Regolamento (CE) n. 2329/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0043 - 0044
Regolamento (CE) n. 2329/2003 del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), considerando quanto segue: (1) La Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di pesca che offre ai pescatori comunitari la possibilità di pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico in materia di pesca. (2) Tale accordo prevede inoltre la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel campo della pesca, nell'intento di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese con l'obiettivo di sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate. (3) È opportuno approvare tale accordo. (4) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (in appresso denominato "l'accordo") è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo: >SPAZIO PER TABELLA> Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro. Articolo 3 Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare(2). Articolo 4 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità(3). Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Matteoli (1) Parere espresso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8. (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.