ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, concernente l’autorizzazione per dieci anni dell’additivo Cycostat 66G nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/1 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1785/2004 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2004
che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2004 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi. |
(2) |
I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 64/2004 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2003 (2), possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo. |
(3) |
Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori. |
(4) |
Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(5) |
Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o gennaio 2004, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono fissati in allegato.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.
Articolo 2
1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il ricupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del 22.3.2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Sedi di servizio |
Coefficienti correttori gennaio 2004 |
Afganistan (1) |
0,0 |
Albania |
80,6 |
Algeria |
86,7 |
Angola |
117,7 |
Arabia Saudita (1) |
0,0 |
Argentina |
61,0 |
Australia |
100,1 |
Bangladesh |
56,7 |
Barbados |
104,7 |
Benin |
87,7 |
Bolivia |
49,9 |
Bosnia-Erzegovina |
74,5 |
Botswana |
74,8 |
Brasile |
58,5 |
Bulgaria |
72,9 |
Burkina Faso |
82,6 |
Burundi (1) |
0,0 |
Cambogia |
64,3 |
Camerun |
99,1 |
Canada |
79,5 |
Capo Verde |
75,1 |
Ciad |
114,6 |
Cile |
73,4 |
Cina |
75,9 |
Cipro |
99,2 |
Cisgiordania — Striscia di Gaza |
87,8 |
Colombia |
55,7 |
Congo |
129,8 |
Congo (ex Zaire) |
140,9 |
Corea del Sud |
88,1 |
Costa d'Avorio |
107,0 |
Costa Rica |
72,1 |
Croazia |
93,9 |
Cuba |
91,5 |
Ecuador |
69,6 |
Egitto |
45,4 |
Eritrea |
42,6 |
Estonia |
74,1 |
Etiopia |
69,6 |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
74,8 |
Figi |
72,9 |
Filippine |
48,7 |
Gabon |
113,7 |
Gambia |
35,5 |
Georgia |
81,7 |
Ghana |
70,5 |
Giamaica |
82,5 |
Giappone (Naka) |
128,7 |
Giappone (Tokyo) |
137,3 |
Gibuti |
96,6 |
Giordania |
75,0 |
Guatemala |
71,7 |
Guinea |
75,4 |
Guinea Bissau |
140,8 |
Guyana |
59,0 |
Haiti |
85,7 |
Hong Kong |
86,6 |
India |
48,5 |
Indonesia |
84,5 |
Isole Salomone |
81,4 |
Israele |
91,4 |
Kazakstan |
91,9 |
Kenya |
76,7 |
Laos |
71,2 |
Lesotho |
71,0 |
Lettonia |
70,3 |
Libano |
91,3 |
Liberia (1) |
0,0 |
Lituania |
73,2 |
Madagascar |
89,4 |
Malawi |
69,5 |
Malesia |
72,7 |
Mali |
90,4 |
Malta |
96,3 |
Marocco |
84,1 |
Mauritania |
63,0 |
Mauritius |
73,7 |
Messico |
73,0 |
Mozambico |
73,7 |
Namibia |
81,6 |
Nepal |
67,3 |
Nicaragua |
67,4 |
Niger |
86,2 |
Nigeria |
70,8 |
Norvegia |
128,5 |
Nuova Caledonia |
120,9 |
Pakistan |
50,5 |
Papua Nuova Guinea |
74,0 |
Paraguay |
61,5 |
Perù |
79,8 |
Polonia |
66,2 |
Repubblica ceca |
80,1 |
Repubblica centrafricana |
112,5 |
Repubblica dominicana |
42,7 |
Romania |
49,5 |
Ruanda |
77,1 |
Russia |
101,3 |
Senegal |
79,1 |
Sierra Leone |
68,8 |
Singapore |
94,7 |
Siria |
56,8 |
Slovacchia |
80,3 |
Slovenia |
83,4 |
Somalia (1) |
0,0 |
Sri Lanka |
59,1 |
Stati Uniti (New York) |
103,6 |
Stati Uniti (Washington) |
100,1 |
Sudafrica |
69,0 |
Sudan |
37,9 |
Suriname |
52,8 |
Svizzera |
116,1 |
Swaziland |
68,7 |
Taiwan |
87,0 |
Tanzania |
60,0 |
Thailandia |
60,7 |
Togo |
97,5 |
Trinidad e Tobago |
69,7 |
Tunisia |
75,8 |
Turchia |
80,7 |
Ucraina |
91,4 |
Uganda |
66,9 |
Ungheria |
69,5 |
Unione di Serbia e Montenegro |
62,9 |
Uruguay |
58,5 |
Vanuatu |
118,9 |
Venezuela |
76,4 |
Vietnam |
51,0 |
Yemen (1) |
0,0 |
Zambia |
47,6 |
Zimbabwe |
128,1 |
(1) Non disponibile.
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2004 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2004
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3274/93 che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2004/698/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 settembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando in conformità del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, con la risoluzione 1506 (2003), la revoca, a decorrere da tale data, delle misure istituite dai paragrafi 4, 5 e 6 della risoluzione 748 (1992) e dai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 della risoluzione 883 (1993). |
(2) |
Le misure istituite dai paragrafi 4 e 5 della risoluzione 748 (1992) e dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della risoluzione 883 (1993) sono state attuate nella Comunità europea mediante il regolamento (CE) n. 3274/93 del Consiglio, del 29 novembre 1993, che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia (2). L'applicazione di tale regolamento è stata sospesa dal regolamento (CE) n. 836/1999 (3). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 3274/93 dovrebbe pertanto essere abrogato. |
(4) |
Le misure di cui al paragrafo 8 della risoluzione 883 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che non sono state sospese dalla risoluzione 1506 (2003) sono state attuate nella Comunità europea mediante il regolamento (CE) n. 3275/03 del 29 novembre 1993 (4), che dovrebbe pertanto restare in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 3274/93 è abrogato.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 3275/93 resta in vigore. Il riferimento alla posizione comune del 22 novembre 1993 nel preambolo di tale regolamento si legge come riferimento alla posizione comune 2004/698/PESC.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. VAN GEEL
(1) Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 295 del 30.11.1993, pag. 1.
(3) GU L 106 del 23.4.1999, pag. 1.
(4) GU L 295 del 30.11.1993, pag. 4.
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
75,0 |
999 |
75,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
101,8 |
999 |
101,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
90,3 |
999 |
90,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
63,0 |
388 |
60,0 |
|
524 |
26,3 |
|
528 |
41,1 |
|
999 |
47,6 |
|
0806 10 10 |
052 |
98,4 |
400 |
172,7 |
|
999 |
135,6 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
80,7 |
400 |
72,8 |
|
404 |
82,6 |
|
720 |
37,1 |
|
800 |
144,9 |
|
804 |
99,2 |
|
999 |
86,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
109,1 |
388 |
83,6 |
|
999 |
96,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
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Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
211,1 |
215,1 |
— |
— |
Concentrato |
209,1 |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
129 |
129 |
— |
— |
|
Concentrato |
129 |
— |
— |
— |
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1789/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 150a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell'aiuto |
Burro ≥ 82 % |
59 |
55 |
— |
55 |
Burro < 82 % |
57 |
53 |
— |
— |
|
Burro concentrato |
74 |
67 |
74 |
65 |
|
Crema |
|
|
26 |
23 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
65 |
— |
— |
— |
Burro concentrato |
81 |
— |
81 |
— |
|
Crema |
— |
— |
29 |
— |
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1790/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 69a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita. |
(3) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 69a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 ottobre 2004, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:
|
186,24 EUR/100 kg, |
||
|
40,00 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 11).
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 322a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione. |
(2) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 322a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:
|
74 EUR/100 kg, |
||
|
82 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 6a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 6a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 ottobre 2004, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 30).
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1793/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 5a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 5a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 ottobre 2004, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 192,10 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 12).
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1794/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che riduce, per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato. |
(2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I di detto regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto. |
(3) |
A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione (2) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 100 380 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia, all’Italia e al Portogallo. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2004/2005 devono essere diminuiti dello 0,64 % in Grecia, del 14,95 % in Italia e dello 0,29 % in Portogallo. |
(4) |
A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 380 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia e alla Spagna. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2004/2005 devono essere diminuiti del 7,00 % in Grecia e del 16,45 % in Spagna. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per quanto riguarda la Grecia, l'Italia e il Portogallo, e per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la Grecia e la Spagna, e per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.
ALLEGATO I
(EUR/100 kg) |
|||
|
Contratti pluriennali |
Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione |
Singoli produttori |
Grecia |
11,20 |
9,74 |
8,76 |
Italia |
9,59 |
8,33 |
7,50 |
Portogallo |
11,24 |
9,77 |
8,79 |
ALLEGATO II
(EUR/100 kg) |
|||
|
Contratti pluriennali |
Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione |
Singoli produttori |
Grecia |
9,74 |
8,46 |
7,62 |
Spagna |
8,75 |
7,60 |
6,84 |
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1795/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, dell’Algeria, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA DI RIESAME
B. PRODOTTO
C. MISURE IN VIGORE
D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME
E. PROCEDURA
a) Questionari
b) Raccolta di informazioni e audizioni
F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
G. TERMINI
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possono:
— |
manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta, |
— |
chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1995/2000 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00, originarie dell’Algeria, prodotte e vendute per l'esportazione nella Comunità dalla Fertial SPA (codice addizionale TARIC A573).
Articolo 2
I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1995/2000 sono abrogati per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Si chiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
1. Salvo diversa disposizione, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
2. Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate a titolo riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere accompagnate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
Telex COMEU B 21877 |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).
(3) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 14/2004, per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e i bilanci previsionali d’approvvigionamento di Madera per i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (3), stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari in tale settore. |
(2) |
Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali d’approvvigionamento di cereali e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i dipartimenti francesi d’oltremare e di oli vegetali, di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di latte intero in polvere e formaggi e di carni suine per Madera risulta che le quantità fissate per l’approvvigionamento per i prodotti menzionati sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto. |
(3) |
Occorre quindi adeguare al fabbisogno effettivo delle regioni ultraperiferiche interessate le quantità dei prodotti sopra menzionati. |
(4) |
Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 14/2004 si è verificato un errore materiale per quanto riguarda il codice NC dei cavalli riproduttori di cui all’allegato II, parte I, destinati ai dipartimenti francesi d’oltremare. È necessario correggere tale errore. |
(5) |
Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 14/2004. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione dei prodotti interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:
1) |
all'allegato I, le parti 1 e 3 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
all'allegato III, le parti 3, 4, 6 e 8 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
All’allegato II, parte 1 del regolamento (CE) n. 14/2004, il codice NC relativo ai cavalli riproduttori è rettificato come segue:
|
anziché «0101 11 00», leggasi «0101 10 10». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 del 1.10.2004, pag. 1).
(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
(3) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1232/2004 (GU L 234 del 3.7.2004, pag. 5).
ALLEGATO I
«Parte 1
Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Dipartimento |
Designazione delle merci |
Codici NC |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
||||
Guadalupa |
frumento tenero, orzo, granturco e malto |
1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10 |
55 000 |
— |
42 |
|
Guiana |
frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto |
1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10 |
6 445 |
— |
52 |
|
Martinica |
frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto |
1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10 |
52 000 |
— |
42 |
|
Riunione |
frumento tenero, orzo, granturco e malto |
1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10 |
178 000 |
— |
48 |
«Parte 3
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
Designazione delle merci |
Codice NC |
Dipartimento |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
||||
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione |
ex 2007 |
Tutti |
45 |
— |
395 |
— |
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione |
ex 2008 |
Guiana |
650 |
— |
586 |
— |
Guadalupa |
|
— |
408 |
— |
||
Martinica |
|
— |
408 |
— |
||
Riunione |
|
— |
456 |
— |
||
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione |
ex 2009 |
Guiana |
350 |
|
727 |
|
Martinica |
|
— |
311 |
|||
Riunione |
|
— |
311 |
|
||
Guadalupa |
|
— |
311 |
|
(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).»
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).»
ALLEGATO II
«Parte 3
Oli vegetali
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
|||
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva): |
|
|
|
|
|
— Oli vegetali: |
1507-1516 (1) |
2 700 |
52 |
70 |
|
Oli d'oliva: |
|
|
|
|
|
— Olio d'oliva vergine |
1509 10 90 |
|
|
|
|
o |
|
500 |
52 |
— |
|
— Olio d'oliva |
1509 90 00 |
|
|
— |
|
AZZORRE
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
|||
Oli d'oliva: |
|
|
|
|
|
— Olio d'oliva vergine |
1509 10 90 |
400 |
68 |
87 |
|
o |
o |
|
|
|
|
— Olio d'oliva |
1509 90 00 |
|
|
|
|
«Parte 4
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
|||
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
|
|
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi |
2007 99 |
100 |
73 |
91 |
— |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove: |
|
760 |
168 |
186 |
— |
— ananas |
2008 20 |
|
|
|
|
— pere |
2008 40 |
|
|
|
|
— ciliege |
2008 60 |
|
|
|
|
— pesche |
2008 70 |
|
|
|
|
— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19 |
|
|
|
|
|
— miscugli |
2008 92 |
|
|
|
|
— diverse dai cuori di palma e miscugli |
2008 99 |
|
|
|
|
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione |
ex 2009 |
130 |
|
186 |
|
AZZORRE
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
|||
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione |
ex 2009 |
100 |
|
186» |
|
«Parte 6
Latte e prodotti lattiero-caseari
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III (4) |
|||
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5) |
0401 |
12 000 |
48 |
66 |
|
Latte scremato in polvere (5) |
ex 0402 |
500 |
48 |
66 |
|
Latte intero in polvere (5) |
ex 0402 |
530 |
48 |
66 |
|
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (5) |
ex 0405 |
1 000 |
84 |
102 |
|
Formaggi( (5) |
0406 |
1 700 |
84 |
102 |
«Parte 8
Settore delle carni suine
Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile
MADERA
Designazione delle merci |
Codice (7) |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellata) |
||
I |
II |
III |
|||
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: |
ex 0203 |
2 800 |
|
|
— |
— in carcasse o mezzene |
020311109000 |
|
95 |
113 |
|
— prosciutti e loro pezzi |
020312119100 |
|
143 |
161 |
|
— spalle e loro pezzi |
020312199100 |
|
95 |
113 |
|
— parti anteriori e loro pezzi |
020319119100 |
|
95 |
113 |
|
— lombate e loro pezzi |
020319139100 |
|
143 |
161 |
|
— pancette (ventresche) e loro pezzi |
020319159100 |
|
95 |
113 |
|
— altre: disossate |
020319559110 |
|
176 |
194 |
|
— altre: disossate |
020319559310 |
|
176 |
194 |
|
— in carcasse o mezzene |
020321109000 |
|
95 |
113 |
|
— prosciutti e loro pezzi |
020322119100 |
|
143 |
161 |
|
— spalle e loro pezzi |
020322199100 |
|
95 |
113 |
|
— parti anteriori e loro pezzi |
020329119100 |
|
95 |
113 |
|
— lombate e loro pezzi |
020329139100 |
|
143 |
161 |
|
— pancette (ventresche) e loro pezzi |
020329159100 |
|
95 |
113 |
|
— altre: disossate |
020329559110 |
|
176 |
194 |
(1) Esclusi 1509 e 1510.
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.
(3) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.».
(4) In euro/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.
(5) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).
(6) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].
Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3), l’importo è quello indicato alla colonna II.».
(7) I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(8) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1).».
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1797/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2004
relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), prevede contingenti di molva azzurra per il 2004. |
(2) |
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva azzurra nelle acque delle zone CIEM VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 9 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di molva azzurra nelle acque delle zone CIEM VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2004.
La pesca della molva azzurra nelle acque delle zone CIEM VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2004 della Commissione (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 8).
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori l'11 e 12 ottobre 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina, dell'Argentina e di tutti gli altri paesi terzi. |
(2) |
È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 14 ottobre 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, l'11 e 12 ottobre 2004 e trasmesse alla Commissione il 14 ottobre 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005 e presentate dopo il 12 ottobre 2004 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.
ALLEGATO I
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||||||
Cina |
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina |
Argentina |
|||||||
|
11,177 % |
100,000 % |
100,000 % |
||||||
|
0,788 % |
48,475 % |
3,427 % |
||||||
|
ALLEGATO II
Origine dei prodotti |
Date |
||||
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina |
Argentina |
|||
|
28.2.2005 |
— |
— |
||
|
28.2.2005 |
3.1.2005 |
3.1.2005 |
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1799/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 ottobre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 15 ottobre 2004
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
38,83 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
52,50 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
52,50 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
38,83 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 1.10.-14.10.2004
1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 28,13 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 35,86 EUR/t. |
3. |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Fob Duluth.
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1800/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
concernente l’autorizzazione per dieci anni dell’additivo «Cycostat 66G» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 9g, paragrafo 5, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità della direttiva 70/524/CEE i coccidiostatici iscritti nell’allegato I della suddetta direttiva prima del 1o gennaio 1988 sono stati autorizzati provvisoriamente a decorrere dal 1o aprile 1998 e trasferiti nel capitolo I dell’allegato B per essere riesaminati quali additivi associati ad un responsabile dell’immissione in circolazione. Il Cycostat 66G, prodotto a base di robenidina è un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», che figura nel capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE. |
(2) |
Il responsabile dell’immissione in circolazione del Cycostat 66G ha presentato una richiesta di autorizzazione e un dossier, a norma dell’articolo 9g, paragrafi 2 e 4, della citata direttiva. |
(3) |
L’articolo 9g, paragrafo 6, della direttiva 70/524/CEE dispone che qualora, per motivi non imputabili al titolare dell’autorizzazione, non si possa deliberare sulla domanda di rinnovo prima della data di scadenza dell’autorizzazione, la durata di quest’ultima per gli additivi in causa è prorogata automaticamente fino al momento della delibera da parte della Commissione. Tale disposizione si applica all’autorizzazione del Cycostat 66G. Il 26 aprile 2001 la Commissione ha chiesto al comitato scientifico per l’alimentazione animale di fornire una valutazione completa dei rischi e tale richiesta è stata successivamente trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Durante la procedura di riesame sono state richieste varie informazioni supplementari, il che ha impedito di portare a termine la nuova valutazione entro i limiti stabiliti dall’articolo 9g. |
(4) |
Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, operante in seno all’Autorità per la sicurezza alimentare, ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza e sull’efficacia del Cycostat 66G se utilizzato per polli e conigli da ingrasso e tacchini. |
(5) |
La nuova valutazione del Cycostat 66G effettuata dalla Commissione ha dimostrato che sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 70/524/CEE. Il Cycostat 66G dovrebbe pertanto essere autorizzato per dieci anni quale additivo associato ad un responsabile della sua immissione in circolazione e dovrebbe essere incluso nel capitolo I dell’elenco di cui all’articolo 9t, lettera b), della citata direttiva. |
(6) |
Dal momento che l’autorizzazione dell’additivo è ora associata ad un responsabile dell’immissione in circolazione e sostituisce l’autorizzazione precedente che non era associata a una persona specifica, è opportuno revocare quest’ultima autorizzazione. |
(7) |
Dato che non vi sono ragioni di sicurezza che richiedano il ritiro automatico dal mercato del prodotto a base di robenidina, è opportuno prevedere un periodo transitorio di sei mesi per lo smaltimento delle scorte dell’additivo. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE viene soppresso l’additivo robenidina, appartenente al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose».
Articolo 2
L’additivo Cycostat 66G appartenente al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», di cui all’allegato del presente regolamento, è autorizzato ad essere impiegato nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
Articolo 3
È consentito lo smaltimento delle scorte esistenti di robenidina per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1464/2004 (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 8).
ALLEGATO
Numero di registrazione dell’additivo |
Nome e n. di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo |
Additivo (Denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||
mg di principio attivo per kg di alimento completo |
|||||||||||||||||||||||
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
|||||||||||||||||||||||
E 758 |
Alpharma (Belgio) BVBA |
Cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G) |
Composizione dell'additivo:
Principio attivo:
|
Polli da ingrasso |
— |
30 |
36 |
Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione. |
29 ottobre 2014 |
||||||||||||||
Tacchini |
— |
30 |
36 |
Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione. |
29 ottobre 2014 |
||||||||||||||||||
Conigli da ingrasso |
— |
50 |
66 |
Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione. |
29 ottobre 2014 |
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/40 |
POSIZIONE COMUNE 2004/698/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2004
relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 settembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1506(2003) che revoca le misure restrittive imposte dalle risoluzioni 748(1992) e 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, pur mantenendo le misure previste al paragrafo 8 di quest'ultima, tenuto conto delle misure adottate dal governo libico per conformarsi alle succitate risoluzioni, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della responsabilità di funzionari libici, il pagamento di adeguati indennizzi e la rinuncia al terrorismo. |
(2) |
Il governo libico ha inoltre adottato iniziative per dare una soluzione soddisfacente alle domande di risarcimento relative agli attentati terroristici perpetrati sui voli Pan Am 103 su Lockerbie, Scozia e UTA 772 sopra al Niger e alla discoteca «La Belle» di Berlino. |
(3) |
Dovrebbero pertanto essere revocate le misure restrittive imposte dalla decisione 93/614/PESC (1), adottate per attuare le risoluzioni 748(1992) e 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'embargo sull'esportazione di armi deciso dagli Stati membri nel 1986 e confermato dalla posizione comune 1999/261/PESC (2). |
(4) |
Dovrebbero rimanere in vigore le misure adottate conformemente al paragrafo 8 della risoluzione 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in virtù della risoluzione 1506(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(5) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La decisione 93/614/PESC e la posizione comune 1999/261/PESC sono abrogate.
Articolo 2
Restano in vigore le misure adottate per proteggere gli operatori dalle richieste relative a contratti e transazioni la cui esecuzione era stata pregiudicata dall'imposizione di misure restrittive adottate con risoluzione 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e risoluzioni collegate.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. VAN GEEL
(1) GU L 295 del 30.11.1993, pag. 7.
(2) GU L 103 del 20.4.1999, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 1999/611/PESC (GU L 242 del 14.9.1999, pag. 31).