ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1229/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 2 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
57,9 |
999 |
57,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
82,6 |
999 |
82,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
83,4 |
999 |
83,4 |
|
0805 50 10 |
388 |
59,2 |
508 |
49,3 |
|
524 |
57,7 |
|
528 |
53,9 |
|
999 |
55,0 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
86,4 |
400 |
99,8 |
|
404 |
105,7 |
|
508 |
68,1 |
|
512 |
80,2 |
|
528 |
68,6 |
|
720 |
94,0 |
|
804 |
93,1 |
|
999 |
87,0 |
|
0808 20 50 |
388 |
100,2 |
512 |
89,4 |
|
528 |
77,1 |
|
999 |
88,9 |
|
0809 10 00 |
052 |
228,8 |
092 |
165,3 |
|
624 |
104,3 |
|
999 |
166,1 |
|
0809 20 95 |
052 |
305,9 |
068 |
127,8 |
|
400 |
344,4 |
|
999 |
259,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
152,4 |
624 |
106,1 |
|
999 |
129,3 |
|
0809 40 05 |
052 |
107,2 |
512 |
91,6 |
|
624 |
190,3 |
|
999 |
129,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1230/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2004
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. |
(2) |
L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 578/2004 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Francia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 578/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Finlandia.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 578/2004 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 53.
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione (2) fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Per tenere conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato è necessario modificare tali importi. |
(2) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2659/94. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:
a) |
10 EUR/t per le spese fisse; |
b) |
0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; |
c) |
un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2003 (GU L 120 del 15.5.2003, pag. 13).
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda gli aiuti comunitari per la fornitura di prodotti lattiero-caseari a Madera e alle isole Canarie
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione (3) stabilisce modalità d’applicazione relative alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001 (4), (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (5) introduce un nuovo metodo per la fissazione delle restituzioni alle esportazioni. |
(3) |
La procedura di gara per alcuni prodotti lattiero-caseari comporterà la fissazione di più tassi di restituzione per lo stesso prodotto con la stessa destinazione. |
(4) |
Pertanto è necessario indicare negli allegati III e V al regolamento (CE) n. 14/2004 concernenti rispettivamente Madera e le isole Canarie che l’aiuto dev’essere pari all’importo più elevato della restituzione per i prodotti che rientrano nello stesso codice NC. Per evitare qualsiasi incertezza per gli operatori e le autorità nazionali, questa modifica va applicata dal 1o aprile 2004, data dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 580/2004. |
(5) |
Occorre precisare che il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (6), se destinato all’approvvigionamento delle isole Canarie e di Madera deve beneficiare dell’importo di aiuto indicato nella colonna II degli allegati III e V al regolamento (CE) n. 14/2004. |
(6) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 14/2004. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:
1) |
Nella parte 6 dell’allegato III, le note 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
Nella parte 11 dell’allegato V, la nota 4 è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nell’articolo 1, punto 1, il primo comma del testo da inserire come nota a piè di pagina 3 si applica dal 1o aprile 2004.
Nell’articolo 1, punto 2, il primo comma del testo da inserire come nota a piè di pagina 4 si applica dal 1o aprile 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1).
(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6.
(4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
(5) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
(6) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1233/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2004
recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda il prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre adottare misure transitorie per consentire alla Repubblica ceca, all’Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») di applicare il prelievo di cui al regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce che gli Stati membri devono adeguare il tenore di riferimento di grassi individuale di tutti i produttori in caso di superamento del tenore di riferimento di grassi nazionale. È opportuno disporre che i nuovi Stati membri adeguino il tenore di riferimento di grassi individuale solo a partire dal secondo periodo di dodici mesi di applicazione del prelievo in detti Stati membri. Questo lasso di tempo dovrebbe essere sufficiente per consentire ai nuovi Stati membri di calcolare il rispettivo superamento del tenore di riferimento di grassi nazionale. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 595/2004, per la commercializzazione dei prodotti diversi dal latte gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella trasformazione. Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte impiegati per la trasformazione in base ai prodotti commercializzati, gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell’allevamento. Se, all’inizio dell’applicazione del prelievo, ci fossero difficoltà di ordine amministrativo dovute all’elevato numero di piccoli produttori, dovrebbe essere possibile autorizzare i nuovi Stati membri, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, a utilizzare come base di calcolo, per un periodo di tempo limitato, la resa lattiera media dello Stato membro anziché la resa lattiera media per vacca rappresentativa dell’allevamento. |
(4) |
Per la Polonia e la Slovenia la ripartizione dei quantitativi individuali di riferimento si applicherà solo a partire dal periodo 2005-2006, conformemente all’atto di adesione, come adeguato dalla decisione del Consiglio 2004/281/CE, del 22 marzo 2004, recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (3). Per i due Stati membri in questione è opportuno che il termine di presentazione della relazione sul sistema di gestione dei rispettivi quantitativi di riferimento nazionali, di cui al regolamento (CE) n. 595/2004, sia prorogato fino al 1o settembre 2005. |
(5) |
Conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione, come adeguato dalla Decisione del Consiglio 2004/281/CE, le basi per i quantitativi di riferimento individuali per i nuovi Stati membri sono definite nell’allegato I, tabella f), del regolamento (CE) n. 1788/2003. Non occorre quindi che i nuovi Stati membri comunichino alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette risultante dalla prima assegnazione individuale, come prevede l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia applicano l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 595/2004 a decorrere dal secondo periodo di dodici mesi di applicazione del prelievo in detti Stati membri, in conformità del capitolo 6.A, punto 13, dell’allegato II dell’atto di adesione.
Articolo 2
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, la Commissione può autorizzare la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia a utilizzare come base di calcolo, al massimo fino al 31 marzo 2007, la resa lattiera media dello Stato membro anziché la resa lattiera media per vacca rappresentativa dell’allevamento, purché la richiesta sia debitamente giustificata.
Articolo 3
Nel caso della Polonia e della Slovenia, la relazione di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 595/2004 deve essere trasmessa al più tardi entro il 1o settembre 2005.
Articolo 4
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia non applicano l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.
(2) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.
(3) GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/9 |
Informazione relativa all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo
L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo, che il Consiglio ha deciso di concludere il 21 aprile 2004 (1), entra in vigore il 1o luglio 2004, essendo state ultimate il 27 febbraio 2004 le procedure previste all'articolo 21 dell'accordo stesso.
(1) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 42.
GU L 185 del 24.5.2004, pag. 18.
Commissione
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2004
che modifica la decisione 2003/903/CE che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2004 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
[notificata con il numero C(2004) 2326]
(2004/529/CE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), con decisione 2003/903/CE (4) la Commissione ha adottato il piano di distribuzione delle risorse da finanziarsi con gli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2004. Il piano definisce, in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento. |
(2) |
Occorre adeguare il piano 2004 per consentire la partecipazione della Polonia a tale azione comunitaria. L’adeguamento deve vertere, da un lato, sull'attribuzione di mezzi finanziari e l’assegnazione di prodotti da ritirare dalle scorte d'intervento e, dall'altro, sull'autorizzazione, alle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92, di trasferimenti intracomunitari per consentire l’attuazione del piano modificato. |
(3) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati interessati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo
La decisione 2003/903/CE è modificata come segue:
1) |
L'allegato I è sostituito dal testo che figura all’allegato I della presente decisione. |
2) |
L'allegato II è sostituito dal testo che figura all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2339/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 29).
(4) GU L 340 del 24.12.2003, pag. 65.
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Piano annuo di distribuzione per l’esercizio 2004
a) |
Mezzi finanziari messi a disposizione per l’attuazione del piano in ciascuno Stato membro:
|
b) |
Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):
|
c) |
Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l’acquisto sul mercato comunitario di:
|
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Trasferimenti intracomunitari autorizzati nel quadro del piano 2004
|
Prodotto |
Quantitativo (in tonnellate) |
Detentore |
Destinatario |
1) |
Cereali |
26 000 |
ONIC, Francia |
Ministero dell’Agricoltura, Grecia |
2) |
Cereali |
70 000 |
ONIC, Francia |
FEGA, Spagna |
3) |
Cereali |
15 000 |
ONIC, Francia |
INGA, Portogallo |
4) |
Cereali |
90 000 |
ONIC, Francia |
AGEA, Italia |
5) |
Cereali |
15 500 |
BLE, Germania |
Ministero dell’Agricoltura, Finlandia |
6) |
Cereali |
12 000 |
BLE, Germania |
ARR, Polonia |
7) |
Cereali |
25 386 |
BLE, Germania |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
8) |
Riso |
2 000 |
Ente Risi, Italia |
BIRB, Belgio |
9) |
Riso |
16 500 |
FEGA, Spagna |
INGA, Portogallo |
10) |
Riso |
25 500 |
Ente Risi, Italia |
ARR, Polonia |
11) |
Latte in polvere |
15 200 |
BIRB, Belgio |
Ministero dell'Agricoltura, Francia |
12) |
Latte in polvere |
1 879 |
BLE, Germania |
Ministero dell'Agricoltura, Grecia |
13) |
Burro |
4 257 |
FEGA, Spagna |
ARR, Polonia |
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/13 |
AZIONE COMUNE 2004/530/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che modifica l'azione comune 2003/869/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/869/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa sino al 30 giugno 2004 (1). |
(2) |
In base al riesame della suddetta azione comune, è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale. |
(3) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione europea. |
(4) |
Il rappresentante speciale dell'Unione europea svolgerà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Aldo AJELLO quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa, quale riportato nell'azione comune 2003/869/PESC, è prorogato sino al 28 febbraio 2005.
Articolo 2
L'azione comune 2003/869/PESC è modificata come segue:
1) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, il RSUE ha mandato di:
|
2) |
All'articolo 5:
|
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2004.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 37.
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/15 |
AZIONE COMUNE 2004/531/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/870/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sino al 30 giugno 2004. |
(2) |
Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/86/PESC (2) che nomina il Signor Søren JESSEN-PETERSEN quale rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. |
(3) |
In base al riesame dell'azione comune 2003/870/PESC è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale. |
(4) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Il mandato del Sig. Søren JESSEN-PETERSEN quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quale riportato nell'azione comune 2003/870/PESC, è prorogato sino al 31 luglio 2004.
2. Le spese sono anche ammissibili fino al 31 luglio 2004.
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2004.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 39.
(2) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 30.
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/16 |
AZIONE COMUNE 2004/532/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/872/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il Caucaso meridionale sino al 30 giugno 2004. |
(2) |
In base al riesame della suddetta azione comune è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale. |
(3) |
Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/523/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS (2). Tale azione comune prevede un ruolo specifico dell'RSUE per il Caucaso meridionale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il mandato dell'RSUE. |
(4) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell’Unione europea. |
(5) |
Il RSUE svolgerà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il mandato del Sig. Heikki TALVITIE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale, quale riportato nell'azione comune 2003/872/PESC, è prorogato sino al 28 febbraio 2005.
Articolo 2
L'azione comune 2003/872/PESC è modificata come segue:
a) |
all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:
|
b) |
l'articolo 5, paragrafo 1, è così modificato: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 396 000 EUR.». |
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2004.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
M. CULLEN
Il presidente
(1) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 44.
(2) GU L 228 del 29.6.2004, pag. 21.
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/17 |
AZIONE COMUNE 2004/533/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan e che modifica l'azione comune 2003/871/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/871/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan sino al 30 giugno 2004. |
(2) |
In base al riesame dell'azione comune 2003/871/PESC è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale. |
(3) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell’Unione europea. |
(4) |
Il rappresentante speciale dell'Unione europea eseguirà il suo mandato nel contesto di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della PESC quali riportati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Afghanistan, quale riportato nell'azione comune 2003/871/PESC, è prorogato sino al 28 febbraio 2005.
Articolo 2
L'azione comune 2003/871/PESC è modificata come segue:
1) |
Il secondo trattino di cui alla lettera e) dell'articolo 3 è soppresso. |
2) |
L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 794 000 EUR.» |
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2004.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) GU L 326 del 13.12.2003, p. 41.
3.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/18 |
AZIONE COMUNE 2004/534/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2004
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente e che modifica l'azione comune 2003/873/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/873/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente sino al 30 giugno 2004 (1). |
(2) |
In base al riesame dell'azione comune 2003/873/PESC è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale. |
(3) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell’Unione europea. |
(4) |
Il rappresentante speciale dell'Unione europea svolgerà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e danneggiare gli obiettivi della PESC fissati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente, quale riportato nell'azione comune 2003/873/PESC, è prorogato sino al 28 febbraio 2005.
Articolo 2
L'articolo 5 dell'azione comune 2003/873/PESC è modificato come segue:
1) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 1 030 000 EUR.»; |
2) |
è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Le attrezzature e le forniture per l'ufficio di Bruxelles dell'RSUE per il processo di pace in Medio Oriente sono acquistate o affittate a nome e per conto dell'Unione europea.» |
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2004.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 46.