ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2022/C 42/01 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità de vigilanza EFTA |
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2022/C 42/02 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 42/03 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
27.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/1 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2022/C 42/01)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
18.12.2021 |
Durata |
Dal 18.12.2021 al 31.12.2021 |
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
Stock o gruppo di stock |
COD/1N2AB |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone 1 e 2 |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
25/TQ92 |
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità de vigilanza EFTA
27.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/2 |
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1o novembre 2021
(Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (1)
(2022/C 42/02)
I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità, modificata con decisione dell’Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.
I tassi di base sono stati determinati come segue:
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Islanda |
Liechtenstein |
Norvegia |
1.11.2021 – |
1,50 |
-0,61 |
0,38 |
(1) GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 25 maggio 2006, pag. 1.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
27.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/3 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2022/C 42/03)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«Agneau du Périgord»
N. UE: PGI-FR-0711- AM01 – 30 aprile 2021
DOP ( ) IGP (X)
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
AREOVLA |
Europarc – 3, Avenue Léonard de Vinci |
33608 Pessac Cedex |
Tel. +33 556008450
E-mail: areovla@gmail.com
Composizione e interesse legittimo: AREOVLA è un’associazione cui aderiscono allevatori, organizzazioni di produttori e macellatori del prodotto «Agneau du Périgord». Essa ha quindi un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica
☐ |
Nome del prodotto |
☒ |
Descrizione del prodotto |
☒ |
Zona geografica |
☒ |
Prova dell’origine |
☒ |
Metodo di produzione |
☒ |
Legame |
☒ |
Etichettatura |
☒ |
Altro: aggiornamento dei recapiti del gruppo richiedente, soppressione della presentazione e delle motivazioni del gruppo, tipo di prodotto, organismi di controllo, requisiti nazionali. |
4. Tipo di modifica
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
5.1. Modifiche che riguardano elementi fondamentali
Sezione «Descrizione del prodotto»
Nella sottosezione 2.3 «Caratteristiche dei prodotti commercializzati», tra i prodotti che beneficiano dell’IGP sono aggiunte le frattaglie seguenti: rognoni, animelle, cuore, fegato, lingua e zampetti di agnello. Sono ammesse solo le frattaglie ottenute da carcasse di agnello selezionate come IGP.
Al momento del riconoscimento dell’IGP «Agneau du Périgord» esistevano pochi sbocchi commerciali per questo genere di prodotti. Da alcuni anni i canali di commercializzazione si sono ampliati e offrono l’opportunità di valorizzare al meglio più parti della carcassa, favorendo in tal modo una maggiore visibilità dell’IGP «Agneau du Périgord». In effetti alcuni macellai, ai fini di una maggiore valorizzazione dei prodotti, preferiscono disporre dell’intera carcassa comprese le frattaglie, in special modo i rognoni, che restano attaccati alla carcassa stessa. Analogamente, se la carcassa è commercializzata divisa in parti, per i punti vendita è preferibile avere l’agnello a denominazione IGP nel suo insieme invece che, per lo stesso agnello, la carcassa in pezzi contrassegnata IGP e le frattaglie come prodotto standard.
L’aggiunta delle frattaglie comporta una modifica della presentazione della carcassa, per la quale era specificata la condizione «senza testa né corata e senza toelettatura». La corata è soppressa a seguito dell’aggiunta delle frattaglie all’elenco dei prodotti che beneficiano dell’IGP, alcuni dei quali rientrano nella definizione di «corata», che comprende il fegato, il cuore, i polmoni, la trachea e parte del diaframma in un unico blocco (definizione tratta dalla normativa ONU riguardante le frattaglie, ed. 2008).
È modificato di conseguenza anche il documento unico.
Sezione «Zona geografica»
La delimitazione della zona geografica è modificata in quanto la zona geografica dell’IGP «Agneau du Périgord» è estesa a 24 comuni del dipartimento della Dordogne e a 93 comuni del dipartimento di Lot-et-Garonne.
Tali comuni non erano stati presi in considerazione all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento dell’IGP, soprattutto a causa dell’assenza in quel momento di produttori di ovini sul territorio. Questi comuni presentano tuttavia numerose analogie con la zona geografica dell’IGP non solo sotto l’aspetto geologico, topologico e climatico ma anche dal punto di vista delle pratiche agricole (comuni agricoli con prevalente attività di policoltura-allevamento, razze ovine comuni e suoli difficili geologicamente omogenei), tutti fattori cui va aggiunto il rilancio nel settore zootecnico dello sviluppo produttivo ovinicolo.
La zona geografica è stata inoltre modificata per rettificare alcuni errori contenuti nel disciplinare registrato: sei comuni non figuravano nell’elenco ma erano inclusi all’interno del tracciato della zona, mentre un solo comune figurava al contrario nell’elenco ed esternamente alla zona, costituendo un satellite unico e isolato. Quest’ultimo comune è stato rimosso dalla zona geografica.
L’aggiornamento dell’elenco dei comuni compare all’interno del testo del disciplinare.
A seguito di tale modifica, la zona geografica comprende ormai l’intero dipartimento della Dordogne.
È modificato di conseguenza anche il documento unico.
5.2. Modifiche che non incidono su elementi essenziali
Questa parte è stata rielaborata interamente in modo da dare centralità alla descrizione del prodotto «Agneau du Périgord» e mettere in luce le peculiarità che riguardano l’allevamento dell’IGP «Agneau du Périgord», vale a dire un lungo periodo di allattamento e un’alimentazione specifica durante la fase di finissaggio principalmente a base di cereali interi o schiacciati.
In particolare, gli elementi descrittivi della carne (colore e qualità del grasso) sono stati allineati coerentemente alla sezione «5. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo».
Non sono tuttavia modificate le caratteristiche del prodotto, ossia nello specifico: l’alimentazione dell’agnello, il carattere rustico o semirustico delle razze materne o delle razze da carne per quanto riguarda i padri, le età al momento della macellazione, i pesi, il colore della carne e la qualità del grasso.
È introdotta in aggiunta la possibilità di commercializzare la carne e le frattaglie del prodotto «Agneau du Périgord» in forma surgelata. La surgelazione del prodotto è oggi uno degli elementi di maggiore interesse per la vendita dei prodotti IGP. Permette la conservazione del prodotto ed è una modalità nuova di presentazione apprezzata dal consumatore. La surgelazione contribuirà inoltre al raggiungimento di nuovi mercati di vendita dell’IGP, in particolare nell’ambito della ristorazione collettiva.
Il disciplinare definisce le condizioni per la realizzazione del procedimento di surgelazione (grazie al quale è possibile raggiungere una temperatura al centro della massa pari a -18o C entro 10 ore al massimo) e stabilisce un termine minimo di conservazione e un intervallo di tempo massimo tra la macellazione e l’avvio alla surgelazione.
Alcuni paragrafi sono soppressi, o perché non forniscono elementi supplementari oppure necessari alla descrizione del prodotto, o perché non corrispondono a un obbligo bensì a una semplice descrizione delle pratiche vigenti al momento della redazione del disciplinare, oppure in quanto trattasi di riferimenti normativi sulla classificazione delle carcasse e sullo stato di ingrasso.
È inoltre rimossa la descrizione relativa alla carne cotta. Infatti la denominazione IGP «Agneau du Périgord» garantisce un tipo specifico di produzione, dalla nascita dell’agnello (inclusa la precedente fase di allevamento delle greggi) fino alla selezione delle carcasse e alla loro immissione sul mercato, ma non può garantire le caratteristiche della carne cotta, quali sapore, odore o consistenza. Tali fattori sono peraltro poco discriminanti e difficilmente verificabili.
Il documento unico è modificato di conseguenza.
Sono aggiunti gli elementi idonei a garantire la tracciabilità relativa alle frattaglie e ai prodotti surgelati e sono soppresse le parti ridondanti rispetto alla normativa generale, così come gli elementi riconducibili alla procedura di controllo prevista dal piano di controllo.
Il sistema definisce le registrazioni e i documenti richiesti nonché gli elementi informativi minimi attesi in ciascuna fase di vita del prodotto (allevamento, trasferimento, macellazione, confezionamento, sezionamento, surgelazione).
Le disposizioni relative ai punti vendita sono soppresse in quanto esulano dall’ambito della tracciabilità ma riguardano piuttosto in parte raccomandazioni e in parte requisiti riguardanti l’immissione sul mercato che non incidono in alcun modo sulle caratteristiche intrinseche del prodotto. Si tratta inoltre di aspetti difficilmente verificabili data la varietà dei punti vendita possibili nel caso dell’IGP in questione.
Sono rimossi gli esempi di documenti idonei a garantire la tracciabilità in ciascuna fase di elaborazione del prodotto.
Il documento unico è altresì modificato per sopprimere una frase relativa all’identificazione degli allevatori che non rientra tra gli elementi attesi in questa sezione del documento. Si tratta peraltro di elementi riguardanti il controllo che sono inclusi nel piano di controllo.
Sottosezione 5.2.1. «Origine genetica»
Tra le razze di pecora autorizzate sono introdotte le tipologie Charmoise e Causse du Lot. Si tratta di due razze storicamente appartenenti alla regione del Périgord che non sono state prese in considerazione al momento del riconoscimento della denominazione IGP «Agneau du Périgord» a causa di una consistente riduzione dei capi di cui si componevano. Queste tipologie di razza sono tuttavia menzionate nella sezione «Legame con l’origine geografica» del disciplinare vigente (evoluzione storica dell’allevamento ovino). Sono due razze dotate di risorse complementari (rusticità, prolificità, conformazione) tali da integrarsi con i metodi di allevamento dell’IGP «Agneau du Périgord» e con le caratteristiche specifiche della zona.
La razza Charmoise è presente nel Périgord dall’inizio del XX secolo e la regione costituisce anche uno dei suoi principali bacini. Questi ovini, veri e propri «decespugliatori», contribuiscono alla conservazione dei terreni, riaprono spazi chiusi e concorrono alla prevenzione degli incendi. La razza Charmoise non era stata presa in considerazione al momento della domanda iniziale dell’IGP in quanto praticamente scomparsa nel Périgord. Gli allevatori si dedicano da diversi anni alla sua reintroduzione, in particolare nel contesto di progetti di pastorizia. Il potenziale di questa razza nella zona è stimato a 700 pecore.
La razza Causse du Lot è presente sugli altopiani del Périgord Noir, denominati «causses», dalla metà del XX secolo. Anche questa razza mostra una grande frugalità, e le sue qualità naturali di rusticità e resistenza al calore e alle zecche (piroplasmosi) nonché la sua attitudine agli spostamenti sono particolarmente adatte agli altopiani secchi e aridi del Périgord orientale. Queste pecore sanno inoltre come sfruttare al meglio tutte le risorse dei pascoli che frequentano, nutrendosi se necessario di piante legnose per soddisfare appieno le proprie necessità. Come la Charmoise, anche la razza Causse du Lot aveva registrato un forte calo di capi all’epoca del riconoscimento del nome «Agneau du Périgord» come IGP, ma è attualmente ben reintrodotta nella zona geografica e la stima del suo potenziale locale è di 4 800 pecore.
Infine, dato che il nome della razza «INRA 401 Romane» è stato modificato ufficialmente in «Romane» ormai da parecchi anni, tale modifica è riportata nel disciplinare.
Sono inoltre soppressi alcuni paragrafi che non intervengono nella definizione delle condizioni di produzione o sono di natura generale, come ad esempio: «Un’attenzione particolare è rivolta all’omogeneità delle caratteristiche relative a fattori quali la taglia, la precocità e lo sviluppo dei tessuti muscolari e adiposi che hanno una funzione importante in merito alla specificità del prodotto» oppure «Alla nascita degli agnelli è riservata una cura speciale. L’allevatore applica tutte le misure atte a garantire alle pecore e ai loro agnelli le migliori condizioni di comfort e benessere».
Il documento unico è modificato di conseguenza.
Sottosezione 5.2.2. «Metodo di allevamento»
Sono introdotti nuovi obblighi che interessano le pratiche di produzione in uso tra i produttori dell’IGP per quanto riguarda la ventilazione delle strutture destinate all’allevamento, la densità del bestiame in tali strutture, la qualità della lettiera e la pulizia dei locali.
Sottosezione 5.2.4. «Metodo di alimentazione degli agnelli»
La disposizione relativa ai box per il parto è stata rielaborata per adeguarne la formulazione alle pratiche attuate dagli allevatori che provvedono a raggruppare alcune pecore in piccoli recinti. Il termine «recinti» è stato pertanto introdotto in aggiunta al termine indicante i «box».
Dopo il parto, a seconda dei casi, le pecore possono rimanere con il loro agnello per più di 48 ore (difficoltà di adozione, problemi di allattamento, eccetera), motivo per cui la formulazione «tra 24 e 48 ore» è sostituita con l’espressione «per almeno 24 ore».
La frase indicante che lo svezzamento «avviene in genere fra gli 80 e i 90 giorni» è rimossa perché puramente indicativa.
La parte inerente il metodo di alimentazione degli agnelli era suddivisa in tre fasi in funzione dell’età dell’agnello: da 0 a 20 giorni, da 20 a 60 giorni, 60 giorni e oltre.
Il limite di 20 giorni è soppresso per ragioni di verificabilità, essendo di fatto questa fase una tappa puramente fisiologica dello sviluppo degli agnelli. In effetti nelle prime tre settimane di vita gli agnelli non si nutrono del complemento alimentare pur avendovi accesso, poiché il loro sistema digestivo non è ancora idoneo ad assimilare tale alimento. Tuttavia, a seconda degli individui, l’età di inizio dell’alimentazione complementare può variare di alcuni giorni, rimanendo mediamente pari a 20 giorni.
La durata minima di 60 giorni prima dello svezzamento garantisce che l’agnello venga allattato dalla madre per un periodo considerevole della sua vita, il che conferisce alla carne del prodotto «Agneau du Périgord» le sue peculiarità.
Questa nuova formulazione consente di porre l’accento sul metodo di alimentazione degli agnelli destinati all’IGP «Agneau du Périgord»: un periodo di allattamento accanto alla madre seguito da un periodo di finissaggio durante il quale l’alimentazione somministrata è a base di foraggi e di cereali interi o schiacciati. Il finissaggio nell’ovile non è più un obbligo.
Le disposizioni che vietano l’insilato e il fieno sono spostate poiché attinenti all’intera vita dell’agnello e non solamente alle fasi iniziali, come lascerebbe intendere il loro posizionamento nel testo prima dello spostamento. Tali disposizioni sono riportate alla fine della sottosezione «5.2.4. Metodo di alimentazione degli agnelli» onde fare esplicito riferimento alle diverse fasi alimentari dell’agnello nel loro insieme.
La parte del disciplinare relativa ai mangimi è modificata per garantirne la conformità alla nomenclatura di cui alla normativa europea concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (regolamento (UE) n. 68/2013), oltreché per integrare il disciplinare migliorandone l’accuratezza e per rispecchiare la realtà delle pratiche applicate dai produttori dell’IGP «Agneau du Périgord».
L’elenco delle materie prime autorizzate per l’alimentazione degli agnelli consente di non escludere dall’IGP mangimi quali cereali, semi oleosi, colture proteiche o tuberi ancestrali che sono coltivati ancora e sono destinati all’alimentazione animale in virtù della varietà che apportano e del loro interesse sotto l’aspetto agronomico (cicoria, miglio, quinoa, avena, favette, eccetera).
La disposizione che limita la quota di granturco al 25 % della razione è soppressa.
La misura era stata introdotta all’epoca della domanda di riconoscimento a seguito di sospetti circa l’influenza del granturco sul colore giallo del grasso della carcassa. Studi condotti dall’Institut de l’élevage hanno dimostrato che tali sospetti erano infondati, ragion per cui la limitazione ad un massimo del 25 % di granturco nella razione non è più giustificata. Tutti i cereali sono inoltre adatti all’alimentazione degli agnelli.
La specificità del prodotto si basa sulla modalità di presentazione dei cereali (interi o schiacciati) e non sulla loro natura. La presentazione influisce sulla digeribilità del cereale e quindi sull’indice glicemico. Un cereale soggetto ad un’eccessiva trasformazione fisica (macinazione o riduzione in farina) sarà digerito più rapidamente, generando un picco di insulina e uno scarso deposito di grasso. Al contrario, un cereale somministrato intero o schiacciato sarà digerito con maggiore lentezza, provocando un picco di insulina più moderato e quindi una migliore digeribilità dell’alimento, accompagnata da un accumulo di grasso più sodo e nella giusta misura.
L’obbligo in merito alla provenienza dei cereali limitatamente alla zona geografica è abolito. La zona geografica è composta in determinate aree da rilievi scoscesi e talvolta scarsamente produttivi sui quali la produzione di cereali è più complessa. D’altro canto gli allevatori che non producono cereali sono costretti ad acquistare tutti i cereali di cui necessitano. La disposizione che limita alla zona geografica la produzione dei cereali per gli agnelli destinati all’IGP «Agneau du Périgord» comporta una grave restrizione nei confronti degli operatori e una potenziale difficoltà di approvvigionamento per gli allevatori non autonomi. Per i produttori, l’elemento essenziale che garantisce in parte la peculiarità della carne del prodotto «Agneau du Périgord» è il metodo di presentazione dei cereali, che rimane invariato, ossia in grani interi o schiacciati.
Va sottolineato che l’obbligo in merito alla provenienza sopra citato continua a valere per i foraggi.
Per quanto riguarda gli additivi, il gruppo propone un elenco negativo che vieta pertanto talune categorie di prodotti.
La totalità delle modifiche sopra riportate non invalida la specificità del prodotto né il nesso causale stabilito tra l’alimentazione e il prodotto «Agneau du Périgord».
Il documento unico è modificato.
Sottosezione 5.3 «Condizioni di trasporto e attesa prima della macellazione»
Le modifiche apportate sono di tipo redazionale e consentono di eliminare frasi superflue in quanto relative a pratiche consuete ma non richieste («in pratica è spesso inferiore», «nella maggior parte dei casi macellati il giorno successivo»).
Sottosezione 5.4 «Macellazione»
Sono rimosse le disposizioni normative o relative al piano di controllo, oltre alle illustrazioni, in modo che ad essere incluse siano unicamente misure verificabili. I valori di riferimento non sono modificati.
Sottosezione 5.5 «Selezione finale delle carcasse»
La formulazione relativa al colore del grasso, in cui sono riportati gli elementi che figurano nella scala dei colori e dello stato del grasso, è riveduta e armonizzata in modo analogo rispetto alla sezione della descrizione: «il grasso è bianco o solo leggermente colorato». Allo stesso modo è riveduta e armonizzata la descrizione del colore della carne: «la carne è di colore rosa chiaro».
Sottosezione 5.6 «Selezione delle frattaglie»
Sono aggiunte disposizioni sulla selezione delle frattaglie e sulla loro conservazione.
È soppressa infine la sottosezione «Taglio e confezionamento» poiché ridondante rispetto alla normativa, e sono introdotte talune disposizioni supplementari sui prodotti surgelati.
L’attuale disciplinare approfondisce alcuni elementi riguardanti il legame tra il prodotto e la sua origine geografica in numerose sottosezioni, che sono riprese e sintetizzate nella sezione del disciplinare «Elementi che giustificano il legame con l’ambiente geografico».
Tali elementi sono riorganizzati in tre parti, che permettono di distinguere tra le caratteristiche specifiche della zona geografica, le specificità del prodotto e il legame causale.
La parte riguardante le caratteristiche specifiche della zona è una sintesi delle informazioni contenute nel disciplinare vigente ed è suddivisa in due parti: la prima fornisce la collocazione geografica della regione del Périgord e ne descrive la geografia e il clima, la seconda illustra l’evoluzione storica della filiera di produzione ovina nel Périgord e le relative pratiche dettate dai vincoli ambientali.
In merito alla specificità del prodotto, l’«Agneau du Périgord» è descritto in base alle sue caratteristiche peculiari. Come previsto per la sezione «Descrizione del prodotto», sono rimossi gli elementi che descrivono la carne di agnello in forma cotta. L’IGP «Agneau du Périgord» garantisce una specificità connessa alla produzione, dalla nascita dell’agnello alla selezione delle carcasse e alla loro immissione sul mercato, ma non può fornire garanzie rispetto a criteri riguardanti la carne cotta, quali sapore, odore o consistenza.
Il nesso causale è fondato sulla qualità e sulla reputazione del prodotto «Agneau du Périgord». In questo contesto sono ripresi alcuni elementi contenuti nel disciplinare di produzione e nel documento unico in vigore. Il legame sta a dimostrare l’impatto dell’ambiente sulle pratiche di produzione che conferisce all’«Agneau du Périgord» le sue specificità.
È stato peraltro anche aggiunto un paragrafo introduttivo per presentare la base del legame con l’origine geografica.
Il documento unico è modificato di conseguenza, per corrispondere alla formulazione di questa sezione del disciplinare.
L’obbligo che richiede la commercializzazione degli agnelli con un logo specifico dell’IGP è abolito.
Viene spostata invece in questa sezione la disposizione secondo cui le carni IGP devono essere accompagnate da un Certificato di Garanzia d’Origine o CGO (carcassa intera) oppure devono recare un’etichetta UV-C (sezionamento).
Il documento unico è modificato di conseguenza.
5.3. Modifiche redazionali
Alla sezione «Servizio competente dello Stato membro» sono aggiunti i recapiti dell’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO) quale servizio competente dello Stato membro a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Nella sezione «Gruppo richiedente», i recapiti del gruppo sono aggiornati e la parte descrittiva che lo riguarda non compare più.
Il punto «Presentazione e motivazioni del gruppo» è soppresso.
Nella sezione «Tipo di prodotto», la disposizione di cui alla sottosezione «2.2 Tipo di prodotto» è riveduta ai fini della conformità alla nomenclatura attualmente in vigore.
Nella sezione «Zona geografica», la mappa della zona geografica è rimossa ed è aggiunta una frase in cui si precisa che i documenti cartografici in cui è rappresentata la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.
La parte dedicata all’argomentazione relativa alla zona e alla sua descrizione (informazioni generali di carattere geologico, climatico e storico sul dipartimento della Dordogne) è soppressa. Gli elementi che si riferiscono al prodotto sono però conservati e riportati nella parte riguardante il legame con l’origine.
Nella sezione «Metodo di ottenimento», lo schema di vita presente nel disciplinare è aggiornato per coerenza con la nuova formulazione del disciplinare stesso.
La disposizione che prevede relativamente allo schema genetico un periodo di deroga di sette anni dalla data di produzione dell’IGP è soppressa, dato che il periodo di deroga è terminato.
È rimosso il paragrafo indicante una deroga di sette anni in merito all’inseminazione artificiale, a decorrere dalla data di produzione dell’IGP, essendo terminato il periodo di deroga.
La disposizione che contempla una deroga alla durata dell’allevamento delle madri all’aria aperta a fronte di «condizioni meteorologiche eccezionali» è abolita al fine di allineare il disciplinare al regolamento (UE) n. 1151/2012, che prevede un quadro di riferimento per ottenere una modifica temporanea in virtù dell’articolo 6, paragrafo 3 del suo regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
Alla sezione «Struttura di controllo» sono stati rimossi il nome e le coordinate dell’ente di certificazione ai sensi delle misure in vigore a livello nazionale volte ad armonizzare la redazione dei disciplinari di produzione. Questa sezione riporta ora i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese: l’Institut National de l’origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il nome e i recapiti dell’ente di certificazione sono consultabili sul sito web dell’INAO e nella banca dati della Commissione europea.
La sezione «Requisiti nazionali», alla luce dei cambiamenti legislativi e normativi nazionali, è presentata sotto forma di tabella contenente i principali punti da sottoporre a controllo e i rispettivi metodi di valutazione.
DOCUMENTO UNICO
«Agneau du Périgord»
N. UE: PGI-FR-0711-AM01-30 aprile 2021
DOP ( ) IGP (X)
1. Nome
«Agneau du Périgord»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.1. «Carni fresche (e frattaglie)»
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Il prodotto «Agneau du Périgord» è un agnello allattato per almeno 60 giorni e la cui alimentazione somministrata nella fase di finissaggio è a base principalmente di cereali interi o schiacciati.
L’«Agneau du Périgord» è un agnello la cui età di macellazione varia fra gli 80 e i 180 giorni, con un peso carcassa compreso fra 15 e 21 chilogrammi e una buona conformazione dei tagli grazie alla selezione delle razze (razze da carne per gli arieti, razze rustiche o semi-rustiche per le pecore).
Gli arieti sono scelti fra le razze da carne seguenti: Berrichon, Charollais, Ile de France, Rouge de l’Ouest, Suffolk, Texel.
Le pecore sono di razza rustica pura (Lacaune viande, Blanche du Massif central, Causse du Lot e Romane) o di razza semi-rustica (Charmoise) oppure sono femmine nate dall’incrocio fra una razza rustica e una delle razze da carne sopra indicate.
L’«Agneau du Périgord» ha una conformazione E-U-R, con masse muscolari sviluppate su uno scheletro sottile e uno stato di ingrassamento compreso fra le categorie 2 e 3 della tabella EUROP.
La carne dell’agnello è di colore chiaro (dovuto all’alimentazione a base di latte per un periodo di almeno 60 giorni). Il grasso è bianco o solo leggermente colorato, di consistenza solida, cagliato in modo uniforme e non oleoso.
È ammessa anche la commercializzazione come prodotto IGP delle seguenti frattaglie: rognoni, animelle, cuore, fegato, lingua, zampetti.
Le carni e le frattaglie del prodotto «Agneau du Périgord» sono presentate fresche o surgelate.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
3.3.1. Alimentazione degli agnelli
— |
Dalla nascita fino ad almeno 60 giorni di età, gli agnelli sono allattati a volontà dalle madri con cui vivono in permanenza fino allo svezzamento. |
— |
Oltre i 60 giorni, e durante il periodo di finissaggio, la quota di alimentazione a base di latte diminuisce fino allo svezzamento ed è sostituita dai foraggi e da un mangime complementare composto da cereali somministrati in grani o schiacciati e arricchito da un complemento azotato. |
3.3.2. Alimentazione delle pecore
La base dell’alimentazione delle pecore è costituita dal pascolo, che avviene su praterie naturali o temporanee e su altre terre più aride per almeno sette mesi all’anno.
La totalità dei foraggi raccolti è coltivata nella zona geografica e per lo più nell’azienda stessa.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
L’«Agneau du Périgord» nasce e viene allevato nella zona geografica.
Al fine di conservare tutte le qualità della carne occorre evitare agli animali un trasporto prolungato nonché ogni tipo di stress prima della macellazione. La durata del tragitto fra l’azienda e il macello non deve pertanto superare le 8 ore.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il termine minimo di conservazione (DDM) è di 18 mesi al massimo.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Tutte le carni IGP devono essere accompagnate da un Certificato di Garanzia d’Origine o CGO (carcassa intera) oppure devono recare un’etichetta UV-C (sezionamento).
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica dell’IGP «Agneau du Périgord» è costituita dai dipartimenti e dai cantoni e comuni citati di seguito, secondo il Code Officiel Géographique (COG) INSEE 2020.
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Dipartimento della Dordogne, incluso interamente. |
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Dipartimento della Corrèze, per il quale sono inclusi i comuni dei cantoni di Saint-Pantaléon-de-Larche (salvo i comuni di Estivals, Jugeals-Nazareth, Nespouls, Noailles e Turenne) e del cantone L’Yssandonnais, oltre al comune di Brive-la-Gaillarde. |
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Dipartimento di Lot, per il quale sono inclusi i comuni dei cantoni di Gourdon, Puy-l’Evêque (ad eccezione dei comuni di Le Boulvé, Les Junies, Lherm, Saint-Matré e Saux) e i comuni di Souillac e Thédirac. |
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Dipartimento di Lot-et-Garonne, per il quale sono inclusi i comuni dei cantoni di Les Coteaux de Guyenne (salvo il comune di Jusix), Le Fumélois, Le Haut Agenais Périgord, Le Livradais, Le Pays de Serres, Le Val du Dropt e Villeneuve-sur-Lot-2, oltre ai comuni di Brugnac, Coulx, Labretonie, Lédat, Sauvagnas, Sembas, Verteuil-d’Agenais e Villeneuve-sur-Lot. |
5. Legame con la zona geografica
Per quanto riguarda la collocazione geografica, la regione del Périgord è situata nel quadrante sud-occidentale della Francia, con una superficie che corrisponde quasi interamente al dipartimento della Dordogne ed è confinante con le regioni della Gironda e della Charente a ovest, del Limousin e del Quercy a est e con la regione dell’Agenais a sud. Come tutte le regioni piuttosto povere, la Dordogne è da lungo tempo un dipartimento in cui l’allevamento ovino è un’attività diffusa. Gli allevatori di ovini del Périgord hanno sviluppato in questo settore produttivo specifiche competenze legate ai vincoli imposti dal loro territorio e hanno praticato un metodo di allevamento che combina tutte le risorse disponibili. Dato il contesto caratterizzato da aziende agricole che operano in un sistema misto di policoltura-allevamento, in base al quale l’allevamento ovino tende a valorizzare zone a scarsa produttività, la scelta di madri di razza rustica o semirustica si è imposta in maniera naturale. Tale scelta permette all’allevatore di provvedere all’alimentazione e alla riproduzione delle pecore grazie alle risorse disponibili nella zona geografica (foraggi, pascoli e terreni aridi), preservando allo stesso tempo una quantità sufficiente di cereali e il fieno migliore per il finissaggio degli agnelli. Il carattere specifico dell’«Agneau du Périgord» è dovuto principalmente al metodo di allevamento tradizionale degli agnelli: un periodo di allattamento accanto alla madre seguito da un periodo di finissaggio durante il quale l’alimentazione somministrata è a base di foraggi e di cereali interi o schiacciati, che sono all’origine della qualità e della reputazione del prodotto «Agneau du Périgord».
Il Périgord è una vasta area pedemontana inclinata, secondo una pendenza orientata da nord-est a sud-ovest, e solcata da quattro fiumi e dai loro numerosi affluenti, che conduce gradualmente dal Plateau des Millevaches nel Limousin (480 metri di altitudine) alla bassa valle della Dordogne (8 metri di altitudine). Questo rilievo plasmato dall’emergere della catena alpina nell’era terziaria ha originato nel complesso movimenti di spinta, fratturazione, sollevamento ed erosione della zona di contatto tra il vecchio massiccio ercinico e i depositi calcarei e sedimentari della pianura. Tra le rocce cristalline del Périgord settentrionale, le acque hanno scavato profonde valli con versanti ripidi e strette gole. Nel Périgord centrale l’erosione ha dato forma ad ampie valli che rivelano talvolta alture scoscese e talvolta pendii poco inclinati ricoperti da detriti calcarei.
Il rilievo, fatto di pianure, colline, pendii e valloni, appare come un paesaggio boscoso, assai movimentato, il cui orizzonte spesso ravvicinato è sempre limitato da boschi, più o meno grandi, o semplicemente da cespugli o arbusti.
Le valli, uniche zone ricche di depositi alluvionali e favorevoli alle attività agricole, sono in contrasto con gli altopiani e le colline dai suoli secchi e poveri.
A grandi linee il clima del Périgord è generalmente temperato e di tipo oceanico ed è caratterizzato da una piovosità media (850 mm), ripartita su un valore intermedio di 130 giorni, e da una temperatura mediamente mite (12° C). Con estati e inverni nettamente definiti e mezze stagioni dal carattere variabile, il clima è interessato anche da influssi di tipo continentale durante l’inverno e di natura pressoché mediterranea in estate. Si registra inoltre un alto grado di variabilità, a causa della situazione di transizione climatica della zona.
La presenza degli ovini nel Périgord, che secondo le attestazioni risale a 6 000 anni fa, è rimasta costante e considerevole fino al XIX secolo. Nel 1809 il patrimonio ovino è stimato da quattro a cinque volte superiore a quello bovino, è composto da più di 667 400 capi ed è ripartito sul territorio dell’intero dipartimento.
Nella regione, come ovunque all’epoca, gli ovini erano destinati innanzitutto alla produzione della lana, così indispensabile per la fabbricazione di indumenti, nonché alla produzione del concime. La carne era un sottoprodotto destinato soprattutto al consumo familiare degli allevatori, nonostante vi fossero già tracce di una valorizzazione delle carni attraverso la gastronomia locale. Nella seconda metà del XIX secolo, varie testimonianze scritte concordano nel mostrare uno sviluppo dell’allevamento maggiormente orientato alla produzione di carne.
Nel 1938 la Dordogne si colloca inoltre tra i primi cinque dipartimenti francesi per quanto riguarda il numero di ovini. Da allora, a parte un calo significativo dopo l’ultima guerra, questo patrimonio zootecnico si è ricostituito in maniera consistente.
Nelle aziende, la produzione ovina svolge una funzione di valorizzazione delle zone scarsamente produttive sul piano agronomico.
Tali limitazioni sono all’origine della selezione di pecore appartenenti a razze identificate e scelte per la loro rusticità, la resistenza, la sobrietà alimentare, la capacità di pascolare su terreni poveri di risorse, nonché per la loro attitudine a riprodursi anche al di fuori del normale periodo di accoppiamento e a nutrire senza difficoltà i propri agnelli. La distribuzione dei capi che compongono le greggi si basa attualmente su diverse razze (razza pura o incrocio): la razza Lacaune viande, la Blanche du Massif Central, la Romane, la Causse du Lot e la Charmoise. Queste razze rustiche o semirustiche sono allevate mediante incroci con arieti miglioratori. Gli incroci sono controllati dagli allevatori e la scelta della razza dei padri si basa sugli accoppiamenti che consentono sia di migliorare la carcassa degli agnelli sia di preservare le qualità materne delle future madri, vale a dire rusticità e attitudine a riprodursi tutto l’anno e per monta naturale.
Anche il sistema alimentare praticato durante l’allevamento è vincolato alle restrizioni già evidenziate e la sfida degli allevatori consiste nel saper sfruttare e valorizzare al meglio le proprie risorse per assicurare, su base certa, una produzione di agnelli di qualità nel corso dell’intero anno.
L’allevatore si impegna a organizzare l’alimentazione del gregge, avendo cura di adeguare la disponibilità del mangime alle esigenze alimentari delle pecore e dei piccoli in funzione delle rispettive fasi fisiologiche.
Ciò richiede all’allevatore l’elaborazione di un complesso programma alimentare, da impostare in base ad una combinazione ottimale tra i terreni aridi, i prati da pascolo e le superfici foraggere, tenendo conto in ciascun caso della loro superficie e resa potenziale, oltre eventualmente alla loro distanza dall’ovile.
Il bestiame, organizzato in greggi omogenee a seconda delle necessità fisiologiche (pecore gravide, agnelle destinate alla riproduzione) è condotto sui pascoli secondo un calendario che permette la valorizzazione e l’uso ottimale di tutte le risorse vegetali, nel rispetto delle esigenze alimentari di tutte le categorie di animali.
La vita dell’«Agneau du Périgord» si svolge in due fasi: il periodo dell’allattamento, con le madri, e il periodo di finissaggio, durante il quale è oggetto di tutte le attenzioni (spazio riservato e alimentazione di prima scelta).
In questo spazio riservato, l’allevatore somministra agli agnelli una razione specifica di mangime composto da una miscela equilibrata a base principalmente di cereali in grani interi o schiacciati e arricchita da buon fieno di graminacee e leguminose.
Tale integrazione del latte materno diventa la dieta principale dei piccoli a mano a mano che l’allattamento diminuisce.
Questo tipo di alimentazione costituisce per l’«Agneau du Périgord» la base di una crescita più armoniosa e rapida.
L’«Agneau du Périgord» è un agnello giovane (tra 80 e 180 giorni) e di peso leggero (tra 15 e 21 chilogrammi). Presenta una buona conformazione con masse muscolari sviluppate su uno scheletro sottile, e la sua carcassa è esente da lacerazioni o ematomi. La carne è di colore rosa chiaro. Il grasso è bianco o solo leggermente colorato, di consistenza solida, cagliato in modo uniforme e non oleoso.
Il nesso causale è fondato sulla qualità e sulla reputazione del prodotto «Agneau du Périgord».
La significativa instabilità delle condizioni climatiche della zona e un potenziale agronomico limitato hanno contribuito congiuntamente all’adattamento dei metodi di allevamento grazie ai quali è prodotto attualmente l’«Agneau du Périgord».
I suoli umidi del Périgord Vert, così come le «causses» aride del Sarladais e i terreni giurassici, offrono possibilità di pascolo particolarmente adatte agli ovini, che spesso sono i soli in grado di sfruttare al meglio questi terreni poveri e queste parcelle esigue, comunemente dette «picadies», difficilmente accessibili e situate su pendii ripidi.
Vista la grande variabilità delle precipitazioni e delle temperature, l’agricoltore del Périgord, continuamente privo di una qualche certezza su una pluviometria o temperatura idonea alle proprie colture, si è abituato a diversificare le proprie attività produttive ripartendo i rischi su più prodotti principali.
Le condizioni ambientali e il tipo di contesto naturale fin qui descritti hanno favorito il mantenimento di aziende agricole piccole e frammentate, che hanno conservato a lungo un’economia di tipo autarchico, cercando quindi di trarre i massimi vantaggi, sotto l’aspetto sia agronomico che umano, da ogni propria risorsa. Il sistema di policoltura-allevamento è predominante.
L’allevamento ovino è quindi spesso associato alla produzione di cereali, che si utilizza in parte per nutrire il gregge ovino insieme a uno o più prodotti di altro genere.
Dall’inizio del XX secolo la produzione di carne ha sostituito la produzione della lana e gli allevatori del Périgord, seguendo la tendenza generale, hanno iniziato a interessarsi alle evoluzioni della genetica.
Le razze che si sviluppano nel Périgord sono tre: la Charmoise, la Berrichonne de l’Indre e la Causse du Lot. Oggi queste razze sono interessate da una riduzione degli esemplari a vantaggio di altre razze, ossia la razza Lacaune del tipo «viande», la razza Massif Central Blanche e la razza Romane. Le razze ancestrali, in particolare la Charmoise e la Causse de Lot, hanno tuttavia registrato una certa ripresa nel corso dell’ultimo decennio.
L’allevamento di queste razze rustiche implica l’applicazione di pratiche coerenti con la consapevolezza delle differenti caratteristiche che connotano il territorio in questione.
Il carattere specifico del prodotto «Agneau du Périgord» è dovuto principalmente al metodo di allevamento tradizionale degli agnelli: un periodo di allattamento accanto alla madre seguito da un periodo di finissaggio durante il quale l’alimentazione somministrata è a base di foraggi e di cereali interi o schiacciati.
Il colore chiaro della carne dell’«Agneau du Périgord» è legato a due elementi complementari del metodo di ottenimento del prodotto: l’età dell’agnello al momento della macellazione (al massimo 180 giorni) e il periodo di alimentazione a base di latte (l’agnello è allattato dalla madre per almeno 60 giorni).
Il grasso bianco (o solo leggermente colorato) e solido proviene dall’alimentazione specifica somministrata nella fase di finissaggio, che è a base di foraggi e di un complemento composto esclusivamente da cereali in chicchi interi o schiacciati.
Questo complemento alimentare specifico nell’ultima fase di allevamento conferisce alla carne dell’«Agneau du Périgord» un’equilibrata ripartizione del grasso.
L’«Agneau du Périgord» è frutto di una produzione tradizionale legata al territorio del Périgord. Rappresenta un piatto tipico dei giorni di festa che può assumere varie forme ma occupa sempre un posto d’onore sulla tavola.
Compare quale ingrediente di spicco in numerose ricette ed è talvolta evocato come «l’altra pepita del Périgord».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cdf6faf7-26d4-42dd-9789-a75c4c4d5eca