ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 360

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
7 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 2078/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2079/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005

3

 

*

Regolamento (CE) n. 2080/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2298/2001, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

4

 

*

Regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

6

 

*

Regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

8

 

*

Regolamento (CE) n. 2083/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/2003 e (CE) n. 1458/2003, recanti modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore delle carni suine

12

 

*

Regolamento (CE) n. 2084/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2837/93 per quanto riguarda il termine di pagamento dell’aiuto per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all’olivicoltura nelle isole minori del Mar Egeo

19

 

 

Regolamento (CE) n. 2085/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

20

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/834/CE:
Decisione della Commissione, del 7 maggio 2004, relativa al regime di aiuti che la Spagna intende concedere a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva [notificata con il numero C(2004) 1630]

22

 

*

2004/835/CE:
Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2004, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova [notificata con il numero C(2004) 4544]
 ( 1 )

28

 

*

2004/836/CE:
Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2004, recante modifica e rettifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure di emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto [notificata con il numero C(2004) 4602]

30

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2004/837/PESC del Consiglio, del 6 dicembre 2004, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU L 343 del 31.12.2003 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

7.12.2004   

IT

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L 360/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2078/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

93,6

204

102,1

999

97,9

0707 00 05

052

83,1

204

32,5

999

57,8

0709 90 70

052

105,0

204

69,9

999

87,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,9

388

48,1

999

42,0

0805 20 10

204

49,0

999

49,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,4

204

55,3

464

161,3

624

80,4

720

30,1

999

80,3

0805 50 10

052

38,2

528

34,1

999

36,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

138,0

400

93,4

404

90,1

512

104,5

720

80,1

999

99,4

0808 20 50

720

66,4

999

66,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


7.12.2004   

IT

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L 360/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2079/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, relativo a misure transitorie per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1892/2004 ha fissato il quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005 a 460 000 t, delle quali 381 800 t spettano agli operatori tradizionali e 78 200 t agli operatori non tradizionali.

(2)

In applicazione degli articoli 5 e 6 del sopra citato regolamento, è opportuno stabilire i coefficienti di adattamento necessari affinché le autorità nazionali competenti determinino i quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali e le assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali per il 2005.

(3)

In base alle comunicazioni delle autorità nazionali, l’importo globale dei quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ammonta a 579 810,262 t. L’importo globale delle domande di assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali ammonta a 365 777,714 t.

(4)

È pertanto opportuno stabilire, in funzione del quantitativo aggiuntivo e tenuto conto delle comunicazioni degli Stati membri, i coefficienti di adattamento sopra citati. Per permettere agli operatori di presentare le domande di titoli in tempo utile, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005, stabilito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1892/2004:

a)

il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale, previsto all’articolo 5, paragrafo 4, del succitato regolamento, è 0,65849;

b)

il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, previsto all’articolo 6, paragrafo 5, è 0,21379.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 50.


7.12.2004   

IT

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L 360/4


REGOLAMENTO (CE) N. 2080/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 2298/2001, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: «i nuovi Stati membri») rende necessario adeguare il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (1) e introdurre talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2298/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2298/2001, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 e in aggiunta ai requisiti dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la casella 20 della domanda di titolo e il titolo stesso recano una delle seguenti diciture:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

Community food aid — Action No …/… or National food aid

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

Potravinová pomoc Spoločenstva – Akcia č. …/… alebo Národná potravinová pomoc

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/…. eller Nationellt livsmedelsbistånd.

Il numero dell’azione da indicare è quello specificato nel bando di gara. Nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli deve essere indicato il paese di destinazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Esso non incide, tuttavia, sulla validità dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2298/2001, presentati fra il 1o maggio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 688/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 15).


7.12.2004   

IT

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L 360/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2081/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce della riforma del settore delle sementi introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2358/71 debbono essere riesaminati e semplificati. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (3) è stato modificato più volte. A fini di chiarezza è necessario sostituire tale regolamento con un nuovo testo. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 3083/73.

(2)

Data la mutata situazione del mercato del granturco e del sorgo ibridi per la semina, non è più necessario mantenere sotto controllo costante le correnti degli scambi con i paesi terzi. Il granturco e il sorgo ibridi per la semina non debbono essere più assoggettati al sistema di certificati di importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione (4) e non richiedere più la comunicazione dei dati corrispondenti.

(3)

Il comitato di gestione per le sementi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione con i mezzi informatici, per ciascuna specie e gruppo di varietà di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, i dati elencati nell’allegato del regolamento entro le date ivi specificate.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3083/73 e il regolamento (CEE) n. 1117/79 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(3)  GU L 314 del 15.11.1973, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/92 (GU L 176 del 30.6.1992, pag. 17).

(4)  GU L 139 del 7.6.1979, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86 (GU L 260 del 12.9.1986, pag. 8).


ALLEGATO

N.

Tipo di dati

(per specie e gruppo di varietà)

Data entro cui devono essere forniti i dati

Anno del raccolto

Anno civile successivo al raccolto

1

Superficie totale registrata per la certificazione (in ha)

1o luglio (1)

 

2

Superficie totale accettata per la certificazione (in ha)

15 novembre

 

3

Raccolto stimato (in 100 kg) (2)  (3)

15 novembre

 

4

Quantità totali raccolte (in 100 kg) (3)  (4)

 

1o ottobre

5

Prezzi netti di vendita alla produzione ottenuti dal coltivatore (in EUR/100 kg) (3)  (4)  (5)  (7)

 

1o ottobre

6

Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (in 100 kg) (4)  (6)

 

1o ottobre


(1)  Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1o settembre dell’anno del raccolto.

(2)  Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.

(3)  Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione.

(4)  Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a:

sementi di base e sementi certificate,

sementi commerciali.

(5)  Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto.

(6)  La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1).

(7)  Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1o agosto della campagna di commercializzazione.


7.12.2004   

IT

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L 360/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2082/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 422/2004 ha modificato il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda, tra l’altro, l’organizzazione e la procedura delle commissioni di ricorso di cui agli articoli 130 e 131.

(2)

Il regolamento (CE) n. 422/2004, in particolare, ha introdotto la nuova carica di presidente delle commissioni di ricorso, istituito una commissione di ricorso allargata e stabilito che in determinate condizioni le decisioni delle commissioni di ricorso possano essere prese da un solo membro. Occorre pertanto definire nei dettagli i poteri del presidente delle commissioni di ricorso, la composizione e i poteri dell’organo delle commissioni di ricorso, l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso, la composizione della commissione allargata e i casi in cui viene adita nonché i casi in cui le decisioni vengono prese da un solo membro.

(3)

L’esperienza acquisita con il funzionamento delle commissioni di ricorso ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche all’organizzazione e alla procedura delle stesse, per quanto riguarda, ad esempio, il ruolo della cancelleria e alcuni aspetti relativi alla conduzione del procedimento. La centralizzazione del servizio di cancelleria e la riorganizzazione delle sua competenze come pure le norme relative allo scambio di memorie fra le parti mirano a garantire una maggiore efficacia nel trattamento dei ricorsi da parte delle commissioni di ricorso. Al fine di non arrecare turbativa ai procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere un periodo transitorio per le disposizioni relative allo scambio di memorie.

(4)

I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 216/96 è così modificato:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Presidium delle commissioni di ricorso

1.   L’organo di cui agli articoli 130 e 131 del regolamento è il Presidium delle commissioni di ricorso (nel seguito “il Presidium”).

2.   Il Presidium è composto dal presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, dai presidenti delle singole commissioni e dai membri delle commissioni eletti al loro interno, per ciascun anno civile, dall’insieme dei membri delle commissioni ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione. Il numero di membri così eletti è pari a un quarto dei membri delle commissioni con esclusione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione, arrotondato, se del caso, all’unità superiore.

3.   In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso o qualora il suo posto sia vacante, la presidenza del Presidium viene esercitata:

a)

dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o,

b)

a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età.

4.   Le deliberazioni del Presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del Presidium stesso e due presidenti di commissione. Le decisioni del Presidium sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

5.   Prima dell’inizio di ciascun anno civile, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1 ter, il Presidium fissa i criteri oggettivi di ripartizione dei ricorsi fra le commissioni per l’anno civile considerato e designa i membri titolari e supplenti per ciascuna commissione per il suddetto anno. Ciascun membro di commissione di ricorso può essere designato per più commissioni come membro titolare o supplente. Questi provvedimenti possono essere modificati, all'occorrenza, nel corso dell'anno civile considerato. Le decisioni prese dal Presidium a norma del presente paragrafo sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

6.   Il Presidium è inoltre competente a:

a)

definire le disposizioni di natura procedurale necessarie per la gestione dei ricorsi per i quali le commissioni sono adite e le norme necessarie per l’organizzazione delle attività delle commissioni;

b)

decidere su eventuali conflitti in merito alla ripartizione dei ricorsi fra commissioni di ricorso;

c)

fissare il proprio regolamento interno;

d)

dettare istruzioni pratiche di natura procedurale per le parti nei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso, in particolare per quanto riguarda la presentazione di memorie e di osservazioni scritte e lo svolgimento delle procedure orali;

e)

esercitare qualsiasi altro potere attribuitogli dal presente regolamento.

7.   Il presidente delle commissioni di ricorso consulta il Presidium sulla definizione delle esigenze di spesa delle commissioni, che comunica al presidente dell’Ufficio al fine di predisporne lo stato di previsione, nonché, qualora lo ritenga necessario, su qualsiasi altra questione relativa alla gestione delle commissioni di ricorso.».

2)

Sono inseriti i seguenti articoli da 1bis a 1quinquies:

«Articolo 1 bis

Commissione allargata

1.   La commissione istituita dall’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento è la commissione allargata.

2.   La commissione allargata è composta da nove membri fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, i presidenti delle singole commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione.

Il Presidium stabilisce in base a criteri obiettivi l’elenco di cui al primo comma nonché le norme per la selezione dei membri di detto elenco che compongono la commissione allargata. Detto elenco e tali norme sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Se non è stato designato un relatore prima del deferimento alla commissione allargata, il presidente della commissione allargata nomina il relatore fra i membri della commissione allargata.

3.   In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso, qualora il suo posto sia vacante, o in caso di astensione o ricusazione a norma dell’articolo 132 del regolamento, la presidenza della commissione allargata viene esercitata:

a)

dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o,

b)

a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età.

4.   In caso di impedimento di un altro membro della commissione allargata o di astensione o ricusazione a norma dell’articolo 132 del regolamento, si procede alla sua sostituzione ricorrendo all’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e seguendo il suo ordine.

5.   Le deliberazioni della commissione allargata e le procedure orali dinanzi alla stessa sono valide solo se sono presenti almeno sette dei suoi membri, fra cui il suo presidente e il relatore.

Se la commissione allargata delibera in presenza di solo otto dei suoi membri, il membro con la minore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso non partecipa al voto, tranne qualora si tratti del presidente o del relatore, nel qual caso il membro con l’anzianità di servizio immediatamente superiore a quella del presidente o del relatore non partecipa al voto.

Articolo 1 ter

Deferimento alla commissione allargata

1.   Una commissione può deferire alla commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita qualora lo ritenga giustificato dalla difficoltà giuridica, dall’importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione.

2.   Una commissione deferisce alla commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita qualora ritenga di doversi allontanare da un’interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata.

3.   Il Presidium, su proposta del presidente delle commissioni di ricorso presentata di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Presidium, può deferire alla commissione allargata un ricorso per il quale una commissione è stata adita qualora lo ritenga giustificato da difficoltà in diritto, dall’importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione.

4.   La commissione allargata rinvia senza indugio il ricorso alla commissione inizialmente adita qualora ritenga che non sussistano le condizioni per la devoluzione.

5.   Tutte le decisioni relative al deferimento dinanzi alla commissione allargata sono motivate e vengono comunicate alle parti.

Articolo 1 quater

Decisioni di un solo membro

1.   Il Presidium stabilisce un elenco indicativo dei tipi di ricorsi che le commissioni, tranne in caso di particolari circostanze, possono attribuire ad un solo membro, quali le decisioni che concludono il procedimento in seguito ad un accordo tra le parti e le decisioni sui costi o sull’ammissibilità del ricorso.

Il Presidium può inoltre stabilire un elenco dei tipi di ricorsi per i quali si esclude la devoluzione ad un solo membro.

2.   La decisione di attribuire ad un solo membro qualsiasi ricorso che rientri fra i tipi di ricorsi definiti dal Presidium conformemente al paragrafo 1 può essere delegata dalla commissione al suo presidente.

3.   La decisione sull’attribuzione del ricorso ad un solo membro viene comunicata alle parti.

Il membro a cui è stato attribuito il ricorso lo rinvia alla commissione qualora ritenga che le condizioni per la devoluzione non sussistano più.

Articolo 1 quinquies

Deferimento di un ricorso in seguito ad una sentenza della Corte di giustizia

1.   Se, in applicazione dell’articolo 63, paragrafo 6, del regolamento, i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia che annulla interamente o parzialmente la decisione di una commissione di ricorso o della commissione allargata comprendono un nuovo esame da parte delle commissioni di ricorso del ricorso oggetto della decisione, il Presidium stabilisce se il ricorso debba essere deferito alla commissione che ha preso questa decisione, ad un’altra commissione o alla commissione allargata.

2.   Quando il ricorso è deferito ad un’altra commissione, quest’ultima non potrà comprendere nessuno dei membri che hanno preso parte alla decisione contestata. Quest’ultima disposizione non si applica quando il ricorso è deferito alla commissione allargata.».

3)

All’articolo 4, è soppresso il paragrafo 3 e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3.

4)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Cancelleria

1.   Presso le commissioni di ricorso viene istituita una cancelleria, che ha segnatamente il compito, sotto l’autorità del presidente delle commissioni di ricorso, di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi al procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli.

2.   La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il presidente delle commissioni designa un agente di cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo o qualora il suo posto sia vacante.

3.   La cancelleria controlla in particolare il rispetto dei termini e delle altre condizioni di forma relative alla presentazione del ricorso e della memoria contenente i motivi del ricorso.

Qualora venga rilevata un’irregolarità tale da comportare l’inammissibilità del ricorso, il cancelliere trasmette senza indugio un parere motivato al presidente della commissione di ricorso interessata.

4.   I verbali delle procedure orali e degli atti istruttori sono redatti dal cancelliere o, previo consenso del presidente delle commissioni di ricorso, da qualsiasi altro agente delle commissioni di ricorso designato dal presidente della commissione interessata.

5.   Il presidente delle commissioni di ricorso può affidare al cancelliere l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso conformemente ai criteri di attribuzione definiti dal Presidium.

Su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, il Presidium può affidare alla cancelleria altri compiti relativi allo svolgimento del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso».

5)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Svolgimento del procedimento

1.   Quando il cancelliere trasmette al presidente di una commissione di ricorso un parere sull’ammissibilità di un ricorso conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, il presidente della commissione interessata può sospendere l’istruzione del caso e invitare la commissione a pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso o riservare il giudizio sull’ammissibilità del ricorso alla decisione che conclude il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

2.   Nei procedimenti inter partes, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento, la memoria con i motivi del ricorso e le osservazioni di risposta possono essere completate da una replica del ricorrente, presentata entro due mesi a partire dalla notifica delle osservazioni di risposta, e da una controreplica della parte convenuta, presentata entro due mesi a partire dalla notifica della replica.

3.   Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/96 quali modificate dall’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti per i quali il ricorso è stato presentato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1).


7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/12


REGOLAMENTO (CE) N. 2083/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/2003 e (CE) n. 1458/2003, recanti modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di semplificare la gestione dei contingenti di importazione e di permettere il loro trattamento informatico, è necessario prevedere, nel regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari per le carni suine e altri prodotti agricoli (3) e nel regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine (4), un riferimento costituito dal numero d’ordine corrispondente a ciascun contingente.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1458/2003.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1432/94 è modificato come segue:

1)

All’articolo 3, lettera b), la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«b)

la domanda di titolo deve menzionare il numero d’ordine e può riguardare prodotti dei due diversi codici della nomenclatura combinata, originari di un solo paese;»

2)

Gli allegati sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 1458/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 258/2004 della Commissione (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 14).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13).

(4)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

DAZIO DOGANALE FISSATO ALLO 0 %

(in tonnellate)

Numero d’ordine

Codice NC

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

7 000

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1432/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore carni suine

Domanda di titoli di importazione con dazio doganale fissato allo 0 %

Data

Periodo

Stato membro:

 

 

Speditore:

 

 

Responsabile da contattare:

 

 

Telefono:

 

 

Fax:

 

 


Destinatario: DG AGRI/D/2 — Fax (32-2) 298 87 94

Numero d’ordine

Quantitativo richiesto

09.4046

 

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 1432/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore carni suine

Domanda di titoli d’importazione

Data

Periodo

Stato membro

 

 


Numero d’ordine

Codice NC

Richiedente (nome e indirizzo)

Quantitativo (in tonnellate)

09.4046

 

 

 

Totale in tonnellate per prodotto

 

ALLEGATO IV

Comunicazione dei quantitativi effettivamente importati

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo … del regolamento (CE) n. …

Quantitativi di prodotti effettivamente importati: …

Destinatario: DG AGRI/D/2 — Fax (32-2) 298 87 94

Numero d’ordine

Quantitativo effettivamente importato

Paese d’origine

 

 

 

»

ALLEGATO II

«

ALLEGATO I

Numero d’ordine

Gruppo

Codice CN

Descrizione delle merci

Dazi doganali

(euro per tonnellata)

Quantitativo in tonnellate a decorrere dal 1o luglio 2000

09.4038

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati

250

34 000

09.4039

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Filetto fresco, refrigerato o congelato

300

5 000

09.4071

G4

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati o da spalmare, non cotti

747

3 000

1601 00 99

Altri

502

09.4072

G5

1602 41 10

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

784

6 100

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.4073

G6

0203 11 10

0203 21 10

Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate

268

15 000

09.4074

G7

0203 12 11

Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli

389

5 500

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003 — Importazioni GATT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore carni suine

Domanda di titoli d’importazione

Data

Periodo

Stato membro:

 

 

Speditore:

 

 

Responsabile da contattare:

 

 

Telefono :

 

 

Fax:

 

 


Destinatario: DG AGRI/D/2 — Fax (32-2) 298 87 94

Numero d’ordine

Numero del gruppo

Quantitativo richiesto

09.4038

G2

 

09.4039

G3

 

09.4071

G4

 

09.4072

G5

 

09.4073

G6

 

09.4074

G7

 

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003 — Importazioni GATT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore carni suine

Domanda di titoli d’importazione

Data

Periodo

Stato membro

 

 


(in tonnellate)

Numero d’ordine

Numero del gruppo

Codice NC

Richiedente

(nome e indirizzo)

Quantitativo

Paese d’origine

09.4038

G2

 

 

 

 

Totale

 


(in tonnellate)

Numero d’ordine

Numero del gruppo

Codice NC

Richiedente

(nome e indirizzo)

Quantitativo

Paese d’origine

09.4039

G3

 

 

 

 

Totale

 


(in tonnellate)

Numero d’ordine

Numero del gruppo

Codice NC

Richiedente

(nome e indirizzo)

Quantitativo

Paese d’origine

09.4071

G4

 

 

 

 

Totale

 


(in tonnellate)

Numero d’ordine

Numero del gruppo

Codice NC

Richiedente

(nome e indirizzo)

Quantitativo

Paese d’origine

09.4072

G5

 

 

 

 

Totale

 


(in tonnellate)

Numero d’ordine

Numero del gruppo

Codice NC

Richiedente

(nome e indirizzo)

Quantitativo

Paese d’origine

09.4073

G6

 

 

 

 

Totale

 


(in tonnellate)

Numero d’ordine

Numero del gruppo

Codice NC

Richiedente

(nome e indirizzo)

Quantitativo

Paese d’origine

09.4074

G7

 

 

 

 

Totale

 

ALLEGATO IV

Comunicazione dei quantitativi effettivamente importati

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo … del regolamento (CE) n. …

Quantitativi di prodotti effettivamente importati: …

Destinatario: DG AGRI/D/2 — Fax (32-2) 298 87 94

Numero d’ordine

Quantitativo effettivamente importato

Paese d’origine

 

 

 

»

7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/19


REGOLAMENTO (CE) N. 2084/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2837/93 per quanto riguarda il termine di pagamento dell’aiuto per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all’olivicoltura nelle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2837/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all’olivicoltura (2), stabilisce che l’aiuto forfettario all’ettaro per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all’olivicoltura nelle isole minori del Mar Egeo sia versato nel periodo compreso fra il 16 ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

(2)

È possibile che nelle isole del Mar Egeo l’aiuto sia pagato con l’ausilio di un programma informatico che comprende tutta la regione interessata. Detto programma, introdotto come progetto pilota nel 2003, deve essere ora adattato. Pertanto, occorre offrire alla Grecia la possibilità, per il 2004, di procedere al pagamento dell’aiuto forfettario all’ettaro nel periodo compreso fra il 16 ottobre 2004 e il 31 gennaio 2005 anziché in quello dal 16 ottobre al 30 novembre di ogni anno civile.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2837/93, la Grecia è autorizzata, per il 2004, a pagare l’aiuto forfettario all’ettaro per la conservazione degli oliveti, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2019/93, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2004 e il 31 gennaio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 260 del 19.10.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2384/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 124).


7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2085/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2004.

Esso si applica dall'8 al 21 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dall'8 al 21 dicembre 2004

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

13,95

11,08

32,33

14,78


Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

Marocco

Cipro

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza

9,81


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

relativa al regime di aiuti che la Spagna intende concedere a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva

[notificata con il numero C(2004) 1630]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2004/834/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 5 giugno 2001, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione gli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva indicate nella decisione di avviare il procedimento, conformemente al disposto dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Con fax del 28 giugno e del 12 settembre 2001 nonché del 29 gennaio e del 29 aprile 2002, la Commissione ha richiesto informazioni complementari, pervenute con lettere del 27 luglio 2001 e del 17 gennaio, 4 marzo e 12 giugno 2002. Con lettera del 12 giugno 2002, le autorità spagnole hanno affermato che le informazioni fornite erano complete e sufficienti e hanno invitato la Commissione ad adottare quanto prima una decisione in merito alla compatibilità del regime in questione.

(3)

Con lettera del 17 luglio 2002, la Commissione ha informato la Spagna della decisione di avviare sul caso di specie il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per detto regime di aiuti.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sugli aiuti di cui trattasi.

(5)

Con lettera del 24 settembre 2002 la Spagna ha inviato una serie di osservazioni.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità spagnole offrendo loro la possibilità di esprimersi in merito.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(7)

Denominazione, regime: regime di aiuti a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva.

(8)

Stanziamento: per il 2001, 20 milioni di ESP (120 200 EUR).

(9)

Durata: illimitata.

(10)

Beneficiari: quattro organizzazioni di produttori di olio di oliva aventi sede in Estremadura.

(11)

Obiettivo degli aiuti: incentivare dette organizzazioni a gestire gli aiuti alla produzione dell'olio di oliva.

(12)

Possibili ripercussioni degli aiuti: distorsione della concorrenza, a vantaggio di determinate produzioni di olio di oliva e violazione delle disposizioni dell’organizzazione comune di mercato corrispondente.

(13)

Intensità dell’aiuto, spese ammissibili, cumulo: tra 1 500 e 2 000 ESP per ciascuna domanda trattata dall'organizzazione.

(14)

Si descrivono in appresso le motivazioni dell'avvio del procedimento.

(15)

Il progetto di decreto della comunità autonoma notificato prevede la concessione di aiuti a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva che si occupano della gestione e del controllo degli aiuti alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola. Tali aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzione, calcolata in funzione del numero di domande di aiuto trattate. Queste organizzazioni svolgono un’attività amministrativa e non si occupano della commercializzazione dell’olio.

(16)

I beneficiari sono, secondo le autorità spagnole, quattro organizzazioni che raggruppano 11 500 produttori. Dette organizzazioni sono riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3).

(17)

Per le prime 1 200 domande trasmesse l’aiuto è pari a 1 500 ESP (9,02 EUR), importo che può essere aumentato, se il numero delle domande trattate è superiore rispetto all’anno precedente, tra 1 600 ESP (9,62 EUR) e 2 000 ESP (12,02 EUR) per domanda. Per oltre 1 200 domande evase, l'aiuto è di 2 000 ESP (12,02 EUR) per domanda.

(18)

Il finanziamento di tali organizzazioni è disciplinato dal regolamento n. 136/66/CEE, il quale, all'articolo 20 quinquies, sancisce che una percentuale pari allo 0,8 % dell'importo dell'aiuto alla produzione sia versata alle organizzazioni e unioni riconosciute al fine di contribuire alla copertura delle spese derivanti dall’insieme delle loro attività.

(19)

Secondo le autorità spagnole, attualmente in Estremadura le organizzazioni non ricevono integralmente detto 0,8 %, ma solamente una percentuale di circa 0,6 % e ciò per due fattori:

il primo consiste nell’enorme differenza nel pagamento dell'anticipo della suddetta percentuale tra le organizzazioni e le unioni di organizzazioni, in particolare ai sensi del regolamento (CE) n. 674/2001 (4), che stabilisce, per la campagna 2000/2001, gli importi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (5), che disciplina gli aiuti per le campagne dal 1998/99 al 2000/2001; tale differenza è pari a 2 EUR per domanda di aiuto a favore delle unioni; la Spagna è l’unico paese della Comunità in cui le unioni beneficiano di questo vantaggio;

il secondo fattore è costituito dalla successiva ripartizione del saldo dello 0,8 %, in base a un criterio differente, tra il numero di domande evase da ciascuna organizzazione, dando luogo a disparità tra regioni.

(20)

Secondo le autorità spagnole, sebbene le organizzazioni di produttori di olio di oliva siano uno strumento efficace per la gestione degli aiuti alla produzione, in Estremadura gran parte delle domande di aiuto sono presentate dalle singole aziende. Gli aiuti esaminati consentiranno di aumentare il numero di organizzazioni e il numero di soci delle organizzazioni esistenti.

(21)

La durata del regime di aiuti è illimitata e lo stanziamento per il 2001 equivale a 20 milioni di ESP(120 200 EUR).

(22)

Nell’avviare il procedimento, la Commissione ha considerato quanto segue.

(23)

In virtù dell’articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale pari allo 0,8 % dell'importo dell'aiuto alla produzione è versata alle organizzazioni e unioni riconosciute al fine di contribuire alla copertura delle spese derivanti dall’insieme delle loro attività. Inoltre, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (6), gli Stati membri produttori si accertano che le somme destinate alle unioni e alle organizzazioni di produttori siano utilizzate da queste ultime soltanto per il finanziamento delle attività che ad esse competono in virtù della normativa comunitaria, tra cui la presentazione delle domande di aiuto dei rispettivi membri. Ai sensi del medesimo articolo 11, paragrafo 3, se le somme non sono utilizzate, totalmente o in parte, in conformità del paragrafo 2, esse devono essere rimborsate allo Stato membro e sono dedotte dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

(24)

La concessione di un aiuto di Stato alle organizzazioni di produttori, oltre all’aiuto previsto dalla normativa comunitaria, non è ammessa da quest’ultima e potrebbe causare distorsioni del mercato e una discriminazione nei riguardi degli altri produttori comunitari. Le organizzazioni di produttori che si occupano della gestione degli aiuti beneficerebbero, infatti, di due aiuti: un aiuto comunitario e un aiuto di Stato che va a sommarsi al primo aiuto. L’attività di gestione degli aiuti alla produzione può presupporre un vantaggio per i produttori affiliati ad organizzazioni che beneficiano di detti aiuti rispetto a produttori non facenti parte di alcuna organizzazione oppure membri di altre organizzazioni che non ricevono aiuti di Stato. Ciò si verificherebbe, in particolare, nel caso in cui l’importo complessivo degli aiuti percepiti risultasse superiore alle spese derivanti dalla gestione degli aiuti e l'eccedenza fosse destinata ai produttori o ad attività a favore dei produttori. Inoltre, diversamente dai produttori membri di organizzazioni che beneficiano di aiuti di Stato, i produttori o le organizzazioni che non beneficiano di tali aiuti potrebbero vedersi costretti a sostenere le spese di gestione relative alle domande di aiuto.

(25)

Considerando che, con lettera del 12 giugno 2002, le autorità spagnole hanno affermato che le informazioni fornite erano complete e sufficienti e hanno invitato la Commissione ad adottare quanto prima una decisione in merito alla compatibilità del regime in questione, la Commissione ha dovuto decidere in base alle informazioni disponibili.

(26)

La Commissione ha considerato, pertanto, che gli aiuti previsti sembravano costituire aiuti di Stato intesi a migliorare la situazione finanziaria delle organizzazioni di produttori di olio di oliva senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore [punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7)]. Di conseguenza, in questa fase, detti aiuti sono stati considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Questo genere di aiuti non hanno alcun effetto duraturo sullo sviluppo del settore e il loro effetto immediato cessa al termine della misura stessa [cfr. sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93 — Siemens S.A. contro la Commissione (8)]. Questi aiuti contribuiscono direttamente a migliorare le possibilità di produzione e di commercializzazione dei prodotti da parte degli operatori interessati rispetto a coloro che non beneficiano di aiuti analoghi (all’interno dello stesso paese o in altri Stati membri).

(27)

Si è ritenuto altresì che tali aiuti a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva si riferissero a un prodotto, l’olio di oliva, che rientra in un’organizzazione comune di mercato, istituita dal regolamento n. 136/66/CEE, di competenza esclusiva della Comunità e nel cui funzionamento la capacità di intervento degli Stati membri è limitata. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee [cfr., tra l’altro, la sentenza del 26 giugno 1979 nella causa 177/78 — Pigs and Bacon contro Mc Carren (9)], le organizzazioni comuni di mercato devono considerarsi sistemi completi ed esaustivi che escludono la facoltà degli Stati membri di adottare qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l’efficacia. Pertanto, in questa fase, tali aiuti erano da considerarsi una violazione delle organizzazioni comuni di mercato e quindi della normativa comunitaria.

(28)

Di conseguenza, nella fase di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che gli aiuti esaminati non sembravano poter rientrare in nessuna delle eccezioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e ha deciso di avviare al riguardo il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, invitando la Spagna a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

III.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(29)

Con lettera del 24 settembre 2002, la Spagna ha sostenuto quanto segue.

(30)

Gli aiuti in questione erano basati sui regolamenti n. 136/66/CEE, (CE) n. 2366/1998 e (CE) n. 674/2001 relativi all’organizzazione comune di mercato, risultando, pertanto, compatibili con gli articoli 87 e 88 del trattato.

(31)

Il progetto di decreto non era stato pubblicato e quindi non era stato ultimato.

IV.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(32)

L’organizzazione dei produttori di olio di oliva dell’Estremadura (Opracolex) ha formulato osservazioni nell’ambito del procedimento.

(33)

I beneficiari di detti aiuti sono quattro organizzazioni che raggruppano, secondo l’Opracolex, 11 500 produttori. Dette organizzazioni svolgono un’attività di carattere amministrativo, che consiste nella gestione e nel controllo degli aiuti alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

(34)

L’Opracolex ritiene che gli aiuti non rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché in virtù del succitato articolo i beneficiari devono essere imprese nel senso di entità che esercitano un’attività economica, ne risultano escluse le misure riguardanti altri tipi di beneficiari. L’attività, svolta dall’Opracolex, di gestione dei compiti di controllo necessari per la concessione degli aiuti alla produzione previsti dalla normativa comunitaria non ha scopo di lucro, né tra i fini di tale organizzazione rientra l’esercizio di una qualsiasi attività economica. Pertanto, non potendo essere classificata come attività imprenditoriale, essa è da ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell’articolo 87 del trattato.

(35)

Le attività realizzate dall’Opracolex non falsano la concorrenza né incidono sugli scambi commerciali. Dato che si tratta di attività prive di ripercussioni sul mercato, non può ritenersi che l’aiuto in questione possa prevedibilmente influire sugli scambi tra Stati membri.

(36)

Gli aiuti sono destinati integralmente alle attività amministrative svolte dall'organizzazione, senza la possibilità di assegnarne un’eventuale rimanenza alla produzione. Essi presuppongono un beneficio concepito per compensare gli svantaggi esistenti in Estremadura, quali il basso livello delle infrastrutture della zona, il livello di istruzione e di formazione dei lavoratori, ecc. Si tratta, perciò, di un aiuto a favore di una regione particolarmente svantaggiata.

(37)

Risulta assolutamente improbabile che l’importo complessivo degli aiuti percepiti superi le spese di gestione degli aiuti. L’Opracolex ha fornito copia della sintesi annuale delle entrate e delle uscite per gli esercizi 1999, 2000 e 2001. Se ne evince che le spese superano le entrate, che l’organizzazione dipende fondamentalmente da prestiti e che gli aiuti non produrrebbero in alcun caso un’eccedenza suddivisibile tra i produttori membri dell’Opracolex. La differenza tra le entrate e le spese è a carico dei membri, che versano un contributo annuale, e ciò implica una diminuzione delle entrate per questi ultimi.

(in EUR)

 

Saldo 1999

Saldo 2000

Saldo 2001

Aiuto trattenuto sul totale dell’aiuto alla produzione (10)

15 090,58

59 606,87

0

Spese di gestione e funzionamento dell’organizzazione

136 819,32

193 868,87

172 423,29

Prestiti utilizzati

58 977,47

63 733,58

115 765,80

(38)

Inoltre, qualora siano ritenuti come rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, secondo l’Opracolex, tali aiuti potrebbero comunque beneficiare della deroga di cui al medesimo articolo, paragrafo 3, lettera a), in quanto aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni con un tenore di vita anormalmente basso.

(39)

In tal senso, l’Estremadura è considerata una regione che rientra nella deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (11). L’aiuto contribuisce allo sviluppo dell’Estremadura per i seguenti motivi:

consente di migliorare il controllo delle pratiche necessarie per ottenere gli aiuti; sebbene non costituisca un aiuto alla produzione, contribuisce a migliorare la situazione dei produttori di olio di oliva di una regione particolarmente svantaggiata, permettendo a questi ultimi di avvalersi di una collaborazione in un aspetto importante per le sue attività, quale la gestione degli aiuti,

l’Opracolex beneficerebbe di un aiuto economico che le consentirebbe di sostenere per lo meno parte delle spese di funzionamento; senza tale aiuto, l’organizzazione non potrebbe sussistere, privando così i membri della gestione degli aiuti che offre loro attualmente,

riguardo all’Opracolex, l’aiuto avrebbe effetti duraturi relativamente alla situazione dei membri, dato che consentirebbe la sopravvivenza dell’Opracolex, permettendo così ai produttori di olio di oliva di continuare a ricorrere ai servizi di questa associazione.

V.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(40)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(41)

Gli articoli 87 e 88 del trattato sono applicabili a tutti i prodotti agricoli del relativo allegato I soggetti ad una organizzazione comune di mercato. L’olio di oliva è un prodotto soggetto a una organizzazione comune di mercato. Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano, pertanto, all’olio di oliva.

(42)

I beneficiari di questo regime di aiuti sono organizzazioni di produttori riconosciute in virtù del regolamento n. 136/66/CEE. In ossequio all’articolo 20 quater, paragrafo 1, del suddetto regolamento, tali organizzazioni devono:

«a)

essere composte di olivicoltori singoli e/o di organizzazioni di produzione e di valorizzazione delle olive e dell'olio di oliva composte esclusivamente di olivicoltori;

b)

essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio di oliva dei propri soci;

c)

qualora non facciano parte di una unione riconosciuta:

essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori soci,

essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota;

d)

qualora facciano parte di un'unione, essere abilitate a sottoporre all'unione, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, una distinta della produzione di ciascun socio;

e)

avere un numero minimo di soci o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio della regione nella quale sono costituite;

f)

escludere, per il complesso della loro attività, qualsiasi discriminazione tra i produttori atti a diventare soci, basata segnatamente sulla nazionalità o sul luogo del loro stabilimento;

g)

prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'organizzazione che lo desiderino possano recedere […]».

(43)

Le attività svolte dalle organizzazioni beneficiarie di tali aiuti sono descritte dettagliatamente all’articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE. Esse consistono in un compito amministrativo di gestione e di controllo degli aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva e possono essere esercitate esclusivamente dalle organizzazioni di produttori riconosciute da ciascuno Stato membro. Per questo motivo, sarebbe impossibile che tali attività, comprendenti il controllo dei produttori, fossero effettuate da altri enti o da organizzazioni di produttori di un altro Stato membro.

(44)

Le organizzazioni beneficiarie di tali aiuti presentano una domanda di aiuto alla produzione a favore degli olivicoltori soci e ne controllano la produzione di olive e di olio di oliva. Queste organizzazioni svolgono le rispettive attività a favore dei produttori di olio di oliva.

(45)

Unitamente alle sue osservazioni, l’Opracolex ha fornito copia della sintesi annuale delle entrate e delle uscite dell’organizzazione per gli esercizi 1999, 2000 e 2001. Da tali informazioni emerge che le spese superano le entrate, che l’organizzazione dipende fondamentalmente da prestiti e che gli aiuti non generano un’eccedenza. La differenza tra le entrate e le uscite è a carico dei soci, che versano un contributo annuale. Di conseguenza, gli aiuti consentirebbero di ridurre, o persino di evitare, il contributo dei soci all’organizzazione beneficiaria degli aiuti.

(46)

Per tale motivo, gli effettivi beneficiari degli aiuti sarebbero i produttori, i quali dovrebbero versare un contributo annuale inferiore. Il finanziamento, da parte dello Stato, di servizi che riducono i normali costi di funzionamento degli agricoltori costituisce un aiuto a favore degli agricoltori [cfr. sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2003 nella causa C-126/01 — Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie contro GEMO SA (12)].

(47)

Gli aiuti in questione conferiscono ai beneficiari il vantaggio di ridurre gli oneri che gravano solitamente sul loro bilancio. Sono concessi dallo Stato o grazie a risorse statali e sono specifici o selettivi in quanto favoriscono determinate imprese o produzioni, nella fattispecie gli olivicoltori.

(48)

Alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione considera che gli esigui importi di aiuto concessi nel settore agrario non soddisfano i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se concorrono determinate circostanze, ossia quando l'importo dell'aiuto ricevuto dai singoli produttori è limitato e l'importo complessivo dell'aiuto concesso al settore agricolo non supera una piccola percentuale del valore della produzione.

(49)

In generale, la produzione agricola della Comunità è caratterizzata dal fatto che un prodotto è ottenuto da un gran numero di piccoli produttori, che producono in larga misura beni intercambiabili nell’ambito di organizzazioni comuni di mercato. Per questo motivo, l’impatto dei piccoli importi di aiuto concessi a singoli produttori nell’arco di un determinato periodo dovrebbe variare in funzione del valore della produzione agricola del settore nel medesimo periodo di tempo.

(50)

Gli aiuti non superiori a un massimale di 3 000 EUR per beneficiario per triennio, ove l'importo complessivo di tali aiuti concessi a tutte le imprese per triennio sia inferiore a un massimale di circa 0,3 % della produzione agricola del 2001 (per la Spagna, 106 755 000 EUR), non incidono sugli scambi tra Stati membri né falsano o minacciano di falsare la concorrenza e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(51)

Tale conclusione non sarebbe applicabile agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti commercializzati, agli aiuti a favore delle attività correlate all’esportazione, in particolare agli aiuti direttamente vincolati ai quantitativi esportati, agli aiuti all’insediamento e al funzionamento di una rete di distribuzione o agli aiuti per altre spese correnti connesse all’attività di esportazione né agli aiuti che incentivano l'uso di prodotti nazionali a scapito di quelli importati.

(52)

La dotazione annuale prevista per il presente regime di aiuti è di 120 000 EUR. Poiché il numero di produttori che beneficerebbero di questo regime è di 11 500, l’importo per beneficiario è pari a 10,4 EUR.

Conclusione

(53)

In considerazione dell’esiguità dell’aiuto per beneficiario e del metodo di concessione dell’aiuto, la Commissione ritiene che tali aiuti non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

VI.   CONCLUSIONI

(54)

Gli aiuti in questione non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato che la Spagna intende concedere a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva di cui al progetto di decreto notificato non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Si autorizza pertanto l’attuazione del suddetto regime di aiuti.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 222 del 18.9.2002, pag. 18.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 91 del 31.3.2001, pag. 44.

(5)  GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 6).

(6)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(8)  Racc. 1995, pag. II-1675.

(9)  Racc. 1979, pag. 2161.

(10)  Conforme al disposto dell’articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE.

(11)  Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (aiuto di Stato N 773/99, SG 2000 D/103727.cor).

(12)  In via di pubblicazione.


7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2004) 4544]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/835/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 2 e 3,

Considerando lo siguiente:

(1)

Le decisioni 92/139/CEE (2), 92/140/CEE (3), 92/141/CEE (4), 92/281/CEE (5), 92/282/CEE (6), 92/283/CEE (7), 92/342/CEE (8), 92/344/CEE (9), 92/345/CEE (10), 92/379/CEE (11), 92/480/CEE (12), 94/964/CE (13) e 95/141/CE (14) della Commissione approvano i piani di riconoscimento degli stabilimenti presentati da Danimarca, Irlanda, Francia, Regno Unito, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Grecia, Spagna, Belgio, Italia, Finlandia e Svezia per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

(2)

In vista degli sviluppi della situazione nel settore del pollame, la Commissione ha chiesto ai suddetti Stati membri e all’Austria di presentarle i loro nuovi piani con i dovuti aggiornamenti.

(3)

La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

(4)

Detti piani soddisfano i criteri stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e, se attuati correttamente, permettono di conseguire gli obiettivi previsti.

(5)

Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, occorre approvare con la presente decisione i piani modificati presentati dai primi Stati membri e quelli presentati dagli Stati di nuova adesione e dall’Austria.

(6)

Le decisioni 92/139/CEE, 92/140/CEE, 92/141/CEE, 92/281/CEE, 92/282/CEE, 92/283/CEE, 92/342/CEE, 92/344/CEE, 92/345/CEE, 92/379/CEE, 92/480/CEE, 94/964/CE e 95/141/CE vanno pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani e i piani modificati per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, presentati dagli Stati membri figuranti in allegato, sono approvati.

Articolo 2

Le decisioni 92/139/CEE, 92/140/CEE, 92/141/CEE, 92/281/CEE, 92/282/CEE, 92/283/CEE, 92/342/CEE, 92/344/CEE, 92/345/CEE, 92/379/CEE, 92/480/CEE, 94/964/CE e 95/141/CE sono abrogate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 58 del 3.3.1992, pag. 27.

(3)  GU L 58 del 3.3.1992, pag. 28.

(4)  GU L 58 del 3.3.1992, pag. 29.

(5)  GU L 150 del 2.6.1992, pag. 23.

(6)  GU L 150 del 2.6.1992, pag. 24.

(7)  GU L 150 del 2.6.1992, pag. 25.

(8)  GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 39.

(9)  GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 41.

(10)  GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 42.

(11)  GU L 198 del 17.7.1992, pag. 53.

(12)  GU L 284 del 29.9.1992, pag. 27.

(13)  GU L 371 del 31.12.1994, pag. 30.

(14)  GU L 92 del 25.4.1995, pag. 25.


ALLEGATO

Elenco degli Stati membri di cui all'articolo 1

Codice

Paese

AT

Austria

BE

Belgio

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

EL

Grecia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

UK

Regno Unito


7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

recante modifica e rettifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure di emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

[notificata con il numero C(2004) 4602]

(2004/836/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2004/4/CE della Commissione (2), i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto non possono essere introdotti nel territorio della Comunità. Tuttavia per la campagna di importazione 2003/2004 è consentita l'introduzione nel territorio della Comunità di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» e a determinate condizioni.

(2)

Durante la campagna di importazione 2003/2004, in seguito ad alcune intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, l'Egitto ha deciso di vietare tutte le esportazioni di patate egiziane nella Comunità a partire dal 9 aprile 2004.

(3)

La situazione è stata nuovamente analizzata. L'Egitto ha informato la Commissione sulle severe misure prese nei confronti dei produttori, ispettori, esportatori e centri di imballaggio che violano le istruzioni egiziane relative alle esportazioni di patate destinate alla Comunità. Ulteriori misure sono state prese per quanto riguarda l'identificazione delle zone indenni da organismi nocivi, la riduzione del periodo di validità del certificato fitosanitario da 15 a 7 giorni, l'aumento del numero delle ispezioni, le norme più severe per quanto riguarda l'etichettatura dei contenitori e le ditte che desiderano esportare patate verso la Comunità.

(4)

Sulla base delle informazioni fornite dall'Egitto, la Commissione ritiene che non ci siano rischi di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith con l'introduzione nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L., da zone egiziane indenni da organismi nocivi, sempre che siano rispettate le specifiche condizioni. L'introduzione nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L., originari dell'Egitto, è permessa per la campagna di importazione 2004/2005.

(5)

Inoltre è necessario correggere alcuni errori nel testo.

(6)

La decisione 2004/4/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(7)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;

b)

al paragrafo 2, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;

2)

all'articolo 3, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;

3)

all'articolo 4, il «30 agosto 2004» è sostituito da «30 agosto 2005»;

4)

all'articolo 7, il «30 settembre 2004» è sostituito da «30 settembre 2005»;

5)

l'allegato è modificato come segue:

a)

al punto 1, lettera a), le parole «secondo quanto disposto dalla Commissione» sono eliminate;

b)

al punto 1, lettera b), punto iii), «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;

c)

al punto 1, lettera b), punto iii), secondo trattino, il «1o gennaio 2004» è sostituito da «1o gennaio 2005»;

d)

il punto 1, lettera b), punto x), è sostituito da:

«x)

chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione e del numero del lotto corrispondente;»;

e)

al punto 1, lettera b), punto xii), il «1o gennaio 2004» è sostituito da «1o gennaio 2005»;

f)

al punto 5, secondo paragrafo, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9).

(2)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/32


DECISIONE 2004/837/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2004

concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Un importo di 17 410 000 EUR per i costi operativi di gestione dell'EUPM nel 2005 è finanziato in comune attingendo al bilancio generale dell'Unione europea.

2.   La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea specificate al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano in materia di bilancio, salvo che l'eventuale prefinanziamento non rimane di proprietà della Comunità.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HOOGERVORST


(1)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2003/188/PESC (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 9).


Rettifiche

7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/33


Rettifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343 del 31 dicembre 2003 )

A pagina 77, nell’allegato IV:

1)

allegato 37, titolo I, lettera B, colonna «G», casella n. 2 del formulario:

anziché

:

«A»,

leggi

:

«B»;

2)

allegato 38, titolo II:

casella n. 1, prima e terza suddivisione:

cancellare i due punti dopo i codici;

casella n. 14, lettera a):

cancellare la parentesi dopo i codici;

casella n. 20, terza suddivisione:

cancellare i due punti dopo i codici;

casella n. 24:

cancellare il punto dopo i codici;

casella n. 37, codici 07, 45 e 49:

l'ultimo paragrafo, trattandosi di un secondo esempio, deve essere allineato come il primo;

casella n. 37, esempio del codice 31:

anziché

:

«… esportate.»,

leggi

:

«… riesportate.»;

casella n. 47, «Ultima colonna: modo di pagamento»:

cancellare i due punti dopo i codici.


  翻译: