22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2005

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo «Difesa del suolo», del protocollo «Energia» e del protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi

(2005/923/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) è stata conclusa a nome della Comunità con decisione del Consiglio 96/191/CE (1).

(2)

Il protocollo «Difesa del suolo», il protocollo «Energia» e il protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi costituiscono un passo importante per l’attuazione della Convenzione delle Alpi, i cui obiettivi la Comunità si è impegnata a perseguire.

(3)

I problemi transfrontalieri di tipo economico, sociale ed ecologico nelle Alpi costituiscono una grande sfida in una zona estremamente sensibile.

(4)

Le politiche della Comunità, in particolare le aree prioritarie del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2), dovrebbero essere diffuse e potenziate all’interno della regione alpina.

(5)

È opportuno che tali protocolli siano firmati e che siano approvate le dichiarazioni accluse,

DECIDE:

Articolo 1

La firma del protocollo «Difesa del suolo», del protocollo «Energia» e del protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi, apposta a Salisburgo il 7 novembre 1991, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dei detti protocolli.

Il testo dei protocolli e delle relative dichiarazioni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità e con riserva della loro successiva conclusione, i protocolli di cui all’articolo 1 e a depositare le dichiarazioni.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.

(2)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.


DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea in relazione all’articolo 12, paragrafo 3, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi

La Comunità europea rileva che l’articolo 12, paragrafo 3, del protocollo «Difesa del suolo» dovrebbe essere interpretato in conformità della vigente normativa CE, e soprattutto della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (1). La Comunità europea ritiene che i fanghi di depurazione possano avere valide proprietà agronomiche e possano essere utilizzati in agricoltura, a condizione che siano impiegati correttamente. Il loro impiego non deve danneggiare la qualità del suolo e della produzione agricola, come affermato dal considerando 7 di tale direttiva, né deve comportare effetti nocivi sull’uomo (conseguenze dirette o indirette sulla salute), gli animali, i vegetali e l’ambiente, come affermato dal considerando 5 e dall’articolo 1 della stessa direttiva. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati allorché sono di giovamento per il suolo o per il nutrimento delle colture e delle piante.

Dichiarazione della Comunità europea in relazione all’articolo 17, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi

L’articolo 17, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» dovrebbe essere letto in conformità della vigente normativa CE e in modo tale da garantire che i piani di gestione per il pretrattamento, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali residui siano formulati e attuati in modo da evitare la contaminazione del suolo e da garantirne la compatibilità non solo con l’ambiente, ma anche con la salute dell’uomo.

Dichiarazione della Comunità europea in relazione all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 21, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi

Per quanto riguarda l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo», il sistema di osservazione comune dovrebbe essere compatibile, se del caso, con il Sistema di sistemi per l’osservazione globale della terra (Global Earth Observation System of Systems, GEOSS) e dovrebbe prendere in considerazione la banca dati creata dagli Stati membri conformemente alla normativa CE in materia di osservazione, raccolta dei dati e metadati.

Dichiarazione per riserva della Comunità europea in relazione all’articolo 9 del protocollo «Energia» della convenzione delle Alpi

L’articolo 9 del protocollo «Energia» è attinente a questioni di energia nucleare. Per quanto concerne la Comunità europea, i requisiti di cui all’articolo 9 sono già contemplati dal trattato che istituisce la Comunità dell’energia atomica (Euratom). La decisione con cui è stata ratificata la Convenzione delle Alpi non era fondata sul trattato Euratom, bensì solo sul trattato CE. La decisione con cui si autorizza la firma del protocollo avrà la stessa base giuridica. Di conseguenza, la Comunità europea non sarà vincolata dall’articolo 9 del protocollo sull’energia, quando esso entrerà in vigore per la Comunità.


(1)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.


PROTOCOLLO

di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della difesa del suolo

Protocollo «difesa del suolo»

Preambolo

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IN CONFORMITÀ con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

IN ATTUAZIONE dei loro impegni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione delle Alpi;

AL FINE di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsimonioso, contenendo l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli;

TENUTO CONTO del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell’interesse generale;

CONSIDERATO che le Alpi sono uno dei più grandi spazi naturali continui d’Europa e si distinguono per la loro diversità ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalità;

CONVINTI che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

CONSAPEVOLI che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l’economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall’altro, le diverse esigenze d’uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l’integrità delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un’armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche;

TENUTO CONTO del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonché la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo è ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall’altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l’uomo, gli animali e le piante;

CONSAPEVOLI che l’uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l’industria e l’artigianato, il turismo, le attività estrattive, gli interventi infrastrutturali, l’economia agricola e forestale, nonché il traffico può provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che ciò richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni;

CONSIDERATO il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale;

CONVINTI che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1.   Il presente protocollo ha come scopo l’attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le parti contraenti nell’ambito della Convenzione delle Alpi.

2.   Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile:

1)

nelle sue funzioni naturali, come:

a)

base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi;

b)

elemento costitutivo della natura e del paesaggio;

c)

parte integrante dell’ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive;

d)

mezzo di trasformazione e regolazione per l’apporto di sostanze, in particolare per le sue proprietà di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda;

e)

serbatoio genetico;

2)

nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale;

3)

per garantire il suo utilizzo come:

a)

sito per l’agricoltura ivi comprese la pastorizia e l’economia forestale;

b)

spazio abitativo e per attività turistiche;

c)

sito per altri usi economici, per i trasporti, l’approvvigionamento e lo smaltimento;

d)

giacimento di materie prime.

Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell’ecosistema. È necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi.

3.   Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonché la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo.

4.   In particolare si deve conservare e favorire la diversità dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici.

5.   Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalità e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonché la loro disponibilità per le future generazioni.

Articolo 2

Impegni fondamentali

1.   Le parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali.

2.   Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo.

3.   Le parti contraenti esaminano le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria. Devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell’ambiente.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, ciò vale in particolare per l’assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l’agricoltura e l’economia forestale, l’estrazione di materie prime, l’industria, l’artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonché la salvaguardia della qualità dell’aria.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1.   Ciascuna parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

2.   Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 5

Cooperazione internazionale

1.   Le parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonché di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell’informazione reciproca.

2.   Le parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello più idoneo.

3.   Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo è di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilità di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.

CAPITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 6

Delimitazione di aree

Le parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra.

Articolo 7

Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

1.   Nella predisposizione e nell’attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo.

2.   Ai fini del contenimento dell’impermeabilizzazione e dell’occupazione del suolo, le parti contraenti provvedono affinché l’urbanizzazione si sviluppi contenendo l’occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l’interno e ne limitano la crescita all’esterno.

3.   Nella valutazione dell’impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell’industria, dell’edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell’energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino.

4.   Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.

Articolo 8

Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo

1.   Le parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. Faranno tutti gli sforzi affinché vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilità di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo.

2.   Occorre limitare il più possibile l’impatto dell’estrazione, della lavorazione e dell’impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all’estrazione delle risorse minerarie.

Articolo 9

Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

1.   Le parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse. A questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dell’impiego della torba.

2.   Gli interventi di drenaggio dell’acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. Vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti.

3.   I suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche.

Articolo 10

Delimitazione e trattamento di aree a rischio

1.   Le parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. Dov’è il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici.

2.   Le parti contraenti provvedono affinché nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonché impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. Queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolturali.

Articolo 11

Delimitazione e trattamento delle aree delle Alpi a rischio d’erosione

1.   Le parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree delle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali.

2.   L’erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile. Le superfici danneggiate dall’erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell’uomo e dei beni.

3.   In funzione della protezione dell’uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.

Articolo 12

Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

1.   Per la difesa contro l’erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale idonee e adatte alle condizioni dei rispettivi siti.

2.   Riguardo all’immissione di sostanze derivanti dall’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantità e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonché delle condizioni di coltivazione e del sito. A ciò serve l’applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonché la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione.

3.   Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l’impiego di fertilizzanti minerali e di fitofarmaci sintetici. Occorre rinunciare all’impiego di fanghi di depurazione.

Articolo 13

Misure silvicolturali ed altre misure

1.   Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc., le parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco.

2.   Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.

Articolo 14

Effetti delle infrastrutture turistiche

1.   Le parti contraenti si attivano, nel modo più idoneo, affinché:

siano evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sui suoli nelle Alpi,

i terreni già compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano più a verificarsi,

le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili.

2.   Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se è certificata la loro compatibilità con l’ambiente.

3.   Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione, le parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie.

Articolo 15

Limitazione degli apporti di inquinanti

1.   Le parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l’aria, l’acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l’ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte.

2.   Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall’uso di sostanze pericolose, le parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.

Articolo 16

Impiego compatibile con l’ambiente di sostanze antisdrucciolo

Le parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l’impiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucciolo meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia.

Articolo 17

Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

1.   Le parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale.

2.   Per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l’ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.

Articolo 18

Misure integrative

Le parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente protocollo per la difesa del suolo.

CAPITOLO III

RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 19

Ricerca e osservazione

1.   Le parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente protocollo.

2.   Le parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

3.   Le parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attività comuni di ricerca.

4.   Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilità del suolo in rapporto alle diverse attività umane, alla valutazione della capacità rigenerativa dei suoli, nonché all’esame delle rispettive tecnologie più idonee.

Articolo 20

Realizzazione di basi di dati armonizzate

1.   Le parti contraenti concordano di creare, nell’ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati.

2.   Le parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorità e perseguono criteri comparabili di valutazione.

3.   Le parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.

Articolo 21

Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell’osservazione ambientale

1.   Le parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo.

2.   Le parti contraenti concordano di coordinare l’osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all’osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna.

3.   Nell’ambito di questi studi le parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.

Articolo 22

Formazione e informazione

Le parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente protocollo.

CAPITOLO IV

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 23

Attuazione

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 24

Controllo del rispetto degli obblighi

1.   Le parti contraenti presentano regolarmente al comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2.   Il comitato permanente esamina i resoconti, al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3.   Il comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.

4.   La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 25

Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

1.   Le parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.

2.   A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Articolo 26

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il protocollo

1.   Il presente protocollo costituisce un protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2.   Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.

3.   Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 27

Firma e ratifica

1.   Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente dello stesso protocollo modificato.

Articolo 28

Notifiche

Il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente protocollo:

a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’archivio di Stato austriaco. Il depositario trasmette copie certificate conformi alle parti firmatarie.


PROTOCOLLO

di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’energia

Protocollo «Energia»

Preambolo

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IN CONFORMITÀ con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

IN ATTUAZIONE dei loro impegni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione delle Alpi;

CONVINTI di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonché di promuovere misure di risparmio energetico;

TENUTO CONTO della necessità di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

CONVINTI che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

COSCIENTI che il territorio alpino è un’area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non può essere soltanto compito degli Stati alpini;

CONSAPEVOLI che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l’altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica;

TENUTO CONTO della sensibilità ambientale del territorio alpino anche alle attività di produzione, trasporto ed uso dell’energia, interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo;

CONSIDERATO che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attività sociali ed economiche dell’uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d’intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali;

CONVINTI che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

CONVINTI che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati;

CONVINTI che il soddisfacimento delle necessità energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all’interno che all’esterno del territorio alpino;

COSCIENTI che l’uso e l’ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realtà dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza;

CONVINTI che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessità di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttività economica;

CONVINTI che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per l’interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei;

CONVINTI che nel territorio delle Alpi le misure per l’uso razionale dell’energia e l’uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell’ambito dell’economia nazionale, all’approvvigionamento energetico e che l’uso della biomassa e dell’energia solare rivesta sempre maggiore importanza;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Le parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell’energia nell’ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; così facendo, le parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell’ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.

Articolo 2

Impegni fondamentali

1.   In conformità con il presente protocollo le parti contraenti mirano, in particolare, a:

a)

armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;

b)

finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino;

c)

perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all’utente finale, mediante, fra l’altro, per quanto possibile:

la riduzione del bisogno di energia con l’uso di tecnologie più efficienti,

un più ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili,

l’ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili;

d)

contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull’ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti, attraverso l’adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti.

2.   Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell’impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l’articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.

3.   Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo.

4.   Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.

5.   Le parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, può derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti.

6.   Le parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realtà dei costi.

Articolo 3

Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

1.   L’attuazione del presente protocollo avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti.

2.   Le parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell’assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell’economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1.   Ciascuna parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica dell’energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

2.   Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

3.   Le parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell’energia e dell’ambiente, allo scopo di favorire l’accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.

CAPITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 5

Risparmio energetico ed uso razionale dell’energia

1.   Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l’uso razionale dell’energia, che tengano conto:

a)

del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;

b)

della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;

c)

del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.

2.   Le parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero.

3.   Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori:

a)

miglioramento della coibentazione degli edifici e dell’efficienza dei sistemi di distribuzione del calore;

b)

ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;

c)

controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;

d)

risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l’utilizzazione e la trasformazione dell’energia;

e)

calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi;

f)

progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico;

g)

promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c);

h)

risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell’adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.

Articolo 6

Fonti energetiche rinnovabili

1.   Le parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all’impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l’ambiente ed il paesaggio.

2.   Esse sostengono anche l’uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l’acqua, il sole, la biomassa.

3.   Esse sostengono l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l’esistente approvvigionamento convenzionale.

4.   Le parti contraenti, in particolare, promuovono l’utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.

Articolo 7

Energia idroelettrica

1.   Le parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d’acqua e l’integrità paesaggistica, mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l’adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna.

2.   Le parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti.

3.   Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

4.   Le parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel paragrafo 1 circa il mantenimento della funzionalità di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati.

5.   Le parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell’interesse della comunità.

Articolo 8

Energia da combustibili fossili

1.   Le parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano per quanto possibile le emissioni, utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.

2.   Le parti contraenti verificano la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati.

3.   Le parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione, al fine di un utilizzo più efficiente dell’energia.

4.   Nelle zone di confine, le parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all’armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.

Articolo 9

Energia nucleare

1.   Le parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell’ambito delle convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell’uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni.

2.   Inoltre le parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all’armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattività nell’ambiente.

Articolo 10

Trasporto e distribuzione di energia

1.   Per tutte le infrastrutture esistenti le parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessità di conservazione degli ecosistemi più sensibili e del paesaggio, ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell’ambiente alpino.

2.   Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l’ambiente, inclusa, ove possibile, l’utilizzazione di opere e percorsi già esistenti.

3.   Le parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell’energia, in particolare dell’importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, delle zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell’avifauna.

Articolo 11

Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

Le parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell’impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito dell’esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l’ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 12

Valutazione dell’impatto ambientale

1.   Le parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell’impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle convenzioni ed intese internazionali.

2.   Le parti contraenti concordano sull’opportunità che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale, prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l’eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

Articolo 13

Concertazione

1.   Le parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti.

2.   Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terrà conto adeguatamente nell’ambito del processo autorizzativo.

Articolo 14

Misure integrative

Le parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

CAPITOLO III

RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 15

Ricerca e osservazione

1.   Le parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica, ai fini dell’attuazione del presente protocollo, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l’economia e l’utilizzazione razionale dell’energia nel territorio alpino.

2.   Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell’attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali.

3.   Le parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 16

Formazione e informazione

1.   Le parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente protocollo.

2.   Esse favoriscono in particolare l’ulteriore sviluppo della formazione e dell’aggiornamento professionale e dell’assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell’ambiente, della natura e del clima.

CAPITOLO IV

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 17

Attuazione

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 18

Controllo del rispetto degli obblighi

1.   Le parti contraenti presentano regolarmente al comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2.   Il comitato permanente esamina i resoconti, al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3.   Il comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.

4.   La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 19

Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

1.   Le parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.

2.   A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Articolo 20

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il protocollo

1.   Il presente protocollo costituisce un protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2.   Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.

3.   Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 21

Firma e ratifica

1.   Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente dello stesso protocollo modificato.

Articolo 22

Notifiche

Il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente protocollo:

a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’archivio di Stato austriaco. Il depositario trasmette copie certificate conformi alle parti firmatarie.


PROTOCOLLO

di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito del turismo

Protocollo «Turismo»

Preambolo

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IN CONFORMITÀ con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

IN ATTUAZIONE dei loro impegni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione delle Alpi;

CONSIDERATA la volontà delle parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile;

COSCIENTI del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale;

CONVINTI che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

CONSIDERATO il fatto che la nostra civiltà urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attività ricreative diversificate per l’uomo d’oggi;

CONSIDERATO che le Alpi rimangono uno dei più vasti spazi turistici e ricreativi d’Europa, grazie alle loro immense possibilità di attività ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversità delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto più ampio di quello nazionale;

CONSIDERATO che una parte notevole della popolazione di alcune parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino è d’interesse pubblico, in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale;

CONSIDERATO che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino;

CONSIDERATO che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre più marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d’inverno che d’estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualità della ricettività tutelando l’ambiente;

CONSIDERATO che nell’area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificità;

COSCIENTI del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino;

COSCIENTI del fatto che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicità di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformità a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attività turistiche diversificate e complementari;

COSCIENTI del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell’economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualità delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilità di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate;

COSCIENTI dell’esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per un’effettiva scoperta della natura dell’area alpina in tutta la sua diversità;

COSCIENTI che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento;

DESIDEROSI di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l’ambiente, che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale;

CONVINTI che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Obiettivo del presente protocollo è contribuire, nell’ambito dell’ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l’ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

Articolo 2

Cooperazione internazionale

1.   Le parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.

2.   Le parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l’ambiente.

3.   Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell’agricoltura, dell’economia forestale, della tutela dell’ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1.   Ciascuna parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell’attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti.

2.   Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

CAPITOLO II

MISURE SPECIFICHE

Articolo 5

Pianificazione dell’offerta

1.   Le parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell’ambiente. A questo fine favoriscono l’elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente protocollo.

2.   Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini:

a)

delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali;

b)

delle conseguenze per i suoli, l’acqua, l’aria, l’equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi;

c)

delle conseguenze per le finanze pubbliche.

Articolo 6

Orientamenti dello sviluppo turistico

1.   Le parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l’ambiente.

2.   Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell’innovazione e della diversificazione dell’offerta.

3.   Le parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.

4.   Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti:

a)

per il turismo intensivo, l’adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente protocollo;

b)

per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un’offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l’ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

Articolo 7

Ricerca della qualità

1.   Le parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell’offerta turistica sull’insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.

2.   Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d’azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:

a)

l’inserimento degli impianti nei paesaggi e nell’ambiente naturale;

b)

l’urbanistica, l’architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi);

c)

le strutture alberghiere e l’offerta di servizi turistici;

d)

la diversificazione dell’offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate.

Articolo 8

Controllo dei flussi turistici

Le parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti, in modo da garantire la preservazione di questi siti.

Articolo 9

Limiti naturali dello sviluppo

Le parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell’ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell’ambito dell’ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell’impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.

Articolo 10

Zone di quiete

Le parti contraenti si impegnano, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Articolo 11

Politica alberghiera

Le parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando la ricettività commerciale, il recupero e 1’uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti.

Articolo 12

Impianti di risalita

1.   Le parti contraenti convengono, nell’ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche.

2.   Nuove autorizzazioni all’esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.

Articolo 13

Traffico e trasporti turistici

1.   Le parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all’interno delle stazioni turistiche.

2.   Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l’accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne 1’uso da parte dei turisti.

Articolo 14

Tecniche particolari di assetto territoriale

1.   Le parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l’esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.

2.   Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.

Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte, qualora le condizioni idrologiche, climatiche ed ecologiche del rispettivo sito lo consentano.

Articolo 15

Attività sportive

1.   Le parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all’aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l’ambiente. Questo controllo può condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.

2.   Le parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l’uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.

Articolo 16

Deposito da aeromobili

Le parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

Articolo 17

Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

Viene raccomandato alle parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

Articolo 18

Scaglionamento delle vacanze

1.   Le parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.

2.   A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

Articolo 19

Incentivazione dell’innovazione

Viene raccomandato alle parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l’attuazione degli orientamenti di questo protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l’organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo protocollo.

Articolo 20

Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

Le parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Articolo 21

Misure integrative

Le parti contraenti possone adottare misure integrative a quelle previste dal presente protocollo per il turismo sostenibile.

CAPITOLO III

RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Articolo 22

Ricerca e osservazione

1.   Le parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l’osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonché l’analisi degli sviluppi futuri.

2.   Le parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell’osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

3.   Le parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all’attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

Articolo 23

Formazione e informazione

1.   Le parti contraenti promuovono la formazione e l’aggiornamento, nonché l’informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all’attuazione del presente protocollo.

2.   Viene raccomandato alle parti contraenti di includere, nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambiente. Potrebbero così essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:

«animatori ecologici»,

«responsabili della qualità delle stazioni turistiche»,

«assistenti turistici per persone disabili».

CAPITOLO IV

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 24

Attuazione

Le parti contraenti si impegnano ad assicurare l’attuazione del presente protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 25

Controllo del rispetto degli obblighi

1.   Le parti contraenti presentano regolarmente al comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente protocollo. Nel resoconto è indicata anche l’efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2.   Il comitato permanente esamina i resoconti, al fine di verificare se le parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3.   Il comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente protocollo.

4.   La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 26

Valutazione dell’efficacia delle disposizioni

1.   Le parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del protocollo medesimo.

2.   A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Articolo 27

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il protocollo

1.   Il presente protocollo costituisce un protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell’articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2.   Possono divenire parti contraenti del presente protocollo esclusivamente le parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente protocollo.

3.   Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente protocollo, solo le parti contraenti dello stesso protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 28

Firma e ratifica

1.   Il presente protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d’Austria quale depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per le parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all’entrata in vigore di una modifica del presente protocollo, ogni nuova parte contraente del protocollo medesimo diventa parte contraente dello stesso protocollo modificato.

Articolo 29

Notifiche

Il depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente protocollo:

a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l’archivio di Stato austriaco. Il depositario trasmette copie certificate conformi alle parti firmatarie.


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