8.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2006

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino

(2006/188/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, in nome della Comunità, un accordo con il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 (2) e del regolamento (CE) n. 2725/2000 (3).

(2)

Tale accordo è stato firmato in nome della Comunità europea il 13 marzo 2005, fatta salva un’eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio del 13 giugno 2005.

(3)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(4)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TCE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino è approvato in nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

K. GASTINGER


(1)  Parere espresso il 13.12.2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(3)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo è il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica delle parti contraenti.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,

dall’altro,

AVUTO RIGUARDO alla partecipazione della Danimarca alla convenzione per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri dell’Unione europea, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, di seguito «convenzione di Dublino»;

AVUTO RIGUARDO all’articolo 12 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda ed il Regno di Norvegia relativo ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia;

RICONOSCENDO che il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di seguito «regolamento Dublino II», sostituisce la convenzione di Dublino;

CONSTATANDO che il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo è stato adottato il 2 settembre 2003;

CONSIDERANDO l’importanza del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, di seguito «regolamento Eurodac». Il regolamento Eurodac e il regolamento Dublino II sono di seguito denominati i «regolamenti»;

CONSTATANDO che il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 407/2002 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento Eurodac;

CONSIDERANDO il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («il protocollo sulla posizione della Danimarca») a norma del quale il regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac non sono vincolanti o applicabili in Danimarca;

INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni dei regolamenti, le loro future modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea;

SOTTOLINEANDO l’importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sull’ambito d’applicazione dei regolamenti o determinarne modifiche;

SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l’applicazione coerente dei regolamenti e del presente accordo;

AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme del presente accordo, comprese le disposizioni dei regolamenti e qualunque misura di attuazione della Comunità costituente parte del presente accordo;

FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa la validità e l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca;

RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all’interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione dovrebbe, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione dei regolamenti e delle loro misure di attuazione;

FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca;

RITENENDO che alla Danimarca dovrebbe essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione dei regolamenti e delle loro misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni relative all’interpretazione del presente accordo;

SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi dovrebbero — nell’interpretazione del presente accordo comprese le disposizioni dei regolamenti e qualunque misura di attuazione che costituisce parte integrante del presente accordo — tenere debito conto delle pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle giurisdizioni degli Stati membri delle Comunità europee con riferimento all’interpretazione dei regolamenti e delle loro misure di attuazione;

CONSIDERANDO che dovrebbe essere possibile chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti dinanzi alla Corte;

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo vincola gli Stati membri, è pertanto appropriato che la Danimarca, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, possa adire la Commissione quale custode del trattato;

CONSIDERANDO che la Danimarca, ai sensi dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione della Danimarca, non sopporta le conseguenze finanziarie di misure che non sono vincolanti in Danimarca, né ad essa applicabili, diverse dai costi amministrativi e che, pertanto, il contributo della Danimarca ai costi operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell’unità centrale di Eurodac ai sensi dell’articolo 3 del regolamento Eurodac deve essere determinato;

SOTTOLINEANDO che il protocollo di cui all’articolo 12 dell’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia relativo ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, garantirà le relazioni tra Islanda e Norvegia, da un lato, e la Danimarca, dall’altro, per ciò che concerne le disposizioni del regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac;

DESIDERANDO che il contenuto di detto protocollo sia determinato dalla Comunità europea e dall’Islanda e la Norvegia parallelamente al presente accordo, agendo con il consenso della Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

1.   Scopo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca o in un altro Stato membro dell’Unione europea da un cittadino di un paese terzo («regolamento Dublino II»), del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, («regolamento Eurodac») e le relative misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2.   È obiettivo delle parti contraenti giungere ad un’applicazione ed interpretazione uniformi delle disposizioni dei regolamenti e delle loro misure di attuazione in tutti gli Stati membri.

3.   Le disposizioni degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 del presente accordo discendono dal protocollo sulla posizione della Danimarca.

Articolo 2

Il regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac

1.   Le disposizioni del regolamento Dublino II, allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino II e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

2.   Le disposizioni del regolamento Eurodac allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi degli articoli 22 o 23, paragrafo 2, del regolamento Eurodac e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

3.   Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece delle date di cui all’articolo 29 del regolamento Dublino II e all’articolo 27 del regolamento Eurodac.

Articolo 3

Modifiche al regolamento Dublino II e al regolamento Eurodac

1.   La Danimarca non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Dublino II e del regolamento Eurodac e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

2.   Nel caso di adozione di modifiche ai regolamenti, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

3.   Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l’attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richieda l’approvazione del Parlamento.

4.   Se la notifica indica che l’attuazione può aver luogo in via amministrativa la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

5.   Se la notifica indica che l’attuazione richiede l’approvazione del Parlamento in Danimarca, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;

b)

se i provvedimenti legislativi non sono entrati in vigore in Danimarca alla data delle modifiche ai regolamenti, la Danimarca dovrà, nella misura in cui ciò sia compatibile con il suo diritto nazionale, applicare provvisoriamente il contenuto sostanziale delle modifiche;

c)

la Danimarca dovrà notificare alla Commissione la data di entrata in vigore delle misure legislative di attuazione e qualsivoglia specifica misura adottata in merito all’applicazione provvisoria.

6.   La notifica della Danimarca attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, ai sensi dei paragrafi 4 o 5, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche ai regolamenti costituiranno dunque modifiche del presente accordo e saranno considerate allegate ad esso.

7.   Nel caso in cui:

a)

la Danimarca comunichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche; oppure

b)

la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2; oppure

c)

le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

8.   Le richieste trasmesse ai sensi del regolamento Dublino II prima della data di risoluzione dell’accordo di cui al paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 4

Misure di attuazione

1.   La Danimarca non prenderà parte all’adozione dei pareri espressi dal comitato di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino II e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Eurodac o all’adozione delle modalità di applicazione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento Eurodac. Le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino II oppure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Eurodac e le modalità di applicazione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento Eurodac non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2.   Qualora siano adottate misure di attuazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino II e ai sensi degli articoli 22 o 23, paragrafo 2, del regolamento Eurodac, le misure di attuazione devono essere comunicate alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica dovrà essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.

3.   La notifica dovrà attestare che tutte le necessarie misure amministrative in Danimarca entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

4.   La notifica danese attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formeranno dunque parte integrante del presente accordo.

5.   Nel caso in cui:

a)

la Danimarca comunichi la decisione di non attuare il contenuto delle misure di attuazione; oppure

b)

la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

6.   Le richieste trasmesse ai sensi del regolamento Dublino II prima della data di risoluzione dell’accordo di cui al paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicate.

7.   Qualora, in casi eccezionali, l’attuazione richieda l’approvazione parlamentare danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, dovrà farne menzione, con conseguente applicazione dell’articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

Articolo 5

Accordi internazionali che influiscono sul regolamento Dublino II e sul regolamento Eurodac

1.   Gli accordi internazionali di cui è parte la Comunità basati sulle norme del regolamento Dublino II e sul regolamento Eurodac non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2.   La Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sull’ambito di applicazione dei regolamenti allegati al presente accordo o causarne modifiche per quanto concerne la determinazione della competenza ad esaminare una richiesta di asilo o misure riguardanti il confronto delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi coperte dal regolamento Eurodac, a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l’accordo internazionale in questione.

3.   Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sull’ambito di applicazione dei regolamenti allegati al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordinerà la sua posizione con quella della Comunità e si asterrà da qualunque azione possa compromettere gli obiettivi di una posizione comunitaria nell’ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.

Articolo 6

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all’interpretazione dell’accordo

1.   Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione del presente accordo in una causa pendente dinanzi a un organo giurisdizionale danese, quest’ultimo può richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito nelle medesime circostanze in cui un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento Dublino II, del regolamento Eurodac e delle loro misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2.   Ai sensi della legge danese, gli organi giurisdizionali danesi dovranno, nell’interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento Dublino II, del regolamento Eurodac e di ogni altra misura di attuazione comunitaria.

3.   La Danimarca può, come il Consiglio, la Commissione e qualunque altro Stato membro, richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione del presente accordo. Le pronunce rese dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applicano alle sentenze di organi giurisdizionali degli Stati membri che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata.

4.   La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione di qualunque disposizione di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2.

5.   Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.

6.   In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche rispetto al presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell’entrata in vigore delle modifiche o entro 60 giorni da essa.

In tal caso il presente accordo sarà considerato risolto. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la notifica.

7.   Le richieste trasmesse ai sensi del regolamento Dublino II prima della data di risoluzione dell’accordo di cui al paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 7

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell’accordo

1.   La Commissione può proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca nell’ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.

2.   La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

3.   Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.

Articolo 8

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori di cui all’articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea e a norma dell’articolo 26 del regolamento Eurodac e dell’articolo 26 del regolamento Dublino II.

Articolo 9

Contributi finanziari concernenti Eurodac

Per quanto riguarda i costi amministrativi e operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell’unità centrale di Eurodac, la Danimarca verserà al bilancio generale dell’Unione europea un contributo annuo, calcolato in proporzione della percentuale che il prodotto interno lordo della Danimarca rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

Questa disposizione si applicherà a partire dall’anno in cui la Danimarca si collegherà all’unità centrale.

Il contributo della Danimarca all’iniziale installazione dell’unità centrale consisterà in un importo forfettario equivalente all’importo rimborsato sulla contribuzione danese al bilancio generale dell’Unione europea, a causa della sua iniziale mancata partecipazione al regolamento Eurodac.

Articolo 10

Denuncia dell’accordo

1.   Il presente accordo sarà denunciato nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo stesso.

2.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all’altra parte contraente. La denuncia sarà efficace trascorsi sei mesi dalla data della notifica.

3.   Le richieste trasmesse prima della data di denuncia dell’accordo ai sensi dei paragrafi 1 o 2 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 11

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica effettuata dalle parti contraenti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

Articolo 12

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CE) N. 343/2003 DEL CONSIGLIO, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

REGOLAMENTO (CE) N. 2725/2000 DEL CONSIGLIO, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino.


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