ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
27 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1512/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1513/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1514/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1515/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1516/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1517/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1518/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

22

 

 

Regolamento (CE) n. 1519/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1520/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1521/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

36

 

 

Regolamento (CE) n. 1522/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

38

 

 

Regolamento (CE) n. 1523/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 27 agosto 2004

39

 

 

Regolamento (CE) n. 1524/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

41

 

 

Regolamento (CE) n. 1525/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

43

 

 

Regolamento (CE) n. 1526/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 3a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

46

 

 

Regolamento (CE) n. 1527/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

47

 

 

Regolamento (CE) n. 1528/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

49

 

 

Regolamento (CE) n. 1529/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

52

 

 

Regolamento (CE) n. 1530/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

54

 

 

Regolamento (CE) n. 1531/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004

55

 

 

Regolamento (CE) n. 1532/2004 della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

56

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/615/CE:Decisione della Commissione, del 23 luglio 2004, che modifica la decisione 2004/111/CE relativa all'effettuazione nel 2004 di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri [notificata con il numero C(2004) 2459]  ( 1 )

59

 

*

2004/616/CE:Decisione della Commissione, del 26 luglio 2004, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi [notificata con il numero C(2004) 2511]  ( 1 )

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.8.2004   

IT

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L 278/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

204

60,6

999

60,6

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

382

51,9

388

58,4

524

64,4

528

57,3

999

58,0

0806 10 10

052

79,0

400

177,0

512

186,9

624

158,4

999

150,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

77,6

400

117,5

508

78,4

512

73,9

528

84,4

720

52,2

800

164,1

804

86,1

999

91,8

0808 20 50

052

112,3

388

91,0

512

74,9

800

146,1

999

106,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,8

999

135,8

0809 40 05

052

43,7

066

36,9

093

41,6

094

33,4

624

164,2

999

64,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


27.8.2004   

IT

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L 278/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.

(2)

A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

(3)

In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di settembre e ottobre 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).


27.8.2004   

IT

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L 278/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(5)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(7)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall’altro delle disponibilità di bilancio.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento, conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 agosto 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

20,30

29,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

25,23

36,05

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

49,00

70,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

32,20

46,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

96,78

138,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

91,70

131,00


27.8.2004   

IT

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L 278/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione (2) ha evidenziato la necessità di precisare meglio alcune disposizioni di detto regolamento.

(2)

L’attività dei raccoglitori consiste nel raccogliere le uova presso il luogo di produzione e consegnarle ai centri di imballaggio o ad altri stabilimenti, tra cui le imprese industriali del settore alimentare e non alimentare. È opportuno precisare a quali stabilimenti possono essere consegnate le uova.

(3)

La garanzia di qualità delle uova dipende in parte dai tempi di raccolta e di consegna ai centri di imballaggio. Il fatto che gli operatori economici impieghino diversi metodi di raccolta e di consegna delle uova non deve indurre a privilegiare una modalità rispetto ad un’altra. Occorre pertanto precisare i tempi per la raccolta e la consegna delle uova secondo le varie modalità praticate.

(4)

La normativa comunitaria distingue gli operatori economici in funzione delle condizioni in cui essi intervengono nella manipolazione dei prodotti di origine animale e non sottopone ad autorizzazione le imprese dedite esclusivamente ad attività di trasporto o di magazzinaggio che non richiedono una regolazione della temperatura. Si deve quindi sottoporre a semplice registrazione i raccoglitori che si limitano a trasportare le uova tra il luogo di produzione e lo stabilimento che ne cura la manipolazione, precisare le modalità di autorizzazione e predisporre formalità distinte per la registrazione di questa categoria di raccoglitori.

(5)

In considerazione della perdita fisiologica di acqua e di peso che subiscono le uova tra la data di deposizione e la data di commercializzazione al dettaglio, è necessario precisare che il peso netto totale indicato al momento dell’imballaggio deve corrispondere almeno al peso netto totale delle uova al momento della vendita al dettaglio.

(6)

Le uova della categoria «A» possono essere consegnate all’industria senza procedere alla classificazione per categorie di peso. È quindi opportuno esigere che sui contenitori forniti agli stabilimenti in questione venga apposta la dicitura distintiva «uova della categoria A».

(7)

La marchiatura delle uova e degli imballaggi ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90 può avere luogo in date diverse. Occorre precisare tali date.

(8)

Al fine di evitare frodi nell’utilizzazione dei contratti di esclusiva di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2295/2003, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di fissare una durata minima di tali contratti, superiore ad un mese.

(9)

Per garantire la tracciabilità delle uova in caso di trasferimento da un centro di imballaggio ad un altro, si deve esigere che il primo centro di imballaggio stampigli le uova prima di consegnarle al secondo.

(10)

Le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2295/2003, relative alla classificazione, all’imballaggio e alla consegna delle uova ad un altro centro di imballaggio, si prestano a confusione e ripetono quanto già disposto all’articolo 2 dello stesso regolamento. Occorre pertanto sopprimerle.

(11)

Affinché la marchiatura delle uova sia effettuata secondo le stesse modalità a prescindere dal metodo di allevamento, occorre autorizzare in ogni caso l’uso dei codici di cui al punto 2.1. dell’allegato della direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (3).

(12)

Affinché il consumatore sia informato, in caso di vendita alla rinfusa, del significato del numero distintivo del produttore e dei codici utilizzati, è indispensabile renderne obbligatoria la spiegazione, sui grandi imballaggi e altri imballaggi, come ad esempio quelli avvolti in pellicole di plastica, oppure su un foglietto a parte.

(13)

Nel caso delle uova vendute con la denominazione «uova lavate» o «uova refrigerate», è necessario, per l’informazione del consumatore, che le uova rechino una marchiatura che le distingua dalle uova commercializzate con la denominazione «uova della categoria A», purché vi figurino le altre indicazioni previste per le uova della categoria A.

(14)

La mancanza di marchiatura sulle uova destinate all’industria potrebbe occasionare frodi aventi come conseguenza l’immissione sul mercato di talune partite di uova non conformi alla normativa comunitaria, destinate alla vendita al dettaglio. Occorre limitare le deroghe previste per queste forniture.

(15)

In virtù degli impegni internazionali della Comunità, le uova della categoria B importate dai paesi terzi sono esenti da marchiatura. Tuttavia, in considerazione del rischio di frodi inerente a questo commercio sul mercato interno, è necessario predisporre misure di sorveglianza per garantire la destinazione finale dei prodotti.

(16)

La legislazione comunitaria ha previsto, per l’importazione di uova da paesi terzi in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (4), il riconoscimento delle norme applicate da taluni paesi terzi. Occorre pertanto prevedere la possibilità che le uova vengano marchiate direttamente nel paese di origine, secondo modalità identiche a quelle vigenti nell’ambito comunitario.

(17)

Al fine di razionalizzare la presentazione delle disposizioni relative alla registrazione delle informazioni da parte delle varie categorie di operatori economici, è opportuno raggruppare gli obblighi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 2295/2003 secondo la categoria di operatori e il tipo di obbligo.

(18)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90, alcuni centri di imballaggio possono essere autorizzati ad effettuare il lavaggio delle uova. L’elenco dei centri di imballaggio comunicato alla Commissione deve quindi recare espressamente questa informazione complementare.

(19)

Talune deroghe ai requisiti minimi applicabili agli impianti di allevamento sono autorizzate a favore degli stabilimenti di allevamento fino alle date specificate all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (5). Tali deroghe non possono tuttavia riguardare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria precedentemente in vigore, in particolare i requisiti minimi di cui all’allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabile alle uova (6), prima che fosse modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione (7).

(20)

Per ragioni linguistiche, occorre aggiungere alcuni sinonimi greci equivalenti alle diciture utilizzate per designare i metodi di allevamento delle galline ovaiole nella colonna 2 dell’allegato II.

(21)

Il regolamento (CE) n. 2295/2003 deve essere pertanto modificato.

(22)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2295/2003 è modificato come segue:

1)

All’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   I raccoglitori consegnano le uova agli stabilimenti, diversi dai raccoglitori, menzionati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le hanno ricevute.»

2)

All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il centro di imballaggio procede alla classificazione e alla marchiatura delle uova entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento delle uova. Esso dispone di un giorno lavorativo supplementare per l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi.

Il primo comma non si applica qualora le uova fornite dai produttori vengano consegnate, previa marchiatura a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, ad un altro centro di imballaggio per la classificazione secondo la qualità e il peso, l’imballaggio e la marchiatura degli imballaggi. In questo caso, la consegna al secondo centro di imballaggio avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il primo centro di imballaggio. La classificazione delle uova ha luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il secondo centro di imballaggio. Il secondo centro di imballaggio dispone di un giorno lavorativo supplementare per l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi.

Quando il primo centro di imballaggio consegna le uova ad un secondo centro dopo aver effettuato la marchiatura e la classificazione secondo la qualità e il peso, l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi hanno luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento delle uova presso il secondo centro di imballaggio.

L’articolo 1, paragrafo 4, si applica alle consegne di cui al secondo e al terzo comma. Nel caso contemplato al terzo comma, ogni contenitore reca inoltre l’indicazione della categoria di qualità e di peso delle uova.»

3)

All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Sono autorizzati come centri di imballaggio ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90 o registrati come raccoglitori solo le imprese e i produttori che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.»

4)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Le domande di autorizzazione dei centri di imballaggio o le domande di registrazione dei raccoglitori sono indirizzate all’autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale sono situati i locali del raccoglitore o del centro.»

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«L’autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un numero di autorizzazione distintivo il cui codice iniziale è il seguente:»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   L’autorità competente registra separatamente le imprese che operano unicamente in qualità di raccoglitori, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8).

5)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi della “categoria A” o “uova lavate” di calibri diversi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il peso netto complessivo delle uova è indicato in grammi e vi figura, mediante i termini corrispondenti, l’indicazione “uova di calibro differente”.

Il peso netto complessivo delle uova di cui al primo comma deve tenere conto del calo fisiologico di peso delle uova durante il magazzinaggio e corrispondere almeno al peso netto complessivo delle uova al momento della vendita al consumatore finale.».

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   Quando le uova della categoria A sono consegnate, con questa denominazione, alle imprese industriali del settore alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE, la classificazione per categorie di peso non è obbligatoria e la consegna avviene nelle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, con apposizione sul contenitore della dicitura complementare “uova della categoria A”.».

6)

L’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«I marchi di cui all’articolo 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono apposti entro il giorno della classificazione e dell’imballaggio.»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   I marchi distintivi delle uova della categoria A e delle uova rispondenti ai criteri applicabili alle uova della categoria A, commercializzate come “uova lavate” o “uova refrigerate”, consistono in:

a)

il marchio distintivo della categoria A, ossia un cerchio di almeno 12 millimetri di diametro, all’interno del quale figura il marchio distintivo della categoria di peso, costituito dalla o dalle lettere indicate all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, di altezza pari almeno a 2 millimetri, per le uova commercializzate come uova della categoria A;

b)

il marchio distintivo delle “uova lavate”, costituito dal termine “tvättat” o “gewassen” in lettere di altezza pari almeno a 2 millimetri, per le uova commercializzate con la denominazione “uova lavate” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;

c)

il marchio distintivo delle “uova refrigerate”, costituito da un triangolo equilatero di almeno 10 millimetri di lato, per le uova commercializzate con la denominazione “uova refrigerate” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3;

d)

il numero distintivo del produttore, costituito dai codici e dalle lettere previsti dalla direttiva 2002/4/CE, di altezza pari almeno a 2 mm;

e)

il numero del centro di imballaggio in lettere e cifre, di altezza pari almeno a 2 mm;

f)

le date, indicate in lettere e in cifre di altezza pari almeno a 2 mm, conformemente alle indicazioni che figurano nell’allegato I, con l’indicazione del giorno e del mese, secondo quanto disposto all’articolo 9 del presente regolamento.»

c)

il secondo comma del paragrafo 4 è soppresso.

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Qualora siano consegnate da un produttore ad un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore prima che lascino il luogo di produzione.

Tuttavia, se il produttore e il centro di imballaggio hanno stipulato un contratto di fornitura che prevede l’esclusiva per le operazioni subappaltate in tale Stato membro e l’obbligo di effettuare la marchiatura conformemente al presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di produzione può derogare a tale obbligo su richiesta degli operatori economici e con il consenso preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, il trasporto è accompagnato da una copia di tale contratto, certificata da questi operatori come conforme all’originale. Le autorità di controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera e), sono informate della concessione di tale deroga.

Gli Stati membri determinano la durata minima del contratto di fornitura di cui al secondo comma, la quale non può essere inferiore ad un mese.»

e)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   In caso di trasferimento di uova non classificate da un centro di imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore prima che lascino il primo centro di imballaggio.»

f)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Qualora le uova siano consegnate da un produttore all’industria e la loro marchiatura non sia obbligatoria per il fatto che tali uova sono destinate alla trasformazione, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1907/90, la dispensa dalla marchiatura può essere ottenuta soltanto se la consegna è effettuata:

dall’industriale interessato, che procede direttamente alla raccolta presso i suoi fornitori abituali,

sotto l’intera responsabilità dell’industriale, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.

Nei casi non contemplati al comma precedente, la marchiatura è effettuata conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5.».

7)

All’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Per le uova refrigerate destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d’oltremare, la data di durata minima non può essere posteriore al quarantesimo giorno successivo alla data di deposizione.».

8)

All’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il termine «quaranta» è sostituito da «trentatré».

9)

All’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Se l’approvvigionamento di uova del centro di imballaggio non è effettuato mediante contenitori, ma è praticato dalle proprie unità di produzione situate nello stesso luogo, sulle uova deve essere stampigliata la data di deposizione il giorno stesso della deposizione.

Tuttavia, le uova deposte un giorno non lavorativo possono essere stampigliate il primo giorno lavorativo successivo, insieme alle uova deposte quel giorno, indicando la data del primo giorno non lavorativo.».

10)

L’articolo 13 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

i metodi di allevamento di cui all’articolo 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere utilizzate esclusivamente le diciture che figurano al punto 2.1. dell’allegato della direttiva 2002/4/CE e le diciture che figurano all’allegato II del presente regolamento, a condizione che, in tutti i casi, siano soddisfatti i requisiti stabiliti all’allegato III del presente regolamento,»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Il significato del numero distintivo del produttore è spiegato su un foglietto a parte nel caso di vendita di uova sciolte e dentro o sull’imballaggio nel caso di vendita di uova preimballate.».

11)

L’articolo 16 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   Sulle uova della categoria “A” diverse dalle uova da allevamento biologico, importate dalla Norvegia, nonché sulle uova da allevamento biologico importate a norma dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stampigliato, nel paese d’origine, il numero distintivo del produttore secondo le modalità previste all’articolo 8 del presente regolamento.

2.   Sulle uova della categoria “A” importate da paesi terzi diversi da quello di cui al paragrafo 1 è stampigliata in modo chiaramente visibile e leggibile, nel paese di origine, l’indicazione del codice ISO del paese di origine, preceduta dalla dicitura seguente: “norme non CE –”.»

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L’indicazione del metodo di allevamento sugli imballaggi delle uova della categoria “A” diverse dalle uova da allevamento biologico, importate dalla Norvegia, e sugli imballaggi delle uova da allevamento biologico importate a norma dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 avviene secondo le stesse modalità di cui all’articolo 13 del presente regolamento.»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Le uova diverse da quelle della categoria A, importate da paesi terzi, sono esentate da stampigliatura. Tuttavia, la consegna di tali uova all’industria è subordinata al controllo della destinazione finale, secondo la procedura prevista all’articolo 296 del regolamento (CE) n. 2454/93 (9), ai fini della loro trasformazione. In questa ipotesi, il documento di controllo T5 reca, nella casella 105, una delle diciture che figurano nell’allegato V.

12)

L’articolo 24 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«I produttori, i centri di imballaggio, i raccoglitori, le imprese agroalimentari, i commercianti all’ingrosso e, qualora si applichi l’articolo 14, i produttori e i fornitori di mangimi sono soggetti a controlli la cui frequenza è stabilita dalle autorità competenti sulla base di un’analisi dei rischi che tenga conto almeno dei seguenti elementi:

i risultati dei precedenti controlli,

la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova,

l’entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento,

le quantità prodotte o condizionate,

sostanziali cambiamenti verificatisi rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda la natura delle uova prodotte o trattate e/o il metodo di commercializzazione.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso presso tutti gli stabilimenti. Le unità di produzione e i centri di imballaggio che praticano la marchiatura ai sensi dell’articolo 12 sono sottoposti ad ispezioni più frequenti.».

13)

L’articolo 25 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«b)

le informazioni relative al metodo di alimentazione delle galline ovaiole qualora tale metodo figuri sulle uova della categoria A e sui relativi imballaggi, indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Se il produttore marchia alcune uova con l’indicazione della data di deposizione e altre no, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), terzo, quarto e quinto trattino, vengono registrate separatamente.»

14)

All’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le lettere da a) ad e) sono sostituite dal testo seguente:

«a)

i quantitativi di uova non classificate pervenute, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e numero distintivo del produttore, data o periodo di deposizione;

b)

dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e di peso;

c)

i quantitativi di uova classificate pervenute da altri centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri, della data di durata minima e dell’identità dei venditori;

d)

i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione;

e)

il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata minima per le uova della categoria A, le uova lavate e le uova refrigerate e per acquirente, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del medesimo.».

15)

L’articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 27

Registrazioni effettuate da altri operatori

1.   Per le uova di cui agli articoli 13, 14 e 15 i raccoglitori devono documentare:

a)

le date di raccolta e i quantitativi raccolti;

b)

il nome, l’indirizzo e il numero distintivo dei produttori;

c)

le date e quantitativi di uova consegnati ai rispettivi centri di imballaggio.

Essi registrano separatamente, giorno per giorno e secondo il tipo di alimentazione, i quantitativi di uova consegnati ai centri di imballaggio, con l’indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

2.   Per le uova di cui agli articoli 13, 14 e 15 i grossisti, compresi gli operatori che comprano e rivendono soltanto sulla carta, devono documentare:

a)

le date e i quantitativi degli acquisti e delle vendite;

b)

il nome e l’indirizzo dei fornitori e degli acquirenti.

Inoltre, i grossisti che effettuano materialmente operazioni di compravendita devono registrare settimanalmente le scorte fisiche.

3.   I raccoglitori e i grossisti sono tenuti a conservare per un periodo di almeno sei mesi le registrazioni relative agli acquisti e alle vendite e alla situazione delle scorte.

Anziché tenere registri sugli acquisti e le vendite, essi hanno facoltà di conservare le fatture e le bollette di consegna apponendovi le diciture di cui agli articoli 13, 14 e 15.

4.   I produttori e i fornitori di mangimi tengono la contabilità delle consegne effettuate ai produttori di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), indicandovi la composizione degli alimenti forniti.

Essi conservano tale contabilità per almeno sei mesi dopo la consegna.

5.   Le imprese agroalimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE conservano per un periodo di almeno sei mesi, secondo la data di ricevimento, un rendiconto di tutte le forniture prese in consegna, completato dalle informazioni apposte sui contenitori e sugli imballaggi, nonché la contabilità settimanale delle scorte di uova da esse detenute.

6.   Tutti i registri, la contabilità e le registrazioni di cui agli articoli 25 e 26 e al presente articolo vengono messi, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.».

16)

L’articolo 29 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

l’elenco dei centri di imballaggio autorizzati conformemente all’articolo 4, nel quale figurano il nome, l’indirizzo e il numero distintivo assegnato a ciascuno di essi, precisando quali centri sono autorizzati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90;»

ii)

la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

i metodi di controllo utilizzati per l’applicazione delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 24 del presente regolamento;»

iii)

è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

la propria intenzione di applicare o meno la deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 5, nonché le eventuali misure previste per l’applicazione di detta deroga.»

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualsiasi modifica degli elenchi, dei metodi di controllo e delle misure tecniche di cui al paragrafo 2 è comunicata alla Commissione per via elettronica entro il 1o aprile di ogni anno.».

17)

Nell’allegato III, paragrafo 1, lettere a) e b), primo capoverso, sono soppressi i seguenti termini: «a partire dalle date ivi indicate».

18)

Nella seconda colonna dell’allegato II sono aggiunti i seguenti termini greci:

«α)

ή αυγά στρωμνής

β)

ή στρωμνής».

19)

I paragrafi 2 e 3 dell’allegato III sono sostituiti dal testo seguente:

«2.

Fino al 31 dicembre 2006, i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/74/CE, menzionati al paragrafo 1 del presente allegato, non si applicano agli impianti di allevamento costruiti, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2002 e non ancora resi conformi alla suddetta direttiva, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 2, della stessa.

In tal caso, fatte salve le deroghe che possono essere concesse dagli Stati membri in materia di densità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva sopraccitata, gli impianti in questione devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a)

nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli all’interno dei fabbricati:

l’impianto è provvisto di posatoi di lunghezza tale da offrire a ciascuna gallina uno spazio di almeno 15 cm,

il carico di galline non è superiore a 25 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili;

b)

nei sistemi di allevamento che non consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli all’interno dei fabbricati:

il carico di galline non è superiore a 7 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili,

almeno un terzo di detta superficie è ricoperto di strame composto ad esempio di paglia o trucioli di legno o sabbia o torba,

una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline è destinata alla raccolta degli escrementi dei volatili;

c)

nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di uscire all’aperto:

la parte interna del fabbricato risponde alle condizioni enunciate alla lettera a) o alla lettera b),

le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all’esterno, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie,

gli spazi all’aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono utilizzati per usi diversi dall’orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità,

la superficie all’aperto è proporzionata al carico di galline e alle caratteristiche del suolo, con una densità massima che non può mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2; tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione cosicché alle galline sia consentito l’accesso a tutto il recinto durante l’intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina,

gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato; può essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall’apertura più vicina del fabbricato, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

3.

Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b), per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici, per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, e punto 1, lettera e), della direttiva 1999/74/CE, per le galline allevate all’aperto, nonché all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a) i), e punto 3, lettera b) i), della medesima direttiva.».

20)

È aggiunto il seguente allegato V:

«ALLEGATO V

Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 6

—   in spagnolo: huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2295/2003.

—   in ceco: vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003.

—   in danese: æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003.

—   in tedesco: Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003.

—   in estone: eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6.

—   in greco: αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους σε υποπροϊόντα των αυγών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003.

—   in inglese: eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003.

—   in francese: œufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 16, paragraphe 6 du règlement (CE) no 2295/2003.

—   in italiano: uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.

—   in lettone: olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu.

—   in lituano: tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

—   in ungherese: A 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.

—   in maltese: bajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f’konformità ma’ l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003.

—   in neerlandese: eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003.

—   in polacco: jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003.

—   in portoghese: ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n.o 6 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 2295/2003.

—   in slovacco: vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003.

—   in sloveno: jajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. čelna uredbe (CE) št. 2295/2003.

—   in finlandese: Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

—   in svedese: Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.».

21)

L’allegato V diventa allegato VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 818/2004 (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 84).

(3)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

(5)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(6)  GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 326/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 31).

(7)  GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5.

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.».

(9)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).».


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

(2)

La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. L’atto di adesione non prevede la modifica dell’allegato suddetto.

(3)

Occorre quindi inserire nell’allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 21 del 28.1.2004, pag.1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1353/2004 (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 131/2004 è modificato come segue:

1)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Belgio e Danimarca:

 

«REPUBBLICA CECA

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11»

2)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Germania e Grecia:

 

«ESTONIA

 

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. (372-6) 31 71 00

Fax (372-6) 31 71 99

 

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01»

3)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti ad Italia e Lussemburgo:

 

«CIPRO

 

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 30 06 00

Φαξ (357-22) 66 18 81

 

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

 

LETTONIA

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 701 62 01

Fax Nr. (371) 782 81 21

 

LITUANIA

 

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90»

4)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Lussemburgo e Paesi Bassi:

 

«UNGHERIA

 

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4.

Tel. (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70

 

MALTA

 

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20»

5)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti ad Austria e Portogallo:

 

«POLONIA

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno — Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29»

6)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Portogallo e Finlandia:

 

«SLOVENIA

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVACCHA

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16»

7)

Il testo seguente è aggiunto dopo le voci corrispondenti al Regno Unito:

 

«COMUNITÀ EUROPEE

 

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale delle Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63».


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

(2)

La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. L’atto di adesione non prevede la modifica dell’allegato suddetto.

(3)

Occorre quindi inserire nell’allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato come segue:

1)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Belgio e Danimarca:

 

«REPUBBLICA CECA

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

 

Ministerstvo financí

Finanční analyticky útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02».

2)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Germania e Grecia:

 

«ESTONIA

 

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. (372-6) 31 71 00

Fax (372-6) 31 71 99

 

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01».

3)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti ad Italia e Lussemburgo:

 

«CIPRO

 

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 30 06 00

Φαξ (357-22) 66 18 81

 

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

 

LETTONIA

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 701 62 01

Fax Nr. (371) 782 81 21

 

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel. (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

 

LITUANIA

 

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90».

4)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Lussemburgo e Paesi Bassi:

 

«UNGHERIA

 

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4.

Tel. (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70

 

MALTA

 

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20».

5)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti ad Austria e Portogallo:

 

«POLONIA

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29».

6)

Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Portogallo e Finlandia:

 

«SLOVENIA

 

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVACCHIA

 

Per l’assistenza finanziaria e tecnica connessa alle attività militari:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16

 

Per i fondi e le risorse economiche:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel. (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31».

7)

Il testo seguente è aggiunto dopo le voci corrispondenti al Regno Unito:

 

«COMUNITÀ EUROPEA

 

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale delle Relazioni esterne

Direzione “PESC”

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48/296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63».


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 163 del 1.5.2004, pag. 14).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 agosto 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– eall'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

1,675

1,675

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

2,219

2,219

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

1,120

1,120

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

1,664

1,664

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– altre (incluso allo stato naturale)

2,219

2,219

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

1,324

1,324

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

2,219

2,219

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(2)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(3)  Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

(4)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 agosto 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

44,04

44,04


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1520/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,804

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,804

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,788

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,788

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,528

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

8,141

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

12,22

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,79

A01

EUR/100 kg

29,70

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,47

A01

EUR/100 kg

46,39

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,82

A01

EUR/100 kg

51,16

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,79

A01

EUR/100 kg

29,70

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,47

A01

EUR/100 kg

46,39

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,82

A01

EUR/100 kg

51,16

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,82

A01

EUR/100 kg

58,31

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,82

A01

EUR/100 kg

58,31

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,99

A01

EUR/100 kg

85,70

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,08

A01

EUR/100 kg

35,83

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1501

A01

EUR/kg

0,2144

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,69

A01

EUR/100 kg

28,59

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,69

A01

EUR/100 kg

28,59

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,804

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

12,22

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,79

A01

EUR/100 kg

29,70

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,42

A01

EUR/100 kg

43,45

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,42

A01

EUR/100 kg

43,45

0403 90 59 9510

L01

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

«970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 25 agosto 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 25 agosto 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

138,50

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

133,00

142,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

165,30

171,90


27.8.2004   

IT

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L 278/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 25 agosto 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 25 agosto 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 34,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1523/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 27 agosto 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 27 agosto 2004

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

8,65

0

1703 90 00 (2)

10,10

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/41


REGOLAMENTO (CE) N. 1524/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 27 AGOSTO 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

40,51 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

40,51 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

40,51 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

40,51 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4404

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

44,04

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

44,04

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

44,04

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4404

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1525/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 27 AGOSTO 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 91 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

44,04 (1)

1702 60 10 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

44,04 (1)

1702 60 80 91 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

83,67 (2)

1702 60 95 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4404 (3)

1702 90 30 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

44,04 (1)

1702 90 60 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4404 (3)

1702 90 71 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4404 (3)

1702 90 99 99 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4404 (3)  (4)

2106 90 30 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

44,04 (1)

2106 90 59 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4404 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 3a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 3a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,175 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1527/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2).

(3)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(2)  GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

31,07

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

26,63

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

26,63

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

39,94

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

31,07

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

26,63

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

26,63

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

35,50

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

28,85

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

33,29

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

25,52

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

5,55

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

35,50

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

35,50

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

35,50

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

35,50

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

34,78

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

26,63

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

34,78

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

26,63

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

26,63

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

34,78

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

26,63

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

36,45

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

25,30

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

26,63

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1529/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1530/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 8, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (3), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di riso o di rotture di riso;

b)

0,00 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/55


REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1341/2004 della Commissione (2)

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 19 al 26 agosto 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 34,80 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 6 650 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 249 del 23.7.2004, pag. 7.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1532/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4)

Poiché le aggiudicazioni permanenti relative alle restituzioni all’esportazione di riso per la campagna in corso sono ormai concluse, non è più necessario procedere alla fissazione di restituzioni di diritto comune per il prodotto di cui trattasi. Occorre tenerne conto al momento della fissazione delle restituzioni. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5)

Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6)

La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è sospeso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura EUR/t

Ammontare delle restituzioni (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

EUR/t

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

EUR/t

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

EUR/t

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

EUR/t

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 e 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

EUR/t

1006 40 00 9000

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


(1)  La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12) si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01

0 t,

Insieme delle destinazioni R02 e R03

0 t,

Destinazioni 021 e 023

0 t,

Destinazioni 066

0 t,

Destinazione A97

0 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che modifica la decisione 2004/111/CE relativa all'effettuazione nel 2004 di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

[notificata con il numero C(2004) 2459]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/111/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativa all'effettuazione nel 2004 di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri (2), prevede che gli Stati membri devono presentare entro il 15 marzo 2004 i rispettivi piani sull’attuazione di tali indagini.

(2)

La decisione 2004/111/CE prevede inoltre un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per il campionamento e l'analisi dei campioni, fino ad un massimale di 600 000 EUR.

(3)

Alcuni Stati membri, in particolare i nuovi Stati membri, non sono stati in grado di rispettare la scadenza del 15 marzo 2004. Le esperienze fatte hanno dimostrato che, quando si procede per la prima volta a tali indagini, è possibile incontrare ostacoli di tipo logistico dovuti alle differenze esistenti tra il settore del pollame e le strutture che devono essere istituite per le indagini sui volatili selvatici.

(4)

A causa del crescente interesse degli Stati membri per la diagnosi precoce dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nelle rispettive popolazioni di pollame e di volatili selvatici, le richieste presentate dagli Stati membri nel quadro della decisione 2004/111/CE hanno superato l’importo di 600 000 EUR.

(5)

Data la necessità di raccogliere più ampie informazioni sull’influenza aviaria, che comporta rischi sempre maggiori a livello mondiale, è opportuno intensificare le attività di sorveglianza degli Stati membri, prevedendo l’aumento della partecipazione finanziaria della Comunità da 600 000 EUR all’importo complessivo di 1 000 000 di EUR e la proroga del termine di scadenza dal 15 marzo al 15 giugno 2004.

(6)

Sono stati riveduti gli orientamenti relativi all’elaborazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria ed è pertanto opportuno stabilire per gli Stati membri l’obbligo di presentare programmi conformi agli orientamenti definiti.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/111/CE è modificata come segue:

1)

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Entro il 15 giugno 2004 gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione i rispettivi piani concernenti l’attuazione di indagini sulla presenza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici conformemente alle prescrizioni e agli orientamenti che figurano nell'allegato.»

2)

Nell’articolo 2, l’importo «600 000 EUR» è sostituito da «1 000 000 di EUR».

3)

Il testo che figura in allegato alla presente decisione è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 32 del 5.2.2004, pag. 20.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici da effettuare negli Stati membri nel 2004

OBIETTIVI

1)

Individuare il grado di diffusione delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria in diverse specie di pollame, ripetendo secondo modalità modificate e maggiormente mirate l’esercizio di valutazione effettuato nel 2002/2003.

2)

Contribuire a uno studio costi-benefici relativo all'eradicazione dal pollame di tutti i sottotipi H5 e H7 previsti dalla definizione modificata di influenza aviaria.

3)

Continuare su base volontaria il programma di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici, in particolare da parte degli Stati membri che già hanno stabilito una buona collaborazione con associazioni ornitologiche o con altri organismi. I risultati di tale iniziativa di sorveglianza possono inoltre fornire dati preziosi per un sistema di allerta rapida concernente i ceppi che potrebbero essere introdotti negli allevamenti di pollame dai volatili selvatici.

4)

Contribuire a far conoscere le minacce per la salute degli animali costituite dalla fauna selvatica.

5)

Favorire il collegamento e l’integrazione di reti umane e veterinarie per la sorveglianza dell'influenza aviaria.

A.   REQUISITI E ORIENTAMENTI GENERALI PER LE INDAGINI SUL POLLAME

Il campionamento deve coprire i mesi invernali, dato che in diversi paesi nel periodo di Natale vengono macellati numerosi capi di pollame (in particolare tacchini e oche).

Il 15 marzo 2005 è la data stabilita per la presentazione dei risultati definitivi delle indagini.

Le analisi dei campioni sono effettuate presso i laboratori nazionali per l’influenza aviaria negli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e sottoposti a controlli da parte di detto laboratorio nazionale.

Tutti i risultati (sierologici e virologici) sono inviati al laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per un raffronto. È necessario assicurare un buon flusso di informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce assistenza tecnica e detiene un'ampia scorta di reagenti diagnostici.

Tutti i virus dell’influenza aviaria isolati sono inviati al laboratorio comunitario di riferimento. I virus dei sottotipi H5 e H7 sono sottoposti alle prove standard di caratterizzazione (sequenziamento dei nucleotidi/IVPI) a norma della direttiva 92/40/CEE.

Tutti i risultati positivi devono essere oggetto di un’indagine retrospettiva nell’allevamento e le conclusioni di tale indagine devono essere trasmesse alla Commissione e al LCR.

Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce protocolli specifici, che devono accompagnare l'invio del materiale al laboratorio stesso, e tabelle per la raccolta dei dati relativi all'indagine. In tali tabelle devono essere indicati i metodi utilizzati per le prove di laboratorio.

Vengono raccolti campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici da almeno 5/10 capi di ogni specie di pollame (ad eccezione delle anatre e delle oche) per ciascuna azienda e dai diversi capannoni, se l’azienda possiede più di un capannone.

Il campionamento è stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell’intero paese, tenendo conto:

a)

del numero di allevamenti da sottoporre a campionamento. Tale numero è stabilito in modo da assicurare l’identificazione di quanto meno un allevamento infetto se la percentuale di aziende infette è di almeno il 5 %, con un intervallo di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1); e

b)

del numero di volatili oggetto di campionamento in ciascun allevamento, stabilito in modo da assicurare una probabilità del 95 % di identificare almeno un capo sieropositivo se la diffusione di volatili sieropositivi è del ≥ 30 %.

Lo schema di campionamento deve inoltre tener presente:

a)

i tipi di produzione ed i rischi specifici che questi presentano, come l’allevamento all'aperto o in spazi liberi, le ovaiole di età diverse, l’utilizzazione di acque superficiali, una vita relativamente lunga, la presenza di diverse specie nell’azienda, ecc.;

b)

il numero di aziende per l’allevamento di tacchini da sottoporre a campionamento, che deve essere definito in modo da assicurare l’identificazione quanto meno di un allevamento infetto se la diffusione delle aziende infette è del 5 % almeno, con un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la presenza in uno Stato membro di aziende per l’allevamento di ratiti e quaglie, che in tal caso devono essere incluse nel programma;

d)

il periodo: se necessario il campionamento deve essere adattato a determinati periodi in cui la presenza di altro pollame in un allevamento può comportare un rischio più grave di introduzione della malattia;

e)

gli Stati membri che devono effettuare un campionamento per la malattia di Newcastle al fine di mantenere lo status di zona di non vaccinazione contro tale malattia (decisione 94/327/CE) possono utilizzare i campioni provenienti dai gruppi da riproduzione per la sorveglianza degli anticorpi H5/H7.

TABELLA 1

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento per ciascuna categoria di pollame (ad eccezione degli allevamenti di tacchini)

Numero di allevamenti per categoria di pollame (ad eccezione degli allevamenti di tacchini)

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

Fino a 34

Tutte

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60


TABELLA 2

Numero di allevamenti di tacchini da sottoporre a campionamento

Numero di allevamenti di tacchini

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

Fino a 46

Tutte

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

B.   REQUISITI SPECIFICI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE INFEZIONI CAUSATE DAI SOTTOTIPI H5 E H7 DEL VIRUS DELL'INFLUENZA AVIARIA NELLE ANATRE E NELLE OCHE

I campioni di sangue da utilizzare per test sierologici devono essere raccolti di preferenza da volatili allevati all’aperto.

Per i test sierologici devono essere raccolti 40-50 campioni di sangue da ogni allevamento selezionato.

C.   INDAGINE SULL'INFLUENZA AVIARIA NEI VOLATILI SELVATICI

C.1.   Concezione e attuazione dell'indagine

Sono necessari collegamenti con associazioni per la conservazione e l'osservazione degli uccelli e con stazioni di inanellamento. È preferibile che il campionamento sia effettuato dal personale di queste associazioni/stazioni. È possibile collaborare con i cacciatori per ottenere campioni dei volatili cacciati.

L’esperienza effettuata nel corso delle precedenti indagini ha mostrato che la percentuale di isolamento del virus è estremamente bassa, pertanto il campionamento dovrebbe riguardare soprattutto i volatili che migrano verso sud durante l’autunno e l’inizio dell’inverno.

C.2.   Metodo di prelievo dei campioni

Vanno prelevati tamponi cloacali per l'esame virologico. Oltre che con i volatili nel primo anno di età in autunno, le migliori possiblità di successo si possono avere con le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (ad esempio le anatre domestiche).

La distribuzione tra le diverse specie dovrebbe essere di preferenza la seguente:

70 % uccelli acquatici,

20 % uccelli costieri,

10 % altri uccelli selvatici.

I tamponi contenenti feci o feci fresche raccolte con cura vanno prelevati da volatili selvatici caduti in trappola, cacciati o morti da poco.

È possibile mettere insieme fino a cinque campioni della stessa specie.

Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e al trasporto dei campioni. Se non è possibile garantire il trasporto al laboratorio entro 48 ore (in un terreno di trasporto a 4 °C) i campioni devono essere conservati e poi trasportati in ghiaccio secco a – 70 °C.

D.   PROVE DI LABORATORIO

Le prove di laboratorio devono essere effettuate conformemente agli orientamenti stabiliti nell’allegato III della direttiva 92/40/CEE (incluso l’esame dei sieri di anatre e oche tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione). Tuttavia, se sono previsti test non stabiliti dalla direttiva 92/40/CEE e non descritti nel Manuale dell’OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri forniscono l’opportuna convalida al laboratorio comunitario di riferimento quando presentano per approvazione il rispettivo programma. Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali per l’influenza aviaria tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento:

H5

a)

Prova iniziale con Duck/Denmark/64650/03 (H5N7).

b)

Sottoporre alla prova con Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione crociata N9.

H7

a)

Prova iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7).

b)

Sottoporre alla prova con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione incrociata N7.».


27.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2004

che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 2511]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/284/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE (2), ha subìto numerose modifiche.

(2)

Con l’adozione della decisione 2004/211/CE, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3), la Commissione ha modificato la base giuridica su cui poggiano l’elenco dei paesi terzi e la loro regionalizzazione ai fini delle importazioni di equidi vivi e del loro materiale riproduttivo.

(3)

Dall’entrata in vigore della direttiva 2004/68/CE, l’elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino originario di paesi terzi viene modificato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 92/65/CEE e può essere consultato sul sito web della Commissione.

(4)

Inoltre, i paesi terzi che notificano alla Commissione il riconoscimento di centri di raccolta dello sperma ai fini dell’esportazione nella Comunità di sperma equino devono rispettare una nuova procedura e fornire informazioni in formato standardizzato sul riconoscimento concesso.

(5)

Le autorità competenti del Canada e della Nuova Zelanda hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri centri di raccolta dello sperma equino, rispettivamente due in Canada e uno nella Nuova Zelanda.

(6)

Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri dodici centri di raccolta dello sperma equino, la revoca del riconoscimento dei centri 02AZ001-EQS, 00TX003-EQS, 02TX018-EQS e 03TX001-EQS, nonché la modifica di alcuni dati relativi ad un centro riconosciuto.

(7)

È necessario correggere il codice ISO della Serbia e Montenegro e modificare conseguentemente il posto di tale paese nell’elenco.

(8)

Occorre tener conto del fatto che nuovi Stati membri hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004.

(9)

Occorre tener conto dei pertinenti accordi conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi.

(10)

A scopo di chiarezza e razionalità occorre abrogare e sostituire la decisione 2000/284/CE.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino raccolto nei centri riportati nell'elenco dell'allegato alla presente decisione, purché siano rispettati i requisiti fissati all’articolo 4 della decisione 2004/211/CE.

2.   Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese terzo interessato.

3.   Gli aggiornamenti dell’elenco di cui all’allegato, decisi conformemente alla procedura prevista all’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sono pubblicati sul sito web della Commissione.

Articolo 2

La decisione 2000/284/CE della Commissione è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(2)  GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/70/CE (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 34).

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

1

Versión — Verze — Udgave — Fassung — Versioon — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versija — Versija — Verzió — Verżjoni — Versie — Wersja — Versão — Verzia — Različica — Tilanne —Version

2

Código ISO — ISO-kód — ISO-kode — ISO-Code — ISO-kood — Κωδικός ISO — ISO code — Code ISO — Codice ISO — ISO kods — ISO kodas — ISO-kód — Kodiċi ISO — ISO-code — Kod ISO — Código ISO — Kód ISO — Oznaka države ISO — ISO-koodi — ISO-kod

3

Tercer país — Třetí země — Tredjeland — Drittland — Kolmas riik — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Trešā valsts — Trečioji šalis — Harmadik ország — Pajjiż Terz — Derde land — Kraj trzeci — País terceiro — Tretia krajina — Tretja država — Kolmas maa — Tredjeland

4

Nombre del centro autorizado — Název schválené sběrny — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Heakskiidetud keskuse nimi — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Apstiprinātā centra nosaukums — Patvirtinto centro pavadinimas — A jóváhagyott központ neve — Isem taċ-ċentru approvat — Naam van het erkende centrum — Nazwa zatwierdzonego punktu — Nome do centro aprovado — Názov schváleného strediska — Ime odobrenega osemenjevalnega središča — Hyväksytyn aseman nimi — Hingsstationens namn

5

Dirección del centro autorizado — Adresa schválené sběrny — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Heakskiidetud keskuse aadress — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου· — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Apstiprinātā centra adrese — Patvirtinto centro adresas — A jóváhagyott központ címe — Indirizz taċ-ċentru approvat — Adres van het erkende centrum — Adres zatwierdzonego punktu — Endereço do centro aprovado — Adresa schváleného strediska — Naslov odobrenega osemenjevalnega središča — Hyväksytyn aseman osoite — Hingsstationens adress

6

Autoridad competente en materia de autorización — Schvalující orgán — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Kinnitav asutus — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d’agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Atļauju izsniegusī iestāde — Tvirtinanti institucija — Jóváhagyó hatóság — Awtorità li toħroġ l-approvazzjoni — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Organ zatwierdzający — Autoridade de aprovação — Príslušný schvaľovací orgán — Organ, ki izda odobritev — Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet

7

Número de autorización — Číslo schválení — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Loanumber — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d’agrément — Numero di riconoscimento — Atļaujas numurs — Patvirtinimo numeris — Jóváhagyás száma — Numru ta’ l-Approvazzjoni — Registratienummer — Numer zatwierdzenia — Número de aprovação — Číslo schválenia — Številka odobritve — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer

8

Fecha de la autorización — Datum schválení — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Kinnituse kuupäev — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d’agrément — Data di approvazione — Atļaujas izsniegšanas datums — Patvirtinimo data — Jóváhagyás dátuma — Data ta’ l-Approvazzjoni — Datum van erkenning — Data zatwierdzenia — Data de aprovação — Dátum schválenia — Datum odobritve — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet

1

1/2004


2

3

4

5

6

7

8

AE

UNITED ARAB EMIRATES (2)

 

 

 

 

 

AR

ARGENTINA

Haras EL Atalaya

91 Cuartel 17

Arrecifes

Buenos Aires

SENASA

I-E14

(Integral-Equino 14)

27.3.1998

AU

AUSTRALIA

Equine Artificial Breeding Services «Lumeah»

Miriam Bentley

Hume Highway

Mullengandra NSW 2644

AQIS

NSW-AB-H-01

21.2.2001

AU

Equine Artificial Breeding Services «Alabar Bloodstock»

Alan Galloway

Koyuga (near Echuca)

Victoria 3622

AQIS

VIC-AB-H-01

30.10.2002

BB

BARBADOS (2)

 

 

 

 

 

BG

BULGARIA

 

 

 

 

 

BH

BAHRAIN (2)

 

 

 

 

 

BM

BERMUDA (2)

 

 

 

 

 

BO

BOLIVIA (2)

 

 

 

 

 

BR

BRAZIL

 

 

 

 

 

BY

BELARUS

 

 

 

 

 

CA

CANADA

Ferme Canaco

89 Rang St.-André

St.-Bernard de Lacolle

Co. St.-Jean,

Quebec J0J 1V0

CFIA

4-EQ-01

23.2.2000

CA

Amstrong Brothers

14709 Hurontario Street

Inglewood,

Ontario L0N 1K0

CFIA

5-EQ-01

12.2.1997

CA

Zorgwijk Stables Ltd

508 Mt. Pleasant Road, R.R.#2

Brantford,

Ontario N3T 5L5

CFIA

5-EQ-02

6.4.1999

CA

Tara Hills Stud

13700 Mast Road, R.R.4

Port Perry,

Ontario L9L 1B5

CFIA

5-EQ-03

26.1.2000

CA

Taylorlane Farm

R.R.#2

Orton,

Ontario

L0N 1N0

CFIA

5-EQ-04

13.1.2000

CA

Earl Lennox

R.R.#2

Orton,

Ontario L0N 1N0

CFIA

5-EQ-05

15.3.2000

CA

Rideau Field Farm

756 Heritage Drive, R.R.4

Merrickville

Ontario K0G 1N0

CFIA

5-EQ-06

4.5.1998

CA

Glengate Farms

PO box 220, 8343 Walker’s Line

Campbellville

Ontario L0P 1B0

CFIA

5-EQ-07

31.1.1995

CA

Gencor The Genetic Corporation

R.R.#5

Guelph

Ontario N1H 6J2

CFIA

5-EQ-08

10.1.1997

CA

Jou Veterinary Service

2409 Alps Road, R.R.#1

Ayr

Ontario N0B 1E0

CFIA

5-EQ-09

30.10.2000

CA

AE Breeding Farm

Dr Mike Zajac

19619 McGowan Road

Mount Albert

Ontario L0G 1M0

CFIA

5-EQ-10

2.3.2000

CA

Seelster Farms

33618 Roman Line R.R.#3

Lucan

Ontario N0M 2J0

CFIA

5-EQ-11

7.1.2004

CA

Milner Farms

14848 Fourteen Mile Road

Denfield

Ontario N0M 1P0

CFIA

5-EQ-12

7.1.2004

CA

Equine Reproduction Services

Box 19, Site 4, R.R.#1

Airdrie

Alberta T4B 2A3

CFIA

8-EQ-01

27.3.2003

CA

Maedowview Ilene Poole

23052 TWP Road 521

Sherwood Park

Alberta T8B 1G6

CFIA

8-EQ-02

1.2.2002

CH

SWITZERLAND (3)

Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto Federale dell’allevamento equino Avenches

CH-1580 Avenches

Bundesamt für Veterinärwesen

CH-AI-4E

13.2.1997

CH

Besamungsstation Pferde,

Gestüt Hanaya

Expohof

CH-8165 Schleinikon

Bundesamt für Veterinärwesen

CH-AI-8E

6.5.1999

CL

CHILE

 

 

 

 

 

CS

SERBIA AND MONTENEGRO

 

 

 

 

 

CU

CUBA (2)

 

 

 

 

 

DZ

ALGERIA

 

 

 

 

 

EG

EGYPT (2)

 

 

 

 

 

FK

FALKLAND ISLANDS

 

 

 

 

 

GL

GREENLAND

 

 

 

 

 

HK

HONG KONG (2)

 

 

 

 

 

HR

CROATIA

 

 

 

 

 

IL

ISRAEL

 

 

 

 

 

IS

ICELAND

Gunnarsholt

Saedingastod

Gunnarsholti

851 Hella

Iceland Veterinary Services

H001

20.12.1999

JO

JORDAN (2)

 

 

 

 

 

JP

JAPAN (2)

 

 

 

 

 

KG

KYRGYZSTAN (2)

 

 

 

 

 

KR

REPUBLIC OF KOREA (2)

 

 

 

 

 

KW

KUWAIT (2)

 

 

 

 

 

LB

LEBANON (2)

 

 

 

 

 

LY

LIBYA (2)

 

 

 

 

 

MA

MOROCCO

Centre National d’Insémination Artificielle Equine de Bouzniaka (CNIAEB)

BP 52

Benslimane 13100

Ministry of Agriculture and Rural Development

0102

27.3.2003

MK (1)

FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

 

 

 

 

 

MO

MACAO (2)

 

 

 

 

 

MU

MAURITIUS

 

 

 

 

 

MY

MALAYSIA (PENINSULA) (2)

 

 

 

 

 

MX

MEXICO

CEPROSEM Club Hípico «La Silla»

Monterrey

Nuevo León

SAGARPA

02-19-05-96-E

2.8.2001

NZ

NEW ZEALAND

Animal Breeding Services Ltd.

3680 State Highway 3

RD2, Hamilton

MAF

NZSEQ-001

27.3.2002

NZ

Phoenician Stallion Collection Centre

75 Penrith Road

RD2, Napier

MAF

NZSEQ-002

2.5.2002

NZ

Alabar

480 Seagrove Road,

RD4, Pukekohe

MAF

NZSEQ-003

2.2.2004

OM

OMAN (2)

 

 

 

 

 

PE

PERU (2)

 

 

 

 

 

PM

ST. PIERRE AND MIQUELON

 

 

 

 

 

PY

PARAGUAY

 

 

 

 

 

QA

QATAR (2)

 

 

 

 

 

RO

ROMANIA

 

 

 

 

 

RU

RUSSIA

 

 

 

 

 

SA

SAUDI ARABIA (2)

 

 

 

 

 

SG

SINGAPORE (2)

 

 

 

 

 

SY

SYRIA (2)

 

 

 

 

 

TH

THAILAND (2)

 

 

 

 

 

TN

TUNISIA

 

 

 

 

 

UA

UKRAINE

 

 

 

 

 

US

UNITED STATES OF AMERICA

The Old Place

P.O. box 90

Mt. Holly, AR 71758

APHIS

00AR001-EQS

19.7.2000

US

Ansata Arabian Stud

234 Polk 130

Mena, AR 71953

APHIS

03AR002-EQS

20.5.2003

US

Steve Cruse- Show Horses

29251 N. Hayden Road

Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ002-EQS

28.1.2002

US

Happy Valley Quarter Horses

12970 East Court Street

Mayer, AZ 86333

APHIS

03AZ001-EQS

30.12.2002

US

Los Cedros USA

8700 East Mountain Road

Scottsdale, AZ 85262

APHIS

04AZ003-EQS

7.10.2003

US

Cave Creek Equine Surgical Center

3405 North 14th Street

Phoenix, AZ 85086

APHIS

04AZ004-EQS

7.10.2003

US

Kellog Arabian Horse Center

3801 W. Temple Avenue

Pomona, CA 71758

APHIS

97CA002-EQS

22.5.1997

US

Mariana Farm, The Stallion Bank

18936 Paradise Mountain Road

Valley Center, CA 92082

APHIS

98CA001-EQS

14.11.1997

US

Dr Nancy Cook

1145 Arroyo Mesa Road

Solvang, CA 93460

APHIS

98CA002-EQS

6.6.2003

US

Pacific International Genetics

14300 Jackson Road

Sloughhouse, CA 95683

APHIS

98CA003-EQS

23.1.1998

US

Alamo Pintado Equine Clinic

2501 Santa Barbara Avenue

Los Olivos, CA 93441

APHIS

98CA004-EQS

23.2.1998

US

Anaheim Hills Saddle Club

6352 E. Nohl Ranch Road

Anaheim, CA 92807

APHIS

98CA005-EQS

23.3.1998

US

Valley Oak Ranch

10940 26 Mile Road

Oakdale, CA 95361

APHIS

99CA006-EQS

2.4.1999

US

Jeff Oswood Stallion Station

21860 Avenue 160

Porterville, CA 93257

APHIS

99CA007-EQS

8.4.1999

US

Magali Farms

4050 Casey Avenue

Santa Ynez, CA 93460

APHIS

00CA008-EQS

6.6.2003

US

Crawford Stallion Services

34520 DePortola

Temecula, CA 92592

APHIS

00CA010-EQS

20.1.2000

US

Exclusively Equine Reproduction

28753 Valley Center Road

Temecula, CA 92082

APHIS

00CA011-EQS

2.3.2000

US

Pioneer Equine Hospital

11501 Pioneer Avenue

Oakdale, CA 95361

APHIS

00CA018-EQS

4.4.2002

US

Santa Lucia Farms

1924 W. Hwy 154

Santa Ynez, CA 93460

APHIS

01CA012-EQSE

16.2.2001

US

Specifically Equine Veterinary Service

910 W. Hwy 246

Buellton, CA 93427

APHIS

01CA013-EQS

20.5.1997

US

Bishop Lane Farms

5525 Volkerts Road

Sabastopol, CA 95472

APHIS

01CA014-EQS

19.3.2001

US

North Arabians

20665 Sugherland Dam Rd.,

Ramona, CA 92965

APHIS

01CA015-EQS

11.11.2001

US

Hunter Stallion Station

10163 Badger Creek Lane

Wilton, CA 95693

APHIS

02CA016-EQS

14.2.2002

US

OM EL ARAB International

1900 View Dr.

Santa Ynez, CA 93460

APHIS

02CA022-EQS

22.3.2002

US

Pacific International Genetics

25725 68th Avenue

Los Mollinos, CA 96055

APHIS

03CA017-EQS

21.2.2003

US

Winner’s Circle Equine Clinic, Inc.

39185 Diamond Valley Road

Hemet, CA 92543

APHIS

03CA020-EQS

4.3.2003

US

Bradford Quarter Horses

24860 N. Tully Rd.

Acampo, CA 95220

APHIS

03CA021-EQS

15.3.2003

US

El Campeon Farms

999 Patrero Road

Thousand Oaks, CA 91361

APHIS

04CA022-EQS

13.11.2003

US

Fairwind Farms

2276 Canyon Crane Road

Santa Rosa, CA 95220

APHIS

03CA023-EQS

28.2.2003

US

Colorado State University Equine Reproduction Center

3194 Rampart Road

Fort Collins, CO 80523

APHIS

02CO001-EQS

13.2.2002

US

Premier Breeding Services, LLC

5501 W. Dakan Road

Sedalia, CO 80135

APHIS

04CO002-EQS

28.1.2004

US

Candlewood Equine

2 Beaver Pond Lane

Bridgewater, CT 06752

APHIS

00CT001-EQS

1.3.2000

US

Windbank Farm

1620 Choptank Road

Middletown, DE 19075

APHIS

01DE001-EQS

7.6.2001

US

Peterson & Smith Reproduction Center

15107 S.E. 47th Avenue

Summerfield, FL 34491

APHIS

00FL001-EQS

10.1.2000

US

Silver Maple Farm

6621 Daniels Road,

Naples, FL 34109

APHIS

00FL002-EQS

26.1.2000

US

University of Florida

College of Veterinary Medicine

2015 SW 16th Avenue

Gainsville, FL 32601

APHIS

01FL003-EQS

15.5.2001

US

Char-o-lot Ranch

34750 Hw. 70

Myakka City, FL 34251

APHIS

03FL004-EQS

15.1.2003

US

Equine Medical of Ocala, PL

7107 West Highway 326

Ocala, FL 34482

APHIS

03FL005-EQS

30.10.2003

US

Double L Quarter Horse

1881 E. Berry Road

Cedar Rapids, IA 52403

APHIS

96IA001-EQS

2.1.1996

US

Jim Dudley Quarter Horses

Rt. 1, Box 137

Latimer, IA 50452

APHIS

98IA002-EQS

26.5.1998

US

Grandview Farms

123 West 200

South Huntington, IN 46750

APHIS

99IN001-EQS

16.12.1999

US

Ed Mulick

4333 Straightline Pike

Richmond, IN 47374

APHIS

00IN002-EQS

13.3.2000

US

Gumz Farms Quarter Horses

7491 S 100 W

North Judson, IN 46366

APHIS

00IN003-EQS

3.7.2000

US

Gunz Farms

3646 W SR 14

Rensselaer, IN 47978

APHIS

04IN003-EQS

3.2.2004

US

White River Equine Centre

707 Edith Avenue

Noblesville, IN 46060

APHIS

01IN004-EQS

15.3.2001

US

Davis Veterinary Service

3646 West State Road 14

Rensselaer, IN 47978

APHIS

04IN005-EQS

9.2.2004

US

Meadowbrook Farms

3400S. 143rd Street East

Wichita, KS 67232

APHIS

01KS001-EQS

28.2.2001

US

Kentuckiana Farm

P.O. box 11743

Lexington, KY 40577

APHIS

97KY001-EQS

16.10.1997

US

Castleton Farm

2469 Iron Works Pike

P.O. box 11889

Lexington, KY 40511

APHIS

98KY002-EQS

13.8.1998

US

Autumn Lane Farm

371 Etter Lane

Georgetown, KY 40324

APHIS

01KY001-EQS

19.10.2001

US

Greene, Lewis and Associates, Inc.

17737 Highway 40

Covington, LA, 70435

APHIS

04LA001-EQS

1.12.2003

US

Hamilton Farm

66 Woodland Mead

P.O. Box 2639

South Hamilton, MA 01982

APHIS

98MA001-EQS

30.3.1998

US

Select Breeders Service, Inc.

1088 Nesbitt Road

Colora, MD 21917

APHIS

98MD001-EQS

3.11.1997

US

Imperial Egyptian Stud

2642 Mt. Carmel Road,

Parkton, MD 21120

APHIS

00MD002-EQS

18.7.2000

US

Harris Paints

27720 Possum Hill Road,

Federalsburg, MD 21632

APHIS

00MD003-EQS

25.9.2000

US

Midwest Station II

16917 70th Street NE,

Elk River, MN 55330

APHIS

00MN001-EQS

16.5.2000

US

Anoka Equine Veterinary Services

16445 NE 70th Street

Elk River, MN 55330

APHIS

01MN001-EQS

17.12.2001

US

Cedar Ridge Arabians

20335 Sawmill Road

Jordan, MN 55352

APHIS

03MN001-EQS

25.9.2001

US

Schemel Stables Collection Facility

986 PCR, Co. Road 810

Perryville, MO 63775

APHIS

99MO001-EQS

15.12.1999

US

Equine Reproduction Facility

137 Speaks Road

Advance, NC 27006

APHIS

97NC001-EQS

21.8.1997

US

Veterinary Reproduction Specialists, Inc. Sunny Pines Farm

7132 St. Mary’s Church Road

Lucama, NC 27851

APHIS

04NC002-EQS

9.3.2004

US

Southeastern Equine Reproduction Services, Inc.

440 Devin Drive

White Oak, NC 28339

APHIS

04NC003-EQS

19.5.2004

US

Walnridge Farm, Inc.

Hornerstown-Arneytown Road

Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

96NJ003-EQS

14.8.1996

US

Cedar Lane Farm

40 Lambertville Headquarters Road

Lambertville, NJ 08530

APHIS

96NJ004-EQS

4.9.1996

US

Peretti’s Farm

Route 526, Box 410

Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

97NJ005-EQS

17.3.1997

US

Kentuckiana Farm of NJ

18 Archertown Road

New Egypt, NJ 08533

APHIS

99NJ006-EQS

30.7.1999

US

Southwind Farm

29 Burd Road,

Pennington, NJ 08534

APHIS

00NJ007-EQS

13.7.2000

US

Blue Chip Farm

807 Hogagherburgh Road

Wallkill, NY 12589

APHIS

96NY001-EQS

31.8.2000

US

Sunny Gables Farm

282 Rt. 416

Montgomery, NY 12549

APHIS

00NY002-EQS

24.7.2000

US

Strawberry Banks Farm

1181 Quaker Road

E. Aurora, NY 14052

APHIS

03NY003-EQS

24.1.2003

US

Autumn Lane Farm

7901 Panhandle Road

Newark, OH 43056

APHIS

99OH001-EQS

19.5.1999

US

Good Version

5224 Dearth Road

Springboro, OH 45062

APHIS

01OH001-EQS

3.8.2001

US

DeGraff Stables

2734 N.E. Catawba Road

Port Clinton, Ohio 43452

APHIS

03OH001-EQS

14.4.2003

US

Paws UP Quarter Horses

Route 1, Box 43-1

Purcell, OK 73080

APHIS

00OK002-EQS

11.4.2000

US

Crawford Stallion Services

15847 230th Street

Blanchard, OK 73013

APHIS

03OK001-EQS

4.6.2003

US

OSU CVM Vet Ranch

14021 W 32nd Street

Stillwater, OK 74074

APHIS

04OK001-EQS

15.12.2003

US

Bob Loomis Quarterhorses, Inc.

Rt. 1, Box 672

Marletta, OK 73448

APHIS

04OK002-EQS

15.10.2003

US

Lazy E Ranch

9601 Lazy E Dr

Guthrie, OK 73044

APHIS

04OK003-EQS

11.2.2004

US

Bryant Ranch

11777 NW Oak Ridge Road

Yamhill, OR 97148

APHIS

98OR001-EQS

19.2.1998

US

Honalee Equine Semen Collection Facility

14005 SW Tooze Road,

Sherwood, OR 97140

APHIS

99OR001-EQS

26.10.1999

US

Kosmos Horse Breeders

372 Littlestown Road

Littlestown, PA 17340

APHIS

97PA001-EQS

19.3.1997

US

Hanover Shoe Farm

Route 194 South

P.O. box 339

Hanover, PA 17331

APHIS

97PA002-EQS

28.3.1997

US

Nandi Veterinary Associates

3244 West Sieling Road

New Freedom, PA 17349

APHIS

97PA003-EQS

22.9.1997

US

Cryo-Star International

223 Old Philadelphia Pike

Douglassville, PA 19518

APHIS

01PA005-EQS

29.5.2001

US

Hempt Farms

250 Hempt Road

Mechanicsburg, PA 17050

APHIS

01PA006-EQS

16.8.2001

US

Babcock Ranch Semen Collection Center

Rt. 2, Box 357

Gainsville, TX 76240

APHIS

97TX001-EQS

2.6.1997

US

Select Breeders

Rt. 3, Box 196

Aubrey, TX 76227

APHIS

97TX002-EQS

1.2.1997

US

Floyd Moore Ranch

Route 2, Box 293

Huntsville, TX 77340

APHIS

98TX003-EQS

12.5.1998

US

Alpha Equine Breeding Center

2301 Boyd Road

Granbury, TX 76049

APHIS

00TX008-EQS

28.2.2000

US

Joe Landers Breeding Facility

4322 Tintop Road

Weatherford, TX 76087

APHIS

00TX010-EQS

11.4.2000

US

Willow Tree Farm

10334 Strittmatter,

Pilot Point, TX 76258

APHIS

00TX011-EQS

28.4.2000

US

Green Valley Farm

3952 PR 2718,

Aubrey, TX 76227

APHIS

00TX012-EQS

28.4.2000

US

6666 Ranch

P.O. box 130

Guthrie, TX 79236

APHIS

00TX013-EQS

17.10.2000

US

Michael Byatt Arabians

7716 Red Bird Road

New Ulm, TX 78950

APHIS

00TX014-EQSE

9.11.2000

US

DLR Ranch

5301 FM 1885

Weatherford, TX 76088

APHIS

01TX015A-EQSE

7.2.2001

US

RB Quarter Horse

1346 Prarie Grove Rd.

Valley View, TX 76272

APHIS

01TX017-EQS

22.10.2001

US

LKA, Inc.

360 Leea Lane

Weatherford, TX 76087

APHIS

01TX018-EQS

6.11.2001

US

Watkins Equine Breeding Center

453 McCarthy

Weatherford, TX 76088

APHIS

02TX019-EQS

8.2.2002

US

Arabians LTD, Inc.

8459 Rock Creek Road

Waco, TX 76708

APHIS

02TX020-EQS

26.2.2002

US

Tommy Manion, Inc.

P.O. box 94

Aubrey, TX 76207

APHIS

02TX021-EQS

21.3.2002

US

Kedon Farms

2357 Advance

Weatherford, TX 76088

APHIS

02TX022-EQS

18.4.2002

US

Crosby Farms

8459 FM 455E

Pilot Point, TX 76258

APHIS

02TX023-EQS

27.6.2002

US

Riverside Ranch Stalloins

4150 FM Road 113N

Weatherford, TX 78088

APHIS

02TX024-EQS

9.9.2002

US

Y L Ranch

P.O. Box 818

Albany, TX 76430

APHIS

03TX002 – EQS

9.10.2003

US

EEE Ranch

262 Laney Doe Blvd.

Whitesboro, TX 76273

APHIS

04TX002-EQS

27.10.2003

US

Slate River Ranch

4903 FM 113N

Weatherford, TX 78088

APHIS

04TX003-EQS

5.11.2003

US

McQuay Stables, Inc.

15135 E.FM.922

Tioga, TX 76271

APHIS

04TX004-EQS

25.3.2004

US

Roanoke AI Labs, Inc

8535 Martin Creek Road

Roanoke, VA 20401

APHIS

96VA001-EQS

14.11.1996

US

Commonwealth Equine Reproduction Center

16078 Rockets Mill Road,

Doswell, VA 23047

APHIS

00VA002-EQS

9.8.2000

US

Equine Reproduction Concepts

111 Hackleys Mill Road

Amissville, VA 20106

APHIS

02VA003-EQS

12.11.2002

US

Hass Quarter Horses

W9821 Hwy 29

Shawano, WI 54166

APHIS

97WI001-EQS

29.5.1997

US

Batlle Hill Farm

HC 40, Box 9

Lewisburg, WV 24901

APHIS

01WV001

13.11.2001

US

Snowy Range Ranch

251 Mandel Lane

Laramie, WY 82070

APHIS

01WY001-EQS

1.2.2001

UY

URUGUAY

 

 

 

 

 

ZA

SOUTH AFRICA (2)

 

 

 

 

 


(1)  Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones actualmente en curso en las Naciones Unidas — Prozatímní kód, který neovlivní konečné označení země, které bude přiděleno po skončení jednání nyní probíhajících ve Spojených národech — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Määruse Kood, mis ei mõjuta riigi lõplikku nimetust, mis omistatakse peale läbirääkimiste kokkuvõtteid, mis preagu toimuvad Ühendriikides — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l’issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Pagaidu kods, kurš neietekmē valsts galīgo apzīmējumu, kas tiks piešķirts pēc patlaban Apvienotajās Nācijās notiekošo sarunu noslēgšanās — Laikinasis kodeksas, neįtakojantis nustatyto šalies pavadinimo, kuris bus priskirtas pasibaigus šiuo metu Jungtinėse Tautose vykstančioms deryboms — Ideiglenes kód, amely nem érinti az országnak a jelenleg az ENSZ-ben folyó tárgyalások után megadandó végső elnevezését — Kodiċi proviżorja li ma taffettwax id-denominazzjoni definittiva tal-pajjiż li se tingħata wara t-tmiem tan-negozjati li qed isiru bħalissa fin-Nazzjonijiet Uniti — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd — Kod tymczasowy nie ma wpływu na ostateczne określenie kraju, które będzie przypisane po zakończeniu negocjacji, jakie obecnie trwają w ONZ — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Provizórny kód, ktorý nemá vplyv na definitívne označenie krajiny, ktoré bude pridelené po ukončení rokovaní momentálne prebiehajúcich na úrovni Organizácie spojených národov — Začasna oznaka, ki ne vpliva na končno poimenovanje države, ki se ji bo pripisalo po zaključku pogajanj, ki potekajo v Združenih narodih — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts

(2)  Sólo esperma procedente de caballos registrados — Pouze sperma odebrané od registrovaných koní — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Ainult registreeritud hobuste kogutud sperma. — Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππους — Only semen collected from registered horses — Sperme provenant de chevaux enregistrés uniquement — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Tikai no reģistrētiem zirgiem savāktā sperma — Tik iš registruotų arklių surinkta sperma — Csak regisztrált lovaktól vett sperma — Sperma miġbura biss minn żwiemel irreġistrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Wyłącznie nasienie pobrane od zarejestrowanych koni — Apenas sémen colhido de cavalos registados — Iba semeno odobrané registrovaným koňom — Samo seme registriranih konjev — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar

(3)  Sin perjuicio de los requisitos de certificación específicos que establezca cualquier acuerdo comunitario pertinente con terceros países — Tím nejsou nijak ovlivněny specifické požadavky na certifikaci stanovené příslušnými dohodami Společenství s třetími zeměmi — Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved relevante EF-aftaler med tredjelande — Unbeschadet spezifischer Zertifizierungsanforderungen gemäß einschlägigen Übereinkommen der Gemeinschaft mit Drittländern — Eelomandamata teatud tõend, mis on antud mingi Ühenduse kokkuleppega kolmandate riikidega — Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται από κάθε σχετική κοινοτική συμφωνία με τρίτες χώρες — Without prejudice to specific certification requirements provided for by any relevant Community agreement with third countries — Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers — Fatti salvi specifici requisiti di certificazione contemplati da eventuali pertinenti accordi tra la Comunità e i paesi terzi — Bez jebkādiem aizspriedumiem pret specifiskām sertifikācijas prasībām, kas izrietētu no jebkādiem atbilstošiem Kopienas līgumiem ar trešām valstīm — Nepažeidžiant specialiųjų sertifikavimo reikalavimų, nustatytų atitinkamuose Bendrijos susitarimuose su trečiosiomis šalimis — A harmadik országokkal kötött bármely közösségi megállapodások által előírt különleges igazolási követelmények sérelme nélkül — Bla preġudizzju għal rekwiżiti speċifiċi għaċ-ċertifikazzjoni li għalihom hemm provvediment fi kwalunkwe ftehim rilevanti tal-Komunità ma’ pajjiżi terzi — Onverminderd in relevante overeenkomsten van de Gemeenschap met derde landen vastgestelde specifieke certificeringsvoorschriften — Bez uszczerbku dla specyficznych wymogów certyfikacyjnych przewidzianych w każdej umowie z krajami trzecimi — Sem prejuízo das exigências de certificação específicas previstas por qualquer acordo comunitário pertinente com países terceiros — Bez vplyvu na špecifické licenčné požiadavky požadované príslušnými dohodami spoločenstva s tretími krajinami — Ne glede na posebne zahteve v zvezi s certificiranjem, kot jih določajo sporazumi Skupnosti s tretjimi državami — Sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmansien maiden kanssa tehdyissä voimassa olevissa yhteisön sopimuksissa määrättyjen erityisten todistusvaatimusten soveltamista — Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda villkor för utfärdande av intyg som föreskrivs i eventuella relevanta avtal mellan gemenskapen och tredje land


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