ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 389

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
30 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89, il regolamento (CE) n. 1267/1999, il regolamento (CE) n. 1268/1999 e il regolamento (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2258/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

5

 

*

Regolamento (CE) n. 2259/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

13

 

*

Regolamento (CE) n. 2260/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2005

15

 

*

Regolamento (CE) n. 2261/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa, per la campagna 2005, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

19

 

*

Regolamento (CE) n. 2262/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2005

21

 

*

Regolamento (CE) n. 2263/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2005

22

 

 

Regolamento (CE) n. 2264/2004 della Commissione, del 29 dicembre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 gennaio 2005

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/917/CE:Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

25

 

*

2004/918/CE:Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria

27

 

*

2004/919/CE:Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere

28

 

 

Commissione

 

*

2004/920/CE:Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2004, relativa alla deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’arcipelago delle Azzorre [notificata con il numero C(2004) 4880]

31

 

*

2004/921/CE:Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativa al finanziamento da parte della Comunità di un’indagine Eurobarometro sull’atteggiamento dei consumatori nei riguardi del benessere degli animali d’allevamento

33

 

*

2004/922/CE:Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica le decisioni 2003/746/CE e 2003/848/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2004 [notificata con il numero C(2004) 5396]

34

 

*

2004/923/CE:Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica le decisioni 2003/743/CE e 2003/849/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2004 [notificata con il numero C(2004) 5397]  ( 1 )

37

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2004/924/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS

41

Accordo tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2257/2004 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89, il regolamento (CE) n. 1267/1999, il regolamento (CE) n. 1268/1999 e il regolamento (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo aver deciso che la Croazia è un paese candidato all'adesione, il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha chiesto alla Commissione di elaborare una strategia di preadesione per questo paese, comprensiva del necessario strumento finanziario.

(2)

Per fornire un'assistenza preadesione alla Croazia, occorre includerla fra i beneficiari del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (Phare) (1), del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) (2) e del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (SAPARD) (3).

(3)

Nel titolo III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato il 29 ottobre 2001, si chiede alla Croazia di promuovere attivamente la cooperazione regionale nei Balcani occidentali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (4) (CARDS), rivolge particolare attenzione alla dimensione regionale dell'assistenza comunitaria ai Balcani occidentali onde promuovere la cooperazione regionale. La Croazia dovrebbe continuare a poter beneficiare dei progetti e programmi a dimensione regionale.

(5)

La decisione 2004/648/CE (5) sancisce i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Croazia.

(6)

Il memorandum d’intesa sulla rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale dovrebbe agevolare la selezione delle misure prioritarie per lo sviluppo di una rete di trasporto paneuropea durante il periodo preadesione.

(7)

L’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) impone di adeguare i regolamenti pertinenti per allineare la terminologia e le prassi correnti con questo regolamento.

(8)

Sebbene i nuovi Stati membri non siano menzionati nel regolamento suddetto, l’articolo 33 dell’atto di adesione prevede che i regolamenti (CE) n. 3906/89 e (CE) n. 1267/1999 del 2003 siano applicati a questi Stati durante un periodo transitorio.

(9)

I regolamenti (CE) n. 1419/2004 (7) e (CE) n. 447/2004 (8) adottati dalla Commissione sono la base giuridica per il finanziamento delle misure SAPARD a titolo di impegni che al momento dell’adesione non era ancora giunti a termine. Le decisioni della Commissione che dovessero ancora rivelarsi necessarie prima del completamento di tali impegni, e che non possono basarsi sui due regolamenti suddetti, possono comunque basarsi sul regolamento (CE) n. 1268/1999, così com’era in vigore prima di essere modificato dal presente regolamento.

(10)

Occorre modificare opportunamente i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) 3906/89 del Consiglio è modificato come segue:

1)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i paesi candidati che hanno concluso partenariati per l'adesione con l'Unione europea, i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (9), che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e dal regolamento (10) (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, purché sussistano le condizioni cui è subordinato il finanziamento delle misure a norma di questi due regolamenti. PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   L’assistenza può coprire anche la partecipazione dei paesi beneficiari, nel quadro del presente regolamento, alla cooperazione regionale, transfrontaliera e, se del caso, transnazionale e interregionale tra di essi e con gli Stati membri dell’UE.

5.   All’occorrenza, gli aiuti possono finanziare altresì la partecipazione del paese beneficiario a programmi regionali attuati nel quadro di altri strumenti giuridici.»

2)

All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11), decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.»

3)

L'elenco dell’allegato è sostituito dall’elenco seguente:

 

«Bulgaria

 

Croatia

 

Romania».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

1)

All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito lo strumento per le politiche strutturali preadesione, in appresso denominato «ISPA».

L’assistenza fornita da ISPA contribuisce ai preparativi per l'adesione all'Unione europea di Bulgaria, Croazia e Romania, in appresso denominate «paesi beneficiari», per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente e trasporti, nel quadro della coesione socioeconomica, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.».

2)

Alla fine dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga a quanto precede, l’assistenza comunitaria alla Croazia verrà erogata nel periodo 2005-2006.».

3)

Alla fine dell’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga alle prime due frasi del presente articolo, le assegnazioni a favore della Croazia per il 2005 e il 2006 nel quadro del presente strumento sono stabilite dalla Commissione in base ad una valutazione della capacità amministrativa di assorbimento del paese beneficiario e della sua necessità di investimenti in prospettiva dell’adesione».

4)

All’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), vengono depennate le parole «dal 1o gennaio 2000 e comunque non oltre il 1o gennaio 2002».

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1268/99 è modificato come segue:

1)

All’articolo 1 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce il quadro del sostegno comunitario per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibili nel corso del periodo precedente l'adesione, destinato a Bulgaria, Croazia e Romania. Il regolamento rimane inoltre applicabile per il completamento di tutti i programmi avviati nel suo ambito nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Slovacchia e in Slovenia prima che questi paesi diventassero Stati membri dell’Unione europea.»

.

2)

Alla fine dell’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, il piano per la Croazia coprirà, alle condizioni ivi stipulate, un periodo non superiore a due anni a decorrere dal 2005.»

3)

Alla fine dell’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Nel caso della Croazia, tuttavia, non si procederà all'esame intermedio delle misure previste dal programma.».

4)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è concessa per il periodo 2000-2006, ad eccezione di quella a favore della Croazia che viene concessa per il periodo 2005-2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.».

b)

Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Lo stanziamento finanziario annuale per la Croazia, tuttavia, viene stabilito separatamente.».

5)

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

La Commissione assegna le risorse disponibili ai paesi candidati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Entro tre mesi dalla decisione di autorizzare un determinato paese ad usufruire dell’assistenza prevista dal presente regolamento, la Commissione comunica al paese candidato la sua decisione in merito alla ripartizione finanziaria indicativa per le prospettive finanziarie in corso.».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2666/2000 è modificato come segue:

1)

Alla fine del paragrafo 1 dell’articolo 1 viene aggiunta la frase seguente:

«Dal 2005 in poi, la Croazia potrà beneficiare solo dei progetti e programmi a dimensione regionale, come quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Fatta salva la frase precedente, la Croazia continuerà a beneficiare dei progetti e programmi di cui alla decisione 1999/311/CE del Consiglio.».

2)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12).».

b)

È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1605/2002, decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.».

Articolo 5

Per l’applicazione degli strumenti preadesione e del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (13), i riferimenti al partenariato per l’adesione (14) e all’accordo europeo vanno intesi, nel caso della Croazia, come riferimenti al partenariato europeo (15) e all’accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. VAN GEEL


(1)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.

(4)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

(5)  GU L 297 del 22.9.2004, pagg. 19-28.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 258 del 5.8.2004, pag. 11.

(8)  GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 64.

(9)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(10)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(13)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(14)  GU L 85 del 20.3.1998 pag. 1.

(15)  GU L 86 del 23.3.2004, pag. 1.


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/5


REGOLAMENTO (CE) N. 2258/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.

(2)

Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2005 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento del Consiglio (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione applicabili per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, per la campagna di pesca 2005, dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano all'allegato I.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2005 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2005 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.01.2000, pag. 22.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (1)

Coefficiente di conversione

Eviscerato, con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardine della specie Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Spinaroli Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Gattucci Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sebasti Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Merluzzi carbonari Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefini Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlani Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molve Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Sgombri della specie Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Specie

Dimensioni (2)

Coefficiente di conversione

Eviscerato, con testa (2)

Pesci interi (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Acciughe Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Passere di mare Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Naselli della specie Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Rombo giallo Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limande Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Passere artiche Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seppie Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Specie

Dimensioni (3)

Coefficiente di conversione

 

Intero o eviscerato, con testa (3)

Prive della testa (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Rana pescatrice Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Tutte presentazioni

 

Extra, A (3)

Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Gamberelli Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Intero (3)

 

Granchi porri Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Intero (3)

Coda (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Scampi Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Eviscerato, con testa (3)

Pesci interi (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Sogliole Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

(2)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(3)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (1)

Prezzi di ritiro (in EUR/t)

Eviscerato, con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie Clupea harengus

1

0

122

2

0

187

3

0

177

4a

0

112

4b

0

112

4c

0

234

5

0

208

6

0

104

7a

0

104

7b

0

94

8

0

78

Sardine della specie Sardina pilchardus

1

0

299

2

0

376

3

0

423

4

0

276

Spinaroli Squalus acanthias

1

661

661

2

562

562

3

308

308

Gattucci Scyliorhinus spp.

1

486

455

2

486

425

3

334

273

Sebasti Sebastes spp.

1

0

934

2

0

934

3

0

784

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

1

1 163

840

2

1 163

840

3

1 098

646

4

872

485

5

614

355

Merluzzi carbonari Pollachius virens

1

541

421

2

541

421

3

533

413

4

458

225

Eglefini Melanogrammus aeglefinus

1

708

550

2

708

550

3

609

423

4

511

354

Merlani Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Molve Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Sgombri della specie Scomber scombrus

1

0

226

2

0

223

3

0

217

Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus

1

0

233

2

0

233

3

0

191

4

0

142

Acciughe Engraulis spp.

1

0

864

2

0

914

3

0

762

4

0

318

Passere di mare

Pleuronectes platessa

— dal 1o gennaio al 30 aprile 2005

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

— dal 1o maggio al 31 Dicembre 2005

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Naselli della specie Merluccius merluccius

1

3 358

2 649

2

2 537

1 977

3

2 537

1 940

4

2 089

1 604

5

1 940

1 530

Rombo giallo Lepidorhombus spp.

1

1 669

1 571

2

1 472

1 374

3

1 325

1 202

4

834

712

Limande Limanda limanda

1

623

509

2

474

368

Passere artiche Platichthys flesus

1

350

307

2

265

223

Tonni bianchi o allunga Thunnus alalunga

1

2 264

1 816

2

2 264

1 726

Seppie Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Intero o eviscerato, con testa

Prive della testa (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Rana pescatrice Lophius spp.

1

1 740

4 519

2

2 225

4 226

3

2 225

3 991

4

1 854

3 521

5

1 027

2 524

 

 

Tutte presentazioni

Extra, A (1)

Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon

1

1 425

2

652

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Gamberelli Pandalus borealis

1

4 863

1 092

2

1 705


Specie

Dimensioni (1)

Prezzi di vendita (in EUR/t)

 

Intero (1)

 

Granchi porri Cancer pagurus

1

1 253

 

 

2

940

 

 

 

 

Intero (1)

Coda (1)

E' (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Scampi Nephrops norvegicus

1

4 613

4 613

3 449

2

4 613

3 165

2 895

3

4 130

3 165

2 129

4

2 682

2 199

1 746

 

 

Eviscerato, con testa (1)

Pesci interi (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sogliole Solea spp.

1

4 960

3 836

 

2

4 960

3 836

 

3

4 695

3 571

 

4

3 836

2 777

 

5

3 307

2 182

 


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000


ALLEGATO III

Specie

Zona di sbarco

Coefficiente

Dimensioni (1)

Prezzi di ritiro (in EUR/t)

Pesci eviscerati con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie Clupea harengus

Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Le regione costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover

Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate a ovest e a nord di tali regioni

Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Sgombri della specie Scomber scombrus

Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda

0,96

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito

0,95

1

0

215

2

0

212

3

0

206

Naselli della specie Merluccius merluccius

Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate a ovest e a nord di tali regioni

0,75

1

2 518

1 987

2

1 903

1 483

3

1 903

1 455

4

1 567

1 203

5

1 455

1 147

Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga

Isole delle Azzorre e Madera

0,48

1

1 086

872

2

1 086

829

Sardine della specie Sardina pilchardus

Isole Canarie

0,48

1

0

144

2

0

180

3

0

203

4

0

132

Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito

0,74

1

0

222

2

0

278

3

0

313

4

0

204

Le regioni costiere atlantiche del Portogallo

0,93

2

0

349

0,81

3

0

342


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/13


REGOLAMENTO (CE) N. 2259/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.

(2)

I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2005 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento del Consiglio (2).

(3)

I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4)

Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2005, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Specie

Presentazione

Coefficiente di adeguamento

Livello d'intervento

Prezzo di vendita

(in EUR/t)

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

interi o eviscerati, con o senza testa

1,0

0,85

1 663

Naselli (Merluccius spp.)

interi o eviscerati, con o senza testa

1,0

0,85

1 053

filetti individuali

 

 

 

spellati

1,0

0,85

1 274

non spellati

1,1

0,85

1 402

Orate (Dendex dentex e Pagellus spp.)

intere o eviscerate, con o senza testa

1,0

0,85

1 362

Pesce spada (Xiphias gladius)

intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

3 416

Gamberetti Penaeidae

congelati

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 396

b)

Altri Penaeidae

 

1,0

0,85

6 852

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

congelate

1,0

0,85

1 654

Calamari (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

interi, non puliti

1,00

0,85

993

puliti

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

interi, non puliti

2,50

0,85

2 482

puliti

2,90

0,85

2 879

Polpi e piovre (Octopus spp.)

congelati

1,00

0,85

1 819

Totani (Illex argentinus)

interi, non puliti

1,00

0,80

689

eviscerati e decapitati

1,70

0,80

1 171

Forme di presentazione commerciale:

:

interi, non puliti

:

pesci che non hanno subito alcun trattamento

:

puliti

:

prodotti almeno eviscerati

:

eviscerati e decapitati

:

corpo di calamaro privo di viscere e capo.


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/15


REGOLAMENTO (CE) N. 2260/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2)

Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(3)

I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2005, dal regolamento (CE) n. 2258/2004 della Commissione (2).

(4)

Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5)

Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2005, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca come stabilito in conformità dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO (1)

1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (2)

Prezzi di riferimento (in EUR/t)

Pesce eviscerato con testa (2)

Pesce intero (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Aringhe della specie Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

122

2

F012

187

3

F013

177

4a

F016

112

4b

F017

112

4c

F018

234

5

F015

208

6

F019

104

7a

F025

104

7b

F026

94

8

F027

78

Scorfani o sebasti (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33

1

 

F067

934

2

F068

934

3

F069

784

Merluzzi della specie Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 163

F083

840

2

F074

1 163

F084

840

3

F075

1 098

F085

646

4

F076

872

F086

485

5

F077

614

F087

355

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Gamberelli boreali (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 863

F321

1 092

2

F318

1 705

2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Codice aggiuntivo TARIC

Presentazione

Prezzo di riferimento (in EUR/t)

1.   

Scorfani o sebasti

 

 

Interi :

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

con o senza testa

932

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

Filetti:

 

F412

con lische («standard»)

1 915

F413

senza lische

2 096

F414

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 240

2.   

Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac e Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

Interi, con o senza testa

1 084

ex 0304 20 29

 

Filetti:

 

F417

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

2 428

F418

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 691

F419

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 602

F420

filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

3 003

F421

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 932

ex 0304 90 38

F422

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

1 392

3.   

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

Filetti :

 

F424

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

1 488

F425

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 639

F426

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

1 476

F427

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

1 681

F428

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

1 751

ex 0304 90 38

F429

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

967

4.   

Eglefino

ex 0304 20 33

 

Filetti:

 

F431

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

2 264

F432

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 659

F433

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 512

F434

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 738

F435

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 960

5.   

Merluzzo dell'Alasca

 

 

Filetti:

 

ex 0304 20 85

F441

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)

1 147

F442

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 298

6.   

Aringhe

 

 

Filetti doppi di aringa

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

505

F450

di peso superiore a 80 g al pezzo

455


(1)  Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

(2)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/19


REGOLAMENTO (CE) N. 2261/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, per la campagna 2005, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

(2)

Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

(3)

L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

(4)

L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004, gli importi dell'aiuto al riporto, di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000, e quelli dell'aiuto forfettario, di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

(3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


ALLEGATO

1.   Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

1

2

I.   

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati

Sardine della specie Sardina pilchardus

330

Altre specie

270

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

350

III.

Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati

260

IV.

Marinatura e magazzinaggio

240

2.   Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

1

2

3

I.

Congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

300

Code di scampi

(Nephrops norvegicus)

225

II.

Decapitazione, congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

280

III.

Cottura, congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

300

Granchi

(Cancer pagurus)

225

IV.

Pastorizzazione e magazzinaggio

Granchi

(Cancer pagurus)

360

V.

Conservazione in vivaio o in gabbia

Granchi

(Cancer pagurus)

210

3.   Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

I.

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati

270

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

350


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/21


REGOLAMENTO (CE) N. 2262/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2)

Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2005 l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato nel seguente modo:

primo mese:

200 EUR per tonnellata,

secondo mese:

0 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/22


REGOLAMENTO (CE) N. 2263/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2), ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), sono previste modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L’organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

(4)

È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori e utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2005 come indicato in allegato.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

(3)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.


ALLEGATO

Valori forfettari

Destinazione dei prodotti ritirati

in EUR/t

1)   

Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):

a)   

per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

Danimarca, Svezia

70

Regno Unito

50

altri Stati membri

17

Francia

1

b)   

per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli (Pandalus borealis):

Danimarca, Svezia

0

altri Stati membri

10

c)   

per gli altri prodotti:

Danimarca

40

Svezia, Portogallo, Irlanda

17

Regno Unito

28

altri Stati membri

1

2)   

Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):

a)   

per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe (Engraulis spp.)

tutti gli Stati membri

8

b)   

per gli altri prodotti:

Svezia

0

Francia

30

altri Stati membri

38

3)   

utilizzazione come esche:

Francia

50

altri Stati membri

10

4)

Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione

0


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/24


REGOLAMENTO (CE) N. 2264/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 gennaio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 38,829 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 gennaio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

(2004/917/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Grecia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo — allegato al trattato — relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato al Consiglio un siffatto parere sulla Grecia il 24 giugno 2004. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del Comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico in Grecia ha raggiunto il 3,2 % del PIL. Il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità greche, né deriva da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Al contrario, tale superamento si è presentato in un contesto di forte crescita, pari al 4,2 % nel 2003, e di un differenziale positivo tra prodotto effettivo e potenziale pari a circa l’1,5 % del PIL. Il dato del disavanzo delle amministrazioni pubbliche per il 2003 va confrontato con l'obiettivo di un disavanzo pari allo 0,9 % del PIL fissato nel programma di stabilità aggiornato del dicembre 2002. Secondo la Commissione, questo significativo scostamento va attribuito a fattori straordinari (eccedenze di spesa legate all’organizzazione delle Olimpiadi e compensazioni per i danni dovuti al maltempo), ad una spesa corrente più elevata del previsto (trasferimenti sociali e retribuzioni del pubblico impiego) e a minori introiti fiscali (IVA, imposte sul reddito e riclassificazione, come transazione finanziaria, di un pagamento della Cassa di Risparmio postale al governo).

(7)

Sulla base delle previsioni di primavera 2004, basate sull’ipotesi di politiche invariate e di un disavanzo, notificato alla fine di marzo, pari al 2,95 % del PIL per il 2003, la Commissione ritiene che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche greche raggiungerà il 3,2 % del PIL nel 2004.

(8)

Il rapporto debito/PIL è stato pari al 103 % del PIL nel 2003, ben al di sopra del valore di riferimento del 60 % stabilito dal trattato. Inoltre, nelle sue previsioni di primavera 2004, la Commissione prevede che il rapporto debito/PIL scenda solo leggermente nel 2004 per arrivare al 102,8 % del PIL, valore superiore al 98,3 % del PIL comunicato dalle autorità greche il 4 maggio 2004. Il livello elevato del debito pubblico ed il ritmo lento della sua riduzione costituiscono motivo di preoccupazione, in particolare in un periodo di crescita nominale elevata e di differenziale positivo e in aumento tra prodotto effettivo e potenziale.

(9)

Al momento, la qualità dei dati relativi alle finanze pubbliche rimane incerta. Il dato del 3,2 % del PIL notificato il 4 maggio in relazione al disavanzo per il 2003 va raffrontato con un disavanzo dell’1,7 % del PIL notificato agli inizi di marzo e rivisto al 2,95 % del PIL alla fine dello stesso mese, a seguito dell’iniziativa del nuovo governo di lanciare un audit approfondito delle finanze pubbliche. Poiché i dati sottostanti lasciano aperte diverse questioni, le autorità greche si sono impegnate a risolvere quanto prima i rimanenti problemi, in stretta collaborazione con Eurostat. Inoltre, sebbene Eurostat abbia convalidato i dati notificati il 4 maggio, è praticamente certo che vi saranno ulteriori, significative revisioni — per quanto riguarda i disavanzi sicuramente al rialzo — per il 2003 e per gli anni precedenti, in occasione della presentazione abituale dei dati, nel settembre 2004. Si prevede inoltre che a seguito di tali revisioni anche il dato del disavanzo per il 2004 venga rivisto al rialzo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria

(2004/918/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni dell’Ungheria,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questo vale anche per gli Stati membri che godono di una deroga, ossia i paesi che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ed il protocollo (allegato al trattato che istituisce la Comunità europea) relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del Comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che in Ungheria esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico in Ungheria ha raggiunto il 5,9 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL fissato dal trattato. Il superamento del valore di riferimento registrato dal disavanzo delle amministrazioni pubbliche non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità ungheresi, né da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Nel 2004 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche resterà probabilmente al di sopra del 3 % del PIL. In particolare, secondo le previsioni di primavera 2004 della Commissione, nel 2004 il disavanzo dovrebbe raggiungere il 4,9 % del PIL, mentre il programma di convergenza dell’Ungheria prevede un disavanzo del 4,6 % del PIL. Il rapporto debito/PIL, che nel 2003 è stato pari al 59 %, nel 2004 dovrebbe rimanere appena al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Ungheria esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 351/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere

(2004/919/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Si stima che annualmente siano commessi 1,2 milioni di furti di autovetture negli Stati membri dell'Unione europea.

(2)

Tali furti comportano un danno considerevole, valutabile in almeno 15 miliardi di EUR l'anno.

(3)

Gran parte di tali veicoli, secondo le stime il 30-40 %, vengono rubati dalla criminalità organizzata, che li modifica e li esporta verso altri Stati all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

(4)

Oltre ad un danno materiale, ne deriva anche un grave danno per il senso di giustizia e di sicurezza dei cittadini. La criminalità connessa con i veicoli può accompagnarsi a forme gravi di violenza.

(5)

Ciò rende più difficile il raggiungimento dell'obiettivo, previsto dall'articolo 29 del trattato, di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il Consiglio ha adottato la risoluzione del 27 maggio 1999, sulla lotta contro la criminalità organizzata internazionale con interventi estesi a determinate rotte (1).

(7)

La criminalità connessa con i veicoli può inoltre avere collegamenti, a livello internazionale, con altre forme di criminalità quali il traffico di stupefacenti o di armi e la tratta degli esseri umani.

(8)

La lotta alla criminalità connessa con i veicoli è di competenza delle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge. Al fine di affrontare gli aspetti transfrontalieri di questa forma di criminalità è tuttavia necessario e opportuno pervenire ad un approccio comune nel cui ambito — se possibile e necessario — gli Stati membri dovrebbero cooperare con le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri.

(9)

Rivestono particolare importanza la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e gli uffici della motorizzazione nonché la comunicazione di informazioni alle parti interessate.

(10)

Anche la cooperazione con l'Europol è importante, visto che quest'ultima è in grado di fornire analisi e relazioni in materia.

(11)

L'Accademia europea di polizia offre ai servizi di polizia degli Stati membri, nel quadro della rete elettronica europea di formazione della polizia (European Police Learning Network — EPLN), una funzione di libreria riguardante la criminalità connessa con i veicoli per accedere a informazioni e a conoscenze specialistiche. L'EPLN offre inoltre la possibilità di scambiare conoscenze ed esperienze attraverso la funzione di discussione.

(12)

L'aumento del numero di Stati membri aderenti al trattato relativo a un sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) del 29 giugno 2000 rafforzerà la lotta contro la criminalità connessa con i veicoli.

(13)

Dovrà essere adottata una serie di misure specifiche per poter lottare efficacemente contro la criminalità connessa con i veicoli avente dimensione internazionale,

DECIDE:

Articolo 1

Definizione

Ai fini dell'applicazione della presente decisione si intende per:

1)

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, rimorchio e roulotte quali definiti nelle disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen (SIS).

2)

«autorità nazionali competenti»: qualsiasi autorità nazionale designata dallo Stato membro ai fini della presente decisione che può includere, se del caso, la polizia, i servizi doganali, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

Articolo 2

Obiettivo

1.   Obiettivo della presente decisione è realizzare una migliore cooperazione all'interno dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

2.   Particolare attenzione è prestata al collegamento tra il furto di veicoli e il loro commercio illecito, da un lato, e forme di criminalità organizzata quali il traffico di stupefacenti, di armi e la tratta degli esseri umani, dall'altro.

Articolo 3

Cooperazione tra le autorità nazionali competenti

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità nazionali competenti, al fine di combattere contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli, tra l'altro attraverso accordi di cooperazione.

2.   Particolare attenzione è prestata alla cooperazione con riferimento al controllo delle esportazioni, tenuto conto delle rispettive competenze degli Stati membri.

Articolo 4

Cooperazione tra le autorità competenti e il settore privato

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per organizzare consultazioni periodiche, se del caso, tra le autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, alle quali possono partecipare rappresentanti del settore privato (quali i gestori di registri privati di veicoli scomparsi, il settore assicurativo e quello automobilistico) al fine di coordinare le informazioni e le attività di ciascuno in questo settore.

2.   Gli Stati membri agevolano, conformemente alla legislazione nazionale, le procedure da seguire per il rapido rimpatrio di un veicolo dissequestrato dalle autorità nazionali competenti.

Articolo 5

Punti di contatto in materia di criminalità connessa con i veicoli

1.   Entro il 30 marzo 2005, gli Stati membri designano, all'interno delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, un punto di contatto responsabile della lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

2.   Gli Stati membri autorizzano i punti di contatto a scambiare esperienze, conoscenze specialistiche ed informazioni generali e tecniche sulla criminalità connessa con i veicoli, in base alla legislazione applicabile in vigore. Lo scambio di informazioni si estende ai metodi e alle migliori pratiche in materia di prevenzione della criminalità connessa con i veicoli. Tali scambi non comprendono lo scambio di dati a carattere personale.

3.   Le informazioni riguardanti i punti di contatto nazionali designati, comprese le successive modifiche, sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Segnalazione di veicoli rubati e di carte di circolazione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, ogni qualvolta sia stato denunciato il furto di un veicolo, a inserire immediatamente una segnalazione per il veicolo in questione nel SIS conformemente alla legislazione nazionale e, se possibile, nell'apposita base dati relativa ai veicoli rubati dell'Interpol.

2.   Lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione nell'archivio di ricerca procede immediatamente, conformemente alla legislazione nazionale, al ritiro di detta segnalazione non appena viene meno il motivo della medesima.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, in seguito alla denuncia di furto di carte di circolazione, a segnalarlo immediatamente nel SIS, conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 7

Immatricolazione

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti adottino le misure necessarie per prevenire l'uso fraudolento e il furto di documenti di immatricolazione di veicoli.

2.   Gli uffici nazionali della motorizzazione sono informati dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge del fatto che un veicolo in fase di immatricolazione risulta rubato. L'accesso a tal fine alla base dati ha luogo nel debito rispetto del diritto comunitario.

Articolo 8

Prevenzione dell'uso fraudolento di carte di circolazione

1.   Al fine di prevenire l'uso fraudolento di carte di circolazione, ciascuno Stato membro provvede affinché, conformemente alla legislazione nazionale, le autorità competenti adottino le misure necessarie per ritirare la carta di circolazione del proprietario o del possessore del veicolo dopo che quest'ultimo ha subito gravi danni in seguito ad una collisione (perdita totale).

2.   Si procede inoltre al ritiro, conformemente alla legislazione nazionale se nel corso di un controllo da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge sorge il sospetto che siano state alterate le caratteristiche d'identità del veicolo, quale il numero d'identificazione del veicolo.

3.   La carta di circolazione è restituita solo previo controllo e verifica positiva dell'identità del veicolo e conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 9

Europol

Ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge informano l'Europol, ove necessario, sui responsabili di atti di criminalità connessa con i veicoli, nell'ambito del mandato e della missione di Europol.

Articolo 10

Formazione e sviluppo di competenze specialistiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli istituti nazionali responsabili della formazione delle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge promuovano nel loro piano di studi se del caso in collaborazione con l'Accademia europea di polizia, la formazione specialistica nel settore della prevenzione e dell'investigazione dei furti di veicoli. L'Europol può contribuire a tale formazione nell'ambito della sua sfera di competenze.

Articolo 11

Riunione dei punti di contatto e relazione annuale al Consiglio

I punti di contatto competenti per la criminalità connessa con i veicoli si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. L'Europol è invitata a partecipare a tali riunioni. La presidenza presenta al Consiglio una relazione sui progressi compiuti riguardo alla pertinente cooperazione pratica tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Articolo 12

Clausola di riesame

Il Consiglio riesamina l'attuazione della presente decisione il 30 dicembre 2007

Articolo 13

Presa di effetto

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per gli Stati membri in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS non siano ancora entrate in vigore, gli obblighi derivanti dalla presente decisione connessi con il SIS hanno effetto alla data in cui tali disposizioni saranno applicate, come specificato nella decisione del Consiglio adottata a tal fine in conformità delle procedure applicabili.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU C 162 del 9.6.1999, pag. 1.


Commissione

30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

relativa alla deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’arcipelago delle Azzorre

[notificata con il numero C(2004) 4880]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2004/920/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione.

(2)

Il 29 giugno 2004 il Portogallo ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga, a tempo indeterminato, alle disposizioni dei capitoli III, IV, V, VI, VII ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, relativamente all’arcipelago delle Azzorre.

(3)

L’arcipelago delle Azzorre può essere definito un «microsistema isolato» ai sensi dell’articolo 2, punto 27) della direttiva 2003/54/CE.

(4)

Le peculiari caratteristiche di grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dell’arcipelago delle Azzorre, sono state riconosciute dall’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE.

(5)

I documenti allegati alla richiesta del Portogallo dimostrano a sufficienza che l’obiettivo di un mercato competitivo nel settore energetico è impossibile o irrealistico a causa dei livelli di produzione estremamente modesti e del fatto che le isole sono anche isolate l’una dall’altra. In un microsistema così piccolo spesso non è possibile disporre di più di un impianto generatore di energia elettrica per isola, il che rende estremamente improbabile la presenza di più impianti in concorrenza fra loro. Le dimensioni del mercato difficilmente incoraggeranno la richiesta di autorizzazioni o la presentazione di offerte per gare di appalto. Inoltre, non esiste un sistema di trasmissione ad alto voltaggio e, in mancanza di concorrenza a livello di produzione, i requisiti della direttiva in materia di separazione dei sistemi di distribuzione perdono la loro giustificazione. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda l’accesso di terzi al sistema.

(6)

La Commissione, dopo aver esaminato le giustificazioni della richiesta del Portogallo, ritiene che la concessione della deroga e le condizioni della sua applicazione non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

(7)

È necessario, tuttavia, tenere conto di eventuali sviluppi tecnologici nel medio e lungo termine, che potrebbero comportare cambiamenti sostanziali.

(8)

La Commissione ha informato tutti gli Stati membri, come prevede l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica del Portogallo è concessa una deroga alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI, VII, nonché del capitolo III, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l’espansione della capacità esistente, relativamente alle nove isole dell’arcipelago delle Azzorre.

Articolo 2

L’autorità di regolamentazione portoghese è tenuta a monitorare gli sviluppi del settore dell’energia elettrica nelle isole Azzorre e a comunicare alla Commissione eventuali cambiamenti sostanziali che possano rendere necessaria la revisione della deroga concessa. Una prima relazione sarà presentata quattro anni dopo la data della presente decisione e una seconda nove anni dopo tale data.

Articolo 3

La deroga di cui all’articolo 1 resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Essa può essere riveduta dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell’energia elettrica nelle isole Azzorre.

Articolo 4

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

relativa al finanziamento da parte della Comunità di un’indagine Eurobarometro sull’atteggiamento dei consumatori nei riguardi del benessere degli animali d’allevamento

(2004/921/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità fornisce un contributo finanziario per l’attuazione di una politica d’informazione nel settore della protezione degli animali.

(2)

Tale politica d’informazione prevede, fra l’altro, la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della protezione degli animali.

(3)

La realizzazione di un’indagine destinata a valutare l’atteggiamento dei consumatori nei riguardi del benessere degli animali d’allevamento fa parte di detta politica d’informazione nel settore della protezione degli animali; occorre pertanto assegnare e concedere le risorse finanziarie necessarie affinché la Comunità effettui tale indagine, a condizione che l’indagine prevista sia stata realizzata in maniera efficace.

(4)

L’indagine verrà realizzata sotto forma di uno studio specifico Eurobarometro nell’ambito del contratto quadro (2) concluso tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea e TNS Opinion and Survey, un consorzio costituito da Taylor Nelson Sofres plc e EOS Gallup Europe, rappresentato dal centro di coordinamento European Omnibus Survey «EOS Gallup Europe».

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo unico

È approvata la realizzazione di un’indagine sull’atteggiamento dei consumatori nei riguardi del benessere degli animali d’allevamento, da finanziarsi dalla linea di bilancio 17 04 02 del bilancio dell’Unione europea fino ad un importo massimo di 200 000 EUR. L’indagine verrà realizzata sotto forma di uno studio specifico Eurobarometro nell’ambito del contratto quadro concluso tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea e TNS Opinion and Survey, un consorzio costituito da Taylor Nelson Sofres plc e EOS Gallup Europe, rappresentato dal centro di coordinamento European Omnibus Survey «EOS Gallup Europe».

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  Contratto N. PRESS-B-1/2003-25/B1 del 24.8.2004.


30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

che modifica le decisioni 2003/746/CE e 2003/848/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2004

[notificata con il numero C(2004) 5396]

(2004/922/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/746/CE della Commissione, del 14 ottobre 2003, sull'elenco dei programmi di eradicazione e sorveglianza di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004 (2), elenca i programmi per la sorveglianza delle TSE presentati alla Commissione dagli Stati membri eligibili a fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2004. Tale decisione stabilisce anche l'aliquota di finanziamento proposta e l'importo massimo dei contributi per ciascun programma.

(2)

La decisione 2003/848/CE della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (3), approva i programmi elencati nella decisione 2003/746/CE e definisce gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità.

(3)

La decisione 2003/848/CE dispone che ogni mese gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i propri stanziamenti per il 2004, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo sovvenzionato.

(4)

È dunque il caso di adeguare contributo finanziario della Comunità ad alcuni dei programmi citati. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(5)

È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2003/746/CE e 2003/848/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/746/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/848/CE è modificata nel modo seguente:

1)

all'articolo 4, paragrafo 2, «745 000 EUR» è sostituito da «383 000 EUR»;

2)

all'articolo 6, paragrafo 2, «21 733 000 EUR» è sostituito da «24 735 000 EUR»;

3)

all'articolo 8, paragrafo 2, «6 283 000 EUR» è sostituito da «6 401 000 EUR»;

4)

all'articolo 10, paragrafo 2, «4 028 000 EUR» è sostituito da «4 346 000 EUR»;

5)

all'articolo 11, paragrafo 2, «1 675 000 EUR» è sostituito da «1 789 000 EUR»;

6)

all'articolo 12, paragrafo 2, «1 012 000 EUR» è sostituito da «1 177 000 EUR»;

7)

all'articolo 15, paragrafo 2, «7 726 000 EUR» è sostituito da «4 269 000 EUR»;

8)

all'articolo 17, paragrafo 2, «103 000 EUR» è sostituito da «159 000 EUR»;

9)

all'articolo 19, paragrafo 2, «353 000 EUR» è sostituito da «399 000 EUR»;

10)

all'articolo 21, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «1 000 EUR»;

11)

all'articolo 22, paragrafo 2, «755 000 EUR» è sostituito da «927 000 EUR»;

12)

all'articolo 24, paragrafo 2, «435 000 EUR» è sostituito da «573 000 EUR»;

13)

all'articolo 25, paragrafo 2, «1 160 000 EUR» è sostituito da «3 014 000 EUR»;

14)

all'articolo 26, paragrafo 2, «490 000 EUR» è sostituito da «1 006 000 EUR»;

15)

all'articolo 27, paragrafo 2, «3 210 000 EUR» è sostituito da «671 000 EUR»;

16)

all'articolo 28, paragrafo 2, «675 000 EUR» è sostituito da «704 000 EUR»;

17)

all'articolo 29, paragrafo 2, «30 000 EUR» è sostituito da «5 000 EUR»;

18)

all'articolo 30, paragrafo 2, «255 000 EUR» è sostituito da «275 000 EUR»;

19)

all'articolo 31, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «3 000 EUR»;

20)

all'articolo 32, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «34 000 EUR»;

21)

all'articolo 33, paragrafo 2, «7 460 000 EUR» è sostituito da «6 652 000 EUR»;

22)

all'articolo 34, paragrafo 2, «740 000 EUR» è sostituito da «1 360 000 EUR».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 269 del 21.10.2003, pag. 24.

(3)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 11.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/746/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Percentuale d’acquisto dei kit per le analisi (%)

Importo massimo

(in EUR)

TSE

Belgio

100

3 351 000

Danimarca

100

2 351 000

Germania

100

15 611 000

Grecia

100

383 000

Spagna

100

4 854 000

Francia

100

24 735 000

Irlanda

100

5 386 000

Italia

100

6 401 000

Lussemburgo

100

158 000

Paesi Bassi

100

4 346 000

Austria

100

1 789 000

Portogallo

100

1 177 000

Finlandia

100

1 060 000

Svezia

100

358 000

Regno Unito

100

4 269 000

 

Estonia

100

159 000

 

Cipro

100

144 000

 

Malta

100

37 000

 

Slovenia

100

399 000

Totale

76 968 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi per l’eradicazione della scrapie

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(in EUR)

Malattia del trotto (scrapie)

Danimarca

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

1 000

Germania

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

927 000

Grecia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

450 000

Spagna

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

573 000

Francia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

3 014 000

Irlanda

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

1 006 000

Italia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

671 000

Paesi Bassi

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

704 000

Austria

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

5 000

Portogallo

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

275 000

Finlandia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

3 000

Svezia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

34 000

Regno Unito

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

6 652 000

 

Cipro

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

1 360 000

Totale

15 675 000

»

30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

che modifica le decisioni 2003/743/CE e 2003/849/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2004

[notificata con il numero C(2004) 5397]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/923/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi degli Stati membri per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie degli animali e per controlli volti a prevenire le zoonosi.

(2)

La decisione 2003/743/CE della Commissione, del 14 ottobre 2003, relativa agli elenchi dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e dei controlli intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2004 (2), indica il tasso proposto e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2003/849/CE della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (3), stabilisce l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i propri stanziamenti per il 2004, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo sovvenzionato.

(5)

È dunque il caso di adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni dei programmi citati. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(6)

È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2003/743/CE e 2003/849/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/743/CE sono modificati conformemente all'allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/849/CE è modificata nel modo seguente:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, «EUR 200 000» è sostituito da «EUR 190 000»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, «EUR 650 000» è sostituito da «EUR 700 000»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 2, «EUR 800 000» è sostituito da «EUR 600 000»;

4)

all'articolo 4, paragrafo 2, «EUR 70 000» è sostituito da «EUR 80 000»;

5)

all'articolo 5, paragrafo 2, «EUR 370 000» è sostituito da «EUR 0»;

6)

all'articolo 6, paragrafo 2, «EUR 1 800 000» è sostituito da «EUR 1 695 000»;

7)

all'articolo 7, paragrafo 2, «EUR 110 000» è sostituito da «EUR 0»;

8)

all'articolo 8, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 410 000»;

9)

all'articolo 9, paragrafo 2, «EUR 85 000» è sostituito da «EUR 55 000»;

10)

all'articolo 11, paragrafo 2, «EUR 4 000 000» è sostituito da «EUR 4 150 000»;

11)

all'articolo 12, paragrafo 2, «EUR 5 000 000» è sostituito da «EUR 5 055 000»;

12)

all'articolo 13, paragrafo 2, «EUR 1 500 000» è sostituito da «EUR 1 545 000»;

13)

all'articolo 15, paragrafo 2, «EUR 150 000» è sostituito da «EUR 50 000»;

14)

all'articolo 16, paragrafo 2, «EUR 1 800 000» è sostituito da «EUR 2 000 000»;

15)

all'articolo 17, paragrafo 2, «EUR 110 000» è sostituito da «EUR 125 000»;

16)

all'articolo 18, paragrafo 2, «EUR 2 000 000» è sostituito da «EUR 2 700 000»;

17)

all'articolo 20, paragrafo 2, «EUR 5 000 000» è sostituito da «EUR 4 935 000»;

18)

all'articolo 22, paragrafo 2, «EUR 1 200 000» è sostituito da «EUR 1 900 000»;

19)

all'articolo 24, paragrafo 2, «EUR 150 000» è sostituito da «EUR 165 000»;

20)

all’articolo 25, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 540 000»;

21)

all'articolo 26, paragrafo 2, «EUR 40 000» è sostituito da «EUR 255 000»;

22)

all'articolo 28, paragrafo 2, «EUR 100 000» è sostituito da «EUR 110 000»;

23)

all'articolo 30, paragrafo 2, «EUR 100 000» è sostituito da «EUR 115 000»;

24)

all'articolo 33, paragrafo 2, «EUR 725 000» è sostituito da «EUR 195 000»;

25)

all'articolo 35, paragrafo 2, «EUR 6 500 000» è sostituito da «EUR 6 000 000»;

26)

all'articolo 36, paragrafo 2, «EUR 300 000» è sostituito da «EUR 395 000»;

27)

all'articolo 37, paragrafo 2, «EUR 3 500 000» è sostituito da «EUR 4 500 000»;

28)

all'articolo 38, paragrafo 2, «EUR 17 000» è sostituito da «EUR 2 000»;

29)

all'articolo 39, paragrafo 2, «EUR 2 000 000» è sostituito da «EUR 1 600 000»;

30)

all'articolo 40, paragrafo 2, «EUR 70 000» è sostituito da «EUR 0»;

31)

all'articolo 41, paragrafo 2, «EUR 150 000» è sostituito da «EUR 355 000»;

32)

all'articolo 43, paragrafo 2, «EUR 700 000» è sostituito da «EUR 1 205 000»;

33)

all'articolo 44, paragrafo 2, «EUR 150 000» è sostituito da «EUR 100 000»;

34)

all'articolo 45, paragrafo 2, «EUR 260 000» è sostituito da «EUR 210 000»;

35)

all'articolo 46, paragrafo 2, «EUR 700 000» è sostituito da «EUR 150 000»;

36)

all'articolo 47, paragrafo 2, «EUR 90 000» è sostituito da «EUR 100 000»;

37)

all'articolo 48, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 50 000»;

38)

all'articolo 49, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 200 000»;

39)

all’articolo 50, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 10 000»;

40)

all'articolo 54, paragrafo 2, «EUR 75 000» è sostituito da «EUR 95 000»;

41)

all'articolo 55, paragrafo 2, «EUR 800 000» è sostituito da «EUR 900 000»;

42)

all'articolo 58, paragrafo 2, «EUR 30 000» è sostituito da «EUR 25 000»;

43)

all'articolo 60, paragrafo 2, «EUR 700 000» è sostituito da «EUR 550 000»;

44)

all'articolo 62, paragrafo 2, «EUR 100 000» è sostituito da «EUR 160 000»;

45)

all'articolo 63, paragrafo 2, «EUR 50 000» è sostituito da «EUR 10 000»;

46)

all'articolo 65, paragrafo 2, «EUR 5 000» è sostituito da «EUR 0»;

47)

all'articolo 67, paragrafo 2, «EUR 60 000» è sostituito da «EUR 30 000».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 77.

(3)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 16.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/743/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

(%)

Importo proposto

(in EUR)

Peste suina africana/classica

Italia (Sardegna)

50

250 000

Malattia di Aujeszky

Belgio

50

550 000

Spagna

50

75 000

Ungheria

50

160 000

Irlanda

50

10 000

Lituania

50

50 000

Malta

50

0

Portogallo

50

50 000

Slovacchia

50

30 000

Febbre catarrale degli ovini

Spagna

50

355 000

Francia

50

225 000

Italia

50

1 205 000

Brucellosi bovina

Cipro

50

55 000

Grecia

50

300 000

Spagna

50

4 150 000

Irlanda

50

5 055 000

Italia

50

1 545 000

Lituania

50

50 000

Polonia

50

50 000

Portogallo

50

2 000 000

Slovenia

50

125 000

Regno Unito (1)

50

2 700 000

Tubercolosi bovina

Grecia

50

300 000

Spagna

50

4 935 000

Irlanda

50

4 500 000

Italia

50

1 900 000

Lituania

50

70 000

Polonia

50

165 000

Portogallo

50

540 000

Slovenia

50

255 000

Regno Unito (1)

50

2 000 000

Peste suina classica

Belgio

50

175 000

Repubblica ceca

50

95 000

Germania

50

900 000

Lituania

50

20 000

Lussemburgo

50

90 000

Slovenia

50

25 000

Slovacchia

50

125 000

Leucosi bovina enzootica

Italia

50

110 000

Lituania

50

100 000

Portogallo

50

115 000

Slovacchia

50

40 000

Regno Unito (1)

50

5 000

Brucellosi ovina e caprina

Cipro

50

195 000

Grecia

50

1 000 000

Spagna

50

6 000 000

Francia

50

395 000

Italia

50

4 500 000

Lituania

50

2 000

Portogallo

50

1 600 000

Slovenia

50

0

Heartwater, babesiosi, anaplasmosi (2)

Francia (3)

50

250 000

Rabbia

Austria

50

190 000

Repubblica ceca

50

700 000

Germania

50

600 000

Finlandia

50

80 000

Lettonia

50

0

Polonia

50

1 695 000

Slovenia

50

0

Slovacchia

50

410 000

Malattia vescicolosa dei suini

Peste suina classica

Italia

50

400 000

Totale

53 472 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi

Stato membro

Aliquota

(%)

Importo proposto

(in EUR)

Salmonella

Austria

50

100 000

Danimarca

50

210 000

Francia

50

150 000

Irlanda

50

100 000

Lituania

50

50 000

Paesi Bassi

50

200 000

Slovacchia

50

10 000

Totale

820 000

»

(1)  Solo Irlanda del Nord.

(2)  Heartwater, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3)  Solo Guadalupa, Martinica e Riunione.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/41


DECISIONE 2004/924/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/523/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS (1).

(2)

L'articolo 7 dell'azione comune prevede che lo status del personale dell'EUJUST-THEMIS in Georgia, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUJUST THEMIS stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

A seguito dell'autorizzazione conferita il 28 giugno 2004 dal Consiglio al segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, che assiste la presidenza, ad avviare negoziati a suo nome, il segretario generale/alto rappresentante ha negoziato con il governo georgiano un accordo sullo status e le attività dell'EUJUST THEMIS.

(4)

In deroga all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'EUJUST THEMIS dovrebbe essere conforme ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione.

(5)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS, è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 228 del 29.6.2004, pag. 21.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

la GEORGIA, in seguito denominata «parte ospitante»,

dall'altra,

in seguito insieme denominate le «parti»,

TENUTO CONTO:

(1)

della lettera del primo ministro Zurab Zhvania della parte ospitante, del 3 giugno 2004, in cui si invita l'UE ad avviare una missione sullo Stato di diritto e si prevede la definizione di opportune disposizioni tra il governo della parte ospitante e l'UE,

(2)

della risposta del segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 30 giugno 2004, in cui si accetta l'invito,

(3)

dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in data 28 giugno 2004, dell'azione comune 2004/523/PESC relativa alla missione dell'UE sullo Stato di diritto nella parte ospitante, EUJUST THEMIS,

(4)

del fatto che la durata prevista dell'EUJUST THEMIS è di 12 mesi,

(5)

dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra la parte ospitante e le Comunità europee e i loro Stati membri, firmato il 22 aprile 1996, che contiene disposizioni sulla cooperazione in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti dell'uomo e libertà fondamentali,

(6)

del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l'efficienza della missione dell'UE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Le disposizioni del presente accordo e tutti gli obblighi assunti dalla parte ospitante o qualsiasi privilegio, immunità, agevolazione o concessione accordati all'EUJUST THEMIS o al personale dell'EUJUST THEMIS, si applicano soltanto nel territorio della parte ospitante.

2.   Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a)

«EUJUST THEMIS»: la missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto nella parte ospitante, istituita dall'azione comune 2004/523/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 28 giugno 2004, compresi i componenti, il quartier generale e il personale della stessa dispiegati nel territorio della parte ospitante e assegnati all'EUJUST THEMIS;

b)

«capomissione»: il capo della missione EUJUST THEMIS nominato dal Consiglio dell'Unione europea;

c)

«personale dell'EUJUST THEMIS»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri dell'UE e dalle istituzioni dell'UE, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUJUST THEMIS incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale;

d)

«quartier generale»: il quartier generale principale dell'EUJUST THEMIS a Tbilisi;

e)

«Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE che ha distaccato personale presso l'EUJUST THEMIS;

f)

«locali»: tutti gli edifici, le strutture e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell'EUJUST THEMIS, nonché per l'alloggio del personale dell'EUJUST THEMIS.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   L'EUJUST THEMIS e il personale dell'EUJUST THEMIS rispettano le leggi e le normative della parte ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito imparziale e internazionale delle loro funzioni o in contrasto con le disposizioni del presente accordo.

2.   L'EUJUST THEMIS è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. La parte ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUJUST THEMIS.

3.   Il capomissione comunica al governo della parte ospitante l'ubicazione del suo quartier generale.

4.   Il capomissione informa periodicamente, e con tempestività, il governo della parte ospitante del numero, del nome e della cittadinanza dei membri del personale dell'EUJUST THEMIS presente nel territorio della parte ospitante, trasmettendo un apposito elenco al ministero degli Affari esteri della parte ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale dell'EUJUST THEMIS è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento dell'EUJUST THEMIS che ha l'obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell'EUJUST THEMIS.

2.   Il ministero degli Affari esteri della parte ospitante fornisce ai membri del personale dell'EUJUST THEMIS una tessera diplomatica conforme al loro status quale definito all'articolo 6.

3.   L'EUJUST THEMIS è autorizzata ad esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale principale e altrove, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante, a seconda della decisione del capomissione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere, spostamenti e presenza nel territorio della parte ospitante

1.   Il personale dell'EUJUST THEMIS, i mezzi e i mezzi di trasporto dell'EUJUST THEMIS attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali.

2.   La parte ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso da parte dell'EUJUST THEMIS e del personale dell'EUJUST THEMIS. Fatto salvo il controllo dei passaporti all'atto dell'ingresso nel territorio della parte ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUJUST THEMIS, in possesso della tessera diplomatica, non è soggetto alle normative applicabili in materia di passaporti, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l'immigrazione.

3.   Il personale dell'EUJUST THEMIS non è soggetto alle normative della parte ospitante che disciplinano la registrazione e il controllo degli stranieri, ma non è considerato detentore del diritto a risiedere o ad eleggere domicilio in modo permanente nel territorio della parte ospitante.

4.   L'EUJUST THEMIS fornisce un certificato di esonero, corredato di un inventario, per i mezzi e i mezzi di trasporto dell'EUJUST THEMIS che entrano nel territorio della parte ospitante, vi transitano o ne escono a sostegno della missione. Detti mezzi e mezzi di trasporto sono esonerati da ogni altro documento doganale. All'atto dell'ingresso nel territorio della parte ospitante o dell'uscita dallo stesso viene trasmessa copia del certificato alle autorità competenti. Il formato del certificato è convenuto tra l'EUJUST THEMIS e le autorità competenti della parte ospitante.

5.   Per quanto riguarda gli obblighi di immatricolazione e autorizzazione per i veicoli e gli aeromobili a sostegno della missione, se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 16.

6.   Il personale dell'EUJUST THEMIS è autorizzato alla guida di veicoli a motore nel territorio della parte ospitante, purché sia in possesso di una patente di guida nazionale valida. La parte ospitante accetta come valide, senza sottoporle a tasse o diritti, le patenti di guida rilasciate all'EUJUST THEMIS.

7.   L'EUJUST THEMIS e il personale dell'EUJUST THEMIS, nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio della parte ospitante, compreso il suo spazio aereo. Se necessario, possono essere conclusi accordi di natura tecnica a norma dell'articolo 16.

8.   Ai fini della missione, il personale dell'EUJUST THEMIS e il personale locale assunto dall'EUJUST THEMIS quando viaggia in adempimento delle sue mansioni ufficiali può utilizzare strade, ponti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, ad esclusione del pagamento di servizi specifici resi.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell'EUJUST THEMIS

1.   All'EUJUST THEMIS è concesso uno status equivalente a quello di una missione diplomatica ai sensi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, «la convenzione di Vienna».

2.   L'EUJUST THEMIS, i suoi beni, fondi e mezzi beneficiano dell'immunità nei confronti della competenza giurisdizionale penale, civile e amministrativa della parte ospitante, ai sensi della convenzione di Vienna.

3.   I locali dell'EUJUST THEMIS sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono mai autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del capomissione.

4.   I locali dell'EUJUST THEMIS, il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

5.   Gli archivi e i documenti dell'EUJUST THEMIS sono inviolabili in qualsiasi momento.

6.   Alla corrispondenza dell'EUJUST THEMIS è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna.

7.   Per gli articoli destinati all'EUJUST THEMIS, la parte ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e diritti connessi diversi dai diritti per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi.

8.   L'EUJUST THEMIS è esonerata da qualsiasi tassa o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, per le merci e i servizi importati e relativamente ai suoi locali, purché siano destinati ai fini dell'EUJUST THEMIS. Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini dell'EUJUST THEMIS, l'EUJUST THEMIS è esonerata oppure rimborsata dalla parte ospitante in relazione al pagamento di qualsiasi tassa o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, compresa l'IVA, in conformità delle leggi della parte ospitante.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell'EUJUST THEMIS

1.   Il personale dell'EUJUST THEMIS gode di tutti i privilegi e le immunità equivalenti a quelli concessi agli agenti diplomatici ai sensi della convenzione di Vienna, in virtù della quale gli Stati membri dell'UE hanno priorità di giurisdizione. Tali privilegi e immunità sono concessi al personale dell'EUJUST THEMIS durante la sua missione e, in seguito, per gli atti ufficiali precedentemente compiuti nell'esercizio della sua missione.

2.   Il segretario generale/alto rappresentante dell'UE, con l'esplicito consenso della competente autorità dello Stato d'origine, sospende l'immunità goduta dal personale dell'EUJUST THEMIS, qualora tale immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'UE.

3.   Il personale dell'EUJUST THEMIS ha facoltà di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, i beni necessari per uso personale e di esportare detti beni. Il personale dell'EUJUST THEMIS ha facoltà di acquistare, in esenzione da dazi o da restrizioni quantitative, i beni necessari per uso personale e di esportare detti beni; per i beni e i servizi acquistati sul mercato interno, il personale dell'EUJUST THEMIS è esonerato dal pagamento dell'IVA e delle imposte in conformità delle leggi della parte ospitante.

4.   Il personale dell'EUJUST THEMIS è esente da diritti e imposte nella parte ospitante sugli emolumenti e stipendi che riceve a titolo del suo impiego. Qualora l'incidenza di un'eventuale forma di imposizione dipenda dal soggiorno, i periodi durante i quali il personale distaccato presso l'EUJUST THEMIS e il personale internazionale assunto su base contrattuale dalla missione UE sono presenti nella parte ospitante ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni non sono considerati periodi di soggiorno.

Articolo 7

Personale locale assunto dall'EUJUST THEMIS

I membri del personale locale assunti dall'EUJUST THEMIS che sono cittadini della parte ospitante o vi risiedono in permanenza godono di uno status equivalente a quello goduto, ai sensi della convenzione di Vienna, dal personale assunto localmente dalle missioni diplomatiche presso la parte ospitante.

Articolo 8

Sicurezza

1.   La parte ospitante, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell'EUJUST THEMIS.

2.   A tal fine la parte ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUJUST THEMIS e del personale dell'EUJUST THEMIS. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dalla parte ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. La parte ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all'evacuazione medica del personale dell'EUJUST THEMIS. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 9

Cooperazione e accesso all'informazione

1.   La parte ospitante offre piena cooperazione e sostegno all'EUJUST THEMIS e al personale dell'EUJUST THEMIS.

2.   Se richiesto e se necessario per il compimento della missione dell'EUJUST THEMIS, la parte ospitante fornisce al personale dell'EUJUST THEMIS effettivo accesso:

a edifici, strutture, luoghi e veicoli ufficiali sotto il controllo della parte ospitante;

a documenti, materiali e informazioni sotto il suo controllo pertinenti al mandato dell'EUJUST THEMIS.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 16.

3.   Il capomissione e la parte ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato.

Articolo 10

Supporto della parte ospitante e contratti

1.   La parte ospitante accetta, su richiesta dell'EUJUST THEMIS, di fornire assistenza nella ricerca di locali adeguati.

2.   Se necessari e disponibili, i locali di proprietà della parte ospitante vengono messi a disposizione a titolo gratuito.

3.   La parte ospitante, nell'ambito dei mezzi e delle capacità di cui dispone, assiste e asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell'EUJUST THEMIS.

4.   L'EUJUST THEMIS si sforza, per quanto possibile, di ricorrere a contratti locali per servizi, beni e personale, fatte salve le esigenze della missione.

Articolo 11

Decesso di membri del personale dell'EUJUST THEMIS

1.   Il capomissione ha il diritto di farsi carico, adottando le disposizioni necessarie, del rimpatrio della salma di un membro del personale dell'EUJUST THEMIS, nonché dei suoi effetti personali.

2.   Sui membri del personale dell'EUJUST THEMIS deceduti non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato di origine o, nel caso di personale internazionale, del rispettivo Stato di cittadinanza, né in assenza di un rappresentante dell'EUJUST THEMIS e/o dello Stato interessato.

Articolo 12

Comunicazioni

L'EUJUST THEMIS ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi.

Articolo 13

Richieste d’indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite

1.   Le richieste d’indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione della missione UE o del suo personale, derivanti dall'esecuzione della missione, non sono oggetto di un obbligo di rimborso da parte degli Stati membri o delle istituzioni dell'UE.

2.   Qualsiasi altra richiesta rientrante nel diritto civile, comprese quelle che emanano dal personale dell'EUJUST THEMIS assunto a livello locale, che riguardi la missione o un suo membro e che esuli dalla competenza degli organi giurisdizionali della parte ospitante in virtù di eventuali disposizioni del presente accordo, è sottoposta al capomissione tramite le autorità della parte ospitante e forma oggetto di accordi distinti, previsti dall'articolo 16, intesi a definire procedure per l'esame e la definizione delle richieste. Gli indennizzi sono liquidati previo consenso dello Stato interessato.

Articolo 14

Controversie

1.   Tutte le eventuali questioni relative all'applicazione del presente accordo sono discusse da un gruppo congiunto di coordinamento, composto di rappresentanti dell'EUJUST THEMIS e delle competenti autorità della parte ospitante.

2.   Qualora non si giunga ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dalla parte ospitante e dai rappresentanti dell'UE per via diplomatica.

Articolo 15

Disposizioni varie

1.   Allorché il presente accordo fa riferimento alle immunità, ai privilegi e ai diritti dell'EUJUST THEMIS e del personale dell'EUJUST THEMIS, il governo della parte ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di dette immunità, privilegi e diritti tramite le sue autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come costituente una deroga a qualunque diritto di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o un altro Stato che contribuisce all'EUJUST THEMIS o al relativo personale.

Articolo 16

Accordi supplementari

Il capomissione e le autorità amministrative della parte ospitante concludono gli accordi supplementari che dovessero rendersi necessari per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 17

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore.

2.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti. Le modifiche entrano in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore.

3.   Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza definitiva dell'EUJUST THEMIS o di tutto il suo personale.

4.   Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la data in cui l'altra parte ne ha ricevuto la notifica.

5.   La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della data della cessazione o della denuncia.

Fatto a Tbilisi, addì 3 dicembre 2004, in due originali in lingua inglese.

Per l'Unione europea

Image

Per la Georgia

Image


  翻译: