ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
16 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE, EURATOM) n. 1785/2004 del Consiglio, del 5 ottobre 2004, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1786/2004 del Consiglio, del 14 ottobre 2004, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3274/93 che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1787/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1788/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1789/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1790/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 69a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1791/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 322a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1792/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 6a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

16

 

 

Regolamento (CE) n. 1793/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 5a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1794/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che riduce, per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1795/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che avvia un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, dell’Algeria, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1796/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 14/2004, per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e i bilanci previsionali d’approvvigionamento di Madera per i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni suine

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1797/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

31

 

 

Regolamento (CE) n. 1798/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005

32

 

 

Regolamento (CE) n. 1799/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 ottobre 2004

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, concernente l’autorizzazione per dieci anni dell’additivo Cycostat 66G nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ( 1 )

37

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2004/698/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1785/2004 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2004

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.

(2)

I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 64/2004 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2003 (2), possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o gennaio 2004, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono fissati in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il ricupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del 22.3.2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori gennaio 2004

Afganistan (1)

0,0

Albania

80,6

Algeria

86,7

Angola

117,7

Arabia Saudita (1)

0,0

Argentina

61,0

Australia

100,1

Bangladesh

56,7

Barbados

104,7

Benin

87,7

Bolivia

49,9

Bosnia-Erzegovina

74,5

Botswana

74,8

Brasile

58,5

Bulgaria

72,9

Burkina Faso

82,6

Burundi (1)

0,0

Cambogia

64,3

Camerun

99,1

Canada

79,5

Capo Verde

75,1

Ciad

114,6

Cile

73,4

Cina

75,9

Cipro

99,2

Cisgiordania — Striscia di Gaza

87,8

Colombia

55,7

Congo

129,8

Congo (ex Zaire)

140,9

Corea del Sud

88,1

Costa d'Avorio

107,0

Costa Rica

72,1

Croazia

93,9

Cuba

91,5

Ecuador

69,6

Egitto

45,4

Eritrea

42,6

Estonia

74,1

Etiopia

69,6

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

74,8

Figi

72,9

Filippine

48,7

Gabon

113,7

Gambia

35,5

Georgia

81,7

Ghana

70,5

Giamaica

82,5

Giappone (Naka)

128,7

Giappone (Tokyo)

137,3

Gibuti

96,6

Giordania

75,0

Guatemala

71,7

Guinea

75,4

Guinea Bissau

140,8

Guyana

59,0

Haiti

85,7

Hong Kong

86,6

India

48,5

Indonesia

84,5

Isole Salomone

81,4

Israele

91,4

Kazakstan

91,9

Kenya

76,7

Laos

71,2

Lesotho

71,0

Lettonia

70,3

Libano

91,3

Liberia (1)

0,0

Lituania

73,2

Madagascar

89,4

Malawi

69,5

Malesia

72,7

Mali

90,4

Malta

96,3

Marocco

84,1

Mauritania

63,0

Mauritius

73,7

Messico

73,0

Mozambico

73,7

Namibia

81,6

Nepal

67,3

Nicaragua

67,4

Niger

86,2

Nigeria

70,8

Norvegia

128,5

Nuova Caledonia

120,9

Pakistan

50,5

Papua Nuova Guinea

74,0

Paraguay

61,5

Perù

79,8

Polonia

66,2

Repubblica ceca

80,1

Repubblica centrafricana

112,5

Repubblica dominicana

42,7

Romania

49,5

Ruanda

77,1

Russia

101,3

Senegal

79,1

Sierra Leone

68,8

Singapore

94,7

Siria

56,8

Slovacchia

80,3

Slovenia

83,4

Somalia (1)

0,0

Sri Lanka

59,1

Stati Uniti (New York)

103,6

Stati Uniti (Washington)

100,1

Sudafrica

69,0

Sudan

37,9

Suriname

52,8

Svizzera

116,1

Swaziland

68,7

Taiwan

87,0

Tanzania

60,0

Thailandia

60,7

Togo

97,5

Trinidad e Tobago

69,7

Tunisia

75,8

Turchia

80,7

Ucraina

91,4

Uganda

66,9

Ungheria

69,5

Unione di Serbia e Montenegro

62,9

Uruguay

58,5

Vanuatu

118,9

Venezuela

76,4

Vietnam

51,0

Yemen (1)

0,0

Zambia

47,6

Zimbabwe

128,1


(1)  Non disponibile.


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2004 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2004

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3274/93 che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/698/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 settembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando in conformità del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, con la risoluzione 1506 (2003), la revoca, a decorrere da tale data, delle misure istituite dai paragrafi 4, 5 e 6 della risoluzione 748 (1992) e dai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 della risoluzione 883 (1993).

(2)

Le misure istituite dai paragrafi 4 e 5 della risoluzione 748 (1992) e dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della risoluzione 883 (1993) sono state attuate nella Comunità europea mediante il regolamento (CE) n. 3274/93 del Consiglio, del 29 novembre 1993, che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia (2). L'applicazione di tale regolamento è stata sospesa dal regolamento (CE) n. 836/1999 (3).

(3)

Il regolamento (CE) n. 3274/93 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(4)

Le misure di cui al paragrafo 8 della risoluzione 883 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che non sono state sospese dalla risoluzione 1506 (2003) sono state attuate nella Comunità europea mediante il regolamento (CE) n. 3275/03 del 29 novembre 1993 (4), che dovrebbe pertanto restare in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3274/93 è abrogato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 3275/93 resta in vigore. Il riferimento alla posizione comune del 22 novembre 1993 nel preambolo di tale regolamento si legge come riferimento alla posizione comune 2004/698/PESC.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 295 del 30.11.1993, pag. 1.

(3)  GU L 106 del 23.4.1999, pag. 1.

(4)  GU L 295 del 30.11.1993, pag. 4.


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


16.10.2004   

IT

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L 317/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

211,1

215,1

Concentrato

209,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

129

129

Concentrato

129


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1789/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

59

55

55

Burro < 82 %

57

53

Burro concentrato

74

67

74

65

Crema

 

 

26

23

Cauzione di trasformazione

Burro

65

Burro concentrato

81

81

Crema

29


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1790/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 69a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 69a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 ottobre 2004, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

prezzo minimo di vendita:

186,24 EUR/100 kg,

cauzione di trasformazione:

40,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 11).


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 322a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 322a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

74 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

82 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


16.10.2004   

IT

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L 317/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 6a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 6a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 ottobre 2004, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 30).


16.10.2004   

IT

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L 317/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1793/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 5a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 5a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 ottobre 2004, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 192,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 12).


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1794/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che riduce, per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I di detto regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto.

(3)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione (2) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 100 380 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia, all’Italia e al Portogallo. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2004/2005 devono essere diminuiti dello 0,64 % in Grecia, del 14,95 % in Italia e dello 0,29 % in Portogallo.

(4)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 380 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia e alla Spagna. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2004/2005 devono essere diminuiti del 7,00 % in Grecia e del 16,45 % in Spagna.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda la Grecia, l'Italia e il Portogallo, e per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Grecia e la Spagna, e per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.


ALLEGATO I

(EUR/100 kg)

 

Contratti pluriennali

Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione

Singoli produttori

Grecia

11,20

9,74

8,76

Italia

9,59

8,33

7,50

Portogallo

11,24

9,77

8,79


ALLEGATO II

(EUR/100 kg)

 

Contratti pluriennali

Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione

Singoli produttori

Grecia

9,74

8,46

7,62

Spagna

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1795/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, dell’Algeria, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA DI RIESAME

B.   PRODOTTO

C.   MISURE IN VIGORE

D.   MOTIVAZIONI DEL RIESAME

E.   PROCEDURA

a)   Questionari

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

G.   TERMINI

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possono:

manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1995/2000 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00, originarie dell’Algeria, prodotte e vendute per l'esportazione nella Comunità dalla Fertial SPA (codice addizionale TARIC A573).

Articolo 2

I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1995/2000 sono abrogati per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Si chiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Salvo diversa disposizione, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2.   Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate a titolo riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere accompagnate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

(3)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 14/2004, per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e i bilanci previsionali d’approvvigionamento di Madera per i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (3), stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari in tale settore.

(2)

Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali d’approvvigionamento di cereali e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i dipartimenti francesi d’oltremare e di oli vegetali, di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di latte intero in polvere e formaggi e di carni suine per Madera risulta che le quantità fissate per l’approvvigionamento per i prodotti menzionati sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

(3)

Occorre quindi adeguare al fabbisogno effettivo delle regioni ultraperiferiche interessate le quantità dei prodotti sopra menzionati.

(4)

Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 14/2004 si è verificato un errore materiale per quanto riguarda il codice NC dei cavalli riproduttori di cui all’allegato II, parte I, destinati ai dipartimenti francesi d’oltremare. È necessario correggere tale errore.

(5)

Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 14/2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione dei prodotti interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

1)

all'allegato I, le parti 1 e 3 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2)

all'allegato III, le parti 3, 4, 6 e 8 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

All’allegato II, parte 1 del regolamento (CE) n. 14/2004, il codice NC relativo ai cavalli riproduttori è rettificato come segue:

 

anziché «0101 11 00», leggasi «0101 10 10».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 del 1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

(3)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1232/2004 (GU L 234 del 3.7.2004, pag. 5).


ALLEGATO I

«Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Dipartimento

Designazione delle merci

Codici NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Guadalupa

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

55 000

42

 (1)

Guiana

frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinica

frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10

52 000

42

 (1)

Riunione

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

178 000

48

 (1)

«Parte 3

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione

ex 2007

Tutti

45

395

Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione

ex 2008

Guiana

650

586

Guadalupa

 

408

Martinica

 

408

Riunione

 

456

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex 2009

Guiana

350

 

727

 

Martinica

 

311

 (2)

Riunione

 

311

 

Guadalupa

 

311

 


(1)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).»

(2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).»


ALLEGATO II

«Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):

 

 

 

 

 

— Oli vegetali:

1507-1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Oli d'oliva:

 

 

 

 

 

— Olio d'oliva vergine

1509 10 90

 

 

 

 

o

 

500

52

 (2)

— Olio d'oliva

1509 90 00

 

 

 


AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Oli d'oliva:

 

 

 

 

 

— Olio d'oliva vergine

1509 10 90

400

68

87

 (3)

o

o

 

 

 

 

— Olio d'oliva

1509 90 00

 

 

 

 

«Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi

2007 99

100

73

91

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

 

760

168

186

— ananas

2008 20

 

 

 

 

— pere

2008 40

 

 

 

 

— ciliege

2008 60

 

 

 

 

— pesche

2008 70

 

 

 

 

— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19

 

 

 

 

 

— miscugli

2008 92

 

 

 

 

— diverse dai cuori di palma e miscugli

2008 99

 

 

 

 

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex 2009

130

 

186

 


AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex 2009

100

 

186»

 

«Parte 6

Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III (4)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Latte scremato in polvere (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Latte intero in polvere (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Formaggi( (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

«Parte 8

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice (7)

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0203

2 800

 

 

— in carcasse o mezzene

020311109000

 

95

113

 (8)

— prosciutti e loro pezzi

020312119100

 

143

161

 (8)

— spalle e loro pezzi

020312199100

 

95

113

 (8)

— parti anteriori e loro pezzi

020319119100

 

95

113

 (8)

— lombate e loro pezzi

020319139100

 

143

161

 (8)

— pancette (ventresche) e loro pezzi

020319159100

 

95

113

 (8)

— altre: disossate

020319559110

 

176

194

 (8)

— altre: disossate

020319559310

 

176

194

 (8)

— in carcasse o mezzene

020321109000

 

95

113

 (8)

— prosciutti e loro pezzi

020322119100

 

143

161

 (8)

— spalle e loro pezzi

020322199100

 

95

113

 (8)

— parti anteriori e loro pezzi

020329119100

 

95

113

 (8)

— lombate e loro pezzi

020329139100

 

143

161

 (8)

— pancette (ventresche) e loro pezzi

020329159100

 

95

113

 (8)

— altre: disossate

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Esclusi 1509 e 1510.

(2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

(3)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.».

(4)  In euro/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(5)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

(6)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3), l’importo è quello indicato alla colonna II.».

(7)  I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(8)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1).».


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1797/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), prevede contingenti di molva azzurra per il 2004.

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva azzurra nelle acque delle zone CIEM VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 9 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva azzurra nelle acque delle zone CIEM VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2004.

La pesca della molva azzurra nelle acque delle zone CIEM VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2004 della Commissione (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 8).


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori l'11 e 12 ottobre 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina, dell'Argentina e di tutti gli altri paesi terzi.

(2)

È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 14 ottobre 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, l'11 e 12 ottobre 2004 e trasmesse alla Commissione il 14 ottobre 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005 e presentate dopo il 12 ottobre 2004 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.


ALLEGATO I

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi da Cina e Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

11,177 %

100,000 %

100,000 %

nuovi importatori

[articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

0,788 %

48,475 %

3,427 %

«X»

:

Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


ALLEGATO II

Origine dei prodotti

Date

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

28.2.2005

nuovi importatori

[articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1799/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 ottobre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 15 ottobre 2004

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

38,83

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

52,50

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

52,50

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

38,83


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 1.10.-14.10.2004

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Premio sul Golfo (EUR/t)

11,00

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 28,13 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 35,86 EUR/t.

3.

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1800/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

concernente l’autorizzazione per dieci anni dell’additivo «Cycostat 66G» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 9g, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della direttiva 70/524/CEE i coccidiostatici iscritti nell’allegato I della suddetta direttiva prima del 1o gennaio 1988 sono stati autorizzati provvisoriamente a decorrere dal 1o aprile 1998 e trasferiti nel capitolo I dell’allegato B per essere riesaminati quali additivi associati ad un responsabile dell’immissione in circolazione. Il Cycostat 66G, prodotto a base di robenidina è un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», che figura nel capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE.

(2)

Il responsabile dell’immissione in circolazione del Cycostat 66G ha presentato una richiesta di autorizzazione e un dossier, a norma dell’articolo 9g, paragrafi 2 e 4, della citata direttiva.

(3)

L’articolo 9g, paragrafo 6, della direttiva 70/524/CEE dispone che qualora, per motivi non imputabili al titolare dell’autorizzazione, non si possa deliberare sulla domanda di rinnovo prima della data di scadenza dell’autorizzazione, la durata di quest’ultima per gli additivi in causa è prorogata automaticamente fino al momento della delibera da parte della Commissione. Tale disposizione si applica all’autorizzazione del Cycostat 66G. Il 26 aprile 2001 la Commissione ha chiesto al comitato scientifico per l’alimentazione animale di fornire una valutazione completa dei rischi e tale richiesta è stata successivamente trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Durante la procedura di riesame sono state richieste varie informazioni supplementari, il che ha impedito di portare a termine la nuova valutazione entro i limiti stabiliti dall’articolo 9g.

(4)

Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, operante in seno all’Autorità per la sicurezza alimentare, ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza e sull’efficacia del Cycostat 66G se utilizzato per polli e conigli da ingrasso e tacchini.

(5)

La nuova valutazione del Cycostat 66G effettuata dalla Commissione ha dimostrato che sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 70/524/CEE. Il Cycostat 66G dovrebbe pertanto essere autorizzato per dieci anni quale additivo associato ad un responsabile della sua immissione in circolazione e dovrebbe essere incluso nel capitolo I dell’elenco di cui all’articolo 9t, lettera b), della citata direttiva.

(6)

Dal momento che l’autorizzazione dell’additivo è ora associata ad un responsabile dell’immissione in circolazione e sostituisce l’autorizzazione precedente che non era associata a una persona specifica, è opportuno revocare quest’ultima autorizzazione.

(7)

Dato che non vi sono ragioni di sicurezza che richiedano il ritiro automatico dal mercato del prodotto a base di robenidina, è opportuno prevedere un periodo transitorio di sei mesi per lo smaltimento delle scorte dell’additivo.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE viene soppresso l’additivo robenidina, appartenente al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose».

Articolo 2

L’additivo Cycostat 66G appartenente al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», di cui all’allegato del presente regolamento, è autorizzato ad essere impiegato nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

Articolo 3

È consentito lo smaltimento delle scorte esistenti di robenidina per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1464/2004 (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8).


ALLEGATO

Numero di registrazione dell’additivo

Nome e n. di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di principio attivo per kg di alimento completo

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

E 758

Alpharma

(Belgio)

BVBA

Cloridrato di robenidina 66 g/kg

(Cycostat 66G)

Composizione dell'additivo:

 

Cloridrato di robenidina: 66 g/kg

 

Lignosulfonato: 40 g/kg

 

Sulfato di calcio biidrato: 894 g/kg

Principio attivo:

 

Cloridrato de robenidina, C15H13Cl2N5 . HCl, 1,3-bis[(p-clorobenzilidene)amino]guanidina cloridrato,

 

numero CAS: 25875-50-7

 

Relative impurità:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benzilidene)amino]guanidina: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzilidene]idrazina: ≤ 0,5 %

Polli da ingrasso

30

36

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

29 ottobre 2014

Tacchini

30

36

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

29 ottobre 2014

Conigli da ingrasso

50

66

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

29 ottobre 2014


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

16.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/40


POSIZIONE COMUNE 2004/698/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2004

relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 settembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1506(2003) che revoca le misure restrittive imposte dalle risoluzioni 748(1992) e 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, pur mantenendo le misure previste al paragrafo 8 di quest'ultima, tenuto conto delle misure adottate dal governo libico per conformarsi alle succitate risoluzioni, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della responsabilità di funzionari libici, il pagamento di adeguati indennizzi e la rinuncia al terrorismo.

(2)

Il governo libico ha inoltre adottato iniziative per dare una soluzione soddisfacente alle domande di risarcimento relative agli attentati terroristici perpetrati sui voli Pan Am 103 su Lockerbie, Scozia e UTA 772 sopra al Niger e alla discoteca «La Belle» di Berlino.

(3)

Dovrebbero pertanto essere revocate le misure restrittive imposte dalla decisione 93/614/PESC (1), adottate per attuare le risoluzioni 748(1992) e 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'embargo sull'esportazione di armi deciso dagli Stati membri nel 1986 e confermato dalla posizione comune 1999/261/PESC (2).

(4)

Dovrebbero rimanere in vigore le misure adottate conformemente al paragrafo 8 della risoluzione 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in virtù della risoluzione 1506(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(5)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La decisione 93/614/PESC e la posizione comune 1999/261/PESC sono abrogate.

Articolo 2

Restano in vigore le misure adottate per proteggere gli operatori dalle richieste relative a contratti e transazioni la cui esecuzione era stata pregiudicata dall'imposizione di misure restrittive adottate con risoluzione 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e risoluzioni collegate.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  GU L 295 del 30.11.1993, pag. 7.

(2)  GU L 103 del 20.4.1999, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 1999/611/PESC (GU L 242 del 14.9.1999, pag. 31).


  翻译: