2003/908/CE: Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, con riferimento alle campagne di pesca sperimentale e al programma di sostegno finanziario
Gazzetta ufficiale n. L 342 del 30/12/2003 pag. 0037 - 0037
Decisione del Consiglio del 15 dicembre 2003 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, con riferimento alle campagne di pesca sperimentale e al programma di sostegno finanziario (2003/908/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 14 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro(1), le due parti hanno tenuto negoziati al fine di definire le modifiche da apportare al quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in questione. (2) In seguito a tali negoziati, il 18 giugno 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro. (3) Il protocollo contiene disposizioni in materia di pesca sperimentale che le parti hanno concordato di applicare a decorrere dal 1o luglio 2003. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere, che prevede l'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione a decorrere dal 1o luglio 2003 e del programma di sostegno finanziario a favore di una politica strutturale nel settore della pesca in Groenlandia. L'accordo in forma di scambio di lettere non prevede l'applicazione provvisoria di altre disposizioni del protocollo che modifica il quarto protocollo. L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, per il periodo 1o gennaio 2004-31 dicembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni per la pesca sperimentale e il programma di sostegno finanziario a favore di una politica strutturale nel settore della pesca in Groenlandia. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo che modifica il quarto protocollo sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare i due accordi in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Marzano (1) GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.