'elevato tasso di disoccupazione nel paese, in particolare tra i giovani; invita le autorità a impegnarsi attivamente per promuovere il valore dell'istruzione tra i giovani e a investire di più nell'istruzione superiore; sottolinea la necessità di effettuare investimenti pubblici per assumere i laureati, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza del settore pubblico e impedire l'ulteriore fuga di cervelli che ostacolerebbe gravemente lo sviluppo a lungo termine del paese;

54.

chiede un maggiore impegno per garantire un insegnamento senza vincoli e di qualità nelle lingue minoritarie a livello nazionale e provinciale, necessario al fine di preservare l'identità etnica e culturale, diritto già garantito mediante la Costituzione e la Legge federale del 2002 sulla protezione dei diritti e delle libertà delle minoranze nazionali, conformemente agli orientamenti di cui nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, e in particolare per fornire tutti i necessari libri di testo e gli altri materiali didattici; plaude, a tal fine, all'apertura della facoltà universitaria bilingue di Bujanovac, che accoglie studenti di etnia albanese e di etnia serba; incoraggia la Serbia a riprodurre tale modello nella politica relativa ad altre minoranze, ove del caso; incoraggia le minoranze e la comunità serba di maggioranza a imparare le rispettive lingue ai fini di una migliore comprensione; sottolinea la necessità di rispettare la diversità culturale delle minoranze etniche consentendo la libera proliferazione di centri culturali, di mezzi di comunicazione elettronici e di organi di stampa, nonché di biblioteche che soddisfino adeguatamente le esigenze culturali di tali comunità;

55.

invita il governo serbo a risolvere la questione dell'accreditamento dell'Università internazionale di Novi Pazar in Sandžak e sottolinea l'importanza di garantire l'indipendenza e l'imparzialità della commissione di accreditamento e di certificazione della qualità;

56.

plaude alle importanti iniziative volte a instaurare un'economia di mercato funzionante e all'azione del governo che ha dato luogo a un miglioramento della situazione finanziaria e macroeconomica della Serbia; prende atto della decisione di congelare l'accordo stand-by con il Fondo monetario internazionale fino all'elezione del nuovo governo; sottolinea che la Serbia deve portare avanti le riforme strutturali al fine di potenziare la capacità produttiva dell'economia e che il paese deve ridurre il proprio deficit di bilancio; ricorda che la crisi finanziaria ed economica globale ha avuto ripercussioni negative sulla società, in particolare sui ceti più vulnerabili; invita le autorità a compiere ogni sforzo per limitare gli effetti negativi su tali categorie (povertà, disoccupazione, esclusione sociale) e ad affrontare le cause all'origine elaborando le politiche sociali ed economiche necessarie;

57.

sottolinea che il paese necessita di un autentico Stato di diritto per attrarre gli investimenti esteri, migliorare le condizioni intese ad accelerare il passaggio della sua economia al libero mercato e creare un migliore ambiente imprenditoriale; ricorda, a tal fine, che l'esistenza di monopoli ostacola gravemente tale transizione e invita il governo a continuare ad adottare misure per rimuoverli; sottolinea l'importanza di eliminare le lungaggini burocratiche, potenziare la concorrenza e il ruolo del settore privato;

58.

loda gli sforzi del governo atti a sviluppare un settore prospero delle PMI mediante l'adozione e l'attuazione della legislazione pertinente e l'istituzione di organismi amministrativi a sostegno delle piccole e medie imprese; invita, allo stesso tempo, a compiere maggiori sforzi per facilitare il moltiplicarsi delle PMI riducendo gli oneri amministrativi e le rigidità del mercato del lavoro e aumentando l'accesso ai finanziamenti; esorta il governo a utilizzare una definizione di PMI che sia pienamente conforme alle raccomandazioni dell'UE;

59.

invita il governo serbo a porre in essere le misure necessarie per incrementare la cooperazione con il tessuto delle piccole e medie imprese delle regioni limitrofe; sottolinea che tale aspetto è imprescindibile per un più proficuo inserimento dell'economia serba nel sistema commerciale comunitario;

60.

si compiace dei buoni progressi compiuti dalla Serbia riguardo all'allineamento all'acquis nel settore dell'ambiente; invita a compiere ulteriori, decisi sforzi in questo ambito, incentrando l'attenzione sull'applicazione della normativa; esorta le autorità a intensificare i loro sforzi, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque e lo smaltimento dei rifiuti; incoraggia la Serbia ad adottare obiettivi in materia di cambiamento climatico conformi a quelli dell'Unione europea;

61.

plaude alla conclusione dell'accordo UE-Serbia volto a istituire un quadro per la partecipazione della Serbia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi e loda il paese per la sua disponibilità a partecipare alle due operazioni PSDC dell'UE, ossia l'EUTM e l'EU NAVFOR Somalia;

62.

chiede che si prendano nuove iniziative per sviluppare una rete sostenibile di trasporti pubblici in Serbia, e in particolare per migliorare il sistema ferroviario, il trasporto fluviale (Corridoio VII) e le infrastrutture stradali, incluso il rapido completamento del Corridoio X; sottolinea l'importanza di migliorare le connessioni con i paesi vicini per agevolare la mobilità dei cittadini;

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Serbia.


(1)  GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.

(2)  A/RES/64/298.

(3)  GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.

(4)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 163 del 23.6.2011, pag. 1.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/29


Giovedì 29 marzo 2012
Relazione sull'allargamento al Kosovo

P7_TA(2012)0115

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul processo d'integrazione europea del Kosovo (2011/2885(RSP))

2013/C 257 E/05

Il Parlamento europeo,

viste la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2011 intitolata "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012" (COM(2011)0666) e la relazione 2011 di accompagnamento sui progressi compiuti dal Kosovo (SEC(2011)1207),

viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 7 dicembre 2009, del 14 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011, nelle quali si sottolinea e si ribadisce che anche il Kosovo, ferma restando la posizione degli Stati membri sul suo status, dovrebbe beneficiare della prospettiva di una liberalizzazione del regime dei visti quando saranno soddisfatte tutte le condizioni, si accoglie con favore l’intenzione della Commissione di lanciare un dialogo sui visti verso la fine dell’anno e la si invita ad avviare un approccio strutturato per avvicinare all'UE la popolazione del Kosovo,

visto il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), in particolare l'allegato I, nel quale, per motivi di sicurezza e di certezza giuridica, è stato inserito il riferimento a coloro che risiedono in Kosovo,

viste le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2012 sull’allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione;

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), modificata dall'azione comune 2009/445/PESC del Consiglio del 9 giugno 2009 e dalla decisione 2010/322/PESC del Consiglio dell'8 giugno 2010,

viste l'azione comune 2008/123/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo, e la decisione 2011/478/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2011, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo,

vista la dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione sulla situazione in Kosovo del 27 luglio 2011,

visti i comunicati stampa del Consiglio dell'Unione europea sul dialogo facilitato dell'UE,

viste le dichiarazioni congiunte delle riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Kosovo del 28-29 maggio 2008, del 6-7 aprile 2009, del 22-23 giugno 2010 e del 20 maggio 2011,

vista la relazione finale della missione in Kosovo degli esperti elettorali dell'Unione europea in data 25 gennaio 2011,

viste le sue precedenti risoluzioni,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244(1999),

vista la risoluzione di consenso dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 settembre 2010 (A/RES/64/298), presentata congiuntamente dalla Serbia e dai 27 Stati membri dell'UE, sul dialogo Belgrado-Pristina, in cui si afferma che il suo obiettivo sarebbe quello di promuovere la cooperazione, realizzare progressi sul cammino verso l'Unione europea e migliorare la vita della popolazione e in cui si accoglie con favore la disponibilità dell'UE a contribuirvi,

viste la relazione finale dell'inviato speciale delle Nazioni Unite sul futuro status del Kosovo e la proposta globale sullo status, del 26 marzo 2007, per la definizione dello status del Kosovo, in particolare le sue disposizioni sui diritti umani e le libertà fondamentali delle comunità e dei loro membri, il patrimonio religioso e culturale e il decentramento,

visto il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza formulata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo il 22 luglio 2010,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003, a tutti gli Stati dei Balcani occidentali era stata promessa l'adesione all'Unione europea e che questa promessa è stata ribadita nella riunione ad alto livello sui Balcani occidentali tenutasi a Sarajevo il 2 giugno 2010;

B.

considerando che l'Unione europea ha sempre difeso la sostenibilità di Stati multietnici e multireligiosi nei Balcani occidentali, sulla base dei valori della democrazia, della tolleranza e del multiculturalismo;

C.

considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono essenziali per il processo di integrazione europea e per garantire sicurezza e stabilità nella regione;

D.

considerando che il piano Ahtisaari rimane un buon quadro per la risoluzione del conflitto sul nord e il mantenimento dell'integrità territoriale e politica del Kosovo;

E.

considerando che la persistente debolezza dello Stato di diritto ritarda la maturazione della democrazia e danneggia l'economia, minando lo sviluppo a lungo termine;

F.

considerando che tra le priorità principali della missione EULEX rientrano la lotta alla corruzione e al crimine organizzato nonché l’indagine e l’azione giudiziaria per quanto concerne i crimini di guerra;

1.

rileva che la dichiarazione di indipendenza del Kosovo è stata riconosciuta da 88 paesi, tra cui 22 Stati membri; gradirebbe che i rimanenti cinque Stati membri dell'UE facessero altrettanto; accoglierebbe altresì con favore una loro partecipazione più attiva alla mediazione tra Serbia e Kosovo; ribadisce quanto sia importante che l'Unione europea si impegni con il Kosovo e ritiene che questo impegno sia fondamentale per preservare la stabilità e la sicurezza nella immediate vicinanze dell'Unione europea; considera deplorevole la pressione diplomatica esercitata dalla Serbia per far sì che alcuni paesi non riconoscano il Kosovo;

2.

sottolinea la prospettiva europea del Kosovo, in linea con la prospettiva europea di tutta la regione dei Balcani occidentali, che è un potente incentivo per le riforme necessarie; rileva che la strategia dell'UE per rendere questa prospettiva tangibile per i cittadini kosovari non ha sinora avuto successo e che pochi risultati sono stati raggiunti; accoglie con favore la nomina al doppio incarico di Rappresentante speciale dell'UE/Capo dell’Ufficio UE;

3.

si compiace dell'intenzione della Commissione di avviare uno studio di fattibilità per l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra il Kosovo e l'Unione europea, intenzione di cui si prende atto nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 28 febbraio 2012, e si compiace in particolare del lancio di tale studio da parte del Commissario Füle il 27 marzo 2012, in occasione della prima riunione del Consiglio nazionale per l'integrazione europea del Kosovo, e auspica che lo stesso sia completato al più tardi entro l'autunno del 2012;

4.

sottolinea la necessità di una migliore cooperazione tra le missioni dell'UE e le altre missioni internazionali presenti in Kosovo, al fine di evitare il sovrapporsi delle loro attività e assicurare una gestione efficiente delle risorse;

5.

ribadisce il proprio punto di vista, espresso nelle risoluzioni del 29 marzo 2007 (2), del 5 febbraio 2009 (3) e dell'8 luglio 2010 (4), secondo cui la possibilità di dividere il Kosovo andrebbe respinta;

6.

esprime preoccupazione per le gravi irregolarità registrate durante le elezioni parlamentari del dicembre 2010; chiede una corretta indagine sulle frodi elettorali che identifichi anche le singole persone politicamente responsabili delle irregolarità e una rapida ed adeguata punizione di tutti i responsabili, compresi i funzionari elettorali locali, al fine di porre termine alla cultura dell'impunità che mina la fiducia della società nelle istituzioni dello Stato e la loro legittimità; chiede che sia data priorità alla risoluzione di casi elettorali e, a tal fine, invita le istituzioni statali del Kosovo (il procuratore di Stato, la Corte Suprema e il Consiglio giudiziario del Kosovo) a migliorare il modo di coordinare i loro lavori; sottolinea che un quadro elettorale ben funzionante è essenziale per il funzionamento delle istituzioni democratiche;

7.

invita tutti i partiti, sia al governo che all'opposizione, a procedere rapidamente con le promesse riforme costituzionale ed elettorale, conformemente all’impegno assunto nei confronti degli elettori dopo le elezioni, al fine di rendere più trasparente il sistema elettorale e di uniformarlo agli standard internazionali, in particolare a quelli del Consiglio d’Europa;

8.

prende atto a tale riguardo dell’intenzione del governo del Kosovo di porre fine nel corso di quest’anno al processo d’indipendenza sotto supervisione internazionale, col graduale smantellamento dell'Ufficio civile internazionale (ICO, International Civilian Office); invita l'Assemblea del Kosovo a preservare e sancire nella nuova costituzione i principi del piano Ahtisaari, che pose le basi per l'indipendenza del Kosovo;

9.

rileva che le istituzioni del Kosovo hanno affrontato con successo la crisi concernente la presidenza all'inizio del 2011; elogia il Kosovo per avere il suo primo capo di Stato donna e osserva che la Presidente Jahjaga è anche il più giovane capo di Stato eletto democraticamente in Europa;

10.

accoglie con favore l’avvio del dialogo sui visti conformemente agli impegni assunti in precedenza per quanto riguarda la realizzazione della prospettiva europea dei Balcani occidentali e fatte salve le posizioni degli Stati membri sullo status del Kosovo, al fine di contrastare il crescente isolamento tra i cittadini kosovari, che ha un impatto negativo soprattutto sui gruppi più vulnerabili e sui giovani, e si attende che la Commissione presenti questa primavera la roadmap per la liberalizzazione dei visti, adottando la stessa impostazione che ha adottato per altri paesi dei Balcani occidentali, vale a dire preparando un piano che affronti quattro gruppi di questioni, con l'obiettivo principale di giungere, alla fine di tale processo, alla liberalizzazione dei visti; si compiace delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2011, quando ha ribadito che la liberalizzazione dei visti sarebbe stata infine concessa al Kosovo una volta soddisfatte tutte le condizioni; sottolinea che migliori contatti tra le persone sono un potente incentivo per la democratizzazione e un fattore trainante per ulteriori riforme nella regione;

11.

sottolinea che il ritorno dei profughi e degli sfollati interni rimane una sfida per il Kosovo; accoglie con favore l’impegno delle autorità kosovare in questo campo e incoraggia ulteriori sforzi a livello centrale e locale per garantire l'integrazione socio-economica dei rimpatriati, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei rimpatriati serbi, rom, ashkali ed egiziani;

12.

sottolinea la necessità di garantire un'efficace cooperazione e coordinamento tra tutti i ministeri competenti e, in collaborazione con gli attori internazionali, di fornire formazione, sviluppo delle competenze e assistenza tecnica alle istituzioni locali e alle strutture di coordinamento; sottolinea l'importanza di risolvere le questioni relative alla restituzione delle proprietà dei rimpatriati e di garantire il ripristino dei diritti di proprietà dei cittadini serbi in Kosovo;

13.

sottolinea la necessità di compiere progressi sostanziali nel raggiungimento di un accordo tra il Kosovo e i paesi vicini sulla questione della successione legale e dei diritti di proprietà;

14.

sottolinea l'importanza del dialogo con Belgrado, portato avanti dopo l'accordo tra la Serbia e il Kosovo che è stato concluso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2010 e facilitato dalla UE, per la cooperazione regionale e per la prospettiva europea di entrambi i paesi; si compiace del fatto che finora si sono svolti nove round che hanno portato a diversi accordi preliminari, tra cui quello del 2 dicembre 2011, sulla gestione integrata dei valichi (IBM) nella parte settentrionale del paese, introducendo singole disposizioni comuni di monitoraggio integrato, e chiede l’attuazione in buona fede di detto accordo;

15.

esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che accordi precedenti, importanti per migliorare la vita quotidiana dei cittadini di entrambe le parti, ad esempio quelli sulla consegna di tutti i registri dello stato civile alle autorità del Kosovo e sui timbri doganali, non sono stati attuati pienamente dalla controparte serba, con la conseguenza che la mancata attuazione di quest’ultimo accordo da parte serba ha portato alla decisione del luglio 2011 del governo kosovaro di applicare misure reciproche; invita il governo serbo a dimostrare la sua disponibilità a realizzare gli obiettivi del dialogo; plaude, in tale contesto, agli accordi tra Belgrado e Pristina sulla gestione integrata delle frontiere (IBM, Integrated Border Management) e sulla cooperazione regionale inclusiva raggiunti il 24 febbraio 2012, e sottolinea l’estrema importanza dell’attuazione in buona fede degli accordi raggiunti; considera incresciosi, a tale riguardo, i recenti disaccordi tra le parti sull’uso della “postilla” che accompagna la presenza della delegazione kosovara;

16.

sottolinea che entrambe le parti sono tenute a perseguire un approccio pragmatico, che richiede impegno, costanza e senso di responsabilità nella ricerca delle soluzioni; auspica che presto saranno raggiunti accordi su tutti i temi restanti al fine di spianare la strada ad una stabilità regionale e a relazioni di buon vicinato vere e proprie e di permettere al Kosovo di concludere accordi contrattuali con l'UE;

17.

sottolinea l'importanza di garantire che i parlamenti e le società di entrambi gli Stati siano adeguatamente informati sugli esiti del dialogo al fine di assicurare la trasparenza e la legittimità del processo; sottolinea che anche l'UE dovrebbe svolgere un ruolo in tale comunicazione nonché nell’avvicinare le due parti e nel facilitare i contatti interpersonali;

18.

esorta il Consiglio e la Commissione dell'Unione europea a negoziare al più presto un accordo commerciale con il Kosovo, fondamentale per lo sviluppo del paese e per ottenere risultati positivi nella lotta contro la disoccupazione;

19.

esprime profonda preoccupazione per la situazione instabile e tesa che si registra al nord e condanna fermamente l'inaccettabile violenza nei confronti della KFOR e delle autorità kosovare che nella zona determina morti e ferimenti; chiede di adoperarsi per il ripristino dello Stato di diritto nella zona, intensificando la lotta contro la criminalità organizzata e le reti criminali che la utilizzano come area d’impunità al di fuori del controllo di qualsiasi autorità; chiede la rimozione rapida e completa di tutti i blocchi stradali e di garantire la libera circolazione delle persone e delle merci, compreso l'accesso ai valichi per la comunità internazionale e per i funzionari doganali del Kosovo, e accoglie con favore la dichiarazione del Presidente della Serbia a tale riguardo; invita il governo serbo a sciogliere le strutture parallele che operano nel territorio del Kosovo;

20.

rileva che l'attuazione del piano Ahtisaari nel nord permetterebbe ai serbi kosovari di acquisire un'ampia autonomia, garantendo i loro diritti e libertà fondamentali; ribadisce che solo un risultato negoziato del dialogo determinerà una soluzione sostenibile e invita il governo kosovaro a compiere ogni sforzo al fine di sviluppare ed attuare una strategia efficace di sensibilizzazione dei cittadini del nord per agevolare tale dialogo; esorta la comunità internazionale a continuare a fornire il suo sostegno al governo kosovaro nella ricerca di una soluzione pacifica e duratura della situazione nel nord;

21.

avverte le autorità serbe che l'organizzazione di elezioni locali in Kosovo sarebbe contraria al diritto internazionale, con riferimento in particolare alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e minerebbe la stabilità regionale e il dialogo bilaterale in corso con il Kosovo; sottolinea che le modalità dell’eventuale partecipazione alle prossime elezioni generali in Serbia dei kosovari con cittadinanza serba residenti in Kosovo dovrebbero essere concordate con le autorità del Kosovo in cooperazione con l'UNMIK (l’amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo) e con l'OSCE;

22.

sottolinea che le autorità kosovare devono adottare ulteriori misure rivolte alla minoranza serba, in particolare nel nord, per integrarla totalmente nella società del Kosovo; caldeggia, a tal fine, una maggiore rappresentanza dei serbi kosovari nell'amministrazione locale e nazionale, che è necessaria a garantire la visibilità degli interessi della minoranza serba e a incrementare la sua capacità di partecipazione al processo decisionale, contribuendo all'unità del Kosovo;

23.

accoglie con favore il maggiore impegno della comunità serba a sud del fiume Ibar nel quadro istituzionale del Kosovo, come dimostra la maggiore partecipazione alle elezioni e al censimento; sottolinea il ruolo fondamentale a tal fine del processo di decentramento e chiede un impegno costante perché esso abbia un esito positivo e in particolare per garantire una buona cooperazione tra tutti i livelli amministrativi; chiede l'aumento della capacità e dei bilanci dell'amministrazione locale; auspica che questo modello di cooperazione possa essere rapidamente esteso al nord, come previsto dal piano Ahtisaari, e chiede altresì che un effettivo processo di decentramento sia attuato in tale zona per mitigare le tensioni etniche e promuovere la stabilità;

24.

sottolinea l'importanza della missione EULEX per lo stato di diritto, che dimostra in maniera tangibile l'impegno dell'intera Unione europea e dei suoi 27 Stati membri per il miglioramento dello stato di diritto in Kosovo, e chiede all'Unione di intraprendere iniziative tese a migliorare l'efficienza e l'accettazione di questa importante missione in tutto il territorio del Kosovo; chiede alle autorità kosovare di intensificare la cooperazione con la missione EULEX e di garantire il sostegno al lavoro della missione in tutti i settori di sua competenza; prende nota delle attività della missione EULEX nella regione settentrionale del paese e la invita a intensificare gli sforzi per adempiere pienamente al proprio mandato in tale zona; rileva che il mandato della missione, soprattutto per quanto riguarda la programmazione, le operazioni, la gestione e il controllo, è attualmente oggetto di riesame nell'intento di adeguarlo all'evoluzione della situazione sul terreno;

25.

riconosce i progressi compiuti in alcuni settori, quali la polizia e le dogane, ed è del parere che, per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata nonché i crimini di guerra, le attività fondamentali in tali settori debbano essere rafforzate affinché la missione possa garantire risultati più tangibili; nutre preoccupazione, a tale proposito, per il forte arretrato di procedimenti imputabile al numero inaspettatamente elevato di procedimenti trasferiti alla missione EULEX dall'Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo; pone in evidenza la responsabilità della missione EULEX riguardo ai suoi poteri esecutivi e al relativo mandato di monitoraggio, tutoraggio e consulenza; incoraggia, a tale proposito, la missione EULEX a intervenire concretamente per far avanzare il trattamento di casi di corruzione ad alto livello; richiama l'attenzione, al riguardo, sulla fondamentale importanza del lavoro dei pubblici ministeri e dei giudici ed invita gli Stati membri dell'Unione europea a garantirne la presenza di un numero sufficiente, distaccandovi personale idoneo e, se necessario, ricorrendo a personale a contratto per colmare le lacune;

26.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a garantire un'adeguata organizzazione logistica per consentire al personale EULEX di adempiere al mandato della missione anche in situazioni di crisi, come quella attualmente in corso alle porte nord della regione di Mitrovicë/Mitrovica; richiama l'attenzione sull'importanza di garantire la continuità nel lavoro della missione; è preoccupato per il fatto che vari Stati membri dell'Unione europea abbiano annunciato l'intenzione di ritirare i propri contingenti di unità formate di polizia e li invita a riconsiderare tale decisione alla luce delle esigenze sul terreno;

27.

sottolinea la necessità di una gestione interna, di un coordinamento e di una cooperazione efficaci in seno a EULEX; pone in evidenza il bisogno di trasparenza e rendicontabilità nel lavoro di EULEX nonché di manifestare sensibilità riguardo al contesto politico delle proprie attività al fine di rafforzare la propria legittimità agli occhi dei cittadini; sottolinea inoltre l'importanza di mantenere stretti contatti con il governo, i media e i cittadini del Kosovo; incoraggia EULEX a informare i cittadini kosovari dei risultati conseguiti dalla missione, ad adoperarsi per aumentare la fiducia nella missione e a prestare attenzione alle aspettative dei cittadini;

28.

ritiene che EULEX dovrebbe affrontare urgentemente alcune carenze strutturali, quali scarsa rendicontabilità interna e l'insufficiente controllo esterno;

29.

si compiace del graduale trasferimento di responsabilità alla polizia locale per quanto riguarda la protezione dei siti religiosi e culturali, che testimonia del buon funzionamento delle autorità locali;

30.

incoraggia l'Assemblea del Kosovo a rafforzare il proprio ruolo nei processi democratici e legislativi del paese; evidenzia la necessità di un rafforzamento del ruolo di vigilanza dell'Assemblea sulle attività di governo, segnatamente nel verificare le spese di bilancio; esprime preoccupazione per la chiarezza del regolamento dell'Assemblea e la conformità di quest'ultima ad esso; sottolinea che, al fine di espletare in modo efficace le proprie funzioni, l'istituzione deve operare in conformità di regolamentazioni chiare e di capacità adeguate; accoglie con favore il previsto programma di gemellaggio e chiede maggiore sostegno per sviluppare le capacità operative e la competenza dell'Assemblea;

31.

ritiene che i casi di frode recentemente messi in luce dai media – indipendentemente dal fatto che abbiano a che fare col parlamento, col governo o con qualsiasi altra istituzione – debbano essere oggetto di adeguate indagini e che, se necessario, si debba revocare l’immunità; invita il parlamento e le istituzioni del Kosovo a prendere le distanze in modo chiaro da tali comportamenti e ad adottare idonee misure che rendano situazioni del genere incompatibili con i pubblici uffici;

32.

sottolinea l'importante ruolo della commissione per l'integrazione europea e del Ministero dell'Integrazione europea e si compiace del miglioramento delle relazioni tra le due istituzioni; invita nondimeno il governo kosovaro a portare avanti il rafforzamento di tali organismi e a migliorare la loro cooperazione;

33.

accoglie con favore l'istituzione della task force investigativa speciale EULEX sul presunto trattamento disumano delle persone e sul traffico illecito di organi, come richiesto nella risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 2011; chiede che sia svolta un'indagine approfondita sulla questione; invita tutte le parti in causa, comprese le autorità kosovare e albanesi, a cooperare pienamente nelle indagini e chiede a tutti i paesi limitrofi di dare pieno appoggio al lavoro della task force;

34.

sottolinea la necessità di ulteriori sforzi per individuare i dispersi del conflitto del 1998-1999, nonché per coloro che sono scomparsi successivamente; sottolinea che conoscere la sorte dei propri familiari costituisce un diritto umano fondamentale per le famiglie, un requisito essenziale per la riconciliazione tra le comunità e per un futuro pacifico nella regione; sostiene pienamente, pertanto, gli sforzi del gruppo di lavoro sulle persone scomparse e quelli di EULEX relativi alla modernizzazione della medicina forense in Kosovo; richiede un impegno supplementare nell'affrontare casi relativi agli eventi del marzo 2004, in quanto la gestione dei procedimenti penali nel suddetto contesto continua ad essere ostacolata da riluttanza e inefficienza;

35.

sottolinea che la corruzione diffusa e sistematica continua ad essere una delle principali sfide per il paese, come nel resto della regione dei Balcani occidentali, poiché incrina la fiducia dei cittadini nello stato di diritto e ne pregiudica l'accesso ai servizi pubblici; si compiace dei miglioramenti del quadro legislativo che sono stati annunciati e ne chiede la rapida e corretta attuazione; chiede altresì di intensificare gli sforzi per far fronte a tale sfida in modo più proattivo, potenziando in particolare le capacità delle forze dell'ordine e della magistratura in questo ambito e garantendo la trasparenza degli appalti pubblici e delle procedure di gara; sottolinea la necessità di un approccio proattivo e di una migliore cooperazione tra l'Agenzia anticorruzione, la polizia e i servizi competenti per l'azione penale; sottolinea che l'attuale clima di impunità, unitamente all'assenza di sanzioni adeguate per corruzione, costituisce uno dei maggiori problemi del Kosovo ed esorta le autorità kosovare a compilare un registro dei procedimenti penali per casi di corruzione, anche ai più alti livelli del potere politico ed economico;

36.

è del parere che la questione dello stato di diritto nel Kosovo rappresenti a tutt'oggi una grave preoccupazione che richiede urgente attenzione; incoraggia le autorità kosovare a varare senza indugio le riforme necessarie a far avanzare la prospettiva di adesione all'Unione per il Kosovo, il che, in ultima analisi, gioverà alla popolazione;

37.

è seriamente preoccupato per il ruolo svolto dalla criminalità organizzata kosovara in varie attività criminali nella regione, che riguardano droga e tratta di esseri umani; constata che la capacità della polizia e della magistratura di contrastare la criminalità organizzata permane a uno stadio iniziale di sviluppo e invita le autorità kosovare ad adottare immediati provvedimenti per migliorare questa capacità; invita altresì le autorità kosovare a migliorare la qualità e la trasparenza del processo legislativo onde dotare il paese di un valido quadro giuridico e rafforzare la fiducia nell'ordinamento giuridico;

38.

sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per contrastare efficacemente la criminalità organizzata; deplora che, data la riluttanza di alcuni membri della comunità internazionale a riconoscere la statualità del Kosovo, il paese non abbia potuto instaurare una cooperazione diretta con l'Europol e l'Interpol e che lo scambio di informazioni portato avanti da, rispettivamente, EULEX e UNMIK non abbia funzionato finora in modo appropriato; invita l'Europol e l'Interpol a porre in essere un efficiente flusso di informazioni con il Kosovo, o mediante accordi di cooperazione o riconoscendo al Kosovo lo status di osservatore; sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni tra FRONTEX e il Kosovo;

39.

si compiace dei progressi conseguiti nella riforma dell'ordinamento giudiziario ma chiede maggiore impegno per garantire la professionalità di giudici e pubblici ministeri, nonché la loro indipendenza da ogni interferenza politica e per affrontare la corruzione nei propri ranghi; plaude, a tal fine, al ruolo attivo della Corte costituzionale nel garantire la costituzionalità delle procedure parlamentari e nel fare chiarezza sulla questione dell'immunità funzionale; rileva che, nonostante i progressi in alcuni ambiti, l'ordinamento giudiziario in Kosovo resta debole e persiste un numero significativo di cause arretrate; sottolinea, a tale proposito, la necessità di proseguire le riforme; sottolinea altresì l'importanza fondamentale che rivestono efficaci programmi di protezione e trasferimento dei testimoni per il corretto funzionamento del sistema della giustizia e chiede misure immediate per varare la legge sulla protezione dei testimoni e istituire unità preposte a tale compito in seno alla polizia e alla magistratura del paese; invita, inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea e altri paesi che partecipano alla missione EULEX ad impegnarsi ad aderire al programma di trasferimento dei testimoni; si rammarica del fatto che il tribunale di Mitrovicë/Mitrovica ancora non funzioni a pieno regime e chiede alle autorità kosovare e serbe di risolvere il problema in modo tale da migliorare l'accesso alla giustizia dei cittadini nella parte settentrionale del paese;

40.

sottolinea l'importanza di una pubblica amministrazione professionale, indipendente, responsabile ed accessibile per il corretto funzionamento delle istituzioni dello Stato; chiede, a tal fine, una celere adozione del piano d'azione per dare attuazione alle riforme previste dalla strategia per la pubblica amministrazione; rileva che l'amministrazione deve rispecchiare la società kosovara, in termini di composizione etnica e di genere, e che tale composizione dovrebbe essere decisa sulla base del merito professionale ed essere quindi scevra da interferenze politiche riguardo alle nomine;

41.

sottolinea che media liberi, imparziali, forti e indipendenti, in linea con gli standard internazionali relativi ai media che garantiscono la libertà di parola e l'accesso alle informazioni, sono una pietra angolare della democrazia; invita, a tal fine, il governo a istituire un idoneo quadro giuridico e a garantire la sua efficace attuazione, anche depenalizzando la diffamazione; rileva con preoccupazione le continue ingerenze politiche nel lavoro dei media ed esorta le autorità kosovare ad adottare misure immediate per proteggere i giornalisti dalle minacce e dalle altre pressioni che possono subire nel proprio lavoro, anche ricorrendo all'uso selettivo delle inserzioni pubblicitarie statali, al fine di promuovere media indipendenti e pluralistici, garantendo così ai cittadini kosovari l'accesso alle informazioni; chiede di garantire la protezione dei giornalisti e di assicurare loro garanzie minime in termini di diritti e condizioni di lavoro; chiede altresì misure volte a garantire la trasparenza nella proprietà dei media e l'indipendenza finanziaria ed editoriale dell'emittente pubblica, anche riservando una quota adeguata – ad esempio il 20 % – della sua programmazione, tra cui programmi di attualità, ai produttori indipendenti;

42.

esprime preoccupazione per il fatto che la discriminazione rappresenti a tutt'oggi un problema grave nel paese e invita il governo ad attuare una vasta strategia anti-discriminazione in linea con le norme internazionali sui diritti umani, garantendo l'uguaglianza di tutte le persone indipendentemente dall'origine etnica, dal sesso, dall'età, dalla religione, dall'orientamento sessuale, dall’identità di genere o dalla disabilità, al fine di promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione degli altri, in uno sforzo teso alla sensibilizzazione ai diritti umani ai livelli centrale e locale; sottolinea la necessità di ulteriori misure ai fini di un'attuazione più efficace dei ricorsi giuridici e amministrativi per le violazioni dei diritti umani; richiama l'attenzione in particolare sulla situazione delle donne e delle comunità rom, ashkali ed egiziane e sulla necessità di garantire l'integrazione scolastica di tutti i bambini attraverso l'istruzione nella rispettiva lingue materna; esorta le autorità, in considerazione della diversità etnica del Kosovo e in linea con le norme internazionali ed europee, a garantire l'accesso a servizi pubblici multilingue efficaci;

43.

sottolinea l'importanza del difensore civico per la protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini; incoraggia il governo e l'Assemblea del Kosovo a intensificare gli sforzi per attuarne le raccomandazioni; chiede di assicurare a tale istituzione un maggiore sostegno politico, amministrativo e finanziario, visto il ruolo fondamentale che è chiamata a svolgere in qualità di garante dei diritti umani; rileva, al riguardo, che la penuria di risorse umane e finanziarie, così come la mancanza di una sede adeguata, restano un ostacolo per il corretto funzionamento di tale istituzione;

44.

esorta il governo kosovaro ad assicurare l'applicazione pratica delle disposizioni costituzionali volte a garantire il rispetto e la protezione delle minoranze;

45.

sottolinea che il quadro giuridico del Kosovo pone le basi per l'istituzionalizzazione dell'eguaglianza di genere, in vista dell'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul tema "Donne, pace e sicurezza"; rileva, tuttavia, che le norme sociali, le tradizioni, le condizioni di povertà economica e la debolezza delle istituzioni, in particolare dell'ordinamento giudiziario, permettono il perdurare di eccezioni sistematiche all'applicazione della legislazione vigente, esemplificate dall'accesso limitato delle donne alla proprietà, dalla loro riluttanza a valere i propri diritti di successione, dall'incapacità di rivendicare la custodia dei figli, dalla protezione insufficiente contro la violenza domestica, dalla mancanza di accesso alla giustizia per crimini commessi, dalla disparità di accesso all'istruzione per le ragazze, dalla disuguaglianza economica tra donne e uomini. nonché dalla costante sottorappresentanza femminile a tutti i livelli del processo decisionale politico costituiscono tutti elementi a riprova del fatto che la risoluzione 1325 è lungi dall'essere rispettata; invita al riguardo le autorità kosovare a compiere ogni sforzo per dare attuazione a tale risoluzione;

46.

valuta positivamente i progressi compiuti in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere, ad esempio l'introduzione di un congedo di maternità retribuito fino a nove mesi; è tuttavia preoccupato per l'elevato tasso di abbandono scolastico tra le ragazze e per la sottorappresentanza femminile sul mercato del lavoro, inclusi i settori chiave della società; chiede alle autorità kosovare di promuove in modo più attivo la partecipazione delle donne e di rafforzarne la posizione sul mercato del lavoro;

47.

ricorda il ruolo vitale dell'istruzione interculturale in Kosovo per promuovere uno spirito di rispetto, accettazione e tolleranza tra le nazioni e i gruppi etnici o religiosi, nell'ambito del quale sia preservata l'identità di ogni gruppo e riconosciuta l'identità dell'altro; sollecita le autorità del Kosovo a prevedere un programma d'insegnamento che comprenda la storia, la cultura e le altre caratteristiche di tutte le comunità tradizionalmente presenti in Kosovo, incoraggiando così uno spirito di tolleranza;

48.

incoraggia il governo e il Parlamento del Kosovo a porre in essere un sistema d'istruzione moderno di scuole pubbliche e private, che rispetti la separazione tra le comunità religiose e lo Stato e si basi sulla diversità culturale e religiosa e sulla consolidata tradizione di tolleranza della società kosovara;

49.

chiede un maggiore impegno a tutela del patrimonio culturale e religioso del Kosovo, in particolare dei monasteri e delle chiese serbe ortodosse ma anche di qualsiasi altro monumento che rappresenta un patrimonio culturale universale ed europeo; chiede in proposito l'effettiva attuazione delle zone a protezione speciale, anche bloccando le costruzioni abusive intorno e all'interno di tali siti e garantendo che siano integrati in modo sostenibile nelle comunità locali; richiama l'attenzione sulla necessità di varare leggi sulla protezione dei monasteri medievali della Chiesa ortodossa serba, designati dall'UNESCO patrimonio culturale dell'umanità, e dei centri storici di Prizren e Velika Hoča/Hoça i Madhe; chiede l'adozione di un elenco completo dei siti culturali che meritano di essere tutelati, al fine di garantire certezza del diritto ed evitare ambiguità;

50.

sottolinea a questo proposito l'importanza di migliorare le relazioni e la rappresentanza del Kosovo nelle istituzioni internazionali che si occupano di cultura e di patrimonio culturale e nelle organizzazioni sportive, con riferimento in particolare al Comitato olimpico internazionale in modo da consentire la partecipazione di atleti kosovari ai prossimi Giochi Olimpici di Londra;

51.

chiede ulteriori sforzi per riunificare l'università di Priština, attualmente divisa e invita la Commissione a presentare proposte su possibili iniziative dell'Unione europea per unire le facoltà di Mitrovica con quelle di Pristina;

52.

invita il Consiglio ad autorizzare immediatamente la Commissione ad aprire le negoziazioni per un accordo quadro con il Kosovo riguardo alla sua partecipazione ai programmi comunitari; prende atto della raccomandazione della Commissione di iniziare dai programmi "Cultura" e "Europa per i cittadini" ma sottolinea l'importanza di allargare quanto prima la partecipazione del Kosovo ad altri programmi;

53.

ribadisce il proprio sostegno alle attività della società civile e invita il governo e l'Assemblea a sviluppare strutture e piattaforme per il dialogo con le organizzazioni della società civile; incoraggia al contempo le istituzioni a tener conto del contributo della società civile nella formulazione delle politiche economiche e sociali; sottolinea l'importanza delle ONG nel controllo delle attività delle autorità, in particolare nel settore della lotta alla corruzione e nella costruzione della fiducia interetnica; incoraggia il dialogo tra i rappresentanti della società civile allo scopo di definire priorità comuni e centralizzare i loro sforzi per influenzare le politiche pubbliche;

54.

riconosce che, sebbene la libertà di associazione sindacale sia garantita dalla legge, vi è ancora la necessità di conseguire miglioramenti riguardo ai diritti lavorativi e sindacali di base; incoraggia il Kosovo a rafforzare il dialogo sociale all'interno del processo decisionale, nell'elaborazione delle politiche e nello sviluppo delle capacità delle parti sociali;

55.

è preoccupato per la situazione economica del Kosovo; sottolinea l'importanza della disciplina di bilancio e di politiche macroeconomiche sostenibili per lo sviluppo del paese e sottolinea che il processo di privatizzazione deve essere svolto in piena trasparenza; si compiace delle iniziative adottate per semplificare le procedure di avvio delle imprese, nell'intento di aumentare le entrate tributarie e ridurre l'elevata disoccupazione che si registra nel paese, in particolare tra i giovani; deplora, a tal fine, i ritardi nella proroga delle misure commerciali autonome;

56.

accoglie con soddisfazione l'adozione della strategia sullo sviluppo delle PMI per il periodo 2012-2016 e invita l'agenzia per il sostegno delle PMI del ministero del Commercio e dell'Industria ad attuarla; esorta l'agenzia a intensificare gli sforzi per agevolare la proliferazione delle piccole e medie imprese (PMI) fornendo accesso al credito, riducendo gli oneri amministrativi e incoraggiando la cooperazione tra le PMI del Kosovo, della regione e dell'Unione europea;

57.

chiede al Consiglio e alla Commissione dell'Unione europea di sostenere, in stretta cooperazione con le autorità locali, regionali e nazionali del Kosovo, lo sviluppo di un'agricoltura moderna, ecologica e sostenibile e di PMI attive nella produzione di energia rinnovabile;

58.

ricorda che solo un accordo commerciale tra l'Unione europea e il Kosovo può offrire una prospettiva concreta per la sostenibilità dello sviluppo economico a lungo termine del paese; si compiace dell'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione affinché proporre una tabella di marcia per un accordo commerciale non appena saranno stati compiuti progressi sufficienti ed esorta la Commissione a inviare rapidamente una prima missione di esperti in Kosovo per valutare i progressi realizzati dal paese in questo campo;

59.

accoglie con favore le diverse misure adottate nel campo della protezione ambientale; deplora che le autorità kosovare non abbiano intrapreso un'adeguata ricerca di alternative alla costruzione di una nuova centrale a carbone per sostituire la produzione di energia nelle centrali elettriche Kosovo A e B; chiede tuttavia, pur riconoscendo che il crescente fabbisogno energetico del Kosovo dovrà, nel breve termine, essere soddisfatto continuando a privilegiare l'uso del carbone come principale fonte di energia, maggiori investimenti in tecnologie alternative più ecologiche e nel miglioramento dell'efficienza energetica del sistema elettrico in linea con gli obiettivi dell'Unione europea; chiede che una maggiore quota di energia provenga da fonti rinnovabili visto che le centrali elettriche Kosovo A e Kosovo B dovranno essere chiuse quanto prima;

60.

sottolinea, visto che la presenza di un'infrastruttura solida sia la premessa per uno sviluppo sostenibile, l'importanza di migliorare la rete di trasporto e di interconnessione con i paesi vicini, al fine di facilitare la circolazione di persone e merci; considera il trasporto pubblico e, in particolare, il sistema ferroviario un'alternativa economicamente efficiente e sostenibile al trasporto su strada e chiede al governo kosovaro e ai donatori internazionali di privilegiarne lo sviluppo e la modernizzazione nei loro piani di investimento;

61.

accoglie con favore l'intensificazione delle relazioni del Kosovo con la maggior parte dei paesi limitrofi e chiede la piena integrazione del paese nella cooperazione regionale; constata che nel 2011 la presidenza kosovara dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) si è svolta senza incidenti; è, tuttavia, preoccupato per il fatto che le tensioni con la Serbia incidano negativamente sulla libera circolazione di persone e merci e sulla cooperazione generale in ambito CEFTA;

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo, al Presidente e al parlamento del Kosovo.


(1)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

(2)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 207.

(3)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 126.

(4)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 78.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/38


Giovedì 29 marzo 2012
Relazione sull'allargamento alla Turchia

P7_TA(2012)0116

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (2011/2889(RSP))

2013/C 257 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la relazione 2011 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia, elaborata dalla Commissione (SEC(2011)1201),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012" (COM(2011)0666),

viste le sue precedenti risoluzioni del 27 settembre 2006 sui progressi realizzati dalla Turchia verso l'adesione (1), del 24 ottobre 2007 sulle relazioni UE-Turchia (2), del 21 maggio 2008 sulla relazione 2007 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (3), del 12 marzo 2009 sulla relazione 2008 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (4), del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (5), del 9 marzo 2011 sulla relazione 2010 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (6), del 6 luglio 2005 (7) e del 13 febbraio 2007 (8) sul ruolo delle donne nella vita sociale, economica e politica della Turchia,

visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,

viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia (9) ("partenariato per l'adesione"), nonché le precedenti decisioni del Consiglio sul partenariato per l'adesione del 2001, 2003 e 2006,

viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che i negoziati di adesione con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 2005, dopo l'approvazione del quadro negoziale da parte del Consiglio, e che l'apertura di tali negoziati costituisce il punto di partenza di un processo di lunga durata e senza limiti di tempo, basato su di una rigorosa condizionalità e sull'impegno ad effettuare riforme;

B.

considerando che la Turchia si è impegnata a intraprendere riforme, a intrattenere relazioni di buon vicinato e ad allinearsi progressivamente con le posizioni dell'Unione europea e che tali sforzi andrebbero considerati come un'opportunità per la stessa Turchia di modernizzazione e di consolidamento e ulteriore miglioramento delle sue istituzioni democratiche, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

C.

considerando che la piena osservanza di tutti i criteri di Copenaghen e la capacità di integrazione dell'Unione europea, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2006, rimangono la base per l'adesione all'UE, che è una comunità fondata su valori condivisi, cooperazione leale e solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati membri;

D.

considerando che, nella sua relazione 2011 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia, la Commissione ha concluso che tale paese svolgeva un ruolo fondamentale per la sicurezza e la prosperità dell'Unione europea, che il contributo della Turchia all'UE in una serie di settori cruciali sarebbe stato pienamente efficace con un ordine del giorno positivo e un approccio credibile al processo di negoziato, che continuava ad essere essenziale che la Turchia avanzasse con le sue riforme in materia di criteri politici e che erano necessari ulteriori sforzi significativi per garantire i diritti fondamentali;

E.

considerando che la Commissione ha avviato un nuovo ordine del giorno positivo tra l'UE e la Turchia al fine di progettare insieme il futuro in modo proattivo; che questo ordine del giorno positivo prende le mosse dalle solide basi delle relazioni UE-Turchia e fa avanzare il processo di riforma; che questa nuova iniziativa non sostituisce i negoziati di adesione, ma li integra al fine di sostenere le riforme e di ampliare i diritti e le libertà dei cittadini turchi;

F.

considerando che la Turchia non ha ancora attuato, per il sesto anno consecutivo, le disposizioni contenute nell'accordo di associazione CE-Turchia e nel relativo protocollo aggiuntivo;

G.

considerando che, per il proprio bene e al fine di rafforzare la stabilità e promuovere relazioni di buon vicinato e un partenariato politico ed economico positivo, la Turchia deve intensificare gli sforzi per risolvere le questioni bilaterali pendenti, tra cui gli obblighi giuridici non definiti e le vertenze frontaliere terrestri e marittime con i paesi vicini, in conformità delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

H.

considerando che l'economia turca ha triplicato il proprio volume negli ultimi dieci anni, ha registrato una crescita di quasi il 10 % nell'ultimo anno ed è considerata una delle economie mondiali in più rapida crescita e uno delle sette maggiori economie emergenti del mondo; che gli scambi commerciali tra l'Unione europea e la Turchia sono stati pari a 103 miliardi di EUR nel 2010, rendendo la Turchia il settimo partner commerciale dell'Unione e l'Unione il principale partner della Turchia visto che l'80 % degli investimenti diretti esteri in Turchia provengono dall'Unione europea; che le imprese dell'UE hanno creato più di 13 000 aziende in Turchia; che, tuttavia, il PIL pro capite in Turchia continua ad essere basso rispetto alla maggior parte degli Stati membri, in particolare quelli più competitivi; che un PIL pro capite relativamente basso in un paese candidato di grandi dimensioni rappresenta una sfida particolare nei settori della convergenza economica e sociale con gli attuali Stati membri; che la crescita economica dovrebbe altresì rispettare il principio di sostenibilità ambientale; che la Turchia e l'UE sono entrambe nella posizione di trarre vantaggio dalla continua integrazione economica;

I.

considerando che il dialogo e la cooperazione dell'UE con la Turchia sulla stabilità, la democrazia e la sicurezza nel più vasto Medio Oriente sono strategici; che la Turchia, costruita su uno Stato laico solido, potrebbe rivelarsi, nel contesto di un efficace processo di riforma, una fonte di ispirazione per gli Stati arabi in fase di democratizzazione che sostenga i loro sforzi verso il completamento della transizione democratica e delle riforme socio-economiche; che il dialogo strutturato tra l'UE e la Turchia sul coordinamento progressivo delle rispettive politiche estere e di vicinato potrebbe fornire sinergie uniche, in particolare a sostegno della democratizzazione e della riforma socioeconomica dell'intera regione mediterranea e del Medio Oriente in generale, anche per quanto riguarda le sfide poste dall'Iran;

J.

considerando che la Turchia costituisce uno dei principali corridoi energetici dell'UE per le risorse di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e ai suoi crescenti mercati del greggio e del gas naturale; che il previsto gasdotto Nabucco resta una delle principali priorità dell'UE in materia di sicurezza energetica; che, il 25 ottobre 2011, la Turchia e l'Azerbaigian hanno concluso un accordo sul transito del gas azerbaigiano in territorio turco che aprirà il corridoio meridionale di trasporto del gas e rafforzerà le forniture di gas per il previsto gasdotto Nabucco e per il corridoio di trasporto del gas ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la sicurezza energetica dell'Unione; che la Turchia presenta un notevole potenziale per quanto riguarda le energie rinnovabili grazie alle significative risorse solari, eoliche e geotermiche;

K.

considerando che la pace duratura, la stabilità e la prosperità nei Balcani sono di importanza strategica sia per l'UE che per la Turchia;

Interdipendenza e impegno reciproco

1.

sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Turchia; riconosce il potenziale economico e di crescita della Turchia e il suo ruolo significativo per la stabilità regionale e la sicurezza energetica; sottolinea che tale interdipendenza è integrata dal valore delle potenziali sinergie tra la politica estera e di sicurezza e la politica di vicinato dell'Unione e della Turchia, con vantaggi e una maggiore influenza per entrambe; ritiene, tuttavia, che tale interdipendenza possa produrre risultati positivi solo se inquadrata in un contesto di impegno reciproco, dialogo strategico ed efficace cooperazione, successo del processo di riforma e dell'attuazione delle riforme e buone relazioni tra la Turchia e gli Stati membri confinanti;

2.

accoglie con favore e sostiene gli sforzi della Commissione volti a sviluppare un nuovo ordine del giorno positivo che copra un'ampia gamma di aree d'interesse comune e miri a dare un nuovo dinamismo alle relazioni UE-Turchia, apportare risultati e vantaggi tangibili per entrambe le parti e consentire all'UE di restare il punto di riferimento per un processo continuo di riforma in Turchia e per l'avvicinamento del paese all'obiettivo di adempiere ai criteri di adesione; sostiene il dialogo con la Turchia sugli accordi di libero scambio firmati dall'UE che possono avere un impatto sul paese nel quadro dell'Unione doganale; ritiene che siano necessari rinnovati sforzi volti alla creazione delle condizioni per l'apertura di nuovi capitoli nei settori della giustizia e dei diritti fondamentali; insiste sul fatto che le relazioni della Turchia con tutti gli Stati membri confinanti costituiscono un fattore chiave per riformare i negoziati e il dialogo;

3.

rileva che la Turchia è l'unico paese candidato senza liberalizzazione dei visti; sottolinea l'importanza di facilitare l'ingresso nell'Unione europea per gli imprenditori, gli accademici, gli studenti e i rappresentanti della società civile; sostiene gli sforzi della Commissione e degli Stati membri volti ad attuare il codice dei visti, ad armonizzare e semplificare i requisiti in materia e a creare nuovi centri di facilitazione dei visti in Turchia; esorta la Turchia a sottoscrivere e ad attuare l'accordo di riammissione UE-Turchia senza ulteriori ritardi e a garantire, fino all'entrata in vigore di tale accordo, la piena attuazione degli accordi bilaterali esistenti; sottolinea l'importanza di intensificare la cooperazione tra l'UE e la Turchia sulla gestione della migrazione, la lotta contro la tratta di esseri umani e il controllo delle frontiere, anche alla luce dell'alta percentuale di immigranti illegali che entrano nel territorio dell'UE attraverso la Turchia; chiede la progressiva convergenza delle politiche in materia di visti della Turchia e dell'UE nei confronti dei cittadini di paesi terzi; ritiene che, una volta firmato l'accordo di riammissione, il Consiglio dovrebbe dare mandato alla Commissione di avviare il dialogo sui visti e definire la tabella di marcia per la loro liberalizzazione;

Conformità con i criteri di Copenaghen

4.

loda la Turchia per il processo elettorale, in occasione delle elezioni generali del giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza degli elettori ed è stato elogiato dagli osservatori internazionali come democratico e forgiato da una vivace società civile; ribadisce nuovamente l'importanza di effettuare una riforma della legge sui partiti politici e della legge elettorale, riducendo la soglia minima del 10 % per la rappresentanza in parlamento, trattandosi della soglia più elevata tra i paesi membri del Consiglio d'Europa e non potendo rappresentare adeguatamente il pluralismo della società turca; chiede che siano rimossi tutti gli ostacoli all'istituzione di gruppi politici in seno alla Grande assemblea nazionale turca;

5.

accoglie con favore la decisione del nuovo governo della Repubblica turca di istituire un ministero degli Affari dell'Unione europea, che traduce la consapevolezza quanto all'assoluta importanza di rinnovati sforzi, impegno e dialogo;

6.

ricorda il ruolo fondamentale della Grande assemblea nazionale turca come centro del sistema democratico del paese e sottolinea quindi la necessità di assegnarle un ruolo più importante nel fornire una piattaforma per tutti i partiti politici, sulla base di controlli ed equilibri, per il loro contributo al dialogo democratico e nel promuovere un processo inclusivo di riforma;

7.

ricorda la necessità di continuare a lavorare per l'attuazione del pacchetto di riforme costituzionali del 2010 e chiede alla Commissione di includere un'analisi dettagliata dello stato di avanzamento del processo di attuazione nella relazione 2012 sui progressi compiuti;

8.

esprime il suo pieno sostegno all'elaborazione di una nuova Costituzione civile turca quale opportunità unica per una reale riforma costituzionale che promuova la democrazia, lo Stato di diritto, le garanzie dei diritti e delle libertà fondamentali (in particolare la libertà di espressione e la libertà dei mezzi di comunicazione), il pluralismo, l'inclusione, la buona governance, la responsabilità e l'unità della società turca, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; esorta tutti i partiti politici e gli attori coinvolti a sostenere i negoziati sulla nuova Costituzione e ad adottare in merito un approccio costruttivo e positivo basato sul consenso e sul compromesso costruttivo; sottolinea la necessità di continuare i lavori preparativi del processo di elaborazione e, a tal proposito, accoglie con favore la decisione di garantire pari rappresentanza a tutte le forze politiche nel Comitato di conciliazione costituzionale e l'impegno di basare il processo di elaborazione su una consultazione quanto più ampia possibile di tutti i segmenti della società quale elemento di un processo che coinvolga realmente la società civile turca; sottolinea che la nuova Costituzione dovrebbe proteggere i diritti di tutti i gruppi e le persone in Turchia, garantire la separazione dei poteri, assicurare l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, garantire il totale controllo civile sulle forze armate e promuovere una cittadinanza turca inclusiva;

9.

incoraggia la Turchia a cogliere il processo di elaborazione della Costituzione come un'opportunità per sviluppare un'identità più realistica e democratica, che consenta il pieno riconoscimento di tutti i suoi gruppi etnici e le sue comunità religiose, a riconoscere che la cittadinanza moderna dovrebbe essere di natura non-etnica e ad includere la protezione dei diritti linguistici madrelingua nella nuova costituzione civile;

10.

sottolinea l'importanza di relazioni serene e costruttive tra il governo e l'opposizione quale condizione indispensabile per un processo di riforma efficace; ricorda che una società veramente democratica e pluralista deve sempre poggiare sui due pilastri del governo e dell'opposizione, nonché su un dialogo e una cooperazione permanenti tra di essi; esprime, in tale contesto, preoccupazione in merito ai processi in corso e ai lunghi periodi di carcerazione preventiva a carico di membri della Grande assemblea nazionale turca nonché all'indagine giudiziaria avviata per eliminare l'immunità parlamentare del leader del principale partito dell'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu; sottolinea che non è possibile garantire la democrazia e la libertà di espressione se i deputati al parlamento devono svolgere la propria missione con la minaccia di essere perseguiti;

11.

accoglie con favore i continui sforzi per migliorare il controllo civile sulle forze armate, in particolare l'adozione della legge del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per assicurare il controllo civile delle spese militari; chiede che venga applicato un controllo completo da parte della Corte sulle spese delle forze armate; chiede che la gendarmeria e le forze armate siano poste sotto la giurisdizione civile e che la gendarmeria sia sottoposta al controllo del difensore civico; sottolinea la necessità di garantire la capacità operativa delle forze armate vista l'importanza dell'appartenenza della Turchia alla NATO;

12.

sottolinea che la riforma del sistema giudiziario è una condizione indispensabile per la modernizzazione della Turchia e che tale riforma deve portare ad un sistema giudiziario moderno, efficiente, completamente indipendente e imparziale che garantisca un giusto processo a tutti i cittadini; si compiace, a tale proposito, per l'adozione della legislazione sul Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri e sulla Corte costituzionale, in stretta consultazione con la Commissione di Venezia; incoraggia il governo turco ad attuare le raccomandazioni del 2011 della Commissione di Venezia, in particolare per quanto riguarda le modalità di elezione al Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri, il ruolo del ministro della Giustizia in detto organo e le modalità di nomina dei giudici e dei pubblici ministeri; chiede che siano adottate misure per garantire che le decisioni del Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri siano trasparenti e soggette a controllo giudiziario; sottolinea la necessità di adottare ulteriori misure per assicurare la possibilità di ricorso giurisdizionale in relazione a tutte le decisioni di primo grado del Consiglio superiore per quanto riguarda promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari; plaude alla decisione del ministero della Giustizia di istituire una direzione generale per i diritti umani responsabile di un'attuazione completa, reale e tempestiva delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte della Turchia; si rammarica, a tal proposito, del numero crescente di ricorsi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo; plaude alle nuove proposte di riforma del sistema giudiziario, in particolare per quanto riguarda i criteri di detenzione, in quanto costituiscono un primo passo nella giusta direzione;

13.

ritiene che la nuova legislazione sulla Corte costituzionale dovrebbe conferire a tale organo giudiziario la competenza di valutare e di esaminare la compatibilità della legislazione turca con gli accordi internazionali ratificati dalla Turchia, come la Convenzione europea su diritti dell'uomo;

14.

esprime preoccupazione per l'ultima sentenza pronunciata in merito al caso Hrant Dink; sottolinea l'importanza vitale di un'indagine completa sull'omicidio di Hrant Dink e del deferimento alla giustizia di tutti i responsabili e mette in evidenza a tal riguardo la sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2010 che ha stabilito che la Turchia non ha condotto indagini efficaci sull'assassinio di Hrant Dink; ritiene che questo processo sia un banco di prova per lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura in Turchia;

15.

ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che le procedure giudiziarie non sono ancora state migliorate a sufficienza in termini di efficienza e di norme per garantire il diritto ad un processo equo e rapido, compreso il diritto di accedere alle prove incriminanti e alla documentazione istruttoria nelle prime fasi del procedimento e garanzie sufficienti per tutte le persone sospettate; ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'eccessiva durata della carcerazione preventiva, che attualmente può arrivare fino a dieci anni, costituendo, di fatto, una punizione senza processo; esorta la Grande assemblea nazionale turca a riformare la legislazione in materia in conformità della CEDU e delle norme del Consiglio d'Europa, allineando la durata massima del periodo di carcerazione preventiva in Turchia alla media dell'Unione europea; esorta il governo a continuare le riforme e a rivedere la legge antiterrorismo e il codice penale turco; indica che la delegazione ad hoc del Parlamento per l'osservazione dei processi contro i giornalisti in Turchia continuerà a seguire gli sviluppi; è allarmato per l'elevato numero di detenuti giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni, ossia 2 500;

16.

invita il governo turco, per far fronte all'arretrato di processi, ad attivare quanto prima le corti d'appello regionali, che avrebbero dovuto essere legalmente operative entro il giugno 2007, e a dare priorità alla formazione dei giudici a tale scopo;

17.

sottolinea l'importanza del diritto di ciascun cittadino a una regolare difesa in tribunale e ricorda la responsabilità dello Stato di garantire l'accesso alla difesa legale; ricorda altresì che gli avvocati dovrebbero godere dell'immunità civile e penale per le dichiarazioni rilasciate in buona fede nella difesa scritta o orale o negli interventi a titolo professionale dinanzi a una corte, a un tribunale o a un'altra autorità giudiziaria o amministrativa; chiede alla Turchia di garantire che gli avvocati possano svolgere tutte le loro attività professionali senza subire intimidazioni, ostacoli, persecuzioni o interferenze indebite;

18.

sottolinea che le indagini sui presunti progetti di colpo di Stato, come "Ergenekon" e "Sledgehammer", devono dimostrare la forza e il funzionamento adeguato, indipendente, imparziale e trasparente delle istituzioni democratiche e del sistema giudiziario turchi, nonché il loro solido e incondizionato impegno a favore del rispetto dei diritti fondamentali; è preoccupato per le accuse relative all'uso di elementi discordanti contro gli imputati in queste indagini; invita la Commissione a seguire attentamente suddette indagini e a pubblicarne le conclusioni in modo più dettagliato in un allegato alla sua relazione 2012 sui progressi compiuti;

19.

manifesta il suo sollievo per il rilascio, in attesa del processo, dei giornalisti Ahmet Șik, Nedim Șener, Muhammet Sait Çakir e Coșkun Musluk, che rappresenta un passo importante nel ripristino del rispetto delle libertà fondamentali in Turchia; sottolinea tuttavia che tale rilascio non dovrebbe far dimenticare che molti altri giornalisti sono ancora in carcere;

20.

ribadisce la propria preoccupazione per la prassi di avviare procedimenti penali contro i difensori dei diritti umani, gli attivisti e i giornalisti che diffondono prove di violazioni dei diritti umani o sollevano altre questioni di interesse pubblico come contributo al dibattito di una società pluralista; sottolinea che detti procedimenti influiscono negativamente sulla percezione dell'opinione pubblica riguardo l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario; considera la criminalizzazione delle opinioni un ostacolo cruciale alla piena protezione dei diritti umani in Turchia e deplora le restrizioni sproporzionate alla libertà di espressione, di associazione e di riunione;

21.

è preoccupato per l'ampio margine d'interpretazione e di applicazione autorizzato dalla legge antiterrorismo e dal codice penale, in particolare nei casi in cui l'appartenenza a un'organizzazione terroristica non è stata provata e quando si ritiene che un'azione o una dichiarazione coincidano con gli obiettivi di un'organizzazione terroristica; esprime preoccupazione per le continue segnalazioni di torture e maltrattamenti nei commissariati di polizia e nelle carceri, per l'uso eccessivo della forza da parte dei funzionari di polizia durante le manifestazioni e per i mancati progressi nel deferimento alla giustizia dei funzionari statali accusati di violazioni dei diritti umani; sollecita la Turchia a rivedere la legge antiterrorismo in via prioritaria e a rispettare rigorosamente gli obblighi internazionali assunti nel campo dei diritti umani, modificando la legislazione nazionale in materia; si compiace per la decisione di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri una formazione interna sulla libertà di espressione e la libertà di stampa, nonché sul ruolo fondamentale della Corte europea dei diritti dell'uomo; esorta il governo turco a fornire in modo sistematico una formazione adeguata alle forze di polizia sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; sottolinea la necessità di istituire un meccanismo efficace per la gestione delle denunce concernenti la polizia; apprezzerebbe alcune misure supplementari intese a migliorare l'accesso diretto ai tribunali turchi da parte dei cittadini per la difesa dei loro diritti, al fine di ridurre il numero di ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo;

22.

insiste sul fatto che i processi in corso contro i giornalisti devono svolgersi in modo trasparente, nel rispetto dello Stato di diritto e garantendo condizioni adeguate, come ad esempio locali consoni al tipo di udienza, la distribuzione di trascrizioni accurate ai detenuti e la comunicazione d'informazioni ai giornalisti in merito alle accuse formulate nei loro confronti, facendo sì che le condizioni del processo non abbiano ripercussioni negative sulla sentenza; esprime profonda preoccupazione per le condizioni di detenzione cui sono soggetti i giornalisti; deplora l'assenza di dati precisi sul numero di giornalisti detenuti e sul numero di processi attualmente in corso contro giornalisti; invita le autorità turche a mettere queste informazioni a disposizione del pubblico;

23.

ricorda che la libertà di espressione e il pluralismo dei media sono al centro dei valori europei e che un'autentica società democratica, libera e pluralista esige una vera libertà di espressione; ricorda che la libertà di espressione non si applica solo alle informazioni o alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive, ma anche, in conformità della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, alle idee che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o una parte della popolazione; si rammarica del fatto che numerose disposizioni legislative, ad esempio gli articoli 301 e 318 e l'articolo 220, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 314, paragrafo 2, e gli articoli 285 e 288 del codice penale, nonché l'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafo 2, della legge antiterrorismo continuano a limitare la libertà di espressione; sottolinea che andrebbero presi provvedimenti con estrema urgenza per abolire la legislazione che prevede multe sproporzionate per i media (che sfociano, in alcuni casi, nella loro chiusura o nell'autocensura dei giornalisti o dei loro editori) e per modificare la legge 5651/2007 su Internet, che limita la libertà di espressione, restringe il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni e permette divieti di portata e durata sproporzionate nei confronti dei siti web; ribadisce pertanto i suoi appelli precedenti a completare la revisione del quadro giuridico sulla libertà di espressione e ad adeguarlo senza indugio alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

24.

esprime il proprio sostegno a favore del nuovo approccio adottato dalla Commissione che consiste nell'affrontare i temi relativi al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali, nonché alla giustizia e agli affari interni, nelle prime fasi del processo negoziale, con l'apertura dei relativi capitoli sulla base di piani d'azione chiari e dettagliati e la chiusura di tali capitoli come ultimo atto, sulla base di buoni risultati pienamente convincenti; ritiene che, data l'importanza vitale del proseguimento della riforma del sistema giudiziario in Turchia e del pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione e della libertà di stampa, dovrebbero essere profusi rinnovati sforzi per l'elaborazione della relazione di screening nel quadro del capitolo 23 relativo al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali; chiede alla Commissione, in linea con l'ordine del giorno positivo, di prendere in considerazione alcune misure che consentano l'apertura del capitolo 24 sulla giustizia e gli affari interni;

25.

esorta la Turchia a riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza rispetto al servizio militare obbligatorio, conformemente alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Erçep/Turchia; rileva con preoccupazione la mancata esecuzione della sentenza del 2006 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Ulke/Turchia che chiedeva l'adozione di una legge intesa a evitare il continuo perseguimento degli obiettori di coscienza a causa del loro rifiuto di svolgere il servizio militare;

26.

si compiace dell'attuazione della quasi totalità delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di valutazione del 2005 elaborate dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa; sottolinea la necessità di ulteriori progressi nell'ambito della legislazione in materia di corruzione e di misure generali contro detto fenomeno e chiede di aumentare la forza e l'indipendenza delle istituzioni coinvolte nella lotta contro la corruzione; esorta il governo ad attuare le restanti raccomandazioni del gruppo GRECO;

27.

sollecita la piena applicazione delle disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto a manifestare e chiede al ministero degli Interni di completare la revisione della legge sulle riunioni e le manifestazioni;

28.

accoglie con favore l'adozione, nell'agosto 2011, di una nuova normativa che modifica la legge del febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il campo di applicazione del ripristino dei diritti di proprietà di tutte le comunità non musulmane e sottolinea la necessità di garantire la sua piena attuazione; ricorda, tuttavia, l'urgenza di proseguire una riforma fondamentale e sostanziale nel campo delle libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in particolare consentendo alle comunità religiose di ottenere personalità giuridica, eliminando tutte le restrizioni alla formazione, alla nomina e alla successione del clero, riconoscendo i luoghi di culto degli alevi, conformandosi alle pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e dando seguito nel quadro giuridico ai pareri della Commissione di Venezia, e ribadisce la necessità di riconoscere pienamente i diritti di tutte le minoranze religiose; invita il governo turco ad assicurare che il monastero di San Gabriele, fondato nel 397 d.C., non venga privato delle sue terre e sia protetto nella sua interezza;

29.

ricorda che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nel processo di costruzione di una società inclusiva e diversificata, basata sul rispetto delle comunità e delle minoranze religiose; esorta il governo turco a prestare particolare attenzione ai materiali didattici nelle scuole, materiali che dovrebbero riflettere il pluralismo religioso ed etnico e la pluralità dei credi della società turca, eliminare la discriminazione e i pregiudizi e promuovere la piena accettazione di tutte le comunità e le minoranze religiose, e sottolinea la necessità di materiale didattico imparziale; plaude alla creazione della commissione per l'uguaglianza di genere in seno al ministero dell'Istruzione; prende atto con sollievo della liberazione degli studenti ingiustamente detenuti in prigione per 18 mesi per aver chiesto un'istruzione gratuita;

30.

ribadisce la necessità di rafforzare la coesione tra le regioni turche e tra le zone rurali ed urbane; sottolinea, a tal proposito, il ruolo particolare dell'istruzione e la necessità di risolvere le ampie disparità persistenti a livello regionale, per quanto riguarda la qualità dell'istruzione ed il tasso di iscrizione scolastica;

31.

esorta il governo della Turchia a onorare l'impegno assunto per il raggiungimento di elevati tassi di scolarizzazione e a garantire che la nuova riforma nel settore dell'istruzione rispecchi la necessità che i bambini, in particolare le bambine nelle zone rurali, continuino a studiare oltre l'istruzione obbligatoria e offra loro la possibilità di prendere decisioni in merito al proprio percorso scolastico a un'età in cui possono compiere scelte informate;

32.

incoraggia il governo a fare della parità di genere una priorità dei suoi sforzi di riforma, combattendo la povertà delle donne e aumentando la loro inclusione sociale e la partecipazione al mercato del lavoro; ribadisce la sua proposta di procedere con l'introduzione di un sistema di quote riservate al fine di garantire una presenza femminile significativa a tutti i livelli nelle imprese, nel settore pubblico e in politica; accoglie con favore gli sforzi del governo per aumentare la scolarizzazione delle ragazze grazie ai quali il divario di genere nell'istruzione primaria è stato quasi eliminato, e invita il governo ad adottare tutte le misure necessarie per diminuire il divario di genere anche nell'istruzione secondaria; accoglie altresì con favore l'aumento del numero di donne in seno alla Grande assemblea nazionale turca dopo le elezioni del giugno 2011 e invita i partiti politici a rafforzare ulteriormente l'impegno attivo e la partecipazione delle donne nella politica;

33.

accoglie con favore la firma e la ratifica da parte della Turchia, il 24 novembre 2011, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; invita il governo ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne e a continuare a intensificare i suoi sforzi preventivi a tutti i livelli nella lotta contro i delitti d'onore, la violenza domestica e il fenomeno dei matrimoni combinati e delle spose bambine, in particolare cooperando e raggiungendo un ampio consenso con i gruppi che militano a favore dei diritti delle donne, modificando la legge n. 4320 sulla protezione della famiglia per garantirne un ampio campo di applicazione indipendentemente dallo stato civile e dalla natura delle relazioni tra vittima e aggressore, compresi strumenti di ricorso giuridico e meccanismi di protezione efficaci, controllando rigorosamente l'attuazione di suddetta legge da parte della polizia, monitorandone con efficacia il pieno rispetto da parte dei comuni con l'obbligo di fornire sufficienti luoghi di rifugio per le donne e i minori in pericolo, garantendo la sicurezza dei rifugi, impiegando personale adeguato e mettendo in atto un sistema di assistenza per donne e minori che lasciano tali rifugi al fine di fornire loro un adeguato sostegno psicologico, assistenza legale e sanitaria e la capacità di reinserirsi nella società dal punto di vista economico e sociale; si compiace per gli sforzi del ministero per la Famiglia e le Politiche sociali volti ad aumentare il numero e la qualità dei rifugi e per la decisione del ministero di consentire anche ad enti privati di aprire tali rifugi come risorsa aggiuntiva per le donne e i minori in pericolo; accoglie con favore la recente circolare n. 18 del Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri che stabilisce che l'attuazione di misure di protezione nei casi di violenza domestica non dovrà più essere ritardata fino alla conclusione del procedimento giudiziario; accoglie con favore gli sforzi compiuti dal governo turco per potenziare la cooperazione sull'integrazione della dimensione di genere tra le autorità statali;

34.

esprime preoccupazione per il tasso sproporzionatamente elevato di povertà tra i minori; invita la Turchia a mettere a punto una strategia comprensiva per lottare contro la povertà e il lavoro minorile; accoglie con favore la ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali; esorta la Turchia a potenziare il suo impegno nella lotta contro la violenza domestica nei confronti dei bambini;

35.

esorta il governo a provvedere affinché l'uguaglianza a prescindere da genere, identità di genere, origine etnica o razziale, religione o credo, disabilità, età od orientamento sessuale sia garantita dalla legge ed effettivamente applicata, nonché rispettata dalla polizia; invita il governo turco ad allineare la propria legislazione all'acquis comunitario e ad adottare una normativa che istituisca una commissione antidiscriminazione e per la parità; rileva la necessità di adottare ulteriori azioni contro l'omofobia e ogni altro tipo di discriminazione, molestia o violenza per motivi di orientamento sessuale e identità di genere, in particolare includendo i motivi in parola in una legge antidiscriminazione; esprime profonda preoccupazione per le continue persecuzioni nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) basate sulla legge concernente gli illeciti e sulle disposizioni in materia di "comportamento immorale"; ribadisce il proprio appello al governo turco affinché ordini alle forze armate turche di sopprimere la classificazione dell'omosessualità come malattia "psicosessuale";

36.

invita la Turchia a dimostrare elasticità e a intensificare gli sforzi per una soluzione politica alla questione curda e chiede a tutte le forze politiche di lavorare insieme verso l'obiettivo di un rafforzamento del dialogo politico e un processo di ulteriore inclusione politica, culturale e socioeconomica e partecipazione dei cittadini di origine curda al fine di garantire il diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione; ritiene che, in tale contesto, il diritto all'istruzione nella lingua madre sia essenziale; invita il governo della Turchia a intensificare gli sforzi per promuovere ulteriormente lo sviluppo socioeconomico nel sud-est; ritiene che la riforma costituzionale fornisca un quadro molto utile per promuovere un'apertura democratica; ricorda che una soluzione politica può essere costruita solo su un dibattito aperto e veramente democratico sulla questione curda ed esprime preoccupazione per il gran numero di cause avviate contro scrittori e giornalisti che si occupano della questione curda e l'arresto da parte della polizia di vari politici, sindaci eletti a livello locale e membri dei consigli comunali, nonché di avvocati, dimostranti e difensori dei diritti umani curdi in relazione al processo KCK, e altre operazioni di polizia; esorta il governo turco a gettare le basi in modo pacifico affinché le personalità politiche di origine curda possano partecipare a un dibattito libero e pluralistico; sottolinea l'importanza di promuovere la discussione sulla questione curda in seno alle istituzioni democratiche, in particolare nella Grande assemblea nazionale turca;

37.

condanna con forza i recenti attacchi contro le sedi europee dei giornali turchi e chiede un'indagine coordinata su questi attacchi;

38.

accoglie con favore, attendendone una rapida attuazione, la recente dichiarazione del governo turco di voler riaprire una scuola per la minoranza greca sull'isola di Gökçeada (Imbros), che costituisce un passo positivo verso la conservazione del carattere biculturale delle isole turche di Gökçeada (Imbros) e Bozcaada (Tenedos), in linea con la risoluzione n. 1625(2008) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; rileva tuttavia la necessità di ulteriori iniziative per affrontare i problemi incontrati dai membri della minoranza greca in particolare in materia di diritti di proprietà;

39.

sottolinea la necessità urgente di allineare il quadro giuridico in materia di diritti dei lavoratori e diritti sindacali agli standard dell'UE, agli strumenti del Consiglio d'Europa e alle convenzioni dell'OIL, e di darne piena applicazione, poiché la rimozione di tutti gli ostacoli al pieno esercizio di tali diritti garantirà che il forte progresso economico che si registra attualmente vada di pari passo con un più ampia diffusione nella società turca della ricchezza generata dalla crescita economica, determinando così un maggiore potenziale di crescita; incoraggia pertanto tutte le parti del Consiglio economico e sociale a rafforzare il loro impegno e la loro cooperazione in modo da raggiungere i traguardi di riferimento per l'apertura del capitolo 19 inerente alla politica sociale e all'occupazione;

40.

esprime preoccupazione per la pratica di intentare procedimenti penali nei confronti dei sindacalisti, in particolare nel settore dell'istruzione, che chiedono migliori condizioni per quanto riguarda il lavoro, l'istruzione e il livello di vita, e che denunciano le violazioni dei diritti umani nell'interesse dei lavoratori e del pubblico e come contributo a una società pluralistica;

41.

invita il governo turco a promuovere la partecipazione piena e attiva delle organizzazioni dei consumatori al processo di consultazione legislativa e politica in materia di tutela dei consumatori e a prendere tutte le misure necessarie per sostenere e rafforzare il movimento dei consumatori; incoraggia le organizzazioni dei consumatori a unire le proprie forze al fine di aumentare la propria rappresentatività;

42.

accoglie con favore la diversificazione del mercato energetico della Turchia, ma incoraggia altresì il governo turco a valutare adeguatamente il rischio e la responsabilità per quanto riguarda gli attuali progetti di centrali nucleari, come quello di Akkuyu; sottolinea, a tal proposito, la necessità di conservare il patrimonio naturale, culturale e archeologico, nel pieno rispetto delle norme europee;

Instaurare relazioni di buon vicinato

43.

sostiene fermamente i negoziati in corso sulla riunificazione di Cipro sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite; sottolinea che deve essere raggiunta con urgenza una soluzione equa e praticabile alla questione cipriota e chiede alla Turchia e a tutte le parti interessate di lavorare intensamente e con buona volontà per un accordo globale; invita il governo della Turchia ad iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a trasferire Famagosta alle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede, parallelamente, alla Repubblica di Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto il controllo doganale dell'UE al fine di promuovere un clima favorevole ad una soluzione positiva dei negoziati in corso per la riunificazione e consentire ai turco-ciprioti di commerciare direttamente in modo legale e accettabile per tutti;

44.

incoraggia la Turchia ad intensificare il proprio sostegno al Comitato per le persone scomparse a Cipro;

45.

invita la Turchia a rinunciare a nuovi insediamenti di cittadini turchi a Cipro, dal momento che ciò continuerebbe a modificare l'equilibrio demografico e ridurrebbe la lealtà dei cittadini dell'isola nei confronti di un futuro Stato comune basato su un passato comune;

46.

esprime rincrescimento per le dichiarazioni della Turchia quanto alla sua intenzione di congelare le relazioni con la Presidenza dell'Unione europea nella seconda metà del 2012 in caso di mancata soluzione al problema di Cipro; ricorda che l'Unione europea si basa sui principi di leale cooperazione e di solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che la Turchia, come paese candidato, deve impegnarsi a intrattenere rapporti sereni con l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è prevista dal trattato sull'Unione europea;

47.

invita la Turchia a consentire un dialogo politico tra l'UE e la NATO revocando il proprio veto alla cooperazione UE-NATO che comprende Cipro e chiede pertanto alla Repubblica di Cipro di revocare il proprio veto alla partecipazione della Turchia all'Agenzia europea di difesa;

48.

prende atto della costante intensificazione degli sforzi da parte della Turchia e della Grecia per migliorare le loro relazioni bilaterali; si rammarica, tuttavia, del fatto che la minaccia di casus belli dichiarata dalla Grande assemblea nazionale turca nei confronti della Grecia non sia ancora stata ritirata e ritiene che il miglioramento delle relazioni bilaterali tra i due paesi dovrebbe portare al ritiro di detta minaccia; sollecita il governo turco a porre fine alle continue violazioni dello spazio aereo greco e ai voli militari turchi sulle isole greche;

49.

sottolinea che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai suoi 27 Stati membri e da tutti gli altri paesi candidati e fa parte dell'acquis comunitario; invita pertanto il governo della Turchia a firmarla e ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda la piena legittimità della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro in conformità dell'UNCLOS;

50.

esorta la Turchia e l'Armenia a procedere a una normalizzazione delle proprie relazioni con la ratifica, senza precondizioni, dei protocolli e l'apertura delle frontiere;

51.

ritiene che la Turchia sia un partner importante dell'UE nella regione del Mar Nero che è d'importanza strategica per l'UE; invita la Turchia a sostenere l'attuazione delle politiche e dei programmi dell'UE in questa regione e a contribuirvi attivamente;

Approfondire la cooperazione UE-Turchia

52.

deplora il rifiuto della Turchia di adempiere al proprio obbligo di attuare integralmente e in modo non discriminatorio il protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione CE-Turchia, nei confronti di tutti gli Stati membri; ricorda che questo rifiuto continua ad influenzare profondamente il processo negoziale e invita il governo della Turchia ad attuare integralmente il protocollo senza ulteriori indugi;

53.

sottolinea che l'Unione doganale UE-Turchia ha consentito a quest'ultima di raggiungere un elevato livello di allineamento in materia di libera circolazione delle merci e continua a incrementare il commercio bilaterale tra l'UE e la Turchia che, nel 2010, è stato pari a 103 miliardi di EUR; rileva, tuttavia, che la Turchia non sta procedendo ad una piena attuazione dell'Unione doganale e mantiene una legislazione che viola i suoi impegni quanto alla rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi, come le licenze di importazione, le restrizioni sulle importazioni di merci provenienti da paesi terzi in libera circolazione nell'UE, gli aiuti di Stato, l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, i requisiti per la registrazione di nuovi prodotti farmaceutici e un trattamento fiscale discriminatorio;

54.

ribadisce la ferma e forte condanna delle continue violenze terroristiche perpetrate dal PKK, che figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche, ed esprime la sua piena solidarietà alla Turchia; invita gli Stati membri dell'UE, in stretta collaborazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale, ad intensificare la cooperazione con la Turchia nella lotta contro il terrorismo e nella lotta contro la criminalità organizzata come fonte di finanziamento del terrorismo; invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare un adeguato dialogo informativo e gli scambi di informazioni con la Turchia sulle richieste di estradizione dal paese che non possono essere inoltrate per motivi giuridici o procedurali;

55.

deplora il ritardo nella presentazione alla Grande assemblea nazionale turca di atti legislativi volti a tutelare i diritti di profughi e richiedenti asilo; esprime preoccupazione per le continue segnalazioni di rimpatri di persone verso paesi nei quali possono essere a rischio di tortura o di altre violazioni dei diritti umani a causa di un rifiuto arbitrario di accesso alla procedura d'asilo;

56.

plaude ai progressi compiuti dalla Turchia nel campo dell'energia rinnovabile e sostiene ulteriori sforzi volti a incentivare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori; sottolinea il potenziale della Turchia per quanto riguarda le energie rinnovabili, soprattutto le significative risorse solari, eoliche e geotermiche e la possibilità che l'Unione europea importi dalla Turchia energia elettrica rinnovabile attraverso reti di trasmissione di corrente continua ad alta tensione di lunga percorrenza, contribuendo così non solo alla sicurezza energetica dell'UE, ma anche ai suoi obiettivi di energia rinnovabile;

57.

ribadisce il ruolo centrale della Turchia quale corridoio energetico dell'UE per le risorse di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq e al suo crescente mercato del greggio; sottolinea il ruolo strategico del previsto gasdotto Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro corridoio di trasporto del gas ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), per la sicurezza energetica dell'Unione europea; ritiene che, in considerazione del ruolo strategico e del potenziale della Turchia, anche per quanto riguarda gli investimenti dell'UE e una ulteriore cooperazione con l'Unione, sia necessario procedere ad una riflessione sul valore dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 relativo all'energia, al fine di promuovere il dialogo strategico UE-Turchia sull'energia;

58.

sottolinea il ruolo strategico della Turchia, politicamente e geograficamente, per la politica estera dell'Unione europea e la sua politica di vicinato; sottolinea il ruolo della Turchia come importante attore regionale in Medio Oriente, nei Balcani occidentali, in Afghanistan e Pakistan, nel Caucaso meridionale, in Asia centrale e nel Corno d'Africa e il suo ruolo quale fonte d'ispirazione per gli Stati arabi in fase di democratizzazione in settori significativi quali le riforme politiche ed economiche e il rafforzamento delle istituzioni; esprime il proprio sostegno agli sforzi compiuti dalla Turchia per contribuire al proseguimento del dialogo e della cooperazione ad alto livello tra l'Afghanistan e il Pakistan e saluta il processo di Istanbul avviato per rafforzare la cooperazione regionale tra l'Afghanistan e i suoi vicini; sostiene la salda posizione della Turchia e il suo forte impegno per le forze democratiche in Siria e ricorda il suo ruolo importante per la protezione dei rifugiati siriani; invita la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale a sostenere gli sforzi profusi dalla Turchia per far fronte alla dimensione umanitaria crescente della crisi siriana; invita l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo politico esistente sulle scelte e gli obiettivi di politica estera di reciproco interesse; invita la Turchia a sviluppare la propria politica estera nel quadro del dialogo e del coordinamento con l'Unione europea e ad allinearla progressivamente con quella dell'UE, al fine di creare preziose sinergie e rafforzare il potenziale di impatto positivo;

59.

ricorda l'importanza di un coordinamento e una cooperazione stretti tra la Turchia e l'UE sulla questione della proliferazione nucleare in Iran e ritiene che la Turchia possa svolgere un ruolo importante e costruttivo facilitando e promuovendo il dialogo con l'Iran su una rapida soluzione e garantendo pieno sostegno alle sanzioni contro l'Iran;

60.

ricorda l'ambizione della Turchia di stimolare e aiutare le transizioni democratiche e le riforme socioeconomiche nel Vicinato meridionale; osserva che la partecipazione delle istituzioni e delle organizzazioni non governative turche agli strumenti della PEV genererebbe effetti sinergici straordinari, in particolare in settori quali il potenziamento istituzionale e lo sviluppo socioeconomico e della società civile; ritiene che la cooperazione pratica debba essere completata da un dialogo strutturato tra l'UE e la Turchia per il coordinamento delle rispettive politiche di vicinato;

61.

accoglie con favore la ratifica, da parte della Turchia, del protocollo opzionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT), avvenuta il 27 settembre 2011, e invita la Turchia ad attuarne rapidamente i requisiti nella legislazione nazionale; esorta l'adozione di un meccanismo nazionale di attuazione senza indugi; esorta la Turchia a consentire agli osservatori internazionali l'accesso alle sue carceri;

62.

rinnova la sua richiesta al governo della Turchia di firmare e sottoporre a ratifica lo statuto della Corte penale internazionale, accrescendo così il contributo e l'impegno della Turchia a favore del sistema multilaterale globale;

*

* *

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale del Consiglio d’Europa, al Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.


(1)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 284.

(2)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 452.

(3)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 57.

(4)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 139.

(5)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 59.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0090.

(7)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 385.

(8)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 174.

(9)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 4.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/49


Giovedì 29 marzo 2012
Relazione sull'allargamento al Montenegro

P7_TA(2012)0117

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dal Montenegro (2011/2890(RSP))

2013/C 257 E/07

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione del 29 marzo 2010 tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 e l'allegato dal titolo "Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l'integrazione europea",

vista la decisione del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 sui progressi compiuti dal Montenegro nel processo di adesione (2),

vista la decisione del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2010, di accordare al Montenegro lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea (3),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla relazione 2011 sui progressi del Montenegro, del 12 ottobre 2011 (SEC (2011)1204),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 ottobre 2011 intitolata "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012" (COM(2011)0666),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 9 novembre 2010 relativa al parere della Commissione sulla domanda di adesione del Montenegro all'Unione europea (COM(2010)0670),

viste la dichiarazione e le raccomandazioni della terza riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro del 3-4 ottobre 2011,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che gli Stati membri dell'UE intendono avviare i negoziati di adesione con il Montenegro nel giugno 2012 e che la Commissione è stata invitata dal Consiglio europeo a proporre un quadro per i negoziati con tale paese;

B.

considerando che il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare i progressi del Montenegro sulla base di una relazione della Commissione;

C.

considerando che nel Montenegro il consenso politico sulle questioni inerenti all'UE rimane alto e che l'obiettivo di portare avanti il processo di adesione all'UE e alla NATO è una pietra angolare della sua politica estera, e considerando che gli sforzi per la riforma richiedono una forte volontà politica e un impegno prioritario ad affrontare le sfide future del processo di adesione;

D.

considerando che il Montenegro ha compiuto progressi notevoli nel soddisfare le sette priorità fondamentali identificate dalla Commissione nel 2010, in particolare i miglioramenti per quanto riguarda le attività parlamentari e il quadro elettorale, la professionalità della pubblica amministrazione, l'indipendenza del potere giudiziario, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la garanzia della libertà dei media e la cooperazione con la società civile;

E.

considerando che il Montenegro ha registrato una modesta ripresa economica congiuntamente ad un basso tasso d'inflazione, un afflusso significativo di investimenti esteri diretti e un lieve decremento del tasso di disoccupazione e che il paese ha attuato le disposizioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e associazione con l'UE;

F.

considerando che il Montenegro deve portare avanti in modo efficace ulteriori sforzi di riforma, attuando con efficacia il piano d'azione del governo sulle priorità chiave, accelerando la ripresa economica, garantendo contestualmente un adeguato controllo della spesa pubblica e del debito estero, in incremento rispetto all'anno precedente, secondo i dati relativi al 2011, mantenendo al contempo la stabilità fiscale, rafforzando e sviluppando le capacità amministrative e istituzionali necessarie per assumere i futuri obblighi derivanti dall'adesione all'UE;

Considerazioni generali

1.

accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di prevedere l'avvio dei negoziati di adesione con il Montenegro nel giugno 2012; invita gli Stati membri a non ritardare eccessivamente e indebitamente l'inizio dei colloqui dato che, ad oggi, il Montenegro ha compiuto notevoli progressi nel soddisfare i parametri richiesti;

2.

sottolinea la necessità di inviare un segnale positivo al Montenegro e ad altri paesi che stanno lavorando alacremente per soddisfare i criteri di adesione; crede fermamente che i paesi candidati e potenzialmente candidati debbano essere valutati esclusivamente sulla base dei propri meriti e dei progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di tali criteri e che la loro procedura di adesione non dovrebbe in alcun modo essere collegata ai progressi compiuti in altri paesi vicini o candidati, al fine di mantenere la credibilità del processo di allargamento;

3.

prende atto con soddisfazione del buon funzionamento dello strumento di assistenza preadesione (IPA) in Montenegro esorta sia il governo montenegrino che la Commissione a semplificare la procedura amministrativa per i finanziamenti IPA, al fine di renderli più accessibili alle organizzazioni più piccole e non governative, ai sindacati e agli altri beneficiari;

4.

si congratula con il Montenegro per aver raggiunto un elevato livello di conformità ai criteri di adesione, mediante l'ottenimento di risultati complessivamente soddisfacenti per quanto riguarda le principali priorità;

5.

sottolinea la necessità e l'importanza di perseguire sforzi completi e qualitativi per l'attuazione delle riforme, con particolare attenzione al settore dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; pone in rilievo che l'obiettivo più rilevante di tali sforzi va individuato nelle azioni di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, che rimarranno essenziali per tutto il processo di adesione del Montenegro; e invita le autorità montenegrine a continuare ad attuare in modo regolare i loro obblighi nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e associazione; è del parere che le istituzioni dell'UE si troveranno nella posizione migliore per monitorare e facilitare la riforma del sistema giudiziario una volta aperto il capitolo 23 dei negoziati di adesione;

6.

accoglie con favore la nuova strategia adottata dalla Commissione nei negoziati di adesione, che consiste nell'avviare i capitoli 23 e 24 all'inizio dei negoziati e si augura che questi due capitoli siano aperti quanto prima onde accelerare ulteriormente le riforme giudiziarie nel Montenegro;

7.

ricorda che l'UE si fonda sui valori della tolleranza e della parità di diritti per tutti i componenti della società; incoraggia il Montenegro a continuare a condurre un dialogo costruttivo tra le forze politiche con l'obiettivo di salvaguardare la coesione del carattere multietnico del paese e superare le rimanenti divisioni culturali e nazionali, nonché prevenire discriminazioni;

Criteri politici

8.

accoglie con favore le iniziative legislative adottate per migliorare il funzionamento del parlamento nazionale; raccomanda, tuttavia, di compiere ulteriori sforzi per rendere il processo legislativo più trasparente, aumentare la partecipazione dei cittadini nell'elaborazione della nuova legislazione mediante una consultazione ancor più stretta con gli attori della società civile, rafforzare le capacità amministrative del parlamento volte a migliorare la performance parlamentare sia nella legiferazione che nel controllo politico e democratico del potere esecutivo, nonché utilizzare più frequentemente e in modo più efficiente lo strumento delle audizioni consultive e di controllo e dare sistematicamente un seguito alle interrogazioni e alle richieste del parlamento al governo; più in particolare, raccomanda che le mansioni e i poteri della commissione competente siano potenziati affinché il parlamento possa esercitare un controllo adeguato ed efficace del processo di integrazione europea;

9.

accoglie con favore l'adozione di emendamenti alla legge sull'elezione dei consiglieri comunali e dei deputati al parlamento, in quanto una delle condizioni ancora da rispettare tra le sette priorità chiave; invita comunque le autorità montenegrine a integrare tali risultati legislativi con nuove azioni volte ad aumentare l'uguaglianza di genere che, nella pratica, non è ancora garantita;

10.

sottolinea il problema che le donne continuano ad essere gravemente sottorappresentate in seno al parlamento, nei posti dirigenziali di governo e nelle posizioni direttive del settore pubblico e privato; accoglie quindi con favore le nuove disposizioni secondo cui il 30 % dei candidati delle liste deve essere di sesso femminile; a tale proposito, è comunque preoccupato per il fatto che l'uguaglianza di genere, nella pratica, non è ancora garantita; esprime altresì preoccupazione per le diffuse violazioni dei diritti occupazionali delle donne, compreso il diritto alla parità retributiva; incoraggia le autorità montenegrine ad intensificare gli sforzi volti all'integrazione, a tutti i livelli, delle politiche di parità di genere e all'introduzione del principio della parità retributiva;

11.

plaude all'adozione di emendamenti alla legge sull'istruzione, che mette fine a una lunga controversia politica sullo status della lingua serba nel sistema scolastico del Montenegro; è del parere che questo compromesso positivo ponga in rilievo l'ampio consenso tra tutte le forze politiche sul carattere coesivo, ma anche multi-etnico e pluriconfessionale del paese;

12.

ritiene che la nuova strategia di riforma della pubblica amministrazione per il 2011-2016 costituisca un passo positivo volto a introdurre standard europei in materia di assunzione e promozione e misure intese a d aumentare l'efficienza dell'amministrazione dello Stato; invita il governo montenegrino a migliorare i principali elementi del sistema amministrativo vigente che registrano uno scarso rendimento in termini di processo decisionale e organizzazione delle attività del governo, compreso il sistema di delega e decentramento del potere, al fine di creare una funzione pubblica de-politicizzata e professionale, il cui operato sia efficace e imparziale; invita le autorità a dare priorità al buon governo, a contribuire alla graduale evoluzione di una cultura giuridico-amministrativa e ad affrontare il problema del sovraccarico di strutture amministrative oberate;

13.

prende atto dei progressi nella riforma del sistema giudiziario, in particolare nella riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali, nell'adozione di misure volte a rafforzare l'indipendenza, la responsabilità, l'imparzialità e l'efficienza di giudici e pubblici ministeri, che è una delle priorità fondamentali, e in un'applicazione più sistematica, da parte del Consiglio giudiziario e della magistratura, di procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e pubblici ministeri sospettati; invita il Parlamento montenegrino ad adottare disposizioni costituzionali volte a rafforzare l'indipendenza e la responsabilità legali del sistema giudiziario, come anche l'indipendenza giuridica e l'autonomia professionale del Consiglio giudiziario e del Consiglio dei pubblici ministeri; sottolinea la necessità di monitorare più efficacemente le regole in materia di corruzione e conflitto d'interesse; invita alla razionalizzazione del sistema giudiziario a fini di efficienza giudiziaria, dato che il Montenegro continua ad essere uno dei paesi con il maggior numero pro capite di tribunali di base, magistrati, pubblici ministeri e personale amministrativo in Europa;

14.

invita le autorità montenegrine a concentrarsi sulla selezione dei giudici e dei pubblici ministeri, sulla loro indipendenza finanziaria e sull'attuazione rigorosa dei provvedimenti disciplinari nei confronti di giudici e pubblici ministeri in caso di irregolarità; chiede altresì alle autorità di aumentare la trasparenza del sistema giudiziario; reitera la sua richiesta che siano garantite la prevedibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini; chiede che il bilancio destinato al sistema giudiziario sia dotato di congrui finanziamenti, infrastrutture e formazione al fine di migliorare l'efficienza di tale settore; ritiene importante stabilire criteri comuni per la formazione giudiziaria, che saranno applicati dal Centro di formazione giudiziaria;

15.

accoglie con favore gli ulteriori progressi nell'adozione di una legislazione anticorruzione, in particolare la nuova legge sugli appalti pubblici, la legge sul finanziamento dei partiti politici e le modifiche alla legge sul conflitto di interessi; rileva, tuttavia, che la nuova normativa in materia di appalti pubblici potrebbe risultare più restrittiva di quella precedente e potrebbe pertanto scoraggiare la denuncia dei casi di corruzione; è preoccupato del ruolo forte dei rappresentanti dei partiti politici in seno alla commissione per la prevenzione dei conflitti d'interessi, che è responsabile dell'attuazione delle nuove modifiche alla legge sul conflitto di interessi; è del parere che l'attuale progetto di legge sul libero accesso alle informazioni possa limitare l'accesso alle informazioni, riducendo di conseguenza la possibilità delle organizzazioni della società civile e dei media di denunciare i casi di corruzione; rileva che la corruzione è ancora diffusa in molti settori e continua a costituire un problema particolarmente preoccupante, in grado di causare un onere ingente per le finanze pubbliche;

16.

incoraggia il governo ad attuare in maniera coerente la legislazione anticorruzione e la normativa sul finanziamento di partiti politici e campagne elettorali; invita le autorità di contrasto competenti a portare avanti in modo esauriente le iniziative anticorruzione e far sfociare in condanne un maggior numero di casi di corruzione, compresi quelli ad alti livelli, esorta le autorità montenegrine a introdurre meccanismi più mirati per la corretta attuazione e il monitoraggio delle iniziative e dei progetti anti-corruzione e per migliorare la cooperazione tra agenzie e lo scambio di informazioni in particolare tra la polizia e i pubblici ministeri; incoraggia il Parlamento montenegrino a rafforzare il suo ruolo di controllo nei confronti delle autorità anti-corruzione; invita le autorità a far più luce su presunti casi di corruzione, segnatamente quelli riguardanti alcune privatizzazioni; chiede alla Commissione di valutare l'impatto e i risultati conseguiti attraverso l'assegnazione dei fondi UE nella riforma del sistema giudiziario e nella lotta alla corruzione;

17.

sottolinea la necessità di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità amministrative e investigative della polizia e delle autorità giudiziarie al fine di migliorare l'efficienza di tali organismi; ritiene importante intensificare gli sforzi in materia di trattamento efficace delle informazioni sulla criminalità ed estendere ulteriormente la cooperazione internazionale e regionale nella lotta alla criminalità organizzata, soprattutto in materia di riciclaggio di denaro e contrabbando;

18.

pur riconoscendo i progressi compiuti in campo legislativo per garantire la libertà di espressione nei media, continua a osservare presunti casi di intimidazione e violenza fisica nei confronti di giornalisti e notizie riguardanti la limitazione della libertà dei media; è preoccupato per l'arretrato giudiziario in istanze di diffamazione nei confronti di media e giornalisti;

19.

invita le autorità montenegrine ad approfondire le indagini sui casi di violenza fisica e intimidazione nei confronti di giornalisti e a dimostrare il loro impegno a favore di media liberi da interferenze politiche; esorta le autorità a indagare seriamente e a perseguire le uccisioni e gli attacchi dei giornalisti, come anche l'incendio dei veicoli del quotidiano Vijesti nonché a perseguire i responsabili dell'attacco alla troupe della rete televisiva Vijesti nel novembre 2011 a Humci vicino Nikšić; invita le autorità montenegrine a garantire l'indipendenza degli organi di regolamentazione e di provvedere a tutte le condizioni necessarie affinché l'organismo di autoregolamentazione dei mezzi di comunicazione possa iniziare a funzionare in base ai migliori standard europei; chiede al governo montenegrino di proporre una modifica della normativa vigente sulla libertà d'informazione affinché non conduca a limitazioni per quanto riguarda l'accesso all'informazione e la trasparenza; invita i giornalisti a osservare l'etica professionale e gli standard in materia di rispetto della privacy e dignità nei media;

20.

accoglie con favore gli sforzi del governo per migliorare la cooperazione con le organizzazioni non governative e chiede che nel processo decisionale e legislativo si proceda a consultazioni continue della società civile; accoglie con favore il fatto che le istituzioni statali abbiano nominato dei referenti per le ONG e che molte di queste istituzioni abbiano stabilito i criteri e le procedure per la selezione dei rappresentanti della società civile presso i gruppi di lavoro pertinenti istituiti dal governo; sottolinea tuttavia l'importanza di rafforzare anche il dialogo con i sindacati e le organizzazioni della società civile che rappresentano o che si occupano dei gruppi più vulnerabili e delle questioni di parità di genere;

21.

si compiace della situazione generalmente soddisfacente riguardo alle relazioni interetniche, compresa la gestione di questioni sensibili, quali l'appartenenza etnica e la lingua, nel censimento della popolazione; rileva con soddisfazione che il quadro legislativo relativo alle politiche antidiscriminatorie e alla tutela delle minoranze è in gran parte già stato istituito e comprende il Consigliere del Primo Ministro per i diritti umani e la tutela da discriminazioni; sottolinea che occorre compiere ulteriori sforzi ai fini della sua attuazione; invita le autorità montenegrine ad adottare misure aggiuntive per garantire una migliore rappresentanza delle minoranze nelle istituzioni pubbliche a livello nazionale e locale, poiché gli appartenenti alle minoranze sono sottorappresentati in seno alle istituzioni pubbliche; esorta le autorità a combattere la discriminazione nei confronti delle comunità rom, ashkali ed egiziane e a migliorarne le condizioni di vita, l'accesso alla sicurezza sociale, alla sanità, all'istruzione, agli alloggi e ai servizi di collocamento; esorta inoltre le autorità governative e locali ad iscriversi al Quadro europeo per le strategie nazionali di inclusione dei Rom lanciando e presentando una strategia nazionale decennale di inserimento dopo la scadenza dell'attuale strategia (2008-2012) per migliorare la condizione delle popolazioni rom, ashkali ed egiziana;

22.

accoglie con favore la recente adozione della legge antidiscriminazione, che menziona esplicitamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere e chiede la corretta attuazione del quadro legislativo vigente in materia di antidiscriminazione; invita le autorità montenegrine a rafforzare le misure per l'attuazione quadro giuridico e istituzionale del Paese in materia di diritti delle persone LGBT; incoraggia le autorità a adottare misure finalizzate all'astensione da qualsiasi azione intimidatoria nei confronti delle organizzazioni e delle persone LGBT e a fare il possibile per prevenire attacchi alla comunità LGBT;

23.

sottolinea che il Montenegro ha ratificato le otto principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui diritti dei lavoratori nonché la Carta sociale europea riveduta; evidenzia che, sebbene i principali diritti lavorativi e sindacali siano contemplati nel codice del lavoro, permangono ancora restrizioni; esorta il Montenegro a consolidare ulteriormente i diritti in ambito lavorativo e sindacale; pone l'accento sull'importante ruolo del dialogo sociale e incoraggia il governo montenegrino ad accrescere le proprie ambizioni nell'ambito del Consiglio sociale e a rafforzare ulteriormente tale organo; sottolinea l'importanza di migliorare la trasparenza e l'efficacia di quest'ultimo;

24.

sottolinea che tutti i partiti politici, a prescindere dalla comunità che rappresentano, devono sforzarsi di mantenere un clima politico costruttivo e maturo ed evitare di farsi impartire istruzioni politiche da paesi terzi;

25.

incoraggia il Montenegro a rafforzare il quadro normativo che disciplina i diritti delle persone con disabilità e a migliorare il loro accesso all'occupazione, ivi compreso nelle istituzioni pubbliche; invita le autorità ad adeguare i locali pubblici alle loro esigenze e a portare avanti campagne di sensibilizzazione sull'inclusione sociale delle persone diversamente abili;

26.

rileva che attualmente in Montenegro vi sono circa 15 000 profughi, sfollati interni e sfollati provenienti da Croazia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, invita il governo montenegrino a trovare una soluzione duratura e sostenibile al problema, attuando pienamente la sua strategia in materia e compiendo ulteriori sforzi per fornire uno status giuridico agli sfollati; ritiene importante il loro ritorno nei loro paesi d'origine come anche la necessità di rimuovere i rimanenti ostacoli tra i paesi della regione onde facilitare il rientro; a tale proposito, prende atto con soddisfazione del ruolo pro-attivo del Montenegro nel programma regionale "Belgrade Initiative" e dell'adozione di un piano d'azione per attuare la strategia per la soluzione permanente della questione dei profughi e degli sfollati interni in Montenegro;

Criteri economici

27.

si congratula con il Montenegro per aver saputo mantenere la sua stabilità macroeconomica, pur prendendo atto di una previsione di rallentamento della crescita economica e del perdurare di un elevato tasso di disoccupazione; incoraggia il governo ad accelerare la ripresa dalla grave recessione economica del 2009, mantenendo al contempo la stabilità fiscale, perseguendo politiche fiscali più prudenti e la riduzione del debito pubblico al fine di creare un solido progresso economico con l'obiettivo di migliorare il tenore di vita;

28.

plaude all'adozione di importanti riforme strutturali, come quelle relative al sistema pensionistico pubblico, alla razionalizzazione del pubblico impiego e al nuovo regime di finanziamento delle autonomie locali; incoraggia il Montenegro a portare avanti le riforme strutturali, in particolare il potenziamento dello Stato di diritto, delle infrastrutture fisiche e delle risorse umane e a continuare a introdurre ulteriori misure per la rimozione delle barriere commerciali e il miglioramento del contesto imprenditoriale nonché ad aumentare la flessibilità del mercato del lavoro e la competitività delle esportazioni; resta preoccupato per i notevoli livelli dell'occupazione e dell'economia informali, che comportano sfide significative per l'economia e la società del paese;

29.

accoglie con favore l'adozione della strategia di sviluppo per piccole e medie imprese per il periodo 2011-2015 e la strategia per la promozione della competitività su piccola scala per il periodo 2011-2015; incoraggia il governo a migliorare il coordinamento delle varie istituzioni che operano nella zona, per raccogliere dati migliori sulle PMI e rafforzare il sistema di registrazione unificato delle imprese al fine di garantire l'effettiva attuazione di tali strategie;

Capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione

30.

invita il governo montenegrino a migliorare in modo sostanziale le capacità istituzionali e amministrative nonché la collaborazione e il coordinamento connessi all'adesione tra le istituzioni statali competenti; sollecita al proposito le autorità a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero degli affari esteri e dell'integrazione, potenziando nel contempo le capacità dei ministeri che si occupano di settori chiave dell'acquis; invita le autorità ad affrontare la frammentazione del sistema amministrativo e la duplicazione delle competenze nonché a sviluppare capacità decisionali presso i ministeri competenti con l'obiettivo di migliorare la qualità della legislazione rafforzando, in ultima analisi, lo Stato di diritto;

31.

accoglie con favore l'adozione del piano di governo che delinea la politica energetica del Montenegro fino al 2030 e prende atto che la riforma del settore energetico rappresenta una sfida particolarmente importante per il paese, sollecita le autorità ad accelerare i progressi nel campo della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dell'efficienza energetica, nonché a portare avanti gli sforzi verso la costituzione di un contesto normativo che favorisca un maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori, come richiesto dal pertinente acquis dell'UE in materia di energie rinnovabili;

32.

invita il Montenegro a compiere progressi quanto all'allineamento della legislazione nazionale all'acquis per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali, l'accesso alla giustizia, la responsabilità ambientale e le disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica degli aspetti transfrontalieri; sollecita le autorità ad integrare in modo più sistematico le questioni relative all'ambiente e al cambiamento climatico nelle altre politiche settoriali; ritiene particolarmente importante affrontare le questioni dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e dello scarsamente regolamentato sistema di gestione dei rifiuti, nonché introdurre sanzioni penali più severe per tutti coloro che violano la normativa applicabile ed istituire un efficiente sistema di monitoraggio delle ispezioni; inoltre, ribadisce in generale la necessità di porre rimedio alla ripartizione poco chiara delle competenze tra le autorità e alla mancanza di coerenza delle loro azioni che ostacola notevolmente i progressi in materia di tutela ambientale;

33.

ricorda che oltre il 25 % della biodiversità in Europa si trova nella regione dei Balcani occidentali e che molti piccoli e grandi fiumi e laghi – i maggiori sono il fiume Moraca e il lago di Sentari – sono l'habitat per molte specie rare; invita le autorità montenegrine a riconsiderare i progetti di costruzione di grandi centrali idroelettriche e di affidarsi principalmente all'energia fornita da tali fonti; ricorda la necessità di elaborare una strategia energetica nazionale che tenga conto delle molteplici fonti di energia rinnovabili, compresa l'energia idroelettrica su piccola scala, la necessità di rispettare anche il patrimonio naturale sancito dalla Costituzione, che definisce il Montenegro uno Stato ecologico, e il fatto che il patrimonio naturale e il turismo sono due importanti pilastri dell'economia montenegrina; esorta le autorità montenegrine a svolgere sempre valutazioni di impatto ambientale e sociale prima di adottare qualsiasi decisione sulla costruzione di nuovi impianti, conformemente agli standard dell'Unione europea e internazionali, come le convenzioni di Aarhus e Espoo; esorta inoltre le autorità montenegrine ad impegnarsi in ampie e trasparenti consultazioni pubbliche, anche con le pertinenti organizzazioni della società civile, al momento di pianificare future centrali idroelettriche nonché a rendere di dominio pubblico le decisioni in materia, le perizie e altra documentazione;

34.

si congratula con il Montenegro per essere divenuto una destinazione turistica mondiale con un elevato potenziale di ulteriore sviluppo; rileva, tuttavia, i possibili rischi ambientali derivanti dal turismo e invita il governo ad adottare ulteriori misure per proteggere la natura, anche lungo la costa dell'Adriatico;

35.

invita il governo montenegrino ad accelerare i progressi nella costituzione delle strutture necessarie per gestire la politica agricola comune, quali un organismo pagatore e un sistema integrato di gestione e controllo; chiede progressi nella politica agricola e di sviluppo rurale, anche attraverso la prosecuzione degli sforzi in materia di definizione delle politiche e utilizzo degli aiuti finanziari disponibili;

36.

si congratula con il Montenegro per aver aderito all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC del 17 dicembre 2011, è del parere che l'ingresso nell'OMC fornirà un ambiente più trasparente, prevedibile e attraente per il commercio e gli investimenti stranieri;

37.

invita le autorità montenegrine ad attuare la pertinente legislazione in materia di indipendenza della banca centrale, finanziamento monetario, accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie pubbliche e protezione dell'euro; rileva che le implicazioni per il sistema monetario del Montenegro dovranno essere definite dettagliatamente e affrontate nei futuri negoziati di adesione;

38.

si congratula con il Montenegro per l'attuazione, finora soddisfacente, del regime di esenzione dai visti con l'area Schengen, entrato in vigore il 19 dicembre 2009; sollecita tuttavia le autorità ad aggiornare le capacità amministrative del ministero degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea nonché della sua rete diplomatica e consolare, creando tra l'altro un collegamento on line tra il regime nazionale di rilascio dei visti di tale ministero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e introducendo un visto autoadesivo rispondente a criteri di sicurezza;

Cooperazione regionale

39.

si congratula con il Montenegro per il suo impegno e il suo ruolo costruttivo nel contribuire alla stabilità regionale e rafforzare le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi dei Balcani occidentali; prende atto con soddisfazione della partecipazione pro-attiva del Montenegro a diverse iniziative regionali nell'Europa sudorientale; sottolinea in particolare l'impegno del Montenegro per la sottoscrizione di accordi di estradizione con la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia, la conclusione di accordi di cooperazione con i servizi di intelligence finanziaria di altri paesi e l'adesione, il 7 novembre 2011, alla dichiarazione dei ministri degli Esteri di Serbia, Montenegro, Croazia e Bosnia-Erzegovina intesa a risolvere la questione dei rifugiati nella regione;

40.

accoglie con favore l'impegno, sia del Montenegro che della Serbia, ad intrattenere relazioni bilaterali con basi più solide; incoraggia i leader politici e religiosi di entrambi i paesi a continuare a migliorare il clima di dialogo interetnico e interreligioso al fine di giungere ad un accordo che disciplini la posizione della Chiesa ortodossa serba in Montenegro; invita la Commissione a prestare attenzione, contestualmente ai negoziati di adesione, ai rapporti tra la Chiesa ortodossa montenegrina e la Chiesa ortodossa serba, poiché il miglioramento dei rapporti fra le due Chiese e comunità attive nel paese influenzerà positivamente il clima politico in Montenegro;

41.

prende atto con soddisfazione delle relazioni di buon vicinato tra il Montenegro e la Croazia; accoglie con favore l'accordo di cooperazione tra forze dell'ordine montenegrine e croate che funge da quadro per interventi congiunti in diversi settori d'attività della polizia quali la prevenzione della criminalità, il controllo delle frontiere e lotta contro forme complesse di criminalità organizzata regionale e internazionale; accoglie con favore l'istituzione di una commissione congiunta tra il Montenegro e la Croazia e prende atto con soddisfazione che le due parti hanno convenuto di rispettare la decisione del Corte internazionale di giustizia sulla questione, tuttora irrisolta, della proprietà del territorio della penisola di Prevlaka;

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento del Montenegro.


(1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.

(2)  Cfr. Conclusioni del Consiglio europeo (00139/1/2011) del 9 dicembre 2011.

(3)  Cfr. Conclusioni del Consiglio europeo (00030/1/2010) del 16-17 dicembre 2010.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/56


Giovedì 29 marzo 2012
Quadro in materia di governo societario per le imprese europee

P7_TA(2012)0118

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 su un quadro in materia di governo societario delle imprese europee (2011/2181(INI))

2013/C 257 E/08

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione, del 5 aprile 2011, sul quadro dell'Unione europea in materia di governo societario (COM(2011)0164),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle questioni deontologiche in relazione alla gestione delle società (1),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0051/2012),

Approccio globale

1.

accoglie positivamente la revisione del quadro dell'Unione europea in materia di governo societario avviata dalla Commissione con il Libro verde;

2.

si rammarica tuttavia dell'esclusione dal Libro verde di questioni importanti sotto il profilo del governo societario quali il processo decisionale del consiglio di amministrazione, la responsabilità e l'indipendenza degli amministratori, i conflitti di interesse o la partecipazione degli azionisti;

3.

deplora che il Libro verde si concentri sul sistema monistico a scapito della struttura dualistica, che è rappresentata altrettanto ampiamente in Europa; sottolinea che, nella sua revisione del quadro dell'UE in materia di governo societario, la Commissione deve tenere conto dei diritti e dei doveri conferiti ai vari organi societari dalle legislazioni nazionali, e in particolare delle differenze tra sistemi monistici e dualistici; segnala che, nelle pagine seguenti, il termine "consiglio di amministrazione" è utilizzato essenzialmente per fare riferimento alla funzione di controllo degli amministratori, che, in una struttura dualistica, è di norma esercitata dal consiglio di sorveglianza;

4.

sottolinea l'importanza di creare, all'interno dell'UE, un settore delle imprese più trasparente, stabile, affidabile e responsabile, caratterizzato da un miglior governo societario; ritiene che il settore delle imprese, oltre a garantire migliori risultati economici e la creazione di posti di lavoro dignitosi, dovrebbe essere in grado di tener conto, nell'ambito delle prassi utilizzate, delle istanze di carattere sociale, etico e ambientale nonché di dare prova di responsabilità nei confronti dei lavoratori, degli azionisti e della società nel suo complesso;

5.

è tuttavia del parere che la buona governance, da sola, non possa impedire l'assunzione di rischi eccessivi; auspica pertanto l'indipendenza del controllo interno e della revisione contabile nonché una regolamentazione rispettosa delle diverse culture aziendali dell'UE;

6.

considera presupposti di una buona governance la responsabilità e la trasparenza della società nei confronti dei dipendenti, degli azionisti e, ove pertinente, di altri soggetti interessati;

7.

ritiene opportuno promuovere ulteriormente la definizione di governo societario, fornita dall'OCSE nel 2004, secondo cui esso coinvolge una serie di rapporti tra dirigenza, consiglio di amministrazione e azionisti di una società nonché altri soggetti interessati;

8.

ritiene che, sulla scia della crisi finanziaria, sia possibile trarre insegnamenti dai principali fallimenti nel mondo degli affari;

9.

sottolinea, a tale proposito, la necessità di richiamare l'attenzione sull'importante ruolo svolto dai diversi comitati (per il controllo interno e la revisione contabile nonché, negli Stati membri in cui sono presenti, per le remunerazioni e le nomine) nell'ambito della buona governance di una società, e invita la Commissione a potenziare tale ruolo;

10.

è favorevole a un pacchetto di misure di base dell'UE in materia di governo societario, applicabile a tutte le società quotate; osserva che le misure in questione dovrebbero essere rapportate al tipo di società nonché alle dimensioni e alla complessità della stessa;

11.

ritiene che le iniziative riguardanti il governo societario dovrebbero andare di pari passo con quelle proposte dalla Commissione in materia di responsabilità sociale delle imprese; è del parere che, soprattutto nell'attuale contesto socio-economico, la responsabilità sociale delle imprese, abbinata al governo societario, possa eventualmente contribuire a creare legami più stretti tra le imprese e l'ambiente sociale in cui crescono e operano;

12.

sottolinea che l'iniziativa sul fair play finanziario costituisce un esempio di buona prassi di governo societario nello sport; invita altri settori ed enti pubblici a esaminare più approfonditamente le misure in questione al fine di applicarne alcuni dei principi fondamentali;

13.

invita la Commissione a sottoporre tutte le proposte legislative sul governo societario dalla stessa esaminate a una valutazione d'impatto incentrata sia sugli obiettivi da conseguire che sulla necessità di preservare la competitività delle imprese;

Consigli di amministrazione

14.

sottolinea che nei sistemi monistici occorre operare una netta distinzione tra le funzioni del presidente del Consiglio di amministrazione e quelle dell'amministratore delegato; osserva tuttavia che la regola appena citata dovrebbe essere rapportata alle dimensioni e alle specificità della società;

15.

pone l'accento sul fatto che i consigli di amministrazione devono essere composti da persone provenienti da diversi contesti nonché dotate di varie competenze ed esperienze; rileva che, in tal senso, la composizione dei consigli di amministrazione delle società dovrebbe essere rapportata alla complessità delle attività dalle stesse svolte; osserva altresì che spetta agli azionisti garantire il giusto equilibro di competenze all'interno del consiglio di amministrazione;

16.

è del parere che le strategie di selezione del personale, ove utilizzate, dovrebbero essere improntate alla specificità, e che alle stesse sia opportuno applicare il principio "rispetta o spiega"; sottolinea che l'elaborazione e l'approvazione di documenti strategici come quelli in oggetto è di competenza esclusiva degli azionisti;

17.

invita le società ad applicare metodi trasparenti e meritocratici nel campo delle risorse umane nonché a sviluppare e promuovere efficacemente i talenti e le competenze, senza distinzioni di genere; sottolinea che le società sono tenute a garantire parità di trattamento e pari opportunità sul lavoro per tutti, a prescindere dal genere, nonché a contribuire a un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata sia per gli uomini che per le donne;

18.

sottolinea l'importanza della disponibilità di abilità e competenze ampie e diversificate all'interno dei consigli di amministrazione

19.

invita la Commissione a presentare quanto prima dati aggiornati e completi concernenti la rappresentanza femminile in seno a tutti i tipi di impresa nell'UE nonché le misure obbligatorie e facoltative adottate dalle imprese e quelle recentemente introdotte dagli Stati membri al fine di incrementare detta presenza; la invita inoltre a formulare nel corso del 2012, in seguito a tale esercizio e qualora le azioni intraprese dalle aziende e dagli Stati membri dovessero rivelarsi insufficienti, proposte legislative – che comprendano quote – per portare la rappresentanza femminile negli organi direttivi delle imprese al 30 % entro il 2015 e al 40 % entro il 2020, tenendo comunque conto delle responsabilità degli Stati membri e delle loro specificità economiche, strutturali (ad esempio per quanto riguarda le dimensioni delle imprese interessate), giuridiche e regionali;

20.

pone l'accento sulla necessità che gli amministratori dedichino un tempo sufficiente allo svolgimento delle rispettive funzioni; è tuttavia del parere che non sia auspicabile l'introduzione di norme valide universalmente; ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fissare determinati limiti applicabili al numero di consigli di amministrazione di cui un amministratore può essere membro; sottolinea che così facendo si contribuirebbe ad aumentare la frequenza delle riunioni dei consigli di amministrazione e a migliorare la qualità degli organismi di sorveglianza interni; sottolinea l'importanza di un atteggiamento di piena trasparenza e apertura da parte dei membri del consiglio di amministrazione per quanto concerne gli altri incarichi svolti;

21.

conviene che le valutazioni periodiche esterne costituiscono un valido strumento per la valutazione dell'efficacia delle prassi di governo societario; è tuttavia del parere che tali valutazioni non dovrebbero essere obbligatorie;

22.

ritiene che i dirigenti e i membri del consiglio di sorveglianza abbiano la precisa responsabilità di seguire i corsi di formazione e di perfezionamento professionale necessari per lo svolgimento delle rispettive funzioni, avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza della società;

23.

sostiene la divulgazione delle politiche retributive e delle relazioni annuali sulle remunerazioni nell'ambito delle società, previa approvazione dell'assemblea degli azionisti; sottolinea tuttavia che, ai fini di una maggiore trasparenza, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre obblighi più ampi in materia di divulgazione delle remunerazioni dei singoli amministratori, ivi inclusi quelli senza incarichi esecutivi;

24.

ritiene necessario rafforzare la vigilanza e introdurre nuove regole al fine di proibire qualsiasi pratica scorretta in materia di retribuzioni, bonus e compensi versati agli amministratori con incarichi esecutivi di società finanziarie o non finanziarie salvate dal governo di uno Stato membro; ritiene che, ove necessario, dovrebbero essere intraprese azioni legali per impedire l'utilizzo improprio dei fondi pubblici di salvataggio;

25.

chiede politiche di remunerazione sostenibili nel lungo periodo basate sulle prestazioni a lungo termine dell'individuo e dell'impresa in cui opera;

26.

ritiene che l'aumento delle remunerazioni degli amministratori dovrebbe essere compatibile con la redditività a lungo termine delle società in cui operano;

27.

è favorevole all'inserimento di elementi legati alla sostenibilità a lungo termine nella componente variabile della retribuzione dei dirigenti; suggerisce, a titolo di esempio, di subordinare una percentuale della loro retribuzione variabile al raggiungimento di obiettivi di responsabilità sociale dell'impresa, magari nei settori della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché della soddisfazione professionale dei dipendenti;

28.

osserva che il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'esame e dell'approvazione della strategia della società, anche per quanto concerne l'approccio adottato da quest'ultima in materia di rischi, e che lo stesso è tenuto a riferire opportunamente agli azionisti in merito, per quanto possibile senza divulgare informazioni che possano arrecare danno all'impresa, ad esempio rispetto alla concorrenza; ritiene giusto tenere conto anche dei rischi ambientali e sociali nella misura in cui questi ultimi incidono in maniera rilevante sulla società, così come già previsto dalla legislazione dell'UE;

Azionisti

29.

è del parere che sia opportuno incoraggiare l'impegno attivo degli azionisti nelle società partecipate attraverso un potenziamento del ruolo degli stessi, fermo restando che il coinvolgimento in oggetto dovrebbe rimanere una libera scelta e non trasformarsi un obbligo;

30.

ritiene tuttavia opportuno valutare la possibilità di introdurre misure volte a incentivare gli investimenti a lungo termine nonché un obbligo di piena trasparenza del voto per i titoli azionari presi in prestito, ad eccezione delle azioni al portatore; è del parere che sia opportuno riconsiderare il comportamento degli investitori istituzionali inteso a generare liquidità e a conservare rating positivi, dal momento che esso favorisce solo partecipazioni azionarie a breve termine da parte di tali investitori;

31.

osserva che la direttiva sui diritti degli azionisti (2) sancisce il principio della parità di trattamento degli azionisti stessi, e che pertanto questi ultimi (siano essi istituzionali o meno) hanno tutti ugualmente titolo a ricevere informazioni dalla società, a prescindere dalle partecipazioni azionarie detenute;

32.

chiede alla Commissione di avanzare adeguate proposte relative a orientamenti validi su scala europea e riguardanti la natura delle informazioni divulgate agli azionisti nell'ambito delle relazioni annuali delle società; è dell'avviso che tali informazioni dovrebbero essere eloquenti e di elevata qualità;

33.

constata che sul mercato manca una prospettiva di lungo termine ed esorta la Commissione a riesaminare tutta la legislazione pertinente al fine di valutare l'eventuale esistenza di requisiti che abbiano accidentalmente favorito la predilezione per il breve termine; accoglie positivamente, in particolare, la proposta della Commissione di rinunciare all'obbligo di presentare relazioni trimestrali previsto dalla direttiva sulla trasparenza in quanto contributo non rilevante all'informazione degli azionisti il cui unico effetto è quello di creare opportunità commerciali a breve termine;

34.

valuta con favore la messa a punto di codici di gestione (Stewardship Code) per gli investitori istituzionali in tutta l'Unione europea; ritiene che, ispirandosi ai modelli esistenti e in collaborazione con le autorità nazionali, si potrebbe sviluppare uno Stewardship Code europeo;

35.

sottolinea che gli investitori istituzionali hanno il fondamentale compito di proteggere i rispettivi investimenti e che sono responsabili del controllo del gestore degli attivi da loro stessi nominato in relazione alle strategie, ai costi e alle negoziazioni nonché all'entità dell'impegno attivo del gestore stesso nelle società partecipate; chiede quindi un'adeguata trasparenza nell'ambito dell'esercizio di funzioni fiduciarie;

36.

ritiene opportuno, in tale contesto, lasciare agli investitori istituzionali la libertà di scegliere le strutture di incentivi applicabili nell'ambito delle rispettive relazioni professionali con i gestori di attivi;

37.

prende atto della necessità di dichiarare sempre i conflitti di interesse, anche potenziali, e di adottare provvedimenti in tal senso a livello di UE;

38.

invita la Commissione a procedere a una modifica della direttiva sui diritti degli azionisti che consenta di valutare le possibili soluzioni per promuovere ulteriormente la partecipazione degli azionisti stessi; ritiene, a tale proposito, che la Commissione dovrebbe analizzare, mediante opportuna valutazione d'impatto, il ruolo della votazione elettronica nelle assemblee generali delle società quotate al fine di incentivare la partecipazione degli azionisti, con particolare riferimento a quelli transfrontalieri;

39.

ricorda alla Commissione la necessità di definire in maniera precisa il concetto di "azione concertata", dal momento che la mancanza di norme uniformi rappresenta uno dei principali ostacoli alla cooperazione degli azionisti;

40.

è del parere che i consulenti in materia di voto (proxy advisor) svolgano un ruolo estremamente importante, ma che la loro attività sia spesso soggetta a conflitti di interesse; invita la Commissione a garantire un'ulteriore regolamentazione di tale attività, con particolare riferimento alle questioni legate alla trasparenza e ai conflitti di interesse; ritiene che ai proxy advisor dovrebbe essere vietata la prestazione di servizi di consulenza per la società partecipata;

41.

è del parere che le società dovrebbero avere la facoltà di scegliere tra azioni nominative e al portatore; ritiene giusto che le società, qualora scelgano le azioni nominative, abbiano il diritto di conoscere l'identità dei titolari delle stesse; considera inoltre opportuno stabilire requisiti minimi di armonizzazione a livello di UE in materia di divulgazione delle partecipazioni azionarie rilevanti, senza pregiudizio per il diritto all'anonimato spettante ai titolari di azioni al portatore;

42.

fa notare che la regolamentazione della tutela degli azionisti di minoranza è affidata alle norme di diritto societario nazionali, ma che l'azione dell'Unione potrebbe rivelarsi utile ai fini della promozione del voto per delega;

43.

approva gli orientamenti contenuti nella dichiarazione del Forum europeo sul governo societario, del 10 marzo 2011, riguardante le operazioni tra parti correlate in riferimento alle entità quotate; invita la Commissione ad adottare provvedimenti a livello di UE attraverso un atto non vincolante, ad esempio una raccomandazione;

44.

ritiene che la questione dei programmi di partecipazione azionaria dei dipendenti dovrebbe essere regolamentata a livello nazionale e affidata alla libera negoziazione tra datori di lavoro e dipendenti, fermo restando che l'adesione a detti programmi dovrebbe sempre essere di carattere facoltativo;

Il quadro "rispetta o spiega"

45.

è del parere che il sistema "rispetta o spiega" rappresenti un valido strumento di governo societario; è favorevole all'obbligo di adesione a un determinato codice nazionale di governo societario o a un codice di condotta scelto dalla società; ritiene che qualunque comportamento non conforme al codice di condotta dovrebbe essere opportunamente motivato e che, in aggiunta, anche la misura di governo societario adottata in alternativa dovrebbe essere descritta e spiegata;

46.

sottolinea la necessità di migliorare il funzionamento e il rispetto delle attuali norme e raccomandazioni; fa notare che si tratta di un obiettivo da preferire all'imposizione di disposizioni europee vincolanti in materia di governo societario;

47.

ritiene che i codici di prassi possano portare a una modifica dei comportamenti e che la flessibilità offerta dai codici stessi permetta di innovare magari traendo spunto dalle migliori prassi esistenti in tutta l'UE, la cui condivisione porterebbe a un miglioramento del governo societario nell'Unione europea;

*

* *

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 16.

(2)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/61


Giovedì 29 marzo 2012
Banca europea per gli investimenti - Relazione annuale 2010

P7_TA(2012)0119

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) – Relazione annuale 2010 (2011/2186(INI))

2013/C 257 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale 2010 della Banca europea per gli investimenti (BEI),

visti gli articoli 15, 126, 175, 208-209, 271 e da 308 a 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti,

visto l'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al ruolo della Corte dei conti,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione,

vista la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE,

vista la sua decisione del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2009 (1),

vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla relazione annuale 2009 della Banca europea per gli investimenti (2),

visto il piano di attività 2011-2013 della BEI, approvato dal consiglio di amministrazione il 14 dicembre 2010,

vista la relazione annuale 2010 presentata dal comitato di verifica della BEI al consiglio dei governatori del 6 aprile 2011,

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva" (3),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (4),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla strategia UE 2020 (5),

visti gli articoli 48 e 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0058/2012),

A.

considerando che la BEI è stata istituita dal trattato di Roma con l'obiettivo principale di contribuire allo sviluppo del mercato unico e alla riduzione delle differenze di sviluppo tra le diverse regioni;

B.

considerando che le operazioni di finanziamento effettuate dalla BEI all'interno dell'Unione europea si concentrano su sei priorità politiche: garantire la coesione economica e sociale e la convergenza, attuare un'economia della conoscenza, sviluppare reti di accesso e trasporto transeuropee, sostenere le piccole e medie imprese (PMI), tutelare e valorizzare l'ambiente e promuovere comunità sostenibili e sostenere un'energia sostenibile, competitiva e sicura;

C.

considerando che la BEI continua ad essere la "Banca europea" e rappresenta lo strumento per raggiungere gli obiettivi dell'UE;

D.

considerando che l'erogazione di prestiti UE del gruppo BEI ha raggiunto 52 miliardi di EUR nel 2010;

E.

considerando che le operazioni della BEI al di fuori dell'Unione europea sono realizzate soprattutto per sostenere le politiche di azione esterna dell'Unione europea stessa;

F.

considerando che l'erogazione di prestiti del gruppo BEI al di fuori dell'Unione europea ha raggiunto 6 miliardi di EUR nel 2010;

G.

considerando che, secondo il suo statuto, in seguito alla ratifica del trattato di Lisbona la BEI è autorizzata a erogare prestiti e garanzie per un massimale equivalente a 2,5 volte il proprio capitale sottoscritto e le sue riserve, gli accantonamenti non assegnati e l'eccedenza del conto profitti e perdite;

H.

considerando che il prolungarsi della crisi finanziaria, economica e del debito pubblico oltre il 2010 e la relativa stretta creditizia hanno aumentato le necessità di finanziamento;

I.

considerando che è compito della BEI aiutare l'economia europea facendo ricorso ai mercati dei capitali e a fondi propri;

J.

considerando che il rating AAA del credito della BEI è fondamentale per il funzionamento della banca;

K.

considerando che il comitato di verifica è stato istituito dallo statuto della BEI quale comitato indipendente incaricato della revisione dei conti della BEI e di verificare che le sue attività siano conformi alle migliori pratiche bancarie; considerando che il comitato di verifica ha affermato, nella sua relazione del 6 aprile 2011, di aver ricevuto dai servizi della Banca nel 2010 il sostegno previsto per poter adempiere adeguatamente alle sue responsabilità;

L.

considerando che gli obiettivi della strategia Europa 2020, come l'investimento nelle infrastrutture, le tecnologie verdi, l'innovazione e le PMI, non possono essere raggiunti senza adeguati finanziamenti;

M.

considerando che la crescita sostenibile all'interno dell'Unione deve essere garantita anche attraverso la ridistribuzione degli stanziamenti di pagamento inutilizzati del bilancio dell'UE per programmi di interesse comune che si occupano di crescita, competitività e occupazione, sfruttando i prestiti della BEI e creando un mercato efficiente dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti;

Quadro della relazione annuale 2010

1.

accoglie favorevolmente la relazione annuale 2010 e incoraggia la BEI a continuare le sue attività a sostegno dello sviluppo dell'economia europea e a favorire la crescita, stimolare l'occupazione e promuovere la coesione sociale e territoriale, concentrandosi in particolar modo sui progetti a favore delle regioni meno sviluppate; sostiene la banca nel suo intento di puntare a operazioni nelle quali il suo finanziamento potrà avere il massimo impatto sulla crescita economica; sottolinea che la BEI dovrebbe utilizzare al meglio le sue risorse e i suoi strumenti per combattere l'attuale crisi economica e finanziaria;

2.

ritiene opportuno che il gruppo BEI (6) continui a presentare relazioni annuali al Parlamento in merito alle proprie attività di prestito sia all'interno dell'UE (per quanto concerne la promozione degli obiettivi dell'Unione e della strategia Europa 2020) che all'esterno della stessa (con riferimento al proprio mandato e alla coerenza strategica globale dell'azione esterna dell'UE); è del parere che la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) dovrebbero altresì concentrarsi sul rafforzamento del lavoro di coordinamento e cooperazione fra loro nei paesi terzi al fine di incrementare i rispettivi vantaggi competitivi e di evitare sovrapposizioni tra le attività da esse svolte (7) garantendo nel contempo un uso più efficiente delle risorse; ricorda inoltre che il Consiglio e il Parlamento europeo sono concordi nell'affermare che è ormai giunto il momento di riflettere sulla razionalizzazione del sistema delle istituzioni finanziarie pubbliche europee senza escludere alcuna possibilità;

3.

sottolinea che il gruppo BEI deve continuare a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo sulle sue attività di finanziamento connesse al bilancio dell'UE, concentrandosi sul finanziamento interno all'UE e il finanziamento esterno; invita la BEI a rendere la sua relazione annuale accessibile e comprensibile al grande pubblico;

4.

accoglie favorevolmente il piano di attività 2011-2013 approvato, che indica tre dimensioni principali per le attività della banca negli anni futuri: attuazione della strategia "Europa 2020", lotta ai cambiamenti climatici e sostegno alla politica esterna dell'UE;

5.

sostiene la Banca nel suo impegno a concentrarsi sul "triangolo della conoscenza" che collega istruzione, ricerca e sviluppo e innovazione;

6.

raccomanda che la BEI pubblichi sul proprio sito web, assieme alle proprie relazioni, le risoluzioni del Parlamento europeo sulle sue relazioni annuali, le interrogazioni scritte degli eurodeputati e le risposte date dalla BEI;

Attività di finanziamento della BEI nell'UE

7.

riconosce l'accresciuto volume dei prestiti per i programmi strutturali alla luce della crisi economica e finanziaria; sottolinea il ruolo importante di tali prestiti per la ripresa e la crescita, a sostegno degli investimenti del settore pubblico in alcuni Stati membri; incoraggia la BEI a continuare a offrire strumenti simili non solo per i paesi che attraversano difficoltà finanziarie, ma anche per incoraggiare le regioni e i paesi di convergenza caratterizzati da una disciplina finanziaria efficace;

8.

sottolinea che, in termini di volume dei prestiti, i progetti per i partenariati pubblico-privati (PPP) costituivano nel 2010 il 32 % dei prestiti per il trasporto transeuropeo finanziati dalla BEI; accoglie favorevolmente la creazione del centro di consulenza PPP europeo con una rete di membri che, al momento, oltre alla BEI e alla Commissione comprende trenta paesi UE e associati, così come varie regioni;

9.

invita la BEI a incoraggiare la divulgazione pubblica degli obblighi di pagamento pubblici PPP cumulativi rispetto al finanziamento dei PPP, nonché delle informazioni sulla fonte dei pagamenti futuri;

10.

sollecita la BEI a pubblicare un elenco annuale di tutti i beneficiari finali di prestiti e di altri strumenti finanziari, così come la Commissione è tenuta a pubblicare un simile elenco di beneficiari dei fondi dell'UE;

11.

esorta la BEI ad aumentare il suo sostegno per le reti infrastrutturali nei nuovi Stati membri, che è ancora ridotto rispetto agli Stati membri UE-15; chiede che la partecipazione al finanziamento delle reti infrastrutturali sia maggiore nell'ambito delle interconnessioni alle frontiere degli Stati membri;

12.

sostiene ampiamente la cooperazione tra la BEI e la Commissione volta a sviluppare strumenti finanziari innovativi atti a promuovere gli obiettivi della strategia Europa 2020, azioni per rilanciare l'economia colpita dalla crisi e la necessità di azioni a favore del clima; riconosce la precedente esperienza positiva dell'utilizzo di tali strumenti, inclusi i meccanismi misti di finanziamento e prestito, così come di ripartizione del rischio;

13.

appoggia in particolare il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), un'iniziativa congiunta della Commissione europea e della BEI che sostiene il finanziamento di progetti che presentano un certo rischio, ma anche benefici superiori alla media; nel contesto della realizzazione del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (PQRS), è sorpreso che le firme dei prestiti a titolo dell'RSFF si attestino a solo 1,8 miliardi di EUR nel 2010, ossia 1 miliardo di EUR in meno rispetto al 2009; considera insufficiente la spiegazione relativa a questo regresso fornita dalla BEI nella sua relazione del 2010, secondo la quale la pressione sui crediti si è allentata per le imprese che si sono rivolte alla BEI all'apice della crisi, e chiede maggiori spiegazioni da parte della BEI e della Commissione europea;

14.

esprime preoccupazione per i sistemi di controllo interno e di audit e invita l'UE e la BEI a finalizzare un accordo quadro finanziario e amministrativo completo entro novembre 2012, anche in vista dell'atteso ampliamento degli innovativi strumenti finanziari gestiti dal gruppo BEI; si attende che la BEI presenti una relazione al Parlamento sui progressi compiuti entro dicembre 2012;

Sostegno della BEI alle piccole e medie imprese (PMI) europee

15.

accoglie favorevolmente il raggiungimento, con un anno di anticipo rispetto al programma, dell'obiettivo di 30 miliardi di EUR di prestito alle piccole e medie imprese (PMI) stabilito dal Consiglio ECOFIN del dicembre 2008; sostiene il prodotto "Nuovo prestito" per le società a media capitalizzazione e ne sottolinea l'importanza per promuovere la ripresa economica europea; chiede alla BEI di assistere le PMI e altri beneficiari, se del caso, per garantire la qualità e l'efficacia dei progetti;

16.

ribadisce le ripetute raccomandazioni precedenti del Parlamento europeo volte ad aumentare la trasparenza nella selezione da parte della BEI degli intermediari finanziari e nel modo di assegnare i "prestiti globali" e insiste sulla necessità di interventi per attuarli; sottolinea la necessità di condizioni più chiare e criteri più severi in merito all'efficacia dei prestiti; incoraggia la BEI a elaborare senza indugio nuovi strumenti coerenti ed efficaci per una migliore supervisione degli intermediari finanziari che collaborano con essa per sostenere le PMI in Europa entro la fine del 2012;

17.

ribadisce il suo invito alla BEI a presentare relazioni periodiche sui risultati ottenuti, contenenti informazioni complete e dettagliate sui beneficiari finali, relazioni riepilogative sul monitoraggio e l'attuazione delle sue procedure interne e il raggiungimento degli obiettivi; chiede che gli scostamenti dagli obiettivi siano indicati e spiegati, e che siano forniti dettagli circa la responsabilità di questi scostamenti; esprime timore in merito alla mancanza di indici di riferimento e tassi di penetrazione chiari, che comportano una mancanza di chiarezza sull'efficacia dei prestiti;

18.

riconosce il fatto che 115 000 PMI hanno ricevuto il sostegno del gruppo BEI e il contributo della BEI pari a 10,0 miliardi di EUR in linee di credito per i prestiti alle PMI, mentre il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha fornito garanzie e capitale di rischio alle PMI per un totale di 2,8 miliardi di EUR nel 2010; incoraggia gli sforzi della BEI volti a garantire maggiore sostegno alle PMI;

19.

accoglie favorevolmente la decisione della BEI di unirsi alla BERS e al Gruppo della Banca mondiale nel piano d'azione congiunto delle istituzioni internazionali per aumentare il sostegno alle PMI nell'Europa centrale e orientale nel periodo 2009-2010; prende atto del fatto che, onorando i suoi impegni nell'ambito del suddetto piano (raddoppiare le risorse normalmente disponibili alle PMI nella regione), la BEI ha raggiunto l'obiettivo con notevole anticipo e un aumento del 25 % - ovvero 14 miliardi di EUR - è stato registrato nelle attività di prestito della BEI alla fine del 2010; invita la BEI a continuare la sua stretta cooperazione con le banche della regione nel sostenere le PMI;

20.

accoglie favorevolmente lo strumento europeo "Progress" di microfinanza istituito nel marzo 2010 dalla Commissione e dalla BEI; sottolinea la necessità di divulgare pubblicamente i risultati del suddetto strumento fino ad oggi; chiede che siano istituiti il prima possibile, e resi pubblici, criteri di selezione obiettivi e chiari per gli intermediari che partecipano all'iniziativa;

21.

accoglie favorevolmente la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 4/2011 sull'audit dello strumento relativo alle garanzie per le PMI e riconosce l'importanza del ruolo di tale strumento; esprime preoccupazione in merito ai risultati della Corte, secondo i quali lo strumento fornisce documentazione insufficiente a giustificazione dei parametri dell'accordo tra il FEI e gli intermediari finanziari, dispone di indicatori di rendimento poco chiari e non ha assegnato valori da raggiungere per tali indicatori; esorta il gruppo BEI a porre rimedio a tali lacune seguendo le raccomandazioni della Corte;

22.

invita la BEI a informare il Parlamento europeo in merito ai progressi dell'attuazione delle raccomandazioni della Corte dei conti europea;

23.

sottolinea il ruolo importante del FEI a sostegno delle PMI; sottolinea che il FEI deve continuare le sue attività relative al finanziamento e alle garanzie per le transazioni delle PMI; incoraggia il FEI a continuare i suoi sforzi per sostenere la ripresa del mercato delle cartolarizzazioni per le PMI, che è ancora debole;

Attività della BEI all'esterno dell'UE

24.

accoglie favorevolmente il fatto che la garanzia UE fornita alla BEI per il periodo 2007-2013 in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'UE deve indubbiamente essere oggetto di esame della Corte dei conti europea (8);

25.

invita la Corte dei conti europea a fornire una relazione speciale al Parlamento europeo sulle operazioni di finanziamento eseguite ai sensi di tale decisione con una valutazione dell'impatto a livello di progetto, settore, paese e regione, indicando l'efficacia del contributo della BEI agli obiettivi della politica esterna dell'UE;

26.

reputa che lo strumento di garanzia dell'Unione europea previsto dal mandato esterno sia caratterizzato da un valore aggiunto e un effetto leva elevati; incoraggia tuttavia la BEI a ricercare, ove possibile, strumenti a proprio rischio, preservando nel contempo il rating AAA della BEI, un coordinamento efficace delle attività di assistenza intraprese dalla Commissione, dalla stessa BEI e da altri partner internazionali e locali allo scopo di aumentare la coerenza e la complementarità delle azioni;

27.

è del parere che la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) debbano concentrarsi sul rafforzamento della loro cooperazione e del loro coordinamento nei paesi terzi, al fine di incrementare i rispettivi vantaggi comparativi ed evitare sovrapposizioni nelle attività da esse svolte (9);

28.

invita la BEI a informare il Parlamento europeo in merito alle sue operazioni di finanziamento nella regione del Mediterraneo sostenute dal mandato di prestito esterno, allo scopo di dimostrare gli impatti dei prestiti sullo sviluppo, e a fornire una relazione al Parlamento europeo prima della fine del 2012;

29.

sottolinea il ruolo del finanziamento della BEI per i progetti di partenariati pubblico-privati (PPP), principalmente all'interno dell'UE, e rileva l'intenzione della BEI di esplorare il potenziale dei PPP nei paesi del Mediterraneo;

30.

invita la BEI e la Commissione a presentare urgentemente e in stretto dialogo con i paesi beneficiari una proposta relativa a un ente bancario più efficace del Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP), al fine di garantire l'efficacia del ruolo che la BEI può svolgere nei paesi del Mediterraneo in materia di PMI, di microcredito, ecc;

31.

esprime timore in merito ai rischi legati agli schemi PPP, quali uno scadente rapporto costi-benefici e un debito pubblico parzialmente fuori bilancio; incoraggia la BEI a prendere in considerazione le raccomandazioni presentate nella sua relazione interna "Analisi degli insegnamenti tratti dai progetti PPP completati finanziati dalla BEI", in particolare:

a)

adottando definizioni più chiare e migliorando la coerenza e la qualità dei dati relativi ai progetti PPP;

b)

divulgando gli insegnamenti prioritari appresi ai potenziali promotori pubblici;

c)

creando un'unità PPP centralizzata al proprio interno, incaricata di trattare le questioni legate al rischio di progetto e di credito nell'ambito di un team specializzato comune;

32.

incoraggia la BEI a limitare l'eventuale sostegno agli intermediari finanziari esterni all'Unione europea a istituzioni locali che non operano in centri finanziari offshore, caratterizzate da una solida proprietà locale e pronte ad attuare un approccio a favore dello sviluppo sostenendo la specificità delle PMI locali di ciascun paese; chiede alla BEI di presentare una relazione sull'attuazione di questa raccomandazione nel 2012;

33.

accoglie favorevolmente la valutazione intermedia 2007-2013 del mandato esterno della BEI "relazione e raccomandazioni del comitato direttivo dei saggi" a partire da febbraio 2010;

34.

accoglie con favore l'attuazione della decisione n. 1080/2011/EU che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione; sottolinea che il mandato esterno della BEI deve essere coerente con l'articolo 208 del TFUE, che stabilisce che la riduzione e l'eliminazione della povertà è l'obiettivo principale della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo;

35.

esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni sufficienti sui risultati delle azioni di politica esterna; sottolinea l'assenza di requisiti in base ai quali gli intermediari finanziari devono inviare i risultati ex post sulle singole operazioni; invita pertanto la banca a rendere obbligatorie tali relazioni ex post; tuttavia, accoglie favorevolmente le nuove disposizioni in materia di relazioni ai sensi della decisione n. 1080/2011/UE;

36.

prende atto del fatto che l'attività della BEI al di fuori dell'UE si è sviluppata principalmente nei paesi a medio reddito, con un impiego limitato di risorse umane, in particolare nel lavoro da svolgere a monte e nel monitoraggio di progetti, oltre che con una ridotta presenza locale rispetto al livello e alla complessità delle attività di finanziamento al di fuori dell'UE;

37.

raccomanda di rafforzare il monitoraggio dei progetti durante l'attuazione e al momento del completamento;

38.

osserva che, nel 2010, la BEI ha prestato ai paesi in via di sviluppo 8,511 miliardi di EUR sul totale di 72 miliardi di EUR di prestiti (1,2 miliardi all'America latina e all'Asia (ALA), 1 miliardo di EUR ai paesi ACP (973 milioni) e al Sudafrica (50 milioni), 2,55 miliardi di EUR ai paesi del Mediterraneo e 328 milioni di EUR ai paesi dell'Asia centrale), compresi 657 milioni di EUR per progetti nei settori idrico, dell'igiene, della sanità e dell'istruzione;

39.

rileva che, secondo la valutazione indipendente del mandato esterno della BEI, gli sforzi da questa compiuti per seguire l'attuazione dei progetti, garantire la presenza locale e controllare gli aspetti ambientali e sociali appaiono ancora insufficienti, mentre la BEI è in grado di soddisfare i requisiti del mandato riguardanti gli aspetti dello sviluppo solo in modo indiretto;

40.

ricorda che una concentrazione particolare sulla crescita orientata al solo PIL non fornisce automaticamente uno sviluppo inclusivo e sostenibile, né riduce la disuguaglianza; ritiene di conseguenza che occorrano adeguati finanziamenti agevolati e risorse umane per consentire alla BEI di sostenere in modo più efficace gli obiettivi dell'UE in tema di cooperazione allo sviluppo;

41.

invita la BEI a sostenere attivamente i progetti diretti all'inclusione finanziaria, ossia che agevolano la parità di accesso a servizi finanziari quali il credito, il risparmio e i regimi assicurativi, ad esempio attraverso il sostegno a istituti di microfinanza;

42.

chiede che siano definiti indicatori di rendimento per meglio valutare il valore aggiunto e l'impatto delle operazioni della BEI e il rafforzamento delle specifiche competenze del personale in materia di sviluppo sostenibile, diritti umani, e problematiche sociali/di genere;

43.

si compiace degli impegni e della politica portati avanti dalla BEI nei confronti delle giurisdizioni non cooperative; esprime tuttavia la propria preoccupazione per la mancanza di trasparenza in relazione alle modalità di assegnazione e di monitoraggio dei "prestiti globali" in termini di governance fiscale; ricorda che la BEI dovrebbe assicurare che i beneficiari dei suoi prestiti non si avvalgano dei paradisi fiscali né utilizzino altre pratiche fiscali dannose, quali prezzi di trasferimento scorretti che possono portare all'evasione o all'elusione fiscale; chiede alla BEI in tale contesto di esigere che gli intermediari finanziari rendano pubblici gli impieghi dei prestiti globali che ricevono, compresa una relazione delle loro attività in ogni singolo paese in cui operano;

44.

deplora il fatto che la BEI non dia priorità agli investimenti destinati alle imprese locali dei paesi ACP; ritiene che il monitoraggio dei prestiti globali o prestiti destinati alle piccole e medie imprese dovrebbe essere migliorato, al fine di garantire che gli intermediari finanziari mettano in atto correttamente i requisiti della BEI e di assicurare la rendicontabilità, la trasparenza e la sostenibilità ambientale nell'uso dei fondi concessi alle PMI locali; ritiene necessario specificare la definizione di PMI utilizzata in ciascuna regione esterna, tenendo conto della struttura delle economie locali;

45.

chiede che la conformità con le norme dell'Unione europea e con quelle concordate a livello internazionale in materia di ambiente e di politiche sociali divenga una condizione sistematica per l'accesso ai finanziamenti della BEI, e che le società o imprese che violano questi principi o sono registrate in paradisi fiscali ne siano effettivamente escluse.

46.

accoglie con favore l'iniziativa di concludere un protocollo d'intesa sulla cooperazione tra il Parlamento europeo e la BEI; sottolinea, in tale contesto, la necessità di coinvolgere più da vicino il Parlamento nella discussione sulla definizione di una "piattaforma UE per la cooperazione esterna e lo sviluppo" e di garantire la trasparenza del processo.

47.

sottolinea l'importanza di migliorare e ottimizzare le operazioni di finanziamento dell'UE e degli Stati membri a sostegno della cooperazione esterna; sostiene la proposta dei saggi di riunire tutte le attività esterne in un'entità separata per ottenere una gestione più mirata; ribadisce la proposta del Parlamento europeo di esplorare le opzioni possibili allo scopo di creare una piattaforma dell'UE per la cooperazione allo sviluppo;

48.

raccomanda di ottimizzare le attività della BEI, facendo sì che la stessa si concentri principalmente sul fatto di essere la "Banca europea";

49.

nei suoi interventi al di fuori dell'Unione, chiede che la BEI non agisca finché non avrà ottenuto la certezza che le regole commerciali tra lo Stato in cui si svolge l'intervento e l'Unione includano il principio di reciprocità nell'applicazione delle norme sociali, ambientali e sanitarie;

Meccanismi di controllo e gestione della BEI

50.

ricorda la necessità di un sistema europeo di vigilanza prudenziale ai sensi del quale la BEI dovrà essere soggetta alle stesse norme prudenziali degli enti creditizi; tale controllo prudenziale deve sorvegliare la qualità della situazione finanziaria della BEI, garantire che i suoi risultati siano misurati in maniera precisa e che siano osservate le regole deontologiche della professione; ribadisce l'invito del Parlamento europeo di assoggettare la BEI a una vigilanza regolamentare prudenziale;

51.

ribadisce il proprio invito alla Commissione europea affinché fornisca al Parlamento un'analisi legale delle possibili opzioni per una vigilanza prudenziale della BEI; riconosce l'esistenza di difficoltà istituzionali in relazione al possibile ruolo della Banca centrale europea nella vigilanza prudenziale della BEI; chiede alla Commissione di vagliare, in stretta collaborazione con gli Stati membri appartenenti alla zona euro, tutte le possibilità relative alla vigilanza prudenziale della BEI;

52.

propone che questo controllo regolamentare sia:

i)

svolto dalla Banca centrale europea a norma dell'articolo 127, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), oppure

ii)

in mancanza di ciò e sulla base di un'iniziativa volontaria della BEI, guidato dall'Autorità bancaria europea, con o senza la partecipazione di uno o più organismi nazionali di regolamentazione, o da un controllore finanziario indipendente;

53.

esorta il gruppo BEI, nonostante ciò, a continuare ad applicare le migliori prassi in materia di gestione bancaria prudenziale in maniera autonoma, allo scopo di salvaguardare la sua solida posizione patrimoniale e di contribuire alla crescita dell'economia reale; invita, quindi, la BEI a sottoporsi a una prova di stress per verificare la resilienza del suo portafoglio;

54.

accoglie favorevolmente il fatto che la BEI applichi volontariamente gli attuali requisiti patrimoniali previsti dall'accordo Basilea II e la esorta a fare altrettanto con gli obblighi che saranno imposti da Basilea III;

55.

esprime il suo grave timore in merito agli ultimi sviluppi legati al rating creditizio della BEI; esorta la BEI a elaborare e attuare una strategia atta a mantenere il suo rating AAA, che rappresenta il punto di partenza dell'attività della banca ed è essenziale per le operazioni della banca stessa; rileva che la banca risulterebbe esclusa da determinate categorie di investitori qualora il rating AAA non fosse mantenuto;

56.

esorta i governatori della BEI, alla luce delle esigenze dell'UE e dei suoi Stati membri in termini di investimenti nonché dell'insufficienza del capitale fornito dai mercati, a raggiungere un accordo su un significativo aumento di capitale per la stessa BEI;

57.

sottolinea che il livello generale del rischio di credito relativo al portafoglio prestiti della Banca è aumentato, in parte a seguito delle crescenti pressioni sull'affidabilità creditizia delle controparti esistenti, causate dai persistenti effetti della crisi economica, e in parte a causa del maggiore rischio di credito intrinseco nelle nuove operazioni; raccomanda alla BEI di applicare misure adeguate per evitare un deterioramento del suo portafoglio prestiti;

58.

sottolinea che l'Unione europea ha bisogno di una crescita economica che può essere efficacemente incentivata investendo nelle attività di ricerca e sviluppo nonché promuovendo la realizzazione di reti transeuropee; osserva, in tale contesto, che l'attività della BEI può contribuire al miglioramento delle attuali prospettive economiche;

59.

ritiene che la BEI dovrebbe attuare meccanismi tesi a garantire l'osservanza, in tutte le sue operazioni finanziarie, dei valori dell'UE in campo ambientale, sociale e dei diritti umani, nonché delle norme della stessa Unione in materia di trasparenza e appalti; invita la BEI a rafforzare ulteriormente la trasparenza delle attività di prestito condotte mediante intermediazione finanziaria e ad attivarsi per prevenire il ricorso ai paradisi fiscali, la determinazione dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) e l'evasione fiscale;

60.

chiede alla BEI di presentare al Parlamento, in maniera formale e trasparente, una relazione annuale contenente le pertinenti informazioni sull'adeguatezza patrimoniale e le passività potenziali della Banca, le operazioni condotte mediante intermediazione finanziaria, l'assunzione di rischi, il fattore leva nell'ambito dei finanziamenti erogati a favore del settore privato e la cooperazione BEI-FEI;

61.

invita il gruppo BEI a continuare ad applicare le migliori prassi in materia di gestione bancaria prudenziale, per salvaguardare la sua posizione patrimoniale estremamente solida e contribuire alla crescita dell'economia reale; chiede quindi che la BEI rimanga soggetta a una rigorosa vigilanza prudenziale regolamentare ai fini della valutazione del suo merito di credito, controlli la qualità della sua situazione finanziaria e garantisca un'accurata misurazione dei suoi risultati nonché il rispetto delle buone prassi commerciali; ritiene che la BEI dovrebbe altresì sottoporsi a uno "stress test" ai fini della valutazione del suo merito di credito;

62.

chiede al gruppo BEI di rendere disponibili sul proprio sito, ove opportuno e prima dell'approvazione dei progetti, le pertinenti informazioni sui beneficiari di prestiti e garanzie a lungo termine, sui propri intermediari finanziari, sui criteri di ammissibilità dei progetti e sul capitale di rischio concesso in prestito alle PMI, specificando in particolare l'importo erogato, il numero di prestiti concessi e la regione nonché il settore industriale interessati; raccomanda che la BEI assuma un ruolo più mirato, selettivo, efficace e orientato ai risultati; invita inoltre a valutare l'impatto ambientale, sociale e macroeconomico dei progetti sostenuti;

63.

è del parere che, per raggiungere le piccole e medie imprese, la BEI dovrebbe in particolare instaurare partenariati di livello superiore con intermediari finanziari trasparenti e soggetti a controlli che presentino collegamenti con l'economia locale;

64.

chiede alla BEI di proseguire gli sforzi già intrapresi per garantire l'effettivo trasferimento alle PMI dei prestiti da parte degli intermediari finanziari;

65.

invita la BEI a chiarire la propria posizione in merito alle cosiddette "obbligazioni di progetto" dell'UE o altri strumenti finanziari innovativi basati sul cofinanziamento tra il bilancio dell'UE e quello della BEI; ritiene che la Commissione dovrebbe introdurre obbligazioni di progetto dell'UE destinate a diventare operative in tempi quanto più possibile brevi, preferibilmente prima del periodo di programmazione finanziaria 2014-2020; chiede alla BEI di svolgere un ruolo attivo nella realizzazione delle iniziative descritte; ritiene che l'attuazione della proposta della Commissione sulle obbligazioni di progetto legate alla strategia Europa 2020 possa eventualmente contribuire allo sviluppo di industrie e infrastrutture sostenibili negli Stati membri e a livello di Unione; sottolinea l'opportunità di istituire un quadro per l'ammissibilità dei progetti, da definire secondo la procedura legislativa ordinaria, che preveda esplicitamente apposite procedure in tal senso; ritiene opportuno che tutti gli strumenti di finanziamento innovativi soddisfino i requisiti in materia di ambiente, questioni sociali, diritti civili e trasparenza;

66.

ritiene che la BEI dovrebbe tenere conto della situazione finanziaria degli Stati membri in sede di selezione delle infrastrutture per l'attuazione della fase pilota delle obbligazioni di progetto; ritiene che, durante tale fase pilota, sia opportuno dare priorità ai progetti attuati negli Stati membri che registrano una crescita lenta e problemi di liquidità sui mercati finanziari;

67.

invita la BEI a valutare e, se del caso, a rivedere o intensificare le proprie attività nei paesi del Mediterraneo meridionale in cui opera, al fine di promuovere gli investimenti in settori essenziali per lo sviluppo economico, il funzionamento del mercato, la competitività e la creazione di posti di lavoro; la invita altresì a prendere in considerazione il processo democratico e lo Stato di diritto nei paesi in questione; prende atto del recente aumento di 1 miliardo di EUR del mandato di prestito della BEI per i paesi del Mediterraneo meridionale, e ritiene che la Banca dovrebbe rendere pubblico l'impatto dello sviluppo delle operazioni che attualmente conduce nella regione;

68.

accoglie con favore il potenziamento del ruolo dei prestiti della BEI per i programmi strutturali, in quanto aiutano gli Stati membri a finanziare i rispettivi contributi ai programmi sostenuti dai fondi strutturali dell'UE; invita la Commissione a cooperare con la BEI al fine di garantire che gli investimenti nei progetti infrastrutturali non subiscano ritardi a causa delle difficoltà economiche affrontate dagli Stati membri;

69.

ritiene che la BEI dovrebbe intraprendere una propria valutazione indipendente delle giurisdizioni in cui opera al fine di contrastare i flussi illeciti di capitali e di assicurarsi che non siano coinvolti centri finanziari offshore;

70.

invita la BEI a intensificare le proprie attività negli Stati membri dell'UE che registrano disavanzi delle partite correnti ampi e persistenti, allo scopo di favorire la convergenza sociale ed economica nonché di aumentare la sostenibilità finanziaria e politica dell'unione monetaria;

71.

chiede alla BEI di chiarire e giustificare la sua posizione in merito alla trasformazione del Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP) in una banca euromediterranea;

72.

richiede la revisione del documento in materia di politica energetica elaborato dalla BEI nel 2007 ai fini della relativa coerenza con gli obiettivi e le tabelle di marcia della strategia UE 2050;

73.

osserva che nel 2010 la BEI ha stanziato 25,9 miliardi di EUR a favore delle regioni dell'UE maggiormente colpite dalla crisi economica;

74.

ritiene che, nel contesto delle difficoltà affrontate dalle PMI in termini di accesso al credito, la BEI dovrebbe collaborare con intermediari finanziari trasparenti e soggetti a controlli, che presentino collegamenti con l'economia locale, e pubblicare regolarmente le informazioni relative agli importi erogati, ai destinatari degli stessi e alle regioni, nonché ai settori industriali a favore dei quali sono state effettuate erogazioni di fondi;

75.

sottolinea l'importanza dei programmi JASPERS, JESSICA, JEREMIE e JASMINE sia per la convergenza e la coesione delle regioni europee, sia per il sostegno alle piccole e medie imprese, e sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati anche per il nuovo periodo di programmazione (2014-2020); accoglie con favore la partecipazione della BEI nell'ambito dello strumento europeo di microfinanziamento (PROGRESS); sottolinea l'importanza della convergenza regionale dei prestiti della BEI sotto forma di finanziamenti a favore di progetti strutturali;

76.

prende atto della riduzione dei prestiti alla BEI, nel quadro del nuovo programma operativo 2012-2014, da 75 miliardi di EUR nel 2011 a 60 miliardi di EUR nel 2012, così come indicato nel programma annuale adottato dal Consiglio di amministrazione;

77.

accoglie con favore l'assistenza fornita dalla BEI, in collaborazione con i fondi strutturali dell'UE, ai paesi con difficoltà finanziarie, anche attraverso prestiti per la copertura di parte del contributo nazionale destinato a progetti sostenuti da tali fondi; plaude alla creazione, in Grecia, di un fondo di garanzia finanziato dal Quadro di riferimento strategico nazionale (NSRF), con il sostegno e l'assistenza della BEI, che dovrebbe contribuire ad agevolare la realizzazione di investimenti pubblici;

78.

accoglie favorevolmente il nuovo meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce; rileva, tuttavia, che tale meccanismo non era completamente operativo nel 2010; prende nota della notevole crescita nel numero delle denunce riguardanti principalmente gli appalti, gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti finanziati; chiede alla BEI di informare il Parlamento europeo in merito ai controlli concernenti le denunce presentate entro la fine di settembre 2012; accoglie favorevolmente l'adozione delle modalità operative del meccanismo per il trattamento delle denunce (CMOP), approvate dal comitato di gestione della Banca nel novembre 2011;

79.

invita la BEI a esercitare maggiore vigilanza sugli aspetti sociali (compreso il rispetto dei diritti umani) lungo l'intero ciclo di realizzazione dei suoi progetti, sia attraverso l'analisi ex ante che, in particolare, attraverso il monitoraggio durante la realizzazione del progetto e dopo il suo completamento;

80.

chiede che la conformità alle norme dell'Unione europea in materia di ambiente e di politiche sociali divenga una condizione sistematica per l'accesso ai finanziamenti della BEI e che le società o imprese che violano questi principi e sono registrate in giurisdizioni non conformi ne siano effettivamente escluse;

81.

invita la BEI a stabilire chiari indicatori di rendimento per valutare meglio il valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e il rafforzamento delle specifiche competenze del personale in materia di sviluppo sostenibile, diritti umani, e problematiche sociali/di genere;

82.

chiede che le garanzie finanziarie fornite dall'Unione europea alla BEI siano pagate a un tasso medio di remunerazione delle prestazioni analoghe in termini di garanzia constatato sul mercato finanziario; la remunerazione così calcolata può essere oggetto di una decisione di sovvenzione da parte dell'Unione europea nei confronti della BEI secondo le procedure abituali se l'assenza di remunerazione di questa garanzia fa parte di un modello economico conforme agli obiettivi dell'Unione, in particolare per le attività esterne all'Unione, e alle regole sul funzionamento del mercato interno per evitare le distorsioni della concorrenza con il settore privato;

83.

chiede alla BEI e alla Commissione, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo, di monitoraggio e di vigilanza, nonché l'applicazione e l'attuazione degli strumenti e dei meccanismi, di elaborare un manuale di buone prassi che identifichi e comprenda anche le cattive pratiche laddove siano esistite, in modo tale da trarre insegnamenti dagli errori commessi;

84.

deplora, a fini di trasparenza, che nella sezione su "capitale della BEI e operazioni di prestito nel 2010", la relazione 2010 della BEI non presenti e valuti il rischio connesso al meccanismo stesso della BEI, che si basa su un capitale sottoscritto e non versato molto importante per gli Stati membri, unici azionisti, e che pertanto il merito di credito degli stessi è stato progressivamente declassato dall'inizio della crisi nell'autunno del 2008;

85.

propone che gli Stati membri associati in seno alla BEI adottino un piano, ad esempio per il periodo Europa 2020, volto a liberare la parte di capitale sottoscritto e non versato, che il 31 dicembre 2010 era pari a circa 190 miliardi di EUR;

Responsabilità e ruolo futuro della BEI

86.

sottolinea l'allarmante divario tra le economie europee in termini di competitività e innovazione;

87.

accoglie favorevolmente il fatto che la BEI, nel 2010, abbia aumentato l'ammontare degli investimenti previsti per finanziare progetti a favore del clima che interessano ambiti quali l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, i trasporti, la forestazione, l'innovazione e l'adeguamento al cambiamento climatico a 19 miliardi di EUR (il 30 % dei prestiti totali concessi nell'Unione europea) rispetto ai 16 miliardi di EUR dell'anno precedente;

88.

accoglie favorevolmente l'accento posto dalla BEI sui cambiamenti climatici e, in particolare, sulle energie rinnovabili; invita la BEI a porre l'accesso universale all'energia al centro del suo impegno nel settore energetico, sostenendo progetti decentrati su piccola scala e non collegati alle reti, segnatamente nelle zone rurali; invita la BEI a eliminare progressivamente i progetti che possono avere ripercussioni significative sull'ambiente, quali grandi dighe, cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica e tecnologie dei combustibili fossili, onde evitare di vincolare i paesi in via di sviluppo a tali energie;

89.

è dell'opinione che la BEI debba finanziare progetti che soddisfano rigorosi criteri ambientali, promuovendo così una crescita sostenibile e una graduale riduzione dei finanziamenti dannosi per l'ambiente;

90.

chiede che la BEI apporti un contributo più ambizioso alla decarbonizzazione del settore dei trasporti; ritiene, a tale proposito, che la BEI debba dare priorità a progetti che riducano la domanda di trasporti e sviluppino i trasporti pubblici e combinati;

91.

chiede alla BEI di redigere, a fini di studio, una lista grigia dei progetti che prevedono tecnologie le quali, seppure conformi alle norme minime europee, non sono all'altezza degli standard medi europei in materia di ambiente;

92.

apprezza l'appoggio della BEI al settore dell'energia rinnovabile (di importanza strategica per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE), che è stato aumentato sostanzialmente negli ultimi anni (6 miliardi di EUR nel 2010 contro i 500 milioni di EUR nel 2006);

93.

apprezza che la BEI abbia migliorato anche la sua capacità tecnica interna aumentando dal 40 % (2007) al 64 % (2011) il numero di esperti di progetto che lavorano primariamente su progetti di efficienza energetica/energia rinnovabile;

94.

chiede che la BEI continui ad applicare condizioni più rigorose per i progetti che fanno uso di combustibili fossili, i quali purtroppo rappresentano ancora il 10 % dei finanziamenti della Banca; sottolinea che l'applicazione di queste condizioni è di particolare rilevanza per eliminare progressivamente, al più presto possibile, il sostegno della BEI a favore di energia prodotta con alte emissioni di anidride carbonica;

95.

chiede alla BEI di fare in modo che i vantaggi derivanti dai progetti che finanzia nei paesi in via di sviluppo vadano a beneficio anche delle comunità locali, le quali, laddove opportuno, dovrebbero essere consultate sui progetti d'investimento che possono avere un impatto sulla loro zona; ritiene che occorra verificare l'integrità ambientale dei progetti, i quali devono essere conformi agli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

96.

chiede alla BEI, per quanto riguarda la biodiversità, di impostare le sue azioni in modo da impedire una perdita netta di biodiversità; richiama l'attenzione, a tale proposito, sulle norme messe a punto dal Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP);

97.

esorta la BEI ad aumentare i finanziamenti destinati a progetti inerenti alla gestione delle risorse idriche, ponendo in particolare l'accento sui paesi europei della zona del Mediterraneo meridionale e sulla disponibilità degli approvvigionamenti;

98.

richiama l'attenzione della BEI sulla crescente penuria di materie prime; chiede alla BEI di studiare come possa contribuire a rendere più efficiente l'impiego delle materie prime nell'UE.

99.

invita la Commissione e il gruppo BEI a progettare strumenti di finanziamento e di bilancio congiunti innovativi per gli investimenti a sostegno della biodiversità e il gruppo BEI a fornire i connessi servizi di consulenza tecnica e finanziaria, in linea con gli standard di prestazione ambientale della banca;

100.

invita la BEI a sostenere progetti destinati a promuovere la biodiversità e la gestione delle risorse idriche e a impegnarsi a non finanziare progetti che comportino una significativa conversione di importanti habitat naturali o la produzione di sostanze vietate, progetti di costruzione di grandi dighe che non rispettino le raccomandazioni della Commissione mondiale sulle dighe, o progetti estrattivi (petrolio, gas e minerali) che abbiano effetti ambientali e sociali devastanti e che non rispettino le raccomandazioni espresse nell'Extractive Industries Review della Banca Mondiale;

101.

invita la BEI a continuare ad applicare condizioni rigorose per i progetti di produzione di energia basati sul carbone e la lignite che ancora rimangono ammissibili per un sostegno da parte della Banca secondo gli obiettivi della politica della sicurezza di approvvigionamento dell'UE; sottolinea come l'applicazione di questi criteri è di particolare rilevanza per una rapida eliminazione del sostegno della Banca a favore di energia prodotta con alte emissioni di anidride carbonica;

102.

ribadisce nuovamente il suo invito alla BEI ad allineare pienamente le sue operazioni all'obiettivo UE di una rapida transizione verso un'economia a basse emissioni di anidride carbonica e ad adottare un piano per l'eliminazione graduale del prestito per i combustibili fossili, compreso il prestito per le centrali elettriche a carbone, e per il raddoppio degli sforzi tesi ad aumentare il trasferimento di energie rinnovabili e tecnologie a basso consumo energetico;

103.

esorta la BEI a migliorare il suo sistema di selezione e valutazione per evitare di sostenere progetti che abbiano un impatto negativo sul clima e a rafforzare contemporaneamente il monitoraggio sull'attuazione dei progetti; i risultati ottenuti grazie agli investimenti della Banca in termini di prevenzione dei cambiamenti climatici dovranno essere presentati con cadenza annuale;

104.

propone che la Commissione, in collaborazione con la BEI, tenuto conto della qualità delle sue risorse umane e della sua esperienza nel settore del finanziamento delle grandi infrastrutture, effettui una riflessione strategica sul finanziamento degli investimenti che non escluda alcuna ipotesi: sovvenzioni, liberazione di somme sottoscritte dagli Stati membri nel capitale della BEI, sottoscrizioni da parte dell'Unione europea al capitale della BEI, prestiti, strumenti innovativi, ingegneria finanziaria adeguata nei progetti di lungo termine non immediatamente redditizi, sviluppo dei sistemi di garanzia, creazione di una sezione di investimento in seno al bilancio dell'Unione, consorzi finanziari tra pubblici poteri europei, nazionali e locali, partenariati pubblico-privato, ecc.

105.

ricorda, inoltre, che la strategia Europa 2020 risulterà credibile soltanto se verrà sostenuta da risorse finanziarie adeguate e, quindi, auspica un ruolo di primo piano della BEI nel migliorare il ruolo di catalizzazione e la funzione di leva finanziaria dei fondi strutturali e l'ulteriore sviluppo e utilizzo ottimale di strumenti finanziari innovativi, coinvolgendo in particolar modo la stessa BEI e il FEI e altre istituzioni finanziarie internazionali sulla base del principio di reciprocità (ad es. meccanismi misti di finanziamento e prestito, strumenti di capitale di rischio, nuove forme di ripartizione di rischi e garanzie);

106.

chiede agli organi direttivi della BEI di considerare la possibilità che l'Unione europea diventi azionista della Banca a fianco degli Stati membri, il che, a suo avviso, consentirebbe un rafforzamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione;

107.

esorta la BEI a sostenere gli sforzi tesi al rafforzamento della fiducia in quegli Stati membri che stanno affrontando o rischiano di affrontare serie difficoltà relativamente alla propria stabilità finanziaria nella zona euro, mediante la partecipazione a progetti di investimento nei paesi interessati e l'offerta di garanzie tese ad alleviare l'aumento del rischio paese;

108.

è dell'opinione che, in seguito alle modifiche del trattato di Lisbona e al maggiore ruolo della BEI per uno sviluppo equilibrato e regolare del mercato interno, la BEI debba essere maggiormente responsabile nei confronti dei cittadini UE, divenendo soggetta a una procedura di discarico da parte del Parlamento europeo sull'utilizzo dei fondi pubblici provenienti dal bilancio UE o dal Fondo europeo di sviluppo gestito dalla BEI;

109.

accoglie favorevolmente l'impegno della BEI a sviluppare un nuovo quadro per misurare gli impatti sullo sviluppo (quadro REM per la misurazione dei risultati) per la valutazione di progetti ex ante ed ex post a partire da gennaio 2012, e incoraggia la BEI a migliorare la trasparenza nell'applicazione di tale quadro divulgando l'elenco completo degli indicatori e pubblicando le relazioni sul monitoraggio e le misure applicate; chiede di essere informato sui progressi del monitoraggio dei risultati raggiunti dal nuovo quadro per la misurazione dei risultati;

110.

accoglie favorevolmente il fatto che il monitoraggio finanziario e contrattuale dei progetti sia stato rafforzato dalla creazione di una nuova task force di monitoraggio; chiede di essere informato sui risultati e i progressi raggiunti dalla nuova task force di monitoraggio;

111.

invita la BEI a partecipare al finanziamento di progetti di investimento volti a sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in quei paesi e in quelle regioni particolarmente colpiti da shock economici esterni e asimmetrici.

112.

invita la BEI a vincolare i progetti finanziati per cercare di contribuire alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, ai diritti umani, alla responsabilità sociale delle imprese, al lavoro dignitoso e ai principi ambientali e di buon governo, attuando la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

113.

accoglie favorevolmente l'iniziativa "Prestiti obbligazionari" di Europa 2020 per il finanziamento di progetti, come meccanismo di ripartizione del rischio tra la Commissione e la BEI, fornendo un sostegno con un massimale a titolo del bilancio dell'Unione, che sfrutti i fondi di quest'ultima e attragga ulteriori finanziamenti per il settore privato per singoli progetti infrastrutturali conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020; incoraggia la BEI a eseguire una fase pilota dell'iniziativa prima della fine del periodo di programmazione 2007-2013 allo scopo di valutare l'efficacia del sistema;

114.

riconosce i progressi compiuti dalla BEI nello stabilire procedure chiare nei confronti delle giurisdizioni non conformi; sostiene la Banca nella sua politica di non partecipazione a eventuali operazioni attuate mediante una giurisdizione non cooperativa; chiede alla BEI di valutare l'attuazione e il funzionamento della sua "politica nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole, non trasparenti e non cooperative" (la cosiddetta politica NCJ) e di presentare una relazione al Parlamento europeo entro la fine del 2012; incoraggia la BEI a rivedere e aggiornare regolarmente la sua politica NCJ per assicurare che le operazioni di finanziamento della BEI non contribuiscano ad alcuna forma di evasione fiscale, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

*

* *

115.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca europea per gli investimenti, così come ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 111.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0156.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0331.

(5)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 30.

(6)  Il gruppo BEI è composto dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

(7)  Il Parlamento aveva espresso un auspicio in tal senso nella sua risoluzione del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della BEI e della BERS. Il Parlamento aveva inoltre espresso la stessa posizione in sede di votazione della relazione Bowles sulla sottoscrizione di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ***I.

(8)  Articolo 15 della decisione n. 1080/2011/UE.

(9)  Il Parlamento aveva espresso un auspicio in tal senso nella sua risoluzione del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della BEI e della BERS. Nella decisione relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in seguito all'aumento di capitale della stessa, il Parlamento e il Consiglio avevano inoltre chiesto che il governatore della BERS per l'Unione riferisse annualmente al Parlamento in merito alla cooperazione tra la Banca europea per gli investimenti e la BERS al di fuori dell'Unione.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/74


Giovedì 29 marzo 2012
Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione

P7_TA(2012)0120

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (2011/2182(INI))

2013/C 257 E/10

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visto il diritto di petizione di cui all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 20 del TFUE, che definisce il concetto di cittadinanza,

visti la parte seconda del TFUE, intitolata Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, e i titoli III e V della Carta dei diritti fondamentali,

visto l'articolo 45 del TFUE, secondo cui la garanzia della libera circolazione dei lavoratori dell'UE implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro,

visti gli articoli 3, 10 e 11 del trattato sull’Unione europea e l'articolo 8 del TFUE,

vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 intitolata "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione – Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione" (COM(2010)0603),

vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010, intitolata "Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva" (COM(2010)0608),

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2) (in appresso "direttiva sulla libera circolazione"),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3) (in appresso "direttiva sulle qualifiche"),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4),

vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea (5),

vista la proposta di decisione del parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dei cittadini (2013), presentata dalla Commissione l'11 agosto 2011 (COM(2011)0489),

visto il Programma di Stoccolma, che pone il cittadino al centro dell'azione europea in materia di libertà, sicurezza e giustizia, garantendo il rispetto della diversità e la protezione dei cittadini più vulnerabili,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0047/2012),

A.

considerando che i cittadini dell'Unione, indipendentemente dalle proprie disabilità, hanno, tra l'altro, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, il diritto di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro nei paesi terzi, nonché il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo e di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una qualsiasi delle lingue del trattato (6);

B.

considerando che il trattato di Lisbona ha rafforzato e specificato il concetto di cittadinanza dell'UE – introdotto dal trattato di Maastricht nel 1992 – e i diritti che ne derivano, che sono sviluppati anche dalla giurisprudenza, rafforzando la posizione e l'immagine dell'Unione europea come difensore dei diritti dei cittadini, fornendo i mezzi legislativi per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini dell'UE e creando o promuovendo nuovi diritti, come l’iniziativa dei cittadini europei e i diritti individuali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali; considerando che la cittadinanza europea dovrebbe essere vista come una fonte di diritti e doveri;

C.

considerando che questo dimostra gli sforzi dell'UE di porre i suoi cittadini al centro della sua azione e di adoperarsi a favore della creazione di uno spazio di libertà, di giustizia e di diritti per tutti i cittadini dell'Unione;

D.

accoglie con favore la giurisprudenza della Corte di giustizia europea concernente l'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, in particolare la sentenza ERT, la quale evidenzia che le istituzioni degli Stati membri, qualora vogliano limitare le libertà fondamentali garantite dal TFUE attraverso provvedimenti nazionali, sono anch'esse vincolate ai diritti fondamentali preminenti dell’Unione;

E.

considerando che la libertà di circolazione è parte integrante dei concetti di diritti dell'uomo e di cittadinanza dell'Unione e rappresenta uno dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti ai cittadini dell'Unione dai trattati;

F.

considerando che, sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva sulla libera circolazione, sussistono ancora troppi problemi in relazione alla sua attuazione; considerando che la maggior parte delle denunce da parte dei cittadini dell'UE verte sul diritto di ingresso, il diritto di soggiorno per più di tre mesi, la validità dei permessi di soggiorno, il mantenimento del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente e i diritti dei familiari;

G.

considerando che molti cittadini non possiedono tutte le informazioni pertinenti in merito ai loro diritti tutelati dalla direttiva sulla libera circolazione, in particolare per quanto riguarda i diritti dei familiari che sono cittadini di paesi terzi;

H.

considerando che i cittadini dell'Unione che risiedono abitualmente nel Regno Unito e che fanno richiesta di alcune prestazioni di sicurezza sociale sono tenuti a sottoporsi alla cosiddetta prova del diritto di soggiorno, che impone condizioni supplementari ai cittadini non britannici;

I.

considerando che la questione della deportazione dei rom dalla Francia nel 2010 è stata controversa non solo dal punto di vista dei diritti fondamentali, ma anche da quello del diritto alla libera circolazione e della discriminazione basata sulla nazionalità e sull'origine razziale ed etnica;

J.

considerando che il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, ponendo l'accento sui diritti dei lavoratori rumeni e bulgari nel mercato unico (7); considerando che numerosi Stati membri hanno deciso di introdurre o di continuare ad applicare disposizioni transitorie che limitano l'accesso dei cittadini rumeni e bulgari ai loro mercati del lavoro; considerando che tali misure possono condurre allo sfruttamento dei lavoratori, al lavoro nero e alla mancanza di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale;

K.

ritiene che la libera circolazione o la mobilità volontaria dei lavoratori condizioni o favorisca l'esercizio di un'ampia gamma di diritti conferiti ai cittadini dalla legislazione dell'Unione; che, pertanto, l'agevolazione della libera circolazione può rafforzare la possibilità dei cittadini di beneficiare pienamente del mercato unico fungendo al contempo da vettore essenziale di crescita;

L.

ritiene che il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri permetta una migliore comprensione dei valori dell'integrazione europea solo se è accompagnato da misure specifiche adottate dall'Unione e dagli Stati membri in materia di informazione, formazione, riconoscimento delle qualifiche e mobilità dei lavoratori (tra cui lavoratori stagionali, transfrontalieri, distaccati, dislocati per trasferimento di sede, ecc.);

M.

considerando che un gran numero di petizioni ha messo in luce problemi in materia di accesso a prestazioni di sicurezza sociale, derivanti in particolare dalla mancanza di cooperazione da parte delle autorità nazionali, da un'errata applicazione del principio di aggregazione delle prestazioni dovute in più Stati membri (in particolare per quanto riguarda la portabilità della pensione), dalla mancanza di informazioni corrette sulle norme applicabili o da lungaggini amministrative; considerando che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2011 (8) conferma il diritto dei cittadini dell'Unione di trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione europea mantenendo la copertura previdenziale;

N.

considerando che il processo di Bologna, che uniforma i titoli di studio attestanti il completamento di un percorso universitario, rappresenta una tappa verso un riconoscimento più agevole dei titoli di studio;

O.

considerando i problemi legati all'incorretta applicazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (misure compensatorie, richieste di documenti aggiuntivi, decisioni negative ingiustificate da parte dello Stato membro ospitante, ritardi ingiustificati nel trattamento delle domande, imposizione sistematica di test linguistici specifici), che costituiscono un notevole ostacolo all'esercizio dei diritti dei cittadini in tutta l'UE privando pertanto i cittadini dei vantaggi della coesione sociale;

P.

considerando che firmatari di petizioni denunciano un comportamento discriminatorio da parte dell'Ufficio tedesco di assistenza ai minori (Jugendamt) nei confronti dei coniugi non tedeschi nei matrimoni misti; considerando che detto ufficio, per l'autonomia operativa di cui gode, in certi casi contribuisce alle difficoltà incontrate dai genitori stranieri divorziati che desiderano lasciare il territorio tedesco con i propri figli;

Q.

considerando che il 25 ottobre 2011 il Parlamento ha approvato una risoluzione (9) sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità; considerando che numerose petizioni sono presentate da disabili, i quali incontrano quotidianamente numerose barriere che impediscono loro di fruire dei diritti di cittadini dell'UE, vale a dire il normale utilizzo del sistema educativo e l'accesso alle assicurazioni o alle infrastrutture di trasporto pubblico; considerando che è sentita l'esigenza di disporre di un sistema coerente a livello dell'Unione per la determinazione del grado di disabilità e che la mancanza di un tale sistema può generare disparità e persino esclusione sociale;

R.

considerando che ogni cittadino dell'UE condotto dinanzi alla giustizia di uno Stato membro ha il diritto, per la sua difesa, di accedere a documenti tradotti nella sua lingua materna, così da evitare discriminazioni basate sulla lingua, e in particolare che ogni cittadino deve essere informato di qualsiasi procedura giudiziaria a suo carico, il tutto in tempi accettabili sotto il profilo giudiziario;

S.

considerando che i maggiori ostacoli all'esercizio della cittadinanza attiva dell'Unione consistono nella mancanza di consapevolezza da parte delle persone sui propri diritti di cittadini dell'Unione nonché nella mancanza di servizi di informazione ben strutturati e ampiamente pubblicizzati; considerando che il Parlamento e la Commissione, nella loro azione per rafforzare la cittadinanza dell'Unione, devono di conseguenza concentrarsi su una comunicazione migliore e adeguatamente finanziata rivolta ai cittadini e agli Stati membri, a livello sia locale che nazionale, eliminando tutti i rimanenti ostacoli giuridici e amministrativi che impediscono ai cittadini dell'UE di esercitare i propri diritti e al tempo stesso garantendo che essi possano facilmente accedere a consulenze chiare e precise;

1.

accoglie con favore la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, che mira a eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione europea, e ritiene che le proposte ivi contenute costituiscano misure concrete atte a ridurre le spese inutili e pertanto a contribuire al potere d'acquisto dei cittadini dell'Unione, fattore particolarmente importante in tempi di crisi; invita la Commissione a garantire che le misure legislative e non legislative previste nella relazione siano presentate quanto prima possibile e approvate, in modo da garantire che i diritti dei cittadini dell'Unione europea divengano effettivi e che tutti gli Stati membri aboliscano i summenzionati ostacoli e introducano al tempo stesso misure amministrative che favoriscano il godimento di tali diritti, eliminando possibili contraddizioni tra il diritto nazionale e quello europeo;

2.

rileva che, sebbene il diritto di petizione al Parlamento europeo sia espressamente previsto dai trattati, non è sufficientemente conosciuto o utilizzato, e chiede pertanto una comunicazione migliore e attiva con i cittadini, che contempli giustificazioni e spiegazioni, in merito al loro diritto di petizione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea; invita inoltre la Commissione, al fine di raggiungere il maggior numero di cittadini possibile e di condividere le migliori pratiche, a unirsi al Parlamento nello sforzo di pubblicizzare maggiormente il diritto di petizione, avvalendosi degli uffici di rappresentanza di entrambe le istituzioni negli Stati membri, delle loro reti di informazione decentrate, di tutte le organizzazioni che collaborano con esse e della rete di difensori civici nazionali;

3.

ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei, che entrerà in vigore il 1o aprile 2012, costituisca il primo strumento di democrazia partecipativa transnazionale e darà ai cittadini la possibilità di partecipare più attivamente alla definizione delle politiche e della legislazione europee; chiede l'effettiva, responsabile e trasparente attuazione del regolamento concernente l'iniziativa dei cittadini europei, e in particolare invita le istituzioni UE e gli Stati membri a porre tempestivamente in atto tutte le necessarie disposizioni amministrative e pratiche, ad assumere un ruolo attivo e a partecipare efficacemente alle attività di informazione dei cittadini su questo nuovo strumento, in modo tale che tutti i cittadini dell'UE possano beneficiarne pienamente, e in particolare a utilizzare l'Anno europeo dei cittadini (2013) come occasione per potenziare la sensibilizzazione; ritiene inoltre che la commissione per le petizioni, in ragione della sua esperienza in termini di relazioni dirette con i cittadini, dovrebbe avere l'incarico di condurre audizioni pubbliche dei responsabili delle iniziative dei cittadini europei ben riuscite, come previsto dall'articolo 11 del regolamento concernente l'iniziativa dei cittadini europei; propone che la Commissione europea presenti alla commissione per le petizioni relazioni periodiche sull'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei;

4.

invita la Commissione, al momento di elaborare la relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, a concentrarsi non solo sull'applicazione della Carta ma anche su tutti gli articoli del trattato UE in materia di diritti fondamentali e sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea; invita la Commissione a includere in tale relazione informazioni più dettagliate riguardanti l'attuazione della Carta da parte degli Stati membri quando applicano il diritto europeo e le questioni sollevate dai cittadini presso di essa, il modo in cui le ha affrontate e le misure concrete adottate per dare seguito a tali osservazioni;

5.

invita tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione ad assicurare che il diritto di accesso ai documenti previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (10), un importante diritto dei cittadini dell'Unione europea, sia garantito migliorando la trasparenza e rendendo l'accesso a documenti e informazioni agevole, di facile uso e comprensibile, anche tramite tecnologie senza barriere, in modo da consentire ai cittadini di partecipare più da vicino al processo decisionale; fa presente, in tale contesto, l'importante significato dell'attività svolta dal Mediatore europeo per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione;

6.

pur considerando il diritto all'accesso all'informazione una delle pietre angolari della democrazia, sottolinea che l'accesso all'informazione non deve portare alla violazione di altri diritti fondamentali, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati; sottolinea che l'accesso alle informazioni detenute dalle istituzioni dell'UE è di primario interesse per i cittadini che mirano a comprendere le deliberazioni politiche ed economiche alla base del processo decisionale; ritiene che la Commissione potrebbe accordare maggiore accesso alle informazioni sulle indagini e sui fascicoli riguardanti le infrazioni senza che ciò comprometta il fine delle indagini e che un interesse pubblico prevalente potrebbe ben giustificare l'accesso a tali fascicoli, soprattutto nei casi in cui potrebbero essere a rischio i diritti fondamentali, la salute umana o la protezione dell'ambiente da danni irreversibili o qualora siano in corso procedimenti riguardanti discriminazioni nei confronti di una minoranza o violazioni della dignità umana, purché vengano salvaguardati i segreti commerciali e le informazioni sensibili connesse ad azioni giudiziarie, cause di concorrenza e fascicoli personali;

7.

incoraggia la Commissione a continuare ad adoperarsi come fa ora per garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino integralmente e correttamente la direttiva sulla libera circolazione, facendo pieno uso del suo potere di avviare procedure d'infrazione; invita gli Stati membri a eliminare gli attuali ostacoli di natura giuridica e pratica alla libera circolazione dei cittadini e a non introdurre procedure amministrative onerose e ingiustificate o tollerare prassi inaccettabili che limitino l'applicazione di tale diritto; invita inoltre la Commissione a intensificare gli sforzi per sensibilizzare maggiormente i cittadini circa il loro diritto alla libera circolazione e ad assisterli nell'esercitarlo, in particolare quando esso è negato o limitato, o laddove sono attuate prassi risultanti in discriminazione diretta o indiretta; invita la Commissione, in tale contesto, a presentare una valutazione delle politiche correlate alla libera circolazione nella prossima relazione sulla cittadinanza dell'Unione e a proporre modalità e strumenti concreti di sostegno all'applicazione della libertà di circolazione; segnala che, sebbene il concetto di cittadinanza dell'Unione sia strettamente connesso al diritto di libera circolazione, tutti i cittadini che non lasciano il proprio paese di origine beneficiano anch'essi dei diritti di cittadini dell’Unione;

8.

ribadisce le sue precedenti richieste agli Stati membri di garantire la libera circolazione per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, senza discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale o della nazionalità; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE (11) e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un'unione registrata, ai membri del nucleo familiare e ai partner con cui un cittadino dell'UE abbia una relazione stabile e debitamente attestata, ivi compresi i membri di coppie dello stesso sesso, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; invita la Commissione, in tale contesto, a garantire che la direttiva sia applicata rigorosamente;

9.

invita gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini dell'UE e ad attivarsi per orientare e consigliare i lavoratori migranti in merito alle opportunità di impiego e alle condizioni di vita e di lavoro nell'UE, sensibilizzando al contempo i cittadini riguardo ai rischi connessi al lavoro nero e ai benefici derivanti dallo svolgimento di un lavoro regolare (vantaggi fiscali, previdenza sociale, diritto alla formazione professionale, diritto di cittadinanza, diritto all'alloggio, diritto al ricongiungimento familiare, accesso all'istruzione e alla formazione per i figli) mediante strumenti già esistenti (EURES);

10.

chiede un migliore coordinamento tra gli Stati membri nell'affrontare questioni quali la doppia tassazione e la mancanza di armonizzazione della tassazione delle pensioni per i cittadini dell'UE, e invita pertanto gli Stati membri a migliorare e aggiornare i loro accordi bilaterali di cooperazione; appoggia gli sforzi della Commissione volti a proporre una nuova legislazione per eliminare le barriere fiscali e ritiene che occorra prestare un'attenzione particolare alle tasse di immatricolazione per autoveicoli precedentemente registrati in un altro Stato membro.

11.

invita gli Stati membri che, nel quadro del trattato di adesione all'UE di Romania e Bulgaria, hanno deciso di introdurre una moratoria di sette anni, fino al 1o gennaio 2014, sul diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE per i lavoratori provenienti da questi due paesi o di continuare ad applicare le disposizioni transitorie che limitano l'accesso dei cittadini di detti paesi ai loro mercati del lavoro (12), a rivedere le proprie decisioni quanto prima possibile, tenendo conto del principio di uguaglianza, del divieto di discriminazione, della natura ingiustificata di tali decisioni e del principio di solidarietà, in modo che i diritti del lavoro associati alla cittadinanza europea non siano più limitati per i cittadini rumeni e bulgari;

12.

invita la Commissione a prestare maggiore attenzione e a rispondere con più precisione alle numerose petizioni ricevute in merito alle difficoltà di circolazione dei documenti di stato civile e al riconoscimento di detti documenti e dei loro effetti (13); sottolinea l'importanza di avanzare il più rapidamente possibile verso il riconoscimento reciproco e di assicurare la libera circolazione dei documenti di stato civile, senza discriminazione, alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;

13.

sottolinea il fatto che le espulsioni di massa rappresentano una violazione della direttiva sulla libera circolazione, oltre a violare i valori e i principi fondamentali su cui si fonda l'Unione europea; ricorda inoltre che, ai sensi della direttiva sulla libera circolazione, possono essere imposte restrizioni alla libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza esclusivamente sulla base della condotta personale, senza alcuna discriminazione per motivi quali disabilità o origine etnica o nazionale, e che la mancanza di mezzi economici o qualsiasi altro motivo connesso a compensazione, sanzione o privazione dei diritti civili non può essere addotto come giustificazione per l'espulsione automatica di cittadini dell'Unione europea (considerando 16, articolo 14);

14.

esorta gli Stati membri ad abolire le politiche e ad annullare e abrogare le leggi che discriminano, direttamente o indirettamente, i rom e altri gruppi minoritari per motivi di razza ed etnia, e li invita a porre termine a tutti i casi di persecuzione, sgombero ed espulsione o di confisca dei beni di qualsiasi gruppo minoritario; invita tutti gli Stati membri e l'UE ad assumersi la responsabilità congiunta di promuovere e facilitare l'integrazione delle comunità rom, riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri riconosciuti agli altri cittadini dell'Unione, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom (14) e con il "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173), e a promuovere e proteggere i loro diritti fondamentali;

15.

invita la Commissione a collegare le priorità di inclusione sociale a un chiaro pacchetto di obiettivi che comprendano la protezione dei cittadini contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita e la promozione del dialogo sociale tra rom e non rom al fine di combattere il razzismo e la xenofobia; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a garantire che la legislazione pertinente sia pienamente attuata e che siano imposte sanzioni adeguate per i crimini a sfondo razziale (15);

16.

esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno trovino radici profonde nel diritto primario dell'Unione e siano notevolmente sviluppati nel diritto derivato, l'applicazione delle norme giuridiche resta insoddisfacente; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero partecipare all'eliminazione di tutti gli ostacoli amministrativi e legali esistenti che sono stati loro evidenziati dalle istituzioni dell'UE e dalla commissione per le petizioni; chiede alla Commissione di valutare attentamente se le legislazioni e le prassi degli Stati membri ledano i diritti dei cittadini dell'UE riconosciuti nei trattati e nella direttiva sulla libera circolazione e se pongano ostacoli ingiustificati ai cittadini dell'UE e alle loro famiglie limitando indirettamente il loro diritto alla libera circolazione;

17.

rammenta che i quasi 80 milioni di disabili nell'Unione europea devono affrontare tuttora ostacoli spesso insormontabili nell'esercizio del loro diritto di cittadini dell'Unione alla libera circolazione; invita pertanto le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere che limitano la capacità delle persone con disabilità di beneficiare dei diritti di cittadini dell'UE e di rendere più facile per le persone con disabilità l'accesso a tutti i mezzi di trasporto, alle infrastrutture, all'istruzione pubblica e all'informazione, senza ritardi o costi aggiuntivi, quanto prima possibile in conformità con la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010)0636) e la risoluzione del Parlamento sopra menzionata del 25 ottobre 2011 basata su tale strategia; fa inoltre notare il numero sproporzionatamente elevato di persone anziane con mobilità ridotta; chiede l'istituzione di un programma di tipo Erasmus per le persone con disabilità;

18.

esorta gli Stati membri a garantire ad assicurare a indagati e imputati con problemi uditivi, comprese le parti lese in caso di reati penali, qualora lo richiedano, l'interpretazione nella lingua dei segni, nell'interesse della salvaguardia dei loro diritti e della tutela della loro dignità, e richiama l'attenzione della Commissione alla necessità di disporre di tali ausili;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri, per quanto riguarda le proposte della Commissione di agevolare l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e data l'importanza fondamentale del diritto dei pazienti all'informazione, a informare meglio i cittadini dell'UE sui loro diritti e sugli strumenti disponibili per farli rispettare, compresi gli aspetti pratici, quali il rimborso dei costi sulla base della tessera europea di assicurazione malattia; invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare al massimo le potenzialità già esistenti della telemedicina e dell'assistenza sanitaria online (eHealth) da qui al 2020, nel pieno rispetto delle norme europee in materia di protezione dei dati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione intesa a sviluppare un nuovo sistema di scambio elettronico dei dati sulla previdenza sociale e chiede di conseguenza una maggiore cooperazione tra i sistemi nazionali di previdenza sociale; sostiene inoltre i progetti pilota intesi a garantire ai cittadini dell'Unione europea un accesso sicuro online ai propri dati sanitari e ad assicurare l'interoperabilità dei registri dei pazienti;

20.

riconosce che i principali ostacoli che impediscono ai cittadini di beneficiare della più ampia gamma di prodotti a prezzi competitivi nel mercato interno sono la mancanza di conoscenza dei diritti dei consumatori negli altri Stati membri e la mancanza di informazioni da parte dei consumatori che fanno acquisti online in altri Stati membri; ritiene che le informazioni destinate ai consumatori siano talvolta complesse e che occorra provvedere alla loro semplificazione, ad esempio per quanto riguarda l'etichettatura;

21.

ricorda le recenti pubblicazioni della Commissione concernenti il rafforzamento della posizione dei consumatori, che mettono in evidenza i divari in termini di informazione, legislazione e attuazione ancora esistenti nel mercato unico, ad esempio per quanto riguarda le pratiche sleali di talune società di compilazione degli annuari; invita la Commissione ad attribuire priorità allo sviluppo del mercato unico digitale; plaude al lavoro e all'impegno profusi dalla Commissione nell'attuazione della "legge sul mercato unico"; chiede ulteriori misure da parte degli Stati membri, in coordinamento con la Commissione, per superare gli ostacoli che impediscono ai cittadini di accedere ai servizi online; nota, a tale proposito, la proposta della Commissione relativa a un diritto contrattuale europeo;

22.

ritiene che occorra facilitare ulteriormente l'accesso ai servizi bancari per i cittadini dell'Unione europea che si stabiliscono in un altro Stato membro; chiede alla Commissione di adottare le misure legislative necessarie per garantire l'accesso di tutti i cittadini dell'Unione a un conto di pagamento di base; sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza delle commissioni bancarie;

23.

rileva le disparità tra gli Stati membri in materia di telefonia mobile e abbonamenti a Internet; sottolinea che la riduzione delle tariffe in seguito all'applicazione delle norme sul roaming ha avuto luogo soltanto come risultato di una legislazione dell'UE; chiede quindi la pubblicazione dei costi dei servizi di messaggi SMS e MMS, delle tariffe al minuto per le chiamate e della connessione a Internet in tutti gli Stati membri, al fine di favorire la creazione di pacchetti tariffari europei che consentano di ridurre i costi della telefonia mobile;

24.

condanna la pratica delle vendite abbinate; auspica che l'Anno europeo dei cittadini sia utilizzato come opportunità di attirare l'attenzione dei cittadini sulle misure che hanno tutelato i loro diritti di consumatori e hanno contribuito a mantenere il loro potere d'acquisto in tempi di crisi;

25.

invita la Commissione a monitorare la corretta applicazione da parte degli Stati membri delle normative sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con particolare attenzione alle novità introdotte dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, entrati in vigore il 1o maggio 2010;

26.

è preoccupato per il fatto che numerosi firmatari di petizioni abbiano dovuto sottoporsi, su richiesta delle autorità del Regno Unito, alla "prova del diritto di soggiorno" al fine di ottenere l'accesso agli alloggi popolari o ad altri benefici, come ad esempio l'indennità di ricerca di occupazione (16); sottolinea in particolare il fatto che tale requisito introduce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, in violazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004; esorta il Regno Unito ad allineare la propria legislazione con il diritto dell'UE;

27.

esorta il Regno Unito a rispettare le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'esportabilità delle prestazioni di assistenza sanitaria in denaro (17) e a non applicare la cosiddetta "prova di un soggiorno pregresso" qualora possano essere utilizzati altri elementi rappresentativi per stabilire un vero e proprio collegamento con il sistema di sicurezza sociale del Regno Unito;

28.

ritiene che una direttiva aggiornata sulle qualifiche dovrebbe concentrarsi sull'eliminazione degli ostacoli alla mobilità nel campo dell'istruzione, con particolare attenzione ai giovani, e al tempo stesso sulla razionalizzazione delle fonti di informazioni attualmente a disposizione dei professionisti e garantire il coordinamento con il portale "La tua Europa"; esorta la Commissione a ottimizzare la fornitura di informazioni sulla mobilità destinate a studenti, insegnanti e ricercatori all'interno dell'UE mediante la creazione di un sistema di sportello unico, sostiene l'idea che una tessera professionale europea volontaria potrebbe costituire uno strumento atto a facilitare la mobilità dei cittadini europei e fornire un esempio concreto di un'Europa dei cittadini;

29.

esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a configurare il sistema dei provvedimenti di compensazione, di cui all'articolo 10 della direttiva sulle qualifiche, nel quadro del sistema generale, poiché in mancanza di ciò si possono creare discriminazioni sulla base della nazionalità; sottolinea a tale riguardo che i cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'UE rispettivamente nel 2004 e nel 2007, in particolare gli operatori sanitari (medici, ostetriche e infermieri), hanno riferito di aver riscontrato dei problemi in relazione al riconoscimento delle loro qualifiche o dei loro diritti acquisiti in uno Stato membro diverso dal proprio (18);

30.

ricorda che una tra le petizioni più vecchie ancora all'esame riguarda il trattamento discriminatorio che subiscono i lettori di lingue straniere in varie università italiane (19); invita la Commissione a studiare ulteriormente l'attuale cosiddetta "riforma Gelmini", entrata in vigore nel dicembre 2010; invita le autorità italiane e le rispettive università a risolvere urgentemente questo caso; ritiene tuttavia che non si tratti di un caso isolato e che pertanto i difensori civici degli Stati membri potrebbero riunirsi per scambiarsi pareri riguardo alle soluzioni da apportare in Europa;

31.

propone l'apertura di un portale Internet dedicato e aggiornato regolarmente che consenta alle amministrazioni nazionali, regionali o locali di segnalare i settori professionali in cui si registra una domanda di personale, al fine di agevolare la mobilità volontaria;

32.

ricorda che il regolamento (CE) n. 2201/2003 (20) stabilisce il principio secondo cui i bambini dovrebbero essere in grado di mantenere i loro rapporti con entrambi i genitori dopo che questi si sono separati, anche se vivono in Stati membri diversi; sottolinea che, sebbene l'introduzione e l'applicazione di norme sostanziali in materia di diritti di accesso costituisca attualmente una questione di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono rispettare il diritto dell'Unione nell'esercizio delle proprie prerogative, in particolare le disposizioni del trattato concernenti la libertà di tutti i cittadini dell'UE di viaggiare e risiedere in un altro Stato membro (21), nonché la conservazione dei legami tra genitori e figli, nonni e nipoti e fratelli e sorelle; sottolinea inoltre che i tempi talvolta lunghi e i numerosi adempimenti burocratici che pesano sui genitori che desiderano fare rientro nel paese d'origine con i propri figli costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini dell'UE; invita la Commissione a esaminare le presunte discriminazioni ad opera dell'Ufficio tedesco di assistenza ai minori (Jugendamt) ai danni dei coniugi non tedeschi all'interno di matrimoni misti;

33.

evidenzia l'importanza della cooperazione amministrativa in materia di stato civile; rileva ad esempio che qualsiasi Stato membro che desideri modificare i documenti di stato civile di un bambino riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione deve comunicare tale intenzione allo Stato membro in questione, affinché i documenti quali i certificati di nascita non possano essere modificati in modo tale da cancellare l'origine dell'identità del bambino;

34.

rileva che qualsiasi cittadino dell'Unione riconosciuto come genitore di un bambino nato nel matrimonio o fuori di esso deve essere informato delle possibilità di ricorso in caso di separazione per poter ottenere un diritto di visita, tranne nei casi in cui ciò rappresenti per il bambino un pericolo reale e comprovato, stabilito di comune accordo tra i paesi d'origine dei genitori e del bambino;

35.

chiede l'istituzione di un mediatore o almeno di un mediatore per i minori in ogni Stato membro, che disponga di poteri tali da consentirgli di accedere a qualsiasi documento nonché di riesaminare le decisioni giudiziarie, al fine di conciliare le denunce e le difficoltà giuridiche dei genitori che si separano, per evitare che questi optino per una condotta illegale per far prevalere quello che ritengono essere un diritto loro e dei loro figli; precisa inoltre che ogni cittadino può adire il mediatore del proprio paese d'origine o del paese in cui ritiene che i suoi diritti non siano stati rispettati;

36.

invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, onde garantire l'uguaglianza dei cittadini dell'UE rispetto alla scelta del diritto applicabile al proprio divorzio; invita altresì la Commissione a promuovere questo nuovo strumento durante l'anno europeo della cittadinanza, in considerazione del fatto che, inevitabilmente, il numero dei divorzi transnazionali aumenta di pari passo con il numero dei matrimoni transnazionali;

37.

ritiene che tutti i cittadini che credono di aver subito una violazione dei propri diritti debbano disporre di mezzi di ricorso per lo meno a livello locale, nazionale o europeo per poterli difendere;

38.

richiama ancora una volta l'attenzione sui problemi cui sono confrontati i cittadini dell'UE che hanno deciso di esercitare il proprio diritto di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 del TFUE e hanno legalmente acquistato proprietà in Spagna, che sono state successivamente rese illegali; sollecita le autorità spagnole a rivedere approfonditamente il modo in cui viene attuata la Ley de Costas (Legge sulle coste) al fine di evitare di compromettere i diritti dei singoli proprietari, tenendo conto del fatto che il diritto di proprietà non rientra nell'ambito delle competenze dell'UE in quanto soggetto al principio di sussidiarietà previsto nei trattati;

39.

ribadisce con enfasi la priorità fondamentale della commissione per le petizioni, che consiste nel trovare una soluzione alle annose preoccupazioni in materia di proprietà; sottolinea che i cittadini dell'UE, cittadini o meno degli Stati membri in questione, hanno registrato una serie di gravi problemi in relazione a transazioni immobiliari e a garanzie bancarie e che la violazione dei diritti di proprietà ha comportato una perdita di fiducia nel mercato immobiliare transfrontaliero e contribuito ai problemi economici dell'Europa; chiede che i principi dell'UE in materia di protezione dei consumatori e libera circolazione siano estesi al settore immobiliare e ribadisce la sua richiesta quanto al pieno rispetto del diritto alla proprietà legittimamente acquisita;

40.

riconosce che vi sono numerosi ostacoli che impediscono ai cittadini dell'UE di beneficiare pienamente dei diritti elettorali quando risiedono in un paese diverso dal proprio, mentre si tratta del diritto politico più tangibile dei cittadini dell'Unione e il suo esercizio deve essere privo di qualsiasi formalità discriminatoria e ostruttiva; invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente i cittadini a questo diritto attraverso campagne di informazione mirate in periodi pre-elettorali; plaude alla volontà della Commissione di agevolare la procedura che consente ai cittadini dell'UE di candidarsi alle elezioni europee nello Stato membro di residenza e la esorta a condurre il lavoro tecnico preparatorio per il miglioramento dei meccanismi atti a prevenire il doppio voto e la perdita del diritto di voto; propone a questo scopo l'istituzione di un registro elettorale europeo per le elezioni europee; sostiene l'azione della Commissione a favore della pubblicazione simultanea dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a trovare soluzioni più appropriate per migliorare le norme in materia elettorale per promuovere le migliori pratiche; sottolinea che una partecipazione più diretta dei cittadini per mezzo dei partiti politici europei costituisce un passo decisivo per conseguire "più Europa" e una democrazia più autentica;

41.

suggerisce che l'adesione a un partito politico europeo possa essere proposta con maggiore frequenza al momento dell'adesione a un partito nazionale, al fine di incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla politica europea;

42.

ritiene che la creazione dello sportello unico fisico e online per i cittadini "La tua Europa" sia di grande importanza per coloro i quali, siano essi residenti di lunga durata o nuovi residenti, cercano informazioni o intendono presentare ricorsi; riconosce al tempo stesso che le reti specifiche istituite dalla Commissione per l'informazione e la risoluzione dei problemi (come Europe Direct, SOLVIT e i centri europei dei consumatori) sono partner importanti nella composizione delle controversie in materia di disfunzioni nel mercato interno o restrizioni dei diritti dei cittadini dell'UE; invita la Commissione a promuovere più attivamente tali servizi on-line e facilmente accessibili, non solo coinvolgendo gli attuali servizi di assistenza e risoluzione dei problemi a livello dell'UE ma anche, in particolare, facendoli conoscere ai cittadini in maniera più attiva e capillare;

43.

ritiene che i lavoratori transfrontalieri, che sono soggetti a notevoli complessità amministrative negli Stati membri, abbiano necessità di disporre di informazioni migliori e più mirate circa i loro diritti sociali e professionali; esorta la Commissione a produrre materiale informativo che definisca in termini chiari e semplici i diritti dei cittadini dell'UE di trasferirsi, studiare, fare acquisti, viaggiare ed esercitare i propri diritti politici oltre frontiera; ritiene che un nuovo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per i cittadini fondato su organismi consultivi e strutture amministrative esistenti contribuirebbe notevolmente ad offrire ai consumatori procedure di composizione extragiudiziale economiche, efficaci e accessibili;

44.

propone alla Commissione di condurre un'indagine conoscitiva sul modo in cui i cittadini dell'UE desiderano essere informati sulle attività dell'Unione, allo scopo di rispondere più direttamente alle loro aspettative;

45.

invita la Commissione a migliorare la diffusione in tutta l'UE di informazioni sulle attività dell'Unione aumentando il numero di punti di informazione esistenti a livello locale;

46.

chiede che il numero di documenti che necessitano di una traduzione certificata nel corso di procedimenti giudiziari sia ridotto al minimo necessario in modo da evitare che la difesa del cittadino subisca ritardi e che si determinino spese giudiziarie eccessive;

47.

auspica che tutti i cittadini dell'UE vittime di eccesso di zelo o di abuso di posizione dominante da parte delle autorità amministrative o di polizia di un altro Stato membro possano rivolgersi con facilità all'autorità nazionale o locale responsabile per le denunce contro tali organismi;

48.

auspica che la Commissione europea, che si adopera per la promozione dei gemellaggi tra città europee, non si concentri esclusivamente sulla concessione di assistenza a favore dei gemellaggi che coinvolgono i nuovi Stati membri o paesi terzi, bensì provveda a che anche i gemellaggi di più lunga data possano continuare a beneficiare degli aiuti dell'UE affinché nel lungo termine sia assicurata la continuità, attualmente in pericolo;

49.

ritiene che ogni cittadino dell'Unione abbia diritto al libero accesso a un'informazione neutrale e di elevata qualità; guarda con grande preoccupazione all'istituzione di autorità di monitoraggio dei media aventi legami troppo stretti con il potere politico;

50.

ritiene che l'Unione dovrebbe comunicare più regolarmente tramite la televisione, che è un importante vettore di informazioni; plaude pertanto allo stanziamento di ulteriori fondi destinati al canale Euronews;

51.

accoglie con favore la recente proposta della Commissione di rafforzare la protezione dei cittadini dell'Unione offerta dalle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, chiarendo in particolare quando un cittadino sia da considerarsi non rappresentato e specificando il tipo di assistenza che gli Stati membri generalmente forniscono in caso di necessità;

52.

si congratula con la Commissione per la realizzazione del portale europeo della giustizia elettronica, che offre un utile compendio delle modalità del diritto di ciascuno Stato membro;

53.

incoraggia la Commissione europea a cooperare con la commissione per le petizioni nella stesura di una nuova relazione sulla cittadinanza nel 2013; precisa al riguardo che la commissione per le petizioni procederà a un'analisi critica dei risultati conseguiti (prima della pubblicazione delle prossima relazione) in termini di rafforzamento della cittadinanza dell'Unione, basandosi in particolare sulle petizioni ricevute, e inviterà la Commissione a prendere ulteriori misure se necessario;

54.

accoglie con favore la proposta della Commissione di proclamare il 2013 "Anno europeo dei cittadini", che susciterebbe e aumenterebbe la consapevolezza dei diritti e dei vantaggi derivanti dalla cittadinanza dell'Unione; esorta la Commissione ad avvalersi – in collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali e i rappresentanti della società civile – di tale opportunità per potenziare i suoi sforzi volti a proteggere e promuovere i diritti dei cittadini, rafforzando in tal modo lo status e l'immagine dell'UE come difensore e promotore dei diritti dei cittadini; sottolinea l'importanza di sfruttare le potenzialità strategiche dell'anno 2013 per accelerare i cambiamenti sociopolitici necessari per affrontare il problema della mancanza di fiducia, che è stato acuito dalle crisi economiche; chiede l'inserimento della cittadinanza dell'Unione tra le priorità dell'attuale Presidenza del Consiglio dell'Unione europea; esprime la speranza che l'Anno europeo dei cittadini 2013 sia l'occasione per affrontare i problemi socioeconomici dell'Unione europea e per agire ai fini di un mercato al servizio dei cittadini, rafforzando nel contempo in modo significativo la consapevolezza generale riguardo allo status di cittadino dell'Unione;

55.

propone alla Commissione di indire nel corso del 2012 un concorso europeo per la creazione di un logo dell'Anno europeo dei cittadini;

56.

invita il Parlamento europeo e il Consiglio a vigilare affinché gli Stati membri dispongano di risorse finanziarie sufficienti per garantire lo svolgimento nelle migliori condizioni dell'Anno europeo dei cittadini del 2013 e delle attività ad esso connesse, in particolare quelle che coinvolgono i mezzi di comunicazione, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati;

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(5)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 14.

(6)  Articolo 20, paragrafo 2, TFUE.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2011)0587.

(8)  Cfr. Lucy Stewart contro Secretary of State for Work and Pensions, causa C-503/09.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0453

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(12)  Cfr., segnatamente, petizioni 0810/2011 e 0900/2011.

(13)  Cfr., segnatamente, petizione 0632/2008.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2011)0092.

(15)  Cfr., segnatamente, petizioni 1351/2008, 0945/2010 e 1300/2010.

(16)  Cfr., segnatamente, petizioni 0401/2009 e 1119/2009.

(17)  Causa C-299/05 del 18 ottobre 2007 e, più recentemente, causa C-503/09 del 21 luglio 2011.

(18)  Cfr., segnatamente, petizione 0112/2009.

(19)  Cfr., segnatamente, petizioni 0511/1998 e 0689/1998.

(20)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(21)  Cfr., segnatamente, petizione 1614/2009.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 29 marzo 2012

6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/85


Giovedì 29 marzo 2012
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

P7_TA(2012)0100

Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Luigi de Magistris (2011/2064(IMM))

2013/C 257 E/11

Il Parlamento europeo,

vista le richieste presentate il 15 marzo e il 1o aprile 2011 da Luigi de Magistris in difesa della propria immunità, nel quadro del procedimento pendente davanti al Tribunale di Catanzaro, Italia, e comunicate in Aula il 24 marzo e il 6 aprile 2011,

avendo ascoltato Luigi de Magistris a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti i contributi scritti presentati da Luigi de Magistris a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0070/2012),

A.

considerando che un deputato al Parlamento europeo, Luigi de Magistris, ha chiesto la difesa della sua immunità nel quadro del procedimento pendente davanti a un tribunale italiano;

B.

considerando che la richiesta di Luigi de Magistris si riferisce a un atto di citazione nei suoi confronti davanti al Tribunale di Catanzaro per conto di Maurizio Mottola di Amato, in relazione a due articoli che Luigi de Magistris ha pubblicato sul suo sito internet all'inizio del 2011;

C.

considerando che, secondo l'atto di citazione, le dichiarazioni formulate in detti articoli sono da intendersi come diffamazione e danno luogo a una richiesta di risarcimento e a una richiesta d'ingiunzione di rimozione degli articoli;

D.

considerando che gli articoli sono stati pubblicati sul sito internet durante il periodo in cui Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo a seguito della sua elezione alle elezioni europee del 2009;

E.

considerando che, conformemente all'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che conformemente all'articolo 9 di detto protocollo i membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

F.

considerando che Luigi de Magistris fa riferimento all'articolo 8 e all'articolo 9 del protocollo; considerando tuttavia che l'articolo 9 non risulta pertinente alla luce dell'articolo 68 della Costituzione italiana e pertanto è invocato soltanto l'articolo 8;

G.

considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che i procedimenti siano di natura civile o amministrativa o contengano aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista da tale articolo;

H.

considerando che i fatti inerenti alla causa, come si evince dall'atto di citazione e dalle comunicazioni scritte di Luigi de Magistris alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni formulate hanno un nesso diretto ed evidente con l’esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

I.

considerando che Luigi de Magistris, nel pubblicare gli articoli in questione, ha pertanto agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

1.

decide di difendere l'immunità e i privilegi di Luigi de Magistris;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Luigi de Magistris.


(1)  Causa 101/63 Wagner contro Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, Causa 149/85 Wybot contro Faure e altri [1986] Racc. 2391, Causa T-345/05 Mote contro Parlamento [2008] Racc. II-2849, cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra contro De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, Causa T-42/06 Gollnisch contro Parlamento [2010] Racc. II-1135 e Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza).


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/86


Giovedì 29 marzo 2012
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

P7_TA(2012)0101

Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Luigi de Magistris (2011/2097(IMM))

2013/C 257 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata l'11 aprile 2011 da Luigi de Magistris in difesa della propria immunità, nel quadro del procedimento pendente davanti al Tribunale di Cosenza, Italia, e comunicata in Aula il 9 maggio 2011,

avendo ascoltato Luigi de Magistris a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti i contributi scritti presentati da Luigi de Magistris a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 (1),

visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0073/2012),

A.

considerando che un deputato al Parlamento europeo, Luigi de Magistris, ha chiesto la difesa della sua immunità nel quadro del procedimento pendente davanti a un tribunale italiano;

B.

considerando che la richiesta di Luigi de Magistris si riferisce a un atto di citazione nei suoi confronti davanti al Tribunale di Cosenza per conto di Vincenza Bruno Bossio, in relazione a dichiarazioni espresse da Luigi de Magistris nel suo libro Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato, pubblicato nell'aprile 2010;

C.

considerando che, secondo l'atto di citazione, le dichiarazioni formulate nel libro sono da intendersi come diffamazione e danno luogo a una richiesta di risarcimento;

D.

considerando che il libro è stato pubblicato durante il periodo in cui Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo, a seguito della sua elezione alle elezioni europee del 2009;

E.

considerando che, conformemente all'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che conformemente all'articolo 9 di detto protocollo i membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

F.

considerando che Luigi de Magistris fa riferimento all'articolo 8 e all'articolo 9 del protocollo; considerando tuttavia che l'articolo 9 non risulta pertinente alla luce dell'articolo 68 della Costituzione italiana e pertanto è invocato soltanto l'articolo 8;

G.

considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che i procedimenti siano di natura civile o amministrativa o contengano aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista da tale articolo;

H.

considerando che i fatti inerenti alla causa, come si evince dall'atto di citazione e dalle comunicazioni scritte di Luigi de Magistris alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni formulate non hanno un'ovvia e diretta correlazione con l'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

I.

considerando che Luigi de Magistris, nel pubblicare il libro in questione, non ha pertanto agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

1.

decide di non difendere l'immunità e i privilegi di Luigi de Magistris;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Luigi de Magistris.


(1)  Causa 101/63 Wagner contro Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, Causa 149/85 Wybot contro Faure e altri [1986] Racc. 2391, Causa T-345/05 Mote contro Parlamento [2008] Racc. II-2849, cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra contro De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, Causa T-42/06 Gollnisch contro Parlamento [2010] Racc. II-1135 e Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza).


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/88


Giovedì 29 marzo 2012
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

P7_TA(2012)0102

Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Luigi de Magistris (2011/2098(IMM))

2013/C 257 E/13

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata il 3 maggio 2011 da Luigi de Magistris in difesa della propria immunità, nel quadro del procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano, Italia, e comunicata in Aula il 9 maggio 2011,

avendo ascoltato Luigi de Magistris a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti i contributi scritti presentati da Luigi de Magistris, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0074/2012),

A.

considerando che un deputato al Parlamento europeo, Luigi de Magistris, ha chiesto la difesa della sua immunità nel quadro del procedimento pendente davanti a un tribunale italiano;

B.

considerando che la richiesta di Luigi de Magistris si riferisce a un atto di citazione nei suoi confronti davanti al Tribunale di Milano per conto di Giancarlo Pittelli, in relazione a dichiarazioni espresse da Luigi de Magistris nel suo libro Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato, pubblicato nell'aprile 2010;

C.

considerando che, secondo l'atto di citazione, le dichiarazioni formulate nel libro sono da intendersi come diffamazione e danno luogo a una richiesta di risarcimento;

D.

considerando che il libro è stato pubblicato durante il periodo in cui Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo a seguito della sua elezione alle elezioni europee del 2009;

E.

considerando che, conformemente all'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che conformemente all'articolo 9 di detto protocollo i membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

F.

considerando che Luigi de Magistris fa riferimento all'articolo 8 e all'articolo 9 del protocollo; considerando tuttavia che l'articolo 9 non risulta pertinente alla luce dell'articolo 68 della Costituzione italiana e pertanto è invocato soltanto l'articolo 8;

G.

considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che i procedimenti siano di natura civile o amministrativa o contengano aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista da tale articolo;

H.

considerando che i fatti inerenti alla causa, come si evince dall'atto di citazione e dalle comunicazioni scritte di Luigi de Magistris alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni formulate non hanno un'ovvia e diretta correlazione con l'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

I.

considerando che Luigi de Magistris, nel pubblicare il libro in questione, non ha pertanto agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

1.

decide di non difendere l'immunità e i privilegi di Luigi de Magistris;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Luigi de Magistris.


(1)  Causa 101/63 Wagner contro Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, Causa 149/85 Wybot contro Faure e altri [1986] Racc. 2391, Causa T-345/05 Mote contro Parlamento [2008] Racc. II-2849, cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra contro De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, Causa T-42/06 Gollnisch contro Parlamento [2010] Racc. II-1135 e Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza).


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/89


Giovedì 29 marzo 2012
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Luigi de Magistris

P7_TA(2012)0103

Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Luigi de Magistris (2011/2189(IMM))

2013/C 257 E/14

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata il 20 luglio 2011 da Luigi de Magistris in difesa della propria immunità, nel quadro del procedimento pendente davanti al Tribunale di Lamezia, Italia, e comunicata in Aula il 12 settembre 2011,

avendo ascoltato Luigi de Magistris a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti i contributi scritti presentati da Luigi de Magistris, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 (1),

visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0075/2012),

A.

considerando che un deputato al Parlamento europeo, Luigi de Magistris, ha chiesto la difesa della sua immunità nel quadro del procedimento pendente davanti a un tribunale italiano;

B.

considerando che la richiesta di Luigi de Magistris si riferisce a un atto di citazione nei suoi confronti davanti al Tribunale di Lamezia per conto di Antonio Saladino, in relazione a dichiarazioni espresse da Luigi de Magistris in un'intervista pubblicata nel quotidiano italiano Il Fatto Quotidiano del 9 marzo 2011;

C.

considerando che, secondo l'atto di citazione, le dichiarazioni formulate nell'intervista sono da intendersi come diffamazione e danno luogo a una richiesta di risarcimento;

D.

considerando che le dichiarazioni sono state formulate e l'intervista è stata pubblicata durante il periodo in cui Luigi de Magistris era deputato al Parlamento europeo a seguito della sua elezione alle elezioni europee del 2009;

E.

considerando che, conformemente all'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che conformemente all'articolo 9 di detto protocollo i membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

F.

considerando che Luigi de Magistris fa riferimento all'articolo 8 e all'articolo 9 del protocollo; considerando tuttavia che l'articolo 9 non risulta pertinente alla luce dell'articolo 68 della Costituzione italiana e pertanto è invocato soltanto l'articolo 8;

G.

considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che i procedimenti siano di natura civile o amministrativa o contengano aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista da tale articolo;

H.

considerando che i fatti inerenti alla causa, come si evince dall'atto di citazione e dalle comunicazioni scritte di Luigi de Magistris alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni formulate non hanno un'ovvia e diretta correlazione con l'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

I.

considerando che Luigi de Magistris, nel rilasciare le dichiarazioni in questione, non ha pertanto agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

1.

decide di non difendere l'immunità e i privilegi di Luigi de Magistris;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Luigi de Magistris.


(1)  Causa 101/63 Wagner contro Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, Causa 149/85 Wybot contro Faure e altri [1986] Racc. 2391, Causa T-345/05 Mote contro Parlamento [2008] Racc. II-2849, cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra contro De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, Causa T-42/06 Gollnisch contro Parlamento [2010] Racc. II-1135 e Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza).


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/91


Giovedì 29 marzo 2012
Modifica del regolamento tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali

P7_TA(2012)0111

Decisione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla modifica del regolamento, tenuto conto dell’evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (2011/2266(REG))

2013/C 257 E/15

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente del 4 marzo 2011,

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0039/2012),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 1

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 2

2.   In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.

2.   In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione alla Commissione.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 5

5.   Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

5.   Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 1 – trattino 2

concernono la competenza e la responsabilità della Commissione e del Consiglio e sono di interesse generale;

concernono la competenza e la responsabilità del loro destinatario e sono di interesse generale;

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

 

concernono, nel caso di interrogazioni specifiche al Consiglio, in particolare l'esercizio delle sue funzioni di definizione, coordinamento o esecuzione delle politiche dell'Unione, o le sue attribuzioni nel quadro delle procedure di nomina o relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione o la revisione dei trattati;

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II – parte A – paragrafo 2

2.

Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata.

2.

Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata , o se concernono l'esercizio della funzione legislativa e della funzione di bilancio del Consiglio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, prima fase, del trattato sull'Unione europea.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 29 marzo 2012

6.9.2013   

IT

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CE 257/93


Giovedì 29 marzo 2012
Statuto e regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma ***

P7_TA(2012)0098

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma (13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

2013/C 257 E/16

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13123/2011),

visti lo statuto e il regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma (13350/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0332/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0060/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma;

2.

chiede alla Commissione di adoperarsi per ampliare il numero dei membri del gruppo internazionale di studio sulla gomma, coinvolgendo soprattutto i principali paesi produttori e consumatori di gomma, di monitorare attentamente i lavori del gruppo e di riferire al Parlamento in merito a ogni evoluzione significativa entro due anni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al gruppo internazionale di studio sulla gomma.


6.9.2013   

IT

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CE 257/94


Giovedì 29 marzo 2012
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 ***II

P7_TA(2012)0104

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (06444/2/2012 – C7-0072/2012 – 2009/0127(COD))

2013/C 257 E/17

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06444/2/2012 – C7-0072/2012),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0456),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 72 e 37 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0063/2012),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione del Consiglio e della dichiarazione della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

5.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 161.


Giovedì 29 marzo 2012
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo dichiara che la presente decisione dà espressione concreta, nelle sue disposizioni attuative, al principio di solidarietà, segnatamente sotto forma di nuovi incentivi finanziari volti a incoraggiare il reinsediamento da parte degli Stati membri. Al fine di garantirne l'adozione immediata, il Parlamento europeo, in uno spirito di compromesso, ha accolto il testo della decisione nella sua forma attuale, per cui il riferimento esplicito all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è limitato a un considerando della decisione. Il Parlamento europeo afferma che l'adozione della presente decisione lascia impregiudicata la serie di basi giuridiche disponibili, in particolare per quanto riguarda il futuro ricorso all'articolo 80 TFUE.

Dichiarazione del Consiglio

La presente decisione non pregiudica i negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e di conseguenza neanche i negoziati relativi alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0751), anche nel caso in cui siano stabilite priorità comuni specifiche dell'Unione in materia di reinsediamento, fondate tra l'altro su criteri geografici, nel quadro del regolamento relativo al Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2014-2020.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione, in uno spirito di compromesso e al fine di permettere l’adozione immediata della proposta, appoggia il testo finale; osserva tuttavia che ciò lascia impregiudicato il suo diritto di iniziativa riguardo alla scelta delle basi giuridiche, in particolare per quanto concerne il futuro ricorso all’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


6.9.2013   

IT

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CE 257/95


Giovedì 29 marzo 2012
Controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ***II

P7_TA(2012)0105

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD))

2013/C 257 E/18

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (18144/1/2011 – C7-0070/2012),

viste le osservazioni presentate dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0509),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0078/2012),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 13.9.2011, P7_TA(2011)0345.


6.9.2013   

IT

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CE 257/96


Giovedì 29 marzo 2012
Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni ***I

P7_TA(2012)0106

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio OTC, sugli strumenti derivati, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

2013/C 257 E/19

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0484),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0265/2010),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell’8 dicembre 2010 (1),

visto il parere della Banca centrale europea del 13 gennaio 2011 (2),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 marzo 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7-0223/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 44.

(2)  GU C 57, del 23.2.2011, pag. 1.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 5 luglio 2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0310).


Giovedì 29 marzo 2012
P7_TC1-COD(2010)0250

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 648/2012)


6.9.2013   

IT

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CE 257/97


Giovedì 29 marzo 2012
Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ***I

P7_TA(2012)0107

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM(2012)0015 – C7-0020/2012 – 2012/0003(COD))

2013/C 257 E/20

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0015),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0020/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0042/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Giovedì 29 marzo 2012
P7_TC1-COD(2012)0003

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 marzo 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/11/UE)


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/98


Giovedì 29 marzo 2012
Cooperazione amministrativa in materia di accise *

P7_TA(2012)0108

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

2013/C 257 E/21

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0730),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0447/2011),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0044/2012),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

La creazione di un'Unione fiscale europea dovrebbe comprendere uno scambio d'informazioni esteso, rapido, efficiente, di facile utilizzo e il più possibile automatico tra gli Stati membri per migliorare la lotta all'evasione fiscale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 11

(11)

Il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione.

(11)

Il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate e per semplificare le procedure burocratiche . È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

I dati personali trattati a norma del presente regolamento non devono essere conservati più del necessario, conformemente alla legislazione dell'Unione e a quella nazionale applicabile.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 19

(19)

Per un’applicazione efficace del presente regolamento può essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, e segnatamente dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate.

(19)

Per un’applicazione efficace del presente regolamento può essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, e segnatamente dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate. Vista la necessità di preservare gli elementi di prova nei casi di sospette irregolarità fiscali o frodi e di evitare qualsiasi interferenza con la corretta valutazione del rispetto della legislazione sulle accise, dovrebbe essere possibile, se necessario, limitare gli obblighi del responsabile del trattamento dei dati e i diritti della persona interessata concernenti la trasmissione di informazioni, l'accesso ai dati e la divulgazione delle operazioni di trattamento, nel corso dello scambio dei dati personali a norma del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 20

(20)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 8, 16, 19, 20, 21 e 34 del presente regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(20)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di descrivere le principali categorie di dati che possono essere scambiati dagli Stati membri a norma del presente regolamento , occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

 

(20 bis)

Il trattamento dei dati personali relativi a infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza deve avvenire conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE o all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 22

(22)

È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. Occorre pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione.

(22)

È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. Occorre pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione. I dati raccolti dagli Stati membri e le relazioni della Commissione devono essere presentati annualmente e messi a disposizione sia del Parlamento europeo che del Consiglio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

(25 bis)

È opportuno che la Commissione istituisca un nuovo forum sull'IVA e sulle accise, simile al forum congiunto sui prezzi di trasferimento (FCPT), in cui le imprese possano discutere le questioni legate all'IVA e le controversie tra gli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata decide che un’indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l’autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.

3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

5.   L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato .

5.   L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

4.   Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

4.   Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali , qualora l'autorità interpellata lo consideri necessario, il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

1.   Per lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

1.   Per garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio e laddove opportuno , di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a)

a)

le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1;

a)

le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 , con l'obiettivo di creare un elenco esauriente di informazioni, che sarà aggiornato due volte all'anno al fine di adattarlo alle nuove esigenze in materia di scambio di informazioni ;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.

A tal fine è auspicabile che essi si avvalgano del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

2.   L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato.

2.   L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Qualora l'autorità abbia trasmesso le informazioni in seguito alla scoperta di un'irregolarità insolita ma rilevante sotto il profilo economico, essa chiede tale relazione sulle misure di applicazione. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

b)

il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo;

b)

il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo oppure, per i destinatari registrati di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'indirizzo di servizio approvato dalle autorità competenti dello Stato membro di registrazione ;

Emendamenti 19 e 20

Proposta di regolamento

Articolo 23

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta anticipatamente tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica ragionevolmente la necessità della traduzione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

3.     L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di fornire informazioni se, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni.

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

4.   La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.

4.   La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti in modo dimostrabile la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.

Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne può consentire l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

L’archiviazione o lo scambio di informazioni da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

2.   Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, in particolare delle disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva.

2.   Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate da un'autorità competente di uno Stato membro , con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, comprese le disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione riassume periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.

1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione confronta e analizza periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla frode nel settore delle accise entro il 31 dicembre 2012, nonché, se del caso, le modifiche al presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.

Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 37

Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/104


Giovedì 29 marzo 2012
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2013 - Sezione I - Parlamento

P7_TA(2012)0109

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2013 (2012/2006(BUD))

2013/C 257 E/22

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 31,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2013 – sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X (3),

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2013,

visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 12 marzo 2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, e dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del suo regolamento,

visto l'articolo 79 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0062/2012),

A.

considerando che il massimale della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2013 è pari a 9 181 milioni di EUR a prezzi correnti (4);

B.

considerando che l'adesione della Croazia avrà un impatto sul bilancio del Parlamento per il 2013, in particolare per quanto riguarda le risorse finanziarie per i nuovi deputati e l'assunzione di personale;

C.

considerando che, tenuto conto del pesante onere del debito pubblico e delle restrizioni contestuali agli sforzi di risanamento dei bilanci nazionali, il Parlamento dovrebbe dar prova di senso della responsabilità e di rigore in materia di bilancio, tenendo conto della lettera del 23 gennaio 2012 inviata dal Commissario Lewandowski ai presidenti delle istituzioni dell'Unione;

D.

considerando che è particolarmente importante che la commissione per i bilanci e l'Ufficio di presidenza portino avanti la cooperazione rafforzata per l'intera durata della procedura di bilancio annuale a norma degli articoli 23 e 79 del regolamento del Parlamento;

E.

considerando che le prerogative dell'Aula quanto all'approvazione dello stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute conformemente alle disposizioni del trattato e del regolamento;

F.

considerando che il 6 marzo e il 13 marzo 2012 si sono tenute riunioni di preconcertazione e di concertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci;

Quadro generale e bilancio globale

1.

si compiace della buona collaborazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci e dell'accordo raggiunto alla riunione di concertazione del 13 marzo 2012;

2.

è del parere che i luoghi di lavoro del Parlamento dovrebbero essere limitati a una sede unica per i deputati e per i funzionari; invita il Consiglio a tener conto delle richieste espresse a più riprese dal Parlamento e dai cittadini dell'Unione in relazione alla necessità di fissare una sede unica per i deputati e i funzionari, e reiterate al paragrafo 7 della sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sugli orientamenti per il bilancio 2013 – altre sezioni;

3.

rileva che il livello del progetto preliminare di stato di previsione per il 2013, quale proposto dal Segretario generale nella sua relazione destinata all'Ufficio di presidenza, ammonta a 1 768 731 441 EUR; constata che il tasso di aumento proposto rispetto al bilancio 2012 è del 2,96 %;

4.

accoglie con favore gli sforzi compiuti per presentare uno stato di previsione realistico e constata che l'Ufficio di presidenza è disposto ad approvare ulteriori risparmi rispetto all'importo iniziale proposto nella relazione del Segretario generale; sottolinea che i negoziati sul bilancio dovrebbero sempre mirare a conseguire la massima efficienza; fissa, sulla base dell'accordo raggiunto dall'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci nella riunione di concertazione del 13 marzo 2012, il livello complessivo dello stato di previsione per l'esercizio 2013 a 1 759 391 671 EUR, importo che corrisponde a un tasso di aumento dell'1,9 % rispetto al bilancio 2012, esclusi i costi legati all'allargamento alla Croazia; sottolinea inoltre la necessità di un rigoroso controllo di bilancio, di una stretta collaborazione con la commissione per i bilanci e dell'individuazione della possibilità di realizzare ulteriori risparmi durante la procedura di bilancio in corso;

Questioni specifiche

5.

accoglie con favore le proposte riguardanti i risparmi sulle spese di viaggio e le riassegnazioni di posti nell'organigramma;

6.

accoglie con favore la proposta di realizzare risparmi pari a circa 3,5 milioni di EUR in relazione all'assistenza parlamentare, contenuta nella relazione del Segretario generale destinata ai membri dell'Ufficio di presidenza sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2013; osserva che tali risparmi tengono conto del tasso di esecuzione delle spese relative a questa linea di bilancio nel 2011;

7.

prende atto del progetto di organizzare una campagna informativa in vista delle elezioni del 2014; chiede che gli siano trasmesse ulteriori informazioni a tempo debito;

8.

si compiace dell'iniziativa adottata dal Segretario generale nel 2011 di proporre la riorganizzazione delle attività di traduzione e di interpretazione; ritiene che tale iniziativa permetterà di realizzare risparmi considerevoli nel bilancio 2012 e chiede che essa venga portata avanti nel 2013; difende tuttavia il principio del multilinguismo ed evidenzia la specificità del Parlamento per quanto riguarda le esigenze di interpretazione e di traduzione; sottolinea inoltre l'importanza della cooperazione interistituzionale in questo settore;

9.

esorta l'amministrazione a fornire una valutazione indipendente del bilancio del Parlamento allo scopo di individuare i risparmi su tutte le linee di bilancio e a presentare tale valutazione alla commissione per i bilanci al più tardi entro il settembre 2012; ricorda, a tale riguardo, al Segretario generale e all'Ufficio di presidenza la sua richiesta di aggiornare la relazione del Segretario generale del 2002 destinata all'Ufficio di presidenza sui costi connessi al mantenimento di tre luoghi di lavoro; ricorda inoltre al Segretario generale e all'Ufficio di presidenza la sua richiesta di creare quanto prima un gruppo di lavoro; ritiene che il gruppo di lavoro dovrebbe esaminare tra l'altro le conclusioni della relazione sui viaggi dei deputati, che dovrà essere terminata entro il 31 marzo 2012, i risultati di uno studio comparativo tra il bilancio del Parlamento europeo e i bilanci di un campione rappresentativo di parlamenti degli Stati membri e il bilancio del Congresso degli Stati Uniti, nonché il finanziamento della politica immobiliare; ricorda che é opportuno che le conclusioni a cui giungerà il gruppo siano attuate tempestivamente;

10.

chiede che venga presentata una relazione sui risparmi realizzati nell'esecuzione del bilancio 2012, in linea con le richieste formulate nella sua posizione del 26 ottobre 2011 sul progetto di bilancio 2012 quale modificato dal Consiglio – tutte le sezioni (5); si attende che tale relazione sia trasmessa alla commissione per i bilanci entro il 31 agosto 2013;

11.

sottolinea la propria volontà di contribuire attivamente al rispetto della disciplina di bilancio congelando tutte le linee di bilancio relative alle spese di viaggio e sospendendo l'indicizzazione delle indennità individuali dei deputati fino al termine della legislatura;

12.

prende atto dell'aumento delle attività dei deputati in settori non legislativi, secondo quanto previsto dal regolamento, il che implica considerevoli risorse del Parlamento e delle altre istituzioni dell'Unione; chiede all'Ufficio di presidenza e al Segretario generale di procedere a un'analisi della situazione prima di adottare il bilancio del Parlamento per il 2013 e di proporre alternative che permettano di limitare questo onere aggiuntivo;

13.

è del parere che occorra prevedere un'ulteriore riorganizzazione dei metodi di lavoro del Parlamento; ribadisce che potrebbero essere realizzati risparmi consistenti fissando una sede unica per il Parlamento; sottolinea che il Parlamento dovrebbe avere il diritto di decidere in merito alle proprie modalità di lavoro; invita il Segretario generale a procedere a un'eventuale revisione del calendario delle riunioni delle commissioni e delle missioni delle delegazioni; invita altresì il Segretario generale a esaminare altre eventuali possibilità di realizzare risparmi in relazione alle delegazioni; chiede che, qualora modifiche possano essere attuate nel 2012, l'amministrazione fornisca alla commissione per i bilanci un elenco dei risparmi conseguiti nel 2012 in questi settori;

14.

prende atto dell'elevato livello degli stanziamenti proposti per il proseguimento della strategia pluriennale in materia di TIC; è consapevole del fatto che il completamento dei progetti avviati potrebbe richiedere molti anni; accoglie con favore l'avvio del programma "eCommittee"; prende atto che è già in corso un progetto pilota relativo a un programma per le riunioni elettroniche; chiede ulteriori informazioni sui probabili costi di tale programma e sulla data entro la quale sarà interamente realizzato; chiede che venga presentata alla commissione per i bilanci un'analisi costi-benefici del progetto relativo alle riunioni "senza carta"; incoraggia la sua amministrazione a perseguire le politiche che consentiranno ai deputati di utilizzare strumenti efficaci basati sulle nuove tecnologie e a sostenere in modo più efficace il processo legislativo, in particolare attraverso il completamento del Sistema di gestione delle conoscenze; chiede altresì un maggiore ricorso alle videoconferenze, che permetterebbe di ridurre ulteriormente le spese di viaggio dei deputati e del personale;

15.

sottolinea che la creazione di una nuova direzione per il sostegno alla democrazia mira a rafforzare le sinergie tra i diversi servizi interni incaricati delle questioni relative alla democrazia; si attende che la decisione adottata renderà l'organizzazione dei servizi più trasparente, coerente ed efficiente; insiste sul fatto che la riorganizzazione dei servizi non deve avere ripercussioni sul bilancio;

16.

prende atto delle condizioni stabilite nel regolamento relativo al finanziamento dei partiti politici (6); è preoccupato per il fatto che "i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto" non sono pienamente rispettati; insiste sul fatto che i finanziamenti del Parlamento europeo dovrebbero essere concessi solo ai partiti che rispettano rigorosamente i principi fondamentali dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali; chiede pertanto che detto regolamento sia rivisto di conseguenza;

17.

ritiene, in considerazione dei tassi di esecuzione delle spese nel 2011 e nel 2010 e delle restrizioni di bilancio necessarie in un periodo di crisi, che tutti gli stanziamenti per le spese di rappresentanza per l'esercizio 2013 dovrebbero essere congelati e rigorosamente controllati;

18.

rileva che, sulla base dell'accordo raggiunto tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci nella riunione di concertazione del 13 marzo 2012, l'importo di 3 000 000 EUR iscritto alla riserva per progetti prioritari in corso di sviluppo (capitolo 10 6) è stato soppresso nello stato di previsione;

19.

osserva che il livello degli stanziamenti proposti nel progetto preliminare di stato di previsione per la riserva EMAS ha registrato un forte aumento rispetto al bilancio 2012; chiede che venga fornita una spiegazione dettagliata di questo aumento entro l'agosto 2012;

Immobili

20.

è consapevole che il progetto KAD è un progetto molto importante per il Parlamento, inteso a razionalizzare l'amministrazione del Parlamento a Lussemburgo al fine di ottenere sinergie; è preoccupato per il fatto che ulteriori ritardi nella realizzazione del progetto potrebbero comportare notevoli costi supplementari; chiede pertanto che vengano fornite quanto prima alla commissione per i bilanci informazioni aggiornate sul calendario del progetto fino alla sua conclusione (prevista al più tardi per il 2017), sull'evoluzione dei costi stimati per il progetto KAD I e KAD II dal 2008 rispetto alle stime iniziali, sull'avanzamento dei lavori e su eventuali sviluppi imprevisti; ritiene che l'eventuale creazione di nuovi posti destinati in modo specifico a questo progetto debba rispettare un giusto equilibrio tra i posti limitati alla durata del progetto e quelli previsti su base permanente; sottolinea inoltre la necessità di tener conto dei cambiamenti e di essere consultato prima che venga adottata qualsiasi decisione sull'aumento dei finanziamenti del progetto e sulla creazione di nuovi posti;

21.

accoglie con favore la revisione della stima dei costi di funzionamento della Casa della storia europea; osserva che il bilancio 2013 prevederà un sostanziale aumento dei finanziamenti destinati a tale progetto, visto che l'apertura è prevista per il 2014; è preoccupato per la stima dei costi di sviluppo e chiede pertanto che i costi minimi siano rigorosamente rispettati e che non vengano superati gli importi indicati nello stato di previsione; ritiene che il Parlamento dovrebbe cercare fonti di finanziamento alternative al proprio bilancio; si attende inoltre, con riferimento alla lettera del Presidente della Commissione europea in data 28 settembre 2011, che sia firmato un accordo concreto sul cofinanziamento dei costi di funzionamento entro il mese di agosto 2013;

22.

osserva che lo stato di previsione include una richiesta di aumento degli stanziamenti del 22 % rispetto al 2012 per l'attuazione di una "politica di manutenzione rafforzata"; invita il Segretario generale a fornire informazioni più dettagliate su tale politica e sull'uso che verrà fatto degli stanziamenti proposti; prende atto che determinanti edifici necessitano di essere ristrutturati; chiede tuttavia informazioni più dettagliate sui tempi e sui costi della politica di ristrutturazione;

*

* *

23.

stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2013;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0050.

(4)  Il massimale della rubrica 5 comprende i contributi del personale al regime pensionistico.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0461.

(6)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).


6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/108


Giovedì 29 marzo 2012
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Costruzione di edifici, Spagna

P7_TA(2012)0110

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, proveniente dalla Spagna) (COM(2012)0053 – C7-0044/2012 – 2012/2023(BUD))

2013/C 257 E/23

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0053 – C7-0044/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0066/2012),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 1 138 esuberi, tutti ammessi all'assistenza, in 513 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 ("Costruzione di edifici") (3) nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana, in Spagna;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio e accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014 - 2020) e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

accoglie con favore il fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

6.

si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi preveda un'azione chiamata "Supervisione in materia di pari opportunità" volta a garantire che nessun ostacolo di natura personale o familiare possa impedire ai lavoratori interessati di accedere alle misure;

7.

deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della deroga in relazione agli esuberi causati dalla crisi, che consente di aumentare il tasso di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande presentate oltre il termine del 31 dicembre 2011 e invita il Consiglio a reintrodurre senza indugio il provvedimento in questione;

8.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

9.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


Giovedì 29 marzo 2012
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, proveniente dalla Spagna)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/261/UE.)


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